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Servizio: Nome servizio Pag. 1 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili GIORNATE DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE 30/10/2015 Relatore: Alessandro Dott. TODESCHELLI - Comm.sta - Materia «Lavoro»

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GIORNATE DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINOPAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE

30/10/2015Relatore:

Alessandro Dott. TODESCHELLI - Comm.sta - Materia «Lavoro»

Servizio: Paghe on-line 2venerdì 30 ottobre 2015

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PROGRAMMA Esercitazione: utilizzo di un Contratto Collettivo Nazionale per definire la

retribuzione fissa e variabile di un Lavoratore Dipendente sulla base della mansionee della qualifica

Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: l’imponibilità fiscale econtributiva

I fringe benefits: retribuzione in natura, l’attribuzione della vettura, altre casistiche Esercitazione: calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali

2° IncontroVenerdì 30 ottobre 2015

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ESERCITAZIONE: Utilizzo di un Contratto Collettivo Nazionale per definire laretribuzione fissa e variabile di un Lavoratore Dipendente sulla base dellamansione e della qualificaA. Si ipotizza il caso di una valutazione sull’inquadramento di un Impiegato con

applicazione del CCNL Studio Professionali1. Curriculum vitae del candidato: Diploma di Geometra – esperienza di 1 anno come

Assistenze di cantiere

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L’art. 23 prevede che le parti hanno convenuto nell’inquadrare i Lavoratori cui si applica ilpresente CCNL in una classificazione articolata su cinque aree - Area economica-amministrativa, Area giuridica, Area tecnica, Area medico-sanitaria ed odontoiatrica, Altreattività professionali intellettuali - e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi compresa lacategoria "Quadri".

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Per ciascun livello sono fornite:- Una declaratoria che tipizza con precisione la tipologia di mansioni svolte dal Lavoratore

in rapporto al suo livello formativo- Un elenco, non tassativo né esaustivo, di esemplificazioni dei profili professionali

rientranti in quel livelloI requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicatinelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nelle esemplificazioni dei profiliconsentono, per analogia, di inquadrare ulteriori figure professionali non indicate nel testo.

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AREA TECNICAL’Assistente di cantiere rientra nel livello terzo (3°) ovvero coloro che nell'ambito di direttiveed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività checomportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto ilpossesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionalicomunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi ilcoordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con laclientela.

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A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:- Disegnatore, anche su CAD, non progettista con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di

particolari esecutivi- Programmatore e/o sistemista meccanografico ed informatico- Assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti- Assistente collaudatore- Assistente di cantiere- Gestore rete dati e CED- Contabile di concetto- Segretario di concetto, etc.

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Retribuzione:Livello Minimo Totale

QualificatiQ € 2.034,50 € 2.034,501 € 1.800,41 € 1.800,412 € 1.568,21 € 1.568,21

3S € 1.454,59 € 1.454,593 € 1.441,37 € 1.441,37

4S € 1.397,74 € 1.397,744 € 1.347,66 € 1.347,665 € 1.254,21 € 1.254,21

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E.D.R. - Mancata adesione all'Ente bilateraleIl Datore di Lavoro, che ometta il pagamento delle quote destinate alla bilateralità, è tenutoa corrispondere al Lavoratore, a decorrere dal mese di dicembre 2011 e per 14 mensilità,un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, pari ad € 22,00 elevato ad € 23,00dal 1º settembre 2013; dal mese di maggio 2015 è pari a € 32,00.Tale E.D.R. rientra nella retribuzione di fatto e nella retribuzione utile per il calcolo del TFRe non deve essere proporzionato in caso di Part-Time.

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Mensilità contrattuali: 14.Divisore per quota giornaliera ed oraria: 26 e 170

Orario di lavoro 40 ore sett.li, distribuite su 5/6 giorni (con cessazione dell'attivitàlavorativa entro le ore 13 del sabato).

Lavoro straordinario Percentuali di maggiorazione (sulla quota oraria della retribuzionenormale). Straordinario: diurno, 15%; festivo e notturno (non in turniregolari), 30%; notturno festivo, 50%.

Ferie e permessi Ferie. 26 gg. (orario su 6 gg.), 22 gg. (orario su 5 gg.), comprensivi delsabato. I giorni si intendono lavorativi.Riduzione annua. 40 ore (orario su 5 gg.) o 66 ore (orario su 6 gg.).Ex festività. 4 gg. retribuiti con quote aggiuntive della retribuzioneovvero, in alternativa, concessi come ferie aggiuntive o come permessiretribuiti di 8 ore.

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Malattia Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giornidi aspettativa non retribuita; per gravi patologie il periodo di comporto el'aspettativa sono elevate, rispettivamente, di 90 gg. e di 8 mesi.Trattamento economico. Integrazione dell'indennità INPS fino a concorrenzadelle seguenti aliquote della retribuzione: 100%, dal 1° al 3° giorno e dal 21°giorno; 75%, dal 4° al 20° giorno.Per gli ulteriori 90 gg. di conservazione del posto, 100% della retribuzione per il7° e 8° mese e 70% per il 9° mese.

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Infortunio sul lavoro Conservazione del posto. 180 giorni nell'anno solare, più eventuali120 giorni di aspettativa non retribuita.Trattamento economico. Trattamento integrativo, a caricodell‘Azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote dellaretribuzione: 60% dal 1° al 3° giorno; 75% oltre il 3° giorno.La retribuzione per il giorno dell'infortunio è interamente a carico delDatore di Lavoro.

Maternità Integrazione fino a concorrenza del 100% del rateo della 13ªmensilità relativo al periodo di astensione obbligatoria, nonché dellaretribuzione giornaliera per le festività cadenti nel periodo stesso.

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Trattamento di fine rapportoLa quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementidella retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297: paga basetabellare conglobata, scatti di anzianità, assegni "ad personam", aumenti di merito e/osuperminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuali indennità erogate concontinuità, acconti su futuri aumenti contrattuali, somme comunque erogate al fine digarantire copertura economica in caso di rinnovo.Il Trattamento di Fine Rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dalservizio, non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto.In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al Lavoratore, sarà corrisposto dallasuddetta scadenza un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

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Assistenza integrativaL'assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni sanitarie pubbliche è realizzataattraverso la Cassa di assistenza sanitaria supplementare C.A.DI.PROF.; beneficiari dellesue prestazioni sono tutti i Lavoratori, con le diverse forme di impiego previste dal CCNL.La quota una tantum per ciascun Datore di Lavoro (intendendosi per tale ogni titolare dicodice fiscale anche dislocato in più realtà lavorative) è pari a:- € 24,00 per i primi 50 Lavoratori iscritti- € 12,00 per i successivi Lavoratori iscritti fino a 100- nessuna quota per i Lavoratori iscritti oltre i 100

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Sempre alla C.A.DI.PROF. deve essere versata, con la dicitura EBP, la quota contrattualeglobale a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO) e degli Enti Bilaterali Regionali,ove costituiti, nella misura di € 4,00 (€ 2,00 a carico del Datore di Lavoro e € 2,00 a caricodel Lavoratore), per 12 mensilità.Detto versamento - dovuto per tutte le tipologie di Lavoratori subordinati - decorre dalmese di iscrizione.Pertanto il contributo complessivo agli Enti Bilaterali (Cadiprof ed Ebipro) è pari a € 22,00per 12 mensilità, di cui € 2,00 a carico del Lavoratore, da versare mediante mod. F24, conla causale ASSP.Il contributo è così suddiviso:- € 15,00 a Cadiprof;- € 7,00 a Ebipro (€ 5,00 a carico dello Studio ed € 2,00 a carico Lavoratore).

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Per i Lavoratori a tempo parziale la contribuzione è comunque dovuta in misura intera.Dette somme non sono imponibili ai fini fiscali o previdenziali e non sono incidenti sugli altriIstituti contrattuali.Il contributo da versare alla Cassa - obbligatorio per espressa previsione contrattuale -costituisce parte integrante del trattamento economico in quanto sostitutivo dell'aumentocontrattuale altrimenti maturato.

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Conseguentemente, il Datore di Lavoro che ometta il versamento dei contributiC.A.DI.PROF. ed EBIPRO è tenuto:- a corrispondere al Lavoratore, a partire dal mese successivo a quello di stipula del

contratto 17 aprile 2015 (maggio 2015), un E.D.R. pari ad € 32,00 (v. par. Minimitabellari)

- a garantire comunque le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità

Non è consentito ai Datori di Lavoro stipulare, a favore dei Dipendenti, polizze alternativealla prestazione fornita dalla C.A.DI.PROF. e il diritto del Dipendente a tale assistenzasanitaria supplementare deve ritenersi irrinunciabile.

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B. Si ipotizza il caso di una valutazione sull’inquadramento di un candidato che hapresentato domanda presso un’Azienda di installazione impianti che applica il CCNLMetalmeccanici Artigiani

1. Curriculum vitae del candidato: Diploma presso l’Istituto Professionale per laManutenzione ed Assistenza Tecnica – età 26 anni – svolto apprendistato in aziendadello stesso settore per il raggiungimento della 4 categoria

2. mansione da ricoprire autonomia con lettura ed interpretazioni dei disegni, schemi eprogetti, complessi e con la conoscenza delle normative tecniche e di legge per lacostruzione, installazione e riparazione di impianti

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Art. 15 (Classificazione dei Lavoratori)I Lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 6 categorieprofessionali e 7 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensilisecondo le tabelle indicate all'art. 25.Categorie professionali: Prima - Seconda - Seconda bis - Terza - Quarta - Quinta - SestaMobilità professionale: I Lavoratori (ex Impiegati) inquadrati nella sesta categoria,intendendosi per tali i Lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nellastessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5°livello professionale. Le parti convengono che i Lavoratori (ex Operai) inquadrati nella sestacategoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessaacquisiranno il livello retributivo della quinta categoria.

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Settore installazione di impianti (In questo settore non sono inquadrati i Lavoratori del 1°livello)Presso il precedente Datore di Lavoro il candidato ha raggiunto le seguenti capacità,individuate dalla quarta categoria: costruire con perizia e specifica autonomia un impianto,sulla base di indicazioni e/o disegni e/o schemi equivalenti; predisporre ed eseguire leordinarie prove di funzionamento di impianti complessi con controllo dei relativi dispositivi disicurezza; individuare ed effettuare riparazione di guasti e/o svolgere attività di semplicecoordinamento di altri lavori; effettuare valutazioni sulla condotta e il risultato dellelavorazioni senza responsabilità relativa alla stima dei tempi.

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In base alle richieste del Datore di Lavoro il livello da attribuire per la nuova assunzione è laTerza categoria

Appartengono a questa categoria: i Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti dellaquarta, compiono in autonomia e perizia esecutiva, con lettura ed interpretazioni critiche didisegni, schemi e progetti, complessi e con la conoscenza e nel rispetto delle normativetecniche e di legge, la costruzione, installazione e riparazione di impianti di elevato grado didifficoltà predisponendone la messa in servizio con delibera funzionale e con larealizzazione degli schemi funzionali (bozze); etc.

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Retribuzione:

Livello Minimo TotaleQualificati

1 € 1.692,63 € 1.692,632 € 1.574,93 € 1.574,93

2 bis € 1.487,12 € 1.487,123 € 1.429,98 € 1.429,984 € 1.347,81 € 1.347,815 € 1.298,12 € 1.298,126 € 1.237,88 € 1.237,88

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ConglobamentoA decorrere dal 1° luglio 2011 la contingenza e l'EDR confederale sono conglobati nelminimo di retribuzione.

Elemento aggiuntivo della retribuzione - Aziende non aderenti agli Enti BilateraliA decorrere dal 1° luglio 2010, le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano ilrelativo contributo devono erogare ad ogni singolo Lavoratore una quota di retribuzione pariad € 25,00 mensili denominata Elemento Aggiuntivo della Retribuzione.Tale importo è erogato con cadenza trimestrale e non è utile al TFR.

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Mensilità contrattuali: 13Divisore per quota oraria: 173

Indennità varie Il CCNL prevede l'erogazione, ricorrendone i presupposti, delle seguenti indennità:indennità di maneggio denaro, indennità di reperibilità, indennità di trasferta e indennitàchilometrica.

Orario di lavoro 40 ore settimanali normalmente ripartite su 5 giorni.Lavoro straordinario, notturno e festivo

Percentuali di maggiorazione (sulla retribuzione di fatto). Metalmeccanica.Straordinario: diurno, 25%; festivo (oltre le 8 ore), 45%; notturno (oltre le 8 ore), 55%;lavoro di sabato (in caso di orario sett.le su 5 gg.), 25% (prime 3 ore), 50% (oresuccessive). Festivo: 45%. Notturno: 15%. Oreficeria. Straordinario: diurno, 25%;festivo (oltre 8 ore), 45%; notturno (oltre 8 ore), 55%; lavoro di sabato (nel caso di orariosett.le su 5 gg.), 25% (prime 3 ore), 50% (ore successive). Notturno: non in turni, 25%; inturni, 15%. Festivo: 45%; con riposo compensativo, 8%. Odontotecnica. Straordinario:diurno, 25%; festivo (oltre 8 ore), 45%; notturno (oltre 8 ore), 55%; di sabato 25% (prime 3ore), 50% (ore successive). Notturno: 25%. Festivo: 45%

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Ferie e permessi

Ferie. Operai: 4 settimane (160 ore). Impiegati: 4 settimane (anzianità di servizio fino a 18anni), 4 settimane e 5 gg. (anzianità superiori).Permessi retribuiti. 16 ore annue (elevate a 24 per i regimi di flessibilità superiori a 40 oreannue per Metalmeccanica e 48 ore annue per Oreficeria e Odontotecnica).Ex festività. 4 gruppi di 8 ore annui.

Malattia Conservazione del posto. Operai: 9 mesi (nell'arco di 24 mesi nel caso di più eventi morbosinell'Odontotecnica). Impiegati: 6 mesi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 8 mesi (anzianitàsuperiori), più eventuali 4 mesi di aspettativa non retribuita (3 mesi per l'Odontotecnica).Nel caso di più malattie: 10 mesi nell'arco di 24 mesi (Metalmeccanica e Oreficeria).Trattamento economico. Operai: integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza dellaretribuzione di fatto dal 4° al 150° giorno di assenza ovvero dal 1° giorno di assenza per malattiesuperiori a 7 giorni. Impiegati: trattamento economico interamente a carico dell'azienda fino aconcorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione globale: 100% primi 2 mesi; 50%, 4 mesisuccessivi (anzianità di servizio fino a 5 anni); 100%, primi 3 mesi; 50%, 5 mesi successivi(anzianità superiori).

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Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto. Spetta fino alla guarigione clinica; nel caso di malattia professionale, per il periodo di erogazione da parte dell'INAIL dell'indennità per inabilità temporanea. Trattamento economico. Impiegati: trattamento integrativo, a carico dell'azienda, nei limiti previsti per le assenze in caso di malattia. Operai: per il periodo di carenza, trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza della intera retribuzione.

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Enti Bilaterali:A decorrere dal 1° luglio 2010, le Imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano ilrelativo contributo dovranno erogare a ciascun Lavoratore un importo forfetario pari a €25,00 lordi mensili per tredici mensilità.Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo dellaretribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli Istituti retributivi di legge e contrattuali, compresiquelli indiretti o differiti, escluso il TFR.In caso di Lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrispostoproporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando ildivisore previsto dal CCNL.Per gli Apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzionericonosciuta.

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A partire dal 1° luglio 2010 potranno essere versati gli importi sotto indicati, in base allivello; nei casi di:a) Rappresentanza sindacale: 0,10% - 12,5 €;b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza: 0,15% - 18,75 €;c) Ente bilaterale nazionale: 0,01% - 1,25 €;d) Rappresentanza imprese: 0,25% - 31,25 €;e) Fondo sostegno al reddito: 0,49% - 61,25 €;(questo importo è comprensivo dei 29,00 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e dellaquota relativa alla gestione).

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Le aziende verseranno i contributi alla bilateralità attraverso uno specifico codice tributiinserito all'interno del modello F24.Il contributo, pari ad € 125,00 annui per ogni Lavoratore Dipendente, anche a tempodeterminato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a €10,42.Per i Lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridottadel 50%.

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La qualificazione dei redditi di lavoro dipendente nel TUIRL’art. 49, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora TUIR) definisce ciò chefiscalmente deve intendersi per “redditi di Lavoro Dipendente”.In particolare essi sono quelli:“….. che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasiqualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quandosia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro”.

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In pratica gli emolumenti, anche sotto forma di retribuzioni in natura, percepiti sulla base delrapporto giuridico contrattuale, indipendentemente dalla effettiva prestazione lavorativa,rientrano nella categoria dei redditi di Lavoro Dipendente.

Pertanto, a norma dell’art. 2094 del Codice Civile è reddito di Lavoro Dipendente, anche aifini fiscali, quanto percepito da colui che:“….si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’Impresa, prestando il proprio lavorointellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’Imprenditore”.

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Art. 51 del TUIR in ordine alla base imponibile fiscale dei redditi di LavoroDipendente“Il reddito di Lavoro Dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, inrelazione al rapporto di lavoro.Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere,corrisposti dai Datori di Lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’impostasuccessivo a quello cui si riferiscono”.Da un punto di vista strettamente tributario, pertanto, è irrilevante la differente qualifica oinquadramento contrattuale attribuito al singolo Dipendente (Operaio, Impiegato, Quadro oDirigente) laddove il soggetto presti la propria attività lavorativa in posizione di dipendenzae sotto la direzione di altri.

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Per completezza occorre ricordare che rientrano nel novero dei “redditi di LavoroDipendente” anche i c.d. redditi a loro equiparati, secondo l’elencazione del comma 2 dellostesso art. 49 TUIR che si riporta:- pensioni di ogni genere (derivanti dalla cessazione dell’attività lavorativa, di invalidità ed

indirette) ed assegni ad esse equiparate- somme di cui all’art. 429 ultimo comma del codice di procedura civile (interessi sui

crediti di lavoro e somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria)

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Da tale definizione si desume il primo, imprescindibile, principio sulla tassazione dei redditidi Lavoro Dipendente:- il criterio di onnicomprensività, ossia la presunzione di imponibilità di qualsiasi

somma (stipendi, salari, superminimi, maggiorazione per lavoro straordinario, mensilitàaggiuntive, indennità di varia natura, erogazioni liberali, rimborsi spese forfetari, salvo lespecifiche eccezioni espressamente previste) o valore (intendendo con taleespressione la quantificazione dei beni e servizi messi a disposizione dei Dipendenti)che il Lavoratore riceve “in relazione” al rapporto di lavoro e quindi anche sel’erogazione non è direttamente effettuata dal Datore

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- il criterio di “cassa allargata” ossia la riconducibilità al periodo di impostaprecedente (con conseguente indicazione nel CU e Modello 770 Semplificato) di tutte leerogazioni effettuate entro il 12 gennaio dell’anno successivo Il reddito deve essere,pertanto, assoggettato a tassazione nel momento e nel periodo di imposta in cui vienepercepito dal dipendente ed, in genere, sulla base delle regole generali che prevedonol’applicazione delle ordinarie aliquote e scaglioni, salvo le circoscritte derogheapplicabili per gli emolumenti a tassazione separata.

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Sotto il profilo operativo il Datore di Lavoro deve:- determinare il reddito complessivo annuo, sommando tutti gli importi che sono stati

corrisposti da lui o da altri al percettore- riconoscere le detrazioni e deduzioni fiscali- verificare se sussistono quote di retribuzione totalmente o parzialmente esenti,

operando la ritenuta fiscale sulla differenza

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I contributi previdenziali ed assistenzialiQuesta tipologia di benefit, disciplinata dall’art. 51, comma 2, lett. a) TUIR ricomprende lacategoria dei contributi, aventi differenti finalità, inerenti il rapporto di lavoro, versati o perdisposizione di legge o in conformità a contratti, accordi o regolamenti aziendali.I “contributi previdenziali e assistenziali” sono finalizzati a garantire al dipendente futureprestazioni sotto forma di erogazioni in forma di capitale o in forma di rendita (prestazionepensionistica) e rappresentano benefit esenti da imposizione senza alcun limite.

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I contributi di assistenza sanitaria versati dal Datore di Lavoro e/o dal Lavoratore ad Enti eCasse aventi finalità assistenziale non concorrono a formare il reddito imponibile delLavoratore Dipendente, per un importo annuo massimo di 3.615,20 euro.Trattasi della contribuzione versata ai Fondi, Enti o Casse contrattualmente previsti peralcune tipologie di Lavoratori (F.A.S.I, FASDAC, Qu.A.S. ecc.) finalizzati a garantire agliiscritti, o ai familiari degli iscritti alcune prestazioni sanitarie o a rimborsare le spesemediche sostenute, in virtù delle differenti previsioni di copertura dei vari regolamenti difunzionamento.

Servizio: Paghe on-line 39venerdì 30 ottobre 2015

I fringe benefitsRetribuzioni in naturaL'art. 2099, comma 3, cod. civ., prevede inoltre che il datore di lavoro ed il lavoratore possonostabilire che la retribuzione sia costituita, anzichè da denaro, da prestazioni in natura, quale laconcessione del vitto e dell'alloggio o prevedere l'attribuzione di una quota dei prodotti raccolti otrasformati.Nella retribuzione in natura rientrano anche altri benefici attribuiti dalle aziende ai loro dipendentio solo a taluni di essi.Il principio generale è che i beni non monetari riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratorecostituiscono retribuzione imponibile (fatte salve specifiche eccezioni). Per determinarel’imponibilità del benefit occorre preliminarmente quantificare il valore normale del bene stessoche [... ] corrisponde al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi dellastessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi [...] (TUIR, art.9, c. 3)

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Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato: se il benefit assegnato è un alloggio o un’abitazioneoccorrerà distinguere:

• se il bene è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa e il dipendente ha l’obbligo di dimorarvi (èil tipico caso del custode o del portiere di un fabbricato) e il fabbricato è iscritto al catasto: si assume larendita catastale; si aumenta questo valore delle spese inerenti al fabbricato (comprese le utenze non acarico dell’utilizzatore); si calcola la differenza tra la rendita catastale così determinata e quanto corrispostodal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell’immobile: è imponibile il 30% di questa differenza;

• se il bene non è strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa, (e il dipendente non ha l’obbligo didimorarvi) è imponibile l’intera differenza come sopra determinata;

• in entrambi i casi, se il fabbricato non è iscritto al catasto, è imponibile la differenza tra il valore delcanone di locazione stabilito in regime vincolistico (o, in assenza, quello determinato in libero mercato) equanto corrisposto dal dipendente per il godimento dell’immobile.

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Mensa aziendale e prestazioni sostitutive:

• sono totalmente esenti la somministrazione di vitto che il datore di lavoro riconosce ai dipendenti e lasomministrazione di pasti tramite mense, direttamente o indirettamente gestite dal datore di lavoro;• sono esenti con limitazioni le prestazioni sostitutive della mensa (es. buoni pasto), fino a 5,29 euro (7,00euro dal 1° luglio 2015, se erogati in forma elettronica). Il valore nominale eccedente è imponibile ed èescluso dal limite di 258,23 euro su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.

Cessione di beni e servizi: costituisce retribuzione imponibile l’intero valore dei beni ceduti o dei serviziprestati se, nel periodo di riferimento, il valore stesso supera 258,23 euro.

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Auto aziendale concessa ad uso promiscuo al dipendenteL’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR prevede che costituisce benefit un ammontare pari al “30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI”

Uso promiscuo: assegnazione ad uno specifico dipendente dell’auto per espletare l’attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l’uso personaleA fronte dell’uso personale del veicolo da parte del dipendente:Addebito al dipendente di un corrispettivo pari o superiore al “compenso in natura”

Nessun importo concorre a determinare il reddito di lavoro dipendenteAddebito al dipendente di un corrispettivo inferiore al “compenso in natura”

La differenza costituisce reddito da assoggettare a tassazione

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Auto concessa ad uso esclusivamente aziendaleTrattandosi di utilizzo del veicolo per soli scopi aziendali, non si genera in capo al dipendente alcun compenso in natura

Auto concessa ad uso esclusivamente privato

• Non è possibile procedere al conteggio del fringe benefit in base al criterio forfettario• Valutazione del compenso in natura in base alla regola del “valore normale”• Nel caso in cui l’azienda addebiti al dipendente un corrispettivo, laddove lo stesso risultasse inferiore all’ammontare del fringe benefit tassabile in capo al lavoratore, si renderà necessario assoggettare ad imposizione la differenza

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Abbonamenti a riviste, giornali e periodici- devono essere destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi- gli stessi devono rispondere a specifiche finalità educative, di istruzione, etc.;- le spese devono essere volontariamente sostenute dal datore di lavoro;- il lavoratore deve risultare “estraneo” al rapporto tra il datore di lavoro ed il prestatore delservizio: diversamente, ove, ad esempio, egli sottoscrivesse direttamente l’abbonamento eil datore provvedesse al “ristoro” della somma a tal titolo corrisposta, questa costituirebbeun compenso interamente tassato in busta paga, ai sensi del primo comma dell’art. 51 delTUIR.

Ovviamente, ove l’abbonamento a riviste, piuttosto che l’acquisto di libri, giornali eperiodici, abbia ad oggetto materiale “specializzato”, le relative spese, da un lato, non configurano un benefit in capo al lavoratore e, dall’altro, sono da considerarsi interamente deducibili ai fini del reddito di impresa, in quanto spese inerenti il conseguimento degli scopi aziendali.

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Costruzione dell'imponibile contributivoPer prima cosa bisogna costruire il cosiddetto "imponibile contributivo".Non tutte le voci della retribuzione sono considerate allo stesso modo:Di seguito le voci che non partecipano alla costituzione dell’imponibile contributivo:- Buoni pasto fino a € 5,29 ad eccezione di quelli elettronici con esenzione fino ad € 7,00- Diarie e trasferte- TFR e altre somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro- Erogazioni liberali- Prestazioni a carico degli Istituti (malattia, maternità, infortunio)

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Applicazione dell'aliquota contributivaIl calcolo dei contributi è cosa agevole perché non è altro che l'applicazione di unapercentuale che varia settore per settore e in base al numero di Dipendenti.Esempio:

Settore Qualifica Aliquota Globale

di cui a carico dipendente

Industria fino a 15 dipendenti Operai 40,07% 9,19%Industria fino a 15 dipendenti Impiegati 37,85% 9,19%Industria oltre i 15 fino a 50 dipendenti Operai 43,07% 9,49%Industria oltre i 15 fino a 50 dipendenti Impiegati 40,85% 9,49%Industria oltre i 50 dipendenti Operai 43,37% 9,49%Industria oltre i 50 dipendenti Impiegati 41,15% 9,49%

Servizio: Paghe on-line 47venerdì 30 ottobre 2015

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Costruzione dell’Imponibile FiscaleUna volta determinato il prelievo contributivo dobbiamo passare a quello fiscale:costruire un imponibile fiscale adottando lo stesso metodo, quindi verificando se l’Agenziaper le Entrate considera quell'emolumento come retribuzione imponibile.

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Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile sia contributiva chefiscale.- Erogazioni Liberali: sono elargizioni che sono operate dal Datore di Lavoro in occasione di

festività o ricorrenze (il centenario dell'azienda o la festa del fondatore, alcune festivitàreligiose etc.). Queste elargizioni sono esenti sia da contributi che da imposte fino a €258,00. La parte eccedente è imponibile

- Corrispettivo del servizio di mensa: la prestazione di mensa è interamente esente, quandoanche il Lavoratore usufruisca del pasto aziendale il valore convenzionale non è sottoposto acontributi e a tassazione. Leggermente diversa invece la disciplina che riguarda i buonipasto: quando questi sono dati in sostituzione del servizio mensa sono esenti dal pagamentosia di contributi che di tasse fino al € 5,29 giornaliere

- Somme per trasferte e missioni: Le trasferte sono esenti entro certi limiti e a certe condizioni.A tal proposito è utile ricordare che le spese di viaggio e di trasporto documentate (anchesotto forma di indennità chilometrica) sono, entro certi limiti, totalmente esenti.

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- Sono inoltre esclusi dalla base imponibile previdenziale, pur essendo soggetti atassazione, gli elementi di seguito riportati:- le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto- le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di

incentivare l’esodo dei Lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dallapredetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso

- i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo dirisarcimento danni

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- le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge- le somme e le provvidenze erogate da Casse, Fondi e gestioni previste da Contratti

Collettivi, da accordi o da regolamenti aziendali e quelle erogate dalle Casse Edili- i proventi derivanti da polizze assicurative- i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa- le somme a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore versate alle Casse Edili –

diverse dalle ferie, gratifica natalizia e riposi annui - nella misura pari all’85% del loroammontare

- i trattamenti di famiglia ex art. 3, lett. d), T.U.I.R.

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Schema riassuntivo per la determinazione del netto busta paga1. La retribuzione lorda è quella base prevista dal Contratto Collettivo di categoria

applicato e corrisponde allo stipendio lordo di fatto percepito ogni mese.Per determinarne il valore è necessario sommare o sottrarre alla retribuzione di fatto levoci variabili, come ad esempio le ore di straordinario, le festività non godute, le festivitàabolite pagate

2. Il totale lordo arrotondato rappresenta la base su cui è calcolato il totale dei contributisociali a carico del Dipendente.L'imponibile contributivo varia in base all'ammontare dello stipendio

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3. Viene determinato l'imponibile fiscale per poter calcolare l'Irpef e ad esso si applicano lealiquote per scaglioni di reddito.Sottraendo all'Irpef lorda le eventuali detrazioni si ottiene l'Irpef netta, quella cioè chedovrà essere trattenuta al Lavoratore per il periodo di paga in questione

4. Tolte tutte le trattenute (contributi previdenziali ed assistenziali meno l'Irpef dovuta,addizionali regionali e comunali) si determina la retribuzione netta effettivamentepercepita dal Lavoratore

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Indennità ed emolumenti di trasferta e rimborsi spesa: l’imponibilità fiscale e contributiva

Rimborsi spesa:in generale i rimborsi piè di lista di spese sostenute per lo svolgimento dell’attività lavorativasono assoggettati a contribuzione, salvo quanto previsto in caso di trasferta e ditrasferimento.Sono invece esclusi dalla base imponibile i rimborsi di denaro anticipato per conto delDatore di Lavoro.Esempio: la spesa del canone telefonico, sostenuta dai Lavoratori in reperibilità chenecessitano di un telefono per poter adempiere all’obbligazione contrattuale, è esclusa dalreddito imponibile ai fini contributivi.

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TRASFERTAIl Lavoratore si trova in trasferta allorquando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori della sede di lavoro presso la quale è stato assunto. La trasferta è quindi espressione del potere unilaterale del Datore di lavoro di organizzare al meglio l’attività produttiva.Presupposto fondamentale di tale Istituto è l’occasionalità con la quale il Lavoratore viene inviato al di fuori della sede di lavoro.

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Per quanto attiene l’esenzione fiscale e contributiva delle varie tipologie di rimborso, diseguito si allega uno schema delle varie combinazioni possibili tra rimborsi a forfait ed a pièdi lista:

1) Indennità forfettaria- nel Comune della sede di lavoro interamente imponibili- trasferta esente nel limite di € 46,48 in Italia e di € 77,46 all’estero al netto delle spese

di viaggio e trasporto

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2) Rimborso misto- nel Comune della sede di lavoro Interamente imponibile con

l’eccezione dei soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti rilasciatidal vettore (tram, taxi, etc.

- spese di viaggio (comprese le indennità chilometriche) e di trasporto → sempre esenti- l’indennità di trasferta, con rimborso analitico, è esente nel limite di € 30,99 in Italia e di

€ 51,64 all’estero3) Rimborso analitico- nel Comune della sede di lavoro i rimborsi analitici sono imponibili

salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dalvettore

- indennità di trasferta esente nel limite di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all’estero

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L’importo di € 15,49 in Italia e di € 25,82 all’estero è da considerarsi giornalmente sempreesente a titolo di spese non documentabili ma analiticamente indicate dal Dipendente(parcheggio, lavanderia, ecc.)Il tempo viaggio non è di norma considerato orario di lavoro, salvo che non sia strutturalealla prestazione lavorativa.Per quanto attiene le scritture obbligatorie, il vademecum sul LUL del Ministero del Lavoro,precisa che vanno annotati tutti i rimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamenteesenti.Non vanno inoltre annotate le spese anticipate dal Lavoratore, ma che risultano intestatedirettamente al Datore di Lavoro tramite fattura.

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TRASFERTISTASi tratta di quella tipologia di Lavoratore tenuto per contratto all’espletamento dell’attivitàlavorativa in luoghi sempre variabili e diversi ed al quale, in funzione delle modalità disvolgimento dell’attività, vengono attribuite delle somme, non in relazione ad una singolatrasferta.Appositi Decreti Ministeriali potrebbero stabilire categorie di Lavoratori e condizioni diapplicabilità, ma ad oggi non ne sono stati emanati.Il TUIR stabilisce che le indennità e le somme corrisposte a tale tipologia di Lavoratore ed atitolo di trasferta, rientrino nell’imponibile fiscale (ed ai sensi del D. Lgs. 314/97 in quellocontributivo) nella misura del 50% del loro ammontare.Anche al trasfertista tuttavia, può essere riconosciuta una indennità di trasferta totalmenteesente, in aggiunta all’indennità già percepita, nell’ipotesi in cui lo stesso si trovi a prestarela propria attività lavorativa al di fuori dell’ambito territoriale assegnatogli all’attodell’assunzione.

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LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO

Di seguito si ipotizza il caso di un Lavoratore, Dipendente di Azienda che applica il CCNLStudi Professionali che nel corso del mese in esame ha effettuato 10 ore di lavorostraordinario nella stessa settimana.RetribuzioneLa sua retribuzione mensile lorda è formata generalmente dai seguenti elementi:- Paga base: € 1.441,37- Superminimo: € 58,63- Totale: € 1.500,00

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Maggiorazioni per lavoro straordinarioIl CCNL prevede che le ore di lavoro straordinario, vale a dire quelle eccedenti l'orarionormale di 40 ore settimanali saranno retribuite con le seguenti modalità:- Con la quota oraria della “retribuzione di fatto” , come definita dal CCNL, vale a dire

quella che si ottiene dividendo per il coefficiente orario “170” l’insieme di tutte le vociche compongono la “normale retribuzione”, come definita dal CCNL, nonché deglialtri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsispese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o unatantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoliIstituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

Servizio: Paghe on-line 61venerdì 30 ottobre 2015

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- Con una maggiorazione del 15% per le prestazioni di lavoro oltre la 41ª orasettimanale da calcolare sulla quota oraria di “retribuzione” come definita dalCCNL, vale a dire esclusivamente sull’insieme degli elementi retributivi previsti dalContratto Collettivo, quali paga base, contingenza, terzi elementi, scatti di anzianitàed altri elementi derivanti dalla Contrattazione Collettiva.

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Pertanto, essendo “170” il quoziente per la determinazione della quota oraria dellaretribuzione, i calcoli da effettuare sono i seguenti:- Quota oraria della retribuzione di fatto: € 1.500,00 : 170 = € 8,82

La maggiorazione sarà determinata nel modo seguente:- Maggiorazione del 15%: € 8,82 x 15% = € 1,32

L’importo spettante per lo straordinario sarà quindi:- € 8,82 + € 1,32 x 10 ore = € 101,40 totale compenso straordinario

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Imponibile PrevidenzialeL’imponibile previdenziale del mese è costituito dalle voci che compongono la retribuzioneordinaria (€ 1.500,00) e dal compenso per lavoro straordinario (€ 101,40), per untotale di € 1.601,40

Quindi l’imponibile contributivo del mese è pari a:Imponibile Previdenziale € 1.601,40

Su tale importo devono essere calcolati i contributi dovuti all’INPS dal Dipendente, chesono pari al 9,19% dell’imponibile previdenziale.Pertanto, i contributi INPS a suo carico sono:

Ctr. Fondo pensioni (1.601,40 x 9,19% =) € 147,16

Servizio: Paghe on-line 64venerdì 30 ottobre 2015

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Imponibile FiscaleL’imponibile fiscale del mese è formato dalla somma di tutti gli elementi consideratiimponibili previdenzialmente, cioè € 1.601,40, da cui vanno sottratti i contributiprevidenziali, deducibili in quanto obbligatori per legge, pari ad € 147,16.Pertanto l’imponibile fiscale del mese deve essere determinato come segue:

Retribuzione lorda € 1.601,40meno i contributi deducibili € 147,16

-------------------------= imponibile fiscale € 1.454,24

Servizio: Nome servizio Pag. 65

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