Seminario 20 gennaio 2011

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Seminario Territorialità IVA : le novità del 2011 LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE A cura di Caterina Claudi Roma 20 Gennaio 2011 Una Hotel

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Seminario Territorialità IVA : le novità del 2011 LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE A cura di Caterina Claudi Roma 20 Gennaio 2011 Una Hotel

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Seminario

Territorialità IVA : le novità del 2011LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER

MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE

A cura di Caterina Claudi

Roma 20 Gennaio 2011Una Hotel

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Sommario

• Modifica principio della territorialità dei servizi

• Organizzazione eventi : deroghe e novità

• Intrastat

• Nuove modalità rimborsi IVA per i non residenti

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Fonti normative

• Direttiva CEE 2008/8 : Nuovi Criteri Territorialità Dei Servizi

• Direttiva CEE 2008/9 : Regole Rimborso IVA Non Residenti

• Direttiva CEE 2008/117 : Estensione obbligo Intrastat a prestazioni

di servizi resi e ricevuti

• D. Lgs. 11/2/2010 N. 18 : Recepimento delle Direttive Comunitarie

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Prestazioni di servizi e territorialità

Con la direttiva 2008/8/CE vengono modificate le regole territoriali

previste, per le prestazioni di servizi, dall’art. 7 del DPR 633/72 e

dall’art. 40 del DL 331/93.

Le nuove regole sono introdotte al fine

di realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene il consumo

effettivo

Contrastare le frodi legate al mancato assolvimento dell’imposta

Rendere le procedure di rimborso più semplici e rapide

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Prestazioni di servizi e territorialità

Le novità sostanziali derivanti dal recepimento della direttiva n.

2008/8/CE sono :

•Introduzione di una nuova regola territoriale generale, fondata

sul luogo di domicilio del committente, per le prestazioni rese a

titolari di partita IVA (B2B). Art. 7-ter comma 1 lettera a)

•Introduzione della definizione di soggetto passivo , necessaria

all’individuazione della territorialità. Art. 7-ter comma 2 lettera b)

•Inversione degli obblighi contabili e di versamento dell’imposta . Art. 17 comma 2

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Prestazioni di servizi e territorialità

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PAESE DEL PRESTATORE

PAESE DEL COMMITTENTE

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NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO

Si considerano soggetti passivi, per le prestazioni a essi rese:

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si

considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono

nell’esercizio di tali attività;

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72),

anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai

fini IVA; l’identificazione, nello specifico, discende dall’effettuazione di acquisti

intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000,00 euro.

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Soggetto passivo che agisce in quanto tale…

• Non è sufficiente che il committente sia un soggetto passivo, la

tassazione del servizio nel Paese di stabilimento del committente

presuppone che quest’ultimo, oltre ad essere un soggetto passivo,

abbia agito in quanto tale.

• Infatti la nuova normativa dispone che non si considera soggetto

passivo il soggetto passivo che riceve servizi destinati al suo uso

personale o a quello dei suoi dipendenti o, più in generale, a scopi

estranei alla sua impresa.

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… conseguenze

• La conseguenza di questa nuova nozione di

soggetto passivo è la necessità per il prestatore

di conoscere l’esatto “status” del committente.

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Status del Committente

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Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato

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Deroghe alla regola generale

Il legislatore ha previsto un avvio graduale inserendo per alcune tipologie di

servizi delle deroghe alla regola generale :

•Deroghe "assolute" - art. 7- quater / art. 7 quinques

riguardano prestazioni di servizi specifiche.

•Deroghe "relative" - art. 7 sexies / art.7 septies

trovano applicazione solo per alcune prestazioni specifiche rese nei

confronti di privati consumatori. Infatti se le stesse prestazioni

fossero rese verso un soggetto passivo rientrerebbero nella regola

generale.

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni

Art. 7-quinques - In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di

servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le

prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le

prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano

effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono

ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si

applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni

culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,

nonche' alle relative prestazioni accessorie.

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni

Art. 7-quinques - In vigore dal 1Gennaio 2011

1. In deroga a quanto stabilito dall‘ art. 7-ter, comma 1:

• a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive,

scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le

prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di

servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si

considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono

ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche

alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche,

sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni

accessorie; 20/01/2011 Roma - Una Hotel

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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni

• b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,

scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le

prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti

passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le

manifestazioni stesse.

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Cosa cambia dal 1° gennaio 2011

Per i servizi indicati nell’art. 7 quinques lett. A)

decade la deroga e quindi dal 1/1/2011

cambiano le regole per determinare il criterio di

territorialità dei servizi resi.

Per i servizi indicati alla lettera b) nulla cambia

rispetto al 2010

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Nuovo criterio territorialità dal 1/1/2011

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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFSTAZIONE

SEDE DEL COMMITTENTE

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…. Praticamente???

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a) Tipologia del servizio

Per poter individuare il criterio territoriale applicabile sarà necessario effettuare una duplice valutazione :

Servizi indicati nella lettera a) art. 7 quinques

Servizi indicati nella lettera b) art. 7 quinques

b) Qualifica del committente

Committente soggetto privato – B2C

Committente Soggetto Passivo IVA – B2B

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…. Praticamente???

Quindi se dalla verifica emerge, ad esempio, che

dobbiamo fatturare un servizio relativo ad attività

culturali, scientifiche, educative ecc.. (lettera a)) ad un

committente soggetto passivo IVA residente in Belgio si

dovrà:

2.Emettere fattura senza l’applicazione dell’imposta

3.Inserire l’operazione nel modello Intrastat “Intra1 –

quater (prestazioni rese)

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          Prestatore    Committente     PCO CONVEGNI srl     Spett.le     Via del Mare 28   Società XY     R O M A     Via Desiree 18        GEND BELGIO      P. IVA : IT 1234567890       VAT : BE 5234567891           Fattura N°: 75          Data: 25/01/2011                      Pagamento : Bonifico  30 giorni  su BPM  Ag.xx Roma    

Descrizione         Importo           

 Meeting Roma 30/31 Gennaio     50.000,00

                      

            Fuori Campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter   Imponibile 50.000,00DPR 633/1972 e successive modificazioni   VAT  Direttive 2008/8/CE …..     Totale 50.000,00           

         

Esempio: viene emessa la fattura ….

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….. Viene registrata nel libro IVA e, alla scadenza prevista inserita nell’elenco

Intra 1-quater

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Tabella di sintesiServizi art. 7 quinques lettera a)Prestatore : PCO con sede in Italia :

Sede effettiva del Cliente

Tipologia del cliente

Sede dell’evento

IVANorma di riferimento

ItaliaSoggetto

passivo IVA Non rilevante

SI ART.7-TER (paese del committente)

UE

Soggetto passivo IVA nel suo paese

Non rilevante NOART.7-TER (paese del

committente)

EXTRA UE Soggetto passivo IVA nel suo paese

Non rilevante NO ART.7-TER (paese del committente)

Non rilevante Soggetto Privato

Italia SI ART.7-QUINQUES

Paese UE – Extra UE NO

ART.7-QUINQUES

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Criterio territorialità per i servizi di accesso alle manifestazioni e relativi

servizi accessori - art. 7 quinques lett. b)

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NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2010

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Servizi accessori

Le operazioni di servizi accessorie alla manifestazione, quali ad

esempio il coffee break o la cena di gala, sono da considerare

strettamente connessi con lo svolgimento dell’evento e quindi

assimilati all’evento stesso ( R.M. n. 131/2006).

Tuttavia se sono resi da una società diversa dall’organizzatore

dell’evento dovranno essere esaminate singolarmente al fine di

individuare correttamente la territorialità (R.M. N.367/2008)

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Servizi accessori

Tra i servizi accessori possono essere compresi anche altri

servizi quali alberghi, trasferimenti, ristorazione, ecc… se

resi da un soggetto terzo rispetto all'organizzatore del

convegno in quanto non indispensabili per la realizzazione

dell'evento.

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Servizi di accesso

In linea generale si possono considerare i servizi di accesso

quei servizi che concedono il diritto di ingresso ad una

manifestazione…. ad esempio un biglietto di ingresso ad

una fiera.

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Quote di iscrizione……

La quota di iscrizione ad un convegno o ad un seminario

non può essere considerata servizio di accesso essendo

versata a fronte di una prestazione complessa

(partecipazione all’evento, materiale didattico, coffee-break

ecc.) e dunque per l’assoggettamento ad IVA si dovranno

effettuare le verifiche citate in precedenza….

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Quote di iscrizione……

Pertanto andrà verificato se la persona che chiede di

iscriversi ad un convegno sia un soggetto passivo IVA o

un privato, se è residente in Italia o è residente in un paese

UE o Extra UE.

Solo a questo punto potremmo applicare il corretto criterio

di territorialità.

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Affitto di spazi espositivi ……

È frequente, nell’ambito di una manifestazione, che

vengano affittati spazi espositivi utilizzati per fini

pubblicitari.

I corrispettivi saranno considerati assimilati alle

prestazioni pubblicitarie e seguiranno le regole dettate

dall’art. 7-ter

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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:

2.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i dati

relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente opera in qualità di

soggetto passivo;

•Per le operazioni attive rilevanti in Italia [ PRESTAZIONI RESE DA UN

SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA (PCO) A UN

COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO IVA (CLIENTE)],

occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la seguente

indicazione:

“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72 e successive

modificazioni”

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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:

2.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i

dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente opera

in qualità di soggetto passivo;

•Per le operazioni attive rilevanti in Italia ( PRESTAZIONI RESE DA

UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA A UN

COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO), occorre

emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la seguente

indicazione:

“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72 e

successive modificazioni”

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Page 32: Seminario 20 gennaio 2011

Riepilogando ……• per le operazioni passive rilevanti in Italia (in linea

generale, PRESTAZIONI RESE DA UN

SOGGETTO IVA COMUNITARIO A UN

COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO

ITALIANO), il committente italiano deve assolvere

l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione

contabile (reverse charge).

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Riepilogando ……1. le prestazioni di servizi intracomunitarie devono, poi, essere

riepilogate nei modelli INTRASTAT, con cadenza mensile o

trimestrale a seconda del volume delle operazioni:

a) con periodicità trimestrale, se il soggetto, nei quattro trimestri

precedenti e per ogni categoria di operazioni, ha realizzato

un ammontare totale trimestrale con superiore ad €

50.000,00;

b) con periodicità mensile in tutti gli altri casi.

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R im b o r s i I . V . A . a s o g g e t t i n o n r e s id e n t i

D A L 1°G E N N A IO 2 0 10 :

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R im b o r s i I . V . A . a s o g g e t t i n o n r e s id e n t i

D A L 1°G E N N A IO 2 0 10 :

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Rimborso IVA

Come presentare l’Istanza L’istanza si presenta solo TELEMATICAMENTE o direttamente dall’azienda mediante fisconline/entratel o tramite intermediari abilitati

Dove presentare l’istanza Per l’Italia l’ufficio competente è il “Centro Operativo di Pescara

Termini di presentazione Entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento

Periodicità Il periodo di riferimento non può essere inferiore ad un trimestre e non può essere superiore all’anno solare.

Importo minimo del rimborso

La richiesta relativa ad un periodo trimestrale non può essere inferiore ad Euro 400Se la richiesta è riferita all’anno solare non può essere inferiore ad Euro 50,00

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Rimborso IVA a soggetti residenti in paesi extra cee

• L’art.38 ter del DPR 633/72 dispone l’applicazione delle

stesse regole per il rimborso IVA a soggetti residenti in

Paesi Extra UE ed esercenti attività di impresa a

condizione di reciprocità

• Attualmente l’Italia ha accordi di reciprocità con Israele,

Norvegia e Svizzera.

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Grazie per l’attenzione.

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