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    2/13N49 Luglio 2011 2

    LACCORDO INTERCONFEDERALE

    DEL 28 GIUGNO 2011:un passo in avanti verso regole certe

    in tema di rappresentativit sindacale

    ed efficacia dei contratti aziendaliA cura di Giacinto Favalli e Valeria De Lucia

    Laccordo interconfederale siglato lo scorso 28 giugno da Confindustria, CGIL, CISL e UIL

    muove da premesse analoghe a quelle dei suoi antecedenti del 2009 (accordo quadro del

    22 gennaio 2009 ed accordo attuativo del 15 aprile 2009) - che gi esprimevano la

    necessit, sentita dalle Parti Sociali, di realizzare un sistema di relazioni industriali che

    persegua condizioni di competitivit e di produttivit tali da consentire il rafforzamento del

    sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilit ed il miglioramento delle

    retribuzioni reali di tutti i lavoratori- ma, rispetto ad essi, segna un passo in avanti sotto

    diversi profili.

    Per cominciare, le Parti Sociali concordano sulla necessit di operare un riassetto strutturale e

    duraturo delle relazioni sindacali laddove, invece, gli accordi del 2009 si qualificavano

    espressamente come intese di carattere sperimentale, per la durata di un quadriennio.

    Tenendo fede a tale dichiarazione di intenti, laccordo interconfederale 2011 definisce criteri per lamisurazione della legittimazione alla negoziazione e per il riconoscimento dellefficacia erga omnesdella contrattazione aziendale, tant che stato salutato da pi parti - probabilmente, peraltro, conun eccesso di ottimismo - come la chiusura della fase del c.d. diritto sindacaletransitorio (transitoriet la cui matrice da rinvenirsi nella mancata attuazione del disposto ex art.

    39 Cost. e negli insanabili dubbi interpretativi da ci generati, in tema di efficacia della contrattazionee rappresentativit sindacale).

    In particolare, il punto 1 prevede, quale requisito di legittimazione alla negoziazione di

    contratti nazionali di categoria, il raggiungimento di un dato di rappresentativitsuperiore al

    5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL; dato che il risultato dellaponderazione tra il numero di deleghe relative ai contributi sindacali raccolte da ciascunaorganizzazione sindacale (le deleghe verranno certificate dallINPS, con modalit da definirsimediante apposita convenzione, e quindi trasmesse al CNEL) ed i consensi ottenuti nelle elezionidelle RSU.

    Con riferimento alla contrattazione aziendale, il punto 4 dispone che i contratti aziendali, sia perla parte normativa che per quella economica, siano efficaci per tutto il personale in forza e vincolinotutti i sindacati firmatari dellaccordo interconfederale 28 giugno 2011 operanti in azienda, seapprovati dalla maggioranza dei componenti della RSU.

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    3/13N49 Luglio 2011 3

    Quando invece venga firmato dalle RSA cherappresentino la maggioranza (calcolata sul

    parametro del numero di deleghe raccolte),perch abbia efficacia erga omnes il contrattoaziendale dovr essere sottoposto al vaglio deilavoratori, mediante referendum.

    Non pu poi trascurarsi il valore, anche

    giuridico, della partecipazione della CGIL

    (che, si ricorda, non aveva firmato gli

    accordi del 2009). I l che non vuoleautomaticamente significare il ritorno ad unastagione di unit dazione tra le treConfederazioni maggiori ma, di certo,contribuisce a creare un clima di maggiorestabilit, tenuto conto altres del fatto che leregole poste dallaccordo di cui si discutevincolano anche le propaggini aziendali delleOrganizzazioni Sindacali stipulanti.

    Altra novit costituita da un ampliamento,

    rispetto agli accordi del 2009, dei casi in cuila contrattazione aziendale pu derogare al

    contratto nazionale (nonostante laccordo

    non utilizzi mai esplicitamente il termine

    deroga).

    Si riconosce, infatti, allo strumento dei contrattiaziendali la possibilit (ed il compito) di indicareregole per aderire alle esigenze degli specificicontesti produttivi, mediante specifiche intese

    modificative del contratto nazionale.

    Sulla scia della sperimentazione avviata nel2009, le organizzazioni firmatarie chiedono,infine, al Governo di continuare ad incentivarela contrattazione decentrata, rendendostrutturali ed incrementando le misure diriduzione di tasse e contributi, quando lacontrattazione di secondo livello ricolleghiaumenti di retribuzione a risultati economici e di

    efficienza dellimpresa, concordati tra le PartiSociali.

    Le novit dellaccordo sono, dunque, tante

    e si muovono nella direzione di costruire un

    sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze

    non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi

    e ai contenuti della contrattazione collettiva

    ma anche sullaffidabilit ed il rispetto delle

    regole stabilite(come si legge nelle premessedellaccordo 28 giugno 2011).

    Rimangono per delle questioni aperte, in

    particolare per quel che riguarda lavincolativit delle intese rispetto ai singoli

    (ad esempio, il punto 6 dellaccordo prevedeche i contratti aziendali che definisconoclausole di tregua sindacale per garantirel'esigibilit degli impegni assunti vincolino tuttele rappresentanze sindacali dei lavoratori edanche le associazioni firmatarie dellaccordointerconfederale de quo, ma non i singolilavoratori), sicch alcuni commentatori

    continuano ad invocare un intervento dellegislatore.

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    4/13N49 Luglio 2011 4

    Confindustria e CGIL, CISL e UIL hannosottoscritto laccordo, che fa seguito alla circolare

    18 Marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri in tema di obblighi relativi alla certificazione

    e trasmissione dei certificati medici.

    Con questo accordo si prevede che i dipendenti si

    facciano dare dai medici i protocolli identificativi

    del certificato trasmesso per via telematica e lo

    comunichino con i mezzi della moderna

    tecnologia (esemplificativamente con sms o e-mail) al datore di lavoro nei termini stabiliti dai

    contratti collettivi per la comunicazione delle

    assenze. In caso di mancata trasmissione

    telematica del certificato, permane lobbligo di

    trasmissione cartacea da parte del dipendente.

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    5/13N49 Luglio 2011 5

    Le sentenze del MeseLICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - INFEDELI CERTIFICAZIONI SUL FOGLIO PRESENZE EOMISSIONI NELLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE

    PRESENZE DI ALTRI DIPENDENTI(Tribunale di Milano, 26 aprile 2011)

    Un quadro, preposto al controllo dei fogli presenza in azienda, conveniva in giudizio la societ, suadatrice di lavoro, domandando la dichiarazione di nullit e/o di illegittimit del licenziamento per giustacausa irrogatogli, e sostenendo linfondatezza delle stesse, oltrech la loro tardivit e la loro naturaritorsiva. Si costituiva in giudizio la societ, evidenziando la gravit degli addebiti mossi nei confronti deldipendente, che aveva certificato, sui modelli di rilevazione presenza, prestazioni lavorative maggioririspetto a quelle effettivamente rese, sia da parte sua che da parte di altri dipendenti, e che aveva altresautocertificato infedelmente, in ripetute occasioni, orari di inizio lavoro anteriori e, addirittura, presenze inimpianto, non rilevate dal sistema informativo; tali circostanze sono state ritenute particolarmente rilevantidallazienda, in considerazione delle mansioni cui il ricorrente era adibito, relative, tra laltro, proprio alcontrollo dei fogli presenza. Il Tribunale di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato, dovendosiravvisare nel comportamento del ricorrente gli elementi della giusta causa, per aver egli posto in essereuna condotta contraddistinta non solo da negligenza, ma anche dai caratteri dellinganno e delsotterfugio, tali da minare ed annullare il rapporto di fiducia del datore di lavoro nei confronti deldipendente: in particolare, le modalit di attuazione della condotta, la sua ripetizione e lintensitdellelemento psicologico, aggravato dalla posizione di quadro ricoperta, non possono non essere fatterientrare nel concetto di giusta causa.(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

    OBBLIGO CONTRIBUTIVO A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCERTAMENTODELLILLEGITTIMIT DEL RECESSO E DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLINDENNITSOSTITUTIVA(Tribunale di Milano, 27 maggio 2011)

    Il Tribunale di Milano decidendo un ricorso in opposizione a cartella esattoriale INPS avente ad oggetto

    sanzioni e interessi di mora per il tardivo versamento dei contributi dovuti sullindennit sostitutiva delpreavviso, effettuato solo dopo la declaratoria di illegittimit del recesso e la condanna della societ alpagamento dellindennit sostitutiva del preavviso, ha accolto il ricorso annullando la cartella esattoriale.Il Tribunale di Milano, richiamando il Supremo Collegio, ha sottolineato che il licenziamento privo di giustacausa o giustificato motivo un negozio annullabile che produce i suoi effetti (cessazione del rapporto)fino a quando non intervenga una sentenza che, in accoglimento dellazione proposta dal lavoratore, loannulli (Cass. 9 marzo 2006, n. 5125). Da ci consegue che fino alla declaratoria di annullamento dellicenziamento vi una situazione di impossibilit sia per il datore di lavoro di versare i contributi siaper lINPS di riceverli. Ne consegue che, per il periodo intercorrente dal recesso alla declaratoria diillegittimit, non si pu ritenere sussistente alcun illecito inadempimento del datore di lavoro rispetto

    al versamento dei contributi dal quale possa derivare il diritto dellIstituto al pagamento di interessi dimora e sanzioni per il preteso ritardato pagamento (che lIstituto asserisce dovuto dal momento dellicenziamento).(Causa curata da Giacinto Favalli e Marina Tona)

    LE NOSTRE SENTENZE

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    6/13N49 Luglio 2011 6

    CONTRATTO A PROGETTO - REQUISITI

    (Tribunale di Milano, 15 giugno 2011)

    Quando il contratto a progetto non contiene una specificazione del progetto o programma di lavoroassegnato al collaboratore, esso convertito ex lege in assunzione a tempo indeterminato, senza che alcommittente sia consentito fornire la prova delle modalit e/o caratteristiche del rapporto, ondedimostrare che la prestazione stata resa in regime di autonomia. Lart. 69 della legge Biagi, infatti,interpretato in senso letterale, laddove prevede la conversione del contratto a progetto posto in essere inviolazione di legge, configura una sanzione a carico del committente e non si limita, invece, ad una

    semplice inversione legale degli oneri probatori. Questa interpretazione della legge Biagi non incontrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/1994; questultima ha stabilitolincostituzionalit di una norma che imponeva la natura autonoma di un rapporto di lavoro, senzaconsentire la prova contraria a favore del lavoratore, ma non ha stabilito una analoga previsione anche afavore del committente. Poich la conversione del contratto a progetto illecito deve tener conto dellatipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti (art. 69, comma 2, legge Biagi), il giudice puaccertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time, in ragione delle ore di lavoroeffettivamente prestate dal collaboratore.(Causa curata da Tommaso Targa)

    ACCERTAMENTO SUPERIORE QUALIFICA - CONDIZIONI(Tribunale di Milano, 26 aprile 2011)

    Il Giudice del Lavoro di Milano ha rigettato le domande di un lavoratore relative alla rivendicazione dellaqualifica superiore di Quadro, in quanto nel ricorso sono stati allegati fatti cos generici da ritenereinammissibile unistruttoria testimoniale sugli stessi. Infatti, nei capitoli di prova stato fatto riferimentosolo a definizioni, quali: direzione esecutiva e funzioni organizzative, prive di alcun tipo di riferimentoconcreto e specifico, ovvero a generiche attivit di coordinamento, consulenza, progettazione edocenza, senza migliori specificazioni, mentre allaccertamento della verifica dello svolgimento di

    mansioni superiori si pu giungere solo tramite un procedimento che preveda, quali passaggi, lesamedelle declaratorie stabilite contrattualmente a livello collettivo, lindividuazione delle attivit concretamentesvolte, la valutazione della corrispondenza delle stesse allambito di una posizione contrattualmenteindividuata.(Causa curata da Mariapaola Rovetta e Stefano Trifir)

    Altre sentenze

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    ART. 16 c.d.

    COLLEGATOLAVORO - PRIME

    APPLICAZIONI

    A cura di Barbara Fumai

    Con ordinanza di data 4 maggio 2011, il Tribunaledi Trento - decidendo su un ricorso durgenza exart. 700 c.p.c. presentato da una funzionaria del

    Ministero della Giustizia - si pronunciato per la

    prima volta in ordine allapplicabilit dellart. 16 delc.d. Collegato Lavoro.

    La norma riconosce alle P.A. la facolt, nel rispetto deiprincipi di correttezza e buona fede che necaratterizzano loperato, di sottoporre a nuovavalutazione i provvedimenti di concessione dellatrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

    tempo parziale, gi adottati prima della data di entratain vigore del decreto legge n. 112 del 2008, convertitodalla legge 133 del 2008.Il Giudice ha, dapprima, esaminato le circostanze e lemodalit con cui la P.A. aveva proceduto allaconversione delpart-time in tempo pieno - ritenendole,peraltro, conformi ai principi di correttezza e buonafede di cui allart. 16 c.d. Collegato Lavoro; ha, quindi,esaminato il profilo giuridico della norma in questione,evidenziandone il contrasto con i principi del dirittocomunitario in materia di lavoro a tempo parziale.

    Nello specifico, il Giudice ha rilevato come lart. 16,consentendo la conversione del rapporto di lavoro aprescindere dal consenso del lavoratore - e, quindi,anche contro la sua volont - vada a violare ilcontenuto della direttiva 97/81/CE attuata in Italia conD.lgs. 25.02.2000, n. 61.

    Lart. 5 di tale decreto prevede, infatti, che latrasformazione del rapporto di lavoro da tempo parzialea tempo pieno, possa aver luogo solo con il consensodel lavoratore. La possibilit di una trasformazione

    unilaterale - dunque - a giudizio del Tribunale siporrebbe in insanabile contrasto con le disposizionicomunitarie e, stante la prevalenza del dirittocomunitario, ha disposto la disapplicazione del dirittointerno con questultimo configgente.

    Ne conseguito lannullamento del provvedimentoministeriale e del pedissequo provvedimento emessodal Dirigente del Tribunale, presso il quale la ricorrenteprestava la propria attivit lavorativa.

    In sede di reclamo, di recente deciso, il Collegiogiudicante - respinto in punto di fatto il ricorsoincidentale altres proposto - ha accolto le tesisostenute dal Ministero della Giustizia e revocato ilprovvedimento cautelare disposto dal primo Giudice,sulla base di una differente interpretazione dellanormativa comunitaria.

    Nel dettaglio, il Collegio ha riconosciuto la rilevanzadelle esigenze organizzative o tecniche o produttivedella P.A., precisando come lart. 16 sia, in realt,

    conforme alla direttiva menzionata, in quanto la stessamira a stabilire un quadro generale per leliminazionedelle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parzialee di contribuire allo sviluppo delle possibilit di lavoro atempo parziale su basi accettabili sia ai datori che ai

    lavoratori (considerando n. 11 Direttiva 97/81/CE).

    Il Collegio ha, quindi, rilevato come nella previgentedisciplina delpart-time nel pubblico impiego (art. 1 co.58 L. 23 dicembre 1996, n. 662) vi fosse un dirittopotestativo ad ottenere la riduzione dellorario di lavoroper i dipendenti che lo avessero richiesto.

    Per tale ragione, non riconoscere - oggi - alla P.A. lafacolt di sottoporre a nuova valutazione i part-timeconcessi per esclusiva volont del lavoratore,comporterebbe sia un indubbio sacrificio delleesigenze organizzat ive del la P.A. , sia unapenalizzazione per quei lavoratori a tempo pieno che,chiedendo oggi la riduzione di orario, troverebberodifficolt ad ottenerla se la P.A. dovesse conservare irapporti a tempo parziale costituiti per la decisioneunilaterale del lavoratore.

    Ad avviso del Collegio, dunque, lart. 16 ha inteso ripristinare lequilibrio tra le esigenze organizzative deldatore di lavoro pubblico e gli interessi individuali dei lavoratori (melius, di tutti i lavoratori, sia quelli a tempo

    pieno che quelli a tempo parziale), tutelati dallanecessit che la conversione avvenga per ragioniorganizzative, secondo i principi di correttezza e buonafede imposti dalla nuova disciplina nazionale.

    Il Collegio ha, in fine, richiamato la giurisprudenza dimerito chiamata a pronunciarsi in sede cautelare sulmedesimo art. 16 Collegato Lavoro (Trib. Firenze 31

    gennaio 2011; Trib. Firenze 7 marzo 2011; Trib. Pavia19 aprile 2011), che - ad oggi - non ha ancora messoin dubbio la conformit della normativa internarispetto alla disciplina comunitaria.

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    Civile, Commerciale,Assicurativo

    CONCORRENZA SLEALE(Tribunale di Milano, 20 giugno 2011)

    Unazienda che si occupa di produzione e commercializzazione di macchinari ha convenuto ingiudizio, con ricorso ex art. 700 e poi con azione ordinaria, due societ appaltatrici cui la stessa,priva di unofficina meccanica di produzione, commissionava i propri prodotti fornendo di volta involta il progetto, il materiale tecnico e i disegni a tal fine da essa predisposti. Inoltre, ha convenuto ingiudizio una terza societ, che aveva quali collaboratori ex dipendenti dellattrice (lassistente dellaprogettazione, il responsabile della progettazione ed il responsabile del settore vendite), che si eranoad un certo momento dimessi, successivamente allinterruzione dei rapporti tra limpresacommittente e le due appaltatrici. Le convenute operavano nel medesimo settore di mercatodellattrice. Lazienda istante aveva chiesto laccertamento di atti di concorrenza sleale(essenzialmente sottrazione di know how e storno di dipendenti) e la condanna delle parti avversarie- che, costituendosi nei giudizi, avevano negato ogni addebito - al risarcimento dei danni.Dallo svolgimento del processo sia in fase cautelare che di merito, risultava: che le due impreseappaltatrici, dopo linterruzione dei rapporti con la committente, non avevano provveduto a restituirleintegralmente i progetti ed i disegni ricevuti ed erano in possesso del suo know how aziendale; cheesse, unitamente alla terza impresa, che si avvaleva della collaborazione decisiva degli ex dipendentiche aveva sottratto allattrice, avevano preso contatti con clienti storici di questultima, aventi anchetrattative in corso per affari con la stessa, offrendo ad un prezzo inferiore gli stessi modelli dimacchinari gi prodotti dalla medesima attrice; che, di conseguenza, essa aveva sofferto unrilevante calo di fatturato.

    Il Tribunale di Milano, confermando il contenuto della precedente istanza cautelare, ha dichiaratoresponsabili di atti di concorrenza sleale le tre societ convenute, condannandole ad un risarcimentodel danno equitativamente determinato. Infatti, il Giudice ha ritenuto che Parti convenute,utilizzando i fattori evidenziati, erano state in grado di offrire macchinari identici per funzionalit a

    quelli prodotti da parte attrice, ma ad un prezzo nettamente inferiore, non concorrendo alla sua

    determinazione n i costi di progettazione, n quelli di ricerca della clientela (questultima gi notaagli ex dipendenti ed alle societ appaltatrici). E che: In sintesi, parti convenute, attuando lo stornodei dipendenti ed utilizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e commerciali capitalizzato nel

    corso degli anni dalla societ concorrente, avevano inteso disarticolare lorganizzazione aziendale

    (dellattrice, n.d.r.), appropriandosi dellavviamento commerciale di questultima (cfr. Cass. n.

    13424/2008 e Cass. n. 28215/2008) in evidente violazione del precetto generale di correttezza dicui allart. 2598, n. 3 cod. civ..

    (Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)

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    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ra Minutolo e Teresa Cofano

    DICHIARAZIONI

    INESATTE E

    RETICENZE CON

    DOLO O COLPA

    GRAVE

    Ai fini della colpa grave o del dolo, in presenza di sintomi ambigui e non

    specifici, stante la genericit degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza

    n comportamento gravemente colposo il fatto che lassicurato non abbia, al

    momento della stipula della polizza vita, dichiarato la esistenza di quei

    sintomi.

    (Cassazione civ., 21 giugno 2011, n. 13604)

    ASSICURAZIONEDIVEICOLI-NULLIT

    DELCONTRATTOEDECCEZIONIOPPONIBILI

    Nei contratti di assicurazione ex lege n. 990/1969, sono inopponibili al

    danneggiato solo le eccezioni relative all'invalidit ed all'inefficacia del

    contratto, mentre restano estranee al suddetto regime soltanto le ipotesi di

    nullit del contratto di assicurazione e di inesistenza del rapporto. Infatti l'art.

    18 co. 2 della legge in questione, nel precludere all'assicuratore la possibilit

    di opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti le eccezioni derivanti

    dal contratto, presuppone comunque l'esistenza di un contrattogiuridicamente rilevante e non fa venir meno, per l'assicuratore convenuto, la

    possibilit di sollevare eccezioni attinenti alla stessa esistenza giuridica del

    contratto di assicurazione.

    (Cassazione civ., 30 giugno 2011, n. 14410)

    AGENZIA-RECESSO-RILEVANZADELFATTODELTERZO

    Nel contratto di agenzia, ai fini del legittimo esercizio della facolt di recesso

    per giusta causa, ci che rileva il fatto incidente sullaffidamento delluna

    parte verso laltra, indipendentemente dalla ricaduta che esso abbia o nonabbia nelleconomia del rapporto di scambio. Possono, di conseguenza,

    assumere importanza anche condotte di terzi che per il loro collegamento, a

    vario titolo, con lagente, siano tali da far venir meno nel preponente

    laspettativa che la futura esecuzione del contratto da parte di questultimo

    avvenga in maniera conforme agli obblighi convenzionali o di legge, incluso

    quello generale di correttezza, sancito dallart. 1375 c.c., generatore di

    obbligazioni collaterali di tipo protettivo. irrilevante, altres, che la condotta

    del terzo costituisca violazione degli obblighi inerenti ad altro contratto diagenzia.

    (Cassazione civ., 4 maggio 2011, n. 9779)

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    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    DIRITTO ALLE FERIEIl periodo giugno - settembre , tradizionalmente, il periodo nel quale sono maggiormente concentratele chiusure collettive aziendali, nonch le intese per la fruizione delle ferie individuali.

    Ricordiamo, sinteticamente, che le ferie retribuite sono un diritto riconosciuto dal Codice Civile

    e dalla Costituzione la quale, allart. 36, stabilisce che il lavoratore ha diritto a ferie annuali

    retribuite e non pu rinunciarvi.

    Da ci consegue che, come noto, le ferie non godute non possono essere pagate (cosicch quellematurate e scadute non possono essere monetizzate). Eventuali periodi di ferie non usufruiti possonodar luogo ad un pagamento in denaro in presenza della cessazione del rapporto di lavoro perdimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine (salvo quanto si dir fra breve in merito aduna recente sentenza). Una serie di decreti legislativi, fra cui il n. 66 del 2003, hanno ribadito che leferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, al quale spettano almeno quattro settimane di ferieretribuite (tuttavia la contrattazione collettiva, aziendale o individuale possono prevedere trattamentipi favorevoli).

    Gi sulla base del citato decreto n. 66, le ferie devono essere godute - almeno per un periodo didue settimane - nel corso dellanno di maturazione. Allo scadere di detto anno, se il lavoratore

    non abbia usufruito delle ferie per tale minimo periodo, il datore di lavoro diventa passibile di

    sanzione amministrativa.

    Qualora, al termine dellanno di maturazione, il dipendente non abbia consumato interamente lequattro settimane di ferie maturate nellanno, il residuo deve essere utilizzato nei diciotto mesisuccessivi. Da ci consegue che, entro il 30 giugno 2011, i datori di lavoro devono permettereai dipendenti di fruire degli eventuali residui di ferie (sulle quattro settimane) maturate per

    lanno 2009 poich, in difetto, sarebbero esposti, anche in questo caso, allapplicazione di

    sanzioni.

    Da ultimo si ricorda che, in presenza di periodi di ferie (previsti dalla contrattazione individuale ocollettiva) eccedenti il minimo di quattro settimane, gli stessi possono essere goduti anche in modofrazionato, nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva. Quindi, a tale ultimo eventualemonte ferie aggiuntivo, non si applicano le regole normative sopra indicate e, in caso di mancatogodimento, si pu procedere alla monetizzazione.

    Da segnalare, per quanto concerne la parte contributiva, che - sulleventuale periodo di ferie

    maturato per lanno 2009 e non ancora fruito dai lavoratori - entro il mese di giugno 2011 deve

    essere versata la contribuzione INPS. Quindi le Aziende dovranno sommare alla retribuzione del

    mese di luglio un virtuale compenso per ferie non godute, cosicch devono effettuare ladeterminazione ed il versamento dei contributi entro il prossimo 16 agosto.

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    11/13N49 Luglio 2011 11

    Limportanza del tempestivo godimento delle ferie stato ripreso anche dal recente Collegato

    Lavoro (Legge 4/11/2010 n. 183), ove sono state modificate e aggravate le sanzioni

    amministrative.

    Infatti si stabilito che il datore di lavoro, inadempiente rispetto al diritto alle ferie come sopradisciplinato - passibile di sanzioni che variano da un minimo di 100,00 a 600,00, tale sanzioneviene aumentata da un minimo di 400,00 a 1.500,00 se la violazione riguarda pi di cinquelavoratori o se si verificato in almeno due anni, ed ulteriormente aumentata da un minimo di 800,00 a un massimo di 4.500,00 se si riferisce a pi di dieci lavoratori o si ripetuta per almenoquattro anni.

    In sostanza, si tratta di un sistema sanzionatorio progressivo che prevede laumento della somma dapagare, se le mancanze riguardano pi lavoratori o sono ripetute nel tempo.

    Per concludere, si riporta una recente sentenza della Corte di Cassazione che si

    pronunciata sullindennit per ferie non godute.

    Con decisione n. 10341 dell11 maggio 2011, la Corte Suprema ha statuito che il termine di

    prescrizione per chiedere il pagamento dellindennit sostitutiva delle ferie non godute, cui si

    aggiunge anche lindennit sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, quello ordinario

    decennale, perch il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato ad un inadempimento

    contrattuale del datore di lavoro, ha natura risarcitoria.

    Con ci si supera una precedente diversa interpretazione, secondo cui tale indennit avrebbe avuto

    natura retributiva e, quindi, sottoposta ad una prescrizione breve. La decorrenza della prescrizionedecennale, sempre secondo la pronuncia dei Giudici di legittimit, decorrerebbe, tuttavia, in costanzadi rapporto di lavoro.

    La decisione, in punto, non pare tuttavia tenere in considerazione il fatto che la disciplina sullorario dilavoro, introdotta dallarticolo 10 del D.lgs. 66/2003, esclude il diritto del lavoratore a richiedere lamonetizzazione delle ferie maturate e non godute in costanza di rapporto (anche con riferimento alleferie cumulate negli anni passati). Tale diritto, come gi detto, pu essere rivendicato unicamente inseguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

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    12/13N49 Luglio 2011 12

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