Inventario, custodia e reperimento delle attività - DIREC · alla liquidazione delle attività ....
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Inventario, custodia e reperimento
delle attività
Genova 28 marzo 2014
La gestione della crisi d’impresa
Dott. Marco Abbondanza
Effetti sul patrimonio del fallito
LO SPOSSESSAMENTO (art. 42 c.1 L.F.)
• DETERMINA LO SPOSSESSAMENTO DEL FALLITO
LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
• NON PRIVA IL FALLITO DELLA PROPRIETA’ DEI BENI, MENTRE LO PRIVA DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA DISPONIBILITA’ (>CURATORE)
LO
SPOSSESSAMENTO
I BENI SOPRAVVENUTI
durante la procedura (art. 42 c.2 L.F.)
Lo spossessamento investe anche i beni del fallito a questi pervenuti nel corso della procedura a seguito di :
utili derivanti da nuove attività d’impresa del fallito
donazioni
eredità (con beneficio d’inventario)
Accettazione spettante al curatore previa autorizzazione del comitato creditori (art. 35 L.F.).
POSSIBILE RINUNCIA DELLA CURATELA AD ACQUISIRE I BENI, SE I COSTI DA SOSTENERE PER IL LORO ACQUISTO/CONSERVAZIONE SONO SUPERIORI AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO
(previa autorizzazione del comitato creditori)
Normativa di riferimento
nella Legge Fallimentare
Artt. 46 e 47
(Degli effetti del fallimento per il fallito)
Artt. da 84 a 88
(Della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari)
Artt. 104 e 104-bis
(Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo)
Beni non compresi nel fallimento (art. 46 L.F.)
1) Beni e diritti di natura strettamente personale
2) Assegni alimentari, stipendi, pensioni, salari del
fallito, entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della famiglia (> limiti
fissati da decreto GD)
3) Frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei
figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i
frutti di essi (eccezione art. 170 cpc per scopi
estranei ai bisogni della famiglia)
4) Le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge (> art. 514 cpc)
Alimenti al fallito e alla famiglia
(art. 47 L.F.)
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il GD (sentiti curatore e comitato dei
creditori) PUO’ concedere un sussidio.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è
necessaria all’abitazione di questi e della sua
famiglia, non può essere distratta da tale uso fino
alla liquidazione delle attività
Alcuni casi particolari
• PATRIMONIALE > AL FALLIMENTO
• BIOLOGICO, MORALE, ALLA REPUTAZIONE > AL FALLITO
RISARCIMENTO DI DANNO
• SOMME DOVUTE DALLL’ASSICURATORE (> NON SONO COMPRESE NEL FALLIMENTO, IN QUANTO NON PIGNORABILI ex ART. 1923 cc)
ASSICURAZIONE SULLA VITA
• RIMANE AL FALLITO SE HA LA FUNZIONE DI REINTEGRARE ESSENZIALI ESPRESSIONI DI VITA MENOMATE
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Apposizione dei sigilli - inventario
Dichiarato il fallimento,
il curatore appone i sigilli (art. 84 L.F.)
Rimossi i sigilli, si procede all’inventario (art. 87 L.F.)
Apposizione dei sigilli – ad opera del curatore
FUNZIONE CAUTELARE
POSSIBILE RICHIESTA
DELLA FORZA PUBBLICA,
CANCELLIERE E COADIUTORI
NOZIONE DI SIGILLO
SANZIONI PENALI
Sigilli – Esclusione
beni non compresi nel fallimento
cespiti deteriorabili
beni che devono essere consegnati
direttamente alla curatela
(v. slide successiva)
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di
altra documentazione (art. 86 L.F.)
Il fallito deve consegnare al curatore:
il denaro contante (> apertura c/c o libretto)
cambiali e altri titoli (compresi quelli scaduti)
scritture contabili e ogni altra documentazione se non
ancora depositati in cancelleria
Il GD può autorizzare il deposito dei documenti/scritture in
luogo idoneo, anche presso terzi.
Esibizione della documentazione al fallito o altro avente
diritto : ricorso dell’interessato al GD quando la curatela
non ritiene di esibire.
Operazioni di inventariazione (art. 87 L.F.)
IL CURATORE, RIMOSSI I SIGILLI, REDIGE L’INVENTARIO NEL PIU’ BREVE TERMINE POSSIBILE
PRESENTI O AVVISATI IL
FALLITO E IL COMITATO CREDITORI
PROCESSO VERBALE DELLE
OPERAZIONI CON
CANCELLIERE
(doppio originale firmato dai
presenti – un originale dep. in
cancelleria)
POSSIBILITA’ DI INTERVENTO
DEI CREDITORI
EVENTUALE NOMINA DI
STIMATORE
Adempimento del curatore in fase di chiusura
dell’inventario
AVVERTENDOLI DELLE PENE EX ART. 220 L.F.
FALSA/OMESSA DICHIARAZIONE > reclusione da 6 a 18 mesi
A DICHIARARE
SE HANNO NOTIZIA CHE ESISTANO ALTRE ATTIVITA’
PRIMA DI CHIUDERE L’INVENTARIO
IL CURATORE INVITA IL FALLITO/L’AMMINISTRATORE
Beni di terzi - detentori (art. 87 bis L.F.)
• Possono: 1) non essere inventariati 2) essere restituiti previo decreto GD su istanza di parte, con il consenso del curatore e del comitato creditori
BENI MOBILI SU CUI I TERZI VANTANO DIRITTI REALI O
PERSONALI CHIARAMENTE RICONOSCIBILI
• Se il diritto di godimento discende da titolo negoziale opponibile al fallimento, i beni si inventariano ma non sono soggetti alla presa in consegna da parte della curatela
BENI DI PROPRIETA’ DEL FALLITO CON
TERZO DETENTORE AVENTE DIRITTO DI
RIMANERE NEL GODIMENTO
Presa in consegna dei beni (art. 88 c.1 L.F.)
Dichiarazione di fallimento (SIGILLI) INVENTARIO
PRESA IN CONSEGNA
DEL CURATORE
La trascrizione della sentenza fallimentare
(art. 88 c.2 L.F.)
NOTIFICA ESTRATTO SENTENZA
ad uso trascrizione
BENI IMMOBILI
ALTRI BENI SOGGETTI A PUBBLICA
REGISTRAZIONE
Rapporto fra inventario e programma di
liquidazione (art. 104 ter L.F.)
• Il curatore predispone il programma di liquidazione
ENTRO 60 gg. DALLA
REDAZIONE DELL’
INVENTARIO
L’esercizio provvisorio (art. 104 L.F.)
FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali (specie quelli
immateriali – es. avviamento), di non far decadere autorizzazioni, di
completare commesse, di evitare penali
Può essere :
1) DISPOSTO DAL TRIBUNALE CON SENTENZA FALLIMENTARE
2) AUTORIZZATO DAL GD SU PROPOSTA DEL CURATORE
(previo parere favorevole del comitato creditori)
CONDIZIONI :
1) SE DALL’INTERRUZIONE DELL’IMPRESA PUO’ DERIVARE UN
DANNO GRAVE
2) MANCANZA DI UN PREGIUDIZIO AI CREDITORI
OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL CURATORE :
- Comitato almeno ogni 3 mesi
- Rendiconto ogni 6 mesi e alla fine
IL CURATORE SI SOSTITUISCE AL FALLITO NELLA
GESTIONE DELL’IMPRESA
L’affitto di azienda (art. 104 bis L.F.)
FINALITA’ : si cerca di non disperdere i valori aziendali evitando la soluzione più rischiosa dell’esercizio provvisorio
Deve essere autorizzato dal GD su proposta del curatore:
1) PRIMA DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
(con parere favorevole com. creditori)
2) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
SCELTA DELL’AFFITTUARIO :
Attraverso procedure competitive, sulla base di stima
(nomina di STIMATORE)
IL CONTRATTO DEVE AVERE FORMA DI ATTO PUBBLICO O
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
(possibilità di diritto di prelazione per l’affittuario, purché autorizzato)
IL CURATORE STIPULA CONTRATTO
DI AFFITTO AZIENDALE (o lo trova
già in essere)