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INFORMED DECISION. DENTRO IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010 Art 4 - PowerPoint PPT Presentation

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DENTRO IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010 Art 4

• 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

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FUORI DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ART. 36AUTONOMIA DEL RAPPORTO

L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.I - L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

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FUORI DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE ART. 40.Obbligo di informazione.

• L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

• Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

• E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

• Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

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L’organizzazione di un posto sicuro per consentire il dialogo tra le parti circa gli aspetti materiali ed emozionali del conflitto.Accordi scritti possono essere un’eventualità, ma non la parte centrale ( M. Umbreit)

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RELAZIONE

BISO

GN

I - IN

TERE

SSI

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Condizioni

1. non sono coinvolte da lungo nel conflitto e ancora basso è il grado di conflittualità

2. accettano il terzo

3. non attaccamento alla lite

4. adeguate risorse

5. le parti si riconoscono

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CONTROINDICAZIONI

• violenze, abuso o minacce

• forte squilibrio di potere tra le parti

• ricerca della punizione e della vendetta

• dispute su valori irrinunciabili

• incapacità della parte di assumere decisione

• strumentalizzazione del processo di mediazione

• necessità del precedente giurisprudenziale o del giudicato

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FUORI DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010

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DENTRO IL DECRETO LEGISLATIVO N.28/2010 Art. 16 Organismi di mediazione e registro. 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza,

sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

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SITUAZIONI NEGOZIALI

A B Le parti negoziano direttamente

A B

R1 R2

Le parti negoziano tramite rappresentanti (ASSISTITO PASSIVO)

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ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un

collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

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ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 40. - Obbligo di informazione.III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

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A B

R1 R2

Diritto collaborativoIl negoziato avviene tramite un gruppo di lavoro

(ASSISTITO PARTECIPATIVO)

M

R1 R2

A B

G

MediazioneIl negoziato avviene con l’aiuto di un terzo

Mediazione sollecitata dal giudice

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Art.9 D.LGS. N.28/2010 Dovere di riservatezza1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio

nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. (RISERVATEZZA ESTERNA)

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’ altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

(RISERVATEZZA INTERNA)Principale ipotesi di responsabilitàcivile del mediatore

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Art.10 Inutilizzabilita’ e segreto professionale1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso

del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorità giudiziaria ne’ davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

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FUORI DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2010ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezzaÈ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.……IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:a) per lo svolgimento delle attività di difesa;b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

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AMERICAN BAR ASSOCIATION - ETHICAL GUIDELINES FOR SETTLEMENT NEGOTIATIONS - August 2002.

2.4 Restrictions on Disclosure to Third Parties of Information Relating to Settlement Negotiations

With client consent, a lawyer may use or disclose to third parties information learned during settlement negotiations, except when some law, rule, court order, or local custom prohibits disclosure or the lawyer agrees not to disclose.

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Articolo 16 (Obblighi dei difensori, tutela della riservatezza)1. E' obbligo degli avvocati e delle

parti comportarsi con lealtà, di tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato ma deve osservare quanto previsto nel comma 3 del presente articolo. 2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'art. 810 CPC, in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa. 3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, ed in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso del procedimento di procedura partecipativa di negoziazione non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza, nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 4. Il difensore della parte, e tutti coloro che partecipano alla procedura, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento partecipativo di negoziazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. 5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

"Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato” (Atto Camera 4376 DEL 25/5/11).

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ART. 14. - Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

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AMERICAN BAR ASSOCIATION ETHICAL GUIDELINES FOR SETTLEMENT NEGOTIATIONS - August 2002.

4.1Representations and Omissions4.1.1 False Statements of Material FactIn the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must not knowingly make a false statement of material fact (or law) to a third person.4.1.2 Silence, Omission, and the Duty to Disclose Material FactsIn the course of negotiating or concluding a settlement, a lawyer must disclose a material fact to a third person when doing so is necessary to avoid assisting a criminal or fraudulent act by a client, unless such disclosure is prohibited by the ethical duty of confidentiality.4.3.5 Exploiting Opponent’s MistakeIn the settlement context, a lawyer should not exploit an opposing party’s material mistake of fact that was induced by the lawyer or the lawyer’s client and, in such circumstances, should disclose information to the extent necessary to prevent the opposing party’s reliance on the material mistake of fact.

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ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte.L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

ART. 54. - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

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3.2.4Assisting Client Without Impairing Client’s Decisionmaking Authority

A lawyer should provide a client with a professional assessment of the advantages and disadvantages of a proposed settlement, so that the client can make a fully-informed decision about settlement. Any effort to assist the client in reaching a decision should avoid interference with the client’s ultimate decisionmaking authority.

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AMERICAN BAR ASSOCIATION ETHICAL GUIDELINES FOR SETTLEMENT NEGOTIATIONS - August 2002.

4.3.4 Dealing with Unrepresented Persons

A lawyer who negotiates a settlement with an unrepresented person must (a) clarify whom the lawyer represents and that the lawyer is not disinterested, (b) make reasonable efforts to correct any misunderstanding about the lawyer’s role in the matter, (c) avoid giving advice to an unrepresented person whose interests are in conflict with those of the lawyer’s client, other than advice to obtain counsel, and (d) avoid making inaccurate or misleading statements of law or material fact.

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• Art. 55 bis – Mediazione - L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui non contrastino con quelle del presente codice.

• I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento.

• II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:• a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con

una delle parti;b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

• In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

• III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

• a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;b) se l’oggetto dell’attività non è diverso da quella del procedimento stesso.

• Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

• IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.