Parma Seminario Minore 26 gennaio 2012 - forumsolidarieta.it · 2/3/2008 · La normativa italiana...

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La normativa italiana in materia di Asilo. Parma Seminario Minore 26 gennaio 2012 Avv. Livio Cancelliere [email protected]

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La normativa italiana in materia di Asilo.

Parma – Seminario Minore

26 gennaio 2012

Avv. Livio Cancelliere

[email protected]

(premessa)

IL DIRITTO D’ASILO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (approvata il 10.12.1948 a New York dall’Assemblea Generale dell’O.N.U.)

Art. 5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”

Art. 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali

(Roma, 4 novembre 1950)

Art. 3:“ Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o

trattamenti inumani o degradanti”.

Convenzione di Ginevra

(1951)

Art. 33 - Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement )

• Art. 10 co. 3 Cost.: “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”

• L. 28 febbraio 1990 n.39 (cd. legge Martelli)

Rifugiati (Convenzione

di Ginevra)

ASILO COSTITUZIONALE : ART. 10 COST.

STATUS DI RIFUGIATO: CONVENZIONE DI GINEVRA

Altri asilanti

(art. 10 Cost.)

Quadro normativo

1. D. L.vo 19 novembre 2007 n. 251

2. D. L.vo 28 gennaio 2008 n. 25

3. L.125/2008

4. D.L.vo 159/2008

5. L.94/2009

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251

(entrato in vigore il 19 gennaio 2008)

RECANTE NORME MINIME SULL’ATTRIBUZIONE,

A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI,

DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA

DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,

NONCHE’ NORME MINIME SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE

RICONOSCIUTA

ART. 2, lett. i (Definizioni)

domanda di

protezione internazionale

status di rifugiato

status di protezione sussidiaria

Indice

1. Definizioni

2. Valutazione delle domande

3. Status di rifugiato

4. Protezione sussidiaria

5. Disposizioni transitorie

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251

ART. 1

Stabilire le norme sull’attribuzione agli

stranieri della qualifica di rifugiato o di

protezione sussidiaria nonché norme sul

contenuto degli status riconosciuti.

Finalità

ART. 2, lett. e (Definizioni)

teme a ragione di essere perseguitato per motivi di:

- razza,

- religione,

- nazionalità,

- appartenenza ad un determinato gruppo sociale,

- opinioni politiche.

rifugiato

Atti di persecuzione

Art. 7

Atti sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da

rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;

Somma di diverse misure il cui impatto sia sufficientemente grave

da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello precedente.

Forme di persecuzione:

Art. 7

Atti di violenza fisica o psichica (compresa la violenza sessuale)

Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio

Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie

Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso

Azioni giudiziarie o sanzioni penali a seguito del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto se comporta la commissione di crimini

Atti specifici contro un sesso o contro l’infanzia

ART. 2, lett. g (Definizioni)

- fondati motivi

- rischio effettivo

- grave danno

persona ammissibile

alla protezione sussidiaria

Danno grave

La condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Valutazione della domanda di

protezione internazionale

Esame dei fatti e delle circostanze:

Art. 3

Situazione del paese di origine, incluse le sue disposizioni legislative;

Situazione individuale e circostanze personali (condizione sociale, sesso

ed età);

Dichiarazione e documentazione presentata dal richiedente.

In mancanza di prove, le dichiarazioni del

richiedente sono considerate veritiere se:

Art. 3

Ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la

domanda.

Le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non in

contraddizione con le informazioni di cui si dispone.

Domanda presentata “il prima possibile”;

Complessivamente attendibile.

Rifugiati «sur place»

Coloro il cui bisogno di protezione è sorto solo

dopo aver lasciato il Paese d'origine, a causa di

avvenimenti verificatisi o per attività svolte

successivamente alla partenza.

Quid juris in caso di richiedente

omicida?

Casi di esclusione: cfr. artt. 10 e 16

Permesso di soggiorno

PDS rilasciato ai titolari dello status di rifugiato

validità 5 anni;

rinnovabile;

accesso al pubblico impiego (art. 25, co.2)

Permesso di soggiorno (art. 23)

PDS rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria

validità 3 anni;

rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status;

consente l’accesso al lavoro e allo studio;

convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza dei requisiti.

Documenti di viaggio

Al titolare dello status di rifugiato

La questura rilascia un titolo di viaggio della durata di 5 anni, rinnovabile.

Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di

sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.

Documenti di viaggio (art. 24)

Al titolare dello status di protezione sussidiaria

La questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (non si specifica la durata).

Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di

sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se sussistono ragionevoli motivi per

dubitare dell'identità dell'interessato

Diritti in materia di occupazione, istruzione,

assistenza sanitaria e sociale

I titolari dello status di protezione internazionale sono

equiparati ai cittadini italiani in materia di:

lavoro subordinato o autonomo,

iscrizione agli albi professionali,

formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro,

accesso all’istruzione,

riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri,

assistenza sociale e sanitaria.

(artt. 25, 26 e 27)

ART. 2, lett. m (Definizioni)

Minore non accompagnato

Se un minore non accompagnato chiede la protezione

internazionale, si applicano gli artt. 343 e ss. c.c. (apertura della

tutela).

Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti, il

minore puo' beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nel

quadro del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

(art. 1-sexies L. 39/1990).

Il minore titolare dello status di rifugiato o di quello di protez.

suss. ha accesso agli studi secondo le modalità previste per il

cittadino italiano (art. 26).

(art. 28)

Disposizioni transitorie e finali

Rinnovo PDS umanitari (art. 5 co.6)

Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25

(entrato in vigore il 2.3.2008)

"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme

minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" .

ART. 1

1) stabilire le procedure per l’esame delle domande

di protezione internazionale

2) stabilire le procedure per la revoca e la cessazione

degli status riconosciuti.

Finalità

Accesso alla procedura

ART. 6

dal richiedente personalmente

direttamente dal minore non accompagnato (art.19).

Da chi è presentata la domanda

di protezione internazionale

La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori

non coniugati, presenti sul t.n. con il genitore all’atto della presentazione.

ART. 6

Presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso

nel t.n. o presso l’ ufficio della Questura competente in

base al luogo di dimora del richiedente

Dove presentare la domanda

di protezione internazionale

ART. 7

Il richiedente è autorizzato a

rimanere nel t.n. fino alla

decisione della c.t.

Diritto di rimanere nel territorio dello

Stato durante l’esame della domanda

Salvo che il richiedente

debba essere:

a) estradato verso un altro Stato a seguito di un mandato di

arresto europeo;

b) consegnato ad una Corte o Trib. Penale internazionale;

c) avviato verso un altro Stato dell’Unione competente per

l’esame dell’istanza di protezione internazionale.

ART. 7

Il richiedente è autorizzato a

rimanere nel t.n. fino alla

decisione della c.t.

Modifica introdotta dalla L. 159/2008

Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area

geografica ove i richiedenti asilo possano circolare

Medio tempore, può lavorare il

richiedente?

Art. 7

Art. 11 D. Lgs 140/2005.

Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga

adottata entro sei mesi dalla presentazione della

domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al

richiedente asilo, il pds per richiesta asilo è rinnovato

per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività

lavorativa fino alla conclusione della procedura.

Circ. Min. Int. 2010

ART. 8

La domanda non può essere respinta o esclusa dall’esame per il solo

fatto di non essere stata presentata tempestivamente

Criteri applicabili all’esame

delle domande

La decisione è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale,

sulla base di un congruo esame della domanda.

La domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e

aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di

origine del richiedente e, ove occorra, di transito

ART. 9

Le decisioni sono comunicate per iscritto.

Criteri applicabili alle decisioni

dell’autorità accertante

Se la domanda è respinta, la decisione deve

essere accompagnata da motivazione di

fatto e di diritto e dall'indicazione delle

modalità di impugnazione.

ART. 10

Il richiedente è tempestivamente informato della decisione

Garanzie per i richiedenti asilo

Tutte le comunicazioni sono rese al richiedente nella prima

lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua

inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza

indicata dall’interessato.

In tutte le fasi del procedimento (presentazione, esame della

domanda, durante lo svolgimento del giudizio), è garantita

l’assistenza di un interprete.

ART. 11

Comparire personalmente davanti alla Commissione.

Obblighi del richiedente asilo

Il richiedente è tenuto ad informare senza indugio l’autorità

competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio,

altrimenti eventuali comunicazioni sul procedimento verranno

effettuate presso l’ultimo domicilio.

Consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della

domanda (incluso il passaporto)

D.Lgs.

159/2008

ART. 12

Colloquio personale

La Comm. Terr. può omettere l’audizione quando:

- ha elementi sufficienti per accogliere la domanda di

riconoscimento dello status di rifugiato;

- risulta certificata l’incapacità o l’impossibilità di

sostenere un colloquio personale

Su richiesta motivata, la Comm. può decidere che il

colloquio si svolga alla presenza di un solo

componente e, se possibile, dello stesso sesso del

richiedente

ART. 16

Il cittadino straniero può farsi assistere, a

proprie spese, da un avvocato.

Diritto all’assistenza e alla

rappresentanza legali

Ammissione al gratuito patrocinio.

Autodichiarazione per i redditi all’estero, in

caso di impossibilità a produrre la

documentazione richiesta.

ART. 25

Le informazioni utili al procedimento non possono essere

chieste ai presunti responsabili della persecuzione.

Raccolta di informazioni

su singoli casi

In nessun caso le Commissioni forniscono informazioni

circa la domanda di p.i., né altre informazioni che

possano nuocere all'incolumità del richiedente o

delle persone a suo carico o alla libertà e alla

sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel

paese d'origine.

Procedure di 1° grado

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

Art. 26

La questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli cui e' allegata la

documentazione prodotta dal richiedente.

Presentazione della domanda:

- questura competente per il luogo di dimora;

- ufficio di polizia di frontiera, che invia il richiedente alla questura competente per territorio, per la

verbalizzazione della domanda.

Al richiedente e' rilasciata copia del verbale, che ha approvato e sottoscritto.

Se non si deve dar luogo a trattenimento nei CIE o accoglienza nei CARA, la Questura avvia le

procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda

Se il richiedente deve essere trattenuto o accolto, il questore rilascia un attestato nominativo che

certifica la qualità di richiedente p.i. presente nel centro. Negli altri casi, rilascia un permesso di

soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura da parte della

Commissione territoriale.

ART. 27

L’esame della domanda di P.I. è svolto dalle C.T..

Procedure di esame

La C.T. provvede al colloquio con il richiedente

entro 30 giorni dal ricevimento della

domanda e decide entro i 3 giorni feriali

successivi

Decisione

ART. 32

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

La C.T. adotta una

delle seguenti decisioni:

d) Se la domanda di P.I. non è accolta, ma si ritiene che possano

sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la C.T. trasmette gli

atti al questore per l’eventuale rilascio del pds ex art. 5, co. 6 T.U.

b) rigetta la domanda qualora:

- non sussistano i presupposti per il riconoscimento della P.I.;

- ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla P.I;

- il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia

addotto i gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese (co. 2);

c) - per manifesta infondatezza quando risulta la palese infondatezza

dei presupposti;

d) - quando la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o

impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di

respingimento.

D.Lgs 159/2008

Procedure di impugnazione

ART. 35

Trib. che ha sede nel capoluogo di distretto di corte

d’appello in cui ha sede la C.T. che ha

pronunciato il provvedimento

Impugnazione avverso la decisione della

commissione territoriale

Anche nel caso in cui la C.T. lo abbia ammesso alla

protezione sussidiaria

Il ricorso è proposto nei 30 gg successivi alla

comunicazione del provvedimento. Nei casi di

accoglienza o trattenimento il termine è di 15 gg.

ART. 35

La proposizione del ricorso sospende

l’efficacia del provvedimento impugnato.

Non ha, invece, efficacia sospensiva quando:

la decisione e' stata assunta sulla base della sola

documentazione presentata, per essersi il richiedente

allontanato ingiustificatamente dal CARA (art. 22, co.2).

il richiedente e' stato trattenuto nei CIE o accolto nei

CARA (salvo l’ipotesi lett.a) dell’art. 20)

la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza o

perché ritenuta strumentale (art. 32 lett. b bis)

la domanda è stata dichiarata inammissibile;

ART. 35 co. 7

Se ricorrono gravi e fondati motivi, il

ricorrente può chiedere al Tribunale,

contestualmente al deposito del ricorso,

la sospensione del provvedimento.

Il tribunale, nei 5 gg successivi al

deposito, decide con ordinanza non

impugnabile.

Nel caso di sospensione del provvedimento, al

richiedente è rilasciato un pds per richiesta di asilo

ed è disposta l’accoglienza nei CARA

Lastra dipinta dalla Tomba del tuffatore, Paestum (V a.C.)

Grazie.