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    Anno 22 - Numero 83 - 2,50 - Spedizione in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano -Luned 8 Aprile 2013

    P.a., pagamenti surrealiLa macchina dello Stato si sta incartando per risolvere un problemaelementare: saldare i propri debiti. Anni di tentativi e zero risultati

    Il futuro in verdeE mestieri e professioni

    si aggiornanoda pag. 39

    Emissioni obbligazionarie,manna dal cieloper gli studi

    da pag. 25

    IN EVIDENZA* * *

    Professionisti- Le societ dicapitale apronole porte ai pro-fessionisti. Il re-

    golamento di attuazionedelle Stp prossimo allapubblicazione in G.U.

    Marino a pag. 3

    Fisco - Gli accertamen-ti bancari tentano il saltodi qualit. In rassegna la

    giurisprudenza di merito elegittimit. Fino allultimainterpretazione della Cas-sazioneBongi-Loconte-Gargano

    da pag. 6

    Verso Unico 2013- Al de-butto le nuove regole sulladeducibilit dei leasing nelmodello Unico. Tre le ipote-si, con diverse conseguenzefiscali

    Villa a pag. 12

    Impresa - Libert con-

    dizionata al nuovo lavoroaccessorio. I chiarimentidellInps sui voucher

    Cirioli a pag. 14

    Documenti - Lasentenza della Cas-

    sazione sugli accerta-menti bancari

    www.italiaoggi.it/docio7

    sesaz

    www.italiaoggi.it

    SetteIL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

    NELLINSERTO: GLI STUDI DI SETTORE NELLA GIURISPRUDENZA

    * Nella provincia di RiminiItaliaOggi in abbinata obbligatoria reciproca con Il Quotidiano di Rimini 0,50 (0,38+0,12)* con guida Guida al risarcimento dei danni da sinistro stradale a 7,90 in pi; con guida Difendersi da Equitalia a 6,00 in pi; con guida La mia auto a 2,50 in pi

    DI MARINO LONGONI

    [email protected]

    La vicenda dei debiti della pubblica ammi-nistrazione nei confronti delle imprese hadegli aspetti surreali. Con la creazione di regolesempre pi complesse per sbloccare vincoli sem-pre pi misteriosi.

    Tanto per cominciare nessuno sa quantificarea quanto ammontino gli arretrati. Bankitaliaaveva stimato 90 miliardi, una ricerca delluni-

    versit di Bologna arriva a 150 miliardi di euro.In ogni caso una montagna di debiti, che starischiando di far fallire migliaia di imprese. un problema noto da anni, ma finora affrontatosenza troppa convinzione. Finalmente, dopo set-timane di polemiche, il governo ha preparato undecreto nel quale, allentando i vincoli del pattodi stabilit e mettendo sul mercato nuovi Cct,promette di restituire in un anno o due una par-

    te delle somme: stiamo parlando di meno dellamet dei debiti arretrati. E per il debito che nonsi riuscir a coprire? E per i nuovi debiti chesaranno contratti in questi due anni? Domandetroppo impegnative.

    Non la prima volta che il governo prendedelle misure per velocizzare i pagamenti dei de-biti delle p.a. Gi Berlusconi aveva tentato dirisolvere tutto approvando norme che impone-

    vano alla pubblica amministrazione di saldare ipropri debiti in 30 o 60 giorni. Il governo Monti ritornato sul tema, ma quello che stato fattonel 2011 e nel 2012 ha avuto poca efficacia. Si tentata innanzitutto la stada dellemissione dititoli di stato con lobiettivo di ripagare i debiti: ilTesoro avrebbe dovuto emettere 2 miliardi di Cctper i pagamenti alle p.a., ma in concreto ne sonostati emessi solo 15 milioni. Poi si studiato unmeccanismo con cui le imprese avrebbero dovutochiedere un documento che certificasse i propricrediti nei confronti dello stato. Quel documentoavrebbe potuto poi essere usato come garanziapresso le banche o altri creditori. Le certificazio-ni alle imprese emesse alla fine di gennaio sonostate appena 71, e riguardavano solo debiti dellep.a. per 3 milioni di euro.

    Ora ci si persi in una discussione di gior-ni sui vincoli comunitari. In realt l80% deipagamenti arretrati non avrebbe, al momentodel pagamento, alcuna influenza sul deficit. Gliacquisti della p.a. possono, infatti, essere decisisolo disponendo dei fondi necessari nel bilancioprevisionale, fondi che al momento di attuare laspesa sono gi stati impegnati. Quindi anche seil pagamento viene effettuato lanno dopo non calcun aumento del deficit. Il problema si poneinvece per le spese da investimento che non fun-zionano secondo il criterio di competenza, ma (inItalia) per cassa. Solo nel momento in cui si pagasi registrer un aumento del debito pubblico. Maparliamo di un quinto delle spese totali.

    A questo punto un imprenditore potrebbechiedersi: ma allora cosa aspettano a pagarmi?Le risposte sono una, nessuna e centomila.

    Riproduzione riservata

    VittorioGrilli

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    2 Luned 8 Aprile 2013 ITALIAOGGI SETTE PREVIEW

    Mario Buscema alla presidenza

    di Federcongressi&eventi Mario Buscema il nuovo presidentedi Federcongressi&eventi. Nato a Romanel 1954, bolognese dadozione in quan-to residente nel capoluogo emiliano dal1960, Buscema ha un lungo e importantetrascorso di informatore scientifico del

    farmaco per duesociet (Isf far-maceutici prima

    e Searle Italiapoi). Dal 1989al 2003 statoin Pfizer Italiacome area ma-nager. Dal 2003

    socio e dal 2005vice presidentedi Planning con-

    gressi. Dal 2009,infine, ha rico-

    perto la caricadi responsabile Federcongressi&eventi

    per leducazione continua in medicina(Ecm) e gli eventi medico-scientifici.

    Esther Berrozpe nominatapresidente di Whirlpool Emea

    Esther Berrozpe, 43 anni spagnola,sposata con un figlio, stata nominata

    presidente di Whirlpool Emea ed entraa far parte del comitato esecutivo dellamultinazionale; la nomina sar effettivadal 1 maggio 2013. Berrozpe, attualevicepresidente mercati europei Whirl-

    pool Emea, laureata in economia &business administration alluniversit

    Deusto a San Sebastian (Spagna). Ber-rozpe ha trascorso lunghi periodi, perstudio prima e per lavoro poi ,in Italia.

    Nel 1993 ha seguito presso luniversitdegli studi di Bergamo corsi di econo-mia e international business nellambi-

    to del programma Erasmus. Entrata in

    Whirlpool nel 2000, stata prima diret-tore marketing e trade marketing Iberia,poi direttore Brand & Value Brands edirettore Category Food Preparation

    per lEuropa con sede di lavoro a Come-rio; nel 2008 il passaggio a Whirlpool

    Nord America. Prima del suo ingressoin Whirlpool, Berrozpe stata categorymanager in Paglieri, senior category ma-nager per Sara Lee personal products edirettore marketing and trade marketing

    per la Spagna di Wella Group.

    Mario Sarcinelli nominatoal vertice dellIstein

    Mario Sarcinelli, presidente di DexiaCrediop, stato nominato dallAssocia-

    zione bancaria italiana alla PresidenzadellIstituto Luigi Einaudi per gli studibancari, finanziari e assicurativi (Istein).

    Sarcinelli prende il posto di CorradoFaissola.

    PROFESSIONI IN MOVIMENTOIOLAVORO

    * * *

    Lo stage si fa in sicurezzaRiparte lInternship program-me che consente a laureandie neolaureati di svolgere untirocinio alla Nato

    a pag. 40

    Loccupazione si tinge di verdeLe professioni tradizionali siaggiornano in chiave ecologica,dallavvocato allarchitetto am-bientalista

    a pag. 41

    La selezione degli head hunterStrumenti utilizzati e compe-tenze preferite: gli step da co-noscere per farsi scegliere daicacciatori di teste

    a pag. 42

    La ripresa passa dai giovaniNuove risorse e valorizzazionedei tanti per uscire dalla crisi.La gestione delle risorse uma-ne in AnsaldoBreda

    a pag. 43

    Oltre 3 mila opportunit di lavoroEmirates seleziona 3.800 assi-stenti. Virgine active potenzia lostaff. Centottanta porti nei Roa-dhouse Grill

    a pag. 44

    AVVOCATIOGGI* * *

    Corporate bond, linfa per gli studiIl boom delle emissioniobbligazionarie corporaterappresenta una manna

    per g li studi legali daffarialle pagg. I, II e III

    Servizi legali, Italia al tracolloQuasi dimezzate, nellarcodi sei anni, le operazioni dim&a, private equity e ipo.Per reggere gli studi hannorivisto le fees

    a pag. IV

    M&a, un 2012 di stallo per lEuropaSecondo il V rapporto Cmsla crisi si registra anchenel m&a, dove le operazio-

    ni ristagnano. LItalia perresta appetibile

    a pag. V

    Un de-merger per crescereCarlo Pavesio, fondato-re dello studio Pavesio eassociati, racconta la suacarriera professionale

    a pag. VII

    Latham&Watkins, Negri-Clementi,Pirola, Gop e Cahill nel bond di Ivs

    Latham & Wa-tkins e Ne gr i-Clementi hannoassistito Ivs Group,gruppo quotatoin Borsa italiana,nellemissione di ob-

    bligazioni high yielddi Ivs F. spa per unimporto complessi-

    vo di 200 milioni dieuro con cedola pari al 7,125% e scaden-za nel 2020. Si tratta della prima emis-sione obbligazionaria di Ivs destinataa investitori istituzionali nel mercatointernazionale. Latham & Watkins haseguito gli aspetti di diritto statunitenseper Ivs con un team del proprio ufficio diMilano guidato dai partner Jeff LawliseAntonio Coletti insieme al counselRyan Benedict e agli associate Rober-to Reyes Gaskin e Beatrice Gattoni.I partner Jiyeon Lee-Lim e JocelynNoll insieme con lassociate Kurt Ra-jpal dallufficio di New York hanno se-guito gli aspetti fiscali delloperazione.

    Per gli aspetti italiani dellemissione,Negri-Clementi ha assistito Ivs con unteam composto dai partner GabrieleConsiglio e Pietro Caliceti, dallasso-ciate Stefania Fallica e dal collabora-tore Francesco Ziveri mentre lo studioPirola Pennuto Zei & associatiha as-sistito Ivs per gli aspetti fiscali guidatodai partner Fabio Oneglia e France-sco Mantegazza. I joint lead bookrun-ners dellemissione sono Bnp Paribas eBanca Imi mentre Mps Capital Servicesha agito come co-manager.Gianni, Ori-

    goni, Grippo, Cappelli & partnerhaseguito gli aspetti italiani per le banchecon un team composto dai partner Ste-fano Bucci e Fabio Ilacqua e dagliassociate Mariasole Conticelli,An-drea Dardano e Fulvia Lucantonio.Lo studio Cahill Gordon & Reindel haassistito le banche per gli aspetti di di-ritto statunitense con un team composto

    dal partner James Robinson insiemeagli associate Jeremy Traster, SeanDavis e Kirsten Heenan.

    Giliberti Pappalettera Triscornianella cessione di Marazzi a Mohawk

    Giliberti Pappalettera Triscorniae associati ha prestato assistenza infavore di Marazzi Group spa, societattiva nella produzione di piastrellein ceramica partecipata dai fondi Per-mira, nelloperazione di trasferimentodellintero capitale della medesima algruppo americano Mohawk Industries,definitivamente perfezionata il 3 aprilescorso. Loperazione, del valore di 1,17miliardi di euro, stata seguita daRoberto de Bonis, socio dello studio,

    coadiuvato dagli associate GiuseppeCadel, Davide Valli, MariagraziaSotira, Camilla Peri, Sirio DAman-zo, Federico Bal, Sara Consoli eLaura Gonfiantini.

    Wise completa lacquisizione diBoglioli con Simmons & Simmons

    Un team dello studio legale Simmons &Simmons, coordinato dal socioAndreaAccornero insieme con Moira Gam-ba eAlessandro Bonazzi, ha assisti-

    to il Fondo Wisenellacquisizionedelle residue quotedi minoranza, paricomplessivamentea circa il 20% delcapitale sociale, diBoglioli spa, rima-ste di propriet

    della Famiglia Bo-glioli, anche a se-guito dellingressodel Fondo Wise nella relativa compaginesociale avvenuto nel 2007. Con tale ac-quisizione, il Fondo Wise viene a detene-re lintero capitale sociale di Boglioli spa,societ sartoriale di Brescia divenuta in-ternazionalmente nota nel campo dellab-bigliamento per le giacche destrutturatein cashmere. Lacquisizione, il cui closing previsto entro la fine di aprile 2013, sicolloca nel contesto del progetto di rilanciodel brand da parte del Fondo Wise, perse-guito anche attraverso larrivo di nuovo equalificato management.

    Baker & McKenziecon Clear Channel

    Baker & McKenzie ha assistito il grup-po Clear Channel nellacquisto dallafamiglia Celentano dellintera residuapartecipazione dalla stessa detenuta nelbusiness italiano del gruppo. Per effettodi questa operazione Clear Channel de-tiene ora il 100% delle societ italianedel gruppo. Il team di Baker & McKenzie composto da Pietro de Libero, localpartner, e Federica Longo, junior as-sociate.

    Gabriele Ventura

    Un Posto al Sole per i parametritariffari degli avvocati. Protago-nisti di stagione della soap operail ministro e lavvocato, al secoloPaola Severino e Guido Alpa. Set

    della telenovela Roma leterna, neipressi di via Arenula. Tutto iniziaa novembre con la convocazionedi alcune associazioni rappresen-tative dellavvocatura per avviareun tavolo, tra le altre cose, propriosulla revisione dei parametri de-gli avvocati: trattativa in discesae accordo raggiunto. Dettaglioper fondamentale per i successivisviluppi della storia: dal tavolo escluso il Consiglio nazionale fo-rense. Nella seconda puntata, ilcolpo di scena che ribalta i ruoli:a fine dicembre viene approvatala riforma forense, dove si prevedeche spetti proprio al Cnf proporreuna bozza di decreto sui parametriche poi sar emanato dal ministrodella giustizia. Alpa pu sfregarsile mani e pregustare la rivincita.Nel frattempo, la Severino decidedi emanare il correttivo per tuttele professioni. E gli avvocati? Ecco-ci quindi alla terza puntata, doveva in onda la vendetta del Cnf e lo

    scontro interno alla categoria. Daun lato Oua (almeno inizialmente)e Anf, protagonisti del patto siglatonella prima puntata in via Arenu-la, che chiedono alla Severino di

    emanare il correttivo concordato,evitando di percorrere la stradaben pi lunga della riforma foren-se. Dallaltro, il Cnf che invece in-siste sulla sua nuova prerogativa.Ed eccoci allultima puntata, dovesuspense e intrighi raggiungono ilmassimo livello: il ministro dellagiustizia non solo non emana ilcorrettivo per gli avvocati, ma pre-cisa in una nota che sa di beffa chela colpa del Cnf, dato che non haritenuto percorribile la soluzionelungamente discussa con le rap-presentanze degli avvocati. Pertutta risposta, il Cnf afferma chenon si tratta di una questione diautonomia ma di rispetto della leg-ge sullordinamento professionaleforense. Nellatto finale tutti sem-brano comprendere che in gioco linteresse di migliaia di avvocati echiedono al ministro di emanare ilcorrettivo al pi presto. Purtroppo,per, manca il lieto fine.

    Moustique

    Gli avvocati e i parametri

    Andrea AccorneroJeff Lawlis

    Mario Buscema

    DAGLI STUDI LEGALI

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    3Luned 8 Aprile 2013uned 8 Aprile 2013PROFESSIONISTIIl regolamento verso la Gazzetta Ufciale. Ma non mancano incertezze normative

    Stp, professionisti in societSoci di capitale potranno finanziare lo sviluppo degli studi

    DI IGNAZIO MARINO

    Le societ di capitale apro-no le porte ai professio-nisti. Il regolamento, inattuazione della delega

    contenuta nella pi articola-a riforma degli ordini (legge

    183/11 e poi legge 27/12), infat-i, dopo una lunga gestazione

    stato firmato dai due mini-stri di riferimento (attivitproduttive e giustizia) a iniziofebbraio e registrato nei giorniscorsi dalla Corte dei conti. Ri-flettori puntati sulla GazzettaUfficiale quale ultimo passag-gio prima dellentrata in vigo-re della nuova disciplina. Masar questo uno strumento in

    grado di rilanciare il compar-o dei servizi professionali? Ilgiudizio non unanime. Fermorestando che il regime fiscale equello previdenziale non sonostati disciplinati (per mancan-za di copertura normativa) erappresentano quindi dellencognite non prive di problemi

    pratici, le future Stp sono sta-e caldeggiate principalmente

    dalle professioni tecniche eviste con scetticismo da quelledellarea economico contabilementre avvocati e notai nerestano esclusi. Ma vediamomeglio di cosa si tratta.

    Le ragioni del legislatore.

    Dalla relazione illustrativaal decreto interministerialeemerge come, ancora una voltasul tema, sia stata lUe a spin-gere per unevoluzione norma-iva. Non a caso si legge chele professioni, sia a livello co-

    munitario che internazionale,

    vengono ascritte fra le attivitproduttrici di servizi, e quin-di, sia pure in una prospettivaallargata, vengono inquadratefra quelle attivit economiche

    e produttrici di ricchezza ri-spetto alle quali si pongonole esigenze di unificazionedei mercati e di abbattimentodelle barriere protettive frap-

    poste dalle legislazioni nazio-nali. La concorrenza richiedeuna struttura organizzativa euna dotazione di mezzi di cuidifficilmente il professionista

    individuale pu disporre.

    Le future Stp. La disciplina,rivisitata anche sulla scortadelle osservazioni del Consi-glio di stato, prevede modellisocietari improntati su criteridi massima trasparenza per isoci (professioni e non), un pre-ciso regime di incompatibilitper la partecipazione a pi so-ciet ma anche un regime disci-plinare direttamente correlatoai settori di attivit dei soci. Ilregolamento precisa infatti chela societ risponde delle viola-zioni delle norme deontologichedellordine al quale iscritta eche la societ multidisciplina-re sar iscritta presso lalbo o il

    registro dellordine individuatocome principale nello statutoo nellatto costitutivo, salvo icasi in cui i professionisti nonconnotino unattivit dellentein misura prevalente, giacchin questi casi resta aperta lop-zione di una plurima iscrizionecon conseguenti regimi concor-renti (si veda anche la tabellain pagina). Precisi obblighi in-formativi restano in capo allesociet: sul diritto di chiedereche la prestazione sia esegui-ta da uno o pi professionistiscelti; sullesistenza di possibiliconflitti di interesse tra clientee societ; sui titoli e le qualifi-che dei soci professionisti.

    Liscrizione delle Stp allal-bo. Le societ tra professio-nisti, oltre che alla Cameradi commercio, devono essereiscritte in una sezione specialedegli albi o dei registri tenutipresso lordine o il collegio pro-fessionale di appartenenza deisoci. La societ multidisciplina-re, invece, deve essere iscrittaallordine relativo allattivitindividuata come prevalente.La domanda va presentatacorredata dalla seguente do-cumentazione:

    a) Atto costitutivo e statutodella societ in copia autentica

    b) Certificato di iscrizione alregistro delle imprese

    c) Certificato di iscrizioneallalbo, elenco o registro deisoci professionisti che nonsiano iscritti presso lordine oil collegio cui rivolta la do-manda.

    Il diniego di iscrizione o diannotazione per mancanza direquisiti pu essere pronun-ciato solo dopo che il legalerappresentante della societsia stato invitato a fornire alconsiglio competente, anche

    verbalmente, entro un termi-ne non inferiore a 15 giorni leproprie osservazioni. Il con-siglio dellordine presso cui iscritta la societ procede, nelrispetto del principio del con-traddittorio, alla cancellazionedella stessa dallalbo qualora,

    venuto meno uno dei requisitiprevisti dalla legge, la socie-t non abbia provveduto allaregolarizzazione nel termineperentorio di tre mesi.

    Rimane irrisolta la questione previden-ziale. Senza collegamento fra redditiprodotti nelle Stp e contribuzione allecasse di categoria si rischiano, da un lato,forme di elusione contributiva (mancan-do i riferimenti normativi sparisce appa-rentemente lobbligo di versare allentedi categoria) e, dallaltro, che fra qualchetempo sia lInps a rivendicare i contribu-ti (poich, in base alla legge 335/1995,non pu esistere prestazione professio-nale priva di copertura previdenziale).Quindi, secondo Renzo Guffanti, presi-dente della Cassa di previdenza dei dot-tori commercialisti, conviene avere unquadro normativo di riferimento chiaroprima di costituire una nuova societ traprofessionisti.

    Domanda. Quali sono i nodi ancorada risolvere delle Stp?

    Risposta. Quello fiscale e quello pre-videnziale.

    D. Partiamo da quello previdenzialeR. La vicenda previdenziale ha due

    fianchi scoperti: la contribuzione inte-grativa sui fatturati e quella soggettivasui redditi. Vediamoli. Nel caso del con-tributo integrativo, almeno per quantoci riguarda direttamente, lobbligo perla Stp di riversarlo alla Cassa scatta in

    automatico se viene confermato lobbligodi iscrizione allalbo professionale delleStp. Questa contribuzione, che gode del-la rivalsa sul committente, deve essere

    versata dai soggetti iscritti agli albiche svolgono attivit profes-sionale, indipendentementedal fatto che si tratti di unapersona fisica o una personagiuridica. Acquisito il con-tributo, come da previsionenormativa, per alcuni enti sirender necessario armonizza-re il gettito con le riforme chesfruttano le entrate derivantidallintegrativo per migliorarele pensioni.

    D. Cio?R.Mi riferisco alla riforma Lo Presti,

    che Cassa Dottori, come altri enti, haadottato. Si tratta della possibilit pergli enti, che utilizzano il metodo di cal-colo contributivo per determinare il trat-tamento pensionistico, di destinare unaquota parte dellintegrativo (che paga ilcliente) ai montanti individuali. Primanon era possibile. Oggi s. Lintegrativoincassato dalle Stp e riversato alla cassadi riferimento pone la necessit di chiari-re le regole secondo le quali accreditarequeste nuove risorse sui salvadanai dei

    singoli iscritti.D. Passiamo allaltro aspetto: la con-

    tribuzione soggettivaR. Pi complesso arrivare ad as-

    soggettare il reddito del professionistasocio di una Stp. Di fatto quinon esiste ancora alcun chiari-mento, perch anche il profilofiscale non trattato dal rego-lamento. Quindi non sappia-mo se si seguir un principiodi cassa (si pagano i contri-buti sulla differenza tra ciche si realmente incassato epagato nellanno di riferimen-to) o di competenza (su ciche si fatturato e sui costirelativi, indipendentemente

    dal loro effettivo incasso e pagamento).Fino a quando non viene chiarito questoaspetto difficile dare delle certezze aiprofessionisti.

    D. Quali sono i rischi di queste in-certezze?

    R.Che un domani il professionista chenon ha un obbligo apparente nei con-fronti della propria Cassa di previdenzasi veda recapitare una cartella da partedellInps per contributi non versati allagestione separata, piuttosto che alla ge-stione equiparata commercianti.

    PARLA RENZO GUFFANTI (CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI)

    Previdenza, il conto rischia di essere salato

    La normativa sulle Stp in pilloleLa prestazioneprofessionale

    Le prestazioni intellettuali oggetto dellincarico possonoessere eseguite solo dal socio in possesso dei requisitirichiesti per lesercizio della professione

    Linvestimentoesterno

    I soci di investimento non dovranno avere riportato condan-ne, e possedere invece requisiti particolarmente selettivi dimoralit e onorabilit

    Il regimedi incompatibilit

    I soci (professionisti e non) non possono partecipare a pidi una societ

    La responsabilit La societ risponde delle violazioni delle norme deontologi-che dellordine al quale iscritta.

    La trasparenza La societ deve informare il cliente:

    Sul diritto di chiedere che la prestazione sia eseguita da uno o pi professionisti sceltiSullesistenza di possibili conitti di interesse tra clientee societSui titoli e le qualiche dei soci professionisti

    Liscrizione Al registro imprese delle Camere di commercio e alla sezionespeciale dellordine dappartenenza dei soci

    Singola: per le multidisciplinari iscrizione allordine indi-viduato come prevalente nello statutoPlurima: se i professionisti non connotano unattivit inmisura prevalente

    Il regime scale Non disciplinato

    Il regime

    previdenziale

    Non disciplinato

    Renzo Guffanti

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    4 Luned 8 Aprile 2013 S O S L I Q U I D I T Le novit del decreto legge che sblocca i debiti delle pubbliche amministrazioni

    P.a., il pagamento di rigore

    A risponderne sar il dirigenteDI ANTONIO CICCIAPagamento speedy dellefatture verso la p.a., aqualunque costo. An-che quello, per lentepubblico, di rischiare di sba-gliare. il funzionario pubbli-co che autorizza la spesa a do-ver rendere conto e rimborsareente, se a posteriori si scopre

    qualcosa che non va.Il decreto legge sul paga-

    mento dei crediti maturativerso la pubblica ammini-strazione fino al 31 dicembre2012, esaminato dal consiglio

    dei ministri, rende effettiva lapossibilit di evitare ritardi deipagamenti da parte degli entipubblici.

    Lo strumento usato quellodi depotenziare il possibile vetonterno al pagamento da parte

    degli organi preposti al control-o degli atti. Stiamo parlando

    delle modifiche che riguarda-no i pagamenti delle cosiddetteransazioni commerciali e ciocontratti, comunque denomi-

    nati, tra imprese e pubblicheamministrazioni, che compor-ano, in via esclusiva o preva-ente, la consegna di merci o la

    prestazione di servizi contro ilpagamento di un prezzo.

    Il decreto legislativo231/2002 prevede brevi terminidi pagamento (di regola trentagiorni) oltre i quali scatta lap-plicazione di pesanti interessidi mora.

    Nelle transazioni commer-ciali in cui il debitore unapubblica amministrazione ildecreto 231/2002 prevede chee parti possono pattuire, pur-

    ch in modo espresso, un ter-mine per il pagamento supe-riore ai trenta giorni, quandosia giustificato dalla natura odalloggetto del contratto o dal-e circostanze esistenti al mo-

    mento della sua conclusione. Inogni caso i termini non posso-no essere superiori a sessantagiorni e la clausola relativa al

    termine deve essere provataper iscritto.

    Il problema sempre statofare in modo che queste dispo-

    sizioni non rimangano letteramorta. Vediamo le novit deldecreto legge in esame.

    Innanzi tutto istituita unaprocedura per rispettare i ter-mini di pagamento: gli atti dipagamento emessi a titolo dicorrispettivo nelle transazionicommerciali devono pervenireallufficio di controllo almeno15 giorni prima della data discadenza del termine.

    Le fasi interne di lavorazio-ne delle fatture sono cadenzatein maniera che non subiscanolungaggini per questioni buro-cratiche.

    Lufficio di controllo deveespletare i riscontri di compe-tenza, ma d comunque corsoal pagamento, entro il termine

    di scadenza previsto dal decre-to legislativo 231/2002: questosia in caso di esito positivo, siain caso di formulazione di os-

    servazioni o richieste di inte-grazioni e chiarimenti.La necessit di approfondi-

    menti istruttori non blocca ilpagamento.

    A questo punto se il dirigen-te responsabile non rispondealle osservazioni, oppure ichiarimenti forniti non sonoaccettabili, lufficio di control-lo tenuto a segnalare allaprocura regionale della Cortedei conti eventuali ipotesi didanno erariale derivanti dalpagamento.

    Quindi bisogna rispettare itermini di pagamento e se il pa-gamento non era dovuto scattala responsabilit erariale deldirigente responsabile. La re-sponsabilit individuale sar

    uno stimolo efficace per evitare

    che si commettano irregolaritamministrative a monte, con-fidando di poter bloccare poi,a valle, i pagamenti. Il decretolegge in esame ribalta le cose:il pagamento si fa, salvo casieccezionali, e il dirigente pub-blico chiamato a risponderedelle spese indebite.

    Per evitare, tuttavia, clamo-rosi autogol il decreto legge sulpagamento dei debiti maturatial 31/12 mantiene fermi i di-

    vieti di pagamento previsti daldecreto 123/2011: per esempiospese fuori bilancio. Ma ancheatti di spesa pervenuti oltre iltermine perentorio di ricevibi-lit del 31 dicembre delleser-

    cizio finanziario cui si riferiscela spesa oppure casi di impu-tazione della spesa sia erratarispetto al capitolo di bilancioo allesercizio finanziario, o allacompetenza piuttosto che airesidui, di violazione delle di-sposizioni che prevedono spe-cifici limiti a talune categoriedi spesa.

    In questi casi il divieto giu-stifica il mancato pagamentonei termini.

    Responsabilit indivi-duale. Il decreto legge sul pa-gamento dei debiti fino al 2012mette alla sbarra i funzionaripubblici anche nel caso di man-cato rispetto delle disposizionida esso previste. Se dalla ne-gligenza deriva una condanna

    dellente pubblico al pagamen-to di somme per risarcimentodanni o per interessi moratori,il funzionario pubblico dovrrimborsare lamministrazio-ne per tutte le somme pagate,senza sconti. La corte dei con-ti, infatti, non potr esercitare,per espresso divieto, il poteredi riduzione delladdebito.

    Con riferimento ai creditimaturati fino al 31 dicembre2012 sono da segnalare altredue novit. Innanzi tutto lesomme destinate al loro pa-gamento sono insequestrabilie impignorabili. Quindi si at-

    tiva un particolare scudo pro-tettivo.In secondo luogo si indivi-

    duano misure di semplificazio-ne e agevolative della cessionedel credito.

    Gli atti di cessione dei cre-diti certi, liquidi ed esigibilimaturati nei confronti dellepubbliche amministrazioni alladata del 31 dicembre 2012 persomministrazioni, forniture eappalti sono esenti da imposte,tasse e diritti di qualsiasi tipo.

    Inoltre lautenticazione dellesottoscrizioni degli atti di ces-sione dei crediti nei confrontidelle pubbliche amministra-zioni potr essere effettuata

    anche dallufficiale rogantedellamministrazione debitri-ce (ad esempio il segretariocomunale); in tale ipotesi lacessione si intende accettataai sensi dellarticolo 1264 delcodice civile. Nel caso in cuilautenticazione delle sotto-scrizioni sia, invece, effettuatada un notaio gli onorari sonocomunque ridotti alla met.

    La notificazione degli atti dicessione, anche se precedentiallentrata in vigore del decre-to, potr essere effettuata di-rettamente dal creditore anchea mezzo di piego raccomanda-to con avviso di ricevimento (enon necessariamente con noti-fica dellufficiale giudiziario).

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    In rerum natura, diceva il man-zoniano Don Ferrante, non ci sonche due generi di cose: sostanze eaccidenti; e se io provo che il conta-gio non pu esser n luno n laltro,avr provato che non esiste, che una chimera. Novello Don Ferran-te, il ministro delleconomia, Vit-torio Umberto Grilli rischia sulritardo dei pagamenti di far la finedello stesso personaggio.

    La nostra tecnocrazia non brillaper acume. A molti capitato di as-sistere allo spettacolo del ministrobalbettante sulla Rai, che risponde-

    va che quelle spese sono state gieffettuate dal nostro bilancio, quindinon serve una copertura finanzia-

    ria. Quindi non c alcun contagioin atto.

    Gi, ma perch le imprese nonvengono pagate? Chi lo va a spie-gare ai creditori, che i soldi sonogi usciti, ma non sono disponibiliin quanto ostaggio dellEuropa?

    questo il punto, che rende so-stanzialmente inefficaci le direttivecomunitarie e le norme nazionali chechiedono tempi rapidi e prevedonosanzioni in caso di ritardo.

    Il problema che lItalia, a diffe-renza della maggior parte dei paesieuropei, ha effettuato per molti annimanovre di risanamento finte, ba-sate su giochi contabili di bilancio, eha aggiustato i conti ricorrendo alle

    gestioni fuori bilancio che negli anniavevano consentito un rilevanteaccumulo di risorse finanziarie. Untempo la magistratura contabile leaveva definite il Lago di Pola, cioun deposito sotterraneo di giacenzecontabili, in grado di far deragliarela finanza statale. Ora per, con ilPatto di stabilit interno, residuidi bilancio e giacenze sui conti ditesoreria sono stati posti a garan-zia del rispetto dei limiti del deficit.Sono sotto sequestro Ue e di fattoindisponibili, ai fini del controllo deiflussi della spesa pubblica.

    Da qui i problemi. Da un lato ilTesoro chiede inutilmente agli entidi certificare i debiti di fornitura.

    Dallaltro i creditori chiedono di po-ter compensare i crediti con i debitifiscali e contributivi. Ma il tempostringe e se i ministri Grilli e Pas-sera bisticciano su questo, il ragio-niere generale dello stato, carte allamano, richiede formale copertura dicassa su spese gi impegnate a co-pertura di lavori gi eseguiti.

    Qualcuno, ingenuamente si po-trebbe chiedere se alla pubblicaamministrazione addirittura ne-cessaria una legge, o addiritturaun decreto-legge, per saldare unconto non pagato. Certamente, sirisponder, se il conto di centomiliardi...

    di Antonio Giancane

    LANALISI

    Prove tecniche di default

    Le novitPer le cessioni dei crediti (maturati no al 2012)verso la p.a.:

    Esenzione da imposte, tasse, dirittiAutenticazione con rogito del segretario co-munaleOnorari notarili ridotti della metNoticazione con raccomandata con ricevutadi ritorno

    Le misure per far rifiatare le imprese

    VincoloLe somme stanziate per il pagamento dei creditino al 2012 sono insequetrabili e impignorabili

    Transazioni commercialiRigoroso rispetto dei termini previsti dal dlgs232/2002

    Inosservanza degli adempi-menti previsti dal dl sul paga-mento crediti no al 2012

    Responsabilit erariale del dipendente pubblicoin caso di condanna della p.a. ai danni o al pa-gamento di interessi moratori

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    5Luned 8 Aprile 2013uned 8S O S L I Q U I D I T

    Il fondo per gli enti si fa in treDI MATTEO BARBERO

    Il testo del decreto leggesullo sblocco dei pagamen-ti esaminato dal consigliodei ministri conferma la

    previsione di strumenti sepa-rati, rispettivamente, per glienti locali, per le regioni e pera sanit, dopo che durante iavori preparatori si era af-

    facciata lipotesi di creare, confinalit di semplificazione, unfondo unico.

    Per province e comuni prevista una dote di 2 miliar-di di euro per ciascuno deglianni 2013 e 2014. Tali risorseverranno gestite dalla Cassadepositi e prestiti, sulla basedi uno specifico addendumalla Convenzione in esserecon il Mef, che definir an-che i criteri e le modalit peraccesso e per la gestione del

    fondo.In ogni caso, gli enti localidovranno fare domanda entrol 30 aprile e le anticipazioni

    saranno concesse entro il 15maggio in proporzione alle ri-chieste pervenute, salvo chea conferenza stato-citt non

    stabilisca (entro il 10 maggio)criteri diversi che tenganoconto della virtuosit dellediverse amministrazioni. Lesomme erogate dovranno es-

    sere restituite, con piano di

    ammortamento a rate costan-ti, comprensive di quota capi-tale e quota interessi, con du-rata fino a un massimo di 30anni e a un tasso determinatosulla base del rendimento dimercato dei Btp triennali.

    Laccesso al fondo (consen-tito anche agli enti in pre-dissesto) non comporta pi ilblocco degli investimenti per5 o 3 anni, ma solo lobbligo diincrementare (dal 25 al 50%)

    il fondo svalutazione crediti.

    Per le regioni sono previstidue canali di finanziamento(a condizioni analoghe a quel-le previste per gli enti localiin termini di durata e tasso).

    Con riferimento ai debitidiversi da quelli finanziari esanitari, stanziato un fondoda complessivi 8 miliardi, dicui 3 questanno e 5 il prossi-mo. In tal caso, la gestione posta direttamente in capo alMef, cui le richieste dovranno

    essere trasmesse en-tro 15 giorni dallen-trata in vigore deldecreto e che dovragire sulla base deicriteri e delle mo-

    dalit concordate insede di conferenzastato-regioni, anchein tal caso con la pos-sibilit di premiarele amministrazioni

    virtuose.I governatori po-

    tranno, inoltre, ot-tenere anticipazionidi liquidit al finedi accelerare i pa-gamenti dei debitidegli enti del Ser-

    vizio sanitario na-zionale. In tal caso,sul piatto ci sono 14miliardi, di cui 5 nel

    2013 e i restanti 9 nel 2014.

    Al riparto si provveder consemplice decreto direttorialedel Mef, entro 15 giorni dalladata di entrata del provvedi-mento per la prima trancheed entro il 30 novembre perla seconda.

    Anche per le regioni, lac-cesso ai fondi non comportapi la paralisi dei nuovi in-

    vest imenti. Esse, tuttavia,per accendere nuovi prestitidovr certificare che il pro-

    prio bilancio presenti unasituazione di equilibrio strut-turale.

    Sempre nellottica di incre-mentare le risorse disponibiliper pagare i debiti, vanno se-

    gnalate altre due misure. Daun lato, gli enti locali, per ilsolo 2013 e fino al 30 settem-bre, avranno maggiori margi-ni per attivare le anticipazionidi tesoreria. Dallaltro, vengo-no agevolati i trasferimenti afavore degli stessi enti localida parte delle regioni, esclu-dendo i relativi importi dalPatto di queste ultime.

    Nel complesso, si tratta dimisure significative, anche secertamente inferiori rispettoallo stock di debiti incagliati.

    Il problema principaleriguarda le modalit attra-

    verso cui gli enti beneficiaripotranno procurarsi le risor-

    se necessarie per restituirequanto riceveranno sottoforma di anticipazione. Mal-grado la soppressione dellanorma che avrebbe consenti-to alle regioni di aumentareladdizionale Irpef, rimaneforte il rischio che nei pros-simi anni si determini unulteriore incremento dellapressione fiscale a livellolocale.

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    6 Luned 8 Aprile 2013 F I S C OLe linee guida dei giudici di merito e legittimit no alla pi recente tesi della Cassazione

    Upgrade dei controlli bancari

    Nessun contribuente immunePagina a curaDI ANDREABONGIG

    li accertamenti ban-cari tentano il sal-to di qualit. Dopolestensione delle

    verifiche sui conti correntidalla societ ai suoi soci oamministratori e dallim-prenditore o dal professioni-sta ai suoi familiari o ami-ci, ecco che comincia a farsisempre pi spazio anchea possibilit di assogget-are a indagini finanziarie

    qualunque tipologia di con-ribuente, sia esso un tito-are di partita Iva o meno.

    Questo passo in avanti delleverifiche finanziarie risultaavallato dalla giurispruden-za sia della Corte di cassa-zione che di alcune corti dimerito.

    A tale proposito abbiamoriassunto nella tabella inpagina le pi recenti sen-enze, sia di merito sia di le-

    gittimit, che confermano ilformarsi di un tale orienta-mento e la sua estrema pe-ricolosit per i contribuentisottoposti a tali tipologie dindagini e verifiche.

    Chiunque pu dunque es-sere oggetto di una verificabancaria. Verifica che puessere anche non finalizza-a a ricondurre i versamenti

    sospetti ad altro soggetto,societ partecipata, fami-iare titolare di partiva Iva,

    ma semplicemente a quali-ficare gli stessi come extraredditi in capo allo stes-so titolare del rapporto diconto corrente, indipenden-emente dalla sua qualifica

    e dallattivit svolta.Questa escalation delle

    ndagini finanziarie trova ilsuo supporto giuridico nel-a interpretazione estensiva

    che la Cassazione ha ritenu-o di dover dare agli articoli

    32 del dpr 600/1973 e 51 deldpr 633/1972.

    In particolare nella recen-issima sentenza n. 8047 del

    3 aprile scorso (si veda ar-icolo nella pagina seguen-e, ndr), la Suprema corte

    ha precisato che larticolo51, comma 2, nn. 2) e 7) deldpr 26 ottobre 1972 n. 633accorda allufficio, in temadi Iva, il potere di richie-dere agli istituti di creditonotizie dei movimenti suiconti bancari intrattenutidal contribuente e di pre-sumere la loro inerenza aoperazioni imponibili, ovenon si deduca e dimostriche i movimenti medesimisiano stati conteggiati nelladichiarazione annuale o sia-no ricollegabili ad atti nonsoggetti a tassazione.

    Tale presunzione, prose-

    gue la sentenza, ha por-tata generale e riguardale dichiarazioni dei redditidi qualsiasi contribuente,a prescindere dallattivitsvolta.

    Soltanto due anni primala stessa Corte di cassazio-ne aveva avuto modo di pro-nunciare parole del tutto si-mili riguardo alle analoghedisposizione vigenti in ma-teria di accertamenti banca-ri nel settore delle impostedirette, ovvero gli articoli32 e 38 del dpr 600/1973. Ilriferimento al contenutodella sentenza n.19692 del23 giugno 2011 nella qualesi legge come gli artt. 32 e38 del dpr 600/1973 hannoportata generale e pertantoriguardano la rettifica delledichiarazioni dei redditi diqualsiasi contribuente, qua-le che sia la natura dellat-tivit dagli stessi svoltae dalla quale quei redditiprovengano, la qual cosa inparticolare da ritenersiper quanto relativo allap-plicabilit della presunzio-ne di cui allart. 32, comma1, n. 2.

    Nel solco dei due inter-venti sopra cit ati si poneanche la sentenza n. 21132del 13 ottobre 2011 nellaquale la Corte di cassazio-ne sviluppa e arricchisce la

    tematica degli accertamen-ti bancari effettuati neiconfronti dei non titolaridi partita Iva e della lorospecifica rilevanza. In det-ta sentenza si legge infattiche lutilizzazione dei datiacquisiti presso le aziendedi credito, ai sensi dellart.51, secondo comma, n. 2 deldpr 26 ottobre 1972, n. 633,non subordinata alla pro-

    va che il contribuente eser-citi attivit dimpresa (o dilavoro autonomo): infatti,se non viene contestata lalegittimit dellacquisizionedei dati risultanti dai conticorrenti bancari, i medesimipossono essere utilizzati siaper dimostrare lesistenzadi uneventuale attivit oc-culta (impresa, arte o pro-fessione), sia per quantifi-care il reddito ricavato datale attivit, incombendoal contribuente lonere didimostrare che i movimentibancari che non trovano giu-stificazione sulla base dellesue dichiarazioni non sonofiscalmente rilevanti.

    Dunque laccesso sui contidi un qualsiasi contribuen-te, anche non imprenditoreo professionista, non solo possibile ma pu esserelo strumento attraversoil quale qualificare fiscal-mente il reddito occulto co-

    stituito dai versamenti nongiustificati.

    Ma la sentenza da ultimocitata si spinge anche piin avanti entrando diret-tamente nel merito dellaripartizione dellonere del-la prova fra fisco e contri-buente nellipotesi di accer-tamento bancario sui contidi un soggetto non titolaredi posizione Iva.

    Le presunzioni di cuiall articolo 51 del dpr633/72, si legge nella sen-tenza in commento, nonpossono essere ritenute ir-rilevanti al caso di specie.

    Ad ag gr av are la po si -zione del contribuente nelcaso trattato nella sentenzain commento vi era anchelomessa presentazione del-la dichiarazione dei redditie la semplice dimostrazionedi un reddito di lavoro di-pendente che tuttavia nonera sufficiente a dare provache i movimenti transitatisui suoi conti bancari eranoriferibili a tale attivit.

    A co nc lu si on i si mi li aquelle della Corte di cassa-zione sono giunte recente-mente anche alcune corti dimerito.

    Si prenda per esempioquanto deciso dalla Ctr Si-cilia nella sentenza n. 115del 18 settembre 2012. Nel

    caso sottoposto allesamedei giudici siciliani, il con-tribuente basava la sua di-fesa assumendo di non po-ter essere assoggettato agliaccertamenti bancari nonessendo n imprenditore nesercente arti o professionie pertanto non soggetto allatenuta delle scritture con-tabili, unico elemento utilea suo favore al fine di poterfornire una valida provacontraria alle presunzionidellufficio.

    Secondo i giudici della re-gionale, invece, lelemento

    che consente il ricorso allac-certamento bancario va in-dividuato nella riferibilita reddito imponibile dellemovimentazioni riscontra-te sul conto corrente delcontribuente indipenden-temente dal tipo di attivitsvolta, che nella fattispecie amministratore di socie-t, anche se non obbligatoalla tenuta delle scritturecontabili.

    Considerato quindi chelorigine delle somme incontestazione, continua lasentenza della regionaleSicilia, rimasta del tuttoignota e che non vi sono

    ragioni concrete o plausi-bili per poterle attribuire ainteressi, come asserito dalricorrente, la tassazionealla fonte su questi ultiminon interferisce con le sud-dette somme per cui daescludersi, categoricamen-te, lipotesi di una doppiatassazione.

    Dulcis in fundo il dispo-sitivo della sentenza n. 92della Ctp di Ravenna, emes-sa il 30 aprile 2012. Secon-do i giudici emiliani infattilaccertamento bancario neiconfronti di un soggetto nontitolare di partita Iva piche legittimo e pu portareaddirittura a evidenziareuna vera e propria attivitcommerciale in nero che nelcaso di specie era costituitodal commercio di orologi egioielli.

    In tali situazioni tuttavia,a fronte dellaccertamentodei ricavi, deve essere co-munque riconosciuta unaquota di costi in proporzio-ne ai maggiori ricavi accer-tati. Nel caso di specie, silegge in sentenza, si ritie-ne congrua una percentualepari al 20% dimostrata dalricorrente anche attraver-so lesame di omologhi casiesaminati dalla Corte dicassazione.

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    Il salto di qualit degli accertamenti bancari

    Cassazione, sent. n. 8047del 3.4.2013

    I movimenti sospetti sui conti correnti sono redditoimponibile anche se il contribuente non ha la partitaIva. La presunzione contenuta nellart. 51, comma 2,del dpr 633/72 ha portata generale

    Cassazione, sent. n.21132 del 13.10.2011

    I dati risultanti dai conti correnti bancari possonoessere utilizzati sia per dimostrare lesistenza diuneventuale attivit occulta di impresa, arte o pro-fessione, sia per quanticare il reddito ricavato datale attivit. Con conseguente inversione delloneredella prova

    Cassazione, sent. n.19692 del 27.9.2011

    In tema di indagini nanziarie sono imputabili a red-dito imponibile i versamenti non giusticati non solodi imprenditori e di professionisti ma anche quellidei collaboratori e di qualsiasi altro contribuente. Gliarticoli 32 e 38 del dpr 600/73 hanno infatti portatagenerale

    Ctr Sicilia, sent. n. 115 del18/9/2012

    Lelemento che consente il ricorso allaccertamentobancario va individuato nella riferibilit a reddito im-ponibile delle movimentazioni riscontrate sul contocorrente del contribuente indipendentemente dal tipodi attivit svolta, anche se non obbligato alla tenutadelle scritture contabili

    Ctp Ravenna, sent. n. 92del 30/4/2012

    In ipotesi di accertamento bancario a seguito delquale venga contestato il commercio di orologi e gio-

    ielli in nero a fronte dellaccertamento di ricavi deveessere riconosciuta una quota di costi in proporzioneai maggiori ricavi accertati

    Altri articolisul sito www.italia-oggi.it/accertamenti

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    7Luned 8 Aprile 2013uned 8 Aprile 2013F I S C O

    Pagina a curaDI STEFANO LOCONTEE LUCIANNAGARGANO

    La Cassazione spiazzanuovamente il contri-buente ed espande ilpotere dellammini-

    strazione finanziaria al di dei paletti previsti dal

    Legislatore.Il Supremo collegio, infat-i, con un (espresso, quan-o improprio) richiamo

    alle disposizioni contenutenellart. 51, del dpr n. 633del 1972 in materia di Iva,estende la validit degliaccertamenti bancari pra-icamente a chiunque, a

    prescindere dal tipo di at-ivit svolta. questa la sintesi del

    pensiero espresso lo scorso3 aprile dai Giudici di Piaz-za Cavour, con la sentenzan. 8047. Nellambito dellaparte motiva della stessa,nvero, la Suprema corte,

    con un inciso tanto perico-oso quanto slegato dal te-sto normativo, afferma chelart. 51, comma 2, nn. 2) e

    7), del dpr 26 ottobre 1972,n. 633, accorda allufficio, inema di Iva, il potere di ri-

    chiedere agli istituti di cre-dito notizie dei movimentisui conti bancari intratte-nuti dal contribuente e dipresumere la loro inerenzaad operazioni imponibili,ove non si deduca e dimo-stri che i movimenti mede-simi siano stati conteggiatinella dichiarazione annualeo siano ricollegabili ad attinon soggetti a tassazione,

    ulteriormente precisando,successivamente, che talepresunzione ha portatagenerale e riguarda le di-chiarazioni dei redditi diqualsiasi contribuente, aprescindere dallattivitsvolta.

    Qualunque contribuentedunque, non solo i sogget-i che esercitano imprese,

    arti o professioni (destina-ari della norma di cui al

    dpr 633/1972 in materia diva), bens anche i lavora-ori dipendenti (non desti-

    natari, in linea generale,della norma di cui innanzi), assoggettabile (rectius,assoggettato) a quel regi-me presuntivo, scaturentedagli accertamenti basatisulle indagini finanziarie,sulla base del quale unqualsivoglia versamentonon giustificato, in quantonon immediatamente ricon-ducibile alla dichiarazioneannuale o in qualche modoricollegabile ad atti nonsoggetti a tassazione, vieneautomaticamente riqualifi-cato quale maggior redditomponibile.

    Il che equivale a dire, inestrema sintesi, che la sus-sistenza di unincongruenzara dichiarazione e versa-

    menti costituisce sempre endistintamente presuppo-

    sto per laccertamento.Le valutazioni della Cor-

    e circa lambito di applica-zione dellart. 51, del dpr n.633 del 1972 citato, vengonoeffettuate a fronte di una

    eccezione, posta in esseredallAgenzia delle entra-te nellambito del proprioricorso, circa la correttez-za del proprio operato conriferimento allavvenutarettifica, in forza di presun-zione, di elementi risultantidai conti correnti bancaridi alcuni (ma non definiti)soggetti e il comportamento,ritenuto inammissibile, del-la Commissione tributariaregionale, in quanto sosti-tuita alla parte nel fornirela prova, ammettendo laCtu.

    A fronte di tale eccezio-ne, dunque, gli Ermellini,nel giudicare infondato ilricorso dellAgenzia delleentrate, hanno cura di evi-denziare come linfonda-tezza del motivo riguardiesclusivamente le viola-zioni dellonere probatoriolamentato e non, invece,lincipit dellattivit di ac-certamento.

    Tale eccesso di zelodella Suprema corte, tutta-

    via, si traduce in una tantoestrema quanto pericolosaleggerezza, laddove questa,nel giustificare in via ge-nerale (pur, lo si ribadisce,

    nellambito di una declara-toria di infondatezza dellospecifico motivo) lutiliz-zazione dellaccertamentobancario di cui allart. 51cit., decide di andare oltrelespresso dettato normati-

    vo sostenendo, come visto,che la presunzione di cui

    allart. 51, comma 2, nn. 2)e 7), del dpr 633/72 si esten-de a tutte le dichiarazionidei redditi di qualsiasi con-tribuente, a prescinderedallattivit svolta.

    Af fermaz ione pesan-te, dunque, se si pensa aquanto gi invasivi siano

    gli accertamenti basatisulle indagini finanziarieed a quanto problematicadivenga lattivit di difesadel contribuente accertatoposto in tal modo di frontead una inversione delloneredella prova, il pi delle volteimpossibile da sostenere.

    Ma ancor pi, affermazio-ne pericolosa, quella dellaSuprema corte, laddove lastessa travalica addiritturail dato normativo.

    La stessa, infatti, da unlato opera un espresso ri-ferimento ai nn. 2 e 7, delcomma 2, dellart. 51 cit., edallaltro giustifica, peral-tro proprio sulla base di talerichiamo, lestensione dellapresunzione de qua.

    Tuttavia, il citato n. 2),della norma suddetta, ilquale a sua volta richiamail successivo n. 7), non ope-ra un generico richiamo allostatus di contribuente, ben-

    s fa espresso riferimento aisoggetti che eser-citano imprese,arti o professionie solo ad essi, sen-za che tale espres-sione potesse rite-nersi, almeno finoallintervento del-la Corte, diversa-mente interpreta-bile, a prescindereda qualsivogliaesigenza di esten-sione.

    V da porsi, aquesto punto, inecessari interro-gativi circa la ine-

    vitabile eco che lapronuncia in com-mento porter cons. V da chieder-si, vale a dire, seil contribuente,finora tutelato egarantito dal det-tato normativo,resti ancora tale

    allindomani della pronun-cia della Corte.

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    Superati i palettiposti dalla legge

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    Il principio

    I giudici di Piazza Cavour estendono lambito di applicazione degli accertamentibancari, sostenendo, infatti, che lart. 51, comma 2, nn. 2) e 7), del dpr 26 ottobre1972, n. 633, accorda allufcio, in tema di Iva, il potere di richiedere agli istitutidi credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e dipresumere la loro inerenza a operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostriche i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annualeo siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione, altres aggiungendo chetale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi diqualsiasi contribuente, a prescindere dallattivit svolta.Tali affermazioni ricomprendono, dunque, altres i lavoratori subordinati, e quindinon solo i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, nel novero deisoggetti destinatari degli accertamenti bancari.

    La sentenzasul sito www.italia-oggi.it/docio7

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    8 Luned 8 Aprile 2013 F I S C O

    Le Entrate: regole a parte per il pregresso, ma vale sempre il limite dellimposta versata

    Irap, le deduzioni si affiancanoVanno coordinati costo del lavoro con interessi passivi

    Pagina a curaDI ANTONIO MASTROBERTI

    Eun vero e proprionulla osta a unasemplice applica-zione delle due

    deduzioni da Irap quellocontenuto nella circolaren. 8/E del 3 aprile, poich apartire dalla prossima tor-nata dichiarativa per lIraputile alla deduzione dallemposte sui redditi correlata

    al costo del lavoro, introdot-a con il c.d. decreto Monti,

    non si tiene mai conto delladeduzione parallela intro-dotta dal dl n. 185/2008, at-ualmente ridimensionata

    alla sola componente deglinteressi passivi. questouno dei nodi centrali dipa-nati dallAmministrazionefinanziaria, che per subitomette in guardia il contri-buente, ribadendo quantogi si evince dalle istruzio-ni al modello per il rimborsodel pregresso (provvedimen-o n. 140973/2012). Quando

    si ha a che fare con il repetedelle maggiori imposte ver-sate scattano regole a par-e, e leventuale fruizione

    della deduzione forfetariadel 10% non rileva ai finidel calcolo della deduzioneanalitica solo se al valore

    della produzione netta han-no concorso anche interessipassivi non dedotti. Se perl contribuente ha beneficia-o del forfait esclusivamen-e su spese per il personale

    dipendente (poich non ave-va sostenuto costi per onerifinanziari), limporto mas-simo ammesso a rimborsova calcolato tenendo contodellIrap gi dedotta in re-azione al medesimo periodo

    dimposta (si veda la tabellan pagina). Questultima si-uazione, in realt, non pu

    venirs i a creare a regimee cio in Unico 2013), poi-

    ch se il contribuente nonpresenta interessi passivi

    indeducibili nella base im-ponibile Irap il forfait parial 10%, cos come oggi nor-mato, non prende forma.

    Nei restanti casi a preva-lere sono le esigenze di sem-plificazione, oggi assurte apriorit nel rapporto Erario/

    Contribuente, vieppi ri-spetto a un meccanismo chetrova complessit nelle stes-se ragioni che ne supportanola tutela, e in norme, perci,per molti versi assai cripti-che e articolate. In ossequioa queste esigenze resta sulterreno una teorica e par-ziale (minima) duplicazionedel beneficio, laddove il con-tribuente abbia applicato ilforfait a fronte di interessipassivi non dedotti dal va-lore della produzione netta(prima la deduzione assor-biva anche la componentelavoro), ma anche questo ef-fetto viene il pi delle volteannullato per il fatto che la

    deduzione/rimborso non pumai eccedere lIrap versatao dovuta.

    Se poi la societ svolgeattivit anche all esterooccorre assumere, ai finidel calcolo della deduzioneanalitica spettante, il va-

    lore della produzione nettarilevante ai fini Irap, e ilcosto del lavoro analiticospecificamente afferenteal personale impiegato nelterritorio dello stato, e inogni caso il costo del lavoroe il valore della produzione

    vanno nettizzati della quotaestero.

    In caso di istanza di rim-borso che apre le porte allarivitalizzazione di una per-dita le Entrate confermanoche il componente negati-

    vo di reddito si candida atrovare spazio gi in Unico2013, e questo anche solonel prospetto di memoria(quadro RS) normalmente

    deputato a ospitare le per-dite pregresse (caso in cuila societ in perdita an-che per il 2012). In questicasi listanza di rimborso sipresta, a ben guardare, adassumere una funzione nor-malmente assunta dallinte-

    grativa in diminuzione (cheovviamente non deve esserepresentata), aprendo il var-co, in uno scenario futuro,a nuove forme di interrela-zione tra Fisco e contribuen-te. In unottica di un Fiscomoderno e improntato allacompliance, questa chancedi rivitalizzare la perditasembra un ottimo esempio diun sistema che guarda allasostanza delle cose, senzaincespicare continuamentenelle asperit procedurali diuna disciplina palesementeinadeguata a regolamentareil fenomeno della correzionedi errori a sfavore del con-tribuente.

    Al tra no ta di inte resse

    attiene agli effetti che ma-turano sulla disciplina delcredito per i redditi prodot-ti allestero. Se per effettodell istanza di rimborsoda Irap si riduce limpostaitaliana, limite massimodella detrazione dellimpo-sta estera, pu conseguirneuna diminuzione dellim-posta estera scomputabilein quellesercizio ai sensidi quanto previsto dallart.165 del Tuir e, pertanto,un aumento delleccedenzadellimposta estera che puessere riportata in avanti oindietro per essere compen-sata con eventuali eccedenze

    di imposta italiana rispettoa quella estera. Oltre ai casiin cui questa eccedenza sitrasforma comunque inunimposta da richiedere arimborso con listanza, pereffetto dellincrocio con ec-cedenze di segno opposto, leEntrate prendono in consi-derazione anche il caso incui la rivitalizzazione atten-ga (non gi a una perdita),ma alle stesse eccedenzedi imposta estera di cui alcomma sesto del citato art.165. In questo caso previ-sta la presentazione di unaistanza cartacea al Fiscoe, comunque, il recapture

    nella prima dichiarazioneutile, anche il Mod. Unico2013 (in part., sez. II-C delquadro CE). Anche questeultime dinamiche ci sem-brano improntate a esigen-ze tese a ripristinare, perquanto possibile, una situa-zione compatibile con quellaastrattamente verificabilein caso di originaria ap-plicazione della deduzione(in prospettiva, in assenzadellerrore sfavorevole).

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    La deduzione da Irap, come chiari-to dalle Entrate nella circolare n.8/E del 2013, si presta ad aprire leporte allap-p l i c a z i o n edella discipli-na di contra-sto alle c.d.societ di co-modo, per ef-fetto del ma-terializzarsidel triennioprevisto daldl n. 138/2011in materia disoc iet inperdita s i -stematica, selistanza dirimborso da

    Irap porta alla rivitalizzazione del-le perdite o a un reddito inferiorea quello minimo (test da perdite

    negativo) (si veda anche Italia-Oggi Sette dell11 marzo 2013).Laspetto pi interessante che

    un contribuenteche non applica(o non ha appli-cato) la dedu-zione in base auna libera scel-ta pu uscireindenne dalleforche caudinedella discipli-na di contrastoalle societ dicomodo negliesercizi succes-sivi.Per altri versi,il rischio cheladeguamento

    al reddito minimo per una societdi comodo spazzi via la deduzioneda Irap per le societ consideratedi comodo. Questa deduzione nonpu certo essere assimilata a unaagevolazione fiscale (quale peresempio la deduzione da Ace), lacui fruizione preservata rispettoallinvadenza del c.d. reddito mi-nimo, ma comunque sorretta daampie e strutturate esigenze di ca-rattere costituzionale, tali da po-terne consentire una associazionecon altri istituti garantiti da que-sto punto di vista, in quanto incen-trati su incontrovertibili logiche disistema, come quelle tese a evitarela doppia imposizione economicain materia di dividendi societari(art. 89 del Tuir).

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    Il rischio perdite reiterate dietro langolo

    ndeducibili nella base im- eduzione/rimborso non u de utato a os itare le er-

    Il caso

    Si supponga che il forfait pari al 10%dellIrap versata nel corso del 2010(Irap a saldo = 100) sia stato applicatoin assenza di interessi passivi indedu-cibili. Le Entrate hanno precisato chenel calcolare il rimborso delle impostesui redditi per lIrap sul costo del lavoroindeducibile dovr necessariamenteessere scomputato il 10% del saldo2009 dallIrap di riferimento (che pas-sa da 100 a 90), trattandosi di Irapafferente esclusivamente le spese peril personale, gi chiesta a rimborso.Nel complesso viene applicata unadeduzione pari al totale dellIrap inde-ducibile dalle imposte sui redditi (10+ 90 = 100).Per, se analoga situazione si verica inrelazione al 2012 lo scenario cambia,e la societ applica, nel quadro RF, una

    sola variazione in diminuzione, comple-tamente riferibile alla mancata deduzio-ne della componente lavoro. In pratica,a fronte di un Irap versata pari a 100,tutta da riferirsi alla componente inde-ducibile dei costi del lavoro (100%), lasociet applica una variazione in dimi-nuzione pari a 100. Si pu agevolmentenotare che il risultato identico. Se poisi assume che per un dato anno il forfaitsia stato applicato anche a fronte dellapresenza di interessi passivi, anche perun importo minimale, si perviene allaconclusione che in un certo qual modole due deduzioni tendono ad afancar-si, ma va comunque ricordato quantoprecisato nella circolare n. 8/E/2013,ossia che in ogni caso la deduzionee/o il rimborso non possono eccederelimposta versata.

    Altri articoli sulsito www.italiaoggi.

    it/irap

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    9Luned 8 Aprile 2013uned 8 Aprile 2013F I S C O

    I chiarimenti contenuti nella circolare n. 7 delle Entrate sulla participation exemption

    Pex, affitto dazienda a due vieCessione di quote minusvalenti sotto lesame del Fisco

    Pagina a curaDI ALESSANDRO FELICIONI

    Due pesi e due misureper laffitto dazien-da in tema di pex; laconcessione dellunica

    azienda fa perdere la commer-cialit alla societ e interrom-pe il periodo triennale neces-sario a far scattare lesenzionesulle plusvalenze. Tuttavia, incaso di cessione di quote minu-svalenti la deducibilit dellaperdita non automaticamen-e garantita, ma va sottoposta

    al vaglio dellamministrazionefinanziaria potendo configura-re manovra elusiva.

    La circolare n. 7/E del 29

    marzo 2013 approfondisce, aquasi dieci anni dallesordio,a disciplina della pex ponen-

    do laccento su alcune fatti-specie particolari e oggetto diperplessit e dubbi.

    A dire il vero dalla letturadella circolare, al di l dei sin-goli aspetti affrontati, emergeun filo conduttore dal quale sievince il timore dellammini-strazione finanziaria che la di-sciplina, nata come strumen-o di tutela contro eventuali

    doppie imposizioni economi-che, venga strumentalmenteutilizzato a fini elusivi.

    Da qui il costante richiamoalla possibilit di intervenire

    ai sensi dellarticolo 37-bisdel dpr 600/73 e la precisazio-ne che il regime in questionenon affatto opzionale, maautomatico in presenza di de-erminati requisiti. Nel bene

    e nel male. Il monito chiaro:attenzione non solo a precosti-uire artatamente i requisiti

    per laccesso alla pex in casodi prossime cessioni plusva-enti, ma anche e soprattutto

    a sfuggire dalla disciplina tut-e le volte che si configuri una

    cessione minusvalente forieradi perdite deducibili al di fuoridella pex.

    Cos nel caso del requisi-o della commercialit e del

    periodo di tempo idoneo asoddisfarlo (lettera d dellar-icolo 87, comma 1, del Tuir)attenzione posta sui criteri

    di determinazione dei tre annidi commercialit necessari afar scattare lesenzione (e lin-deducibilit).

    In caso di interruzionedellattivit commerciale, peresempio, non detto che ilrequisito della commercialitvenga perso e sia necessarioripartire con il computo delperiodo triennale. Se linterru-zione dellimpresa commercia-e solo momentanea, e non

    presuppone la dismissionedella struttura operativa chee consenta di riprendere il

    processo produttivo in tem-pi ragionevoli in relazionealloggetto dellattivit dim-presa, il periodo di inattivitnon rilevante ai fini dellaverifica della commercialit.n tal caso, infatti, limpresa

    continua a disporre di una

    struttura adeguata a soddi-sfare la domanda del mercatonei termini precedentementespecificati.

    Diverso il caso in cui lin-terruzione dellattivit siacausata da un depotenzia-mento dellazienda dovuto acessione di asset, personale oriduzione della produzione. Il

    periodo triennale si interrom-pe se ci si trova di fronte a unaliquidazione di fatto.

    LAgenzia, come accennatoin premessa, sottolinea perche potranno essere sinda-cato comportamenti volti ainterrompere la commerciali-t dellimpresa al solo fine difuoriuscire dal regime dellapex per procedere a una ces-sione di partecipazioni minu-svalente.

    Ecco perch, se vero chelaffitto dellunica aziendadetenuta dalla societ par-tecipata rappresenta un casodi interruzione del requisitodella commercialit in capo alconcedente, con conseguenteuscita dal regime pex, al-trettanto vero che, nel casodi successiva cessione minu-

    svalente della partecipazio-ne nella societ concedente(soprattutto se effettuata neiconfronti dello stesso affittua-rio dellazienda) loperazionesar oggetto di sindacatoelusivo, al fine di verificarese la stipula del contratto diaffitto sia strumentale allaperdita del requisito dellacommercialit. Ai fini della

    valutazione in esame, andrcomunque opportunamenteapprezzata la circostanza chelesercizio di unattivit noncommerciale antecedente la

    cessione della partecipazionesi sia protratto per un periododi almeno tre periodi dimpo-sta, in linea con quanto pre-

    visto dallarticolo 87 del Tuirai fini del riconoscimento omeno del requisito della com-mercialit.

    Laddove laffitto interessinon lintera e unica aziendama solo un ramo di essa, ilproblema della commercialitsi sposta dallambito tempo-rale ( chiaro che lattivitcommerciale viene comunqueesercitata con il ramo non af-

    fittato) a quello della preva-lenza. Va verificato, insomma,se lattivit ceduta in affittosia o meno prevalente rispet-to a quella rimasta allinternodella societ. Per tale verificapossono essere utilizzati di-

    versi criteri tra i quali, quellopi diretto, fa riferimento alconfronto tra lammontare deicanoni di affitto dellaziendaceduta in godimento e i ricavidirettamente conseguiti dalramo rimasto in gestione allasociet proprietaria.

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    sva ente e a arteci azio- cessione e a arteci azione ttato a ue o e a reva-

    Societ di comodo e pex a doppio bina-rio. Nessuna conflittualit o specialittra le due discipline che viaggiano sucorsie parallele. Cos pu succedere chela societ sia considerata non operati-va, ma possa fruire della pex (soprat-tutto con riferimento al requisito dellacommercialit) e, simmetricamente, pu

    succedere che la societ superi il test dioperativit, ma non abbia i requisiti peressere considerata commerciale.

    LAgenzia sottolinea che le diverse filo-sofie che sottendono alle normative giu-

    stificano lindipendenza delle discipline.Il problema si pone, essenzialmente, peril requisito della commercialit richiestodalla pex, con particolare riguardo alleimmobiliari che possono essere soggettea entrambe le penalizzazioni.Cos potrebbe ricorrere il caso in cui unasociet che, pur non svolgendo uneffet-tiva attivit commerciale, produca ricavieffettivi superiori a quelli presunti pre-

    visti, per il caso specifico, dalla discipli-na delle societ non operative. In taleipotesi, la cessione della partecipazionedetenuta nella medesima non integra ipresupposti per usufruire dellesenzioneanche in presenza di una societ non dicomodo. Viceversa, potrebbe verificarsi

    che una societ, pur qualificandosi perlesenzione in quanto in possesso delrequisito della commercialit, non rie-sca a conseguire ricavi minimi, calcola-ti applicando i coefficienti previsti. Intale ipotesi, la societ si considera nonoperativa, fatta salva la possibilit didimostrare lesistenza di situazioni og-gettive tali da impedire la produzionedi ricavi presunti. Il problema quan-do una societ , contemporaneamente,considerata di comodo e non supera ilrequisito della commercialit ai fini dellapex. evidente che, in tale circostanza,ci sar una doppia penalizzazione dovutaal fatto che, da un lato la societ subirle penalizzazioni previste dalla norma-tiva antielusiva di cui alla legge n. 724del 1994 e dallaltro la cessione della

    partecipazione in tale societ non potrgenerare plusvalenze esenti.

    Societ di comodo su corsia parallela

    La distinzione tra la fase preparato-ria dellattivit e quella effettiva non sempre cos agevole da individuare.Ci perch ci sono alcune tipologie diattivit nelle quali la fase preparato-ria pu essere particolarmente lungae complessa. In queste circostanzelAgenzia precisa che in tali settori,determinate attivit, che potrebberoessere ritenute in linea di principiomeramente preparatorie, possonoconsiderarsi, al contrario, esplicativedellesercizio di attivit dimpresa. Intal modo il periodo di possesso dellepartecipazioni pu essere anticipatoa tale fase iniziale. il caso dellimpresa che operanellambito delle concessioni diret-te alla progettazione, esecuzione egestione funzionale ed economica di

    opere di interesse pubblico o di pub-blica utilit. Ebbene per tali sogget-ti lesercizio di impresa commercialedeve ritenersi sussistente gi nellefasi iniziali di progettazione e realiz-zazione dellinvestimento, in quantoattivit direttamente riconducibilial pi ampio oggetto sociale per ilquale la societ risulta costituita.Ovviamente occorre che limpresadisponga di una struttura adeguataa soddisfare la domanda del merca-to in tempi ragionevoli, in quanto sitrova nella condizione di dare inizioalla realizzazione dellopera infra-strutturale.

    Anche le societ operanti nel settoredella produzione di energia rientranoin tale categoria particolare. Di rego-la, infatti, prima di avviare lattivit

    tipica, tali soggetti svolgono una se-rie di attivit preliminari a tutti glieffetti assimilabili alla fase di startup (ricerca dei siti ove ubicare gliimpianti, ottenimento dei permessi/autorizzazioni, progettazione e co-struzione degli impianti medesimi).Peraltro anche nellambito dei pro-cedimenti autorizzativi per la costru-zione e lesercizio di infrastruttureenergetiche dichiarate di interessepubblico o di pubblica utilit, il com-plesso delle attivit concernenti leoperazioni di finanziamento, di ricer-ca dei siti, di progettazione e realiz-zazione degli impianti, non ha naturameramente preparatoria ma integraimmediatamente la realizzazione,seppur parziale, delloggetto socialedellimpresa.

    Il nodo da sciogliere: distinguere le diverse fasi

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    Il bilancio di Gdf, Agenzia delle dogane e dei monopoli: controllati quasi 30 mila esercizi

    Lotta serrata al gioco illegaleTre i fronti: slot machine, scommesse e gaming sul web

    Pagina a curaDI NICOLATANI

    Si stringe il cerchio sulgioco illegale, un busi-ness che vale, in Italia,diversi miliardi ogni

    anno. Difficile capire esatta-mente quanti: 15 miliardi se-condo Libera, 20 per lAdoc, 25per le stime di Censis Servizi.Un business nero che nonconosce la parola crisi, mal-grado i controlli e laumentodi offerta legale degli ultimidieci anni: 200 mila slot noncollegate, secondo la DirezioneAntimafia, ancora disseminaten tutta Italia, centinaia di sale

    da poker in cui si organizzano

    ogni giorno tornei che sfuggonoa ogni forma di tassazione, mi-gliaia di agenzie di scommessenon autorizzate nelle quali daanni gli italiani giocano ancheai virtual games (ancora nondisponibili per gli operatoriautorizzati), migliaia di sitiesteri che, anche dopo il lanciodi poker, casin e slot machineegali, continuano a drena-

    re dallItalia miliardi di euroogni anno. Una battaglia com-plessa, nella quale il ministerodelleconomia sta mettendo incampo risorse e interventi, apartire dalle verifiche sul ter-ritorio: nel 2012, quasi 30 milaesercizi sono stati controllati

    dagli ispettori dellAgenziadelle dogane e dei monopolie dalle forze di polizia. Tre inparticolare sono i settori nelmirino delle forze dellordine:nelle slot, per cominciare, ilnumero dei locali setacciati passato dai 12.036 del 2010ai 22.878 del 2012, con unacrescita del 28% tra il 2010 el 2011 e del 48% tra il 2011

    e il 2012. Il processo di lega-izzazione degli apparecchi dantrattenimento stato lungo e

    complicato, commenta FabioSchiavolin, a.d. di Cogetech,uno dei dodici concessiona-

    ri delle slot machine, in un

    settore che nel 2004 contavacirca 700 mila apparecchi il-legali. Ora, grazie allimpegnocostante dellamministrazionee dei concessionari, si contano380 mila apparecchi controllatie che generano gettito erariale,a fronte di 200 mila ancora nelcircuito illegale. Ma per garan-tire un prodotto sicuro, il ruolodel concessionario fondamen-tale. Il trend dellaumentodei controlli stato rispettatoanche nel settore scommesse,nel quale si passati dalle2.176 ispezioni del 2010 alle3.639 dello scorso anno. In

    questo comparto, la Guardia

    di finanza ha individuato loscorso anno, e spesso postosotto sequestro, 1.555 puntiraccolta di scommesse clande-stine, solo una parte delle circa5 mila agenzie prive di conces-sione censite dagli operatori.Una situazione intollerabilesecondo il presidente di Asso-snai,Francesco Ginestra: I

    volumi del gioco autorizzatosono in calo per la presenza dicircuiti illegali che non paganole tasse, offrono quote migliorie dispongono di eventi esclusidal palinsesto italiano. Il pro-blema resta sempre lo stesso:

    si vanno a controllare miglia-

    ia di volte i punti regolari, nonquelli che operano illegittima-mente. Nel mirino, poi, canche il gaming via internet.Una vera e propria task forcecon Monopoli di stato, Sogei,Guardia di finanza e poliziapostale lavora da anni a unablack-list di 4.297 siti nonautorizzati, dal 2006 non piraggiungibili dagli utenti ita-liani, tutti pi o meno ricondu-cibili alle multinazionali esteredel gaming oppure a societcon base nei paradisi fiscali.Brian Mattingley, ceo di 888Holdings, leader mondiale dei

    casin online da qualche anno

    con licenza italiana, sottolineache: Loscuramento dei siti stata una delle prime misureassunte dal governo italianoper proteggere il mercato: unprimo passo, sicuramente nonrisolutivo, ma rappresenta undeterrente per i giocatori menoesperti. Per questo la strategiadi 888 quella di puntare suimercati regolamentati, peragire sempre nel rispetto del-le regole. Unoperazione diriconversione delle (cattive)abitudini online degli italianiche dura dal 2006 e che, dopoi successi ottenuti nel poker

    virtuale (il lancio dei prodot-ti Aams ha ridotto parecchio

    il fatturato dei siti esteri), hacome prossimo obiettivo il fiu-me di miliardi, almeno 9 allan-no secondo la societ inglese diconsulenza Ficom Leisure, digiro daffari dei casin esteridallItalia. Accanto ai settoritradizionali, poi, negli ultimianni si sono sviluppate altreforme di gioco non regolamen-tato. Di gran moda, in parti-colare, il poker live: due mi-lioni di giocatori frequentanocirca 600 sale in tutta Italia,un business che ogni anno, se-condo le associazioni di setto-re, genera un giro daffari da250 milioni di euro al di fuoridelle uniche sedi autorizzate,

    che sarebbero i quattro casinautorizzati. Sta per partire in-fine, probabilmente in estate,la giostra delle scommessesu eventi virtuali generatidal computer: le previsionidel ministero delleconomiaper il primo anno di attivitparlano di circa 500 milioni dieuro di raccolta ma intanto, daalmeno cinque anni, i virtualgames sono unesclusiva delleagenzie prive di concessione enon collegate a Sogei, che han-no abilmente sfruttato i ritardidel mercato regolato.

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    Quarantaquattro milioni di euro accertati nel 2012 dallAgenzia delledogane e dei monopoli. Una somma ancora non particolarmente signi-ficativa, se si tiene conto della dimensione del business (il giro daffaridel gioco lo scorso anno di 86 miliardi di euro), ma superiori agli anniprecedenti, quando furono recuperati rispettivamente 5,8 milioni (2010)e 13,8 milioni (2011). Sono gli effetti del maggior numero di controlliamministrativi ordinati dal ministero delleconomia e della piena entra-ta in vigore delle norme della legge di stabilit 2011, che stabilisconopaletti pi stretti per lesercizio delle scommesse e pesanti sanzioniper chi gestisce irregolarmente gli apparecchi da intrattenimento. Cos,nelle maglie del nucleo tributario della Guardia di finanza di Lecce finito anche un bookmaker come Goldbet, da anni presente sul terri-torio italiano, accusato di esterovestizione per aver esercitato senzaconcessione, con oltre 500 agenti, il betting in Italia pur avendo sedein Austria. Gli investigatori hanno accertato che il bookmaker avrebbeomesso di dichiarare 234 milioni di ricavi sui quali avrebbe dovuto pagare43,4 milioni di euro per imposte sui redditi e circa 6 milioni per impostesulle scommesse. La Goldbet respinge ogni accusa di evasione fiscale eprecisa di aver ricevuto solo latto di avvio di un procedimento tribu-tario. Il business delle agenzie di betting non autorizzate vale, secondola relazione tecnica alla legge di stabilit 2011, almeno 100 milioni dieuro tra imposte accertate e sanzioni.

    Imposte, 44 milioni di euroaccertati nel 2012Le scommesse made in Italy, che producono ogni anno circa 4

    miliardi di euro di incassi, con un utile erariale attorno ai 180 milionidi euro, sono di nuovo nel mirino dei bookmaker esteri. Il 18 aprilesi svolger ludienza pubblica della causa Rainone (C-660/11), unanuova puntata del lungo contenzioso tra il governo italiano e lalli-bratore austriaco Goldbet, che scommette sulla possibilit di rac-cogliere puntate nel nostro paese senza la concessione dallAgenziadelle dogane e dei monopoli. Dopo tre sentenze della Corte europea,nel 2003, 2007 e 2012, a seguito degli esposti della societ ingleseStanleybet, che hanno gi creato un enorme danno ai concessiona-ri autorizzati, stavolta loffensiva riguarda larticolo 88 del Tulps,che riserva il rilascio dellautorizzazione di polizia soltanto allesale scommesse in possesso di una concessione rilasciata da Aams.Il governo italiano, per risolvere la questione sollevata in Europadal Tar Toscana, suggerisce alla Corte di giustizia, come riportanoi documenti dudienza, di stabilire che la licenza di pubblica sicu-rezza va rilasciata esclusivamente ai concessionari autorizzati daiministeri competenti. Nella memoria depositata in Lussemburgo, lacommissione europea aggiunge come il rilascio dellautorizzazionedi polizia previsto dal sistema italiano non sia contrario ai prin-cipi dellUnione a patto che tale restrizione sia proporzionata agliobiettivi legittimamente perseguiti e non discriminatoria.

    Scommesse, Italia alla sbarrain Europa

    I controlli sui giochi nel 2012

    Esercizi controllati 27.376 (+35%)

    Violazioni penali 530

    Persone denunciate 528

    Sequestri penali 281

    Imposta accertata 44,1 milioni

    Violazioni amm.ve Aams 1.740

    Violazioni amm.ve no Aams 1.232

    Siti esteri sottoposti a inibizione accesso 4.297

    Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Gdf

    I numeri del gioco non autorizzato

    Slot machine non collegate 200 mila

    Agenzie scommesse prive di concessione 5 mila

    Giro daffari illegale casin online (2012) 9 miliardi

    Sale poker live non autorizzate 600

    Giro daffari poker live 250 milioni annui

    Giro daffari Virtual games oltre 100 milioni

    Fonti: Agipronews, Ficom Leisure, Direzione Antimaa, operatori scommesse

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    11Luned 8 Aprile 2013uned 8 Aprile 2013F I S C O

    Rassegna giurisprudenziale: il termine va sempre concesso (o quasi). Ecco le eccezioni

    Verifiche, lanticipo costa caro nullo laccertamento emesso prima dei 60 giorni

    Pagina a curaDI ANDREABONGI

    Alla fine di ogni attivi-t di verifica fiscaleal contribuente deveessere concesso il

    ermine di 60 giorni per leopportune memorie e repli-che. La violazione di taleprincipio di civilt giuridi-ca, previsto nellarticolo 12,comma 7, dello statuto delcontribuente, comporta lanullit dellavviso di accer-amento.Il suddetto termine e le

    garanzie a esso connessepossono, invece, non essereconcesse quando lattivi-

    di verifica si estrinsechinellesame di una dichiara-zione fiscale presentata dallostesso contribuente; oppurequando laccertamento siascattato per effetto di segna-azioni, rapporti o comunica-

    zioni pervenute presso gli uf-fici accertatori anche da altriorgani dellamministrazione;oppure a seguito di semplicirichieste di esibizioni docu-mentali, questionari, inviti equantaltro.

    Lesame delle ultimissimesentenze, sia di legittimitsia di merito, sullannosaquestione relativa alla con-cessione del termine di 60

    giorni prima dellemanazio-ne dellatto di accertamentoevidenzia come il quadro diriferimento si stia facendosempre pi chiaro.

    In linea generale si puaffermare che tale dirittodeve sempre essere conces-so quando la verifica fiscalepreveda accessi presso lasede del contribuente e/o ac-quisizione di documenti con-abili, libri, registri ecc., fatti

    ovviamente salvi i particola-ri e motivati casi di urgenzaprevisti dalla stessa disposi-zione normativa.

    Al contrario, in presenzadi mere attivit di controlloe liquidazione delle dichia-razioni fiscali o di verificheche traggono spunto da altrindizi e segnalazioni quali,

    per esempio i controlli incro-ciati, tale termine non dovressere concesso e lufficio po-r procedere direttamente

    allemissione dellavviso diaccertamento senza concede-re alcun termine per replicheo memorie al contribuente.

    La questione di assolutorilievo. Lomessa concessio-ne del termine dei sessantagiorni comporta, infatti, lanullit dellavviso di accer-amento travolgendo a prio-

    ri lintera attivit di verificaposta in essere dagli uffici.

    In attesa che sullo specificoema si pronuncino le sezioni

    unite della Cassazione appo-sitamente investite, utileesaminare, almeno in sintesi,l contenuto delle pi recenti

    pronunce della giurispruden-

    za tributaria sulla questione(si veda tabella in pagina).

    Cassazione, sentenza16999/2012. Nel caso dispecie i giudici di legittimi-t hanno accolto le istanzedel contribuente, ribaltandoil giudicato della regiona-le, dichiarando nullo lac-certamento e la decisionedel giudice dellappello pernon aver rilevato lillegitti-mit dellavviso impugnato,ancorch notificato primadello scadere del termine disessanta giorni dalla data diconsegna del processo verba-le di constatazione.

    La circostanza che il con-tribuente, prima dello spiraredei 60 giorni dalla consegnadel pvc e prima della notifi-ca dellaccertamento avesseprodotto delle memorie diparte non rileva in alcunmodo n si pu pensare checon un tale atto si sia potutointerrompere o derogare, altermine di cui allarticolo 12,comma 7, dello statuto delcontribuente.

    Deve peraltro considerarsi,

    si legge in sentenza, che laCorte costituzionale con lor-dinanza n. 244/2009 e la stes-sa Corte di cassazione conla sentenza n. 22320/2010,hanno puntualizzato chela mancata osservanza del-la disposizione contenutanel comma 7 dellarticolo12 dello statuto del contri-buente implica la sanzionedella nullit dellavviso diaccertamento emesso in vio-lazione del termine dilatorioe in assenza di motivazionesullurgenza che ne ha deter-minato ladozione. Sanzionedella nullit che scatta inapplicazione delle seguentidisposizioni normative: lar-ticolo 7, comma 1, dello sta-tuto del contribuente; articoli3 e 21-septies della legge n.241/1990 (cosiddetta tra-sparenza amministrativa);articolo 42, commi 2 e 3, deldpr 600/1973 per le impostedirette e articolo 56, comma5, del dpr 633/1972 per lim-posta sul valore aggiunto.

    Ctr Toscana, sentenza19/2013. Del tutto simile

    alle conclusioni della sen-tenza dei giudici di legitti-mit ora esaminata anche ildispositivo dei giudici dellaregionale toscana contenutonella sentenza n. 19 del 18gennaio scorso. Il caso ri-guardava un accertamentoda studi di settore sulla basedel quale lufficio aveva ese-guito unattivit di controllopreceduta dalla richiesta didocumentazione contabilerelativa allanno dimposta2003, alla quale era segui-to un vero e proprio accessopresso i locali della societcontribuente al preciso finedi reperire ulteriori docu-menti contabili.

    Lavviso di accertamentoveniva emesso dalluffic ioprima della scadenza del ter-mine di 60 giorni decorrentedal rilascio della copia delprocesso verbale di chiusuradelle operazioni di verifica,senza peraltro dare menzionenello stesso della particolaree motivata urgenza alla basedi tale mancato rispetto.

    Preso atto di tutto ci laregionale, considerando tale

    eccezione come preliminare e

    prevalente anche sul meritodel ricorso stesso, ha decisoche nellavviso di accer-tamento in oggetto mancalobbligatoria motivazioneda parte dellufficio dellaparticolare urgenza di an-ticipare lemissione dellav-

    viso di accertamento con laconseguente invalidit dellostesso.

    Ctr Campania, sentenza243/2012. Se esistano validimotivi per derogare al ter-mine dei 60 giorni, quali ilfondato pericolo per la ri-scossione del credito eraria-le, questi devono comunque

    essere esplicitati nella mo-tivazione dellatto di accer-tamento altrimenti lo stessonon potr che essere dichia-rato nullo.

    quanto deciso dai giudicidella regionale della Cam-pania, nonostante laccer-tamento fosse stato emessonei confronti di una societche non aveva presentatola dichiarazione dei redditie per la quale la guardia difinanza aveva accertato unreddito dimpresa di oltre200 mila euro.

    Inutile la difesa delluffi-cio che aveva controdedottoevidenziando che esisteva-

    no i motivi di urgenza previ-sti dal comma 7 dellarticolo12 della legge 212/2000, inquanto sussistevano fondateragioni di pericolo per la ri-scossione del credito ritenutoche la societ, in liquidazionedal 2006, poteva in qualsiasimomento procedere alla ces-sazione dellattivit.

    La carenza motivazionalee il mancato rispetto delladisposizione contenuta nellostatuto del contribuente haprevalso anche sulle postu-me argomentazioni delluffi-cio circa lesistenza di validimotivi per derogare il ter-mine.

    Ctr Liguria, sentenza97/2012. Qualunque atto enon soltanto il pvc di chiu-sura delle operazioni di ve-rifica, deve essere assogget-tato al termine dei 60 giorniprevisto dallo statuto delcontribuente.

    Quando lufficio opera incontraddittorio con il contri-buente, deve redigere un ver-bale di chiusura e concedereil termine per le memorie erepliche al contribuente pri-ma di procedere con lemis-sione dellaccertamento.

    Vana la lin ea difensivadellamministrazione finan-ziaria che sosteneva di avereseguito soltanto un accessoper acquisire documentazio-ne e per rilevare la corret-tezza dei dati rilevanti ai finidellapplicazione degli studidi settore.

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    Le ultimissime sentenzeCorte di cassazione,sentenza n. 16999 del5 ottobre 2012

    La previsione dellart. 12, comma 7, della legge212/2000 secondo cui lavviso di accertamento nonpu essere emanato prima della scadenza del terminedi 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioniispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza,implica la sanzione di nullit dell'avviso di accertamentoemesso in violazione del suddetto termine e in assen-za di motivazione sull'urgenza che ne ha determinatol'adozione.

    Ctr Toscana, sentenzan. 19 del 18 gennaio2013

    Lavviso di accertamento emesso prima della scadenzadei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delleoperazioni di controllo, in assenza di motivazione circai presupposti della particolare urgenza allemissione,deve essere dichiarato nullo.

    Ctr Toscana, sentenzan84 del 11 dicembre2012

    Lavviso di accertamento emanato prima di 60 giornidalla notica del processo verbale di constatazione,salvo casi di particolare e motivata urgenza, illegittimoperch impedisce al contribuente la possibilit di comu-nicare osservazioni e richieste allufcio impositore.

    Ctr Campania, sentenzan. 243 del 20 novembre2012

    Lavviso di accertamento ema