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BREXIT: RIFLESSIONI SU CONSEGUENZE FISCALI
Milano – 8 Novembre 2016
IMPLICAZIONI NELL’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE
Alberto Santi - Pirola Pennuto Zei & Associati
Il mercato unico europeo si basa su quattro libertà fondamentali:
libera circolazione delle persone (Art. 20 TFUE) libera circolazione delle merci (Art. 34 TFUE) libera prestazione dei servizi (Art. 53 TFUE) libera circolazione dei capitali (Art. 68 TFUE)
che vietano al legislatore domestico di introdurre o mantenere un sistema tributario nazionale restrittivo in entrata ed in uscita
INCIDENZA DELLA «BREXIT» SUL DIRITTO PRIMARIO DELL’UNIONE 1
1
L’ Art. 288 TFUE riconosce forza normativa, fra gli altri atti unilaterali, ai Regolamenti ed alle Direttive cd. «self executing» …
… che cesseranno di essere applicabili al regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso (o due anni dopo la notifica del recesso)
IMPATTO DELLA «BREXIT» SUL DIRITTO DERIVATO DELL’UE 2
2
Direttiva 90/435/CEE (cd. «madre-figlia») Prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte (o il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente al prelievo operato) sulla distribuzione di dividendi tra società consociate di Stati membri diversi
Direttiva 2003/49/CE (cd. «interessi e royalties») Prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sul pagamento di interessi e royalties tra società consociate di Stati membri diversi
LE DIRETTIVE SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI «PASSIVE INCOME» 3
3
Direttiva 90/434/CEE (modificata dalla Direttiva 2005/19/CE)
Intende eliminare gli ostacoli di carattere fiscale alle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere nell’UE Direttiva 2005/56/CE Facilita le fusioni transfrontaliere delle società di capitali nell’UE
LE DIRETTIVE «FUSIONI» 4
4
Direttiva 2011/16/UE (modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) Relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in riferimento allo di scambio automatico obbligatorio di informazioni
Direttiva 2010/24/UE e Regolamento n. 1189/2011 Fissa le regole in base alle quali gli Stati membri devono fornire assistenza reciproca per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure, applicate in un altro Stato UE
LA COOPERAZIONE IN MATERIA FISCALE 5
5
IVA Riqualificazione delle operazioni intracomunitarie - Effetti anche in tema di adempimenti dei soggetti passivi, di rimborsi transfrontalieri, nonché con riguardo ad operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori
DOGANE Esclusione UK dall’applicazione del Codice Doganale dell’UE
EFFETTI SU IVA E DOGANE 6
6
Codice di Condotta approvato il 27 giugno 2006
Relativo alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento
Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate
Raccomandazione (UE) 2016/136 della Commissione del 28 gennaio 2016 Relativa all'attuazione di misure contro l'abuso dei trattati fiscali
IMPATTO SULLA «SOFT LEGISLATION» EUROPEA 7
7
Consiglio UE, Proposta di Direttiva n. 2016/11
approvata il 21 giugno 2016 Contenente misure volte a contrastare pratiche fiscali elusive poste in essere dalle imprese operanti a livello transfrontaliero
Consiglio UE, Proposta di Direttiva n. 2016/337 COM (2016)685 final, approvata il 25 ottobre 2016 Relativa a una base imponibile comune europea per l’imposta sulle società (CCCTB)
Consiglio UE, Proposta di Direttiva n. 2016/336 COM (2016)683 final, approvata il 25 ottobre 2016 Relativa a una base imponibile comune consolidata europea per l’imposta sulle società (CCCTB)
MA INEVITABILMENTE ANCHE SULLE NUOVE INIZIATIVE 8
8
CONCLUSIONI
È troppo presto per conclusioni certe …
…ma occorre monitorare l’evoluzione della normativa, per minimizzare le conseguenze
negative e cogliere le opportunità che potranno manifestarsi
9
9
BREXIT: RIFLESSIONI SU CONSEGUENZE FISCALI
Milano – 8 Novembre 2016
IMPLICAZIONI NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOMESTICA
Luca Occhetta - Pirola Pennuto Zei & Associati
Applicazione delle ritenute alla fonte – dividendi e interessi
Consolidato «orizzontale» e adesione della stabile organizzazione in qualità di consolidata
Exit tax per il trasferimento della sede all’estero
Disciplina delle CFC
Altre possibili conseguenze • Regime SIIQ • Imposta sulle successioni
INDICE
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Dividendi outbound corrisposti a soggetti residenti UK:
applicazione della ritenuta alla fonte del 26% (anziché 1,375 – 1,2%)
(art. 27 (3-ter) DPR 600/1973) 3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375- [1,20 per cento] sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
APPLICAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
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Dividendi outbound corrisposti a fondi pensione istituiti in UK:
applicazione della ritenuta del 26% (anziché 11%)
(art. 27 (3) DPR 600/1973) L'aliquota della ritenuta è ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
APPLICAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
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Mancata esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi(*) outbound maturati su finanziamenti a medio-lungo termine corrisposti a: o istituti bancari stabiliti in UK (prima esenti); o compagnie assicurative costituite ed autorizzate ai sensi della normativa UK
(prima esenti). (art. 26 (5-bis) DPR 600/1973) La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
(*) Tali interessi potrebbero tuttavia continuare a godere dell’esenzione a favore di investitori istituzionali stabiliti, e soggetti a vigilanza, in Stati con i quali l’Italia ha instaurato una procedura per lo scambio di informazioni
APPLICAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI
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Viene meno l’applicazione della ritenuta ridotta del 5% sugli
interessi sugli interessi outbound corrisposti ad un soggetto beneficiario che li utilizza per finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato UE
(art.26-quater (8-bis) DPR 600/1973) 8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante
APPLICAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI
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Applicazione convenzione Italia – UK Articolo 10 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società
che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così' applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi
Articolo 11 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
APPLICAZIONE DELLE RITENUTE ALLA FONTE – DIVIDENDI E INTERESSI
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CONSOLIDATO «ORIZZONTALE» E ADESIONE DELLA SO IN QUALITÀ DI CONSOLIDATA
Viene meno la facoltà di effettuare il consolidato fiscale fra società
sorelle del gruppo residenti controllate da una casa madre UE (UE o SEE «White list»)
(art. 117 (2-bis) DPR 917/1986) 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120.
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CONSOLIDATO «ORIZZONTALE» E ADESIONE DELLA SO IN QUALITÀ DI CONSOLIDATA
ESEMPIO
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CONSOLIDATO «ORIZZONTALE» E ADESIONE DELLA SO IN QUALITÀ DI CONSOLIDATA
Viene meno la facoltà di includere nel perimetro di consolidamento
(quale consolidata) la PE italiana di una società controllata residente comunitaria
(art. 117 (2-ter) DPR 917/1986) 2-ter I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120 (art. 120 (1- bis) DPR 917/1986) 1-bis. Si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.
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CONSOLIDATO «ORIZZONTALE» E ADESIONE DELLA SO IN QUALITÀ DI CONSOLIDATA
ESEMPIO
19
CONSOLIDATO «ORIZZONTALE» E ADESIONE DELLA SO IN QUALITÀ DI CONSOLIDATA
Nota bene: La PE italiana di una società inglese (per se non comunitaria)
potrà consolidare una società italiana (PE consolidante) (art. 117 (2) DPR 917/1986) Il soggetto non residente può esercitare l’opzione per il consolidato in qualità di controllante e a condizione: I) di essere residente in un Paese con
il quale è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni;
II) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione che assume la qualifica di consolidante.
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EXIT TAX PER TRASFERIMENTO SEDE ALL’ESTERO
Viene meno la facoltà di sospendere gli effetti del realizzo al valore normale dei componenti dell’azienda non confluiti in una stabile organizzazione italiana in caso di trasferimento della residenza all’estero
(art. 166 (2-quater) DPR 917/1986) 2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto
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DISCIPLINA CFC
Viene meno la disapplicazione delle regole CFC basate sul livello nominale della tassazione delle controllate residenti in paesi UE (UE o SEE «White list»)
(art. 167 (2-quater) DPR 917/1986) 1.Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati,(…) 4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (…) 8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (…)
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Regime SIIQ
le società residenti in Italia (o le PE italiane di società residenti in uno Stato UE) che detengono azioni negoziate nel mercato regolamentato inglese non potranno richiedere il riconoscimento dello stato di SIIQ (società di investimento immobiliare quotata)
(art. 1 (119) legge 296/2006) le società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.
ALTRE POSSIBILI CONSEGUENZE
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Imposta sulle successioni Si applicherà l’imposta successioni per titoli di stato emessi dalla
Gran Bretagna
(Art. 12 D.Lgs. 346/1990) 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario: (…) h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo; i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
ALTRE POSSIBILI CONSEGUENZE
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BREXIT: RIFLESSIONI SU CONSEGUENZE FISCALI
Milano – 8 Novembre 2016
Implicazioni per cittadini UK e cittadini UE in mobilità internazionale
Dott. Luca Valdameri
AGENDA
1. I soggetti interessati
2. Immigration
3. Social Security
4. Aspetti fiscali
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SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche cittadini UK
Persone fisiche cittadini Italiani (e UE)
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IMMIGRATION
Verrebbe meno la libera circolazione delle persone di cui all’Articolo 3 par. 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). SCENARI i) Worst
UK extracomunitario: VISA Waiver per Business trip (come per USA) ii) Likely
Accordo Bilaterale UK – UE iii) Best
UK già appartenente a SEE (EFTA – European Free Trade Association, fino al 1972), nuova ammissione: applicazione diretta delle libertà di circolazione previste dall’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
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IMMIGRATION (Segue)
WORST CASE • Per cittadini UK in mobilità verso EU
- Passaporto - Permesso di soggiorno - Permesso di lavoro
In Italia: procedura analoga a quella prevista per l’ingresso e soggiorno in Italia di cittadino extracomunitari per motivi di lavoro, semplificata per lavoratori altamente qualificati (Cir. Min. Interno 2740/2015) • Per cittadini Europei in mobilità verso UK:
- Passaporto - Permesso di soggiorno - Permesso di lavoro
Flussi migratori da EU saranno soggetti a specifica regolazione • Problema attenuato in caso di mobilità intercompany (distacco)
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SOCIAL SECURITY
Non risulterebbe più applicabile il Regolamento CEE n. 883/2004 (ex 1408/1971) che stabilisce norme comuni per tutelare i diritti di sicurezza sociale in caso di mobilità all’interno dell’Unione Europea. • Principali effetti: - Doppia contribuzione (UK e Paese UE di provenienza / destinazione) - No totalizzazione dei periodi di contribuzione - No esportabilità delle prestazioni verso tutti i Paesi UE Scenari: - Nuova ammissione EFTA-SEE di UK - Stipula di accordi bilaterali ad hoc • Rapporti Italia - UK: «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale» ratificata con Legge n. 526 del 30 luglio 1973 Regime di Distacco (art. 5): 24 mesi rinnovabile Totalizzazione (art. 12)
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SOCIAL SECURITY (Segue) – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Perdita deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Sati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (Ex art. 10, primo comma lett. e-bis) D.P.R. 917/1986) Non risulterebbe più applicabile la Direttiva 2014/50/UE (da recepire entro il 21 maggio 2018) che fissa i requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari No esportabilità in fase di accumulo e/o erogazione della prestazione
Impossibilità da parte di fondi pensione italiani ad operare con datori di lavoro residenti in uno Stato membro UE ed impossibilità da parte dei fondi pensione con gestore in UK di operare con datori di lavoro italiani (art. 15-bis e 15-ter D.Lgs. 252/2005)
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ASPETTI FISCALI
Nessuna conseguenza diretta in materia fiscale per persone fisiche. • Continua ad applicarsi la normativa fiscale domestica. Potenziali problematiche in caso di riferimento della normativa domestica a soggetti
residenti in Unione Europea o SEE (più comune alla fiscalità delle persone giuridiche); Alcuni effetti derivanti dalla normativa domestica Italiana: - Tassazione ad aliquota marginale per proventi da OICR con gestore stabilito in UK - Perdita esclusione dall’attivo ereditario di Gilts - Perdita dell’esenzione (o dell’aliquota ridotta) della ritenuta sui dividendi in forza
della Direttiva madre – figlia - Perdita della neutralità fiscale per operazioni straordinarie transnazionali che
coinvolgono soggetti UK.
• Continuano a trovare applicazione le disposizioni delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni tra i singoli stati membri UE e UK
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Luca Valdameri Tel. + 39.02.66995290 eMail: [email protected] Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
www.pirolapennutozei.it
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BREXIT: RIFLESSIONI SU CONSEGUENZE FISCALI
Milano – 8 novembre 2016
BREXIT PRIME RIFLESSIONI DI ORDINE FISCALE ASPETTI IVA
FABIO ONEGLIA
Beni Acquisti intra UE – Importazioni Cessioni intra UE – Esportazioni Prova Sanzioni Identificazione diretta – Rappresentante fiscale
Servizi Prestazioni rese Prestazioni ricevute
Rimborsi IVA di gruppo Appendice Triangolazioni di beni Deroghe alle prestazioni di servizi
INDICE
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Acquisto di beni intra UE ex art. 38 D.L. 331/93 Libera circolazione delle merci; Non vi è il passaggio in Dogana; Non sono previsti dazi; Non vi sono uscite di cassa; Assolvimento dell’imposta con reverse charge ed integrazione della fattura ex art. 46
D.L. 331/93; Modello Intrastat mensile/trimestrale ex art. 50 D.L. 331/93.
Importazioni di beni extra UE ex art. 67 D.P.R. 633/72 Non c’è libera circolazione delle merci; Assolvimento dell’imposta tramite passaggio in Dogana; Pagamento di dazi; Uscite di cassa: versamento dell’IVA in dogana al momento dell’ingresso della merce
(salvo deroghe: deposito IVA, temporanea importazione, plafond); Non è prevista la compilazione del Modello Intrastat.
BENI
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Cessioni di beni intra UE ex art. 41 D.L. 331/93 Libera circolazione delle merci; Non vi è il passaggio in Dogana; Assolvimento dell’imposta: non imponibilità ex art. 41 D.L. 331/93; Fatturazione ex art. 46 D.L. 331/93; Modello Intrastat mensile/trimestrale ex art. 50 D.L. 331/93.
Esportazione di beni extra UE ex art. 8 D.P.R. 633/72
Non c’è libera circolazione delle merci; E’ necessario il passaggio in Dogana; Fatturazione ex art. 8 D.P.R. 633/72; Non è prevista la compilazione di alcun Modello Intrastat.
BENI
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Riferimenti normativi e risoluzioni ministeriali: Art. 41 D.L. 331/93 R.M. n. 345/07 R.M. n. 477/08 e R.M. n. 19/13 R.M. n. 71/14 : cessione «ex works»
R.M. n. 345/07: Fattura di vendita; Elenco Intrastat delle cessioni; Documentazione bancaria; Lettera di vettura CMR firmata dal destinatario; Tutti i documenti attestanti gli impegni contrattuali; Tutti i documenti attestanti il trasporto dei beni.
BENI: Prova Della Cessione Intra Ue
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R.M. n. 477/08 e R.M. n. 19/13:
Spetta al fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire della non imponibilità. La legge italiana non contiene alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed esibire. La prassi ha individuato, a titolo esemplificativo, il CMR (cartaceo o elettronico) «firmato dal trasportatore e dal destinatario» o qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (firme soggetti, dichiarazione ricezione beni, documentazione bancaria, contratti) da fornire «senza indugio».
BENI: Prova della cessione intra UE
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R.M. n. 71/14:
Spetta al fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per usufruire della non imponibilità. La suddetta risoluzione, che tratta nello specifico il caso di beni quali imbarcazioni, riprende le considerazioni proposte nella R.M. n. 19/13 aggiungendo che: «data la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una dichiarazione da parte del cessionario - corredata da idonea documentazione -(ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese».
BENI: Prova della cessione intra Ue «Ex Works»
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Riferimenti normativi: Art. 8 D.P.R. 633/72; Nota Agenzia delle Dogane 6661/D 14 novembre 2007; Nota Agenzia delle Dogane 70662/D 7 luglio 2016.
Art. 8 D.P.R. 633/72 :
Documento doganale; Vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura; Vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla bolla di accompagnamento; Nei modi stabiliti da un decreto ministeriale per le esportazioni tramite servizio
postale.
BENI: Prova dell’esportazione
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Nota Agenzia delle Dogane 6661/D 14 novembre 2007: L’unica prova giuridicamente rilevante ai fini di dimostrare l’effettiva uscita della
merce resta sempre il dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane AIDA. La prova è rilevabile interrogando l’ MRN (numero elettronico di riferimento) i cui estremi sono riportati nel DAU.
Nota Agenzia delle Dogane 70662/D, 7 luglio 2016: nuovo Codice doganale
comunitario: L’esportatore deve essere un soggetto stabilito in UE, diversamente deve nominare
un rappresentante doganale che agisca per suo conto in rappresentanza indiretta; Per speditore si intende l’operatore con la funzione di esportatore nei casi di
spedizione merci unionali verso territori fiscali in cui non si applica la Direttiva IVA.
BENI: Prova dell’esportazione
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Nella fase transitoria (fino a marzo 2019):
Il soggetto stabilito in un Paese terzo che esporta merci dall’Unione va indicato in
casella 2 del DAU come soggetto speditore; la dichiarazione deve essere presentata da un rappresentante doganale, stabilito
nell’Unione; Il rappresentante doganale, quale rappresentante indiretto, va indicato nella
casella 14 del DAU quale dichiarante ed esportatore; Il rappresentante indiretto è gravato degli obblighi ed adempimenti relativi al
regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali.
BENI: Prova dell’esportazione
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Esportazioni con condizioni di consegna «ex works»:
L’acquirente extra UE non stabilito nell’Unione non può assumere la veste di
esportatore; Nominerà un rappresentante doganale stabilito nell’UE quale rappresentante
indiretto; Il venditore stabilito nell’UE sarà l’esportatore e verrà indicato in casella 2 del DAU
in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente extra UE ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite, che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione sita al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
BENI: Prova dell’esportazione «Ex Works»
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BENI: Prova dell’esportazione «Ex Works»
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Art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/97:
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa (minimo 516 euro); La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta.
Art. 7, comma 5, D.Lgs. 471/97:
Dal 100% al 200% dell’IVA, in caso di errata o mancata indicazione di quantità,
qualità o corrispettivi relative a cessioni all’esportazione.
BENI: Sanzioni per la mancata prova di cessione intra UE ed esportazione extra UE
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Paesi UE
identificazione diretta; nomina rappresentante fiscale.
Paesi extra UE
nomina rappresentante fiscale.
BENI: Identificazione diretta vs Rappresentante fiscale
45
Identificazione diretta (UE)
I soggetti (intra UE) non residenti assolvono gli obblighi ed esercitano i diritti in materia di IVA direttamente (art. 35-ter D.P.R. 633/72);
Possibilità per soggetti residenti in altro Stato membro o in Paesi con i quali esistano strumenti giuridici per la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta;
L’identificazione avviene mediante presentazione di apposito modello (ANR/3) al Centro Operativo di Pescara;
Modello ANR/3, approvato con provvedimento del 28 dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 ed aggiornato al 2 agosto 2013;
Assenza di stabile organizzazione; Il modello ANR/3 viene presentato direttamente all’ufficio o mediante servizio
postale.
BENI: Identificazione diretta vs Rappresentante fiscale
46
Rappresentante fiscale (UE ed Extra UE)
La nomina di un rappresentante fiscale (ex art. 17, D.P.R 633/72) deve risultare da: atto pubblico; scrittura privata registrata; lettera annotata in apposito registro, presso l’Ufficio delle Entrate competente in
relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso; AA7/10 (con allegato l’atto di nomina del rappresentante).
Il rappresentante fiscale di un soggetto non residente può essere: una persona fisica residente nel territorio nazionale; una persona giuridica con sede nel territorio nazionale.
BENI: Identificazione diretta vs Rappresentante fiscale
47
Rappresentante fiscale (UE ed Extra UE)
Lo stesso soggetto può rappresentare più operatori esteri. Il soggetto non residente può nominare un solo rappresentante fiscale. Rappresentante fiscale per depositi IVA (art. 50-bis D.L. 331/93). La nomina del rappresentante fiscale deve essere comunicata: alla controparte prima dell’effettuazione dell’operazione (Risoluzione 31/E, 1
marzo 2005); all’Agenzia delle Entrate, dal rappresentante stesso, mediante apposito modello di
dichiarazione di inizio attività: modello AA7/10 se il soggetto estero è diverso da persona fisica; modello AA9/12 se il soggetto estero è un’impresa individuale o lavoratore
autonomo.
BENI: Identificazione diretta vs Rappresentante fiscale
48
B2B Luogo di stabilimento del committente
SERVIZI: Prestazione di servizi generici ex art. 7-ter, D.P.R. 633/72
B2C Luogo di stabilimento del prestatore
Luogo tassazione
49
Intra UE: Committente ITA Prestatore UE
Emissione della fattura; Compilazione del Modello Intrastat; Art. 6, comma 6, D.P.R. 633/72: deroghe
Momento impositivo «ultimazione» del servizio; C.M. 16/E, 21 maggio 2013.
Extra UE: Committente ITA Prestatore EXTRA UE
Emissione della fattura; Non è prevista la compilazione del Modello Intrastat; Art. 6, comma 6, D.P.R. 633/72: deroghe
Momento impositivo «ultimazione» del servizio; C.M. 16/E, 21 maggio 2013.
SERVIZI: Servizi resi: ITA UE/EXTRA UE ex art. 7-ter D.P.R. 633/72
50
Intra UE: Prestatore UE Committente ITA
Reverse charge; Integrazione della fattura dell’Unione ex artt. 46 - 47 D.L. 331/93; Compilazione del Modello Intrastat.
Extra UE: Prestatore EXTRA UE Committente ITA
Reverse Charge; Autofattura ex art. 21, comma 5, D.P.R. 633/72; Non è prevista la compilazione del Modello Intrastat.
SERVIZI: Servizi ricevuti: UE/EXTRA UE ITA ex artt. 7-ter e 17 D.P.R. 633/72
51
Intra UE art. 38-bis2 D.P.R. 633/72:
Richiesta telematica (comma 5); Rimborso entro 4 mesi dalla richiesta (comma 6) che va presentata entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello cui il credito si riferisce; Sanzione amministrativa tra 100% e 200% (comma 11).
Extra UE art. 38-ter D.P.R. 633/72:
Condizione di reciprocità (Svizzera, Israele, Norvegia) (comma 1); Adesione al regime speciale ex art. 74-quinquies D.P.R. 633/72 (comma 1-bis); Richiesta cartacea che va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a
quello cui il credito si riferisce (Provvedimento n. 53471/10); Rimborso entro 6/8 mesi dalla richiesta (comma 2); Sanzioni amministrative tra 200% e 400% (comma 4).
RIMBORSI: Rimborsi: intra UE vs extra UE
52
art. 38-bis comma 5 D.P.R. 633/72:
«Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia (di cui al comma 4 del medesimo articolo) può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata» La circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che: Per società capogruppo deve intendersi il soggetto, nazionale o comunitario,
tenuto alla redazione del bilancio consolidato. Non viene invece prevista tale facilitazione per i gruppi di società con capogruppo extra europea.
RIMBORSI: Rimborsi per i gruppi di società con capogruppo ITA o UE
53
Risoluzione n. 22/E, 21 febbraio 2005:
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono partecipare alla liquidazione di gruppo anche le società di capitali aventi sede nell’Unione Europea, se nel territorio dello stato hanno istituito una stabile organizzazione ovvero hanno nominato un rappresentante fiscale o si sono identificate direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, D.L. 331/93.L’applicazione resta preclusa alle società residenti fuori dall’Unione Europea, anche se presenti in Italia con una stabile organizzazione ovvero un rappresentante fiscale.
La società estera Extra UE non potrà partecipare alla liquidazione di gruppo; dovrà compilare il quadro B del modello IVA 26 per consentire la partecipazione
alla procedura a società nazionali e comunitarie, dopo aver nominato un rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. 633/72.
IVA DI GRUPPO: Iva di gruppo ex art. 73 D.L. 331/93
54
APPENDICE: Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA UE2
UE1
Art. 41, Dl 331/93 Normativa interna
ITA effettua una cessione intracomunitaria ed emette fattura non imponibile ex art. 41, c. 1, D.L. n. 331/93;
ITA compila il Modello Intrastat delle cessioni.
55
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA
UE2
ITA effettua un acquisto intracomunitario integra e registra la fattura senza però indicare l’IVA (art. 40, c. 2, D.L. 331/93);
ITA emette una fattura non imponibile ex art. 41, c. 1, lett. a), D.L. n. 331/93, in quanto effettua una cessione intracomunitaria, “designando” espressamente sulla stessa fattura il cliente UE2 quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell’imposta all’atto dell’arrivo dei beni;
ITA compila il Modello Intrastat sia sull’acquisto che sulla cessione.
UE1
Art. 40, DL 331/93 senza applicare IVA
Art. 41, DL331/93
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APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
UE1
UE2
ITA riceve la fattura senza IVA da parte di UE2, con la quale è espressamente designato quale responsabile, in sostituzione di quest’ultimo, del pagamento dell’imposta in Italia;
ITA integra e registra la fattura tra gli acquisti intracomunitari; ITA compila il Modello Intrastat acquisti.
ITA
Normativa interna Art. 38, DL 331/93
57
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA UE2
UE
ITA effettua una cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/72 se l’operatore italiano cura il trasporto/spedizione fuori dal territorio comunitario;
Se ITA consegna in Italia al soggetto UE e lui cura l’esportazione al soggetto Extra UE, ITA effettua una cessione non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. 633/72 (ITA non compila il modello Intrastat).
Extra UE
Art. 8, DPR 633/72
58
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA UE
ITA effettua una cessione soggetta ad IVA che il soggetto Extra UE non può recuperare a norma dell’art. 38-bis2 perché, disponendo il trasferimento al soggetto UE dei beni esistenti nel territorio italiano, effettua una cessione in ITA diversa da quella per la quale il debitore dell’imposta è il cessionario residente;
ITA non compila il modello Intrastat.
Extra UE Art. 38, DL 331/93
59
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA UE
Alternative possibili: Soggetto Extra UE nomina un rappresentante fiscale in Italia cessione non
imponibile ex art. 58, comma 1, D.L. 331/93; Soggetto Extra UE nomina un rappresentante fiscale nel paese del soggetto
UE cessione intracomunitaria tra ITA e rappresentante fiscale che effettuerà poi una vendita interna con il soggetto UE;
Soggetto Extra UE opera in un diverso Stato membro con proprio rappresentante fiscale operazione rientrante in «operazioni triangolari comunitarie».
Extra UE Art. 38, DL 331/93
60
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
ITA
UE
ITA non effettua una cessione intracomunitaria poiché la merce non parte da uno Stato membro;
ITA fa transitare in contabilità l’operazione di acquisto e quella di vendita dei beni entrambe fuori campo IVA ex art. 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/72 poiché l’acquisto e la cessione avvengono fuori dal territorio dello Stato;
ITA non compila il Modello Intrastat.
Extra UE
Art. 7-bis, DPR 633/72 fuori campo IVA
Art. 7-bis, DPR 633/72 fuori campo IVA
61
APPENDICE : Triangolazioni
Consegna per conto del II cedente
UE
ITA ITA non effettua un acquisto intracomunitario dal soggetto UE poiché la merce
non ha come destinazione finale lo Stato membro; ITA effettua una cessione fuori campo IVA in Italia poiché i beni si trovano in
uno Stato membro; ITA non compila il modello Intrastat per l’acquisto da soggetto UE in quanto
non effettua un acquisto intracomunitario ma un acquisto e una cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. 633/72.
Extra UE
Art. 7-bis, DPR 633/72 fuori campo IVA
62
APPENDICE: Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-quater, D.P.R. 633/72
c Ristorazione e catering (≠ da d)
IT/ESTERO IT/ESTERO
LUOGO ESECUZIONE IT
SI
UE/ESTERO NO
Let OPERAZIONE PRESTATORE COMMITTENTE
CRITERIO IMPONIBILITA’ IVA
a Servizi relativi a beni immobili
IT/ESTERO IT/ESTERO LUOGO IMMOBILE IT
SI
UE/ESTERO NO
b Trasporto passeggeri IT/ESTERO IT/ESTERO DISTANZA PERCORSA IT
SI
UE/ESTERO NO
d Ristorazione e catering su trasporto passeggeri intra
IT/ESTERO IT/ESTERO
LUOGO PARTENZA IT
SI
UE/ESTERO NO
63
APPENDICE : Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-quater, D.P.R. 633/72
Let OPERAZIONE PRESTATORE COMMITTENTE
CRITERIO IMPONIBILITA’ IVA
e Locazioni, noleggi e simili, a breve, di mezzi di trasporto
IT/ESTERO IT/ESTERO
LUOGO MESSA A DISPOSIZIONE E LUOGO DI UTILIZZO MESSA A DISPOSIZIONE IT
UTILIZZO NELL’UE SI
IT/ESTERO IT/ESTERO MESSA A DISPOSIZIONE EXTRA-UE
SI
UTILIZZO IT
Deroghe assolute (sia B2B che B2C) NO intrastat
64
APPENDICE : Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-sexies, D.P.R. 633/72
65
APPENDICE : Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-sexies, D.P.R. 633/72
66
APPENDICE : Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-sexies, D.P.R. 633/72
Deroghe relative (solo B2C) NO intrastat
DAL 2015 come B2B
67
le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
pubblicità; consulenza, assistenza tecnica o legale, elaborazione e fornitura dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese riassicurazione
(locazioni casseforti escluse); messa a disposizione del personale; locazioni, noleggi e simili di beni mobili (≠ da mezzi di trasporto); accesso ai sistemi di gas naturale o energia elettrica, trasporto o trasmissione
mediante gli stessi, altri servizi direttamente collegati; telecomunicazione e teleradiodiffusione (esclusi quelli utilizzati in IT ancorché
resi da EXTRA-IT); servizi prestati per via elettronica; servizi inerenti all’obbligo di non esercitare un’attività/diritto di cui ai
precedenti.
APPENDICE : Prestazione di servizi: deroghe ex artt. 7-septies, D.P.R. 633/72
NO IVA
SE A PRIVATI EXTRA-UE
Deroghe relative (solo B2C)
NO intrastat
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BREXIT: RIFLESSIONI SU CONSEGUENZE FISCALI
Milano – 8 Novembre 2016
Gli effetti sui mercati finanziario e assicurativo
Francesco Mantegazza
Larga parte dell’attività bancaria e finanziaria svolta nell’ambito della UE è resa possibile dal cosiddetto «passaporto europeo»
Nei settori «armonizzati» le imprese di uno Stato possono prestare i loro servizi in un altro Stato membro oppure stabilirvisi in base alla sola autorizzazione dell’autorità competente dello Stato d’origine («home country control principle») mentre le autorità dello Stato di destinazione sono di regola soltanto informate dell’inizio dell’attività del soggetto estero nel territorio nazionale
Il sistema consente alle imprese di essere soggette alla vigilanza della sola autorità dello Stato di origine con possibilità di accedere a importanti economie di scala e vantaggi competitivi per gli operatori pan-europei
Il «passaporto europeo»
69
Questo principio si applica, tra l’altro, nei settori:
Bancario e servizi di investimento [Capital Requirements Directive (2013/36/EU) (CRRD) e Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/EC) (MiFID)]
Gestori di fondi comuni di investimento [Undertaking Collective Investment Scheme Directive (85/611/EEC) (UCITS) e Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU) (AIFMD)]
Assicurativo [Solvency II Directive (2009/138/EC) e Insurance Mediation Directive (2002/92/EC) (IMD)]
Servizi di pagamento e moneta elettronica [Payment Services Directive (2007/64/EC) (PSD) e Second Electronic Money Directive (2009/110/EC)]
Il «passaporto europeo»
70
Banca UK
Branch
UE
Regno Unito Stato A Operatività mediante Branch
Stato B Operatività transfrontaliera
Il «passaporto europeo» - Per le attività
71
UE
Regno Unito Stato A – Offerta Fondi di Investimento Stato B – Offerta Fondi di Investimento
Il «passaporto europeo» - Per i prodotti
Gestore di Fondi
UK
Fondo comune di investimento
UK
72
Gli impatti rispetto alle norme in materia di intermediari regolamentati dipenderanno principalmente dalla futura facilità di accesso al mercato unico dell'UE con riferimento a: o regole sul passaporto europeo o riconoscimento reciproco dell'equivalenza normativa
Le imprese vigilate che utilizzano UK come centro per operare all'interno dell'intera UE saranno più interessati dalle implicazioni di Brexit
Le imprese vigilate dovranno rivalutare la loro strategia industriale e i loro modelli operativi su base pan-europea
Le possibili implicazioni
73
Una volta uscita dalla UE e - forse - anche dallo Spazio Economico Europeo (SEE), UK diverrebbe un Paese terzo ai fini delle normative UE e gli intermediari ivi stabiliti perderebbero la possibilità di utilizzo del «passaporto europeo»
Per poter operare all'interno dell'UE, saranno percorribili due strade: o creare una subsidiary in uno Stato membro o stabilire una branch in uno Stato Membro
Potrà verificarsi la necessità di riorganizzazione dei Gruppi la cui
tempistica potrà influenzare le implicazioni fiscali stante la possibilità di beneficiare delle norme previste a livello UE quali la c.d. Direttiva Fusioni (Direttive 90/434/CEE e 2005/19/CE)
Le possibili implicazioni
74
Banca UK
UE
Regno Unito Stato A Subsidiary
Stato B Branch
Il «passaporto europeo» - Per le attività
Branch Subsidiary
Stato C Operatività transfrontaliera
Autorizzazione Autorizzazione/Equivalenza Autorizzazione
75
UE
Regno Unito Stato A – Offerta Fondi di Investimento Stato B – Offerta Fondi di Investimento
Il «passaporto europeo» - Per i prodotti
Gestore di Fondi
UK
Fondo comune di investimento
UK
Autorizzazione Autorizzazione
76
CRD e MiFID disciplinano banche e imprese di investimento e il loro accesso all’esercizio dell'attività bancaria e di servizi di investimento in UE o regolano il comportamento cui l’intermediario deve conformarsi
per prestare i servizi o permettono di prestarli in UE senza necessità di ottenere una
preventiva autorizzazione in ogni Stato Membro, facendo ricorso al «passaporto europeo»
Se UK uscisse anche dal SEE, UK diverrebbe un Paese terzo ai fini di CRD e MiFID e gli intermediari ivi stabiliti perderebbero la possibilità di utilizzo del passaporto europeo
Se UK permanesse nel SEE, continuerebbe ad applicarsi il regime del «passaporto europeo» ma senza diritto a influenzare direttamente la legislazione UE
Attività Bancaria e Servizi di Investimento
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L’emissione di titoli da parte delle banche è agevolata in UE da un regime armonizzato definito dalla Direttiva sul Prospetto e dalla Direttiva sulla Trasparenza che stabiliscono un mercato dei capitali uniforme in EU o consentono alle banche UK l’accesso a tale mercato con relativa
facilità o consentono di utilizzare un unico prospetto per offrire titoli in tutta
l'UE Post Brexit, tali norme cesseranno di avere effetto nel diritto UK e verrà meno il passaporto con la conseguenza che il prospetto per un offerta UK in uno Stato UE o per l’ammissione alla negoziazione UK in uno Stato membro dovrà essere approvato nel relativo Stato UE
Emissioni di titoli
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Gli intermediari UE che negoziano derivati OTC, sono soggetti ad obblighi di clearing, mitigazione del rischio e reportistica (Regolamento EMIR) o post Brexit, EMIR non troverebbe più applicazione nei confronti
degli intermediari UK, rimarrebbe nei confronti delle controparti UE o l’intermediario UK dovrebbe conformarsi alla normativa EMIR per
esigenze della controparte e UK recepire EMIR L’attività di banca depositaria delle quote di fondi comuni (FIA e UCITS)
è riservata a intermediari UE I requisiti prudenziali minimi per le banche e le imprese di investimento
sono stabiliti dagli Accordi di Basilea sul Capitale, attuati in UE attraverso la Direttiva CRD e il Regolamento CRR con una ponderazione dei rischi più vantaggiosa applicabile alle esposizioni verso intermediari regolamentati UE
Derivati, banche depositarie e requisiti patrimoniali
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Il passaporto europeo consente ai gestori UK di prestare servizi in UE senza la necessità di autorizzazione nello Stato ospitante e di commercializzare liberamente le quote dei fondi di investimento UK nell’UE sulla base della sola autorizzazione dell’autorità competente UK
Le Direttive UCITS e AIFMD trovano applicazione nei confronti dei Paesi rientranti nel SEE, pertanto l’uscita dalla UE accompagnata dall’uscita dalla SEE comporterebbe la perdita dei benefici
Gli impatti sarebbero forse limitati poiché i principali operatori UK si avvalgono già di società di gestione e prodotti stabilite in Irlanda o in Lussemburgo
Fondi comuni di investimento
80
In materia di legge applicabile, i Regolamenti Roma I e Roma II impongono al giudice di un qualsiasi Stato membro di rispettare la scelta della legge applicabile al contratto effettuata dalle parti, sarebbero disapplicati nei rapporti con UK
legge applicabile ad obbligazioni contrattuali: non dovrebbero esserci significativi cambiamenti perché i principi della common law in materia sono simili a quelli presenti nel Regolamento Roma I
legge applicabile ad obbligazioni non contrattuali: potrebbero esserci maggiori cambiamenti: la common law diverge dal Regolamento Roma II in quanto la common law non consente alle parti di negoziare la legge applicabile
Le implicazioni sui contratti
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In materia di giurisdizione applicabile, il Regolamento Bruxelles 1bis stabilisce quale tribunale è competente per particolari questioni e prevede un regime di riconoscimento reciproco e libera circolazione delle sentenze pronunciate in uno Stato membro UE
Principio generale: il procedimento nei confronti di una parte deve essere svolto nel luogo del suo domicilio, a meno che il contratto contenga una clausola con la quale le parti scelgono la giurisdizione di un determinato Paese
Chi abbia concluso un accordo di giurisdizione in favore del giudice UK, contando sulla circolazione della sentenza eventualmente emanata dal giudice UK, sarà costretto a riconsiderare l’opportunità della sua scelta
In attesa di una disciplina unitaria a livello europeo, l’accordo di giurisdizione a favore delle corti UK potrà essere disatteso dagli altri paesi membri
Le implicazioni sui contratti
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Con riferimento ai finanziamenti bancari e ai derivati OTC, è improbabile che Brexit abbia un impatto immediato sui rapporti in essere
La documentazione basata sui moduli standard LMA (Loan Market Association) e ISDA Master Agreement contiene pochissime disposizioni che si basano, direttamente o indirettamente, sulla legislazione UE
La maggior parte dei contratti finanziari, compresi LMA e ISDA, contengono dichiarazioni relative alla sussistenza di autorizzazioni di una parte a sottoscrivere detti contratti; la violazione è un evento di default che abilita la parte non inadempiente a risolvere il contratto o se, ad es. una banca faceva affidamento sull’autorizzazione MiFID, che
verrà meno a causa di Brexit, la banca si ritroverà a violare i suoi obblighi contrattuali ai sensi del Contratto ISDA e non sarà più autorizzata a effettuare transazione
o potrebbe essere necessario rivedere i contratti e/o trasferire i rapporti a intermediari debitamente autorizzati
Finanziamenti e derivati OTC
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