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    AttualitA cura di Luca DArco

    LE NOVIT LEGISLATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNIT

    Con il D. Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010 stata data attuazione alla Direttiva 2006/54/CE in materia di pariopportunit e parit di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

    Le novit principali riguardano una formulazione pi ampia del concetto di discriminazione diretta ora denita comequalsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonch l'ordine di porre in essereun atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i

    lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga , e di discriminazione in generale oraindividuata in ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonch di maternito paternit, anche adottive, ovvero in ragione della titolarit e dell'esercizio dei relativi diritti , ovvero inogni trattamento meno favorevole subito da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver riutatocomportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso ovvero a connotazione sessuale, espressiin forma sica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignit di una lavoratrice o di unlavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

    La nuova normativa vieta ogni forma di discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro , in formasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione,nonch la formazione e la promozione, indipendentemente dalle modalit di assunzione e qualunque sia il settoreo il ramo di attivit, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

    Parimenti vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzionedelle qualiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

    Viene poi espressamente proibita qualunque discriminazione, diretta e indiretta, concernente unqualunque aspetto o condizione delle retribuzioni , per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale attribuito un valore uguale, stabilendo altres che i sistemi di classicazione professionale ai ni della

    determinazione delle retribuzioni debbano adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in mododa eliminare le discriminazioni.

    La normativa interviene poi sull aspetto pensionistico adeguandosi innanzitutto alla decisione n. 275del 29 ottobre 2009 della Corte Costituzionale , stabilendo che le lavoratrici in possesso dei requisiti per averdiritto alla pensione di vecchiaia (attualmente 60 anni) hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro no agli stessilimiti di et previsti per gli uomini (oggi 65 anni) da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali (senzanecessit di ulteriori oneri di preventiva comunicazione come invece richiesto dalla previgente normativa ritenutaincostituzionale). Viene poi vietata qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta per le forme

    pensionistiche complementari collettive .

    Particolare importanza stata data alla tutela giudiziaria a cui pu accedere non solo il soggetto

    discriminato, ma anche le organizzazioni sindacali, le associazioni/organizzazioni rappresentative del diritto odell'interesse leso, la consigliera o il consigliere di parit provinciale o regionale territorialmente competente.

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    Diritto del Lavoro

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    Lo strumento processuale un sorta di procedimento durgenza e il Giudice del Lavoro, ove ritenga sussistente laviolazione denunciata, ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, nonch ilrisarcimento del danno, anche non patrimoniale.

    Il Decreto Legislativo n. 5/2010 ha previsto una nuova e pi grave pena (una ammenda no a 50 milaEuro e con larresto sino a 6 mesi), laddove il datore di lavoro non ottemperi al provvedimento giudiziale.

    Ove le discriminazioni siano poste in essere da soggetti ai quali siano stati accordati beneci ai sensi delle vigentileggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, diservizi o forniture, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunica ai Ministri nelle cuiamministrazioni sia stata disposta la concessione del benecio o dell'appalto per ladozione di opportunedeterminazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del benecio e, nei casi pi gravi o nel caso di recidiva,l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo no a due anni da qualsiasi ulteriore concessione diagevolazioni nanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

    Inoltre, linosservanza delle disposizioni relative al divieto di discriminazione nellaccesso al lavoro, allaformazione, alla promozione professionale, nelle condizioni di lavoro, nella retribuzione e nelle progressioni dicarriera e nelle prestazioni pensionistiche punita anche con una sanzione amministrativa da Euro 250 a 1500Euro.

    Al ne di prevenire comportamenti discriminatori e molestie sessuali nel luogo di lavoro e renderemaggiormente efcaci le previsioni di cui al testo unico sulle pari opportunit, ilD. Lgs. n. 5/2010 ha stabilitola possibilit per i contratti collettivi di prevedere misure speciche (quali ad esempio codici di condotta,linee guida, prassi).

    Inoltre, a tal nesono stati aumentati i poteri ed i compiti sia del Comitato Nazionale per lattuazione deiprincipi di parit di trattamento ed uguaglianza di opportunit, istituito presso il Ministero sia delConsigliere Nazionale di parit che, tra laltro, potr svolgere inchieste indipendenti in materia didiscriminazioni sul lavoro e pubblicare raccomandazioni sul punto.

    Il D. Lgs. n. 5/2010 interviene inne anche sul TU sui congedi parentali (il D. Lgs. n. 151/2001)estendendo le tutele previste per la maternit (e paternit) anche alle ipotesi di adozioni. A tal riguardo,

    viene stabilito il divieto di licenziamento del genitore adottivo no ad un anno dallingresso nel nucleo familiare delminore e nel caso di adozioni internazionali, il divieto di licenziamento scatta dalla comunicazione della proposta diadozione ovvero dalla comunicazione dellinvito a recarsi allestero per ricevere la proposta di abbinamento.

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    Le Nostre SentenzeNEWSLETTER T&P N33 ANNO III PAG. 4

    LA SENTENZA DEL MESECONTRATTI A TERMINE - LA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO RADDRIZZA IL TIRO(Corte di Cassazione, sentenza n. 1577, 26 gennaio 2010)

    La Suprema Corte interviene, con la recentissima sentenza n. 1577/2010, nella delicata materia dei contrattia termine, fornendo uninterpretazione della disciplina dellart. 1 del D. Leg. 368/01 che sicuramenteraddrizza il tiro, rispetto alla nota sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale. La Consulta, infatti,nel dichiarare la legittimit dellart. 1 del D. Leg. 368/01, ne aveva anche fornito uninterpretazione moltodiscussa, avendo ritenuto che lonere di specicazione previsto da questultima disposizione impone che,tutte le volte in cui lassunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo,risulti per iscritto anche ilnome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Un siffatto onere,da assolversi gi nel contratto di assunzione a termine, , tuttavia, parso privo di ragionevolezza, oltre a nontrovare fonte nellinterpretazione letterale della norma, n nei principi ispiratori della nuova disciplina in temadi contratto a termine, n nella direttiva comunitaria 1999/70 CEE, di cui detta legge attuazione. Ed invero igiudici di merito, che per primi si sono trovati a decidere i casi concreti, si sono dichiaratamente discostatida tale pronuncia, ritenendo, comunque, legittimi i contratti a termine in cui erano chiaramente indicati tuttigli elementi utili per la concreta verica dellesigenza sostitutiva, senza la necessit dellindicazione delnome del lavoratore sostituito.Ora la Suprema Corte, con chiare e puntuali argomentazioni, riafferma il potere/dovere di un controllogiudiziale .. secondo criteri di congruit e ragionevolezza . Proprio in forza di questi principi la SupremaCorte ha segnalato che lattuale quadro normativo caratterizzato da un sistema articolato per clausole

    generali, che impone, per, di specicare, gi nella lettera di assunzione, le ragioni (organizzative,produttive o sostitutive) legittimanti lapposizione del termine.Onere di specicazione, tuttavia, che deve essere collegato a situazioni aziendali non pi standardizzate,ma obiettive, si che, in realt complesse, non necessaria lindicazione del lavoratore sostituto, ma sufciente lindicazione di tutti gli elementi (es. luogo di lavoro, mansioni, inquadramento, ecc..), checonsentano, nel caso concreto, la verica giudiziale, anche tramite raffronto di congruit tra il complessivonumero di lavoratori assenti in una certa funzione e quello dei lavoratori assunti a termine per la lorosostituzione.(Causa curata da Anna Maria Corna)

    ALTRE SENTENZELAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - RILEVANZA DELLA VOLONT DELLE PARTI(Tribunale di Milano, 15 dicembre 2009)

    Ai ni della qualicazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il Giudice deve considerare, inprimo luogo, la volont espressa dalle parti al momento della stipulazione del contratto; ci vale, a fortiori, nei casi incui la volont delle parti stata confermata, anche in costanza di rapporto, mediante una serie di comportamentinon equivoci (nel caso di specie, il rapporto durato 8 anni durante i quali il collaboratore ha inviato fattureperiodiche indicanti la causale prestazione professionale e non ha mai contestato la natura autonoma delrapporto). Ulteriori elementi che escludono la subordinazione sono: a) la progressiva riduzione dellorario di lavoro,avvenuta ad iniziativa del collaboratore autonomo che ha gradualmente ridotto la sua disponibilit; b) lo svolgimento

    di attivit in concorrenza per conto proprio e/o di terzi; c) la possibilit riconosciuta al collaboratore di riutarsi diassistere dei clienti dellazienda, senza alcuna conseguenza se non il mancato pagamento del compenso.(Causa curata da Tommaso Targa)

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    LIBERA PROFESSIONE E NATURA DEL RAPPORTO(Tribunale di Milano, 4 febbraio 2010)

    Con una interessante ed innovativa sentenza, il Tribunale di Milano ha affermato la natura subordinata del rapportodi lavoro intercorso, per oltre sette anni, fra una associazione professionale multinazionale, leader nel settore dellaconsulenza legale e tributaria ed un libero professionista iscritto allAlbo dei dottori commercialisti. Le parti avevano

    stipulato un contratto di collaborazione professionale autonoma, ma - a detta del Tribunale - per quanto allinterno diuno Studio professionale sia teoricamente ammissibile una strutturazione anche gerarchica del rapporto, senza checon ci possa congurarsi un rapporto subordinato, deve invece dichiararsi la natura subordinata del rapporto inipotesi di totale assoggettamento del collaboratore alle rigide direttive altrui, in un contesto di mera messa adisposizione delle proprie energie lavorative, come accertato nel caso di specie, caratterizzato da: assenza diresponsabilit personali nei confronti dei clienti; obbligo di esclusiva; rispetto di un orario di lavoro di massima;minaccia di sanzioni per mancata ottemperanza allobbligo di relazionare circa lattivit espletata nellorario di lavoro;obbligo di richiesta permessi per eventuali assenze; utilizzo di strumenti messi a disposizione dallo Studio; obbligo digiusticazione per assenze; retribuzione ssa; clientela acquisita dallo Studio e assegnata obbligatoriamente alcollaboratore.(Causa curata da Giampaolo Tagliagambe)

    CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E SANZIONI(Tribunale di Roma, 8 ottobre 2009)

    Il Tribunale di Roma ha affermato il principio che non son dovute le sanzioni per ritardato versamento dei contributiprevidenziali da parte di una Azienda quando il ritardo sia dipeso da esito sfavorevole della sentenza di appello cheha riformato la sentenza di primo grado che, a sua volta, rigettava la pretesa creditoria di un lavoratore dipendente.Il caso concerneva lindennit sostitutiva del preavviso chiesta da un dirigente dimessosi per giusta causa; in talcaso, secondo lINPS, si dovrebbe applicare il principio ritenuto operante dalla giurisprudenza nel caso dilicenziamento in tutela reale. Ma in caso di tutela reale si verica una ricostruzione a posteriori e retroattiva delrapporto di lavoro non legittimamente risolto, mentre nel caso in esame il rapporto dirigenziale non era statoristabilito dalla sentenza di appello. Il Tribunale ha quindi ritenuto tempestivo il versamento effettuato nei termini dilegge decorrenti dal momento in cui la sentenza era stata pronunciata.

    (Causa curata da Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali)

    IMPIEGATO CHE RICEVE ORDINI DA ALTRO IMPIEGATO E CON ANZIANIT DI SERVIINFERIORE - INSUSSISTENZA DI DEMANSIONAMENTO(Tribunale di Como, 10 novembre 2009, n. 363)

    Il Giudice ha ritenuto che poich il demansionamento, ex art. 2103 cod. civ., si concretizza sostanzialmentenellattribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle compatibili con il proprio inquadramento - inrelazione al CCNL applicabile - e poich la gura professionale dellimpiegato, in quanto tale, inserita inunorganizzazione del lavoro in cui prende ordini da altri; il fatto che un dipendente venga assegnato a mansioniimpiegatizie - compatibili con il proprio inquadramento - nellambito delle quali egli pu ricevere direttive da altriimpiegati con anzianit di servizio inferiore, non costituisce demansionamento.(Causa curata da Vittorio Provera e Andrea Beretta)

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    AGENTE RECEDUTO E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI(Tribunale di Padova, 5 ottobre 2009)

    Un agente receduto (con pagamento dellindennit sostitutiva del preavviso) aveva convenuto in giudiziolazienda mandante chiedendo il risarcimento di pretesi danni ex art. 1751, quarto comma, cod. civ., sullabase dellasserito carattere discriminatorio della risoluzione del rapporto da parte della societ, cheavrebbe violato il principio di parit di trattamento tra i colleghi di lavoro. Il Tribunale ha rigettato ladomanda ribadendo che il rapporto di agenzia liberamente recedibile dalle parti, per cui il solo fatto dellacessazione del rapporto ad iniziativa della mandante (con la conseguente perdita delle provvigioni) non

    integra di per s un atto discriminatorio suscettibile di riparazione in sede di risarcimento.

    INDENNIT DI CESSAZIONE: PROVA DEI REQUISITI PREVISTI DALLART.1751 COD. CIV.

    (Tribunale di Lamezia Terme, 18 gennaio 2010)

    Sono sempre pi numerose le sentenze di merito che, in punto di indennit di cessazione del rapporto diagenzia, allesito dellistruttoria, respingono la relativa domanda di pagamento per difetto di prova deirequisiti previsti dallart. 1751 cod. civ., riconoscendo allagente unicamente lindennit suppletiva emeritocratica disciplinati dalla rispettiva contrattazione collettiva di settore (AEC). In particolare, secondola sentenza in commento, la prova di aver aumentato il fatturato, con crescente aumento anche delle

    provvigioni ricevute, non di per s prova sufciente al ne di ritenere integrate le condizioni richiestedallart. 1751 cod. civ., qualora non venga provato il procacciamento di nuovi clienti, lo sviluppo degliaffari e lattuale godimento, da parte della committente, dei vantaggi derivanti dagli affari procuratidallagente. N lassenza di prova di tali circostanze pu essere sopperita dallespletamento diconsulenza tecnica dufcio.

    Rapporto di agenziaA cura di Luca Peron

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    Civile, Commerciale,Assicurativo

    IMMINENTE LENTRATA IN VIGORE DELLE CONCILIAZIONI INMATERIA CIVILE E COMMERCIALE

    A cura di Marina Olgiati

    Il 19 febbraio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo recante attuazione dellart.60 della Legge Delega del 18 giugno 2009, n. 69 in materia di conciliazione delle controversie civili ecommerciali , nel dettaglio esaminata ne Il Punto su..

    La conciliazione entra, dunque, in una nuova fase di sviluppo, con le nalit di favorire una forma di composizionedelle liti alternativa, efcace, semplice e pi rapida rispetto a quella ordinaria e di facilitare laccesso alla giustizia atutti, alleggerendo il carico dei Tribunali.

    Il Decreto, che costituisce attuazione di norme comunitarie (Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 21 maggio 2008) rende obbligatorio il ricorso alla conciliazione per alcune materie, ad esempio perle liti condominiali, per i casi di cattiva sanit, per i contratti di assicurazione, nanziari e bancari, nonch per lecontroversie e le liti in materia di canone di locazione.Competenti per tali conciliazioni saranno apposti organismi di conciliazione, i cui componenti dovranno avereffettuato uno specico percorso formativo, iscritti allalbo dei formatori per la mediazione. Organismi di conciliazionepotranno essere istituiti anche presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati presso ciascun Tribunale, presso altriConsigli degli Ordini Professionali per le materie riservate alla loro competenza, nonch presso le Camere diCommercio.

    Il Decreto di attuazione in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufciale; avremo, quindi, modo di approfondirlo nelle prossime newsletter

    I CONSULENTI FINANZIARIA cura di Francesco Autelitano

    Il servizio di consulenza in materia dinvestimento (consistente nella prestazione di raccomandazionipersonalizzate a un cliente, riguardo ad operazioni relative ad un determinato strumento nanziario) puessere svolto dalle banche o da altri soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi dinvestimento in baseal Testo Unico dIntermediazione Finanziaria (TUF).

    Tuttavia alcuni recenti interventi normativi hanno esteso la possibilit di svolgimento della medesima attivit apersone siche (art. 18-bis del TUF) ed allesociet di capitali (art. 18-ter del TUF), che presentino determinatirequisiti. In particolare, lart. 18-bis (da ultimo modicato col d.lgs. 17 luglio 2009 n. 101) prevede che tale serviziopossa essere svolto anche da persone diverse dagli intermediari, purch si tratti di persone siche in possesso deirequisiti patrimoniali e di professionalit, onorabilit ed indipendenza stabiliti con regolamento del Ministerodelleconomia e delle nanze e purch sia espletata senza detenere somme di denaro o strumenti nanziari dipertinenza dei clienti (art. 18-bis TUF).

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    Attualit

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    Inoltre, dal 1 ottobre 2009, la riserva di attivit non opera nei confronti delle societ per azioni e delle societ aresponsabilit limitata in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento ministeriale (art. 18-ter, introdotto dallart. 2,co. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

    La disciplina di dettaglio delle attivit di consulenza nanziaria e dei requisiti per il relativo espletamento rimessa ad apposito regolamento della Consob.

    Dal primo al trenta giugno 2008 stata resa pubblica dalla Consob, al ne di consultazione, la bozza di regolamentoriguardante i consulenti nanziari individuali. In data 18 novembre 2009 stato pubblicato lesito della predettaconsultazione, unitamente alla nuova bozza di regolamento di attuazione dei citt. artt. 18-bis e 18-ter. Pertanto, inattesa che venga ultimato il processo di redazione delle norme attuative di cui s fatto cenno, si pu rilevare che si venuto a denire lo specico prolo professionale del Consulente nanziario, il cui ambito soggettivo estesooltre larea tradizionale degli intermediari nanziari. Esso tocca un settore di particolare rilevanza nel quadrocomplessivo dei servizi dinvestimento, sia in quanto gli altri t ipi di prestazione (ad es. la negoziazione, ilcollocamento, la raccolta e trasmissione ordini) sono spesso associati ad unattivit di consulenza, sia in quantolesattezza della complessiva prestazione in favore dellinvestitore si misura in gran parte in base alladeguatezza deiconsigli e delle raccomandazioni fornite al cliente al momento di scegliere la concreta operazione nanziaria daattuare.

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    AssicuA cura di Bonaventur

    azioniMinutolo e Teresa Cofano

    OBBLIGO DI DENUNCIA OMISSIONE DOLO

    PERDITA

    DELLINDENNIT

    ONERE PROBATORIO

    La disposizione di cui allart. 1913 c.c. che, al comma 1, prevede a carico dellassicuratolobbligo di effettuare la denuncia del sinistro allassicuratore entro tre giorni dal fatto o

    dalla conoscenza che egli ne abbia avuto, deve essere letta unitamente a quella di cuiallart. 1915 c.c., che sancisce la perdita del diritto allindennit solo per il caso in cuilinadempimento dellassicurato allobbligo di avviso sia doloso, mentre, se lomissione colposa, lassicuratore ha diritto a ridurre lindennit in ragione del pregiudizio sofferto.Il dolo deve essere provato dallassicuratore, cos come il danno subito per effettodellomissione colposa, in applicazione del generale criterio di ripartizione dellonereprobatorio di cui allart. 2697 c.c.(Tribunale di Roma, 27 ottobre 2009, n. 22004)

    RESPONSABILIT EX ART.

    2051 C.C.

    Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051c.c., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla cadutada una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e laloro oggettiva idoneit a provocare incidenti del genere di quello che si vericato (nellaspecie, presenza di pietrisco sul fondo stradale). onere del custode convenuto inrisarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneit in concreto della situazione aprovocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere ilnesso causale fra le condizioni del bene ed il danno.(Cassazione sez. III, ord. 18 dicembre 2009, n. 26751)

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    RESPONSABILITDELLASSICURATORE

    congurabile la responsabilit dellassicuratore allorch questi riutiingiusticatamente di addivenire ad una transazione ragionevole evantaggiosa proposta dal danneggiato, da valutarsi no al limite della colpa

    lieve, apprezzandone la ragionevolezza e la vantaggiosit in relazione aglielementi acquisiti al momento in cui il negozio si sarebbe dovuto concludere,e perci con giudizio ex ante e non ex post, sulla base dellesito nale delgiudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilit fondata sulla colpadellassicuratore.(Cassazione sez. III, 10 dicembre 2009, n. 25819)

    SOCIET A RESPONSABILIT

    LIMITATA AZIONE DIRESPONSABILIT VERSO GLI

    AMMINISTRATORI

    Anche gli amministratori di societ a responsabilit limitata sono, al pari di

    quelli di societ per azioni, responsabili ai sensi dellart. 2394 c.c. verso icreditori sociali del pregiudizio al patrimonio sociale, tale da renderloinsufciente a soddisfare i creditori sociali, che gli stessi abbiano cagionato inviolazione dei doveri di conservazione del patrimonio medesimo.(Tribunale di Roma sez. III, ord. 23 febbraio 2009)

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    Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

    MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI ECOMMERCIALI

    Nel maggio 2008 stata approvata la direttiva europea 2008/52/CE, con la nalit di agevolare, inmateria civile e commerciale, ladozione di metodi di composizione della lite alternativi alle ordinariecontroversie giudiziarie transfrontaliere (nelle quali, dunque, una delle parti domiciliato e risiede in unostato membro, diverso da quello dellaltra parte).

    Tuttavia la Direttiva (che dovr essere recepita dalle legislazioni nazionali entro il 2011) prevede un impegnodegli Stati membri ad incentivare, comunque, il ricorso alla mediazione nelle ordinarie controversie civili ecommerciali . Pertanto la legge 18 giugno 2009 n. 69, allarticolo 60, ha conferito unapposita delega al Governo inmateria di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.

    Come gi anticipato, il Governo ha ora approvato il testo denitivo del decreto legislativo, in corso dipubblicazione, introducendo una riforma che incider in modo rilevante nelle scelte anche aziendali e di futuragestione del contenzioso. Il provvedimento intende favorire lattivit di mediazione, svolta da un terzo soggettoimparziale, nalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la denizione dellecontroversie. Il mediatore costituito da un Ente pubblico o privato abilitato a svolgere detto procedimento dimediazione, che dovr essere iscritto in apposito registro degli organismi di conciliazione presso il Ministerodella Giustizia.

    Novit importanti sono contenute nel provvedimento approvato , una fra queste costituita dallobbligo perlavvocato, allatto del conferimento dellincarico da parte del Cliente, di informare il medesimo della possibilitdi avvalersi del procedimento di mediazione e delle relative agevolazioni scali(ad esempio previsto un creditodi imposta per il rimborso dellindennit di mediazione, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti da bollo,tassa e diritti). Linformazione deve essere contenuta in atto scritto, rmato dallassistito. La violazione di taledisposizione incide sulla validit del contratto tra avvocato e cliente.

    , poi, introdotta una vera e propria condizione di procedibilit del processo civile con obbligo per il soggettoche intende avviare una causa in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, famiglia,locazione, comodato, aftto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilit medica e dadiffamazione, contratti assicurativi, bancari e nanziari , di esperire preventivamente il procedimento di

    mediazione. La mancata attivazione preventiva del procedimento determina limprocedibilit della successivadomanda giudiziale, che pu essere rilevata anche dufcio. In questo caso il Giudice ssa alle parti un termine di 15giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il procedimento di mediazione non pu durare pi di 4mesi, che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Il procedimento non preclude, in ogni caso,la possibilit di chiedere ed ottenere provvedimenti urgenti, cautelari, cos come provvedimenti per ingiunzione,convalida di sfratto e procedimenti possessori.

    Si segnala ancora la previsione di un preciso obbligo per il mediatore e per chiunque presti la propria operaallinterno del relativo organismo, di mantenere riservate le informazioni ottenute,che non potranno essereutilizzate neppure nel corso del giudizio eventualmente instaurato successivamente, nel quale il mediatore nonpotr deporre sulle dichiarazioni ed informazioni conosciute nella mediazione. Leventuale accordo amichevoleraggiunto tra le parti determina la stesura di un apposito verbale, che verr omologato dal Tribunale (previa vericadella regolarit formale) costituendo titolo esecutivo per lespropriazione forzata, lesecuzione in forma specica e diiscrizione di ipoteca giudiziale.

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    Il tentativo obbligatorio di mediazione per i settori di contenzioso sopra riportati non immediato, ma sarapplicato decorsi 12 mesi dallentrata in vigore del decreto legislativo, anche al ne di consentireladeguamento delle strutture e degli organismi di conciliazione.

    Gi da questi elementi emerge che la riforma potr incidere in modo profondo sulla gestione del processo. Tuttavia,anche a fronte della caratteristica di obbligatoriet, la medesima potrebbe risolversi in un ulteriore sempliceadempimento formale senza effetti sostanziali (ed anzi con il rischio di introdurre ulteriori motivi di dilatazione deitempi processuali).

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    EVENTISEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE 2010AIDP - AGI Milano, NH President, 19 Marzo/29 Maggio 2010

    16 Aprile 2010Gestionedel rapportodi lavoro in tuttele sue fasi

    Avv. Salvatore Trir

    Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo: le diverse tipologie contrattuali Avv. Stefano Beretta

    22 e 28 Maggio 2010Le crisi aziendali e gli ammortizzatori sociali

    Avv. Giacinto Favalli

    Programma

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    Eventi e RassegnaStam a

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    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 24/02/10twitter 24job http://twitter.com/24jobParit di trattamento fra uomini e donne: un passo avanti con ilrecepimento della direttiva comunitaria?di Stefano Beretta

    C&P Giustizia - Il Giornale: Febbraio 2010Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili

    di Salvatore Trir

    LIMPRES A: N2 Febbraio 2010Mercato del Lavoro: indagine tra i principali studi giuslavoristiitaliani. Curashock o no?

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 18/02/10twitter 24job http://twitter.com/24jobPrecari e contratti a termine per le sostituzioni di lavoratori:anche la Suprema Corte d ragione ai giudici di meritodi Anna Maria Corna

    AIDP Newsletter: N1 Febbraio 2010Vuolsi cos col dove si puote ci che si vuole e pi nondimandare...di Stefano Beretta e Giacinto Favalli

    HR On Line - AIDP: N3 Febbraio 2010Sciopero e legittime tutele del datore di lavorodi Anna Maria Corna

    Corriere della Sera.it: 05/02/2010

    Trir sceglie quattro soci e apre a Trento e TorinoGuida al Lavoro: N6 - 05/02/2010Trir & Partners Avvocati

    BLOG JOBtalk - JOB24 - IL SOLE 24 ORE : 01/02/10twitter 24job http://twitter.com/24jobLavoro, subordinazione e autonomia: l'importanza della volontdelle partidi Stefano Beretta e Tommaso Targa

    RASSEGNASTAMPA

    Trir & Partners su twitterhttp://twitter.com/TriroPartners

    NEWSLETTER T&P N33 ANNO III PAG. 12

    Per richiedere la Newsletter T&P (versione in lingua italiana o inglese) scrivere a:[email protected] delle Newsletter T&P consultabile nella sezione Newsletter del sito www.triro.it

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    TRIFIR&PARTNERSAVVOCATI MILANOROMA GENOVA TORINOTRENTO WWWTRIFIROIT

    TRIFIR & PARTNERS AVVOCATITrir & Partners hasede a Milano e liali aRo m a , Genova , Tor in o eTrento . Fondato neg li anni 60 dallAvvocatoSalvatore Trir, oggiannovera 80 professionisti e collaboratori coordinati dai Partners.Leader nel Diritto del Lavoro, Trir & Partners fornisce assistenzaanche in numerose aree del Diritto Civile, e in particolare del DirittoSocietario, Assicurativo, Commerciale, Finanziario, Industriale e Amministrativo.

    Lo Studio, interlocutore delle pi importanti aziende nazionali emultinazionali, dispone di una rete di qualicati corrispondenti in tuttaItalia, Europa, Asia e Stati Uniti, assicurando la presenza diretta deipropri avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.Dotato di tutti i pi moderni sistemi di comunicazione, con tecnologie disupporto continuamente aggiornate, Trir & Partners dispone di unafra le pi prestigiose biblioteche giuridiche, sia cartacee chemultimediali. Lo Studio centro di riferimento per la formazione

    professionale, la partecipazione a convegni, la redazione di articoli per i maggiori quotidiani e le rivistespecializzate e la redazione di pubblicazioni e libri.

    DIPARTIMENTI:Lavoro, Agenzia, Previdenza e SindacaleCommerciale, Industriale, Fallimentare Assicurativo, Bancario, Societario, Contrattuale Amministrativo Arbitrati, Famiglia e Successioni

    STUDI CORRISPONDENTI:Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, GranBretagna, Cina, Emirati Arabi Uniti

    Milano20122, Via S. Barnaba 32

    Tel.: + 39 02 55 00 11 Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; + 39 02 55 013 295

    Roma00192, Lungotevere Michelangelo 9

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    Genova16121, Piazza della Vittoria 12

    Tel.: + 39 010 58 01 39; + 39 010 56 22 62 Fax.: + 39 010 58 28 71

    Torino10121, Via Raimondo Montecuccoli 9

    Tel.: + 39 011 52 10 266 Fax.: + 39 011 51 19 137

    Trento38122, Via Galileo Galilei 24

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