Studio Cattarin & Associati - La contrattualistica del lavoro
-
Upload
colfert-spa -
Category
Business
-
view
556 -
download
1
Transcript of Studio Cattarin & Associati - La contrattualistica del lavoro
Studio Cattarin & Associati Rag. Lino Cattarin
Contrattualistica del Lavoro: tipologie di contratto e agevolazioni
Treviso, 13 aprile 2013
MAXISANZIONE
Contratto a tempo parziale (art. 1, c.20)
SVILUPPO DELLA NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 25.02.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA CE N. 97 DEL 15.12.1997
MODIFICHE DELL’ART. 5 DEL D.L. 726 CONVERTITO NELLA LEGGE 863 DELL’84
MODIFICHE INTERVENUTE PER INCENTIVARE L’USO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL PERIODO 2001, 2003, 2007, 2011.
NELL’AMBITO DI UNA NORMATIVA RIGIDA PER QUANTO CONCERNE IL CONTRATTO INDIVIDUALE – DURATA E COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO
CLAUSULE DI FLESSIBILITA’ APPONIBILI NELLA TIPOLOGIA DI PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTA
CLAUSULE DI ELASTICITA’ APPONIBILI CON ESCLUSIONE DEL PART-TIME ORIZZONTALE IN QUANTO IN TEORIA SONO SOSTITUITE DAL LAVORO SUPPLEMENTARE
AUMENTO FLESSIBILITA’ PER EFFETTO ART. 46 D.LGS. N. 276/2003IN ASSENZA CONTRATTI COLLETTIVIART. 1 COMMA 44 L. 247 DEL 2007 - LEGGE WELFAREART. 22 COMMA 4 L. 12 .11.1981 N. 183 - LEGGE DI STABILITA’ (VALORIZZAZIONE DELLE PATTUIZIONI INDIVIDUALI ED ATTENUAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA)
CONTRATTI COLLETTIVI COSIDETTI DI PROSSIMITA’ EX ART. 8 D.L. 13.08.1981 N. 138 CONVERTITO CON LA L. 148 DEL 2011
VIA SINDACALE - LEGISLATIVA: COMMA 20 ART. 1 L. 92/2012 AMPLIA LE COMPETENZE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
ABROGATI I VOUCHER PER I PART-TIMERS, NORMA SPERIMENTALE PREVISTA FINO AL 31.12.2012.
Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
Nor
ma
Prev
igen
te Non prevedeva deroghe
Rifo
rma I contratti
collettivi possono prevedere condizioni e modalità di revoca e/o modifica delle clausole elastiche e/o flessibili
Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
DIRITTO DI RIPENSAMENTON
orm
a Pr
evig
ente NON ERA
PREVISTO
Rifo
rma Il provvedimento reitroduce la clausola
del ripensamento per studenti, lavoratori affetti da patologie oncologiche ovvero in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap.
Dal 18.07.2012
Lavoro intermittente
• Modifica dei requisiti soggettivi• Abrogazione art.37 del D.Lgs.
276/2003• Clausola di salvaguardia
Campo di applicazione
Comunicazione Obbligatoria alla DTL
Contratto di lavoro a progetto
Causale del contratto
Corrispettivo
Risoluzione del rapporto
Contribuzione
Collaborazioni professionali con Partita IVA
Presunzione del carattere coordinato e continuativo delle prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di Partita IVA
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Nuova regolamentazione -STABILIZZAZIONE
Aziende con almeno 10
dipendenti: obbligo legale di
stabilizzare un numero minimo
di apprendisti.Aziende con meno di 10
dipendenti: trova applicazione la stabilizzazione
prevista dai CCNL (obbligo
contrattuale)
Note
Rafforzata finalità formativaDefinizione, per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti, del numero minimo di conferme per stabilizzazione = 50% dei contratti scaduti nell’ultimo triennio (periodo mobile – Circ. Min. 18/2012), ovvero 30% per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della legge.Se la % non è rispettata è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma (sostituisce la disposizione contrattuale prevista dal D.Lgs 167/2011).Gli apprendisti assunti in violazione sono considerati lavoratori ordinari a tempo indeterminato.
INTEGRAZIONI
Confermato nell’impianto normativo con le seguenti
D.Lgs. 167/2011
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificati
Introdotta durata minima del contratto: 6 MESI con esclusione delle attività stagionali
Innalzamento dal 01.01.2013 del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, da 1/1 a 3/2 (numero
complessivo: assunti direttamente e utilizzati dalla somministrazione).
Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità:
Il rapporto non può superare il 100%
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificatiDal
01.01.2013
• Rapporto 1/1 – max 9 apprendisti9
LAVORATORI
• Rapporto 3/2 – max 18 apprendisti• 12 : 2 x 3 = 18
12 LAVORATORI
ESEMPI
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
DESTINATARI
Norma previgente
• Art. 70, D.Lgs. 276/2003• Soggetti destinatari: giovani con meno di 25 anni, iscritti ad un corso di studi nel fine settimana o
tutto l’anno se universitari, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, lavoratori part-time
• Si è ridotto notevolmente il campo di azione del contratto ma ne è stato, contemporaneamente, semplificato l’utilizzo
RIFORMA
• Destinatari: TUTTI - Risulta possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico
• Introduce misure correttive finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto, che può essere utilizzato in attività lavorative di natura meramente occasionale
• Dal 18.07.2012 devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro meramente occasionali, conseguentemente il requisito che conta è l’occasionalità – Min. Lav. Circ. 18/2012
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI
€ 5.000 con riferimento a ogni singolo committente, fatta eccezione per i lavoratori titolari di ammortizzatori sociali per i quali il limite è fissato in €3.000 con riferimento al lavoratore
Le imprese familiari potevano utilizzare il lavoro accessorio fino ad € 10.000 (fermo restando il limite per ciascun lavoratore di €5.000)
Normativa previgente
Il limite dei compensi è stato fissato in max € 5.000 nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Fermo restando il limite di € 5.000 per anno nei confronti dei committenti (imprenditori commerciali o professionisti), le attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori ad € 2.000
I limiti di cui sopra saranno oggetto di rivalutazione annuale con indice ISTATLa contribuzione per la gestione separata sarà rivista con decreto ministeriale
RIFORMA
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI - particolarità
• Per tutto il 2013 i percettori di prestazioni integrative del reddito (disoccupazione, CIG, mobilità) potranno svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, (compresi gli enti locali nel rispetto del patto di stabilità), nel limite massimo di € 3.000 di corrispettivo per anno solare.
• La contribuzione figurativa prevista dall’ammortizzatore sociale subirà una riduzione pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Percettori di prestazioni
integrative del reddito
(modificato dal D.L. 83/2012 –Decreto Sviluppo)
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
NOVITA’
Committente pubblico
Possono avvalersi del lavoro accessorio purché vengano rispettati i vincoli previsti per il contenimento del costo
del personale e il patto di stabilità
I buoni lavoro (Voucher)
I carnet di buoni devono essere: orari, numerati progressivamente e datati (il valore sarà definito con D.M.)Il valore è periodicamente aggiornato tenendo conto delle
risultanze del confronto con le parti sociali
Lavoratori extra U.E.
I compensi computano ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
Validità transitoria
Resta fermo l’utilizzo secondo la previgente disciplina dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della
riforma e comunque non oltre il 31 maggio 2013 (in sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi
entro il 31.5.2013 nel rispetto della precedente disciplina anche con riferimento al campo di applicazione, oppure
attivare la procedura di rimborso.
Per i nuovi Buoni dal 18.7.2012 si applicano le suddette disposizioni
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 1, cc. Da 28 a 31)
DESTINATARI
Normativa previgente
Chiunque, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale contratto
RIFORMA dal 18.07.2012
Possibile l’impiego (associati con apporto di lavoro) fino a un massimo di 3 associati per lo svolgimento della medesima attività, indipendentemente dal numero complessivo degli associanti. Questo limite non si applica se gli associati sono legati da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.
In caso di violazione di tali divieti il rapporto con tutti gli associati il cui rapporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Fatti salvi fino a cessazione i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della riforma siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 1, cc. Da 28 a 31)
Natura del rapporto
I rapporti di associazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Detta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi
o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
Occorre fare attenzione alle previsioni contrattuali che prevedono erogazioni non collegate agli effettivi utili
Evitare di sottoscrivere contratti con soggetti che non hanno l’esperienza e le capacità professionali
richieste dall’attività oggetto del contratto
Eliminata la garanzia retributivaDal
18.07.2012
Incentivi all’occupazione
Lavoratori over 50 (art. 4, c. 8)
Sgravio contributivo (art.4, c.8) - il datore di lavoro che assume concontratto di lavoro dipendente a tempo determinato (anche insomministrazione) lavoratori con età non inferiore a 50 anni,disoccupati da oltre 12 mesi, può fruire, per la durata di 12 mesi,della riduzione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro.
Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzionedei contributi si prolunga di altri mesi, che in aggiunta a quelliprevisti per il contratto a termine può arrivare fino al limite di 18mesi.
Se l’assunzione è fatta fin dall’origine con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo spettaper un periodo di 18 mesi dalla data dell’assunzione stessa.
dal 1 gennaio
2013
Incentivi all’occupazione
Lavoratrici donne (art. 4, c. 11)
dal 1 gennaio
2013
Nel rispetto delle norme europee l’agevolazione (analoga agli over 50) compete anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età alle
seguenti condizioni:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi(soggetti svantaggiati) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (soggetti molto svantaggiati)
Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
Gli incentivi (compresi quelli individuati dalla L. 223/1991 e dalla L. 407/1990) non spettano:
1) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche se il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratti di somministrazione.
2) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro dipendente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
3) Se prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non ha preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
4) Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore sospeso oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva
5) Se i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione quanto detto trova applicazione anche per l’utilizzatore.
Incentivi all’occupazione
Casi di perdita dell’incentivo –NOVITA’
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione
comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
«Il contratto a tempo indeterminato costituisce
la forma comune del rapporto di lavoro»
«Di regola a tempo indeterminato»
Natura del rapporto di lavoro subordinato (art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Introdotto il CONTRATTO ‘ACAUSALE’
Sempre necessaria(previgente)
CAUSALE – Ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
CONTRATTO ‘ACAUSALE’(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Si applica anche ai contratti di
somministrazione a termine
• Applicabile l’estensione del termine con maggiorazione retributiva• Estendibile dai contratti collettivi (max 6%) se assunzioni nell’ambito di:
• Avvio nuova attività• Lancio di prodotto o servizio innovativo• Implementazione rinnovamento tecnologico• Fase di progetto di ricerca e sviluppo• Rinnovo o proroga di commessa consistente
Durata massima 12 mesi
Qualsiasi mansione
Primo rapporto tra le parti (NB discrepanza tra
la Circolare Ministeriale e la ratio della normativa)
MAI Prorogabile (alcuni pareri discordanti)
CONTRATTO A TERMINE
‘ACAUSALE’
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Obbligo di comunicazione al centro per l’impiego
Applicabile anche al contratto ‘acausale’
• Incremento retribuzione• 20% fino al 10° giorno• 40% giorni successivi
30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi50 giorni per contratti oltre i 6 mesi
20 giorni per contratti fino a 6 mesi 30 giorni per contratti oltre i 6 mesi
Prosecuzione del contratto oltre la scadenza(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
60 giorni per contratti fino a 6 mesi
90 giorni per contratti oltre i 6 mesi
10 giorni per contratti fino a 6 mesi
20 giorni per contratti oltre i 6 mesi
Intervalli tra contratti a termine(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Norma NON applicata ai contratti di somministrazione a termine
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)Intervalli tra contratti a termine
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
DEROGHE agli
INTERVALLI 20 e 30 gg
da contratti collettivi se assunzioni nell’ambito di:•Avvio nuova attività• Lancio di prodotto o servizio
innovativo• Implementazione
rinnovamento tecnologico• Fase di progetto di ricerca e
sviluppo•Rinnovo o proroga di
commessa consistente
Attività Stagionalidefinite per legge
o da contratti collettivi di
qualsiasi livello
Trascorsi 12 mesi –
eventuale Decreto
Ministeriale
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Confermato il limite di 36 mesiMA
Si sommano anche i periodi di somministrazione
Durata complessivamax 36 mesi
Durata massima per sommatoria di contratti(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Derogabile dalla contrattazione collettiva
Possibilità di stipulare ulteriore contratto ‘assistito’ presso le DTL
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Termine illegittimo
Risarcimento da 2,5 a 12 mensilità *
Conversione del contratto
• 60 gg• 270 gg per
deposito del ricorso
Precedenti Termini di
impugnazione
• 120 gg• 180 gg per
deposito del ricorso
Nuovi Termini di
impugnazione dal 01.01.2013
Dal 18/7 al 31/12/2012 60 + 180
* L’indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo non lavorato
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Norma previgenteAnaloga a quella
prevista per i lavoratori a tempo
indeterminato
•Con esclusione di:•Contratti per sostituzione•Attività stagionali•Apprendisti•Pubblica Amministrazione
•NB Parte della contribuzione aggiuntiva potrà essere recuperata in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.
Introdotta una maggiorazione
contributiva dal 01.01.2013
(finanziamento ASpI – 1,4%)
Contribuzione previdenziale
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
L’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale delrapporto è sospensivamente condizionata alla CONVALIDApresso:
Senza particolari istruttorie (Min. Lav. circ. 18/2012)
* Accordi: - Confindustria 03.08.2012- Confcommercio 21.09.2012
DTL
Centri per
l’impiegoSedi
sindacali *
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
ALTERNATIVA
Sottoscrizione di apposita dichiarazione dellavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarebbero potute essere individuate ulteriori modalità semplificate
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI - INVITO Dal 18.07.2012
Se il lavoratore non procede alla convalida
Entro 30 gg dalle dimissioni il datore di lavoro deve inviare al lavoratore invito a presentarsi presso le DTL o centri per l’impiego ovvero ad apporre la predetta sottoscrizioneNB Allegare copia della ricevuta di comunicazione di cessazione
DIMISSIONI PRIVE DI EFFETTO
Mancato invito
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI – RISPOSTE ALL’INVITO Dal 18.07.2012
Dalla notifica dell’invito decorre termine al lavoratore di 7 gg
Convalida
Revoca(forma scritta) il rapporto
riprende dal giorno successivo
Scadenza del termine
Conferma della risoluzione
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI - ECCEZIONI
Il Ministero del lavoro (circ. 18/2012) ha precisato che la convalidanon è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto dilavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personalesvolte in una sede qualificata istituzione o sindacale (artt. 410, 411,420 c.p.c.), in quanto già idonee a garantire la genuinità delconsenso.
La circolare non menziona, nelle esclusioni, le dimissioni pergiusta causa, conseguentemente anche queste ultimerientrerebbero nella procedura della convalida.
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
DIMISSIONI IN BIANCO
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenzadelle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di
simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto
E’ punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000
Dimissioni (art. 4, c 16)
DIMISSIONI e RISOLUZIONE CONSENSUALE della LAVORATRICE MADRE o del LAVORATORE PADRE
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissionipresentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dallalavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambinoo nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero dellavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A taleconvalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzionedel rapporto di lavoro.
DIMISSIONI e LICENZIAMENTO della LAVORATRICE MADRE - CONFERME
La modifica ha lasciato invariata sia la disposizione che prevede chele lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periododi gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino(articolo 54, comma 1, D.Lgs n. 151/2001), sia la previsione secondola quale, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodoper cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice hadiritto alle indennità previste da disposizioni di legge econtrattuali per il caso di licenziamento
Appalti
Modifiche in tema di solidarietà