Sentenza n. 2554/2019 pubbl. il 24/10/2019 RG n. 711/2015...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati:
dott. Emanuele RIVIELLO Presidente
dott. Ernesto COVINI Consigliere
dott. Giuseppe ZUCCARELLI Co Consigliere A.Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 711/15 del ruolo generale degli affari con-
tenziosi civili, e vertente tra:
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Bancari
Fatta comunicazione
lì,
e , rappresentati e difesi dall'Avv.
Francesco Volpi ed elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
SPA, procuratrice speciale di Srl cessionaria del
credito vantato dalla CREDITO COOPERATIVO , in
persona dell'Amministratore Delegato Dott. , rappresentata e difesa
dall'Avv. Triscari Paolo ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
All’udienza collegiale del 09/05/19 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti con-
clusioni:
per la parte appellante : "Piaccia alla Corte d'Ap-
pello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o re-
spinta, previa ove ritenuto remissione della causa in istruttoria ed ammissione delle
istanze istruttorie tutte formulate nell'interesse della appellante; in accoglimento del pre-
sente appello e a riforma della sentenza: CONCLUSIONI per la causa ex r.g. n.
3765/2009 1. accertare e dichiarare che, il contratto di conto corrente n. (conto
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Repert. n. 2595/2019 del 24/10/2019
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ordinario), stipulato tra Srl e Credito Cooperativo
è stato gestito dalla convenuta in modo non trasparente, essendo stati adde-
bitati alla correntista, importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicura-
mente superiori a quelli effettivamente dovuti; 2. relativamente al predetto rapporto di
conto corrente n. (conto ordinario), stipulato tra Srl
e Credito Cooperativo ., accertare e dichiarare che: a) i contratti
istitutivi e/o la lettera contratto non sono stati resi disponibili dalla banca; b) non risulta,
pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti il rapporto medesimo (tassi
d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non ri-
sulta che si tratti di rapporto con connesso contratto di apertura di credito in conto cor-
rente; d) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei reso-
conti periodici relativi al rapporto di conto corrente per cui è causa ed alle condizioni sul-
lo stesso applicate; e) sono stati conteggiati interessi per il c.d. gioco delle valute poiché
nel contratto in esame nulla è previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d.
giorni di valuta"; f) sono state conteggiate spese e commissioni forfettarie non determina-
te contrattualmente e, comunque, illegittimamente conteggiate; 3. relativamente al rap-
porto di conto corrente n. (conto ordinario), stipulato tra
Srl e Credito Cooperativo . accertare e dichiarare, per i
motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità della clau-
sola relativa alla commissione di massimo scoperto; 4. accertare e dichiarare che, relati-
vamente ai rapporti di conto corrente n. (conto ordinario), stipulato tra -
Srl e Credito Cooperativo ., la banca ha con-
teggiato in odio a Srl nel corso del quarto trimestre 2004, non-
ché nel corso del primo trimestre 2005, interessi superiori al tasso soglia, così come previ-
sto dalla L. 108/1996; 5. previo ricalcolo del rapporto di conto corrente n. (con-
tro ordinario), stipulato tra Srl e Credito Cooperativo
., anche in virtù di quanto disposto dall'art. 1815 comma II° c.c., accertare
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Repert. n. 2595/2019 del 24/10/2019
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le somme dare-avere tra le parti; 6. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
Credito Cooperativo , in persona del legale rappresentante pro
tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Srl
nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non inferiore ad €. 20.000,00, ol-
tre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande; 7. dichiarare tenuta e conse-
guentemente condannare Credito Cooperativo , in persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig
nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non inferiore
ad €. 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande; 8. dichiarare
tenuta e conseguentemente condannare Credito Cooperativo ., in
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e pa-
tiendi dal sig. nella misura emergenda in corso di causa e, comunque,
non inferiore ad €. 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;
9. protestate spese, diritti ed onorari. CONCLUSIONI per la causa ex rg n. 1018/2011 In
via preliminare 1. accertare e dichiarare la litispendenza e la continenza della domanda
di cui al decreto ingiuntivo n. 84/11; n. 225 Cron.; n. 103 Rep. emesso dal Tribunale di
Pistoia il 21.01.2011 e del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con
il procedimento civile, notificato in data 30.10.2009, pendente nanti il Tribunale di Pistoia
e portante il numero di rg 3765/99, Giudice dott.sa Curci, tra
srl, e contro Credito Cooperativo
con prossima udienza fissata per il giorno 19.05.2011; 2. revocare pertanto il de-
creto ingiuntivo n. 84/11; n. 225 Cron.; n. 103 Rep, emesso dal Tribunale di Pistoia il
21.01.2011; 3. in via di mero subordine, anche in virtù di quanto disposto ex art. 273 c.p.c.
rimettere gli atti al Presidente del Tribunale di Pistoia, al fine di riunire il presente proce-
dimento a quello pendente nanti il medesimo Tribunale e portante il numero di rg
3765/99, Giudice dott.sa Curci, con prossima udienza fissata per il giorno 19.05.2011; 4.
revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo 84/11; n. 225 cron. n. 103
Rep., emesso dal Tribunale di Pistoia il 21.01.2011; Nel merito 5. dichiararsi non dovute le
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somme ingiunte da Credito Cooperativo a
Srl, in persona dell'amministratore unico pro tempore, nonché ai sigg.
e ; 6. accertare e dichiarare la nullità dei contratti fideiussori
tutti sottoscritti dai sigg. e in favore di Cre-
dito Cooperativo a garanzia delle obbligazioni tutte assunte da -
Srl nei confronti della predetta banca per contrarietà a norme impe-
rative e/o illiceità della causa, così come previsto dagli artt. 1346 e 1418 c.c.; 7. accertare e
dichiarare la nullità dei contratti fideiussori tutti sottoscritti dai sigg. e
in favore di Credito Cooperativo a garanzia
delle obbligazioni tutte assunte da Srl nei confronti della pre-
detta banca per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; 8. accertare e di-
chiarare la nullità dei contratti fideiussori tutti sottoscritti dai sigg. e
in favore di Credito Cooperativo , a garanzia
delle obbligazioni tutte assunte da Srl nei confronti della pre-
detta banca per nullità dei contratti garantiti; 9. respingersi, comunque, ogni e qualsiasi
domanda formulata da Credito Cooperativo . nei confronti degli
opponenti. In via riconvenzionale 10. accertare e dichiarare che il rapporto di conto cor-
rente n. (conto ordinario), intrattenuto da Srl con
Credito Cooperativo è stato gestito dalla convenuta in modo non
trasparente essendo stati addebitati alla correntista importi a titolo di interessi, commis-
sioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti; 11. accertare
e dichiarare che relativamente al contratto di conto corrente de quo che: a) non è stato re-
so disponibile dalla banca il contratto istitutivo del rapporto; b) non risulta, pertanto, la
pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi d'interesse
debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che la
banca abbia regolarmente reso edotto il correntista dei resoconti periodici relativi ai rap-
porti di conto corrente ed alle condizioni sugli stessi applicate; d) sono stati conteggiati
interessi per il c.d. gioco delle valute poiché nulla è previsto circa l'antergazione e/o po-
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stergazione dei c.d. giorni di valuta" e) sono state conteggiate spese e commissioni forfet-
tarie non determinate contrattualmente; 12. relativamente al rapporto di conto corrente,
n. (conto ordinario), intrattenuto da S.r.l. con
Credito Cooperativo ., accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti,
la nullità del relativo contratto per contrarietà a norme imperative, e/o illiceità della cau-
sa, e/o mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dagli artt. 117 TUB, 1325 e
1418 c.c., in quanto non ritualmente sottoscritto da entrambe le parti; 13) relativamente al
rapporto di conto corrente n. (conto ordinario), intrattenuto da
S.r.l. con Credito Cooperativo , accertare e dichia-
rare, per i motivi sopra esposti, la nullità della clausola relativa agli interessi, la nullità
della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, nonché la nullità della
clausola di capitalizzazione degli interessi; 14. accertare e dichiarare che al rapporto di
conto corrente n. (conto ordinario), intrattenuto da
Srl con Credito Cooperativo , quest'ultima ha superato in diffe-
renti periodi il tasso soglia, così come stabilito periodicamente dal Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze in virtù del disposto della l. 108/1996; 15. previo ricalcolo del rappor-
to di conto corrente n. (conto ordinario), intrattenuto da
S.r.l. con Credito Cooperativo ., anche in virtù di quanto
disposto dall'art. 1815 comma II c.c., accertare e dichiarare i rapporti dare-avere tra le
parti, dichiarando tenuta e conseguentemente condannare Credito Cooperativo
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in fa-
vore di Srl, delle somme indebitamente percepite; 16. dichia-
rare tenuta e conseguentemente condannare, per le ragioni di cui in premessa,
Credito Cooperativo , in persona del legale rappresentente pro tempore, al
risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Srl nella misu-
ra non inferiore ad €. 10.000,00 o in quella differente emergenda in corso di causa oltre
interessi e rivalutazione monetaria; 17. dichiarare tenuta e conseguentemente condannare
Credito Cooperativo . in persona del legale rappresentante pro
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tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da sig.ri e
nella misura emergenda non inferiore ad €. 10.000,00 o in quella diffe-
rente emergenda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Protestate
spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato
antistatario".
per la parte appellata Spa : "in via preliminare: chiedere termine per il de-
posito del fascicolo di primo grado. In via principale: - rigettarsi la richiesta integrazione
e/o rinnovazione di c.t.u. contabile; - non ammettere le istanze istruttorie per i motivi di
cui in narrativa; - confermarsi il contenuto della sentenza 1067/2014; - rigettarsi la do-
manda riconvenzionale in quando infondata e priva di documentazione allegata. Con
vittoria di onorari e spese della presente causa".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24/03/15, ritualmente notificato, , sia in pro-
prio che quale legale rappresentante pro tempore della Srl e
convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la Cre-
dito Cooperativo , proponendo appello avverso la sen-
tenza n. 1067/14 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 25/09/14, con la quale
aveva parzialmente accolto la domanda di e e .
Esposero gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errore del Giudice di primo grado che, in violazione della Legge 108/96, artt. 644 c.p. e
1815, comma II, c.p.c., sebbene il c.t.u. abbia accertato sussistente l'usura da parte della
Banca, non ha provveduto alla espunzione di tutti gli interessi e oneri addebitati dalla
Banca agli appellanti, dall'inizio del rapporto sino al termine del medesimo;
2) errore del Giudice di primo grado che, in violazione della Legge 108/96. artt- 644 c.p. e
1815, comma II, c.p.c., artt. 112 e 115 c.p.c., ha applicato una formula errata e/o comun-
que un parametro tasso soglia errato per il conteggio dei tassi usura;
3) errore del Giudice di primo grado che non ha dichiarato la nullità dei contratti dedotti
per illiceità della causa e/o violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., e/o, comun-
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que, per difetto di forma scritta prevista ad substantiam dagli artt. 117 TUB, 1325 e 1418
c.c.;
4) errore del Giudice di primo grado che, in violazione dell'art. 1283 c.c., ha omesso di di-
chiarare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
5) errore del Giudice di primo grado che, in violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché
legge 108/1996, ha omesso di dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria azionata
dalla banca;
6) errore del Giudice di primo grado che, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 2043 c.c.
2054 c.c., 644 c. 2 e 185 c.p. nonché L. 108/1996 ha omesso di riconoscere il diritto al risar-
cimento dei danni;
7) errore del Giudice di primo grado che, in violazione dell'art. 91 c.p.c., ha compensato
le spese legali tra le parti in causa.
L’appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, acco-
gliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Banca
, succeduta nei rapporti giuridici della Credito Cooperativo ,
contrastando l’impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 39 del 06/07/17 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato il fallimento di -
Srl, parte in causa; a seguito di ciò la Corte ha dichiarato l'inter-
ruzione della causa.
Gli appellanti e hanno depositato in data 21/01/19
ricorso per la riassunzione ex art. 303 c.p.c.
All'udienza fissata per la riassunzione si costituiva la S.p.A., in persona
dell'Amministratore Delegato Dott. , nella sua qualità di procuratrice speciale
di Srl, cessionaria del credito vantato dalla Credito Cooperati-
vo che contrastava l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.
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Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva tratte-
nuta in decisione all’udienza collegiale del 09/05/19 con concessione alle parti dei termi-
ni di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata da parte
convenuta Banca , succeduta a Credito
.
Tale eccezione è infondata.
Benchè sia certamente vero che il nuovo atto introduttivo del giudizio di appello deve
essere strutturato in una parte rescindente, ovvero di critica, ed in una parte rescissoria,
ovvero di ricostruzione della decisione nei termini ritenuti corretti, non si ritiene che ciò
debba necessariamente realizzarsi mediante l’uso di schemi fissi e precostituiti o median-
te l’uso di formule sacramentali. Nel momento in cui nel contesto dell’atto è possibile in-
dividuare, da un lato, le censure rivolte alla decisione impugnata e, dall’altro lato, le con-
seguenze derivanti dalle diverse valutazioni di fatto o di diritto proposte dall’appellante,
null’altro può essere richiesto, pena lo sconfinamento in uno sterile formalismo (ex mul-
tis Cass. SS.UU. n° 27199/2017).
Nel caso di specie, l’atto di appello ha senz’altro i requisiti or ora enunciati, dal momento
che individua specificamente quelli che sono considerati errori commessi dal Giudice di
prime cure, cioè l’aver ritenuto sussistente l’applicazione di interessi usurari per un solo
trimestre, procedendo quindi all’espunzione dei soli interessi e spese di quel trimestre e
non anche di tutti gli altri, l’aver applicato, in ciò seguendo l’impostazione data dal CTU,
una formula errata per la determinazione del TEG, il non aver ritenuto nulli i contratti
intercorsi con la banca per difetto di forma ad substantiam, il non aver dichiarato la nulli-
tà della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il non aver dichiarato la
nullità della fideiussione per indeterminatezza e indeterminabilità ed infine il non aver
riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, pur ricorrendone i presupposti.
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9
L’atto di appello indica anche le conseguenze derivanti dalle diverse valutazioni di fatto
e di diritto, consistenti nella riforma della sentenza e nell’accoglimento delle conclusioni
di primo grado con la condanna della Banca a pagare quanto risultante da una nuova pe-
rizia effettuata con applicazione dei principi di diritto e dei criteri di calcolo ritenuti cor-
retti.
L’appello è dunque ammissibile, ma è infondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato come parte appellante, in sede di comparsa conclusionale,
abbia sollevato un’eccezione di nullità del contratto di fideiussione, in quanto
quest’ultimo sarebbe redatto in conformità a un modello che la Banca d’Italia ha ritenuto
tale da violare la normativa a tutela della libera concorrenza di cui alla L. 287/1990.
Tale eccezione, essendo relativa appunto alla nullità di clausole contrattuali e quindi rile-
vabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può essere dichiarata,
sic et simpliciter, tardiva, tuttavia è infondata.
La causa di invalidità prospettata è stata recentemente oggetto di cospicua elaborazione
giurisprudenziale a seguito dell’ordinanza n° 29810/2017, poi confermata dalla recentis-
sima sentenza n° 13846/2019, con cui la Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza
di una causa di nullità nei contratti di fideiussione omnibus redatti in conformità ad un
modello approvato dall’ABI e fatto proprio da tutte le banche, in modo tale da limitare
fortemente la libera contrattazione ed imporre condizioni a loro favorevoli. In particolare
la censura si incentrava sulle clausole n° 2, 6 e 8, ritenute particolarmente sbilanciate a
favore delle banche.
La Suprema Corte argomenta che nel momento in cui la Banca d’Italia, a quel tempo
competente a rilevare le violazioni anticoncorrenziali, ha accertato con provvedimento
del 02/05/2005, n° 55, che “gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per
la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni
che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287
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Repert. n. 2595/2019 del 24/10/2019
10
del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)", si configura una causa di nullità, i cui presupposti non
devono essere specificamente provati in ogni singola controversia, dal momento che il
carattere di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico impedisce che
possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussisten-
za della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stes-
so materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede e d’altra
parte le clausole censurate costituiscono lo sbocco a valle, l’applicazione concreta, attra-
verso cui sono attuati gli effetti della condotta illecita anticoncorrenziale.
Ciò che la Suprema Corte non ha affermato chiaramente e inequivocabilmente e che ha
quindi determinato contrasto giurisprudenziale nell’ambito delle Corti di merito, è se tale
nullità sia limitata alle clausole censurate o si estenda al contratto nella sua interezza.
Questa Corte ritiene di aderire all’indirizzo favorevole alla nullità parziale del contratto,
relativa cioè alle sole clausole “incriminate”, condividendone le motivazioni, espresse,
per esempio, in Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 3045/2018 del 20.6.2018, in cui si
legge: “nell’ordinanza n. 29810 del 2017 non si afferma affatto la nullità dell’intero contratto in
presenza di clausole dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, ma decidendo in una vicenda pe-
culiare in cui la stipulazione del contratto era anteriore all’intervento dell’Autorità Garante che ha
dichiarato illegittime le clausole ABI, la Suprema Corte ha stabilito che anche per i detti contratti
si dovesse accertare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale”; e ancora che “la eccepita nullità
colpisce solo le dette clausole e si estende all’intero contratto solo laddove sia dimostrato che le par-
ti non avrebbero concluso quel contratto senza quelle clausole”; ed infine “la nullità delle stesse
(clausole) non può condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto in mancanza di
(tale) allegazione”.
Nel caso di specie non si rinviene alcuna allegazione e tantomeno prova di quanto richie-
sto ai fini della nullità assoluta del contratto.
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11
Nell’ambito dello stesso filone giurisprudenziale si possono annoverare Trib. Forlì n° 265
del 25/03/2019, Trib. Treviso n° 1623 del 26/07/2018 e n° 1632 del 30/07/2018 e Trib. Roma
n° 9354 del 03/05/2019, in cui si legge: “Sull’asserita nullità del contratto di fideiussione stipu-
lato in conformità allo schema di contratto predisposto dall’ABI nel 2003, secondo un modello che
la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante
con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, si
sostiene che l’inserimento di tali clausole contrattuali all’interno del contratto di fideiussione de-
termini unicamente la nullità parziale delle relative clausole (articoli 2-6-8 dello schema contrat-
tuale predisposto dall’ABI). L’illiceità di tali intese, seppur accertata dalla Banca d’Italia, non è
idonea a determinare la nullità dell’intero contratto stipulato a valle, in primis perché non vi è
prova che le intese di cui sopra siano confluite nel contratto in questione ed in secondo luogo poi-
ché non vi è prova della lesione della libertà contrattuale del fideiussore. Il fideiussore infatti appa-
re sempre vincolato alla prestazione della fidejussione nei confronti della banca del debitore princi-
pale e non appare potervi essere scelta da parte dello stesso in relazione ad una diversa forma di
garanzia. Ne consegue che la eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole, in un’ottica
di conservazione del contratto, appare irrilevante per il fideiussore atteso che il contratto sarebbe
comunque dovuto incorrere con la banca del debitore principale”.
L’eccezione di nullità deve quindi essere rigettata, in quanto infondata, per i motivi sopra
esposti, se riferita all’intero contratto, mentre non può considerarsi comunque idonea a
paralizzare le pretese della banca se riferita alle sole clausole censurate dalla Banca
d’Italia, in quanto nel caso di specie queste ultime non risultano applicate, né rilevanti ai
fini dell’esistenza e/o dell’ammontare del credito della banca nei confronti dei fideiussori.
Parte appellante ha anche eccepito, sempre in sede di comparsa conclusionale, che il Tri-
bunale di Pistoia avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto
richiesto quando già era pendente una causa tra le stesse parti e relativa agli stessi rap-
porti giuridici, sussistendo quindi un’ipotesi di litispendenza, citando alcuni precedenti
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Repert. n. 2595/2019 del 24/10/2019
12
giurisprudenziali appunto in materia di litispendenza tra causa ordinaria e opposizione a
decreto ingiuntivo.
Detta eccezione è infondata, poiché non ricorrono nel caso di specie i presupposti della
litispendenza, in quanto in primo luogo quest’ultima richiede che le cause pendano da-
vanti a Uffici Giudiziari diversi, mentre nel caso di specie le due cause erano radicate da-
vanti allo stesso Ufficio Giudiziario, nel qual caso si deve procedere, come in realtà è sta-
to correttamente fatto, alla riunione delle cause; in secondo luogo non vi è identità di
cause, in quanto identici sono solo i rapporti giuridici di cui si discute, ma per il resto la
prima causa verte sull’accertamento della nullità dei contratti o di alcune clausole dei
contratti stipulati tra cliente e banca e sul risarcimento dei danni cagionati al cliente,
mentre l’altra causa è di opposizione a decreto ingiuntivo e verte quindi sulla fondatezza
o meno della richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro avanzata dalla
banca con il ricorso per decreto ingiuntivo.
I precedenti giurisprudenziali citati e i rimedi a cui si fa in essi ricorso si riferiscono inve-
ce al caso in cui le due cause, identiche o in rapporto di continenza, siano pendenti da-
vanti a Giudici diversi, con ciò intendendo Uffici Giudiziari diversi, di cui uno soltanto
munito di competenza funzionale a decidere la causa di opposizione a decreto ingiunti-
vo, mentre nel caso di specie le due cause pendevano davanti, come detto, allo stesso Uf-
ficio Giudiziario competente anche per l’opposizione, per cui correttamente è stata dispo-
sta la riunione e correttamente si è deciso su tutte le domande e le eccezioni proposte.
Venendo così all'esame dei motivi d'appello, con il primo gli appellanti lamentano che il
Giudice di prime cure, dopo aver riscontrato il superamento del tasso soglia usura per
almeno un trimestre, abbia espunto dal calcolo del saldo finale solo gli interessi e le
commissioni di quel trimestre e non tutte le competenze addebitate dall’Istituto per tutta
la durata del rapporto.
Il motivo è infondato.
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13
A seguito della nota sentenza n° 24675/2017 delle Sezioni Unite della Suprema Corte è
stato definitivamente escluso che si possa configurare nel nostro ordinamento la cosid-
detta “usura sopravvenuta”.
Le Sezioni Unite si sono espresse con chiarezza nel senso che o il superamento del tasso
soglia sussiste al momento della pattuizione degli interessi e allora avremo illecito civile
e, ricorrendone i presupposti, anche penale, oppure il superamento del tasso soglia è suc-
cessivo, ma in tal caso nessun illecito potrà essere contestato: “E' avviso di queste Sezioni
Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati,
che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazio-
ne autentica dell'art. 644 c.p. , e art. 1815 c.c. , comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996
, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.;
interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazio-
ne degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi
la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della
illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla da-
ta della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il
procedimento previsto dalla L. n. 108 , superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o
del pagamento degli interessi stessi” (Cass. Sez. Unite 24675/2017).
Considerato che nel caso di specie si riscontra proprio un superamento del tasso soglia in
corso di rapporto e non al momento della pattuizione, i principi or ora enunciati destitui-
scono di fondamento il motivo di appello in esame.
Si osserva poi, incidentalmente, che, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, la
stessa espunzione delle competenze addebitate nel trimestre in cui risulta superato il tas-
so soglia non appare giustificata, ma la sentenza di primo grado non risulta appellata in
tal senso da chi ne aveva interesse e deve quindi considerarsi passata in giudicato sullo
specifico punto.
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14
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il perito, e di conseguenza il Giudice
di prime cure, abbiano utilizzato un formula di calcolo del TEG non corretta.
Va precisato che il perito ha proposto due ipotesi di calcolo del TEG, l’una seguendo le
Istruzioni della Banca d’Italia e l’altra applicando la cosiddetta “formula matematico-
finanziaria semplice” e ciò ha fatto in quanto vi è contrasto giurisprudenziale circa
l’utilizzo dell’una o dell’altra.
Orbene, la censura degli appellanti non riguarda la scelta da parte del Giudice di utiliz-
zare il risultato derivante dalla formula matematico-finanziaria semplice (che peraltro è
quella più favorevole al correntista), ma si incentra sul fatto che il CTU abbia effettuato i
calcoli avvalendosi in realtà di una formula che non corrisponderebbe a quella matemati-
co-finanziaria semplice e abbia inoltre limitato il calcolo alla data del 30/06/2010, mentre
la documentazione contabile fornita arrivava al 30/09/2010.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne la questione dell’ambito di indagine, va precisato come effettiva-
mente il CTU, nella perizia originaria, abbia limitato l’esame agli estratti conto fino al
30/06/2010, ma successivamente nell’integrazione di perizia datata 10/03/2013 abbia preso
in considerazione anche l’ultimo trimestre disponibile, ricalcolando il saldo fino al
30/09/2010; la censura, sotto questo punto di vista, è dunque priva di fondamento.
Con riferimento poi alle modalità di calcolo del TEG, si osserva come la formula effetti-
vamente utilizzata dal CTU, ovvero (INTERESSI + ONERI + CMS) x 36500 : NUMERI
DEBITORI corrisponda perfettamente alla più volte citata “formula matematico-
finanziaria semplice”, cosicché nel momento in cui parte appellata invoca l’applicazione
di quest’ultima non può che riferirsi a quella fatta propria dal CTU; ogni altra formula-
zione non corrisponde alla “formula matematico-finanziaria semplice” normalmente e
correttamente utilizzata dagli esperti contabili e non ha fondamento scientifico ricono-
sciuto e condiviso.
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Si conferma quindi la correttezza dell’ipotesi di calcolo presentata dal CTU in primo gra-
do e fatta propria dal Tribunale.
Con il terzo motivo, articolato su due punti, gli appellanti censurano la sentenza del Tri-
bunale per non aver dichiarato la nullità dei contratti dedotti per mancata sottoscrizione
da parte della banca, nonché per difetto di forma scritta prevista ad substantiam dall’art.
117 TUB.
Quanto al primo punto, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Su-
prema Corte n° 898/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto ritenuto valido
per tutti i contratti bancari: “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai ser-
vizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il
contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscri-
zione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso
ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». Sotto questo
profilo il motivo è dunque infondato.
Quanto al secondo punto il motivo è inammissibile per assoluta indeterminatezza, dal
momento che parte appellante si limita ad affermare il corretto principio di diritto secon-
do cui la banca può esercitare lo "ius variandi" solo previa comunicazione scritta al cliente
contenente anche le ragioni poste a fondamento delle variazioni imposte dalla banca
stessa, ma non allega, né quindi prova, se nel caso di specie vi siano state variazioni, se
siano state peggiorative o migliorative, quali aspetti della disciplina contrattuale siano
stati modificati. Ciò impedisce in radice l’esame del motivo.
Il quarto motivo, concerne la mancata dichiarazione di nullità delle clausole relative alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi, è privo di pregio.
Correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato come, trattandosi di contratto stipula-
to nel corso dell’anno 2004 e quindi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione degli interessi è da considerarsi legittima, purchè sia pre-
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vista la stessa periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi che, nel caso di specie
tale requisito, risulta rispettata.
Il quinto motivo, ove gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia dichiarato la
nullità delle garanzie fideiussorie per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto,
non potendosi qualificare come contratti autonomi di garanzia, non coglie nel segno.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la lettera di fideiussione del
07/10/2004 sottoscritta dai signori corrisponde allo schema
contrattuale della fideiussione omnibus, che, risultando nello specifico prestata fino alla
concorrenza di € 100.000,00 a garanzia dell’adempimento di qualunque obbligazione as-
sunta dalla società debitrice nei confronti della banca, contiene i fondamentali requisiti di
validità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, in particolare la menzione espressa
dell’importo massimo garantito, e non può quindi essere considerata nulla.
Con il sesto motivo parte appellante censura la sentenza impugnata per non aver ricono-
sciuto il diritto al risarcimento dei danni, nonostante l’acclarata violazione del tasso so-
glia usura da parte della banca (sia pure per un solo trimestre).
Anche in questo caso le argomentazioni del Giudice di primo grado paiono immuni da
vizi logici e giuridici, in particolare laddove si rileva come sia la società che i fideiussori
abbiano allegato danni non patrimoniali rispettivamente qualificati in forma molto gene-
rica come violazione della competitività commerciale e danno all’immagine e come dan-
no biologico da stress psico-fisico, senza poi provvedere a specificare meglio, neppure
nelle memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., in che cosa siano effettivamente consistiti
detti danni ed a giustificarne la quantificazione. Correttamente quindi il Tribunale ha ri-
gettato la relativa domanda, non essendo, nel nostro ordinamento, liquidabile alcun dan-
no senza prova dello stesso (in motivazione ex multis Cass. Civ. n° 9385/18).
Per completezza motivazionale va anche osservato che, alla luce della già citata sentenza
n° 24675/2017 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, il superamento in corso di rap-
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Repert. n. 2595/2019 del 24/10/2019
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porto del tasso soglia non costituisce illecito né civile, né penale da parte della banca e
pertanto, nel caso di specie, viene meno un presupposto fondamentale e ineludibile della
domanda risarcitoria, ovvero la condotta illecita.
Il rigetto dell'appello assorbe l'esame del settimo motivo per altro infondato alla luce del-
la soccombenza degli appellanti.
Devono infine essere rigettate le istanze istruttorie degli appellanti in quanto, per quanto
riguarda la c.t.u. perché esplorativa e irrilevante ai fini decisori, per quanto riguarda in-
vece le prove per testi, al di là della loro inammissibilità, le predette appaiono formulate
con capitoli di prova generici, valutativi e irrilevanti ai fini decisori.
L’appello deve in definitiva essere rigettato con conseguente condanna degli appellanti,
in solido tra loro, al pagamento delle spese legali di Banca
del presente grado di giudizio, che si liquidano (D.M. 55/14) in €. 6.615,00 per
compensi di avvocato, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come
stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (dichiarato, ai sensi e
agli effetti dell'art. 14 TU - DPR n. 115/02 entro a €. 52.000,00) e l'impegno difensivo
(medio) prestato, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
P.Q.M.
la Corte d’Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
e nei confronti di Banca
, avverso la sentenza n° 1067/2014 del Tribunale di Pistoia, così provvede:
- rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Banca
le spese del presente grado di giudizio che liquida
in € 6.615,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CNA;
- sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. 30/05/02 n° 115
per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l'appello.
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Così deciso nella camera di consiglio del 19/09/2019 della Corte d’Appello di Firenze su
relazione del Dott. Giuseppe Zuccarelli.
Il Consigliere A. Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe ZUCCARELLI Dott. Emanuele RIVIELLO
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata
all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d. Lgs 30 giu-
gno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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