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    TRIFIR &PARTNERS AVVOCATI MILANO ROMAGENOVATORINO TRENTO WWW.TRIFIRO.IT

    EditorialeAvevamo aperto la newsletter di gennaio con una notizia dellUltima ora:unordinanza con cui la Corte di Cassazione rimetteva alla Corte

    Costituzionale la questione di legittimit dellart. 32, commi quinto e sesto,del Collegato Lavoro, relativi alla liquidazione del risarcimento danni (da 2,5a 12 mensilit) nelle cause concernenti la legittimit dei contratti a termine.Riprendiamo e sviluppiamo largomento nellAttualit della sezione Diritto delLavoro.

    Il Collegato Lavoro ha avuto una grande risonanza ed il nostro Studio statoimpegnato in numerosi convegni. Anche altre disposizioni nel Collegato (peresempio quelle relative ai procedimenti di conciliazione e larbitrato) hanno giposto numerosi problemi interpretativi e, quindi, non si pu certo dire che ilCollegato Lavoro sia partito con il piede giusto. Soggiungiamo che la Legge n.10/2011 - c.d. decreto milleproroghe - appena promulgata (supplementoordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio) intervieneanchessa sulla materia trattata dal Collegato. stato stabilito che le

    disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione dellicenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

    Nelle sentenze di lavoro si segnala una Sentenza del mesedi particolareinteresse sul tema del mobbing: un caso curato dal nostro Studio e di cui si parlato anche sulla stampa nazionale e in televisione. La sentenza concerneun ingentissimo risarcimento danni chiesto in relazione ad una pretesasituazione di mobbing che stata respinta in sede giudiziaria.Seguono le Altre sentenzeche riportano casi di lavoro autonomo esubordinato, licenziamento e mobbing, diritto di precedenza nellambito dellavoro part-time, risarcimento danni conseguenti a malattia professionale.La parte dedicata al Rapporto di agenziachiude la sezione.

    E veniamo al Diritto Civile con una nostra sentenza in tema di

    risarcimento danni per mancata vacanza dovuta a problemi di salute.La rinuncia non ha comportato un risarcimento danni a carico dellagenziaviaggi, poich, come ha deciso il Tribunale di Modena, il cliente ha lonere diseguire personalmente la propria pratica assicurativa, attivandosi con lacompagnia di assicurazione. E, a proposito di Assicurazioni, non manca laparte espressamente dedicata allargomento, egregiamente curata dai colleghiche seguono questa materia.

    Altro appuntamento fisso Il Punto su che questa volta tratta dipubblicit ingannevole. Si esamina una recente pronuncia della Corte diGiustizia dellUnione Europea che ha visto protagonisti due importantigruppi che operano nella grande distribuzione organizzata.Eventi e Rassegna Stampa completano il numero della newsletter difebbraio. Buona lettura!

    Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: StefanoTrifir, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa

    Cofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

    SOMMARIO

    EDITORIALE

    DIRITTO DEL LAVORO

    ATTUALIT 2

    LE NOSTRE SENTENZE 3

    RAPPORTO DI AGENZIA 6

    CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO

    ATTUALIT 7

    ASSICURAZIONI 8

    IL PUNTO SU... 10

    EVENTI 12

    R. STAMPA 13

    CONTATTI 14

    NEWSLETTER T&P N44 ANNO V FEBBRAIO 2011

    NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati

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    AttualitCONTRATTI A TERMINE E COLLEGATO LAVORO

    A cura di Anna Maria Corna

    Come accennato nella newsletter di gennaio, sullarticolo n. 32 della legge n. 183/2010 gi

    intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2011, in cui, daun lato, viene fornita una interpretazione della disciplina contenuta nei commi 5 e 7, in tema dicontratti a termine, e, dallaltro, stata rilevata una possibile incostituzionalit dei commi 5 e 6,con conseguente rimessione alla Corte Costituzionale.

    In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il 5 comma dellart. 32, laddove stabilisce chenei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il Giudice condanna il datore di lavoro alrisarcimento del danno stabilendo unindennit onnicomprensiva nella misura compresa tra un

    minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilit, con i criteri di cui alla legge n. 604/1966 (quella sullastabilit obbligatoria in caso di licenziamento), deve essere interpretato nel senso che dettaindennit comprensiva di ogni tipo di danno, ed esaurisce, pertanto, la tutela risarcitoria.Inoltre, secondo la Suprema Corte, il 7 comma dellart. 32, laddove stabilisce che le nuove

    disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata invigore della presente legge, deve essere interpretato nel senso che lo ius superveniens opera inqualsiasi fase del giudizio, quindi anche in grado di appello e in sede di legittimit. Tuttavia,la Suprema Corte ritiene che la previsione di unindennit onnicomprensiva (anche riducibile dellamet, in ipotesi di accordi sindacali c.d. di stabilizzazione, come previsto al 6 comma) limiterebbe ildiritto al lavoro ed un effettivo risarcimento del danno subito dal lavoratore (in precedenzariconosciuto dalla messa in mora, con lofferta delle prestazioni lavorative, fino al ripristino delrapporto, detratto laliunde perceptum), ponendo a carico del lavoratore anche i tempi di giudizio,con violazione degli art. 3, 2 comma, 4, 24 e 111, della Carta Costituzionale. La Suprema Corte haanche ritenuto la nuova disciplina in contrasto con lart. 117 1 comma, Cost. per intromissione delpotere legislativo nellamministrazione della giustizia.

    Sullart. 32 si pronunciata anche la giurisprudenza di merito. Pi precisamente la nuova disciplina stata applicata, in sede di giudizio di primo grado, da pressoch tutti i Tribunali, mentre alcune CortidAppello (Milano e alcune sezioni di Roma), avevano ritenuto che il richiamo alla disciplina di cuiallart. 421 c.p.c. (contenuta nellultimo alinea dellart. 7, onde consentire alle parti di integrare ladomanda) non ne consentisse loperativit in grado. Di contro, altre Corti (Perugia, Bari, Ancona eBrescia) avevano applicato la nuova disciplina anche in grado di appello. Deve anche esseresegnalato che, nonostante la suddetta ordinanza della Suprema Corte, le norme di cui allart. 32continuano ad essere applicate in gran parte dei giudizi pendenti in primo grado, mentre qualcheCorte dAppello, in via cautelativa, ha differito i giudizi, onde attendere la sentenza della Consulta.

    Da ultimo, con la Legge n. 10/2011 - c.d. decreto milleproroghe - appena promulgata, statoprevisto linserimento del comma 1-bis allart. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.

    604, come gi modificato dallart. 32 della L. n. 183/2010, con cui stato stabilito che ledisposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento,acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

    NEWSLETTER T&P N44 ANNO V PAG. 2

    Diritto del Lavoro

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    Le Nostre SentenzeNEWSLETTER T&P N44 ANNO V PAG. 3

    LA SENTENZA DEL MESE

    RISARCIMENTO DANNI DA MOBBING - ESCLUSIONE(Corte dAppello di Genova, 16 dicembre 2010)

    La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza di secondogrado, ha rigettato nel merito uningente domanda di risarcimento del danno da mobbinganche sessuale e dequalificazione professionale proposta da una lavoratrice contro unaSociet nostra cliente.

    La particolarit del caso risiede nel fatto che la causa aveva avuto esito favorevole per laSociet in primo ed in secondo grado ma la Corte di Cassazione, con una sentenza che haavuto notevole risalto pubblico, aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appellodi Torino per avere questa, tra laltro, affermato che per la configurazione del mobbing richiesta una minima consistenza temporale (almeno sei mesi) della ipotizzata aggressione.

    Allesito di una attenta rivalutazione in termini unitari dei vari fatti gi oggetto di minuziosaistruttoria in primo grado, la corte genovese afferma che:

    il diritto ad un proprio ufficio in una azienda organizzata con open space non spetta che aidirigenti, mentre erroneamente la Cassazione aveva ritenuto che la ricorrente avesse talequalifica, nemmeno richiesta in causa;

    una conflittualit, anche accesa, in ambiente lavorativo altro dal mobbing;

    la assegnazione o meno di risorse umane a supporto, il cambio di incarico, la collocazionedella postazione lavorativa e la coltivazione o labbandono di un progetto di lavorocostituiscono oggetto della discrezionalit organizzativa del datore, in mancanza di prova divolont persecutoria, arbitrariae di emarginazione ad personam;frasi offensive rivolte dal superiore (che, per, chiedeva scusa pubblicamente) non sono

    attribuibili al datore, venendo meno il nesso causale per esorbitanza rispetto alle norme dilavoro;

    il pronto intervento dellAzienda a fronte della denuncia della lavoratrice costituisce condottache tiene esente il datore da responsabilit, anche per aver rimosso il greve superioregerarchico;

    le molestie sessuali che hanno fortemente connotato liniziativa giudiziaria al suo sorgere nonerano state provate n avevano costituito specifico oggetto di appello anche se avevanoportato ad articoli sulla stampa nazionale ed ad un servizio di denuncia sulla Tv.

    In conclusione, secondo la corte genovese, la documentata lesione alla salute ed allaserenit emotiva della lavoratrice erano dovute alla difficolt della attivit e dellambientelavorativi nonch al carattere del superiore ma non a responsabilit della azienda.

    (Causa curata da Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali)

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    AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE(Corte dAppello di Milano, 28 gennaio 2011)

    La Corte dAppello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano ed ha rigettato ladomanda di un consulente di una societ fallita, il quale rivendicava la natura subordinata del rapporto.La Corte dAppello di Milano ha cos deciso:

    a) per dimostrare la subordinazione, il consulente avrebbe dovuto dimostrare la soggezione del prestatoredopera al potere organizzativo, di controllo o disciplinare del datore di lavoro;

    b) non stato provato un mutamento della volont del committente di trasformare il contratto dicollaborazione, in contratto di natura subordinata;

    c) le modalit di svolgimento dellattivit prestata dal consulente sono state ritenute pi compatibili con uncontratto di prestazione dopera, che non con un contratto di natura subordinata.

    (Causa curata da Stefano Trifir e Mariapaola Rovetta)

    LA SISTEMATICA E RIPETUTA CONDOTTA NON COLLABORATIVA EDOSTRUZIONISTICA DEL DIPENDENTE COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DIRECESSO ED I CONFLITTI CON SUPERIORI E COLLEGHI SUL LUOGO DILAVORO NON INTEGRANO GLI ESTREMI DEL MOBBING(Tribunale di Novara, 14 settembre 2010 / 24 gennaio 2011)

    Un dipendente di unazienda ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli a causa dellasistematica e ripetuta condotta non collaborativa ed ostruzionistica da lui tenuta nei confronti dellaSociet (consistente nel rifiuto di ricevere le lettere di contestazione ed irrogazione di sanzioni disciplinari,

    nellinosservanza delle sanzioni irrogategli, nella gestione impropria dellattivit dufficio, nonch nellacontinua ed ingiustificata contestazione di ogni e qualsiasi decisione aziendale), lamentando altres diessere vittima di mobbing. Il Tribunale ha rigettato il ricorso evidenziando che:

    il licenziamento per giusta causa legittimo a fronte di atti di insubordinazione e di violazione dei pielementari doveri di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, poich la loro sistematicareiterazione vale ad integrare pienamente la colpevole e costante violazione dellobbligo di

    collaborazione diligente posto a suo carico;

    il mobbing sussiste soltanto in presenza di condotte vessatorie, reiterate, durature, individuali e/ocollettive protratte per almeno un semestre e finalizzate ad annichilire la personalit del lavoratore e,quindi, non va confuso con i fisiologici contrasti con i superiori ed i colleghi, tenuto conto che in ogniluogo di lavoro esistono normalmente dinamiche organizzative e conflitti interpersonali.

    (Causa curata da Stefano Beretta e Tiziano Feriani)

    IL DIRITTO DI PRECEDENZA, IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI DIPERSONALE A TEMPO PIENO, GARANTITO SOLTANTO RISPETTO A NUOVIASSUNTI A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO ALLE DIPENDENZEDELLO STESSO DATORE DI LAVORO(Corte dAppello di Brescia, 19 ottobre 2010)

    Una lavoratrice con contratto part-time conveniva in giudizio lazienda datrice di lavoro per sentiraccertare il diritto alla conversione del proprio contratto in contratto a tempo pieno; faceva valere in talsenso la disposizione normativa secondo cui gode del diritto ad essere preferito in caso di nuove

    assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale gi impegnato, in precedenza, a tempo pieno, ein subordine assunto a tempo indeterminato part-time, sempre che ne abbia fatto richiesta, sia inpossesso dei requisiti richiesti e copra posizioni di identico o equivalente contenuto professionale.

    NEWSLETTER T&P N44 ANNO V PAG. 4

    ALTRE SENTENZE

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    NEWSLETTER T&P N44 ANNO V PAG. 5

    La societ datrice contestava lasserita violazione della clausola di riserva, opponendo, tra le altre, lacircostanza che alcuna nuova assunzione aveva avuto luogo, non potendosi considerare tale lintervenutaprosecuzione del rapporto con una dipendente apprendista.Riformando la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda della ricorrente, la Corte dAppellodi Brescia ha ritenuto che il prospettato diritto di precedenza non insorga se non in presenza di nuove

    assunzioni, non essendo consentita dalla lettera, n essendo coerente con la ratio della disposizione,lestensione di tale diritto al di fuori del caso di nuove assunzioni. Su queste basi, il Collegio ha stabilitoche il diritto di precedenza per la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro non compete allavoratore a tempo parziale n nel caso di apprendistato, n nel caso di conversione di rapporto diformazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, essendo, queste ultime, ipotesi di mereprosecuzioni senza soluzione di continuit di rapporti gi instaurati, del tutto inidonee a configurare nuoveassunzioni con contratto a tempo pieno.(Causa curata da Claudio Ponari)

    RISARCIMENTO DANNI DA MALATTIA PROFESSIONALE(Tribunale di Cassino, 28 ottobre 2010)

    Il lavoratore che rivendica, nei confronti dellex datore di lavoro, il risarcimento di danni patrimoniali emorali, conseguenti ad una malattia professionale, deve indicare specifici elementi di fatto da cui possaricavarsi la natura e lentit di tali danni, nonch il nesso causale tra gli stessi e la patologia.La sussistenza di danni emergenti e/o da lucro cessante non pu ritenersi in re ipsa, a frontedellaccertamento di una malattia professionale, soprattutto se essa insorge quando il lavoratore gi inpensione e ha, quindi, interrotto la sua attivit lavorativa. Il ricorso del lavoratore non pu limitarsi adedurre allegazioni generiche o considerazioni presuntive, poich in tal caso il datore di lavoro convenutonon sarebbe in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa; in mancanza delle specificazioniin fatto richieste, il ricorso radicalmente nullo e deve essere rigettato allo stato degli atti, senza facoltdel lavoratore di integrarlo con nuove allegazioni, ferma la facolt del lavoratore di instaurare un nuovogiudizio entro i termini di prescrizione del preteso credito al risarcimento dei danni.

    (Causa curata da Tommaso Targa)

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    INTEGRA GLI ESTREMI DELLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO ILCOMPORTAMENTO DELLAGENTE CHE ABBIA MOLESTATO UNA COLLEGAAGENTE(Tribunale di Foggia, 4 febbraio 2011)

    Un agente era stato revocato per giusta causa, in quanto accusato di aver molestato con profferte asfondo sessuale una collega agente, nei confronti della quale esercitava altres un potere dicoordinamento. Lagente receduto impugnava il recesso, negando la sussistenza dei fatti addebitati

    e sostenendo, in via subordinata, che si trattava di fatti estranei al rapporto di agenzia e, pertanto,giuridicamente irrilevanti sul rapporto medesimo. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa conassunzione di prove testimoniali che avevano sostanzialmente confermato i fatti addebitati, haritenuto legittimo il recesso della preponente per giusta causa (dunque senza preavviso e senzapagamento delle indennit di cessazione), affermando il principio secondo cui lagente che abbiacompiuto atti gravemente lesivi della dignit personale di uno degli agenti dallo stesso coordinati sirende gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal mandato, pregiudicando linteresse dellasociet preponente al buon andamento e allefficiente gestione dei propri affari, non potendosidubitare dellinscindibile connessione tra il livello qualitativo e quantitativo del lavoro di una squadra elequilibrio dei rapporti tra i suoi componenti. Il Tribunale ha altres affermato che ai fini dellavalutazione della gravit della condotta nellambito del rapporto di agenzia, lelemento fiduciario, inragione della maggiore autonomia di gestione dellattivit per luoghi, tempi, modalit e mezzi,

    assume maggiore intensit rispetto al rapporto di lavoro subordinato; sicch si pu affermare che aifini della legittimit del recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia persino sufficiente un fattodi minore consistenza rispetto a quello idoneo ad integrare la giusta causa di risoluzione del rapportodi lavoro subordinato ai sensi dellart. 2119 cod. civ., disposizione che per insegnamento consolidatotrova applicazione analogica anche al rapporto di agenzia.(Causa curata da Luca Peron)

    LEGITTIMIT DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DEL BUON FINE DEGLIAFFARI. ONERE DI ALLEGAZIONE E DI PROVA DI FATTI IDONEI A PROVARELE PRETESE DIFFERENZE PROVVIGIONALI(Tribunale di Pesaro, 17 febbraio 2011)

    La clausola contrattuale che subordina la maturazione della provvigione al buon fine dellaffare deltutto legittima, in quanto lart. 1748, primo comma, cod. civ. pacificamente derogabile dalle parti.La mancata allegazione e prova di fatti idonei a provare il buon fine di affari non considerati in sedeprovvigionale ovvero di inadempimenti della preponente nellesecuzione degli affari conclusiimpongono, peraltro, di rigettare la domanda volta ad ottenere pretese differenze provvigionali.(Causa curata da Luca Peron)

    Rapporto di agenziaA cura di Luca Peron

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    Civile, Commerciale,

    Assicurativo

    NON SEMPRE IL CLIENTE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEIDANNI IN CASO DI MANCATA CONSUMAZIONE DELLA VACANZAORGANIZZATA TRAMITE AGENZIA

    (Tribunale di Modena - Sez. Carpi, sentenza n. 4159/2010)

    A cura di Francesco Autelitano e Mario Gatti

    Il signor Tizio, dopo aver prenotato una vacanza allestero con lausilio della propriaAgenzia di fiducia, era stato successivamente costretto a rinunciarvi per problemi disalute.

    Nonostante il contratto di intermediazione viaggi sottoscritto con lAgenzia prevedesse lacopertura assicurativa in caso di malattia solo a seguito della tempestiva denuncia delcliente direttamente allAssicurazione, lo stesso non provvedeva allinvio delladocumentazione medica e della relativa segnalazione del sinistro, limitandosi ad informaresul punto lAgenzia.

    Successivamente, poich lAssicuratore rifiutava lindennizzo, il cliente dellAgenzia diviaggi imputava a questultima la relativa responsabilit e la conveniva in giudizio al fine diottenere il ristoro dei danni e delle spese del viaggio non usufruito; egli, in particolare,sosteneva che fra gli obblighi contrattuali dellAgenzia, vi era anche quello - in caso di

    sinistro - di prendere contatti con lAssicurazione, per la gestione del sinistro nel suointeresse.Tuttavia lAgenzia si difesa, ottenendo ragione dal Giudice, argomentando che lamedesima non aveva assunto alcun obbligo di tal tenore e listruttoria svolta ha confermatoquesto assunto.

    Dunque il turista, che sia costretto a rinunziare al viaggio, ha lonere di seguirepersonalmente la pratica assicurativa e di attivarsi con la Compagnia di Assicurazioniper usufruire della relativa copertura, oppure di provare in modo univoco che lAgenziadi viaggi abbia assunto lobbligo di farsi carico di tali adempimenti, altrimenti rischia di

    perdere vacanza, indennizzo e premi assicurativi corrisposti inutilmente.

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    Attualit

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    Assicu A cura di Bonaventu azionia Minutolo e Teresa CofanoPOLIZZA DI RCA

    Non legalmente imposto alla compagnia il diritto del contraente di

    assicurare mediante polizza a s intestata il veicolo in propriet altrui.

    (Cassazione, 21 gennaio 2011, n. 1408)

    ASSICURAZIONE

    OBBLIGATORIA DELLA

    RCA E MALA GESTIO

    DELLASSICURATORE

    Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda allassicuratore

    della responsabilit civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere

    la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rilevaanche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa

    violazione di quel termine fa sorgere in capo allassicuratore una

    responsabilit per mala gestio nei confronti dellassicurato, se a causa del

    ritardo il risarcimento, capiente allepoca del sinistro, sia divenuto incapiente;

    ricorrendo tale ipotesi lassicuratore obbligato a tenere indenne lassicurato

    per lintero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.

    (Cassazione, 18 gennaio 2011, n. 1083)

    CLAUSOLA CLAIMS

    MADE

    La clausola "claims made" cd. pura, in virt della quale l'assicurazione copre

    le richieste di risarcimento del danno pervenute all'assicurato nel periodo di

    efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi (dedotti in polizza)

    verificatisi nel decennio precedente, cio fino al momento in cui l'assicurato

    pu ritualmente eccepire la prescrizione del diritto del danneggiato di

    chiedere il risarcimento del danno, non di per s vessatoria, perch non

    limitativa della responsabilit.

    (Tribunale di Milano, 18 marzo 2010, n. 4527)

    Tra le nostre sentenze:

    REGOLAZIONE DEI

    CONTI CON LA

    PREPONENTE ED

    ESIGIBILIT DEL

    CREDITO

    DELLAGENTE NEI

    CONFRONTI DELLA

    CASSA DI PREVIDENZA

    Tizio, ex agente della Compagnia Alfa, otteneva dal Tribunale di Milano un

    decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della Cassa di

    Previdenza agenti, avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate

    sul proprio conto individuale presso la cassa.

    La Cassa di previdenza proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo -

    di cui chiedeva e otteneva preliminarmente la sospensione della provvisoria

    esecutivit - eccependo lapplicabilit, nella fattispecie, dellart. 18 del

    Regolamento della Cassa Previdenza Agenti, secondo il quale:

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    nel caso di revoca del mandato per giusta causa e nei casi di scioglimento

    del contratto per una delle ipotesi elencate allart. 19 degli accordi nazionali

    10 ottobre 1951, le disponibilit e le attivit del conto individuale comunque

    investite non possono essere liquidate o consegnate prima che siano stati

    regolati i rapporti di debito e credito con limpresa. Se le attivit del conto

    fossero investite in una polizza vita o in un contratto di capitalizzazione, la

    cassa provvede al riscatto e limporto corrispondente si aggiunge alle

    disponibilit del conto individuale.

    Il rapporto di agenzia tra Alfa e Tizio, infatti, era stato risolto dalla Compagnia

    a seguito di una verifica ispettiva in occasione della quale era emerso un

    pesante sbilancio di cassa; e lagente non aveva provveduto ad estinguere il

    debito n in sede di riconsegna dellagenzia, n successivamente.

    Costituendosi in giudizio, Tizio eccepiva che la previsione regolamentare

    citata dalla Cassa era stata soppressa dallAccordo Nazionale Agenti del

    2003. La Cassa, tuttavia, replicava che per espressa previsione delle parti

    contrattualcollettive la soppressione dellart. 18 riguardava esclusivamente gli

    agenti inseriti in uno dei regimi di esclusiva previsti dagli Accordi, tra i quali,

    incontestabilmente, Tizio non rientrava.

    Il Tribunale, ritenute fondate le eccezioni della Cassa di Previdenza, ha

    revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che le disponibilit

    individuali del ricorrente presso la Cassa non possono essere liquidate fino

    alla definitiva regolazione del rapporto debitorio con la ex preponente.

    (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 620/2011)

    (Causa curata da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)

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    Il Punto su...A cura di Vittorio Provera

    PUBBLICIT INGANNEVOLE

    Le strategie pubblicitarie e di comunicazione delle imprese nei confronti dei consumatori fanno

    sempre pi uso delle cosiddette pubblicit comparative, ovvero di messaggi promozionali nei

    quali vengono direttamente citati i prodotti dei concorrenti, per un raffronto con quelli della

    propria impresa.

    In materia, la normativa nazionale (contenuta nel Codice del consumo di cui al Decreto Legislativo 6settembre 2005 n. 206, modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 146) ha sostanzialmenterecepito la disciplina europea di cui alla Direttiva CE dell11 maggio 2005 n. 29, che ha modificato laDirettiva CEE 84/450/CEE.

    Sul punto, si recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dellUnione Europea, con la

    sentenza del 18 novembre 2010, nella causa 159/09 che vedeva contrapposti due giganti della

    grande distribuzione organizzata (GDO).

    La controversia prende spunto dalla pubblicazione di una pubblicit (apparsa su un giornale localefrancese), nella quale erano stati riprodotti scontrini che, tramite designazioni generiche, riportavanoprodotti acquistati in due esercizi appartenenti alle due societ. Dal raffronto sarebbe risultato che il costocomplessivo della spesa effettuata nel primo esercizio era inferiore alla spesa effettuata nel secondo.A fronte di ci la seconda chiedeva al Tribunale del Commercio di Bourges di condannare la prima al

    risarcimento dei danni per concorrenza sleale, sostenendo il carattere ingannevole della pubblicit, poichavrebbe indotto i consumatori in errore in quanto erano stati selezionati unicamente i prodotti a propriovantaggio. I prodotti, inoltre, non sarebbero comparabili stante che, in ragione delle loro differenzequalitative e quantitative, non soddisfacevano gli stessi bisogni. Listante lamentava, altres, che la merariproduzione di scontrini di cassa (ove erano genericamente elencati i prodotti) non permetteva agliacquirenti di cogliere le caratteristiche degli stessi prodotti, n di comprendere le ragioni delle differenze diprezzo.

    La convenuta respingeva tutte le lamentele, argomentando - fra laltro - che un confronto ben puriguardare anche beni non identici, a patto che soddisfino gli stessi bisogni e presentino unsufficiente grado di intercambiabilit.

    Il Tribunale del Commercio di Bourges ha rimesso la causa, alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo divalutare se lart. 3 bis. n. 1 della Direttiva 84/450 (come modificata nel 2005 e come peraltro recepita nelnostro ordinamento) debba essere interpretata nel senso che non consente di effettuare una pubblicitcomparativa tra prezzi di prodotti che, pur diversi, soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessiobiettivi; tenendo presente che trattandosi di prodotti alimentari la commestibilit di ciascuno di questivaria significativamente in funzione delle condizioni, del luogo di produzione, degli ingredienti e delleesperienze del produttore.

    Prima di riportare la decisione, bene premettere, sia pur sinteticamente, che larticolo 3 bis n. 1della citata direttiva prevede la liceit della pubblicit comparativa in presenza di determinatecondizioni, fra le quali: che detta pubblicit non sia ingannevole in relazione ai principi previsti dalla

    normativa in materia; che confronti beni o servizi che possono soddisfare gli stessi bisogni o si

    pongono gli stessi obiettivi; che confronti obiettivamente uno o pi caratteristiche essenziali,pertinenti, verificabili compreso il prezzo di tali beni e servizi.

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    Sono questi gli aspetti presi in esame dalla Corte, la quale ha concluso che lart. 3 bis deve essereinterpretato nel senso che una pubblicit come quelloggetto del procedimentopu rivestire carattereingannevole e, quindi, viola le disposizioni normative allorch sia accertato che:

    tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso (comprese le omissioni nellinserzione), la decisione

    di acquisto di un numero significativo di consumatori venga presa nellerronea convinzione che laselezione dei prodotti compiuti dalloperatore pubblicitario sia rappresentativa del livello generale deiprezzi di questultimo rispetto a quelli praticati al suo concorrente; cosicch il consumatore siaindotto a considerare che realizzer risparmi di entit uguale a quella vantata dalla pubblicit effettuandoregolarmente i propri acquisti presso detto operatore inserzionista piuttosto che presso il concorrente;

    ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, siano stati selezionati prodottialimentari che presentano, tuttavia, differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta delConsumatore medio, senza che tali differenze emergano dalla pubblicit (anche per le genericitdegli scontrini).Pertanto occorre - per una lecita pubblicit comparativa nella quale sono messi a confrontosostanzialmente i prezzi di diversi assortimenti di beni - che detti beni siano individuati conprecisione, nellambito delle informazioni contenute nello stesso messaggio pubblicitario.

    Si tratta di una decisione autorevole e rilevante, che pu costituire un punto di riferimento per la

    pianificazione delle strategie commerciali e pubblicitarie delle imprese, nel rispetto delle normevigenti.

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    Quale modello per le relazioni

    industriali future?

    Intervista a Salvatore Trifir

    Giustizia - Febbraio 2011

    NEWSLETTER T&P N44 ANNO V

    EventiRoma, Universit La Sapienza, Aula Calasso - Facolt di Giurisprudenza

    2 Marzo 2011, 9.30Federmeccanica - Universit La Sapienza

    Premio Roberto Biglieri

    Convegno: Diritti sindacali in azienda e crisi della rappresentanza

    Relatore: Avv. Giacinto FavalliProgramma

    Milano, Aula Magna della Corte dAppello di Milano

    15 Aprile 2011, 15.00/19.00

    Camera Civile di Milano

    Corsi di aggiornamento 2011Contratti finanziari e pratiche anticoncorrenziali

    Relatore: Avv. Francesco AutelitanoProgramma

    www.cameracivilemilano.it

    Archivio Eventi:

    Parma, Palazzo Soragna, 21 Febbraio 2011

    Unione Parmense degli Industriali

    Convegno: La costituzione del rapporto di lavoro

    Relatori: Avv. Stefano Beretta, Avv. Anna Maria Corna, Avv. Luca Peron

    Rassegna Stampa Convegno e Video intervista

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    Giustizia - il Giornale: Febbraio 2011Quale modello per le relazioni industriali future?

    Intervista a Salvatore Trifir

    Gazzetta di Parma: 22/02/11Contratti, lUe come riferimento

    TV Parma TG Parma (Ed. 12.45 min. 14): 22/02/2011La costituzione del rapporto di lavoro

    Intervista a Stefano Beretta

    BLOG JOBtalk- JOB24 - Il Sole 24 Ore: 21/02/11

    twitter 24jobhttp://twitter.com/24jobQuando il mal dAfrica fa male al lavoro

    di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    Newsletter 7:24 - Il Sole 24 Ore:15/02/11

    Avvocati24- Il Sole 24 Ore: 03/02/11

    Professioni & Imprese24- Il Sole 24 Ore: 03/02/11Il conflitto tra il diritto alla privacy e diritto alla difesa in sededisciplinare

    di Vittorio Provera

    HR On Line - AIDP: N4 Febbraio 2011Non costituisce discriminazione il limite di et posto perlassunzione di un dipendente (solo in alcuni casi specifici)

    di Giacinto Favalli e Luca DArco

    Newsletter - AIDP: N12 Febbraio 2011Alle signore si cede sempre il passoanche in uscita!

    di Stefano Beretta e Marina Olgiati

    il Giornale: 13/02/11

    Giustizia. Parlano i professionisti del Diritto

    BLOG JOBtalk- JOB24 - Il Sole 24 Ore: 01/02/11

    twitter 24jobhttp://twitter.com/24jobIl primo tentativo di scollegare il collegato lavoro

    di Stefano Beretta

    TopLegal: Febbraio 2011TopLegal Awards 2010: Giacinto Favalli

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