Fattura Elettronica PA - slide
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LA FATTURA ELETTRONICA
6 Giugno 2014 [email protected]
Quadro normativo
03/06/2014 [email protected]
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Direttive europee: Direttiva 2010/45/UE
Direttiva 2006/112/CE
Direttiva 2001/115/CE
Legge Finanziaria 2008: commi 209-214 obbligo di fatturazione elettronica alla PA
Decreto “Salva Italia” (Legge 214/2011) modifiche alla LF 2008
Legge di Stabilità 2013: commi 324-335 modifiche al DPR 633/1972 (Decreto IVA)
Decreto MEF n. 55/2013 – Regolamento regole tecniche e decorrenza obbligo su emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione
Circolare MEF 31 marzo 2014, n. 1 e Nota MIUR prot. 3359 del 17/04/2014 (contenente il CODICE UNIVOCO I.P.A.)
Decreto 66/2014
Misure urgenti NB - da convertire in legge
Linee guida relative all’ organizzazione interna delle PA che devono strutturarsi per poter applicare le
procedure di cui alla Legge 244/2007 (LF 2008)
- obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, archiviazione e conservazione) e le pa a riceverle in questo formato;
- obbliga le pa a non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea ne' a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;
- istituisce il "Sistema di Interscambio" delle fatture elettroniche, la cui gestione viene demandata al MEF;
- identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali deve essere emessa la fattura elettronica Non è esclusa la successiva estensione ad ulteriori fattispecie.
03/06/2014 [email protected]
Decreto MEF n. 55/2014
Artt. 2-3
03/06/2014 [email protected]
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- Formato della fattura elettronica (Allegato A) File XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili
- Sistema di interscambio ed informazioni obbligatorie (Allegato A)
- Regole tecniche (Allegato B)
- Trasmissione per via elettronica secondo le regole di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/72 e conseguente rilascio ricevuta SDI (Allegato B)
- Linee guida per le PA per l’adeguamento dellìorganizzazione (Allegato C)
- Identificazione univoca degli uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema interscambio e inserimento nell’Indice delle pubbliche amministrazioni. (Allegato D)
Siti di riferimento
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www.fatturapa.gov.it Cos'è la FatturaPA
Il formato della FatturaPA
Esempi -
Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI)
File, fatture e messaggi
Controlli ed errori -
Operatori economici
Amministrazioni pubbliche
Intermediari
Definizione
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Fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico la cui adozione è subordinata all’accettazione da parte del destinatario.
E’ considerata valida in qualsiasi formato elettronico di creazione e trasmissione (ad es. mail PEC); perde, invece, validità se viene stampata o trasmessa con posta cartacea o fax analogico (si ricorda che il divieto dell’uso del fax vige solo FRA pa). E’ accettabile il formato creato con stampa, scansione e trasmissione elettronica.
L’archiviazione delle fatture elettroniche è consentita SOLO con modalità elettroniche.
L’emittente garantisce autenticità e integrità delle f.e. Sono preferibili, ma non ancora obbligatori: - Firma digitale - Formato XML
SISTEMA di INTERSCAMBIO
Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate per il tramite della SOGEI secondo le specifiche EDI – Electronic Data Interchange, ha il ruolo di "snodo" tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica. Il contesto in cui si inserisce il Sistema e' costituito da piu‘ fornitori che si interfacciano con piu' Pubbliche Amministrazioni; il Sistema di Interscambio e‘, quindi, uno strumento che consente la riduzione dei tempi.
Gli attori del processo sono:
Operatori economici;
Intermediari;
Sistema di interscambio;
Pubbliche Amministrazioni.
03/06/2014 [email protected]
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Tempistica PA
03/06/2014 [email protected]
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6/6/2014 Ministeri, agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; le IISS sono considerate come UNITA’ LOCALI del MIUR
6/9/2014 TERMINE FINALE per le fatture non elettroniche
6/6/2015 anticipato a 31/3/2015 (*) Altre ap, eell, ecc. (*) DL 66/2014 da convertire in legge
Dematerializzazione della fatturazione
DOPO il 6/6/2014 e FINO al 6/9/2014 si possono continuare a pagare le fatture emesse PRIMA del 6/6/2014
Obiettivo TRACCIABILITA’
03/06/2014 [email protected]
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CIG - sempre
CUP - se previsto
Conseguenza della mancanza
di CIG e CUP
DIVIETO di pagamento
Codici da inserire obbligatoriamente delle f.e.
Effetti
03/06/2014 [email protected]
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Art. 27 DL 66/2014 - Monitoraggio dei
debiti delle pubbliche amministrazioni
I dati delle fatture elettroniche, comprensivi
delle informazioni di invio e di ricezione,
sono acquisiti dalla P.C.C. per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni
in modalità automatica
in Piattaforma Certificazione Crediti - MEF
Adempimenti delle IISS
03/06/2014 [email protected]
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Le IISS devono comunicare ai propri
fornitori il Codice Univoco IPA (comunicato
da no-replay Miur con Nota 3359 del 17
Aprile 2014).
La comunicazione è recuperabile nel SIDI
alla voce Comunicazioni del nuovo
applicativo «AmICa - Amministrazione
Integrata Contabilità»
Comunicazione ai fornitori - Facsimile
Nel sito ANQUAP.it:
http://www.anquap.it/pub
lic/articoli/allegati/1/com
unicazionefornitori(5).docx
Nel sito liberodileo.it:
http://www.liberodileo.it/
media/kunena/attachment
s/62/comunicazionefornito
ri.rtf
Adempimenti delle IISS
03/06/2014 [email protected]
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Art. 42 DL 66/2014 - Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni
Dal 1° luglio 2014, le P.A. devono adottare il registro obbligatorio nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture emesse nei loro confronti
Registro unico delle fatture /1
NB - il registro delle
fatture potrà essere
sostituito dalle apposite
funzionalità che saranno
rese disponibili sulla P.C.C.
Adempimenti delle IISS
03/06/2014 [email protected]
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Nel registro unico delle fatture devono essere registrati:
codice progressivo – numerazione registrazioni;
numero di protocollo in entrata;
numero della fattura;
data di emissione della fattura;
nome del creditore e codice fiscale/partita IVA;
oggetto della fornitura;
importo totale, al lordo di IVA;
scadenza della fattura;
estremi dell’impegno, CIG e CUP;
Registro unico delle fatture /2
NB - il registro delle
fatture potrà essere
sostituito dalle apposite
funzionalità che saranno
rese disponibili sulla P.C.C.
Il ruolo del Miur
03/06/2014 [email protected]
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ricevute, in automatico dal sistema di ricezione di fatturazioni elettroniche, per conto delle istituzioni scolastiche - pagare entro 30 giorni dalla data di ricezione
trasmesse, in automatico dal sistema di trasmissione di fatturazioni elettroniche, nel caso vengano emesse dalle istituzioni scolastiche.
NB – L’obbligo sussiste SOLO nei confronti di altro ente obbligato a riceverle in formato elettronico, cioè un’altra pa
conservate in fascicoli informatici collegati alle singole f.e.
NB - Le relative funzionalità non saranno attive dal 6 giugno e … bisognerà arrangiarsi, almeno fino a Natale !
Attraverso nuove e apposite funzioni del SIDI
le f.e. potranno essere:
ESEMPI: Attività Aziende speciali oppure Catering di un istituto alberghiera ad altra istituzione scolastica
Il ruolo del MEPA
03/06/2014 [email protected]
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Nelle procedure di acquisto tramite MEPA, il sito Acquisti in Rete PA del MEF, curato dalla Consip, rende disponibili per i fornitori, in via non onerosa, i servizi e gli strumenti informatici dedicati alla generazione e gestione delle fatture elettroniche.
Questo canale può essere utilizzato anche dalle IISS che devono emettere f.e.
Il ruolo del DSGA
03/06/2014 [email protected]
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Riconoscere le f.e.
cioè accettarle per conto dell’istituzione scolastica, dichiarandone di fatto l’esistenza e la consistenza del relativo debito (LIQUIDAZIONE)
Registrarle entro 10 gg dalla ricezione
Pagarle entro 30 gg, salvo diverso accordo.
Il DSGA deve:
Rifiutare le f.e.
cioè restituirla all’emittente, in quanto se ne contesta l’esistenza, la consistenza o la prescrizione del diritto.
La restituzione può essere effettuata SOLO entro 15 gg dalla ricezione con le funzioni SIDI, dopo tale termine, si deve utilizzare la PEC per comunicare il rifiuto ed la motivazione.
Riassumendo … cosa fare
03/06/2014 [email protected]
18 Pagamento fatture NON elettroniche emesse PRIMA del 6/6/14 Fino al 6/9/14
Divieto di pagare fatture NON elettroniche SE emesse DOPO il
6/6/14 che, se prodotte e inviate, DEVONO essere RESTITUITE
Dal 6/6/14
Divieto di pagare fatture NON elettroniche ANCHE SE emesse
PRIMA del 6/6/14. Le fatture giacenti devono essere PAGATE
Dal 6/9/14
Controllo quotidiano del SIDI Dal 6/6/14
Ricezione di una f.e.
– da protocollare (la funzione non è ancora attiva nel SIDI)
Dal 6/6/14
In caso di ACCETTAZIONE della f.e.
Registrazione (*) – anche con le funzioni NON ancora
attive della Piattaforma Certificazione Crediti del MEF
Pagamento delle f.e. emesse dopo il 6/6/14
Dal 6/6/14
entro 10 gg
entro 30 gg
In caso di NON ACCETTAZIONE della f.e.
Rifiuto attraverso SIDI
Rifiuto attraverso PEC
Dal 6/6/14
entro 15 gg
dopo 15 gg
(*) Il registro è obbligatorio dal 1/7/2014 (Art. 42 DL 66/2014)
Problematiche aperte
03/06/2014 [email protected]
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Lato emittente – Perché SOLO Fatture PA ? Come sono garantite Autenticità, Integrità e Immodificabilità dalla f.e. SENZA l’obbligo della firma digitale e della marca temporale ?
Lato ricevente La PA destinataria di f.e. è tenuta alla conservazione sostitutiva ? Ha senso la conservazione di file .pdf SENZA la firma digitale ?
da consultare: FAQ da www.fatturapa.it
Conservazione sostitutiva
03/06/2014 [email protected]
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Processo, indipendente dal supporto tecnologico utilizzato, che permette di conservare documenti di qualsiasi natura in formato digitale, mantenendoli in modo sicuro disponibili nel tempo nella loro integrità e autenticità.
Il processo, normativamente ben definito dalla legge, consente di mantenere la validità legale e fiscale dei documenti conservati e costituisce quindi una modalità di conservazione “sostitutiva” rispetto all’archivio cartaceo tradizionale. Il processo è legato all’idea di dematerializzazione dei documenti e può riguardare anche documenti non prodotti in formato elettronico, ma solo digitalizzati.