Relazioni, ruoli, responsabilità del sistema della sicurezza parte seconda - giovanni catellani

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Laboratori sulla sicurezza per la formazione dei dirigenti Avv. Giovanni Catellani

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Laboratori sulla sicurezza per la formazione dei dirigenti

Avv. Giovanni Catellani

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CULTURA DELLA SICUREZZA

� Uno spettro si aggira per le aziende e le fabbriche: la tentazione di sottrarsi alla normativa antinfortunistica e di trascurare le misure per prevenire gli infortuni

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Il pragmatismo giuridico

� Cass. Pen. Sez. Unite n. 26654/2008Il D.Lgs. 231/01 è

“l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d’impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, societas delinquere non potest e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico”.

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Il Pragmatismo

Il pragmatismo può essere descritto come la dottrina secondo cui tutti i problemi sono in fondo problemi di condotta che non prevedono nessuna valida distinzione tra il teoretico e il pratico.

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D.Lgs. 231/01 e TU 81/08

� Il TU 81/08 è un sistema normativo giuridico e tecnico completo che disciplina la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; è un preciso obbligo di legge che prevede sanzioni per l’inosservanza da parte dei soggetti persone fisiche specificatamente individuati dalla normativa come soggetti obbligati alla sua applicazione;

� Il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 è uno strumento organizzativo aggiuntivo e integrativo rispetto a quanto previsto dal TU 81/08 al fine di prevenire un’eventuale responsabilità a carico delle persone giuridiche.

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D.Lgs. 231/01 e TU 81/08

Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

“il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica , onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa”;

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D.Lgs. 231/01 e TU 81/08

Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

Il DVR di cui all’art. 28 del TU ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 sono del tutto distinti e autonomi.

� Il DVR mira a tutelare la salute dei lavoratori esposti al pericolo degli infortuni durante l’attività lavorativa e ad essi “è rivolto […] per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all’interno del processo produttivo”;

� Il Modello Organizzativo 231 per la sua finalità organizzativa, di controllo e di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto, si rivolge a coloro che “sono esposti al rischio di commettere reati colposi […]sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati”.

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Scelte aziendali di fondo e responsabilità del CdA

� Cass. Pen. Sez. IV n. 47507 del 21/12/2011

“Le modalità della lavorazione in corso erano dettate dalla scelta aziendale di risparmiare compiendo in proprio un’attività di ripristino rischiosa ed estranea alle mansioni dei dipendenti.[..]

Si è dunque in presenza di una scelta strutturale e non contingente che coinvolge, conseguentemente, la responsabilità di tutti gli imputati”.

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Responsabilità del CdA quale posizione di garanzia

� Cass. Pen. Sez. IV n. 43786 del 13/12/2010

“ I componenti del CdA hanno la gestione e l’organizzazione dell’attività di impresa e rivestono quindi la qualifica di datore di lavoro. Essi assumono, quindi, la connessa posizione di garanzia.

Il datore di lavoro, anche nel caso di delega di poteri, resta titolare di obblighi essenziali […].

Non vi è dubbio […]che l’obbligo di indagare il ventaglio dei rischi connessi all’attività coinvolga sia i componenti del CdA che il dirigente tecnico.”

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Responsabilità del CdA e delega

� Cass. Pen. Sez. IV n. 38991 del 04/11/2010

“Anche di fronte alla presenza di un’eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente poiché non possono comunque essere trasferite i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”.

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Responsabilità del CdA e vigilanza sul delegato

� Cass. Pen. Sez. IV n. 10702 del 19/03/2012

“Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l’obbligo di vigilanza.

Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla qui di una vigilanza “alta” che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso si sistemi di verifica e controllo previsti dall’art. 30 comma IV, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.”

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Responsabilità del CdA e vigilanza sul delegato

� Cass. Pen. Sez. IV n. 10702 del 19/03/2012

“Ciò che maggiormente interessa è che la vigilanza, quale che ne sia l’esatta estensione, di certo non può identificarsi con un’azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante.

Se così non fosse, l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato […].

Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni”.

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Le specifiche competenze del Datore di Lavoro e del dirigente: art. 18 TU 81/08

� Cass. Pen. Sez. IV n. 37083 del 30/09/2008

“Con l’espressione “competenze” il legislatore ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell’ambito dell’impresa in base all’effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali grava l’onere dell’apprestamento e dell’attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell’attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l’individuazione delle rispettive responsabilità […]”.

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Competenza del Datore di Lavoro

� Cass. Pen. Sez. IV n. 16311 del 26/04/2011

“Per affermare la responsabilità del datore di lavoro non basta l’attribuzione formale di una carica o di una funzione se a questa attribuzione non si accompagni l’effettiva possibilità di operare sintetizzata nella possibilità di adottare le decisioni necessarie per la sicurezza e di avere la disponibilità di spesa per porle in atto”.

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Competenza del Dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 22334 del 06/06/2011

“Il sistema prevenzionistico nell’ambito della sicurezza del lavoro si fonda da sempre su tre figure cardine: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto […] figure tenute ad adottare, nell’ambito dei rispettivi ruoli, le iniziative necessarie ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza appropriate; nonché ad assicurarsi che esse siano costantemente applicate […].

Un livello di responsabilità intermedio è incarnato nella figura del dirigente. […]

Il direttore di una struttura ricettiva è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante idonea organizzazione dell’attività di vigilanza rispettando così oltre alle regole legali, anche quelle imposte dalla comune prudenza”.

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Competenza del Dirigente-Preposto

� Cass. Pen. Sez. IV n. 22564 del 11/06/2010Nel duplice ruolo di preposto ed RSPP “l’imputato dispose la

lavorazione a seguito della quale scaturì l’infortunio letale, diede istruzioni sul lavoro da compiere ed interloquì al riguardo anche con il lavoratore deceduto cui fornì specifiche spiegazioni sul da farsi […].

L’imputato esercitò in concreto il ruolo di cui si parla, giacchè programmò ed organizzò la lavorazione e diede puntuali istruzioni ai dipendenti e dunque sia sul piano contrattuale che su quello dell’effettuale svolgimento del ruolo demandatogli, l’imputato era titolare di una posizione di garanzia che cumulava i ruoli di preposto e dirigente. L’imputato non si preoccupò minimamente di fornire istruzioni sulle cautele da adottare, né esercitò alcuna azione di controllo e vigilanza così ponendo in essere una condotta con configurazione della colpa”.

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Competenza del Presidente della Cooperativa

� Cass. Pen. Sez. IV n. 31385 del 06/08/2010

“ nelle Società Cooperative vige il principio di identificazione del datore di lavoro nel Presidente dell'impresa cooperativa, che, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di datore di lavoro e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati”.

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Responsabilità del datore di lavoro (e dei dirigenti)

� Cass. Pen. Sez. IV n. 23542 del 11/06/2008

“In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare in ogni caso che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli […].

E’ infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette”.

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Responsabilità del Datore di Lavoro :

il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall’integrità del lavoratore, e non deve limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria , che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 6838 del 21/02/2012“La condotta diligente del titolare della posizione di

garanzia non può esaurirsi con l’adempimento materiale della predisposizione delle cautele antinfortunistiche richieste dalla norma specifica.[…]”

Detto titolare “ deve anche preoccuparsi delle prevedibili irregolarità di comportamento di altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi conseguentemente la propria condotta”.

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 6838 del 21/02/2012“Il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui

spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, nel mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che il lavoratore, o comunque tutti coloro che possano trovarsi sul luogo di lavoro, anche estranei, rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.”

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 6838 del 21/02/2012“Il responsabile della sicurezza […] deve avere la cultura del

garante del bene costituzionalmente rilevante, costituito dall’integrità del lavoratore e di chiunque altro si trovi nello spazio destinato all’attività lavorativa, ed ha per ciò il preciso obbligo di attivarsi per controllare che chiunque rispetti le regole antinfortunistiche.

Inoltre, lo specifico obbligo di informazione e di assiduo controllo, se necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri o che, per qualsiasi altra ragione, vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e con strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note”.

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 34373 del 20/09/2011

“L’art. 18 comma 3 bis D.Lgs. 81/2008 afferma che il datore di lavoro ed il dirigente, oltre ad assolvere agli obblighi propri dettagliati nei precedenti commi dello stesso articolo, in più sono tenuti a vigilare sull’adempimento degli obblighi propri dei preposti (art. 19), dei lavoratori (art. 20), dei progettisti (art. 22), dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23), degli installatori (art. 24) e del medico competente (art. 25), restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate, allorchè la mancata attuazione dei relativi obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro e del dirigente”.

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Il caso:In un cantiere dell’alta velocità muore un operaio

caposquadra di un’impresa subappaltatrice dei lavori diretti alla realizzazione delle pareti laterali di una galleria.

Il Tribunale di Firenze condanna, la Corte di Appello di Firenze assolve il responsabile del cantiere ritenendo che “tenuto conto dell’estensione del cantiere e del rilevante numero di operai non era esigibile il controllo da parte degli imputati di ogni singolo dipendente in ogni momento della giornata lavorativa”.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza assolutoria ricordando che ..

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La vigilanza del datore di lavoro e del dirigente

� Cass. Pen. Sez. IV n. 26661 del 30/06/2009“In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore

di lavoro […] ha l’obbligo, in caso di assenza temporanea, di predisporre tutte le cautele idonee a svolgere funzione antinfortunistica per tutte quelle lavorazioni che, pur potendo svolgersi in sua assenza, sono da lui conosciute, e le cui potenzialità di rischio infortunistico devono, pertanto, essere preventivamente valutate, e che gli stessi doveri che incombono al datore di lavoro spettano alle persone dallo stesso delegate alla sicurezza”.

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La responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e le informazione al SPP

� Cass. Pen. Sez. IV n. 4917 del 04/02/2010“L’omessa previsione, da parte dell’ingegnere, dei rischi

correlati alle operazioni di pulizia […] è pienamente riconducibile al datore di lavoro il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia […].

Il datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ingegnere, onde poter segnalare al professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate nelle valutazione dell’attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi […].

L’omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”

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Il RSPP

� Cass. pen., 19 luglio 2011, n. 28779“anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.

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Il RSPP

� Cass. Pen. n. 2814 del 27 gennaio 2011:“Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovava il (...), nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorativ e in modo sicuro, provvedendo alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio, all'obbligo di formazione e di vigilanza dei lavoratori finalizzato proprio ad evitare incidenti come quello verificatosi”.

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Il principio di effettività:D.Lgs. 231/01 e TU 81/08

� Art. 299, D.Lgs. n. 81/2008 - Esercizio di fatto di poteri direttiviLe posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) (datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

� Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 individua responsabilità nell’esercizio di fatto della gestione aziendale

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Il principio di effettività

� Cass. Pen. n. 468/1993

“per l’identificazione dei responsabili in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, soprattutto nelle società ad organizzazione complessa, occorre far riferimento alla ripartizione interna delle singole competenze ed alla effettività delle funzioni esercitate. Ne deriva che la responsabilità non può essere accollata in maniera automatica agli amministratori o ai titolari dell’i mpresa, ma deve essere riferita alle persone concretamente preposte alla direzione dello specifico settore”.

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La sicurezza e i contratti di appalto

� Cass. Pen. n. 15081/2010“in presenza di un contratto di appalto, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori dell’appaltatore, occorre un attento esame della situazione fattuale ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio”.

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La sicurezza e i contratti di appalto

� Il committente dei lavori dati in appalto deve scegliere l’appaltatore e più in generale il soggetto al quale affidare l’incarico accertandosi che la persona alla quale si rivolge sia munita non solo dei titoli di idoneità necessari prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo ed alle modalità di espletamento dell’attività commissionata.

� In caso di omissioni da parte dell’appaltatore di misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile, il committente che è in grado di accorgersene, senza particolari indagini, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio eventualmente verificatosi.

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1. Commissione di un reato previsto dal decreto 231;

2. Commissione del reato da parte di un soggetto inposizione “apicale” o “subordinata”;

3. Interesse o vantaggio dell’ente derivante dallacommissione del reato.

LA RESPONSABILITA’ EX D. Lgs. 231/01:

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Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

� Trib. Cagliari 4 luglio 2011“se è ben difficilmente ipotizzabile che l’evento

possa rappresentare un interesse dell’ente o portare ad esso un vantaggio economico (e tanto meno non patrimoniale), è invece facilmente prevedibile che la persona giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi , talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro”.

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Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

� Corte Assise, Trib. Torino, 15 aprile 2011 (Caso ThyssenKrupp)

“[…]Occorre, invece, che l’autore del reato abbia violato le norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la lesione, in quanto mosso, ad esempio, dalla necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o ancora spinto da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza nell’ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare gli operai”.

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Interesse e vantaggio nei reati colposi in materia di sicurezza

� Corte Assise, Trib. Torino, 15 aprile 2011 (Caso TyssenKrupp)

“le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio (v. i vari capitoli precedenti), le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione”.

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La Giurisprudenza ex D.Lgs. 231/01 in materia di sicurezza:

� Trib. di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009 (Omessa elaborazione del DVR su rischi specificied inadeguata scelta della ditta appaltatrice o sub appaltatrice;

� Trib. di Novara 1°ottobre 2010 (rischio da interferenze);

� Trib. di Pinerolo 23 settembre 2010 (sicurezza dei macchinari)

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009: il caso

� La società X aveva commissionato alla società Y il trasporto di zolfo. � In un secondo momento la società X aveva commissionato sempre

alla società Y l’attività di lavaggio dei tank container utilizzati per convertirli al trasporto di un’altra sostanza pericolosa, l’acido solforico.

� A sua volta la società Y aveva subappaltato alla società W la attività di bonifica dei tank container.

� Il giorno 3 marzo 2008 un operaio della società W si introduceva, privo della prescritta imbracatura e dell’autorespiratore, in un tank containerper le operazioni di bonifica. Purtroppo, le esalazioni di acido solforico gli facevano perdere la vita. Due colleghi cercavano di portargli soccorso, ma anche loro perdevano la vita. Stessa tragica sorte capitava al trasportatore del tank container, che a sua volta cercava di prestare i soccorsi. Infine moriva il titolare della ditta W anche lui accorso per aiutare i suoi collaboratori. Un ultimo operaio si affacciava al boccaporto del tank container e a causa delle esalazioni riportava lesioni gravi.

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

� Ha riconosciuto una responsabilità ex D.Lgs. 231/01 in capo a tutte le società coinvolte: committente, appaltatrice e subappaltatrice, precisando che in caso di appalto o subappalto l’intento di minimizzare il rischio in materia di sicurezza si traduce nella necessità di prendere in considerazione anche i rischi derivanti dai contatti che la società può avere con soggetti terzi.

� A tal fine il committente o l’appaltatore devono …

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

� Individuare i soggetti terzi specializzati a cui affidare i lavori garantendo la verifica del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali al fine di evitare pregiudizi anche ai dipendenti di terzi;

� Controllare preventivamente l’esistenza dei presidi antinfortunistici ed il loro corretto uso anche negli impianti di terzi dove vengono svolte le attività appaltate;

� Inserire clausole contrattuali che prevedano sanzioni a carico dei terzi inadempienti rispetto agli obblighi in materia di sicurezza.

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Tribunale di Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 2009:

l’impostazione del Modello Organizzativo non deve esaurirsi nella prevenzione degli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente e quindi solo nell’ambito della propria struttura organizzativa ed aziendale, ma deve estendersi anche ai dipendenti di altre società che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con la società stessa, svolgendo servizi nell’interesse della medesima .

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Trib. Novara 1 ottobre 2010 (Il rischio da interferenze): il caso

� la società X (s.r.l.) effettua la manutenzione ordinaria degli immobili e delle infrastrutture del C.I.M. di Novara e si occupa del carico e dello scarico dei container dei treni;

� la società Y(S.p.A.), su incarico della società X, effettua le manovre di introduzione o estrazione dei treni dal C.I.M. di Novara;

� la società W (società cooperativa esercente attività di servizi alle aziende pubbliche e private), sempre per conto della società X, effettua la spunta dei treni e il controllo del loro carico.

� In data 26 ottobre 2007 alle ore 6.15 circa un dipendente della cooperativa W usciva dagli uffici per andare a controllare un treno su un binario del C.I.M. Effettuata, come previsto, la spunta al treno, entrava nell’ufficio di un collega, il RSPP della società X. Successivamente alle ore 7,10 circa decideva di recarsi presso gli uffici della cooperativa W e mentre attraversava i binari, in corrispondenza del passaggio pedonale previsto dalla viabilità interna, veniva investito da un locomotore e rimaneva ucciso.

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Trib. Novara 1 ottobre 2010 (Il rischio da interferenze)

� interesse o vantaggio:

“non adottando le indispensabili iniziative volte a prevenire il rischio di investimento ferroviario, riducevano ed evitavano i costi degli interventi strumentali necessari (ad esempio installazione di un articolato sistema di segnali acustici e visivi, manutenzione dei presidi esistenti), velocizzavano i tempi e i ritmi del ciclo produttivo, evitavano i disagi organizzativi e l’utilizzo del tempo per lo svolgimento dell’attività di coordinamento e cooperazione, riducevano i costi per la formazione e l’informazione del personale”.

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Uso del DPI e sicurezza dei macchinari

� Cass. Pen. n. 7294/2010

“non vi è un automatismo tra la presenza di una dichiarazione di conformità CE del macchinario e l’esenzione di responsabilità del datore di lavoro, allorquando il vizio da cui deriva l’infortunio è tutt’altro che occulto o invisibile”.

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Uso del DPI e sicurezza dei macchinari

� Tribunale di Pinerolo (sentenza del 23 settembre 2010)

Il caso:un dipendente, nell’utilizzare una macchinadeputata allo schiacciamento di polpe dabarbabietole esauste per la riduzione in farina, alfine di rimuovere dai rulli pietre che inceppavano ilfunzionamento, senza spegnere la macchina,rimuoveva lo sportello a protezione dei cilindrilaminatoi e vi infilava la mano, venendo poiafferrato con conseguente trascinamento eschiacciamento dell’arto fra i cilindri.

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Tribunale di Pinerolo (sentenza del 23 settembre 2010)

È stato accertato un omesso controllo e un’indifferenza rispetto allo stato della sicurezza del macchinario ed alle problematiche che erano state segnalate proprio dal dipendente infortunato, tali da integrare gli estremi di “una inaccettabile negligenza”.

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L’assenza di un Modello Organizzativo:

� Il Caso ThyssenKrupp: sentenza Corte di Assise Trib. Torino 15 aprile 2011

“La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente a costituire quella 'rimproverabilità' di cui alla relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose”.