Fattura P.A. Facile Pag. 1
FATTURA ELETTRONICA ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
02.10.2015
Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico
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FONTI NORMATIVE E DI PRASSI
Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007
(Finanziaria 2008) (norma istitutiva dell’obbligo)
D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento attuativo)
art. 25, D.L. n. 66/2014 (anticipo della decorrenza)
D.M. 17 giugno 2014 (novità conservazione)
Circolare n. 1 del 31.03.2014 Dipartimento delle Finanze
Circolare 18/E del 24.04.2014 Agenzia delle Entrate
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SOGGETTI I soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono i
fornitori di beni e servizi verso le pubbliche amministrazioni
obbligati alla emissione/trasmissione delle fatture elettroniche e
all’archiviazione digitale prevista dalla legge.
Esempio:
soggetti che prestano servizi alla P.A., fornitori che cedono beni
alla P.A., liberi professionisti
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SOGGETTI
Le operazioni che l’operatore economico deve effettuare
sono:
• predisporre la fattura in formato XML;
• firmare la fattura con firma elettronica qualificata o
digitale;
• inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SDI),
attraverso i canali previsti dalle specifiche tecniche dello
SDI;
• conservare la fattura in formato elettronico.
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DECORRENZA DELL’OBBLIGO
Il D.M. n. 55/2013 ha individuato i termini di decorrenza entro cui
scatta l’obbligo della fatturazione elettronica:
• 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale;
• 6 giugno 2015 per tutte le altre Amministrazioni pubbliche.
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Renzi”) è intervenuto
anticipando il termine di decorrenza dal 6 giugno 2015 al 31
marzo 2015 dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei
confronti di tutte le “altre” Pubbliche Amministrazioni e delle
Amministrazioni locali.
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VERIFICA DELLA DECORRENZA
Qualora un soggetto (cedente/prestatore) abbia dei dubbi in
merito all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è
possibile consultare il sito web dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni, per verificare gli obblighi e ottenere i dati
relativi alla P.A. interessata.
Collegarsi al sito web www.indicepa.gov.it, utilizzare la ricerca
semplice,
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)
Il Sistema di Interscambio è la struttura, istituita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante la quale è possibile
trasmettere telematicamente le fatture elettroniche verso le
amministrazioni pubbliche interessate e inviare le relative
notifiche.
Le funzioni del Sistema di Interscambio sono sostanzialmente le
seguenti:
- ricezione delle fatture sotto forma di file con le caratteristiche
della fattura;
- effettuazione dei controlli sui file ricevuti;
- inoltro delle fatture alle Amministrazioni pubbliche destinatarie;
- invio delle notifiche relative.
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GLI INTERMEDIARI
Nelle diverse fasi della fatturazione elettronica gli intermediari
sono i soggetti che si interpongono tra l’attività degli operatori
economici ed il sistema di interscambio per emettere e inviare
una fattura elettronica; lo stesso soggetto deve essere
accreditato per ricevere le notifiche trasmesse dal Sistema di
Interscambio in esito all’invio della fattura elettronica.
L’intermediario può adempiere anche agli obblighi di
conservazione elettronica delle fatture.
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FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.
La fattura elettronica destinata alla Pubblica Amministrazione
deve presentare specifiche caratteristiche tecniche, ovvero:
- il contenuto è rappresentato in un file in formato XML (unico
formato accettato dal Sistema di Interscambio);
- l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto deve essere
garantita tramite l’apposizione di una firma elettronica
qualificata/digitale da parte dell’emittente (art. 21, comma 3,
D.P.R. n. 633/72);
- deve essere presente un codice identificativo univoco della
pubblica amministrazione (codice IPA).
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FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.
Il contenuto informativo della fattura elettronica da inviare alla
Pubblica Amministrazione deve, in primo luogo, riportare le
informazioni richieste dall’art. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/72,
ovvero:
• data di emissione;
• numero progressivo della fattura;
• dati identificativi del cedente e del cessionario;
• natura, quantità, corrispettivo ed eventuali sconti per la
cessione del bene o per la prestazione del servizio;
• aliquota, ammontare dell’imposta ed imponibile.
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FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.
Come stabilito dall’Allegato A, Decreto n. 55/2013, tenuto conto
della natura informatica del processo, devono essere indicate le
seguenti, ed ulteriori, informazioni:
• informazioni per una corretta trasmissione della fattura
elettronica al destinatario attraverso il Sistema di Interscambio;
• informazioni utili alla completa dematerializzazione del
processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del
documento con i sistemi gestionali e/o con sistemi di
pagamento;
• eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di
interesse per esigenze informative concordate tra emittente e
destinatario.
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FLUSSO PROCEDURALE
Il flusso procedurale relativo alla trasmissione della fattura
elettronica alla P.A. si compone delle seguenti fasi:
• trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio;
• controlli propedeutici all’inoltro da parte del Sistema di
Interscambio;
• inoltro della fattura;
• ricezione della fattura da parte della P.A.;
• accettazione della fattura.
Fornitore e P.A. non interagiscono direttamente, ma
esclusivamente attraverso la mediazione del SDI, che gestisce
ogni fase del flusso procedurale.
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FLUSSO PROCEDURALE
- Invio tramite PEC:
- Invio tramite sito:
www.fatturapa.gov.it
sezione “Inviare la Fattura PA “
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CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 1
Una volta che la fattura è stata trasmessa al SDI, quest’ultimo
effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto
destinatario (PA).
Tali controlli hanno la duplice funzione di:
- minimizzare i rischi di errore;
- filtro verso la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire
attività di contenzioso e accelerare eventuali interventi di rettifica
sulle fatture.
Controlli effettuati:
- nome del file conforme a quanto previsto dalle specifiche
tecniche;
- non sia stato già inviato un file con lo stesso nome;
- controllo dimensioni del file;
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CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - 2
- verifica validità del certificato della firma apposta sul documento;
- corrispondenza del file trasmesso allo schema XML ;
- presenza dei dati obbligatori.
L’ultimo controllo effettuato consiste nella verifica che la stessa
fattura non venga inviata più di una volta; in particolare, viene
verificato che i dati relativi a:
- identificativo cedente/prestatore,
- tipologia documento,
- anno della data fattura,
- numero fattura,
non coincidano con quelli di una fattura precedentemente
trasmessa.
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NOTIFICA DI SCARTO
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NOTIFICA DI CONSEGNA
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NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA
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NOTIFICA IMPOSSIBILITA’ DI RECAPITO
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NOTIFICA ESITO COMMITTENTE - RIFIUTO
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NOTIFICA ESITO COMMITTENTE - ACCETTAZIONE
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NOTIFICA DECORRENZA TERMINI
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MOMENTO EMISSIONE FATTURA P.A.
La fattura elettronica avente ad oggetto cessioni di
beni/prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si
considera emessa elettronicamente nel momento in cui viene
rilasciata dal Sistema di Interscambio:
• la ricevuta di consegna (inoltro fattura con esito positivo);
• la notifica di mancata consegna (inoltro fattura con esito
negativo).
La data da considerare ai fini dei vari adempimenti fiscali
connessi (es. liquidazioni periodiche IVA) è quella risultante dal
documento XML formato dal contribuente.
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Parcella di un professionista iscritto alla cassa di previdenza
di categoria e soggetto a ritenuta a titolo di acconto
Il dott. Mario Rossi, commercialista in Roma, viale Aventino n.
100, CAP 00100, con partita IVA n. 09876543210 e codice fiscale
RSSMRA99Z99A999A, fattura all’Amministrazione ABC (codice
IPA 1A2B3C) un’attività di consulenza per euro 12.600,00 + IVA
(21%) svolta nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2012; il compenso
è soggetto a ritenuta a titolo di acconto del 20%; il dott. Mario
Rossi è iscritto alla cassa di previdenza di categoria alla quale
versa un contributo del 2% soggetto ad IVA ma non soggetto a
ritenuta; provvede lui stesso alla trasmissione della fattura al SdI
ESEMPIO FATTURA P.A.
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Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: ITRSSMRA99Z99A999A
Progressivo di invio: 0002-2012
Formato trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 1A2B3C
Dati del cedente/prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09876543210
Nome: MARIO
Cognome: ROSSI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIALE AVENTINO, 100
CAP: 00100
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT
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Dati del cessionario/committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890
Denominazione: AMMINISTRAZIONE ABC
Dati della sede
Indirizzo: VIA NAZIONALE
Numero civico: 426
CAP: 00100
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2012-07-06 (06 Luglio 2012)
Numero documento: 410
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Ritenuta di acconto
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 2520.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)
Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC02 (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Aliquota contributo cassa (%): 2.00
Importo contributo cassa: 252.00
Imponibile previdenziale: 12600.00
Aliquota IVA applicata (%): 21.00
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. Linea: 1
Descrizione bene/servizio: Attività di supporto in materia di lavoro e previdenza
Data inizio periodo di riferimento: 2012-01-01 (01 Gennaio 2012)
Data fine periodo di riferimento: 2012-06-30 (30 Giugno 2012)
Valore unitario: 12600.00
Valore totale: 12600.00
IVA (%): 21.00
Soggetta a ritenuta: SI
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Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 21.00
Totale imponibile/importo: 12852.00
Totale imposta: 2698.92
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP02 (assegno)
Importo: 13030.92
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REGISTRAZIONE FATTURA ALLA P.A.
Il contribuente che ha rapporti con le pubbliche amministrazioni
si troverà ad avere nel 2014:
• fatture elettroniche (verso P.A.);
• fatture cartacee (verso P.A. e altri clienti).
In sede di registrazione, per garantire il concetto di omogeneità e
ordinata contabilità, sarà possibile utilizzare due registri
sezionali, uno per le fatture cartacee e l’altro per le fatture
elettroniche e conservare in modo distinto:
• le fatture elettroniche (conservazione elettronica per obbligo);
• quelle analogiche (per le quali il contribuente avrà la facoltà di
scegliere il tipo di conservazione).
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IMPOSTA DI BOLLO
Per le fatture è obbligatorio corrispondere l’imposta di bollo, nella misura di
€ 2,00, per importi superiori ad € 77,47 non assoggettati ad IVA.
L’articolo 6, D.M. 17 giugno 2014 introduce la disciplina per l’assolvimento
dell’imposta di bollo in modo virtuale; la disposizione prevede che:
• il versamento dell’imposta deve essere effettuato esclusivamente con
modalità telematica, attraverso il Mod. F24;
• il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse durante l’anno
deve avvenire in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio (30 aprile dell’anno successivo a quello di emissione, per i
soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare nel
campo “Bollo virtuale” (campo 2.1.1.6.1) la risposta “Sì”.
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CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ALLA P.A. Ai sensi dell’articolo 1, comma 209, Legge n. 244/2007, è
obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche
emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tale obbligo vale sia per l’emittente che per il destinatario (ente
pubblico) della fattura il quale è vincolato ad accettare il processo
di fatturazione/conservazione elettronica.
Il processo di conservazione elettronica dei documenti deve
essere effettuato entro tre mesi dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di
riferimento (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare, il termine ultimo per conservare elettronicamente i
documenti è il 30 dicembre dell’anno successivo a quello di
riferimento)
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SPLIT PAYMENT – ENTI PUBBLICI
Nuovo metodo di versamento dell’Iva per le cessioni di
beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici
che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d’imposta sul valore aggiunto”.
Il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72 prevede che i predetti soggetti
sono tenuti in ogni caso a versare l’Iva agli stessi addebitata
direttamente all’Erario e non al fornitore cedente/prestatore, entro
termini e con modalità stabilite dal decreto del MEF.
Il nuovo metodo in esame trova applicazione per le operazioni per
le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1°
gennaio 2015.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B - D.Lgs. N. 127/2015
Dal 1.07.2016 l’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire la
diffusione della fatture elettronica, metterà gratuitamente a
disposizione delle imprese/lavoratori autonomi un servizio per la
generazione/trasmissione delle fatture elettroniche.
In sede di applicazione definitiva del decreto, il servizio è stato
esteso anche alla conservazione delle fatture.
Dal 1.01.2017 il MEF metterà a disposizione dei soggetti passivi il
Sistema di Interscambio ai fini della trasmissione e della ricezione
delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse,
relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B - D.Lgs. N. 127/2015
Per i soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati
delle fatture emesse e ricevute e per la
memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi è
previsto l’esonero dai seguenti adempimenti:
- comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- comunicazione operazioni black list ;
presentazione dei modelli Intra, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da
soggetti UE;
- comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, di locazione
e noleggio;
- comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza Iva.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B - D.Lgs. N. 127/2015
- è riconosciuta l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del
credito Iva entro 3 mesi dalla presentazione del dichiarazione
annuale;
-confermata l’attivazione a favore di specifiche categorie di
contribuenti di minori dimensioni, che optano per la trasmissione
telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché
per la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei
corrispettivi, di un programma di assistenza offerto dall’Agenzia
delle Entrate, mediante il quale sono messi a disposizione degli
stessi gli elementi necessari ai fini delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale Iva.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B - D.Lgs. N. 127/2015
Per questi soggetti vengono meno i seguenti obblighi:
- annotazione delle fatture emesse e degli acquisti ex artt. 23 e 25
DPR 633/72;
- apposizione del visto di conformità/sottoscrizione alternativa e
della garanzia ex art. 38-bis DPR 633/72 per i rimborsi di importo
superiore a 15.000 euro
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per informazioni di carattere generale: [email protected]
Per quesiti relativi al servizio Fattura PA Facile:
Sito: www.opendotcom.it
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Fatturazione elettronica alla PA
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Usi il servizio soltanto se ne hai bisogno, senza alcun
investimento
Tradizionale e xml: prepari la fattura e la trasmetti a
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Online:
• compilazione guidata della fattura;
• garanzia della correttezza formale del file xml;
• esecuzione automatica dei calcoli;
• creazione di un archivio personalizzato dei codici IPA;
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