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Le Startup innovativeAvv. Domenico Di BellaDi Bella – Studio Legale
22 novembre 2017 YoRoom Coworking & Office
Milano
Startup innovative
INDICE
• Introduzione e fonti normative;• dall’idea alla scelta della forma societaria: requisiti e
costituzione di una Startup innovativa;• Le startup a vocazione sociale e gli incubatori certificati di
startup innovative;• Lo statuto;• Le principali agevolazioni legali;• Le principali tipologie di remunerazione dei lavoratori tramite
strumenti finanziari partecipativi (Stock option e work for equity);
• Crowdfunding.
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INTRODUZIONE
Raccomandazioni della Commissione Europea all’Italia per il triennio 2012-2015
• Bruxelles, 5.6.2012 COM(2012) 318 final/2• Bruxelles, 29.5.2013 COM(2013) 362 final• Bruxelles, 2.6.2014 COM(2014) 413 final• Bruxelles, 13.5.2015 COM(2015) 262 final
attuare politiche che incentivino l’avvio di start-up quali strumento di lotta alla disoccupazione giovanile
semplificare il quadro normativo per le imprese
politiche che rendano meno difficoltoso l’accesso al credito per finanziare le imprese in crescita e l’innovazione
Startup innovative
INTRODUZIONE
Rapporto della Task Force sulle start-upistituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, divulgato nel
settembre 2012
Decreto CrescItalia bisD. L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012
ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione dinuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startupinnovativa, predisponendo un vasto corpus normativo (artt. 25-32)
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Diffusione di una cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità
Creazione di occupazione qualificata, in particolare giovanile
Promozione della mobilità sociale e del merito
Attrazione di talenti e capitali dall’estero
Decreto CrescItalia bis
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IInterventi di potenziamento nel successivo quadriennio
Decreto legge 76/2013: noto come «Decreto Lavoro»: che haampliato la platea delle Start Up beneficiarie
Decreto legge 3/2015: noto come «Investement Compact»: haesteso a 5 anni il periodo di durata del regime, previste nuove modalitàdi costituzione e introdotto le PMI innovative
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: meglio nota come «Legge diBilancio 2017»: apporta correttivi sotto il profilo delle agevolazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
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Sono Società di capitali costituite anche in forma di cooperativa, residentiin Italia o in altro Paese membro dell’UE purché abbiano una sedeproduttiva o una filiale in Italia, che rispondono a determinati requisiti ehanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente:
Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
COS’E’ LA STARTUP INNOVATIVA
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Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
Ministero dello Sviluppo Economico Le suddette tre fasi non appaiono tra loro alternative, masono invece inscindibili e devono tutte coesistere affinché sipossa legittimamente chiedere e ottenere lo status di startupinnovativa.
I prodotti o servizi devono essere innovativi ad alto valoretecnologico. Binomio indissolubile ai fini dell’iscrizione.
INQUADRAMENTO
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Società di Capitali costituite anche sotto forma di cooperativa
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto, o come Societas Europea*, SE aventi sede fiscale in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
*La Societas Europea, SE è un nuovo tipo di società per l’esercizio di impresa conuna forma giuridica sopranazionale e di cooperazione tra le imprese che operanoall’interno del mercato comune, per questo sono soggette a regole di base deldiritto comunitario indipendenti dai diritti nazionali.
LA FORMA SOCIETARIA
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Necessari
Necessari ma alternativi (1 di 3)
I REQUISITI
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impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
residenza in Italia, o in altro Paese UE se con sede produttiva o filiale in Italia
fatturato annuo inferiore a 5 milioni di €
non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale
di negoziazione
divieto di distribuzione degli utili
non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
innovazione tecnologica come oggetto sociale esclusivo o prevalente
I REQUISITI NECESSARI
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L’impresa deve possederne almeno uno tra questi tre:
1. Spese R&SLa startup deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione della startup.Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vi rientrano:le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es.
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan)le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificatii costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività
di ricerca e sviluppole spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale,
termini e licenze d’uso
REQUISITI ALTERNATIVI
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2. La startup deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato:
• deve impiegare in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva,
personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che
possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
• oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro
complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.
REQUISITI ALTERNATIVI
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3. Titolarità brevetti/diritti
La startup deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almenouna privativa industriale relativa a un’invenzione industriale,biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a unavarietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma perelaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per iprogrammi per elaboratore, purché tali privative siano, direttamenteafferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
REQUISITI ALTERNATIVI
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Art. 25, D. L. 179/2012(Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità,
definizione e pubblicità)• […]• 4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione
sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 cheoperano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
LE STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE
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I settori individuati da tale provvedimento sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura
superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
LE STARTUP A VOCAZIONE SOCIALE
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Essa si articola innanzitutto in un’autocertificazione con cui l’impresa:
1. dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
2. indica tale/i settore/i;
3. dichiara di perseguire, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
4. si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale così prodotto attraverso la redazione di un Documento di descrizione di impatto sociale
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SIAVS
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Documento di descrizione di impatto sociale
Innanzitutto è utile spiegare cosa di intende per «impatto sociale»:
• descrivere l’impatto sociale di un’organizzazione significa assegnare alle attività
che questa svolge degli effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come
potenziali benefici o cambiamenti che l’intervento genera nella comunità in
termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori.
• Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili.
• L’impatto è l’ultimo tassello di quella che viene definita catena del valore
dell’impatto e che rappresenta una metodologia per analizzare l’attività di
un’organizzazione individuandone le risorse utilizzate (input), i prodotti o
servizi forniti (output), i risultati (outcome) ed, infine, l’impatto, cioè il
cambiamento più ampio e di lungo termine.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SIAVS
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L’art. 25, comma 5, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazionidalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una definizione:
“…l’incubatore di start-up innovative certificato, di seguito <<incubatorecertificato>> è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, didiritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensidell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi persostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative…”
INCUBATORI CERTIFICATI DI STARTUP INNOVATIVE
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Ma cosa sono concretamente?
Questa società è definita nella Relazione illustrativa al D.L 179/2012 (convertitonella Legge 212/2012 cd. Decreto sviluppo bis) come:
"il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita nellafase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni divita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando ifondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di businessfornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalandol’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso".
INCUBATORI CERTIFICATI DI STARTUP INNOVATIVE
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• Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura sipuò svolgere online, su una piattaforma dedicata e il riconoscimentodell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firmadigitale.
• Questa procedura è comunque volontaria: per chi lo desidera è semprepossibile costituire una start up con atto pubblico e contestualmente (osuccessivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.
LO STATUTO DELLE STARTUP
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COSTITUZIONE GRATUITA CON FIRMA DIGITALE
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Dal 20 luglio 2016, la startup innovativa può redigere l’attocostitutivo e le sue successive modifiche gratuitamente, secondoun modello uniforme personalizzabile e con firma digitale
- art. 4, comma 10 bis DL n. 3/2015 «Investment Compact»- Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 - decreto direttoriale 1 luglio 2016
PRO E CONTRO
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• Le Start-up innovative e gli incubatori certificati devonoregistrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delleImprese create ad hoc presso le Camere di Commercio.
• L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica allaCamera di Commercio territorialmente competente unadichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti
REGIME DI PUBBLICITA’
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Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dallachiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa odell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisitiprevisti dalla normativa in esame e deposita tale dichiarazione presso ilcompetente ufficio del registro delle imprese
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
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Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti prescritti dalla normativa in esame alfine del mantenimento della qualifica di start-up innovativa o di incubatorecertificato, ovvero entro 60 giorni dal mancato deposito della dichiarazione dipermanenza degli stessi, la società è cancellata d’ufficio dalla sezione specialedel registro delle imprese, mantenendo l’iscrizione alla sezione ordinaria delregistro delle imprese.
CANCELLAZIONE
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Le deroghe più significative sono previste per le startup innovative e le PMI
innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente:
la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si
possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o
che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione)
la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di
emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di
capitale
Queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria
della S.r.l., avvicinandola a quella della S.p.A..
DISCIPLINA SOCIETARIA FLESSIBILE
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Possibili clausole statutarie
In ossequio al d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, in legge17 dicembre 2012, n. 221), la società può creare:
- categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, puòliberamente determinarne il contenuto delle varie categorie anche in deroga aquanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo del Codice civile;
- categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscano alsocio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questidetenuta, oppure diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati alverificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, il tutto anche inderoga all’articolo 2479, quinto comma, del Codice civile.
DISCIPLINA SOCIETARIA FLESSIBILE
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In caso di perdite le startup e le PMI innovative godono di un regime specialesulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per ilripianamento delle perdite superiori ad un terzo:
- è ammessa la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio lariduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3 per la start-upinnovativa, così come previsto dall’art. 2446, co. II, c.c. ed art. 2482bis, co. IV,c.c.;
- nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, èconsentito all’assemblea dei soci disporre il rinvio alla chiusura dell’eserciziosuccessivo la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneoaumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, così comeprevisto dall’art. 2447 c.c. ed art. 2482 ter c.c.. Fino a tale data non opera lacausa di scioglimento della società.
FACILITAZIONI NEL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE
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• Le startup innovative sono sottratte alla disciplina ordinaria delle procedure in
materia fallimentare, venendo annoverate tra i soggetti non fallibili.
• Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono così soggette al
procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento, ex L.
3/2012.
• Il processo, nelle intenzioni del legislatore, è reso più rapido e meno gravoso,
nell’intento di permettere all’imprenditore di ripartire subito con un nuovo
progetto imprenditoriale, superando la visione che stigmatizza il fallimento.
ESENZIONE DALLA LEGGE FALLIMENTARE
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Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti esterni con stock
option e work for equity che non rientrano nel reddito imponibile.
- Stock option: opzione su titolo azionario
- Work for equity: lavoro in cambio di partecipazione
sociale
STOCK OPTION E WORK FOR EQUITY
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Il reddito da lavoro degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuatividelle start-up innovative o degli incubatori certificati, derivantedall’assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziarinel contesto di un piano di incentivazione, non concorre alla formazione delreddito imponibile di tali soggetti sia ai fini fiscali che contributivi. Si decade datale beneficio se tali strumenti finanziari vengono riacquistati dalla start-up/dall’incubatore, ovvero da società che direttamente ovvero indirettamentecontrollano, o sono controllate, dalla start-up/dall’incubatore.
Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con taledisposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso allaformazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato atassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
ART. 27 – PIANI DI INCENTIVAZIONE
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L'esenzione si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni,quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-upinnovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddettiintrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa'direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatorecertificato.
DISCRASIA NORMATIVA RISPETTO AL COMMA UNO DELL’ARTICOLO 27
ART. 27 – PIANI DI INCENTIVAZIONE
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Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a frontedell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatoricertificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi,ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono allaformazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto.
PER TUTTI I PROFESSIONISTI?
Art. 27 comma quarto (Work for equity)
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Articolo 22 Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti
«Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguireinteressi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze dinatura economico – professionale negli affari del cliente che possanocompromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni dimaggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.»
Art. 27 comma quarto (Work for equity)
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Articolo 25 Codice Deontologico Forense
«Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto oin parte, una quota del bene oggetto della prestazione….La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazionedella sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivitàprofessionale da due a sei mesi»
WORK FOR EQUITY
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• Il Crowdfunding è una raccolta fondi, attuata normalmente online, grazie alla
quale un gruppo di individui, contribuendo con piccoli ma preziosi sforzi, rende
possibile il finanziamento di progetti e/o iniziative di persone o di
organizzazioni.
• Se il concetto di colletta non è di certo nuovo, ciò che rende
il Crowdfunding una vera innovazione è la possibilità di creare comunità attiva
che condivida interessi ed esperienze grazie ai Social Media.
Il Crowdfunding è innovazione
IL CROWDFUNDING
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1. Il modello Donation Crowdfunding è largamente utilizzato da enti ed
organizzazioni no-profit che si rivolgono alle folle affinché queste sostengano
economicamente una causa sociale, etica o filantropica. Il donatore, in tal
caso, non ottiene alcuna ricompensa materiale dal sostegno alla causa.
2. Il Reward Crowdfunding è il modello maggiormente diffuso, in Italia e nel
mondo, grazie alla sua capacità di remunerare, seppure in maniera simbolica,
il Supporter con ricompense emozionali o materiali normalmente di valore
inferiore alla donazione.
3. Il modello Lending Crowdfunding che consente a privati risparmiatori di
prestarsi risorse monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza
dunque il ricorso ad intermediari tradizionali come le banche.
IL CROWDFUNDING
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Equity Crowdfunding
Il modello equity prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al
fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società.
L'Italia è il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e
organica relativa al solo equity crowdfunding.
Il Decreto crescita bis ha previsto l'equity crowdfunding, uno strumento che può
favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di
finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.
Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici
aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado,
cioè, di creare fiducia negli investitori.
IL CROWDFUNDING
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• Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite
internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori
consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding.
• Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del
capitale di rischio delle start-up innovative.
• I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole
offerte attraverso apposite schede che possono essere presentate anche con
strumenti multimediali tramite immagini, video.
I PORTALI ON LINE
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Proprio per il ruolo cruciale che svolgono, il legislatore ha ritenuto necessariogarantire l'"affidabilità" e la "qualità" del servizio svolto dai portali on line.
Per questi motivi la gestione di portali on line è riservata a due categorie disoggetti:
• i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenutodalla medesima Autorità;
• le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate allaprestazione di servizi di investimento (i c.d. "gestori di diritto", annotati nellasezione speciale del registro tenuto dalla Consob).
I PORTALI ON LINE
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Grazie la cortese attenzioneAvv. Domenico Di BellaDi Bella – Studio Legale
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