Lo strumento degli appalti verdi per la promozione del compost di … · consumo sono iscrivibili...
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Lo strumento degli
appalti verdi per la promozione del
compost di qualità
Marco Glisoni, Enrico Degiorgis – Arpa Piemonte
Decreto 8 maggio 2003, n. 203,
Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno stesso.
Materiale riciclato: un materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo
Il Repertorio del riciclaggio, tenuto e reso pubblico a cura dell’Osservatorio dei Rifiuti, contiene:
a) l’elenco dei materiali riciclatib) l’elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l’offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo
Ammendanti Circolari ministeriali 22 marzo e 23 novembre 2005
Materiale riciclato: materiale realizzato utilizzando rifiuti organiciderivanti dalla raccolta differenziata (>70%)
Elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio delRiciclaggio (non esaustivo):
Ammendante compostato verde (Acv) così come classificato dallalegge n. 748/1984 e successive modificazioni
Ammendante compostato misto (Acm) così come classificato dallalegge n. 748/1984 e successive modificazioni
Materiale riciclato e categorie di prodotti
I seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal post-consumo sono iscrivibili nel Repertorio del Riciclaggio:
Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardiniAmmendante per la cura di aree verdi ricreative e sportiveAmmendante per la costruzione del verde urbanoAmmendante per aiuole, aree spartitrafficoAmmendante per particolari interventi paesaggistici(tetti verdi, barriere fonoassorbenti, ecc.)
……………..(continua)
D.G.R. Piemonte 11 giugno 2007, n. 21-6111
Individuazione dei destinatari insistenti sull’area geografica regionale
per l’attuazione del Decreto 8 maggio 2003, n. 203
CODICE APPALTI 2006
• Articolo 2 Principi
• “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”
CODICE APPALTI 2006
• Articolo 40 Qualificazione per eseguire
lavori pubblici
Tra i requisiti di capacità tecnica e
professionale il regolamento comprende,
le misure di gestione ambientale
• Articolo 42 Capacità tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi
• f) indicazione, per gli appalti di servizi e
unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal
regolamento, delle misure di gestione ambientale
che l'operatore potrà applicare durante la
realizzazione dell'appalto;
CODICE APPALTI 2006
CODICE APPALTI 2006
• Articolo 68 Specifiche tecniche
• possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee(multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, …
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione
Finanziaria 2007 art 1 comma 1126
Ai commi 1127, 1128 sono indicati tra le categorie
merceologiche coinvolte:
D) SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO )
CODICE APPALTI 2006
… le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che
i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura
sono presunti conformi alle specifiche tecniche (ambientali)
definite nel capitolato d'oneri;
essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato,
quale una documentazione tecnica del fabbricante
o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
Art. 23 Le specifiche tecniche (continua)
……. PURCHE’
• esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
• i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
• le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i
produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
• siano accessibili a tutte le parti interessate.
PIANO D’AZIONE NAZIONALE
SUGLI ACQUISTI SOSTENIBILI
• Legge Finanziaria 2007 (commi 126,1127,1128)
• Confronto con i ministeri dello Sviluppo Economico e
dell’Economia e Finanze e GDL per i criteri minimi del sottogruppo Ammendanti (Arpa Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, CIC, Regione Piemonte)
• Tavolo Stato-Regioni
• Decreto Interministeriale
CRITERI AMBIENTALI MINIMIScopo del documento
Prodotti interessati
Requisiti dei CAM
Gli impatti ambientali principali
I criteri
Consumo energetico
Allungamento del ciclo di vita
Quadro normativo
Etichette energetiche ed eco-etichette di Tipo I
Il mercato
Il target nazionale
Soggetti partecipanti alle fasi di definizione / consultazione
Osservazioni e commenti raccolti dai soggetti interessati
Possibili evoluzioni dei criteri
Fonti utilizzate
OFFERTA :
compost in Piemonte
• Produzione di circa 170.000 t/anno di compost di
qualità
– 63.000 t/a: utilizzo diretto in pieno campo
– 107.000 t/a: produzione di substrati
Fonte: Bozza di rapporto ambientale della VAS della proposta di piano regionale dei rifiuti
CRITERI APE
• Promotori:
– Provincia di Torino e Arpa Piemonte
• Enti aderenti al Protocollo APE:• Comuni di Avigliana, Bardonecchia, Cesana T.se, Chieri,
Chiomonte, Collegno, Grugliasco, Poirino, Torino
• Comunità Montana Bassa Val di Susa
• CCIAA di Torino
• Parco Nazionale del Gran Paradiso e Parco La Mandria
• ACEA Pinerolese e CIDIU
• Agenzia per l’Energia, Consorzio Pracatinat, Environment Park, Cinemambiente, ITCG Galilei, Torino Internazionale, Consorzio Servizi Socio Assistenziali Chierese
• Collaborazione con Regione Piemonte e CIC
PRODOTTI “A MARCHIO”
Ecolabel EC/799/2006 (2)
MARCHIO CIC (19)
“consentito in AGRICOLTURA
BIOLOGICA” (69)
MARCHIO REGIONE VENETO (3)
CRITERI APE - Applicabilità
I criteri sono applicabili agli
ammendanti del suolo, così
come definiti all’art. 2, comma 1, punto z) del decreto legislativo
217/2006 – “Revisione della
disciplina in materia di
fertilizzanti”: “materiali da
aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o
migliorarne le caratteristiche
fisiche e/o chimiche e/o l’attivitàbiologica”.
“Ammendanti del suolo”: materiali
da aggiungere al suolo in situ per
conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che
possono migliorarne le
caratteristiche o l’attività chimica e/o biologica.
Il Dlgs tratta in generale dei fertilizzanti.
Rientrano nel campo di applicazione l’Ammendante
Compostato Verde ACV e
l’Ammendante Compostato Misto
ACM (allegato 2 del DLgs217/2006)
Criteri APE (specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Rintracciabilità
L’appaltatore deve fornire una
documentazione che
consenta la rintracciabilità del
prodotto, intesa come la possibilità di ricostruire e
seguire il percorso del
prodotto attraverso tutte le
fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione (L’Ecolabel europeo e il
Marchio del Consorzio Italiano
Compostatori – CIC possono
costituire mezzo di prova per
attestare la rispondenza a tale requisito).
Sono istituiti il registro dei
fertilizzanti e il registro dei
fabbricanti di fertilizzanti. Il
fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e
degli altri fertilizzanti,
conserva registrazione
sull'origine dei concimi. Essa
e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi,
fintantoche' il concime e'
immesso sul mercato e per
altri due anni dopo che il
fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
Criteri APE
(specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Ingredienti organici
Il prodotto non deve contenere torba e la sostanza organica che contiene deve derivare dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti (definiti nella direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti e nell’allegato I della medesima).
Un prodotto è considerato idoneo per l’assegnazione del marchio di qualità
ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti [definiti nella direttiva del Consiglio, del 15 luglio
1975, relativa ai rifiuti e nell’allegato I della medesima].
I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi
(salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri
indicati nella Decisione 2006/799/CE (fanghi dal trattamento di frutta, verdura, cereali,…, dalla raffinazione
dello zucchero, dell’industria lattiero-casearia, dell’industria dolciaria e
della panificazione e della produzione di bevande).
ACV: prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e
stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine.ACM: prodotto ottenuto attraverso un
processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti
organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attivitàagroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonchédalle matrici previste per l’ACV
Criteri APE (specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Minerali
I minerali non devono essere prelevati da:•siti di importanza comunitariadesignati a norma della direttiva
92/43/CEE del Consiglio sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
fauna e della flora selvatiche;•aree della rete Natura 2000,
costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva
79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e aree di
cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori
della Comunità europea soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione
delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
I minerali non devono essere prelevati da siti di importanza
comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, da aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi
della direttiva 79/409/CE, aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, e
soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione
delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.
Criteri APE
(specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Contaminanti fisici
Devono essere rispettati i seguenti valori limite:
• Materiale plastico di diametro ≤ 10 mm: < 0,5 % s.s.
• Materiale plastico di diametro ≥ 10 mm: assente
• Altri inerti (vetro, metalli) ≤ 10 mm: 1,0 % s.s.
• Altri inerti (vetro, metalli) ≥ 10 mm: assente
Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso sulla sostanza secca.
Materiale plastico di diametro fino a 3.33 mm: < 0.45% s.s
Materiale plastico di diametro maggiore di 3.33 mm e minore di 10 mm: < 0.05% s.s.
Altri inerti di diametro fino a 3.33 mm: < 0.9% s.s.
Altri inerti di diametro maggiore di 3.33 mm e minore di 10 mm: < 0.1% s.s.
Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm: assenti
Criteri APE (specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Sostanze pericolose
< 0,5 mg/kg s.s.< 0,5 mg/kg s.s.Cromo VI
< 150 mg/kg s.s< 100 mg/kg s.s.Cromo – Cr
< 1 mg/kg s.s.< 1 mg/kg s.s.< 1,5 mg/kg s.s.Mercurio – Hg
< 100 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.< 140 mg/kg s.s.Piombo – Pb
< 1 mg/kg s.s.< 1 mg/kg s.s.< 1,5 mg/kg s.s.Cadmio – Cd
< 100 mg/kg s.s.< 50 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.Nichel – Ni
< 150 mg/kg s.s.< 100 mg/kg s.s.< 230 (150) mg/kg s.s.Rame - Cu
< 500 mg/kg s.s.< 300 mg/kg s.s.< 500 mg/kg s.s.Zinco - Zn
Criteri APE
(specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti
ELEMENTO
CRITERI APE - Sostanza
organica, salute e sicurezza
< 1.000 MPN/g< 1.000 MPN/gE.Coli
Assenti in 1,5 gAssenti in 1,5 gUova di elminti
Assenti in 25 g t.q.Assente in 25 gAssente in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione
Salmonella
≥ 35% in peso di sostanza secca
≥ 25% in peso≥ 20% in peso di sostanza secca
C organico minimo 25% (30% per ACV)C umico e fulvico sul secco minimo 7% (2.5% per ACV)C/N massimo: 25 (50 per ACV)
Sostanza
organica
Criteri APE (specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti
ELEMENTO
Deve essere garantita la stabilità/maturazione dell’ammendante (specificando il metodo di prova e i relativi risultati).A titolo di esempio sono ammessi come metodi di prova l'Indice di Respirazione Statico – IRS (valutato secondo il metodo stabilito dalla norma UNI 10780, sostanzialmente equivalente al metodo IPLA –Regione Piemonte – 1998) o l'Indice di Respirazione Dinamico – IRD.
Tra le informazioni allegate al prodotto è richiesta una prova di stabilità/maturazione (deve essere
specificata la prova effettuata ed irelativi risultati)
Criteri APE (specifiche tecniche di minima)
ECOLABEL EUROPEO (Decisione 2006/799/CE)
Dlgs 217/2006 – Revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti
CRITERI APE - Stabilità
MINIMI CRITERI NAZIONALI
PRINCIPIO DI GRADUALITA’ (% E FASI TEMPORALI) IN RAGIONE DELLA DISOMOGENEA DISTRIBUZIONE
DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE
PREZZI• 10-30 €/t in funzione di diversi fattori:
– provenienza
– costi di trasporto
– settore d'impiego
– qualità compost
– quantitativi commercializzati
– prodotto confezionato o sfuso, ecc
• Prezzo del tradizionale terriccio (40-100 €/t)
Fonti: CIC, Prezzario Regione Piemonte
AMMENDANTE IN ITALIA
1.000.000 t/anno - CIC 2006
Destinazione Ammendante Compostato
(anno 2005)
62%
34%
4%
Pieno campo Terr icci hobby Paesaggist ica
Il compostaggio in Piemonte
Scarti trattati in Piemonte (anno 2005)
FORSU
36%
VERDE
36%
FANGHI
24%
ALTRO
4%
360.000 t/y
PREZZI
• Esempio AMIAT
– 15,50 €/t per compost sfuso, franco impianto
a clienti pubblici o privati
– 7,75 €/t per compost sfuso, franco impianto a
Comune di Torino (e altri per quantitativi >
1000 t/anno)
STIMA DOMANDA APE
• Gli aderenti al Protocollo APE potrebbero
utilizzare almeno 350-400 t/anno di compost per
ammendanti e substrati del suolo per la gestione
del verde pubblico
Dati di riferimento: Comune di Torino
– 300 t/a di substrati e 100 t/a ammendanti utilizzati nel 2007
– 0,3 kg/ab. anno