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La variabile fiscale come opportunità per l’internazionalizzazione e nel rapporto Banca-Impresa ANCONA -9 maggio 2016 Dott. Alessandro Germani – dottore commercialista Dott. Davide Cagnoni – dottore commercialista

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La variabile fiscale come opportunità per l’internazionalizzazione e nel rapporto Banca-Impresa

ANCONA - 9 maggio 2016

Dott. Alessandro Germani – dottore commercialista

Dott. Davide Cagnoni – dottore commercialista

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Indice generale

PRIMA SESSIONE

Pianificazione fiscale domestica e ottimizzazione del rapporto Banca-Impresa

SECONDA SESSIONE

Opportunità e rischi fiscali nel rapporto con l’estero

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LA PIANIFICAZIONE FISCALE DOMESTICA

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

Coefficienti di ammortamento obsoleti

Orizzonte temporale lungo

Risparmio fiscale spalmato su più esercizi

LA SCELTA DEVE ESSERE MOTIVATA DA LOGICHE

IMPRENDITORIALI

Una variabile fiscale determinante per effettuare nuovi investimenti?

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Soggetti titolari di redditod’impresaSoggetti titolari di redditod’impresa

Soggetti beneficiari

Esercenti arti e professioni (noforfetari si minimi)Esercenti arti e professioni (noforfetari si minimi)

Beni agevolabili

• Materiali• Strumentali• Nuovi (mai utilizzati)• Acquistati o in leasing finanziario

• Materiali• Strumentali• Nuovi (mai utilizzati)• Acquistati o in leasing finanziario

Requisito della strumentalità

I beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati comestrumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa(Circ. 19.2.2015 n. 5 relativa al bonus investimenti)

I beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati comestrumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa(Circ. 19.2.2015 n. 5 relativa al bonus investimenti)

SI IRES/IRPEF NO IRAP (Circ. 12E/2016)

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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Circolare n. 90/2001 (detassazione utili investiti in beni strumentali)La novità sussiste nel caso in cui il bene sia:• acquistato dal produttore• acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore

purché non sia già stato utilizzato né dal cedente né da altri soggetti

Circolare n. 90/2001 (detassazione utili investiti in beni strumentali)La novità sussiste nel caso in cui il bene sia:• acquistato dal produttore• acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore

purché non sia già stato utilizzato né dal cedente né da altri soggetti

La novità

Beni esposti in show room: dovrebbero essere agevolabili se il bene è statoutilizzato solo a scopo dimostrativoBeni complessi: l’entità del costo dei beni usati non deve essere prevalenterispetto al costo dei beni nuovi (Circolare 19.2.2015 n. 5 credito d’impostain beni strumentali nuovi)

Beni esposti in show room: dovrebbero essere agevolabili se il bene è statoutilizzato solo a scopo dimostrativoBeni complessi: l’entità del costo dei beni usati non deve essere prevalenterispetto al costo dei beni nuovi (Circolare 19.2.2015 n. 5 credito d’impostain beni strumentali nuovi)

• A titolo di proprietà• In leasing

Secondo la circolare Assilea 29.10.2015 n. 25 sono esclusi la locazioneoperativa (senza opzione di riscatto) ed il noleggio

• A titolo di proprietà• In leasing

Secondo la circolare Assilea 29.10.2015 n. 25 sono esclusi la locazioneoperativa (senza opzione di riscatto) ed il noleggio

Le modalità di acquisizione

Beni esposti in show room e

complessi

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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• Beni immateriali (es. software)• Beni usati• Beni merce• Materiali di consumo

• Beni immateriali (es. software)• Beni usati• Beni merce• Materiali di consumo

I beni esclusi

Investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016Investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016Ambito temporale

Principio di competenza articolo 109, comma 2, lett. a) TUIRLe spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili:• alla data della consegna o spedizione• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o

costitutivo della proprietà o di altro diritto realeNon assume rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventualepagamento di acconti e nemmeno il fatto di aver sostenuto spese anticipatamente alladata del 15.10.2015.Per i titolari di reddito d’impresa rileva tuttavia l’entrata in funzione del bene (articolo102, comma 1, TUIR). Un impianto consegnato entro il 31.12.2016 con entrata infunzione nel 2017, sarà agevolato, anche se la deduzione del 40% si avvierà inquest’ultimo anno → Circ. 12/E/2016

Principio di competenza articolo 109, comma 2, lett. a) TUIRLe spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili:• alla data della consegna o spedizione• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o

costitutivo della proprietà o di altro diritto realeNon assume rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventualepagamento di acconti e nemmeno il fatto di aver sostenuto spese anticipatamente alladata del 15.10.2015.Per i titolari di reddito d’impresa rileva tuttavia l’entrata in funzione del bene (articolo102, comma 1, TUIR). Un impianto consegnato entro il 31.12.2016 con entrata infunzione nel 2017, sarà agevolato, anche se la deduzione del 40% si avvierà inquest’ultimo anno → Circ. 12/E/2016

Competenza e entrata in funzione

Per espressa previsione normativa:• Beni D.M. 31.12.88 coefficiente < 6,5%• Fabbricati e costruzioni (prudenzialmente

anche le costruzioni leggere)• Altri beni (Allegato 3 alla Legge di stabilità

2016)

Per espressa previsione normativa:• Beni D.M. 31.12.88 coefficiente < 6,5%• Fabbricati e costruzioni (prudenzialmente

anche le costruzioni leggere)• Altri beni (Allegato 3 alla Legge di stabilità

2016)

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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Costo di acquisto maggiorato del 40% ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni dileasing (la maggiorazione non rileva ai fini del test delle società di comodo; la maggiore quota diammortamento riduce il reddito minimo presunto → Circ. 12/E/2016)

Costo di acquisto maggiorato del 40% ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni dileasing (la maggiorazione non rileva ai fini del test delle società di comodo; la maggiore quota diammortamento riduce il reddito minimo presunto → Circ. 12/E/2016)

Effetti

� Ripartizione della deduzione ulteriore sul periodo di amm.to (fiscale) in proporzione alle quote stanziate e dedotte� Va fatta una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES/IRPEF (non IRAP), senza impatti di natura

contabile (il maggior ammortamento non passa da CE ad esclusione, ovviamente, delle minori imposte stanziate inbilancio)

� In caso di beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 la integrale deduzione nell’esercizio è consentita anche nel caso incui, per effetto della maggiorazione del 40%, il costo del bene superi il limite di euro 516,46 → Circ. 12/E/2016

� Per un bene di costo pari a 100 (ammortizzato al 10%) la deduzione sarà pari a 4. Se l’impresa effettua un ammortamentoridotto pari a 8, la variazione resta pari a 4 (e non 3,2) → Circ. 12/E/2016

� Ripartizione della deduzione ulteriore sul periodo di amm.to (fiscale) in proporzione alle quote stanziate e dedotte� Va fatta una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES/IRPEF (non IRAP), senza impatti di natura

contabile (il maggior ammortamento non passa da CE ad esclusione, ovviamente, delle minori imposte stanziate inbilancio)

� In caso di beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 la integrale deduzione nell’esercizio è consentita anche nel caso incui, per effetto della maggiorazione del 40%, il costo del bene superi il limite di euro 516,46 → Circ. 12/E/2016

� Per un bene di costo pari a 100 (ammortizzato al 10%) la deduzione sarà pari a 4. Se l’impresa effettua un ammortamentoridotto pari a 8, la variazione resta pari a 4 (e non 3,2) → Circ. 12/E/2016

Chiarimenti del MEF in sede di approvazione della norma:La maggiorazione del 40% non ha influenza sul calcolo di eventuali plus/minusvalenzeLe plusvalenze saranno calcolate come differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato senzatener conto dell’ulteriore 40%. Se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento,la deduzione del 40% dovrebbe cessare, ma senza conseguenze per le quote già operate. Inoltre,l’acquirente non potrà subentrare nei benefici fiscali per mancanza del requisito della novità.

Chiarimenti del MEF in sede di approvazione della norma:La maggiorazione del 40% non ha influenza sul calcolo di eventuali plus/minusvalenzeLe plusvalenze saranno calcolate come differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato senzatener conto dell’ulteriore 40%. Se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento,la deduzione del 40% dovrebbe cessare, ma senza conseguenze per le quote già operate. Inoltre,l’acquirente non potrà subentrare nei benefici fiscali per mancanza del requisito della novità.

Plusvalenze da cessione

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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LeasingL’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasingL’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasing

Poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuireproporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto. Nello specifico èstato precisato che:• il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata fiscale del contratto di leasing

(metà del periodo di ammortamento del bene)• in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va

ripartito lungo la durata contrattuale• il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di

ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquistoIn caso di cessione del contratto di leasing prima del riscatto:• le quote della maggiorazione già dedotte non si perdono• né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue della maggiorazione lungo

la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto (come avviene in caso dicessione del bene acquistato in proprietà)

Poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuireproporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto. Nello specifico èstato precisato che:• il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata fiscale del contratto di leasing

(metà del periodo di ammortamento del bene)• in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va

ripartito lungo la durata contrattuale• il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di

ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquistoIn caso di cessione del contratto di leasing prima del riscatto:• le quote della maggiorazione già dedotte non si perdono• né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue della maggiorazione lungo

la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto (come avviene in caso dicessione del bene acquistato in proprietà)

Assilea29.10.2015

n. 25

Con il leasing il beneficio è distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesidell’acquisto diretto del bene. Ciò in virtù della minore durata fiscale del leasing rispetto all’ammortamentodel bene in proprietà e, in via subordinata, in considerazione dell’assenza di riduzione delle quote delleasing nel primo anno di entrata in funzione del bene (solo per i titolari di reddito d’impresa).In sostanza, il vantaggio sarà più elevato quanto più bassa è la quota per il riscatto prevista nel contratto.

Con il leasing il beneficio è distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesidell’acquisto diretto del bene. Ciò in virtù della minore durata fiscale del leasing rispetto all’ammortamentodel bene in proprietà e, in via subordinata, in considerazione dell’assenza di riduzione delle quote delleasing nel primo anno di entrata in funzione del bene (solo per i titolari di reddito d’impresa).In sostanza, il vantaggio sarà più elevato quanto più bassa è la quota per il riscatto prevista nel contratto.

Vantaggi del leasing

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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La norma sui super ammortamenti prevede che sono altresì maggiorati del 40% ilimiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni dileasing dei beni ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR(autoveicoli/motoveicoli a disposizione)Restano fermi i limiti legati alla percentuale di deducibilità

La norma sui super ammortamenti prevede che sono altresì maggiorati del 40% ilimiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni dileasing dei beni ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR(autoveicoli/motoveicoli a disposizione)Restano fermi i limiti legati alla percentuale di deducibilità

Veicoli

� € 25.306,39 (anziché € 18.075,99) per autovetture e autocaravan� € 5.784,39 (anziché € 4.131,66) per i motocicli� € 2.892,16 (anziché € 2.065,83) per i ciclomotori

� € 25.306,39 (anziché € 18.075,99) per autovetture e autocaravan� € 5.784,39 (anziché € 4.131,66) per i motocicli� € 2.892,16 (anziché € 2.065,83) per i ciclomotori

I limiti maggiorati

Senza super ammortamento Con super ammortamento

Costo Fiscale

%deducibile

Coefficientedi amm.to

Quota diamm.to

deducibile

Costo fiscale

% deducibile

Coefficiente di amm.to

Quota di amm.to

deducibile

18.076 20% 25% 904 25.306 20% 25% 1.265

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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Tabella di sintesi per acquisti, anche in locazione finanziaria, effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016

Utilizzo veicoliDeducibilità delle spese

e degli altri componenti negativi

Strumentali attività propria dell’impresa 100% di tutti i costi

Uso pubblico 100% di tutti i costi

Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

70% di tutti costi

Agenti o rappresentanti di commercio

• 80% e fino al limite di € 36.152• Per il leasing, canoni deducibili proporzionalmente al

limite di € 36.152• Per il noleggio, limite fisso di € 3.615

Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (adesempio veicolo non assegnato o a disposizione arotazione di dipendenti e amministratori)

• 20% e fino al limite di € 25.306• Per il leasing, canoni deducibili proporzionalmente

al limite di € 25.306• Per il noleggio, canoni deducibili sino a € 3.615

(invariato)• 20% per le altre spese (invariato)

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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• Acconto 2015: l’agevolazione non produce effetti• Acconto 2016: va ricalcolato senza agevolazione (attenzione a

giugno/novembre 2016)

• Acconto 2015: l’agevolazione non produce effetti• Acconto 2016: va ricalcolato senza agevolazione (attenzione a

giugno/novembre 2016)Acconti

I super ammortamenti non rilevano ai fini degli studi di settoreI super ammortamenti non rilevano ai fini degli studi di settoreStudi di settore

La norma non prevede alcuna specifica diposizione con riferimentoalla cumulabilità con altre misure di favore pertanto, analogamentea quanto chiarito in passato per altre agevolazioni (Circ. n. 5/E/2015 -Credito d’imposta beni strumentali nuovi e Circ. 5/E/2016 – Creditod’imposta per attività di ricerca e sviluppo), i super ammortamentidovrebbero essere fruibili anche in presenza di altre misure di favore,salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altribenefici fiscali

La norma non prevede alcuna specifica diposizione con riferimentoalla cumulabilità con altre misure di favore pertanto, analogamentea quanto chiarito in passato per altre agevolazioni (Circ. n. 5/E/2015 -Credito d’imposta beni strumentali nuovi e Circ. 5/E/2016 – Creditod’imposta per attività di ricerca e sviluppo), i super ammortamentidovrebbero essere fruibili anche in presenza di altre misure di favore,salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altribenefici fiscali

Cumulabilità

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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In presenza di opportunità di investimento conviene operare entro il31.12.2016 sfruttando la misura (attenzione alla consegna del beneper il principio di competenza)

In presenza di opportunità di investimento conviene operare entro il31.12.2016 sfruttando la misura (attenzione alla consegna del beneper il principio di competenza)

Timing

Il leasing consente di accorciare lo sfruttamento del beneficio fiscalerispetto all’acquisto (ma attenzione al valore di riscatto)Il leasing consente di accorciare lo sfruttamento del beneficio fiscalerispetto all’acquisto (ma attenzione al valore di riscatto)

Acquisto vs. leasing

Occorre pianificare gli eventuali investimenti pertempo visto che mancano meno di otto mesi allascadenza di questa agevolazione, penal’impossibilità di fruire dei maggiori ammortamentiin misura pari al 40%

Occorre pianificare gli eventuali investimenti pertempo visto che mancano meno di otto mesi allascadenza di questa agevolazione, penal’impossibilità di fruire dei maggiori ammortamentiin misura pari al 40%

La pianificazione per le imprese

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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti

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Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali

attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere

Sostenere il mantenimento dei beni immateriali in Italia

attraverso una detassazionead hoc

Attrarre in Italia investimenti innovativi

Favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

Finalità

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Detassazione da Patent box

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CaratteristicheHa durata per 5

esercizi solariÈ rinnovabileÈ irrevocabile

MarchiL’opzione per l’accesso dei marchi al regime del Patent box può essereesercitata esclusivamente entro il termine del 30 giugno 2016 e non èrinnovabile alla conclusione del quinquennio

L’opzione per l’accesso dei marchi al regime del Patent box può essereesercitata esclusivamente entro il termine del 30 giugno 2016 e non èrinnovabile alla conclusione del quinquennio

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Detassazione da Patent box

L’esercizio dell’opzione

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Soggetti ammessi

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresaTutti i soggetti titolari di reddito d’impresa

Beni agevolabili

� Brevetti industriali� Marchi d’impresa (solo per le opzioni esercitate entro il 30.6.2016)� Software coperti da copyright

� Disegni e modelli� Processi, formule e informazione relativi ad esperienze acquisite

giuridicamente tutelabili

� Brevetti industriali� Marchi d’impresa (solo per le opzioni esercitate entro il 30.6.2016)� Software coperti da copyright

� Disegni e modelli� Processi, formule e informazione relativi ad esperienze acquisite

giuridicamente tutelabili

Beni complementari

Nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali, due o più beni collegatida un vincolo di complementarietà costituiscono un solo bene immateriale aifini dell’applicazione dell’agevolazione.

È inoltre possibile considerare come unico bene immateriale anche un gruppodi beni misti composti (ad esempio da marchi e brevetti)

Nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali, due o più beni collegatida un vincolo di complementarietà costituiscono un solo bene immateriale aifini dell’applicazione dell’agevolazione.

È inoltre possibile considerare come unico bene immateriale anche un gruppodi beni misti composti (ad esempio da marchi e brevetti)

I beni agevolabili possono essere utilizzati direttamente ovvero concessi in uso a soggetti terziI beni agevolabili possono essere utilizzati direttamente ovvero concessi in uso a soggetti terzi

A chi si rivolge e in cosa consiste

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Detassazione da Patent box

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Possono optare per il regime delPatent Box le imprese che svolgonoattività finalizzate alla ricerca, allosviluppo, al mantenimento oall’accrescimento dei beniimmateriali agevolabili

Possono optare per il regime delPatent Box le imprese che svolgonoattività finalizzate alla ricerca, allosviluppo, al mantenimento oall’accrescimento dei beniimmateriali agevolabili

Tipologie di attività di R&S

� Ricerca fondamentale� Ricerca applicata� Design

� Ideazione e realizzazione del software coperto da copyright

� Ricerche di mercato e protezione dei diritti� Attività di promozione e accrescimento immagine (marchi)

� Ricerca fondamentale� Ricerca applicata� Design

� Ideazione e realizzazione del software coperto da copyright

� Ricerche di mercato e protezione dei diritti� Attività di promozione e accrescimento immagine (marchi)

Nexus ratio

� Dal 2012 al 2017 si considerano i costi relativiagli ultimi quattro anni, dal 2018 quelli relativial singolo anno di esercizio dell’opzione

� È indispensabile che le attività di R&S sianodirettamente collegate al bene oggettod’opzione

Nexus ratio

� Dal 2012 al 2017 si considerano i costi relativiagli ultimi quattro anni, dal 2018 quelli relativial singolo anno di esercizio dell’opzione

� È indispensabile che le attività di R&S sianodirettamente collegate al bene oggettod’opzione

Attività di ricerca e sviluppo

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Detassazione da Patent box

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Ai fini del calcolo dell’agevolazione è necessario determinare l’ammontare dei redditi derivanti dallaconcessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili e calcolare la quota di redditoagevolabile tenendo conto del rapporto tra costi «qualificati» in R&S e costi complessivi (c.d. «nexus ratio»)

Ai fini del calcolo dell’agevolazione è necessario determinare l’ammontare dei redditi derivanti dallaconcessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili e calcolare la quota di redditoagevolabile tenendo conto del rapporto tra costi «qualificati» in R&S e costi complessivi (c.d. «nexus ratio»)

Determinazione reddito derivante dall’utilizzo dei

beni immateriali

� Beni in uso diretto:Reddito agevolabile: contributo economico derivante dall’impiegodiretto del bene

� Beni concessi a terzi:Reddito agevolabile: royalties (meno) costi connessi ai beni

� Beni in uso diretto:Reddito agevolabile: contributo economico derivante dall’impiegodiretto del bene

� Beni concessi a terzi:Reddito agevolabile: royalties (meno) costi connessi ai beni

Reddito agevolabilexcostiqualificati maggiorazionedel30%��������

costicomplessividove:- Il reddito agevolabile è riferito al periodo d’imposta interessato- Il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi si determina:

• fino all’esercizio 2017: cumulando i costi sostenuti nell’esercizio diriferimento e nel triennio precedente (4 anni)

• a partire dal 2018: utilizzando esclusivamente i costi sostenuti nelperiodo d’imposta assunti distintamente per ciascun bene

Reddito agevolabilexcostiqualificati maggiorazionedel30%��������

costicomplessividove:- Il reddito agevolabile è riferito al periodo d’imposta interessato- Il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi si determina:

• fino all’esercizio 2017: cumulando i costi sostenuti nell’esercizio diriferimento e nel triennio precedente (4 anni)

• a partire dal 2018: utilizzando esclusivamente i costi sostenuti nelperiodo d’imposta assunti distintamente per ciascun bene

Quota di reddito agevolabile

Il calcolo dell’agevolazione

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Detassazione da Patent box

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Costi del personale direttamente utilizzato, acquisti di beni e servizi connessiall’attività di ricerca per un determinato IP, per crearne uno nuovo oppure persviluppare gli IP già esistenti. Restano esclusi dal computo gli interessi passivi, lespese relative agli immobili e qualsiasi altro costo non direttamente riferibile ad undeterminato bene immateriale

Costi del personale direttamente utilizzato, acquisti di beni e servizi connessiall’attività di ricerca per un determinato IP, per crearne uno nuovo oppure persviluppare gli IP già esistenti. Restano esclusi dal computo gli interessi passivi, lespese relative agli immobili e qualsiasi altro costo non direttamente riferibile ad undeterminato bene immateriale

Costi «qualificati» incrementati dei:• costi derivanti da operazioni infragruppo• costi di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene

immateriale sostenuto nel periodo di imposta

Costi «qualificati» incrementati dei:• costi derivanti da operazioni infragruppo• costi di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene

immateriale sostenuto nel periodo di imposta

Costi complessivi

L’attività di ricerca e sviluppo deve essere svolta:� direttamente dai soggetti beneficiari� da Università, enti di ricerca e organismi equiparati, società e start up innovative

diverse da quelle che controllano, sono controllate ovvero collegate all’impresastessa

� da società del gruppo, qualora abbiano fatto ricorso a soggetti terzi (eliminandol’eventuale mark up)

L’attività di ricerca e sviluppo deve essere svolta:� direttamente dai soggetti beneficiari� da Università, enti di ricerca e organismi equiparati, società e start up innovative

diverse da quelle che controllano, sono controllate ovvero collegate all’impresastessa

� da società del gruppo, qualora abbiano fatto ricorso a soggetti terzi (eliminandol’eventuale mark up)

La determinazione del nexus ratio

Costi qualificati

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Detassazione da Patent box

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Metodi ammessi

Secondo l’Agenzia delle Entrate quelli utilizzati in ambito transfer pricing, ovveroCUP (royalties) e profit split

Secondo l’Agenzia delle Entrate quelli utilizzati in ambito transfer pricing, ovveroCUP (royalties) e profit split

Secondo l’OIV metodi aziendali quali relief from royalty, excess earning, with and

without, reddito implicitoSecondo l’OIV metodi aziendali quali relief from royalty, excess earning, with and

without, reddito implicito

La determinazione del reddito agevolabile

Utilizzo diretto Utilizzo indiretto

Valore della royalty implicita da estrapolare dalprezzo di vendita (determinando un ipotetico ramodi azienda facente capo all’intangibile agevolabile)meno i costi diretti (aventi relazione specifica conl’IP) e indiretti (amministrativi, da utilizzo beni,relativi agli immobili secondo criteri di contabilitàanalitica) sostenuti

Canone applicato meno i costi diretti (relazione specificacon l’IP) e indiretti (amministrativi, da utilizzo beni,relativi agli immobili secondo criteri di contabilitàanalitica) sostenuti

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Detassazione da Patent box

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Misura della detassazione

Effetti sulle imposte

La quota di reddito agevolabile non concorre allaformazione del reddito d’esercizio nella misura delLa quota di reddito agevolabile non concorre allaformazione del reddito d’esercizio nella misura del

• detassazione del reddito d’impresa ai fini IRES (dal 2017pari al 12%, cioè il 50% del 24%)

• detassazione del valore della produzione ai fini IRAP

• detassazione del reddito d’impresa ai fini IRES (dal 2017pari al 12%, cioè il 50% del 24%)

• detassazione del valore della produzione ai fini IRAP

30%per il 2015

50%dal

2017

40%per il 2016

La quantificazione del vantaggio

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Detassazione da Patent box

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In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, vi è l’obbligo di attivazione della procedura diruling, finalizzato alla sottoscrizione di un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresarichiedente, che vincola entrambe le parti

Oggetto del ruling

• Determinazione del contributo economico alla produzione delreddito d’impresa in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali(ruling obbligatorio)

• Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beniimmateriali concessi in uso infragruppo e della plusvalenza dacessione infragruppo di beni immateriali (ruling facoltativo)

• Determinazione del contributo economico alla produzione delreddito d’impresa in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali(ruling obbligatorio)

• Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beniimmateriali concessi in uso infragruppo e della plusvalenza dacessione infragruppo di beni immateriali (ruling facoltativo)

Requisito soggettivo

� Uso diretto dei beni: ruling obbligatorio

� Beni concessi a terzi: ruling facoltativo

� Uso diretto dei beni: ruling obbligatorio

� Beni concessi a terzi: ruling facoltativo

Il ruling

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Detassazione da Patent box

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� A differenza dei super ammortamenti non si tratta di un’agevolazione atempo ma di una misura inserita a sistema

� A regime ai fini IRES consente un risparmio pari al 50% del 24% (aliquota IRESdall’1.01.2017) quindi pari al 12%

� è utilizzabile se il vantaggio competitivo dell’azienda si basa sullosfruttamento di un intangible (marchio, brevetto, know how….)

� A differenza dei super ammortamenti non si tratta di un’agevolazione atempo ma di una misura inserita a sistema

� A regime ai fini IRES consente un risparmio pari al 50% del 24% (aliquota IRESdall’1.01.2017) quindi pari al 12%

� è utilizzabile se il vantaggio competitivo dell’azienda si basa sullosfruttamento di un intangible (marchio, brevetto, know how….)

Vantaggi

� In relazione al marchio occorre verificare se l’Italia manterrà l’agevolazionerispetto al quadro UE che non consente di agevolare questo intangible

(potenziali problematiche di infrazione comunitaria)� Il nexus ratio viene penalizzato dai seguenti fattori:

� Attività di ricerca e sviluppo intercompany (non svolte effettivamente daterze entità ma da società del gruppo)

� I costi per l’acquisizione o lo sfruttamento dell’intangible (es. utilizzo delmarchio)

� In relazione al marchio occorre verificare se l’Italia manterrà l’agevolazionerispetto al quadro UE che non consente di agevolare questo intangible

(potenziali problematiche di infrazione comunitaria)� Il nexus ratio viene penalizzato dai seguenti fattori:

� Attività di ricerca e sviluppo intercompany (non svolte effettivamente daterze entità ma da società del gruppo)

� I costi per l’acquisizione o lo sfruttamento dell’intangible (es. utilizzo delmarchio)

Criticità

La pianificazione per le imprese

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Detassazione da Patent box

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L’utilizzo delle royalties può essere precluso per assenza di dati comparabiliL’utilizzo delle royalties può essere precluso per assenza di dati comparabili

La pianificazione per le imprese

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In presenza di una buona redditività aziendale il profit split o l’excess

earning possono dare risultati interessantiIn presenza di una buona redditività aziendale il profit split o l’excess

earning possono dare risultati interessanti

Questi metodi pervengono a risultati in termini di EBIT per cui i costi per losfruttamento dell’intangible sono già ricompresi nel reddito calcolato (adifferenza delle royalties che rappresentano dei ricavi lordi)

Questi metodi pervengono a risultati in termini di EBIT per cui i costi per losfruttamento dell’intangible sono già ricompresi nel reddito calcolato (adifferenza delle royalties che rappresentano dei ricavi lordi)

In alcune circostanze può essere opportuno pianificare riorganizzazioni digruppo attraverso operazioni straordinarie (IP company)In alcune circostanze può essere opportuno pianificare riorganizzazioni digruppo attraverso operazioni straordinarie (IP company)

Detassazione da Patent box

Opportunità

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Motivazioni imprenditoriali Motivazioni extra imprenditoriali

Motivazioni fiscali

E’ OPPORTUNO FOCALIZZARSI SUGLI OBIETTIVI DA

RAGGIUNGERE PER SCEGLIERE LO STRUMENTO PIU’ ADATTO

Nell’attuale contesto economico e sociale può essere opportuno valutare gli strumenti utili per traslare il patrimonio immobiliare

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Migliorare l’attivo della società produttiva scorporando la componenteimmobiliare (focalizzazione sul core business)

� Favorire l’ingresso di soci nel capitale dell’operativa (es. fondi di private

equity) che prediligono la componente legata al core business rispetto aquella immobiliare

� Garantire all’imprenditore un canone di locazione riveniente dall’affittodegli immobili fuoriusciti

� Permettere la reintegrazione della componente immobiliare nelpatrimonio personale dei soci

� Uscire dalla disciplina delle società di comodo

� Migliorare l’attivo della società produttiva scorporando la componenteimmobiliare (focalizzazione sul core business)

� Favorire l’ingresso di soci nel capitale dell’operativa (es. fondi di private

equity) che prediligono la componente legata al core business rispetto aquella immobiliare

� Garantire all’imprenditore un canone di locazione riveniente dall’affittodegli immobili fuoriusciti

� Permettere la reintegrazione della componente immobiliare nelpatrimonio personale dei soci

� Uscire dalla disciplina delle società di comodo

� Assegnazione/cessione agevolata (articolo 1 comma 115-120 Leggestabilità 2016)

� Trasformazione in società semplice (idem)� Scissione parziale proporzionale (articoli da 2506 a 2506 quater C.C. e

articolo 173 TUIR)

� Assegnazione/cessione agevolata (articolo 1 comma 115-120 Leggestabilità 2016)

� Trasformazione in società semplice (idem)� Scissione parziale proporzionale (articoli da 2506 a 2506 quater C.C. e

articolo 173 TUIR)

Modalità

Obiettivi

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)

Gli immobili

• Immobili patrimoniali previsti dall’articolo 90 del TUIR• Immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa• Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati

direttamente per l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiaredell’agevolazione anche quelli concessi in locazione

• Immobili patrimoniali previsti dall’articolo 90 del TUIR• Immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa• Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati

direttamente per l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiaredell’agevolazione anche quelli concessi in locazione

Immobiliari di gestione

Gli immobili detenuti per la locazione sono privi del requisito dellastrumentalità. Quindi, a prescindere che siano strumentali (per categoriacatastale) o abitativi, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione)determina in via automatica la possibilità di beneficiare dell’agevolazione

Gli immobili detenuti per la locazione sono privi del requisito dellastrumentalità. Quindi, a prescindere che siano strumentali (per categoriacatastale) o abitativi, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione)determina in via automatica la possibilità di beneficiare dell’agevolazione

I terreni agricoli I terreni agricoli utilizzati per la coltivazione sono strumentali per destinazionee quindi non sono assegnabili in modo agevolatoI terreni agricoli utilizzati per la coltivazione sono strumentali per destinazionee quindi non sono assegnabili in modo agevolato

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

Assegnazione/cessione

Assegnatari e cedenti

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento

dell’assegnazione

Il perfezionamento delle operazioni deve avvenire entro il 30.9.2016Il perfezionamento delle operazioni deve avvenire entro il 30.9.2016La scadenza

Un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2015, ma non lo è piùall’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbeperso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essereestromesso beneficiando delle agevolazioni.

Un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2015, ma non lo è piùall’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbeperso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essereestromesso beneficiando delle agevolazioni.

I soci beneficiari

Le agevolazioni sono concesse purché i soci siano iscritti a libro soci, oveprescritto, al 30.9.2015, o lo siano entro il 31.1.2016, ma in forza di un titolo ditrasferimento avente data certa anteriore all’ 1.10.2015. La ratio è quella dievitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare inprossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delleagevolazioni.

Le agevolazioni sono concesse purché i soci siano iscritti a libro soci, oveprescritto, al 30.9.2015, o lo siano entro il 31.1.2016, ma in forza di un titolo ditrasferimento avente data certa anteriore all’ 1.10.2015. La ratio è quella dievitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare inprossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delleagevolazioni.

Assegnazione/cessione

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tre delperiodo 2013-2015) sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o dellacessione dei beni ai soci

� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale (è possibile anche assumere un valoreintermedio tra il valore normale e il valore catastale)

� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodell’assegnazione pari al 13% (solo in caso di assegnazione)

� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tre delperiodo 2013-2015) sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o dellacessione dei beni ai soci

� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale (è possibile anche assumere un valoreintermedio tra il valore normale e il valore catastale)

� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodell’assegnazione pari al 13% (solo in caso di assegnazione)

I benefici

Le plusvalenze

Operazione Regime ordinario Regime agevolato

AssegnazioneValore normale meno costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 del TUIR)

Valore normale o catastale menocosto fiscalmente riconosciuto

CessioneCorrispettivo meno costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 del TUIR)

Maggiore tra corrispettivo e valorenormale o catastale meno costofiscalmente riconosciuto

• 60% entro il 30 novembre 2016• 40% entro il 16 giugno 2017• 60% entro il 30 novembre 2016• 40% entro il 16 giugno 2017

Il pagamento della

sostitutiva

Assegnazione/cessione

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Gruppo o categoria catastale

Rendita base Rivalutazioni Valore catastale

Terreni agricoli RD x 75 x 1,25 20% RD x 112,5

A (escluso A/10) RC x 100 x 1,05 20% RC x 126

A prima casa RC x 100 x 1,05 10% RC x 115,5

A/10 RC x 50 x 1,05 20% RC x 63

B RC x 100 x 1,05 40% RC x 147

C (escluso C1) RC x 100 x 1,05 20% RC x 126

C/1 RC x 34 x 1,05 20% RC x 42,84

D RC x 50 x 1,05 20% RC x 63

E RC x 34 x 1,05 20% RC x 42,84

Determinazione valore catastale

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Assegnazione/cessione

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovutaun’imposta sostitutiva del 13%; se si annullano riserve libere (di utili o di capitali) non èdovuta alcuna sostitutiva

� L’imposta non riguarda, invece, i casi di cessione agevolata, in quanto chiaramente nonvi è alcuna riserva di patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene

� Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovutaun’imposta sostitutiva del 13%; se si annullano riserve libere (di utili o di capitali) non èdovuta alcuna sostitutiva

� L’imposta non riguarda, invece, i casi di cessione agevolata, in quanto chiaramente nonvi è alcuna riserva di patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene

Riserve in sospensione

d’imposta

Se il saldo attivo di rivalutazione è già stato utilizzato per la copertura delle perdite, conriduzione definitiva da parte dell’assemblea straordinaria, non si pongono più problemi ditassazione della suddetta riserva

Se il saldo attivo di rivalutazione è già stato utilizzato per la copertura delle perdite, conriduzione definitiva da parte dell’assemblea straordinaria, non si pongono più problemi ditassazione della suddetta riserva

Utilizzo a copertura perdite

Esempio di tassazione del

saldo attivo

� Immobile acquistato per € 200.000 e rivalutato nel 2008 fino a € 1.200.000 conpagamento dell’imposta sostitutiva dell’1,5% sulla differenza di valori e assegnazione alvalore di € 1.200.000

� Regime ordinario: 27,5% su € 1.000.000 pari ad un’imposta lorda di € 275.000, da cui sidetrae l’imposta dell’1,5%, su € 1.000.000 per un’imposta netta di € 260.000;

� Regime sostitutivo: 985.000,00 × 13% = € 128.050

� Immobile acquistato per € 200.000 e rivalutato nel 2008 fino a € 1.200.000 conpagamento dell’imposta sostitutiva dell’1,5% sulla differenza di valori e assegnazione alvalore di € 1.200.000

� Regime ordinario: 27,5% su € 1.000.000 pari ad un’imposta lorda di € 275.000, da cui sidetrae l’imposta dell’1,5%, su € 1.000.000 per un’imposta netta di € 260.000;

� Regime sostitutivo: 985.000,00 × 13% = € 128.050

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Assegnazione/cessione

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Modalità

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 commi1-2° p. 5, 6, 7 e 8 del TUIR (in sostanza rimane ferma solo la tassazione in qualità di utilidei beni assegnati) tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debitiaccollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 commi1-2° p. 5, 6, 7 e 8 del TUIR (in sostanza rimane ferma solo la tassazione in qualità di utilidei beni assegnati) tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debitiaccollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute

Assegnazione con distribuzione di riserve di utili

• l’assegnazione costituisce utile in natura per il socio• il valore normale da considerare è quello “ordinario” (articolo 9) o quello catastale, se scelto• da questo valore occorre detrarre l’ammontare già assoggettato a sostitutiva sullasocietà

Assegnazione con distribuzione di

riserve di capitali

Il socio non consegue alcun reddito (si tratta di una restituzione dell’apporto in società)Si riduce tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta (articolo47 comma 5 TUIR). Se la riduzione conduce a un “sottozero” il socio risulta assoggettato atassazione

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Assegnazione/cessione

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Imposte indiretteL’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposteipotecaria e catastale si applicano in misura fissaL’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposteipotecaria e catastale si applicano in misura fissa

IVAL’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse

charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVAL’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse

charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVA

• Tra i casi di rettifica della detrazione previsti dall’articolo 19-bis2 comma 2 del D.P.R. n.633/1972 rientrano le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobiliper i quali l’IVA è stata detratta. L’obbligo non sussiste, tuttavia, se è già trascorso ilperiodo decennale “di osservazione” previsto per i beni ammortizzabili, quali sono ifabbricati

• Qualora l’immobile sia stato acquisito senza IVA (ad es. da privato) ma successivamentesiano state sostenute spese per interventi di manutenzione per le quali, invece, l’IVA èstata detratta, occorre effettuare la rettifica alla detrazione, ma solo se le spese stesseabbiano natura incrementativa

• Tra i casi di rettifica della detrazione previsti dall’articolo 19-bis2 comma 2 del D.P.R. n.633/1972 rientrano le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobiliper i quali l’IVA è stata detratta. L’obbligo non sussiste, tuttavia, se è già trascorso ilperiodo decennale “di osservazione” previsto per i beni ammortizzabili, quali sono ifabbricati

• Qualora l’immobile sia stato acquisito senza IVA (ad es. da privato) ma successivamentesiano state sostenute spese per interventi di manutenzione per le quali, invece, l’IVA èstata detratta, occorre effettuare la rettifica alla detrazione, ma solo se le spese stesseabbiano natura incrementativa

Rettifica alla detrazione

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Assegnazione/cessione

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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La trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggettoesclusivo principale la gestione di tali beni (tipicamente, si tratta delle immobiliari di gestione)La trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggettoesclusivo principale la gestione di tali beni (tipicamente, si tratta delle immobiliari di gestione)

All’atto della trasformazione la compagine deve essere formata dagli stessi soci che erano talialla data di riferimento, in quanto gli effetti della trasformazione coinvolgononecessariamente tutti i soci. Le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano, nelfrattempo, le quote di partecipazione. Se invece nelle more della trasformazione dovessemodificarsi la compagine si ritiene che l’operazione non possa più essere agevolata.

All’atto della trasformazione la compagine deve essere formata dagli stessi soci che erano talialla data di riferimento, in quanto gli effetti della trasformazione coinvolgononecessariamente tutti i soci. Le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano, nelfrattempo, le quote di partecipazione. Se invece nelle more della trasformazione dovessemodificarsi la compagine si ritiene che l’operazione non possa più essere agevolata.

� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)

Società interessate

Oggetto sociale

I soci

� Immobili patrimoniali (articolo 90 del TUIR)� Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa� Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati direttamente per

l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiare dell’agevolazione anche quelli concessi inlocazione

� Immobili patrimoniali (articolo 90 del TUIR)� Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa� Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati direttamente per

l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiare dell’agevolazione anche quelli concessi inlocazione

Gli Immobili

Trasformazione in società semplice

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tredel periodo 2013-2015) sulla differenza tra il valore normale dei beni agevolati e illoro costo fiscale

� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale

� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodella trasformazione pari al 13%

� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tredel periodo 2013-2015) sulla differenza tra il valore normale dei beni agevolati e illoro costo fiscale

� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale

� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodella trasformazione pari al 13%

Tassazione società

Le plusvalenze

Operazione Regime ordinario Regime agevolato

AssegnazioneValore normale - costofiscalmente riconosciuto (articolo86. comma 3 TUIR)

Valore normale o catastale - costofiscalmente riconosciuto

CessioneCorrispettivo - costo fiscalmentericonosciuto (articolo 86 comma3 TUIR)

Maggiore tra corrispettivo e valorenormale o catastale - costofiscalmente riconosciuto

TrasformazioneValore normale - costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 TUIR)

Valore normale o catastale - costofiscalmente riconosciuto

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Trasformazione in società semplice

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute va aumentato della differenzaassoggettata ad imposizione sostitutiva. In questo modo, i maggiori valori insiti nei beni esistentinel patrimonio della società trasformata, tassati con l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%,non verranno più tassati nel momento in cui i soci cedono le partecipazioni nella societàsemplice.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute va aumentato della differenzaassoggettata ad imposizione sostitutiva. In questo modo, i maggiori valori insiti nei beni esistentinel patrimonio della società trasformata, tassati con l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%,non verranno più tassati nel momento in cui i soci cedono le partecipazioni nella societàsemplice.

Tassazione in capo ai soci

Se una società di capitali si trasforma in società semplice, si applica l’articolo 170 comma 4 lett. b) TUIR: le riserve di utilinon ricostituite in bilancio si considerano tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Ciò nonaccade invece per le società di persone, per le quali gli utili hanno già scontato l’imposizione per trasparenza esercizio dopoesercizio

Se una società di capitali si trasforma in società semplice, si applica l’articolo 170 comma 4 lett. b) TUIR: le riserve di utilinon ricostituite in bilancio si considerano tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Ciò nonaccade invece per le società di persone, per le quali gli utili hanno già scontato l’imposizione per trasparenza esercizio dopoesercizio

Riserve non ricostituite in bilancio

L’assoggettamento a sostitutiva in capo alla società “esaurisce definitivamente il prelievo tributario non

solo con riferimento ai plusvalori latenti nei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con

riferimento agli utili maturati fino alla trasformazione”. Questo effetto sarebbe però garantitodall’aumento corrispondente del costo fiscale della partecipazione detenuta.A rigore, l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate è pienamente comprensibile in relazione ai plusvalorilatenti, o i plusvalori fatti emergere con rivalutazioni a pagamento, mentre non appare chiaro comepossa operare per gli “utili maturati fino alla trasformazione”, i quali dovrebbero risultare tassati inqualità di utili “ordinari”, dedotto quanto assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.

L’assoggettamento a sostitutiva in capo alla società “esaurisce definitivamente il prelievo tributario non

solo con riferimento ai plusvalori latenti nei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con

riferimento agli utili maturati fino alla trasformazione”. Questo effetto sarebbe però garantitodall’aumento corrispondente del costo fiscale della partecipazione detenuta.A rigore, l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate è pienamente comprensibile in relazione ai plusvalorilatenti, o i plusvalori fatti emergere con rivalutazioni a pagamento, mentre non appare chiaro comepossa operare per gli “utili maturati fino alla trasformazione”, i quali dovrebbero risultare tassati inqualità di utili “ordinari”, dedotto quanto assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Circolare 4.5.2007 n. 25/E(§ 1,3,2)

36

Trasformazione in società semplice

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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La trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquenniorilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) delTUIR

La trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquenniorilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) delTUIR

Calcolo del quinquennio

Come per l’assegnazione agevolata sirealizza un fenomeno di destinazionedei beni a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa

Come per l’assegnazione agevolata sirealizza un fenomeno di destinazionedei beni a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa

IVA Misura fissaMisura fissaRegistro,

ipo-catastali

Atto di trasformazione effettuato entro il 30.9.2016 (prudenzialmente sarebbeopportuna anche l’iscrizione dell’atto al registro imprese entro la medesima data)Atto di trasformazione effettuato entro il 30.9.2016 (prudenzialmente sarebbeopportuna anche l’iscrizione dell’atto al registro imprese entro la medesima data)

Efficacia

• 60% entro il 30.11.2016• 40% entro il 16.6.2017• 60% entro il 30.11.2016• 40% entro il 16.6.2017

Imposta sostitutiva

37

Trasformazione in società semplice

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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L’operazione consente di scorporare il patrimonio immobiliare dalla società operativa(c.d. scissa) a favore di una società di nuova costituzione (newco) oppure di unabeneficiaria già esistente

L’operazione consente di scorporare il patrimonio immobiliare dalla società operativa(c.d. scissa) a favore di una società di nuova costituzione (newco) oppure di unabeneficiaria già esistente

Finalità

Si predilige la scissione parziale proporzionale perché consente di:� continuare a gestire il core business all’interno della società scissa, che è resa più

flessibile mediante lo scorporo della componente immobiliare� allocare la componente immobiliare in una newco o in una società già esistente con

attribuzione delle partecipazioni in misura proporzionale ai soci della scissa

Si predilige la scissione parziale proporzionale perché consente di:� continuare a gestire il core business all’interno della società scissa, che è resa più

flessibile mediante lo scorporo della componente immobiliare� allocare la componente immobiliare in una newco o in una società già esistente con

attribuzione delle partecipazioni in misura proporzionale ai soci della scissa

Modalità

L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR; lescissioni non proporzionali sottintendono invece l’assegnazione dei beni immobili e sonoquindi considerate elusive alla luce di molteplici pronunce di prassi amministrativa epareri del Comitato Consultivo)

L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR; lescissioni non proporzionali sottintendono invece l’assegnazione dei beni immobili e sonoquindi considerate elusive alla luce di molteplici pronunce di prassi amministrativa epareri del Comitato Consultivo)

Effetti fiscali

L’immobiliare beneficiaria di solito concede in locazione il capannone industriale allascissa operativaL’immobiliare beneficiaria di solito concede in locazione il capannone industriale allascissa operativa

Locazione

Scissione societaria

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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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� Tassazione in capo alla società attraente per via della sostitutiva (8/10,5%)� Affrancamento delle riserve al 13% solo se in sospensione di imposta (non riguarda

le cessioni)� Tassazione sul socio in caso di assegnazione di riserve di utili (solo sottozero per

quelle di capitali)� Valutare effetto IVA (esenzione e conseguente rettifica alla detrazione) e indirette

(registro a metà e ipocatastali fisse)

� Tassazione in capo alla società attraente per via della sostitutiva (8/10,5%)� Affrancamento delle riserve al 13% solo se in sospensione di imposta (non riguarda

le cessioni)� Tassazione sul socio in caso di assegnazione di riserve di utili (solo sottozero per

quelle di capitali)� Valutare effetto IVA (esenzione e conseguente rettifica alla detrazione) e indirette

(registro a metà e ipocatastali fisse)

Assegnazione / cessione

� In capo alla società stesso costo dell’assegnazione/cessione� In capo al socio ipotesi residuale (non ricostituzione)� Effetti IVA e indirette simili all’assegnazione/cessione� Modalità di fatto solo per immobiliari di gestione

� In capo alla società stesso costo dell’assegnazione/cessione� In capo al socio ipotesi residuale (non ricostituzione)� Effetti IVA e indirette simili all’assegnazione/cessione� Modalità di fatto solo per immobiliari di gestione

Trasformazione

Scissione

� Operazione fiscalmente neutrale (costo zero)� Consente di collocare gli immobili in una struttura societaria (non possono essere

attribuite al socio persona fisica)� Bisogna fare attenzione ad eventuali cessioni di partecipazioni post scissione per le

quali l’operazione può essere disconosciuta (abuso del diritto articolo 10-bis Legge212/2000)

� Operazione a sistema e non a tempo come le altre

� Operazione fiscalmente neutrale (costo zero)� Consente di collocare gli immobili in una struttura societaria (non possono essere

attribuite al socio persona fisica)� Bisogna fare attenzione ad eventuali cessioni di partecipazioni post scissione per le

quali l’operazione può essere disconosciuta (abuso del diritto articolo 10-bis Legge212/2000)

� Operazione a sistema e non a tempo come le altre

La pianificazione per le imprese

39

Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili

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Valutare lo strumento più adeguato

Prestare attenzione alla variabile fiscale

Cogliere le opportunità

MOLTO SPESSO IL RISULTATO SI PUO’ OTTENERE ATTRAVERSO

UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le imprese hanno la necessità di incrementare l’equity e di migliorare i ratios

patrimoniali per accedere al credito bancario

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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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Rivalutare gli assets e perveniread un equity incrementatoRivalutare gli assets e perveniread un equity incrementato

ObiettivoSfruttare la possibilità di dedurremaggiori ammortamentiSfruttare la possibilità di dedurremaggiori ammortamenti

Le operazioni

• Rivalutazione beni d’impresa (articolo 1 comma 889 e ss. Legge distabilità 2016)

• Conferimento di azienda o ramo (articoli 2343-2465 C.C. e 176 TUIR)• Opzione per gli IAS IFRS (articolo 4 comma 6 D.Lgs. 38/2005)

• Rivalutazione beni d’impresa (articolo 1 comma 889 e ss. Legge distabilità 2016)

• Conferimento di azienda o ramo (articoli 2343-2465 C.C. e 176 TUIR)• Opzione per gli IAS IFRS (articolo 4 comma 6 D.Lgs. 38/2005)

Pro e controLe tre misure vanno messe a confronto per comprendere vantaggi esvantaggi di ciascuna di esseLe tre misure vanno messe a confronto per comprendere vantaggi esvantaggi di ciascuna di esse

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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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Sostitutiva pari al 16% su beni ammortizzabili e al 12% su beni nonammortizzabili (terreni e partecipazioni); 10% per affrancare la riserva insospensione d’imposta

Sostitutiva pari al 16% su beni ammortizzabili e al 12% su beni nonammortizzabili (terreni e partecipazioni); 10% per affrancare la riserva insospensione d’imposta

Costo fiscale

Il costo complessivo ammonta al 26% (o al 22%) rispetto ad un’aliquota IRESdel 27,50% (24% dall’1.1.2017)Il costo complessivo ammonta al 26% (o al 22%) rispetto ad un’aliquota IRESdel 27,50% (24% dall’1.1.2017)

Confronto con IRES

Rinviato al 2018 per la deducibilità dei maggiori ammortamenti e al 2019 peril riconoscimento del maggior costo fiscale ai fini del calcolo dellaplusvalenza in ipotesi di cessione

Rinviato al 2018 per la deducibilità dei maggiori ammortamenti e al 2019 peril riconoscimento del maggior costo fiscale ai fini del calcolo dellaplusvalenza in ipotesi di cessione

Riconoscimento fiscale

Effetti solo contabili

Sono esclusi per questa misura di rivalutazione che è obbligatoriamenteanche fiscale, come la precedente (legge di stabilità 2014) e a differenzadella misura del DL 185/2008

Sono esclusi per questa misura di rivalutazione che è obbligatoriamenteanche fiscale, come la precedente (legge di stabilità 2014) e a differenzadella misura del DL 185/2008

Rivalutazione dei beni

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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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• Redazione di perizia di stima con esperto nominato dal Tribunale per S.p.A. edalla società per S.r.l.

• Il valore dei beni dell’azienda/ramo deve essere almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto: evitare fenomeni diannacquamento del capitale

• Redazione di perizia di stima con esperto nominato dal Tribunale per S.p.A. edalla società per S.r.l.

• Il valore dei beni dell’azienda/ramo deve essere almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto: evitare fenomeni diannacquamento del capitale

Aspetti civilistici

• Operazione fiscalmente neutra ex articolo 176 TUIR• Il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza

deducibile• La conferitaria subentra nella posizione del conferente in relazione agli elementi

attivi e passivi conferiti

• Operazione fiscalmente neutra ex articolo 176 TUIR• Il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza

deducibile• La conferitaria subentra nella posizione del conferente in relazione agli elementi

attivi e passivi conferiti

IRES

Operazione non imponibile ai fini IRAP in quanto la componente è iscritta in areastraordinaria (circ. 27/E 27.5.09)Operazione non imponibile ai fini IRAP in quanto la componente è iscritta in areastraordinaria (circ. 27/E 27.5.09)

IRAP

Il principio dovrebbe rimanere valido anche in vigenza della modifica dello schema di conto economico apportata dal D.lgs. 18dicembre 2015 n. 139, con la quale è stata eliminata la classe «E) Proventi e Oneri straordinari» ed i cui effetti si avranno sulleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016

Il principio dovrebbe rimanere valido anche in vigenza della modifica dello schema di conto economico apportata dal D.lgs. 18dicembre 2015 n. 139, con la quale è stata eliminata la classe «E) Proventi e Oneri straordinari» ed i cui effetti si avranno sulleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016

Conferimento azienda/ramo

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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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� Miglioramento di bilancio: rafforzamento dell’equity della conferitaria(ma solo per il bilancio di esercizio, non anche per il consolidato nontrattandosi di operazione verso terzi)

� Patent box: possibilità di conferire l’intangible ad una IP company che puòconcederlo in licenza alle altre entità del gruppo (in tal caso il ruling è solofacoltativo)

� Miglioramento di bilancio: rafforzamento dell’equity della conferitaria(ma solo per il bilancio di esercizio, non anche per il consolidato nontrattandosi di operazione verso terzi)

� Patent box: possibilità di conferire l’intangible ad una IP company che puòconcederlo in licenza alle altre entità del gruppo (in tal caso il ruling è solofacoltativo)

Vantaggi

� Disciplina delle società di comodo: più agevolmente superabile in caso diholding dinamica (servizi infragruppo, royalties) rispetto alla holding

statica (solo dividendi)� Detrazione IVA: non consentita per la holding statica (attività esente) si

per quella dinamica (da valutare separazione attività ex articolo 36 D.P.R.n. 633/72)

� Transfer pricing interno: superato grazie all’articolo 5 comma 2 D.Lgs.147/2015 per transazioni intercompany fra soggetti residenti (maattenzione sempre al sindacato di inerenza)

� Disciplina delle società di comodo: più agevolmente superabile in caso diholding dinamica (servizi infragruppo, royalties) rispetto alla holding

statica (solo dividendi)� Detrazione IVA: non consentita per la holding statica (attività esente) si

per quella dinamica (da valutare separazione attività ex articolo 36 D.P.R.n. 633/72)

� Transfer pricing interno: superato grazie all’articolo 5 comma 2 D.Lgs.147/2015 per transazioni intercompany fra soggetti residenti (maattenzione sempre al sindacato di inerenza)

Criticità

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Conferimento azienda/ramo

Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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Società diverse da banche, enti finanziari, compagnie assicurative, societàtenute al consolidato in relazione al bilancio di esercizioSocietà diverse da banche, enti finanziari, compagnie assicurative, societàtenute al consolidato in relazione al bilancio di esercizio

Soggetti interessati

Il Decreto dell’Economia che avrebbe dovuto disciplinare l’opzione ex articolo4 comma 6 D.Lgs. 38/05 è stato soppresso dal Decreto competitività (articolo20 comma 2, lett. a) D.L. 24 giugno 2014 n. 91)

Il Decreto dell’Economia che avrebbe dovuto disciplinare l’opzione ex articolo4 comma 6 D.Lgs. 38/05 è stato soppresso dal Decreto competitività (articolo20 comma 2, lett. a) D.L. 24 giugno 2014 n. 91)

Soggetti esclusiLe società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo2435-bis C.C.Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo2435-bis C.C.

Modifica normativa

Effetti

� Contabilmente iscrizione degli assets al fair value anziché al costo conconseguente incremento del patrimonio netto

� Fiscalmente l’operazione è neutrale ex articolo 110 comma 1 lettera c) TUIR

� Contabilmente iscrizione degli assets al fair value anziché al costo conconseguente incremento del patrimonio netto

� Fiscalmente l’operazione è neutrale ex articolo 110 comma 1 lettera c) TUIR

Passaggio ai principi internazionali

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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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� Operazione fiscalmente eccessivamente onerosa� Non percorribile solo con effetti contabili� Complessivamente sconveniente

� Operazione fiscalmente eccessivamente onerosa� Non percorribile solo con effetti contabili� Complessivamente sconveniente

Rivalutazionedei beni

� Contabilmente consente di incrementare l’equity

� Fiscalmente non costa nulla (è un’operazione neutrale)� Da valutare in un contesto di riorganizzazione più ampio (holding)

� Contabilmente consente di incrementare l’equity

� Fiscalmente non costa nulla (è un’operazione neutrale)� Da valutare in un contesto di riorganizzazione più ampio (holding)

Conferimento azienda

Passaggio agli IAS

� Contabilmente consente di incrementare l’equity

� Fiscalmente non costa nulla (non genera plusvalenze)� Da valutare in un contesto di internazionalizzazione dell’impresa

(quotazione, mercati di sbocco, bilancio confrontabile)

� Contabilmente consente di incrementare l’equity

� Fiscalmente non costa nulla (non genera plusvalenze)� Da valutare in un contesto di internazionalizzazione dell’impresa

(quotazione, mercati di sbocco, bilancio confrontabile)

La pianificazione per le imprese

46

Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative

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Maggiore patrimonializzazioneRiduzione dell’indebitamento

complessivo

I debiti si trasformano in riserve di capitale

ATTENZIONE AL COSTO FISCALE DEL CREDITO RINUNCIATO IN

CAPO AL SOCIO

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Rinunce soci incrementative dell’equity

La rinuncia dei crediti da parte dei soci è un importante strumento di ricapitalizzazione delle imprese che deve essere effettuato nella consapevolezza delle recenti novità fiscali

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Tre fattispecie

La modifica normativa riguarda tre differenti fattispecie:1. i versamenti a fondo perduto o in conto capitale dai

soci alla società2. le rinunce ai crediti operate dai soci3. le riduzioni dei debiti a seguito di procedure concorsuali

La modifica normativa riguarda tre differenti fattispecie:1. i versamenti a fondo perduto o in conto capitale dai

soci alla società2. le rinunce ai crediti operate dai soci3. le riduzioni dei debiti a seguito di procedure concorsuali

Dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata invigore del decreto, quindi per i soggetti solari a partire dalperiodo d’imposta 2016

Dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata invigore del decreto, quindi per i soggetti solari a partire dalperiodo d’imposta 2016

Articolo 88 del TUIR come modificato dal D.Lgs. 147/15Articolo 88 del TUIR come modificato dal D.Lgs. 147/15

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La norma

La decorrenza

Rinunce soci incrementative dell’equity

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Art. 88 comma 4-bis

A seguito della rinuncia del socio al credito:� per la società la sopravvenienza attiva da conversione del

debito in equity non è tassata nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato

� l’incremento del costo fiscale della partecipazione del socioavviene nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94comma 6 del TUIR)

A seguito della rinuncia del socio al credito:� per la società la sopravvenienza attiva da conversione del

debito in equity non è tassata nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato

� l’incremento del costo fiscale della partecipazione del socioavviene nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94comma 6 del TUIR)

Non esiste più la completa detassazione della sopravvenienza attiva da rinuncia del credito daparte del socio, ma la non imponibilità sarà pari al costo fiscale del credito oggetto dirinuncia; parallelamente, il costo fiscale della partecipazione si incrementa della stessa misura

49

Rinunce soci incrementative dell’equity

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Variazione in aumento

La società effettuerà una variazione in aumento:� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e il suo

costo fiscale, se rettificato ai sensi degli articoli 101 o 106 delTUIR

� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e ilcorrispettivo pagato, in caso di acquisto del credito ad un valoreinferiore al nominale

La società effettuerà una variazione in aumento:� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e il suo

costo fiscale, se rettificato ai sensi degli articoli 101 o 106 delTUIR

� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e ilcorrispettivo pagato, in caso di acquisto del credito ad un valoreinferiore al nominale

In caso di svalutazione tassata il costo fiscale coinciderà sempre con il valore nominale delcredito e la successiva rinuncia del socio non determinerà alcuna sopravvenienza attivaimponibile sulla partecipata

50

Rinunce soci incrementative dell’equity

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Comunicazione del socio

Il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:� comunica alla partecipata il valore fiscale del credito� in questo modo la società è in grado di effettuare

l’eventuale variazione in aumento in dichiarazione

Il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:� comunica alla partecipata il valore fiscale del credito� in questo modo la società è in grado di effettuare

l’eventuale variazione in aumento in dichiarazione

N.B:� In assenza di comunicazione il valore fiscale del credito è pari a zero� la società dovrà pertanto assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva da rinuncia del

socio

51

Rinunce soci incrementative dell’equity

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Il regime dell’acquisto del credito a scontoe la successiva rinuncia da parte del socioviene equiparato all’ipotesi di apporto disomme alla società partecipata edefinizione a saldo e stralcio del debito diquest’ultima con il creditore terzo

Il regime dell’acquisto del credito a scontoe la successiva rinuncia da parte del socioviene equiparato all’ipotesi di apporto disomme alla società partecipata edefinizione a saldo e stralcio del debito diquest’ultima con il creditore terzo

Si applicano le medesime disposizioni e il valore fiscale dellepartecipazioni equivarrà a quello del credito convertito, al netto delleperdite rilevate al momento della conversione

Si applicano le medesime disposizioni e il valore fiscale dellepartecipazioni equivarrà a quello del credito convertito, al netto delleperdite rilevate al momento della conversione

Finalità della norma

Conversione del credito in

partecipazioni

IRAPLe disposizioni non si estendono all’IRAP in applicazione del principiodi derivazione dal bilancio (contabilizzazione della rinuncia nell’equity

della società senza transito da conto economico)

Le disposizioni non si estendono all’IRAP in applicazione del principiodi derivazione dal bilancio (contabilizzazione della rinuncia nell’equity

della società senza transito da conto economico)

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Entrambe le operazioni vengono ad essere ora tassate

Entrambe le operazioni vengono ad essere ora tassate

Rinunce soci incrementative dell’equity

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� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta per 100� Beta iscrive una riserva di 100 nell’equity senza che ciò determini alcuna

sopravvenienza attiva tassata

� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta per 100� Beta iscrive una riserva di 100 nell’equity senza che ciò determini alcuna

sopravvenienza attiva tassata

Rinunce fino al 2015

Rinunce dal 2016

Ipotesi 1Credito il cui costofiscale è pari alvalore nominale

Nessuna sopravvenienza tassata

Ipotesi 2

Credito pari a 100svalutato per 50 dicui 5 fiscalmentededucibile

Alfa rinuncia al credito per 50 e incrementadi pari importo la partecipazione.Comunica a Beta il costo fiscale del credito,pari a 95 (100 - 5).Beta iscrive a riserva l’importo di 100 edeffettua una variazione in aumento di 5.

N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (5) e quantotassato da Beta a titolo di sopravvenienza (5)

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Rinunce soci incrementative dell’equity

Page 54: La variabile fiscale come opportunità per l ...confindustria.marche.it/MTF//Content/eventi/Convegno...La variabile fiscale come opportunità per l’internazionalizzazione e nel rapporto

� Il socio Alfa acquista da una società Gamma, per un corrispettivo di 40, un creditoverso la partecipata beta di valore nominale pari a 100.

� Gamma rileva una perdita su crediti deducibile ex art. 101 c. 5 pari a 60� Alfa iscrive il credito in contabilità a 40 (corrispettivo)� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta in misura pari a 40� Beta storna il debito di 100 incrementando di pari importo l’equity ed effettua una

variazione in aumento di 60 (100-40)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Gamma (60) e quanto tassatoda Beta a titolo di sopravvenienza (60); il socio Alfa non è interessato da alcunacomponente fiscale

� Il socio Alfa acquista da una società Gamma, per un corrispettivo di 40, un creditoverso la partecipata beta di valore nominale pari a 100.

� Gamma rileva una perdita su crediti deducibile ex art. 101 c. 5 pari a 60� Alfa iscrive il credito in contabilità a 40 (corrispettivo)� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta in misura pari a 40� Beta storna il debito di 100 incrementando di pari importo l’equity ed effettua una

variazione in aumento di 60 (100-40)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Gamma (60) e quanto tassatoda Beta a titolo di sopravvenienza (60); il socio Alfa non è interessato da alcunacomponente fiscale

� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa sottoscrive un aumento di capitale di Beta per 50 convertendo il credito con

costo fiscale di 100� Alfa subisce una perdita di 50 fiscalmente deducibile� Beta converte il debito di 100 in equity ed effettua una variazione in aumento di 50

(100-50)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (50) e quanto tassato daBeta a titolo di sopravvenienza (50)

� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa sottoscrive un aumento di capitale di Beta per 50 convertendo il credito con

costo fiscale di 100� Alfa subisce una perdita di 50 fiscalmente deducibile� Beta converte il debito di 100 in equity ed effettua una variazione in aumento di 50

(100-50)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (50) e quanto tassato daBeta a titolo di sopravvenienza (50)

Acquisto del credito sotto al

nominale

Conversione del credito in

partecipazione

54

Rinunce soci incrementative dell’equity

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� Fino al 2015 la rinuncia del socio al credito è sempre statadetassata (non costituiva sopravvenienza attiva)

� Dal 2016 continua ad esserlo nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato

� Fino al 2015 la rinuncia del socio al credito è sempre statadetassata (non costituiva sopravvenienza attiva)

� Dal 2016 continua ad esserlo nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato

Aspetti fiscali

dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sociocomunica alla partecipata il valore fiscale del creditodichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sociocomunica alla partecipata il valore fiscale del credito

Formalità

In assenza � Il valore fiscale del credito è assunto pari a zero� L’aspetto formale assume una valenza di fatto sostanziale� Il valore fiscale del credito è assunto pari a zero� L’aspetto formale assume una valenza di fatto sostanziale

La pianificazione per le imprese

55

Rinunce soci incrementative dell’equity

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LA PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE

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Un importante aiuto nel processo di internazionalizzazione delle

imprese

Riduzione del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria

Maggiore elasticità nella scelta dei fornitori esteri

RIMANE RILEVANTE L’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO

L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Finalità

� Colpire le transazioni con parti formalmente estranee residenti inpaesi black list ma nella realtà riconducibili all’imprenditore italiano

� In tal modo l’impresa dedurrebbe un costo in Italia e sposterebbemateria imponibile in paesi a bassa fiscalità

� È una fattispecie molto più ampia rispetto al transfer pricing perchéprescinde dal requisito del controllo (rileva verso qualsiasi parteformalmente terza)

� Colpire le transazioni con parti formalmente estranee residenti inpaesi black list ma nella realtà riconducibili all’imprenditore italiano

� In tal modo l’impresa dedurrebbe un costo in Italia e sposterebbemateria imponibile in paesi a bassa fiscalità

� È una fattispecie molto più ampia rispetto al transfer pricing perchéprescinde dal requisito del controllo (rileva verso qualsiasi parteformalmente terza)

� La norma colpiva troppi soggetti indistintamente rispetto allefinalità per cui era stata introdotta

� La dimostrazione delle esimenti si è rivelata spesso troppocomplessa anche per via di una certa rigidità dei verificatori

� La norma colpiva troppi soggetti indistintamente rispetto allefinalità per cui era stata introdotta

� La dimostrazione delle esimenti si è rivelata spesso troppocomplessa anche per via di una certa rigidità dei verificatori

Di cosa si trattaDisciplina relativa agli acquisti di beni e servizi da fornitori in paesi afiscalità privilegiata (in assenza di scambio di informazioni)Disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi da fornitori in paesi afiscalità privilegiata (in assenza di scambio di informazioni)

Controindicazioni

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Le modifiche normative

La norma è stata modificata in due riprese:� dapprima dall’articolo 5 comma 1 del Decreto

internazionalizzazione (D. Lgs. 14 settembre 2015 n.147)

� successivamente dall’articolo 1 comma 142 dellaLegge di stabilità 2016

La norma è stata modificata in due riprese:� dapprima dall’articolo 5 comma 1 del Decreto

internazionalizzazione (D. Lgs. 14 settembre 2015 n.147)

� successivamente dall’articolo 1 comma 142 dellaLegge di stabilità 2016

Pertanto, a distanza di un anno, sisono susseguiti tre differenti regimiPertanto, a distanza di un anno, sisono susseguiti tre differenti regimi

La norma Articolo 110 commi da 10 e 12-bis del TUIRArticolo 110 commi da 10 e 12-bis del TUIR

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Ante Decreto internazionalizzazione

Fino al periodo di imposta 2014 (modello UNICO 2015):dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2015Fino al periodo di imposta 2014 (modello UNICO 2015):dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2015

Post Decreto internazionalizzazione

Legge di stabilità 2016

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata invigore del Decreto - per i soggetti solari dal periodod’imposta 2015 (modello UNICO 2016): dichiarazioni cheverranno presentate entro il 30 settembre 2016

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata invigore del Decreto - per i soggetti solari dal periodod’imposta 2015 (modello UNICO 2016): dichiarazioni cheverranno presentate entro il 30 settembre 2016

Dal periodo d’imposta 2016 (modello UNICO 2017):dichiarazioni da presentarsi a partire dal 30 settembre2017 in avanti

Dal periodo d’imposta 2016 (modello UNICO 2017):dichiarazioni da presentarsi a partire dal 30 settembre2017 in avanti

Decorrenza delle norme – soggetti solari

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Obbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazioneObbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazione

Sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 euro - massimo 50.000 euro) introdottadalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’articolo 8, comma 3-bis,D.Lgs. n. 471/1997

Sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 euro - massimo 50.000 euro) introdottadalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’articolo 8, comma 3-bis,D.Lgs. n. 471/1997

Dimostrazione di due esimenti1. attività economica effettiva svolta dal fornitore estero2. effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni

Dimostrazione di due esimenti1. attività economica effettiva svolta dal fornitore estero2. effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni

Regime originario

Regime ante Decreto internazionalizzazione

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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1a esimente

� Bilancio, atto costitutivo, contratti di locazione, c/c bancari,assicurazioni (circ. 23.5.03 n. 29)

� Documenti spesso riservati (nel caso di multinazionali) ocomunque non disponibili nei tempi richiesti

� Bilancio, atto costitutivo, contratti di locazione, c/c bancari,assicurazioni (circ. 23.5.03 n. 29)

� Documenti spesso riservati (nel caso di multinazionali) ocomunque non disponibili nei tempi richiesti

Probatio diabolica

2a esimente

� Prezzo praticato, costi accessori, modalità di attuazione(Ris. 46/E/04, Circ. 51/E/10)

� In giurisprudenza:o un'operazione non palesemente in perdita ed

effettivamente compiuta integra il requisito dell’interesseeconomico (CTR Marche 22.6.10 n. 5)

o rileva il conseguimento di un utile superiore alla media(CTR Lombardia 8.11.12 n. 138) o la realizzazione di notevolimargini di profitto (CTR Piemonte 13.12.12 n. 91)

� Prezzo praticato, costi accessori, modalità di attuazione(Ris. 46/E/04, Circ. 51/E/10)

� In giurisprudenza:o un'operazione non palesemente in perdita ed

effettivamente compiuta integra il requisito dell’interesseeconomico (CTR Marche 22.6.10 n. 5)

o rileva il conseguimento di un utile superiore alla media(CTR Lombardia 8.11.12 n. 138) o la realizzazione di notevolimargini di profitto (CTR Piemonte 13.12.12 n. 91)

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Regime ante Decreto internazionalizzazione

L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Periodo d’imposta 2015

Viene introdotta una presunzione legale di deducibilità deicosti black list:� nel limite del valore normale ai sensi dell’articolo 9 Tuir

(è la vera e propria novità)� purché le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione

(questa condizione resta di fatto immutata in quantovaleva anche nel regime previgente)

Viene introdotta una presunzione legale di deducibilità deicosti black list:� nel limite del valore normale ai sensi dell’articolo 9 Tuir

(è la vera e propria novità)� purché le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione

(questa condizione resta di fatto immutata in quantovaleva anche nel regime previgente)

La prova della concreta esecuzione è di dimostrazione più difficile per le prestazioni di servizi rispetto alle cessioni di beni

Modifiche del Decreto internazionalizzazione

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Scompare la prima esimente, a dimostrazione del fatto che era impossibile daprodursiScompare la prima esimente, a dimostrazione del fatto che era impossibile daprodursi

Peculiarità

Resta valida la seconda esimente, ma solo per poter dedurre il costo in misurasuperiore rispetto al valore normaleResta valida la seconda esimente, ma solo per poter dedurre il costo in misurasuperiore rispetto al valore normale

Permane l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione, anchequalora gli stessi siano contenuti nei limiti del valore normalePermane l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione, anchequalora gli stessi siano contenuti nei limiti del valore normale

Permane la sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 massimo 50.000 euro)Permane la sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 massimo 50.000 euro)

Modifiche del Decreto internazionalizzazione

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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La deducibilità del costo ancorata al valore normale spostal’attenzione sulla dimostrazione che il costo non ecceda tale valore esulla individuazione del valore normale stesso

La deducibilità del costo ancorata al valore normale spostal’attenzione sulla dimostrazione che il costo non ecceda tale valore esulla individuazione del valore normale stesso

Problemi aperti

Occorre quindi ricorrere, anche per la deducibilità dei costi black list,agli stessi metodi utilizzati per dedurre i costi nell’ambito deltransfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR), quali il confronto diprezzo, il resale method, il cost plus, …

Occorre quindi ricorrere, anche per la deducibilità dei costi black list,agli stessi metodi utilizzati per dedurre i costi nell’ambito deltransfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR), quali il confronto diprezzo, il resale method, il cost plus, …

Il risultato non determina una effettiva semplificazione delladisciplina perché nell’ambito della normativa sui costi black list sonostati introdotti alcuni concetti – tipici del transfer pricing – che sicaratterizzano per oggettive difficoltà (l’individuazione del valorenormale)

Il risultato non determina una effettiva semplificazione delladisciplina perché nell’ambito della normativa sui costi black list sonostati introdotti alcuni concetti – tipici del transfer pricing – che sicaratterizzano per oggettive difficoltà (l’individuazione del valorenormale)

Modifiche del Decreto internazionalizzazione

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Periodo di imposta 2016

� Cancellazione tout court della disciplina in quanto il comma 142della Legge di stabilità abroga i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110del TUIR

� I costi esteri vengono trattati come i costi interni, quindi sonodeducibili se rispondenti ai generali requisiti di inerenza, certezza,oggettiva determinabilità e competenza

� Di conseguenza viene anche meno l’obbligo di separata indicazionein dichiarazione dei redditi

� Il tutto risponde (finalmente) ad una logica di effettivasemplificazione, anche in considerazione dell’elevato contenziosoche si è formato sulla materia

� Permane tuttavia l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVAattive e passive effettuate con Stati con fiscalità privilegiata(quadro BL della comunicazione polivalente)

� Cancellazione tout court della disciplina in quanto il comma 142della Legge di stabilità abroga i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110del TUIR

� I costi esteri vengono trattati come i costi interni, quindi sonodeducibili se rispondenti ai generali requisiti di inerenza, certezza,oggettiva determinabilità e competenza

� Di conseguenza viene anche meno l’obbligo di separata indicazionein dichiarazione dei redditi

� Il tutto risponde (finalmente) ad una logica di effettivasemplificazione, anche in considerazione dell’elevato contenziosoche si è formato sulla materia

� Permane tuttavia l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVAattive e passive effettuate con Stati con fiscalità privilegiata(quadro BL della comunicazione polivalente)

La Legge di stabilità 2016

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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� Miglioramento tangibile attraverso le modifiche normative� Le novità del Decreto internazionalizzazione non erano ottimali

perché introdurre per i costi black list la logica del transfer pricing

non rispondeva ad un’effettiva semplificazione� Viceversa la Legge di stabilità 2016 raggiunge l’obiettivo di

un’evidente semplificazione

� Miglioramento tangibile attraverso le modifiche normative� Le novità del Decreto internazionalizzazione non erano ottimali

perché introdurre per i costi black list la logica del transfer pricing

non rispondeva ad un’effettiva semplificazione� Viceversa la Legge di stabilità 2016 raggiunge l’obiettivo di

un’evidente semplificazione

Semplificazione

� Il sindacato sui costi relativi ad acquisti di beni e servizi da Paesiblack list ritorna nell’ambito del concetto dell’inerenza ex articolo109 comma 5 del TUIR

� In caso di contestazione restano comunque valide le motivazioniche la giurisprudenza ha individuato per la dimostrazionedell’interesse economico effettivo

� Il sindacato sui costi relativi ad acquisti di beni e servizi da Paesiblack list ritorna nell’ambito del concetto dell’inerenza ex articolo109 comma 5 del TUIR

� In caso di contestazione restano comunque valide le motivazioniche la giurisprudenza ha individuato per la dimostrazionedell’interesse economico effettivo

Conseguenze

La pianificazione per le imprese

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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list

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Una disciplina determinante per le imprese votate a processi di

internazionalizzazione

Un problema ricorrente con l’Amministrazione Finanziaria

Una disciplina da non sottovalutare

È DECISIVA UNA PIANIFICAZIONE FISCALE PREVENTIVA

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Finalità

� Serve ad evitare che i gruppi aventi società residenti in più Statieffettuino transazioni allo scopo di spostare materia imponibileda uno Stato all’altro, penalizzando nel caso specifico l’Italia

� La disciplina colpisce qualunque transazione effettuata senza ilrispetto del valore normale, indipendentemente dal fatto che loStato interessato sia a fiscalità ordinaria oppure privilegiata

� Serve ad evitare che i gruppi aventi società residenti in più Statieffettuino transazioni allo scopo di spostare materia imponibileda uno Stato all’altro, penalizzando nel caso specifico l’Italia

� La disciplina colpisce qualunque transazione effettuata senza ilrispetto del valore normale, indipendentemente dal fatto che loStato interessato sia a fiscalità ordinaria oppure privilegiata

� Regime introdotto dal D.L. n. 78/2010 per quelle imprese chepredispongono un’apposita documentazione sulle transazioniintercompany che può comportare la disapplicazione dellesanzioni (facoltà e non obbligo)

� Onere documentale a carico delle imprese e segnaletico indichiarazione dei redditi

� Regime introdotto dal D.L. n. 78/2010 per quelle imprese chepredispongono un’apposita documentazione sulle transazioniintercompany che può comportare la disapplicazione dellesanzioni (facoltà e non obbligo)

� Onere documentale a carico delle imprese e segnaletico indichiarazione dei redditi

Di cosa si tratta

Il transfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR) corrisponde alladisciplina sui prezzi di trasferimento nell’ambito delle transazioniintercompany affinché le stesse avvengano nel rispetto del c.d.valore normale (valore di mercato)

Il transfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR) corrisponde alladisciplina sui prezzi di trasferimento nell’ambito delle transazioniintercompany affinché le stesse avvengano nel rispetto del c.d.valore normale (valore di mercato)

Penalty protection

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Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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� Non si fa riferimento alla disciplina civilistica, ovvero alla nozione dicontrollo dell’articolo 2359 C.C.

� La stessa circolare 32 del 1980 aveva già chiarito che la nozione di controlloin ambito fiscale per il transfer pricing è più ampia di quella civilistica

� Non si fa riferimento alla disciplina civilistica, ovvero alla nozione dicontrollo dell’articolo 2359 C.C.

� La stessa circolare 32 del 1980 aveva già chiarito che la nozione di controlloin ambito fiscale per il transfer pricing è più ampia di quella civilistica

� Il controllo sussiste anche in presenza di una influenza, anche potenziale,sulle decisioni imprenditoriali di un’altra impresa

� Il legislatore non ha voluto «vincolare» la nozione di controllo fiscale aquella civilistica, facendo in tal senso riferimento al concetto di impresa cheè più ampio di quello di società

� Il controllo sussiste anche in presenza di una influenza, anche potenziale,sulle decisioni imprenditoriali di un’altra impresa

� Il legislatore non ha voluto «vincolare» la nozione di controllo fiscale aquella civilistica, facendo in tal senso riferimento al concetto di impresa cheè più ampio di quello di società

La definizione

La norma fa riferimento alle transazioni con «società non residenti nel territorio

dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa»

La norma fa riferimento alle transazioni con «società non residenti nel territorio

dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono

controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa»

La giurisprudenza

Il requisito del controllo

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Cassazione 8130 22.4.16

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Infatti, secondo le indicazioni contenute nella CM 32 del 1980 tra i casi di controllo vannoricompresi quelli in cui si esercita un’influenza economica potenziale o attuale quali:� la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa� l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale� i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa� il controllo di approvvigionamento o di sbocchi� in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza

sulle decisioni imprenditoriali

Infatti, secondo le indicazioni contenute nella CM 32 del 1980 tra i casi di controllo vannoricompresi quelli in cui si esercita un’influenza economica potenziale o attuale quali:� la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa� l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale� i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa� il controllo di approvvigionamento o di sbocchi� in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza

sulle decisioni imprenditoriali

Sussiste il controllo anche nel caso in cui la società estera, titolaredel 24% della società italiana, che era priva di struttura commerciale,aveva l’incarico in esclusiva di provvedere alla commercializzazionedei prodotti della italiana

Sussiste il controllo anche nel caso in cui la società estera, titolaredel 24% della società italiana, che era priva di struttura commerciale,aveva l’incarico in esclusiva di provvedere alla commercializzazionedei prodotti della italiana

La giurisprudenza

Il requisito del controllo (segue)

71

Cassazione 8130 22.4.16

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Valore normale (art. 9 c. 3 TUIR)

� Prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessaspecie, in condizioni di libera concorrenza e medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono avvenutil’acquisto o la vendita o in quelli più prossimi

� Riferimento a listini e tariffe, mercuriali e listini delle camere dicommercio, tariffe professionali

� Prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessaspecie, in condizioni di libera concorrenza e medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono avvenutil’acquisto o la vendita o in quelli più prossimi

� Riferimento a listini e tariffe, mercuriali e listini delle camere dicommercio, tariffe professionali

Di cosa si trattaSi guarda alle transazioni in entrata (acquisti) e in uscita (vendite)allo scopo di confrontare il prezzo praticato con il valore normaleSi guarda alle transazioni in entrata (acquisti) e in uscita (vendite)allo scopo di confrontare il prezzo praticato con il valore normale

L’applicazione di prezzi in acquisto «maggiorati» o di prezzi divendita «ridotti» mira a spostare materia imponibile fuori dalterritorio nazionale

L’applicazione di prezzi in acquisto «maggiorati» o di prezzi divendita «ridotti» mira a spostare materia imponibile fuori dalterritorio nazionale

Il presupposto oggettivo

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Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Metodi principali

• Confronto di prezzo (CUP): può essere esterno, ovvero si guarda al prezzopraticato fra imprese indipendenti, oppure interno (preferito), cioè fraun’impresa indipendente e una di quelle interessate dalla transazione

• Prezzo di rivendita (Resale): acquisto da un venditore collegato e rivendoad un terzo con un congruo margine di profitto (anche casi di meracommercializzazione)

• Costo maggiorato (Cost plus): costo di produzione aumentato di unmargine di utile lordo

• Confronto di prezzo (CUP): può essere esterno, ovvero si guarda al prezzopraticato fra imprese indipendenti, oppure interno (preferito), cioè fraun’impresa indipendente e una di quelle interessate dalla transazione

• Prezzo di rivendita (Resale): acquisto da un venditore collegato e rivendoad un terzo con un congruo margine di profitto (anche casi di meracommercializzazione)

• Costo maggiorato (Cost plus): costo di produzione aumentato di unmargine di utile lordo

Di cosa si tratta

• Si determina sulla base di metodi individuati dall’OCSE (Linee guida suiprezzi di trasferimento – luglio 2010) e riconosciuti dall’Agenzia delleEntrate (circ. 32 del 1980)

• Non esiste più una «gerarchia»

• Si determina sulla base di metodi individuati dall’OCSE (Linee guida suiprezzi di trasferimento – luglio 2010) e riconosciuti dall’Agenzia delleEntrate (circ. 32 del 1980)

• Non esiste più una «gerarchia»

Metodi reddituali

• Transactional Net Margin Method (TNMM): si basa sul calcolo di un indicedi redditività netta (ROI, ROS) dal quale si va a ricostruire il prezzo

• Transactional Profit Split Method (TPSM): ripartizione dell’utileinfragruppo della transazione tra le imprese associate, secondo un criterioche dia rilievo alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai capitali impiegati

• Transactional Net Margin Method (TNMM): si basa sul calcolo di un indicedi redditività netta (ROI, ROS) dal quale si va a ricostruire il prezzo

• Transactional Profit Split Method (TPSM): ripartizione dell’utileinfragruppo della transazione tra le imprese associate, secondo un criterioche dia rilievo alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai capitali impiegati

La determinazione del valore normale

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Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Inserimento nell’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, del nuovo comma 2-ter, con il quale viene data al contribuente la possibilità, in caso di rettifica dei prezzidi trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, e quindi pur di fronteall’accertamento di una maggiore imposta o di un minor credito, di evitarel’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Inserimento nell’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, del nuovo comma 2-ter, con il quale viene data al contribuente la possibilità, in caso di rettifica dei prezzidi trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, e quindi pur di fronteall’accertamento di una maggiore imposta o di un minor credito, di evitarel’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

Di cosa si tratta

In caso di verifica riguardante i prezzi di trasferimento non si dà luogo ad applicazionedi sanzioni nel caso in cui il contribuente abbia prodotto la documentazione previstadall’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

In caso di verifica riguardante i prezzi di trasferimento non si dà luogo ad applicazionedi sanzioni nel caso in cui il contribuente abbia prodotto la documentazione previstadall’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

La norma

Disapplicazione delle sanzioni sotto due condizioni:� Il contribuente fornisce nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività

istruttoria, la documentazione in questione� Avendone dato indicazione all’Amministrazione barrando la casella relativa al

possesso della documentazione al rigo RS 106 del Modello Unico 2016

Disapplicazione delle sanzioni sotto due condizioni:� Il contribuente fornisce nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività

istruttoria, la documentazione in questione� Avendone dato indicazione all’Amministrazione barrando la casella relativa al

possesso della documentazione al rigo RS 106 del Modello Unico 2016

La penality protection

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Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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• Holding: società residente, non controllata da altra società o impresa,e che controlla una o più società non residenti

• Subholding: società residente, controllata da altra società o impresa,che controlla una o più società non residenti

• Controllata: società o impresa residente, controllata da altra società oimpresa, ma non controllante alcuna società o impresa estera

• Stabile organizzazione: branch di impresa non residente

• Holding: società residente, non controllata da altra società o impresa,e che controlla una o più società non residenti

• Subholding: società residente, controllata da altra società o impresa,che controlla una o più società non residenti

• Controllata: società o impresa residente, controllata da altra società oimpresa, ma non controllante alcuna società o impresa estera

• Stabile organizzazione: branch di impresa non residente

Documentazione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010fornisce chiarimenti sugli oneri documentali riguardanti:• Master file (MF)• Documentazione nazionale (DN)

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010fornisce chiarimenti sugli oneri documentali riguardanti:• Master file (MF)• Documentazione nazionale (DN)

Tipologia di soggetti interessati

• Holding: MF e DN• Subholding: MF (relativo al solo sottogruppo) e DN• Controllata: DN• Stabile organizzazione: documentazione variabile a seconda della

qualifica del soggetto non residente

• Holding: MF e DN• Subholding: MF (relativo al solo sottogruppo) e DN• Controllata: DN• Stabile organizzazione: documentazione variabile a seconda della

qualifica del soggetto non residente

Struttura documentazione

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La penality protection

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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La penality protection

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

Descrizione generale del gruppo multinazionale

Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’impostaprecedente

Struttura del gruppo

Flussi delle operazioni

Operazioni infragruppo

Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti

Beni immateriali

Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento

Rapporti con le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione Europea concernenti APA e ruling inmateria di prezzi di trasferimento

Master File

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Descrizione generale della società

Struttura operativa della società

Settori in cui opera la società

Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’impostaprecedente

Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali e immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizifinanziari)

Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione dei costi)

Documentazione nazionale

La penality protection

Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Regime premiale

• La disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing sipone come opportunità offerta dal legislatore nel caso in cui l’impresa abbiaottemperato al c.d. onere documentale, che consente la disapplicazione delle solesanzioni

• Si configura quindi come opportunità e non come obbligo

• La disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing sipone come opportunità offerta dal legislatore nel caso in cui l’impresa abbiaottemperato al c.d. onere documentale, che consente la disapplicazione delle solesanzioni

• Si configura quindi come opportunità e non come obbligo

Opportunità

• La predisposizione della documentazione non deve essere vista soltanto comeopportunità per ottenere la disapplicazione delle sanzioni

• Infatti, in caso di verifica afferente al transfer pricing, le eventuali contestazioni daparte dell’Amministrazione potranno essere contrastate soltanto medianteargomentazioni che si basino sull’utilizzo dei metodi e sul rispetto del cd valorenormale

• Si tratterà pertanto di costruire ex post la documentazione che sia in grado digiustificare la corretta condotta da parte dell’impresa

• Sotto questo profilo appare quindi più conveniente effettuare uno sforzo ex antefinalizzato a predisporre, in tempi non sospetti, la mappatura delle operazioniinfragruppo

• La predisposizione della documentazione non deve essere vista soltanto comeopportunità per ottenere la disapplicazione delle sanzioni

• Infatti, in caso di verifica afferente al transfer pricing, le eventuali contestazioni daparte dell’Amministrazione potranno essere contrastate soltanto medianteargomentazioni che si basino sull’utilizzo dei metodi e sul rispetto del cd valorenormale

• Si tratterà pertanto di costruire ex post la documentazione che sia in grado digiustificare la corretta condotta da parte dell’impresa

• Sotto questo profilo appare quindi più conveniente effettuare uno sforzo ex antefinalizzato a predisporre, in tempi non sospetti, la mappatura delle operazioniinfragruppo

È sempre opportuno predisporre ex ante la documentazione e barrare ladichiarazione dei redditiÈ sempre opportuno predisporre ex ante la documentazione e barrare ladichiarazione dei redditi

La pianificazione per le imprese

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Il transfer pricing e la c.d. penality protection

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Problematica determinante nei processi di internazionalizzazione

Un problema ricorrente con l’Amministrazione Finanziaria

Una disciplina da non sottovalutare

È DECISIVA UNA PIANIFICAZIONE FISCALE PREVENTIVA

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Di cosa si tratta

Per i soggetti formalmente non residenti in presenza di criteri dicollegamento col territorio dello Stato la residenza fiscale estera puòessere riqualificata in Italia

Per i soggetti formalmente non residenti in presenza di criteri dicollegamento col territorio dello Stato la residenza fiscale estera puòessere riqualificata in Italia

Tre nozioni

� Residenza fiscale effettiva: articolo 73 comma 3 del TUIR con oneredella prova a carico dell’Amministrazione finanziaria

� Esterovestizione: articolo 73 comma 5-bis del TUIR con onere dellaprova a carico del contribuente

� Stabile organizzazione occulta: il soggetto non residente operasfruttando i mezzi e le risorse di una propria consociata residente inItalia

� Residenza fiscale effettiva: articolo 73 comma 3 del TUIR con oneredella prova a carico dell’Amministrazione finanziaria

� Esterovestizione: articolo 73 comma 5-bis del TUIR con onere dellaprova a carico del contribuente

� Stabile organizzazione occulta: il soggetto non residente operasfruttando i mezzi e le risorse di una propria consociata residente inItalia

Sono tutti soggetti solo formalmente esteri, perché nella sostanza sono italianiSono tutti soggetti solo formalmente esteri, perché nella sostanza sono italiani

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Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Localizzazione in Italia

� Per sede effettiva, ai sensi dell’articolo 4 del Modello OCSE e della sentenza del 22 gennaio1998, n. 136 della Cassazione, deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua

prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro

effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i

diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il

raggiungimento dei fini sociali”� La sede legale risponde quindi a requisiti formali, quella effettiva e l’oggetto principale

invece a requisiti sostanziali (Circ. 28/E del 2006)� Quanto all’oggetto principale si deve guardare all’attività effettivamente svolta in Italia

� Per sede effettiva, ai sensi dell’articolo 4 del Modello OCSE e della sentenza del 22 gennaio1998, n. 136 della Cassazione, deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua

prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro

effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i

diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il

raggiungimento dei fini sociali”� La sede legale risponde quindi a requisiti formali, quella effettiva e l’oggetto principale

invece a requisiti sostanziali (Circ. 28/E del 2006)� Quanto all’oggetto principale si deve guardare all’attività effettivamente svolta in Italia

La residenza fiscale

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Sede legaleSede EffettivaOggetto

principale

In alternativa

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Contestazioni in caso di verifica

• Luogo in cui si tengono CDA e assemblee (attenzione alla presenzadi amministratori professionali)

• Residenza degli amministratori (attenzione alla prevalenza diamministratori italiani)

• Potere di gestione dei conti bancari• Poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia• Struttura organizzativa della società• Fax o e-mail che dimostrano direzione effettiva in Italia• Luogo di stipula dei contratti• Disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti

• Luogo in cui si tengono CDA e assemblee (attenzione alla presenzadi amministratori professionali)

• Residenza degli amministratori (attenzione alla prevalenza diamministratori italiani)

• Potere di gestione dei conti bancari• Poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia• Struttura organizzativa della società• Fax o e-mail che dimostrano direzione effettiva in Italia• Luogo di stipula dei contratti• Disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti

• Business activity test (svolgimento effettiva attivitàimprenditoriale)

• Organization test (organizzazione di uomini e mezzi idonea)• Motive test (ragioni economiche dell’insediamento estero)

• Business activity test (svolgimento effettiva attivitàimprenditoriale)

• Organization test (organizzazione di uomini e mezzi idonea)• Motive test (ragioni economiche dell’insediamento estero)

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Schema multi test

La residenza fiscale

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Difesa del contribuente

� Riunioni del CDA tenute effettivamente all’estero� Partecipazione consiglieri documentata (aerei, alberghi….)� Maggioranza del CDA composta da soggetti non residenti� Gestione operativa svolta in loco� Autonomia gestionale del management locale� Genuinità dell’insediamento estero (contratti di locazione

della sede, contratti commerciali, presenza di dipendenti….)� Indipendenza finanziaria della società� Possesso di licenze e autorizzazioni locali� Assoggettamento alle imposte dello Stato estero

� Riunioni del CDA tenute effettivamente all’estero� Partecipazione consiglieri documentata (aerei, alberghi….)� Maggioranza del CDA composta da soggetti non residenti� Gestione operativa svolta in loco� Autonomia gestionale del management locale� Genuinità dell’insediamento estero (contratti di locazione

della sede, contratti commerciali, presenza di dipendenti….)� Indipendenza finanziaria della società� Possesso di licenze e autorizzazioni locali� Assoggettamento alle imposte dello Stato estero

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La residenza fiscale

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Art. 73 c. 5-bis TUIR (DL 223/06)

Si considera esterovestita una società che controlla (articolo 2359 C.C.) societàed enti commerciali italiani se, alternativamente:� È controllata anche indirettamente da soggetti residenti in Italia� È amministrata da un consiglio di amministrazione prevalentemente formato

da consiglieri residenti in ItaliaLa presunzione è relativa con prova contraria a carico del contribuente, ed èsuperabile dimostrando che non si tratta di una collocazione puramente formale

Si considera esterovestita una società che controlla (articolo 2359 C.C.) societàed enti commerciali italiani se, alternativamente:� È controllata anche indirettamente da soggetti residenti in Italia� È amministrata da un consiglio di amministrazione prevalentemente formato

da consiglieri residenti in ItaliaLa presunzione è relativa con prova contraria a carico del contribuente, ed èsuperabile dimostrando che non si tratta di una collocazione puramente formale

Oltre agli elementi già visti per la residenza effettiva (circ. 28/E del 2006):� Ragioni imprenditoriali degli insediamenti esteri� Specializzazione della società estera� Indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding� Autonomia gestionale del soggetto estero (poteri del country manager)

Oltre agli elementi già visti per la residenza effettiva (circ. 28/E del 2006):� Ragioni imprenditoriali degli insediamenti esteri� Specializzazione della società estera� Indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding� Autonomia gestionale del soggetto estero (poteri del country manager)

Difesa del contribuente

Holding mista (partecipazioni + attività industriale/commerciale): prova agevoleHolding di gestione (partecipazioni + attività ausiliarie): prova agevoleHolding passiva (solo partecipazioni): prova meno agevole

Esterovestizione

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Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Caso Dolce & Gabbana

� Struttura lussemburghese titolare dei marchi� Nozione di direzione e coordinamento introdotta dalla riforma

Vietti del 2003� È normale quindi che partano impulsi gestionali e

amministrativi dalla controllante italiana� Va invece appurato che l’entità estera non sia di puro artificio,

utilizzando i criteri indicati a livello interno dall’articolo 162 delTUIR in materia di stabile organizzazione o quelli elaborati inambito di giurisprudenza comunitaria in tema di societàcosiddette “casella postale” o “schermo”

� Rileva quindi la nozione di ufficio (elemento costitutivo dellaSO), per il quale va verificato se si tratti di costruzione di meroartificio o meno

� Struttura lussemburghese titolare dei marchi� Nozione di direzione e coordinamento introdotta dalla riforma

Vietti del 2003� È normale quindi che partano impulsi gestionali e

amministrativi dalla controllante italiana� Va invece appurato che l’entità estera non sia di puro artificio,

utilizzando i criteri indicati a livello interno dall’articolo 162 delTUIR in materia di stabile organizzazione o quelli elaborati inambito di giurisprudenza comunitaria in tema di societàcosiddette “casella postale” o “schermo”

� Rileva quindi la nozione di ufficio (elemento costitutivo dellaSO), per il quale va verificato se si tratti di costruzione di meroartificio o meno

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Cassazione 43809 del 30 ottobre 2015

Esterovestizione

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Di cosa si tratta

� È una sede fissa di affari situata in Italia ma non dichiarata alfisco italiano

� Nel caso della residenza effettiva e dell’esterovestizione ilsoggetto passivo c’è ma viene considerato estero

� Nel caso della Stabile organizzazione occulta invece il soggettopassivo viene celato del tutto

� È una sede fissa di affari situata in Italia ma non dichiarata alfisco italiano

� Nel caso della residenza effettiva e dell’esterovestizione ilsoggetto passivo c’è ma viene considerato estero

� Nel caso della Stabile organizzazione occulta invece il soggettopassivo viene celato del tutto

Fenomeno frequente nel caso di multinazionali:� La società residente mette a disposizione della consociata

estera attrezzature e personale� La società residente ospita al proprio interno la Stabile

organizzazione occulta

Fenomeno frequente nel caso di multinazionali:� La società residente mette a disposizione della consociata

estera attrezzature e personale� La società residente ospita al proprio interno la Stabile

organizzazione occulta

Stabile organizzazione occulta

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Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Contestazioni

� Analisi funzionale svolta a stabilire chi fa cosa fra soggetto residente eestero

� Interviste ai dipendenti del soggetto nazionale (verifica e-mail)� Interviste ai clienti del soggetto nazionale e estero

� Analisi funzionale svolta a stabilire chi fa cosa fra soggetto residente eestero

� Interviste ai dipendenti del soggetto nazionale (verifica e-mail)� Interviste ai clienti del soggetto nazionale e estero

La CTP Pesaro 2 luglio 2010, n. 201 ha ravvisato una Stabile organizzazioneocculta in base ai seguenti elementi:� concessione di una sede fissa di affari a favore della società estera� individuazione di personale addetto alle vendite della società italiana

demandato alla raccolta di ordini dagli agenti della società estera� esistenza di un conto corrente italiano intestato alla società estera� esistenza di un Web Server posizionato nella sede della società italiana e

gestito unicamente da personale della società italiana attraverso uncontinuo scambio di informazioni, di ordini e di e-mail di conferma con icolleghi della società estera

La CTR delle Marche Sez. II, 24 giugno 2011, n. 44 ha ribaltato l’esito del giudizio e ha negato l’esistenza della Stabile organizzazione estera in linea con le indicazioni OCSE

La CTP Pesaro 2 luglio 2010, n. 201 ha ravvisato una Stabile organizzazioneocculta in base ai seguenti elementi:� concessione di una sede fissa di affari a favore della società estera� individuazione di personale addetto alle vendite della società italiana

demandato alla raccolta di ordini dagli agenti della società estera� esistenza di un conto corrente italiano intestato alla società estera� esistenza di un Web Server posizionato nella sede della società italiana e

gestito unicamente da personale della società italiana attraverso uncontinuo scambio di informazioni, di ordini e di e-mail di conferma con icolleghi della società estera

La CTR delle Marche Sez. II, 24 giugno 2011, n. 44 ha ribaltato l’esito del giudizio e ha negato l’esistenza della Stabile organizzazione estera in linea con le indicazioni OCSE

La giurisprudenza

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Stabile organizzazione occulta

Presenza all’estero e problematiche fiscali

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Insediamento

� Prestare attenzione nel caso di strutture estere al fatto che la residenzadelle stesse possa essere riqualificata in Italia

� La presenza estera deve essere genuina ed effettiva, rispondendo aeffettive esigenze imprenditoriali

� In caso di esterovestizione valutare altresì che l’onere della prova èrovesciato ed è a carico del contribuente

� Prestare attenzione nel caso di strutture estere al fatto che la residenzadelle stesse possa essere riqualificata in Italia

� La presenza estera deve essere genuina ed effettiva, rispondendo aeffettive esigenze imprenditoriali

� In caso di esterovestizione valutare altresì che l’onere della prova èrovesciato ed è a carico del contribuente

� Alle Holding passive può essere contestata la residenza fiscale effettiva inItalia quando la presenza all’estero non sia genuina (no struttura minima,mera PO box)

� Alle stesse in caso di controllo da parte di residenti o di CDA formato daresidenti può essere contestata la esterovestizione (onere della prova acarico del contribuente)

� I concetti della sentenza Dolce & Gabbana possono essere d’aiuto maoccorrerà vedere se verranno confermati

� Anche le strutture commerciali estere o quelle comunque in cui manchi lagenuinità e l’effettività dell’insediamento possono prestare il fianco a facilicontestazioni

� Alle Holding passive può essere contestata la residenza fiscale effettiva inItalia quando la presenza all’estero non sia genuina (no struttura minima,mera PO box)

� Alle stesse in caso di controllo da parte di residenti o di CDA formato daresidenti può essere contestata la esterovestizione (onere della prova acarico del contribuente)

� I concetti della sentenza Dolce & Gabbana possono essere d’aiuto maoccorrerà vedere se verranno confermati

� Anche le strutture commerciali estere o quelle comunque in cui manchi lagenuinità e l’effettività dell’insediamento possono prestare il fianco a facilicontestazioni

Criticità

La pianificazione per le imprese

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Presenza all’estero e problematiche fiscali

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