Marketing Sociale Dispensa n 1

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Il marketing nelle professioni di aiuto Dispensa n° 1 In questo numero “Il mercato delle professioni di aiuto” Primi passi per l’avvio e il potenziamento della professione pag. 2 Le novità introdotte dal Governo Monti pag. 3 Cosa sono le relazioni di aiuto pag. 4 La situazione attuale delle professioni d’aiuto pag. 5 Lavorare in proprio e associarsi: vantaggi/svantaggi, adempimenti legali e fiscali, forme associative nelle professioni di aiuto pag. 7 Modelli di statuto e atto costitutivo pag. 13 a cura del Prof. Edoardo Giusti e de!a Dott.ssa Daniela Di Renzo [email protected] - h.p://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/index.php Cell. 3280307460, Tel. 0664821603 Il marketing ne!e professioni di aiuto

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Marketing Sociale Dispensa N. 1, Counseling,

Transcript of Marketing Sociale Dispensa n 1

  • Il marketing nelle professioni di aiuto

    Dispensa n 1

    In questo numero Il mercato delle professioni di aiuto

    Primi passi per lavvio e il potenziamento della professione pag. 2

    Le novit introdotte dal Governo Monti pag. 3

    Cosa sono le relazioni di aiuto pag. 4

    La situazione attuale delle professioni daiuto pag. 5

    Lavorare in proprio e associarsi: vantaggi/svantaggi, adempimenti legali e fiscali,

    forme associative nelle professioni di aiuto pag. 7

    Modelli di statuto e atto costitutivo pag. 13

    a cura del Prof. Edoardo Giusti e de!a Dott.ssa Daniela Di Renzo [email protected] - h.p://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/index.php

    Cell. 3280307460, Tel. 0664821603

    Il marketing ne!e professioni di aiuto

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  • Il marketing ne!e professioni di aiutoa cura del Prof. Edoardo Giusti e de!a Dott.ssa Daniela Di Renzo

    [email protected] - h.p://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/index.php Cell. 3280307460, Tel. 0664821603

    Primi passi per lavvio e il potenziamento della professione

    Nella premessa di questo lavoro, lattenzione stata focalizzata sulla necessit di strutturare strategie solide per fronteggiare la crisi che coinvolge un numero elevato di professioni e professionisti.

    Il 1 febbraio u.s. stato diffuso dallISTAT un dato preoccupante sulla disoccupazione giovanile: il 30,1 % dei giovani di et compresa tra 15 e i 24 anni non avr e non ha una collocazione lavorativa certa, mai un dato cos elevato. Il tasso di disoccupazione giovanile a novembre 2011 al 30,1%, in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a ottobre dello stesso anno e di 1,8 punti su base annua; a novembre gli occupati sono 22 milioni e 906 mila, in diminuzione dello 0,1% (-28 mila unita) rispetto a ottobre. E il tasso pi alto da gennaio 2004 (inizio serie storiche mensili). Il calo riguarda la sola componente femminile, dato ancor pi preoccupante. Nel confronto con lo stesso mese dellanno precedente loccupazione diminuisce dello 0,3% (-67 mila unit. Il tasso di occupazione si attesta al 56,9%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e di 0,2 punti in termini tendenziali.1

    Se solo la met di questi avesse la possibilit economica e/o la spinta creativa di strutturare un progetto imprenditoriale, il nostro Paese avrebbe una cera migliore. Non ci soffermeremo in questa sede sulla riflessione degli effetti invalidanti dellassenza di incentivi da parte del mondo politico in questo senso, ma dobbligo una considerazione: inutile o superfluo offrire contributi economici a fondo perduto per incentivare i giovani alla creazione di impresa se alla base manca uneducazione finalizzata a credere nelle potenzialit della persona.

    Ma... se credi in te stesso ti senti sufficientemente forte da chiedere alla politica risposte concrete per auto-realizzarti e diventare una fastidiosa zanzara capace di spostare lattenzione dalla filosofia dellIO, su cui si centra il nostro sistema politico-sociale, allidea del NOI che i giovani ancora riescono a comprendere nei loro sogni.

    Siamo tutti piuttosto consapevoli dellenorme divario tra politica e realt sociale ma sappiamo che arrabbiarci ancora con mamma e pap perch non ci tutelano di fronte alle difficolt lavorative che incontriamo, porta alla paralisi e di conseguenza al fallimento del sogno.

    Per questo, la scelta di rivolgersi a professionisti pi esperti o supervisori in grado di seguire la persona nello start up e nella definizione di un business plan coerente e realistico, capaci di incoraggiare la creativit e la lungimiranza di chi sceglie di intraprendere la libera professione, risulta essere una buona prassi per la realizzazione di un buon progetto professionale.

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    1 http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/istat-disoccupazione-giovanile-cosi-alta-2004/181726/

    mailto:[email protected]:[email protected]://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/index.phphttp://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/index.phphttp://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/istat-disoccupazione-giovanile-cosi-alta-2004/181726/http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/05/istat-disoccupazione-giovanile-cosi-alta-2004/181726/

  • Lo start up del professionista necessita di un supporto che funga da orientamento, che finalizzi il lavoro sia alla valutazione delle competenze insite nella persona, competenze che contribuiscono a tracciare la strada nella scelta dello specifico canale lavorativo, sia allo sviluppo o al potenziamento delle competenze di base che permettono la realizzazione del piano strategico promozionale. La definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine possibile solo quando il progetto sufficientemente chiaro e la persona ha la possibilit di visualizzare se, dove sta andando, una meta appetibile o meno e se il sogno realizzabile nello specifico contesto scelto dal professionista. La valutazione della fattibilit del percorso imprenditoriale viene impostata ricostruendo conoscenze, abilit e risorse della persona, analizzando le potenzialit insite e le aree di miglioramento, non ultima la pianificazione della tempistica e della logistica, modalit e strategie di realizzazione del progetto. Altrettanto importante la fase di follow up che il supervisore pianifica al fine di migliorare e sistemare le aree critiche che il professionista incontra concretamente nel percorso lavorativo. La supervisione, dunque, si rivela uno strumento indispensabile alla costruzione di una strategia di marketing su misura del singolo lavoratore, incentivante e rassicurante allo stesso tempo perch in grado di seguire progressivamente e realisticamente il progetto professionale.

    (dal film Ricomincia da oggi di Bertrand Tavernier)

    Le novit introdotte dal Governo MontiIl Decreto sulle liberalizzazioni proposto dal Governo Monti in via di approvazione, introduce alcuni elementi che riguardano le professioni libere. La liberalizzazione un processo legislativo finalizzato alla riduzione di restrizioni stabilite dai governi precedenti e che vedono nellespansione delle libert di azione, la possibilit di creare maggiori opportunit lavorative per un maggior numero di persone. Il principio alla base di tali processi quello del liberalismo economico, della libera scelta o della maggiore autonomia nei movimenti lavorativi.

    COSA CAMBIA PER LE LIBERE PROFESSIONIAl fine di assicurare agli utenti uneffettiva facolt di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato nellambito delle attivit libero-professionali ed intellettuali:- abolito luso di tariffe fisse o minime. Restano invece valide le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti;- prevista per le parti la possibilit di concordare compensi connessi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;- consentito svolgere pubblicit informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonch il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicit del messaggio, fatto salvo il caso delle professioni rese nellambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso;- possibile fornire allutenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societ di persone o associazioni tra professionisti2.

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    2 http://www.studiocataldi.it/liberalizzazioni.asp#

    http://www.studiocataldi.it/liberalizzazioni.asp#http://www.studiocataldi.it/liberalizzazioni.asp#

  • Cosa sono le relazioni di aiutoPer entrare nel merito delle professioni inerenti le relazioni di aiuto e al fine di impostare un piano di marketing specifico e coerente con i valori che tali professioni incorporano nelle loro filosofie, necessario approfondire ci che le caratterizzano, nonch rimembrare il pensiero che sottende talifilosofie.Una relazione di aiuto si crea quando due persone stabiliscono un contatto in cui uno dei due si trova in condizioni di difficolt, vive una specifica sofferenza dettata da condizioni individuali, familiari o sociali, e laltro un esperto in grado di gestire in modo adattivo le stesse situazioni che nel primo generano disagio. Questa interazione accompagnata da implicazioni intense per entrambi; C. Rogers chiarisce che nella relazione di aiuto vi un vero e proprio spostamento di enfasi, dal ruolo delloperatore-esperto al ruolo del cliente-persona portatore del problema. Il soggetto principale del processo di aiuto, sempre secondo Rogers, colui che, ricercando il supporto di un esperto, si rende attivo della propria crescita e cambiamento o uscita dalla condizione di difficolt che vive; in questottica lesperto colui che si rende capace di togliere ostacoli emozionali e cognitivi agevolando la persona richiedente nella scoperta di energie e potenzialit interiori necessarie per la soluzione attiva del problema. Diceva Rogers .3 Lo scopo principale, dunque, quello di abilitare la persona ad affrontare una difficolt. E evidente che questottica riguarda una filosofia contemporanea e largamente condivisa, che fa riferimento a uno specifico ambito della relazione di aiuto, quello professionale, dove il professionista esercita tale ruolo con uno scopo puramente lavorativo, pur mantenendo una fortissima motivazione allaiuto che nulla ha a che vedere con le attivit volontaristiche. Specificando questo aspetto vogliamo introdurre il tema principale di questo testo: la promozione e i processi di marketing finalizzati alla crescita professionale individuale o associativa, nel settore privato puro o del privato sociale. Il concetto di solidariet o di vocazione in questo tipo di professione resta comunque valido, la riflessione poggia su unottica sociale e antropologica che vede la societ e la cultura andare in una direzione dove le comunit spariscono, muore il senso stesso della comunit e gli individui sviluppano un profondo senso di solitudine o abbandono; si prepara una societ in cui la legge ferrea di ogni rapporto quella della concorrenza, della competizione e la spinta fiduciaria che apparteneva alle comunit allargate viene a cadere, le risorse delle politiche di aiuto sono molto scarse e assolutamente insufficienti per lelevata numerosit di richieste. A colmare tali carenze si apre lo scenario dei professionisti della relazione di aiuto che forniscono servizi allindividuo, alla coppia, alla famiglia e ai piccoli e grandi gruppi o comunit, in numerosi ambiti e diffusi su tutti i territori, dentro le istituzioni, nelle aziende, a testimoniare che il contributo dei professionisti continua ad essere un settore ancora fortemente richiesto e destinato ad ampliarsi: una societ centrata sul prodotto, con tutto ci che comporta dal punto di vista psicologico, destinata a trasformarsi in societ centrata sui servizi; in questo mercato si stabilizzano psicoterapeuti, medici, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, counsellor, assistenti sociali, pedagogisti, educatori, logopedisti, mediatori familiari, insegnanti di sostegno, mediatori culturali, coach, operatori socio-sanitari e altro ancora. Nel 1970 lUNESCO ha evidenziato come lessere umano necessiti di accompagnamento per affrontare la moltitudine di sollecitazioni che lo circondano, internamente ed esternamente:

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    3 Rogers C. (1997), Terapia centrata sul cliente, La Nuova Italia, Firenze

  • evidenziano un'eccessiva precarizzazione delle prestazioni che comporta redditi ampiamente insufficienti rispetto al livello di professionalit espresso.
  • Lobiettivo condiviso quello di affinare strategie di marketing e di job design coerenti con il sistema nel quale ogni singola attivit di aiuto inserita. [Core identity e core compenticies].

    Una suddivisione sulla base del settore entro il quale lo psicologo inserito che mostra quanto ancora la libera professione prevalga.

    Lavorare in proprio e associarsi: vantaggi/svantaggi, adempimenti legali e fiscaliFino agli anni 80 lo sviluppo delle professioni inerenti la relazione di aiuto hanno avuto un forte sviluppo in Italia, sia in ambito pubblico che privato. Erano ancora anni in cui la cultura del posto fisso, del contratto dipendente a tempo indeterminato era una realt concretamente perseguibile; psicologi, assistenti sociali, educatori e infermieri potevano ambire alla tranquillit garantita dal lavoro pubblico. Nel decennio successivo la tendenza delle professioni di aiuto inizia a cambiare e la diffusione delle forme associative di tipo privato cominciano a rispondere alla carenza, sempre pi massiccia, del garantismo delle politiche sul lavoro che vedono aumentare i tassi di disoccupazione. La risposta pi naturale a tali difficolt stata dunque il passaggio a forme di lavoro di tipo privato, sia attraverso lunione di forze tra professionisti, non pi capaci di far crescere individualmente il profitto, sia attraverso la creazione di quelle che successivamente verranno definite imprese sociali rientranti nellarea del non profit o terzo settore.Con la definizione di terzo settore si intendono tutte quelle organizzazioni che nel sistema economico si collocano tra lo Stato e il mercato, ma non sono riconducibili n alluno n allaltro: sono cio soggetti di natura privata, ma finalizzati alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva7.Questo settore ha visto una diffusione su scala internazionale; nel 1990 lUniversit John Hopkins di Baltimora ha sviluppato un progetto di ricerca chiamato John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project che ha descritto il settore non profit come .8Questultimo punto non rientra strettamente nellambito dellauto-imprenditorialit ma importante tenerne conto, dato che la progettualit nel panorama dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi rientranti nel non profit, che rappresenta uno degli ambiti in cui il professionista pu sviluppare le proprie competenze lavorative, trae origine proprio dalla cultura del volontariato. La trasformazione naturale di questo settore ha permesso, negli ultimi decenni, lingresso dei professionisti della relazione di aiuto negli ambiti in cui operavano esclusivamente soggetti protesi verso il prossimo e spinti da una forte energia solidaristica, spesso legati a organizzazioni religiose. La necessit di questa trasformazione si venuta a creare in seguito allo sviluppo della complessit

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    7 Retecamere S.cons.r.l. (2009), Lutile senza gli utili. Guida alla creazione dellimpresa sociale, Camera di Commercio di Roma.

    8 Galli A., Nidasio S. (2009), Fare notizia con il non profit. Strumenti e strategie per la comunicazione nel sociale, Franco Angeli, Milano

  • dellarea di disagio affrontata, che ha portato allesigenza di inserimento di figure formate e specializzate in determinati settori, creando in tal modo i presupposti per un cambiamento culturale profondo dettato dallintroduzione di un approccio laico al disagio. La laicit degli interventi, unitamente a una tendenza degli enti pubblici a delegare al settore del non profit la gestione dei servizi sociali (scelta obbligata rispondente alle politiche di privatizzazione introdotte nel nostro Paese, in concomitanza con questa storica crisi economica) ha portato a una diffusione capillare dei professionisti della relazione di aiuto in ogni ambito del disagio e ha creato i presupposti per quella che oggi definiamo auto-imprenditorialit sociale.Bisogna per fare attenzione perch se da una parte tali posizioni rappresentano uno sbocco lavorativo, dallaltra rasentano la soglia dello sfruttamento economico: lappalto concesso a organizzazioni non profit in taluni casi ancora legato alla cultura del prezzo al ribasso, della concessione del servizio da parte del committente pubblico (Comune, Provincia, Regione, Governo nazionale); necessitano ancora soggetti capaci di abbattere i costi del servizio per garantire allutenza risposte quantitative piuttosto che basate sul principio della qualit del servizio e della relazione con lutente finale o con la committenza stessa. Questa logica genera un effetto cascata nel gestore del servizio, ossia una cecit del bisogno delloperatore che provoca demotivazione e, conseguentemente, un peggioramento della qualit del servizio.Lo stesso accade in presenza di inserimenti di personale contrattualizzato dallente privato allinterno degli enti pubblici ( il caso degli assistenti sociali inseriti presso i servizi sociali comunali tramite lappalto a cooperative sociali). Vi una totale assenza di garantismo del lavoratore a discapito della qualit delle prestazioni. A favore di queste nuove modalit contrattuali vi laumento della numerosit di personale che si autopropone senza dover accedere al meccanismo, ormai malato, dei concorsi pubblici.Negli ultimi decenni anche il ruolo del libero professionista cambiato e la compagine associativa che spesso lo contraddistingue nella definizione del percorso imprenditoriale ne ha modificato laspetto identitario; la sua specificit vedeva, infatti, una stretta connessione tra lidentit del professionista e quella dello studio stesso; il valore dellintuitus personale era tale che il ritiro del professionista coincideva anche con la chiusura dello studio; oggi non pi cos, grazie a un modello organizzativo pi flessibile e creativo che permette a ogni singolo professionista di esprimere creativamente la propria competenza seguendo il flusso del repentino cambiamento e ridefinizione del bisogno del mercato di riferimento. Questo nuovo modello, oltre che prevedere linserimento di giovani professionisti in compagini gi esistenti, permette di agevolare il passaggio generazionale e la cessione dello studio per eccessi di oneri non pi sostenibili dai fondatori; questultima condizione spesso presente e porta alla rinuncia di percorsi costruiti spesso con molta energia, determinazione e passione, per questo importante poter trasferire i propri saperi ad altri professionisti piuttosto che guardare morire unidea. Vediamo quali caratteristiche contraddistinguono le forme associative che abbiamo individuato come facilitanti lespressione delle competenze sviluppate nellambito delle relazioni di aiuto.

    Lo studio associato9.

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    9 Il Sole 24 Ore (2009), Professionista 24. N. 1 - Organizzare lo studio professionale, Milano

  • Lincontro tra questi due saperi molto delicato e complesso perch il professionista possiede nelle sue mani un potere notevole, quello della conoscenza condivisa, legittimata dalle istituzioni, siano esse giuridiche o universitarie o scientifiche. Questo vale soprattutto nellambito delle relazioni di aiuto dove il sapere e la conoscenza sono sottoposti a una valutazione poco definita e i confini tra ci che vero o falso, tra ci che eticamente corretto o scorretto, tra ci che efficiente o inefficiente in un trattamento, sono molto labili. Questo uno dei motivi per cui necessario dare un assetto organizzativo chiaro e trasparente, oltre che strutturalmente efficiente, al fine di garantire un elevato standard qualitativo.Investire in uno studio associato presuppone un livello organizzativo molto complesso, vanno contemplati i costi relazionali, quelli economici e quelli temporali. Bisogna porre una scrupolosa attenzione a quello che si muove intorno alla compagine associativa, sia per quanto riguarda il mercato di riferimento, sia per quel che concerne gli aspetti giuridici, fiscali, promozionali (il marketing). .10 Limpresa socialeL'impresa sociale un'organizzazione privata che non ha scopo di lucro; la sua finalit di interesse generale ed esercita principalmente unattivit economica di produzione o di scambio di beni o di servizi. E di recente costituzione e viene disciplinata dalla legge n. 118 del 13/6/2005. Apparentemente le imprese sociali potrebbero essere associate ad altre forme giuridiche nellambito del sociale, ma bene evidenziarne le differenze per offrire un quadro utile al professionista che intende trovare una strada intermedia tra tutte le realt menzionate:

    1. sono diverse dalle imprese in quanto non possono avere scopo di lucro;2. sono diverse dagli enti non commerciali dato che le attivit svolte hanno carattere

    commerciale, anche se finalizzate all'utilit sociale.Limpresa sociale unisce due settori che fino ad ora sono stati separati e distinti: quello della produzione prettamente imprenditoriale e quello della produzione di beni e servizi di utilit sociale. La scommessa interessante sta nel fatto che si vuole rendere produttivo ci che per sua natura e cultura non lo . Si tratta di perseguire lo scopo per cui nata lorganizzazione non lucrativa mantenendo contemporaneamente lazienda in equilibrio economico e finanziario. Sono a tutti gli effetti imprese che agiscono per finalit diverse da quelle del profitto. utile segnalare che a marzo del 2006 il Governo ha approvato un Decreto attuativo della legge delega11 sull'impresa sociale, dove si evince che il carattere sociale dell'impresa stabilito tenendo conto che:

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    10 Ibidem.

    11 Decreto Legislativo n. 155/2006

  • definizione di attivit non commerciale. La costituzione viene formalizzata tramite atto pubblico e dispongono per legge di un atto costitutivo e di uno statuto che reca al suo interno la descrizione dellidentit della compagine associativa, le finalit, la filosofia, la regolamentazione degli aspetti amministrativi e la gestione dei soci. Queste forme associative non escludono totalmente lattivit di tipo commerciale, possono praticarla a patto che sia marginale rispetto a tutte le altre che hanno come finalit comune quella di favorire i propri soci. Nellambito delle relazioni di aiuto, le forme giuridiche pi frequenti nel non profit sono quelle di promozione sociale.

    Le Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilit Sociale). Ancor pi diffuse in questo particolare ambito non commerciale sono le Onlus, lhabitat naturale degli operatori della relazione di aiuto che intendono rivolgere la professione verso attivit che abbiano come primo obiettivo il benessere dellindividuo, della famiglia e della comunit, anche a discapito del profitto personale. E evidente come questa tipologia associativa sia differente negli obiettivi dallo studio associato che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, e richiede che i soci dispongano di una vision molto solida e affine.I settori di riferimento delle Onlus sono necessariamente quelli dellassistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione dei beni storici e artistici, promozione culturale e artistica, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. .13Le Onlus beneficiano di vantaggi fiscali grazie alla finalit sociale che le distingue.

    Le societ cooperative sociali. La caratteristica delle societ cooperative quella di avere uno scopo prevalentemente mutualistico tra i soci; contrariamente alle altre aziende, forniscono beni o servizi o lavoro direttamente ai propri soci. Nel settore delle relazioni di aiuto, la forma giuridica prevalente quella della cooperativa sociale, che possiede il titolo di Onlus di diritto e che per sua natura svolge attivit di solidariet sociale avendo come scopo principale il benessere dei soggetti svantaggiati, rivolgendo prevalentemente ad essi le proprie attivit. Le societ cooperative hanno vantaggi fiscali, anche se non cos rilevanti come negli anni passati. Sono regolate dalla L. 381/91 e operano nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi (denominate cooperative di tipo A) o qualsiasi attivit se finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate (denominate cooperative di tipo B).La scelta della forma giuridica molto importante, anche perch il cambio di una forma giuridica che non soddisfa pu avere costi elevati per la compagine associativa, oltre che comportare problemi di natura fiscale. Un elemento che pu aiutare nella scelta della forma giuridica la conoscenza dei settori ammessi con i relativi riferimenti normativi necessari per le attivit che usufruiscono di agevolazioni o di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle attivit statutarie14:

    assistenza sociale15;

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    13 Retecamere S.cons.r.l. (2009), Lutile senza gli utili. Guida alla creazione dellimpresa sociale, Camera di Commercio di Roma.

    14 Ne elenchiamo alcune e invitiamo il lettore a rivolgersi a consulenti del settore dato che i riferimenti citati in questo testo sono suscettibili di modifiche dettate dai costanti cambiamenti legislativi.

    15 L. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

  • assistenza sanitaria16; assistenza socio-sanitaria17; educazione, istruzione formazione18; turismo sociale19; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla dispersione scolastica ed al successo

    scolastico e formativo.20E evidente che il tentativo di indicare i settori per fare impresa sociale non ci permette di entrare nella complessit delle possibilit di sbocco professionale, al tempo stesso ci indica la strada per tracciare una mappa in grado di offrire letture diverse della pluralit che unorganizzazione produce nello svolgimento delle sue attivit. Le professioni inerenti la relazione di aiuto potranno ampliare il loro campo dazione in modo esponenziale ma dovranno sempre tenere presente due concetti che caratterizzano antropologicamente il loro fare: impresa e cooperazione. Limpresa nelle professioni di aiuto non corrisponde al buonismo disinteressato; limpresa in quanto tale deve sempre avere come obiettivo la chiusura di un bilancio in attivo. Limpresa sociale la prima esperienza in cui un soggetto economico ad hoc si assume la responsabilit di rispondere a bisogni sociali con lobiettivo di coniugarvi una sana gestione economica senza scopo di lucro.

    Le societLa societ unimpresa collettiva che risponde allart. 2247 C.C. in cui ogni socio ha lobbligo di conferire di beni e servizi attraverso diverse forme di investimento (denaro, crediti, beni come locali o attrezzature o altro, prestazioni di lavoro). Il livello di investimento del singolo socio viene formalizzato attraverso latto costitutivo e/o lo statuto allinterno dei quali si rintracciano le regole generali per il funzionamento della societ e degli organi sociali; a volte si rende necessario integrare questi strumenti con un regolamento interno (v. avanti) dove verranno specificati modalit e tempistica per la realizzazione degli obiettivi in itinere. Tra le forme societarie pi corrispondenti al campo delle relazioni di aiuto troviamo le societ cooperative, in particolar modo le cooperative sociali; molto meno diffuse sono le societ di persone o di capitali.Prima di concludere questa prima dispensa sul marketing nelle relazioni di aiuto, sar utile soffermarsi su qualche interrogativo che agevoler linizio del percorso auto-promozionale del professionista. Alcuni termini saranno per alcuni nuovi; nessuna preoccupazione, la seconda dispensa servir a chiarire meglio le idee. Nel frattempo cominciamo lesplorazione...[*]

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    16 Decreto del Presidente del Consiglio, 29/11/01 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

    17 Decreto del Presidente del Consiglio, 14/02/01 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.

    18 L. n. 53 del 28/03/2003.

    19 L. n. 135 del 29/03/2001.

    20 Elenco e riferimenti tratti da Retecamere S.cons.r.l. (2009), Lutile senza gli utili. Guida alla creazione dellimpresa sociale, Camera di Commercio di Roma.

  • Esercitazione 1Valuta le tue caratteristiche riconducibili allo stile di personalit imprenditoriale e a quello della personalit sociale, indicando con quale frequenza svolgi ognuna delle funzioni elencate nel lavoro di gruppo, usando gli indici della seguente scala:1) Mai - 2) Raramente - 3) Talvolta - 4) Spesso - 5) Sempre

    P E R S O N A L I T I M P R E N D I T O R I A L E

    P E R S O N A L I T S O C I A L E

    Definire gli obiettivi e verificarne il processo di realizzazione

    Mediare tra i colleghi

    Capacit di problem solving Integrare le diverse competenze

    Tenersi aggiornati sul mercato di riferimento e sullo sviluppo di strategie di marketing

    Accogliere le diverse caratteristiche dei colleghi

    Mantenere coerenza nella vision e mission Comprendere le difficolt causate dai colleghi

    Prestare attenzione ai processi decisionali Partecipare, osservare, collaborare

    Pianificare il calendario delle attivit Verificare lo stato danimo dei colleghi

    Strutturare il piano di marketing Criticare

    Fare analisi di costi e benefici delle attivit Dominare

    Rischiare e resistere allo stress Ricercare lattenzione

    Ricercare stakeholder Fare la vittima

    [*] Per chiarimenti e approfondimenti [email protected]

    Modelli di statuto e atto costitutivoIn questo paragrafo intendiamo fornire strumenti pratici utili nella fase di costituzione di unimpresa, modelli di statuto e atto costitutivo delle forme giuridiche menzionate, in particolare lo studio associato, lassociazione di promozione sociale, la Onlus, la cooperativa sociale, limpresa sociale, quelle che riteniamo siano le forme giuridiche pi attinenti il settore delle professioni di aiuto. La decisione finale tra le diverse forme associative dovr comunque essere presa dietro consulenza di un commercialista di fiducia che conosca lambito di riferimento in cui si opera, sia perch ogni professionista rappresenta una realt indipendente, soggetta inoltre ai conflitti di interesse che andrebbero a inficiare il processo di costituzione dellimpresa, sia perch gli adempimenti e le normative in merito alle agevolazioni fiscali sono in continua evoluzione e richiedono un aggiornamento costante che questo testo, per sua natura, non pu fornire. Altrettanto importante la consulenza di un legale per la stesura dello statuto oltre che per la scelta della natura giuridica.

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  • STATUTO DI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

    Il/la dott./dott.ssa X, psicologo, il/la dott./dott.ssa. Y, psichiatra, il/la dott./dott.ssa Z, assistente sociale, iscritti ai rispettivi Ordini ed esercitanti individualmente la libera professione, con il presente atto si associano per esercitare in comune la professione, costituendo lassociazione professionale Studio associato X, Y e Z, con sede in

    Le norme sullordinamento, sul patrimonio e sullamministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati sono stabiliti negli articoli seguenti.

    Il fondo iniziale dello Studio associato di Euro che viene versato nei seguenti importi:- Dott. X: Euro - Dott. Y: Euro - Dott. Z: Euro

    Art. 1 costituita una associazione tra professionisti denominata Studio associato X, Y e Z.Lassociazione ha sede in Lindirizzo pu essere variato con delibera unanime degli associati.

    Art. 2

    Oggetto dellassociazione lo svolgimento in forma associata della professione e delle attivit di lavoro autonomo ad essa connesse. Lassociazione pu svolgere attivit utili al raggiungimento dello scopo sociale quali:

    acquisire e gestire beni mobili e immobili ed eseguire operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie; aprire conti correnti bancari, contrarre mutui e compiere ogni operazione finanziaria per procurarsi i

    mezzi per lo svolgimento della propria attivit;

    Sono escluse le attivit di impresa ed ogni altra attivit vietata agli associati per legge, quali credito e

    assicurazione.Art. 3

    Possono essere associate le persone che sono iscritte allOrdine degli psicologi o dei medici o degli assistenti sociali o ad Ordini e Collegi di altre professioni scientifiche e che hanno ottenuto il gradimento di tutti gli associati.

    Gli associati svolgono la loro attivit professionale esclusivamente nellambito dellassociazione, salvo quanto previsto nellart. 8. Lassociato assolve personalmente, nellambito della associazione, la prestazione professionale. Durante lo svolgimento dellincarico pu farsi rappresentare e coadiuvare da collaboratori, ausiliari o dipendenti dellassociazione, comunque sempre sotto la propria responsabilit e direzione e nei casi in cui ci sia compatibile con la natura dellincarico. Gli onorari sono fatturati direttamente allassociazione e sono acquisiti dalla stessa.

    Tutti i costi relativi ad attivit nellambito associativo sono a carico dellassociazione e vengono rimborsati ai soci che li hanno sostenuti. Gli associati sono tenuti al segreto, alla riservatezza sulle attivit professionali e al rispetto delle norme di deontologia; essi devono adoperarsi perch tali doveri siano rispettati anche da collaboratori, ausiliari e dipendenti dellassociazione.

    Allatto dellingresso nellassociazione, lassociato deve conferire alla stessa tutti gli incarichi e mandati professionali dei quali titolare. Deve inoltre dare notizia a tutti i propri committenti dellavvenuto ingresso nellassociazione.

    Art. 4Lo statuto pu essere integrato da un regolamento che disciplini aspetti non trattati dallo stesso. Il

    regolamento approvato dallassemblea ai sensi dellart. 13.

    Art. 5Gli associati non possono svolgere attivit professionale al di fuori dellassociazione, con le seguenti

    eccezioni: attivit didattica e pubblicazioni; attivit che saranno determinate di volta in volta con il consenso unanime degli associati.

    Le attivit cos escluse sono riferibili al singolo associato che ne individualmente responsabile; i relativi compensi sono fatturati e gestiti individualmente.

    Art. 6I beni e i servizi destinati allattivit professionale acquisiti dallassociazione sono a disposizione degli

    associati per lattivit comune. Lassociato non pu servirsi, senza il consenso degli altri associati, dei beni e servizi dellassociazione per fini estranei a quelli dellassociazione.

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  • Art. 7Il rapporto professionale intercorre direttamente tra il committente e il singolo socio, che di persona

    professionalmente responsabile della propria attivit. Tuttavia agli effetti patrimoniali lattivit fa capo allassociazione che se ne assume la responsabilit diretta, mentre la responsabilit personale e solidale degli associati, ai sensi dellart. 2267 del Codice civile, si verifica solo in via sussidiaria.

    In caso di controversia con il committente, le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dellassociazione, che potr esercitare il diritto di rivalsa sul socio. Lassociazione stipula a proprie spese il contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per lattivit svolta dai soci nellambito dellassociazione.

    Gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allassociazione nello svolgimento di incarichi; nei rapporti professionali svolti a titolo individuale, ai sensi dellart. 8, devono comunicare al committente la estraneit del rapporto rispetto allassociazione. Ogni associato deve segnalare tempestivamente agli altri soci e ai terzi interessati le situazioni di incompatibilit o di conflitto di interessi che eventualmente dovessero verificarsi per lassunzione o lespletamento di un incarico.

    Art. 8Le prestazioni eseguite dallassociazione devono essere fatturate al committente in relazione allattivit

    svolta dallassociato o dagli associati che hanno eseguito la prestazione, sulla base delle tariffe a loro applicabili.

    Art. 9Lamministrazione e la rappresentanza dellassociazione spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati,

    salvo diversa decisone dellassemblea.In caso di opposizione da parte di un associato ad operazioni degli amministratori, decide lassemblea con il

    voto favorevole di almeno i due terzi, ai sensi dellart. 2257, secondo comma, del Codice civile.Art. 10

    Compiti dellassemblea sono: approvazione del rendiconto, nomina e sostituzione di amministratori, ammissione di nuovi associati, esclusione e recesso di associati, approvazione del regolamento, modifiche dello statuto e del regolamento.

    Lassemblea delibera con il voto favorevole degli associati che rappresentino i due terzi sia per numero che per quote di partecipazione agli utili, tranne che per le materie in cui prevista lunanimit ai sensi del presente statuto.

    Art. 11Gli utili risultanti dal rendiconto annuale, predisposto a cura degli amministratori, i costi e le eventuali

    perdite vengono attribuiti annualmente tra gli associati nelle seguenti proporzioni:dott./dott.ssa X ... dott./dott.ssa Y dott./dott.ssa Z

    Le quote potranno variare di anno in anno anche a consuntivo, in base allattivit effettivamente svolta nellanno, con apposito atto di modifica sotto forma di scrittura privata autenticata che, approvata allunanimit, deve essere formata entro il termine per la dichiarazione dei redditi. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi dellassociazione. Nel corso dellesercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi e della situazione finanziaria.

    Art. 12Il patrimonio netto costituito dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti.

    Gli associati provvedono ai fabbisogni dellassociazione mediante apporti di denaro e mezzi, proporzionalmente alle loro quote di partecipazione stabilite nelle seguenti misure:

    dott./dott.ssa X ... dott./dott.ssa Y dott./dott.ssa Z Gli apporti degli associati sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi, salvo diversa

    delibera.In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato, ovvero di scioglimento

    dellassociazione, la liquidazione delle quote spettanti ai singoli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto. Le quote di partecipazione allassociazione hanno carattere personale e non sono trasferibili in tutto o in parte.

    Art. 13Imposte, tasse e contributi sono a carico dellassociazione se riferiti allattivit professionale associata.

    Imposte e contributi personali degli associati restano a loro carico. Le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

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  • Art. 14Il presente accordo stipulato a tempo indeterminato. I patti sociali possono essere variati e

    lassociazione pu essere sciolta con il consenso di tutti gli associati.

    Ogni variazione della compagine sociale deve essere resa nota ai terzi contraenti.Art. 15

    La qualit di associato si perde: per scioglimento dellassociazione;

    per inadempienza agli obblighi statutari; per inosservanza delletica professionale; per cancellazione dallAlbo professionale; per dimissioni, da comunicarsi almeno sei mesi prima con lettera raccomandata e con decorrenza

    dalla data di ricevimento;

    per morte, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi; per sanzione disciplinare di sospensione o cancellazione, comminata dallOrdine o Collegio e

    divenuta definitiva; per impossibilit di svolgere prestazioni a causa di malattia o altra incolpevole causa, protrattasi

    ininterrottamente per oltre un anno.Le prestazioni in corso da parte dellassociato al momento del recesso o della esclusione restano

    affidate allassociazione, salva la facolt per il cliente di revocare il mandato e salva la facolt di rinunziare allincarico da parte degli altri associati.

    Art. 16Lassociato che perde la qualit di socio ha diritto alla liquidazione delle sue spettanze sulla base

    della sua quota di partecipazione al patrimonio. Una situazione patrimoniale ed economica dellassociazione verr redatta e sottoscritta immediatamente, con effetto alla data di scioglimento del rapporto; in caso di mancanza di accordo sui valori, questi saranno determinati mediante arbitrato ai sensi dellart. 20. I beni e i diritti di cui titolare lassociazione sono da valutare in base al valore corrente.

    Nessun altro diritto, per clientela, avviamento o altro, spetter al socio uscente. La liquidazione della quota dellassociato a carico dellassociazione che provveder al pagamento del proprio debito nei confronti dellassociato o dei suoi eredi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Per le responsabilit dellassociato uscente, si applica lart. 2290 del Codice civile.

    Art. 17

    Le controversie tra le parti, che insorgano nellapplicazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo.

    In caso di disaccordo, larbitro sar nominato, su richiesta della parte pi diligente, dal Presidente del Tribunale di Questi decider inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli articoli 816 e seguenti del Codice di procedura civile.

    Art. 18Il presente atto costitutivo viene notificato a mezzo raccomandata agli Ordini professionali di

    appartenenza degli associati.

    Art. 19Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in

    materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

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  • STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILIT SOCIALE (ONLUS)

    Art.1Costituzione

    1. costituita con sede in , via l'associazione denominata organizzazione non lucrativa di utilit sociale, di seguito detta associazione.2. L'associazione:

    - persegue esclusivamente finalit di solidariet sociale;- svolge soltanto le attivit indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonch fondi, riserve o capitale

    durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilit sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

    - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

    - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolver il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fin di pubblica utilit, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    3. Quanto indicato nel precedente comma, seguir i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.4. L'associazione ha durata illimitata.

    Art.2Attivit (1)

    L'associazione svolge le seguenti attivit (1) Si ricorda che le attivit che possono svolgere le Onlus devono appartenere almeno ad uno o pi dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico, comprese le biblioteche ed altri beni con particolare riferimento agli archivi di Stato; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivit, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.La ricerca scientifica di particolare interesse sociale pu essere svolta dalle Onlus che hanno la forma giuridica di fondazione direttamente ovvero da esse affidata ad universit, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. L'ambito e le modalit saranno definite con apposito regolamento governativo.

    Art.3Soci

    1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione accolta dal comitato.2. I soci possono svolgere anche attivit non retribuita.3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:- dimissioni volontarie;- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;- morte;- indegnit deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso ammesso ricorso al collegio arbitrale il

    quale decide in via definitiva.Art.4

    Diritti e obblighi dei soci1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dallappartenenza all'associazione.2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

    Art.5Organi

    Sono organi dell'associazione:- l'assemblea;- il comitato;- il presidente;- il collegio dei revisori dei conti. (2)

    (2) Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo alcune modalit, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o pi revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

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  • Art.6Assemblea

    1. L'assemblea costituita da tutti i soci.2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax).4. La convocazione pu avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalit di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.5. In prima convocazione l'assemblea regolarmente costituita con la presenza della met pi uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.6. Ciascun socio non pu essere portatore di pi di tre deleghe.7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.8. L'assemblea ha i seguenti compiti:- eleggere i membri del comitato;- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;- approvare il programma di attivit proposto dal comitato;- approvare il bilancio preventivo;- approvare il bilancio consuntivo;- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

    Art.7Comitato

    1. Il comitato eletto dall'assemblea ed composto da .... membri. Esso pu cooptare altri .... membri, in qualit di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni .... mesi.3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).4. La convocazione pu avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalit di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.5. In prima convocazione il comitato regolarmente costituito con la presenza della met pi uno dei componenti. In seconda convocazione regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.6. Il comitato ha i seguenti compiti:

    - eleggere il presidente;- assumere il personale;- nominare il segretario;- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale

    approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attivit e autorizzandone la spesa;- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per

    motivi di necessit e di urgenza;- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

    Art.8Presidente

    1. Il presidente, che anche presidente dell'assemblea e del comitato, eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

    3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

    4. In caso di necessit e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato pi anziano di et.

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  • 4. In caso di necessit e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato pi anziano di et.

    Art.9Segretario

    1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;- provvede al disbrigo della corrispondenza;- responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi

    collegiali;- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il

    mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;- provvede alla tenuta dei registri e della contabilit dell'associazione nonch alla

    conservazione della documentazione relativa;- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformit alle decisioni del

    comitato;- a capo del personale.

    Art.10Collegio dei revisori dei conti

    1. Il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

    Art.11Collegio arbitrale

    1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalit di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.2. La loro determinazione avr effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di (3) il quale nominer anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.(3) Il presidente della Corte d'appello quello competente per territorio.

    Art.12Durata delle cariche

    1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

    Art.13Risorse economiche

    1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attivit da:- quote associative e contributi dei soci;- contributi dei privati;- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;- contributi di organismi internazionali;- donazioni e lasciti testamentari;- introiti derivanti da convenzioni;- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

    2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.3. Ogni operazione finanziaria disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

    Art.14Quota sociale

    1. La quota associativa a carico dei soci fissata dall'assemblea. Essa annuale; non frazionabile n ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualit di socio.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea n prendere parte alle attivit dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

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  • Box 3. Modello di atto costitutivo per le ONLUS

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    Art.15Bilancio o rendiconto

    1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che decider a maggioranza di voti.2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.(4) Il decreto legislativo sulle Onlus (460/97) stabilisce l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Si ricorda che fra bilancio e rendiconto corre la seguente differenza: il bilancio pu essere definito come il documento contabile attraverso il quale vengono rappresentati i risultati economico-patrimoniali. Esso documento unitario composto formalmente da due parti: stato patrimoniale e conto profitti e perdite o conto economico. Esso fotografa la realt di una azienda che produce profitti o che si prefigge un utile. possibile considerare il bilancio come una scrittura complessa nella quale confluiscono tutte le scritture elementari. Il rendiconto, invece, un tipo di scritturazione semplice, di norma adottato da organismi che non si prefiggono un utile, ma focalizzano i loro interessi su altri valori. Esso , in sostanza, una serie ordinata di valori in dare e in avere. La chiusura di esso non potr mai portare un utile, ma un mero riporto positivo in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo e da utilizzare esclusivamente ai fini etico-sociali e, quindi, in forza delle leggi fiscali agevolative, non tassabile.

    Art.16Modifiche allo statuto

    1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

    Art.17Norma di rinvio

    1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

    ATTO COSTITUTIVO TIPOPER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILIT SOCIALE

    (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

    Carta semplice uso bollo

    Add (giorno in lettere) del mese di (in lettere) dell'anno (in lettere) si sono riuniti i signori:1.Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attivit svolta e codice fiscale.2.3.Scopo della riunione la costituzione di una associazione denominata - organizzazione non lucrativa di utilit sociale (Onlus) (ripetere la denominazione indicata nello statuto) il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

    Fino alla data in cui sar tenuta la prima assemblea, che dovr svolgersi entro il i membri del comitato sono:

    1.2.3.

    Presidente viene nominato il signor Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:1.firma)2. )

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