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La variabile fiscale come opportunità per l’internazionalizzazione e nel rapporto Banca-Impresa
ANCONA - 9 maggio 2016
Dott. Alessandro Germani – dottore commercialista
Dott. Davide Cagnoni – dottore commercialista
Indice generale
PRIMA SESSIONE
Pianificazione fiscale domestica e ottimizzazione del rapporto Banca-Impresa
SECONDA SESSIONE
Opportunità e rischi fiscali nel rapporto con l’estero
LA PIANIFICAZIONE FISCALE DOMESTICA
Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
Coefficienti di ammortamento obsoleti
Orizzonte temporale lungo
Risparmio fiscale spalmato su più esercizi
LA SCELTA DEVE ESSERE MOTIVATA DA LOGICHE
IMPRENDITORIALI
Una variabile fiscale determinante per effettuare nuovi investimenti?
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Soggetti titolari di redditod’impresaSoggetti titolari di redditod’impresa
Soggetti beneficiari
Esercenti arti e professioni (noforfetari si minimi)Esercenti arti e professioni (noforfetari si minimi)
Beni agevolabili
• Materiali• Strumentali• Nuovi (mai utilizzati)• Acquistati o in leasing finanziario
• Materiali• Strumentali• Nuovi (mai utilizzati)• Acquistati o in leasing finanziario
Requisito della strumentalità
I beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati comestrumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa(Circ. 19.2.2015 n. 5 relativa al bonus investimenti)
I beni devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati comestrumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa(Circ. 19.2.2015 n. 5 relativa al bonus investimenti)
SI IRES/IRPEF NO IRAP (Circ. 12E/2016)
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
Circolare n. 90/2001 (detassazione utili investiti in beni strumentali)La novità sussiste nel caso in cui il bene sia:• acquistato dal produttore• acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore
purché non sia già stato utilizzato né dal cedente né da altri soggetti
Circolare n. 90/2001 (detassazione utili investiti in beni strumentali)La novità sussiste nel caso in cui il bene sia:• acquistato dal produttore• acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore
purché non sia già stato utilizzato né dal cedente né da altri soggetti
La novità
Beni esposti in show room: dovrebbero essere agevolabili se il bene è statoutilizzato solo a scopo dimostrativoBeni complessi: l’entità del costo dei beni usati non deve essere prevalenterispetto al costo dei beni nuovi (Circolare 19.2.2015 n. 5 credito d’impostain beni strumentali nuovi)
Beni esposti in show room: dovrebbero essere agevolabili se il bene è statoutilizzato solo a scopo dimostrativoBeni complessi: l’entità del costo dei beni usati non deve essere prevalenterispetto al costo dei beni nuovi (Circolare 19.2.2015 n. 5 credito d’impostain beni strumentali nuovi)
• A titolo di proprietà• In leasing
Secondo la circolare Assilea 29.10.2015 n. 25 sono esclusi la locazioneoperativa (senza opzione di riscatto) ed il noleggio
• A titolo di proprietà• In leasing
Secondo la circolare Assilea 29.10.2015 n. 25 sono esclusi la locazioneoperativa (senza opzione di riscatto) ed il noleggio
Le modalità di acquisizione
Beni esposti in show room e
complessi
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
• Beni immateriali (es. software)• Beni usati• Beni merce• Materiali di consumo
• Beni immateriali (es. software)• Beni usati• Beni merce• Materiali di consumo
I beni esclusi
Investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016Investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016Ambito temporale
Principio di competenza articolo 109, comma 2, lett. a) TUIRLe spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili:• alla data della consegna o spedizione• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto realeNon assume rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventualepagamento di acconti e nemmeno il fatto di aver sostenuto spese anticipatamente alladata del 15.10.2015.Per i titolari di reddito d’impresa rileva tuttavia l’entrata in funzione del bene (articolo102, comma 1, TUIR). Un impianto consegnato entro il 31.12.2016 con entrata infunzione nel 2017, sarà agevolato, anche se la deduzione del 40% si avvierà inquest’ultimo anno → Circ. 12/E/2016
Principio di competenza articolo 109, comma 2, lett. a) TUIRLe spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili:• alla data della consegna o spedizione• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o
costitutivo della proprietà o di altro diritto realeNon assume rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventualepagamento di acconti e nemmeno il fatto di aver sostenuto spese anticipatamente alladata del 15.10.2015.Per i titolari di reddito d’impresa rileva tuttavia l’entrata in funzione del bene (articolo102, comma 1, TUIR). Un impianto consegnato entro il 31.12.2016 con entrata infunzione nel 2017, sarà agevolato, anche se la deduzione del 40% si avvierà inquest’ultimo anno → Circ. 12/E/2016
Competenza e entrata in funzione
Per espressa previsione normativa:• Beni D.M. 31.12.88 coefficiente < 6,5%• Fabbricati e costruzioni (prudenzialmente
anche le costruzioni leggere)• Altri beni (Allegato 3 alla Legge di stabilità
2016)
Per espressa previsione normativa:• Beni D.M. 31.12.88 coefficiente < 6,5%• Fabbricati e costruzioni (prudenzialmente
anche le costruzioni leggere)• Altri beni (Allegato 3 alla Legge di stabilità
2016)
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
Costo di acquisto maggiorato del 40% ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni dileasing (la maggiorazione non rileva ai fini del test delle società di comodo; la maggiore quota diammortamento riduce il reddito minimo presunto → Circ. 12/E/2016)
Costo di acquisto maggiorato del 40% ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni dileasing (la maggiorazione non rileva ai fini del test delle società di comodo; la maggiore quota diammortamento riduce il reddito minimo presunto → Circ. 12/E/2016)
Effetti
� Ripartizione della deduzione ulteriore sul periodo di amm.to (fiscale) in proporzione alle quote stanziate e dedotte� Va fatta una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES/IRPEF (non IRAP), senza impatti di natura
contabile (il maggior ammortamento non passa da CE ad esclusione, ovviamente, delle minori imposte stanziate inbilancio)
� In caso di beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 la integrale deduzione nell’esercizio è consentita anche nel caso incui, per effetto della maggiorazione del 40%, il costo del bene superi il limite di euro 516,46 → Circ. 12/E/2016
� Per un bene di costo pari a 100 (ammortizzato al 10%) la deduzione sarà pari a 4. Se l’impresa effettua un ammortamentoridotto pari a 8, la variazione resta pari a 4 (e non 3,2) → Circ. 12/E/2016
� Ripartizione della deduzione ulteriore sul periodo di amm.to (fiscale) in proporzione alle quote stanziate e dedotte� Va fatta una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES/IRPEF (non IRAP), senza impatti di natura
contabile (il maggior ammortamento non passa da CE ad esclusione, ovviamente, delle minori imposte stanziate inbilancio)
� In caso di beni di costo unitario inferiore a euro 516,46 la integrale deduzione nell’esercizio è consentita anche nel caso incui, per effetto della maggiorazione del 40%, il costo del bene superi il limite di euro 516,46 → Circ. 12/E/2016
� Per un bene di costo pari a 100 (ammortizzato al 10%) la deduzione sarà pari a 4. Se l’impresa effettua un ammortamentoridotto pari a 8, la variazione resta pari a 4 (e non 3,2) → Circ. 12/E/2016
Chiarimenti del MEF in sede di approvazione della norma:La maggiorazione del 40% non ha influenza sul calcolo di eventuali plus/minusvalenzeLe plusvalenze saranno calcolate come differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato senzatener conto dell’ulteriore 40%. Se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento,la deduzione del 40% dovrebbe cessare, ma senza conseguenze per le quote già operate. Inoltre,l’acquirente non potrà subentrare nei benefici fiscali per mancanza del requisito della novità.
Chiarimenti del MEF in sede di approvazione della norma:La maggiorazione del 40% non ha influenza sul calcolo di eventuali plus/minusvalenzeLe plusvalenze saranno calcolate come differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato senzatener conto dell’ulteriore 40%. Se il bene viene ceduto prima della fine del processo di ammortamento,la deduzione del 40% dovrebbe cessare, ma senza conseguenze per le quote già operate. Inoltre,l’acquirente non potrà subentrare nei benefici fiscali per mancanza del requisito della novità.
Plusvalenze da cessione
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
LeasingL’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasingL’agevolazione riguarda, per espressa disposizione, anche i canoni di leasing
Poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuireproporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto. Nello specifico èstato precisato che:• il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata fiscale del contratto di leasing
(metà del periodo di ammortamento del bene)• in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va
ripartito lungo la durata contrattuale• il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di
ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquistoIn caso di cessione del contratto di leasing prima del riscatto:• le quote della maggiorazione già dedotte non si perdono• né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue della maggiorazione lungo
la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto (come avviene in caso dicessione del bene acquistato in proprietà)
Poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuireproporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto. Nello specifico èstato precisato che:• il maggior valore imputato ai canoni sarà deducibile lungo la durata fiscale del contratto di leasing
(metà del periodo di ammortamento del bene)• in caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il maggior valore imputabile ai canoni va
ripartito lungo la durata contrattuale• il maggior valore imputato al prezzo di riscatto sarà invece recuperato attraverso la procedura di
ammortamento, una volta esercitata l’opzione finale di acquistoIn caso di cessione del contratto di leasing prima del riscatto:• le quote della maggiorazione già dedotte non si perdono• né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue della maggiorazione lungo
la durata residua del contratto e dell’ammortamento del prezzo di riscatto (come avviene in caso dicessione del bene acquistato in proprietà)
Assilea29.10.2015
n. 25
Con il leasing il beneficio è distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesidell’acquisto diretto del bene. Ciò in virtù della minore durata fiscale del leasing rispetto all’ammortamentodel bene in proprietà e, in via subordinata, in considerazione dell’assenza di riduzione delle quote delleasing nel primo anno di entrata in funzione del bene (solo per i titolari di reddito d’impresa).In sostanza, il vantaggio sarà più elevato quanto più bassa è la quota per il riscatto prevista nel contratto.
Con il leasing il beneficio è distribuito in un arco temporale generalmente inferiore rispetto all’ipotesidell’acquisto diretto del bene. Ciò in virtù della minore durata fiscale del leasing rispetto all’ammortamentodel bene in proprietà e, in via subordinata, in considerazione dell’assenza di riduzione delle quote delleasing nel primo anno di entrata in funzione del bene (solo per i titolari di reddito d’impresa).In sostanza, il vantaggio sarà più elevato quanto più bassa è la quota per il riscatto prevista nel contratto.
Vantaggi del leasing
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
La norma sui super ammortamenti prevede che sono altresì maggiorati del 40% ilimiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni dileasing dei beni ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR(autoveicoli/motoveicoli a disposizione)Restano fermi i limiti legati alla percentuale di deducibilità
La norma sui super ammortamenti prevede che sono altresì maggiorati del 40% ilimiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni dileasing dei beni ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR(autoveicoli/motoveicoli a disposizione)Restano fermi i limiti legati alla percentuale di deducibilità
Veicoli
� € 25.306,39 (anziché € 18.075,99) per autovetture e autocaravan� € 5.784,39 (anziché € 4.131,66) per i motocicli� € 2.892,16 (anziché € 2.065,83) per i ciclomotori
� € 25.306,39 (anziché € 18.075,99) per autovetture e autocaravan� € 5.784,39 (anziché € 4.131,66) per i motocicli� € 2.892,16 (anziché € 2.065,83) per i ciclomotori
I limiti maggiorati
Senza super ammortamento Con super ammortamento
Costo Fiscale
%deducibile
Coefficientedi amm.to
Quota diamm.to
deducibile
Costo fiscale
% deducibile
Coefficiente di amm.to
Quota di amm.to
deducibile
18.076 20% 25% 904 25.306 20% 25% 1.265
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
Tabella di sintesi per acquisti, anche in locazione finanziaria, effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016
Utilizzo veicoliDeducibilità delle spese
e degli altri componenti negativi
Strumentali attività propria dell’impresa 100% di tutti i costi
Uso pubblico 100% di tutti i costi
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
70% di tutti costi
Agenti o rappresentanti di commercio
• 80% e fino al limite di € 36.152• Per il leasing, canoni deducibili proporzionalmente al
limite di € 36.152• Per il noleggio, limite fisso di € 3.615
Impresa in situazioni diverse dalle precedenti (adesempio veicolo non assegnato o a disposizione arotazione di dipendenti e amministratori)
• 20% e fino al limite di € 25.306• Per il leasing, canoni deducibili proporzionalmente
al limite di € 25.306• Per il noleggio, canoni deducibili sino a € 3.615
(invariato)• 20% per le altre spese (invariato)
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
• Acconto 2015: l’agevolazione non produce effetti• Acconto 2016: va ricalcolato senza agevolazione (attenzione a
giugno/novembre 2016)
• Acconto 2015: l’agevolazione non produce effetti• Acconto 2016: va ricalcolato senza agevolazione (attenzione a
giugno/novembre 2016)Acconti
I super ammortamenti non rilevano ai fini degli studi di settoreI super ammortamenti non rilevano ai fini degli studi di settoreStudi di settore
La norma non prevede alcuna specifica diposizione con riferimentoalla cumulabilità con altre misure di favore pertanto, analogamentea quanto chiarito in passato per altre agevolazioni (Circ. n. 5/E/2015 -Credito d’imposta beni strumentali nuovi e Circ. 5/E/2016 – Creditod’imposta per attività di ricerca e sviluppo), i super ammortamentidovrebbero essere fruibili anche in presenza di altre misure di favore,salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altribenefici fiscali
La norma non prevede alcuna specifica diposizione con riferimentoalla cumulabilità con altre misure di favore pertanto, analogamentea quanto chiarito in passato per altre agevolazioni (Circ. n. 5/E/2015 -Credito d’imposta beni strumentali nuovi e Circ. 5/E/2016 – Creditod’imposta per attività di ricerca e sviluppo), i super ammortamentidovrebbero essere fruibili anche in presenza di altre misure di favore,salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altribenefici fiscali
Cumulabilità
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
In presenza di opportunità di investimento conviene operare entro il31.12.2016 sfruttando la misura (attenzione alla consegna del beneper il principio di competenza)
In presenza di opportunità di investimento conviene operare entro il31.12.2016 sfruttando la misura (attenzione alla consegna del beneper il principio di competenza)
Timing
Il leasing consente di accorciare lo sfruttamento del beneficio fiscalerispetto all’acquisto (ma attenzione al valore di riscatto)Il leasing consente di accorciare lo sfruttamento del beneficio fiscalerispetto all’acquisto (ma attenzione al valore di riscatto)
Acquisto vs. leasing
Occorre pianificare gli eventuali investimenti pertempo visto che mancano meno di otto mesi allascadenza di questa agevolazione, penal’impossibilità di fruire dei maggiori ammortamentiin misura pari al 40%
Occorre pianificare gli eventuali investimenti pertempo visto che mancano meno di otto mesi allascadenza di questa agevolazione, penal’impossibilità di fruire dei maggiori ammortamentiin misura pari al 40%
La pianificazione per le imprese
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Investimento in beni nuovi materiali: i super ammortamenti
Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali
attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
Sostenere il mantenimento dei beni immateriali in Italia
attraverso una detassazionead hoc
Attrarre in Italia investimenti innovativi
Favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo
Finalità
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Detassazione da Patent box
CaratteristicheHa durata per 5
esercizi solariÈ rinnovabileÈ irrevocabile
MarchiL’opzione per l’accesso dei marchi al regime del Patent box può essereesercitata esclusivamente entro il termine del 30 giugno 2016 e non èrinnovabile alla conclusione del quinquennio
L’opzione per l’accesso dei marchi al regime del Patent box può essereesercitata esclusivamente entro il termine del 30 giugno 2016 e non èrinnovabile alla conclusione del quinquennio
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Detassazione da Patent box
L’esercizio dell’opzione
Soggetti ammessi
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresaTutti i soggetti titolari di reddito d’impresa
Beni agevolabili
� Brevetti industriali� Marchi d’impresa (solo per le opzioni esercitate entro il 30.6.2016)� Software coperti da copyright
� Disegni e modelli� Processi, formule e informazione relativi ad esperienze acquisite
giuridicamente tutelabili
� Brevetti industriali� Marchi d’impresa (solo per le opzioni esercitate entro il 30.6.2016)� Software coperti da copyright
� Disegni e modelli� Processi, formule e informazione relativi ad esperienze acquisite
giuridicamente tutelabili
Beni complementari
Nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali, due o più beni collegatida un vincolo di complementarietà costituiscono un solo bene immateriale aifini dell’applicazione dell’agevolazione.
È inoltre possibile considerare come unico bene immateriale anche un gruppodi beni misti composti (ad esempio da marchi e brevetti)
Nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali, due o più beni collegatida un vincolo di complementarietà costituiscono un solo bene immateriale aifini dell’applicazione dell’agevolazione.
È inoltre possibile considerare come unico bene immateriale anche un gruppodi beni misti composti (ad esempio da marchi e brevetti)
I beni agevolabili possono essere utilizzati direttamente ovvero concessi in uso a soggetti terziI beni agevolabili possono essere utilizzati direttamente ovvero concessi in uso a soggetti terzi
A chi si rivolge e in cosa consiste
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Detassazione da Patent box
Possono optare per il regime delPatent Box le imprese che svolgonoattività finalizzate alla ricerca, allosviluppo, al mantenimento oall’accrescimento dei beniimmateriali agevolabili
Possono optare per il regime delPatent Box le imprese che svolgonoattività finalizzate alla ricerca, allosviluppo, al mantenimento oall’accrescimento dei beniimmateriali agevolabili
Tipologie di attività di R&S
� Ricerca fondamentale� Ricerca applicata� Design
� Ideazione e realizzazione del software coperto da copyright
� Ricerche di mercato e protezione dei diritti� Attività di promozione e accrescimento immagine (marchi)
� Ricerca fondamentale� Ricerca applicata� Design
� Ideazione e realizzazione del software coperto da copyright
� Ricerche di mercato e protezione dei diritti� Attività di promozione e accrescimento immagine (marchi)
Nexus ratio
� Dal 2012 al 2017 si considerano i costi relativiagli ultimi quattro anni, dal 2018 quelli relativial singolo anno di esercizio dell’opzione
� È indispensabile che le attività di R&S sianodirettamente collegate al bene oggettod’opzione
Nexus ratio
� Dal 2012 al 2017 si considerano i costi relativiagli ultimi quattro anni, dal 2018 quelli relativial singolo anno di esercizio dell’opzione
� È indispensabile che le attività di R&S sianodirettamente collegate al bene oggettod’opzione
Attività di ricerca e sviluppo
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Detassazione da Patent box
Ai fini del calcolo dell’agevolazione è necessario determinare l’ammontare dei redditi derivanti dallaconcessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili e calcolare la quota di redditoagevolabile tenendo conto del rapporto tra costi «qualificati» in R&S e costi complessivi (c.d. «nexus ratio»)
Ai fini del calcolo dell’agevolazione è necessario determinare l’ammontare dei redditi derivanti dallaconcessione in uso o dall’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili e calcolare la quota di redditoagevolabile tenendo conto del rapporto tra costi «qualificati» in R&S e costi complessivi (c.d. «nexus ratio»)
Determinazione reddito derivante dall’utilizzo dei
beni immateriali
� Beni in uso diretto:Reddito agevolabile: contributo economico derivante dall’impiegodiretto del bene
� Beni concessi a terzi:Reddito agevolabile: royalties (meno) costi connessi ai beni
� Beni in uso diretto:Reddito agevolabile: contributo economico derivante dall’impiegodiretto del bene
� Beni concessi a terzi:Reddito agevolabile: royalties (meno) costi connessi ai beni
Reddito agevolabilexcostiqualificati maggiorazionedel30%��������
costicomplessividove:- Il reddito agevolabile è riferito al periodo d’imposta interessato- Il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi si determina:
• fino all’esercizio 2017: cumulando i costi sostenuti nell’esercizio diriferimento e nel triennio precedente (4 anni)
• a partire dal 2018: utilizzando esclusivamente i costi sostenuti nelperiodo d’imposta assunti distintamente per ciascun bene
Reddito agevolabilexcostiqualificati maggiorazionedel30%��������
costicomplessividove:- Il reddito agevolabile è riferito al periodo d’imposta interessato- Il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi si determina:
• fino all’esercizio 2017: cumulando i costi sostenuti nell’esercizio diriferimento e nel triennio precedente (4 anni)
• a partire dal 2018: utilizzando esclusivamente i costi sostenuti nelperiodo d’imposta assunti distintamente per ciascun bene
Quota di reddito agevolabile
Il calcolo dell’agevolazione
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Detassazione da Patent box
Costi del personale direttamente utilizzato, acquisti di beni e servizi connessiall’attività di ricerca per un determinato IP, per crearne uno nuovo oppure persviluppare gli IP già esistenti. Restano esclusi dal computo gli interessi passivi, lespese relative agli immobili e qualsiasi altro costo non direttamente riferibile ad undeterminato bene immateriale
Costi del personale direttamente utilizzato, acquisti di beni e servizi connessiall’attività di ricerca per un determinato IP, per crearne uno nuovo oppure persviluppare gli IP già esistenti. Restano esclusi dal computo gli interessi passivi, lespese relative agli immobili e qualsiasi altro costo non direttamente riferibile ad undeterminato bene immateriale
Costi «qualificati» incrementati dei:• costi derivanti da operazioni infragruppo• costi di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene
immateriale sostenuto nel periodo di imposta
Costi «qualificati» incrementati dei:• costi derivanti da operazioni infragruppo• costi di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene
immateriale sostenuto nel periodo di imposta
Costi complessivi
L’attività di ricerca e sviluppo deve essere svolta:� direttamente dai soggetti beneficiari� da Università, enti di ricerca e organismi equiparati, società e start up innovative
diverse da quelle che controllano, sono controllate ovvero collegate all’impresastessa
� da società del gruppo, qualora abbiano fatto ricorso a soggetti terzi (eliminandol’eventuale mark up)
L’attività di ricerca e sviluppo deve essere svolta:� direttamente dai soggetti beneficiari� da Università, enti di ricerca e organismi equiparati, società e start up innovative
diverse da quelle che controllano, sono controllate ovvero collegate all’impresastessa
� da società del gruppo, qualora abbiano fatto ricorso a soggetti terzi (eliminandol’eventuale mark up)
La determinazione del nexus ratio
Costi qualificati
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Detassazione da Patent box
Metodi ammessi
Secondo l’Agenzia delle Entrate quelli utilizzati in ambito transfer pricing, ovveroCUP (royalties) e profit split
Secondo l’Agenzia delle Entrate quelli utilizzati in ambito transfer pricing, ovveroCUP (royalties) e profit split
Secondo l’OIV metodi aziendali quali relief from royalty, excess earning, with and
without, reddito implicitoSecondo l’OIV metodi aziendali quali relief from royalty, excess earning, with and
without, reddito implicito
La determinazione del reddito agevolabile
Utilizzo diretto Utilizzo indiretto
Valore della royalty implicita da estrapolare dalprezzo di vendita (determinando un ipotetico ramodi azienda facente capo all’intangibile agevolabile)meno i costi diretti (aventi relazione specifica conl’IP) e indiretti (amministrativi, da utilizzo beni,relativi agli immobili secondo criteri di contabilitàanalitica) sostenuti
Canone applicato meno i costi diretti (relazione specificacon l’IP) e indiretti (amministrativi, da utilizzo beni,relativi agli immobili secondo criteri di contabilitàanalitica) sostenuti
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Detassazione da Patent box
Misura della detassazione
Effetti sulle imposte
La quota di reddito agevolabile non concorre allaformazione del reddito d’esercizio nella misura delLa quota di reddito agevolabile non concorre allaformazione del reddito d’esercizio nella misura del
• detassazione del reddito d’impresa ai fini IRES (dal 2017pari al 12%, cioè il 50% del 24%)
• detassazione del valore della produzione ai fini IRAP
• detassazione del reddito d’impresa ai fini IRES (dal 2017pari al 12%, cioè il 50% del 24%)
• detassazione del valore della produzione ai fini IRAP
30%per il 2015
50%dal
2017
40%per il 2016
La quantificazione del vantaggio
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Detassazione da Patent box
In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, vi è l’obbligo di attivazione della procedura diruling, finalizzato alla sottoscrizione di un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresarichiedente, che vincola entrambe le parti
Oggetto del ruling
• Determinazione del contributo economico alla produzione delreddito d’impresa in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali(ruling obbligatorio)
• Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beniimmateriali concessi in uso infragruppo e della plusvalenza dacessione infragruppo di beni immateriali (ruling facoltativo)
• Determinazione del contributo economico alla produzione delreddito d’impresa in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali(ruling obbligatorio)
• Determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beniimmateriali concessi in uso infragruppo e della plusvalenza dacessione infragruppo di beni immateriali (ruling facoltativo)
Requisito soggettivo
� Uso diretto dei beni: ruling obbligatorio
� Beni concessi a terzi: ruling facoltativo
� Uso diretto dei beni: ruling obbligatorio
� Beni concessi a terzi: ruling facoltativo
Il ruling
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Detassazione da Patent box
� A differenza dei super ammortamenti non si tratta di un’agevolazione atempo ma di una misura inserita a sistema
� A regime ai fini IRES consente un risparmio pari al 50% del 24% (aliquota IRESdall’1.01.2017) quindi pari al 12%
� è utilizzabile se il vantaggio competitivo dell’azienda si basa sullosfruttamento di un intangible (marchio, brevetto, know how….)
� A differenza dei super ammortamenti non si tratta di un’agevolazione atempo ma di una misura inserita a sistema
� A regime ai fini IRES consente un risparmio pari al 50% del 24% (aliquota IRESdall’1.01.2017) quindi pari al 12%
� è utilizzabile se il vantaggio competitivo dell’azienda si basa sullosfruttamento di un intangible (marchio, brevetto, know how….)
Vantaggi
� In relazione al marchio occorre verificare se l’Italia manterrà l’agevolazionerispetto al quadro UE che non consente di agevolare questo intangible
(potenziali problematiche di infrazione comunitaria)� Il nexus ratio viene penalizzato dai seguenti fattori:
� Attività di ricerca e sviluppo intercompany (non svolte effettivamente daterze entità ma da società del gruppo)
� I costi per l’acquisizione o lo sfruttamento dell’intangible (es. utilizzo delmarchio)
� In relazione al marchio occorre verificare se l’Italia manterrà l’agevolazionerispetto al quadro UE che non consente di agevolare questo intangible
(potenziali problematiche di infrazione comunitaria)� Il nexus ratio viene penalizzato dai seguenti fattori:
� Attività di ricerca e sviluppo intercompany (non svolte effettivamente daterze entità ma da società del gruppo)
� I costi per l’acquisizione o lo sfruttamento dell’intangible (es. utilizzo delmarchio)
Criticità
La pianificazione per le imprese
23
Detassazione da Patent box
L’utilizzo delle royalties può essere precluso per assenza di dati comparabiliL’utilizzo delle royalties può essere precluso per assenza di dati comparabili
La pianificazione per le imprese
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In presenza di una buona redditività aziendale il profit split o l’excess
earning possono dare risultati interessantiIn presenza di una buona redditività aziendale il profit split o l’excess
earning possono dare risultati interessanti
Questi metodi pervengono a risultati in termini di EBIT per cui i costi per losfruttamento dell’intangible sono già ricompresi nel reddito calcolato (adifferenza delle royalties che rappresentano dei ricavi lordi)
Questi metodi pervengono a risultati in termini di EBIT per cui i costi per losfruttamento dell’intangible sono già ricompresi nel reddito calcolato (adifferenza delle royalties che rappresentano dei ricavi lordi)
In alcune circostanze può essere opportuno pianificare riorganizzazioni digruppo attraverso operazioni straordinarie (IP company)In alcune circostanze può essere opportuno pianificare riorganizzazioni digruppo attraverso operazioni straordinarie (IP company)
Detassazione da Patent box
Opportunità
Motivazioni imprenditoriali Motivazioni extra imprenditoriali
Motivazioni fiscali
E’ OPPORTUNO FOCALIZZARSI SUGLI OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE PER SCEGLIERE LO STRUMENTO PIU’ ADATTO
Nell’attuale contesto economico e sociale può essere opportuno valutare gli strumenti utili per traslare il patrimonio immobiliare
25
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Migliorare l’attivo della società produttiva scorporando la componenteimmobiliare (focalizzazione sul core business)
� Favorire l’ingresso di soci nel capitale dell’operativa (es. fondi di private
equity) che prediligono la componente legata al core business rispetto aquella immobiliare
� Garantire all’imprenditore un canone di locazione riveniente dall’affittodegli immobili fuoriusciti
� Permettere la reintegrazione della componente immobiliare nelpatrimonio personale dei soci
� Uscire dalla disciplina delle società di comodo
� Migliorare l’attivo della società produttiva scorporando la componenteimmobiliare (focalizzazione sul core business)
� Favorire l’ingresso di soci nel capitale dell’operativa (es. fondi di private
equity) che prediligono la componente legata al core business rispetto aquella immobiliare
� Garantire all’imprenditore un canone di locazione riveniente dall’affittodegli immobili fuoriusciti
� Permettere la reintegrazione della componente immobiliare nelpatrimonio personale dei soci
� Uscire dalla disciplina delle società di comodo
� Assegnazione/cessione agevolata (articolo 1 comma 115-120 Leggestabilità 2016)
� Trasformazione in società semplice (idem)� Scissione parziale proporzionale (articoli da 2506 a 2506 quater C.C. e
articolo 173 TUIR)
� Assegnazione/cessione agevolata (articolo 1 comma 115-120 Leggestabilità 2016)
� Trasformazione in società semplice (idem)� Scissione parziale proporzionale (articoli da 2506 a 2506 quater C.C. e
articolo 173 TUIR)
Modalità
Obiettivi
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)
Gli immobili
• Immobili patrimoniali previsti dall’articolo 90 del TUIR• Immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa• Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati
direttamente per l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiaredell’agevolazione anche quelli concessi in locazione
• Immobili patrimoniali previsti dall’articolo 90 del TUIR• Immobili merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa• Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati
direttamente per l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiaredell’agevolazione anche quelli concessi in locazione
Immobiliari di gestione
Gli immobili detenuti per la locazione sono privi del requisito dellastrumentalità. Quindi, a prescindere che siano strumentali (per categoriacatastale) o abitativi, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione)determina in via automatica la possibilità di beneficiare dell’agevolazione
Gli immobili detenuti per la locazione sono privi del requisito dellastrumentalità. Quindi, a prescindere che siano strumentali (per categoriacatastale) o abitativi, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione)determina in via automatica la possibilità di beneficiare dell’agevolazione
I terreni agricoli I terreni agricoli utilizzati per la coltivazione sono strumentali per destinazionee quindi non sono assegnabili in modo agevolatoI terreni agricoli utilizzati per la coltivazione sono strumentali per destinazionee quindi non sono assegnabili in modo agevolato
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Assegnazione/cessione
Assegnatari e cedenti
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento
dell’assegnazione
Il perfezionamento delle operazioni deve avvenire entro il 30.9.2016Il perfezionamento delle operazioni deve avvenire entro il 30.9.2016La scadenza
Un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2015, ma non lo è piùall’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbeperso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essereestromesso beneficiando delle agevolazioni.
Un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2015, ma non lo è piùall’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbeperso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essereestromesso beneficiando delle agevolazioni.
I soci beneficiari
Le agevolazioni sono concesse purché i soci siano iscritti a libro soci, oveprescritto, al 30.9.2015, o lo siano entro il 31.1.2016, ma in forza di un titolo ditrasferimento avente data certa anteriore all’ 1.10.2015. La ratio è quella dievitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare inprossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delleagevolazioni.
Le agevolazioni sono concesse purché i soci siano iscritti a libro soci, oveprescritto, al 30.9.2015, o lo siano entro il 31.1.2016, ma in forza di un titolo ditrasferimento avente data certa anteriore all’ 1.10.2015. La ratio è quella dievitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare inprossimità dell’atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delleagevolazioni.
Assegnazione/cessione
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tre delperiodo 2013-2015) sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o dellacessione dei beni ai soci
� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale (è possibile anche assumere un valoreintermedio tra il valore normale e il valore catastale)
� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodell’assegnazione pari al 13% (solo in caso di assegnazione)
� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tre delperiodo 2013-2015) sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o dellacessione dei beni ai soci
� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale (è possibile anche assumere un valoreintermedio tra il valore normale e il valore catastale)
� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodell’assegnazione pari al 13% (solo in caso di assegnazione)
I benefici
Le plusvalenze
Operazione Regime ordinario Regime agevolato
AssegnazioneValore normale meno costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 del TUIR)
Valore normale o catastale menocosto fiscalmente riconosciuto
CessioneCorrispettivo meno costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 del TUIR)
Maggiore tra corrispettivo e valorenormale o catastale meno costofiscalmente riconosciuto
• 60% entro il 30 novembre 2016• 40% entro il 16 giugno 2017• 60% entro il 30 novembre 2016• 40% entro il 16 giugno 2017
Il pagamento della
sostitutiva
Assegnazione/cessione
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Gruppo o categoria catastale
Rendita base Rivalutazioni Valore catastale
Terreni agricoli RD x 75 x 1,25 20% RD x 112,5
A (escluso A/10) RC x 100 x 1,05 20% RC x 126
A prima casa RC x 100 x 1,05 10% RC x 115,5
A/10 RC x 50 x 1,05 20% RC x 63
B RC x 100 x 1,05 40% RC x 147
C (escluso C1) RC x 100 x 1,05 20% RC x 126
C/1 RC x 34 x 1,05 20% RC x 42,84
D RC x 50 x 1,05 20% RC x 63
E RC x 34 x 1,05 20% RC x 42,84
Determinazione valore catastale
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Assegnazione/cessione
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovutaun’imposta sostitutiva del 13%; se si annullano riserve libere (di utili o di capitali) non èdovuta alcuna sostitutiva
� L’imposta non riguarda, invece, i casi di cessione agevolata, in quanto chiaramente nonvi è alcuna riserva di patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene
� Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione è dovutaun’imposta sostitutiva del 13%; se si annullano riserve libere (di utili o di capitali) non èdovuta alcuna sostitutiva
� L’imposta non riguarda, invece, i casi di cessione agevolata, in quanto chiaramente nonvi è alcuna riserva di patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene
Riserve in sospensione
d’imposta
Se il saldo attivo di rivalutazione è già stato utilizzato per la copertura delle perdite, conriduzione definitiva da parte dell’assemblea straordinaria, non si pongono più problemi ditassazione della suddetta riserva
Se il saldo attivo di rivalutazione è già stato utilizzato per la copertura delle perdite, conriduzione definitiva da parte dell’assemblea straordinaria, non si pongono più problemi ditassazione della suddetta riserva
Utilizzo a copertura perdite
Esempio di tassazione del
saldo attivo
� Immobile acquistato per € 200.000 e rivalutato nel 2008 fino a € 1.200.000 conpagamento dell’imposta sostitutiva dell’1,5% sulla differenza di valori e assegnazione alvalore di € 1.200.000
� Regime ordinario: 27,5% su € 1.000.000 pari ad un’imposta lorda di € 275.000, da cui sidetrae l’imposta dell’1,5%, su € 1.000.000 per un’imposta netta di € 260.000;
� Regime sostitutivo: 985.000,00 × 13% = € 128.050
� Immobile acquistato per € 200.000 e rivalutato nel 2008 fino a € 1.200.000 conpagamento dell’imposta sostitutiva dell’1,5% sulla differenza di valori e assegnazione alvalore di € 1.200.000
� Regime ordinario: 27,5% su € 1.000.000 pari ad un’imposta lorda di € 275.000, da cui sidetrae l’imposta dell’1,5%, su € 1.000.000 per un’imposta netta di € 260.000;
� Regime sostitutivo: 985.000,00 × 13% = € 128.050
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Assegnazione/cessione
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Modalità
Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 commi1-2° p. 5, 6, 7 e 8 del TUIR (in sostanza rimane ferma solo la tassazione in qualità di utilidei beni assegnati) tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debitiaccollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute
Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 commi1-2° p. 5, 6, 7 e 8 del TUIR (in sostanza rimane ferma solo la tassazione in qualità di utilidei beni assegnati) tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debitiaccollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute
Assegnazione con distribuzione di riserve di utili
• l’assegnazione costituisce utile in natura per il socio• il valore normale da considerare è quello “ordinario” (articolo 9) o quello catastale, se scelto• da questo valore occorre detrarre l’ammontare già assoggettato a sostitutiva sullasocietà
Assegnazione con distribuzione di
riserve di capitali
Il socio non consegue alcun reddito (si tratta di una restituzione dell’apporto in società)Si riduce tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta (articolo47 comma 5 TUIR). Se la riduzione conduce a un “sottozero” il socio risulta assoggettato atassazione
32
Assegnazione/cessione
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Imposte indiretteL’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposteipotecaria e catastale si applicano in misura fissaL’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposteipotecaria e catastale si applicano in misura fissa
IVAL’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse
charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVAL’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse
charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVA
• Tra i casi di rettifica della detrazione previsti dall’articolo 19-bis2 comma 2 del D.P.R. n.633/1972 rientrano le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobiliper i quali l’IVA è stata detratta. L’obbligo non sussiste, tuttavia, se è già trascorso ilperiodo decennale “di osservazione” previsto per i beni ammortizzabili, quali sono ifabbricati
• Qualora l’immobile sia stato acquisito senza IVA (ad es. da privato) ma successivamentesiano state sostenute spese per interventi di manutenzione per le quali, invece, l’IVA èstata detratta, occorre effettuare la rettifica alla detrazione, ma solo se le spese stesseabbiano natura incrementativa
• Tra i casi di rettifica della detrazione previsti dall’articolo 19-bis2 comma 2 del D.P.R. n.633/1972 rientrano le cessioni e le assegnazioni in regime di esenzione IVA di immobiliper i quali l’IVA è stata detratta. L’obbligo non sussiste, tuttavia, se è già trascorso ilperiodo decennale “di osservazione” previsto per i beni ammortizzabili, quali sono ifabbricati
• Qualora l’immobile sia stato acquisito senza IVA (ad es. da privato) ma successivamentesiano state sostenute spese per interventi di manutenzione per le quali, invece, l’IVA èstata detratta, occorre effettuare la rettifica alla detrazione, ma solo se le spese stesseabbiano natura incrementativa
Rettifica alla detrazione
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Assegnazione/cessione
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
La trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggettoesclusivo principale la gestione di tali beni (tipicamente, si tratta delle immobiliari di gestione)La trasformazione in società semplice è possibile solo se le società hanno per oggettoesclusivo principale la gestione di tali beni (tipicamente, si tratta delle immobiliari di gestione)
All’atto della trasformazione la compagine deve essere formata dagli stessi soci che erano talialla data di riferimento, in quanto gli effetti della trasformazione coinvolgononecessariamente tutti i soci. Le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano, nelfrattempo, le quote di partecipazione. Se invece nelle more della trasformazione dovessemodificarsi la compagine si ritiene che l’operazione non possa più essere agevolata.
All’atto della trasformazione la compagine deve essere formata dagli stessi soci che erano talialla data di riferimento, in quanto gli effetti della trasformazione coinvolgononecessariamente tutti i soci. Le agevolazioni non sono, tuttavia, perse se variano, nelfrattempo, le quote di partecipazione. Se invece nelle more della trasformazione dovessemodificarsi la compagine si ritiene che l’operazione non possa più essere agevolata.
� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)� Società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)� Società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.)
Società interessate
Oggetto sociale
I soci
� Immobili patrimoniali (articolo 90 del TUIR)� Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa� Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati direttamente per
l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiare dell’agevolazione anche quelli concessi inlocazione
� Immobili patrimoniali (articolo 90 del TUIR)� Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa� Immobili strumentali per natura (B, C, D, E ed A/10 non utilizzati direttamente per
l’esercizio dell’impresa). Possono beneficiare dell’agevolazione anche quelli concessi inlocazione
Gli Immobili
Trasformazione in società semplice
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tredel periodo 2013-2015) sulla differenza tra il valore normale dei beni agevolati e illoro costo fiscale
� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale
� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodella trasformazione pari al 13%
� Imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, per le società di comodo per due annualità su tredel periodo 2013-2015) sulla differenza tra il valore normale dei beni agevolati e illoro costo fiscale
� Possibilità di determinare le suddette plusvalenze assumendo, in luogo del valorenormale degli immobili, il loro valore catastale
� Imposizione sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguitodella trasformazione pari al 13%
Tassazione società
Le plusvalenze
Operazione Regime ordinario Regime agevolato
AssegnazioneValore normale - costofiscalmente riconosciuto (articolo86. comma 3 TUIR)
Valore normale o catastale - costofiscalmente riconosciuto
CessioneCorrispettivo - costo fiscalmentericonosciuto (articolo 86 comma3 TUIR)
Maggiore tra corrispettivo e valorenormale o catastale - costofiscalmente riconosciuto
TrasformazioneValore normale - costofiscalmente riconosciuto (articolo86 comma 3 TUIR)
Valore normale o catastale - costofiscalmente riconosciuto
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Trasformazione in società semplice
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute va aumentato della differenzaassoggettata ad imposizione sostitutiva. In questo modo, i maggiori valori insiti nei beni esistentinel patrimonio della società trasformata, tassati con l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%,non verranno più tassati nel momento in cui i soci cedono le partecipazioni nella societàsemplice.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute va aumentato della differenzaassoggettata ad imposizione sostitutiva. In questo modo, i maggiori valori insiti nei beni esistentinel patrimonio della società trasformata, tassati con l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%,non verranno più tassati nel momento in cui i soci cedono le partecipazioni nella societàsemplice.
Tassazione in capo ai soci
Se una società di capitali si trasforma in società semplice, si applica l’articolo 170 comma 4 lett. b) TUIR: le riserve di utilinon ricostituite in bilancio si considerano tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Ciò nonaccade invece per le società di persone, per le quali gli utili hanno già scontato l’imposizione per trasparenza esercizio dopoesercizio
Se una società di capitali si trasforma in società semplice, si applica l’articolo 170 comma 4 lett. b) TUIR: le riserve di utilinon ricostituite in bilancio si considerano tassate nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione. Ciò nonaccade invece per le società di persone, per le quali gli utili hanno già scontato l’imposizione per trasparenza esercizio dopoesercizio
Riserve non ricostituite in bilancio
L’assoggettamento a sostitutiva in capo alla società “esaurisce definitivamente il prelievo tributario non
solo con riferimento ai plusvalori latenti nei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con
riferimento agli utili maturati fino alla trasformazione”. Questo effetto sarebbe però garantitodall’aumento corrispondente del costo fiscale della partecipazione detenuta.A rigore, l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate è pienamente comprensibile in relazione ai plusvalorilatenti, o i plusvalori fatti emergere con rivalutazioni a pagamento, mentre non appare chiaro comepossa operare per gli “utili maturati fino alla trasformazione”, i quali dovrebbero risultare tassati inqualità di utili “ordinari”, dedotto quanto assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
L’assoggettamento a sostitutiva in capo alla società “esaurisce definitivamente il prelievo tributario non
solo con riferimento ai plusvalori latenti nei beni costituenti il compendio aziendale, ma anche con
riferimento agli utili maturati fino alla trasformazione”. Questo effetto sarebbe però garantitodall’aumento corrispondente del costo fiscale della partecipazione detenuta.A rigore, l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate è pienamente comprensibile in relazione ai plusvalorilatenti, o i plusvalori fatti emergere con rivalutazioni a pagamento, mentre non appare chiaro comepossa operare per gli “utili maturati fino alla trasformazione”, i quali dovrebbero risultare tassati inqualità di utili “ordinari”, dedotto quanto assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società.
Circolare 4.5.2007 n. 25/E(§ 1,3,2)
36
Trasformazione in società semplice
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
La trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquenniorilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) delTUIR
La trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquenniorilevante per le plusvalenze immobiliari ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) delTUIR
Calcolo del quinquennio
Come per l’assegnazione agevolata sirealizza un fenomeno di destinazionedei beni a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa
Come per l’assegnazione agevolata sirealizza un fenomeno di destinazionedei beni a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa
IVA Misura fissaMisura fissaRegistro,
ipo-catastali
Atto di trasformazione effettuato entro il 30.9.2016 (prudenzialmente sarebbeopportuna anche l’iscrizione dell’atto al registro imprese entro la medesima data)Atto di trasformazione effettuato entro il 30.9.2016 (prudenzialmente sarebbeopportuna anche l’iscrizione dell’atto al registro imprese entro la medesima data)
Efficacia
• 60% entro il 30.11.2016• 40% entro il 16.6.2017• 60% entro il 30.11.2016• 40% entro il 16.6.2017
Imposta sostitutiva
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Trasformazione in società semplice
Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
L’operazione consente di scorporare il patrimonio immobiliare dalla società operativa(c.d. scissa) a favore di una società di nuova costituzione (newco) oppure di unabeneficiaria già esistente
L’operazione consente di scorporare il patrimonio immobiliare dalla società operativa(c.d. scissa) a favore di una società di nuova costituzione (newco) oppure di unabeneficiaria già esistente
Finalità
Si predilige la scissione parziale proporzionale perché consente di:� continuare a gestire il core business all’interno della società scissa, che è resa più
flessibile mediante lo scorporo della componente immobiliare� allocare la componente immobiliare in una newco o in una società già esistente con
attribuzione delle partecipazioni in misura proporzionale ai soci della scissa
Si predilige la scissione parziale proporzionale perché consente di:� continuare a gestire il core business all’interno della società scissa, che è resa più
flessibile mediante lo scorporo della componente immobiliare� allocare la componente immobiliare in una newco o in una società già esistente con
attribuzione delle partecipazioni in misura proporzionale ai soci della scissa
Modalità
L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR; lescissioni non proporzionali sottintendono invece l’assegnazione dei beni immobili e sonoquindi considerate elusive alla luce di molteplici pronunce di prassi amministrativa epareri del Comitato Consultivo)
L’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR; lescissioni non proporzionali sottintendono invece l’assegnazione dei beni immobili e sonoquindi considerate elusive alla luce di molteplici pronunce di prassi amministrativa epareri del Comitato Consultivo)
Effetti fiscali
L’immobiliare beneficiaria di solito concede in locazione il capannone industriale allascissa operativaL’immobiliare beneficiaria di solito concede in locazione il capannone industriale allascissa operativa
Locazione
Scissione societaria
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
� Tassazione in capo alla società attraente per via della sostitutiva (8/10,5%)� Affrancamento delle riserve al 13% solo se in sospensione di imposta (non riguarda
le cessioni)� Tassazione sul socio in caso di assegnazione di riserve di utili (solo sottozero per
quelle di capitali)� Valutare effetto IVA (esenzione e conseguente rettifica alla detrazione) e indirette
(registro a metà e ipocatastali fisse)
� Tassazione in capo alla società attraente per via della sostitutiva (8/10,5%)� Affrancamento delle riserve al 13% solo se in sospensione di imposta (non riguarda
le cessioni)� Tassazione sul socio in caso di assegnazione di riserve di utili (solo sottozero per
quelle di capitali)� Valutare effetto IVA (esenzione e conseguente rettifica alla detrazione) e indirette
(registro a metà e ipocatastali fisse)
Assegnazione / cessione
� In capo alla società stesso costo dell’assegnazione/cessione� In capo al socio ipotesi residuale (non ricostituzione)� Effetti IVA e indirette simili all’assegnazione/cessione� Modalità di fatto solo per immobiliari di gestione
� In capo alla società stesso costo dell’assegnazione/cessione� In capo al socio ipotesi residuale (non ricostituzione)� Effetti IVA e indirette simili all’assegnazione/cessione� Modalità di fatto solo per immobiliari di gestione
Trasformazione
Scissione
� Operazione fiscalmente neutrale (costo zero)� Consente di collocare gli immobili in una struttura societaria (non possono essere
attribuite al socio persona fisica)� Bisogna fare attenzione ad eventuali cessioni di partecipazioni post scissione per le
quali l’operazione può essere disconosciuta (abuso del diritto articolo 10-bis Legge212/2000)
� Operazione a sistema e non a tempo come le altre
� Operazione fiscalmente neutrale (costo zero)� Consente di collocare gli immobili in una struttura societaria (non possono essere
attribuite al socio persona fisica)� Bisogna fare attenzione ad eventuali cessioni di partecipazioni post scissione per le
quali l’operazione può essere disconosciuta (abuso del diritto articolo 10-bis Legge212/2000)
� Operazione a sistema e non a tempo come le altre
La pianificazione per le imprese
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Modalità alternative di fuoriuscita degli immobili
Valutare lo strumento più adeguato
Prestare attenzione alla variabile fiscale
Cogliere le opportunità
MOLTO SPESSO IL RISULTATO SI PUO’ OTTENERE ATTRAVERSO
UNA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Le imprese hanno la necessità di incrementare l’equity e di migliorare i ratios
patrimoniali per accedere al credito bancario
40
Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
Rivalutare gli assets e perveniread un equity incrementatoRivalutare gli assets e perveniread un equity incrementato
ObiettivoSfruttare la possibilità di dedurremaggiori ammortamentiSfruttare la possibilità di dedurremaggiori ammortamenti
Le operazioni
• Rivalutazione beni d’impresa (articolo 1 comma 889 e ss. Legge distabilità 2016)
• Conferimento di azienda o ramo (articoli 2343-2465 C.C. e 176 TUIR)• Opzione per gli IAS IFRS (articolo 4 comma 6 D.Lgs. 38/2005)
• Rivalutazione beni d’impresa (articolo 1 comma 889 e ss. Legge distabilità 2016)
• Conferimento di azienda o ramo (articoli 2343-2465 C.C. e 176 TUIR)• Opzione per gli IAS IFRS (articolo 4 comma 6 D.Lgs. 38/2005)
Pro e controLe tre misure vanno messe a confronto per comprendere vantaggi esvantaggi di ciascuna di esseLe tre misure vanno messe a confronto per comprendere vantaggi esvantaggi di ciascuna di esse
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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
Sostitutiva pari al 16% su beni ammortizzabili e al 12% su beni nonammortizzabili (terreni e partecipazioni); 10% per affrancare la riserva insospensione d’imposta
Sostitutiva pari al 16% su beni ammortizzabili e al 12% su beni nonammortizzabili (terreni e partecipazioni); 10% per affrancare la riserva insospensione d’imposta
Costo fiscale
Il costo complessivo ammonta al 26% (o al 22%) rispetto ad un’aliquota IRESdel 27,50% (24% dall’1.1.2017)Il costo complessivo ammonta al 26% (o al 22%) rispetto ad un’aliquota IRESdel 27,50% (24% dall’1.1.2017)
Confronto con IRES
Rinviato al 2018 per la deducibilità dei maggiori ammortamenti e al 2019 peril riconoscimento del maggior costo fiscale ai fini del calcolo dellaplusvalenza in ipotesi di cessione
Rinviato al 2018 per la deducibilità dei maggiori ammortamenti e al 2019 peril riconoscimento del maggior costo fiscale ai fini del calcolo dellaplusvalenza in ipotesi di cessione
Riconoscimento fiscale
Effetti solo contabili
Sono esclusi per questa misura di rivalutazione che è obbligatoriamenteanche fiscale, come la precedente (legge di stabilità 2014) e a differenzadella misura del DL 185/2008
Sono esclusi per questa misura di rivalutazione che è obbligatoriamenteanche fiscale, come la precedente (legge di stabilità 2014) e a differenzadella misura del DL 185/2008
Rivalutazione dei beni
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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
• Redazione di perizia di stima con esperto nominato dal Tribunale per S.p.A. edalla società per S.r.l.
• Il valore dei beni dell’azienda/ramo deve essere almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto: evitare fenomeni diannacquamento del capitale
• Redazione di perizia di stima con esperto nominato dal Tribunale per S.p.A. edalla società per S.r.l.
• Il valore dei beni dell’azienda/ramo deve essere almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del patrimonio netto: evitare fenomeni diannacquamento del capitale
Aspetti civilistici
• Operazione fiscalmente neutra ex articolo 176 TUIR• Il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza
deducibile• La conferitaria subentra nella posizione del conferente in relazione agli elementi
attivi e passivi conferiti
• Operazione fiscalmente neutra ex articolo 176 TUIR• Il conferente non realizza alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza
deducibile• La conferitaria subentra nella posizione del conferente in relazione agli elementi
attivi e passivi conferiti
IRES
Operazione non imponibile ai fini IRAP in quanto la componente è iscritta in areastraordinaria (circ. 27/E 27.5.09)Operazione non imponibile ai fini IRAP in quanto la componente è iscritta in areastraordinaria (circ. 27/E 27.5.09)
IRAP
Il principio dovrebbe rimanere valido anche in vigenza della modifica dello schema di conto economico apportata dal D.lgs. 18dicembre 2015 n. 139, con la quale è stata eliminata la classe «E) Proventi e Oneri straordinari» ed i cui effetti si avranno sulleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016
Il principio dovrebbe rimanere valido anche in vigenza della modifica dello schema di conto economico apportata dal D.lgs. 18dicembre 2015 n. 139, con la quale è stata eliminata la classe «E) Proventi e Oneri straordinari» ed i cui effetti si avranno sulleoperazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016
Conferimento azienda/ramo
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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
� Miglioramento di bilancio: rafforzamento dell’equity della conferitaria(ma solo per il bilancio di esercizio, non anche per il consolidato nontrattandosi di operazione verso terzi)
� Patent box: possibilità di conferire l’intangible ad una IP company che puòconcederlo in licenza alle altre entità del gruppo (in tal caso il ruling è solofacoltativo)
� Miglioramento di bilancio: rafforzamento dell’equity della conferitaria(ma solo per il bilancio di esercizio, non anche per il consolidato nontrattandosi di operazione verso terzi)
� Patent box: possibilità di conferire l’intangible ad una IP company che puòconcederlo in licenza alle altre entità del gruppo (in tal caso il ruling è solofacoltativo)
Vantaggi
� Disciplina delle società di comodo: più agevolmente superabile in caso diholding dinamica (servizi infragruppo, royalties) rispetto alla holding
statica (solo dividendi)� Detrazione IVA: non consentita per la holding statica (attività esente) si
per quella dinamica (da valutare separazione attività ex articolo 36 D.P.R.n. 633/72)
� Transfer pricing interno: superato grazie all’articolo 5 comma 2 D.Lgs.147/2015 per transazioni intercompany fra soggetti residenti (maattenzione sempre al sindacato di inerenza)
� Disciplina delle società di comodo: più agevolmente superabile in caso diholding dinamica (servizi infragruppo, royalties) rispetto alla holding
statica (solo dividendi)� Detrazione IVA: non consentita per la holding statica (attività esente) si
per quella dinamica (da valutare separazione attività ex articolo 36 D.P.R.n. 633/72)
� Transfer pricing interno: superato grazie all’articolo 5 comma 2 D.Lgs.147/2015 per transazioni intercompany fra soggetti residenti (maattenzione sempre al sindacato di inerenza)
Criticità
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Conferimento azienda/ramo
Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
Società diverse da banche, enti finanziari, compagnie assicurative, societàtenute al consolidato in relazione al bilancio di esercizioSocietà diverse da banche, enti finanziari, compagnie assicurative, societàtenute al consolidato in relazione al bilancio di esercizio
Soggetti interessati
Il Decreto dell’Economia che avrebbe dovuto disciplinare l’opzione ex articolo4 comma 6 D.Lgs. 38/05 è stato soppresso dal Decreto competitività (articolo20 comma 2, lett. a) D.L. 24 giugno 2014 n. 91)
Il Decreto dell’Economia che avrebbe dovuto disciplinare l’opzione ex articolo4 comma 6 D.Lgs. 38/05 è stato soppresso dal Decreto competitività (articolo20 comma 2, lett. a) D.L. 24 giugno 2014 n. 91)
Soggetti esclusiLe società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo2435-bis C.C.Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo2435-bis C.C.
Modifica normativa
Effetti
� Contabilmente iscrizione degli assets al fair value anziché al costo conconseguente incremento del patrimonio netto
� Fiscalmente l’operazione è neutrale ex articolo 110 comma 1 lettera c) TUIR
� Contabilmente iscrizione degli assets al fair value anziché al costo conconseguente incremento del patrimonio netto
� Fiscalmente l’operazione è neutrale ex articolo 110 comma 1 lettera c) TUIR
Passaggio ai principi internazionali
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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
� Operazione fiscalmente eccessivamente onerosa� Non percorribile solo con effetti contabili� Complessivamente sconveniente
� Operazione fiscalmente eccessivamente onerosa� Non percorribile solo con effetti contabili� Complessivamente sconveniente
Rivalutazionedei beni
� Contabilmente consente di incrementare l’equity
� Fiscalmente non costa nulla (è un’operazione neutrale)� Da valutare in un contesto di riorganizzazione più ampio (holding)
� Contabilmente consente di incrementare l’equity
� Fiscalmente non costa nulla (è un’operazione neutrale)� Da valutare in un contesto di riorganizzazione più ampio (holding)
Conferimento azienda
Passaggio agli IAS
� Contabilmente consente di incrementare l’equity
� Fiscalmente non costa nulla (non genera plusvalenze)� Da valutare in un contesto di internazionalizzazione dell’impresa
(quotazione, mercati di sbocco, bilancio confrontabile)
� Contabilmente consente di incrementare l’equity
� Fiscalmente non costa nulla (non genera plusvalenze)� Da valutare in un contesto di internazionalizzazione dell’impresa
(quotazione, mercati di sbocco, bilancio confrontabile)
La pianificazione per le imprese
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Rivalutazione dei beni d’impresa e operazioni alternative
Maggiore patrimonializzazioneRiduzione dell’indebitamento
complessivo
I debiti si trasformano in riserve di capitale
ATTENZIONE AL COSTO FISCALE DEL CREDITO RINUNCIATO IN
CAPO AL SOCIO
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Rinunce soci incrementative dell’equity
La rinuncia dei crediti da parte dei soci è un importante strumento di ricapitalizzazione delle imprese che deve essere effettuato nella consapevolezza delle recenti novità fiscali
Tre fattispecie
La modifica normativa riguarda tre differenti fattispecie:1. i versamenti a fondo perduto o in conto capitale dai
soci alla società2. le rinunce ai crediti operate dai soci3. le riduzioni dei debiti a seguito di procedure concorsuali
La modifica normativa riguarda tre differenti fattispecie:1. i versamenti a fondo perduto o in conto capitale dai
soci alla società2. le rinunce ai crediti operate dai soci3. le riduzioni dei debiti a seguito di procedure concorsuali
Dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata invigore del decreto, quindi per i soggetti solari a partire dalperiodo d’imposta 2016
Dal periodo d’imposta successivo alla data di entrata invigore del decreto, quindi per i soggetti solari a partire dalperiodo d’imposta 2016
Articolo 88 del TUIR come modificato dal D.Lgs. 147/15Articolo 88 del TUIR come modificato dal D.Lgs. 147/15
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La norma
La decorrenza
Rinunce soci incrementative dell’equity
Art. 88 comma 4-bis
A seguito della rinuncia del socio al credito:� per la società la sopravvenienza attiva da conversione del
debito in equity non è tassata nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato
� l’incremento del costo fiscale della partecipazione del socioavviene nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94comma 6 del TUIR)
A seguito della rinuncia del socio al credito:� per la società la sopravvenienza attiva da conversione del
debito in equity non è tassata nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato
� l’incremento del costo fiscale della partecipazione del socioavviene nel limite di quello del credito rinunciato (articolo 94comma 6 del TUIR)
Non esiste più la completa detassazione della sopravvenienza attiva da rinuncia del credito daparte del socio, ma la non imponibilità sarà pari al costo fiscale del credito oggetto dirinuncia; parallelamente, il costo fiscale della partecipazione si incrementa della stessa misura
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Rinunce soci incrementative dell’equity
Variazione in aumento
La società effettuerà una variazione in aumento:� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e il suo
costo fiscale, se rettificato ai sensi degli articoli 101 o 106 delTUIR
� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e ilcorrispettivo pagato, in caso di acquisto del credito ad un valoreinferiore al nominale
La società effettuerà una variazione in aumento:� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e il suo
costo fiscale, se rettificato ai sensi degli articoli 101 o 106 delTUIR
� pari alla differenza fra il valore nominale del credito e ilcorrispettivo pagato, in caso di acquisto del credito ad un valoreinferiore al nominale
In caso di svalutazione tassata il costo fiscale coinciderà sempre con il valore nominale delcredito e la successiva rinuncia del socio non determinerà alcuna sopravvenienza attivaimponibile sulla partecipata
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Rinunce soci incrementative dell’equity
Comunicazione del socio
Il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:� comunica alla partecipata il valore fiscale del credito� in questo modo la società è in grado di effettuare
l’eventuale variazione in aumento in dichiarazione
Il socio con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:� comunica alla partecipata il valore fiscale del credito� in questo modo la società è in grado di effettuare
l’eventuale variazione in aumento in dichiarazione
N.B:� In assenza di comunicazione il valore fiscale del credito è pari a zero� la società dovrà pertanto assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva da rinuncia del
socio
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Rinunce soci incrementative dell’equity
Il regime dell’acquisto del credito a scontoe la successiva rinuncia da parte del socioviene equiparato all’ipotesi di apporto disomme alla società partecipata edefinizione a saldo e stralcio del debito diquest’ultima con il creditore terzo
Il regime dell’acquisto del credito a scontoe la successiva rinuncia da parte del socioviene equiparato all’ipotesi di apporto disomme alla società partecipata edefinizione a saldo e stralcio del debito diquest’ultima con il creditore terzo
Si applicano le medesime disposizioni e il valore fiscale dellepartecipazioni equivarrà a quello del credito convertito, al netto delleperdite rilevate al momento della conversione
Si applicano le medesime disposizioni e il valore fiscale dellepartecipazioni equivarrà a quello del credito convertito, al netto delleperdite rilevate al momento della conversione
Finalità della norma
Conversione del credito in
partecipazioni
IRAPLe disposizioni non si estendono all’IRAP in applicazione del principiodi derivazione dal bilancio (contabilizzazione della rinuncia nell’equity
della società senza transito da conto economico)
Le disposizioni non si estendono all’IRAP in applicazione del principiodi derivazione dal bilancio (contabilizzazione della rinuncia nell’equity
della società senza transito da conto economico)
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Entrambe le operazioni vengono ad essere ora tassate
Entrambe le operazioni vengono ad essere ora tassate
Rinunce soci incrementative dell’equity
� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta per 100� Beta iscrive una riserva di 100 nell’equity senza che ciò determini alcuna
sopravvenienza attiva tassata
� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta per 100� Beta iscrive una riserva di 100 nell’equity senza che ciò determini alcuna
sopravvenienza attiva tassata
Rinunce fino al 2015
Rinunce dal 2016
Ipotesi 1Credito il cui costofiscale è pari alvalore nominale
Nessuna sopravvenienza tassata
Ipotesi 2
Credito pari a 100svalutato per 50 dicui 5 fiscalmentededucibile
Alfa rinuncia al credito per 50 e incrementadi pari importo la partecipazione.Comunica a Beta il costo fiscale del credito,pari a 95 (100 - 5).Beta iscrive a riserva l’importo di 100 edeffettua una variazione in aumento di 5.
N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (5) e quantotassato da Beta a titolo di sopravvenienza (5)
53
Rinunce soci incrementative dell’equity
� Il socio Alfa acquista da una società Gamma, per un corrispettivo di 40, un creditoverso la partecipata beta di valore nominale pari a 100.
� Gamma rileva una perdita su crediti deducibile ex art. 101 c. 5 pari a 60� Alfa iscrive il credito in contabilità a 40 (corrispettivo)� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta in misura pari a 40� Beta storna il debito di 100 incrementando di pari importo l’equity ed effettua una
variazione in aumento di 60 (100-40)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Gamma (60) e quanto tassatoda Beta a titolo di sopravvenienza (60); il socio Alfa non è interessato da alcunacomponente fiscale
� Il socio Alfa acquista da una società Gamma, per un corrispettivo di 40, un creditoverso la partecipata beta di valore nominale pari a 100.
� Gamma rileva una perdita su crediti deducibile ex art. 101 c. 5 pari a 60� Alfa iscrive il credito in contabilità a 40 (corrispettivo)� Alfa rinuncia al credito incrementando la partecipazione in Beta in misura pari a 40� Beta storna il debito di 100 incrementando di pari importo l’equity ed effettua una
variazione in aumento di 60 (100-40)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Gamma (60) e quanto tassatoda Beta a titolo di sopravvenienza (60); il socio Alfa non è interessato da alcunacomponente fiscale
� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa sottoscrive un aumento di capitale di Beta per 50 convertendo il credito con
costo fiscale di 100� Alfa subisce una perdita di 50 fiscalmente deducibile� Beta converte il debito di 100 in equity ed effettua una variazione in aumento di 50
(100-50)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (50) e quanto tassato daBeta a titolo di sopravvenienza (50)
� Il socio Alfa vanta un credito verso la società Beta di 100� Alfa sottoscrive un aumento di capitale di Beta per 50 convertendo il credito con
costo fiscale di 100� Alfa subisce una perdita di 50 fiscalmente deducibile� Beta converte il debito di 100 in equity ed effettua una variazione in aumento di 50
(100-50)N.B. Esiste perfetta correlazione fra l’importo dedotto da Alfa (50) e quanto tassato daBeta a titolo di sopravvenienza (50)
Acquisto del credito sotto al
nominale
Conversione del credito in
partecipazione
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Rinunce soci incrementative dell’equity
� Fino al 2015 la rinuncia del socio al credito è sempre statadetassata (non costituiva sopravvenienza attiva)
� Dal 2016 continua ad esserlo nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato
� Fino al 2015 la rinuncia del socio al credito è sempre statadetassata (non costituiva sopravvenienza attiva)
� Dal 2016 continua ad esserlo nel limite del valore fiscale incapo al socio del credito rinunciato
Aspetti fiscali
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sociocomunica alla partecipata il valore fiscale del creditodichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il sociocomunica alla partecipata il valore fiscale del credito
Formalità
In assenza � Il valore fiscale del credito è assunto pari a zero� L’aspetto formale assume una valenza di fatto sostanziale� Il valore fiscale del credito è assunto pari a zero� L’aspetto formale assume una valenza di fatto sostanziale
La pianificazione per le imprese
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Rinunce soci incrementative dell’equity
LA PIANIFICAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
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Un importante aiuto nel processo di internazionalizzazione delle
imprese
Riduzione del contenzioso con l’Amministrazione finanziaria
Maggiore elasticità nella scelta dei fornitori esteri
RIMANE RILEVANTE L’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO
L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Finalità
� Colpire le transazioni con parti formalmente estranee residenti inpaesi black list ma nella realtà riconducibili all’imprenditore italiano
� In tal modo l’impresa dedurrebbe un costo in Italia e sposterebbemateria imponibile in paesi a bassa fiscalità
� È una fattispecie molto più ampia rispetto al transfer pricing perchéprescinde dal requisito del controllo (rileva verso qualsiasi parteformalmente terza)
� Colpire le transazioni con parti formalmente estranee residenti inpaesi black list ma nella realtà riconducibili all’imprenditore italiano
� In tal modo l’impresa dedurrebbe un costo in Italia e sposterebbemateria imponibile in paesi a bassa fiscalità
� È una fattispecie molto più ampia rispetto al transfer pricing perchéprescinde dal requisito del controllo (rileva verso qualsiasi parteformalmente terza)
� La norma colpiva troppi soggetti indistintamente rispetto allefinalità per cui era stata introdotta
� La dimostrazione delle esimenti si è rivelata spesso troppocomplessa anche per via di una certa rigidità dei verificatori
� La norma colpiva troppi soggetti indistintamente rispetto allefinalità per cui era stata introdotta
� La dimostrazione delle esimenti si è rivelata spesso troppocomplessa anche per via di una certa rigidità dei verificatori
Di cosa si trattaDisciplina relativa agli acquisti di beni e servizi da fornitori in paesi afiscalità privilegiata (in assenza di scambio di informazioni)Disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi da fornitori in paesi afiscalità privilegiata (in assenza di scambio di informazioni)
Controindicazioni
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Le modifiche normative
La norma è stata modificata in due riprese:� dapprima dall’articolo 5 comma 1 del Decreto
internazionalizzazione (D. Lgs. 14 settembre 2015 n.147)
� successivamente dall’articolo 1 comma 142 dellaLegge di stabilità 2016
La norma è stata modificata in due riprese:� dapprima dall’articolo 5 comma 1 del Decreto
internazionalizzazione (D. Lgs. 14 settembre 2015 n.147)
� successivamente dall’articolo 1 comma 142 dellaLegge di stabilità 2016
Pertanto, a distanza di un anno, sisono susseguiti tre differenti regimiPertanto, a distanza di un anno, sisono susseguiti tre differenti regimi
La norma Articolo 110 commi da 10 e 12-bis del TUIRArticolo 110 commi da 10 e 12-bis del TUIR
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Ante Decreto internazionalizzazione
Fino al periodo di imposta 2014 (modello UNICO 2015):dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2015Fino al periodo di imposta 2014 (modello UNICO 2015):dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2015
Post Decreto internazionalizzazione
Legge di stabilità 2016
Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata invigore del Decreto - per i soggetti solari dal periodod’imposta 2015 (modello UNICO 2016): dichiarazioni cheverranno presentate entro il 30 settembre 2016
Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata invigore del Decreto - per i soggetti solari dal periodod’imposta 2015 (modello UNICO 2016): dichiarazioni cheverranno presentate entro il 30 settembre 2016
Dal periodo d’imposta 2016 (modello UNICO 2017):dichiarazioni da presentarsi a partire dal 30 settembre2017 in avanti
Dal periodo d’imposta 2016 (modello UNICO 2017):dichiarazioni da presentarsi a partire dal 30 settembre2017 in avanti
Decorrenza delle norme – soggetti solari
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Obbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazioneObbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazione
Sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 euro - massimo 50.000 euro) introdottadalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’articolo 8, comma 3-bis,D.Lgs. n. 471/1997
Sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 euro - massimo 50.000 euro) introdottadalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) all’articolo 8, comma 3-bis,D.Lgs. n. 471/1997
Dimostrazione di due esimenti1. attività economica effettiva svolta dal fornitore estero2. effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni
Dimostrazione di due esimenti1. attività economica effettiva svolta dal fornitore estero2. effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni
Regime originario
Regime ante Decreto internazionalizzazione
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
1a esimente
� Bilancio, atto costitutivo, contratti di locazione, c/c bancari,assicurazioni (circ. 23.5.03 n. 29)
� Documenti spesso riservati (nel caso di multinazionali) ocomunque non disponibili nei tempi richiesti
� Bilancio, atto costitutivo, contratti di locazione, c/c bancari,assicurazioni (circ. 23.5.03 n. 29)
� Documenti spesso riservati (nel caso di multinazionali) ocomunque non disponibili nei tempi richiesti
Probatio diabolica
2a esimente
� Prezzo praticato, costi accessori, modalità di attuazione(Ris. 46/E/04, Circ. 51/E/10)
� In giurisprudenza:o un'operazione non palesemente in perdita ed
effettivamente compiuta integra il requisito dell’interesseeconomico (CTR Marche 22.6.10 n. 5)
o rileva il conseguimento di un utile superiore alla media(CTR Lombardia 8.11.12 n. 138) o la realizzazione di notevolimargini di profitto (CTR Piemonte 13.12.12 n. 91)
� Prezzo praticato, costi accessori, modalità di attuazione(Ris. 46/E/04, Circ. 51/E/10)
� In giurisprudenza:o un'operazione non palesemente in perdita ed
effettivamente compiuta integra il requisito dell’interesseeconomico (CTR Marche 22.6.10 n. 5)
o rileva il conseguimento di un utile superiore alla media(CTR Lombardia 8.11.12 n. 138) o la realizzazione di notevolimargini di profitto (CTR Piemonte 13.12.12 n. 91)
62
Regime ante Decreto internazionalizzazione
L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Periodo d’imposta 2015
Viene introdotta una presunzione legale di deducibilità deicosti black list:� nel limite del valore normale ai sensi dell’articolo 9 Tuir
(è la vera e propria novità)� purché le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione
(questa condizione resta di fatto immutata in quantovaleva anche nel regime previgente)
Viene introdotta una presunzione legale di deducibilità deicosti black list:� nel limite del valore normale ai sensi dell’articolo 9 Tuir
(è la vera e propria novità)� purché le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione
(questa condizione resta di fatto immutata in quantovaleva anche nel regime previgente)
La prova della concreta esecuzione è di dimostrazione più difficile per le prestazioni di servizi rispetto alle cessioni di beni
Modifiche del Decreto internazionalizzazione
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Scompare la prima esimente, a dimostrazione del fatto che era impossibile daprodursiScompare la prima esimente, a dimostrazione del fatto che era impossibile daprodursi
Peculiarità
Resta valida la seconda esimente, ma solo per poter dedurre il costo in misurasuperiore rispetto al valore normaleResta valida la seconda esimente, ma solo per poter dedurre il costo in misurasuperiore rispetto al valore normale
Permane l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione, anchequalora gli stessi siano contenuti nei limiti del valore normalePermane l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione, anchequalora gli stessi siano contenuti nei limiti del valore normale
Permane la sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 massimo 50.000 euro)Permane la sanzione pari al 10% dell’importo (minimo 500 massimo 50.000 euro)
Modifiche del Decreto internazionalizzazione
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L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
La deducibilità del costo ancorata al valore normale spostal’attenzione sulla dimostrazione che il costo non ecceda tale valore esulla individuazione del valore normale stesso
La deducibilità del costo ancorata al valore normale spostal’attenzione sulla dimostrazione che il costo non ecceda tale valore esulla individuazione del valore normale stesso
Problemi aperti
Occorre quindi ricorrere, anche per la deducibilità dei costi black list,agli stessi metodi utilizzati per dedurre i costi nell’ambito deltransfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR), quali il confronto diprezzo, il resale method, il cost plus, …
Occorre quindi ricorrere, anche per la deducibilità dei costi black list,agli stessi metodi utilizzati per dedurre i costi nell’ambito deltransfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR), quali il confronto diprezzo, il resale method, il cost plus, …
Il risultato non determina una effettiva semplificazione delladisciplina perché nell’ambito della normativa sui costi black list sonostati introdotti alcuni concetti – tipici del transfer pricing – che sicaratterizzano per oggettive difficoltà (l’individuazione del valorenormale)
Il risultato non determina una effettiva semplificazione delladisciplina perché nell’ambito della normativa sui costi black list sonostati introdotti alcuni concetti – tipici del transfer pricing – che sicaratterizzano per oggettive difficoltà (l’individuazione del valorenormale)
Modifiche del Decreto internazionalizzazione
65
L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
Periodo di imposta 2016
� Cancellazione tout court della disciplina in quanto il comma 142della Legge di stabilità abroga i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110del TUIR
� I costi esteri vengono trattati come i costi interni, quindi sonodeducibili se rispondenti ai generali requisiti di inerenza, certezza,oggettiva determinabilità e competenza
� Di conseguenza viene anche meno l’obbligo di separata indicazionein dichiarazione dei redditi
� Il tutto risponde (finalmente) ad una logica di effettivasemplificazione, anche in considerazione dell’elevato contenziosoche si è formato sulla materia
� Permane tuttavia l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVAattive e passive effettuate con Stati con fiscalità privilegiata(quadro BL della comunicazione polivalente)
� Cancellazione tout court della disciplina in quanto il comma 142della Legge di stabilità abroga i commi da 10 a 12-bis dell’art. 110del TUIR
� I costi esteri vengono trattati come i costi interni, quindi sonodeducibili se rispondenti ai generali requisiti di inerenza, certezza,oggettiva determinabilità e competenza
� Di conseguenza viene anche meno l’obbligo di separata indicazionein dichiarazione dei redditi
� Il tutto risponde (finalmente) ad una logica di effettivasemplificazione, anche in considerazione dell’elevato contenziosoche si è formato sulla materia
� Permane tuttavia l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVAattive e passive effettuate con Stati con fiscalità privilegiata(quadro BL della comunicazione polivalente)
La Legge di stabilità 2016
66
L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
� Miglioramento tangibile attraverso le modifiche normative� Le novità del Decreto internazionalizzazione non erano ottimali
perché introdurre per i costi black list la logica del transfer pricing
non rispondeva ad un’effettiva semplificazione� Viceversa la Legge di stabilità 2016 raggiunge l’obiettivo di
un’evidente semplificazione
� Miglioramento tangibile attraverso le modifiche normative� Le novità del Decreto internazionalizzazione non erano ottimali
perché introdurre per i costi black list la logica del transfer pricing
non rispondeva ad un’effettiva semplificazione� Viceversa la Legge di stabilità 2016 raggiunge l’obiettivo di
un’evidente semplificazione
Semplificazione
� Il sindacato sui costi relativi ad acquisti di beni e servizi da Paesiblack list ritorna nell’ambito del concetto dell’inerenza ex articolo109 comma 5 del TUIR
� In caso di contestazione restano comunque valide le motivazioniche la giurisprudenza ha individuato per la dimostrazionedell’interesse economico effettivo
� Il sindacato sui costi relativi ad acquisti di beni e servizi da Paesiblack list ritorna nell’ambito del concetto dell’inerenza ex articolo109 comma 5 del TUIR
� In caso di contestazione restano comunque valide le motivazioniche la giurisprudenza ha individuato per la dimostrazionedell’interesse economico effettivo
Conseguenze
La pianificazione per le imprese
67
L’abrogazione della disciplina dei costi Black list
68
Una disciplina determinante per le imprese votate a processi di
internazionalizzazione
Un problema ricorrente con l’Amministrazione Finanziaria
Una disciplina da non sottovalutare
È DECISIVA UNA PIANIFICAZIONE FISCALE PREVENTIVA
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Finalità
� Serve ad evitare che i gruppi aventi società residenti in più Statieffettuino transazioni allo scopo di spostare materia imponibileda uno Stato all’altro, penalizzando nel caso specifico l’Italia
� La disciplina colpisce qualunque transazione effettuata senza ilrispetto del valore normale, indipendentemente dal fatto che loStato interessato sia a fiscalità ordinaria oppure privilegiata
� Serve ad evitare che i gruppi aventi società residenti in più Statieffettuino transazioni allo scopo di spostare materia imponibileda uno Stato all’altro, penalizzando nel caso specifico l’Italia
� La disciplina colpisce qualunque transazione effettuata senza ilrispetto del valore normale, indipendentemente dal fatto che loStato interessato sia a fiscalità ordinaria oppure privilegiata
� Regime introdotto dal D.L. n. 78/2010 per quelle imprese chepredispongono un’apposita documentazione sulle transazioniintercompany che può comportare la disapplicazione dellesanzioni (facoltà e non obbligo)
� Onere documentale a carico delle imprese e segnaletico indichiarazione dei redditi
� Regime introdotto dal D.L. n. 78/2010 per quelle imprese chepredispongono un’apposita documentazione sulle transazioniintercompany che può comportare la disapplicazione dellesanzioni (facoltà e non obbligo)
� Onere documentale a carico delle imprese e segnaletico indichiarazione dei redditi
Di cosa si tratta
Il transfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR) corrisponde alladisciplina sui prezzi di trasferimento nell’ambito delle transazioniintercompany affinché le stesse avvengano nel rispetto del c.d.valore normale (valore di mercato)
Il transfer pricing (articolo 110 comma 7 TUIR) corrisponde alladisciplina sui prezzi di trasferimento nell’ambito delle transazioniintercompany affinché le stesse avvengano nel rispetto del c.d.valore normale (valore di mercato)
Penalty protection
69
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
� Non si fa riferimento alla disciplina civilistica, ovvero alla nozione dicontrollo dell’articolo 2359 C.C.
� La stessa circolare 32 del 1980 aveva già chiarito che la nozione di controlloin ambito fiscale per il transfer pricing è più ampia di quella civilistica
� Non si fa riferimento alla disciplina civilistica, ovvero alla nozione dicontrollo dell’articolo 2359 C.C.
� La stessa circolare 32 del 1980 aveva già chiarito che la nozione di controlloin ambito fiscale per il transfer pricing è più ampia di quella civilistica
� Il controllo sussiste anche in presenza di una influenza, anche potenziale,sulle decisioni imprenditoriali di un’altra impresa
� Il legislatore non ha voluto «vincolare» la nozione di controllo fiscale aquella civilistica, facendo in tal senso riferimento al concetto di impresa cheè più ampio di quello di società
� Il controllo sussiste anche in presenza di una influenza, anche potenziale,sulle decisioni imprenditoriali di un’altra impresa
� Il legislatore non ha voluto «vincolare» la nozione di controllo fiscale aquella civilistica, facendo in tal senso riferimento al concetto di impresa cheè più ampio di quello di società
La definizione
La norma fa riferimento alle transazioni con «società non residenti nel territorio
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa»
La norma fa riferimento alle transazioni con «società non residenti nel territorio
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa»
La giurisprudenza
Il requisito del controllo
70
Cassazione 8130 22.4.16
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Infatti, secondo le indicazioni contenute nella CM 32 del 1980 tra i casi di controllo vannoricompresi quelli in cui si esercita un’influenza economica potenziale o attuale quali:� la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa� l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale� i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa� il controllo di approvvigionamento o di sbocchi� in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza
sulle decisioni imprenditoriali
Infatti, secondo le indicazioni contenute nella CM 32 del 1980 tra i casi di controllo vannoricompresi quelli in cui si esercita un’influenza economica potenziale o attuale quali:� la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa� l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale� i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa� il controllo di approvvigionamento o di sbocchi� in generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza
sulle decisioni imprenditoriali
Sussiste il controllo anche nel caso in cui la società estera, titolaredel 24% della società italiana, che era priva di struttura commerciale,aveva l’incarico in esclusiva di provvedere alla commercializzazionedei prodotti della italiana
Sussiste il controllo anche nel caso in cui la società estera, titolaredel 24% della società italiana, che era priva di struttura commerciale,aveva l’incarico in esclusiva di provvedere alla commercializzazionedei prodotti della italiana
La giurisprudenza
Il requisito del controllo (segue)
71
Cassazione 8130 22.4.16
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Valore normale (art. 9 c. 3 TUIR)
� Prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessaspecie, in condizioni di libera concorrenza e medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono avvenutil’acquisto o la vendita o in quelli più prossimi
� Riferimento a listini e tariffe, mercuriali e listini delle camere dicommercio, tariffe professionali
� Prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessaspecie, in condizioni di libera concorrenza e medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono avvenutil’acquisto o la vendita o in quelli più prossimi
� Riferimento a listini e tariffe, mercuriali e listini delle camere dicommercio, tariffe professionali
Di cosa si trattaSi guarda alle transazioni in entrata (acquisti) e in uscita (vendite)allo scopo di confrontare il prezzo praticato con il valore normaleSi guarda alle transazioni in entrata (acquisti) e in uscita (vendite)allo scopo di confrontare il prezzo praticato con il valore normale
L’applicazione di prezzi in acquisto «maggiorati» o di prezzi divendita «ridotti» mira a spostare materia imponibile fuori dalterritorio nazionale
L’applicazione di prezzi in acquisto «maggiorati» o di prezzi divendita «ridotti» mira a spostare materia imponibile fuori dalterritorio nazionale
Il presupposto oggettivo
72
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Metodi principali
• Confronto di prezzo (CUP): può essere esterno, ovvero si guarda al prezzopraticato fra imprese indipendenti, oppure interno (preferito), cioè fraun’impresa indipendente e una di quelle interessate dalla transazione
• Prezzo di rivendita (Resale): acquisto da un venditore collegato e rivendoad un terzo con un congruo margine di profitto (anche casi di meracommercializzazione)
• Costo maggiorato (Cost plus): costo di produzione aumentato di unmargine di utile lordo
• Confronto di prezzo (CUP): può essere esterno, ovvero si guarda al prezzopraticato fra imprese indipendenti, oppure interno (preferito), cioè fraun’impresa indipendente e una di quelle interessate dalla transazione
• Prezzo di rivendita (Resale): acquisto da un venditore collegato e rivendoad un terzo con un congruo margine di profitto (anche casi di meracommercializzazione)
• Costo maggiorato (Cost plus): costo di produzione aumentato di unmargine di utile lordo
Di cosa si tratta
• Si determina sulla base di metodi individuati dall’OCSE (Linee guida suiprezzi di trasferimento – luglio 2010) e riconosciuti dall’Agenzia delleEntrate (circ. 32 del 1980)
• Non esiste più una «gerarchia»
• Si determina sulla base di metodi individuati dall’OCSE (Linee guida suiprezzi di trasferimento – luglio 2010) e riconosciuti dall’Agenzia delleEntrate (circ. 32 del 1980)
• Non esiste più una «gerarchia»
Metodi reddituali
• Transactional Net Margin Method (TNMM): si basa sul calcolo di un indicedi redditività netta (ROI, ROS) dal quale si va a ricostruire il prezzo
• Transactional Profit Split Method (TPSM): ripartizione dell’utileinfragruppo della transazione tra le imprese associate, secondo un criterioche dia rilievo alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai capitali impiegati
• Transactional Net Margin Method (TNMM): si basa sul calcolo di un indicedi redditività netta (ROI, ROS) dal quale si va a ricostruire il prezzo
• Transactional Profit Split Method (TPSM): ripartizione dell’utileinfragruppo della transazione tra le imprese associate, secondo un criterioche dia rilievo alle funzioni svolte, ai rischi assunti e ai capitali impiegati
La determinazione del valore normale
73
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Inserimento nell’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, del nuovo comma 2-ter, con il quale viene data al contribuente la possibilità, in caso di rettifica dei prezzidi trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, e quindi pur di fronteall’accertamento di una maggiore imposta o di un minor credito, di evitarel’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Inserimento nell’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, del nuovo comma 2-ter, con il quale viene data al contribuente la possibilità, in caso di rettifica dei prezzidi trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, e quindi pur di fronteall’accertamento di una maggiore imposta o di un minor credito, di evitarel’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Di cosa si tratta
In caso di verifica riguardante i prezzi di trasferimento non si dà luogo ad applicazionedi sanzioni nel caso in cui il contribuente abbia prodotto la documentazione previstadall’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
In caso di verifica riguardante i prezzi di trasferimento non si dà luogo ad applicazionedi sanzioni nel caso in cui il contribuente abbia prodotto la documentazione previstadall’articolo 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
La norma
Disapplicazione delle sanzioni sotto due condizioni:� Il contribuente fornisce nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività
istruttoria, la documentazione in questione� Avendone dato indicazione all’Amministrazione barrando la casella relativa al
possesso della documentazione al rigo RS 106 del Modello Unico 2016
Disapplicazione delle sanzioni sotto due condizioni:� Il contribuente fornisce nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o altra attività
istruttoria, la documentazione in questione� Avendone dato indicazione all’Amministrazione barrando la casella relativa al
possesso della documentazione al rigo RS 106 del Modello Unico 2016
La penality protection
74
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
• Holding: società residente, non controllata da altra società o impresa,e che controlla una o più società non residenti
• Subholding: società residente, controllata da altra società o impresa,che controlla una o più società non residenti
• Controllata: società o impresa residente, controllata da altra società oimpresa, ma non controllante alcuna società o impresa estera
• Stabile organizzazione: branch di impresa non residente
• Holding: società residente, non controllata da altra società o impresa,e che controlla una o più società non residenti
• Subholding: società residente, controllata da altra società o impresa,che controlla una o più società non residenti
• Controllata: società o impresa residente, controllata da altra società oimpresa, ma non controllante alcuna società o impresa estera
• Stabile organizzazione: branch di impresa non residente
Documentazione
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010fornisce chiarimenti sugli oneri documentali riguardanti:• Master file (MF)• Documentazione nazionale (DN)
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 15 dicembre 2010fornisce chiarimenti sugli oneri documentali riguardanti:• Master file (MF)• Documentazione nazionale (DN)
Tipologia di soggetti interessati
• Holding: MF e DN• Subholding: MF (relativo al solo sottogruppo) e DN• Controllata: DN• Stabile organizzazione: documentazione variabile a seconda della
qualifica del soggetto non residente
• Holding: MF e DN• Subholding: MF (relativo al solo sottogruppo) e DN• Controllata: DN• Stabile organizzazione: documentazione variabile a seconda della
qualifica del soggetto non residente
Struttura documentazione
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La penality protection
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
76
La penality protection
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Descrizione generale del gruppo multinazionale
Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’impostaprecedente
Struttura del gruppo
Flussi delle operazioni
Operazioni infragruppo
Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
Beni immateriali
Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento
Rapporti con le amministrazioni fiscali dei paesi membri dell’Unione Europea concernenti APA e ruling inmateria di prezzi di trasferimento
Master File
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Descrizione generale della società
Struttura operativa della società
Settori in cui opera la società
Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’impostaprecedente
Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali e immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizifinanziari)
Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione dei costi)
Documentazione nazionale
La penality protection
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
Regime premiale
• La disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing sipone come opportunità offerta dal legislatore nel caso in cui l’impresa abbiaottemperato al c.d. onere documentale, che consente la disapplicazione delle solesanzioni
• Si configura quindi come opportunità e non come obbligo
• La disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing sipone come opportunità offerta dal legislatore nel caso in cui l’impresa abbiaottemperato al c.d. onere documentale, che consente la disapplicazione delle solesanzioni
• Si configura quindi come opportunità e non come obbligo
Opportunità
• La predisposizione della documentazione non deve essere vista soltanto comeopportunità per ottenere la disapplicazione delle sanzioni
• Infatti, in caso di verifica afferente al transfer pricing, le eventuali contestazioni daparte dell’Amministrazione potranno essere contrastate soltanto medianteargomentazioni che si basino sull’utilizzo dei metodi e sul rispetto del cd valorenormale
• Si tratterà pertanto di costruire ex post la documentazione che sia in grado digiustificare la corretta condotta da parte dell’impresa
• Sotto questo profilo appare quindi più conveniente effettuare uno sforzo ex antefinalizzato a predisporre, in tempi non sospetti, la mappatura delle operazioniinfragruppo
• La predisposizione della documentazione non deve essere vista soltanto comeopportunità per ottenere la disapplicazione delle sanzioni
• Infatti, in caso di verifica afferente al transfer pricing, le eventuali contestazioni daparte dell’Amministrazione potranno essere contrastate soltanto medianteargomentazioni che si basino sull’utilizzo dei metodi e sul rispetto del cd valorenormale
• Si tratterà pertanto di costruire ex post la documentazione che sia in grado digiustificare la corretta condotta da parte dell’impresa
• Sotto questo profilo appare quindi più conveniente effettuare uno sforzo ex antefinalizzato a predisporre, in tempi non sospetti, la mappatura delle operazioniinfragruppo
È sempre opportuno predisporre ex ante la documentazione e barrare ladichiarazione dei redditiÈ sempre opportuno predisporre ex ante la documentazione e barrare ladichiarazione dei redditi
La pianificazione per le imprese
78
Il transfer pricing e la c.d. penality protection
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Problematica determinante nei processi di internazionalizzazione
Un problema ricorrente con l’Amministrazione Finanziaria
Una disciplina da non sottovalutare
È DECISIVA UNA PIANIFICAZIONE FISCALE PREVENTIVA
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Di cosa si tratta
Per i soggetti formalmente non residenti in presenza di criteri dicollegamento col territorio dello Stato la residenza fiscale estera puòessere riqualificata in Italia
Per i soggetti formalmente non residenti in presenza di criteri dicollegamento col territorio dello Stato la residenza fiscale estera puòessere riqualificata in Italia
Tre nozioni
� Residenza fiscale effettiva: articolo 73 comma 3 del TUIR con oneredella prova a carico dell’Amministrazione finanziaria
� Esterovestizione: articolo 73 comma 5-bis del TUIR con onere dellaprova a carico del contribuente
� Stabile organizzazione occulta: il soggetto non residente operasfruttando i mezzi e le risorse di una propria consociata residente inItalia
� Residenza fiscale effettiva: articolo 73 comma 3 del TUIR con oneredella prova a carico dell’Amministrazione finanziaria
� Esterovestizione: articolo 73 comma 5-bis del TUIR con onere dellaprova a carico del contribuente
� Stabile organizzazione occulta: il soggetto non residente operasfruttando i mezzi e le risorse di una propria consociata residente inItalia
Sono tutti soggetti solo formalmente esteri, perché nella sostanza sono italianiSono tutti soggetti solo formalmente esteri, perché nella sostanza sono italiani
80
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Localizzazione in Italia
� Per sede effettiva, ai sensi dell’articolo 4 del Modello OCSE e della sentenza del 22 gennaio1998, n. 136 della Cassazione, deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua
prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro
effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i
diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il
raggiungimento dei fini sociali”� La sede legale risponde quindi a requisiti formali, quella effettiva e l’oggetto principale
invece a requisiti sostanziali (Circ. 28/E del 2006)� Quanto all’oggetto principale si deve guardare all’attività effettivamente svolta in Italia
� Per sede effettiva, ai sensi dell’articolo 4 del Modello OCSE e della sentenza del 22 gennaio1998, n. 136 della Cassazione, deve considerarsi “il luogo in cui la società svolge la sua
prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro
effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i
diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il
raggiungimento dei fini sociali”� La sede legale risponde quindi a requisiti formali, quella effettiva e l’oggetto principale
invece a requisiti sostanziali (Circ. 28/E del 2006)� Quanto all’oggetto principale si deve guardare all’attività effettivamente svolta in Italia
La residenza fiscale
81
Sede legaleSede EffettivaOggetto
principale
In alternativa
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Contestazioni in caso di verifica
• Luogo in cui si tengono CDA e assemblee (attenzione alla presenzadi amministratori professionali)
• Residenza degli amministratori (attenzione alla prevalenza diamministratori italiani)
• Potere di gestione dei conti bancari• Poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia• Struttura organizzativa della società• Fax o e-mail che dimostrano direzione effettiva in Italia• Luogo di stipula dei contratti• Disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti
• Luogo in cui si tengono CDA e assemblee (attenzione alla presenzadi amministratori professionali)
• Residenza degli amministratori (attenzione alla prevalenza diamministratori italiani)
• Potere di gestione dei conti bancari• Poteri decisionali in capo all’assemblea dei soci residenti in Italia• Struttura organizzativa della società• Fax o e-mail che dimostrano direzione effettiva in Italia• Luogo di stipula dei contratti• Disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti
• Business activity test (svolgimento effettiva attivitàimprenditoriale)
• Organization test (organizzazione di uomini e mezzi idonea)• Motive test (ragioni economiche dell’insediamento estero)
• Business activity test (svolgimento effettiva attivitàimprenditoriale)
• Organization test (organizzazione di uomini e mezzi idonea)• Motive test (ragioni economiche dell’insediamento estero)
82
Schema multi test
La residenza fiscale
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Difesa del contribuente
� Riunioni del CDA tenute effettivamente all’estero� Partecipazione consiglieri documentata (aerei, alberghi….)� Maggioranza del CDA composta da soggetti non residenti� Gestione operativa svolta in loco� Autonomia gestionale del management locale� Genuinità dell’insediamento estero (contratti di locazione
della sede, contratti commerciali, presenza di dipendenti….)� Indipendenza finanziaria della società� Possesso di licenze e autorizzazioni locali� Assoggettamento alle imposte dello Stato estero
� Riunioni del CDA tenute effettivamente all’estero� Partecipazione consiglieri documentata (aerei, alberghi….)� Maggioranza del CDA composta da soggetti non residenti� Gestione operativa svolta in loco� Autonomia gestionale del management locale� Genuinità dell’insediamento estero (contratti di locazione
della sede, contratti commerciali, presenza di dipendenti….)� Indipendenza finanziaria della società� Possesso di licenze e autorizzazioni locali� Assoggettamento alle imposte dello Stato estero
83
La residenza fiscale
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Art. 73 c. 5-bis TUIR (DL 223/06)
Si considera esterovestita una società che controlla (articolo 2359 C.C.) societàed enti commerciali italiani se, alternativamente:� È controllata anche indirettamente da soggetti residenti in Italia� È amministrata da un consiglio di amministrazione prevalentemente formato
da consiglieri residenti in ItaliaLa presunzione è relativa con prova contraria a carico del contribuente, ed èsuperabile dimostrando che non si tratta di una collocazione puramente formale
Si considera esterovestita una società che controlla (articolo 2359 C.C.) societàed enti commerciali italiani se, alternativamente:� È controllata anche indirettamente da soggetti residenti in Italia� È amministrata da un consiglio di amministrazione prevalentemente formato
da consiglieri residenti in ItaliaLa presunzione è relativa con prova contraria a carico del contribuente, ed èsuperabile dimostrando che non si tratta di una collocazione puramente formale
Oltre agli elementi già visti per la residenza effettiva (circ. 28/E del 2006):� Ragioni imprenditoriali degli insediamenti esteri� Specializzazione della società estera� Indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding� Autonomia gestionale del soggetto estero (poteri del country manager)
Oltre agli elementi già visti per la residenza effettiva (circ. 28/E del 2006):� Ragioni imprenditoriali degli insediamenti esteri� Specializzazione della società estera� Indipendenza economica delle partecipate estere rispetto alla holding� Autonomia gestionale del soggetto estero (poteri del country manager)
Difesa del contribuente
Holding mista (partecipazioni + attività industriale/commerciale): prova agevoleHolding di gestione (partecipazioni + attività ausiliarie): prova agevoleHolding passiva (solo partecipazioni): prova meno agevole
Esterovestizione
84
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Caso Dolce & Gabbana
� Struttura lussemburghese titolare dei marchi� Nozione di direzione e coordinamento introdotta dalla riforma
Vietti del 2003� È normale quindi che partano impulsi gestionali e
amministrativi dalla controllante italiana� Va invece appurato che l’entità estera non sia di puro artificio,
utilizzando i criteri indicati a livello interno dall’articolo 162 delTUIR in materia di stabile organizzazione o quelli elaborati inambito di giurisprudenza comunitaria in tema di societàcosiddette “casella postale” o “schermo”
� Rileva quindi la nozione di ufficio (elemento costitutivo dellaSO), per il quale va verificato se si tratti di costruzione di meroartificio o meno
� Struttura lussemburghese titolare dei marchi� Nozione di direzione e coordinamento introdotta dalla riforma
Vietti del 2003� È normale quindi che partano impulsi gestionali e
amministrativi dalla controllante italiana� Va invece appurato che l’entità estera non sia di puro artificio,
utilizzando i criteri indicati a livello interno dall’articolo 162 delTUIR in materia di stabile organizzazione o quelli elaborati inambito di giurisprudenza comunitaria in tema di societàcosiddette “casella postale” o “schermo”
� Rileva quindi la nozione di ufficio (elemento costitutivo dellaSO), per il quale va verificato se si tratti di costruzione di meroartificio o meno
85
Cassazione 43809 del 30 ottobre 2015
Esterovestizione
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Di cosa si tratta
� È una sede fissa di affari situata in Italia ma non dichiarata alfisco italiano
� Nel caso della residenza effettiva e dell’esterovestizione ilsoggetto passivo c’è ma viene considerato estero
� Nel caso della Stabile organizzazione occulta invece il soggettopassivo viene celato del tutto
� È una sede fissa di affari situata in Italia ma non dichiarata alfisco italiano
� Nel caso della residenza effettiva e dell’esterovestizione ilsoggetto passivo c’è ma viene considerato estero
� Nel caso della Stabile organizzazione occulta invece il soggettopassivo viene celato del tutto
Fenomeno frequente nel caso di multinazionali:� La società residente mette a disposizione della consociata
estera attrezzature e personale� La società residente ospita al proprio interno la Stabile
organizzazione occulta
Fenomeno frequente nel caso di multinazionali:� La società residente mette a disposizione della consociata
estera attrezzature e personale� La società residente ospita al proprio interno la Stabile
organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
86
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Contestazioni
� Analisi funzionale svolta a stabilire chi fa cosa fra soggetto residente eestero
� Interviste ai dipendenti del soggetto nazionale (verifica e-mail)� Interviste ai clienti del soggetto nazionale e estero
� Analisi funzionale svolta a stabilire chi fa cosa fra soggetto residente eestero
� Interviste ai dipendenti del soggetto nazionale (verifica e-mail)� Interviste ai clienti del soggetto nazionale e estero
La CTP Pesaro 2 luglio 2010, n. 201 ha ravvisato una Stabile organizzazioneocculta in base ai seguenti elementi:� concessione di una sede fissa di affari a favore della società estera� individuazione di personale addetto alle vendite della società italiana
demandato alla raccolta di ordini dagli agenti della società estera� esistenza di un conto corrente italiano intestato alla società estera� esistenza di un Web Server posizionato nella sede della società italiana e
gestito unicamente da personale della società italiana attraverso uncontinuo scambio di informazioni, di ordini e di e-mail di conferma con icolleghi della società estera
La CTR delle Marche Sez. II, 24 giugno 2011, n. 44 ha ribaltato l’esito del giudizio e ha negato l’esistenza della Stabile organizzazione estera in linea con le indicazioni OCSE
La CTP Pesaro 2 luglio 2010, n. 201 ha ravvisato una Stabile organizzazioneocculta in base ai seguenti elementi:� concessione di una sede fissa di affari a favore della società estera� individuazione di personale addetto alle vendite della società italiana
demandato alla raccolta di ordini dagli agenti della società estera� esistenza di un conto corrente italiano intestato alla società estera� esistenza di un Web Server posizionato nella sede della società italiana e
gestito unicamente da personale della società italiana attraverso uncontinuo scambio di informazioni, di ordini e di e-mail di conferma con icolleghi della società estera
La CTR delle Marche Sez. II, 24 giugno 2011, n. 44 ha ribaltato l’esito del giudizio e ha negato l’esistenza della Stabile organizzazione estera in linea con le indicazioni OCSE
La giurisprudenza
87
Stabile organizzazione occulta
Presenza all’estero e problematiche fiscali
Insediamento
� Prestare attenzione nel caso di strutture estere al fatto che la residenzadelle stesse possa essere riqualificata in Italia
� La presenza estera deve essere genuina ed effettiva, rispondendo aeffettive esigenze imprenditoriali
� In caso di esterovestizione valutare altresì che l’onere della prova èrovesciato ed è a carico del contribuente
� Prestare attenzione nel caso di strutture estere al fatto che la residenzadelle stesse possa essere riqualificata in Italia
� La presenza estera deve essere genuina ed effettiva, rispondendo aeffettive esigenze imprenditoriali
� In caso di esterovestizione valutare altresì che l’onere della prova èrovesciato ed è a carico del contribuente
� Alle Holding passive può essere contestata la residenza fiscale effettiva inItalia quando la presenza all’estero non sia genuina (no struttura minima,mera PO box)
� Alle stesse in caso di controllo da parte di residenti o di CDA formato daresidenti può essere contestata la esterovestizione (onere della prova acarico del contribuente)
� I concetti della sentenza Dolce & Gabbana possono essere d’aiuto maoccorrerà vedere se verranno confermati
� Anche le strutture commerciali estere o quelle comunque in cui manchi lagenuinità e l’effettività dell’insediamento possono prestare il fianco a facilicontestazioni
� Alle Holding passive può essere contestata la residenza fiscale effettiva inItalia quando la presenza all’estero non sia genuina (no struttura minima,mera PO box)
� Alle stesse in caso di controllo da parte di residenti o di CDA formato daresidenti può essere contestata la esterovestizione (onere della prova acarico del contribuente)
� I concetti della sentenza Dolce & Gabbana possono essere d’aiuto maoccorrerà vedere se verranno confermati
� Anche le strutture commerciali estere o quelle comunque in cui manchi lagenuinità e l’effettività dell’insediamento possono prestare il fianco a facilicontestazioni
Criticità
La pianificazione per le imprese
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Presenza all’estero e problematiche fiscali
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