Start Up Innovative
Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del Dl
179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato
una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese.
In particolare la Sezione IX è dedicata ad una nuova tipologia di imprese:
la start-up innovativa.
SONO SOCIETÀ DI CAPITALI, COSTITUITE ANCHE IN FORMA
COOPERATIVA, CHE HANNO QUALE OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O
PREVALENTE LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD
ALTO VALORE TECNOLOGICO
Riferimento normativo:
legge n. 221 del 17/12/2012
IMPORTANTE
.
Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in
particolare giovanile.
Per contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un
contesto maggiormente favorevole all'innovazione.
Per promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese
innovative e capitali dall'estero.
VANTAGGI
.
In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della
costituzione ed iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese,
agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina
particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese
vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese
riservata alle start-up innovative.
.SINTESI DEI REQUISITI
E’ Startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le
cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i
seguenti requisiti:
meno di 4 anni di attività
sede principale in Italia
(La Startup innovativa deve avere «la sede principale dei propri affari e interessi in Italia». Anche
le imprese non residenti possono accedere alla normativa a condizione che siano residenti in
Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo ed esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione)
SINTESI DEI REQUISITI
a partire dal secondo anno, produzione annua inferiore a € 5 mln
non distribuisce utili
oggetto sociale lo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico
non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda
.SINTESI DEI REQUISITI
Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la
locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati
nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
.SINTESI DEI REQUISITI
Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa
SINTESI DEI REQUISITI
A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore
della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
SINTESI DEI REQUISITI
È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a
una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure è titolare di diritti relativi ad un
software originario registrato presso la Siae, purché tali diritti o privative siano
direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
SINTESI DEI REQUISITI
Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o
superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, oppure, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
REGIME PUBLICITA’
Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nella sezione
speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio
Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il
monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e
l’occupazione
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI
Riduzione degli oneri amministrativi per apertura e avvio
Incentivi fiscali per l’investimento nelle startup innovative
Deroghe al diritto societario
Agevolazione in materia giuslavoristica
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI
Piattaforme web di equity crowdfunding
Deroga alla disciplina della legge fallimentare
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI
Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale
Esclusione dal regime delle società in perdita sistematica
Facoltà di creare quote prive di diritti di voto
Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi
Remunerazione basata sulla performance aziendale (piani di stock options e work for
equity)
Contratto di lavoro a termine ad hoc
Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente
qualificato
Accesso agevolato ai servizi per l’estero con l’ICE
1. Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa – la start-up, a differenza delle altre
aziende, sarà esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti
per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto
alle Camere di Commercio.
2. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up – la start-up potrà assumere
personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36
mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e
rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola
volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.
Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un
contratto a tempo indeterminato.
La start-up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi
esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il
regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su
misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.
3. Credito d'imposta – la start-up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le
assunzioni di personale altamente qualificato.
4. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e
privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti
in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono
prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le
start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
5. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio sarà predisposta
dalla Consob.
6. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di
Garanzia, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di
garanzie sui prestiti bancari.
Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle
start-up.
7. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte
dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale,
immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e
manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con
investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Per diventare start-up è necessario presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda
allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
Il termine di legge per il possesso dei requisiti è fissato:
alla data di invio della domanda al Registro delle Imprese per le società costituite dopo
il 19 dicembre 2012
al 19 dicembre 2012 per le altre società
Non è previsto alcun termine temporale per il deposito della domanda.
INCENTIVI FISCALI
Per le persone fisiche, detrazione dall’Irpef del 19 % della somma investita nelle
startup innovative fino ad un massimo di € 500 mila
Per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 20 % della somma investita
nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un massimo di € 1,8 mln
per investimenti in startup a vocazione sociale, o che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione
aumentata al 27%
l’investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono
prevalentemente in startup innovative
l’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo
dell’investimento per un periodo di almeno due anni
INCENTIVI FISCALI
La norma prevede inoltre alcune esclusioni da meccanismi penalizzanti:
Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica
Disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in
perdita sistematica che dispone l’imputazione a tali società di un reddito minimo
determinato su base forfettaria
Una vera e propria guida sulle agevolazioni fiscali è la Circolare Agenzia delle Entrate
n.16/E dell’11/6/2014
DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO
Quote prive di diritti di voto
Facoltà di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non
proporzionali alla partecipazione
Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi
Possibilità di offrire al pubblico quote di capitale (normalmente preclusa alle Srl)
Possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani
di incentivazione dei propri dipendenti/fornitori
Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale)
DEROGHE GIUSLAVORISTICHE
Contratto di lavoro a termine ad hoc
Possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata
variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi
Possibilità di rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità
Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno
Dopo 4 anni il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato
DEROGHE GIUSLAVORISTICHE
Remunerazione basata sulla performance aziendale
Deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia
effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di
strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo
amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work
for equity)
Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla
formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi
DEROGHE LEGGE FALLIMENTARE
Introdotte norme per favorire il cd. fresh start di chi ha investito in startup in cui vi è alta
probabilità di insuccesso:
assoggettamento, in via esclusiva, al procedimento per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento applicabile ai soggetti non fallibili
contrazione dei tempi della liquidazione giudiziale approntando un procedimento
semplificato rispetto a quelli della legge fallimentare (cd. fail fast)
COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO
Estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite per le
perdite pari a 1/3 del capitale, che non riducono il medesimo al di sotto del minimo
legale, esse possono essere “rinviate a nuovo” per 2 esercizi consecutivi
Nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, possibilità
di differire la ricapitalizzazione – di norma immediata – alla chiusura dell’esercizio
successivo
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI
Garanzia dello Stato per l’ 80% del finanziamento senza valutazione dei dati di
bilancio dell’impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca
Importo massimo garantito per ogni impresa è di € 2,5 mln da utilizzare anche
frazionatamente in più tranches
La garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito
L’intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di
Investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri
Maggiore velocità di istruttoria e presentazione
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