Newsletter T&P N°52

19
 N°52 Ottobre 2011 • Diritto del Lavoro  Attualità 2 Le Nostre Sentenze 4 Diritto Civile, Commerciale,  Assicurativo  Attualità 8  Assicurazioni 11 Il punto su 13  Eventi 17 Rassegna Stampa 18 Contatti 19 Editoriale  La newsletter di o ttobre è pa rticolarmente ricca di no vità e di co ntenuti e pe r lasciarvi subito alla sua lettura, riduciamo al minimo l’Editoriale. Cominciamo con l’  Attualità di Diritto del Lavoro. Lo scorso 10 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf ciale il Testo Unico dell’Apprendistato , un tema di part icola re import anza. La nuova disciplina, approvata lo scorso 28 luglio, viene esaminata nella sua costruzione e nelle sue novità. Una lettura da non perdere. Sempre nell’Attualità vi forniamo il link della circolare n. 24 del 12 settembre 2011 del Ministero del Lavoro in materia di tirocini formativi con riferimento al D. L. N. 138/2011. Seguono le “Nostre sentenze”  con una importante pronuncia, nella “Sentenza del mese” , relativa al tema della procedura di licenziamento collettivo. La Corte d’Appello di Milano riforma una sentenza del Tribunale, revocando un decreto di antisindacalità (ex art. 28 L. n. 300/1970), riconoscendo insussistente la dedotta condotta antisindacale della società con riferimento ad un caso complesso e rilevante. Nelle “Altre sentenze”  vi proponiamo pronunce ottenute dal nostro Studio in tema di appalto, di ingiusticatezza del licenziamento intimato al dirigente, del patto di non concorrenza e, inne, di contestazione dei conteggi del TFR . Nella sezione di Diritto Civile  si affronta un tema di grande attualità: la ristruttur azione dell’esposizione debitoria delle imprese. Nell’articolo, che fa parte di un dossier curato dal nostro Studio, di cui vi diamo notizia nelle Pubblicazioni, si affront ano i vari aspetti dell’attuale disciplina relativa alla crisi di impresa e ai rimedi dalla stessa previsti. Seguono le  Assicurazioni , nell’ambito delle quali vi segnaliamo una nostra sentenza relativa al rapporto di agenzia e al recesso della Compagnia dal contratto di assicurazione, nonché alla pretesa dell’agente in merito alle provvigioni per l’intera durata del contratto: è un’importante sentenza del  T ribunale di Mila no che merita di e ssere attentamente esaminata. “Il Punto su..”  concerne le proposte regolamentari della Consob i n tema di remunerazione di amministratori e top managers nelle società quotate. Chiudono la Newsletter, come di consueto, la Rassegna stampa e gli Eventi . Buona lettura e arrivederci alla prossima. Stefano Beretta e il Comi tato di Redazione composto da: Stefano Trirò, Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca D Arco, Teresa Cofano, Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

description

Newsletter Trifirò & Partners Avvocati N°52 Ottobre 2011

Transcript of Newsletter T&P N°52

Page 1: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 1/19

N°52 Ottobre 2011

• Diritto del Lavoro

•  Attualità 2

• Le Nostre Sentenze 4

• Diritto Civile,

Commerciale,

 Assicurativo•  Attualità 8

•  Assicurazioni 11

• Il punto su 13

• Eventi 17

• Rassegna Stampa 18

• Contatti 19

Editoriale La newsletter di ottobre è particolarmente ricca di novità e di contenuti e perlasciarvi subito alla sua lettura, riduciamo al minimo l’Editoriale.

Cominciamo con l’ Attualità di Diritto del Lavoro. Lo scorso 10 ottobre è

stato pubbl icato sul la Gazzetta Ufficiale il Testo Unicodell’Apprendistato, un tema di particolare importanza. La nuova disciplina,approvata lo scorso 28 luglio, viene esaminata nella sua costruzione e nelle suenovità. Una lettura da non perdere.

Sempre nell’Attualità vi forniamo il link della circolare n. 24 del 12 settembre

2011 del Ministero del Lavoro in materia di tirocini formativi con

riferimento al D. L. N. 138/2011.

Seguono le “Nostre sentenze”  con una importante pronuncia, nella“Sentenza del mese” , relativa al tema della procedura di licenziamento

collettivo. La Corte d’Appello di Milano riforma una sentenza del Tribunale,

revocando un decreto di antisindacalità (ex art. 28 L. n. 300/1970),riconoscendo insussistente la dedotta condotta antisindacale della società conriferimento ad un caso complesso e rilevante. Nelle “Altre sentenze”  viproponiamo pronunce ottenute dal nostro Studio in tema di appalto, di

ingiustificatezza del licenziamento intimato al dirigente, del patto di non

concorrenza e, infine, di contestazione dei conteggi del TFR.

Nella sezione di Diritto Civile si affronta un tema di grande attualità: la

ristrutturazione dell’esposizione debitoria delle imprese. Nell’articolo, chefa parte di un dossier curato dal nostro Studio, di cui vi diamo notizia nellePubblicazioni, si affrontano i vari aspetti dell’attuale disciplina relativa alla crisidi impresa e ai rimedi dalla stessa previsti.

Seguono le  Assicurazioni, nell’ambito delle quali vi segnaliamo una nostra

sentenza relativa al rapporto di agenzia e al recesso della Compagnia

dal contratto di assicurazione, nonché alla pretesa dell’agente in merito alleprovvigioni per l’intera durata del contratto: è un’importante sentenza del Tribunale di Milano che merita di essere attentamente esaminata.

“Il Punto su..” concerne le proposte regolamentari della Consob in tema

di remunerazione di amministratori e top managers nelle società

quotate.

Chiudono la Newsletter, come di consueto, la Rassegna stampa e gli Eventi.

Buona lettura e arrivederci alla prossima.

Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifirò,Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DʼArco, Teresa Cofano,Claudio Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci

Page 2: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 2/19

N°52 Ottobre 2011 2

Il Testo Unico sull’apprendistato A cura di Luca D’Arco

Il Testo Unico dell’apprendistato (D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) è pubblicato in GazzettaUfficiale n. 236 del 10 ottobre 2011. L’intervento legislativo si è reso necessario persemplificare e liberalizzare l’istituto da una serie di vincoli burocratici e normativi che sino adoggi ne limitavano fortemente l’utilizzo.

Il nuovo impianto normativo mantiene la divisione nelle preesistenti tipologie: per la qualificaprofessionale; professionalizzante e di alta formazione e ricerca.

La novità principale riguarda l’attribuzione in via esclusiva alla contrattazione collettiva della

regolamentazione dell’apprendistato, seppur nel rispetto dei principi stabiliti dal testo Unico (quali adesempio la forma scritta, il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di inquadrare il lavoratore sino a2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, ovvero in alternativa di stabilire la retribuzione in misuragraduale rispetto all’anzianità di servizio; alla presenza di un tutore/referente aziendale, il divieto direcedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o giustificato motivo;la trasformazione a tempo indeterminato ove al termine del periodo di formazione non venga esercitatola facoltà di recesso (con preavviso).

Il numero degli apprendisti non potrà superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate inservizio presso il datore. Ove il datore non abbia alle dipendenze personale specializzato o ne abbia innumero inferiore a 3, potrà assumere sino ad un massimo di 3 apprendisti.

  Viene confermata l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione diparticolari normative o istituti, salvo che i contratti collettivi non prevederanno diversamente.

Per gli apprendisti viene applicata l’aliquota contributiva ridotta del 10% che potrà essere applicataanche per l’anno successivo al termine del periodo di apprendistato ove il rapporto venga trasformato atempo indeterminato.

 Venendo alle singole tipologie si può così riassumere:

✦ Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

È possibile ricorrere a tale tipologia in tutti i settori di attività per il conseguimento di una qualifica o di undiploma professionale da parte di soggetti che abbiano un’età compresa tra 15 e 25 anni.

La durata di tale apprendistato è determinata in considerazione della qualifica o del diploma daconseguire e comunque non può eccedere i 3 anni (4 nel caso di diploma regionale quadriennale).

La regolamentazione dei profili formativi per la qualifica ed il diploma è rimessa alle Regioni.

✦ Apprendistato professionalizzante

È possibile ricorrere a tale tipologia per tutti i settori di attività pubblici o privati per il conseguimento di

una qualifica professionale a fini contrattuali con soggetti di età compresa tra i 18 (17 per chi è già inpossesso di una qualifica professionale) e 29 anni.

Importante novità è l’esclusione di qualsivoglia limite di età nel caso di assunzione in apprendistato dilavoratori in mobilità.

www.trifiro.it

Page 3: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 3/19

N°52 Ottobre 2011 3

Gli accordi interconfederali e gli accordi collettivi stabiliscono sulla base dell’età e del tipo diqualificazione contrattuale da conseguire la durata dell’apprendistato che comunque non potrà essere

superiore a 3 anni (5 per l’artigianato).

✦ Apprendistato di alta formazione e ricerca

È possibile ricorrere a tale tipologia in tutti i settori per attività di ricerca o per il conseguimento di undiploma di istruzione di una scuola secondaria superiore o di titoli di studio universitari, di alta formazioneo dottorati, ovvero per il praticantato per l’accesso a professioni ordinistiche (avvocati, commercialisti,notai, etc.) con soggetti di età compresa tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e 29anni.

La regolamentazione e la durata dell’apprendistato è rimessa alle Regioni in accordo con gli entiorganizzatori e le associazioni sindacali.

In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad appositeconvenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le università, gli istituti professionali e le istituzioniformative.

  Viene poi introdotta una disciplina transitoria volta a limitare i problemi attuativi sorti in passato.In particolare, per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al Testo Unico non è immediatamenteoperativa potranno continuare ad applicare le regolazioni vigenti per un periodo transitorio e massimo di

6 mesi, al termine del quale la disciplina introdotta dal provvedimento in commento sarà direttamenteapplicabile.

Il Testo Unico prevede infine che nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighiformativi questo sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quanto dovuto conriferimento al livello di inquadramento al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100%.Sono invece previste delle sanzioni amministrative nel caso in cui il datore di lavoro violi le disposizionidella contrattazione collettiva attuative dei principi di cui al Testo Unico.

www.trifiro.it

La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro e la Direzione Generale per l'attività

ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 24 del 12 settembre2011, fornisce importanti chiarimenti in merito all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi così da ricondurli allaloro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

Nella circolare si precisa, in particolare, che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte daldecreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguirannoseguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.La Circolare chiarisce, inoltre, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumentoformativo,  il personale ispettivo responsabile dovrà verificare l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua

legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuovadisciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativaapplicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premiassicurativi sinora omessi.

Page 4: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 4/19

N°52 Ottobre 2011 4

La sentenza del MesePROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO EX L. 23 LUGLIO 1991 N. 223. SE IL CRITERIO DI

CUI DELL’ART. 4 COMMA 9 È COSTITUITO DALLA PENSIONABILITÀ NON PUÒ CONFIGURARSIL’IPOTESI DI MANCATA COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CRITERIO

DI SCELTA UTILIZZATO BENSÌ LA (SOLA) VIOLAZIONE DELLO STESSO(Corte d’Appello di Milano, 20 settembre 2011)

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello ha riformato la sentenza del Tribunale econseguentemente revocato il decreto ex art. 28 L. 20 maggio 1970 n. 300 con il quale era statadichiarata antisindacale la condotta della Società per violazione, nell’ambito di una procedura dilicenziamento collettivo, dell’art. 4 comma 9 della L. 223/1991 (“Raggiunto l'accordo sindacale ovveroesaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascunsoggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoroe della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni 

di categoria di cui al comma 2”).

In particolare, nella procedura oggetto di impugnazione per condotta antisindacale, la Società e leOrganizzazioni Sindacali sottoscrivevano un verbale di accordo con il quale, al fine di individuare ilavoratori da collocare in mobilità, si concordava l'applicazione del criterio del possesso dei requisiti dipensionamento al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro nonché lapossibilità di raggiungere i suddetti requisiti nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità dimobilità.

Successivamente, altra Organizzazione Sindacale (non firmataria del predetto verbale di accordo)impugnava la procedura e chiedeva, quale statuizione finalizzata a rimuovere gli effetti della pretesa

condotta antisindacale, la reintegrazione in servizio di due dei lavoratori licenziati (gli altri, aderenti adaltre sigle sindacali, avevano frattanto accettato il licenziamento), sul presupposto che – a suo dire – lacomunicazione ex art. 4 comma 9 L. 223/1991 sarebbe stata carente sotto il profilo della mancataindicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta. Quanto sopra in un contesto in cui ilavoratori licenziati e per i quali veniva chiesta la reintegrazione in servizio erano pacificamente inpossesso dei requisiti di cui al predetto verbale di accordo.

Il Tribunale, sia in sede di decreto sia nella successiva opposizione ex art. 28 L. 300/1970, accoglieva ilricorso, condannava la Società per condotta antisindacale e, conseguentemente, disponeva lareintegrazione in servizio dei lavoratori licenziati, annullando i licenziamenti.

Più precisamente, in accoglimento della tesi del Sindacato ricorrente, il Tribunale censurava lacomunicazione inviata dalla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 9 L. 223/1991, affermandoche la stessa doveva ritenersi carente sotto il profilo della “indicazione delle modalità di applicazione dei 

criteri di scelta”;

LE NOSTRE SENTENZE

www.trifiro.it

Page 5: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 5/19

N°52 Ottobre 2011 5

che benché il criterio (accesso alla pensione) fosse concordato “una specificazione delle modalità  applicative in concreto era pur sempre possibile e avrebbe consentito di verificare la correttezza

dell’applicazione del criterio medesimo”; che la società “avrebbe potuto e dovuto comunicare i dati di tutti i dipendenti esaminati e non solo quelli licenziati, specificando l’anzianità contributiva”.

La Corte d’Appello ha revocato il decreto. In via preliminare, la Corte ha ricordato che non ogniviolazione della procedura stabilita dal legislatore in tema di licenziamenti collettivi può rivestire profili diantisindacalità. Ciò premesso, e con specifico riferimento all’art. 4 comma 9 L. 223/1991, i Giudicid’Appello hanno osservato che il criterio della pensionabilità o della maggiore prossimità del diritto allapensione, non consentendo alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro, comporta laformazione di una graduatoria obiettiva con la conseguenza che “non sarebbe ipotizzabile una mancatacomunicazione delle modalità di applicazione dell’unico criterio di scelta utilizzato, bensì la violazionedello stesso criterio, essendo i dati cognitivi di ciascun lavoratore funzionali alla sola applicazione del 

criterio di scelta medesimo”.

I Giudici d’Appello hanno applicato in modo corretto e non meramente “formalistico” la legge.  Verificando, in concreto, se il diritto dell’Organizzazione Sindacale tutelato dall’art. 4 comma 9 L.223/1991, ossia quello alle informazioni sulle modalità con le quali i lavoratori sono stati licenziati, fosse omeno stato violato, non ha potuto che concludere, per le ragioni di cui sopra, che tale ipotesi nonricorreva.

Il principio affermato nella sentenza in commento non appare in alcun modo messo in discussione dallaquasi coeva pronuncia della Suprema Corte che, sul tema, ha recentemente così statuito “in tema di 

 procedura di mobilità, la previsione, di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, secondo cui il 

datore di lavoro deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative,comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere aspecificare le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente

 a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare la

 legittimità della misura espulsiva” (Cass. 21 settembre 2011, n. 19233).(Causa curata da Giacinto Favalli e Damiana Lesce)

www.trifiro.it

Page 6: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 6/19

N°52 Ottobre 2011 6

www.trifiro.it

 Altre sentenzeÈ INAMMISSIBILE IL RICORSO PRESENTATO DAI MEDESIMI RICORRENTI, DINANZI ALMEDESIMO GIUDICE E NEI CONFRONTI DELLE MEDESIME PARTI, QUALORA, A FRONTE DI UNUNICO RAPPORTO OBBLIGATORIO, SIANO STATE PROMOSSE SUCCESSIVE E DISTINTE

  AZIONI GIUDIZIARIE AVENTI AD OGGETTO QUESTIONI CHE AVREBBERO POTUTO ESSEREPROMOSSE IN UN UNICO GIUDIZIO

(Tribunale di Milano, 26 luglio 2011)

 Alcuni lavoratori convenivano in giudizio la società datrice di lavoro e la società committente dell’appalto,presso cui avevano prestato la propria attività, domandando la condanna di queste, in via solidale, alpagamento ex art. 1676 c.c. dell’importo corrispondente al valore della prestazione inerente al trasporto,

lavaggio, asciugatura e stiratura delle divise di lavoro, il tutto a titolo di risarcimento del danno dainadempimento contrattuale dell’obbligo datoriale di provvedere alla manutenzione degli indumenti dilavoro aziendali.Si costituiva in giudizio solo la società appaltatrice, eccependo, in via preliminare, che i ricorrenti avevanogià in precedenza promosso azione giudiziaria nei confronti delle medesime convenute, per ottenere ilpagamento di differenze retributive e TFR, e che, pertanto, agendo nuovamente in giudizio nei confrontidei medesimi soggetti e davanti al medesimo giudice, per far valere crediti fondati sul medesimorapporto di lavoro, e già esistenti al momento della precedente iniziativa giudiziale, i ricorrenti avevanorealizzato un’ingiustificata parcellizzazione della domanda giudiziale.Il Tribunale ha ritenuto privo di qualsiasi giustificazione il frazionamento di tali domande in ricorsi,

depositati fra l’altro in periodi tra loro contigui, ponendosi tale  modus operandi dei ricorrenti in apertocontrasto con i principi sanciti dalla Suprema Corte, secondo la quale non è consentito al creditore diuna determinata somma, dovuta in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito inplurime richieste giudiziali di adempimento, per essere ciò in contrasto sia con il principio di correttezza ebuona fede tra le parti, che con il principio del giusto processo; il Giudice, in applicazione di tali principi,considerata l’unicità del rapporto obbligatorio (il rapporto di lavoro) sotteso a tutti i crediti azionati deiricorrenti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL DIRIGENTE – INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA 

CAUSA E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE NELLA MISURA MASSIMA – DANNO DA MOBBING

(Tribunale di Bergamo, 7 luglio 2011)

Con una articolata sentenza il Giudice del Lavoro di Bergamo ha accertato l’illegittimità el’ingiustificatezza del licenziamento comminato a un dirigente di una società multinazionale che, dopoavere ricevuto una prima sanzione disciplinare conservativa, aveva subito una seconda contestazioneche aveva portato al licenziamento per giusta causa. In particolare il Tribunale ha accertato la assolutapretestuosità e infondatezza delle contestazioni mosse al dirigente, ritenendo che il licenziamentocostituisse “solo la vicenda finale di un tentativo iniziato tempo prima di isolare ed esautorare il ricorrente,

scomodo per svariate ragioni, forse anche per l’ostinatezza che ne caratterizzava il carattere” . Tanto piùche l’azienda aveva comminato al dirigente una prima sanzione conservativa che, oltre ad essereinfondata, era comunque illegittima in quanto non prevista dal CCNL Dirigenti Aziende Industrialiapplicabile al rapporto di lavoro.

Page 7: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 7/19

N°52 Ottobre 2011 7

Per tale ragione il Tribunale non si è limitato a condannare l’azienda al pagamento dell’indennità di mancatopreavviso, ma ha altresì ritenuto ingiustificato il licenziamento, riconoscendo il diritto del dirigente al

pagamento dell’indennità supplementare nella misura massima. Inoltre il Tribunale ha accertato l’esistenza diun comportamento mobbizzante dimostrato da numerosi episodi emersi nel corso dell’istruttoria - tra cui, inparticolare, tre diverse contestazioni disciplinari in un mese dopo 30 anni di servizio senza contestazioni, lapalese infondatezze delle stesse contestazioni, la mancanza di collaborazione da parte di molti impiegati cheavrebbero dovuto supportare il dirigente, la creazione di un clima di tensione intorno al dirigente, la privazionedi poteri e di responsabilità, il diniego a tutte le richieste avanzate dal dirigente per l’adozione di modificheorganizzative - condannando la società al risarcimento del danno alla personalità morale e del dannobiologico patiti dal dirigente.(Causa curata da Angelo Di Gioia e Giacinto Favalli)

PATTO DI NON CONCORRENZA - REQUISITI - RIDUZIONE DELLA PENALE(Tribunale di Bergamo, 30 settembre 2011)

Una società datrice di lavoro ha chiesto che l’ex dipendente venisse, previo accertamento dellaviolazione del patto di non concorrenza, condannato alla restituzione del corrispettivo percepito ed alpagamento della penale. All’atto dell’assunzione la Società, operante nel settore chimico, aveva stipulatocon il dipendente un patto di non concorrenza della durata di cinque anni prevedendo, in caso diviolazione, il pagamento di una penale di lire 100 milioni (pari a euro 42.962,42). Interrotto il rapporto dilavoro, l’Azienda aveva accertato che l’ex dipendente era stato immediatamente assunto presso duesocietà concorrenti ed impiegato, come responsabile commerciale, nei medesimi settori (tessile e

cosmetica) in cui aveva in precedenza lavorato. Il Giudice, esaminata preliminarmente la questioneinerente la validità del patto, ha ritenuto che - indipendentemente dall’estensione territoriale e delladurata originariamente prevista - il fatto che l’interessato avesse trovato impiego dopo poco tempo dallacessazione del rapporto presso due aziende chimiche del medesimo settore ed ubicate nella stessaprovincia della ex datrice di lavoro, rendesse operante comunque il patto di non concorrenza (per il qualeera stato pagato per oltre 4 anni un corrispettivo congruo). Una CTU aveva inoltre accertato che le duenuove datrici di lavoro avevano commercializzato prodotti analoghi a quelli dell’azienda titolare del patto,peraltro negli stessi settori in cui aveva operato il dipendente. A fronte di ciò il Tribunale ha riconosciutola violazione del patto, e - di conseguenza - ha disposto la condanna del dipendente alla restituzione delcorrispettivo pattuito; oltre che il pagamento della penale, anche se ridotta in via equitativa. Sul punto, il

Giudice ha giustificato tale riduzione ritenendo che la restituzione del corrispettivo fosse già unpagamento oneroso gravante sul dipendente e che, nel caso di specie, benché vi fosse stato uninadempimento, lo stesso avrebbe determinato ridotti danni nella sfera della ex datrice di lavoro.(Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)

TFR - SE SI CONTESTA OCCORRE UNO SPECIFICO CONTEGGIO

(Tribunale di Cassino, 19 settembre 2011)

Se il lavoratore rivendica la riliquidazione del TFR e il pagamento di differenze retributive a tale titolo, ilmedesimo deve specificare le ragioni di fatto e di diritto per cui i conteggi dell’azienda sarebbero errati,anche con riferimento alle previsioni del CCNL applicato. Il lavoratore non può, invece, limitarsi aprodurre un conteggio sintetico delle pretese differenze retributive, e/o a chiedere che sia disposta unaCTU contabile esplorativa con cui supplire alle proprie carenze probatorie. In mancanza degli elementi dicui sopra, il ricorso deve essere rigettato allo stato degli atti in quanto radicalmente nullo.(Causa curata da Tommaso Targa)

www.trifiro.it

Page 8: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 8/19

N°52 Ottobre 2011 8

Civile, Commerciale, Assicurativo

LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ESPOSIZIONEDEBITORIA DELLE IMPRESE

 A cura di Francesco Autelitano

L’attuale disciplina della crisi d’impresa, mutando la più risalente prospettiva di stampo

fallimentare, è caratterizzata dalla finalità di favorire il riequilibrio finanziario dell’impresa

temporaneamente in difficoltà, la continuazione dell’attività e la permanenza sul mercato.

La soluzione della crisi d’impresa può oggi disporre dei seguenti strumenti:

✦il piano attestato di risanamento (art. 67, c. 3, d, L.F.);✦l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.);✦il concordato preventivo (artt. 160 ss. L.F.);✦gli accordi stragiudiziali con singoli creditori.

1. Il piano di risanamento attestato

✦Consiste in un atto predisposto dall’imprenditore (nell’ambito delle società, da parte dell’organoamministrativo), con l’ausilio dei propri consulenti, che descrive la situazione finanziaria complessivaaziendale e determina gli interventi idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed ilriequilibrio della situazione finanziaria. Il piano dev’essere attestato da un esperto revisore contabile (inpossesso dei requisiti di legge e designato dalla stessa impresa), il quale conferma, sulla base dei dati

contabili esposti e verificati, la ragionevolezza del piano stesso in funzione degli obiettivi ivi previsti.

✦Non è assoggettato né a preventivo controllo giudiziale, né a pubblicità presso il registro delle imprese;può essere reso noto solo ad alcuni creditori, interessati dalle richieste di nuova finanza o da specificiaccordi contemplati nel piano stesso. Il piano attestato è perciò dotato di una riservatezza che, in talunicasi, può risultare opportuna e, inoltre, non impone costi di giustizia.

✦Nel caso di successivo fallimento dell’impresa, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni deldebitore in esecuzione del piano sono esentati da revocatoria. La disposizione è finalizzata adincentivare i creditori a sostenere il piano, accordando loro il suddetto beneficio.

✦Sempre in caso di successivo fallimento, è prevista l’esenzione dai reati di bancarotta (art. 217 bis L.F.).Inoltre la banca che intervenga a favore del piano è tendenzialmente meno esposta ad una pretesarisarcitoria per concessione abusiva di credito.

www.trifiro.it

Page 9: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 9/19

N°52 Ottobre 2011 9

✦I suddetti benefici potrebbero tuttavia venire meno qualora, dopo il fallimento, il giudice valuti che ilpiano non è ragionevole (rischio tanto più contenuto quanto più il piano è solido, credibile ed

autorevolmente attestato).✦L’attestazione del piano non blocca le azioni cautelari ed esecutive promosse dai creditori, né fa

sorgere diritti di prededuzione per i finanziatori, né produce agevolazioni sul debito tributario eprevidenziale.

In conclusione si tratta di istituto agile, riservato e con costi contenuti, ma con limitati benefici, che sipresta, in particolare, a piccole/medie imprese in assenza di conclamati stati di crisi.

2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti

✦Consiste in un accordo tra l’impresa ed i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, avente ad

oggetto il risanamento dell’esposizione debitoria mediante ogni strumento utile (es. riscadenziamentodebiti, moratoria interessi, stralcio, remissione) concordato con ciascun creditore, in attuazione di unpiano attestato da un esperto revisore contabile che assicuri il regolare pagamento dei creditori estraneiall’accordo.

✦L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed è necessaria l’omologazione del Tribunale, chedecide anche in merito alle eventuali opposizioni dei creditori.

✦Il deposito dell’accordo nel registro delle imprese ha quale effetto il blocco per 60 giorni delle azionicautelari ed esecutive. Tale blocco può essere anticipato dal Tribunale, a seguito di apposita istanza,alla fase precedente la stipulazione dell’accordo (art. 182 quater L.F.).

✦È possibile proporre la transazione fiscale (182 ter L.F.), avente ad oggetto il pagamento parziale odilazionato dei debiti tributari e previdenziali.

✦In caso di successivo fallimento, i crediti derivanti dai finanziamenti bancari disposti in esecuzionedell’accordo sono prededucibili. A determinate condizioni possono essere prededucibili anche i c.d.prestiti ponte, ossia i finanziamenti effettuati in funzione della domanda di omologazione dell’accordo.

✦In deroga alle norme civilistiche sono prededucibili fino all’80% del loro ammontare anche ifinanziamenti soci disposti in esecuzione dell’accordo.

Sempre in caso di fallimento è prevista l’esenzione dai reati di bancarotta e vi è una copertura ancherispetto all’addebito di concessione abusiva del credito.

In sintesi gli accordi di ristrutturazione si caratterizzano, rispetto ai piani attestati, per una struttura piùrigida ed articolata e per il necessario intervento del Tribunale. Per contro gli effetti protettivi per l’impresae per i suoi creditori sono decisamente maggiori di quelli conseguenti ai piani attestati.

3. Il concordato preventivo

✦Consiste in una procedura concorsuale, avviata con domanda di ammissione presentata al Tribunale,cui si presenta un piano di ristrutturazione dei debiti attestato da esperto revisore contabile, che

prevede gli interventi necessari sulle posizioni creditorie; queste vengono distinte per classi secondoposizione giuridica ed interessi economici omogenei. Il Tribunale, ove ammetta la procedura, nomina ilGiudice Delegato ed il commissario giudiziale e dispone la convocazione dei creditori chiamati a votaresulla proposta di concordato.

www.trifiro.it

Page 10: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 10/19

N°52 Ottobre 2011 10

Questa è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (di regolai creditori chirografari) e dalla maggioranza delle classi previste; l’approvazione del concordato vincola

anche i creditori dissenzienti. Se il concordato è approvato il Tribunale compie il giudizio diomologazione, decidendo anche sulle eventuali opposizioni dei creditori.

✦Dal deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura è previsto il divieto di azioni esecutive ed èprecluso l’acquisto di prelazioni.

✦ll decreto di ammissione alla procedura è pubblicato nel registro delle imprese.

✦Il medesimo provvedimento dispone il versamento di una somma pari al 50% delle spese che sipresumono necessarie per la procedura.

✦In pendenza della procedura, la gestione dell’impresa è sottoposta alla vigilanza del commissario

giudiziale e non possono essere compiuti atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senzal’autorizzazione del giudice delegato.

✦È possibile proporre la transazione fiscale (182 ter L.F.), analogamente a quanto previsto nell’accordo diristrutturazione.

✦I benefici in tema di prededuzione, esenzione dalla revocatoria ed esenzione da reati fallimentari sonoanaloghi a quelli previsti per l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

 Tra gli strumenti indicati, il concordato preventivo è l’opzione con una procedura più complessa, costosae limitativa per la gestione dell’impresa. Rispetto agli accordi di ristrutturazione vi è il vantaggio che i

creditori dissenzienti non vanno pagati integralmente e vi è una maggiore copertura da azioni esecutiveindividuali.

4. Gli accordi stragiudiziali

Non è da escludere, peraltro, che la situazione concreta induca a preferire una gestione del debito cheprescinda dai predetti istituti e che si fondi, in sostanza, su trattative individuali. Ciò in dipendenza dicircostanze quali limiti derivanti da impegni contrattuali con terzi, l’esistenza di trattative per importantioperazioni negoziali od altri fattori che sconsigliano la pubblicità e le limitazioni operative derivantidall’utilizzo degli strumenti previsti dalla legge fallimentare. La valutazione di tali presupposti va

attentamente considerata, anche alla luce della conseguente perdita dei benefici connessi agli strumentitipici; ed è comunque opportuno predisporre una situazione complessiva che consenta di verificare lacoerenza dei singoli interventi con l’obiettivo di riequilibrio aziendale.

www.trifiro.it

Page 11: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 11/19

N°52 Ottobre 2011 11

 Assic

 A cura di Bonavent razioni

ra Minutolo e Teresa Cofano

C ONCORRENZA

Nel giudizio instaurato dall’assicurato nei confronti dell’impresa assicuratrice

per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà

di concorrenza, sebbene le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la

Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del Giudice amministrativo

che abbiano eventualmente riformato quelle decisioni, costituiscano prova

privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o dellaposizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, ciò non esclude

che sia possibile per le parti offrire prove a sostegno di tale accertamento, o

ad esso contrarie.

Ciò posto, la Compagnia non può, tuttavia, limitarsi a produrre un elemento

meramente indiziario - rappresentato dal parere dell’ISVAP, reso su richiesta

dell’AGCM, nel quale si enunci il dato statistico che, mediamente,

nell’esercizio del ramo RCA le compagnie registrano forti perdite - ben

potendo essa fornire la prova relativa all’esistenza in concreto di tali perditemediante la produzione dei propri bilanci.

(Cassazione, 22 settembre 2011, n. 19262)

 AGENTE DI

 ASSICURAZIONE - 

POTERE DI

RAPPRESENTANZA - 

RECESSO - 

COMPENSAZIONE TRA

DEBITI E CREDITI

Dopo la revoca del mandato agenziale, l’agente non può essere considerato

depositario della Compagnia, dovendosi conseguentemente ritenere

ammissibile la compensazione tra debiti e crediti tra le parti, secondo i

principi generali.

(Tar Bari - Puglia, 31 agosto 2011, n. 1282)

RESPONSABILITÀ

DELL’  AVVOCATO - 

CLAUSOLE CLAIMS MADE

In una polizza di responsabilità civile professionale, è vessatoria, e deve

essere specificamente sottoscritta, a pena di inefficacia, soltanto la clausola

claims made “spuria”, e cioè la clausola in virtù della quale la garanzia

assicurativa è prestata per tutti i fatti e i comportamenti colposi del

professionista compiuti durante la vigenza del contratto e per i quali la

richiesta risarcitoria sia pervenuta durante il periodo di assicurazione.

www.trifiro.it

Page 12: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 12/19

N°52 Ottobre 2011 12

La clausola claims made pura, invece, garantendo la copertura assicurativa

per le condotte compiute anche prima della conclusione del contratto, per le

quali le richieste risarcitorie siano avanzate durante il periododell’assicurazione, non deroga alla durata legale di copertura contrattuale,

ma rappresenta una estensione convenzionale del periodo di copertura.

(Tribunale di Rovigo, sez. Adria, sentenza del 17 agosto 2011)

Tra le nostre

sentenze:

RAPPORTO DI AGENZIA - 

RECESSO DELLA

C OMPAGNIA DAL

CONTRATTO DI

 ASSICURAZIONE PER

SINISTROSITÀ - PRETESA

DELL’  AGENTE IN

RELAZIONE ALLE

PROVVIGIONI PER

L’ INTERA DURATA DEL

CONTRATTO - 

INFONDATEZZA

  Tizio, ex agente della Compagnia Alfa, conveniva in giudizio quest’ultima

affinché fosse condannata al pagamento, in suo favore, delle provvigionirelative agli anni 2002, 2003, 2004 a suo dire dovutegli su una polizza di RC,

risolta a febbraio 2002 dalla Compagnia a seguito di sinistro.

Il ricorrente, pur precisando di aver concordato con la Compagnia ilpagamento di provvigioni ricorrenti (cioè liquidate di anno in anno), e nonprecontate (liquidate in un’unica soluzione, al momento della stipula del

contratto e per tutti gli anni di validità della polizza), sosteneva, infatti, di averediritto alle provvigioni che sarebbero maturate in suo favore in base alla

naturale durata del contratto, nonché al conseguente ricalcolo delle indennitàdi fine rapporto.

La Compagnia si costituiva in giudizio contestando la pretesa dell’ex agente,evidenziando che l’impresa di assicurazione è libera di valutare la

convenienza della prosecuzione di un contratto assicurativo; il recesso persinistrosità è insindacabile e l’agente non può pretendere di essere risarcito

per le provvigioni non incassate a seguito della risoluzione anticipata dalcontratto.

Peraltro, nel caso di provvigioni premontate, è lo stesso Accordo Nazionale Agenti del 2003, all’art. 9, a prevedere, in caso di scioglimento anticipato del

contratto di assicurazione a seguito di sinistro, il diritto della Compagnia avedersi rifondere le provvigioni d’acquisto. È chiaro, infatti, che cessato per

sinistrosità il contratto di assicurazione a fronte del quale all’agente

competevano le provvigioni, queste non gli sono più dovute perché laCompagnia, in relazione a quel contratto, non riceve più alcuna utilità per laquale l’agente debba essere remunerato.

Il Tribunale di Milano, accogliendo le eccezioni della Compagnia convenuta,ha respinto le domande dell’agente, affermando: 1) che il diritto dell’impresa

di assicurazione di recedere anticipatamente da un contratto ritenuto non piùconveniente è l’espressione di una scelta insindacabile; 2) che il diritto

dell’agente alle provvigioni per l’intera durata del contratto è sottoposto allacondizione risolutiva, appunto, dell’esercizio di quel diritto da parte

dell’impresa.(Tribunale di Milano, sez. lav., sent. n. 1865, 20 settembre 2011;

causa curata da Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano)

www.trifiro.it

Page 13: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 13/19

N°52 Ottobre 2011 13

IL PUNTO SU A cura di Vittorio Provera e Francesco Cristiano

LE PROPOSTE REGOLAMENTARI DELLA CONSOB PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 123-TER DEL TUF IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE REMUNERAZIONI DI AMMINISTRATORI E

TOP MANAGERS NELLE SOCIETÀ QUOTATECome segnalato nella nostra newsletter n. 47 dello scorso maggio, con il D.lgs. 30 dicembre 2010, n.

259 (in G.U. n. 30 del 7 febbraio 2011), il Governo ha recepito le raccomandazioni 2004/913/CE e

2009/385/CE - in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori

generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate - prevedendo che, almeno

21 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, le società quotate mettano

a disposizione degli azionisti e del pubblico una “Relazione sulla remunerazione”, disciplinata dal

nuovo art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.).

La Consob, sentite Banca d’Italia ed Isvap, è stata delegata ad emanare disposizioni regolamentari diattuazione degli obblighi di disclosure da inserire nella “Relazione sulla remunerazione”, con specificazione, inparticolare, del livello di dettaglio con cui le informazioni dovranno essere fornite.

In data 10 ottobre 2011, la Consob ha pubblicato sul proprio sito internet un “documento di

consultazione”, contenente proposte di modifica del Regolamento Emittenti.

In particolare, con l’intervento del 10 ottobre 2011, la Consob ha delineato i contenuti delle due sezioni incui dovrà essere articolata la “Relazione sulla remunerazione”, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.

La prima sezione dovrà illustrare le politiche di remunerazione dei componenti dell’organo di

amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Essa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

✦gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione ed approvazione della politica delle remunerazioni, conspecificazione dei rispettivi ruoli, nonché gli organi od i soggetti responsabili della corretta attuazione di talepolitica;

✦l’eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, condescrizione della composizione, delle competenze e delle modalità di funzionamento;

l’eventuale intervento di esperti indipendenti, con precisazione del nominativo, della procedura seguita per laloro scelta e delle valutazioni effettuate in fase di selezione;

✦le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base ed i cambiamentisignificativi della politica delle remunerazioni rispetto all’esercizio finanziario precedente;

www.trifiro.it

Page 14: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 14/19

N°52 Ottobre 2011 14

✦la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, conparticolare riguardo all’indicazione del relativo peso nell’ambito della retribuzione complessiva;

✦la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari;

✦i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati alla base dell’assegnazione di azioni, opzioni, altristrumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione;

✦con riferimento alle componenti variabili, una descrizione dei parametri in base ai quali vengonoassegnate ed informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione dellaremunerazione;

✦informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimentodegli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata;

✦i termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period ), gli eventuali sistemi di pagamento differito, conindicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, seprevisti, i meccanismi di correzione ex post ;

✦informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumentifinanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzatiper la determinazione di tali periodi;

✦la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapportodi lavoro;

✦informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche,diverse da quelle obbligatorie;

✦la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento agli amministratori indipendenti, all’attivitàdi partecipazione a comitati, allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.);

✦la specificazione se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altresocietà come riferimento e, in caso positivo, i criteri utilizzati per la scelta di tali società.

Le informazioni richieste dovranno essere fornite anche in negativo, qualora esse non siano disponibiliin quanto relative ad aspetti non previsti dalla politica in materia di remunerazioni.

La seconda sezione dovrà essere strutturata, a sua volta, in due parti ed illustrare

nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori

generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. 

Con riferimento a questi ultimi, le società che non risultino di “minori dimensioni”, ai sensi dell’art. 3comma 1 lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 (sono considerate di “minori 

dimensioni”  “le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti 

dall’ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori 

dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino

congiuntamente i predetti requisiti”), dovranno fornire le informazioni sui compensi nominativamente:a) per i tre dirigenti con responsabilità strategiche che hanno percepito nel corso dell’esercizio icompensi monetari più elevati e

www.trifiro.itwww.trifiro.it

Page 15: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 15/19

N°52 Ottobre 2011 15

b) per i tre dirigenti con responsabilità strategiche che hanno percepito nel corso dell’esercizio icompensi basati su strumenti finanziari più elevati.

Per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi dai precedenti le informazioni dovranno esserefornite a livello aggregato.

Le società di “minori dimensioni” potranno fornire informazioni sui compensi corrisposti ai dirigenti conresponsabilità strategiche in forma aggregata, indicando in nota il numero di soggetti cui si riferisconole informazioni.

Nella prima parte della seconda sezione dovrà essere fornita un’adeguata rappresentazione diciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso dicessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto, evidenziandone la coerenza con la politica in

materia di remunerazione di riferimento.Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettagliopotranno essere fornite anche mediante rinvio alle informazioni contenute nei piani di compensiprevisti dall’art. 114-bis del TUF e da allegare alla Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter comma 5 del TUF.

Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento

anticipato del rapporto, le società dovranno indicare:

✦l’eventuale esistenza di tali accordi, fornendo l’informazione in negativo qualora questi non sianopresenti e precisando, in tale ultimo caso, come si intenda regolare l’eventuale conclusioneanticipata del rapporto;

✦i criteri di determinazione dell’indennità spettante ad ogni singolo amministratore, consigliere digestione, di sorveglianza o direttore generale. Nel caso l’indennità sia espressa in funzionedell’annualità, indicare in modo dettagliato le componenti di tale annualità;

✦gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell’ambito di piani diincentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;

✦i casi in cui matura il diritto all’indennità;

l’eventuale esistenza di accordi che prevedono l’assegnazione o il mantenimento di benefici nonmonetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti diconsulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;

✦l’eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza;

✦con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell’esercizio,eventuali scostamenti nella determinazione dell’indennità rispetto alle previsioni dell’accordo diriferimento;

✦nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono statedeterminate le indennità di fine rapporto maturate.

Nella seconda parte della seconda sezione dovranno essere riportati analiticamente i compensicorrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla società o da societàcontrollate e collegate, utilizzando tabelle all’uopo predisposte.

www.trifiro.itwww.trifiro.it

Page 16: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 16/19

N°52 Ottobre 2011 16

Dovranno essere riportati separatamente, in particolare:

i compensi, distinguendo: i compensi fissi, quelli per la partecipazione a comitati, bonus ed altriincentivi, le partecipazione agli utili, i benefici non monetari, le indennità di fine carica, le retribuzionida lavoro dipendente, gli altri compensi;

✦le stock-option assegnate;

✦i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle stock-option;

✦i piani di incentivazione monetari.

  A questo punto si dovranno verificare i riscontri al documento Consob così sintetizzato, che,certamente, impone obblighi assai precisi alle Società quotate in materia di pubblicazione delle

informazioni sulle remunerazioni.

www.trifiro.itwww.trifiro.it

Page 17: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 17/19

N°52 Ottobre 2011 17

www.trifiro.itwww.trifiro.it

SocialMediaT&P su twitter Scribd flickr YouTube

Pubblicazioni✦CODICE DEL LAVORO Pocket 2011 A cura di Giacinto Favalli, Andrea Stanchi, Luca D’Arco

In libreria l’edizione 2011 del Codice del Lavoro Pocket aggiornata con il Testo unicodell’Apprendistato (D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167)

L’Opera è aggiornata con:

✦il D.L.vo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato; ✦la L. 14 settembre 2011, n. 148 (Legge di stabilizzazione finanziaria 2011) che ha fral’altro introdotto sia nuove norme in materia di contrattazione collettiva, sia nuovedisposizioni su intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Indice Sommario

✦DOSSIER Trifirò & Partners Avvocati: Dalla crisi al rilancio dell’impresa  A cura di Francesco Autelitano, Giacinto Favalli, Giorgio Molteni, Claudio Ponari, Vittorio

 Provera, Carlo Uccella

Eventi✦Milano, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto 2024 Novembre 2011, ore 15.30Tavola Rotonda T&P: Dirigenti e Amministratori  Relatori: Avv. G  iacinto Fav  alli   , Avv. Vitto rio Provera , Avv. Giorgio Mo  lteni, Dott. Leonardo

 Mottolese, Avv. Francesco Autelitano, Avv. Claudio Ponari 

Programma

Page 18: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 18/19

N°52 Ottobre 2011 18

DirittoBancario.it: 26/10/ 11twitter @DirittoBancarioSegnalazione degli sconfinamenti (past due). Le regole in vigore dal 1 gennaio 2012di Francesco Autelitano

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 13/10/11twitter @Diritto24Il Caso Fiat di Pomigliano. I nuovi accordi sindacali di primo e secondo livellodi Giacinto Favalli

HR On Line - AIDP: N°17 Ottobre 2011Licenziamento per superamento del periodo di comporto – periodo di aspettativa di Vittorio Provera e Marta Filadoro

Corriere della Sera: 05/10/11Modello Pomigliano per tutti i contratti nelle fabbriche del Lingotto Intervista a Salvatore Trifirò

Il Sole 24 Ore: 04/10/11«Scelta che complica le intese». Il parere dei Giuristi del LavoroIntervista a Giacinto Favalli

Il Mondo: 23/09/11 Articolo 8, strada stretta tra eccezioni e dubbiIntervista a Stefano Trifirò

Newsletter - AIDP: N°18 Settembre 2011Il distacco del lavoratore straniero in Italiadi Giacinto Favalli

Il Sole 24 Ore: 06/09/11“È un’apertura, non va data una valenza ideologica”Intervista a Giacinto Favalli

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 06/09/11twitter @Diritto24Lavori usuranti: l’accesso anticipato al pensionamentodi Vittorio Provera

Page 19: Newsletter T&P N°52

5/11/2018 Newsletter T&P N°52 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/newsletter-tp-n52 19/19

N°52 Ottobre 2011 19

   R  e  a   l   i  z  z  a  z   i  o  n  e   N  e  w  s   l  e   t   t  e  r  :   E

  m  a  n  u  e   l  a   Z  o  c  c   h   i

ContattiMilano

20122 MilanoVia San Barnaba, 32

Tel.: + 39 02 55 00 11Fax.: + 39 02 54 60 391;+ 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295

Roma 00195 RomaPiazza Giuseppe Mazzini, 27

Tel.: + 39 06 3204744;+ 39 06 37351176Fax.: + 39 06 36000362

Genova

16121 GenovaPiazza della Vittoria, 12

Tel.: + 39 010 58 01 39;+ 39 010 56 22 62Fax.: + 39 010 58 28 71

Torino10121 TorinoVia Raimondo Montecuccoli, 9Tel.: + 39 011 52 10 266Fax.: + 39 011 51 19 137

Trento

38122 Trento

Via Galileo Galilei, 24

Tel.: + 39 0461 26 06 37Fax.: + 39 0461 26 44 41

www.trifiro.it

[email protected]

twitter.com/TrifiroPartners