Fiscal Approfondimento n. 48 del 02.12.2014 Srl. Cessione ... · seguire un atto di trasferimento...
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Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797
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Fiscal Approfondimento
Il Focus di qualità
N. 48 02.12.2014
Srl: cessione quote di partecipazione Le fasi operative per il Dottore Commercialista
Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Varie
L’art. 36, c. 1-bis del D.L. 112/2008 introduce la possibilità da parte di un Dottore Commercialista di
seguire un atto di trasferimento delle partecipazioni in Srl sottoscritto con firma digitale da parte del
cedente e del cessionario e depositato presso il Registro delle Imprese.
Pertanto il Dottore Commercialista potrà curare tutti gli adempimenti, dalla produzione dell’atto, nella
forma della scrittura privata autenticata, al deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di competenza, garantendo competenze specifiche a costi limitati.
Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio telematica
sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso.
Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco non esaustivo):
- costituzione di pegno;
- costituzione in usufrutto;
- donazione;
- costituzione di fondo patrimoniale;
- divisione della comunione ereditaria;
- costituzione in trust.
Rimane sempre nella facoltà dei contraenti di avvalersi dell’apporto professionale del notaio che
provvederà al deposito secondo le norme e le istruzioni già in vigore.
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Premessa Fino a qualche anno fa per poter trasferire le quote di partecipazione di una
S.r.l. ci si doveva rivolgere ad un Notaio, con un notevole e spesso ingiustificato
aggravio di costi per gli onorari professionali che erano richiesti.
Con la Legge 133/2008 anche gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti
possono seguire la cessione delle quote sociali di una società a responsabilità
limitata: dalla produzione dell’atto, nella forma della scrittura privata
autenticata, al deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di competenza, garantendo competenze specifiche a costi limitati.
La cessione di quote di S.r.l. assistita da un Dottore Commercialista costituisce
un'ottima opportunità per chi ha dovuto rinviare l'operazione societaria perché i
costi notarili sono elevati. La pratica potrà infatti essere fatta a costi
ragionevoli, senza nulla rinunciare in termini di professionalità e certificazioni
richieste dalla legge per l'operazione.
CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI
A
B
C
D
Reperimento dei seguenti documenti:
1. statuto della società interessata;
2. visura dell’attuale composizione della compagine sociale;
3. visura delle eventuali società cedenti e/o acquirenti recante
l’elenco dei loro amministratori con i relativi poteri di firma;
4. attestazione delle eventuali persone fisiche cedenti e/o
acquirenti in ordine al loro stato civile.
Controllo dell’esistenza o meno di clausole di prelazione o
gradimento; in caso tali clausole esistano, occorre procurarsi i
documenti che attestino il nulla osta degli aventi diritto.
In caso di atto posto in essere da persone giuridiche, occorre
acquisire la procura o il verbale dell’organo amministrativo che
conferiscono il mandato di rappresentanza in atti della persona
giuridica.
Verifica che tutti coloro che devono sottoscrivere l’atto siano
dotati di valido dispositivo di firma digitale.
Redazione dell’atto di cessione in videoscrittura e procedere alla
sua sottoscrizione digitale.
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Le fasi A) e B) attengono specificatamente alla gestione dell’atto di cessione
nella sua formazione a cura del professionista, secondo le indicazioni fornite
dalle Circolari 5/IR e 6/IR.
La fase C) può essere posta in essere anche in concomitanza con la fase B),
attraverso la verifica dei certificati presenti sul dispositivo di firma in possesso di
cedente e cessionario, con l’apposito software utilizzato in studio per
l’apposizione delle firme.
L’atto OPERAZIONI AMMESSE
Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la
modalità di invio telematica sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà
per atto tra vivi e a titolo oneroso.
ATTI ESCLUSI
Rimangono, pertanto, esclusi i seguenti atti (elenco non esaustivo):
- costituzione di pegno;
- costituzione in usufrutto;
- donazione;
- costituzione di fondo patrimoniale;
- divisione della comunione ereditaria;
- costituzione in trust.
INTERVENTO DEL NOTAIO
Rimane sempre nella facoltà dei contraenti di avvalersi dell’apporto
professionale del notaio che provvederà al deposito secondo le norme e le
istruzioni già in vigore.
E
F
G
Predisposizione della pratica per la registrazione dell’atto
mediante l’apposito software scaricato dal sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
previa autenticazione.
Attesa della ricevuta di avvenuta registrazione.
Predisposizione della pratica per l’iscrizione dell’atto nel Registro
delle Imprese.
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SCRITTURA PRIVATA DI COMPRAVENDITA TRA LE PARTI DI QUOTA DI S.R.L.
(FAC-SIMILE)
Con la presente scrittura privata redatta su documento informatico
sottoscritto digitalmente dai cedenti e dal cessionario, da valere ad ogni
effetto di legge e da depositarsi a mezzo del Dott. _________________,
Commercialista e revisore contabile in …………, intermediario abilitato ai sensi
dell’art. 31, comma 2 quater della L. n. 340 del 24/11/00, entro 20 giorni dalla
sottoscrizione digitale presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come previsto a seguito
dell’entrata in vigore, in data 22/08/2008, dell’art. 36 co. 1 – bis della Legge n.
133 del 6/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008,
-TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI –
Sig. ________ ____________, nato in _________, il __/___/19___, cittadino
______________, residente in ________ (__), in Via _______________ n. __,
C.F. ______________________, stato civile ____________ in regime di
________________;
Sig. ________ ____________, nato in _________, il __/___/19___, cittadino
______________, residente in ________ (__), in Via _______________ n. __,
C.F. ______________________, stato civile ____________ in regime di
________________;
-PREMESSO-
- che il Sig. __________ ________________, come sopra individuato,
possiede una quota pari al __,__%, pari ad €. __._____,00, del capitale
sociale della “___________ S.R.L.”, con sede in __________ (__), Via
_________ ___________ n. ___, pec ___________________, capitale
sociale €. __.______,00, interamente versato – C.F. e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di ________ _____________, iscritta al numero
________ del Repertorio Economico Amministrativo, P.I.
________________ costituita in Italia il __/__/_____;
- che è intenzione del Sig. __________ ___________ cedere interamente la
propria quota sociale;
- che il Sig. ____________ _____________, come sopra individuato, ha
manifestato la propria volontà di rilevare il __,__% delle quote sociali
della "____________ S.R.L.", pari ad €. __._____,00, dal Sig.
______________ ________________;
- che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano
coniugati in regime di comunione dei beni, in virtù del combinato disposto
di cui agli artt. 180, 181 e 184, comma terzo, C.c., il compimento degli atti
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eccedenti l’ordinaria amministrazione (tra cui l’alienazione) di beni diversi
da quelli immobili o mobili registrati comporta necessariamente il
consenso del coniuge del cedente e che colui che ha posto in essere un
atto di cessione delle quote senza il consenso di un coniuge (in vigenza
del regime di comunione legale) è obbligato a ricostituire la comunione su
istanza di quest’ultimo o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al
pagamento dell’equivalente;
- che tutti i presenti dichiarano di essere consapevoli che, in caso siano
coniugati in regime di comunione dei beni, ai sensi dell’art. 177, primo
comma, lett. a), C.c., cadono in comunione gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente, ad esclusione di quelli relativi ai beni
personali e che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza
ricomprende tra gli acquisti anche quelli relativi a partecipazioni
societarie, in modo da far cadere in comunione anche le quote di s.r.l.;
- che i cedenti eventualmente coniugati in regime di comunione dei beni
dichiarano, sotto la propria responsabilità, che il coniuge ha espresso il
proprio consenso all’atto di trasferimento oggetto della presente scrittura
alle condizioni contrattuali in essa dettagliate;
- che il Sig. _________ _________ dichiara, sotto la propria responsabilità,
di aver informato gli altri soci della _________________ s.r.l. della propria
intenzione di cedere la propria quota sociale al Sig. ________
_____________ e che essi hanno rinunciato per iscritto ad esercitare il
diritto di prelazione sulla sua quota con lettere del __ ___________
_____;
-TANTO PREMESSO –
E da formare parte integrante e sostanziale della presente scrittura tra i
predetti sottoscritti
-SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO –
Art. 1 ) – il Sig. __________ ___________ dichiara di cedere, come in effetti
cede, la sua quota di partecipazione al capitale sociale della __________
S.R.L., pari ad € __.______,00 al Sig. _________ __________, che accetta ed
acquista una quota di nominali € __._____,00;
Art. 2 ) – a seguito della cessione di cui sopra, il capitale sociale della
__________ S.R.L. risulta posseduto come segue:
ID Titolare quota Valore Nominale % partecipazione
1 ______ _____ €. __.____,00 __,00%
2 ______ _____ €. __.____,00 __,00%
TOTALE €. __.____,00 100,00%
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Art. 3 ) – la presente cessione è fatta ed accettata per il corrispettivo pari al
valore nominale delle quote sociali, e quindi complessivamente per €
__.______,00. Il Sig. __________ ________ riceve, contestualmente alla
sottoscrizione del presente atto, dal Sig. _________ _________ a saldo delle
quote cedutegli € __._____,00, rilasciandone corrispondente quietanza di
saldo;
Art. 4 ) – il cedente dichiara e garantisce che le quote cedute con la presente
scrittura sono di sua proprietà e disponibilità, e che le medesime non sono
sottoposte a pegno, sequestro, pignoramento o altri pesi e vincoli in genere;
Art. 5 ) – le spese della presente scrittura, ivi comprese imposte e tasse, sono a
carico del cessionario.
…………………….., __ _________ 20__.
F.to in digitale – ______________
F.to in digitale –______________
F.to in digitale – ______________
La creazione del documento
informatico
Ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, l’atto di trasferimento delle
partecipazioni, contenente gli elementi identificativi delle parti contraenti (dati
anagrafici e codice fiscale), deve assumere le caratteristiche del documento
informatico non modificabile ed essere sottoscritto digitalmente sia dal dante
causa che dall’avente causa del trasferimento.
OPPONIBILITÀ AI TERZI Per poter essere opponibile ai terzi, il contratto di cessione
deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di
fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel
libro dei soci.
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO INTER VIVOS (artt. 2470, 2472 C.c.)
CONSENSO
La titolarità della quota si trasferisce attraverso il consenso delle parti.
SUCCESSIVI CONTRATTI
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle tra
esse che per prima ha effettuato in buona
fede l’iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
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Per documento informatico si intende "la rappresentazione informatica di atti,
fatti, o dati giuridicamente rilevanti”. Con riguardo alla forma, i documenti
informatici rilevanti ai fini tributari devono essere “statici e non modificabili”. In
particolare, per documento statico non modificabile si intende il documento
informatico il cui contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di
conservazione, nonché immutabile nel tempo.
Ecco che tale documento può essere identificato in un PDF/A o TIFF “.tif”,
dev’essere sottoscritto digitalmente mediante apposizione della firma digitale,
sia dal dante causa che dall’avente causa del trasferimento sin dalla prima
firma si genera un’estensione .p7m. L’atto è pronto per la marcatura temporale.
DOCUMENTO INFORMATICO NON MODIFICABILE
DOCUMENTI STATICI E
NON MODIFICABILI
CONTENUTO NON ALTERABILE E
IMMUTABILE NEL TEMPO
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APPOSIZIONE DELLA MARCATURA TEMPORALE
Un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno due firme
digitali (una del cedente e una del cessionario) che potrebbero essere apposte
anche in momenti diversi. Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file
firmato digitalmente è necessaria l’apposizione della cosiddetta “marcatura
temporale”.
L’utilizzo del servizio di marcatura temporale prevede l’acquisto preventivo
delle relative marche, che può essere effettuato tramite il negozio on-line del
sito Infocert: https://www.firma.infocert.it.
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Apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale:
• la prima firma digitale dovrà essere apposta al file in formato PDF/A,
generando un file con estensione “p7m”;
• per aggiungere ogni altra firma si dovrà richiamare il file “p7m” con le
firme già apposte precedentemente;
• file “p7m” contenente tutte le firme digitali verrà marcato
temporalmente, assumendo l’estensione “m7m”.
Considerato che:
1. i documenti informatici possono essere marcati temporalmente una
sola volta;
2. dopo l’apposizione della marcatura temporale, i file “m7m” non
possono più essere firmati digitalmente;
la marcatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state
apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull’atto di trasferimento quote o, in
alternativa, all’atto dell’apposizione dell’ultima firma digitale (mediante la
funzione “marca e firma”).
Perciò l’intermediario, prima di apporre la marcatura temporale, dovrà
verificare che tutte le firme digitali siano valide, utilizzando la funzione di
verifica all’interno di Dike.
� Le marche temporali sono rilasciate dai certificatori iscritti
nell’elenco pubblico. Il servizio di rilascio delle marche temporali è
acquistabile tramite il negozio on-line del certificatore o tramite
suo distributore, sempre on-line. Una volta acquistate le marche (si
acquistano in blocchi da 100 marche) occorre inserire le credenziali
di accesso al servizio (il nome utente e la password scelta in fase di
acquisto) nell’apposito campo di configurazione del programma
Dike per poter accedere all’archivio delle marche temporali
disponibili.
� Il provvedimento direttoriale del 1° aprile 2009 impone che la
marca temporale sia apposta sull’atto “coevamente” alla data di
stipula.
LE MARCHE TEMPORALI
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FORMAZIONE DOCUMENTO INFORMATICO
4 FASI
1. Predisposizione dell’atto di trasferimento con programma di
videoscrittura.
2. Conversione del file in formato non modificabile (PDF/A).
3. Apposizione della firma digitale da parte dei contraenti e da
parte del professionista.
4. Apposizione della marca temporale.
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La registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle
Entrate
Una volta trasformato l’atto di trasferimento in questione in documento
informatico non modificabile con la procedura sopra descritta, firmato
digitalmente e con l’apposizione della marca temporale, si deve procedere alla
registrazione dello stesso, all'Agenzia delle Entrate.
L'obbligo di richiesta della registrazione dell'atto ricade sui contraenti, ma
quest’ultimi possono avvalersi, per l'adempimento, del professionista incaricato
o di altri soggetti, muniti di procura speciale conferita ai sensi dell'articolo 63,
secondo comma, del D.P.R. 600/ 1973.
La registrazione dell’atto avviene mediante apposito software approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul
sito del canale Entratel a partire dal 1° giugno 2009 insieme all’apposito modulo
di controllo.
La richiesta di registrazione deve essere effettuata mediante “modello 69”
(indicando, per i trasferimenti della piena proprietà delle quote, il codice
negozio “1114”), presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 20
giorni dall’apposizione della marca temporale sul documento informatico.
Al modello 69 vanno allegati, inoltre:
1. supporto di memorizzazione dell’atto firmato digitalmente da entrambi
i contraenti e con marcatura temporale;
2. un esemplare del documento in formato cartaceo;
3. Mod. F23 attestante:
a. pagamento dell’imposta di registro nella misura di € 200,00 per
ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento. Per il
pagamento deve essere utilizzato il codice tributo 109T;
b. pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per
ogni foglio composto da un massimo di 100 righe sia per l’originale
informatico sia per l’esemplare cartaceo. Il pagamento può essere
effettato con modello F23 con codice 456T.
CONTROLLO DELL’UFFICIO REGISTRO IMPRESE (Art. 11, comma 6, D.P.R. 581/95)
Il controllo dell’ufficio è limitato alla verifica della regolarità formale della
domanda presentata e ha ad oggetto:
• la regolare compilazione del modello di domanda;
• la valida sottoscrizione digitale da parte di un professionista abilitato ai
sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della L. 340/2000;
• il deposito dell’atto di trasferimento di quote in formato digitale,
sottoscritto digitalmente e validamente dal cedente e dal cessionario –
con successiva apposizione di marcatura temporale;
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• l’intervenuta registrazione comprovata dalla copia informatica
(ottenuta mediante scansione) dell’originale cartaceo della ricevuta
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
• l’assolvimento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo.
Non compete all’ufficio alcun controllo circa il merito dell’atto, la validità dello
stesso, il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di
intrasferibilità.
Con l’avvenuta registrazione dell’atto in questione, presso l’Agenzia delle
Entrate si potrà procedere al deposito dello stesso presso il Registro delle
Imprese.
Il deposito dell’atto presso
il Registro Imprese
L’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., sottoscritto dalle parti con
firma digitale deve essere depositato entro 30 giorni dall’apposizione della
marca temporale presso l’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale da un intermediario abilitato ex art. 31, comma 2-
quater, della L. n. 40/ 2000 ovvero, “iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali”.
� Dal primo giugno 2009 è disponibile il software per la gestione
della richiesta di registrazione telematica dell’atto di trasferimento
delle partecipazioni di srl.
� La versione ad oggi rilasciata è la 1.5.2 del 25-01-2012, nella quale
è stato aggiornato il calcolo di sanzioni ed interessi a seguito di
ravvedimento da parte dell’intermediario incaricato (la versione
1.5.2 contiene l'adeguamento del calcolo delle sanzioni con
decorrenza 1 febbraio 2011): il tasso legale in vigore è quello
fissato dal D.M. 12/12/2011.
� L’applicazione si avvale di un modulo di controllo del file unico
contenente il modello 69 telematico, la richiesta di addebito delle
imposte sul conto e l’atto informatico predisposto secondo le
modalità illustrate. Il modulo oggi disponibile è il 9.7.4 del
06/09/2012, che contiene il controllo con l'utilizzo del nuovo
saggio degli interessi fissato al 2,5%.
� Ai fini del pagamento dell’imposta di registro il professionista è
responsabile in solido con cedente e cessionario ma, non essendo
obbligato, non ha diritto a presentare domanda di rimborso in caso
di errore.
� Si ricorda che in caso di invio alla registrazione respinto, non si può beneficiare dei 5 giorni per il reinvio, quindi se ci si trova oltre i 20 giorni dalla stipula occorre utilizzare il ravvedimento operoso.
IL SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO
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Il professionista incaricato del deposito deve sottoscrivere con la propria firma
digitale la richiesta di iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese, da
effettuarsi utilizzando il modello S6 predisposto avvalendosi del programma
Fedra Plus, e allegando allo stesso:
a. l’atto di trasferimento in documento informatico statico non
modificabile (formato PDF/A), firmato digitalmente da entrambe le parti
e con relativa marca temporale;
b. documento informatico non modificabile risultante dalla scansione
della copia cartacea dell’atto di trasferimento rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate, recante gli estremi di registrazione dell’atto (data e
numero di registrazione) e la quietanza relativa alle imposte versate;
c. il “Modello Note” recante l'autodichiarazione, ricordata nel testo e resa
dal commercialista che provvede all'invio telematico.
L'autodichiarazione documenta l'incarico ricevuto, l'assenza di
provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione
e il rispetto delle clausole statutarie che prevedono limiti alla
circolazione delle quote.
Inoltre, come ribadito nella Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 emanata dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per
quanto concerne la compilazione del modello S6, nelle more
dell’aggiornamento della modulistica da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, nel riquadro B/ estremi dell’atto si ritiene che il codice da utilizzare
per indicare la forma dell’atto sottoscritto con firma digitale sia la lettera “S”
(Forma scritta) e codice atto “A18”.
Nel riquadro “Note” dovrà inoltre essere riportata un’autodichiarazione
dell’intermediario, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante l'incarico ricevuto, l'assenza di provvedimenti disciplinari
che impediscano l'esercizio della professione e il controllo del rispetto delle
clausole statutarie che prevedono limiti alla circolazione delle quote.
"II sottoscritto Dott. ........................... , nato a ................ il ..............., consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 D.P.R. n. 445/00,
dichiara
1) di essere iscritto nella Sezione A 'Commercialisti' dell'Albo dei
dottori commercialisti ed esperti contabili di ...................... al numero............
2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi
all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su
designazione delle parti contraenti
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3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle
clausole di prelazione o gradimento nonché l'assenza di clausole
statutarie di intrasferibilità delle quote
Tale dichiarazione di notorietà attestante l’iscrizione all’Albo, nonché
l’insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico del professionista
incaricato, non è necessaria nel caso di sottoscrizione digitale della pratica
mediante dispositivo di firma con ruolo emesso dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tramite degli Ordini
convenzionati, ovvero dall’autorità di certificazione “Certicomm Firma
Qualificata” in epoca antecedente al 10 luglio 2008, purché non ancora scaduto.
I diritti di segreteria per la pratica digitale ammontano ad Euro 90,00. La
domanda di iscrizione è soggetta ad imposta di bollo (Euro 65,00): l'importo è
prelevato al momento della protocollazione.
- Riproduzione riservata -
� Ultimata la registrazione entro 30 giorni dalla stipula (ovvero
apposizione della marca temporale) si deve procedere all’iscrizione
del trasferimento nel Registro delle Imprese. Si rammenta che dal
novembre 2010 è operativo per tutti gli utenti l’ambiente web
“Starweb”, che consente di poter gestire le pratiche del Registro
Imprese, albo imprese artigiane e SUAP, senza dover ricorrere
all’installazione di alcun applicativo.
� In alternativa, fino a suo abbandono è possibile utilizzare la
versione di Fedra Plus disponibile. Attualmente è stata rilasciata la
versione 6.6, allineata alle specifiche della nuova modulistica
Registro Imprese approvata con D.M. del 29/11/2011 pubblicato
sulla G.U. del 10/12/2011.
LA PRATICA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE