Eutekne – Tutti i diritti riservati La Finanziaria 2008 Le novità in materia di cessione di...
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Eutekne – Tutti i diritti riservati
La Finanziaria 2008
Le novità in materia di cessione di partecipazioni
Eutekne – Tutti i diritti riservati2
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Profili introduttivi
AMBITO DELLE NOVITÀ
ALIQUOTA DI IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
CONSOLIDATO FISCALE
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Aliquota di imposta (segue)
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
A DECORREREDAL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
L’ALIQUOTA ORDINARIA IRES PASSADAL 33% AL 27,5%
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Aliquota di imposta
EFFETTI CORRELATI ALLA RIDUZIONE
FISCALITÀ DIFFERITA IN
BILANCIO
DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATE
GIÀ NEL BILANCIO DEL PERIODO IN CORSO AL 31.12.2007BISOGNA TENERE CONTO DEGLI EFFETTI
CHE LA VARIAZIONE DI ALIQUOTA PRODUCESULLA FISCALITÀ DIFFERITA E ANTICIPATA
RELATIVA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
CON APPOSITO DMSARÀ DIMINUITA LA PERCENTUALE DI ESENZIONE
DI DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATEAL FINE DI RENDERE INVARIATA
LA TASSAZIONE COMPLESSIVA SU TALI FATTISPECIE
SUL PIANO MERAMENTE MATEMATICOLA SOGLIA ESENTE DOVREBBE PASSARE
DAL 60% AL 45,40%
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ambito applicativo dell’esenzione
Rideterminazione quota esente dividendi e
plusvalenze
Dividendi“qualificati”
Persone fisiche non
imprenditori
Dividendi imprese
individuali e
Soc. di persone
Plusvalenze “qualificate” persone fisiche non
imprenditori
Plusvalenze “pex”
Imprese individuali e
società di persone
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Base imponibile
PARTICIPATION EXEMPTION
SOGLIA DI ESENZIONE
REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSO
REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA
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Participation exemption (segue)
SOGLIA DI ESENZIONE
A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
LA PERCENTUALE DI ESENZIONE PASSADAL 84% AL 95%
NORMA TRANSITORIASE VIENE CEDUTA UNA PARTECIPAZIONE
SULLA QUALE È STATA DEDOTTA UNA SVALUTAZIONE AI FINI FISCALINEI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI A QUELLO IN CORSO ALL’1.1.2004
LA PLUSVALENZA RIMANE ESENTE SOLO PER L’84%FINO A CONCORRENZA DELLA SVALUTAZIONE DEDOTTA
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Partecipazione acquistata
€ 100
Nel 2000 è stata svalutatafiscalmente per
€20
Nel 2008 viene venduta €150
Plusvalenza (€150-€80) = €70
Determinazione dell’imposta
Fino a concorrenza della svalutazione ante 2004 (€20)
Imponibile in misura pari al 16% (€3,2)
Quota rimanente (€50) Imponibile in misura pari al 5 % (€ 2,5)
Tassazione della plusvalenza
(€3,2+€2,5)*27,5%= € 1,1567
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Participation exemption (segue)
ININTERROTTO POSSESSO
A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007
IL REQUISITO DELL’ININTERROTTO POSSESSODI CUI ALLA LETT. A) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR
RITORNA A DODICI MESI INTERIERA STATO PORTATO A DICIOTTO MESI INTERI
IN TAL MODO IL REQUISITOAI FINI DELL’ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA
VIENE RIALLINEATO AL REQUISITOAI FINI DELLA INDEDUCIBILITÀ DELLA MINUSVALENZA
PER ESIGENZE DI COORDINAMENTO NORMATIVOABROGATO CO. 1-BIS DELL’ART. 101 DEL TUIR
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Participation exemption
RESIDENZA PARTECIPATA
A DECORREREDALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALEVIENE PUBBLICATA IN G.U. LA NUOVA WHITE LIST DI CUI ALL’ART. 168-BIS DEL TUIR
IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATADI CUI ALLA LETT. C) DEL CO. 1 DELL’ART. 87 DEL TUIR
NON FA PIÙ RIFERIMENTO AL FATTO CHESE LA PARTECIPATA È RESIDENTE ALL’ESTERO
NON DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN UN PAESE BLACK LISTBENSÌ AL FATTO CHE
DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN PAESE WHITE LIST
MODIFICA DI COORDINAMENTO NORMATIVO CON LA SCELTA OPERATA IN FINANZIARIADI PASSARE DALLA LOGICA DELLA BLACK LIST
PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “PRIVILEGIATA”ALLA LOGICA DELLA WHITE LIST
PER L’INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ “CORRETTA”
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Ritenute per gli utili di fonte estera(riflessi dell’introduzione del nuovo art. 168 TUIR)
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Rivalutazione delle partecipazioni
valorivalori 1.1.2008
periziaperizia 30.6.2008
possessopossesso 1.1.2008
imposteimposte 30.6.2008
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Rivalutazione delle partecipazioni
Possono rivalutare le partecipazioni non detenute nell’esercizio dell’attività di impresa:
le persone fisiche
le società semplici e i soggetti equiparati
gli enti non commerciali
i soggetti non residenti
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Rivalutazione delle partecipazioni
riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
si può trattare sia di partecipazioni “qualificate”, sia di partecipazioni “non qualificate”
i titoli, le quote o i diritti oggetto d’affrancamento devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2008
sono escluse le partecipazioni acquisite per effetto di donazione e successione dopo l’1.1.2008
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Rivalutazione delle partecipazioni
Si considerano “qualificate” le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati (italiani o esteri) che rappresentano:
una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%; oppure
una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 25%
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Rivalutazione delle partecipazioni
Con la rivalutazione è possibile:
assumere in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione il valore all’1.1.2008 della frazione del patrimonio netto della società.
Tale valore viene:
determinato sulla base di una perizia giurata di stima
riconosciuto solo in seguito al versamento di un’imposta sostitutiva sull’intero valore periziato
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Rivalutazione delle partecipazioni
Costo o valore di acquisto all’1.1.2008
Costo o valore di acquisto all’1.1.2008
Valore di perizia all’1.1.2008
Valore di perizia all’1.1.2008
può essere sostituito da
2%
4%Versamento dell’imposta
sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni
Versamento dell’imposta sostitutiva sul valore di perizia
delle partecipazioni
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Rivalutazione delle partecipazioni
Soggetti abilitati
- dottori commercialisti- ragionieri e periti commerciali- revisori contabili- periti iscritti alla CCIAA
Oggetto della perizia
Valore effettivo della società in luogo del valore contabile
Valore di perizia
Il valore di perizia deve riferirsi all’intero patrimonio netto sociale
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Rivalutazione delle partecipazioni
Forma
- conservazione da parte del contribuente- esibizione o trasmissione all’ A.F. su richiesta- non è richiesta l’indicazione nella dichiarazione dei redditi
Spesa per la perizia
- predisposta per conto della società deducibilità dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi- predisposta per uno o più soci portata in aumento del valore di acquisto in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun socio
Responsabilità Applicazione dell’art. 64 c.p.c.
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Partecipazioni già rivalutate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rideterminare il valore di una partecipazione già rivalutata
sempre che:a)Sia posseduta alla data del 1.1.2008b)Venga effettuata una nuova perizia giurata di stima
L’Agenzia ha chiarito inoltre
a) Occorre procedere al versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione all’1.1.208 senza poter compensare l’imposta sostitutiva precedentemente versata; quest’ultima deve essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’art.38 del DPR 600/73 entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo versamento;
b) Se il contribuente si era avvalso della rateazione dell’imposta, non è tenuto a versare il saldo ancora non scaduto relativo alla precedente rivalutazione
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Rivalutazione delle partecipazioni
L’assunzione del valore di perizia quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi