Newsletter T&P N°58

download Newsletter T&P N°58

of 18

Transcript of Newsletter T&P N°58

  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    1/18

    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 4

    Cassazione 8

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 9

    Le Nostre Sentenze 12

    Assicurazioni 13

    Il Punto su 14

    Eventi 16

    Rassegna Stampa 17

    Contatti 18

    EditorialeQuesto mese continuiamo lesame del disegno di legge sulla riforma delmercato del lavoro richiamando lattenzione sul progetto di parziale riformadel processo del lavoro attraverso lintroduzione di una nuova forma ditutela urgente limitata alle controversie aventi ad oggettolimpugnazione di licenziamenti.

    In merito al disegno di legge sulla riforma del lavoro, il 31 Maggio il Senatoha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma delmercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Il testo passaall'esame della Camera.

    La sentenza del mese, ancora una volta, un decreto ex art. 28 Stat.Lav., quasi a conferma del rilevante incremento che stanno avendo in questiultimi mesi - contrassegnati da una rilevante conflittualit sindacale - lecontroversie per asserito comportamento antisindacale.Sempre da un iniziale procedimento ex art. 28 SL trae origine la sentenzadella Corte dAppello di Trieste che ha confermato la legittimit dellasostituzione dei lavoratori scioperanti; segnaliamo poi due decisioni conformidel Tribunale di Milano in materia di riconoscimento di trattamenti retributividi miglior favore; una recente sentenza del Tribunale di Pisa sul diritto didifesa nel corso del procedimento disciplinare ex art. 7 Stat. Lav. e unainteressante decisione su un ricorso promosso da un ex amministratoredelegato per ottenere laccertamento di un rapporto di lavoro subordinatodirigenziale.

    LADR del mese riguarda la possibilit di prolungare convenzionalmenteil periodo di preavviso contrattualmente previsto: si pu fare?

    La Sezione di Diritto Civile e Assicurativo si apre con un interessantecommento relativo agli schemi di decreto per le energie rinnovabili e la

    segnalazione di alcune novit introdotte dal decreto legge n. 29/2012 inmateria di Liberalizzazioni, concorrenza e tutela dei consumatori nelsistema bancario.

    E visto che le vacanze si avvicinano con lADR del mese vediamo se si puchiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata anche inmancanza di un inadempimento contrattuale del tour operator.Il Punto su. questo mese tratta del contratto di apprendistato e dei primiaccordi collettivi e delle recenti iniziative, anche di finanziamento,assunte per incentivare le assunzioni.

    Buona lettura!

    Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: Francesco

    Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca

    DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa,

    Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

    http://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htmhttp://www.senato.it/notizie/index.htm
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    2/18N58 Maggio 2012 2

    Il nuovo processo sui licenziamenti,

    poche norme, tanti interrogativiA cura di Stefano Trifir e Marina Tona

    Il Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita oltre a prevedere dellerilevanti modifiche sul piano del diritto sostanziale per quanto riguarda la materia dei licenziamenti cheabbiamo gi esaminato nei precedenti numeri della newsletter, contiene anche delle norme dicarattere processuale che introducono un nuovo rito speciale per le controversie in tema dilicenziamenti.

    Brevemente ripercorriamo quelli che dovrebbero essere i caratteri di questa nuova forma di tutela avversoi licenziamenti.

    Il nuovo rito dovrebbe applicarsi esclusivamente alle controversie aventi ad oggettolimpugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dallart. 18 Stat. Lav., anche quandodevono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (art. 16).

    Chi asserisce di essere stato illegittimamente licenziato, ai sensi dellart. 17 che titola "tutela urgente",pu proporre ricorso al Tribunale del lavoro.

    Il ricorso deve avere ad oggetto solo il licenziamento, quindi non potr contenere ad es. una domanda di

    risarcimento danni da demansionamento (anche se collegata con il licenziamento). Il Giudice fissaludienza entro 30 giorni dal deposito del ricorso che deve essere notificato alla controparte (datore dilavoro).

    Il Giudice, sentite le parti e omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modoche ritiene pi opportuno, allistruzione della causa e provvede, con ordinanza immediatamenteesecutiva, allaccoglimento o al rigetto della domanda.

    Lefficacia esecutiva del provvedimento assunto dal Giudice al termine di tale fase non pu esseresospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il Giudice definisce il giudizio instaurato ai

    sensi del successivo articolo.Ci si chiede se il datore di lavoro potr predisporre una difesa scritta adeguata nel breve lasso di tempointercorrente tra la notifica del ricorso e la data delludienza, in quanto la norma nulla prevede per taliincombenze. N sono previsti termini entro i quali la procedura dovr esaurirsi.

    Comunque, entro 30 giorni dallemissione dellordinanza di accoglimento o di rigetto, la partesoccombente pu proporre opposizione.

    Il Giudice dellopposizione fissa ludienza di discussione entro 60 giorni, dando termine alla parteopposta di costituire in giudizio 10 giorni prima delludienza.

    Se lopposto intende chiamare un terzo in causa, a pena di decadenza, deve farne dichiarazione nellamemoria difensiva. In tal caso il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, edispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonch il ricorso introduttivo elatto di costituzione dellopposto.

    www.trifiro.it

    http://trifiro.info/category/newsletter/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/category/newsletter/http://trifiro.info/category/newsletter/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    3/18N58 Maggio 2012 3

    Alludienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procedenel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti o

    disposti dufficio e provvede con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda, eventualmenteassegnando termine per note.

    La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giornidalludienza di discussione. La sentenza provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo perliscrizione di ipoteca giudiziale.

    Contro tale sentenza ammesso reclamo davanti alla Corte dappello entro trenta giorni dallacomunicazione, o dalla notificazione se anteriore.In tale fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche

    dufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potutoproporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

    La Corte dappello fissa con decreto ludienza di discussione nei successivi sessanta giorni e, sericorrono gravi motivi, alla prima udienza pu sospendere lefficacia della sentenza reclamata.La sentenza della Corte dappello, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleriaentro dieci giorni dalludienza di discussione.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entrosessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La Corte di

    cassazione deve fissare ludienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

    Anche su questi articoli del disegno di legge non mancano dubbi e dibattiti.La tutela urgente sembra approntare, infatti, una tutela di serie A per i soli licenziamenti(anche se malgrado lurgenza del titolo e i giorni di udienza che i Giudici debbono destinarea tale rito abbreviato ai sensi dellart. 20 della riforma, la durata del processo resta indefinita).

    Ma che fine faranno tutte le altre questioni collegate al rapporto di lavoro intercorso tra le medesimeparti es. domande di differenze retributive, di risarcimento danni, ecc.? Come e quando verrannotrattate nel processo ordinario?

    Se parte delle udienze verranno dedicate ai licenziamenti, nei rimanenti giorni di udienza i Giudicidovranno affrontare il normale carico di cause aventi un diverso oggetto (che sono le pi numerose),con il rischio che per velocizzare la tutela urgente si rallentino le altre cause.

    Dello stesso avviso anche il Consiglio Superiore della Magistratura che in un recente parere del 17maggio 2012 ha posto in luce come lefficacia del nuovo modello processuale in assenza di unadeguato incremento degli uffici non da sola risolutiva del problema dei tempi della giustizia.

    E ancora, al ricorso durgenza tradizionale che ruolo verrebbe affidato? Un ruolo residuale legato amaterie diverse dai licenziamenti o, addirittura si potrebbe pensare ad una tutela urgente precedutada una fase ex art. 700 c.p.c.?

    Anche su questo tema, ci sar occasione di ritornare con ulteriori approfondimenti e commenti unavolta che verr definitivamente approvato il disegno di legge.

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    4/18N58 Maggio 2012 4

    La sentenza del MeseIN CASO DI AFFITTO ESPRESSAMENTE FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA CESSIONE DELRAMO AZIENDALE ALLA SOCIET LOCATARIA, SUFFICIENTE CHE LA SOCIET CEDENTEESPERISCA LA PROCEDURA SINDACALE DI CUI ALLART. 47, L. 428/90 IN OCCASIONE DELLASTIPULA DEL CONTRATTO DI AFFITTO, SENZA NECESSIT DI RIPETERLA AL MOMENTODELLA CESSIONE, NON VENENDO, COS FACENDO, AFFATTO LESA LA PIENA POSSIBILITPER I SINDACATI DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI TUTELA DEI LAVORATORI GARANTITEDALLART. 47 CIT.(Tribunale di Napoli, 17 Aprile 2012)

    Con ricorso ex art. 28 L. 300/70, lorganismo locale di una organizzazione sindacale nazionale convenivain giudizio una societ, presso la quale aveva una propria rappresentanza, deducendo che la convenutaaveva proceduto alla vendita di un ramo dazienda senza aver preventivamente inviato validacomunicazione ex art. 47 L. 428/90, e domandando, pertanto, la cessazione della condottaantisindacale tenuta, nonch la rimozione dei relativi effetti.La societ convenuta si costituiva in giudizio, argomentando, nel merito, che la procedura ex art. 47 cit.era gi stata regolarmente espletata in occasione della decisione aziendale di procedere allaffitto delramo dazienda, poi ceduto, affitto che, fin dallorigine, era espressamente finalizzato proprio allacquisto

    del ramo da parte della societ locataria.Il Giudice ha ritenuto infondato il ricorso, in conseguenza del fatto che, pur imponendo lart. 47 incommento la completa informazione del sindacato sui fatti aziendali dai quali dipende lintegrit delrapporto occupazionale, nel caso di specie la procedura sindacale aveva sicuramente gi avutoattuazione quando era stato stipulato laffitto da parte dellazienda, visto e considerato che lacomunicazione ex art. 47 era stata fin dallorigine effettuata per laffitto e per il successivo acquisto delramo dazienda in questione; di conseguenza, il Giudice ha sottolineato che tale comunicazione nonpoteva considerarsi limitata allallora pi attuale progetto daffitto, perch questultimo era strettamente enecessariamente collegato alla cessione, che appariva pi risolutiva nel tempo e che, quindi, aveva ilmaggior rilievo nellattenzione sindacale.

    (Causa curata da Giorgio Molteni)

    LE NOSTRE SENTENZE

    www.trifiro.it

    Altre sentenzeSOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN SCIOPERO: LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE ANCHE CONLAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE E LEGITTIMO IL SONDAGGIO PREVENTIVO VOLTO AVERIFICARE QUANTI LAVORATORI AVREBBERO ADERITO ALLO SCIOPERO(Corte dAppello di Trieste, 27 Aprile 2012)

    La Corte dAppello di Trieste, quale giudice di rinvio, ha deciso, con sentenza n. 55/12, un lungocontenzioso promosso dalla Filcams CGIL, contro una azienda della grande distribuzione, per attivitantisindacale, consistente, nella sostanza, nellaver adibito ad una unit produttiva, in cui quasi tutti ilavoratori avevano aderito ad uno sciopero a livello nazionale, vari dipendenti, tra cui due di elevatolivello, di altre unit produttive, che poi avevano svolto mansioni di vendita alla clientela e cassa.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    5/18N58 Maggio 2012 5

    Il Giudice del rinvio ha, in primo luogo, ribadito il principio affermato dalla Suprema Corte - con sentenzan. 20164/2007 - per cui legittimo, per il datore di lavoro, ricorrere ad ogni mezzo legale che, senza

    impedire od ostacolare lesercizio del diritto di sciopero siano diretti a contenerne gli effetti negativi dellasospensione dellattivit. Indi, con riferimento allart. 2103 cod. civ., ha richiamato lassunto dellaSuprema Corte, secondo cui detta norma, prevedendo una tutela della professionalit, non pu ritenersiviolata quanto al lavoratore, che continui a svolgere in maniera prevalente e assorbente i compiticorrispondenti alla qualifica di appartenenza, siano assegnate anche mansioni marginali e accessorie

    inferiori rispetto a quelle di competenza.La Corte territoriale, sulla base delle sentenze richiamate dalla medesima Suprema Corte, ha indiaffermato che il principio desumibile, volto a contemperare due diversi..diritti garantiti a livellocostituzionale come la libert sindacale e quella di iniziativa economica era che i concetti di

    accessoriet e marginalit dovevano riferirsi non tanto (o meglio non solo) al rapporto funzionale tra

    mansioni inferiori e quelle proprie del lavoratore ma piuttosto a quello quantitativo (nel senso che nonsi verifica unillecita dequalificazione quando le mansioni inferiori costituiscano un evento eccezionale di

    brevissima durata..).Considerato, quindi, che, nel caso di specie, per gli unici due lavoratori di elevato livello ed adibiti amansioni inferiori, si era trattato di un evento occasionale.. e comunque del tutto marginale,

    nellambito della, e in confronto alla loro normale e prevalente attivit la Corte dAppello ha escluso unaviolazione dellart. 2103 cod. civ.La Corte dAppello di Trieste ha anche ribadito, come gi la Suprema Corte, la legittimit del c.d.crumiraggio interno (ovvero la sostituzione dei lavoratori scioperanti, con loro colleghi di pari livello), edescluso che un sondaggio preventivo, allo scopo di accertare quanti e quali lavoratori avrebbero aderito

    allo sciopero, possa considerarsi antisindacale, trattandosi di un comportamento di per s neutro,poich, una volta ritenuto legittimo il c.d. crumiraggio interno, divengono anche legittimi i relativi atti

    preparatori alla sostituzione dei lavoratori scioperanti, cos come deve ritenersi privo di effettominaccioso o intimidatorio lintervento delle forze dellordine in occasione dello sciopero.Sulla base di tutti questi principi, particolarmente ben argomentati nella sentenza, stato quindi esclusoil comportamento antisindacale della societ.(Causa curata da Anna Maria Corna)

    QUALORA IL DIPENDENTE ABBIA RESO LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI NELLAMBITO DELPROCEDIMENTO DISCIPLINARE E RICHIEDA DI ESSERE SENTITO ANCHE ORALMENTE,

    LOBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI DARE SEGUITO ALLA RICHIESTA DEL LAVORATORESUSSISTE SOLO OVE LAUDIZIONE ORALE RISPONDA AD ESIGENZE DI DIFESA NONALTRIMENTI TUTELABILI, NON ESSENDO STATA POSSIBILE LA PIENA REALIZZAZIONE DELLAGARANZIA APPRESTATA DALLA LEGGE(Tribunale di Pisa, 7 Maggio 2012)

    Una lavoratrice conveniva in giudizio la societ, sua ex datrice di lavoro, deducendo lillegittimit dellicenziamento intimatole, e allegando, in particolare, la circostanza che, nonostante lo stato di malattia incui si trovava allepoca della contestazione, e nonostante le missive inviate al datore di lavoro perinformarlo delle sue condizioni, questultimo le aveva comunicato il licenziamento senza dare seguito allasua richiesta di essere ascoltata personalmente, cos violando lart. 7 dello Statuto dei Lavoratori; lasociet convenuta, costituitasi in giudizio, resisteva alle domande avversarie, e ne chiedeva il rigetto,deducendo, tra laltro, che la dipendente aveva gi reso esaustivamente le giustificazioni per iscritto eche malgrado le successive convocazioni la stessa non aveva inteso presentarsi ai previsti colloqui,assumendo di essere impossibilitata perch malata.

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    6/18N58 Maggio 2012 6

    Il Giudice, istruita la causa, ha ritenuto infondato il ricorso della lavoratrice, dal momento che qualora ildipendente renda le proprie giustificazioni, anche per iscritto, il datore non ha sempre e comunque

    lobbligo di convocarlo; infatti, come ha affermato anche la Suprema Corte, ove il lavoratore richieda unsupplemento di difesa, anche se la stessa si sia svolta con laudizione personale o con la presentazionedi giustificazioni scritte, lobbligo del datore di lavoro di dar seguito alla richiesta del lavoratore sussistesolo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non altrimenti tutelabili, in quanto non sia statapossibile la piena realizzazione della garanzia apprestata dalla legge. Peraltro, il Giudice ha rilevato come,nel caso di specie, il datore di lavoro aveva, in ogni caso, accordato un incontro alla lavoratrice, incontroche per era stato pi volte differito per le ragioni di salute addotte dalla ricorrente, la quale, nondimeno,secondo il Giudice, avrebbe dovuto, nel rispetto del fondamentale principio di buona fede, dimostrarenon solo leffettiva impossibilit di sostenere il colloquio, ma anche di non poter sopperire alla suacondizione di malattia, delegando un rappresentante, come aveva gi fatto con la prima lettera, scritta

    dal suo legale di fiducia.(Causa curata da Claudio Ponari e Giorgio Molteni)

    LEGITTIMO IL RICONOSCIMENTO DI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI DI MIGLIOR FAVORE SOLO DIALCUNI DIPENDENTI. ASSENZA DI UN PRINCIPIO DI PARIT RETRIBUTIVA NEL NOSTROORDINAMENTO.(Tribunale di Milano, 26 Aprile 2012 e 30 Aprile 2012)

    Un dipendente non pu rivendicare un trattamento retributivo di miglior favore, rispetto a quello garantitodalla contrattazione collettiva, solo perch il datore di lavoro lo riconosce ai colleghi assunti prima di lui.Tale pretesa infondata poich, anzitutto, nel nostro ordinamento non esiste un principio di paritretributiva. Per poter godere di un emolumento non previsto dal CCNL di categoria, il dipendente devedimostrare di essere stato discriminato rispetto ai colleghi che lo percepiscono, a fronte di un motivoillecito. Inoltre, la prassi aziendale di miglior favore, di cui hanno goduto e godono i lavoratori conmaggior anzianit aziendale, pu essere revocata per fatti concludenti con linstaurazione di una diversaprassi di rigida applicazione del CCNL.In questo caso, i lavoratori assunti in costanza della prassi aziendale favorevole hanno diritto dimantenere il trattamento retributivo a loro riconosciuto in precedenza, per il principio di intangibilit dellaretribuzione ex art. 2103 cod. civ.. Invece, i lavoratori assunti quando la prassi gi cessata, nonavendone mai beneficiato, hanno diritto unicamente al trattamento retributivo previsto dalla

    contrattazione collettiva e da eventuali pattuizioni individuali.(Causa curata da Tommaso Targa)

    RIVENDICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DA PARTE DELLEXAMMINISTRATORE DELEGATO: ONERE PROBATORIO(Tribunale di Milano, 3 Aprile 2012)

    Con la sentenza in esame, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso promosso da un ex amministratoredelegato per ottenere laccertamento di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale (a suo dire)intercorso con la societ convenuta, nonch la condanna di questultima al pagamento in suo favore didifferenze retributive e di mensilit aggiuntive, anche in ragione dellasserita illegittima risoluzione del

    predetto rapporto. In accoglimento delle difese svolte nel merito dalla resistente, e senza lo svolgimentodi attivit istruttoria, il Giudice ha ritenuto infondate le pretese avanzate dallex amministratore delegatopoich, essendo pacifico che il ricorrente aveva formalmente ricoperto la carica amministrativa, ilmedesimo avrebbe dovuto provare che:

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    7/18N58 Maggio 2012 7

    www.trifiro.it

    ADR possibile prevedere nel contratto di assunzione un periodo di preavviso pi lungo di

    quello previsto dal CCNL applicato?Lart. 2118 cod. civ. riconosce, a ciascuno dei contraenti di un contratto di lavoro a tempoindeterminato, il diritto di recedere dal contratto ... dando il preavviso nel termine e nei modistabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equit ....Stante il tenore letterale dellart. 2118 cod. civ., si inizialmente ritenuto che la fissazione deitermini di preavviso fosse rimessa esclusivamente allautonomia collettiva e, solo inmancanza di regolamentazione da parte di questi, agli usi o allequit. Pertanto, nonsarebbe stato consentito alle parti del contratto individuale di lavoro pattuire una durata del

    preavviso diversa da quella stabilita dal CCNL.Secondo un diverso, pi recente orientamento, avvallato anche da sentenze della SupremaCorte lecito, mediante accordo individuale, pattuire una maggiore durata del periodo dipreavviso contrattuale, giacch tale pattuizione pu giovare al datore di lavoro, comeavviene nel caso in cui non agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed sicuramente favorevole a questultimo che resta avvantaggiato dal computo dellinteroperiodo agli effetti dellanzianit, dei miglioramenti retributivi e di carriera.In presenza di determinate condizioni e in ragione degli specifici obiettivi che la Societintende realizzare si pu, pertanto, valutare di concordare con alcuni dipendenti unprolungamento convenzionale del periodo di preavviso contrattualmente previsto.

    a) il rapporto di amministrazione con la societ era simulato, essendo invece intercorso con questultimasolo un rapporto di lavoro subordinato,

    oppure che,b) contemporaneamente al rapporto di amministrazione, tra le parti si era instaurato anche un rapportodi lavoro subordinato avente ad oggetto mansioni ulteriori e diverse rispetto a quelle derivanti dallaposizione gestoria.Quanto al punto (a), dalla documentazione depositata dalla societ convenuta il Giudice ha potutoverificare che tra le parti era intercorso effettivamente un rapporto di tipo organico, che pertanto nonpoteva dirsi simulato, con conseguente infondatezza della pretesa del ricorrente. Per quanto riguarda ilpunto (b), il Tribunale ha rilevato la mancanza di prova dello svolgimento di mansioni ulteriori e diverserispetto a quelle derivanti dalla posizione gestoria, nonch lassenza dei requisiti tipici dellasubordinazione, come la soggezione al potere disciplinare e di direzione del datore di lavoro. Anche

    sotto tale profilo, le pretese dellex Amministratore delegato sono pertanto state ritenute infondate.(Causa curata da Vittorio Provera e Carlo Uccella)

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    8/18N58 Maggio 2012 8

    www.trifiro.it

    OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: INADEGUATEZZA DEL MEDESIMO E RILEVANZA DEICOMPORTAMENTI EXTRALAVORATIVI

    Con sentenza n. 5671 del 10 aprile 2012 la Corte di Cassazione, nel ribadire che la nozione digiustificatezza del licenziamento del dirigente differisce da quella di giustificato motivo di cui allart. 3della legge n. 604/1966, ha affermato che la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto adaspettative riconoscibili ex ante o unimportante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalledirettive generali del datore di lavoro ovvero anche un comportamento extralavorativo incidente

    sullimmagine aziendale a causa della posizione lavorativa del dirigente possono, a seconda dellecircostanze, costituire una ragione di lesione del rapporto fiduciario e, quindi, giustificare illicenziamento. Peraltro, anche sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigentenellarticolazione della struttura direttiva dellazienda pu addivenire, nel tempo, non pienamenteadeguata allo sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro e quindi rendere, anche soloper questa minore utilit, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al migliorposizionamento dellimpresa sul mercato.

    CONTRATTO A PROGETTO E START UP DI RAMO DAZIENDA

    Con sentenza n. 6643 del 2 maggio 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il contratto aprogetto stipulato per curare la creazione di una divisione aziendale dedicata a determinate attivit(nel caso di specie, una struttura dedicata allo stoccaggio, ai magazzini ed allarchivio),successivamente oggetto di una cessione di ramo dazienda. In particolare, il collaboratore hasostenuto che il trasferimento di tale ramo dazienda sarebbe stato sufficiente, di per s, adimostrare linesistenza del progetto; al contrario, stato accertato che la divisione non esistevaprima della stipulazione del contratto a progetto e che, proprio per tale ragione, il collaboratore si eraassiduamente intrattenuto presso gli uffici del committente, senza peraltro svolgere la propriaprestazione in regime di subordinazione.

    LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER RIMBORSO DI TRASFERTE NON EFFETTUATE

    Con sentenza n. 7096 del 9 maggio 2012 la Corte di Cassazione ha affermato che laver chiesto edottenuto rimborsi per trasferte non effettuate costituisce un fatto di rilevante gravit, tenuto contodelle mansioni svolte e dellinquadramento del lavoratore (quadro responsabile di una filiale dibanca), tale da determinare la lesione del vincolo fiduciario. In particolare, la Corte di Cassazione haribadito il principio secondo cui il requisito di immediatezza della contestazione deve essere inteso insenso relativo; nel caso di specie, stato rilevato che, in considerazione della complessa struttura

    aziendale, non sarebbe stato possibile accertare tale illegittimo comportamento, esclusivamente,sulla base delle istanze di rimborso presentate dal lavoratore, essendo necessario attendere ilcompletamento degli accertamenti svolti dal servizio ispettivo interno.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    9/18N58 Maggio 2012 9

    Civile, Commerciale,Assicurativo

    www.trifiro.it

    ENERGIE RINNOVABILI: AL VIA NUOVIINCENTIVI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE

    A cura di Giovanna Vaglio Bianco

    Gli impegni di politica energetica assunti dallItalia a livello europeo per lorizzonte 2020 con la Direttiva

    2009/28/CE, recepita con D.lgs. n. 28/2011, prevedono che i consumi finali di energia attribuibili alle fontirinnovabili siano almeno pari al 17% dei consumi finali totali di energia primaria e che, in relazione ai trasporti,

    i consumi finali di energia attribuibili alle fonti rinnovabili siano almeno pari al 10% dei consumi finali di energiaprimaria.

    Al fine di programmare una crescita dellenergia rinnovabile pi equilibrata che permetta di raggiungere (e

    superare) gli obiettivi fissati per il 2020 attraverso un approccio maggiormente virtuoso rispetto al passato,basato sullefficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese, ilGoverno ha presentato nellaprile scorso due schemi di decreti ministeriali predisposti dal ministro dello

    Sviluppo economico di concerto con il ministro dellAmbiente e con quello dellAgricoltura - ora allesamedellAutorit dellEnergia e della Conferenza Unificata - che definiscono i nuovi incentivi per lenergia

    fotovoltaica (cd. Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche(idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

    Il nuovo regime pone le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli

    incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degliultimi anni). Vengono favorite le tecnologie ad alto contenuto innovativo e con maggiore ricaduta sulla filieraeconomico-produttiva nazionale, inoltre vengono introdotti meccanismi per evitare distorsioni a livello

    territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali.

    Il sistema, come gi previsto dalla precedente normativa, entrer in vigore al superamento della

    soglia di 6 miliardidi incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi) e il 1 gennaio2013 per il non fotovoltaico.

    In particolare, per le rinnovabili elettriche (non fotovoltaico) sono previste disposizioni per adeguare gli incentiviverso la media europea, poich gli attuali incentivi sono di molto superiori agli standard europei in quanto non

    si tenuto in debito conto la rapida diminuzione dei costi delle tecnologie. Lo schema di decreto, inoltre,prevede meccanismi per governare la nuova potenza annua installata, favorendo una crescita graduale al fine

    di evitare una crescita eccessivamente rapida come si verificato per il solare in passato.

    http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2022921&viewType=0http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2022921&viewType=0http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2022921&viewType=0http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    10/18N58 Maggio 2012 10

    Anche il decreto ministeriale per il fotovoltaico prevede livelli di incentivi convergenti verso la media

    europea ed un graduale raggiungimento verso la grid parity, nonch lintroduzione di registri per

    governare la potenza annua installata, favorendo lefficienza energetica, linnovazione, benefici ambientalie creando opportunit di risparmio sulla spesa energetica per le PMI.

    Sempre con riferimento al fotovoltaico, si segnala che il Decreto Legge n. 1/2012 per la Concorrenza, lo

    sviluppo delle Infrastrutture e la Competitivit convertito nella Legge n. 27/2012 pubblicata nelSupplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Legge n. 27/2012) ha

    introdotto alcune novit per quanto riguarda gli incentivi relativi agli impianti fotovoltaici a terra su terreniagricoli.

    A tale riguardo, lart. 65 della Legge n. 27/2012 prevede il divieto di accesso agli incentivi statali per gli

    impianti fotovoltaici installati su aree agricole consentendo tuttavia lammissione agli incentivi per tuttiquegli impianti che entreranno in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della leggestessa (24 maggio 2012), prorogando cos la precedente scadenza di cui al D.lgs. n. 28/2011 (Decreto

    Romani).

    www.trifiro.it

    ALCUNE FRA LE NOVIT DEL DECRETO LEGGE 24MARZO 2012, N. 29 - COORDINATO CON LA LEGGE DI

    CONVERSIONE 18 MAGGIO 2012, N. 62 EPUBBLICATO INGAZZETTA UFFICIALE N. 117 DEL 21 MAGGIO 2012

    A cura di Mario Gatti

    stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 maggio 2012, il decreto legge n. 29/2012,

    coordinato con la legge di conversione n. 62/2012, in materia di Liberalizzazioni, concorrenza

    e tutela dei consumatori nel sistema bancario.

    Fra le novit rilevanti, la legge introduce e disciplina il nuovo "Osservatorio sull'erogazione del credito da

    parte delle banche alle imprese", con l'obiettivo di promuovere e favorire l'accesso al credito, in

    particolare in favore delle piccole e medie imprese.

    In caso di mancata concessione del credito da parte di una banca, privati ed imprese potranno

    presentare istanza al prefetto che, invitata la banca in questione (previa informativa sul merito

    dell'istanza) a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, segnaler la pratica

    all'Arbitro bancario finanziario, il quale "si pronuncer nonoltre trenta giorni dalla segnalazione".

    Vengono inoltre ripristinate le commissioni bancarie che erano state abolite con il Decreto sulle

    liberalizzazioni. La commissione non si applica per ai consumatori, titolari di conto corrente, nel caso disconfinamenti pari o inferiori a 500 euro, in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite di fido, per un

    solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=sommario&numgu=117&tmstp=1338324280960http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=sommario&numgu=117&tmstp=1338324280960http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=sommario&numgu=117&tmstp=1338324280960http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    11/18N58 Maggio 2012 11

    www.trifiro.it

    ADRPu essere risarcito il danno da vacanza rovinata anche in mancanza di uninadempimento contrattuale del tour operator?

    Il danno da vacanza rovinata pu essere definito come quel pregiudizio che si sostanzia neldisagio e nellafflizione, subiti dal turista, per non aver potuto godere pienamente dellavacanza come occasione di svago e/o risposo conforme alle proprie aspettative.

    In caso di inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico lart.47 del D.lgs. n. 79/2011 (cd. Codice del turismo) prevede la possibilit, in favore delviaggiatore, di richiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanzainutilmente trascorso ed allirripetibilit delloccasione perduta oltre alla risoluzione delcontratto.

    Recentemente la giurisprudenza ha qualificato come danni da vacanza rovinata anche queipregiudizi derivanti da disservizi e disguidi patiti dal viaggiatore (tra cui, ad esempio, il rumoreprovocato dallattivit lavorativa adiacente allarea adibita a resort) non direttamente ascrivibiliallinadempimento contrattuale del tour operator ma tuttavia in grado di pregiudicare leattese del viaggiatore relativamente alla qualit della vacanza (Tribunale di Arezzo, sez.Sansepolcro, 20 marzo 2012).

    Per il risarcimento di tali danni sar sufficiente provare, anche in via presuntiva, il venir menodelle aspettative del turista con riguardo alla vacanza.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    12/18N58 Maggio 2012 12

    I POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL DIRETTORE GENERALE - I CONTRATTI CONCLUSIDAL FALSUS PROCURATOR E TUTELA DELLAFFIDAMENTO(Tribunale di Milano, 8 Maggio 2012)

    Nella sentenza in commento una societ di servizi ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confrontidi unaltra societ per il pagamento del corrispettivo derivante da due contratti aventi ad oggettola certificazione dellattrezzatura di propriet della presunta debitrice.Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto lasserita debitrice ha eccepitolinefficacia dei contratti oggetto di causa in quanto sottoscritti da un soggetto, il direttore

    generale, che al momento della stipula era privo di poteri e deleghe alluopo necessarie.Il Giudicante, in mancanza di delibere del CdA che autorizzassero il direttore a concludere talicontratti, ha accertato che il direttore generale avesse agito come rappresentante senza averne ipoteri (falsus procurator) e, conseguentemente ha ritenuto inefficaci i contratti a fondamentodella pretesa creditoria.Inoltre, ha ritenuto che non potesse applicarsi il principio dellapparenza del diritto a tuteladellaffidamento invocato dalla convenuta opposta, poich, nel caso di specie, trattandosi dipersone giuridiche, la legge prescrive speciali mezzi di pubblicit mediante i quali sarebbe statopossibile da parte dellopposta controllare, con lordinaria diligenza, la consistenza effettivadellaltrui potere, come accade in ipotesi di organi di imprese commerciali regolarmentecostituiti.Peraltro, nel caso di specie, non poteva essere ascritto allattrice opponente alcuncomportamento colposo atto ad ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che alrappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere, posto che lapresunta debitrice, non appena venuta a conoscenza della conclusione dei contratti, avevainformato la societ di servizi della carenza del potere e delle deleghe in capo al direttore.In conclusione, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto ha ritenuto

    inefficaci i contratti dei quali era stato chiesto il pagamento e, da ultimo, ha rigettato la richiestadella convenuta opposta del pagamento di una somma a titolo di indennizzo per le prestazionicontrattuali svolte in favore dellattrice opponente ex art. 2041 cod. civ. per mancanza di provadelle attivit eseguite.(Causa curata da Vittorio Provera e Francesco Cristiano)

    LE NOSTRE SENTENZE

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    13/18

  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    14/18N58 Maggio 2012 14

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    IL NUOVO APPRENDISTATO: PRIMI ACCORDICOLLETTIVI E LE ALTRE RECENTI INIZIATIVE,

    ANCHE DI FINANZIAMENTO, PER INCENTIVARELE ASSUNZIONICi siamo gi occupati, nella newsletter del mese di marzo, dellargomento riguardante la nuova disciplina

    dellapprendistato contenuta nel Testo Unico di cui al decreto legislativo 167 del 2011 che ha regolamentato -in modo pi organico - le quattro tipologie di Contratto: Apprendistato per la qualifica del diploma professionale,

    Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, Apprendistato Professionalizzante ed Apprendistato di caratteretrasversale dedicato ai lavoratori in mobilit. Si precisato, in quella sede, che il Testo Unico aveva, altres,

    previsto un regime transitorio di sei mesi, dal 25 ottobre 2011 al 24 aprile 2012, durante il quale, in assenza dinuove disposizioni regionali e della contrattazione collettiva emanata in conformit del Testo Unico, si

    applicavano le precedenti disposizioni.

    In questo contesto, riteniamo utile segnalare una serie di recenti eventi che - a livello di contrattazione collettivanonch di interventi di istituzioni pubbliche regionali e nazionali - dovrebbero ampliare il ricorso a questa forma diContratto, agevolando le Imprese sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo economico e,

    contestualmente, offrendo ai lavoratori, o aspiranti tali, (in particolare modo ai giovani) delle maggiori possibilitdi accesso.

    La pi recente iniziativa , senzaltro, il nuovo Accordo Collettivo in materia di ApprendistatoProfessionalizzante stipulato in un settore, sicuramente rilevante, quale quello dellautotrasporto.

    Pi precisamente, in data 24 aprile 2012 stata perfezionata la nuova contrattazione collettiva - tra le

    Associazioni Sindacali dei lavoratori e le Associazioni delle Imprese di autotrasporto - finalizzata a modificarequelle parti della vigente C.C.N.L. logistica, trasporto e merci dedicate proprio alla materia dellapprendistatoprofessionalizzante, cos da renderle compatibili con la nuova disciplina del Testo Unico.

    Il predetto Accordo Collettivo, che si applica a tutti i rapporti di Apprendistato Professionalizzantestipulati dopo il 25 aprile 2012, prevede, in sostanza, un periodo di apprendistato che - per tutti i

    livelli contrattuali - sar di tre anni.Il trattamento retributivo sostanzialmente fissato, per il primo anno, al75% del minimo contrattuale in vigore per il livello di inquadramento dellapprendista; trattamento che sale

    all85% per il secondo anno ed al 100% per il terzo. Una particolare disciplina introdotta per i profili

    professionali operai dellartigianato e delle figure equipollenti a quelle dellartigianato, per le quali la duratadellApprendistato Professionalizzante fissata in cinque o quattro anni a seconda delle figure (con retribuzionipari al 90% per il primo anno, sino a raggiungere il 100% del minimo al terzo anno).

    www.trifiro.it

    http://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://www.confartigianatoudine.com/home?/news/nuovo_apprendistato_l_accordo_per_il_settore_autotrasportohttp://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp56/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    15/18N58 Maggio 2012 15

    Interessante la disciplina introdotta per regolamentare lattivit di formazione, poich il Contratto

    Collettivo dispone, sostanzialmente, un obbligo di formazione interna o esterna pari a circa 80 ore medie

    annue (compresa la formazione teorica iniziale prevista dallAccordo Stato-Regioni), per lacquisizionedelle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Si tratta di una formazione che dovr essereintegrata dallofferta formativa pubblica, laddove esistente, per lacquisizione di competenze di base e

    trasversali. La formazione potr essere erogata anche integralmente allinterno dellAzienda (oppureattraverso una distribuzione parziale tra esterno ed interno), con possibilit, inoltre, di utilizzare le

    capacit formative di altre Aziende del gruppo. Viene data, altres, rilevanza allutilizzo di strumenti qualila formazione a distanza ed i sistemi di e-learning, che potranno cos essere utilizzati sempre per la

    formazione. Ai fini della certificazione dellattivit formativa, la disciplina contrattuale oltre al richiamo,quasi di stile, al libretto formativo (che dopo anni non ancora operativo), prevede che lattestazione

    dellavvenuta esecuzione dellattivit formativa possa avvenire anche attraverso supporti informatici ofogli firma che attestino lavvenuta formazione (quindi, in sostanza, si garantisce una certa libert per la

    certificazione di quanto sopra).

    Come detto, oltre alle nuove norme contrattuali collettive che si vanno via via perfezionando con

    lobiettivo - ci si augura - di agevolare il ricorso a tale strumento, il Ministero del Lavoro ha messo apunto un piano di incentivo economico per le piccole e medie Imprese del settore artigianato che

    intendano dar corso alle assunzioni attraverso lutilizzo di questo istituto.

    In particolare, stata varata uniniziativa che finanzia con5.500 ogni assunzione attraverso

    il Contratto di Apprendistato per lassolvimento dellobbligo di istruzione dei giovani di et trai quindici ed i venticinque anni. In caso di assunzione con Apprendistato Professionalizzante o per

    conseguimento di qualifica professionale di giovani tra i diciassette ed i ventinove anni, il contributo sardi 4.700 per ogni assunzione. Per accedere a tali finanziamenti, varati dal Ministero del Lavoro tramite

    lAgenzia Tecnica Italia Lavoro con il programma AMVA (Apprendistato e Mestieri a VocazioneArtigianale), stato varato un apposito bando pubblicato sul sito http://amva.italialavoro.it.

    Da ultimo segnaliamo una terza interessante iniziativa varata dallUniversit degli Studi di Pavia con laRegione Lombardia, che consentir a studenti universitari di conseguire il titolo di laurea o di laurea

    magistrale, nellambito di un Contratto di Apprendistato, con riferimento ai corsi di laurea dibioingegneria, chimica, economia e gestione delle imprese ed ingegneria informatica. In base a detto

    accordo, gli studenti iscritti a questi corsi di laurea potranno conseguire il titolo svolgendo,contestualmente, unesperienza di lavoro con un Contratto di Apprendistato. Quindi - da una parte - le

    Imprese saranno stimolate a ricorrere a tale istituto per dar corso a programmi di innovazione conpersone qualificate, dallaltra le Universit avranno la possibilit di migliorare la loro offerta formativa e di

    creare un pi stretto collegamento tra mondo del lavoro e ricerca.

    www.trifiro.itwww.trifiro.it

    http://amva.italialavoro.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://amva.italialavoro.it/http://amva.italialavoro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    16/18N58 Maggio 2012 16

    Eventi

    Convegno: La

    Magistratura e il futuro

    del Diritto del Lavoro

    Associazione Romano Canosa per gli Studi

    Storici12 Giugno 2012, ore 14.30

    Milano, Societ Umanitaria, Salone degli

    Affreschi, via San Barnaba 48

    Avv. Salvatore Trifir

    PROGRAMMA (PDF)

    www.trifiro.it

    Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 20

    10 Luglio 2012

    Convegno: La riforma del mercato del lavoroLe collaborazioni autonome; il ruolo centrale del contratto di apprendistato; collaborazioni a progetto

    Relatori: Avv. Salvatore Trifir e Avv. Giacinto Favalli

    Roma, Grand Hotel St. Regis19 Giugno 2012

    Convegno: La riforma del mercato del lavoro. Unopportunit di crescita per il Paese?

    Riforma delle pensioni e strumenti di flessibilit in uscita

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    Milano, NH Milano Touring

    20 Giugno 2012

    Convegno: Gli strumenti finanziari derivatiLanalisi della recentegiurisprudenza di meritoRelatore: Avv. Francesco Autelitano

    PROGRAMMA (PDF)Milano,Starhotel Ritz20 - 21 Giugno 2012Convegno: Riforma del lavoro

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    PROGRAMMA (PDF)

    http://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://www.convenia.it/pdf/CONVENIA_derivati.pdfhttp://trifiro.info/eventi/gli-strumenti-finanziari-derivati/http://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://www.convenia.it/pdf/CONVENIA_derivati.pdfhttp://trifiro.info/eventi/gli-strumenti-finanziari-derivati/http://trifiro.info/eventi/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-2/http://trifiro.info/eventi/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-2/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-riforma-del-mercato-del-lavoro/http://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://www.convenia.it/pdf/CONVENIA_derivati.pdfhttp://www.convenia.it/pdf/CONVENIA_derivati.pdfhttp://trifiro.info/eventi/gli-strumenti-finanziari-derivati/http://trifiro.info/eventi/gli-strumenti-finanziari-derivati/http://trifiro.info/eventi/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-2/http://trifiro.info/eventi/la-riforma-del-mercato-del-lavoro-2/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-riforma-del-mercato-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-riforma-del-mercato-del-lavoro/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/https://secure.dcssrl.it/eventicoamilano//allegati/3992/romanocanosamilano1mag.pdfhttps://secure.dcssrl.it/eventicoamilano//allegati/3992/romanocanosamilano1mag.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-la-magistratura-e-il-futuro-del-diritto-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-la-magistratura-e-il-futuro-del-diritto-del-lavoro/http://www.romanocanosa.it/http://www.romanocanosa.it/http://www.romanocanosa.it/http://www.romanocanosa.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    17/18N58 Maggio 2012 17

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 26/05/2012twitter @Diritto24Il nuovo apprendistato: primi accordi collettivi e recenti iniziative per incentivare le assunzioni

    di Vittorio Provera

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 03/05/2012

    HR On Line AIDP: N10 Maggio 2012Rappresentanze sindacali aziendali: art. 19 Stat. Lav.

    di Giacinto Favalli

    AGI LombardiaVideo: I giuslavoristi a convegno sulla Riforma Fornero per il lavoro

    Giacinto Favalli

    Telelombardia: Forum delle Piccole e Medie ImpreseVideo: Controllo dei lavoratori, controllo posta elettronica

    Video: Riforma del mercato del lavoroVideo: Ammortizzatori socialiVideo: Licenziamenti individuali

    Giorgio Molteni

    Video: Articolo 18 e Costo del LavoroVideo: Il Contratto di Apprendistato

    Vittorio Provera

    Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 26/04/2012twitter @Diritto24

    Novit in materia di somministrazione di lavoro(D.lgs. 2 Marzo 2012, n. 24)di Valeria De Lucia

    DirittoBancario.it: 16/04/2012twitter @DirittoBancarioLa prescrizione del diritto alla ripetizione dindebito derivante da operazioni bancarie in contocorrentedi Francesco Autelitano

    Social MediaT&P su twitter Scribd YouTube flickr PinterestIscriviti alla Newsletter T&P

    http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://trifiro.info/rassegna-stampa/novita-in-materia-di-somministrazione-di-lavoro/http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/video/il-contratto-di-apprendistato/http://trifiro.info/video/licenziamenti-individuali/http://trifiro.info/video/ammortizzatori-sociali/http://trifiro.info/video/riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/i-giuslavoristi-a-convegno-sulla-riforma-fornero-per-il-lavoro/http://trifiro.info/eventi/i-giuslavoristi-a-convegno-sulla-riforma-fornero-per-il-lavoro/http://www.youtube.com/AGILombardiahttp://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://a3d0b.s16.it/frontend/forms/Form1.aspx?idList=1http://pinterest.com/trifiropartners/http://pinterest.com/trifiropartners/http://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.flickr.com/photos/trifiropartners/http://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.youtube.com/user/TrifiroPartnershttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://www.scribd.com/TPAvvocatihttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnershttp://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://trifiro.info/rassegna-stampa/la-prescrizione-del-diritto-alla-ripetizione-dindebito/http://twitter.com/DirittoBancariohttp://twitter.com/DirittoBancariohttp://trifiro.info/rassegna-stampa/novita-in-materia-di-somministrazione-di-lavoro/http://trifiro.info/rassegna-stampa/novita-in-materia-di-somministrazione-di-lavoro/http://twitter.com/Diritto24http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/video/il-contratto-di-apprendistato/http://trifiro.info/video/il-contratto-di-apprendistato/http://trifiro.info/video/video-articolo-18-e-costo-del-lavoro/http://trifiro.info/video/video-articolo-18-e-costo-del-lavoro/http://trifiro.info/video/licenziamenti-individuali/http://trifiro.info/video/licenziamenti-individuali/http://trifiro.info/video/ammortizzatori-sociali/http://trifiro.info/video/ammortizzatori-sociali/http://trifiro.info/video/riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/video/riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/video/controllo-dei-lavoratori/http://trifiro.info/video/controllo-dei-lavoratori/http://trifiro.info/eventi/i-giuslavoristi-a-convegno-sulla-riforma-fornero-per-il-lavoro/http://trifiro.info/eventi/i-giuslavoristi-a-convegno-sulla-riforma-fornero-per-il-lavoro/http://www.youtube.com/AGILombardiahttp://www.youtube.com/AGILombardiahttp://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanze-sindacali-aziendali/http://trifiro.info/rassegna-stampa/rappresentanze-sindacali-aziendali/http://trifiro.info/rassegna-stampa/fiat-fiom-rappresentanze-sindacali-aziendali/http://trifiro.info/rassegna-stampa/fiat-fiom-rappresentanze-sindacali-aziendali/http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://trifiro.info/rassegna-stampa/il-nuovo-apprendistato/http://trifiro.info/rassegna-stampa/il-nuovo-apprendistato/http://twitter.com/Diritto24http://twitter.com/Diritto24http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.htmlhttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari.html
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N58

    18/18

    RealizzazioneNewsletter:E

    manuelaZocchi

    ContattiMilano

    20122 Milano

    Via San Barnaba, 32

    Tel.: + 39 02 55 00 11Fax.: + 39 02 54 60 391;+ 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295

    Roma00195 Roma

    Piazza Giuseppe Mazzini, 27

    Tel.: + 39 06 3204744;+ 39 06 37351176Fax.: + 39 06 36000362

    Torino

    10121 Torino

    Via Raimondo Montecuccoli, 9

    Tel.: + 39 011 52 10 266Fax.: + 39 011 51 19 137

    Trento

    38122 TrentoVia Galileo Galilei, 24

    Tel.: + 39 0461 26 06 37Fax.: + 39 0461 26 44 41

    [email protected]

    @TrifiroPartners

    http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnersmailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/milano/http://trifiro.info/contatti/milano/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/