La valutazione del rischio chimico: normativa, metodologie e strumenti

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www.aimsafe.it La valutazione del rischio chimico nelle attività lavorative Normativa, indicazioni metodologiche, strumenti di lavoro

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La valutazione del rischio chimico nelle attività lavorative

Normativa, indicazioni metodologiche, strumenti

di lavoro

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La valutazione del rischio chimico prevede:1) censimento di tutti gli agenti chimici;2) valutazione del rischio legato agli agenti chimici;3) stima del rischio;4) identificazione e pianificazione degli interventi di miglioramento.

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5. La valutazione del rischio (direttamente nel DVR) può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività cominciasolo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.

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7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Regione Piemonte:E’ obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessita. Si raccomanda che la periodicitadell’aggiornamento sia funzione del livello di rischio valutato (indicativamente triennale).

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Art. 233 – Valutazione dei rischi1. Nella valutazione [...], il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro

Il primo passo che deve effettuare il tecnico è l’individuazione degli agenti chimici pericolosi di cui all’art. 222 comma 1 lettera b:

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Art. 222 – Definizionib) agenti chimici pericolosi:1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di taleregolamento;2) soppresso;3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi [...], comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta‘ chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;

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2. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi,possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

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Il primo passaggio esige un’attenta analisi dei processi di lavoro.L’esposizione ad agenti chimici può deirvare da:1) materie prime;2) prodotti finiti;3) intermedi di produzione;4) agenti impiegati per la pulizia e gli interventi di manutenzione;5) prodotti residui e rifiuti;6) prodotti movimentati.

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Su AimSafe accediamo alla sezione “Rischi chimici” dell’azienda e andiamo ad aggiungere le fasi di lavoro che prevedono o possono prevedere l’esposizione ad agenti chimici pericolosi

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Per ogni fase di lavoro analizziamo le condizioni che possono determinare esposizione ad agenti chimici. Compilando i campi, il tecnico viene guidato all’individuazione di tutti gli agenti.

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Terminata questa fase compilativa, il tecnico avrà approfondito il ciclo di lavoro, individuato le modalità di esposizione anche nelle attività non di routine.

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Potrà quindi inserire gli agenti da valutare nel secondo step.IMPORTANTE: gli agenti chimici vanno considerati come gruppo (es. oli lubrificanti) e non valutati agente per agente (marca e modello), altrimenti il modello di calcolo sottostima i valori di rischio essendo correlati a durata di esposizione e quantità impiegate.

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Analogamente, potrebbe capitare di dover valutare lo stesso agente chimico in 2 situazioni diverse in quando impiegato in maniera diversa.

Ad esempio il rifornimento di autoveicoli o mezzi da giardino. L’agente chimico da analizzare sarà lo stesso ma le modalità diverse, quindi dovranno essere valutati separatamente.

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Per ogni agente chimico pericoloso individuato, il tecnico deve procedere alla valutazione dei rischi.

Articolo 223 - Valutazione dei rischi1. Nella valutazione [...], il datore di lavoro [...] valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:a) le loro proprietà pericolose;b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;c) il livello, il modo e la durata della esposizione;d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

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a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Questo dato è desumibile dalle schede dei dati di sicurezza:1) punto 2: identifica le frasi di pericolo e dà indicazioni preliminari in merito ai rischi correlati;2) punto 11 informazioni tossicologiche: indica nel dettaglio gli effetti dell’agente chimico sul corpo umano, eventuali accumuli ecc.;Occasionalmente, potreste trovare anche qualche indicazione al punto 4 relativo al primo soccorso.

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Dalla lettura dei punti sopra riportati, il tecnico desume le indicazioni relative ai danni che l’agente potrebbe provocare all’utilizzatore e li inserisce nella prima colonna della matrice riportata nella sezione “Agente chimico/Valutazione”.

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Dalle medesime considerazioni, il tecnico inserisce, nella sezione “Frasi”, le frasi di pericolo applicate all’agente chimico ed eventuali altre classificazioni a sua valutazione.

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Attraverso le c.d. “frasi 0”, il tecnico può assegnare autonomamente alcuni livelli di gravità all’agente chimico, eventualmente maggiori rispetto al livello desumibile dalla classificazione riportata sulla scheda di sicurezza.

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Una volta assegnate le frasi di pericolo o rischio, il sistema utilizzerà il grado di gravità più alto tra quelli correlati alle frasi assegnate all’agente chimico.Le frasi possono avere una gravità sia per inalazione

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Oppure anche per contatto o solo per contatto

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c) il livello, il modo e la durata della esposizione;d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;

Questi dati sono desumibili da:1) punto 9: in cui viene riportato, in particolare, la temperatura di ebollizione e la tensione di vapore che influenzano la capacità dell’agente di disperdersi;2) dai tempi di esposizione;3) dai quantitativi medi impiegati;4) dalla presenza di particolari condizioni che determinano l’esposizione (incidenti, residui, rifiuti ecc.).

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Dalle considerazione fatte, il tecnico riporta le indicazioni relative alle modalità con cui l’operatore viene esposto al singolo agente. L’analisi viene svolta per ogni via di esposizione.

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Dalle considerazioni relative alle maodlaità di esposizione, derivano anche i parametri necessari per la stima del rischio con il metodo Al.Pi.Ris.Ch.

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Stato fisico può essere:a) gas (+1);b) liquido a volatilità bassa (0);c) liquido a volatilità media (+0,5);d) liquido a volatilità alta (+1);e) solido sotto formato di granulato che non hanno tendenza a rompersi (0);f) solidi granulari o cristallini con produzione di polvere (+0,5);g) polveri fini e/o a bassa densità (+1);h) non valutabile nel dettaglio (+1).

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Tipo di processo può essere:a) in pressione (+0,5);b) con apporto di energia termica (da applicare solo se si tratta di un solido) (+0,5);c) con apporto di eneriga meccanica (+0,5).

Dispostivi di protezione tecnica:a) ventilazione generale (-0,5);b) aspirazioni localizzate (-1)

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Relativamente ai parametri utilizzati per la definizione del rischio cutaneo:

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In caso di campionamenti ambientali e/o personali, si può inserire il valore del misurato, raffrontando il valore campionato con quello del TLV relativo

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f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

Dall’analisi delle postazioni di lavoro, il tecnico individua le misure di prevenzione e protezione adottate che possono essere:1) lavoro a ciclo chiuso;2) aspiratori localizzati;3) DPI;4) misure organizzative (turnazione);5) sistemi di allarme.

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Le misure di prevenzione e protezione vengono riportate nella colonna di destra della matrice. Vanno riportate le misure già adottate e non anche quelle che si intende adottare in futuro.

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Tipo di impianto può essere:a) ciclo chiuso e confinato (-2);b) ciclo confinato e in depressione rispetto all’esterno (-1);c) ciclo confinato ma non in depressione rispetto all’esterno (-0,5);d) ciclo aperto senza interventi manuali (0);e) ciclo aperto e con interventi manuali (1);

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e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;

Il dato relativo ai TLV è riportato al punto 8 delle schede dei dati di sicurezza.Il tecnico potrebbe trovare diversi regolamenti (ACGIH, DNEL, EU OSHA). Questa indicazione però è di grande interesse per la valutazione se effettuare campionamenti sul luogo di lavoro, decidere cosa cercare e, una volta ottenuti i valori, con quali limiti confrontarli.

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I TLV trovati vanno inseriti all’interno della sezione “Costituenti”. Non si ritiene necessario inserire in questa sezione tutti i costituenti di cui al punto 3 delle Schede dei dati di sicurezza.

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Nella sezione DPI, potremo andare ad inserire i Dispositi di protezione individuale da utilizzarsi.

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Infine, nella sezione documenti, possiamo caricare le schede dei dati di sicurezza degli agenti correlati a quella valutazione e altri documenti che si ritengano utili (es. risultati di indagini ambientali).

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Al fine di poter procedere alla stima del rischio, si deve assegnare gli agenti chimici alle mansioni lavorative, indicando l’entità dell’esposizione in base a quantità impiegate e tempo di esposizione.

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Ecco come si presenta la scheda di calcolo dell’indice di rischio nel report da inserire all’interno della valutazione del rischio chimico o direttamente nel DVR per chi predispone un documento unico.

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In base al livello di rischio possiamo avere 2 situazioni:

Rischio BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la saluteIn questo caso sarà sufficiente applicare le misure di cui agli artt.224 - Misure generali di tutela227 – Informazione e formazione per i lavoratori228 – Divieti

Rischio NON BASSO per la sicurezza e/o NON IRRILEVANTE per la saluteIn questo caso, sarà necessario verificare l’applicabilità delle misure di cui agli artt.225 – Misure specifiche di protezione e prevenzione226 – Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze227 – Informazione e formazione per i lavoratori228 – Divieti229 – Sorveglianza sanitaria230 – Cartelle sanitarie e di rischio

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ATTENZIONE: perchè sia applicabile l’esonero dalle misure di cui agli artt. 225, 226, 229 e 230, è necessario, oltre che il livello di rischio sia BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE che le misure di cui all’art. 224 comma 1 siano sufficienti.

L’uso di DPI, ad esempio, essendo una misura di cui all’art. 225, rendono inapplicabile l’esonero.

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Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essereeliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:q) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;r) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;s) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;t) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;u) misure igieniche adeguate;v) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;w) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione1. Il datore di lavoro, [...], provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che ilrischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori [...].

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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione1. Il datore di lavoro, [...], provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che ilrischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori [...].

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Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

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