Notificazioni, comunicazioni, P.E.C., deposito telematico...

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Notificazioni, comunicazioni, P.E.C., deposito telematico - casistica NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO CIVILE ARTT. 136-151 Codice di procedura civile (c.p.c.) e relative disposizioni di attuazione L. 1229/1959 Attribuzione all'Ufficiale giudiziario della potestà di notificazione L. 1994/1953 Attribuzione all'Avvocato della potestà di notificazione Art. 16, comma 2, RDL 27 novembre 1933, n. 1578 Indicazione indirizzo PEC dell'avvocato nell'Albo di appartenenza L. 890/1982 Modalità di notificazione a mezzo posta L. 80/2005 (conversione D.L. 35/2005) e D.P.R. 445/2000 modalità di “trasmissione” alle parti D.P.R. 123/2001 previsione in via generale di strumenti informatici e telematici per comunicazioni e notificazioni di atti nel procedimento civile Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale D.M. 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (si vedano gli schemi allegati al testo) ARTT. 4, comma 6, e 6, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

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Notificazioni, comunicazioni, P.E.C., deposito telematico - casistica

● NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO CIVILE

ARTT. 136-151 Codice di procedura civile (c.p.c.) e relative disposizioni di attuazione

L. 1229/1959 Attribuzione all'Ufficiale giudiziario della potestà di notificazione

L. 1994/1953 Attribuzione all'Avvocato della potestà di notificazione

Art. 16, comma 2, RDL 27 novembre 1933, n. 1578 Indicazione indirizzo PEC dell'avvocato nell'Albo di appartenenza

L. 890/1982 Modalità di notificazione a mezzo posta

L. 80/2005 (conversione D.L. 35/2005) e D.P.R. 445/2000 modalità di “trasmissione” alle parti

D.P.R. 123/2001 previsione in via generale di strumenti informatici e telematici per comunicazioni e notificazioni di atti nel procedimento civile

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale

D.M. 2 novembre 2005 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (si vedano gli schemi allegati al testo)

ARTT. 4, comma 6, e 6, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

Notificazioni, comunicazioni, P.E.C., deposito telematico - casistica

Provvedimento 28 dicembre 2015 del DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Sono rilevanti gli schemi allegati a tale provvedimento

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2012, n. 221. “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; in particolare:Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica;Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali;Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni;Art. 16-sexies. Domicilio digitale;Art. 16-septies. Tempo delle notificazioni con modalità telematiche;Art. 16-novies. Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita;Art. 16-decies. Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti;Art. 16-undecies. Modalità dell'attestazione di conformità

Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare:Art. 15, comma 2 Validità, a tutti gli effetti di legge, del documento informatico.

Notifica – comunicazione: differenze

● La notifica o notificazione è attività dell'ufficiale giudiziario (altrimenti detto “U.N.E.P.” - Ufficio notificazioni, esecuzioni, protesti) o di altro soggetto abilitato dalla legge (v. L. 1994/1953 per l'avvocato).

● L'attività consiste nel portare un atto giuridicamente rilevante (sentenza del giudice, comunicazione con biglietto di cancelleria, atto di parte o del pubblico ministero) a conoscenza del soggetto destinatario; “conoscenza” da intendersi non solo nel senso di comprensione del significato dell'atto in questione ma anche, e soprattutto, nel senso che dal momento della presa conoscenza (o recapito) dell'atto mediante notifica, derivano determinati effetti previsti dalla legge.

Notificazione, effetti

Semplificando i riferimenti,

1) in relazione al contenuto dell'atto, si possono avere effetti:

a) di natura processuale

b) di natura sostanziale

2) in relazione alla modalità della notifica, derivano effetti consistenti in:

a) “perfezionamento” della notifica

b) “non perfezionamento” della notifica

Notificazioni, effetti

● N.B.

È in relazione al perfezionamento o meno della notifica che si producono gli effetti sostanziali e processuali dell'atto notificato.

Il rispetto delle modalità, cioè delle forme, consente l'esplicarsi degli effetti di natura processuale e sostanziale dell'atto notificato.In maniera “filosofica”, la forma determina il contenuto

Notificazioni, effetti - esempi

● Decorrono dalla notifica (o in certi casi dalla comunicazione) perfezionata:

a) termini per impugnazioni delle sentenze (o reclami delle ordinanze e decreti) – efficacia “riflessa” sulla formazione del c.d. “giudicato” e di conseguenza sul valore della “certezza del diritto”

● Dipendono dal regolare perfezionamento della notifica

a) l'eventuale vizio della stessa e l'onere di doverla ripetere, c.d. “rinnovazione”, che implica il decorrere di ulteriore tempo – efficacia “riflessa” sul valore della c.d. “economia processuale”;

b) la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti coinvolte in una controversia

Notificazioni, effetti - esempi

Sul versante sostanziale, dipendono dalla notificazione (non in via esclusiva):

● L'interruzione della prescrizione del diritto che si intende far valere in giudizio (si pensi ad azioni reali [interruzione usucapione] o azioni ex artt. 1667-1669 c.c. [vizi su costruzione immobili])

● Rispetto ai crediti vantati da una parte contro l'altra, può essere vincolata alla notifica la debenza o meno di interessi in una certa misura (legale o convenzionale)

Notifica – comunicazione: differenze

● La comunicazione (art. 136 cpc) è un atto con il quale il cancelliere informa le parti o gli altri soggetti del processo (pubblico ministero, consulente tecnico e altri ausiliari, testimoni) che si sono verificati determinati fatti processualmente rilevanti.

● La comunicazione è atto esclusivo del cancelliere.

● Le modalità della comunicazione sono:

- consegna materiale del biglietto di cancelleria al destinatario

- trasmissione a mezzo PEC

- notificazione tramite UNEP

- EXTREMA RATIO, via fax

Oggetto di comunicazioni e notifiche nel processo civile telematico

● In via generale, indipendentemente dall'atto specifico, è rilevante il concetto di documento informatico o elettronicoDocumento elettronico:

● Inizialmente previsto dal DPR 445-2000 (ART. 10) ripreso nel CAD (art. 20). In prima istanza si tratta di dare valore giuridico a una finzione, ovvero di realizzare una finzione giuridica, per cui si conferisce valore di documento a un insieme di bit equiparandolo alla forma scritta e confezione materiale con cui usualmente si identificava e identifica il documento. Ai fini dell'efficacia della finzione valgono alcuni requisiti tecnici e, in particolare, la firma digitale (si potrebbe quasi dire che valgono più i requisiti tecnici che il contenuto o tipo concreto di atto).

Firma digitale● Tipologie di firma digitale o elettronica:

a) Firma elettronica pura e semplice (insieme di dati allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione);

a.1) Firma elettronica qualificata: “sottospecie” della precedente, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante dispositivo sicuro per la creazione della firma;

b) Firma elettronica avanzata: identificazione del firmatario che firma con strumenti di cui lui solo ha il controllo e collegamento tra dati del documento e del firmatario che consentano di verificare l’avvenuta modificazione del contenuto;

b.1) Firma digitale: sottospecie del secondo tipo realizzata con certificati e chiavi crittografiche, pubblica e privata, che consentono di verificare provenienza e integrità del documento o insieme di documenti informatici. v. Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 1) lettera s).

TIPOLOGIE DI FIRMA

● CAdES, busta crittografica di firma con estensione P7M;

● PAdES, firma integrata all’interno di file di tipo Portable Document Format (PDF) secondo lo standard ISO/IEC 32000;

● XAdES, ancora poco diffuso in Italia, prevede la sottoscrizione in linguaggio XML. È tuttavia tipologia fondamentale nel processo civile telematico

TIPOLOGIA

Il formato di firma CAdES (CMS Adavanced Electronic Signatures) è basato tecnicamente sulle estensioni dello standard internet elaborate da IETF (Internet Engineering Task Force) per la crittografia dei messaggi protetti (Cryptographic Message Syntax), ed a sua volta basato sulle specifiche standard crittografiche PKCS#7.

E’ possibile firmare qualsiasi tipologia di file in CAdES, non essendoci particolari restrizioni di formato (sono ammessi documenti PDF, doc, xls, immagini, eseguibili, file di testo e binari di qualsivoglia tipo), tuttavia, per leggerne il contenuto, una volta firmato, è necessario utilizzare specifici software in grado di estrarre dalla busta crittografica il documento sottoscritto.

Tipo: Cades

Quando si “firma” digitalmente in formato Cades, si crea una busta crittografica che contiene all’interno:

● il documento originale;

● l’impronta univoca del documento firmata, la firma, infatti, per questioni di rapidità non viene applicata all’intero documento ma solo all’impronta dello stesso (hash);

● il certificato dell’utente firmatario;

● il certificato della Autorità di certificazione che lo ha rilasciato.

(Può anche essere presente una marcatura temporale opzionale, il cui uso consente di associare una data ed ora certa e legalmente opponibile a terzi al documento informatico firmato digitalmente).

Tipo: Cades – struttura del file● La firma viene apposta integralmente al file e non è possibile sottoscrivere parzialmente un documento, così come

non è prevista, a differenza del formato PAdES, una gestione delle versioni tale da consentire di apportare al documento firmato delle modifiche o delle annotazioni, successivamente alla sottoscrizione dello stesso.

● Il formato CAdES consente di apporre firme multiple sullo stesso documento da parte di soggetti differenti e può essere effettuata con due modalità distinte:

● firma congiunta, associando alla stessa busta più certificati di firma, relativi ai singoli soggetti firmatari;

● cosiddetta firma a cipolla, in cui l’intera busta crittografica sottoscritta dal primo firmatario viene firmata ed inserita in una ulteriore busta in una sorta di matrioska digitale.

Tipo: Pades

Trattandosi di una estensione dello standard Portable Document Format, codificato con ISO/IEC 32000, il formato di firma PAdES (Pdf Advanced Electronic Signatures) ha come primo grande vantaggio la possibilità di visualizzare il documento sottoscritto con un qualsiasi lettore di file PDF, anche mobile.

● In relazione alle recenti modifiche intervenute nel processo civile telematico con Provvedimento 28 dicembre 2015 del DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, l'utilizzo concreto di tale tipo di firma digitale si è espanso notevolmente per quanto riguarda le attività di cui agli artt. 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) e 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) D.L. 179/2012.

Tipo: Pades

In particolare, ciò è dovuto all’architettura del formato PAdES che consente di gestire, all’interno dello stesso file, più versioni di uno stesso documento (versioning), consentendo quindi di poter inserire modifiche o annotazioni successivamente alla firma su una copia, senza andare ad inficiare la validità del documento firmato originariamente.

Tipo: Pades - struttura del file

E’ possibile firmare parzialmente il contenuto di documento PDF ed inserire una rappresentazione grafica della firma digitale apposta.La gestione della firma multipla da parte di più soggetti sullo stesso documento è gestita secondo le modalità di versioning, ciò consente di individuare, tracciare e verificare eventuali modifiche apportati al documento sottoscritto dai successivi firmatari.Come già detto il PDF firmato può essere aperto e visualizzato da qualsiasi reader, tuttavia per la verifica effettiva delle firme digitali apposte è necessario utilizzare la versione più recente di Adobe Reader su computer Windows o Mac, impostando i parametri avanzati di sicurezza in modo da riconoscere le Certification Autority accreditate in Italia, come specificato sulla specifica pagina di AgID: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/firma-pdf

Tipo: Xades

Il formato XAdES (Xml Advanced Eletronic Signatures) è uno standard di firma elettronica avanzata definito dal World Wide Web Consortium (più noto come W3C) e basato sul linguaggio di marcatura XML.

Il formato XML, consente di creare e descrivere documenti strutturati e rende possibile gestire i dati strutturati presenti nei depositi telematici del Processo Civile Telematico, consentendo ai sistemi informatici un trattamento automatico.

La firma XAdES analogamente allo standard PaDES consente di leggere il documento informatico firmato digitalmente e di sottoscrivere solo parti dello stesso, garantisce maggiore flessibilità permettendo la ricerca all’interno dei dati strutturati contenuti nei tag XML. L’uso pratico del formato XAdES è tuttavia particolarmente complesso e ciò ne ha limitato la diffusione, basti pensare che di norma per la visualizzazione di un file XML in formato leggibile è necessario utilizzare file esterni denominati fogli di stile e che il foglio di stile utilizzato modifica come viene visto il documento dall’utente finale, pur senza alterare il contenuto del documento XML originario, firmato digitalmente.

Tipo: Xades – struttura del file

● la struttura corrisponde a un caso di deposito telematico nel processo civile telematico, una volta arrivati alla fine della procedura di invio (...e ad essa sopravvissuti...)

Segue: sui tipi di firma digitale e relativi “Kit”● In relazione a ciò di cui si discute, va tenuto presente che all’interno di ogni Kit di firma digitale

(Lettore di smart card, penne USB...tipologie di strumentazione in evoluzione) sono presenti diversi “tools” o strumenti, tra i quali la possibilità di conferire una c.d. “marcatura temporale” ai file su cui si appone la firma digitale.

● Circa la certezza del diritto, processuale e sostanziale, la questione è rilevante quando non si abbia a disposizione un documento recentemente formato. Ad esempio, tra inizio e fine di un processo civile possono (eufemismo) intercorrere diversi anni e nel caso di esito favorevole ad una delle parti (riconoscimento della pretesa avanzata e condanna della controparte a dovere corrispondere quanto accertato come dovuto) e quindi si voglia portare ad esecuzione la sentenza, la procura speciale alle liti conferita all’inizio del processo potrebbe non essere un documento giustificatamente spendibile per una serie di fattori e circostanze concrete.

● In caso infatti di apposizione di marcatura temporale e a meno che non si sia adottata la formula per cui la procura speciale sia stata conferita per quel procedimento “in ogni sua fase, stato e grado”, il documento depositato all’inizio del processo non potrebbe essere considerato valido per iniziare la fase esecutiva oppure, pur iniziata l’esecuzione, potrebbe verificarsi la necessità di dovere integrare la documentazione in questione, con perdita di tempo per la parte interessata e, in generale, con nocumento alla auspicata celerità nella definizione degli affari giudiziari.

● Discende da quanto sopra che la verifica dei file firmati digitalmente, sia tramite esame delle proprietà informatiche del documento sia tramite esame “fisico”, da richiedere per i casi di conclamata incertezza, è requisito utile ai fini del corretto svolgersi di un procedimento civile. In questi casi la correttezza formale (informatica) conferisce certezza.

Notificazioni, comunicazioni, depositi telematici – Alcuni casi reali

Vi sono elementi divenuti imprescindibili:

● P.E.C. (posta elettronica certificata)

● Familiarità con strumentazione informatica e cura di quest'ultima

● Capacità di (tendenziale) aggiornamento continuo sull'evoluzione normativa di settore, inclusa l'attitudine a memorizzare sigle e acronimi e definizioni (di cui “P.E.C.” è esempio tipico)

● ...pazienza...

dall'interazione di tali fattori dipende l'avverarsi di un produttivo processo civile telematico

Alcune sigle importanti

PCT: processo civile telematico

PST: portale servizi telematici

REGINDE: registro nazionale degli indirizzi elettronici

INI-PEC: indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese

Rilevanza di un corretto indirizzo P.E.C.Giurisprudenza:Trib. Milano, verbale 17 novembre 2015Comunicazioni di cancelleria – Avviso di mancata consegna – Indirizzo CECPAC – Non idoneo – Causa imputabile al destinatario – Perfezionamento mediante deposito in cancelleria

“Oggi 17 novembre 2015 sino alle ore 10.00 innanzi al dott. Enrico Consolandi nessuno compare ed il giudice rilevato che il verbale della precedente udienza è stato comunicato mediante pec al difensore di parte attrice, come da RAC;rilevato che quanto al difensore di parte convenuta il verbale non risulta comunicato, essendo stata acquisita una ricevuta di mancata consegna del seguente tenore:“Il giorno 17/09/2015 alle ore 08:58:55 (+0200) il messaggio"COMUNICAZIONE ***/***/CC" proveniente da"[email protected]"e destinato all'utente "***@postacertificata.gov.it"non e' stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio.Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.Identificativo del messaggio:opec***@gestorepec.giustiziacert.it”Rilevato che il detto indirizzo del difensore corrisponde a una casella PEC “del cittadino” le c.d. CECPAC, fornite gratuitamente dal governo italiano, in realtà inidonee al processo telematico perchè non attingibili che da alcune amministrazioni, fra le quali non rientrava il Ministero della Giustizia e non utilizzabili per tutti i mittenti (come risulta dal sito www.postacertificata.gov.it ovre si legge che “La PostaCertificat@ garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra Cittadino e Cittadino.Rilevato comunque che le caselle in oggetto sono ad oggi inidonee allo scopo come risulta dallo stesso sito www.postacertificata.gov.it ove è annunciata la sospensione del servizio e più specificamente si dice che “3) dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi e l'accesso alle stesse sarà consentito, sino al 17 settembre 2015, solo ai fini della consultazione e del salvataggio dei messaggi ricevuti; dal 18 settembre sarà definitivamente inibito l'accesso alla propria casella;”Ritenuto pertanto che nel caso di specie nessuna comunicazione sia dovuta al difensore del convenuto, per il quale vale il mero deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 16 dl 179/2012 poiché la mancata consegna è dovuta alla colpa del difensore di aver scelto e mantenuto una casella inidonea e ora anche non più funzionante;

PTMdispone la Cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione.

Rilevanza di corretto inserimento nel Reginde

Trib. Milano, verb. 19 maggio 2015 (est. Consolandi)Atto di parte – Deposito per via telematica – Sottoscrizione del mero domiciliatario – Insufficiente Iscrizione del difensore nelle tabelle anagrafiche – Iscrizione del difensore nel registro e nel fascicolo informatico – Onere del difensore – Mancata iscrizione – Scusabilità – Non sussiste “I difensori di parte convenuta eccepiscono quanto alle memorie tutte di parte attrice che sono firmate dall'avv. L, la quale è mera domiciliataria e non difensore titolare.Parte attrice: rileva che iscritta nel fascicolo è la sola avv. L e che anche l'avv. GV non può inviare in quanto munita di pec, ma non di firma digitale.Il giudice rileva:• il domiciliatario non è legittimato a redigere atti difensivi per il cliente, avendo la mera funzione di recapito fisico, oltretutto obsoleta in tempi di processo telematico e di comunicazione telematiche che devono raggiungere il difensore; residua una utilità per quei casi in cui la notifica o comunicazione telematica non riesca a funzionare;• la eccezione sulla carenza di firma del difensore titolare, avvocato LF di Lecce, è dunque fondata;• occorre rilevare peraltro che la cancelleria non ha iscritto il titolare della difesa, del foro di Lecce, nel registro informatico, per cui costui non avrebbe potuto depositare atti a sua firma i quali, all'atto del controllo, sarebbero stati probabilmente rigettati automaticamente dal sistema che avrebbe rilevato la presenza di una firma di difensore non legittimato nel fascicolo;• occorre ancora rilevare che questa inadempienza trova motivazioni fatto che l'avvocato di fuori distretto non è normalmente inserito in certe tabelle anagrafiche dei registri di cancelleria non previste per legge, ma che comunque per prassi costituiscono un adempimento necessario addossato dagli uffici ai difensori;• la questione sarebbe dunque se questi adempimenti omessi dalla cancelleria, iscrizione del titolare nelle tabelle anagrafiche e quindi l'iscrizione nel registro nel fascicolo dell'avv. LF, siano scusabili e si possono generare una rimessione in termini;• sotto questo profilo non appare incolpevole l'atteggiamento del difensore che non controlli la correttezza delle iscrizioni da parte dellacancelleria nel registro informatico, attesa la facile consultabilità di questo e l'onere professionale di collaborazione, ma la questione è in realtà irrilevante perché non è stata richiesta la dimensione in termini;• ulteriore questione di irrilevanza della questione è che i 5 capitoli proposti per interrogatorio testi sono in buona parte pacifici e documentali, atteso che la parte convenuta opposta ha provveduto a depositare numerosa documentazione circa le società coinvolte e quindi buona parte delle circostanze sono oggi accertabili documentatamente; in ogni caso almeno tre circostanze si riferiscono ad avvenimenti che sarebbero venuti “ sempre” o “ mai” e dunque sono inammissibili anche per genericità.• Va dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione, che viene fissata, onde consentire alle parti un'ultima possibilità di transazione, per il giorno *** ore ***, data nella quale avverrà anche la discussione la decisione ex articolo 281 sexies c,p,c,Il Giudice”

Rilevanza della pazienza e dell'aggiornamento

Caso concreto, verificatosi a cavallo dell'entrata in vigore delle modalità di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari – art. 543, comma 4, c.p.c..

Premessa:

Prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, l'ufficiale giudiziario depositava presso la competente cancelleria il verbale di pignoramento, in caso positivo, insieme a titolo esecutivo e precetto. Dal momento del pignoramento, decorrevano 90 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e dell'istanza di vendita o assegnazione. (v. art. 497 cpc);

con l'entrata in vigore del nuovo art. 543 cpc, applicabile, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., anche alle procedure iniziate prima, lo schema è stato modificato come segue:

1) l'ufficiale giudiziario, eseguito il pignoramento, consegna titolo esecutivo, precetto e verbale all'avvocato (al creditore, secondo la dizione della norma);

2) entro 30 giorni, l'avvocato deve iscrivere a ruolo la procedura esecutiva depositando telematicamente copia conforme degli atti a lui riconsegnati, altrimenti il pignoramento perde efficacia.

Ergo: primo effetto pratico: riduzione dei termini da 90 a 30 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva;

secondo effetto: attribuzione dei poteri di certificazione all'avvocato, che attesta la conformità degli atti depositati telematicamente agli originali che rimangono in suo possesso.

In una sola “mossa” sono implicati quindi P.E.C., disciplina delle notifiche e comunicazioni, deposito telematico, firma digitale, attestazione di conformità (ruolo di pubblico ufficiale conferito a soggetto privato).

Pazienza e aggiornamento

● In tale modifica, inoltre vengono coinvolte oggi tutte le ulteriori previste nei seguenti testi:

1) art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12 introdotto dall’art. 52 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 e modificato dalla legge 132/2015 (attestazione conformità per atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico).

2) D.P.C.M. 13.11.14 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015.

3) art. 18 decreto legge 132/14 (attestazioni conformità richieste nelle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi).

4) art. 19 legge 6 agosto 2015 n. 132 (attestazione conformità della copia informatica ottenuta dalla scansione dell’originale cartaceo di notifica cartacea ai fini del deposito telematico).

5) Articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Pazienza e aggiornamento

Tornando al caso concreto, accade che:

- affidata all'Ufficiale giudiziario la notifica di pignoramento presso terzi, interviene la modifica dell'art. 543 cpc; a fine gennaio 2015 per errore e mancato aggiornamento sia dell'Ufficiale Giudiziario che dell'avvocato, viene ritirato l'atto notificato dall'Ufficiale giudiziario, senza che venga annotato correttamente il ritiro;

- l'atto di pignoramento viene depositato dall'avvocato in cancelleria con la consapevolezza “colpevole” che vi fossero i previgenti 90 giorni utili ad iscrivere a ruolo e che operasse il principio “tempus regit actum”;

- letta la normativa di allora fresca emanazione, l'avvocato -che nel frattempo riceve strana PEC di avvenuto deposito dell'atto di pignoramento da parte della cancelleria del Tribunale competente- si affretta ad iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nell'ultimo giorno che considerava utile, calcolato nel trentesimo dal ritiro e deposito;

- esito dell'iscrizione a ruolo telematica: non accettata per impossibilità del sistema di ricondurre la richiesta di iscrizione a ruolo a qualche procedura esistente;

- prima conseguenza in punto di solo diritto: venir meno dell'efficacia del pignoramento=perdita economica della parte assistita per tardività dell'iscrizione a ruolo, estinzione della procedura etc.

Pazienza e aggiornamento

Seconda conseguenza: pensare a possibili rimedi che sono consistiti in:

- verifica presso ufficiale giudiziario dell'avvenuto ritiro materiale, se annotato;

- verifica presso la cancelleria competente dell'avvenuto deposito materiale, il soggetto depositante;

- verificata l'assenza dell'uno e dell'altro, come in parte corrispondente alla prassi antecedente alla modifica dell'art. 548 cpc, come prova del momento da cui far decorrere il termine per l'iscrizione a ruolo rimaneva solamente la “strana” PEC, ricevuta dall'avvocato il giorno successivo al suo “colpevole” deposito, da parte della cancelleria e attestante l'avvenuto deposito del pignoramento in data di un giorno successiva a quella effettiva e reale;

ulteriori conseguenze: la conoscenza legale dell'avvenuto deposito dell'atto di pignoramento era riconducibile alla PEC, con quindi un giorno in più, in caso di contestazione, per provvedere all'iscrizione a ruolo, avvenuta in via cartacea, avendo poi la cancelleria accettato tale modalità “non essendo ancora del tutto attrezzati per tutte queste diavolerie”. Salvezza del pignoramento e positiva conclusione della procedura (e di chi Vi parla).

Segue: pazienza e aggiornamento

Le considerazioni precedenti sono estensibili all’ordinario processo di cognizione sotto i seguenti profili:

● Possibilità di iniziare un processo secondo un regime (analogico, cioè con deposito di atti cartacei) ed applicazione di quello nuovo sopravvenuto (digitale, cioè con deposito di atti per via telematica); la problematica riguarda procedimenti di relativa vecchia data (ante giugno 2014);

● Possibilità di introdurre un processo civile ordinario con atto cartaceo e prosecuzione con regime digitale (è fatta salva tale facoltà per i procedimenti iniziati dopo il giugno 2014);

● Possibilità di sovrapposizione tra diversi regimi: ad esempio, anche se non in diretta connessione col programma d’esame, una causa ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo ( v. art. 633 e ss. c.p.c., per l’inizio del quale procedimento è previsto unicamente il regime digitale), può essere promossa in via cartacea e proseguire in via digitale. La problematica è costituita dall’acquisizione del fascicolo telematico relativo al decreto ingiuntivo all’interno del fascicolo della causa ordinaria, con sovrapposizione di documenti informatici e cartacei, quanto meno in fase introduttiva.

Pazienza e aggiornamento - segue

Dal 10 aprile 2017 sono operative le seguenti modifiche evolutive agli applicativi della Giustizia Civile, riguardanti le c.d. specifiche XSD e in particolare:

la possibilità di indicare più soggetti terzi pignorati (e non più solo uno) negli atti di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi;

l'introduzione nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari di un nuovo atto denominato "Opposizione";

la definizione di nuovi atti, sia in corso di causa sia introduttivi, nell'ambito della Volontaria Giurisdizione in relazione all'Amministrazione di Sostegno, al Trattamento Sanitario Obbligatorio ed in materia di eredità e successioni;

la modifica dei servizi di consultazione che consentiranno l'accesso e la visibilità dei fascicoli a custodi e delegati, in modo analogo a quanto avviene già per i CTU;

la realizzazione di ulteriori interventi in relazione all'accesso in visibilità ai fascicoli concorsuali da parte degli incaricati con qualifica liquidatore.

Rilevante è la consultazione praticamente permanente del PST.

Rilevanza dell'attitudine a memorizzare sigle, acronimi e definizioni

In questa ipotesi si tratta di prestare attenzione alla “sintassi” informatica del processo civile, la dizione evidenziata è di per sé ansiogena sino a che, tramite controllo in cancelleria, si comprende che il cancelliere può compiere l'annotazione solamente in tal modo secondo “LE SPECIFICHE TECNICHE” (espressione testuale che sta per: Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, aggiornato al Provvedimento 28 dicembre 2015 del DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI)

Rilevanza sull'attenzione all'operato della cancelleriaIn questa ipotesi è accaduto che la cancelleria ha recepito “sua sponte” quanto chiesto in istanza relativa al calendario delle udienze fissate in precedenza da altro giudice, senza che il nuovo giudice si pronunciasse sull'istanza. Il tutto ha prodotto ulteriore istanza di rimessione in termini per la citazione dei testimoni in vista della nuova udienza, poi fissata dal giudice in quella che si intendeva differire.

Un caso di comunicazione di cancelleriaRiferito all'ipotesi precedente, la comunicazione consiste in (contenente anche indicazioni “xml”):

segue

Notifica a mezzo P.E.C.Caso di notifica tramite posta elettronica certificata non andata a buon fine, trattandosi di atto di precetto, non si pone un problema di rimessione in termini che invece si porrebbe per altro tipo di atti (es. ricorso in riassunzione), in relazione alla tipologia di avviso di mancata consegna.

Notifica a mezzo P.E.C.Caso di notifica tramite posta elettronica certificata non andata a buon fine, trattandosi di atto di precetto, non si pone un problema di rimessione in termini che invece si porrebbe per altro tipo di atti (es. ricorso in riassunzione), in relazione alla tipologia di avviso di mancata consegna.

segue

N.B. Il messaggio contiene allegati semplici “.pdf” e firmati digitalmente “.pdf.p7m”, trattandosi di atti esclusivamente di parte non è necessaria alcuna attestazione di conformità, così come sarebbe invece per la notifica di un decreto ingiuntivo.

Attestazione di conformità

● 5) art. 1 comma 3 decreto 28 dicembre 2015 (modalità per attestare la copia informatica in un documento informatico separato)

Art. 19-ter Modalità dell’attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformita’ di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione e’ inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformita’ nonche’ il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2. (...)

3. Se la copia informatica e’ destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica e’ destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma e’ inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. (...)

6. L’attestazione di conformita’ di cui ai commi precedenti puo’ anche riferirsi a piu’ documenti informatici.

Esempio di relata di notifica con attestazione di conformità

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATAex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato__________________, con studio in ________________ , Via _____ n. 123, CF:, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario del Sig. Tizio Caio, res. in _________, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001), giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., ho

NOTIFICATOad ogni effetto di legge gli allegati atti (DESCRIZIONE DEGLI ATTI ALLEGATI), prodotti a favore del Sig. Tizio Caio, e contro ALFABETAGAMMA SPA a:1) ALFABETAGAMMA SPA, con sede in Milano, Via _____ n. ____ , CF: 000000000002, P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).

DICHIAROche la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO) e,

ATTESTOai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro _________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di ___________ in data ________ ] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta.Luogo __________________ data _______________Avv. Ferdinando Morresi

segue

Possono quindi darsi casi di attestazione di conformità per:

● Atti e documenti di parte che devono essere depositati telematicamente (compresi, in alcuni casi, quelli formati da terzi. es. attestazione conformità titoli di credito in calce a precetto e redatta da ufficiale giudiziario prima della notifica cartacea o analogica del precetto);

● Atti e documenti di parte e/o di terzi -specificamente, provvedimenti del giudice- che devono essere scaricati dall'interessato per essere notificati o in via analogica o a mezzo P.E.C.;

Atti e documenti di parte, originariamente digitali e notificati, o da notificare, via PEC non hanno bisogno di attestazione di conformità; ai fini del loro corretto deposito in corso di un procedimento civile, occorrerà depositare telematicamente le Pec di accettazione e consegna al destinatario.

● n.b. L'attestazione di conformità è necessaria per le copie e non per i duplicati informatici estratti dal Polisweb o PST

Segue, un caso di deposito

Segue: un caso di deposito forse errato

Rilevanza della questione, il corretto numero di ruolo del procedimento:Trib. Torino, ord. 13 maggio 2016 (est. Ciccarelli)

Deposito per via telematica – Errata indicazione del numero di ruolo – Rifiuto della cancelleria – Ordine alla cancelleria di accettare l’atto rifiutato e di inserirlo nel fascicolo informatico –

Accettazione della cancelleria – Non costituisce deposito ma mero inserimento dell’atto nel fascicolo informatico – Necessità ai fini della visibilità dell’atto e del raggiungimento del suo scopo – Possibilità di accettazione del deposito – Possibilità materiale

Rimessioni in termini – Non appropriata

Segue: un caso di deposito forse errato

Caso specifico affrontato: ricorso per sequestro conservativo su immobili in corso di causa di merito intrapresa per ottenere il risarcimento di un danno di rilevante importo.

Una delle controparti resistenti, nel costituirsi con memoria nel procedimento in questione, “erra” nel depositare la propria memoria nella causa principale.

L’eccezione, o forse e meglio, la contestazione viene prontamente sollevata dalla parte ricorrente e, pur se non accolta nella parte in cui si voleva che il deposito venisse considerato non validamente effettuato, la contestazione è servita a meglio presentare le ragioni per l’accoglimento del ricorso per sequestro (concesso, anche se poi reclamato senza peraltro che venisse prestata alcuna cauzione; l’esito del procedimento è tutt’ora pendente).

Il caso è rilevante per dimostrare l’integrazione tra “vecchie” e nuove modalità del processo civile.

Segue: sempre sui depositi

> Egr. Dott. _____ ,

● > facendo seguito a colloqui telefonici con la Dott.ssa _______ (della quale non reperisco indirizzo e-mail, di qui la ragione

del disturbo), invio in allegato scannerizzazione dei dati atto xml relativi al deposito in oggetto, che ha avuto esito negativo a seguito di controllo della cancelleria.

● > Purtroppo, non riesco a comprendere dove sia l'errore segnalato dalla cancelleria, né in rapporto alla parte che dovrebbe risultare costituita né in rapporto al difensore, in teoria il sottoscritto.

● > Nel file che Le invio, le prime due pagine sono relative al dati atto.xml di invio del deposito, la terza ai controlli automatici, la quarta al messaggio di cancelleria.

● > Nello specifico, chiedo di indicarmi a quale livello o riga della sintassi informatica si situi l'errore poi rilevato dalla cancelleria (anche perché il messaggio inserito in concreto, non appare tra quelli indicati nelle specifiche del Dgsia, salvo mio possibile errore dato che il rifiuto non è attinente alla c.d. "terza pec").

● > Grato per le indicazioni che saprà fornirmi, anche attraverso la Dott.ssa ______ , invio i migliori saluti.

● > Avv. Ferdinando Morresi

Segue: file xml

Segue: colloquio con operatori

> Buongiorno,

> da un punto di vista tecnico, il file xml non presenta alcun tipo di errore. Nulla è stato infatti rilevato dai controlli automatici.

> Il cancelliere, tuttavia, mi ha riferito che il sistema non consentiva di lavorare la busta (non apparivano i dati della parte costituita). Per meglio comprendere il motivo del rifiuto e l'impossibilità riscontrata, occorre parlare direttamente con il cancelliere che ha lavorato il deposito telematico.

> Un cordiale saluto.

* * *

Gentilissima, La ringrazio, mi scusi se posso apparire eccessivamente insistente, ma il caso è significativo di disfunzioni del sistema, per così dire. In particolare, la questione è rilevante perché se alla Cancelleria compariva un codice errore di tipo Warn o Error (come credo) avrebbe dovuto comunque procedersi all'accettazione del deposito; ovviamente nel caso di Fatal, no; ma non credo che sia questo il caso (nel frattempo ho verificato anche la tipologia di messaggi e tipologie di errore delle ultime Pec e non solo delle terze, e neanche fra queste rientra quello in questione). Se, quindi, la cancelleria non ha potuto lavorare l'atto per ragioni che non si comprendono poiché i dati atto.xml sono integri, come mi riferisce anche Lei (chiarisco, il fatto che non apparivano i dati della parte costituita è il problema, rispetto a dei dati atto.xml che sono corretti), anche l'istanza di rimessione in termini diventa strumento inappropriato. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, non attiene strettamente alla tecnica informatica e dovrebbe essere necessario fare apposita istanza al Giudice nella quale si chieda di potere regolarizzare il deposito che è comunque da considerarsi effettuato in base alla ricezione delle PEC di consegna precedenti all'ultima della cancelleria. La qual cosa mi induce a dubbi -lo dico con autoironia, dati i precedenti rifiuti- sul fatto se procedere telematicamente con deposito di tale istanza "sperimentale". La ringrazio nuovamente per l'attenzione e la cortesia.

Avv. Ferdinando Morresi

Segue: codici errore

Segue, la busta telematica