Parma Seminario Minore 26 gennaio 2012 - forumsolidarieta.it · 2/3/2008 · La normativa italiana...
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La normativa italiana in materia di Asilo.
Parma – Seminario Minore
26 gennaio 2012
Avv. Livio Cancelliere
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (approvata il 10.12.1948 a New York dall’Assemblea Generale dell’O.N.U.)
Art. 5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”
Art. 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali
(Roma, 4 novembre 1950)
Art. 3:“ Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti”.
• Art. 10 co. 3 Cost.: “ Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”
• L. 28 febbraio 1990 n.39 (cd. legge Martelli)
Rifugiati (Convenzione
di Ginevra)
ASILO COSTITUZIONALE : ART. 10 COST.
STATUS DI RIFUGIATO: CONVENZIONE DI GINEVRA
Altri asilanti
(art. 10 Cost.)
Quadro normativo
1. D. L.vo 19 novembre 2007 n. 251
2. D. L.vo 28 gennaio 2008 n. 25
3. L.125/2008
4. D.L.vo 159/2008
5. L.94/2009
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251
(entrato in vigore il 19 gennaio 2008)
RECANTE NORME MINIME SULL’ATTRIBUZIONE,
A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI,
DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,
NONCHE’ NORME MINIME SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE
RICONOSCIUTA
ART. 2, lett. i (Definizioni)
domanda di
protezione internazionale
status di rifugiato
status di protezione sussidiaria
Indice
1. Definizioni
2. Valutazione delle domande
3. Status di rifugiato
4. Protezione sussidiaria
5. Disposizioni transitorie
Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251
ART. 1
Stabilire le norme sull’attribuzione agli
stranieri della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria nonché norme sul
contenuto degli status riconosciuti.
Finalità
ART. 2, lett. e (Definizioni)
teme a ragione di essere perseguitato per motivi di:
- razza,
- religione,
- nazionalità,
- appartenenza ad un determinato gruppo sociale,
- opinioni politiche.
rifugiato
Atti di persecuzione
Art. 7
Atti sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
Somma di diverse misure il cui impatto sia sufficientemente grave
da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello precedente.
Forme di persecuzione:
Art. 7
Atti di violenza fisica o psichica (compresa la violenza sessuale)
Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio
Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie
Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso
Azioni giudiziarie o sanzioni penali a seguito del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto se comporta la commissione di crimini
Atti specifici contro un sesso o contro l’infanzia
ART. 2, lett. g (Definizioni)
- fondati motivi
- rischio effettivo
- grave danno
persona ammissibile
alla protezione sussidiaria
Danno grave
La condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Esame dei fatti e delle circostanze:
Art. 3
Situazione del paese di origine, incluse le sue disposizioni legislative;
Situazione individuale e circostanze personali (condizione sociale, sesso
ed età);
Dichiarazione e documentazione presentata dal richiedente.
In mancanza di prove, le dichiarazioni del
richiedente sono considerate veritiere se:
Art. 3
Ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la
domanda.
Le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non in
contraddizione con le informazioni di cui si dispone.
Domanda presentata “il prima possibile”;
Complessivamente attendibile.
Rifugiati «sur place»
Coloro il cui bisogno di protezione è sorto solo
dopo aver lasciato il Paese d'origine, a causa di
avvenimenti verificatisi o per attività svolte
successivamente alla partenza.
PDS rilasciato ai titolari dello status di rifugiato
validità 5 anni;
rinnovabile;
accesso al pubblico impiego (art. 25, co.2)
Permesso di soggiorno (art. 23)
PDS rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria
validità 3 anni;
rinnovabile, previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello status;
consente l’accesso al lavoro e allo studio;
convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, in presenza dei requisiti.
Al titolare dello status di rifugiato
La questura rilascia un titolo di viaggio della durata di 5 anni, rinnovabile.
Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.
Documenti di viaggio (art. 24)
Al titolare dello status di protezione sussidiaria
La questura rilascia un titolo di viaggio per stranieri (non si specifica la durata).
Il titolo di viaggio e' rifiutato o ritirato se sussistono al riguardo gravissimi motivi di
sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, ovvero se sussistono ragionevoli motivi per
dubitare dell'identità dell'interessato
I titolari dello status di protezione internazionale sono
equiparati ai cittadini italiani in materia di:
lavoro subordinato o autonomo,
iscrizione agli albi professionali,
formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro,
accesso all’istruzione,
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri,
assistenza sociale e sanitaria.
(artt. 25, 26 e 27)
Se un minore non accompagnato chiede la protezione
internazionale, si applicano gli artt. 343 e ss. c.c. (apertura della
tutela).
Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti, il
minore puo' beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nel
quadro del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(art. 1-sexies L. 39/1990).
Il minore titolare dello status di rifugiato o di quello di protez.
suss. ha accesso agli studi secondo le modalità previste per il
cittadino italiano (art. 26).
(art. 28)
Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25
(entrato in vigore il 2.3.2008)
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" .
ART. 1
1) stabilire le procedure per l’esame delle domande
di protezione internazionale
2) stabilire le procedure per la revoca e la cessazione
degli status riconosciuti.
Finalità
ART. 6
dal richiedente personalmente
direttamente dal minore non accompagnato (art.19).
Da chi è presentata la domanda
di protezione internazionale
La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori
non coniugati, presenti sul t.n. con il genitore all’atto della presentazione.
ART. 6
Presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso
nel t.n. o presso l’ ufficio della Questura competente in
base al luogo di dimora del richiedente
Dove presentare la domanda
di protezione internazionale
ART. 7
Il richiedente è autorizzato a
rimanere nel t.n. fino alla
decisione della c.t.
Diritto di rimanere nel territorio dello
Stato durante l’esame della domanda
Salvo che il richiedente
debba essere:
a) estradato verso un altro Stato a seguito di un mandato di
arresto europeo;
b) consegnato ad una Corte o Trib. Penale internazionale;
c) avviato verso un altro Stato dell’Unione competente per
l’esame dell’istanza di protezione internazionale.
ART. 7
Il richiedente è autorizzato a
rimanere nel t.n. fino alla
decisione della c.t.
Modifica introdotta dalla L. 159/2008
Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area
geografica ove i richiedenti asilo possano circolare
Medio tempore, può lavorare il
richiedente?
Art. 7
Art. 11 D. Lgs 140/2005.
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della
domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al
richiedente asilo, il pds per richiesta asilo è rinnovato
per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività
lavorativa fino alla conclusione della procedura.
Circ. Min. Int. 2010
ART. 8
La domanda non può essere respinta o esclusa dall’esame per il solo
fatto di non essere stata presentata tempestivamente
Criteri applicabili all’esame
delle domande
La decisione è assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale,
sulla base di un congruo esame della domanda.
La domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e
aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di
origine del richiedente e, ove occorra, di transito
ART. 9
Le decisioni sono comunicate per iscritto.
Criteri applicabili alle decisioni
dell’autorità accertante
Se la domanda è respinta, la decisione deve
essere accompagnata da motivazione di
fatto e di diritto e dall'indicazione delle
modalità di impugnazione.
ART. 10
Il richiedente è tempestivamente informato della decisione
Garanzie per i richiedenti asilo
Tutte le comunicazioni sono rese al richiedente nella prima
lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall’interessato.
In tutte le fasi del procedimento (presentazione, esame della
domanda, durante lo svolgimento del giudizio), è garantita
l’assistenza di un interprete.
ART. 11
Comparire personalmente davanti alla Commissione.
Obblighi del richiedente asilo
Il richiedente è tenuto ad informare senza indugio l’autorità
competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio,
altrimenti eventuali comunicazioni sul procedimento verranno
effettuate presso l’ultimo domicilio.
Consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della
domanda (incluso il passaporto)
D.Lgs.
159/2008
ART. 12
Colloquio personale
La Comm. Terr. può omettere l’audizione quando:
- ha elementi sufficienti per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato;
- risulta certificata l’incapacità o l’impossibilità di
sostenere un colloquio personale
Su richiesta motivata, la Comm. può decidere che il
colloquio si svolga alla presenza di un solo
componente e, se possibile, dello stesso sesso del
richiedente
ART. 16
Il cittadino straniero può farsi assistere, a
proprie spese, da un avvocato.
Diritto all’assistenza e alla
rappresentanza legali
Ammissione al gratuito patrocinio.
Autodichiarazione per i redditi all’estero, in
caso di impossibilità a produrre la
documentazione richiesta.
ART. 25
Le informazioni utili al procedimento non possono essere
chieste ai presunti responsabili della persecuzione.
Raccolta di informazioni
su singoli casi
In nessun caso le Commissioni forniscono informazioni
circa la domanda di p.i., né altre informazioni che
possano nuocere all'incolumità del richiedente o
delle persone a suo carico o alla libertà e alla
sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel
paese d'origine.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
Art. 26
La questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi moduli cui e' allegata la
documentazione prodotta dal richiedente.
Presentazione della domanda:
- questura competente per il luogo di dimora;
- ufficio di polizia di frontiera, che invia il richiedente alla questura competente per territorio, per la
verbalizzazione della domanda.
Al richiedente e' rilasciata copia del verbale, che ha approvato e sottoscritto.
Se non si deve dar luogo a trattenimento nei CIE o accoglienza nei CARA, la Questura avvia le
procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda
Se il richiedente deve essere trattenuto o accolto, il questore rilascia un attestato nominativo che
certifica la qualità di richiedente p.i. presente nel centro. Negli altri casi, rilascia un permesso di
soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura da parte della
Commissione territoriale.
ART. 27
L’esame della domanda di P.I. è svolto dalle C.T..
Procedure di esame
La C.T. provvede al colloquio con il richiedente
entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda e decide entro i 3 giorni feriali
successivi
ART. 32
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.
La C.T. adotta una
delle seguenti decisioni:
d) Se la domanda di P.I. non è accolta, ma si ritiene che possano
sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la C.T. trasmette gli
atti al questore per l’eventuale rilascio del pds ex art. 5, co. 6 T.U.
b) rigetta la domanda qualora:
- non sussistano i presupposti per il riconoscimento della P.I.;
- ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla P.I;
- il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia
addotto i gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese (co. 2);
c) - per manifesta infondatezza quando risulta la palese infondatezza
dei presupposti;
d) - quando la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di
respingimento.
D.Lgs 159/2008
ART. 35
Trib. che ha sede nel capoluogo di distretto di corte
d’appello in cui ha sede la C.T. che ha
pronunciato il provvedimento
Impugnazione avverso la decisione della
commissione territoriale
Anche nel caso in cui la C.T. lo abbia ammesso alla
protezione sussidiaria
Il ricorso è proposto nei 30 gg successivi alla
comunicazione del provvedimento. Nei casi di
accoglienza o trattenimento il termine è di 15 gg.
ART. 35
La proposizione del ricorso sospende
l’efficacia del provvedimento impugnato.
Non ha, invece, efficacia sospensiva quando:
la decisione e' stata assunta sulla base della sola
documentazione presentata, per essersi il richiedente
allontanato ingiustificatamente dal CARA (art. 22, co.2).
il richiedente e' stato trattenuto nei CIE o accolto nei
CARA (salvo l’ipotesi lett.a) dell’art. 20)
la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza o
perché ritenuta strumentale (art. 32 lett. b bis)
la domanda è stata dichiarata inammissibile;
ART. 35 co. 7
Se ricorrono gravi e fondati motivi, il
ricorrente può chiedere al Tribunale,
contestualmente al deposito del ricorso,
la sospensione del provvedimento.
Il tribunale, nei 5 gg successivi al
deposito, decide con ordinanza non
impugnabile.
Nel caso di sospensione del provvedimento, al
richiedente è rilasciato un pds per richiesta di asilo
ed è disposta l’accoglienza nei CARA