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CESSIONE ECONFERIMENTOD’AZIENDA E DI
PARTECIPAZIONI
a cura di Eugenio Romita
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CESSIONE D’AZIENDA
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“Isolamento” (salvo eccezioni) rispetto alle altre operazioni straordinariecreato dalla riforma Ires.
Ante riforma. Per il cedente, indifferenza fiscale tra cessione di azienda ecessione di partecipazioni (imposizione sostitutiva); per il cessionario,preferenza per la prima sebbene anche la seconda poteva rivelarsiefficiente (regime dei disavanzi).
Spirito della riforma (relazioni al d.d.l. delega e al d.lgs 344/2003).Eliminazione degli arbitraggi tra aliquote (19% contro Irpeg) che favorivanoasimmetrie di disciplina.
Post riforma. Abrogazione imposizione sostitutiva. Sia per il cedente cheper il cessionario non è più indifferente la sceltra tra cessione d’azienda ecessione di partecipazioni.
Cessione d’azienda
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Cessione d’azienda
Regime Irpef - Reddito d’impresa
Minusvalenza. Deducibile
Plusvalenza. Azienda posseduta da:- meno di 3 anni: reddito d’impresa ordinario con aliquote progressive- almeno 3 anni: idem o rateizzazione opzionale (esclusa per l’unicaazienda)- più di 5 anni: ibidem o, se persona fisica, tassazione separata
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Cessione d’azienda
Regime Irpef - Casi particolari
Azienda in successione o donata. Continuità dei valori fiscali, anche perdonatario non familiare (art. 58 vs. vecchio art. 54), forse anche senzaprosecuzione dell’attività d’impresa (prevista ancora della l. 383/2001).
Successiva cessione in esercizio d’impresa. Idem reddito d’impresa.
Successiva cessione senza esercizio d’impresa. Reddito diverso.
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Cessione d’azienda
Regime Irpef - Casi particolari
Azienda concessa in affitto/usufrutto e poi ceduta.
Realizzo in esercizio d’impresa: idem reddito d’impresa.
Realizzo senza esercizio d’impresa: reddito diverso
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Cessione d’azienda
Regime Ires
Minusvalenza. Deducibile.
Plusvalenza. Azienda posseduta da:- meno di 3 anni: tassazione ordinaria immediata- almeno 3 anni: idem o rateizzazione (opzionale)
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Confronto con il passato
Plusvalenza = 100
1 ca._TASSAZIONE SOCIO
3319TASSAZIONE SOCIETA’
DAL 2004FINO AL2003
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Azienda contenente partecipazioni “esenti”. Regime ordinario (l’art. 86comma 2 parla di plusvalenze realizzate unitariamente), non pare essercispazio per estendere l’esenzione dell’art. 87.
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Permuta di azienda (art. 86 comma 2).
Esisteva già per i beni ammortizzabili, finalità di sospendere la parte diplusvalenza eccedente il conguaglio in denaro. Creava indeterminatezza inpresenza di corrispettivo multiplo (ripartizione del costo del bene ceduto)ed incertezza sull’ammissibilità della permuta di azienda.
La riforma risolve l’ultimo problema (portata innovativa?), tuttavia l’avverbio“complessivamente” offre margini di discrezionalità in sede di allocazionedel valore complessivo (alias, netto?) dell’azienda permutata sui singolielementi dell’azienda ricevuta (tema spigoloso, attenzione all’elusione).
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Cessione infragruppo nel consolidato nazionale (artt. 123, 124 comma1 lett. b, 125 comma 1). Si applica anche all’azienda quale universalità.
Neutralità/continuità dei valori fiscali, solo per cessioni plusvalenti (Circ.53/E/2004). Condizioni:- opzione congiunta nel singolo contratto (forma scritta); se la cessioneavviene prima dell’opzione per il consolidato, integrazione del contrattoentro l’approvazione del bilancio (d.m. 9.6.2004 e Circ. 53/E/2004);- differenza tra valori contabili e fiscali riconciliata nella dichiarazione digruppo.
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Cessione infragruppo nel consolidato nazionale (segue)
La controllante può essere estranea alla cessione; in tal caso l’utile dellacontrollata cedente si può distribuire senza tassazione per la controllante.
Sembrano consentite cessioni plurime della medesima azienda all’internodel gruppo.
Trasferimento a “saldi chiusi” o a “saldi aperti”? Deroga alla regoladell’operazione realizzativa, mutuabilità del regime dell’art. 176 (subentro,prospetto di riconciliazione, …)
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Cessione infragruppo nel consolidato nazionale (segue)
Azienda contenente partecipazioni: permane la classificazione del primobilancio del cedente (d.m. 9.6.2004), si aggiunge il periodo di possessomaturato dal cedente.
Elusività potenziale (art. 37-bis del dPR 600/1973, lett. b o nuova lett. f-bis)
Art. 123 comma 2: norma antielusiva specifica per le perdite pregresse delcessionario (disapplicabilità con interpello negativo)
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Cessione d’azienda
Regime Ires - Casi particolari
Cessione infragruppo nel consolidato nazionale (segue)
Art. 124 comma 1 lett b: cessazione del controllo su cedente o cessionario,immediato recupero integrale della sospensione in capo alla controllante.
Art. 125 comma 1: stessa disciplina in caso di mancato rinnovodell’opzione per il consolidato.
Altre ipotesi di interruzione del regime di neutralità (Circ. 53/E/2004):- cessione successiva minusvalente;- cessione successiva a soggetto non consolidato.
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Cessione d’azienda
Regime Ires – Questioni comuni
Cessione. Trasferimento a titolo definitivo della proprietà; no diritti reali opersonali di godimento; si permuta, conferimento, assegnazione ai soci.Rateizzazione. Possibili scelte diverse per cessioni diverse nel medesimoesercizio? Non sembrano esservi ostacoli letterali, ma la Circ. Assonime71/1994 è dubitativa.Azienda. Anche un ramo.Possesso 3 o 5 anni. Decorre dalla costituzione dell’azienda,indipendentemente da acquisti recenti di beni o da recente affitto ousufrutto a terzi.
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Cessione d’azienda
Regime altre imposte
Irap. Plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla base imponibile.Iva. La cessione è esclusa dal campo di applicazione.Registro. Aliquote diverse, applicate su attività meno passività imputateproporzionalmente. Per gli immobili, aumento del 10% dei moltiplicatoridelle rendite (art. 2 comma 63 legge 350/2003).Ipotecaria. 2% sul valore degli immobili al lordo delle passività; idemaumento dei moltiplicatori.Catastale. 1% sul valore degli immobili al lordo delle passività; idemaumento dei moltiplicatori.
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Cessione d’azienda
Responsabilità tributaria del cessionario
Beneficium escussionis. Responsabilità solidale per imposte e sanzioni,limitata al valore dell’azienda dichiarato o accertato, per violazionicommesse o contestate nell’anno della cessione e nel biennio precedenterisultanti all’A.f. alla data della cessione. Certificato liberatorio entro 40giornipuò essere chiesto dal cessionario o dal cedente.
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CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Regime Ires – Participation exemption
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Cessione di partecipazioni
Ratio sistematica della participation exemption
Tassazione dell’utile esclusivamente ove prodotto. Dividendi eplusvalenze, quali “utile derivato”, non sono tassati (tecnicamente, esclusi iprimi, esenti le seconde).
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Cessione di partecipazioni
Esenzione totale per cessione ed operazioni assimilate ai fini fiscali(compreso trasferimento di sede all’estero)
Società con o senza personalità giuridica
Condizioni soggettive e oggettive:a) periodo minimo di possesso: circa 13 mesib) immobilizzazioni finanziariec) residenza in Stati non aventi regime fiscale privilegiato (salvoprova contraria)d) esercizio di un’impresa commerciale
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Cessione di partecipazioni
Condizione a): ininterrotto possesso dal primo giorno del 12° meseprecedente a quello della cessione.
Criterio LIFO per acquisizioni in tempi diversi (solo per verificadell’anzianità di possesso, non per la determinazione della plusvalenza).
Continuità del periodo di possesso in caso di pronti contro termine, prestitotitoli o altra operazione analoga
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Cessione di partecipazioni
Condizione b): classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel PRIMObilancio chiuso durante il periodo di possesso.
Norma transitoria per le partecipazioni possedute alla data di entrata invigore della disposizione (2004):- riferimento al bilancio relativo al SECONDO periodo precedente alla datadi entrata in vigore (2002)- per le azioni acquistate nel periodo d’imposta precedente l’entrata invigore (2003), riferimento alla classificazione nel bilancio relativo a taleperiodo
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Cessione di partecipazioni
Condizione c): società fiscalmente residente in uno Stato o territorio nonavente regime fiscale privilegiato.
Condizione che deve sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio delterzo periodo d’imposta anteriore al realizzo, salva la dimostrazione,tramite interpello, che dalle partecipazioni non si consegue l’effetto dilocalizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regime fiscaleprivilegiato sin dall’inizio del periodo di possesso.
Per le holding, l’esame si sposta sulla residenza della maggior parte (invalore) delle partecipate.
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Cessione di partecipazioni
Condizione d): esercizio di impresa commerciale.
– condizione che deve sussistere ininterrottamente almeno dall’iniziodel terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo
– PRESUNZIONE: le società di gestione immobiliare non esercitanomai un’impresa commerciale
• le società di trading immobiliare e di costruzione sono esclusedalla presunzione
• riferimento alla prevalenza della componente immobiliare suquella commerciale (in base ai valori di mercato)
– per le holding, l’esame si sposta sulle partecipate– non applicabile a partecipazioni in società quotate e in caso di
OPV per IPO
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Cessione di partecipazioni
• Plusvalenze su:– partecipazioni in società (comprese azioni proprie, usufrutto e diritti
di opzione se la cessione è fatta dal titolare della piena proprietà)⇒ escluse le cessioni di quote di OICR e SICAV
– strumenti finanziari similari alle azioni– contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con
apporto diverso da quello di opere e servizi
• Esenzione applicabile anche a:– rimborso del sovrapprezzo, di versamenti soci a fondo perduto o in
conto capitale e di altre riserve di capitale– recesso, riduzione per capitale esuberante o liquidazione
per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto dellapartecipazione ⇒ valenza qualificatoria come plusvalenza (C.M. 36/edel 4 agosto 2004)
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Cessione di partecipazioni
• Irrilevanza fiscale di svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni
• Indeducibilità fiscale di minusvalenze da realizzo su partecipazioni chesi qualificano per la participation exemption
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CONFERIMENTO DI AZIENDAE DI PARTECIPAZIONI
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Conferimento realizzativo di azienda e di partecipazioni
Art. 175
Metodo di determinazione della plusvalenza.Oggetto: azienda (o ramo), partecipazioni di controllo o collegamento.Norma antielusiva per partecipazioni non “esenti”. Esempio:
B (non pex)
A
C (pex)
B (non pex)
A
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Conferimento realizzativo di azienda e di partecipazioni
Art. 175
• Conferimento di azienda: la disciplina del comma 1 si applica anche seconferente o conferitaria non residente, purché l’azienda sia situata in Italia
• Conferimento dell’unica azienda: la successiva cessione plusvalentedella conferitaria produce reddito diverso (plusvalenza qualificata)
• Il trasferimento avviene a “saldi chiusi”: nuovi ammortamenti, nuovadecorrenza del periodo di possesso dell’azienda e delle partecipazioni
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SoggettiConferente: imprenditore individuale o società residenteConferitaria: soggetti di cui all’art. 73, comma1, lett. a) e b) residentiOggetto Aziende – eliminazione requisito del possesso minimo triennaleEffetti contabili - fiscaliContabilizzazione a “saldi aperti”Costo fiscale della partecipazione nella conferitaria uguale al costo fiscaledell’azienda conferita; subentro nella posizione soggettiva del conferente,prospetto di riconciliazione tra valori contabili e valori fiscali
Conferimento neutrale di azienda
Art. 176
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E’ il regime ordinario per i conferimenti di aziende; in alternativa, opzione per la rilevanzafiscale del conferimento.
Non elusivo il conferimento d’azienda e la successiva cessione della partecipazione nellaconferitaria.
La conferitaria eredita il periodo di possesso dell’azienda conferita presso la conferente.
La partecipazione nella conferitaria si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziariedel bilancio in cui erano iscritti i beni dell’azienda conferita.
Necessità di trasferire sulla conferitaria il vincolo di sospensione relativo alle deduzioniextracontabili di cui all’art. 109 relative all’azienda conferita effettuate dalla conferente.
Conferimento neutrale di azienda
Art. 176
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SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
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Scambio attuato tramite permuta- art. 177 comma 1- regime di neutralità- Il costo della partecipazione data in permuta deve essere attribuito alle partecipazioni ricevute- casistica limitata per via dei limiti civilistici al possesso di azioni proprie
Scambio attuato tramite il conferimento- art. 177 commi 2 e 3- meccanismo di determinazione del reddito- più diffuso nella prassi rispetto alla permuta
Scambio di partecipazioniArt. 177
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SoggettiConferente: imprenditore individuale, società o persona fisicaConferitaria: società per azioniConferita: società di capitali
OggettoLa partecipazione scambiata deve essere tale da far acquistare o integrare allaacquirente il controllo di diritto (art. 2359, comma 1 c.c.) della scambiata
Scambio di partecipazionitramite permutaart. 177 comma 1
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SoggettiConferente: imprenditore individuale o società (correttivo Ires: anche personafisica)Conferitaria: società (anche di persone?)Conferita: società di capitali
OggettoLa partecipazione conferita deve essere tale da far acquisire alla conferitaria ilcontrollo di diritto (art. 2359, comma 1 c.c.) della conferita.
Norma antielusiva. Richiamo integrale dell’art. 175 comma 2.
Scambio di partecipazionitramite conferimentoart. 177 commi 2 e 3
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