PROFILI FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
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ottobre 2006 Facoltà di Economia - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
PROFILI FISCALI DELLE
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
Thomas Tassani
Facoltà di Economia
Università di Urbino
ottobre 2006 Facoltà di Economia - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Ente no profit
Giuridicamente gli enti non profit vengono intesi come enti, pubblici e privati, che non distribuiscono i risultati della gestione tra gli associati od i partecipanti. In tali enti, dunque, manca un “utile in senso soggettivo”
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Ente No Profit
In senso stretto, solo gli enti che rispettano i requisiti posti dalla normativa Onlus, requisiti di sostanza e di forma
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Tipologie
Ente non commerciale (oggetto una attività non d’impresa)Ente di tipo associativo (struttura associativa)Ente con finalità meritevoli (apprezzato il fine istituzionale)Onlus (ente no profit con particolari requisiti)
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Rapporti
Generalmente gli enti no profit hanno la caratteristica di enti non commerciali
Ma non è sempre così: si pensi alle cooperative
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Disciplina giuridica
Disciplina peculiare per gli enti no profit, non commerciali
Non sempre però si tratta di agevolazioni, cioè di trattamenti di “favore” legislativo
Il diverso trattamento è un portato del principio di uguaglianza (art. 3, Cost.)
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Esempio: Le Cooperative
Parziale detassazione utili prodottiVantaggio rispetto alle altre impreseUtili destinati a riserve indisponibili per la cooperativaNon vi è quindi capacità contributiva manifestata in relazione a queste sommeDetassazione giustificata come trattamento “diverso” e non “agevolato”
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Esempio: Onlus
Attività esercitata, anche se d’impresa, ma conforme a finalità istituzionali
E’ completamente detassata
Sicuro trattamento agevolativo
Legislatore libero di determinare le agevolazioni, fini extrafiscali da promuovere
Finalità promozionale del diritto
Ma se interessi meritevoli costituzionalmente
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Esempio: fondazioni bancarie
Regime fiscale agevolato
Limite comunitario: divieto di aiuti di stato, se falsano la concorrenza tra le imprese
Le fondazioni bancarie detengono il controllo delle banche
Possono esercitare una attività economica, in via indiretta
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Enti Non Commerciali ed imposte sul reddito
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Imposte sul reddito
IRPEF (persone fisiche)
- Progressiva
- Oneri deducibili e detrazioni
IRES (società ed enti)
- proporzionale (33%)
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Reddito
E’ reddito l’incremento di patrimonio realizzato in un periodo di imposta (anno) che deriva da una fonte produttiva (attività o bene)
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Esempio Reddito Prodotto
Anno 2003 incremento patrimonio di 100
50 derivano da attività impresa
20 derivano da interessi bancari
30 derivano dal testamento di una ricca zia defunta
Reddito = 70
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Reddito
Costituisce reddito solo l’incremento patrimoniale che deriva da una specifica fonte produttiva, espressamente elencata dal legislatore
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Solo l’incremento di patrimonio
Non sono reddito le somme che derivano da risarcimenti danni per perdite personali o patrimoniali
Perché non sono incremento ma reintegrazione del patrimonio
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Esempio
Tizio viene investito dall’auto di CaioTizio viene risarcito dall’assicurazione per:
- spesa per ricovero ospedaliero (5000 €)- Non aver potuto lavorare nei giorni in cui
era in ospedale (mancata retribuzione per 2000€)
Cosa è reddito dei 2500 € ricevuti?
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Reddito che deriva da fonti di produzione
Le tipologie di reddito (cui corrispondono altrettante fonti) sono:
1) Redditi fondiari
2) Redditi di capitale
3) Redditi di lavoro dipendente
4) Redditi di lavoro autonomo
5) Redditi di impresa
6) Redditi diversi
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IRES
Ente commerciale e società produce solo reddito di impresa
Ente non commerciale può produrre tutte le diverse categorie di reddito
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Esempio
Ass. XYZ ha sede in un immobile di proprietà, ha un deposito bancario, svolge una piccola attività di produzione e vendita di gadets
Quali redditi produce?
Redditi fondiari, Redditi di capitale, Redditi di impresa
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Qualifica Ente Non Commerciale
Art. 73, commi quarto e quinto, TUIR: E’ l’ente che non ha per oggetto esclusivo o principale un’attività di tipo commerciale.
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4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
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Qualifica Ente Non Commerciale
Per attività commerciale si intende l’attività di impresa
Rapporto tra indicazioni statutarie e attività effettivamente svolta: quest’ultima rileva solo qualora manchi l’atto costitutivo o lo statuto oppure quando si risolva in una modifica di fatto all’oggetto sociale
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Attività di fatto svolta
Art. 149,1 comma: Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
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I parametri utilizzati per determinare tale “prevalenza
immobilizzazioni commerciali,
icavi commerciali,
redditi da attività commerciali,
componenti negative commerciali.
Ma non sono criteri esclusivi né tassativi.
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Perdita della qualifica di ente NC
Determina la qualifica quale Ente Commerciale, anche per il passato (più sanzioni):
- obbligo contabilità;
- Tassazione omnicomprensiva (immobili, donazione, ecc.)
- Ma anche deducibilità dei costi
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Determinazione della base imponibile
Il reddito complessivo può essere formato da: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa, redditi diversi
L’ente non commerciale può svolgere un’attività commerciale e produrre dunque reddito di impresa, purchè tale attività non sia prevalente
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Non si considerano come attività commerciale
a) Le prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.
b) se rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
c) senza specifica organizzazione
d) verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione
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Esempio
Università conclude contratto con impresa XYZ per attività di ricerca
Pagamento di compenso che copre i costi sostenuti
Attività svolta con uomini e mezzi già a disposizione della Università
No tassazione del compenso
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Ente N C che svolge attività di impresa
Necessità di distinguere beni ed attività commerciali e non commerciali
Per regimi di tassazione diversi, deducibilità dei costi
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Contabilità
obbligo di tenere una contabilità separata (art. 20 DPR 600/73): libro giornale, libro inventari, registri IVA, scritture ausiliarie, redazione inventario e bilancio annuale, registro beni ammortizzabili, registro riepilogativo di magazzino (esclusi gli enti soggetti a contabilità pubblica)
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Beni d’impresa
I beni relativi all’impresa sono quelli utilizzati nell’esercizio dell’attività se beni mobili; quelli indicati nell’inventario se beni immobili (art. 65, primo comma, TUIR)
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Spese deducibili
Le spese sostenute sia per attività commerciali sia per altre attività sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei proventi d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i proventi
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Regime forfetario
regime forfetario generalizzato a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quindi con un volume annuo di ricavi inferiore a 309.874 euro per prestazioni di servizi ovvero inferiore a 516.457 euro per altre attività
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Regime forfetario
Tale regime forfetario consente di pervenire alla determinazione del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente di redditività differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi ed altre attività) e per scaglione di ricavi
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Enti non commerciali Associativi
Enti associativi comuni
Enti associativi agevolati
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Enti associativi comuni
non è fiscalmente rilevante l’attività svolta nei confronti degli associati; somme versate da questi ultimi non formano il reddito, se svolte conformemente alle finalità istituzionali
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Enti associativi comuni
sono fiscalmente rilevanti le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici. Tali corrispettivi sono reddito di impresa o redditi diversi a seconda che l’attività sia abituale o meno
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Esempio
Il circolo Arpi, attività culturali e ricreative, prevede il pagamento di una quota annuale di 20 euro
L’associato usufruisce dei concerti organizzati nel circolo
Per alcuni concerti si prevede il pagamento di una somma ulteriore di 5 euro ad entrata
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Enti associativi agevolati
Non sono fiscalmente rilevanti
le attività svolte in “diretta attuazione” degli scopi istituzionali; anche se le attività sono svolte verso gli associati con il pagamento di corrispettivi specifici
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Enti associativi agevolati
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale; di formazione extra-scolastica della persona
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Particolari previsioni per
somministrazione di alimenti e bevande
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
cessione di pubblicazioni di contratti collettivi nazionali
assistenza in materia di contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro
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Vincoli statutari
a) divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, o fondi o riserve di capitale;
b) obbligo di devoluzione in caso di scioglimento del patrimonio ad altri soggetti con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità;
c) disciplina del rapporto associativo secondo determinate modalità
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Vincoli statutari
a) obbligo di rendiconto economico e finanziario annuale;
b) democraticità degli organi sociali;
c) in trasmissibilità della quota
d) atto costitutivo e statuto redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
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Agevolazioni per enti non commerciali
Raccolte pubbliche di fondi (art. 143 TUIR)
- Esclusione dall’imposizione di fondi pervenuti tramite raccolte pubbliche in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione – anche mediante cessioni di beni o servizi;
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Requisitia) le raccolte devono essere occasionali;b) se vi è cessione di beni, debbono essere di modico valore;c) per tali attività gli enti devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, con relazione illustrativain mancanza: attività considerate come attività commerciali
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Esempio
L’associazione di tutela ambientale XYZ organizza ogni anno la festa dell’ambiente
In occasione della quale raccoglie fondi per la vendita di magliette e la somministrazione di birra e salsiccia
Tassazione?
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Agevolazioni per i fini istituzionali
(art. 6 DPR 601/73)
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà per determinati enti, purchè dotati di personalità giuridica
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Tipologie
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; c-bis) Istituti autonomi per la case popolari, comunque denominati, e loro consorzi
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Enti non commerciali ed IVA
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IVA
Presupposti dell’imposta: cessione di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato ed importazioni / effettuate da chi esercita attività di impresa o arti e professioni
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IVA, schema applicativo
A cede un bene a B che lo paga 100
B paga ad A anche 20 di IVA (rivalsa)
A versa allo stato l’IVA ricevuta, al netto di quella a sua volta versata a monte
B detrae l’IVA pagata da quella che gli è stata corrisposta a valle
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IVA
Neutrale per gli operatori economici
Non neutrale per il consumatore, che non potendo detrarre l’Iva versata, ne sopporta il peso economico
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Enti non commerciali
Art. 4, quarto comma: Per gli enti non commerciali sono soggette ad Iva le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese
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Enti associativi comuni
Sono soggette ad Iva le prestazioni nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici
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Enti associativi agevolati
Non sono soggette ad Iva le attività svolte nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici dagli enti agevolati ai fini IRES (art. 148, comma terzo).
In presenza delle medesime condizioni (conformità alle finalità istituzionali; vincoli statutari) già viste
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La detrazione dell’Iva assolta è ammessa
a) solo se relativa ad acquisti fatti nell’esercizio di imprese e se vi è stato un utilizzo promiscuo in base a criteri oggettivi di riparto;
b) a condizione che vi sia una contabilità separata;
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La disciplina ONLUS (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale)Dlgs n. 460/1997
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Disciplina ONLUS- autonoma categoria di soggetti rilevante ai soli fini fiscali;- che prescinde dalla qualificazione come ente non commerciale (non è necessaria l’indagine relativa all’oggetto commerciale o meno). In altri termini, ove l’ente rispetti le condizioni necessarie per la qualifica di ONLUS, sarà sempre considerato ente non commerciale- disciplina di favore, collegata spiccatamente alla non lucratività
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Finalità politico-economica
Soggetti particolarmente affidabili e meritevoliCriteri normativi rigidi di controlloScambio in termini di trattamento fiscale fortemente agevolato e controllo governativoTemi più generali del ruolo degli enti privati nelle prestazioni sociali
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Ambito soggettivo (art. 10 Dlgs 460/97)
forma giuridica:associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. Esclusi enti pubblici e società commerciali diverse dalle cooperative, fondazioni bancarie, partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria
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settori di attività
1) assistenza sociale e socio-sanitaria*;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza*;
4) istruzione;
5) formazione;
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Settori di attività6) sport-dilettantistico; 7) tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico*; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente*; 9) promozione della cultura e dell’arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale*
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beneficiari
non devono essere i soci, associati, partecipanti, fondatori, chi in altri termini opera all’interno dell’ente, ma i beneficiari debbono essere soggetti esterni
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Beneficiari
Per le attività senza*, c’è il vincolo di arrecare vantaggio a soggetti svantaggiati, soggetti in condizione di obiettivo disagio, che hanno una situazione di svantaggio psico fisico, economico familiare
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Beneficiari
Non esistono vincoli circa l’individuazione di “persone svantaggiate”, come destinatari, per le attività con *, in cui non vi è il vincolo di vantaggio a soggetti svantaggiati
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Soggetti svantaggiati - CIRC. 168/E de 26/6/1998
La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagioeconomico-familiare o di emarginazione sociale.
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Soggetti svantaggiatiSituazioni di svantaggio possono, pertanto,
riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportantimenomazioni non temporanee; - tossico-dipendenti; - alcolisti; - indigenti; - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento odevianza; - profughi; - immigrati non abbienti.
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Attività Connesse
Analoghe alle attività istituzionali
Attività accessorie
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Attività analoghe
Nei settori in cui vi è l’obbligo di recare vantaggio a particolari soggetti, si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versano nelle anzidette condizioni di "svantaggio oggettivo",
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Attività accessorie
Sono attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.
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Attività Connesse
Tali attività possono essere svolte anche nei confronti di soggetti diversi, e quindi di chiunque, ma non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non possono superare il 66% delle spese complessive della Onlus
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Rapporto tra attività
La verifica relativa alla sussistenza della non prevalenza delle attività connesse, comporta il raffronto tra elementi rilevanti delle attività istituzionali ed elementi significativi delle attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane ed il numero delle prestazioni effettuate.
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Tassazione Ires
Le attività prima indicate non danno luogo ad attività commerciale. Ciò indipendentemente dal fatto che siano esercitate in modo commerciale oppure no (es. la gestione di una casa di cura è sicuramente una impresa, ma se svolta da Onlus nei modi descritti è totalmente intassabile)
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Tassazione Ires
le attività svolte perseguendo i fini istituzionali sono dunque irrilevanti fiscalmente (150 TUIR);
Sono altresì irrilevanti fiscalmente le attività direttamente connesse ai fini istituzionali
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Tassazione Ires
Le ONLUS non possono dunque mai produrre redditi di impresa, ed i proventi che derivano dalle attività che perseguono i fini istituzionali o ne sono direttamente connesse non sono tassabili.
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Tassazione Ires
Le ONLUS, però, possono produrre altre tipologie di reddito: es. redditi di capitale, redditi diversi, redditi fondiari (si pensi agli immobili posseduti, che producono reddito fondiario anche se sono destinati ad attività istituzionali)
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Deduzione delle erogazioni liberali in favore di Onlus
Detrazione Irpef (art. 15, lett. i bis) - 19% degli oneri si detraggono dall’imposta lorda
fino a un massimo di 2.065,83 Euro a condizione che il versamento sia avvenuto secondo precise modalità (bonifico, vaglia postale, ecc.);
- per le imprese (art. 100 lett h) importo non superiore a 2.065, 83 € ovvero al 2 % del reddito dichiarato
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- liberalità in denaro o in natura erogate alle Onlus da persone fisiche e soggetti Ires. Deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e per un massimo di 70.000 Euro per anno. - E’ necessaria, da parte di chi riceve l’erogazione, la tenuta di scritture contabili complete ed analitiche, la redazione di un apposito documento contabile entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 14 Dl 35/2005)
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Elargizioni liberali in natura alle Onlus
- dedubilità delle spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato utilizzati per prestazioni di servizi a favori delle Onlus, nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art 100 lett i)
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ONLUS ed Iva
Non è prevista una riqualificazione delle attività istituzionali e di quelle connesse come non commerciali. Conseguentemente rimane ferma l’applicazione delle norme sostanziali e formali dell’Iva se siamo in presenza di esercizio di impresa (attività commerciale svolta in maniera abituale) (unico vantaggio, per le attività istituzionali, l’esonero di emissione di scontrino o ricevuta).
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IVA
La lettera a) dell'art. 14 estende anche alle Onlus la esclusione dall'Iva delle prestazioni gratuite, fornite da terzi, di divulgazione pubblicitaria a beneficio delle loro attività istituzionali
Altre operazioni considerati esenti
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Imposta di Registro
applicazione dell’imposta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare di godimento
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Imposta di registroa. se vi è la dichiarazione della Onlus di voler utilizzare;b. se l’utilizzazione avviene entro due anni dalla data di acquistoc. se dichiarazione mendace o mancato utilizzo, oltre all’imposta in misura ordinaria, dovuta anche sanzione pari al 30% dell’imposta dovuta.b) imposta in misura fissa anche per registrazione di atti costitutivi e modifiche
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Imposta di bollo
Esonero totale su atti, documenti, istanze, contratti, estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni, poste in essere o richiesti da Onlus
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Imposta sugli spettacoli
Esenzione dall’imposta per le attività spettacolistiche svolte dalle Onlus ma solo se:a) sono svolte occasionalmente;b) sono svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazionec) comunicazione alla Siae
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Tributi locali
Delegata a province, comuni, regioni, la possibilità di deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza.
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Requisiti formali ONLUS
Atti costitutivi e statuti
Comunicazione formale di inizio
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Clausole statutarie
a. finalità di solidarietà sociale;
b. divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali o direttamente connesse;
c. nessuna distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale;
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Clausole statutarie
d. impiego di utili o avanzi di gestione solo per attività istituzionali o connesse;e. devoluzione del patrimonio per scioglimento ad altre Onlus;f. redazione del bilancio o rendiconto;g. disciplina uniforme ed effettività del rapporto associativo;h. utilizzo della locuzione Onlus
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Dichiarazione
Comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate di inizio attività entro 30 giorni dall’inizio. Obbligo di dare comunicazione di ogni successiva modificazione. Le comunicazioni sono iscritte nella Anagrafe unica delle Onlus.
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Onlus di diritto
Si tratta di soggetti che in ogni caso sono considerati Onlus, senza nessuno dei vincoli ordinariamente previsti (in ordine allo statuto, alle finalità, alle iscrizioni)
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Onlus di diritto
i. enti di volontariato di cui alla legge 266/1991;
ii. ONG di cui alla legge 49/1987;
iii. Cooperative sociali e consorzi formati al 100% da cooperative sociali.