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Daniele Bernardi, Do2ori commercialista, revisore legale. 10 o2obre 2014 –Auditorium San Fedele, Milano
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• Agenda: • Direzione e coordinamento, nozione e peculiarità • FonF del controllo, • Definizioni, • Materiali operaFvi,
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Direzione e coordinamento, nozione e peculiarità
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Direzione e coordinamento, alcune precisazione alla disciplina ex 2497 – 2497 sep:es.
• Scopo della norma: de2are una “disciplina del gruppo” col
riconoscimento dell’”interesse del gruppo”, contemperandolo con quello delle controllate e dei loro soci di minoranza, con adeguate forme di pubblicità e facoltà di exit;
• Problema centrale, secondo la relazione al D.Lgs. n. 6/2003, la responsabilità verso i soci minoritari e creditori della società “eterodire2a”;
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Nozione di direzione e coordinamento(ar>. 2497 – 2497-‐sep$es), peculiarità
• Elemento essenziale del gruppo e punto di riferimento per la norma è l’esistenza in concreto della ges3one unitaria di una pluralità di imprese, definita “aUvità di direzione e coordinamento”
Ø La gesFone unitaria si presume anche quando vi sia controllo anche di fa2o, Ø si presume (salvo prova contraria), che l’aUvità di direzione e
coordinamento di società sia esercitata: u dalle società o enF tenuF al consolidamento dei bilanci (ar2. 25 – 27 D.Lgs. n. 127/1991),
u dalle società che esercitano il controllo ex art. 2359 -‐ quindi anche in conseguenza indire2a di vincoli operaFvi contra2uali,
E ancora ….
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Nozione di direzione e coordinamento(ar>. 2497 – 2497-‐sep$es), peculiarità
u le disposizioni in materia si applicano anche “a chi esercita a7vità di direzione e coordinamento di società sulla base di un contra2o con le società medesime o di clausole dei loro statu3”
u si rendono implicitamente leciF “contraU o clausole di dominio” o almeno di “collegamento gerarchico”
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Nozione di direzione e coordinamento(ar>. 2497 – 2497-‐sep$es), peculiarità
Punti principali della disciplina: Ø a) responsabilità della controllante e di chi ha concorso o
beneficiato (salvo vantaggi compensativi); Ø b) pubblicità; Ø c) finanziamenti infragruppo; Ø d) recesso soci minoritari
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
(art. 2497)
Responsabilità: Con l’obieUvo di legiUmare la gesFone unitaria del gruppo e limitare gli eccessi tramite due preceU: 1° La autonomia imprenditoriale delle controllate va rispe2ata, 2° Una temporanea subordinazione all’interesse della controllante o di altra società del gruppo è lecita, ma vanno contestualmente previsF specifici vantaggi compensaFvi per la controllata,
InfaU ….>>
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
Le società o gli enF che, esercitando aUvità di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corre2a ges3one societaria e imprenditoriale delle controllate, sono dire2amente responsabili nei confronF dei: u soci: per il pregiudizio arrecato alla reddiFvità e al valore della
partecipazione, u creditori sociali: per la lesione cagionata alla integrità del patrimonio della
società, u la responsabilità non sussiste “se alla luce del risultato complessivo
dell’aUvità di direzione e coordinamento” o anche “a seguito di operazioni a ciò dire2e” il danno risulta mancante
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
Conseguenze deducibili dalla norma: u i “principi di corre2a gesFone” includono la possibilità di adeguarsi
all’interesse sociale immediato di altre società del gruppo, se vi sono “vantaggi compensaFvi”
u il puro e semplice rapporto di gruppo fra due società non giusFfica, di per sé, il sacrificio dell‘interesse dell‘una a vantaggio dell‘altra, in quanto occorre pur sempre: -‐ o un interesse, anche se indire2o e mediato, della società che si obbliga
per la controllante;
-‐ o che lo svantaggio trovi una compensazione.
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
• Gli amministratori della controllata, che conservano immutata la
responsabilità della gesFone, hanno il dovere (obbligo) di non dare seguito alle direUve imparFte dalla controllante se riscontrano lesioni dell’interesse sociale e assenza di vantaggi compensaFvi. V. anche art. 2634, c. 3 (infedeltà patrimoniale, esimente)
• Devono isFtuire modelli organizzaFvi e di controllo interno adeguaF in relazione a questo Fpo di operazioni,
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
Rischio per gli amministratori della controllante: u Risponde in solido con la società che ha esercitato aUvità di direzione e
coordinamento, chi: -‐ abbia comunque preso parte al fa2o lesivo e -‐ chi ne abbia consapevolmente tra2o beneficio, nei limiF del vantaggio
conseguito u E’ dunque responsabile amministratore della controllante che abbia
imposto direUve “dannose” alla società controllata.
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Responsabilità controllante e vantaggi compensativi
Il socio e/o il creditore sociale possono agire nei confronF della controllante solo se non hanno o2enuto soddisfazione dalla controllata u Si aggiunge alle normali azioni ex ar2. 2392-‐2395 c.c., 146 L.F.,
2486, 2 c., c.c.
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Finanziamenti (artt. 2497-quinquies e 2467)
Finanziamenti erogati da capogruppo a controllate, effettuati in qualsiasi forma, concessi quando vi era - una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento a capitale,
OPPURE
- anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto
ü sono postergati nella soddisfazione rispetto ad altri creditori e
ü se rimborsati nell’anno precedente il fallimento, sono revocati ex lege)
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Recesso nei gruppi
Il socio di società sogge2a ad aUvità di direzione e coordinamento può recedere: a) in caso di modifica di fa2o (“trasformazione che modifica il suo scopo sociale”) ovvero espressa dell’ogge2o della sua capogruppo, che consenta aUvità che alterino “in modo sensibile e dire2o le condizioni economiche e patrimoniali della società” figlia b) quando vi sia una condanna per la controllante di “abuso” della aUvità di direzione e coordinamento; c) all’inizio ed alla cessazione di aUvità di direzione e coordinamento, quando ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio (se SpA non quotata e non sia promossa un’ Opa),
La pubblicità
• Gli amministratori della società in posizione dipendente ed i suoi organi di controllo devono aUvarsi per accertare se sussistano gli elemenF di cui agli ar2. 2497-‐sexies e sep3es c.c. od altri indici significaFvi (ed eventualmente non sussistano altri elemenF tali da escludere la direzione e coordinamento)
• Una volta concluso che la società è sogge2a ad altrui direzione e coordinamento devono essere effe2uaF gli adempimenF pubblicitari,
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La pubblicità
La soggezione all’altrui direzione e coordinamento:
-‐ va indicata negli aU e nella corrispondenza
-‐ iscri2a, dagli amministratori, presso il Registro Imprese
-‐ in apposita sezione della nota integraFva va esposto un prospe2o riepilogaFvo dei daF essenziali dell’ulFmo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’aUvità di direzione e coordinamento
-‐ nella relazione sulla gesFone, vanno indicaF i rapporF intercorsi con chi esercita l’aUvità di direzione e coordinamento e con le altre società del medesimo gruppo, nonché l’effe2o che tale aUvità ha avuto sull’esercizio e sui suoi risultaF Responsabilità amministratori della controllata in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità, per danni arrecati ai soci e ai terzi.
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La pubblicità
Le decisioni della controllata assunte su indicazione della controllante debbono dunque:
-‐ essere analiFcamente moFvate
-‐ recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulla decisione
-‐ essere indicate dagli amministratori, insieme con le ragioni e gli interessi che hanno inciso sulla decisione, nella relazione sulla gesFone
In mancanza, la delibera è annullabile ai sensi degli ar2. 2373 e 2391 (confli2o di interessi) e gli amministratori ne sono responsabili.
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Fon: del controllo
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Poteri – doveri del collegio sindacale (2403/2403 bis c.c.) Vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto, Vigila sul rispe>o dei principi di corre>a amministrazione, Ed in par:co lare su l l ’adeguatezza dell’asse>o organizza:vo, amministra:vo e contabile ado>ato dalla società e sul suo concreto funzionamento Può chiedere agli amministratori no:zie anche con riferimento alle controllate sull’andamento delle operazioni sociali e sull’andamento di determina: affari, Può scambiare informazioni con i corrisponden: organi delle controllate
Nei gruppi di imprese l’adeguatezza del sistema coinvolge necessariamente i rapporF con le controllate ( i n p a r F c o l a r e s e capogruppo tenuta a l consolidato), NoFzie sull’andamento delle controllate, Scambio di info con altri collegi
Do2. Daniele Bernardi
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Poteri – doveri del collegio sindacale nelle quotate Art. 149, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Il collegio sindacale vigila: a) sull’osservanza della legge e dell’a2o cosFtuFvo; b) sul rispe2o dei principi di corre2a amministrazione; c) sull’adeguatezza della stru2ura organizzaFva della società per gli aspeU di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministraFvo-‐contabile nonché sull’affidabilità di quest’ulFmo nel rappresentare corre2amente i faU di gesFone; d) sull’adeguatezza delle disposizioni imparFte dalla società alle società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, D.Lgs. 58/98”
Do2. Daniele Bernardi
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Tale vigilanza cosFtuisce un caso parFcolare della verifica sull’adeguatezza dell’asse2o organizzaFvo, amministraFvo e contabile ado2ato dalla società (del sistema di controllo interno)
aziendale, per le società che operano anche a2raverso società controllate.
Per tale ragione e per analogia tale Fpo di vigilanza rientra necessariamente tra i doveri dei sindaci anche nelle società non
quotate.
VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA SOCIETA’ ALLE SOCIETA’ CONTROLLATE AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 2, D.Lgs. 58/98
Do2. Daniele Bernardi
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Norme di comportamento collegio sindacale (3.8 e Q 3.8) Il collegio: • in occasione della sua nomina, richiede all’organo amministraFvo un’informazione
scri2a sulla composizione del gruppo e dei rapporF di partecipazione come definiF dall’art. 2359 c.c. e dall’art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991;
• rileva, nell’ambito della stru2ura organizzaFva della capogruppo, l’esistenza di una funzione responsabile dei rapporF con le società controllate e collegate e ne valuta l’efficienza e l’operaFvità;
• nell’aUvità di vigilanza sul rispe2o dei principi di corre2a amministrazione, oUene dall’organo amministraFvo tempesFve informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effe2uate nell’ambito dei rapporF di gruppo;
• scambia daF e informazioni rilevanF con il revisore legale o con la società di revisione legale;
• svolge sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gesFone le medesime aUvità di vigilanza previste dalla Norma 3.7 in tema di bilancio d’esercizio.
• Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell’aUvità di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.10) Nella società controllante, il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza delle disposizioni impar3te alle società controllate, affinché queste ul3me forniscano le no3zie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previs3 dalla legge. Le disposizioni impar3te alle società controllate sono adeguate se garan3scono un flusso informa3vo che consente alle società controllan3 di acquisire e trasme2ere tempes3vamente le per3nen3 no3zie. Il dovere di vigilanza del collegio sindacale si estende dunque alla valutazione dell’adeguatezza dei flussi informaFvi infragruppo, in relazione agli adempimenF legali e alle necessità operaFve del gruppo stesso.
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.10) • Valutazione e giudizio di adeguatezza dei flussi informaFvi, • Valutazione e giudizio di adeguatezza delle disposizioni imparFte e delle
procedure ado2ate o2enendo conferma della loro adozione e corre2a implementazione,
• Esistenza di una funzione responsabile dei rapporF con le società del gruppo, e funzioni di coordinamento,
• la puntuale individuazione delle informazioni necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsF dalla legge, nonché l’esistenza di una procedura che ne consenta l’aggiornamento in presenza di modifiche normaFve.
• Verifica conFnuaFva del permanere delle condizioni di affidabilità del sistema di CI
• Nell’espletamento di tale aUvità di vigilanza, il collegio sindacale della società controllante scambia periodicamente informazioni con i corrispondenF organi delle società controllate.
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.10)
IL collegio sindacale valuta la generale corrispondenza delle poliFche infragruppo ai principi di corre2a gesFone societaria e imprenditoriale delle controllate (art. 2497 c.c.). Tale profilo di vigilanza del collegio sindacale non pervade tu2a l’aUvità infragruppo, ma è riferibile alle sole direUve ritenute rilevanF dallo stesso collegio. In parFcolare, il collegio può valutare le operazioni rilevanF svolte tramite controllate, vista la Fpologia e la dimensione delle stesse, al fine di contribuire a garanFre il tempesFvo adempimento da parte di queste ulFme degli obblighi di comunicazione previsF dalla legge, nonché il più adeguato asse2o organizzaFvo del gruppo. Il collegio può altresì esprimersi sulla composizione e sull’adeguatezza dell’organo amministraFvo e di controllo delle controllate (con riferimento, ad esempio, alla nomina degli organi sociali o all’a2ribuzione di incarichi operaFvi interni ed esterni parFcolarmente significaFvi), alle operazioni di notevole rilievo economico
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.11 par: correlate)
Il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza delle procedure ado2ate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con par3 correlate, nonché sulla conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari. Le procedure ado2ate dal consiglio di amministrazione sono adeguate se garan3scono una corre2a e trasparente regolamentazione delle operazioni con par3 correlate. Nell’ambito del compimento di operazioni con par3 correlate, il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle regole procedurali ado2ate dal consiglio di amministrazione, nonché sul rispe2o delle disposizioni in materia di trasparenza e di informazione al pubblico.
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.11 par: correlate)
• Acquisire conoscenza delle procedure ado2ate, • Valutazione della conformità delle procedure alle disposizioni
regolamentari, • Valutazione dell’adeguatezza delle procedure in relazione alla dimensione,
complessità e alle cara2erisFche anche organizzaFve della società e loro idoneità ad assicurare corre2ezza e trasparenza delle operazioni,
• Valutazione dell’adeguatezza delle modalità e dei criteri di idenFficazione delle correlate e delle istruzioni per l’approvazione delle operazioni,
• Esistenza di una funzione responsabile per idenFficazione e delle istruzione delle operazioni,
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Norme di comportamento collegio sindacale quotate – bozza-‐ (Q 3.11 par: correlate)
Nel corso dell’incarico, il collegio sindacale vigila sul rispe2o delle procedure ado2ate dalla società, nonché sull’adempimento dei relaFvi obblighi di trasparenza e di comunicazione al pubblico previsF dalla normaFva applicabile. ParFcolare a2enzione è posta nel vigilare: 1. sulla composizione del comitato degli amministratori indipendenF, al fine di
verificare che i componenF siano in possesso requisiF previsF dal regolamento e dalle procedure, nonché l’opportunità di aUvare gli eventuali presidi alternaFvi;
2. in caso di operazioni di maggior rilevanza, sul tempesFvo coinvolgimento del comitato fin dalla fase delle tra2aFve;
3. sull’espressione da parte del comitato degli amministratori indipendenF del prevenFvo e moFvato parere in ordine all’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla corre2ezza sostanziale delle relaFve condizioni;
4. sulla circostanza che agli organi competenF a deliberare sia stato fornito con congruo anFcipo un adeguato flusso informaFvo;
5. sul compimento di operazioni che siano state definite ordinarie e concluse a condizioni economiche equivalenF a quelle di mercato o standard ovvero rientrino negli ulteriori casi di esenzioni (ossia operazioni di importo esiguo, infragruppo, relaFve alle remunerazioni o urgenF) al fine di verificare la corre2a classificazione delle stesse e il rispe2o degli obblighi di informaFvi previsF in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza.
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Definizioni, aspec opera:vi
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1. Parte correlata: Un sogge2o è parte correlata a una società se: (a) dire2amente, o indire2amente, anche a2raverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
(i) controlla la società, ne è controllato, o è so2oposto a comune controllo; (ii) deFene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza
notevole su quest’ulFma; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggeU; (b) è una società collegata della società; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenF con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stre2o familiare di uno dei soggeU di cui alle le2ere (a) o (d); (f) è un’enFtà nella quale uno dei soggeU di cui alle le2ere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o deFene, dire2amente o indire2amente, una quota significaFva, comunque non inferiore al 20%, dei diriU di voto; (g) è un fondo pensionisFco complementare, colleUvo od individuale, italiano od estero, cosFtuito a favore dei dipendenF della società, o di una qualsiasi altra enFtà ad essa correlata. 09/10/14
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2. Operazione a:pica, inusuale Sono le operazioni che per significaFvità, rilevanza, natura delle controparF ogge2o della transazione – anche in alcuni casi in relazione alla gesFone ordinaria – modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempisFca di accadimento (per esempio in chiusura d’esercizio), possono dare luogo a dubbi in ordine: a) Alla corre2ezza completezza dell’informazione in bilancio, b) Al confli2o d’interesse, c) Alla salvaguardia del patrimonio aziendale, d) Alla tutela degli interessi delle minoranze.
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3. Aspec opera:vi La congruità di queste operazioni deve essere verificata considerando: a) Il valore del corrispeUvo pa2uito in relazione al mercato, b) Alle eventuali garanzie, accordi collaterali o impegni connessi
all’operazione, c) In parFcolare per le operazioni aFpiche/inusuali i sindaci devono valutare
ed esprimersi in ordine all’adeguatezza dell’informaFva resa dagli amministratori. Il collegio su tali operazioni deve fornire le proprie valutazioni in apposita sezione della relazione all’assemblea,
d) Per le operazioni intercompany il collegio valuta se le operazioni sono effe2uate rispe2ando i principi generali di corre2a amministrazione (libera concorrenza) valutando i prezzi delle transazioni in relazione al prezzo formato sul mercato da imprese tra loro indipendenF,
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3. Aspec opera:vi Eventuali forme di supporto tra le società del gruppo o di scostamento dai principi enunciaF, devono avvenire in forma esplicita e moFvate. Nel valutare le operazioni, il collegio valuta: a) I soggeU coinvolF, b) La significaFvità dell’operazione (ammontare assoluto e relaFvo), c) Gli effeU sul bilancio (d’ordine economico e patrimoniale), d) La presenza di garanzie e accordi collaterali, e) La corre2ezza procedurale, decisionale e, ove necessaria, la corre2ezza
della deliberazione consiliare, f) Il confli2o d’interessi, g) La congruità e rispondenza all’interesse della società,
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Materiali opera:vi, esempi
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Mappatura operazioni infragruppo (acve/passive)
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Controparte Categoria operazione
Tipo operazione
Ogge>o della prestazione
Validità, regolazione contra>uale
corrispecvo
benchmark pagamento Importo
Ragione sociale/nome
Ordinaria, AFpica,
Vendita beni, Servizi, Finanziaria, altro
Descrizione operazione
Contra2o (si/no) Validità sino a Autorizzato da il
Importo Rilevazione/ricerca del prezzo di mercato
Condizioni di pagamento
Singola operazione
Se no contra2o, Ordine, autorizzazione
Indicazione Della controparte Indipendente individuata
Congruità (si, No) Rispe2o termini (si, no),
Progressivo
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Esempio di relazione (1) • RelaFvamente ai rapporF con la capogruppo zz S.r.l., che esercita aUvità di direzione e
coordinamento ai sensi degli Ar2. 2497 e seguenF del Codice civile e con parF correlate confermiamo che, per quanto a nostra conoscenza e sulla scorta delle informazioni ricevute e delle verifiche effe2uate, esse sono riferite a posizioni del passato ancora aperte so2o il profilo patrimoniale in quanto nell’esercizio non sono state realizzate operazioni economiche infragruppo, con la sola eccezione del rapporto in essere relaFvo all’opzione per il consolidato fiscale nazionale di Gruppo. In ordine a de2e operazioni risulta sufficiente informaFva nella relazione sulla gesFone che accompagna il bilancio cui si rinvia.
• Il bilancio al 31 dicembre 2013 di yy S.p.A. presenta nei confronF della controllante zz S.r.l. parFte a credito per complessivi Euro 967 migliaia (936 migliaia al termine dell’esercizio precedente), di cui Euro 237 migliaia a fronte di transazioni intercompany ( Euro 321 migliaia in chiusura d’esercizio precedente), e per euro 730 migliaia (Euro 615 migliaia al 31 dicembre 2012), per effe2o del trasferimento dei benefici fiscali connessi all’accordo di consolidato fiscale nazionale, non ancora regolate alla data del 31 dicembre 2013.
• La recuperabilità di tali crediF, peraltro ogge2o di dovuto monitoraggio da parte di questo Collegio e del Revisore Legale, stre2amente legata alle prospeUve di conFnuità aziendale della società controllante, è stata a2entamente valutata dalla direzione aziendale a2raverso l’analisi della documentazione prodo2a circa la futura evoluzione del business. Il Collegio osserva come il piano di rientro di quesF crediF, formalizzato tra le parF nel 2012, nonché la sua concreta a2uazione (che ha subito un rallentamento), siano in corso di ridefinizione tra le società per tenere conto dei flussi di cassa connessi ed autonomamente prodoU in base al nuovo piano di sviluppo della controllante.
• Confermiamo altresì che, per quanto a nostra conoscenza e sulla scorta delle informazioni ricevute e delle verifiche effe2uate, la società non ha posto in essere operazioni con i propri Amministratori, dirigenF, ed altri esponenF aziendali.
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Esempio di relazione (2) • RelaFvamente ai rapporF con le società del gruppo confermiamo che, per quanto
a nostra conoscenza e sulla scorta delle informazioni ricevute e delle verifiche effe2uate, esse sono riferite ad operazioni che hanno cara2erisFche di sostanziale normalità nel se2ore, basate su accordi che fanno riferimento a parametri oggeUvi, improntaF a criteri di trasparenza. Le condizioni economiche di tali rapporF infragruppo sono orientate a condizioni, per quanto oggeUvamente rilevabile, che rispecchiano le condizioni di mercato per analoghi servizi o comparabili. In ordine a de2e operazioni risulta sufficiente informaFva nella nota integraFva cui si rimanda. Tra le operazioni con le società del Gruppo si segnalano le principali:
• Euro 1.050.609 di oneri direzione lavori addebitaF nel corso dell’esercizio da una società riferibile indire2amente al gruppo di controllo e da ritenersi quindi parte correlata;
• Interessi passivi maturaF nell’esercizio, sui presFF erogaF dell’unico socio, per finanziamenF mezzanini, di Euro 1.406.865,
• Commision fee e Service fee pagate a società del Gruppo di appartenenza nel corso degli esercizi precedenF per complessivi Euro 1.281.400.
• DebiF subordinaF verso società del Gruppo di appartenenza -‐ per finanziamenF cosiddeU “mezzanini” ricevuF -‐ e per interessi maturaF alla data di riferimento per € 11.978.415.
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Esempio relazione cs (Gruppo ENI) • Nella riunione del Cda del xx/yy/2012 espresso all’unanimità, del Comitato Controllo e Rischi composto da soli
membri indipendenF la Management System Guideline (MSG) Eni “Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parF correlate”, in applicazione delle disposizioni Consob in materia. Nella riunione del 19 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha svolto la prima verifica annuale sulla procedura, come richiesto dalla procedura stessa, che anFcipa il termine triennale previsto da Consob, e ha apportato alcune modifiche che tengono conto delle esigenze operaFve emerse nel primo anno di applicazione. Si segnala altresì che gli amministratori, i sindaci, il Magistrato della Corte dei ConF, i dire2ori generali e i dirigenF con responsabilità strategiche di Eni SpA hanno fornito espresse dichiarazioni relaFvamente ad eventuali operazioni effe2uate con Eni SpA e con le imprese dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 58/98 sia dire2amente, sia per interposta persona o per il tramite di soggeU a loro riconducibili secondo le disposizioni dello IAS 24. In proposito, ai sensi della definizione di “parte correlata” di cui al Regolamento Consob in materia, non sono staF dichiaraF casi di operazioni con parF correlate in relazione ad amministratori, sindaci, dirigenF con responsabilità strategiche e al Magistrato della Corte dei ConF delegato al controllo sulla gesFone finanziaria della Società. Dalle informazioni rese disponibili nel corso dei Consigli di Amministrazione ai sensi di legge, non risulta che gli amministratori abbiano posto in essere operazioni in potenziale confli2o d’interessi con la Società. Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gesFone e nelle note al bilancio di esercizio e consolidato, ha fornito esausFva illustrazione sulle operazioni poste in essere con società controllate e con parF correlate esplicitandone gli effeU economici, nonché sulle modalità di determinazione dell’ammontare dei corrispeUvi ad esse afferenF, rappresentando che le stesse sono state compiute nell’interesse della Società e che, fa2a eccezione delle operazioni con gli enF che perseguono iniziaFve di cara2ere umanitario, culturale e scienFfico, esse fanno parte dell’ordinaria gesFone e sono regolate generalmente a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parF indipendenF per operazioni della stessa natura. In applicazione della normaFva interna di riferimento, le operazioni con parF correlate più importanF sono state so2oposte all’esame del Consiglio di Amministrazione e rappresentate nella Relazione sulla gesFone. Il Collegio ha seguito in parFcolare il procedimento ado2ato per la definizione della cessione di una quota della partecipazione corrispondente al 30% meno un’azione del capitale votante di Snam SpA alla Cassa DeposiF e PresFF, vigilando sul rispe2o di quanto previsto dalla citata Management System Guideline.
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Esempio di relazione (3) Riguardo alle operazione aFpiche o inusuali con terzi il Collegio, con verbale del ../../…., ha rilevato il rilascio di due fidejussioni per un importo totale di Euro …….. da parte dell’ex amministratore ….. revocato con assemblea del… e decreto del Tribunale di … del ….. Il collegio, dagli accertamenF svolF, ha constatato che l’operazione di rilascio delle garanzie da parte di …. per conto della società e in favore di ….. non fosse stato autorizzato dal consiglio della società e dunque con carenza di legiUmazione e di poteri. Peraltro una delle garanzie è stata rilasciata a società partecipata da …. e quindi in confli2o d’interessi. Il consiglio di amministrazione in carica successivamente al compimento di queste operazioni ha o2enuto la liberazione della società da codeste garanzie fidejussorie. La relazione della gesFone degli amministratori, cui si rimanda, descrive in de2aglio quanto avvenuto
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Esempio di relazione (4) RelaFvamente alle operazioni infragruppo e con parF correlate, la Relazione degli Amministratori sul bilancio di esercizio conFene esauriente indicazione tanto delle cara2erisFche delle operazioni che dei relaFvi effeU economici. La loro disamina non ha evidenziato criFcità riguardo alla loro congruità e rispondenza all’interesse della Società. Come ampiamente illustrato nella Relazione sul Governo Societario, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento recante le procedure e gli adempimenF relaFvi all’effe2uazione di operazioni con parF correlate ai sensi e per gli effeU del Regolamento Consob del 12 marzo 2010, n. 17221”. Il Collegio ha valutato la conformità delle procedure ai principi indicaF nel sudde2o Regolamento Consob ed ha partecipato, nell’esercizio, a tuU i cinque comitaF rischi in cui le operazioni in discorso sono state esaminate.
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Grazie per l’a>enzione
Daniele Bernardi, do2ore commercialista, revisore legale Studio Bernardi & associa:, Milano
Presidente di , InternaFonal Audit Services S.r.l., società di revisione, Milano
Presidente commissione controllo societario ODCEC di Milano
Docente incaricato a contra2o in “sistemi amministra3vi e controllo, il controllo del collegio sindacale e delle società di revisione”. presso l’Università degli studi di Milano Bicocca, Scuola di Economia e StaFsFca per
l’impresa, DiparFmento di Scienze Economico Aziendali e Diri2o per l’Economia
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