1 Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto le fatture cartacee...
-
Upload
salvatore-luciani -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of 1 Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto le fatture cartacee...
1
Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto le fatture cartacee e quelle elettroniche.
Definizione di legge: deve intendersi elettronica la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.
Non tutte le Fatture create in formato elettronico possono rientrare nella definizione di fattura elettronica se non sono in formato elettronico sia quando sono emesse che quando sono ricevute.
Il formato non è rilevante: può essere tanto un formato strutturato XML, quanto un PDF inviato via PEC.E’ invece essenziale farvi ricorso solo previa accettazione da parte del destinatario che peraltro si può rilevare dai suoi comportamenti:ad esempio quando provvede alla contabilizzazione della fattura, e/o al pagamento della stessa.
FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI TECNICI
2
FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA
FATTURAZIONE ELETTRONICA - MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Trasmissione della fattura elettronica tramite posta elettronica certificata (PEC):
Download della fattura elettronica dal server aziendale:
I riferimenti normativi concernenti la creazione delle fatture elettroniche sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Apposizione Firma Digitale alla Fattura elettronica
La fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua
trasmissione per via elettronica.
Quindi,rileverà la data della PEC piuttosto che il
messaggio di posta che avvisa il cliente
che la fattura elettronica è
scaricabile dal server aziendale.