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PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO E DELL’INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL’ALLIEVO
TRACCIA
La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di
Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto
la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso
l’albergo scelto dall’istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio.
Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un
compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di
raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera.
La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun
parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata.
Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da
un’altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente
invalida.
Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all’istituto
scolastico ed all’albergatore l’intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per
ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore.
Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell’istituto scolastico e del Sig.
Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla
fattispecie.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri
d'arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con
essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall'incapace.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento
è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Il fatto
Invito alla
redazione del
parere
motivato
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Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto
alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti,
può condannare l'autore del danno a una equa indennità.
Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cose in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito.
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore.
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza
GIURISPRUDENZA PERTINENTE AL CASO PROSPETTATO
Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: Cass. n. 24739/2007
La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di
una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia
prevista dall'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è
sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra
la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul
quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso
fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio
l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore
per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno,
priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia,
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malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c., in relazione al
quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva
fornito la prova del caso fortuito).
Primo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 2485/1958; Cass. n.
5268/1995
L'art. 2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e
maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri
un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione,
tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta
disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia
autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni
scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto
imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche
la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2048 c.c., per "culpa in vigilando").
Secondo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 8390/1995
La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, prevista dall'art.
2048, comma 2, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente
adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità
personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando
si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha
procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza
dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la
dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.
Orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U. n.
9346/2002
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto
scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso
che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un
vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla
sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione
scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno
a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra
insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito
del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed
educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie
instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto
scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218
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c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello
svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento
dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Orientamento conforme alla sentenza delle Sezioni Unite: Cass., n. 1769/2012
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti
ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea
scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva
pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile
prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla
destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato
da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo
occupata dal danneggiato).
SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO
Esordio: individuare gli istituti della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e
della responsabilità degli insegnanti per l’illecito commesso dagli allievi (art. 2048
comma 2 c.c.).
Analisi introduttiva degli istituti rilevanti: nozione, specie e ratio della responsabilità
da cose in custodia e della responsabilità degli insegnanti.
Prima questione nodale: occorre accertare la posizione dell’albergatore alla luce della
disciplina della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: riportare la massima
individuata nei codici annotati – Cass. n. 24739/2007.
Parte motiva: sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2051 c.c. : relazione di
custodia – evento dannoso – nesso di causalità tra res custodita ed eventus damni.
In questa parte si
indicano le
questioni
implicate nella
vicenda descritta
Si consiglia di
attenersi al
seguente schema:
definizione con
eventuale
riferimento
normativo, ratio,
specie ed eventuali
classificazioni
caratteristiche
dell’istituto
Evidenziare il
principale
quesito o le
principali
questioni che
pone la traccia
Posizione della
giurisprudenza
Ragionamento
giuridico
5
Conseguenza: l’albergatore potrebbe essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. per
i danni provocati a Sempronia dall’intrinseca pericolosità della terrazza soggetta alla
sua custodia.
Seconda questione nodale: accertare se l’istituto scolastico ed il prof. Tizio debbano
rispondere dei danni sofferti da Sempronia in base alla disciplina prevista dall’art. 2048
comma 2 c.c.
Primo orientamento: riportare la principale massima individuata nei codici annotati –
Cass. n. 2485/1958 - Cass. n. 5268/1995.
Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale
riportata – Argomenti: interpretazione letterale restrittiva dell’art. 2048 c.c. – natura
eccezionale dell’art. 2048 c.c. – divieto di applicazione analogica – applicazione della
regola generale di cui all’art. 2043 c.c.
Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza
richiamata al caso concreto – il prof. Tizio e l’istituto scolastico risponderanno dei
danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c.
Secondo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati – Cass. n.
8390/1995.
Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale
riportata: Argomenti: interpretazione estensiva dell’art. 2048 c.c. – argomento
equitativo.
Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza
richiamata al caso concreto – il prof. Tizio e l’istituto scolastico risponderanno dei
danni subiti da Sempronia in base alla disciplina delineata dall’art. 2048 comma 2 c.c.
Terzo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati – Cass. S.U.
n. 9436/2002 – Cass. n. 1769/2012 .
Posizione della
giurisprudenza
Ragionamento
giuridico
Effetto
performativo
derivante
dall’applicazione
della massima
riportata
Seconda soluzione
Ragionamento
giuridico
Soluzione
accolta dalle
Sezioni Unite
della Corte di
Cassazione
Effetto
performativo
derivante
dall’applicazione
della massima
riportata
Effetto
performativo
derivante
dall’applicazione
della massima
riportata
Evidenziare
il principale
quesito o le
principali
questioni
che pone la
traccia
6
Parte motiva: inserire l’argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale
riportata: Argomenti: argomentazioni tratte da Cass. n. 15122/1979 e da Cass. n.
2012/1967 – argomento logico – interpretazione letterale del concetto di “fatto
illecito”- argomento sistematico – teoria del contatto sociale qualificato –
interpretazione letterale della nozione di “vigilanza”.
Conseguenza: indicare l’esito cui conduce l’applicazione della giurisprudenza
richiamata al caso concreto – l’istituto scolastico risponderà dei danni subiti da
Sempronia a titolo di responsabilità contrattuale in virtù del vincolo negoziale
instauratosi tra l’istituto stesso e l’allieva; il prof. Tizio risponderà dei danni subiti da
Sempronia in base alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi degli artt.
1173 e 1218 c.c., in forza del contatto sociale esistente tra l’insegnante e la
studentessa.
Soluzione: Riepilogare gli orientamenti principali richiamati nel parere e le rispettive
soluzioni - L’albergatore risponderà dei danni subiti da Sempronia in base alla
disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.
Per quanto riguarda la posizione del docente accompagnatore e dell’istituto scolastico,
se il giudice adito accoglierà l’orientamento più risalente, per primo richiamato, questi
potrebbero essere ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell’art.
2043 c.c.; qualora il giudice adito dovesse aderire all’orientamento minoritario che
interpreta estensivamente l’art. 2048 comma 2 c.c., il prof. Tizio e l’istituto scolastico
risponderanno dei danni medesimi in base alla disciplina delineata dalla norma appena
citata; infine, qualora il giudice dovesse accogliere il terzo orientamento maggioritario,
per ultimo richiamato, riterrà l’insegnante responsabile dei danni subiti da Sempronia
in base alle regole della responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. in forza
dell’accoglimento della teoria del contatto sociale qualificato; l’istituto scolastico,
invece, sarà ritenuto responsabile a titolo contrattuale in forza del vincolo negoziale
instauratosi con l’iscrizione di Sempronia a scuola e con l’ammissione alla gita
scolastica.
SVOLGIMENTO
Il caso prospettato richiede, per la risposta ai quesiti che suscita, l’analisi di rilevanti
questioni attinenti agli istituti della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e
della responsabilità degli insegnanti per l’illecito commesso dagli allievi (art. 2048
comma 2 c.c.).
Prima di esprimere un parere motivato sulla questione che ci occupa, è opportuno
illustrare brevemente gli istituti indicati.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è prevista e disciplinata
dall’art. 2051 c.c.; la norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato
da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cioè l’esistenza di un elemento
Ragionamento
giuridico
Effetto
performativo
derivante
dall’applicazione
della massima
riportata
Riepilogo dei
principali
orientamenti
riportati e
relative
conclusioni
Esordio:
individuazione
degli istituti
rilevanti nella
traccia
Cenni sulla
responsabilità
da cose in
custodia
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estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di
imprevedibilità ed eccezionalità).
Giova sottolineare come la norma si riferisca al danno cagionato dalla “cosa” in ragione
della sua intrinseca pericolosità e non per effetto di un’attività del soggetto che
instaura con essa un relazione qualificata di custodia.
L’accento posto dalla disposizione de qua sul danno cagionato dalla cosa nonché sulla
prova del caso fortuito come unico caso di esonero da responsabilità per il custode, ha
portato la giurisprudenza prevalente a sostenere che l’art. 2051 c.c. individui un’ipotesi
di responsabilità oggettiva; pertanto, perché la stessa possa configurarsi in concreto, è
sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato e che
il custode non offra la prova contraria del caso fortuito, rimanendo a suo carico
l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno (Cass., n. 19045/2010).
L’art. 2048 comma 2 c.c. prevede la responsabilità dei precettori per l’illecito
commesso dagli allievi ed apprendisti, limitatamente al periodo in cui sono sotto la
loro vigilanza.
La fattispecie richiamata pone una presunzione iuris tantum di responsabilità, che
ammette la prova liberatoria “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 comma 3
c.c.).
Presupposto della responsabilità ex art. 2048 c.c. è, anzitutto, la capacità di intendere
e di volere dei minori soggetti alla vigilanza degli insegnanti; il requisito
dell’imputabilità, infatti, costituisce il criterio distintivo tra l’art. 2048 e l’art. 2047 c.c.:
se il danno è cagionato da un minore incapace, infatti, gli insegnanti risponderanno in
qualità di sorveglianti ex art. 2047 comma 1 c.c.
Per quanto riguarda il fondamento della responsabilità de qua, la giurisprudenza
assolutamente prevalente ritiene che l’art. 2048 c.c. configuri una forma di
responsabilità diretta, per fatto proprio: presupposto della stessa, infatti, non è solo la
commissione del fatto illecito da parte del minore, ma anche una condotta,
commissiva o omissiva da parte degli insegnanti, in violazione del dovere di vigilanza
(Cass. n. 20322/2005).
Gli istituti sopra esaminati assumono un’importanza fondamentale per stabilire se ed
eventualmente a che titolo i soggetti citati in giudizio dai genitori di Sempronia
debbano rispondere dei danni da questa sofferti per effetto della caduta dalla terrazza
dell’albergo in cui alloggiava durante la gita scolastica.
Appare opportuno, anzitutto, soffermarsi sulla posizione dell’albergatore, data
l’assenza di profili problematici circa l’individuazione e la qualificazione della sua
responsabilità.
Ed infatti, la giurisprudenza ritiene pacificamente che la responsabilità dell’albergatore
per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva
si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall’art. 2051 c.c., con la
conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato
fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato
l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o
Prima questione
nodale: la
posizione
dell’albergatore
Brevi cenni sulla
responsabilità degli
insegnanti
Orientamento
prevalente sulla
prima questione
nodale
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potenziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini
dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito (Cass. n.
24739/2007).
Le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza prevalente succitata a ricondurre la
responsabilità dell’albergatore nell’ambito della disciplina delineata dall’art. 2051
appaiono pienamente condivisibili se si pone l’accento sulla ricorrenza, nel caso
specifico, di tutti i requisiti richiesti dalla norma de qua e sopra esaminati: la relazione
di custodia tra un soggetto ed una res, un danno cagionato dalla cosa ed il nesso di
causalità tra la res custodita e l’evento dannoso.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio, anzitutto, l’esistenza di una relazione
di custodia tra l’albergatore e la terrazza dell’albergo, caratterizzata, tra l’altro, da
un’intrinseca pericolosità, stante l’insidiosità del manufatto derivante dalla mancanza
di protezione e dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione. La facile accessibilità
della terrazza dalla camera di Sempronia, dunque, ha reso possibile (e quindi causato)
l’evento lesivo costituito dalla caduta della minore, la cui condotta, per quanto
volontaria, non può essere qualificata come del tutto eccezionale o imprevedibile,
considerato che l’accesso alla terrazza non era impedito e non era oggetto di
dissuasione attraverso segnali. Il fatto volontario della vittima, dunque, non può essere
ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità dell’albergatore, salva la valutazione
della condotta negligente o imprudente di Sempronia come concausa del danno ai
sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c.
Di conseguenza, alla luce delle argomentazioni suesposte, l’albergatore sarà ritenuto
responsabile, in qualità di custode, per i danni riportati da Sempronia a seguito della
caduta della studentessa dalla terrazza dell’albergo. Il quantum del risarcimento,
tuttavia, potrà essere diminuito qualora il giudice riconduca la condotta volontaria di
Sempronia nell’ambito dell’art. 1227 comma 1 c.c.
E’ adesso possibile passare all’esame della seconda questione nodale del presente
parere, avente ad oggetto la qualificazione della responsabilità gravante sia sul prof.
Tizio - che, in qualità di accompagnatore, si trovava all’interno dell’albergo durante la
verificazione dell’evento lesivo – sia sull’istituto scolastico, in relazione ai danni che
Sempronia ha cagionato a se stessa.
A tal proposito, un risalente orientamento giurisprudenziale ha affermato che l'art.
2048 c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri
d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un
danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto
conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va
opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un
pregiudizio (Cass. n. 2485/1958; Cass. n. 5268/1995).
La struttura argomentativa di questa linea di pensiero può essere individuata sulla
base dei seguenti passaggi logici.
In primo luogo, la Corte di legittimità ha adottato un’interpretazione letterale
restrittiva dell’art. 2048 c.c.: ne deriva che l’ambito di operatività della norma de qua
Seconda
questione
nodale: la
responsabilità
dell’istituto
scolastico e del
docente
accompagna-
tore
Parte motiva
Conseguenza
Primo
orientamento
giurispruden-
ziale sulla
seconda
questione
nodale
Parte motiva
1)Interpretazione
letterale
restrittiva
dell’art. 2048 c.c.
9
appare limitato al solo caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni un
danno ingiusto, non anche al caso in cui il minore procuri a sé una lesione, poiché lo
stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e
non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio.
Tale danno, invece, potrà trovare ristoro nell’art. 2043 c.c., secondo i principi generali
dell’illecito civile, nel caso in cui il precettore abbia omesso la dovuta vigilanza o le
necessarie misure cautelative, creando, così, le premesse per l’infortunio.
L’impossibilità di estendere l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. alle autolesioni dell’alunno
deriverebbe, inoltre, dalla natura eccezionale della norma, la quale aggrava al
responsabilità dell’insegnante – in deroga alla natura ordinaria della disciplina dettata
dall’art. 2043 c.c. – disponendo una sostanziale inversione degli oneri probatori.
A riprova di tale assunto vi è la circostanza che il ricorso all’applicazione analogica di
una disposizione è consentito solo al fine di colmare una lacuna normativa che, nel
caso di specie, sarebbe assente, in quanto se l’art. 2048 c.c. si riferisce alle eterolesioni
dell’allievo, automaticamente le ipotesi di autolesione ricadono nella regola generale
dell’art. 2043 c.c.
Di conseguenza, nel caso di specie l’istituto scolastico ed il prof. Tizio potranno essere
ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui
all’art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta vigilanza circa le condizioni di sicurezza
della camera d’albergo in cui alloggiava la studentessa. I genitori di Sempronia,
pertanto, al fine di ottenere il risarcimento, dovranno provare la colpa dell’insegnante,
la quale non potrà presumersi ex lege.
Un secondo e più recente orientamento, invece, ampliando il significato dell’art. 2048
c.c., ha sostenuto che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi
allievi, prevista dall'art. 2048 comma 2 c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla
presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è
quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta
colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo
stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di
vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando
la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto (Cass. n. 8390/1995).
Il fondamento di tale linea di pensiero può essere rintracciato, anzitutto, in
un’interpretazione letterale estensiva dell’art. 2048 c.c. ed in particolare dell’obbligo di
vigilanza posto a carico dei precettori. In base a questa impostazione, infatti, il fatto
stesso che il minore si sia procurato un danno sarebbe indice di per sé di un difetto di
vigilanza. In altri termini, l’applicazione dell’art. 2048 c.c. alle autolesioni dell’allievo
sarebbe riconducibile all’obbligo di vigilanza dell’insegnante, posto non solo a tutela di
terzi, ma anche degli allievi affidati alla sua custodia.
Tale ricostruzione giurisprudenziale, inoltre, appare motivata da istanze garantistiche
ed equitative, in quanto volta ad agevolare l’onere probatorio del danneggiato,
circoscritto alla sola dimostrazione che il danno si fosse verificato durante le ore in cui
2)Natura eccezio-
nale dell’art. 2048
c.c.
Conseguenze
applicative
del primo
orientamento
Secondo
orientamento
giurispruden-
ziale
sulla seconda
questione
nodale
Parte motiva:
1)interpretazione
letterale estensiva
dell’art. 2048 c.c.
2)interpretazione
equitativa
10
il minore era affidato all’insegnante, restando in capo all’insegnante l’onere di
dimostrare di aver esercitato una sorveglianza diligente.
Di conseguenza, nel caso di specie l’istituto scolastico e il prof. Tizio saranno tenuti a
rispondere dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell’art. 2048 comma 2 c.c.
E’ doveroso osservare, inoltre, che le Sezioni Unite, facendo proprie le ragioni del
primo orientamento giurisprudenziale richiamato, hanno composto il contrasto
interpretativo sorto in merito all’applicabilità dell’art. 2048 c.c. alla fattispecie in
esame, affermando, però, che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la
responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale,
bensì contrattuale.
Ed infatti - affermano le Sezioni Unite - quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento
della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola,
determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui
questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di
evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; quanto al precettore dipendente
dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un
rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del
complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e
vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva
che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio
desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è
verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di
dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla
scuola né all'insegnante (Cass. S.U. n. 9346/2002).
I fondamenti giuridici su cui si basa tale linea di pensiero possono essere individuati
una serie di argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico, di seguito
riportate.
Da un punto di vista logico, la scelta di riferire l’applicabilità dell’art. 2048 c.c. ai soli
casi di eterolesione appare coerente con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in
riferimento all’art. 2047 c.c., rispetto al quale, come è stato sopra affermato, l’art.
2048 c.c. ha uguale ambito di applicabilità (Cass. n. 11245/2003).
Differenziandosi gli artt. 2047 e 2048 c.c. solo sotto il profilo della capacità di intendere
e di volere dell’autore del danno, infatti, sarebbe incongruo assoggettare le due norme
a regole diverse.
Sotto il profilo letterale, inoltre, giova sottolineare come l’art. 2048 c.c. ponga a carico
dei precettori una presunzione di responsabilità per i danni cagionati “dal fatto illecito
dei loro allievi ed apprendisti”: non può considerarsi fatto illecito, pertanto, il danno
recato dall’alunno a se stesso, posto che di fatto illecito in senso tecnico si può parlare
soltanto se il danneggiato ed il danneggiante sono persone diverse.
Conseguenze
applicative del
secondo
orientamento
Parte motiva
1)Argomento
logico
2)Argomento
letterale
Soluzione
accolta dalle
Sezioni Unite
della Corte di
Cassazione
11
Da un punto di vista sistematico, infine, occorre evidenziare che l’art. 2048 c.c. è stato
collocato dal legislatore nel Titolo IX del Libro IV del codice civile, che disciplina la
responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.
Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, l’inapplicabilità dell’art. 2048 c.c. ai casi di
autolesione dell’allievo non comporta l’automatica estensione della regola generale di
cui all’art. 2043 c.c., ma la configurabilità di una responsabilità contrattuale a carico
della scuola e dell’insegnante nei confronti del minore.
La natura contrattuale del rapporto tra istituto scolastico e alunni, infatti, si fonda
sull’accoglimento della domanda di iscrizione e sulla conseguente ammissione
dell’allievo nella scuola, che determina l’instaurazione di un vincolo negoziale in forza
del quale la scuola assumerebbe, tra gli altri, l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e
sull’incolumità del minore, anche al fine di evitare che egli procuri un danno a sé
stesso.
La fonte dell’obbligazione dell’insegnante è stata ravvisata, invece, nel c.d. “contatto
sociale” qualificato. La relazione intercorrente tra l’insegnante e gli allievi, infatti, è tale
da ingenerare nella coscienza sociale un affidamento nell’adempimento, da parte del
primo, di specifici obblighi di protezione e di vigilanza in ragione della particolare
qualità da quest’ultimo rivestita. Ne deriva che il rapporto concretamente intervenuto
tra questi soggetti e l’affidamento che legittimamente riposto nei confronti degli
insegnanti integrano un fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e, in
particolare, a produrre un obbligo di protezione, la cui violazione integra una
responsabilità da inadempimento di un’obbligazione preesistente, in quanto tale
assoggettata alla disciplina di cui all’art. 1218 c.c.
Di conseguenza, nel caso di specie, l’istituto scolastico e il docente accompagnatore
saranno tenuti a risarcire i danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità
contrattuale ex art. 1218 c.c. Ciò comporta una presunzione di colpa dell’istituto e
dell’insegnante, i quali avranno l’onere di provare che l’inadempimento non c’è stato,
oppure l’assenza di colpa.
Occorre, infine, sottolineare che la posizione sopra esaminata è stata fatta propria da
una recente pronuncia della Corte di Cassazione, resa in un caso analogo a quello che
ci occupa.
La fattispecie prospettata alla suddetta Corte, infatti, riguardava il danno alla persona
riportato da uno studente per l’uso improprio di una terrazza a livello della camera
d’albergo occupata dal danneggiato. In tale occasione, la Corte di legittimità ha
affermato che, in tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli
allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di
provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica
preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della
documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di
provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (Cass. n. 1769/2012).
3)Argomento
sistematico
4) la responsabi-
lità contrattuale
dell’istituto
scolastico e
dell’insegnante
Contatto sociale
Conseguenza
Orientamento
giurisprudenziale
conforme alla
pronuncia delle
Sezioni Unite
12
Le ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione sopra citata ad estendere l’obbligo
di protezione e di vigilanza dell’istituto scolastico e del docente accompagnatore anche
nell’ipotesi di gita scolastica, sono, fondamentalmente, di ordine letterale.
Giova osservare, infatti, che l’art. 2048 comma 2 c.c., nel prevedere la responsabilità
dei precettori nel tempo in cui gli allievi sono sottoposti alla loro vigilanza, ha utilizzato
una formula ampia, così identificando detta responsabilità non soltanto durante lo
svolgimento dell’attività didattica in senso stretto, ma anche in altre occasioni in cui gli
allievi sono comunque affidati alla sorveglianza dei docenti, come la pausa della
ricreazione e le gite scolastiche.
Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni Unite e della recente pronuncia
sopra richiamata, pertanto, può affermarsi che sull’istituto scolastico e sui docenti
accompagnatori incombe l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumità
dell’alunno sia dinanzi alla scelta in sede di organizzazione del viaggio, sia al momento
della sua concreta fruizione.
Nel caso di specie, la peculiare connotazione della camera della vittima – che
verosimilmente non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della
struttura alberghiera all’atto dell’organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il
docente accompagnatore a rilevare, mediante l’accesso alle camere stesse, il rischio
della facile accessibilità alla terrazza, per poi adottare le misure in concreto idonee alle
circostanze, come ad esempio la richiesta di sostituzione della camera con altra priva
di analoghe situazioni di pericolosità.
Il prof. Tizio e l’istituto scolastico, quindi, potrebbero essere ritenuti responsabili ex
art. 1218 c.c. per non aver adottato le misure idonee a scongiurare il pericolo di lesioni
derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e
tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva la valutazione dell’apporto
causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Alla luce delle pregresse considerazioni, si può, pertanto, concludere, con riferimento
alla posizione del Sig. Caio, che, se il giudice adito accoglierà l’orientamento prevalente
in giurisprudenza e sopra richiamato, questi sarà ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c.
dei danni subiti da Sempronia in seguito alla caduta dalla terrazza dell’albergo da lui
custodito. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell’istituto scolastico e del prof.
Tizio, qualora il giudice adito accolga il primo e più risalente orientamento succitato,
costoro potrebbero rispondere dei danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità
extracontrattuale (art. 2043 c.c.); qualora il giudice adito aderisca al secondo e
minoritario orientamento, invece, applicherà in via estensiva l’art. 2048 comma 2 c.c.
Il prof. Tizio e l’istituto scolastico, pertanto, potrebbero rispondere dei danni subiti da
Sempronia in base alla disciplina delineata dalla norma de qua. Qualora il giudice,
infine, ritenga di aderire all’orientamento maggioritario, suffragato da una pronuncia
delle Sezioni Unite e recentemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità in un
caso analogo a quello prospettato, potrebbe ritenere l’istituto scolastico e il docente
accompagnatore entrambi responsabili, a titolo di responsabilità contrattuale ex artt.
1173 e 1218 c.c., dei danni subiti da Sempronia; la fonte della relativa responsabilità,
Parte motiva
Argomento
letterale
Conseguenza
Conclusioni