Seminario
Territorialità IVA : le novità del 2011LA NUOVA TERRITORIALITÀ IVA PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SCIENTIFICHE, FORMATIVE, SPORTIVE E PER LE FIERE
A cura di Caterina Claudi
Roma 20 Gennaio 2011Una Hotel
Sommario
• Modifica principio della territorialità dei servizi
• Organizzazione eventi : deroghe e novità
• Intrastat
• Nuove modalità rimborsi IVA per i non residenti
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Fonti normative
• Direttiva CEE 2008/8 : Nuovi Criteri Territorialità Dei Servizi
• Direttiva CEE 2008/9 : Regole Rimborso IVA Non Residenti
• Direttiva CEE 2008/117 : Estensione obbligo Intrastat a prestazioni
di servizi resi e ricevuti
• D. Lgs. 11/2/2010 N. 18 : Recepimento delle Direttive Comunitarie
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Prestazioni di servizi e territorialità
Con la direttiva 2008/8/CE vengono modificate le regole territoriali
previste, per le prestazioni di servizi, dall’art. 7 del DPR 633/72 e
dall’art. 40 del DL 331/93.
Le nuove regole sono introdotte al fine
di realizzare la tassazione nel luogo in cui avviene il consumo
effettivo
Contrastare le frodi legate al mancato assolvimento dell’imposta
Rendere le procedure di rimborso più semplici e rapide
Prestazioni di servizi e territorialità
Le novità sostanziali derivanti dal recepimento della direttiva n.
2008/8/CE sono :
•Introduzione di una nuova regola territoriale generale, fondata
sul luogo di domicilio del committente, per le prestazioni rese a
titolari di partita IVA (B2B). Art. 7-ter comma 1 lettera a)
•Introduzione della definizione di soggetto passivo , necessaria
all’individuazione della territorialità. Art. 7-ter comma 2 lettera b)
•Inversione degli obblighi contabili e di versamento dell’imposta . Art. 17 comma 2
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Prestazioni di servizi e territorialità
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PAESE DEL PRESTATORE
PAESE DEL COMMITTENTE
NOZIONE DI “SOGGETTO PASSIVO
Si considerano soggetti passivi, per le prestazioni a essi rese:
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si
considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono
nell’esercizio di tali attività;
• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni (di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72),
anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai
fini IVA; l’identificazione, nello specifico, discende dall’effettuazione di acquisti
intracomunitari per un importo annuo superiore a 10.000,00 euro.
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Soggetto passivo che agisce in quanto tale…
• Non è sufficiente che il committente sia un soggetto passivo, la
tassazione del servizio nel Paese di stabilimento del committente
presuppone che quest’ultimo, oltre ad essere un soggetto passivo,
abbia agito in quanto tale.
• Infatti la nuova normativa dispone che non si considera soggetto
passivo il soggetto passivo che riceve servizi destinati al suo uso
personale o a quello dei suoi dipendenti o, più in generale, a scopi
estranei alla sua impresa.
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… conseguenze
• La conseguenza di questa nuova nozione di
soggetto passivo è la necessità per il prestatore
di conoscere l’esatto “status” del committente.
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Status del Committente
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Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
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Deroghe alla regola generale
Il legislatore ha previsto un avvio graduale inserendo per alcune tipologie di
servizi delle deroghe alla regola generale :
•Deroghe "assolute" - art. 7- quater / art. 7 quinques
riguardano prestazioni di servizi specifiche.
•Deroghe "relative" - art. 7 sexies / art.7 septies
trovano applicazione solo per alcune prestazioni specifiche rese nei
confronti di privati consumatori. Infatti se le stesse prestazioni
fossero rese verso un soggetto passivo rientrerebbero nella regola
generale.
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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni
Art. 7-quinques - In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di
servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le
prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono
ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si
applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,
nonche' alle relative prestazioni accessorie.
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Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni
Art. 7-quinques - In vigore dal 1Gennaio 2011
1. In deroga a quanto stabilito dall‘ art. 7-ter, comma 1:
• a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di
servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono
ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche
alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie; 20/01/2011 Roma - Una Hotel
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili comprese fiere ed esposizioni
• b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le
prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti
passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le
manifestazioni stesse.
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Cosa cambia dal 1° gennaio 2011
Per i servizi indicati nell’art. 7 quinques lett. A)
decade la deroga e quindi dal 1/1/2011
cambiano le regole per determinare il criterio di
territorialità dei servizi resi.
Per i servizi indicati alla lettera b) nulla cambia
rispetto al 2010
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Nuovo criterio territorialità dal 1/1/2011
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LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFSTAZIONE
SEDE DEL COMMITTENTE
…. Praticamente???
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a) Tipologia del servizio
Per poter individuare il criterio territoriale applicabile sarà necessario effettuare una duplice valutazione :
Servizi indicati nella lettera a) art. 7 quinques
Servizi indicati nella lettera b) art. 7 quinques
b) Qualifica del committente
Committente soggetto privato – B2C
Committente Soggetto Passivo IVA – B2B
…. Praticamente???
Quindi se dalla verifica emerge, ad esempio, che
dobbiamo fatturare un servizio relativo ad attività
culturali, scientifiche, educative ecc.. (lettera a)) ad un
committente soggetto passivo IVA residente in Belgio si
dovrà:
2.Emettere fattura senza l’applicazione dell’imposta
3.Inserire l’operazione nel modello Intrastat “Intra1 –
quater (prestazioni rese)
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Prestatore Committente PCO CONVEGNI srl Spett.le Via del Mare 28 Società XY R O M A Via Desiree 18 GEND BELGIO P. IVA : IT 1234567890 VAT : BE 5234567891 Fattura N°: 75 Data: 25/01/2011 Pagamento : Bonifico 30 giorni su BPM Ag.xx Roma
Descrizione Importo
Meeting Roma 30/31 Gennaio 50.000,00
Fuori Campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter Imponibile 50.000,00DPR 633/1972 e successive modificazioni VAT Direttive 2008/8/CE ….. Totale 50.000,00
Esempio: viene emessa la fattura ….
….. Viene registrata nel libro IVA e, alla scadenza prevista inserita nell’elenco
Intra 1-quater
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Tabella di sintesiServizi art. 7 quinques lettera a)Prestatore : PCO con sede in Italia :
Sede effettiva del Cliente
Tipologia del cliente
Sede dell’evento
IVANorma di riferimento
ItaliaSoggetto
passivo IVA Non rilevante
SI ART.7-TER (paese del committente)
UE
Soggetto passivo IVA nel suo paese
Non rilevante NOART.7-TER (paese del
committente)
EXTRA UE Soggetto passivo IVA nel suo paese
Non rilevante NO ART.7-TER (paese del committente)
Non rilevante Soggetto Privato
Italia SI ART.7-QUINQUES
Paese UE – Extra UE NO
ART.7-QUINQUES
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Criterio territorialità per i servizi di accesso alle manifestazioni e relativi
servizi accessori - art. 7 quinques lett. b)
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NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2010
Servizi accessori
Le operazioni di servizi accessorie alla manifestazione, quali ad
esempio il coffee break o la cena di gala, sono da considerare
strettamente connessi con lo svolgimento dell’evento e quindi
assimilati all’evento stesso ( R.M. n. 131/2006).
Tuttavia se sono resi da una società diversa dall’organizzatore
dell’evento dovranno essere esaminate singolarmente al fine di
individuare correttamente la territorialità (R.M. N.367/2008)
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Servizi accessori
Tra i servizi accessori possono essere compresi anche altri
servizi quali alberghi, trasferimenti, ristorazione, ecc… se
resi da un soggetto terzo rispetto all'organizzatore del
convegno in quanto non indispensabili per la realizzazione
dell'evento.
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Servizi di accesso
In linea generale si possono considerare i servizi di accesso
quei servizi che concedono il diritto di ingresso ad una
manifestazione…. ad esempio un biglietto di ingresso ad
una fiera.
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Quote di iscrizione……
La quota di iscrizione ad un convegno o ad un seminario
non può essere considerata servizio di accesso essendo
versata a fronte di una prestazione complessa
(partecipazione all’evento, materiale didattico, coffee-break
ecc.) e dunque per l’assoggettamento ad IVA si dovranno
effettuare le verifiche citate in precedenza….
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Quote di iscrizione……
Pertanto andrà verificato se la persona che chiede di
iscriversi ad un convegno sia un soggetto passivo IVA o
un privato, se è residente in Italia o è residente in un paese
UE o Extra UE.
Solo a questo punto potremmo applicare il corretto criterio
di territorialità.
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Affitto di spazi espositivi ……
È frequente, nell’ambito di una manifestazione, che
vengano affittati spazi espositivi utilizzati per fini
pubblicitari.
I corrispettivi saranno considerati assimilati alle
prestazioni pubblicitarie e seguiranno le regole dettate
dall’art. 7-ter
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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:
2.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i dati
relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente opera in qualità di
soggetto passivo;
•Per le operazioni attive rilevanti in Italia [ PRESTAZIONI RESE DA UN
SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA (PCO) A UN
COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO IVA (CLIENTE)],
occorre emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la seguente
indicazione:
“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72 e successive
modificazioni”
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Riepilogando ……I nuovi adempimenti saranno:
2.Identificare correttamente il committente comunitario acquisendo i
dati relativi alla partita IVA comunitaria quando il committente opera
in qualità di soggetto passivo;
•Per le operazioni attive rilevanti in Italia ( PRESTAZIONI RESE DA
UN SOGGETTO PASSIVO IVA STABILITO IN ITALIA A UN
COMMITTENTE COMUNITARIO SOGGETTO PASSIVO), occorre
emettere fattura senza applicazione dell'imposta. Con la seguente
indicazione:
“operazione non imponibile ai sensi dell’art.7-ter DPR 633/72 e
successive modificazioni”
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Riepilogando ……• per le operazioni passive rilevanti in Italia (in linea
generale, PRESTAZIONI RESE DA UN
SOGGETTO IVA COMUNITARIO A UN
COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO
ITALIANO), il committente italiano deve assolvere
l'imposta attraverso il meccanismo dell'inversione
contabile (reverse charge).
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Riepilogando ……1. le prestazioni di servizi intracomunitarie devono, poi, essere
riepilogate nei modelli INTRASTAT, con cadenza mensile o
trimestrale a seconda del volume delle operazioni:
a) con periodicità trimestrale, se il soggetto, nei quattro trimestri
precedenti e per ogni categoria di operazioni, ha realizzato
un ammontare totale trimestrale con superiore ad €
50.000,00;
b) con periodicità mensile in tutti gli altri casi.
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R im b o r s i I . V . A . a s o g g e t t i n o n r e s id e n t i
D A L 1°G E N N A IO 2 0 10 :
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R im b o r s i I . V . A . a s o g g e t t i n o n r e s id e n t i
D A L 1°G E N N A IO 2 0 10 :
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Rimborso IVA
Come presentare l’Istanza L’istanza si presenta solo TELEMATICAMENTE o direttamente dall’azienda mediante fisconline/entratel o tramite intermediari abilitati
Dove presentare l’istanza Per l’Italia l’ufficio competente è il “Centro Operativo di Pescara
Termini di presentazione Entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento
Periodicità Il periodo di riferimento non può essere inferiore ad un trimestre e non può essere superiore all’anno solare.
Importo minimo del rimborso
La richiesta relativa ad un periodo trimestrale non può essere inferiore ad Euro 400Se la richiesta è riferita all’anno solare non può essere inferiore ad Euro 50,00
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Rimborso IVA a soggetti residenti in paesi extra cee
• L’art.38 ter del DPR 633/72 dispone l’applicazione delle
stesse regole per il rimborso IVA a soggetti residenti in
Paesi Extra UE ed esercenti attività di impresa a
condizione di reciprocità
• Attualmente l’Italia ha accordi di reciprocità con Israele,
Norvegia e Svizzera.
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Grazie per l’attenzione.
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