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CORTE DEI CONTI
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2011
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’SVOLTA NELL’ANNO 2010
INDICE
I L’attività ausiliaria al Parlamento 1. Le audizioni 2. Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 3. La relazione sul rendiconto generale dello Stato 4. Le relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa 5. La relazione sul costo del lavoro pubblico
pag. 1 pag. 1 pag. 9 pag. 11 pag. 12 pag. 14
II L’attività deliberante e consultiva delle Sezioni Riunite pag. 17
III L’attività in ambito europeo e internazionale
1. Il nuovo contesto istituzionale 2. L’attività di controllo e di referto 3. I controlli in ambito internazionale
pag.19 pag. 19 pag. 19 pag. 22
IV L’attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 1. Quadro di sintesi 2. I Regolamenti 3. Le Deliberazioni del CIPE 4. Le ordinanze di necessità e urgenza 5. Gli atti in materia contrattuale 6. Gli atti in materia di personale pubblico 7. I decreti pensionistici
pag. 23 pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 28 pag. 30 pag. 33
V L‘attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni
dello Stato 1. Il contesto normativo 2. Profili funzionali ed evolutivi del controllo sulla gestione
pag. 35 pag. 35 pag. 36
VI L’attività di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
1. Il contesto normativo 2. Profili funzionali 3. Dati quantitativi 4. Principali determinazioni di controllo
pag. 41 pag. 41 pag. 42 pag. 43 pag. 43
VII L’attività della Corte dei conti e il sistema delle autonomie 1. Le relazioni sulla finanza regionale e locale
1.1. La finanza regionale 1.2. La finanza locale 1.3. Le partecipazioni societarie
2. L’attività di indirizzo e di coordinamento dell’attività di controllo delle Sezioni Regionali
pag. 49 pag. 49 pag. 49 pag. 50 pag. 52
pag. 53
VIII L’attività delle Sezioni Regionali di controllo 1. Profili generali 2. Controlli di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005
a) rendiconti di gestione per l’esercizio 2008 b) bilanci di previsione dell’esercizio 2010
3. Esame dei regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione
pag. 55 pag. 55
pag. 55 pag. 56 pag. 58
pag. 59
4. Verifica dell’attendibilità delle certificazioni dell’ICI 5. Controlli sulla gestione ai sensi dell’art.7, comma 7, della legge n.131/2003 6. Attività consultiva
pag. 60
pag. 60 pag. 62
IX L’attività nomofilattica in materia consultiva e di controllo
(art.17, comma 31, della legge n.102/2009) 1. Premessa 2. Le procedure di rimessione delle questioni di massima ovvero
relative a contrasti interpretativi fra le sezioni regionali 3. Sulla delimitazione del concetto di “materia di contabilità
pubblica” ai fini dell’attività consultiva intestata alla Corte 4. In tema di “patto di stabilità interno” 5. In tema di spese di personale
pag. 67 pag. 67
pag. 67
pag. 70 pag. 72 pag. 75
X L’attività giurisdizionale
1. Note introduttive 2. Giudizi di responsabilità
2.1. Gli ambiti della giurisdizione contabile 2.2. La translatio iudicii 2.3. L’istruttoria – Le nullità preprocessuali 2.4. Le fattispecie dannose di prevalente rilievo 2.5. I rapporti con il giudizio penale 2.6. Temi di diritto sostanziale 2.7. Questioni di rito 2.8. La regolazione delle spese di giudizio e di difesa 2.9. La tutela cautelare
3. Giudizi di conto 4. Giudizi ad istanza di parte in materia contabile 5. La giurisdizione nella materia pensionistica 6. Le Sezioni riunite e la funzione nomofilattica
pag. 79 pag. 79 pag. 80 pag. 80 pag. 81 pag. 82 pag. 83 pag. 88 pag. 89 pag. 91 pag. 93 pag. 93 pag. 94 pag. 95 pag. 96 pag. 101
ALLEGATI Deliberazioni adottate dalla Sezioni riunite in sede di controllo nel 2010 Referti al Parlamento adottati nel 2010 Determinazioni assunte dalla Sezione controllo enti nel 2010
pag. 105
pag. 105 pag. 109 pag. 113
TABELLE
pag. 121
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I. L’ATTIVITÀ AUSILIARIA AL PARLAMENTO.
1. Le audizioni.
Nella più recente normativa si rinviene una esplicita accentuazione dei profili
intesi a valorizzare la funzione di ausiliarietà della Corte dei conti verso il Parlamento, a
partire dalla programmazione, assicurandone un più forte raccordo con le Assemblee
rappresentative, operativo e funzionale, in vista delle finalità di tutela dell’unità
economica della Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica e del federalismo
fiscale.
Tali evoluzioni normative coinvolgono direttamente le funzioni delle Sezioni Riunite
in sede di controllo, cui è demandato il compito di approvare - oltre al proprio
“programma di lavoro” – anche gli “indirizzi e criteri di riferimento programmatico del
controllo sulla gestione”, rilevanti per la generalità delle articolazioni dell’Istituto. A tale
scopo sono state adottate apposite deliberazioni (numeri 56 e 57 in data 18 novembre
2010).
In particolare, nella deliberazione relativa agli “Indirizzi e criteri di riferimento
programmatico del controllo sulla gestione” è stato delineato, a livello di previsione
programmatica, il quadro complessivo delle diverse forme di controllo sulla gestione, a
livello centrale e regionale, anche alla luce della evoluzione normativa riguardante il
sistema dei controlli.
In questa prospettiva, il rapporto con il Parlamento si è sviluppato attraverso le
sempre più frequenti audizioni cui la Corte è chiamata dinanzi alle Commissioni
parlamentari (in particolare presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato e presso
la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale).
Nelle sette audizioni svoltesi nel 2010 sono state affrontate tematiche incentrate
sui principali profili istituzionali, finanziari e gestionali connessi all’attività della Corte, a
partire da quelli relativi alla realtà autonomistica ed al percorso attuativo del federalismo:
si segnalano al riguardo le audizioni 1 svolte con riferimento alla Indagine conoscitiva
sulla finanza locale (20 gennaio 2010); alle Attribuzioni a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (4 maggio 2010); allo Schema di D.Lgs n.
292 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (9 dicembre 2010).
Nell’audizione sulla finanza locale la Corte ha fornito al Parlamento i dati più
recenti che hanno permesso di aggiornare il quadro tendenziale della finanza locale
1 Tutti gli atti citati nella presente Relazione sono pubblicati sul sito www.corteconti.it
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soffermandosi, inoltre, sulle principali questioni emergenti sia dall’esame dei conti sia
dall’attività di controllo esercitata attraverso le Sezioni regionali.
L’esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali ha
evidenziato, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto
al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si è accompagnato, tuttavia, al
confermarsi di vecchi squilibri e all’emergere di crescenti criticità.
Se il risultato è apparso nettamente più favorevole di quanto previsto nei
documenti programmatici, esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e
delle entrate non prive di connotazioni negative. Si è rilevata la perdurante dinamica
sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi e, per converso, la flessione, ormai
cronica, delle spese per investimenti. Inoltre, i risultati emergenti dalle analisi condotte
dalla Corte sui rendiconti delle amministrazioni comunali e provinciali (banca dati
SIRTEL) hanno evidenziato il forte peggioramento del saldo economico finanziario
corrente, conferma per i Comuni dell’incapacità di finanziare con le sole entrate correnti,
oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza. L’analisi ha spinto,
quindi, a guardare con maggiore attenzione alle tendenze della finanza locale, soprattutto
in coincidenza con la impegnativa fase di attuazione del federalismo.
L’esperienze maturate sul territorio dalle Sezioni regionali hanno consentito di
arricchire questo quadro di ulteriori elementi di criticità che hanno accompagnato il
progressivo ampliamento dell’autonomia degli enti territoriali.
L’esternalizzazione di servizi e di attività da parte degli enti territoriali è stato negli
ultimi anni un fenomeno in continua crescita, sospinto, talvolta, non solo dalla ricerca
delle migliori e più efficienti forme organizzative, ma anche dallo scopo di aggirare vincoli
normativi e di controllo delle spese ritenuti dagli enti troppo rigidi. I controlli svolti dalla
Corte, attraverso le proprie Sezioni regionali, sono stati mirati ad evidenziare anche il
ricorso improprio alle esternalizzazioni: le analisi svolte hanno posto in rilievo come ciò
sia avvenuto, in alcuni casi, per ampliare la capacità di spesa corrente almeno nel breve
termine, per aggirare i limiti di indebitamento o eludere gli altri obblighi di legge stabiliti,
sia in ambito comunitario che nazionale, relativamente alla tutela della concorrenza, alle
regole di affidamento in house, al rispetto della disciplina prevista dal Patto di stabilità, ai
vincoli di spesa riferiti al personale.
Problematico è apparso anche l’utilizzo di strumenti finanziari. Oltre alle
problematiche attinenti all’utilizzo nella gestione del debito di operazioni di finanza
derivata, è stato approfondito il caso del leasing immobiliare per la realizzazione di opere
pubbliche che costituisce un'opportunità di coinvolgimento di capitali privati, sempre che
vengano mantenute ferme le caratteristiche essenziali del contratto, che la realizzazione
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riguardi un'opera suscettibile di proprietà privata e che l'ente pubblico abbia la facoltà, e
non l'obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto. Qualora non ricorrano queste
caratteristiche e, di fatto, l'ente sia tenuto a riscattare il bene, al di là della qualificazione
giuridica, si è ritenuto di essere in presenza di un'operazione di finanziamento che
rientra, a tutti gli effetti, nell'ambito del debito dell'ente territoriale interessato.
Anche il project financing è stato considerato un valido strumento di
coinvolgimento dei privati per la realizzazione di opere pubbliche, purchè l'opera venga
realizzata integralmente con capitali privati, limitando l’eventuale contribuzione pubblica
ad importi non significativi. Nella prassi è dato riscontrare contratti nei quali l'intervento
pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso
improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in
relazione alle partnership pubblico – private. In questi casi il finanziamento non può che
essere trattato contabilmente come debito dell'ente.
Nell’audizione sullo schema di D.Lgs n. 196 sulla “Attribuzione a Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio”, il primo dei decreti
previsti dalla legge 42 del 2009 che, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, dà
attuazione al federalismo fiscale, la Corte ha rilevato come uno dei benefici maggiori
attesi dal conferimento di beni dallo Stato alle amministrazioni locali fosse quello
connesso alla possibilità di ottenere una migliore redditività dal patrimonio trasferito.
La Corte ha rilevato come la dimensione dei beni che potrebbero essere trasferiti,
guardando ai beni disponibili del patrimonio dello Stato, è stata ritenuta di fatto
contenuta. La mancata valutazione dei demani è stata considerata elemento idoneo a far
si che il valore dei beni da attribuire fosse riconducibile, prevalentemente, ai beni
patrimoniali dello Stato ad oggi disponibili. Tra fabbricati e terreni si trattava di circa
17.400 beni, per un valore di 3,2 miliardi. Di questi, 1,9 miliardi circa erano
rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni.
Il contributo che da essi poteva venire al rafforzamento patrimoniale delle
amministrazioni locali è stato ritenuto limitato. Tutto ciò senza considerare che dei beni
disponibili solo il 31,5 per cento del totale era all’epoca libero, il 34 per cento in uso o
interessa specifici enti locali, il 5 per cento attribuito a privati, mentre il 29 per cento
oggetto di accordi con gli enti locali.
Il conferimento dei beni, pur non mutando in misura significativa la condizione
patrimoniale delle amministrazioni territoriali (i beni trasferibili rappresentano circa il 3
per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008), è stato ritenuto
idoneo a comportare due importanti effetti positivi: da un lato, esso poteva offrire un
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volano finanziario per specifici interventi di riqualificazione del territorio e, dall’altro,
rappresentare una importante opportunità per rivedere e per potenziare le possibilità di
utilizzo di un patrimonio, spesso, specie nel passato, trascurato o messo a reddito in
maniera inadeguata. La possibilità di cogliere tali opportunità è stata considerata
dipendente strettamente dalle scelte da assumere nella distribuzione, non tanto e non
solo dei titoli di proprietà dei beni ma, soprattutto, delle responsabilità gestionali e di
definizione dei quadri programmatici.
Due rischi è stato ritenuto opportuno che fossero da evitare. La dimensione ridotta
dei “valori finanziari” e la forte disomogeneità nella ripartizione territoriale che avrebbero
potuto rendere una distribuzione molto frazionata dei beni, in cui fosse prevalso il solo
criterio territoriale, poco produttivo.
I beni attribuiti a seguito del federalismo demaniale entrano a far parte del
patrimonio disponibile degli enti (ad eccezione di quelli appartenenti al demanio
marittimo, idrico e aeroportuale, nei cui confronti rimane in vigore la disciplina prevista
dal codice civile con i connessi vincoli giuridici). In relazione con la finalità della
valorizzazione è stato rilevato che si dovrebbe evitare l’attribuzione di beni ad enti che
non abbiano le risorse sufficienti per garantirne una corretta gestione e tutela e che
potrebbero utilizzare i proventi derivanti dai processi di dismissione per coprire il
mancato raggiungimento dei loro obiettivi di finanza pubblica, piuttosto che assicurare la
valorizzazione del proprio patrimonio.
Nell’Audizione del 9 dicembre 2010, davanti alla Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sullo
schema di decreto che prefigura il nuovo sistema di finanziamento delle amministrazioni
comunali basato non più sui trasferimenti erariali, bensì in via prioritaria sui proventi
della tassazione immobiliare, fino ad ora solo in parte di competenza comunale, per
pervenire, a regime, alla definizione di un nuovo tributo unico municipale (IMU) in
sostituzione di una serie di prelievi diretti ed indiretti gravanti sul reddito da immobili.
Riforma che si accompagna ad una revisione della tassazione dei redditi da locazione di
immobili ad uso abitativo delle persone fisiche, con il passaggio da una tassazione
progressiva ad una fondata sulla cedolare secca.
La Corte ha sottolineato i profili di positività del ridisegno proposto, in particolare
per quanto riguarda lo sforzo di riordino e di finalizzazione della fiscalità immobiliare ed i
risultati che ciò potrebbe produrre in termini di stimolo all’asfittico mercato delle
locazioni. Ha inoltre apprezzato e condiviso la scelta del pieno coinvolgimento dei comuni
nella lotta all’evasione.
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E’ stata posta l’attenzione, inoltre, su alcune osservazioni critiche di carattere
generale, attinenti sostanzialmente alla coerenza del disegno con gli obiettivi ed i criteri
della legge delega, alla reale fattibilità dei risultati attesi e alla sostenibilità delle soluzioni
proposte.
Instabilità ed incertezza delle basi imponibili e limitata autonomia impositiva sono
stati ritenuti elementi non sempre coerenti con gli obiettivi ed i criteri della legge delega.
La Corte ha posto un caveat sul rischio che, nel complesso, l’impianto previsto
possa produrre squilibri e, di conseguenza, tensioni non controllate, con inevitabili
riflessi sulla tenuta dei conti pubblici.
Sotto questo aspetto, al di là dell’oggettiva incertezza sulla effettiva invarianza (e,
soprattutto, sulla dislocazione territoriale) del gettito fiscale (principio cardine del nuovo
assetto), è stata sottolineata la necessità di non sottovalutare il rischio in ordine
all’individuazione delle risorse per la copertura integrale dei costi standard dei servizi
pubblici essenziali. In proposito, la Corte ha segnalato che la limitazione dell’ambito
impositivo municipale - stante l’esclusione della tassazione sulla prima casa – potrebbe
comportare la penalizzazione dei comuni che non abbiano una decisa vocazione turistica
e di quelli con scarse attività industriali e commerciali, comuni che, nella maggior parte
di casi, sono già tra i più poveri d’Italia.
Dubbi di fattibilità dei risultati attesi sono stati espressi, poi, per quanto attiene
all’introduzione della cedolare secca, soprattutto con riguardo al trade off tra certezza
della perdita immediata di gettito e problematicità del livello di recupero atteso di materia
imponibile.
Per le ragioni sopra richiamate la Corte ha sottolineato come il modello di fisco
municipale proposto richiedeva ulteriori approfondite verifiche ed indispensabili messe a
punto.
Nel quadro delle audizioni parlamentari, la Corte, come di consueto, è stata, in
primo luogo, chiamata ad esprimere valutazioni sui temi generali della politica
economica, con particolare riguardo alle problematiche e alle tendenze della finanza
pubblica. Nel corso del 2010, in particolare, la Corte ha reso il proprio parere in due
principali occasioni: nel mese di giugno, davanti alla Commissione Bilancio del Senato,
in sede di esame del DL n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”; nel mese di ottobre, davanti alle Commissioni
Bilancio riunite di Camera e Senato, nel ciclo di audizioni sulla Decisione di finanza
pubblica, il documento programmatico che, secondo le disposizioni della nuova disciplina
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della contabilità pubblica (Legge n. 196/2009), sostituisce il DPEF (Documento di
programmazione economico-finanziaria).
Con la manovra correttiva definita con il DL n.78/2010, il governo ha inteso
imprimere un segno restrittivo alle tendenze dei conti pubblici, al fine di contenere
l’espansione del disavanzo e del debito pubblico. L’orientamento generale e le concrete
misure correttive adottate sono maturate in un contesto europeo investito, fin dall’inizio
del 2010, dai rischi di estensione della crisi finanziaria, dalle condizioni critiche di singoli
paesi e dall’esigenza concordata di ripristinare il pieno controllo dei conti pubblici.
Sull’impianto della manovra, la Corte ha reso valutazioni puntuali sugli interventi
di natura fiscale, con particolare attenzione alle misure per la lotta all’evasione, alle
riduzioni lineari della spesa statale, alle misure per il pubblico impiego e agli interventi
relativi alla finanza regionale e locale.
Già in quella occasione, pur nella consapevolezza di un indirizzo restrittivo
imposto dal comune impegno europeo, si sollevavano perplessità sulla sostenibilità di
alcuni “tagli di spesa” e sulla piena realizzabilità di specifici interventi, sia sul lato della
spesa che su quello delle entrate. Ma, soprattutto, si avanzava la preoccupazione per
l’effetto di ulteriore rallentamento della crescita economica, verosimilmente connesso alle
misure di freno della spesa e di aumento delle entrate tributarie.
I riflessi della bassa crescita economica sull’equilibrio dei conti pubblici sono stati,
poi, evidenziati dalla Corte nell’audizione sulla Decisione di Finanza Pubblica,
nell’ottobre scorso.
In quella sede, infatti, la Corte osservava come, in un contesto di sostanziale
stagnazione, si acuiscano le difficoltà di gestione della finanza pubblica, a causa
dell’immediata flessione del gettito fiscale e, di conseguenza, della necessità di rafforzare
l’azione di contenimento della spesa pubblica; ma con margini sempre più ristretti. In
altri termini, il rispetto necessario degli obiettivi programmatici in termini di
indebitamento e debito impone, quando l’economia ristagna, di ricorrere a misure
temporanee (il blocco delle retribuzioni pubbliche), aleatorie (il recupero dell’evasione
fiscale) o non ottimali (la stretta sugli investimenti pubblici).
Ad avviso della Corte, pertanto, la “quadratura” del periodo breve non deve
distogliere dall’urgenza di un impegno rafforzato in direzione della riqualificazione della
spesa pubblica; un impegno che consentirà di sostituire gradualmente gli interventi
indifferenziati di contenimento con misure più selettive e più adatte a conseguire
risparmi duraturi.
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Il recupero di efficienza e la riduzione degli sprechi dovranno liberare le risorse
necessarie ad elevare il potenziale di crescita dell’economia, fattore decisivo nel percorso
di rientro del nostro gravoso debito pubblico.
Il 27 luglio 2010 la Corte dei conti è stata audita sul disegno di legge “A.S. 2156
recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione” presso le Commissioni I e II del Senato della Repubblica.
La Corte ha rilevato che l’approccio alla problematica, diversamente da quanto
operato in passato, non è di impostazione prevalentemente penalistica, come pur era
nella tradizione del nostro ordinamento. Ora, l’approccio è stato di ordine
amministrativo, di rimedi, vale a dire, organizzativi. Rimedi finalizzati a prevenire o ad
evidenziare la patologia, dunque più efficienti, mentre il momento sanzionatorio che di
norma è successivo, spesso nel campo della corruzione potrebbe non generare un effetto
coercitivo tale da ridurne le dimensioni.
E’ stato, in tale sede, evidenziato il ruolo che la Corte dei Conti può svolgere ai fini
del contrasto e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, tenendo quali riferimenti i due
principi fondamentali: trasparency e accountability, di cui all’articolo 5 della Convenzione
ONU anticorruzione, ratificata nel 2009.
La Corte è, anzitutto, organo di controllo, garante dell’osservanza, da parte delle
pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, dell’obbligo della
rendicontazione, in termini contabili e di risultato e, al contempo, giudice della
responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei
predetti organismi di diritto pubblico.
Controlli “collaborativi” efficaci sono il primo antidoto contro il malfunzionamento
dell’ente e quindi il miglior deterrente al verificarsi di ipotesi di danno e di cattiva
gestione; le sezioni del controllo sono impegnate nell’azione quotidiana di verifica e
valutazione dell’azione amministrativa. Efficaci poi, sotto il profilo della prevenzione dei
fenomeni corruttivi, sono inoltre i controlli sulla gestione, ed è’ stata segnalata l’attività di
referto svolta, in questo ambito, dalle Sezioni Riunite.
Vi è poi l’ulteriore funzione affidata alla Corte, quella giurisdizionale; funzione
intesa quale momento di chiusura del sistema, che si aziona solo allorché si verifichi la
lesione dei beni alla cui tutela il sistema della Corte dei conti è preposto.
A tal fine, è stata ricordata la citazione del Rapporto di valutazione 2008, del
Gruppo europeo di Stati contro la corruzione (GRECO), del Consiglio d'Europa, che
indica come la Corte dei conti italiana, nelle sue funzioni di controllo e giurisdizionali,
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rientri nel contesto di strumenti giuridici ed organizzativi di contrasto al fenomeno della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
In ordine alla introduzione del bilancio di sola cassa, la Corte ha preliminarmente
sottolineato che la tenuta del conto impegni è necessaria anche in diversi assetti
istituzionali e che l’evidenza ad esso assegnata nell’ordinamento italiano rappresenta una
positiva specificità, tale da consentire di dare pubblicità e trasparenza alle obbligazioni
assunte dalla Pubblica Amministrazione.
La Corte ha avuto modo di ribadire tale orientamento in occasione delle due
audizioni sulla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, rispettivamente
tenute presso il Senato della Repubblica (aprile 2009) e presso la Camera dei Deputati
(settembre 2009), ponendo in luce – in particolare – che il previsto passaggio al bilancio
di sola cassa, potrebbe risolversi, in fase gestionale, in un affievolimento del rigore in
termini di obbligazioni assunte e, conseguentemente, porre problemi a livello europeo.
Va poi evidenziato che il bilancio di cassa è stato visto come una tappa intermedia
verso il bilancio di competenza economica.
La riforma introduce, comunque, un profondo mutamento dell’intero impianto
dell’ordinamento contabile e della stessa logica amministrativa ad esso sottesa, dal
momento che l’attenzione viene concentrata su gestione e controllo dei flussi finanziari,
esclusivo vincolo giuridico del bilancio.
Va, peraltro, ricordato che il modello di bilancio di cassa, che emerge dai principi e
criteri direttivi individuati per l’esercizio entro tre anni dalla delega, non appare vicino ad
un criterio di cassa “puro”, in quanto i contemperamenti previsti lo avvicinano ad una
sorta di modello di competenza finanziaria, meno rigido rispetto alla doppia contabilità
attuale.
Sul tema specifico della sperimentazione del bilancio di cassa la Corte ha espresso
il suo parere a Sezioni riunite in sede consultiva a luglio 2010 ed ha formulato ulteriori
considerazioni nell’audizione presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica
in data 21 dicembre 2010.
In queste occasioni è stato osservato che l’introduzione del bilancio di sola cassa
costituisce una sfida particolarmente impegnativa, in quanto richiede di gestire
simultaneamente la spesa dello Stato secondo i canoni del doppio bilancio (competenze e
cassa) e, in via sperimentale e parallela, secondo i principi del solo bilancio di cassa: la
sperimentazione peraltro non può risolversi nella mera riclassificazione “a freddo” di una
gestione sostanzialmente effettuata secondo le vecchie regole.
Sussistono, però, secondo la Corte taluni punti di maggiore criticità ed impatto:
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- a regime il bilancio di cassa richiederà una rilevante rivisitazione del corpo delle
norme della contabilità di Stato;
- la prima attuazione del bilancio di cassa si cala in un ambiente organizzativo
consolidato, mentre si richiederebbero immediate modifiche organizzative e mutamento
di schemi operativi;
- viene richiesta l’attivazione di più adeguati e rigorosi strumenti di carattere
programmatorio, che investano anche i profili gestionali;
- rimane da risolvere il nodo cruciale dei residui passivi, la cui drastica riduzione
costituisce una delle principali finalità del passaggio al bilancio di cassa.
In conclusione, il periodo di sperimentazione, di per sé complesso ed oneroso,
dovrà sfociare in un bilancio di più semplice lettura e gestione da parte dei responsabili
dei programmi e meglio raccordabile con le regole assunte a livello europeo; la
sperimentazione dovrà inoltre focalizzarsi sulle cause che portano ad una eccessiva
divaricazione tra programmazione, realizzazione e liquidazione degli interventi.
Si tratta, di una occasione di rinnovamento della P.A. che non può essere
mancata.
Al riguardo, si ricorda il parere, reso in data 15 luglio 2010, sullo schema di
decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio al bilancio di sola
cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.
Per corrispondere alle finalità di ausilio al coordinamento della finanza pubblica
con puntuale rifermento a quanto contemplato nel programma di lavoro per l’anno 2010
è stato approvato con deliberazione n. 15/CONTR/10, del 18 maggio 2010, il primo
Rapporto sul coordinamento sulla finanza pubblica.
Il rapporto ha fornito al Parlamento – e fornirà anche nel 2011 – una valutazione
di sintesi della Corte sull’adeguatezza e sulla rispondenza degli strumenti individuati a
presidio del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle necessità poste
dall’adesione alla Unione Europea e dai più generali obiettivi di contenimento e
riqualificazione della spesa pubblica. Si è, infatti, considerato che “Sul piano della
gestione della finanza pubblica, la necessità di operare nel rispetto dei vincoli
internazionali ha imposto, fin dal momento di avvio dell’Unione, di mettere a punto
strumenti di coordinamento delle politiche tributarie e della spesa, in modo che, per tutti i
livelli di governo, fosse definito il contributo da garantire ai fini del conseguimento degli
obiettivi di riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Tale esigenza ha assunto un
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rilievo particolare nell’esperienza italiana, caratterizzata da una tendenza, non ancora
conclusa, al progressivo decentramento dei compiti di governo della spesa e delle entrate
verso le amministrazioni regionali e locali. Ciò ha richiesto un impegno continuo e
complesso di adozione e sperimentazione di strumenti di controllo della spesa, in grado di
assicurare, al tempo stesso, il contributo di tali enti agli obiettivi europei, ma anche
condizioni di omogeneità ed equità nella distribuzione degli oneri. E, in ogni caso, la
salvaguardia di livelli non rinunciabili di qualità nei servizi resi alla collettività”. Lo stesso
Rapporto ha anche consentito di indicare, sulla base di puntuali analisi svolte dalla
Corte, quelle criticità su cui richiamare l’attenzione del legislatore a beneficio di una più
efficace gestione delle risorse pubbliche.
Tra dette criticità va segnalata, anzitutto, quella rappresentata da un non
adeguato impiego delle modalità di flessibilizzazione degli strumenti di coordinamento, in
specie del Patto di stabilità, in quanto gli Enti locali non hanno sfruttato per intero i
margini loro concessi per una maggiore espansione della spesa in conto capitale. Un
maggior grado di efficacia si sarebbe potuto riscontrare in presenza di un meccanismo di
coordinamento capace di incidere in misura diversificata sulle singole amministrazioni, e
per questo più adattabile anche ai mutamenti della congiuntura e delle priorità della
politica di bilancio. Vi sono, in questo senso, ragioni per auspicare un rafforzamento
della gestione su scala territoriale del Patto di stabilità.
Ancora insoddisfacenti appaiono i risultati finora portati dal disegno di
coinvolgimento degli enti locali nella lotta all’evasione e nella ripartizione dei relativi
proventi. Si tratta di un punto di particolare rilevanza, considerando il ruolo che sempre
più va assumendo la revisione degli strumenti di contrasto dell’evasione nel reperimento
del gettito fiscale complessivo.
Ulteriore criticità risulta costituita dagli interventi di contenimento dei consumi
intermedi, interventi per spese frequentemente connesse all’acquisto di beni e servizi
essenziali per il funzionamento delle amministrazioni statali. Ne discende che la
compressione di tali servizi al di sotto di una soglia minima si rivela, nello stesso tempo,
difficile da realizzare e anche inopportuna. Difatti, è in questo contesto che sono
maturate le condizioni per l’accumulo di una massa rilevante di debiti occulti e per
l’abnorme espansione dei ritardi nei pagamenti ai fornitori delle amministrazioni.
Nonostante i risultati positivi in termini di comparto, il Patto 2009 mostra con
evidenza poi le criticità di un sistema che non sempre ha portato ad una riqualificazione
della spesa a vantaggio degli investimenti e dello sviluppo locale e che ha consentito il
progressivo diffondersi di comportamenti elusivi finalizzati al solo rispetto formale degli
obiettivi.
11
Nel Rapporto si è evidenziata l’urgenza di rivedere il meccanismo con cui gli enti
territoriali sono chiamati a contribuire al rispetto degli obiettivi posti al Paese
dall’appartenenza al sistema europeo.
L’esperienza maturata negli ultimi anni testimonia, infatti, la difficoltà di un
sistema che deve tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento
molto ampio (oltre 2.200 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto
differenziate. Finora è stato difficile individuare un’impostazione in grado di assicurare
un efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, evitando, tuttavia, che
questo si traduca in un indesiderato rallentamento della spesa in conto capitale.
Si è anche considerato che le esperienze di gestione del Patto a livello regionale,
per ora limitate, potrebbero costituire una preziosa base di riferimento: una gestione del
Patto su scala territoriale consentirebbe, infatti, di ridurre la rigidità del sistema e di
ottimizzare la ripartizione delle quote di indebitamento tra amministrazioni locali.
In tale prospettiva muovono la legge delega in materia di federalismo fiscale (legge
42/09) e la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/09), che rafforza
ulteriormente il ruolo regionale.
Il rapporto sul coordinamento sulla finanza pubblica è da correlare – nell’ambito
del processo di completamento del nuovo assetto istituzionale disegnato dal titolo V della
Costituzione – al percorso di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 42/2009 in
materia di federalismo fiscale e alla previsione dei meccanismi sottostanti al Patto di
stabilità e crescita a livello europeo, in un contesto, innovato, di ridefinizione delle norme
per il coordinamento della finanza pubblica.
Le finalità di ausilio al coordinamento della finanza pubblica sono state richiamate
anche nello specifico referto, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.7 del 29
marzo 2010, che ha riguardato il sistema universitario.
3. La relazione sul rendiconto generale dello Stato.
Nel corso del 2010 le Sezioni Riunite hanno elaborato ed adottato la decisione e la
relazione sul rendiconto generale dello Stato (deliberazione n. 32/CONTR/D/Rel/S/10
del 24 giugno 2010).
La relativa attività istruttoria è stata svolta, inizialmente, attraverso numerosi
incontri di lavoro con le delegazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Durante tali incontri, tenuti tra gennaio e febbraio del 2010, è stato illustrato il
programma di controllo per l’anno di riferimento e sono state chieste alle
12
Amministrazioni notizie relative agli andamenti gestionali dell’anno 2009; a detti incontri,
ai quali hanno partecipato anche magistrati delle altre Sezioni centrali di controllo della
Corte, hanno fatto seguito gli adempimenti dei magistrati designati relatori delle singole
Amministrazioni.
Sul piano contenutistico la relazione delle Sezioni Riunite sul rendiconto dello
Stato 2009 - dopo la trattazione riguardante andamenti e tendenze di finanza pubblica,
gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato, legislazione di spesa, ordinamento
contabile, assetti organizzativi, personale e attività contrattuale - si è articolata nella
disamina delle “missioni” e dei “programmi”, in cui si articola il bilancio dello Stato in un
approccio volto, essenzialmente, alla ricostruzione delle politiche pubbliche di settore. La
relazione è stata caratterizzata da adeguati approfondimenti e da conseguenti notazioni
critiche, sia sul versante dell’entrata che su quello della spesa.
L’impostazione per missioni e programmi ha inteso contribuire ad orientare la
decisione parlamentare verso una migliore consapevolezza delle scelte allocative annuali,
nonché ad assicurare una maggiore trasparenza attraverso l’individuazione di aggregati
decisionali significativi rispetto alle finalità perseguite.
4. Le relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa.
Vanno poste in particolare rilievo le relazioni sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alla legislazione
intervenuta che - deliberate dalle Sezioni Riunite anche nel corso del 2010 a cadenza
quadrimestrale - hanno concorso ad un graduale miglioramento delle relazioni tecniche
allegate dalle amministrazioni.
Nel 2010 si è avuta un’ulteriore accelerazione del processo di concentrazione della
normativa di rilievo finanziario in un numero relativamente ristretto di provvedimenti
d’urgenza, tanto che la quasi totalità della spesa relativa alle annualità comprese nel
bilancio pluriennale è contenuta nelle leggi di conversione, sia per effetto di norme di
spesa previste fin dall’origine, sia anche per l’inserimento di ulteriori disposizioni di
spesa conseguenti all’approvazione di emendamenti presentati nel corso del
procedimento di conversione.
La concentrazione della parte più significativa della spesa in provvedimenti
d’urgenza determina gli effetti negativi su cui la Corte ha ripetutamente richiamato
l’attenzione: a parte i casi – ormai molto limitati - di totale mancanza della relazione
tecnica, spesso gli emendamenti sono supportati da relazioni insufficienti e i necessari
chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti
13
dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e, comunque, non aderente alle
precise e articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi
impossibili dai tempi ristretti dell’esame parlamentare –in molti casi sostanzialmente
limitato ad una sola delle due Camere-, determinati dalle necessità di rispettare i termini
costituzionali di conversione, nonché dalla chiusura dell’esame per l’apposizione della
questione di fiducia.
Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nei provvedimenti
d’urgenza ha così avuto come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle
decisioni stesse, sia sotto il profilo dell’esame dei riflessi finanziari delle disposizioni, sia
sotto quello della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende
soddisfare.
L’attuale periodo di emergenza economico-finanziaria ha certamente contribuito ad
aggravare tale situazione ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi
dell’anticipo della manovra di bilancio.
Si ritiene comunque che, una volta superato l’attuale periodo, per evitare
l’affannoso ricorso alle diverse forme di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa,
con cui è stata fornita copertura alla parte preponderante dei nuovi oneri, l’ordinato
svolgimento della legislazione di spesa non dovrebbe prescindere da una tempestiva
programmazione delle esigenze da soddisfare e dalla conseguente allocazione delle risorse
prevedibilmente necessarie nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale: fondi
che negli ultimi esercizi hanno subito consistenti riduzioni.
Le relazioni quadrimestrali hanno riguardato anche l’esame degli aspetti finanziari
dei decreti legislativi - esame istituzionalizzato con la nuova legge di contabilità e finanza
pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) - il cui esito ha condotto alla formulazione di
valutazioni sulla aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute
nelle leggi di delega e sull’effettivo rispetto da parte delle norme stesse dell’eventuale
clausola di neutralità apposta alle leggi di delega.
Significativa è stata la richiesta alla Corte delle valutazioni sulle conseguenze
finanziarie derivanti dalla conversione in legge di un provvedimento di urgenza (d.d.l.
A.S. n. 1955, di conversione del dl n. 194/2009), per la prima volta attivata dal Senato ai
sensi delle relative disposizioni regolamentari e dell’art. 16 della l. 23 agosto 1988, n.
400.
14
5. La relazione sul costo del lavoro pubblico.
Un particolare rilievo riveste l’approvazione (con deliberazione n. 12/CONTR/CL
10 del 30 aprile 2010) della relazione sul costo del lavoro pubblico, effettuata dalla Corte
ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con riguardo alla
gestione delle risorse finanziarie destinate al personale delle pubbliche amministrazioni.
In proposito, va posto in luce che il continuo miglioramento nell’attività di rilevazione ed
elaborazione dei dati relativi a tale personale (operazione molto complessa per il numero
di amministrazioni interessate, circa 10 mila) ha rappresentato il presupposto
indispensabile per consentire di rendere pubblica, come programmato, la relazione entro
il 30 aprile 2010, così da offrire le valutazioni della Corte sulla gestione del personale
pubblico a Governo e Parlamento in tempo utile alla impostazione programmatica delle
decisioni di finanza pubblica.
Va ricordato che la Corte costituzionale ha ribadito, anche con riguardo alla
contrattazione collettiva (sent. n. 57 del 2010), che “la finalità di coordinamento
finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti,
organo posto al servizio dello Stato-comunità (sentenze n. 285 e n. 179 del 2007, n. 267 del
2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995), di disporre delle necessarie informazioni”.
In un quadro istituzionale che vede sempre più valorizzato il rapporto di
collaborazione fra Corte dei conti e Parlamento in materia di coordinamento della finanza
pubblica, la relazione sul costo del lavoro assume particolare rilievo, oltre che per i profili
finanziari (sotto l’aspetto quantitativo la spesa per il personale rappresenta oltre l’undici
per cento del prodotto interno lordo) anche per l’estensione dell’esame alla generalità
delle pubbliche amministrazioni.
Nella stessa materia va evidenziata la rilevante attività svolta dalle Sezioni riunite
in sede di controllo con riguardo all’esame (cd. certificazioni) dei contratti collettivi di
lavoro (nel 2010 si registrano ventuno deliberazioni, elencate in allegato); esame che si è
incentrato sugli aspetti di compatibilità economico finanziaria.
La relativa procedura è regolata dall’articolo 47 del decreto legislativo 165 del
2001, nel testo modificato dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133
del medesimo anno e, successivamente, dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Essa
deve svolgersi in un rigoroso ambito temporale, decorso il quale il controllo si intende
effettuato positivamente (15 giorni lavorativi decorrenti dall’invio degli atti da parte
dell’ARAN e, in ogni caso, 40 giorni dopo la sottoscrizione dell’ipotesi) senza alcuna
possibilità di sospensione per eventuali adempimenti istruttori. Si prevede nella fase
istruttoria l’audizione di esperti nominati rispettivamente dall’ARAN, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
15
In base alle su citate modifiche legislative, in caso di esito negativo del
procedimento, l’ARAN, sentito il Comitato di Settore, deve riconvocare le organizzazioni
sindacali per la modifica del testo negoziale; è comunque prevista la possibilità di una
certificazione parziale avente ad oggetto singoli articoli o clausole: in tal caso l’ARAN può
sottoscrivere, in via definitiva, l’ipotesi ferma restando l’inefficacia delle parti non
positivamente valutate.
Va considerato che le riferite modalità di controllo si inquadrano in un
complessivo contesto di ridefinizione della disciplina, operata dal decreto legislativo n.
150 del 2009.
17
II. L’ATTIVITÀ DELIBERANTE E CONSULTIVA DELLE SEZIONI RIUNITE.
Nell’esercizio delle funzioni deliberanti (articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, richiamato dall’art. 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), è stato approvato il Regolamento per
l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, precisandone le
scansioni procedurali, in relazione al disposto di cui al comma 62 dell’art. 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (Deliberazione n. 1/DEL/201026
gennaio 2010 e n. 2 del novembre 2010).
Nella sede consultiva, oltre al ricordato parere sullo schema di decreto
concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio al bilancio di sola cassa, ai
sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono stati resi i pareri
sullo schema di conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti dei concessionari dei
giochi gestiti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e sullo schema di
decreto attuativo dell’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
disciplina le nuove modalità di pagamento al personale delle amministrazioni dello Stato
delle competenze fisse e accessorie con unico accredito.
Di particolare rilievo ordinamentale è il parere reso sullo schema di decreto
legislativo recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte
dei conti", che si è poi tradotto nel decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179. Si è così
pervenuti all’istituzione in tale Regione di una sezione di controllo della Corte dei conti,
anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
267 del 6 luglio 2006.
Val la pena di ricordare che nella citata pronuncia la Consulta ha evidenziato che
l’estensione del controllo sulla gestione a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le
Regioni e gli enti locali, “è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la
dimensione un tempo statale della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost.”, ed ha
riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo
comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello “Stato-comunità”,
quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della
corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicità (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997). Nella sentenza si osserva,
altresì, che la disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994 ha assunto maggior rilievo a
18
seguito dei vincoli connessi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; in tale ottica si
richiama anche la disciplina contenuta nell’art. 7 della legge n. 131 del 2003, recante
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, osservando che in tale “più ampio, ma unitario
contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza
pubblica”, si inserisce il controllo affidato da tale normativa alle sezioni regionali della
Corte dei conti.
Più di recente è stato richiesto il parere, sempre ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9
febbraio 1939, n. 273, in ordine allo schema di decreto legislativo concernente: "Norme di
attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di controllo della
Corte dei conti", predisposto ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
19
III L'ATTIVITA' IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE
1. Il nuovo contesto istituzionale.
L'attività di controllo sui fondi europei e in ambito internazionale nell'anno 2010, è
stata influenzata dall'entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del Trattato di Lisbona,
che contiene la versione consolidata del "Trattato sull'Unione europea" e del "Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea" (TFUE).
La nuova disciplina incide in modo rilevante sulle tematiche che costituiscono
specifico oggetto di analisi della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed
internazionali e sui rapporti fra gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie, che, in virtù
del Trattato, risultano ulteriormente rafforzati, anche sotto il profilo della protezione degli
interessi finanziari dell'Unione, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sulla funzione
dell'Unione europea, secondo cui l'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le
altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Da tale azione discendono
specifici profili di responsabilità comunitaria a carico degli Stati membri.
Nell'anno di riferimento è potenziata l'attività di collaborazione con la Corte dei
conti europea, prevista dall'art. 287 TFUE, sia attraverso il rafforzamento delle ordinarie
forme di cooperazione, che la Corte italiana appresta alla Corte europea durante i suoi
annuali controlli surplace, sia con altre modalità.
Inoltre, in attuazione di un precedente protocollo di collaborazione (del giugno
2008), è stato deliberato di realizzare un controllo congiunto con la Corte dei conti
europea attività da realizzarsi nel 2011.
2. L'attività di controllo e di referto.
Nello svolgimento dell'attività di referto annuale al Parlamento sui Rapporti finanziari
dell'Unione europea e sull'utilizzazione dei Fondi europei è stata, nel corso del 2010,
esaminata l'attuazione finanziaria del Quadro Comunitario di Sostegno del 2000-2006 che,
nell'anno di riferimento, è pervenuto alle relative chiusure.
E' stato inoltre esaminato l'andamento finanziario della programmazione 2007-
2013, ponendo in evidenza gli effetti della crisi finanziaria e le misure intraprese
nell'erogazione dei fondi.
In merito alle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario si è registrato,
nell'anno di riferimento, un decremento complessivo, rispetto all'anno precedente, degli
20
importi da recuperare per le irregolarità e frodi accertate, sia sui Fondi strutturali, in
particolare sul FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale) che sul FEAGA (Fondo
Europeo agricolo di garanzia).
La Corte dei Conti da anni è particolarmente attenta al fenomeno delle irregolarità
e delle frodi, ritenendo che queste vadano perseguite con rigore, perché incidono sulla
Comunità con conseguenze profondamente negative, sia di tipo economico, rinvenibili
nella mancata realizzazione di finalità di sviluppo o sostegno dell’economia cui le
sovvenzioni sono dirette, che sotto il profilo di lesione del principio della concorrenza,
senza contare le ulteriori conseguenze di tipo etico-sociale, in quanto possono
alimentare gravi episodi di corruzione ed illegalità nell’ambito delle pubbliche
Amministrazioni, minando la credibilità delle Istituzioni pubbliche nazionali ed europee.
Nel segnalare positivamente la chiusura, a cura della Commissione, di diversi casi
di irregolarità e frodi, si deve esprimere preoccupazione, per l’elevato importo delle spese
“decertificate”, le cui somme cessano di gravare sul bilancio dell’Unione e sono
interamente a carico dell’erario nazionale, sul quale grava l’esclusivo onere del recupero.
Con riguardo alle specifiche attività di controllo svolte nell’anno 2010, si segnala
che, con la deliberazione n. 3/2010, si è approvata la relazione sull’attuazione delle
azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico del Mezzogiorno
cofinanziate dal FESR nell’ambito del QCS – Obiettivo 1 (programmazione 2000-2006).
L’indagine ha evidenziato la genericità degli obiettivi specifici e la scarsa
utilizzabilità degli indicatori di contesto formulati in sede strategica. Nella definizione dei
progetti integrati e soprattutto di quelli aventi carattere territoriale (PIT), si è riscontrato
il prevalente utilizzo del metodo della concertazione e della negoziazione tra le
Amministrazioni interessate, regionali e locali cui, peraltro, si è accompagnato un
insoddisfacente coinvolgimento del settore economico-sociale, presente nel territorio,
talvolta episodico e con apporti scarsamente propositivi.
Il coinvolgimento dei privati ha costituito uno degli aspetti di maggior criticità nella
attuazione dell’Asse e delle azioni ASVPA, come risulta dalle verifiche “in loco” effettuate
nelle Regioni interessate, che hanno evidenziato le difficoltà nel reperimento di risorse
private da affiancare a quelle pubbliche per la realizzazione degli interventi, con il rilevato
notevole utilizzo di progetti originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (c.d.
“progetti coerenti”).
Sulla base degli elementi di valutazione sopra esposti, si è raccomandata, per il
futuro, una attività programmatoria più realistica e aderente al contesto socio-economico
nel quale le azioni cofinanziate devono essere realizzate; l’individuazione di strumenti e
modalità per un migliore e più efficiente funzionamento dei meccanismi di attuazione
21
previsti nel QCS, con specifico riguardo alla sorveglianza, al monitoraggio e alla
valutazione degli interventi.
Con la deliberazione n. 4/2010, è stata approvata l’attività di controllo sull’Impatto
del Fondo europeo di sviluppo regionale nel Mezzogiorno. La relazione ha analizzato, dagli
esordi (che risalgono alla metà degli anni ’80 del secolo scorso) sino ai nostri giorni,
l’attuazione della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione
europea, finalizzata, ai sensi dell’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, a “promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione”. L’analisi di
venti anni di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale nel Mezzogiorno ha posto
in evidenza i limiti delle programmazioni; la estrema parcellizzazione delle risorse
finanziarie tra un numero eccessivo di interventi; i ricorrenti ritardi, persino nella
rendicontazione delle spese alla Commissione europea; una sistematica concessione di
proroghe, talvolta disattese; l’insoddisfacente utilizzo di risorse finanziarie italiane ed
europee.
Con la deliberazione n. 5/2010, è stata approvata la relazione speciale in materia
di controllo sulle irregolarità e frodi in materia agricola2, segnalando diversi profili
rilevanti. Sono stati posti in evidenza gli elevati importi ancora da recuperare per
irregolarità e frodi nell’ambito sia del FEAOGA-Garanzia che del FEAOG-Orientamento,
sottolineando come l’incidenza delle irregolarità abbia assunto una notevole rilievo per le
regioni del sud, con importi da recuperare, su entrambi i Fondi, molto elevati. La Corte
ha, altresì, con preoccupazione, evidenziato che molti sono i casi penalmente rilevanti
che, in qualche ambito regionale, hanno raggiunto anche il 70% delle irregolarità
comunicate.
Sotto il profilo dei recuperi, poi, con riguardo ad entrambi i fondi, si è riscontrato
un basso livello di attuazione, essendo ancora elevate le somme da reintegrare all’erario
dell’Unione e nazionale. Tale situazione è ascrivibile, sia ad una certa complessità
dell’iter amministrativo, sia ad una “diffusa inerzia” delle Amministrazioni che ritardano
o non attivano procedure amministrative di autotutela o azioni cautelari prima della
conclusione dei contenziosi, essendo frequenti i casi di provvedimenti di recupero emessi
dopo l’intervenuta dichiarazione di fallimento delle società beneficiarie3.
Un interesse particolare è stato riservato ai casi di intervenuta insolvenza,
rappresentati dall’AGEA, utili per stabilire, ai sensi dell’art. 32, co. 6, lett. b) del reg.
2 L’attività di controllo ha avuto ad oggetto le irregolarità e le frodi riscontrate nel settore agricolo sia con
riguardo agli aiuti concessi con la PAC che a quelli a carico del Fondo strutturale FEAOG- Orientamento. 3 E’ stato positivamente rilevato che, nell’ultimo periodo, quantomeno per il FEAOG-Garanzia,
l’Amministrazione ha fatto ricorso in modo massiccio all’applicazione dell’istituto della compensazione legale, istituto non specificamente previsto per i Fondi strutturali e quindi per il FEAOG-Orientamento.
22
1290/2005 del Consiglio, l’applicazione del regime della non recuperabilità delle somme.
La succitata Agenzia, ha individuato in più di 70 milioni di euro l’entità degli importi
irrecuperabili nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione, 2005-2009. Tale somma,
rapportata agli importi complessivamente da recuperare, costituisce quasi il 46% delle
entità finanziarie sottratte alle iniziative di sostegno e sviluppo.
La Corte ha inoltre, evidenziato l’esigenza che le fattispecie caratterizzate da gravi
modalità attuative, con dolo o negligenza grave, debbano comportare, sulla base della
disciplina europea, così come previsto dal Regolamento finanziario dell’Unione4, sanzioni
di decadenza, con l’esclusione degli autori dai benefici per un determinato arco
temporale5. E’, infatti, necessario sottolineare che la disciplina europea indirizza
all’effettività delle sanzioni, richiamando l’attenzione sulla esigenza che le stesse siano
efficaci e dissuasive, sì da costituire una reale misura di deterrenza. (art. 325 del Trattato
di TFUE e art. 5 reg. Consiglio 2988/1995).
3. I controlli in ambito internazionale.
In ordine ai controlli in ambito internazionale si segnala la prosecuzione
dell’attività per il rilascio della formale “certificazione di veridicità e correttezza” dei
bilanci del CERN ( Centro Europeo Ricerca Nucleare con sede in Ginevra, sorretto da
oltre venti nazioni con differenziate contribuzioni), nonchè del relativo Fondo Pensioni’.
In ambito internazionale, sono stati approvati, inoltre, i risultati del controllo
eseguito sul progetto “Quadruplicamento della linea ferroviaria Padova-Mestre” – progetto
prioritario n. 6 U.E., che prevede l’ammodernamento e lo sviluppo della linea ferroviaria
che unisce Lione al confine ucraino, attraversando Francia, Slovenia e Ungheria. Tale
attività consegue all’impegno assunto dalla Corte dei conti di partecipare ad una
iniziativa di controllo coordinato in ambito Unione Europea unitamente alle Istituzioni
Superiori di controllo degli altri Paesi interessati.
4 Artt. 114 e 94 del reg. 1605/2002, così come modificato dal reg. 1995/2006. 5 Si è, invece, riscontrato, in qualche caso, la reiterazione di irregolarità, da parte dei medesimi soggetti, a qualche
anno di distanza per elevati importi da recuperare, sempre con modalità fraudolente
23
IV. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL
GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
1. Quadro di sintesi.
Nel corso del 2010, l’attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo e delle amministrazioni dello Stato si è concretizzata in 33 deliberazioni, di cui
2, concernente la disciplina regolamentare (delibb. nn. 11, 28), 2 relative a provvedimenti
del Cipe (delibb. nn. 31, 32), 4 in relazione a ordinanze di necessità e urgenza (delibb.
nn. 5, 9, 16, 23), 7 in materia contrattuale (delibb. nn. 3, 17, 20, 21, 22, 24, 29), 17 in
tema di personale pubblico (incarichi di collaborazione, conferimenti di incarico
dirigenziali e altro: delibb. nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30),
1 riguardante i decreti pensionistici (delib. n. 2/2011, discussa nell’adunanza tenutasi
nel 2010).
Tale attività, come è noto, costituisce solo la parte conclusiva della complessa
attività svolta dagli Uffici del controllo. Infatti, sul versante del controllo preventivo di
legittimità, a fronte di 24.867 provvedimenti esaminati, sono stati formulati 2.332 rilievi;
sul versante del controllo successivo di legittimità su atti, sono stati esaminati 44.752
decreti e formulati 5.359 rilievi.
Si tratta di un’attività, quella degli Uffici, particolarmente significativa ma poco
conosciuta, in quanto l’esercizio della funzione di controllo, connotata, nella separazione
dei ruoli, da un’intensa interlocuzione con le amministrazioni consente, il più delle volte
attraverso processi di autocorrezione, di conformare i principali atti che costituiscono
l’incipit dell’attività amministrativa ai parametri di legittimità, intercettando sul nascere,
per i fondamentali atti di governo della pubblica amministrazione, profili di illegittimità,
anche in funzione del recupero di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa.
L’esercizio della funzione si concreta, appunto, nella formulazione tanto di rilievi
“impeditivi” dell’efficacia del provvedimento esaminato, quanto di rilievi “a vuoto” o
“monito”, che concorrono a indirizzare l’azione amministrativa al rispetto dei parametri
della legalità e che, non di rado, comportano uno spontaneo “ritiro” degli atti inficiati da
vizio e una loro riproposizione aderente ai rilievi degli Uffici.
Si tratta di un’attività, invero, che non ha ufficiale emersione e che si sostanzia, in
definitiva, in un complesso di “pronunce”, allo stato non pubbliche, che costituiscono un
vero e proprio patrimonio per le amministrazioni, sia sul versante del rispetto dei
24
parametri di stretta legalità, sia, su quello più tecnico, riguardante i riflessi contabili
degli atti amministrativi.
La mancata evidenziazione di detta attività complessa e articolata non consente di
apprezzare a pieno, quanto meno dall’esterno, l’utilità di questa funzione di controllo –
non a caso circondata da garanzia costituzionale – che, a pieno titolo, può qualificarsi di
“tipo dinamico”, nel senso che consente alla pubblica amministrazione – il più delle volte,
come si è visto, attraverso comportamenti di “autocorrezione” – di porre rimedio sul
nascere a vizi che possano compromettere il rispetto del principio di legalità, con
pregiudizio di un ordinato svolgimento dell’azione amministrativa che da tali atti trova
l’originaria scaturigine.
2. I Regolamenti.
In materia regolamentare, con la deliberazione n. 11, la Corte ha ritenuto
illegittima la previsione di cui all’art. 12, comma 3, del Regolamento di organizzazione
dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), relativa alla possibilità di modifica della dotazione organica con decreto
interministeriale anziché tramite un decreto del Presidente della Repubblica, in quanto,
secondo la gerarchia delle fonti, per apportare modifiche ad un atto normativo – in
assenza di espressa disposizione delegificante – occorre adottare le medesime modalità di
forma e procedure utilizzate per l’adozione dell’atto originario.
In particolare la Corte ha ritenuto che la possibilità, prevista dall’art. 12, comma
3, del Regolamento di organizzazione dell’ANVUR, di attribuire incarichi dirigenziali di
seconda fascia per periodi inferiori a tre anni, confligge con la disposizione di cui all’art.
19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, invece, stabilisce che gli incarichi
dirigenziali di seconda fascia non possono eccedere la durata di 5 anni, senza fissare una
durata minima.
Di rilievo è anche la deliberazione n. 28, avente ad oggetto il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici. La Corte ha ritenuto che in
presenza di una norma primaria, che demanda alla fonte regolamentare la definizione di
una determinata disciplina, l’ulteriore attribuzione della disciplina medesima, da parte di
una fonte regolamentare ad una fonte amministrativa subordinata, è da ritenersi
illegittima, in quanto lascia inattuata la previsione contenuta nella norma primaria e si
pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una
disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata
dalla norma primaria.
25
Più in particolare, si è ritenuto che la previsione della corresponsione delle tariffe
professionali, previste per i soggetti esterni, ai dipendenti della stazione appaltante
facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con l’art. 92,
comma 5 del Codice degli appalti pubblici, secondo cui i dipendenti, per le loro attività,
compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi
previsto.
Nell’ambito della finanza di progetto nei servizi, ai fini della scelta del
concessionario, è stata invece ritenuta legittima la previsione dell’indizione di una gara
informale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice citato, prevista per la concessione dei
servizi, in quanto l’art. 152, comma 3, del Codice stesso demanda al Regolamento la
fissazione delle modalità per l’applicazione della disciplina dettata per i lavori anche ai
servizi ed, inoltre, in quanto la finanza di progetto è riconducibile alla fattispecie della
concessione.
3. Le Deliberazioni del CIPE.
In tema di deliberazioni del CIPE, la Corte, a fronte delle 21 esaminate, ha
formulato 34 rilievi, con deferimento alla Sezione del controllo delle deliberazioni CIPE
nn. 35 e 36, per le quali è stato ricusato il visto di legittimità.
Dalle risultanze del controllo svolto è emerso: 1) un notevole ritardo nell’invio delle
delibere sottoposte al controllo; 2) il disorganico e disordinato invio delle stesse; 3) l’invio
di delibere spesso strettamente collegate ad altre delibere, mai inviate per il controllo
oppure non ancora registrate per altre motivazioni; d) l’invio di delibere prive o carenti di
documentazione essenziale.
Tali disfunzioni, da sempre rilevabili e documentate nei rilievi mossi dall’Ufficio,
rallentano in modo consistente l’esito di provvedimenti di programmazione finanziaria
essenziali, quali sono le delibere del CIPE, specie per il rilancio di iniziative pubbliche,
anche in concorso con iniziative private, di carattere strategico per il rilancio
dell’economia.
La deliberazione n. 31 della Sezione del controllo ha riguardato la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 35/2010
(“Programma infrastrutture strategiche – Prolungamento linea M2 Cologno Nord -
Vimercate. Approvazione progetto preliminare”).
Nel ricusare il visto di legittimità, la Corte ha ritenuto che l’attività
programmatoria delle pubbliche amministrazioni deve individuare gli obiettivi da
conseguire, nonché tutti gli elementi e i dati utili alla verifica, anche ex ante, dei risultati
26
dell’azione programmata, nel rispetto del principio costituzionale, ex art. 97, del buon
andamento e del proficuo impiego delle risorse finanziarie pubbliche.
In particolare – si è affermato, richiamando i precedenti costituiti dalle
deliberazioni n.3/2008/P e n.11/2008/P della Sezione – che la “programmazione”, intesa
in senso lato, svolta dal CIPE si sostanzia nell’indirizzare lo svolgimento di attività di
durata secondo un disegno preordinato in un arco temporale ben definito, con fissazione
dei contenuti e con la predisposizione di mezzi finanziari determinati in relazione agli
obiettivi che si intendono perseguire: e ciò, allo scopo di evitare uno spreco di risorse
pubbliche, ove – a fronte della spesa per la progettazione di un’opera pubblica, anche di
rilevante impegno finanziario – successivamente all’approvazione del progetto preliminare
non dovessero risultare reperibili risorse finanziarie per consentire la realizzabilità in
concreto dell’opera progettata.
Sicché, ha concluso la Corte, deve essere esclusa la legittimità di provvedimenti
per i quali un’incongrua impostazione della programmazione finanziaria dell’opera possa
dare luogo a fenomeni patologici, quale la c.d. “programmazione rovesciata”, destinata a
remunerare un’opera pubblica per la quale manchi l’indicazione delle fonti e dei mezzi di
copertura per la sua concreta realizzazione.
Di analogo tenore è la deliberazione n. 32 della Sezione, avente ad oggetto la
delibera CIPE n. 36/2010 (“Programma infrastrutture strategiche – Prolungamento linea
M3 San Donato - Paullo. Approvazione progetto preliminare”).
4. Le ordinanze di necessità e urgenza.
Di particolare rilevanza sono le deliberazioni che hanno riguardato quattro
ordinanze di necessità e urgenza.
Con la deliberazione n. 5 la Corte ha scrutinato l’assoggettabilità a controllo
preventivo di legittimità dell’ordinanza n. 3838, del 30 dicembre 2009, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis
Vuitton World Series presso l’isola de La Maddalena”.
La Corte ha affermato che il d.P.C.M. del 2 ottobre 2010, che dichiara il “grande
evento” per lo svolgimento della “Louis Vuitton World Series”, costituisce un momento di
una procedura complessa che dà origine ad un atto a formazione progressiva, che
acquista valenza concreta soltanto con l’atto conclusivo, costituito dall’ordinanza di
protezione civile n. 3838/2009, con la conseguenza che nulla si oppone, sotto tale
profilo, all’esame congiunto del decreto dichiarativo e dell’ordinanza.
27
La Corte ha osservato che l’art. 5-bis del d.l. n. 343 del 2001 richiede, quale
condizione indispensabile per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge
n. 225 del 1992, che si tratti di “grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile”, ove tale competenza deve essere ricavata dal
combinato disposto dell’art. 5, commi 1 e 4, del medesimo d.l. n. 343 del 2001 i quali
prevedono, tra l’altro, che la titolarità della funzione in materia di protezione civile spetta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la esercita avvalendosi del Dipartimento
della protezione civile, con riguardo alle attività “finalizzate alla tutela dell’integrità della
vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino
situazioni di grave rischio”. Ne consegue, secondo la Corte, che nella competenza del
Dipartimento della protezione civile non rientra qualsiasi “grande evento”, ma vi
rientrano solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi,
determinano situazioni di grave rischio per l’integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni.
Nella specie, si è affermato che, con riferimento al d.P.C.M. del 2 ottobre 2010, che
dichiara il “grande evento” per lo svolgimento della “Louis Vuitton World Series”, non
sussistono i presupposti richiesti per la dichiarazione di “grande evento”, con la
conseguenza che sia detto d.P.C.M., sia l’ordinanza di protezione civile n. 3838/2009,
non sono assistiti dall’esenzione dal controllo di legittimità di cui all’art. 14 del D.L. n.
90/2008.
La Corte ha concluso che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2009, n. 3838, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis
Vuitton World Series presso l’isola de La Maddalena” rientra tra le “direttive generali per
l’indirizzo e lo svolgimento dell’azione amministrativa”, di cui alla lettera “b” dell’art. 3,
comma 1 della L. n. 20 del 1994, ed è pertanto soggetta al controllo preventivo di
legittimità.
Con la deliberazione n. 9, concernente le ordinanze di protezione civile n.
3838/2009 e n. 3846/2010 relative alla “Louis Vuitton World Series”, la Corte ha
ritenuto che una manifestazione quale la “Louis Vuitton World Series”, come ogni
iniziativa che si prefigga la promozione turistica, la valorizzazione di beni culturali ed
ambientali, l’attribuzione di compensazioni per il venir meno di una base militare, il
sostegno socio-economico ad un territorio in crisi, ecc., non può, di per sé, costituire
idoneo presupposto per un’ordinanza di protezione civile, che comporti procedure in
deroga alle leggi, utilizzo di personale del Dipartimento ed impiego di risorse del Fondo
della protezione civile. Di conseguenza, deve escludersi che la normativa di protezione
28
civile possa essere utilizzata per le mere attività di organizzazione di una tale
manifestazione, fermo restando che, in occasione di grandi eventi, può presentarsi
l’esigenza di interventi di protezione civile, che valgano a prevenire situazioni di grave
rischio di compromissione di interessi primari costituzionalmente protetti
Sempre in tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di
ordinanze di protezione civile, la Corte, con la deliberazione n. 16 ha scrutinato
l’ordinanza concernente l’area archeologica di Pompei, ritenendo che, nel caso dell’area
archeologica di Pompei, i presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza fossero
assenti; tuttavia, poiché l’ordinanza risultava avere avuto completa esecuzione, la Corte
ha concluso che la stessa non potesse, oramai, più formare oggetto di controllo
preventivo di legittimità.
Per quanto riguarda invece le ordinanze n. 3900/2010 e 3901/2010 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni concernenti la realizzazione del Grande
evento EXPO Milano 2015, la Corte si è pronunciata con la deliberazione n. 23.
Secondo la Corte, la situazione oggetto delle ordinanze citate è una situazione
unica nel suo genere, espressamente prevista dalla legge (art. 14, comma 1, d.l. n. 112
del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2009), che la delinea nella sua fattispecie,
qualificandola come eccezionale, singolare, straordinaria, con riferimento ai tempi,
tassativamente stabiliti a livello internazionale, al luogo ed all’ordinamento nazionale ed
internazionale; ne consegue che gli straordinari strumenti giuridici, a cui si ricorre per
fini operativi, discendono funzionalmente dal singolare disposto legislativo (cit. art. 14) e
non dalla disciplina generale concernente gli interventi di protezione civile, previsti e
disciplinati dalla legge n. 225 del 1992, modificata ed integrata dagli artt. 5 e 5-bis della
legge n. 401 del 2001.
Dette ordinanze n. 3900/2010 (ad esclusione delle deroghe, soppresse dalla
successiva ordinanza n. 3901/2010) e n. 3901/2010 sono state ammesse a visto e
registrazione.
5. Gli atti in materia contrattuale.
Con la deliberazione n. 3, in tema di riconoscimento di debito, la Corte ha ritenuto
che, ferma restando l’eccezionalità di detto istituto, che costituisce una deroga alle
ordinarie procedure contabili, al quale può farsi ricorso in via eccezionale e non
sistematica e comunque non per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili,
deve ritenersi legittimo un decreto di riconoscimento di debito diretto ad accertare il
29
diritto di un soggetto a ricevere il pagamento delle prestazioni effettivamente rese ad una
pubblica amministrazione, in presenza di un contratto quadro e di una formale richiesta
di anticipata esecuzione.
Peraltro, si è osservato che la riconosciuta legittimità di un decreto di
riconoscimento di debito non esclude l’obbligo per l’Amministrazione di trasmettere l’atto
alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289 del
2002: si tratta, infatti, di due adempimenti ben distinti anche con riferimento alla
competenza, in quanto l’ambito del controllo attiene alla legittimità del provvedimento di
riconoscimento, senza tuttavia entrare nella valutazione dei comportamenti che lo hanno
sostanzialmente provocato e per i quali ogni valutazione è demandata alla competente
Procura regionale.
La deliberazione n. 17 ha riguardato i decreti di approvazione di atti aggiuntivi a
contratti di locazione stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In particolare, il provvedimento di approvazione di un atto aggiuntivo ad un
contratto di locazione per utilizzo di uffici di una Amministrazione, per il quale si è
provveduto a distanza di tempo per carenza di disponibilità finanziaria, è stato ritenuto
legittimo in quanto, esistendo il titolo giuridico al quale fare riferimento, non è necessaria
l’attivazione della procedura per il riconoscimento di debito, la quale è istituto del tutto
eccezionale che non può intendersi quale atto sostitutivo del contratto ed al quale si può
fare riferimento soltanto nei casi in cui non sia altrimenti possibile provvedere.
In conformità al principio di trasparenza e di chiarezza del bilancio, si è ritenuto
necessario procedere alla specifica rilevazione degli oneri pregressi dell’Amministrazione,
per i quali si provveda successivamente per carenza di disponibilità finanziaria, operando
tramite il prelievo da specifici fondi per “oneri pregressi” e l’imputazione della spesa su
capitoli chiaramente finalizzati a fare fronte a tali pregresse situazioni debitorie, fermo
restando che il pagamento degli oneri pregressi al di fuori dell’esercizio finanziario
rimane comunque, nell’ambito di una corretta programmazione delle risorse e di
approntamento delle risorse finanziarie, una procedura di carattere speciale, non
sistematica, e che richiede un attento monitoraggio degli oneri indifferibili e
indispensabili dell’Amministrazione.
Da segnalare è anche la deliberazione n. 20 in tema di decreti di approvazione di
atti aggiuntivi a contratti principali stipulati dal Comando generale del Corpo della
Capitaneria di porto con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche
comunitarie.
Secondo la Corte gli atti concernenti l’approvazione di contratti, con finanziamento
a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi degli artt. 5 e
30
seguenti della legge n. 183 del 1987, sono da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, indipendentemente
dalle altre forme di controllo successivo previste dallo stesso art. 3, comma 4, della legge
n. 20 del 1994. Ciò in quanto la circostanza che la spesa relativa ai contratti in questione
sia imputata alle risorse giacenti nella contabilità fuori bilancio del Fondo di rotazione ex
lege n. 183 del 1987 - la cui gestione è sottoposta ex lege n. 1041 del 1971 al rendiconto
da presentare annualmente alla Corte dei conti, avente natura esclusivamente
finanziaria e di tesoreria, e tale da lasciare alle Amministrazioni titolari dei programmi di
spesa la responsabilità gestoria delle obbligazioni da esse poste in essere - non
determina, di per sé ed in considerazione delle specifiche procedure di spesa vigenti per i
programmi comunitari affidati ad Amministrazioni centrali dello Stato, la sottrazione di
tale atto al controllo preventivo di legittimità della Corte stessa (di analogo tenore è la
deliberazione n. 21).
6. Gli atti in materia di personale pubblico.
Come si è visto in premessa, il più cospicuo numero di pronunce in tema di
controllo ha riguardato provvedimenti in tema di personale pubblico.
In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte
dell’Autorità portuale di Cagliari e dell’Autorità portuale di Palermo, la Sezione, con la
deliberazione n. 15, ha ritenuto che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata
della lettera e della ratio delle norme contenute nell’articolo 17, commi 30 e 30-bis del d.l.
n. 78 del 2009, gli atti e i contratti emanati o stipulati dagli enti pubblici non economici
nazionali devono ritenersi sottoposti al controllo preventivo di legittimità.
In proposito, la Sezione ha richiamato (oltre alle deliberazioni n. 20/2009/P e n.
24/2009/P della stessa Sezione) la deliberazione delle Sezioni Riunite n.
13/CONTR/2010.
In particolare, con questa pronuncia, le Sezioni riunite hanno ritenuto
assoggettabili al controllo preventivo di legittimità detta tipologia di atti e contratti
emanati o stipulati dagli “enti pubblici non economici nazionali”, con la conseguenza
che i predetti provvedimenti (pur adottati da enti assoggettati al controllo della
Sezione Enti, ai sensi della ripetuta legge n. 259/1958) devono comunque essere
sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte a norma dell’art. 17, comma
31
30 e comma 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Nel merito, si è ritenuto che il dato letterale contenuto nell’art. 1, comma 993,
della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), secondo cui gli atti di concessione
demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta
proporzionale di registro, “in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici
delle Autorità medesime”, assume una chiara connotazione di interpretazione autentica.
Orbene, ha proseguito la Corte, ne deriva che a dette Autorità portuali deve essere
riconosciuta la natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente
riconducibilità delle stesse nell’ambito soggettivo delle “amministrazioni pubbliche” ex
art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui si riferiscono le nuove norme in tema di
controllo preventivo (art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter della legge n. 20 del 1994).
Sicché, ha concluso la Corte, gli atti di attribuzione di incarichi esterni riguardanti
attività che rientrano nelle ordinarie funzioni degli Uffici e del personale assegnato, ove
non sussistano i requisiti della specificità, della complessità, della straordinarietà delle
incombenze o della carenza di organico richieste dalla normativa vigente, devono
ritenersi non conformi a legge.
Nella deliberazione n. 27, in tema di conferimento di un incarico di collaborazione
professionale di lavoro autonomo da parte del CNR, la Sezione ha ritenuto che il ricorso
ad un consulente esterno per lo svolgimento di un’attività che l’Ente conferente appare in
grado di affrontare con le proprie strutture inficia la legittimità del provvedimento di
conferimento dell’incarico.
Ai fini della verifica della congruità del compenso pattuito per un incarico di
consulenza, si è ritenuto che il riferimento a parametri ulteriori rispetto a quelli stabiliti
dalla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, rende indeterminata e incontrollabile la congruità stessa del
compenso.
Con la deliberazione n. 18, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di
incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del
2001 presso il Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, si è osservato che
l’art. 19, sesto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 40 della legge
n. 150 del 2009, consente il conferimento di incarichi esterni a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia
rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’Amministrazione; in tal modo la
disposizione crea un onere di previa verifica della sussistenza di risorse interne
all’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico: soltanto
32
ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto
esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. Nella specie, è stato
ricusato il visto, e la conseguente registrazione, al provvedimento di conferimento di un
incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del
2001 a soggetto estraneo ai ruoli della dirigenza, essendo stata acclarata, a seguito di
procedura selettiva intrapresa dall’Amministrazione, la presenza di dirigenti in possesso
della professionalità richiesta.
In tema di applicazione dell’art. 17, commi 30 e 30-bis del d.l. n. 78 del 2009,
convertito in legge n. 102 del 2009, all’università della Valle d’Aosta, con la deliberazione
n. 12, si è ritenuto, nella considerazione del carattere di specialità della disciplina
dell’Università della Valle d’Aosta (istituita con deliberazione n. 3134 del 18/09/2000
della Giunta Regionale, in ottemperanza all’art. 17, comma 120, legge n. 127 del 1997)
che la qualifica quale organo infraregionale, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett.
f-bis e f-ter, della legge n. 20 del 1994, non essendo applicabili agli enti territoriali locali e
alle loro articolazioni, non trovano applicazione nei confronti di detto Ateneo.
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali nell’ambito del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata emessa la deliberazione n.
14. I criteri e limiti fissati, con carattere di generalità per le Amministrazioni dello Stato,
dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, si è ritenuto che devono applicarsi
anche con riferimento all’incarico di Segretario generale di un Ministero. Infatti,
l’espletamento della pubblicità prevista dall’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo i
criteri di cui al d.m. n. 115/09 è necessario “per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale”; a tale fine, ha osservato la Corte, non è sufficiente un interpello
effettuato in un momento precedente per la medesima funzione, anche se è intercorso un
breve arco di tempo. La Corte ha concluso che gli affidamenti di incarichi dirigenziali a
personale estraneo alla dirigenza pubblica non devono, da un lato, andare a pregiudizio
della posizione del personale dirigenziale di ruolo e, dall’altro, devono tenere conto della
sussistenza del requisito quinquennale voluto dal novellato comma 6 dell’art. 19 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
Con la deliberazione n. 25, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di un
incarico di consulenza legale ad un soggetto esterno all’Amministrazione da parte
dell’Autorità portuale di Trieste, ritenendo che il conferimento di un incarico di
consulenza a soggetti esterni all’apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si
renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che
non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle
professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente
33
determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Di conseguenza, si è osservato, che
nel conferimento delle consulenze esterne, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi
ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell’incarico a obiettivi specifici
dell’Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che
costituiscono l’oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all’interno
dell’organizzazione dell’Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o
qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza; d)
attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura
concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.
7. I decreti pensionistici.
Di rilievo è la deliberazione n. 2/2011, discussa nell’adunanza del 26 novembre
2010, nella quale, in Adunanza Generale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, si è deciso sulla questione di
massima di particolare rilevanza concernente la permanenza del controllo successivo di
legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di pensione del personale civile delle
Amministrazioni dello Stato.
La Corte ha ritenuto che, a seguito della stipula delle specifiche convenzioni tra
l’INPDAP e le Amministrazioni interessate, si è definitivamente conclusa la fase
transitoria prevista dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 335 del1995 e, quindi, viene a
trovare piena ed integrale applicazione l’art. 2, comma 1, della stessa legge, che affida
all’INPDAP la competenza esclusiva sui trattamenti pensionistici ai dipendenti dello
Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico
del bilancio dello Stato. Ne consegue – ha concluso la Corte – che, a decorrere dal 1°
ottobre 2005 per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato e per quello ad esso
assimilato e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per il personale militare dello Stato, i
relativi provvedimenti di pensione definitiva - non assumendo alcun rilievo né il soggetto
che ha adottato l’atto, né la relativa data di adozione, né la data di collocamento a riposo
- non debbono più essere sottoposti al controllo successivo di legittimità della Corte dei
conti.
35
V. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO
1. Il contesto normativo
Il contesto nel quale si colloca l’attività è essenzialmente quello della legge n.
20/94, ed in particolare dell’art. 3, comma 4, laddove è previsto il principio della
programmazione delle attività, nonché la possibilità per le commissioni parlamentari di
indicare priorità nell’espletamento di controllo.
I parametri di valutazione sono sia la legalità dell’azione amministrativa che i
criteri di buon andamento, meglio identificati attraverso i concetti di efficacia, efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa.
Le relazioni di controllo, prima di essere definitivamente approvate, vengono
sottoposte, attraverso una bozza compilata sulla base delle risultanze istruttorie, al
contraddittorio con le Amministrazioni interessate.
Dopo un analitico riscontro di tutte le deduzioni orali e scritte da queste ultime
presentate, appositamente inserito nella relazione definitiva, quest’ultima viene
approvata ed inviata alle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alle Amministrazioni
interessate.
Le relazioni contengono osservazioni e raccomandazioni finalizzate
all’autocorrezione delle disfunzioni di volta in volta accertate; le Amministrazioni
interessate sono tenute ad adottare misure conseguenziali o a rendere espliciti i motivi
della mancata adozione delle stesse.
Questa norma di chiusura consente di seguire la dinamica dell’azione
amministrativa anche dopo la formalizzazione del referto, al fine di vigilare sull’esercizio
dell’attività autocorrettiva delle Amministrazioni interessate.
L’attività di controllo comporta la gestione di alcune attività di monitoraggio
dell’azione amministrativa, le quali consentono, attraverso l’acquisizione e l’elaborazione
di dati contabili, finanziari ed economici, classificati in modo sintetico, di conoscere
l’andamento gestionale di numerosi programmi e consistenti nuclei di risorse. In tal
modo, possono essere curati in maniera integrata gli obiettivi del controllo, attraverso un
metodo di pianificazione a ciclo continuo, basato su un’attività di reportistica
sistematica, continua e puntuale.
36
2. Profili funzionali ed evolutivi del controllo sulla gestione
Tra le indagini di natura concomitante allo svolgimento della attività
amministrativa mette conto ricordare quella inerente alla gestione delle relazioni
finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali: oggetto di due programmi di controllo (dell:
2/2010/G e 26/2010 G) venuti ad esito nel 2010. Sono state accertate irregolarità
amministrative e contabili imputabili alla complessità dei rapporti decisionali ed
organizzati tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e alcuni
Enti locali interessati a provvidenze statali: ritardi decennali nella corresponsione di
trasferimenti, spese di natura corrente o per rimborso prestiti erroneamente rubricate tra
gli investimenti, risorse destinate ad investimenti finite a retribuire quasi esclusivamente
i lavoratori socialmente utili di alcuni enti locali.
Le Amministrazioni interessate, ed in particolare il Ministero dell’interno, nel corso
dell’esercizio 2010 hanno completamente rettificato la pertinente gestione, ispirandosi
immediatamente ai princìpi di sana gestione affermati dalla Corte.
Quel che ancora deve essere rimosso, appare ai giudici della Corte, in particolare
la forte esposizione dello Stato nei confronti degli Enti locali e delle tesorerie provinciali
dello Stato (per somme complessivamente superiori ai 10 miliardi di euro), che non
dipende dalla capacità di incidere del controllo successivo bensì da ragioni
obiettivamente collegate alla riparazione di errori commessi nel passato, anche attraverso
l’adozione di normative non del tutto coerenti e alla incombente penuria di risorse
economiche che caratterizza la nostra finanza pubblica. Le indagini in questione si sono
avvalse, tra l’altro, di un modulo coordinato di svolgimento con le Sezioni regionali,
ispirato ai principi di tutela della finanza pubblica allargata: la individuazione della
situazione debitoria statale nei confronti degli Enti locali era stata, infatti, accertata da
una coeva indagine della Sezione Liguria.
Proprio gli equilibri della finanza pubblica sono stati, sia pure incidentalmente, al
centro dell’attenzione della Sezione, la quale – ad esempio – ha avuto modo di sottoporre
al Parlamento preoccupazioni in relazione al rispetto del principio di equità
intergenerazionale di alcune operazioni di rinegoziazione, con contestuale allungamento
di situazioni debitorie o di rinvio sine die di operazioni di copertura di vecchie passività o,
ancora, in tema di impiego di risorse non ricostituite, destinate nel tempo a specifici
scopi dal Legislatore. Così, ad esempio, nel referto sulla utilizzazione del TFR6 (laddove la
Corte ha mosso critiche di natura strutturale alle modalità di impiego dei contributi dei
lavoratori privati applicati al bilancio statale, senza garanzie di una effettiva custodia del
vincolo di destinazione degli stessi), ed ancora con riguardo alla gestione della
6 Cfr. delibera n. 2/2010/G.
37
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)7 invitata ad implementare le attività
di verifica e contrasto alle patologie riscontrate nella gestione dei fondi stessi.
Incisive osservazioni, anche di carattere propositivo, sono state rivolte alle
Amministrazioni interessate in materia di gestione degli incarichi dirigenziali di seconda
fascia previsti dall’art. 19 del D.Lgs n. 165/018.
Nella verifica dei riscontri all’attività di controllo svolta dalla Corte, importanti
ricadute sulle attività delle Amministrazioni sono stati conseguiti anche attraverso il
referto sul Programma nazionale di ricerca in Antartide9.
Dalle risultanze complessive della attività i riscontri critici e patologici delle
gestioni oggetto di sindacato sono sembrate imputabili, piuttosto che alla mancata
valutazione delle performance individuali e collettive, a gravi carenze organizzative ed
operative, non di rado originate dalla stessa normazione primaria e secondaria o da
insufficiente finanziamento. Sovente strutture dedicate rimangono inoperose per carenza
di risorse finanziarie, originaria o sopravvenuta rispetto allo scenario pianificatorio di
riferimento.
Così, con riguardo alle infrastrutture strategiche, sono state accertate situazioni di
incombente pregiudizio per la conservazione di contributi comunitari destinati ad opere
pubbliche di interesse transnazionale, come i “corridoi europei”, nei quali si concretano
le politiche comunitarie dei trasporti.
In particolare, per quel che riguarda il quadruplicamento della linea ferroviaria del
Brennero, facente parte del corridoio europeo Berlino-Palermo, sono stati accertati e
specificati i ritardi rispetto alle scadenze temporali fissate in ambito comunitario,
raccomandando al CIPE e alle Amministrazioni interessate un pronto recupero della
tempistica programmata per gli adempimenti previsti dagli atti di concessione del
contributo comunitario, al fine di evitarne la revoca10.
In materia di trasporti è stato approvato un importante referto sullo stato di
realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tramvie veloci nelle aree
urbane11, evidenziando una serie di criticità che impediscono il raggiungimento dei
risultati ipotizzati dal Legislatore, anche attraverso una serie di ripetuti stanziamenti di
risorse a far data dagli anni ’90. Stanziamenti di risorse cui non hanno fatto seguito
adeguati progetti finanziari e tecnici idonei ad utilizzare in modo ottimale le limitate
risorse a disposizione.
7 Cfr. delibera n. 13/2010/G. 8 Cfr. delibera n. 12/2010/G. 9 Cfr. delibera n. 6/2010/G. 10 Cfr. delibera n. 18/2010/G. 11 Cfr. delibera n. 10/2010/G.
38
L’attività ha spaziato anche sul versante della tutela delle entrate, con importanti
indagini concentrate sui motivi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nel
processo tributario e sull’andamento degli accertamenti e delle riscossioni sulle entrate
derivanti dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti12.
Molte delle indagini hanno posto in luce disfunzioni, anche rilevanti, nella gestione
contabile: classificazioni funzionali non corrispondenti alle regole vigenti, in grado di
alterare la dimensione degli investimenti e dell’indebitamento, carente significatività di
allocazioni contabili, in grado di pregiudicare non solo la lettura del bilancio, ma anche
l’attività di rendicontazione13.
Questi fenomeni vengono a pregiudicare sia il rispetto del principio comunitario di
trasparenza contabile sia la significatività e la utilità dell’informazione ricavabile dai
conti, spesso avviluppati in una serie di elaborazioni matematiche difficilmente
comprensibili, in assenza di appropriate note esplicative, anche per operatori
specializzati in materia.
E’ mancato - come emerge dal referto sui controlli interni approvato con del.
11/2010/G - un solido collegamento tra profili operativi della gestione, dipartimenti e
strutture dedicati e pertinenti poste di bilancio. Questa relazione inscindibile tra obiettivi
gestionali, unità operative e risorse di bilancio è causa concomitante di molte disfunzioni
e di rilevanti fattispecie di mancata utilizzazione di fondi. I Secin dei diversi Ministeri non
sono stati in grado, sia per carenze intrinseche, sia per scelte rinvenibili già a livello
politico e, probabilmente, anche per scarsa adattabilità di un modello di controllo
aziendale a realtà amministrative troppo diverse da contesti industriali e/o commerciali,
di assicurare un concreto apporto al miglioramento dell’azione amministrativa.
Alla indagine conclusa con la richiamata delibera fa da pendant quella in corso
riferita al nuovo assetto dei controlli interni, ora incentrati, per effetto del D.Lgs n.
150/09, sugli OIV (organismi indipendenti di valutazione).
La delibera n. 20/2010/G ha avuto modo di occuparsi del delicatissimo settore
della ricerca scientifica, attraverso l’esame della gestione del Fondo per gli investimenti
nella ricerca di base (FIRB). Anche nel caso di specie sono emerse forti criticità in un
settore fondamentale per lo sviluppo del Paese: entità degli stanziamenti, tempi di
assegnazione e gestione, selezione e valutazione dei progetti non sono paragonabili a
quelli adottati da altri Paesi occidentali, come ad esempio il Regno Unito.
12 Cfr. delibera n. 8/2010/G. 13 Cfr. delibera n. 26/2010/G.
39
Al fine di valutare l’impatto dei controlli svolti sulla capacità di autocorrezione
delle Amministrazioni statali, è stata istituita una formale ricognizione annuale degli
effetti concreti delle pronunce intervenute in corso di anno (cfr. Allegato n. 2): di qui
l’importante deliberazione n. 25/2010/G "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da
parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di
controllo sulla gestione nell'anno 2009".
41
VI. L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN
VIA ORDINARIA
1. Il contesto normativo
Il contesto nel quale si colloca l’attività di controllo sugli enti a cui lo stato
contribuisce in via ordinaria si è arricchito, negli ultimi anni, di novità normative che
hanno variamente inciso sull’ambito oggettivo del controllo ad essa intestato.
Vi sono, anzitutto, le misure restrittive della spesa, adottate con le annuali leggi
finanziarie e con le ‘manovre di metà anno’ approvate nel 2009 (decreto-legge n. 78,
convertito dalla legge n. 133) e del 2010 (decreto-legge n. 78, convertito dalla legge n.
122). Nell’ambito di queste manovre hanno, poi, avuto un ruolo importante le numerose
misure di trasformazione – soprattutto mediante fusione e incorporazione – di enti
pubblici e quelle, ancor più recenti, che annunciano una integrale riorganizzazione degli
enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute
(mediante la delega legislativa concessa al Governo dall’art. 2 della legge n. 183/2010,
c.d. ‘collegato lavoro’).
In secondo luogo, è decisamente cresciuta, nell’area di competenza della Sezione,
la componente costituita dalle figure soggettive private (soprattutto società, ma anche
fondazioni e associazioni), la cui gestione finanziaria ricade sotto il controllo della Corte
in virtù dei criteri di collegamento stabiliti dalla legge n. 259/1958 o da leggi ad hoc
(come quelle relative alle casse previdenziali privatizzate).
L’insieme di tali fenomeni si connette, a sua volta, con tre eventi che
caratterizzano l’attuale fase di evoluzione delle istituzioni amministrative.
Il primo, in atto da almeno un decennio, è dato dal progressivo riassestamento dei
rapporti funzionali fra l’amministrazione centrale dello Stato e l’amministrazione per enti
e società (pubbliche o semi-pubbliche), con esiti tuttora non consolidati, ma comunque
orientati ad utilizzare moduli privatistici per la gestione economica di compiti pubblici.
Al secondo evento si è già accennato: la crisi economica e finanziaria impone
operazioni di razionalizzazione dell’amministrazione per enti, sia in termini di riduzione
degli apparati e dei loro costi, sia a fini di ricomposizione di funzioni e compiti che, per
ragioni storiche, sono tuttora ripartiti fra enti – spesso di modeste dimensioni – operanti
nello stesso settore o in settori omogenei.
Il terzo evento è costituito dall’attuazione delle deleghe legislative per il riordino
della contabilità pubblica (legge n. 196/2009), anche al fine di adeguare l’ordinamento
42
contabile delle amministrazioni e degli enti pubblici alle esigenze di coordinamento e
consolidamento dei conti pubblici collegate all’attuazione del federalismo fiscale.
2. Profili funzionali
E’ noto che le funzioni di controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via
ordinaria, quali disegnate – in attuazione dell’art. 100, 2° comma, Cost. – dalla legge n.
259/1958, si sostanziano nel riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria degli “enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, con l’esclusione di quelli per i quali la
contribuzione dello Stato risulti di modesta entità e di quelli di interesse esclusivamente
locale.
E’ noto, altresì, che la legge del 1958 ha assunto la nozione di “ente” in senso
comprensivo delle figure soggettive, anche private, stabilmente contribuite dallo Stato e,
in particolare, che la nozione di “ente pubblico” fatta propria dalla stessa legge non ha
carattere definitorio, ma riflette la sua evoluzione concettuale, tanto problematica quanto
difficilmente riconducibile – e mai, in effetti, ricondotta – a parametri univoci e stabili nel
tempo. Di qui, la necessità di sottoporre a periodica revisione, sulla base dei parametri
che emergono dalla legislazione o dal dibattito scientifico, le caratteristiche degli
organismi pubblici o finanziati da pubblici poteri, ai fini della loro qualificazione come
“enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.
Ai fini di tale revisione, è stata avviata una completa ricognizione degli enti
sottoposti a controllo, che giungerà a compimento nel 2011 con la segnalazione al
Governo sia dei nuovi enti da assumere al controllo della Corte, sia di quelli sui quali si
ritiene che il controllo in atto esercitato debba essere dismesso, siccome incongruo
rispetto alla rilevanza finanziaria delle relative gestioni.
Al di là della revisione sistematica cui appena s’è accennato, il campo di azione si
è, come accennato, sensibilmente ampliato negli ultimi anni, per ricomprendere – in
adesione a specifiche indicazioni della stessa Corte, o in virtù di iniziative assunte
direttamente dal Governo – l’esame delle gestioni attuate da enti e società sempre più
numerosi e diversi.
A tale riguardo è da segnalare la recente sottoposizione al controllo ex articolo 12
della legge n. 259/1958 delle gestioni della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. (disposta
con DPCM del 10 marzo 2010) e della Società Sistemi di consulenza per il Tesoro–SICOT
(disposta con DPCM del 16 aprile 2010) ed è anche da rammentare che (con DPCM del
18 maggio 2010) è stata assoggettata al controllo ex articoli 2 e 3 della detta legge, la
gestione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito-CNM.
43
Nel 2010, la Sezione, con determinazione n. 60 del 29 luglio, ha richiesto
l’adozione del prescritto DPCM per la sottoposizione al controllo di 16 Enti parco
nazionali.
La Sezione ha preso atto che, nell’ambito della manovra finanziaria disposta con il
citato decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono stati soppressi
i seguenti Enti: Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); Istituto postelegrafonici (IPOST);
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM); Istituto per gli affari sociali (IAS); Ente
nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori
drammatici (ENAPPSMSAD); Istituto di studi e analisi economica (ISAE); Ente italiano
montagna (EIM); Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN); otto Stazioni sperimentali per l’industria; Istituto per la promozione industriale
(IPI); Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (Centro
Portici); Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Comitato FAO);
Ente teatrale italiano (ETI); Ente nazionale delle sementi elette (ENSE); Istituto nazionale
per le conserve alimentari (INCA).
3. Dati quantitativi
Nel 2010 gli enti sottoposti al controllo della Corte hanno raggiunto,
complessivamente, il numero di 346. Di essi 267 sono enti pubblici, 33 le società e 46 le
persone giuridiche private diverse dalle società.
L’organico effettivo della Sezione, in seguito alla carenza, ormai cronica, di
magistrati, si è negli anni fortemente ridotto. Ciò nonostante, l’attività della Sezione è
stata, nel 2010, molto intensa avendo riguardato 114 enti (44 controllati nelle forme di
cui all’art. 12 della l. n. 259 del 1958 e 70 controllati nelle forme di cui all’art. 2 della
stessa legge), per un totale di 245 esercizi finanziari.
4. Principali determinazioni di controllo
Di particolare rilievo sono stati nel 2010 i referti sulla gestione finanziaria dei
seguenti Enti:
a) FINTECNA S.p.A. (esercizio 2009; det. n. 103 del 10 dicembre 2010).
La Corte ha evidenziato come la Società abbia proseguito nella propria missione di
"struttura di servizio" operante in base ai mandati conferiti dal MEF, curando la gestione
44
di partecipazioni in Società o Enti meritevoli di rilancio (come è stato per la sottoscrizione
dell'aumento di capitale Fincantieri), o da liquidare, al fine di massimizzare il "ritorno"
per l'Azionista. La gestione 2009, come per il biennio 2007-2008, è stata caratterizzata
da una contrazione di quasi tutte le voci. La Corte ha, in particolare, sottolineato il
progressivo assottigliamento degli utili e raccomandato un continuo monitoraggio
dell'entità delle riserve residue, al fine sia di mantenere la liquidità necessaria e di non
esporre la Società al ricorso al mercato del credito, sia di non pregiudicare la copertura
dei "fondi rischi" per contenziosi ancora in atto.
b) Tirrenia S.p.A. e relativo Gruppo (esercizio 2009; det. n. 63 del 22 luglio 2010).
La Corte, nel ripercorrere le principali tappe del processo di privatizzazione delle società
cabotiere, ha rilevato come esso non sia esente da difficoltà, da ricondurre anche alla
"debole" risposta dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto del Gruppo. E' in
questo contesto, non privo di profili di incertezza e di problematicità, che s'inseriscono le
disposizioni recate dall'art. 1 del decreto-legge. n. 103/2010 (convertito in legge n. 127
del 4 agosto 2010), contenenti anche misure di carattere straordinario in tema di
responsabilità dell'amministratore unico.
c) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (esercizio 2009; det. n. 104 del 20 dicembre
2010). I profili di maggiore interesse sono costituiti dalla mission aziendale, il cui
ampliamento è la conseguenza della decisione del governo di utilizzare CDP come
strumento elettivo di politica industriale in alternativa a interventi diretti, resi difficili
dalle drastiche restrizioni alla politica di bilancio e dagli obblighi di appartenenza
alla'Unione europea e all'Eurozona. In tale quadro, la Società ha assunto un ruolo di
particolare rilevanza nella promozione dell'infrastrutturazione del paese. In particolare,
con il piano industriale 2009-2011, la Cassa si è data come obiettivo quello di porre a
disposizione risorse per circa 50 miliardi di euro nel triennio per finanziamenti a enti
pubblici, credito agevolato, finanza di progetto, sistema export-banca (con SACE),
investimenti e servizi immobiliari. La natura della Cassa, di società a controllo statale
necessario, fa sì che la Gestione separata (cui sono confluite le attività storiche e le
partecipazioni trasferite dallo Stato) resti condizionata dalla consultazione obbligatoria e
vincolante del MEF. Ne deriva un modello di governance che si discosta da quello tipico
delle società per azioni a controllo privatistico; pertanto, per bilanciare i condizionamenti
dell'azionista di maggioranza, sono state rafforzate le garanzie dei soci di minoranza,
attraverso la previsione statutaria dell'istituzione di due altri organi specifici della
società: il comitato di supporto degli azionisti privilegiati ed il comitato d'indirizzo, la
presenza dei quali, peraltro, rendendo più complesso il processo decisionale della Cassa,
rischia di incidere sulla funzionalità della stessa.
45
d) RFI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. 124 del 10 gennaio 2011). Nel biennio
esaminato si è attuato il completamento del nuovo assetto del sistema di sicurezza
ferroviaria con il trasferimento di quasi tutte le funzioni di cui RFI era titolare in capo
all'Agenzia Nazionale per la sicurezza di cui al decreto L.vo n. 162/2007. Resta ancora da
definire, tra l'altro, la regolamentazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte
delle imprese ferroviarie. La Corte ha ribadito la necessità che RFI, nello svolgimento
della propria attività istituzionale, mantenga piena e ed effettiva autonomia, come
previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 188 del 2003. Quanto alla realizzazione del progetto Alta
Velocità/Alta capacità (affidato alla partecipata TAV) portato a termine per le linee
nazionali (sia pure con alcuni ridimensionamenti rispetto agli originari progetti), la Corte
ha richiamato l'attenzione sui procedimenti contenziosi e sulle problematiche legali
connesse sia all'esecuzione delle opere, che all'applicazione delle normative succedutesi
in tema di scelta del contraente. La Corte ha anche evidenziato la sussistenza di criticità
nel rapporto RFI-Stato, per effetto delle condizioni e dei termini posti dal contratto di
programma, oggetto di ripetuti aggiustamenti e finanziamenti.
e) EQUITALIA S.p.A. (esercizio 2007; det. n. 43 del 18 maggio 2010). La Corte ha
riferito per la prima volta sulla gestione della Società, assoggettata solo di recente al suo
controllo, analizzando la gestione relativa all'esercizio 2007, anno in cui è divenuta piena
l'operatività della Società partecipata dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, atteso che
solo dal 1° ottobre 2006 EQUITALIA ha iniziato a esercitare la propria attività quale
holding di 38 società private concessionarie del servizio di riscossione (ridottesi a 17 alla
fine del 2009). I risultati della gestione economico-finanziaria sono stati positivi (oltre
341,5 milioni di euro a livello di Gruppo).
f) SOGEI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. n. 83 del 10 novembre 2010). La Corte,
nel prendere atto che la Società ha recepito le osservazioni e le raccomandazioni
formulate relativamente al precedente esercizio, ha evidenziato il miglioramento dei
risultati economici del biennio esaminato, ottenuto grazie alla crescita della produzione
ed al contenimento dei costi - e sul rilevante aumento dell'utile netto (passato da 9
milioni di ero del 2007 a 39 milioni nel 2009), ed ha ricordato che, per una Società
interamente partecipata dallo Stato, i cui ricavi derivano, per oltre il 95%, da attività
svolte per l'Amministrazione finanziaria, l'obiettivo della gestione, più che la
massimizzazione dell'utile, deve riguardare il conseguimento di un risultato equilibrato
che assicuri risorse sufficienti per realizzare gli indispensabili investimenti senza
ricorrere a onerosi indebitamenti. La Corte ha anche rilevato che preoccupazioni, in
prospettiva, ingenera la progressiva diminuzione delle disponibilità finanziarie,
46
dimezzatesi anche per effetto dell'attribuzione (per legge) all'azionista dell'intero utile di
esercizio.
g) Di particolare rilievo e spessore sono state le relazioni (det. n. 84 del 10
novembre 2010; n. 69 del 12 ottobre 2010 e n. 120 del 23 dicembre 2010) sui tre più
grandi enti assicurativi pubblici – INPS, INAIL e INPDAP – il cui modello di governance ha
subito profonde modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010
(convertito dalla legge n. 122/2010) che ha, tra l'altro, soppresso i Consigli di
amministrazione ed affidato i compiti da questi svolti ai Presidenti dei predetti enti.
Aspetti problematici rimangono comunque irrisolti, nonostante le innovazioni introdotte
dalla manovra e richiederebbero, a giudizio della Corte (v. relazione INPDAP, es. 2009) un
intervento normativo, anche nel quadro della più ampia rivisitazione del sistema di
governance. Quanto, in particolare, ai dati finali della gestione 2009 dell'INPDAP, che
registrano un peggioramento rispetto all'anno precedente, la Corte ha evidenziato che lo
sbilancio tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche e previdenziali è destinato
ad aumentare, anche sottolineando il progressivo assottigliamento dell'avanzo di
amministrazione (che potrà azzerarsi nel 2012). Scenario che induce a ritenere
indispensabile un crescente apporto finanziario statale al fine di assicurare la
sostenibilità del sistema previdenziale, nonché l'adozione di iniziative volte al recupero
del gettito contributivo.
h) Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (esercizi 2007-2008; det. n. 12 del
16 marzo 2010). La Società ha chiuso in attivo entrambi gli esercizi 2007 e 2008, con
utili, rispettivamente, di 40,8 milioni di euro e di 44,4 milioni di euro; in crescita è
risultato anche il patrimonio netto, ammontato a 514,7 milioni di euro al 31 dicembre
2007 ed a 559,2 milioni al 31 dicembre 2008. Nonostante tali positivi risultati, la Corte
ha, tuttavia, avvertito che permane una situazione di incertezza delle produzioni che,
incidendo sulle prospettive di crescita e sviluppo, potrebbe dar luogo a difficoltà
gestionali. La quasi totalità delle attività produttive è rivolta alle Amministrazioni
pubbliche, in una situazione di monopolio legale che, se da un lato offre ampie garanzie,
dall'altro condiziona le prospettive di sviluppo, in quanto la produzione di valori e
documenti di sicurezza, come pure l'attività di monetazione svolta dalla Zecca, sono
legate ad una domanda rigida, che non sempre consente una programmazione
economicamente efficace. In realtà, le produzioni di che trattasi, anche quando
assumono carattere industriale, diventando come tali economicamente rilevanti, vanno
comprese tra le attività proprie ed esclusive dello Stato; ciò giustifica il monopolio, ma
rende il produttore I.P.Z.S. organo o articolazione dell'Amministrazione pubblica. In
effetti, la strutturazione del Poligrafico come Società per azioni, voluta dalla legge, non ne
47
fa venir meno la connotazione pubblicistica, tant'è che lo Stato è titolare di un controllo
stringente che incide sulle scelte operative della società. La Corte ha rappresentato
l'esigenza di ricercare un equilibrio tra le diverse produzioni che la Società deve
assicurare in quanto organismo pubblico e per propria autonoma determinazione.
i) ENI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. n. 62 del 22 luglio 2010). La Corte ha
evidenziato che, nel 2008 e 2009, ENI ha conseguito risultati positivi, nonostante che,
nel biennio preso in considerazione dalla relazione, la situazione economica nazionale ed
internazionale sia stata connotata da un andamento anomalo e, comunque, disomogeneo
per effetto dell'eccezionale recessione che ha colpito anche il nostro Paese e del
deterioramento dei mercati. L'esercizio 2008 è risultato molto positivo per ENI, sia sotto il
profilo economico, che sotto quello operativo. La società ha realizzato una crescita tra le
più alte del settore, che le ha permesso di conseguire un utile netto adjusted di 10,2 mld
di euro e di attribuire 5,7 miliardi di euro agli azionisti. Ciò anche per la circostanza che
le difficoltà connesse con la situazione economica generale si sono manifestate solo a
partire dell'ultimo quadrimestre dell'anno. Nel 2009 i risultati hanno subito una
flessione, rivelandosi pur sempre superiori a quelli attesi dal mercato, con un utile netto
adjusted pari a 5,21 di euro. Nonostante la precarietà della situazione economica
generale, ENI è cresciuta, in particolare nei settori Gas&Power e Ingegneria e
Costruzioni. Si tratta di risultati particolarmente significativi, considerando, oltre che -
come detto - il precario contesto generale, anche fattori relativi ai Paesi in cui ENI opera,
che hanno un impatto notevole sulla produzione e sulla rischiosità degli investimenti. In
effetti, la grave situazione economica mondiale si è sommata, nel biennio 2008/2009, a
fattori generali e specifici di rischio, e i bilanci ne hanno fornito chiara evidenza. Grazie
ad un'attenta gestione aziendale, che ha saputo reagire con efficacia alle sfide del
mercato, il "sistema" Eni, non solo ha retto l'impatto di una gravissima situazione
economica di portata mondiale, ma è riuscito anche ad ottenere, nel 2009, risultati di
rilievo.
Nel fare rinvio, per ulteriori elementi di informazione sulle gestioni degli Enti e
delle Società sopraindicate, ai referti pubblicati anche sulla rete intranet della Corte, si
riporta in allegato l’elenco completo delle determinazioni assunte dalla Sezione nel corso
del 2010.
49
VII. L’ATTIVITÀ DELLA CORTE DEI CONTI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
1. Le relazioni sulla finanza regionale e locale
La Corte ha il compito di riferire al Parlamento sui risultati della gestione
finanziaria delle regioni e degli enti locali e particolarmente sul rispetto degli equilibri di
bilancio, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003,
di attuazione del rinnovato titolo V della Costituzione.
Le relazioni approvate nel 2010 si sono basate su rilevazioni compiute
direttamente sui rendiconti 2008 e su dati di preconsuntivo 2009 di regioni, province,
comuni e comunità montane, fornendo così al Parlamento informazioni di sintesi e dati
analitici sugli andamenti della finanza degli enti territoriali.
1.1 La finanza regionale
La relazione sulla finanza regionale ha posto in evidenza alcune aspetti
problematici, dei quali si segnalano i principali.
Il raggiungimento degli obiettivi del patto sul lato della competenza continua a
derivare prevalentemente dal contenimento della spesa in conto capitale che, nell’ambito
della spesa assoggettata, rappresenta per le regioni l’aggregato più significativo e si
presta più agevolmente a rimodulazioni, rispetto alla spesa corrente che ha un carattere
di maggiore rigidità.
La mancanza di omogenei criteri di calcolo dei limiti quantitativi all’indebitamento,
fissati per le regioni dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs 76/2000, ha reso difficoltosa la
verifica condotta a tali fini. Risulta, inoltre, non agevole anche la verifica del rispetto l’art.
119 della Costituzione, sfilacciandosi nel tempo il legame tra spese di investimento ed
indebitamento autorizzato. La relazione offre alcuni suggerimenti al riguardo sul piano
contabile.
Si è rilevato, inoltre, un disallineamento tra le autorizzazioni di mutui a pareggio
per la realizzazione di investimenti e l’effettiva contrazione dei finanziamenti, limitata
alle reali esigenze di cassa. Tale situazione, presumibilmente dovuta ad una sovrastima
delle iniziative realizzabili o all’eccessivo protrarsi dei tempi di realizzazione, comporta
un’attenuazione del nesso tra l’autorizzazione all’indebitamento e l’iniziativa alla quale
era destinato.
La relazione dedica apposita trattazione alla sanità pubblica, l’aggregato di spesa
che incide maggiormente sulla finanza regionale, assorbendo circa il 73 % delle risorse.
50
Per la spesa sanitaria, esclusa dal patto di stabilità, sono previste misure contenute nel
“patto per la salute” attraverso norme di contenimento della spesa per il personale e per
l’assistenza ospedaliera e il ridimensionamento della rete di ospedali.
Nel 2009 il rapporto tra i costi complessivi del SSN e il PIL si è attestato al 7,2%,
mantenendo il trend di crescita degli ultimi quattro anni. Gli incrementi dei costi sono
risultati superiori a quelli dei ricavi, per cui continuano a registrarsi disavanzi, che si
concentrano nell’area centro sud.
Per le regioni interessate ai piani di rientro è emersa la necessità di rideterminare i
risultati consolidati a livello regionale e i mezzi di copertura a fronte di carenze
informative e lacune nei sistemi di controllo interno.
Il debito degli enti del SSN costituisce la parte più significativa del debito delle
amministrazioni territoriali; peraltro si registra in diverse regioni l’allungamento dei
tempi di pagamento ai fornitori, il ricorso ad anticipazioni e operazioni di
cartolarizzazione.
1.2 La finanza locale
Anche la relazione sulla finanza locale ha posto in evidenza taluni aspetti critici.
Nel 2009 si è ampliato il numero complessivo dei comuni inadempienti alle regole
del patto di stabilità, pur risultando i differenziali positivi consolidati degli enti che
hanno rispettato il patto di gran lunga superiori a quelli negativi degli enti che non lo
hanno rispettato.
Le esclusioni dalla spesa sono state determinanti sia per le province che per i
comuni per il raggiungimento dell’obiettivo complessivo. L’impatto della manovra è stato
attenuato da una serie di disposizioni che hanno reso possibile, a determinate condizioni,
un maggiore livello di pagamenti, per lo più per spesa d’investimento. Gli effetti di questa
normativa hanno solo parzialmente raggiunto l’obiettivo di rilanciare gli investimenti
affidati al comparto degli enti locali, che nel 2009 hanno risentito, in modo meno deciso
rispetto a quanto avvenuto in passato, dei limiti imposti. Tuttavia, taluni enti, pur
avendo a disposizione risorse spendibili, sono stati costretti, per non violare le regole del
patto, a ritardare pagamenti dovuti, così limitando le possibilità di disporre spesa
produttiva.
La situazione dei differenziali di bilancio al termine dell’esercizio 2008 ha messo in
evidenza un risultato di amministrazione positivo nella grande maggioranza degli enti
(sostanzialmente influenzato dalla gestione dei residui), mentre i risultati della gestione
di competenza hanno fatto intravedere una situazione meno soddisfacente. La dinamica
degli accertamenti e degli impegni sia nei comuni che nelle province ha mostrato, infatti,
51
aumenti più rilevanti per la spesa, con un peggioramento dei saldi in maggior misura per
la parte corrente.
Il ricorso all’indebitamento è risultato in crescita, specie nei comuni, ove il debito
finanziario ha superato i 62 miliardi di euro. Il numero degli enti con più di 20.000
abitanti in situazione di squilibrio economico finanziario è pressoché raddoppiato rispetto
al precedente esercizio. Più spinto è stato lo sviluppo del debito delle province che ha
sfiorato in tale esercizio gli 11,5 miliardi.
La sostenibilità del debito è risultata nel complesso critica nei comuni, con parte
dell’onere coperta con risorse di natura straordinaria: al riguardo si suggerisce di
considerare come limite del nuovo ed ulteriore indebitamento, non il solo peso degli
interessi, ma anche quello della quota capitale in ammortamento, rapportati al saldo
corrente.
La situazione è apparsa nel complesso critica per l’aumento degli enti in
disavanzo, cresciuti nel 2008 (da 63 a 82 enti) e dell’ammontare del disavanzo
complessivo (+ 20%).
Nel 2009 l’importo dei debiti fuori bilancio si è rilevato in aumento; tale patologia
rischia di diventare una realtà gestionale fisiologica, nonostante la normativa imponga
limitazioni all’uso dello strumento e l’obbligo di denuncia alle procure della Corte dei
conti.
Il fenomeno del dissesto appare nel complesso circoscritto, per numero e
dimensioni, anche se risulta spesso problematico finanziarne il risanamento. Gli organi
straordinari hanno accumulato ritardi nelle procedure ordinarie di liquidazione ed in
quelle per ottenere la concessione dei finanziamenti, peraltro limitati, per il ripiano delle
passività pregresse.
In assenza di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento, gli enti
hanno scarso interesse a dichiarare il dissesto, che rappresenta un fallimento politico per
gli amministratori ed incide finanziariamente sulla collettività locale, per cui esiste il
rischio che enti in gravi condizioni ritardino la dichiarazione di dissesto, aggravando
ulteriormente la loro situazione. Al riguardo, si potrebbe individuare un ruolo da parte
dell’organo di revisione e delle sezioni regionali che, nel valutare la situazione di criticità
finanziaria degli enti, potrebbero verificare l’esistenza di condizioni che impongano la
dichiarazione di dissesto.
E’ da segnalare, infine, che nel 2010 è stata portata a termine una ricognizione
generale del numero delle Comunità Montane esistenti, a seguito del riordino delle stesse
operato secondo le disposizioni contenute nella legge 244/2007, cui la maggior parte
delle Regioni ha provveduto con leggi i cui effetti hanno richiesto tempi, non brevi, di
52
stabilizzazione; riordino, come noto, finalizzato a risparmi di spesa, tenuto conto che in
base alle previsioni della L. 191/2009 (Finanziaria per il 2010) dal 2010 lo Stato ha
cessato di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali a favore delle medesime
Comunità montane.
1.3 Le partecipazioni societarie
Nel corso del 2010 è stata approvata la Relazione sul fenomeno delle
partecipazioni in società ed altri organismi da parte di province e comuni (deliberazione
n. 14), sulla base di un’istruttoria condotta tramite le Sezioni regionali di Controllo su 95
Province e 6481 Comuni.
L’indagine, riferita all’arco temporale 2005/2008 con analisi finanziarie fino al
2009, ha evidenziato che la costituzione e la partecipazione in società sono spesso
utilizzate per eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali e le regole a
tutela della concorrenza. Con la manovra finanziaria per il 2010 (d.l. 31 maggio 2010,
n.78, art.14, comma 32) sono stati imposti vincoli molto stringenti alle partecipazioni
societarie dei Comuni: ne dovrebbe risultare ridimensionato il fenomeno presso gli enti di
maggiori dimensioni e sostanzialmente eliminato presso quelli piccoli e medio- piccoli.
L’analisi ha messo in evidenza l’esistenza di 5.860 organismi partecipati, dei quali
la maggior quota (43,17%) è formata da società per azioni. Solo il 34,67% degli organismi
partecipati si occupa di servizi pubblici locali: mentre il 65,33% degli stessi svolge attività
riconducibili ad altri servizi, tra i quali emergono quelli culturali, sportivi e di sviluppo
turistico.
Nei comuni sotto i 5.000 abitanti il numero medio delle partecipazioni è di 4, che
sale a 5/6 nei Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti ed a 21/22 sopra i 100.000 abitanti.
Nell’insieme di 2541 società partecipate poste in osservazione per l’intero triennio, 568
sono state trovate sempre in perdita, in tutto il periodo di esame. L’area di attività
prevalente delle società in costante perdita riguarda i servizi diversi da quelli pubblici
locali e la percentuale più elevata delle perdite reiterate si nota nel settore delle attività
culturali, sportive e di sviluppo turistico, seguito dai servizi di supporto alle imprese.
Nell’area dei servizi pubblici locali il settore dei trasporti (seguito da ambiente-rifiuti)
mostra la percentuale più elevata delle società costantemente in perdita nel triennio.
Soltanto nel 38% dei casi le perdite sono state ripianate, mentre prevalente è risultato il
riporto delle perdite al nuovo bilancio.
53
2 L’attività di indirizzo e di coordinamento dell’attività di controllo delle
Sezioni Regionali.
Nel corso del 2010 sono state adottate numerose delibere di indirizzo
interpretativo, utili a coordinare le attività di controllo delle sezioni regionali, tra le quali
si segnala quella per individuare i criteri per la verifica della veridicità della certificazione
trasmessa dai Comuni al Ministero dell’interno, attestante il mancato gettito I.C.I. (n.
1/2010).
Il sistema dei controlli della Corte per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario
nazionale, delineato con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 166-170) viene
svolto sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte. Si tratta di indicazioni a
contenuto finanziario rivolte prevalentemente a dar conto del rispetto degli obiettivi posti
dal patto di stabilità, del limite costituzionale al ricorso all’indebitamento e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alla quale l’amministrazione non abbia
adottato gli interventi correttivi segnalati dall’organo interno di revisione.
La Sezione delle Autonomie ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono
attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria di comuni e province nel
predisporre la relazione sul bilancio preventivo 2010 e sul rendiconto dell’esercizio
finanziario 2009, nonché quelle dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario sul
bilancio di esercizio 2009.
I quesiti rivolti ai revisori, oltre a far emergere le irregolarità contabili individuate
dallo stesso legislatore (violazione del patto di stabilità e dell’art. 119 Cost., per quanto
attiene al divieto d’indebitamento), hanno mirato ad evidenziare anche altre criticità in
grado di incidere gravemente sugli equilibri di bilancio. Si è ritenuto, così, di riservare
attenzione alla presenza di debiti fuori bilancio, alla sovrastima delle entrate e alla
conservazione dei residui attivi, alla non corretta contabilizzazione di voci strategiche,
all’incidenza delle entrate straordinarie, agli oneri per il personale, agli oneri connessi
alla gestione delle società partecipate.
Rinviando per una più ampia disamina delle problematiche emerse alla parte
dedicata alle sezioni regionali, può, di massima, rilevarsi che gli organi di revisione
hanno provveduto generalmente con sollecitudine fornendo risposte puntuali. Sono state
effettuate istruttorie, in contraddittorio con gli enti, e in non pochi casi le misure
correttive proposte dalla sezione regionale - che hanno riguardato soprattutto il mancato
rispetto, in sede di previsione di bilancio, del patto di stabilità - sono state accolte
attraverso variazioni di bilancio. Tra le pronunce adottate si segnalano, inoltre, le
osservazioni sulla gestione delle società partecipate e sulla corretta contabilizzazione dei
residui attivi, per le conseguenze sugli equilibri del bilancio.
54
Tale forma di controllo degli enti territoriali, è già stata introdotta anche nella
maggior parte delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia)
attraverso iniziative concordate dalle sezioni con le amministrazioni regionali interessate,
che hanno permesso di tener conto degli ordinamenti speciali previsti dai rispettivi
statuti.
Su di un piano generale, la forma di controllo delineata con la legge finanziaria per
il 2006 ha aperto uno scenario di verifiche nei confronti degli enti locali di carattere
collaborativo che possono necessitare di ulteriori affinamenti per acquisire maggiore
efficacia nella prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario degli enti.
Per rendere il controllo integrato pienamente efficace ed utile alle stesse
amministrazioni ed ai cittadini, sono necessarie continue relazioni tra i revisori
indipendenti e professionalmente preparati, e la Corte, nelle sue diverse articolazioni. Il
complesso sistema dei controlli interni ed esterni, programmati per raggiungere le finalità
cui è preordinato, potrebbe, dunque, avvantaggiarsi attraverso una gestione
maggiormente coordinata ed integrata fra controlli interni, organo di revisione e Corte dei
conti.
Quanto, infine, al controllo sugli enti del servizio sanitario, eseguito sulla base
delle relazioni dei collegi sindacali ai sensi dell’art. 1, comma 170, la sezione delle
autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 18 del 2010, le Linee guida per il
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
Sono state evidenziate alcune fra le cause più ricorrenti di rischio, quali: il
mancato rispetto dei criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dal codice civile e dai
principi contabili nazionali; la quantificazione di proventi in misura rilevante, rispetto
alle entrate effettive realizzate negli esercizi precedenti; la conservazione di crediti di
dubbia esigibilità; il ricorso a proventi di non ripetibile utilizzazione a fronte di costi
strutturali; la sistematica sottovalutazione dei costi relativi alle prestazioni acquisite da
strutture esterne 14.
14 Cfr. Rassegna dell’attività di controllo e referto delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sul Servizio Sanitario Regionale 2009 - 15 maggio 2010.
55
VIII L’ATTIVITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO
1. Profili generali.
Nell’anno 2010 di notevole entità e di particolare rilievo è stata l’attività delle
Sezioni regionali di controllo. I profili quantitativi evidenziano una produzione sull’intero
territorio nazionale, con riguardo a tutte le forme di controllo previste, che supera le
7.100 deliberazioni15, con un incremento rispetto al 2009 di circa l’11%.
Nel quinquennio 2006-2010 si è registrato un consistente incremento delle
deliberazioni, pari a circa il 400%.
Tale rilevante incremento è attribuibile, in misura prevalente, alla funzione di
controllo di regolarità contabile (controllo-segnalazione) sui bilanci e rendiconti degli enti
locali, al controllo sulla gestione degli enti territoriali, ai controlli sui bilanci delle ASL,
all’esercizio dell’attività consultiva (per più del 12%), quest’ultima in forte ascesa e
finalizzata anch’essa a migliorare la gestione finanziaria e le collegate performance degli
enti locali e, in misura inferiore, alle deliberazioni riguardanti i regolamenti per il
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione e agli atti di verifica sull’attendibilità delle
certificazioni ICI.
L’attività è stata caratterizzata dalle funzioni di controllo sugli equilibri e la sana
gestione della finanza locale ai sensi della legge 131/2003 e dai controlli di regolarità
contabile sui bilanci e rendiconti di tutti gli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 266/2005.
2. Controlli di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 1, commi
166 e seguenti, della legge n. 266/2005.
Uno dei punti di forza di questa forma di controllo sulla gestione degli enti locali,
disciplinata dalla legge finanziaria 2006, è la possibilità, per ciascuna Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti, di eseguire ogni anno su tutti gli enti autonomi della
regione un monitoraggio sull’intero ciclo di bilancio così da constatare e valutare, in sede
di analisi dei rendiconti, le misure adottate da ciascun ente per ovviare alle irregolarità,
ai rischi o disfunzioni eventualmente segnalati a preventivo.
15 Il dato costituisce l’aggregazione sintetica degli elementi forniti dalle Sezioni regionali di controllo. Il numero esatto di deliberazioni emesse è di 7.181.
56
In tale ambito gioca un ruolo rilevante la modalità collaborativa che caratterizza il
predetto controllo, indirizzato non a sanzionare ma a costituire allerta per gli enti, sulle
situazioni pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria al fine di stimolare processi di
autocorrezione, funzione che non è esercitata solo nell’interesse del controllato, quanto
nel superiore e generale interesse dello Stato Comunità ed è rivolta a garantire il rispetto
degli equilibri finanziari e la sana gestione da parte di tutti i soggetti che compongono la
Repubblica, secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale.
L’art. 1, comma 168, della legge n 266 citata, attribuisce alla Corte un compito di
vigilanza sull’applicazione delle misure correttive da parte degli enti locali, stabilendo
l’obbligo di comunicare ad essa le misure conseguenzialmente adottate e conferendo,, in
tal modo, effettività al controllo esercitato.
Nel 2010 le Sezioni regionali hanno emesso complessivamente 4.353 deliberazioni
riguardanti questa forma di controllo.
Si segnalano di seguito alcune delle più rilevanti irregolarità evidenziate aventi
riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti.
a) rendiconti di gestione per l’esercizio 2008 16
Le criticità riscontrate hanno riguardato prevalentemente: il mancato rispetto del
patto di stabilità relativamente sia alla competenza che alla cassa17, il ritardo
nell’approvazione del rendiconto18, il mancato rispetto degli equilibri, soprattutto con
riguardo agli stanziamenti delle partite correnti, il mancato avvio dei provvedimenti di
riequilibrio, l’elevata vetustà dei residui e la loro considerevole mole senza che, per molti
anni, si sia proceduto ad una attenta verifica (“riaccertamento”) del permanere delle
ragioni del credito o del debito19. Il mancato riaccertamento e l’omessa cancellazione di
poste inesigibili nuoce alla veridicità e all’attendibilità dell’informazione fornita nel
rendiconto, in violazione del comma 7 dell’art. 230 del dls n. 267/200020 ed ha reso
difficoltoso il controllo ed il monitoraggio delle procedure relative al recupero crediti21.
Inoltre, in alcuni casi, viene segnalata la bassa capacità di riscossione delle entrate nel
recupero dell’evasione tributaria22, la scarsa affidabilità delle scritture contabili con
pregiudizio per gli equilibri, l’erronea contabilizzazione di poste di bilancio per contributi
16 Le linee guida sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie con delib n. SEZAUT/12/2009/INPR del 2009. 17 Sez.Veneto deliberazione n. 176 del 2010, Sez.Puglia deliberazione n. 39/PRSP/2010 del 2010, Sez.Liguria deliberazioni nn. 45, 48, 49 e 57 del 2010. 18 Sez.Puglia deliberazione n. 156 del 2010. 19 Sez.Basilicata, Sez. Piemonte. 20 Sez Puglia delib. 38, e 52 del 2010. 21 Sez.Lazio e Sez. Puglia deliberazione n. 59/2010, Sez.Ligura 52 del 2010. 22 A tal proposito v. Sez.Liguria, Sez.Piemonte e Sez.Sicilia deliberazione n. 124 del 2010.
57
per permessi di costruzione allocati nel titolo I delle entrate, anziché nel titolo IV23, le
spese per le ricapitalizzazioni e per il ripiano delle perdite di organismi partecipati,
allocate fra le spese in conto capitale anziché fra le spese correnti24. Si è inoltre
individuato il mancato contenimento delle spese del personale, ai sensi dell’art. 1 cc. 557
e segg. L. 296/2006, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.12225; il
mancato aggiornamento degli inventari26, e la scarsa attendibilità del conto del
patrimonio.
In considerazione dei numerosi casi nei quali sono state evidenziate dalle Sezioni
consistenti perdite delle società partecipate27, con conseguenti notevoli esposizioni
debitorie per ripianarle, si è richiamata l’esigenza che il ricorso a tale strumento fosse
correlato ai fini dell’ente pubblico e dovesse essere circoscritto al soddisfacimento di
effettive esigenze istituzionali dell’ente per evitare che tale strumento organizzativo si
rivelasse elusivo delle normative pubblicistiche sui controlli della finanza pubblica e di
quelle sul patto di stabilità. L’ente deve valutare la sostenibilità economico - finanziaria
della gestione dei servizi mediante società ed il reale impatto sugli equilibri del proprio
bilancio. L’effetto delle più recenti discipline è di tutelare gli equilibri della finanza
pubblica, contenendo i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici.
In linea con tale orientamento, più di recente il DL 78/ 2010, convertito con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, all’art 14, comma 32, ha introdotto un
divieto assoluto di costituzione o partecipazione societaria per i comuni con popolazione
inferiore ai 30.000 abitanti28. Sempre in tema di organismi partecipati, è stato
evidenziato da alcune Sezioni il mancato rispetto dei commi 718, 725, 726, 727 e 728
della L. 296/2006 sui compensi agli amministratori di tali enti29 e del comma 729
relativo al numero massimo di consiglieri nei citati enti; è stata altresì rilevata, la
violazione dell’articolo 18 -“Reclutamento del personale delle società pubbliche”- del D.L.
25/6/2008 n. 112, il quale impone alle società a partecipazione pubblica totale o di
controllo, di rispettare, nelle procedure di assunzione del personale, i principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità30;
In merito all’eccessivo ricorso ai debiti fuori bilancio, al mancato riconoscimento,
alla copertura con entrate di natura straordinaria e di incerta realizzazione, alcune
23 Sez. Puglia deliberazioni nn. 21/PRSP/2010 e n. 28/PRSP/2010 del 2010 e Sez.Liguria. 24 Sez.Liguria. 25 Sez.Puglia deliberazioni nn. 75, 156 del 2010. 26 Sez. Puglia delib 38/2010, Sez.Abruzzo, Sez. Liguria, Sez.Basilicata, Sez.Piemonte. 27 Sez. Sicilia deliberazioni n. 120 e 124 del 2010. Sez.Abruzzo, Sez.Piemonte, Sez. Umbria. 28 Sez. Lombardia deliberazione n. 854 del 2010 e Sez.Basilicata. 29 Sez.Abruzzo. 30 Sez.Puglia deliberazione n. 156.
58
deliberazioni hanno richiamato il Consiglio al rispetto delle previsioni legislative per il
riconoscimento31.
Inoltre con riguardo all’eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato
ritenuto “comportamento non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria il
costante ricorso ad esse sin dall’esercizio 2004, in quanto appare contrario alla natura di
tale strumento, previsto da legislatore per fronteggiare momentanei squilibri finanziari.
Ciò in considerazione del fatto che sulle somme concesse in anticipazione maturano,
inoltre, interessi che determinano ulteriori oneri a carico delle finanze comunali”32.
L’inattendibilità dell’avanzo di amministrazione certificato a seguito dell’omessa
rappresentazione, nel risultato di amministrazione, delle poste con vincolo di
destinazione, la cui entità è superiore al risultato positivo contabilizzato, comporta che
l’ente è sostanzialmente in disavanzo, essendo i vincoli da ricostituire di entità superiore
al risultato di amministrazione dichiarato33.
Risultano altresì segnalati diversi casi di errata allocazione di poste contabili
relative agli upfront delle operazioni in strumenti di finanza derivata alla destinazione dei
fondi incassati. Sotto tale ultimo profilo, infatti, i flussi differenziali positivi generati dai
contratti di swap sono da considerarsi entrate straordinarie ed aleatorie essendo
essenzialmente legate all’andamento dei tassi di interesse ed, in quanto tali, andrebbero
prudenzialmente accantonati per fronteggiare, nel medio-lungo periodo, il pagamento di
eventuali flussi differenziali negativi, anziché essere utilizzati nella copertura di spese
correnti ripetitive. Il corrispettivo versato al Comune al momento della conclusione
dell’operazione di swap, per compensare l’iniziale valore negativo del contratto (upfront), è
entrata straordinaria da allocare correttamente al titolo IV (e non al titolo III) in quanto è
relativo alla rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimento,
mentre molti enti hanno usato tale modalità di ristrutturazione per ottenere liquidità
immediata per spese correnti, lasciando forme di indebitamento sempre più onerose alle
amministrazioni successive e alle generazioni future34.
b) bilanci di previsione dell’esercizio 2010 35
L’esame dei bilanci di previsione 2010, ha evidenziato alcune significative
irregolarità. Esse hanno riguardato: l’utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo
(recupero dell’evasione tributaria, sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, contributi per il rilascio dei permessi di costruire) non correlate a spese aventi le 31 Sez.Puglia deliberazione n. 32/PRSP/2010 del 2010.Sez.Abruzzo; Sez. Sicilia deliberazioni n. 120 e 124 del 2010. 32 Sez.Abruzzo e Sez.Basilicata, Sez.Piemonte; Sez.Puglia deliberazioni n. 26, 27, 29, 59, 98, 99 del 2010. 33 Sez.Lazio deliberazione n. 51/2010/PRSE del 2010 34 Sez. Umbria; Sez Campania delib 11/2010. 35 La Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida con la deliberazione n. 9/2010/AUT/INPR del 16.4.2010.
59
medesime caratteristiche, con criticità talvolta di rilievo sugli equilibri di parte corrente
del bilancio, con effetti pregiudizievoli anche per il rispetto del patto di stabilità interno36.
Sono altresì segnalate: la non coerenza della spesa prevista per il personale con gli
obiettivi di riduzione della stessa di cui all’art. 1 c. 557 della L.296 del 2006 e successive
modifiche37; l’iscrizione delle entrate derivanti da contributo per il rilascio dei permessi di
costruire tra le entrate correnti, anziché tra le entrate in conto capitale38; l’errata
contabilizzazione delle entrate derivanti da plusvalenze immobiliari, realizzate a seguito
di alienazioni immobiliari39; l’errata contabilizzazione tra i servizi in conto terzi delle
somme erogate dall’ente locale ad una società partecipata, con conseguente non
conformità del bilancio di previsione ai principi di chiarezza, veridicità e pareggio
finanziario40.
In taluni casi sono stati monitorati gli enti con passività potenziali nel bilancio di
previsione 2010, ed approfondite alcune questioni relative al patto di stabilità, con
particolare riferimento al recupero dell'effetto finanziario delle sanzioni per mancato
rispetto del patto 2009, ai sensi dell’art. 77 bis, comma 20, del d.l. 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone al riguardo che, gli effetti
finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno
precedente, non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le
misure sono attuate; in tale caso, proprio per evitare fenomeni elusivi, in sede di
nomofilachia, è stato sentito l’avviso delle Sezioni riunite41. Altre questioni segnalate agli
enti hanno riguardato la spesa di personale e il mancato rispetto dei limiti e vincoli posti
dal legislatore nazionale; l'aumento dello stock del debito nel 2010, la mancata o non
corretta adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, in presenza
di beni immobili suscettibili di valorizzazione, nell'ottica dell'attuazione del federalismo
patrimoniale42.
3. Esame dei regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione,
di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.
E’ proseguito nell’anno, ai sensi dell’art. 3, c. 57, della legge finanziaria per il 2008
l’esame dei regolamenti, adottati dagli enti in materia di incarichi esterni.
36 Sez.Liguria deliberazione n. 126 del 2010. 37 Sez.Liguria deliberazione n. 148 del 2010. 38 Sez.Liguria deliberazione n. 142 del 2010. 39 Sez.Liguria deliberazione n. 156 del 2010. 40 Sez.Liguria deliberazione n. 151 del 2010. 41 Sezioni riunite deliberazione n. 29/2010. Al riguardo si rinvia alla parte della rassegna relativa all’attività delle Sezioni riunite. 42 Sez.Toscana deliberazioni nn. 202 e 215 del 2010.
60
L’irregolarità maggiormente segnalata è rappresentata dalla mancata previsione di
procedure comparative nell’individuazione dei destinatari e la diffusa violazione
dell’obbligo di evidenziare l’effettuata verifica preventiva sulla inidoneità e indisponibilità
nella struttura dell’ente di soggetti con profili professionali analoghi a quelli dei
consulenti esterni; a tale riguardo è stata segnalata l’opportunità di riportare nel
regolamento l’esclusione di collaborazioni finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie
proprie della struttura comunale43.
4. Verifica dell’attendibilità delle certificazioni dell’ICI
In riferimento alla verifica sull’attendibilità delle certificazioni presentate dai
Comuni al Ministero dell’Interno in ordine all’imposta comunale sugli immobili sull'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 2, comma 7, del
decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito in legge 4 dicembre 2008, n.189), l’attività
delle Sezioni 44è stata condotta in base a criteri e a modalità di svolgimento
predeterminati. L’attività si è conclusa, sottoponendo ad istruttoria diversi comuni. In
alcuni casi, a seguito di un un approfondimento istruttorio, le Sezioni hanno considerato
inattendibile la certificazione del mancato gettito ICI sull’abitazione principale ed
assimilate per il 2008 (deliberazioni nn. 49 e 66 del 2010) per insufficienza degli elementi
posti a fondamento del procedimento di certificazione.
5. Controlli sulla gestione ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge
131/2003.
In merito ai controlli sulla gestione e all’attività di referto, tutte le Sezioni hanno
approvato, in contraddittorio con la Regione, il referto sul rendiconto regionale,
effettuando particolari approfondimenti, o (in alcuni casi) approvando referti specifici, in
materia sanitaria, sulla gestione dei fondi comunitari e sugli strumenti di finanza
derivata45. Una particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli interni e in tale
materia è stata segnalata la persistente emersione di carenze nel sistema di
funzionamento dei controlli operanti all’interno delle amministrazioni comunali e
segnatamente dei controlli di gestione, soprattutto nei comuni di limitate dimensioni.
43 Si vedano fra le tante Sez. Basilicata deliberazioni nn. 49 e 64 /2010 e alcune deliberazioni della Sez. Molise e della Sez. Marche. 44 Si vedano ad esempio Sezione Toscana deliberazioni nn. 9, 15, 49, 50, 65 e 66 del 2010 e Sez Puglia delib. 10/2010, Sez. Marche deliberazione n. 401 del 2010; Sez Basilicata. 45 Sezioni Riunite per la regione siciliana delib. 2/2010 relazione di parifica sul rendiconto della Regione, Sez.Friuli Venezia Giulia.
61
Fra le attività di maggior interesse, va segnalata la deliberazione n. 105 del 2010
che approva l’attività di controllo della gestione dell’emergenza rifiuti46 della Regione
Campania, (prevenzione della produzione dei rifiuti, recupero e, infine, smaltimento)
giungendo ad analizzare gli aspetti organizzativi e strutturali più attuali e determinanti
per una positiva e duratura soluzione dei problemi che hanno caratterizzato la fase
dell’emergenza. La complessità delle problematiche evidenziate e l’esame delle criticità di
taluni settori specifici non hanno consentito di approfondire anche quegli aspetti della
gestione del ciclo integrato che attengono alla pericolosità dei rifiuti (rifiuti speciali,
tossici etc.) ed alla conseguente tutela delle acque e bonifica dei siti inquinati, rinviata a
ulteriori approfondimenti.
Alla luce della complessa situazione di criticità in rapida evoluzione, il referto
individua almeno tre cause di fondo, le cui condizioni tuttora persistono e che è
necessario rimuovere nel più breve tempo possibile. I fattori causali cui fa riferimento
sono: la carenza di programmazione, l’assenza di adeguati impianti di supporto al ciclo
integrato dei rifiuti, gli insufficienti livelli di raccolta differenziata.
Diverse Sezioni hanno poi svolto controlli sulla gestione delle operazioni finanziarie
in derivati47, evidenziando le particolari anomalie48.
Particolare attenzione è stata riservata alla materia sanitaria, in particolare al
Servizio sanitario regionale, e alle ASL e alle Aziende ospedaliere, non solo nell’ambito
delle attività di esame delle relazioni dei collegi sindacali , ai sensi dell’art. 1 c. 170
L.266/2005, ma anche con specifiche indagini, volte a monitorare in modo più articolato
il fenomeno, evidenziando diversi aspetti, fra cui, l’attuazione della normativa in tema di
programmazione, budget, contabilità analitica, controlli interni, customer satisfaction,
procedimenti di controllo, ragioni delle perdite di esercizio e struttura dei conseguenti
piani aziendali di ripiano delle perdite, e di riequilibrio della situazione economica,
disamina delle principali voci del valore e dei costi della produzione49.
46 Si segnala presso la Sez. per la Regione siciliana, in corso di conclusione, analoga indagine sul territorio della Regione Sicilia. 47 Sez.Puglia deliberazione n. 16 del 2010, Sez.Friuli Venezia Giulia, Sezioni Riunite per la regione siciliana delib. 2/2010 relazione di parifica sul rendiconto della Regione. 48 In particolare, con la deliberazione n 11 del 2010, la Sezione per la Campania ha analizzato diverse operazioni finanziarie poste in essere da un comune, evidenziando che la struttura di alcuni contratti di swap risultava sbilanciata in senso sfavorevole al comune. L’amministrazione preso atto di quanto segnalato nella citata deliberazione e, per due di essi, tenuto conto del mark to market ha proceduto alla chiusura di tali contratti. Va segnalata, altresì, per il positivo esito, l’annullamento di alcuni contratti effettuato dall’istituto di credito, che ha aderito alle ragioni del comune, riconoscendo la nullità del contratto di swap, oggetto di deliberazione n. 17/2008. 49 Sez.Liguria deliberazione n.80 del 2010, Sez.Basilicata deliberazioni dalla 5 alla 11 del 2010, Sez.Toscana deliberazione n. 10 del 2010, Sez.Piemonte deliberazione n.99 del 2010.
62
6. Attività consultiva
Nell’anno 2010 sono stati resi 875 pareri, confermando il trend incrementale
rispetto all’attività svolta nel 2009 (n. 668), pari a circa il 31%.
Dopo una prima fase caratterizzata da richieste a tutto campo, spesso determinate
dall’esigenza di risolvere problemi pratici, si è passati alla fase attuale nella quale
l’attività consultiva, strettamente connessa alle materie di contabilità pubblica, si esplica
in sinergia con la funzione di controllo in una equilibrata applicazione dell’art. 7, comma
8, della legge 131/2003. Essa svolge a pieno titolo una funzione di ausilio nei confronti
degli enti territoriali, come dimostra la maggior parte dei quesiti formulati nell’anno
rivolti a dare attuazione alla legge finanziaria, alle regole del patto di stabilità, alla
disciplina delle spese del personale svolgendo, in via generale, a favore degli enti, un
ruolo di guida, nella maggior parte dei casi, anche in rapporto ai controlli contabili e
finanziari previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005.
L’attività consultiva ha interessato tutto il territorio nazionale, comprese le regioni
a statuto speciale50, con l’eccezione della Valle d’Aosta, regione relativamente alla quale
solo di recente è stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.17951 “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste’’ prevedendo
l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti” che è competente anche in
materia consultiva.
Relativamente alle modalità di esercizio della attività, si segnalano le modifiche
normative intervenute a seguito dell’art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009,
n.78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102, che ha assegnato –
per le funzioni spettanti nella materia di coordinamento della finanza pubblica - in caso
di difformità di orientamenti delle Sezioni Regionali sulla medesima questione, ovvero su
questioni di massima di particolare rilevanza, un ruolo di orientamento generale alle
Sezioni Riunite intestando a queste ultime, su iniziativa del Presidente della Corte, una
funzione assimilabile a quella nomofilattica52, vincolante per tutte le Sezioni Regionali.
50 Per quanto riguarda la Sicilia, la competenza relativamente alla funzione consultiva è stata individuata – in virtù di un c.d. rinvio “dinamico”alla legge statale contenuto nel d.lgs. n.655/1948 e successive modifiche ed integrazioni, nelle Sezioni Riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana e viene esercitata secondo le modalità contenute nella deliberazione n.1/2004. Per la regione Friuli Venezia Giulia, i riferimenti e le modalità per l’esercizio dell’attività consultiva sono contenuti nei seguenti atti: 1) art. 12 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Sezione Plenaria del 13 gennaio 2004, n.2; 2) deliberazione della Sezione Plenaria del 24-25 febbraio 2004, n.4; 3) deliberazione della Sezione Plenaria del 12 ottobre 2004, n.19/Sez. Pl./2004; 4) deliberazione Sez.Pl.27/Sez.Pl./2007. Anche per la regione Sardegna e per il Trentino Alto Adige-Provincia Autonoma di Trento, le modalità di esercizio della funzione consultiva sono individuate con atti deliberativi, rispettivamente nn. 2/2004 per la Sardegna e 11/2007 per il Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Trento. 51 pubblicato sulla G.U. n.257 del 03 novembre 2010 52 In tal senso, cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, adunanza del 26 marzo 2010, delibera n.8/CONTR/2010
63
Nel primo trimestre del 2010, successivamente all’entrata in vigore della norma
succitata, la Sezione delle Autonomie ha emesso diverse delibere53 nelle quali si è
pronunciata in ordine a questioni interpretative rimesse dalle Sezioni Regionali di
Controllo.
Nel 2010 numerose sono state le delibere di rimessione di questioni alle Sezioni
Riunite da parte delle Sezioni Regionali di Controllo54. Le materie che hanno interessato
l’attività consultiva comprendono le tematiche afferenti la contabilità pubblica, i cui limiti
sono stati individuati dalla Sezione delle Autonomie55e richiamati dalle Sezioni Riunite
con la deliberazione n. 54/2010.56
Nello specifico, numerose pronunce hanno interessato la materia dei rapporti
patrimoniali, gestionali e finanziari tra gli enti locali e le società da questi partecipate a
vario titolo: l’impossibilità del conseguimento dello scopo sociale per il venir meno del
patrimonio netto e la conseguente valutazione imposta dal Legislatore, in ordine al buon
andamento dell’azione amministrativa ed ai criteri dell’economicità della gestione siccome
individuati dalle disposizioni civilistiche57; la valutazione in ordine all’applicabilità della
norma di cui all’art. 2, co. 186 della legge n. 191/2009 alla società consortile58;
l’opportunità di effettuare attenta valutazione nel caso della ricapitalizzazione di società
in costante perdita59.
Sempre sulla materia degli organismi c.d. “strumentali” dell’ente locale, le Sezioni
Regionali di Controllo si sono pronunciate anche in ordine alle problematiche afferenti il
personale in servizio presso tali organismi, soprattutto in seguito alle disposizioni di
finanza pubblica emanate negli ultimi anni dal Legislatore per contenere e ricondurre
entro limiti stabiliti, la spesa relativa a tale aggregato60.
Anche nell’anno in esame, come già in passato, una cospicua parte dell’attività
consultiva ha riguardato le norme emanate in tema di patto di stabilità, le conseguenti
limitazioni relative alle assunzioni di personale, le modalità di computo della relativa
spesa61, la ripartizione della stessa nel caso di servizi gestiti in convenzione tra più enti
locali62, i limiti vigenti per gli enti non sottoposti al patto stesso63, la neutralità dei
finanziamenti comunitari (in quanto risorse aggiuntive che non gravano sulla finanza
53 Delibere nn .da 1 a 11/2010/SEZAUT/QMIG. 54 Si veda fra le tante Sez. Toscana deliberazione n. 214 del 2010. 55 Si rinvia alla deliberazione n 5/2006 i cui principi sono stati richiamati dalla deliberazione delle SS Riunite n 54/2010 citata in precedente paragrafo nella parte dedicata all’attività delle Sezioni Riunite. 56 Si rinvia per ulteriori approfondimenti alla parte relativa all’attività delle Sezioni Riunite. 57 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1081/2010. 58 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.952/2010. 59 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.982/2010. 60 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1082/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. n.45/2010. 61 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.955/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delibb. nn. 8 e 111/2010. 62 Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. 55/2010. 63 Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.102/2010.
64
pubblica) e la possibilità del loro utilizzo da parte dell’ente a prescindere dalla propria
posizione rispetto al patto di stabilità64. Anche la disciplina della mobilità del personale,
in quanto inscindibilmente connessa all’obbligo del rispetto dei limiti finanziari imposti
agli enti locali è stata oggetto di pronunce65. Sempre in materia di personale, si è stabilita
l’applicabilità agli EE.LL. della disciplina dettata dal d.lgs n.150/2009 in materia di
conferimento di incarichi dirigenziali66 e, più in generale, relativamente alle norme
sull’accesso al pubblico impiego67.
Tra le problematiche afferenti l’applicazione delle nuove disposizioni legislative, si
segnalano, ancora, quelle relative alle norme introdotte con decretazione d’urgenza (d.l.
n.78/2010, convertito nella l. n.122/2010) in ordine al divieto di effettuare spese per
sponsorizzazioni, rispetto al quale alcune Sezioni regionali di controllo hanno effettuato
una puntuale disamina chiarendo i termini ed i limiti del dettato normativo in subiecta
materia68.
Le disposizioni emanate negli ultimi anni in materia di indebitamento degli EE.LL,
hanno continuato ad essere oggetto di chiarimenti e puntualizzazioni da parte di varie
Sezioni Regionali di Controllo; l’attività consultiva, oltre a confermare i profili di
opportunità/convenienza da tenere in considerazione relativamente all’an dell’operazione
di ristrutturazione del debito, soprattutto in relazione alle fluttuazioni finanziarie alle
quali il mercato può essere soggetto69, ha evidenziato la necessità che il ricorso ad
eventuali operazioni di rinegoziazione delle passività non rappresenti in alcun modo
quale uno strumento elusivo del precetto di cui all’art. 119 della Costituzione70. In
materia di ricorso a strumenti finanziari tipici del settore civilistico, si segnala l’analisi
compiuta in ordine alla possibilità della stipula, da parte degli enti locali, del contratto di
sale and lease back, ritenuto connotato da profili di rischio quanto ad una possibile
elusione delle norme in materia di divieto di patto commissorio71 e di quello di project
financing ritenuto, nel caso di specie, potenzialmente elusivo delle disposizioni finanziarie
dettate dal patto di stabilità72.
Anche la materia dei debiti fuori bilancio continua ad essere oggetto di pareri,
soprattutto, nel caso di sentenza munita di formula esecutiva, a fronte della quale il
Consiglio comunale ha l’obbligo di procedere con tempestività al riconoscimento del
64 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.820/2010. 65 Sez. Reg. Contr. Veneto, delib. n.227/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. n.220/2010. 66 Sez. Reg. Contr. Veneto, delib. n.231/2010. 67 Sez. Reg. Contr. Puglia, delibb. nn. 41, 95 e 96/2010. 68 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1075/2010, Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.163/2010. 69 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.27/2009. 70 Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1027/2010. 71 Sezione Regionale di Controllo per il Veneto delib. n.87/2010. 72 Sezione Regionale di Controllo per il Veneto delib. n.228/2010.
65
debito, individuando al contempo le risorse finanziarie per farvi fronte, sì da evitare la
maturazione di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali generate da azioni
esecutive73. E’ stata, altresì, esclusa nell’ambito delle società, l’equiparazione del ripiano
perdite mediante versamento a fondo perduto con la ricapitalizzazione, con la
conseguente esclusione di un’ipotesi riconducibile al debito fuori bilancio ex art. 194 d.
lgs n. 267 del 2000, dovendo il versamento a fondo perduto trovare allocazione in
bilancio tra le spese di natura corrente iscritte negli oneri straordinari della gestione, di
cui all’intervento 8 del titolo I della spesa74.
73 Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.93/2010. 74 Sez.Liguria deliberazione n. 1 del 2010.
67
IX. L’ATTIVITÀ NOMOFILATTICA IN MATERIA CONSULTIVA E DI CONTROLLO (ART.
17, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 102 DEL 2009).
1. Premessa.
In attuazione dell’art.17, comma 31, della legge n.102 del 2001, la Corte ha dato
ampio riscontro alle richieste di pareri in materia di contabilità pubblica formulate dagli
enti locali in base alla legge 5 giugno 2003, n. 131.
L’attività, diffusamente svolta a livello territoriale, ha affrontato le diverse e
complesse problematiche poste dalle discipline finanziarie e dai loro connessi profili
anche giuridici e gestionali (dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, agli
strumenti di finanziamento, alle società partecipate), trovando concreto riscontro
nell’azione amministrativa, così da orientare gli enti locali ad individuare più efficaci
forme di amministrazione del patrimonio pubblico, nel pieno rispetto dei principi di
correttezza contabile e di legalità.
Con specifico riferimento alla funzione di cui all’art. 17, comma 31, del decreto-
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, le Sezioni riunite, a garanzia della coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte
dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, hanno adottato 15 pronunce (deliberazioni nn. 8, 9, 13, 28, 29, 33, 50, 52, 53,
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62) di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera
difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentavano una
questione di massima di particolare rilevanza.
2. Le procedure di rimessione delle questioni di massima ovvero relative a
contrasti interpretativi fra le sezioni regionali.
Di rilievo, in proposito di procedure di rimessione delle questioni di massima
ovvero relative a contrasti interpretativi fra le sezioni regionali, è quanto deliberato dalle
Sezioni riunite nella deliberazione n. 8.
L’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009 assegna alle Sezioni riunite
il potere di affermare principi a carattere di “orientamento generale” nei confronti delle
sezioni competenti a pronunciarsi in materia consultiva. Trattasi di un potere – ha
osservato la Corte – assimilabile alla c.d. nomofilachia di cui all’art. 65 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (legge sull’ordinamento giudiziario), che intesta alla Corte di
68
cassazione il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della
legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”.
Rispetto alle richieste di parere sollecitate dalle amministrazioni locali – ha
osservato il Collegio – la Corte dei conti esercita un potere di stretta interpretazione delle
disposizioni, talché l’ordinamento ha ritenuto di individuare una sede ove comporre
eventuali antinomie interpretative. L’unitarietà interpretativa, oltre a garantire l’esatta
attuazione della legge rispetto alle singole questioni costituisce altresì il presupposto
perché la funzione consultiva possa giovare alle stesse amministrazioni.
Orbene – ha proseguito il Collegio - l’intestazione alle Sezioni riunite di un potere
di indirizzo interpretativo, impone, tuttavia, un aggiornamento delle procedure attraverso
cui i le questioni di maggiore rilievo, ovvero i contrasti interpretativi insorti fra le sezioni
regionali, destinatarie delle richieste di parere avanzate in materia di contabilità
pubblica, possano essere ridotti ad unità.
Al riguardo le Sezioni riunite hanno precisato che il sopracitato art. 7, comma 8,
del decreto-legge n. 78 del 2009, assegna alle sezioni regionali della Corte dei conti la
competenza a pronunciarsi sulle richieste di parere. Pertanto sono le suddette
articolazioni della Corte dei conti a dover verificare, in via pregiudiziale, l’effettiva
ascrivibilità della questione sollevata all’interno della contabilità pubblica. Solo laddove si
manifestino contrasti interpretativi o vi sia l’esigenza di affrontare questioni di portata o
rilievo nazionale si deve ravvisare la competenza delle Sezioni riunite.
La natura collaborativa sottesa alla funzione consultiva – ha proseguito il Collegio
- deve indurre tutte le sezioni regionali a valutare con la massima attenzione l’esistenza
della propria competenza, al fine di evitare contrasti interpretativi inerenti
all’ammissibilità delle richieste di parere. E’ di tutta evidenza, infatti, che un’eventuale
declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere da parte delle Sezioni riunite
rispetto ad un parere precedentemente reso da parte di una sezione regionale, oltre a
rendere incerta l’utilizzabilità del parere stesso, minerebbe l’utilità della funzione
consultiva.
Sul piano procedimentale, secondo il Collegio, la sezione regionale destinataria
della richiesta di parere è tenuta a curare l’attività istruttoria, verificando,
preliminarmente, l’esistenza di pronunce da parte di altre sezioni regionali sulla stessa
questione. Ove la Sezione regionale ravvisi di non aderire alla pregressa interpretazione, è
tenuta a pronunciarsi individuando gli argomenti secondo cui ritiene di discostarsi dalla
precedente pronuncia.
69
Parimenti laddove il rilievo del parere richiesto investa profili di coordinamento
della finanza pubblica tali da meritare, in astratto, la qualifica di “questione di massima”,
la Sezione regionale deve rimettere la questione alle Sezioni riunite della Corte dei conti.
In entrambe le circostanze, ha ritenuto il Collegio, le singole sezioni regionali sono
tenute a rendere una delibera di rimessione a queste Sezioni riunite per il tramite del
Presidente della Corte dei conti. L’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009,
intesta infatti al Presidente della Corte dei conti una facoltà, e non un dovere, di
convocazione delle Sezioni riunite (“il Presidente della Corte medesima può disporre che
le Sezioni Riunite adottino pronunce di orientamento generale”).
Il potere del Presidente della Corte dei conti deve essere tuttavia circoscritto ad
una mera delibazione delle questioni prospettate, finalizzata a verificare l’attualità del
contrasto fra le Sezioni regionali (stante la possibilità che più richieste intervengano, in
tempi diversi, riguardo alla medesima questione) ovvero l’effettiva riconducibilità della
richiesta di parere nel novero delle competenze delle Sezioni Riunite. Il Presidente della
Corte dei conti, nell’ambito di tale attività di delibazione, può avvalersi della Sezione delle
Autonomie. In ogni caso, il Presidente della Corte dei conti adotta le proprie decisioni
mediante decreto motivato, convocando le Sezioni riunite ovvero disponendo la
restituzione degli atti alla Sezione regionale.
Il potere del Presidente della Corte dei conti di convocare le Sezioni riunite,
contiene, implicitamente, anche la possibilità di rimettere d’ufficio questioni di massima
ovvero questioni concernenti antinomie sorte fra sezioni regionali, eventualmente su
sollecitazioni della Sezione delle Autonomie.
Il Collegio ha concluso rilevando che l’individuazione di una procedura di
rimessione fra le sezioni regionali o la Sezione delle Autonomie e le Sezioni riunite
impone anche la fissazione di un termine, atteso che la pregressa delibera della Sezione
delle Autonomie n. 9 del 2009, lasciava lo stesso indefinito.
L’attenzione posta dal legislatore alla temporizzazione dell’azione amministrativa,
ha indotto a fissare in 20 giorni il termine ultimo entro cui deve essere perfezionata
l’attività consultiva (cfr. art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241). Tale disposizione,
ovviamente, non si applica all’attività consultiva demandata alla Corte dei conti, pur
tuttavia sembrerebbe utile fissare il termine delle pronunce in un mese dalla
trasmissione della Sezione regionale.
70
3. Sulla delimitazione del concetto di “materia di contabilità pubblica” ai fini
dell’attività consultiva intestata alla Corte.
Di grande rilievo è la deliberazione n. 54, con la quale le Sezioni riunite, ai fini di
decidere in merito all’ammissibilità della richiesta di parere deferita alle Sezioni riunite
dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, si sono soffermate a definire
previamente l’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7,
comma 8, della legge n. 131 del 2003.
Al riguardo il Collegio ha puntualizzato che la disposizione in questione conferisce
alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale,
bensì limitata alla “materia di contabilità pubblica”. Cosicché la funzione di che trattasi
risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione” che gli Enti
territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa”. Da ciò discende, secondo il Collegio, in primo luogo,
che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di
contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal Legislatore, conduca al
risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione
amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l’inaccettabile risultato di immettere
questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali.
Su questa premessa, il Collegio non ha accolto l’interpretazione espansiva del
concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal legislatore nell’art. 103
della Costituzione e nell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, per stabilire gli
ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. In proposito, ha ricordato il
Collegio, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, ha già
avuto modo di sottolineare come “nelle norme testé citate, secondo un costante
orientamento anche del Giudice delle leggi, l’espressione contabilità pubblica intende
riferirsi, sul piano processuale, ai giudizi di conto e di responsabilità e non anche, sul
piano sostanziale, alle materie che possono dar luogo, in presenza di comportamenti
illeciti, a responsabilità per danno erariale”, aggiungendo come sia, dunque, evidente
che, “rispetto all’attività consultiva, la nozione accolta dalla giurisdizione contabile,
siccome volta a valutare i comportamenti colposi o dolosi dei pubblici funzionari a
garanzia della regolarità e correttezza della gestione del pubblico denaro ed a tutela del
patrimonio pubblico, sarebbe troppo lata, togliendo ogni significato al criterio restrittivo
fissato nell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.
71
Né, il Collegio, ha ritenuto condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel
concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque,
riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa.
Al riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 17
febbraio 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che “se è vero, infatti, che
ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente
all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero
che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella
sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da
normativa di carattere contabilistico”.
Le osservazioni che precedono, ha proseguito il Collegio, inducono a condividere –
con il necessario completamento che sarà esposto nel prosieguo, da porsi in diretta
relazione con il carattere dinamico del concetto in esame – le conclusioni cui è pervenuta
la suddetta Sezione delle Autonomie nella menzionata delibera, laddove la medesima,
nell’ambito di una impostazione tendente a privilegiare un’accezione strettamente
inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l’esigenza che la nozione di
contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato
alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria
che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la
disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione
finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa,
l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.
In base alla delineata configurazione, il concetto di contabilità pubblica – di cui
l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale – consiste nel sistema di principi e
di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti
pubblici.
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti
territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di
svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle
risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai
principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa
concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi
finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria
dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.
Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il
personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di
72
carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi
intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che
rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad
influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili
riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza
pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì,
preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei
principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione
legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria
degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.
Il Collegio ha proseguito ritenendo che per le ragioni innanzi esposte ulteriori
materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione
dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della
gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa
riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore,
nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Sulla base di quanto
precede, ha concluso il Collegio, la specifica questione non può essere inclusa nella
materia della contabilità pubblica ex lege n. 131 del 2003. Ed, invero, ha concluso il
Collegio, ancorché la materia delle progressioni verticali, al pari di quella concernente le
assunzioni, risulta destinataria dei limiti e dei divieti a tutela degli equilibri di bilancio e
delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, tuttavia, la particolare questione
in argomento non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra
indicati, concernendo esclusivamente la diversa tematica inerente alle tipologie di
procedure concorsuali utilizzabili nel periodo transitorio di cui all’art. 31, comma 4, del
d.lgs. n. 150 del 2009.
4. In tema di “patto di stabilità interno”.
Di rilievo sono le deliberazioni pronunciate dalle Sezioni riunite sulla portata
applicative delle disposizioni statali concernenti il “patto di stabilità interno”: la n. 9,
sull’accollo generalizzato di tutti i debiti di un ente territoriale nei confronti di in istituto
di credito; la n. 28, in tema di applicabilità agli enti territoriali dell’art. 77-bis, comma 5,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che prevede il criterio della competenza mista; la n. 29,
sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il
73
mancato rispetto del patto; la n. 55, sull’interpretazione dell’art. 77-bis, comma 12, e
dell’art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;la n. 61, sull’interpretazione dell’art. 77-
bis, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo il quale gli effetti finanziari delle sanzioni
derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno precedente non concorrono
al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno nel quale le misure vengono attuate.
Con la deliberazione n. 9, le Sezioni riunite si sono pronunciate, in relazione ad
apposito quesito formulato dalla Sezione regionale del controllo della Lombardia,
riguardo alla possibilità di procedere ad un accollo (interno) di tutti i debiti nei confronti
di un istituto di credito, consentendo all’amministrazione provinciale di rispettare il patto
di stabilità, almeno con riferimento agli obiettivi di cassa posti in relazione alle spese di
investimento.
Il Collegio ha ritenuto che argomenti contrari al ricorso generalizzato all’accollo
interno si desumono dalla cogenza delle regole inerenti al rispetto del patto di stabilità. Il
ricorso all’accollo interno potrebbe determinare un’elusione dei parametri inerenti alla
consistenza della cassa, atteso che la stessa non sarebbe rappresentativa delle condizioni
dell’ente locale, in ragione dell’esistenza di un negozio diretto a differire il momento del
pagamento pur a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili. Tale istituto integrerebbe
un’elusione dei parametri su cui valutare il rispetto del Patto di stabilità, atteso che la
consistenza della cassa dell’ente locale non sarebbe più rappresentativa dei flussi
finanziari dell’ente, in ragione dell’automatica delega ad un terzo di tutti i pagamenti.
Da segnalare è anche la deliberazione n. 28, nella quale il Collegio ha ritenuto che
il criterio della competenza mista previsto dall’art. 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non
può dirsi irrazionale e trova dunque applicazione ai fini del calcolo dei saldi del patto di
stabilità.
Con la deliberazione n. 29, le Sezioni riunite, pronunciandosi sull’interpretazione
dell’art. 77-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il mancato
rispetto del patto, hanno affermato che le sanzioni connesse al mancato rispetto del Patto
di stabilità per l’anno 2008 non possono ritenersi superate dalle diverse contabilizzazioni
introdotte alla successiva legge n. 33 del 2009.
Rilevante è anche la deliberazione n. 55 con la quale le Sezioni riunite si sono
pronunciate in merito a due questioni inerenti l’interpretazione delle disposizioni in tema
di Patto di stabilità interno. Più precisamente il Presidente della Regione Piemonte ha
74
chiesto di conoscere se l’art. 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, potesse essere interpretato nel senso di
consentire alle Regioni, oltre la rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ricadenti nel
proprio territorio, anche la previsione di interventi compensativi, a valere sul proprio
bilancio, fermo restando l’obiettivo cumulato regionale e locale.
In secondo luogo il Presidente della Regione ha chiesto se fosse consentita alle
Regioni che avessero dato attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 77-ter, comma
11, del decreto legge n. 112/2008, di disapplicare per gli enti locali del proprio territorio
la regola di cui al comma 12 dell’art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando per le stesse l’obbligo di
assicurare a consuntivo il rispetto degli obiettivi dei singoli enti e quindi dell’obiettivo
regionale cumulato.
In relazione al primo quesito, il Collegio ha ritenuto che non sono consentiti
adattamenti delle regole del Patto di stabilità da parte delle Regioni tali da consentire
compensazione di tipo verticale tra Regioni e Enti locali assunte in maniera autonoma, al
di là di espresse previsioni introdotte da leggi statali.
In relazione al secondo quesito, il Collegio ha ritenuto che la regola secondo cui il
bilancio di previsione deve dar conto dell’osservanza degli obiettivi del Patto di stabilità
deve essere considerata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,
posto a salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento generale della spesa e
quindi come tale inderogabile e dunque non può essere disapplicato per gli enti locali.
Con la deliberazione n. 61 le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’obiettivo
perseguito dal legislatore con la norma contenuta nel comma 22 dell’art. 77 bis, del
decreto legge n. 112, implica che oltre alle limitazioni alla ordinaria attività
amministrativa derivante dalla riduzione della spesa e dal divieto di assunzione, sia stato
introdotto un ulteriore effetto sanzionatorio prevedendo che l’effetto finanziario
riconducibile alle predette limitazioni non sia conteggiato ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del Patto; il legislatore, tuttavia, non ha definito in via preventiva le modalità di
quantificazione dell’effetto finanziario da non conteggiare ai fini degli obiettivi del Patto. Il
Collegio ha aggiunto che il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto n.
60940 del 14 luglio 2010, ha indicato una metodologia di quantificazione, senza
escludere, però, che gli enti possano, nell’ambito della loro autonomia e responsabilità,
apportare variazioni nei criteri di calcolo, sempreché le stesse siano idonee a garantire il
rispetto dell’obbiettivo.
In questo contesto, ha affermato il Collegio, ciascun ente è tenuto, quindi, a
definire in via preventiva i criteri che intende adottare, tenendo conto che non vi è alcuna
75
discrezionalità nella determinazione dei riflessi finanziari della sterilizzazione della
sanzione ai fini del calcolo del saldo finanziario, e che, pertanto, partendo dai dati relativi
alle entrate (primi tre Titoli delle entrate e quota parte dei proventi derivanti da permessi
a costruire che si intende utilizzare per la spesa corrente, ove consentito dal legislatore) e
alle spese correnti contenuti nel bilancio pluriennale approvato prima dell’inizio
dell’esercizio nel quale gli obiettivi del Patto non sono stati raggiunti, le variazioni da
apportare alla spesa corrente tendenziale dovranno essere determinate tenendo conto
delle sole modifiche alle previsioni di entrata e di spesa dipendenti da elementi oggettivi
e, comunque, indipendenti dall’applicazione delle sanzioni stesse; ogni eventuale
correzione che venga effettuata applicando altri criteri dovrà essere adeguatamente
motivata in relazione all’effettivo perseguimento della finalità indicata dal comma 22
dell’art. 77-bis del decreto-legge n. 112; ogni ente è tenuto ad indicare i criteri seguiti per
la determinazione della sanzione e l’effettivo risultato conseguente alla sua applicazione
nell’ambito del rendiconto relativo all’esercizio nel quale è stata applicata la sanzione.
5. In tema di spese di personale.
In tema di spese di personale le Sezioni riunite si sono pronunciate con le
deliberazioni n. 33 (circa il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi
incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle
amministrazioni pubbliche), n. 52 (in tema di limiti alle assunzioni di personale da parte
degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno), n. 53 (in tema di operazioni di
mobilità entrata), n. 58 (con la quale il Collegio ha ritenuto l’applicabilità dell’art. 61,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, anche agli enti locali), n. 59 (in tema di vincoli in materia di
assunzione di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, circa la possibilità
per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare nel novero delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente
anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria) n. 62 (in tema di visite
fiscali).
Circa il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti
professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, le Sezioni riunite hanno ritenuto (deliberazione n. 33) che mentre sul piano
dell’obbligazione giuridica l’Irap grava sull’amministrazione, su un piano strettamente
contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione
non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti,
76
accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il
pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla
provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza,
sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei
confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla
copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.
Da segnalare è anche la deliberazione n. 52, con le quali le Sezioni riunite hanno
affermato che ai fini dell’applicazione del limite di spesa per il personale per l’anno 2010,
il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta nell’art. 1,
comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come
modificato dall’art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il
2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della
norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si
intende effettuare l’assunzione.
Con la deliberazione n. 53, le Sezioni riunite hanno affermato che ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno vanno considerate anche le operazioni di mobilità in
entrata dato che detto istituto non è neutrale e va considerato come un’assunzione
quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è
l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione
garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che
le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere
nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione.
Con la deliberazione n. 58, le Sezioni riunite hanno ritenuto applicabile l’art. 61,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato
direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è
riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico
accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti
in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai
procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto) anche agli enti locali.
77
Con la deliberazione n. 59, le Sezioni riunite hanno ritenuto che, relativamente
agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i
vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del
2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a
quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non
sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali.
Di rilievo è la deliberazione n. 62, con la quale le Sezioni riunite, a seguito della
sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, che ha determinato il sopravvenire del
carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite
fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni, hanno chiarito quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento
degli oneri per le visite, affermando che la decorrenza degli oneri derivanti da richieste di
rimborso di prestazioni già effettuate dalle aziende locali deve essere fatta risalire al
momento di entrata in vigore della normativa caducata stante la portata “retroattiva”
delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale; in proposito, ha aggiunto il
Collegio, per gli enti locali, la modalità di copertura degli oneri, in caso di richiesta di
rimborso, è costituita dalle ordinarie risorse di bilancio, in quanto l’esercizio sul quale
detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da
tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare
richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base
alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010. Il Collegio ha comunque
osservato che il Governo, in base all’art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, potrà
valutare, in relazione alla consistenza degli oneri da visite fiscali gravanti sulle
amministrazioni pubbliche (inclusi quelli derivanti dalle eventuali pretese creditorie delle
aziende sanitarie) l’adozione di apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i
profili di copertura di detti oneri.
79
X. L’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
1. Note introduttive.
I dati statistici dimostrano che nell’anno 2010 sono state registrate: n. 56.124
pendenze al 31 dicembre 2009 - n. 10.958 giudizi sopravvenuti in corso d’anno - n.
21.413 giudizi esauriti - n. 45.669 pendenze al 31 dicembre 2010.
La positività del dato sul tasso di smaltimento, che compara tra loro le
sopravvenienze e le definizioni, è un indice che descrive la laboriosità degli operatori.
Serve anche far notare, ad evitare letture imprecise delle risultanze
giurisprudenziali annuali, la fisiologica diacronicità che esiste tra il momento in cui
accadono i singoli fatti dannosi e quello in cui gli stessi vengono accertati nella loro
lesività da parte del giudice.
Sarebbe, perciò, fuorviante il desumere che gli accadimenti fattuali esposti nelle
sentenza menzionate nella presente rassegna siano puntualmente ascrivibili all’anno
2010.
Infine, sempre in via preliminare ed allo scopo di offrire un panorama completo
delle attività svolte in sede giurisdizionale, è utile esporre succinti elementi circa
l’applicazione, durante il decorso 2010, dell’istituto processuale introdotto dall’ art. 1,
commi 231-233, della legge n. 266/2005, meglio noto come definizione “abbreviata” o
“agevolata” del giudizio di appello.
Nell’anno 2010 le tre Sezioni centrali della Corte dei conti hanno delibato 265
istanze di accesso al rito alternativo (individuali o cumulative) presentate da soggetti
rimasti condannati in prime cure ed hanno emesso 252 decreti camerali, di cui 185 di
accoglimento, 62 di rigetto ed i restanti su questioni procedurali.
Le decisioni hanno consentito l’incameramento di introiti risarcitori (ridotti
secondo le misure percentuali prefissate dalla legge entro una banda di oscillazione che
va dal 10% al 30%) pari a complessivi 2.985.207,32 euro, rispetto ad un ammontare
delle condanne comminate in primo grado pari a 13.599.422,67 euro, con conseguente
estinzione di complessivi n. 200 giudizi pendenti in appello.
80
2. Giudizi di responsabilità
2.1. - Gli ambiti della giurisdizione contabile.
Circa l’ambito soggettivo della potestà cognitiva spettante alla Corte dei conti,
relativamente all’anno 2010 merita di essere segnalata una pronuncia cassatoria in tema
di società partecipate da ente pubblicoi.
La questione delle società di diritto privato partecipate in via azionaria da soggetto
pubblico ha registrato una svolta interpretativa con la sentenza n. 26806/2009.
Con la sentenza 19 dicembre 2009, n. 26806, la Corte di Cassazione ha operato
una brusca inversione di tendenza. La parabola logico-argomentativa tracciata dalla
Corte si regge quattro capisaldi.
a) la distinzione tra i casi in cui una s.p.a. pubblica risponda, come persona
giuridica, per danno erariale a una p.a., e quelli in cui gli amministratori di una s.p.a.
pubblica rispondano dei danni direttamente prodotti alla società e indirettamente riflessi
sulla p.a., titolare della partecipazione azionaria;
b) la partecipazione al capitale di società di diritto privato da parte dello Stato o di
altro ente pubblico non fa perdere alle società la natura di ente privato né incide in
materia determinante sullo statuto giuridico della società;
c) nel codice civile sussiste una distinzione tra la responsabilità degli organi sociali
nei confronti della società (artt. 2393 e 2476 c.c.) e la responsabilità degli stessi nei
confronti di singoli soci o terzi (artt. 2395 e 2476 c.c.).
Di qui la conclusione cui approda la Corte: è pacifica la giurisdizione contabile per
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando questi abbiano
illegittimamente e direttamente danneggiato l’ente pubblico partecipante. Non sussiste,
invece, la giurisdizione della Corte dei conti quando l’azione di responsabilità sia
proposta per ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti dalla società. Infatti,
non vi è alcun rapporto di servizio tra l’ente partecipante e l’amministratore autore della
mala gestio. Non si verifica un danno erariale in quanto la personalità giuridica della
società è distinta rispetto a quella dei soci e vi è autonomia patrimoniale tra società e
partecipanti.
Peraltro, ove il socio pubblico non abbia adeguatamente tutelato gli interessi
sociali mediante l’esercizio delle apposite azioni civili, e, in conseguenza di tale
omissione, l’ente pubblico abbia subito un pregiudizio derivante dalla perdita di valore
della partecipazione, la Cassazione ritiene ammissibile l’azione erariale nei confronti non
già dell’amministratore ma di chi (rappresentante dell’ente partecipante o comunque
81
titolare del potere di decidere per esso) abbia colpevolmente trascurato di esercitare i
diritti di socio pregiudicando il valore della partecipazione azionaria pubblica.
La Cassazione, nel mettere a fuoco il fenomeno societario civilistico sottostante alle
partecipazioni azionarie dello Stato e nel calibrare su di esso le ipotesi in cui può dirsi
sussistere la giurisdizione contabile, non per questo ha negato la giurisdizione
medesima quando la stessa sia saldamente basata su censure concernenti un’attività
dannosa svolta anche da soggetto totalmente privato e concretizzatasi in una “gestione
pubblica”, che abbia reso il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività
istituzionali pubbliche ed abbia inferto un danno ingiusto direttamente al patrimonio di
una Pubblica Amministrazione.
Se è vero che la sentenza n. 26806 ha innovativamente introdotto il criterio di
collegamento consistente nella cosiddetta “incidenza del danno” - dovendosi distinguere
tra danno inferto al patrimonio societario e danno inferto al patrimonio del socio
pubblico azionista – altrettanto vero è che il criterio di collegamento in discorso è stato
enunciato con riferimento esclusivo ai casi in cui la vicenda fattuale portata al vaglio del
giudice contabile sia stata prospettata in base al mero “rapporto di partecipazione
azionaria”, cioè in base alla detenzione di quote azionarie da parte dello Stato o Ente
pubblico partecipante.
È, altresì, da menzionare la decisione n. 23891/2010 della Cassazione, occupatasi
della immediata ricorribilità delle sentenze che pronuncino unicamente in tema di
giurisdizione.
Innovando un indirizzo interpretativo anteriore (n. 16287/2010) e facendo per la
prima volta applicazione del terzo comma dell’art. 360 c.p.c. come novellato dal d. lgs. n.
40/2006, viene affermato che la sentenza della Corte dei conti, anche di appello,
statuente soltanto sulla giurisdizione ed in positivo, non è immediatamente ricorribile per
cassazione dalla parte soccombente. Essa lo diventa solo a seguito di altra sentenza che
definisca almeno parzialmente il merito.
2.2. - La translatio iudicii.
Il principio del trasferimento del processo da un giudice ad altro giudice anche
appartenente a diverso ordine, inizialmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
75 e pochi giorni dopo dalla giurisprudenza costituzionale 76, ha ricevuto continuità con
la normativizzazione realizzata tramite l'art. 59 della legge n. 69/2009.
75 Cass. SS.UU., n. 4109 e n. 13048 del 2007; n. 28044, n. 17765, n. 14831, n.10454 e n. 9040 del 2008, n. 2871 del 2009.
82
La regolamentazione posta dalla legge n. 69/2009, stante una tecnica redazionale
del testo non proprio esaustiva, lascia tuttora aperti vari interrogativi, tra cui quello,
specifico per la giurisdizione contabile, della diversità del soggetto-parte (pubblico
ministero o amministrazione danneggiata) legittimato ad agire, rispettivamente, innanzi
al giudice contabile oppure al giudice ordinario e amministrativo.
Concrete applicazioni del principio di trasmigrazione del processo sono state
operate nel corso del 2010 dalla giurisprudenza contabile.
La Sezione della Toscana ha rimesso “le parti” innanzi al giudice ordinario in una
fattispecie di danno all’immagine azionato dal PM come lesione arrecata al patrimonio
della società privata e non del socio pubblico77.
La Sezione del Trentino Alto-Adige, sede Trento, in maniera del tutto peculiare ed
in un caso di violazione del divieto di svolgimento di incarichi lavorativi non autorizzati,
ha rimesso “le parti”, alternativamente, innanzi al giudice ordinario oppure al giudice del
lavoro. 78
2. 3. - L’istruttoria - le nullità preprocessuali.
Due novità – l’una giurisprudenziale e l’altra normativa – si sono di recente
occupate della fase procedurale che precede l’instaurazione del giudizio di responsabilità
e si concreta nell’attività istruttoria svolta dalle Procure regionali.
Pur senza pronunciarsi per esplicito sul carattere pre-processuale dell’istruttoria
contabile e sulla sua natura giuridica, la Cassazione per la prima volta ha messo in
risalto l’esistenza di un “potere di controllo” del giudice contabile sull’attività istruttoria
del PM e di forme di tutela (nella specie dalla Sezione giurisdizionale del Lazio
ricondotte all’istituto della cd. istruzione preventiva ex art. 692 e ss. c.p.c.) che
l’ordinamento processuale civile è in grado di assicurare anche in questa fase. 79
In sostanza, è stata riconosciuta l’esistenza del potere del giudice della Corte dei
conti di verificare, in sede dibattimentale, l’ammissibilità delle prove fornite dal PM
contabile o la legittimità di un atto istruttorio.
La novità legislativa, invece, è quella secondo cui le Procure della Corte dei conti –
a pena di nullità eccepibile in ogni momento e ad istanza di chiunque vi abbia interesse -
possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale
76 Corte Cost. sent. n. 77 del 2007, ord. n. 363 del 2008 e, più di recente, ord. n. 110 del 2010. 77 Sez. Toscana, sent. n. 493. 78 Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 66. 79 Cass. SS.UU., sent. n. 19700/2010.
83
soltanto a fronte di una “specifica e concreta notizia di danno”, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. 80
Serve notare che il legislatore, nel formulare il testo letterale della disposizione, ha
adoperato una tecnica redazionale non nuova per l’ordinamento ed ha enunciato un
concetto giuridico cd. “elastico”, non contenutisticamente predeterminato, quindi da
completare e da riempire attraverso criteri integrativi scaturibili dall’attività del giudice-
interprete, chiamato ad adattarli flessibilmente alle circostanze del caso concreto da
decidere.
2.4. - Le fattispecie dannose di prevalente rilievo.
La varietà delle concrete vicende fattuali è tale che una sua rappresentazione
riepilogativa, anche se limitata ad un solo anno, imporrebbe lo svolgimento di citazioni
minuziose ed analitiche.
E’ possibile, tuttavia, procedere ad un’analisi ragionata che possa far cogliere
almeno taluni principi di fondo e linee di tendenza.
In questa dimensione è possibile enucleare, raggruppandole per gruppi tematici,
talune fattispecie giunte al vaglio giudiziale nel corso del 2010.
a) Illiceità concernenti l’erogazione e la gestione di contributi pubblici, nazionali
e/o di derivazione comunitaria
In primo grado risultano emesse sentenze per un importo di condanne per oltre 72
milioni di euro. Le decisioni attengono ad aiuti erogati a vario titolo:
nel settore agricolo e zootecnico 81
nei settori dei finanziamenti destinati al sostegno dello sviluppo regionale e
territoriale 82
nel settore della formazione professionale cofinanziata dal FSE 83
con riferimento ad altre tipologie di finanziamento 84
80 La disposizione è recata dall’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e suc-cessivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. 81 Sez. Piemonte, sent. n. 53 - Sez. Lombardia, sent. n. 112 - Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 17 - Sezione Friuli V.G. , sent. n. 138 - Sez. Lazio, sent. n. 1804 - Sez. Puglia, sent. n. 339 - Sez. Calabria, sent. n. 40, n. 64, n. 116, n. 168, n. 170, n. 171, n. 228, n. 254, n. 322, n. 326, n. 329, n. 333, n. 404, n. 406, n. 497, n. 513, n. 514, n. 549, n. 645, n. 706 - Sez. Sicilia, sent. n. 264, n. 446, n. 708, n. 749, n. 853, n. 1020, n. 1097, n. 1113, n. 1207, n. 1331, n. 1610, n. 1911, n. 1969, n. 2244, n. 2969, n. 3170 - Sez. Sardegna, sent. n. 439, n. 563. 82 Sez. Lazio, sent. n. 761, n. 1402, n. 1581, n. 1601, n. 1626. n. 2187 - Sez. Basilicata, sent. n. 33, n. 264 - Sez. Calabria, sent. n. 371, n. 399, n. 443 - Sez. Sicilia, sent. n. 313, n. 964, n. 2001 - Sez. Liguria, sent. n. 118, n. 119, n. 123, n. 166. 83 Sez. Lombardia, sent. n. 176, n. 631 - Sez Trentino Alto Adige, Bolzano, sent. n. 5 - Sez. Friuli V.G., sent. n. 173 - Sez. Lazio, sent. n. 719, n. 1404, n. 1600.
84
In particolare, sono da segnalare talune decisioni che hanno individuato la
sussistenza, accanto a quella dei percettori delle contribuzioni che hanno mancato di
realizzare le finalità del “programma pubblico” cui erano preordinati i finanziamenti, di
una responsabilità cd. “sussidiaria” degli istituti bancari che, affidatari dello svolgimento
di istruttorie, abbiano omesso colposamente un’approfondita verifica dei requisiti
richiesti per la concessione delle contribuzioni. 85
Di contro, altra decisione ha escluso, in assoluto, la concepibilità di una
responsabilità che possa qualificarsi di tipo “sussidiario”, atteso che la Corte dei conti
deve giudicare le vicende dannose “per la parte” che ciascuno degli agenti ha preso nella
causazione del danno. 86
Infine, è stata esclusa la sussistenza della giurisdizione nei confronti di coloro che,
estranei al percettore, abbiano fornito false fatturazioni. 87
b) fatti delittuosi e corruttivi 88
Anche per questa tipologia di vicende dannose, è da notare che la poliedricità dei
fatti commissivi, nonché il loro essere sovente risalenti nel tempo rispetto al momento in
cui interviene l’accertamento e la decisione del giudice, permette di desumere dalla
giurisprudenza unicamente talune linee di fondo, che non costituiscono la fotografia
fedele e puntuale di quanto è storicamente accaduto nel corso dell’anno 2010 e che
giungerà al vaglio giudiziale solo tra qualche tempo.
In ogni caso, scopo dell’azione del giudice contabile è non solo quello di reintegrare
il patrimonio leso o di sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di guidare
per il futuro l’operato del pubblico dipendente, o comunque del soggetto incaricato
dell’attuazione dell’attività amministrativa, indirizzandolo al corretto perseguimento di
quegli interessi pubblici stabiliti dalle leggi e rispetto ai quali vi è stata la
funzionalizzazione di pubbliche risorse.
c) illiceità causative di danni da disservizio 89
Il danno in discorso corrisponde ad una figura tipologica elaborata da alcuni anni
in via pretoria.
Esso è individuato nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo
svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o
84 Sez. Abruzzo, sent. n. 322, n. 461, n. 322. 85 Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 17 – Sez. Lazio, sent. n. 761, n. 1402, n. 1581. 86 Sez. Lazio, sent. n. 1990. 87 Sez. Calabria, sent. n. 513. 88 Sez. Prima centrale, sent. n. 56, n. 57, n. 182, n. 195 – Sez. Seconda centrale, sent. n. 116 – Sez. Terza centrale, sent. n. 747 - Sez. Piemonte, sent. n. 25, n. 96. 89 Sez. Prima centrale, sent. n. 103, n. 481 – Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 20 – Sez. Puglia, sent. n. 5, n. 35, n. 470, n. 472.
85
amministratore), che abbia impedito il conseguimento dell’attesa legalità dell’azione
pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza dell’azione. In altri termini, può
sussistere il danno allorché l’azione non raggiunga, sotto il profilo qualitativo, le utilità
ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno
spreco delle stesse.
La giurisprudenza lo collega al mancato raggiungimento dell’utilità che si prevede
di ricavare dall’investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali, ai
costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato
conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della
produttività dell’azione amministrativa, alla commissione di reati, di solito corruzione o
concussione, relativamente alla spesa investita per l’organizzazione e lo svolgimento
dell’attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della
collettività.
Il danno può inerire alla non giustificata retribuzione, ad indebite erogazioni di
indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, nonché a tutti i
maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in
base ai canoni di legalità, efficienza e produttività.
d) illiceità causative di danni all’immagine 90
Numerosi problemi interpretativi sono insorti nella giurisprudenza contabile circa
la portata applicativa della nuova norma dettata dall’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n.
78/2009, tanto da spingere varie Sezioni regionali a prospettare dubbi di illegittimità
costituzionale, risolti solo allo scadere del 2010 e con la sentenza n. 355 resa dalla Corte
costituzionale.
La proponibilità di pretese risarcitorie solo in relazione a determinate fattispecie
delittuose (delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale) e solo
all’esito del processo penale è stata ritenuta essere lesiva di vari parametri costituzionali.
Il giudice delle leggi nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte non fondate le
questioni proposte, ha ritenuto che il legislatore non ha inteso prevedere una limitazione
della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella
ordinaria, bensì ha circoscritto i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e
processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine
dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa.
La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole, avendo il legislatore,
nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenuto che soltanto in presenza di condotte
illecite che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra 90 Sez. Prima centrale, sent. n. 494 – Sez. Piemonte, sent. n. 96 – Sez. Liguria, sent. n. 392.
86
l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio
dell’amministrazione, possa essere proposta l’azione di risarcimento del danno.
e) illiceità concernenti il conferimento e svolgimento di incarichi e consulenze 91
La materia del conferimento di incarichi a soggetti “esterni” agli apparati
organizzativi delle pubbliche amministrazioni risulta essere stata presente alla costante
attenzione (e volontà di contenimento della spesa pubblica) del legislatore, a più riprese
e attraverso una lunga seriazione di interventi normativi che, negli ultimi tempi, ha visto
intervenire il d.l. 168/2004, conv. con modificazioni dalla legge n. 191/2004, poi la
legge n. 311/2004, quindi la legge n. 266/2005, la legge n. 244/2007 e, da ultimo, il
D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, in considerazione dei notevoli
impatti che il conferimento può avere sull’andamento della spesa pubblica, sia delle
amministrazioni statali, sia delle autonomie territoriali e delle amministrazioni locali.
La Corte dei conti più volte si è occupata della materia ed ha anche elaborato
criteri che hanno ispirato le revisioni normative variamente intervenute nel corso degli
anni.
f) illiceità contabili, gestorie e amministrative - spese di rappresentanza 92
g) fatti dannosi relativi alla gestione patrimoniale di immobili, mancate riscossioni
canoni, determinazioni incongrue di canoni, irregolarità nella custodia e manutenzione di
beni materiali 93
h) fatti dannosi relativi a cartolarizzazione immobiliare 94
i) danni correlati a “perdita di chance” 95
l) danni correlati a strumenti derivati e operazioni finanziarie 96
Il tema, venuto all’attenzione anche in sede di controllo per la sua diffusione e per
i rilevanti impatti che ha sulla contabilità pubblica, nell’ambito della giurisprudenza di
responsabilità ha registrato nell’anno 2010 talune pronunce che, nel loro complesso,
attestano lo stato attuale dell’elaborazione ermeneutica volta all’individuazione della
sussistenza di danni patrimoniali ridondanti a danno delle collettività amministrate.
91 Sez. Prima centrale, sent. n. 25, n. 26, n. 162, n. 247, n. 251, n. 289, n. 309, n. 315, n. 356, n. 360, n. 443, n. 503 – Sez. Lombardia, sent. n. 627 – Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 8, n. 11, n. 14, n. 25, n. 28, n. 30, n. 33 – Sez. Abruzzo, sent. n. 260 - Sez. Puglia, sent. n. 16, n. 259. 92 Sez. Prima centrale, sent. n. 2, n. 62, n. 65, n.. 66, n. 188, n. 191 – Sez. Terza centrale, sent. n. 750. 93 Sez.. Prima centrale , sent. n. 188, n. 409 - Sez. Seconda centrale, sent. n. 128, n. 149, n. 365 – Sez. Liguria, sent. n. 198, n. 332. 94 Sez. Friuli V.G., sent. n. 202. 95 Sez. Prima centrale, sent. n. 463. 96 Sez. Seconda centrale, sent. n. 472 - Sez. Lazio, sent. n. 245 – Sez. Abruzzo, sent. n. 259 – Sez. Puglia, sent. n. 475.
87
Data la complessità tecnica della materia, in questa sede è possibile
succintamente menzionare solo un recente approdo che, relativamente ad una vicenda
nella quale vi è stato cumulo, in capo ad un istituto bancario, tra la funzione di advisor
e quella di venditore del prodotto finanziario, con una commistione di ruoli, l'apporto
dell'advisor è stato ritenuto configurare un’ingerenza nell'esercizio di funzioni connesse
all'utilizzo di pubbliche risorse (nella forma dell'agente di fatto), con conseguente
instaurazione di una relazione di servizio e l’ assoggettamento alla giurisdizione.
m) indebite erogazioni trattamenti economici dipendenti 97
n) indebitamenti per fronteggiare spese di funzionamento 98
o) violazioni delle regole di incompatibilità lavorativa 99
p) assunzioni o inquadramenti irregolari di personale 100
q) indebito utilizzo di autovetture di servizio 101
r) fatti di “malasanità” 102
Le vicende riguardano con più frequenza irregolarità in acquisti o forniture di beni
o servizi, sprechi derivati da inutilizzazione di attrezzature e strumentazioni diagnostiche
o di laboratorio, anomalie nella corresponsione di rette di degenza o nella gestione di
convenzionamenti o accreditamenti con strutture private, irregolarità o ipertrofie nelle
prescrizioni farmaceutiche da parte di medici, corresponsione di quote capitarie per
assistiti defunti o trasferiti, violazioni della normativa sulle attività libero professionali
extra moenia, situazioni di incompatibilità professionale.
La casistica esaminata, anche per l’anno 2010, si riferisce dunque sia al cd. danno
“iatrogeno” (da diagnosi o terapia), risarcito direttamente dalle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate a pazienti lesi e poi azionato in rivalsa nei confronti di
dipendenti ospedalieri, sia a casi di inosservanza di disposizioni normative che
presidiano l’erogazione del servizio pubblico (es. effettuazione di interventi non
annoverabili tra quelli a carico del servizio sanitario pubblico, ovvero illiceità in
procedure di acquisizione di apparecchiature sanitarie, ecc.).
97 Sez. Puglia, sent. n. 171, n. 464, n. 475, n. 487, n. 568, n. 593, n. 609. 98 Sez. Basilicata, sent. n. 216 – Sez. Siciliana appello, sent. n. 9. 99 Sez. Prima centrale, sent. n. 477, n. 624. 100 Sez. Prima centrale, sent. n. 559 - Sez. Lazio, sent. n. 976, n. 1753, n. 2161, n. 2350. 101 Sez. Prima centrale, sent. n. 63, n. 252 - Sez. Terza centrale, sent. n. 633 - Sez. Puglia, sent. n. 442. 102 Sez. Prima centrale, sent. n. 253 - Sez. Abruzzo, sent. n. 361 – Sez. Puglia , sent. n. 744.
88
2.5. - I rapporti con il giudizio penale.
La frequenza di vicende causative di danni erariali ricollegabili a fatti aventi rilievo
penalistico ha riproposto, anche nel 2010, problematiche riguardanti il rapporto tra il
processo penale e quello contabile che, stante il principio di separatezza e autonomia dei
rispettivi giudizi, si configura essenzialmente come un rapporto tra “giudicati” e non tra
“giurisdizioni” .
Con riferimento alla sentenza penale resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (applicazione
della pena su richiesta), sono stati ribaditi indirizzi esegetici ormai univoci e consolidati.
Il patteggiamento in sede penale, pur se non idoneo, a norma dell'art. 445, comma
1 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 234/2003, alla configurazione di un giudicato
avente efficacia extrapenale, per altro verso è equiparato ad una pronuncia di condanna,
avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico
dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno previamente concordato il P.M. e le
parti, ed avendo egli verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa e,
soprattutto, l’insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex
art. 129 c.p.p..
Pertanto, il decisum penalistico ben può essere valutato dal giudice contabile, in
quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento
psicologico, nonché consente al chiamato innanzi la Corte dei conti di spiegare e di
rendere idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una sua responsabilità penale.
103
D’altronde, una pena applicata senza accertamento di responsabilità andrebbe in
contraddizione frontale con il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25, comma 2
Cost.). L'esigenza che il presupposto della pena (la responsabilità per un reato) sia
positivamente accertato è, infatti, implicita nel principio di legalità e un patteggiamento
concepito come possibilità di pena senza reato infrangerebbe il più elementare ed
essenziale principio di garanzia sul quale si fonda il sistema penale. 104
Altrettanto consolidato, in tema di applicazione del principio del ne bis in idem, è
il precipitato ermeneutico secondo cui soltanto la definitiva, avvenuta liquidazione in
sede civile di un danno assentito in via provvisionale nel giudizio penale può costituire
elemento di preclusione per la domanda risarcitoria attivata in sede contabile. 105
103 Sez. Prima centrale, sent. n. 188 – v. anche Sez. Abruzzo, n. 301. 104 Sez. Lombardia, sent. n. 513. 105 Sez. Puglia, sent. n. 259 - Sez. Lombardia, sent. n. 515.
89
Più incerta, invece, rimane la declinazione applicativa in sede contabile degli
effetti extrapenali riconducibili al giudicato penale assolutorio ai sensi dell’art. 652 c.p.p.
106
Le Sezioni Unite della Cassazione, di recente e attraverso la sentenza n.
1768/2011, hanno provveduto alla ricomposizione di un contrasto interpretativo
maturato anche nella giurisprudenza di legittimità.
La sentenza ha fatto esplicita menzione della precisazione che l’art. 9 della legge n.
97/2001 ha introdotto nel testo dell’art. 652 c.p.p., disponendo che la sentenza penale
irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato per “il risarcimento del danno
promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso”, dunque un chiaro riferimento
anche alle azioni risarcitorie esercitate nei giudizi di responsabilità amministrativa
davanti alla Corte dei conti.
2.6. - Temi di diritto sostanziale.
In ordine al cd. elemento soggettivo o psicologico della responsabilità, la
giurisprudenza contabile si è talora divisa tra l’accezione penalistica del “dolo (volontà
dell’evento dannoso, che si accompagni alla volontarietà della condotta antidoverosa) e la
nozione civilistica del dolo c.d. contrattuale o in adimplendo, secondo la quale è
sufficiente che l’agente responsabile tenga scientemente un comportamento violativo di
un obbligo di servizio e non è quindi necessaria la diretta e cosciente intenzione di agire
ingiustamente a danno di altri.
La Sezione Prima centrale, con la sentenza n. 356, aderisce alla prima accezione,
ritenendo che l’adozione del concetto di dolo contrattuale si porrebbe in contrasto con la
più accreditata tesi sulla natura extracontrattuale della responsabilità amministrativa,
oltre a collidere con la stessa regola secondo cui la predetta responsabilità
amministrativa richiede un comportamento (almeno) gravemente colposo, poiché esso
sarebbe difficilmente configurabile con riferimento alla violazione di preesistenti, specifici
obblighi.
Dunque, il dolo si può concretare ove si cumulino, con la conoscenza della causa
del danno, dati della realtà che comprovino il ricorrere di ulteriori consapevolezze circa
l’effettività e lo specifico contenuto del danno medesimo. In questo senso, il dolo c.d.
“erariale” va inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà
dell’azione o omissione contra legem, con specifico riguardo alla violazione delle norme
106 Sez. Calabria, sent. n. 66.
90
giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue
conseguenze dannose per le finanze pubbliche.
Tematica di diritto sostanziale altrettanto ricorrente è quella, in una stessa
vicenda dannosa, della coesistenza di condotte dolose e condotte colpose, queste ultime
concretatesi nella violazione di obblighi di vigilanza e controllo.
Gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche nel corso del 2010, sono stati nel
senso di ritenere, nei confronti dei soggetti diversi dal responsabile a titolo di dolo, la
sussistenza di una responsabilità cosiddetta “sussidiaria”. 107
Di segno diverso è la sentenza n. 1990 della Sezione Lazio.
Dopo aver ripercorso il quadro dell’evoluzione normativa che in passato ha
condotto a pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 453/1998) e delle Sezioni Riunite
(sent. n. 4/99/QM), il giudice laziale è dell’avviso che la responsabilità sussidiaria non
dovrebbe avere più cittadinanza nel sistema della responsabilità amministrativa, alla
luce delle innovazioni introdotte dalla legge n. 20/1994 e succ. modificazioni.
Il principio della parziarietà che informa la responsabilità amministrativa contabile
impone l’accertamento delle singole responsabilità di coloro che concorrono alla
produzione del danno erariale e la condanna al risarcimento “per la parte che vi ha
preso”. Ciò che determina la responsabilità è la condotta dolosa o gravemente colposa
che, in misura diversa, ha inciso nella causazione dell’evento danno, secondo i principi
che governano il nesso di causalità. Solo la condotta dolosa di per se sola idonea a
produrre l’evento può escludere la responsabilità del soggetto che abbia agito con colpa
grave e la conseguente condanna al ristoro di una parte del danno.
In tutti gli altri casi, il responsabile per colpa grave subirà una condanna,
ancorché commisurata all’incidenza causale della sua condotta, concorrente con quella di
chi abbia agito con dolo, e sarà una condanna paritetica, cioè principale, anche se ridotta
nella misura. E, comunque, un problema di “equità risarcitoria” nell’ipotesi di
concorrenza di condotta dolosa e gravemente colposa si pone solo nel caso in cui il danno
erariale prodotto consista nella sottrazione di un bene o in un vantaggio economico da
parte del responsabile a titolo di dolo, perché in tutti gli altri casi è sufficiente graduare
la percentuale di risarcimento all’entità dell’apporto causale dei soggetti responsabili.
107 Sez. Prima centrale, sent. n. 191 - Sez. Terza centrale, sent. n. 493 - Sez. Lombardia, sent. n. 50 - Sez. Lazio, sent. n. 1402.
91
2.7. - Questioni di rito.
Numerose e di largo interesse applicativo sono le decisioni che nel 2010 hanno
affrontato e risolto problematiche aventi carattere processuale.
Tra le principali possono menzionarsi le seguenti.
Relativamente ad una fase procedurale – quella dei sequestri conservativi – che
solitamente si svolge ante causam e precede il giudizio sul merito della responsabilità, è
stata scrutinata la questione della esecuzione di sequestro conservativo di “crediti”
presso terzi e della cd. “dichiarazione di quantità” che il terzo debitore deve rendere
affinché possa essere determinata l’esistenza e l’ammontare del credito pignorando.
Le Sezioni Unite della Cassazione, tramite la sentenza n. 17471/2009, hanno
enunciato il principio di diritto secondo cui “per l’esecuzione del sequestro conservativo di
crediti, autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti, il terzo deve essere citato a comparire davanti al tribunale ordinario, per rendere la
dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile”.
Si tratta di principio che non sempre ha trovato applicazione conforme e univoca
presso le Sezione regionali giudicanti.
Nel 2010 la Sezione Lombardia, tramite l’ordinanza n. 139, ha declinato
l’applicazione della regola di diritto in conformità a quanto già affermato dal giudice
regolatore di giurisdizione.
La decisione - dopo aver ricordato che l’esecuzione del sequestro conservativo
avviene mediante citazione del debitore e del terzo a comparire dinanzi al giudice
dell’esecuzione competente – che è il tribunale del luogo di residenza del terzo – con
l’osservanza dei termini a comparire di cui all’art. 501 cod. proc. civ. (ossia 10 giorni) e
che, secondo quanto prevede l’art. 678 cod. proc. civ., se all’udienza il terzo rende una
dichiarazione in tutto o in parte negativa o non compare e il creditore sequestrante
domanda l’accertamento incidentale del credito, il relativo giudizio deve restare sospeso
in attesa dell’accertamento del credito per il quale fu concessa la misura, a meno che il
terzo non richieda che si proceda immediatamente - ha declinato la giurisdizione in
favore del giudice ordinario.
La Sezione Emilia-Romagna, analogamente e con l’ord. n. 226, poi confermata in
sede di reclamo tramite l’ord. n. 229, ha respinto richieste, formulate dal pubblico
ministero, di contestazione della impignorabilità e di chiarimenti nei confronti del terzo
debitore, essendo le richieste medesime attinenti a profili riconducibili alla fase
dell’esecuzione della misura cautelare, di competenza del giudice ordinario. E‘ stata
altresì respinta un’eccezione di incostituzionalità sollevata dal PM in proposito, “stante il
difetto della rilevanza della questione prospettata, dato che il giudice designato, sulla base
92
dei ricostruiti connotati della fase del giudizio cautelare di conferma, che si svolge innanzi
al giudice designato, non si trova a dare applicazione alla disciplina denunciata, attenendo
l’applicazione della norma evocata alla distinta fase dell’esecuzione della misura, la cui
giurisdizione, appunto, appartiene al giudice dell’esecuzione”.
Altro tema di frequente portato al vaglio del giudice contabile è quello della
sussistenza di asserite difformità fra l’atto di citazione e l’invito a dedurre.
La Sezione Prima centrale, con la sentenza n. 440, ha precisato che il vizio di
difformità si configura soltanto allorché fra i due atti, proceduralmente concatenati, si
verifichi una cesura grave e insanabile che riguardi uno o più aspetti sostanziali della
contestazione (es. quando la citazione rechi contestazioni riguardanti fattispecie e
condotte diverse sviluppatesi secondo cronologie non coincidenti, quando prospetti
impostazioni disomogenee del nesso di causalità rispetto all’evento di danno, quando
muti in modo assolutamente significativo il quadro probatorio di riferimento), ovvero
quando risulti non puntualmente e rispettato il diritto di difesa, anche in fase
istruttoria, spettante all’agente pubblico chiamato a dedurre, diritto che si sostanzia
nella facoltà di una valida interlocuzione difensiva rispetto alla contestazione definitiva
contenuta in citazione. 108
Una tematica avente radici sostanziali e riflessi di diritto processuale è quella
concernente la interruzione del processo in caso di decesso di uno degli appellanti.
La Sezione Prima centrale – considerato che ai sensi dell’art. 1, comma , della
legge n. 20/1994 e succ. modif. il debito risarcitorio si estende agli eredi soltanto nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli
eredi stessi ed a fronte della dichiarazione del Pubblico Ministero di udienza circa la
non sussistenza dei presupposti di indebito arricchimento che giustifichino la chiamata
in giudizio degli eredi - ha ritenuto doversi disporre la prosecuzione del giudizio nei
confronti degli altri coappellanti. 109
Infine, sempre la Prima Sezione centrale ha avuto occasione di soffermarsi sulla
problematica dell’ onere di specificazione dei motivi d’appello, desumibile dall’art. 342
cod. proc. civ.
Nel fare applicazione di principi consolidati presenti nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la Sezione ha affermato che il giudizio di appello ha natura di
“revisio prioris instantiae” e non è un “nuovo giudizio”, che l’onere della specificazione dei
motivi gravame ha la duplice funzione di delimitare l’ambito della cognizione del giudice
d’appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata,
108 In tema v. anche: Sez. Abruzzo, n. 378. 109 Sez. Prima centrale, sent. n. 578 e n. 601.
93
che l’onere è assolto solo se l’atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su
punti specifici della sentenza di primo grado, che non è sufficiente, in relazione ad un
autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle argomentazioni svolte in primo
grado. 110
2.8. - La regolazione delle spese di giudizio e di difesa.
Un tema che di frequente perviene all’esame del giudice contabile è quello
concernente il regolamento delle spese di giudizio.
La materia è disciplinata dall’art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. da legge n.
135/1997, fatto successivamente oggetto di due norme di “interpretazione autentica” (a
dimostrazione di talune oscillazioni giurisprudenziali maturate al riguardo).
Con la prima (art. 10-bis D.L. 203/ 2005, conv. da legge n. 248/2005), si è
stabilito l’obbligo del giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, di liquidare
l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto con le modalità di
cui all’art. 91 del codice di procedura civile.
Con la seconda norma (art. 17, comma 30-quinquies, del D.L. n. 78/2009, conv.
da legge n. 102/2009), si è stabilito che in caso di proscioglimento nel merito il giudice
contabile non può disporre in alcun modo la compensazione delle spese.
L’attenta applicazione delle sopravvenute disposizioni interpretative di legge risulta
essere pressoché uniforme. 111
2.9. – La tutela cautelare.
Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, secondo
cui “al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del
regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso
che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela del
creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”, sono divenuti
frequenti i giudizi aventi ad oggetto azioni revocatorie promosse dal PM contabile avverso
atti di disposizione di beni patrimoniali, compiuti da presunti responsabili ed
110 Sez. Prima centrale, sent. n. 514. 111 Orientamento diverso è stato assunto dalla Sez. Lombardia, che ha escluso l’applicabilità del divieto nel caso in cui il proscioglimento nel merito possa dirsi essere “non pieno” (ad esempio per sussistenza di colpa di intensità normale e non grave): sent. n. 235 e n. 676.
94
astrattamente idonei a sottrarre garanzie reali al soddisfacimento del credito erariale, dei
quali può essere chiesta l’inefficacia nei confronti dell’amministrazione danneggiata.
Applicazioni dell’istituto sono state oggetto, nell’anno 2010, di giudizi decisi dalla
Sezione Piemonte con le sentenze n. 9, n. 54, n. 73, n. 118, n. 144 (quest’ultima relativa
alla declaratoria di inefficacia di una convenzione matrimoniale costitutiva di fondo
patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c. , mediante conferimento di quote immobiliari).
La Seconda Sezione centrale invece, con la sentenza n. 13, ha avuto occasione di
precisare che l’assunto secondo cui l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c.
avrebbe una sua specificità nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile,
occorrendo l’accertamento dell’esistenza del credito erariale con sentenza passata in
giudicato, non può essere condiviso.
Il richiamo esplicito delle disposizioni del codice civile sui mezzi di conservazione
della garanzia operato dal citato art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005 implica che
dette disposizioni debbono essere applicate dal giudice contabile nel loro dettato
normativo codicistico, senza che occorra alcun aggiustamento sistematico, peraltro non
necessario neppure tenuto conto della specificità della responsabilità di cui conosce la
Corte dei conti.
3. Giudizi di conto
Il giudizio di conto rappresenta il nucleo storico della funzione giurisdizionale
della Corte dei conti, come disegnato nella legge istitutiva di epoca pre-repubblicana.
Nel corso del 2010 varie Sezioni giurisdizionali sono intervenute in materia.
La Sezione Trentino Alto Adige-Trento si è occupata di istanze di resa di conto
proposte dal Pubblico Ministero nei confronti di concessionario della riscossione ed ha
dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta presentazione di
“conti” presentati in modo incompleto o inesatto (ad esempio perché non riportanti tutti
gli elementi tipici e necessari del conto giudiziale), ma comunque forniti di “contenuto
necessario e sufficiente a ricostruire la gestione finanziaria”. 112
La Sezione Toscana, pronunciando in tema di estinzione dei giudizi ed alla luce di
una ratio decidendi deflattiva, ha affermato che “non occorre acquisire i conti precedenti al
conto relativamente al quale sia intervenuta la dichiarazione di estinzione” e che “i giudizi
sui conti precedenti al conto relativamente al quale sia intervenuta la dichiarazione di
estinzione, che risultino già acquisiti, vanno dichiarati, invece che estinti, improcedibili per
112 Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sentenze n. 67, n. 71, n. 73, n. 76.
95
difetto di interesse, senza che sia necessario l’esame dei conti nemmeno sotto il profilo
formale”. 113
La Sezione Lazio, a seguito di decisioni su regolamento preventivo di giurisdizione
assunte dalla Corte di Cassazione, ha riavviato l’esame di numerosi conti giudiziali che
dovevano rendere concessionari del cd. “gioco lecito”. Superata la fase relativa alla cd.
istanza di resa del conto, i giudizi proseguono in fase istruttoria. 114
Infine la Sezione Seconda centrale, con la sentenza n. 91, dopo aver premesso che
il giudizio per resa di conto, a differenza dell’ordinario giudizio di conto, in cui “la
presentazione del conto costituisce l’agente … in giudizio” – conosce l’iniziativa necessaria
del Pubblico Ministero, che “promuove il giudizio dinanzi alla competente sezione o di sua
iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell’esercizio delle sue attribuzioni
contenziose o di controllo”, ha chiarito che il giudizio in discorso è viziato ab origine se
instaurato d’ufficio dalla Sezione regionale, in assenza della necessaria iniziativa della
locale Procura e senza che sia fissato al contabile un termine per la presentazione del
conto. Né può farsi applicazione dell’art. 354, 1° comma, c.p.c., nella considerazione che
la nullità, nel caso di specie, deriva da vizi procedurali non sanabili mediante rimessione
della causa al primo giudice, la quale implica - stante il richiamo all’art. 353, 2° comma,
c.p.c. - che il processo possa essere riassunto dalle parti dinanzi al primo giudice. Dal
che discende che gli atti debbano essere rimessi alla Procura regionale affinché possa, se
del caso, darsi inizio al giudizio per resa di conto in conformità con le norme che ne
regolano l’iniziativa processuale.
4. Giudizi ad istanza di parte in materia contabile
Una tematica interpretativa meritevole di segnalazione e probabilmente destinata
ad emergere nel corso del 2011, qualora le Sezioni di appello siano chiamate a
pronunciarsi al riguardo, è quella concernente l’applicazione dell’art. 2, comma 2-septies
del D.L. n. 40/2010, conv. dalla legge n. 73/2010.
Il legislatore ha previsto una “sanatoria” delle controversie afferenti concessionari
dei servizi di riscossione, per le attività da essi svolte sino al 30 giugno 2009 e che 113 Sez. Toscana, sentenze n. 228, 229, 230, 231, 240, 241, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 364, 365, 367, 368, tutte del 2010. 114 Di significativo rilievo è la sentenza Sez. Lazio n. 2186/2010, con la quale è stata rigettata la domanda di comminatoria della sanzione di cui all’articolo 46 del t.u. n. 1214/1934 per omessa rendicontazione nel termine perentorio ordinato dal giudice. E’ stato ritenuto, infatti che la condotta omissiva dell’agente contabile che non ha rispettato l’ordine del giudice e non ha presentato nel termine il conto non è censurabile quando l’agente medesimo, proponendo un regolamento preventivo di giurisdizione, abbia ritenuto necessario “un previo accertamento giudiziale e nel contraddittorio delle parti sulla sussistenza dei presupposti giuridici dell’obbligo di resa del conto giudiziale”.
96
abbiano dato luogo ad illiceità causative di responsabilità responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile.
Il DM n. 186/2010 ha definito la misura percentuale degli importi che, se
regolarmente corrisposti dal concessionario, determinano l’estinzione dei giudizi
pendenti.
La formulazione letterale della norma, non tecnicamente perfetta, spinge a
verificare se la sanatoria de qua possa essere applicata anche nell’ambito di giudizi
attivati “ad istanza di parte” (es. giudizi relativi a rimborso di quote esattoriali non
riscosse). Allo stato, gli orientamenti assunti in primo grado risultano essere favorevoli.
115
5. La giurisdizione nella materia pensionistica
Con particolare riferimento all’anno appena trascorso, per quanto riguarda i
giudizi di primo grado, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010 il numero complessivo
dei ricorsi pensionistici in carico alle sezioni regionali è stato di 61.933 (di cui 52.436
giudizi pendenti al 1° gennaio e 9.497 pervenuti nell’anno); 20.032 sono stati i giudizi
definiti nel periodo, con una pendenza finale, appunto, di 41.901 ricorsi.
Per quel che riguarda invece l’attività in tale settore delle sezioni d’appello, emerge
un carico complessivo, nel 2010, di 10.327 ricorsi (7.329 pendenti ad inizio anno e 2.395
pervenuti fino al 31 dicembre); 1.997 sono stati i giudizi definiti, con una rimanenza a
fine anno di 8.330 ricorsi.
Si segnalano, di seguito, le pronunzie più rilevanti in materia pensionistica,
pubblicate nel corso dell’anno 2010.
Per quel che riguarda i profili processuali, numerose pronunzie hanno ribadito i
limiti alla proponibilità dell’appello in materia pensionistica, che la legge limita alle sole
questioni di fatto116.
Si è andata anche affermando con sempre maggiore chiarezza, nel corso dell’anno,
una più severa posizione in tema di regolazione delle spese legali, che un’antica
tradizione della giurisprudenza voleva quasi sempre compensate tra le parti, a
prescindere dallo svolgimento del processo e dall’esito della vertenza. Tale tradizione è
stata rivista negli ultimi tempi, alla luce delle più recenti innovazioni normative, in
115 Sez. Veneto, sent. n. 816, n. 817, n. 820, n. 821, n. 822, n. 823, n. 894, n. 907, n. 908, n. 910, n. 911, tutte del 2010. 116 Tra le numerosissime, v. Sezione I d’appello, nn. 18, 30, 36, 58, 79, 165, 201, 219, 281, 299, 316, 325, 394, 410, 470, 507, 530, 545, 569, 575, 587, 606, 613, 640, 661/2010; Sezione II d’appello, nn. 53, 87 e 467/2010; Sezione III d’appello, nn. 9, 266, 537, 646/2010; Sezione d’appello per la Sicilia, nn. 71, 76, 108, 109, 260/2010.
97
particolare quelle di cui alla legge n. 69/2009, che ha fortemente ridotto le possibilità di
compensazione delle spese di lite. In considerazione di ciò, sono aumentate le pronunzie
di condanna del soccombente (istituto previdenziale o pensionato) alla rifusione delle
spese legali a favore di controparte, tanto in primo quanto in secondo grado117.
Ha trovato conferma la giurisprudenza che afferma la necessità di comunicare la
data di fissazione dell’udienza di discussione, nei giudizi di primo grado, alle sole parti
costituite (Sezione II d’appello, n. 157/2010).
La Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha ritenuto che la
mancata indicazione del codice fiscale del ricorrente costituisca una mera irregolarità
formale, non idonea ad invalidare l’atto introduttivo del giudizio pensionistico (sentenza
n. 21/2010).
La Sezione I d’appello, con sentenza n. 501/2010, ha affermato che il
trasferimento all’INPS dei rapporti aventi per oggetto i trattamenti pensionistici dei
dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ove non ancora definiti, non incide sulla
preesistente legittimazione processuale, che permane nei giudizi in corso al momento
dell’entrata in vigore della legge predetta.
Con riferimento, invece, alle problematiche di carattere sostanziale, si citano in
primo luogo due pronunzie delle Sezioni riunite, che hanno risolto altrettante incertezze
giurisprudenziali.
La sentenza n. 1/QM del 26 febbraio 2010 ha chiarito che l'indennità militare di
cui all'art. 9 della L. n. 231/1990 non è pensionabile, e pertanto essa non è computabile
ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria.
Con la sentenza n. 2/QM dell’8 marzo 2010, è stato precisato che le disposizioni
della L. n. 388/2000, che pongono limiti alla perequazione automatica delle pensioni in
ragione dell'importo dei trattamenti rapportato alla misura minima INPS, costituiscono
principi fondamentali di riforma economico sociale; di conseguenza esse si applicano
anche ai pensionati della regione Sicilia e prevalgono sui più favorevoli meccanismi di
adeguamenti previsti dalla legislazione regionale.
Una questione di particolare rilievo, che nell’anno appena trascorso sembra avere
finalmente trovato una sua definitiva soluzione dopo qualche anno di oscillazioni
117 Cfr. Sezione I d’appello, nn. 574, 588, 694/2010; Sezione II d’appello, nn. 134, 336, 428, 434/2010; Sezione III d’appello, nn. 706 e 712/2010; Sezione d’appello Sicilia, nn. 148, 206, 226/2010; Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 56/2010; Sezione giurisdizionale Calabria, nn. 646 e 732/2010; Sezione giurisdizionale Campania, nn. 521, 779 e 2954/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 2057/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, n. 213/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, nn. 1800, 2289 e 2290/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, nn. 793 e 798/2010; Sezione giurisdizionale Marche, n. 230/2010; Sezione giurisdizionale Molise, nn. 13 e 33/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, nn. 180 e 186/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, nn. 667, 852 e 856/2010; Sezione giurisdizionale Sardegna, nn. 298 e 416/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, nn. 2703, 2963 e 2967/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, nn. 70, 163 e 320/2010; Sezione giurisdizionale Umbria, n. 101/2010.
98
giurisprudenziali, soprattutto in primo grado, è quella relativa alla duplice indennità
integrativa speciale in presenza di due trattamenti pensionistici; ciò a seguito dell’ultima
pronunzia in materia della Corte Costituzionale, sentenza n. 197, pubblicata il 4.6.2010.
Il Giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato la persistente vigenza – pur dopo i
numerosi interventi normativi nella materia - dell'art. 99, comma 2, del D.P.R. n.
1092/1973, e, tra l'altro, definito conforme a costituzione il diritto vivente costituito dalle
numerosissime decisioni dalle tre Sezioni centrali d'appello della Corte dei Conti,
intervenute negli ultimi anni. Le ultime pronunzie in materia, dunque, hanno tutte
riaffermato il principio – che era stato già affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei
conti con sentenza n. 14/QM/2003 e successivamente ribadito con le sentenze n.
2/QM/2006 e n. 1/QM/2009 - secondo cui nell’ipotesi di fruizione di doppio trattamento
di pensione non è consentito il cumulo delle indennità integrative speciali; pertanto, il
titolare di due pensioni ha diritto a percepire l’indennità integrativa speciale, sulla
seconda pensione, soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione
sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) 118.
E’ stata confermata, senza eccezioni, l’insussistenza di un diritto alla perequazione
generalizzata delle pensioni al variare delle retribuzioni dei pari gardo ancora in servizio,
escludendosi così la possibilità di un aggancio alla dinamica salariale119.
La giurisprudenza delle Sezioni d’appello ha ribadito la sussistenza del diritto, sui
ratei di pensione erogati in ritardo rispetto alla normale scadenza, agli interessi legali e
alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c., anche per le pensioni
privilegiate cc.dd. “tabellari”, ma solo con riferimento ai ratei scaduti dopo la data di
entrata in vigore della legge n. 205/2000, che ha esteso l’applicazione di tale norma
anche al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti 120. Sempre in tema di
emolumenti accessori (interessi e rivalutazione monetaria), è stato affermato che la
relativa richiesta deve essere avanzata nel giudizio proposto per la pretesa pensionistica
principale e non può essere dedotta in un successivo autonomo giudizio ove sul primo si
sia formato il giudicato (Sezione I d’appello, sentenza n. 256/2010).
Numerose sentenze, sia in appello che in primo grado, si sono pronunziate sul 118 Cfr., tra le numerose pronunzie, Sezione I d’appello, sentenze nn. 331, 382, 441, 447, 518, 528, 563, 589 e 604 del 2010; Sezione II d’appello, sentenze nn. 281, 320, 327, 335, 393, 420, 452, 476, 525, 537 del 2010; Sezione III d’appello, sentenze nn. 732, 753, 800, 814, 850, 869, 872 del 2010; Sezione siciliana d’appello, sentenze nn. 212, 236, 249, 253 del 2010. 119 Sezione I d’appello, nn. 460, 471,611/2010; Sezione II d’appello, nn. 64, 141, 142, 640/2010; Sezione III d’appello, nn.196 e 319/2010. 120 Si vedano, tra le tante, Sezione I d’appello, sentenze nn. 22, 30, 44, 102, 269, 305, 450, 488, 556 del 2010; Sezione II d’appello, nn. 48, 60, 77, 244, 350, 428 del 2010; Sezione III d’appello, nn. 124, 187, 197, 235, 251, 323, 617, 685 del 2010.
99
tema del recupero di indebiti pensionistici, contestati dagli interessati. La posizione del
tutto prevalente della giurisprudenza - pur nella estrema varietà delle situazioni concrete
– è nel senso che il recupero di tali indebiti sia ammissibile solo se disposto entro termini
ragionevoli, compatibili con la tutela dell’affidamento da parte del pensionato121.
Molte le pronunzie significative, nel corso dell’anno, riferite alla possibilità – o
meno - di valorizzare in pensione particolari voci retributive.
Così, costante è stata l’affermazione giurisprudenziale in ordine alla mancata
spettanza del diritto alla maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale per gli ex
militari, di cui all’art. 1 del D.L. n. 379/1987122, come pure dell’assegno di
aeronavigazione di cui agli articoli 5 e 19 della legge n. 78/1983123.
Con sentenza n. 277/2010, la Sezione I d’appello ha ritenuto che gli appartenenti
al ruolo del personale non direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, collocati a riposo
tra il 1.4.1993 ed il 2.6.1995, non abbiano diritto alla riliquidazione del trattamento
pensionistico, con l’equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente del personale di
Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121/1982.
La sentenza n. 78/2010 della Sezione I d’appello ha escluso la computabilità della
retribuzione di posizione nella parte fissa, a favore di un direttore di divisione del ruolo
ad esaurimento: la valutazione di tale voce economica ai fini pensionistici potrà aversi
soltanto nei casi in cui i soggetti inquadrati nel ruolo ad esaurimento abbiano fruito della
predetta retribuzione a seguito del conferimento di incarico dirigenziale.
La sentenza n. 166/2010 della Sezione I d’appello ha escluso che, nell’ipotesi di
conferimento del beneficio della promozione di un militare al grado di colonnello e
collocamento a riposo il giorno successivo, l’indennità perequativa di cui alla legge n.
334/1997 e alla legge n. 244/1999 possa essere inclusa nella base pensionabile.
Sempre con riferimento alla carriera militare, la sentenza n. 88/2010 della Sezione
II d’appello ha negato il diritto all’indennità di ausiliaria ai generali nominati commissari
di leva.
121 La giurisprudenza in materia è vastissima. Si citano, tra le tante pronunzie intervenute nell’anno, Sezione I d’appello, sentenze nn. 5, 39, 107, 285, 377, 410, 498, 603, 645/2010; Sezione II d’appello, nn. 425 e 492/2010; Sezione III d’appello, nn. 288 e 321/2010; Sezione giurisdizionale Abruzzo, nn. 187 e 558/2010; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 351/2010; Sezione giurisdizionale Campania, n. 2845/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, nn. 255, 788, 2009 e 2052/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, nn. 64 e 207/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, nn. 2175 e 2453/2010; Sezione giurisdizionale Liguria, n. 230/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, nn. 260 e 541/2010; Sezione giurisdizionale Marche, n. 87/2010; Sezione giurisdizionale Molise, n. 13/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 177/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 672/2010; Sezione giurisdizionale Sardegna, n. 474/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, nn. 2063 e 2730/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 445/2010; Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Bolzano, nn. 18 e 37/2010; Sezione giurisdizionale Valle d’Aosta, n. 16/2010; Sezione giurisdizionale Veneto, nn. 774 e 850/2010; 122 V. Sezione I d’appello, nn. 38, 52, 375, 395, 574, 668; Sezione II d’appello, nn. 11, 18, 29, 42, 96, 108, 183, 202, 256, 408, 438; Sezione II d’appello, n. 615. 123 Sezione I d’appello, nn. 393, 500, 505, 693/2010; Sezione II d’appello, nn. 31, 33, 57, 102, 109, 315/2010.
100
Per quel che riguarda il settore delle pensioni civili, è stato escluso che gli ex
dipendenti del comparto scuola potessero cumulare i benefici economici del CCNL, con la
perquzione automatica secondo gli indici ISTAT124 (Sezione II d’appello, n. 212/2010).
Ancora, la Sezione I d’appello, con sentenza n. 674/2010 ha affermato che i cc.dd.
diritti di segreteria, percepiti dai segretari comunali in attività di servizio, non
costituiscono voci certe, fisse e continuative della retribuzione, atteso che sono collegati a
presupposti che possono o non possono verificarsi, e non hanno perciò i caratteri
richiesti dall’art. 15 della legge n. 1077/1959 per la valutabilità nella quota “A” di
pensione, di cui all’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995125.
Analogamente, per l’indennità di direzione generale dei segretari comunali e
provinciali, la medesima Sezione I d’appello, in conformità a precedente pronuncia delle
Sezioni Riunite (sentenza n. 2/2009), ha dichiarato la non computabilità nella quota “A”
di pensione, in quanto detta indennità varia a seconda della capacità di spesa di ciascun
comune, nè è continuativa in quanto le funzioni di direttore generale sono a termine e
discrezionalmente revocabili.
Sono stati respinti i ricorsi di alcuni ex dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e di Trenitalia S.p.A., finalizzati al riconoscimento, in quota A di pensione, del c.d.
assegno di confine (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 579 e Sezione giurisdizionale
Piemonte, n. 115/2010).
Sempre con riferimento agli ex dipendenti ferroviari, e categorie simili, è stato
anche affrontato il delicato tema del riconoscimento dei benefici previdenziali per i
lavoratori esposti a rischio di amianto; il problema principale, nella fattispecie, è
rappresentato dalla necessità per gli interessati di dimostrare l’avvenuta, pregressa
esposizione all’amianto per il periodo ultradecennale previsto dalle norme in materia126.
E’ stato infine affermato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs.vo n.
151/2001, i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità
relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito
di contribuzione minima di cinque anni, sono riconoscibili a domanda per gli iscritti al
fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
124 Sezione II d’appello, nn. 147, 212, 245, 418, 424/2010; Sezione III d’appello, n. 84/2010. 125 Per la medesima fattispecie, v. anche Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Trento, n. 9/2010. 126 Numerose le pronunzie rese nell’anno dai giudici di primo grado: v., ex plurimis, Sezione giurisdizionale Calabria, n. 696/2010; Sezione giurisdizionale Campania, n. 2049/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 2083/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, n. 84/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 2452/2010; Sezione giurisdizionale iguria, n. 314/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 78/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 66/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 815/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, n. 2391/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 479/2010; Sezione giurisdizionale Umbria, n. 114/2010; Sezione giurisdizionale Valle d’Aosta, n. 15/2010; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 703/2010. Per il grado d’appello, v. Sezione I, nn. 12, 13 e 14/2010.
101
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(Sezione I d’appello, sentenza n. 665/2010).
6. Le Sezioni riunite e la funzione nomofilattica
Le Sezioni Riunite si pronunciano sui giudizi che presentino una questione di
diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su
quelli che presentino una questione di massima di particolare importanza.
Si tratta di una funzione decisoria di intenso rilievo ordinamentale, posto che essa
tende ad assicurare il fondamentale valore rappresentato dalla omogeneità
nell’applicazione e nell’interpretazione del diritto.
Nell’anno 2010 è da segnalare la pronuncia, su deferimento disposto dalla Prima
Sezione centrale di appello, di cui alla sentenza n. 5/2010/QM, con la quale è stato
affermato il seguente principio di diritto: “avverso l’ordinanza che consente o nega la
proroga ex art. 5, comma I° del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio
1994 n. 19 e succ. mod., è proponibile il reclamo ai sensi degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. e
dell’art. 26 r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933”.
In tema di nomofilachia è da ricordare, altresì, che la legge n. 69 del 2009,
novellando le vigenti disposizioni in coerenza con quanto l’ordinamento processuale
prevede per la Corte di Cassazione e per il Consiglio di Stato, ha esteso al Presidente
della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima, prima intestato
unicamente alle singole Sezioni giurisdizionali ed al Procuratore generale.
Come emerge anche dai lavori preparatori della norma, la ragione che ha ispirato
la scelta legislativa è stata quella di aggiungere, al fine di potenziare il potere
nomofilattico delle Sezioni Riunite, un’ulteriore forma di accesso alle predette Sezioni da
parte del Presidente della Corte, in linea con quanto previsto dall’art. 374 cod. proc. civ.
Orbene, nell’anno 2010 le Sezioni Riunite hanno sospettato di illegittimità
costituzionale il potere di deferimento d’ufficio delle questioni di massima esercitabile dal
Presidente, quale organo di vertice della giurisdizione contabile. 127
La Corte costituzionale, nel dichiarare in parte inammissibile e in parte infondata
la questione, con la sentenza n. 30/2011 ha diffusamente chiarito la portata applicativa
della novella.
Il giudice delle leggi ha osservato, in particolare, che :
127 La questione di legittimità costituzionale, sollevata tramite ordinanza dell’8 aprile 2010, ha investito l’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
102
la nuova norma non disciplina in alcun modo il diritto di azione delle parti
private o del pubblico ministero contabile e non reca nessun vulnus al diritto di difesa
tutelato dall’art. 24 Cost, limitandosi invece a stabilire i criteri che presiedono all’accesso
alle Sezioni riunite ed a prevedere un potere di deferimento d’ufficio che l’ordinamento
riconosce sia al Primo Presidente della Corte di cassazione, sia al Presidente del Consiglio
di Stato, senza che mai sia stata contestata la loro naturale preordinazione a garantire la
retta applicazione della legge, quando questa sia suscettibile, in astratto, di
interpretazioni contrastanti.
il potere presidenziale di deferimento non si sostanzia nel “prelievo” di un
giudizio pendente presso una Sezione giurisdizionale per “trasferirlo” alla decisione delle
Sezioni riunite. Il giudizio resta incardinato nella Sezione davanti alla quale pende ed a
questa – dopo la pronuncia del principio di diritto – gli atti devono ritornare per
l’ulteriore seguito, salvo il potere della Sezione di non condividere il principio enunciato
dalle Sezioni riunite e rimettere ad esse la decisione del giudizio.
al Presidente della Corte, nell’esercizio del potere di deferimento, deve essere
riconosciuto la qualità di “giudice terzo e imparziale”, la cui attività è esclusivamente
diretta ad assicurare l’esatta osservanza della legge, nell’interesse, in definitiva, degli
utenti del “servizio giustizia”.
le Sezioni riunite rivestono la natura di articolazione interna del plesso
giurisdizionale centrale della magistratura contabile e non sussiste alcuna
differenziazione nelle modalità di composizione delle medesime con specifico riguardo alla
ipotesi in cui il deferimento delle questioni di massima involga controversie rientranti
nella competenza del giudice di appello.
La novella di cui all’art. 42 L. n. 69/2009, cit., ha anche previsto che la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, qualora ritenga di non condividere il principio di
diritto in precedenza enunciato dalle Sezioni riunite, deve rimettere a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del giudizio. Le pronunzie emesse nel corso del 2010
dalle SS.RR. hanno provveduto a chiarire la portata e l’esatta interpretazione di tali
specifiche previsioni.
In particolare, le sentenze nn. 4, 6, 7, 8 e 9/2010 hanno precisato che la norma in
questione si inserisce nel contesto dei poteri e delle attribuzioni che erano già assegnati
alle Sezioni riunite, per cui essa deve essere interpretata nel senso che la rimessione del
giudizio da parte del giudice di merito, in caso di non condivisione del principio di diritto
già affermato, in tanto sia ammissibile, in quanto diretta, a seguito di motivazione
congruamente esplicitata nell’ordinanza di deferimento, al riesame e ad un’eventuale
diversa pronuncia sulla sola questione di diritto, nel senso che le Sezioni riunite,
103
nell’ipotesi di nuovo deferimento a seguito di dissenso adeguatamente motivato e fondato
su nuovi elementi o nuove prospettazioni, potrebbero rivedere il principio di diritto già
affermato o comunque dare una diversa soluzione alla questione di diritto proposta;
anche in tal caso, però, la (successiva) definizione del merito della fattispecie spetterebbe
sempre agli organi giurisdizionali remittenti.
105
ALLEGATI
Deliberazioni adottate dalle Sezioni riunite in sede di controllo nel 2010
(ordinate secondo l’oggetto)
56 Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per
l’anno 2011
57 Programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo per l’anno 2011.
***
32 Decisione sul giudizio del rendiconto generale dello Stato e dei conti allegati
per l’esercizio finanziario 2009.
34 Decisione sul giudizio del rendiconto generale della regione Trentino alto
adige per l’esercizio finanziario 2009.
35 Decisione sul giudizio del rendiconto generale della provincia autonoma di
Bolzano per l’esercizio finanziario 2009.
36 Decisione sul rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per
l’esercizio finanziario 2009.
***
11 4 maggio 2010 - Audizione sullo schema di d.lgs n. 196 sulla attribuzione a
comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)
30 10 giugno 2010 - Audizione sul DL n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitività economica".
27 luglio 2010 - Audizione del Presidente della Corte dei conti dott. Luigi
Giampaolino presso la Commissione I e II del Senato su “A.S. 2156 recante Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”
7 ottobre 2010 - Audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e
Senato - Elementi per l'audizione sulla Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-
2013
9 dicembre 2010 - Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale - Elementi per l'Audizione sullo schema di d.lgs n. 292 recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale
21 dicembre 2010 - Audizione presso la Commissione Bilancio del Senato della
Repubblica - Elementi per l'audizione in materia di passaggio dal bilancio di competenza
al bilancio di cassa
106
***
3 Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I, per il quadriennio
economico 2006-2009, I biennio economico 2006-2007 e II biennio economico 2008-
2009.
4 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente del comparto Regioni e
Autonomie locali (Area II) relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al I biennio
economico 2006-2007.
5 Ipotesi di CCNL per il personale dirigente del Consiglio Nazionale dell’Economia
e del Lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-
2007.
6 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione civile - ENAC -per il biennio economico 2008-2009.
10 "Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell’art. 28 del CCNL della
dirigenza medico-veterinaria del SSN;
Ipotesi di Accordo per la sequenza contrattuale dell’art. 29 del CCNL relativo al
personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN;
Ipotesi di CCNL del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN - II
biennio economico 2008-2009.
Ipotesi di CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa del SSN - II biennio economico 2008-2009. "
19 "Ipotesi ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali
(biologi, chimici, psicologi) biennio economico 2008-2009.
Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale -
biennio economico 2008-2009.
Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta -
biennio economico 2008-2009"
24 Ipotesi di CCNL per il personale dirigente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
per il quadriennio normativo 2002-2005 e i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
37 Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza
per il quadriennio normativo 2006-2009 , I biennio economico 2006-2007 e II biennio
economico 2008-2009.
38 Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.
39 Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008-2009.
107
40 "Ipotesi di CCNL dell’Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti
di ricerca) quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
Ipotesi di CCNL dell’Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di
ricerca) biennio economico 2008-2009. "
41 Ipotesi di CCNL dell’area VIII relativo al personale dirigente della Presidenza
del consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006-2007 e biennio economico
2006-2007.
42 Ipotesi di CCNL relativo al persdonale dirigente dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007.
43 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell’area VI - Enti pubblici non
economici e Agenzie Fiscali - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni
economici 2006-2007 e 2008-2009.
44 Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell’Unioncamere per il
quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
45 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell’area VIII della Presidenza
del consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.
46 Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008-2009.
47 Ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto delle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale - AFAM - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per
bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.
48 Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell’Agenzia spaziale
Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009.
49 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente del comparto Regioni e
Autonomie locali (Area II) - per il biennio economico 2008-2009.
63 Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
***
2 Valutazione della Corte dei conti sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla
conversione in legge 30 dicembre 2009, n. 194 (recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative).
7 Referto sul sistema universitario.
12 Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico.
108
14 Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-
dicembre 2009.
15 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.
51 Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile
2010.
***
8 Q.M.- Pronuncia di orientamento generale proposto dalla Sezione regionale di
controllo del Veneto, ai sensi dell’art. 17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
9 Q.M. - Parere su questione di massima rimessa dalla Sezione Lombardia in
merito all’ammissibilità di un accollo interno generalizzato ex art. 1273 c.c.
13 Q.M. ai sensi dell’art. 6, comma 2 del regolamento di organizzazione delle
funzioni di controllo della corte dei conti concernente l’assoggettamento al controllo
preventivo degli atti previsti dall’art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 209, n. 102.
28 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
in L. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta del parere
del comune di Isernia pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.
29 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
in L. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta del parere
del comune di Gualtieri pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.
33 Q.M. concernente il computo dell’Irap in sede di determinazione dei compensi
incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
50 Q.M. -sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, rimessa con
deliberazione a seguito della richiesta di parere del comune di Montesilvano pervenuta in
data 13 agosto 2009, concernente l’interpretazione di norme contenute in contratti
collettivi di lavoro.
52 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa
con deliberazione della sezione regionale di controllo per le Marche a seguito della
richiesta di parere del Comune di Frontone, pervenuta in data 27 luglio 2010.
53 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa
con deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della
richiesta di parere del Comune di Isola della Scala, pervenuta in data 15 maggio 2010.
109
54 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa
con deliberazione della sezione regionale di controllo per la Basilicata a seguito della
richiesta di parere del Comune di S. Chirico Raparo, pervenuta in data 4 maggio 2010.
55 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa
con deliberazione della sezione regionale di controllo per il Piemonte a seguito della
richiesta di parere della Regione Piemonte, pervenuta in data 4 maggio 2010.
58 Q.M. ai sensi dell’art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa con
deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di
parere della Provincia di Verona pervenuta in data 12 luglio 2010.
59 Q.M. ai sensi dell’art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa
con deliberazione della Sezione del controllo per la Regione Sardegna a seguito della
richiesta di parere del Comune di Baressa pervenuta in data 5 ottobre 2010.
60 Q.M. ai sensi dell’art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa
con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della
richiesta di parere della Comune di Treviso pervenuta in data 12 maggio 2010.
61 Q.M. ai sensi dell’art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa
con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria a seguito della
richiesta di parere del Comune di Bordighera pervenuta in data 9 settembre 2010.
62 Q.M. ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
in l. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione delle Sezione regionale di controllo
per le Marche a seguito della richiesta di parere del comune di Castelfidardo, pervenuta
in data 21 settembre 2010.
Referti al Parlamento adottati nel 2010
Elenco delle deliberazioni assunte dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato nell’anno 2010:
19 gennaio 2010 - Deliberazione/ordinanza n. 1/2010/G "Spese dei ministeri nel
triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresenza.Limiti di spesa ai sensi dell'articolo 1,commi 10 e 173 della legge 23
dicembre 2005, n.266 ( legge finanziaria per il 2005)".
3 febbraio 2010 - Delibera n. 2/2010/G - Relazione concernente la "Gestione delle
relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali"
110
12 febbraio 2010 - Delibera n. 3/2010/G - Relazione concernente gli “Obiettivi e
risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche”
22 marzo 2010 - Delibera n. 4/2010/G - Relazione concernente l'indagine su "I
motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario"
2 aprile 2010 - Delibera n. 5/2010/G - Relazione concernente la “Gestione delle
risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti, mezzi tecnici e
logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco”
8 aprile 2010 - Delibera n. 6/2010/G - Relazione concernente la "Gestione del
programma nazionale di ricerche in Antartide"
19 aprile 2010 - Delibera n. 7/2010/G - Relazione concernente "Le spese dei
Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza. Limiti di spesa ai sensi della Legge 29.12.2005, n.
266, art.1, commi 10 e 173"
28 aprile 2010 - Delibera n. 8/2010/G - Relazione concernente l’"Accertamento e
riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione
delle irregolarità e degli illeciti:multe ammende, sanzioni"
29 aprile 2010 - Delibera n. 9/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulle
"Modalità di selezione e di acquisizione del personale da destinare all'attività di
controllo dei contribuenti"
4 maggio 2010 - Delibera n. 10/2010/G - Relazione concernente lo “Stato di
realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie
veloci nelle aree urbane (legge n. 211/1992)”
28 maggio 2010 - Delibera n. 11/2010/G - Relazione concernente l'indagine su "Il
funzionamento dei servizi di controllo interno istituiti nell'ambito degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri nel biennio 2008-2009"
111
10 giugno 2010 - Delibera n. 12/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla
“Gestione di incarichi dirigenziali di II fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6
del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte delle Amministrazioni dello Stato”
17 giugno 2010 - Delibera n. 13/2010/G - Relazione relativa alla "Attività della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP"
17 giugno 2010 - Delibera n. 14/2010/G - Relazione concernente la "Gestione
economica dei beni demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano
Malpensa"
7 luglio 2010 - Delibera n. 15/2010/G - Relazione concernente l'indagine sul
"Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80,
comma 21, della legge n. 289/2002"
16 luglio 2010 - Delibera n. 16/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla
"Utilizzazione delle risorse destinate alla componente terrestre delle forze armate
relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento,
trasformazione dei mezzi materiali del genio, equipaggiamenti allocate al capitolo
7120, articolo 3, del Ministero della Difesa"
20 luglio 2010 - Delibera n. 17/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla
"Utilizzazione delle risorse destinate alla componente navale delle forze armate
relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento,
trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti
allocate al capitolo 7120, art. 1, del Ministero della Difesa"
22 luglio 2010 - Delibera n. 18/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla
“Gestione dell'intervento infrastrutturale strategico "Quadruplicamento della linea
ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1,2,3 e 4" nell'ambito del Corridoio europeo n. 1
Berlino-Palermo "Asse ferroviario Monaco-Verona"”
4 agosto 2010 - Delibera n. 19/2010/G - Relazione concernente i "Programmi di
costruzione, recupero, ristrutturazione e dismissione degli istituti penitenziari"
112
6 settembre 2010 - Delibera n. 20/2010/G - Relazione concernente la "Gestione
del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB)"
27 settembre 2010 - Delibera n. 21/2010/G - Relazione concernente la “Gestione
della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico”
30 settembre 2010 - Delibera n. 22/2010/G - Relazione concernente la “Gestione
delle opere segretate, ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge 14 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni”
14 ottobre 2010 - Delibera n. 23/2010/G - Relazione sulla “Gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata”
29 novembre 2010 - Delibera n. 24/2010/G - Relazione relativa agli “Esiti del
monitoraggio dell’impiego delle risorse stanziate sul capitolo 7341 dello stato di
previsione della spesa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti
“Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici statali ed altri
immobili demaniali” ”
3 dicembre 2010 - Delibera n. 25/2010/G - Relazione concernente il
“Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello
Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione
nell'anno 2009”
15 dicembre 2010 - Delibera n. 26/2010/G - Relazione concernente la “Gestione
delle misure conseguenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate
nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali”
17 dicembre 2010 - Delibera n. 27/2010/G - Relazione riguardante il “Programma
dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2011-
2013”
20 dicembre 2010 - Delibera n. 28/2010/G - Relazione concernente la
"Realizzazione di interventi in materia ambientale. Federalismo amministrativo e
bonifica siti inquinati - cap. 7082, Piani Gestionali 1 e 2"
113
22 dicembre 2010 - Delibera n. 29/2010/G - Relazione concernente gli "Esiti
dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato - esercizi 2006-2007-2008".
28 dicembre 2010 - Delibera n. 30/2010/G - Relazione riguardante il “Programma
dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2011”
29 dicembre 2010 - Delibera n. 31/2010/G - Relazione concernente
“L’utilizzazione delle risorse destinate alla componente aerea delle Forze Armate
relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento,
trasformazione mezzi, impianti, sistemi apparecchiature, equipaggiamenti allocate
al capitolo 7120 del Ministero della difesa”
Determinazioni assunte dalla Sezione controllo enti nel 2010
21 gennaio 2010, n. 1 – Programma di controllo per il 2010
9 febbraio 2010, n. 2 – Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
(Enpaf) – Gestione finanziaria 2008
22 febbraio 2010, n. 3 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali – Gestione finanziaria 2004-2007
10 febbraio 2010, n. 4 – Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) –
Gestione finanziaria 2008
2 marzo 2010, n. 5 – Fintecna s.p.a. – Gestione finanziaria 2007-2008
18 marzo 2010, n. 6 – Ente irriguo umbro-toscano – Gestione finanziaria 2005-
2007
25 febbraio 2010, n. 7 – Consip s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
22 febbraio 2010, n. 8 – Enav s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
n. 9, 26 febbraio 2010 – Lega navale italiana – Gestione finanziaria 2008
10 marzo 2010, n. 10 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(Cra) – Gestione finanziaria 2007
22 febbraio 2010, n. 11 – Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il
governo italiano e l’Organizzazione delle nazioni unite per l’alimentazione e l'agricoltura
(Comitato Fao) – Gestione finanziaria 2006-2008
16 marzo 2010, n. 12 – Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. – Gestione
finanziaria 2007-2008
114
5 marzo 2010, n. 13 – Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Gestione
finanziaria 2008
22 marzo 2010, n. 14 – Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a. –
Gestione finanziaria 2008
22 marzo 2010, n. 15 – Centro italiano ricerche aerospaziali s.c.p.a. (Cira) –
Gestione finanziaria 2008
24 marzo 2010, n. 16 – Fondazione “Festival dei due mondi” – Gestione finanziaria
2005-2008
9 aprile 2010, n. 17 – Istituto postelegrafonici (Ipost) – Gestione finanziaria 2008
25 marzo 2010, n. 18 – Cinecittà holding s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
24 marzo 2010, n. 19 – Autorità portuale di Napoli – Gestione finanziaria 2007-
2008
22 marzo 2010, n. 20 – Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro (Enpacl) – Gestione finanziaria 2008
20 aprile 2010, n. 21 – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap s.p.a. –
Gestione finanziaria 2008
8 aprile 2010, n. 22 – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari
(Enpav) – Gestione finanziaria 2008
8 aprile 2010, n. 23 – Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres –
Gestione finanziaria 2007-2008
7 aprile 2010, n. 24 – Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione
automatica (Cilea) – Gestione finanziaria 2008
30 aprile 2010, n. 25 – Enel s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
21 aprile 2010, n. 26 – Autorità portuale di Trapani – Gestione finanziaria 2007
7 maggio 2010, n. 27 – Fondazione "La Triennale" di Milano – Gestione finanziaria
1999-2007
22 aprile 2010, n. 28 – Agenzia nazionale del turismo (Enit) – Gestione finanziaria
2008
26 aprile 2010, n. 29 – Autorità portuale di Augusta – Gestione finanziaria 2007-
2008
23 aprile 2010, n. 30 – Accorpamento delle Casse militari nella Cassa di
previdenza delle forze armate – Termini e modalità per l’invio alla Corte dei conti dei
bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti
29 aprile 2010, n. 31 – Acquedotto pugliese s.p.a. – Gestione finanziaria 2007
7 maggio 2010, n. 32 – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (Inpdap) – Gestione finanziaria 2008
115
13 maggio 2010, n. 33 – Lega italiana per la lotta contro i tumori – Gestione
finanziaria 2001-2008
24 maggio 2010, n. 34 – Expo 2015 s.p.a. – Termini e modalità per l’invio alla
Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri
documenti.
10 maggio 2010, n. 35 – Rete autostrade mediterranee-Ram s.p.a. – Termini e
modalità per l’invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli
organi collegiali e di altri documenti
21 maggio 2010, n. 36 – Società gestione impianti nucleari-Sogin s.p.a. – Gestione
finanziaria 2008
12 maggio 2010, n. 37 – Società italiana per le imprese all'estero s.p.a. (Simest) –
Gestione finanziaria 2008
18 maggio 2010, n. 38 – Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi
(Enpap) – Gestione finanziaria 2008
1 giugno 2010, n. 39 – Fondazioni lirico-sinfoniche – Gestione finanziaria 2005-
2006
24 maggio 2010, n. 40 – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
18 maggio 2010, n. 41 – Unione nazionale incremento razze equine (Unire) –
Gestione finanziaria 2006-2007
14 giugno 2010, n. 42 – Fondazione Istituto nazionale del dramma antico –
Gestione finanziaria 2007-2008
18 maggio 2010, n. 43 – Equitalia s.p.a. – Gestione finanziaria 2007
20 maggio 2010, n. 44 – Accademia della Crusca – Gestione finanziaria 2008.
18 giugno 2010, n. 46 – Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnologia Leonardo da Vinci – Gestione finanziaria 2006-2008
25 giugno 2010, n. 47 – Opera nazionale per i figli degli aviatori (Onfa) – Gestione
finanziaria 2006-2008
23 giugno 2010, n. 48 – Autorità portuale di Genova – Gestione finanziaria 2007-
2008
21 luglio 2010, n. 45 – Istituto italiano di studi germanici (Iisg) – Gestione
finanziaria 2008
27 luglio 2010, n. 49 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) –
Gestione finanziaria 2008
2 luglio 2010, n. 50 – Ente nazionale risi – Gestione finanziaria 2009
116
2 luglio 2010, n. 51 – Ente nazionale delle sementi elette (Ense) – Gestione
finanziaria 2009
6 luglio 2010, n. 52 – Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) –
Gestione finanziaria 2006-2008
22 luglio 2010, n. 53 – Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) – Gestione
finanziaria 2008
13 luglio 2010, n. 54 – Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste – Gestione finanziaria 2008
9 luglio 2010, n. 55 – Autorità portuale di Messina – Gestione finanziaria 2007-
2008
22 luglio 2010, n. 56 – Ente teatrale italiano (Eti) – Gestione finanziaria 2008
16 luglio 2010, n. 57 – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d’interesse collettivo (Isvap) – Gestione finanziaria 2009
16 luglio 2010, n. 58 – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
“Giovanni Amendola” (Inpgi) – Gestione finanziaria 2009
13 luglio 2010, n. 59 – Istituto di studi e analisi economica (Isae) – Gestione
finanziaria 2007-2008
29 luglio 2010, n. 60 – Parco nazionale dello Stelvio, Parco nazionale
dell’Aspromonte, Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco nazionale
della Maiella, Parco nazionale del Vesuvio, Parco nazionale del Gargano, Parco nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, Parco
nazionale dell’Arcipelago Toscano, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano, Parco nazionale dell’Asinara, Parco nazionale della Sila,
Parco nazionale dell’Alta Murgia, Parco nazionale del Circeo, Parco nazionale
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagronegrese – proposta al governo di sottoposizione a
controllo
1° settembre 2010, n. 61 – Ente autonomo Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise – Gestione finanziaria 2007-2008
22 luglio 2010, n. 62 – Eni s.p.a. – Gestione finanziaria 2008-2009
22 luglio 2010, n. 63 – Tirrenia di navigazione s.p.a. – Gestione finanziaria 2009
27 luglio 2010, n. 64 – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri
liberi professionisti – Gestione finanziaria 2009
27 luglio 2010, n. 65 – Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense –
Gestione finanziaria 2007-2008
30 luglio 2010, n. 66 – Servizi assicurativi del commercio estero-Sace s.p.a. –
Gestione finanziaria 2008
117
30 luglio 2010, n. 67 – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) – Gestione finanziaria 2008
30 luglio 2010, n. 68 – Istituto superiore di sanità – Gestione finanziaria 2006-
2008
12 ottobre 2010, n. 69 – Istituto nazionale infortuni sul lavoro (Inail) – Gestione
finanziaria 2008
22 ottobre 2010, n. 70 – Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) – Gestione
finanziaria 2008
20 ottobre 2010, n. 71 – Acquedotto pugliese s.p.a. – Gestione finanziaria 2008
18 ottobre 2010, n. 72 – Autorità portuale di Piombino – Gestione finanziaria
2007-2008
18 ottobre 2010, n. 73 – Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta) –
Gestione finanziaria 2007-2008
13 ottobre 2010, n. 74 – Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
(Enpaf) – Gestione finanziaria 2009
12 novembre 2010, n. 75 – Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) –
Gestione finanziaria 2008
27 ottobre 2010, n. 76 – Italia Lavoro s.p.a. – Gestione finanziaria 2009
29 ottobre 2010, n. 77 – Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere) – Gestione finanziaria 2008-2009
9 novembre 2010, n. 78 – Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) – Gestione
finanziaria 2006-2008
8 novembre 2010, n. 79 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli
ingegneri e gli architetti liberi professionisti (Inarcassa) – Gestione finanziaria 2009
8 novembre 2010, n. 80 – Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio (Enasarco) – Gestione finanziaria 2007-2009
5 novembre 2010, n. 81 – Centro di formazione studi (Formez) – Gestione
finanziaria 2008-2009
5 novembre 2010, n. 82 – Istituto per gli affari sociali – Gestione finanziaria 2007-
2009
10 novembre 2010, n. 83 – Società generale d’informatica (Sogei) s.p.a. – Gestione
finanziaria 2008-2009
10 novembre 2010, n. 84 – Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) –
Gestione finanziaria 2009
10 dicembre 2010, n. 85 – Agenzia del demanio – Gestione finanziaria 2009
118
13 dicembre 2010, n. 86 – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus –
Gestione finanziaria 2005-2009
25 novembre 2010, n. 87 – Società per la gestione degli impianti idrici (Sogesid)
s.p.a. – Termini e modalità per l’invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni,
dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti
17 novembre 2010, n. 88 – Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione
(Mefop) s.p.a. – Termini e modalità per l’invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle
deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti
1° dicembre 2010, n. 89 – Stazione sperimentale per i combustibili – Gestione
finanziaria 2001-2009
1° dicembre 2010, n. 90 – Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei
grassi – Gestione finanziaria 2001-2009
1° dicembre 2010, n. 91 – Stazione sperimentale per la carta, cartoni e paste di
carta – Gestione finanziaria 2001-2009
22 novembre 2010, n. 92 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali – Gestione finanziaria 2008-2009
24 novembre 2010, n. 93 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (Cra) – Gestione finanziaria 2008
19 novembre 2010, n. 94 – Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia (Insmli) – Gestione finanziaria 2007-2008
24 gennaio 2011, n. 95 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – Gestione
finanziaria 2006-2008
1° dicembre 2010, n. 96 – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (Isfol) – Gestione finanziaria 2008
29 novembre 2010, n. 97 – Ente irriguo umbro-toscano – Gestione finanziaria
2008
7 dicembre 2010, n. 98 – Cinecittà Luce s.p.a. – Gestione finanziaria 2009
9 dicembre 2010, n. 99 – Centro internazionale radio medico (Cirm) – Gestione
finanziaria 2009
1° dicembre 2010, n. 100 – Ente nazionale delle sementi elette (Ense) – Gestione
finanziaria al 30 maggio 2010
7 dicembre 2010, n. 101 – Consip s.p.a. – Gestione finanziaria 2009
7 dicembre 2010, n. 102 – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(Ismea) – Gestione finanziaria 2009
10 dicembre 2010, n. 103 – Fintecna s.p.a. – Gestione finanziaria 2009
20 dicembre 2010, n. 104 – Cassa depositi e prestiti – Gestione finanziaria 2009
119
10 dicembre 2010, n. 105 – Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (Enappsmsad) – Gestione
finanziaria al 31 maggio 2010
20 dicembre 2010, n. 106 – Museo della fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi”
– Gestione finanziaria 2009
19 gennaio 2011, n. 107 – Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) –
Gestione finanziaria 2009
20 dicembre 2010, n. 108 – Autorità portuale di Brindisi – Gestione finanziaria
2007-2008
20 dicembre 2010, n. 109 – Autorità portuale di Trieste – Gestione finanziaria
2007-2008
16 dicembre 2010, n. 110 – Autorità portuale di Manfredonia – Gestione
finanziaria 2007-2009
20 dicembre 2010, n. 111 – Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) s.c.p.a. –
Gestione finanziaria 2009
21 dicembre 2010, n. 112 – Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito – Termini e modalità per l’invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle
deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti
29 dicembre 2010, n. 113 – Club alpino italiano (Cai) – Gestione finanziaria 2009
13 gennaio 2011, n. 114 – Istituto postelegrafonici (Ipost) – Gestione finanziaria
2009
13 gennaio 2011, n. 115 – Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (Insean) – Gestione finanziaria 2008-2009
10 gennaio 2011, n. 116 – Istituto nazionale per le conserve alimentari (Inca) –
Gestione finanziaria 2007-2009
10 gennaio 2011, n. 117 – Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi)
– Gestione finanziaria 2008-2009
22 dicembre 2010, n. 118 – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno (Svimez) – Gestione finanziaria 2008-2009
22 dicembre 2010, n. 119 – Opera nazionale di assistenza per il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Gestione finanziaria 2009
23 dicembre 2010, n. 120 – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (Inpdap) – Gestione finanziaria 2009
29 dicembre 2010, n. 121 – Ente italiano montagna (Eim) – Gestione finanziaria
2008-2009
120
10 gennaio 2011, n. 122 – Istituto di studi e analisi economica (Isae) – Gestione
finanziaria al 31 maggio 2010
29 dicembre 2010, n. 123 – Lega navale italiana – Gestione finanziaria 2009
10 gennaio 2011, n. 124 – Rete ferroviaria italiana s.p.a. (Rfi) – Gestione
finanziaria 2008-2009
121
TABELLE
123
INDICE DELLE TABELLE
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO ……………………………………………………………. 125
SEZIONE DELLE AUTONOMIE ……………………………………………………………………………... 131
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO …. 135
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO……………………………………………………………..…..
139
SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA …….… 149
SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO ……..…………….……………………………..……………………….... 159
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE .…………………………………………………………………… 163
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA …………………………………………………….. 169
SEZIONI CENTRALI D’APPELLO E SEZIONE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIA …….………………… 173
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E IN MATERIA PENSIONISTICA ………………………………………………..……………….……………….
177
PERSONALE……………….…………………………………………………………………………………………………… 187
125
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
127
Sezioni riunite in sede di controllo
Deliberazione Oggetto
2/2010/CONTR Elementi di valutazione degli effetti finanziari del d.d.l. A.S. n. 1955 di conversione in legge del DL n. 194/2009.
7/2010/CONTR Referto sul sistema universitario.
8/2010/CONTR Pronuncia di orientamento generale proposta dalla Sezione Regionale di controllo del Veneto,ai sensi dell'art.17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2010/CONTR Parere su questione di massima rimessa dalla Sezione Regionale del controllo della Lombardia in merito all'ammissibilità di un accollo interno generalizzato ex art. 1273 c.c.
12/2010/CONTR Rapporto sul costo del lavoro pubblico.
13/2010/CONTR Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'applicabilità, agli atti degli enti ex-lege n. 259 del 1958, dell'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
14/2010/CONTR/RQ Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2009 (III Quadrimestrale 2009).
15/2010/CONTR Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.
28/2010/CONTR Questione di massima rilevanza ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta di parere del Comune di Isernia pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.
29/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 rimessa con deliberazione a seguito della richiesta di parere del Comune di Gualtieri (RE), pervenuta in data 25 agosto 2009, concernente il patto di stabilità.
32/2010/CONTR Decisione sulla Relazione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
33/2010/CONTR Questione di massima di particolare rilevanza concernente il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
34/2010/CONTR Decisione sul giudizio del rendiconto generale della regione Trentino alto adige per l’esercizio finanziario 2009.
35/2010/CONTR Decisione sul giudizio del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2009.
36/2010/CONTR Decisione sul rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2009.
50/2010/CONTR
Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Montesilvano (PE) sull'interpretazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali dell'11 aprile 2008,recante la disciplina in materia di incrementi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale di Regioni, enti locali e camere di commercio.
51/2010/CONTR Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2010 (Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
52/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche a seguito della richiesta di parere del Comune di Frontone, pervenuta in data 27 luglio 2010.
53/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere del Comune di Isola della Scala , pervenuta in data 15 maggio 2010.
128
54/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Basilicata a seguito della richiesta di parere del Comune di San Chirico Raparo, pervenuta in data 4 maggio 2010.
55/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo il Piemonte a seguito della richiesta di parere della regione Piemonte, pervenuta in data 4 maggio 2010.
56/2010/CONTR Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2011.
57/2010/CONTR Programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo per l'anno 2011.
58/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere della provincia di Verona, pervenuta in data 12 luglio 2010.
59/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna a seguito della richiesta di parere del Comune di Baressa, pervenuta in data 5 ottobre 2010.
60/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agostio 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Veneto a seguito della richiesta del Comune di Treviso.
61/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agostio 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Liguria a seguito della richiesta del comune di Bordighera
62/2010/CONTR
Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agostio 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Marche a seguito della richiesta di parere del comune di Castelfidardo.
Audizioni
Data Oggetto
20 gen. 2010 "Indagine conoscitiva sulla finanza locale" (V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati).
4 mag. 2010 Schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
10 giu. 2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica.
27 lug. 2010 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
7 ott. 2010 Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013.
9 dic. 2010 Schema di D.Lgs n. 292 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
21 dic. 2010 Passaggio dal bilancio di competenza al bilancio di cassa.
129
Rapporti sul Costo del Lavoro
Delibera Contratto/Esito
3/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007; Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente dell'Area I, per il biennio economico 2008-2009.
4/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), per il quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006 – 2007.
5/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed al primo biennio economico 2006 – 2007.
6/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL, relativa al personale non dirigente dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), per il biennio economico 2008 – 2009.
10/2010/CONTR/CL
Ipotesi di CCNL, del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del SSN per il biennio economico 2008-2009; Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 29 del CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del SSN del 17 ottobre 2008;Ipotesi di CCNL, del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN per il biennio economico 2008-2009;Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 17 ottobre 2008.
19/2010/CONTR/CL
Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009. Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009. Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i Specialisti ambulatoriali, Veterinari ed altre professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009.
24/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL, relative al personale dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003 e secondo biennio economico 2004-2005.
37/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 e secondo biennio economico 2008-2009.
38/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il biennio economico 2008-2009.
39/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), per il biennio economico 2008-2009.
40/2010/CONTR/CL
Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) biennio economico 2008-2009.
41/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL dell'Area VIII relativa al personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2002-2007.
130
42/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
43/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Area VI (Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Area VI biennio economico 2008-2009.
44/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL del personale non dirigente dell'Unioncamere quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL del personale non dirigente dell'Unioncamere biennio 2008-2009.
45/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.
46/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008-2009.
47/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa al comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009.
48/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana -ASI- per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i biennio economici 2006-2007 e 2008-2009.
49/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II) relativo al biennio economico 2008-2009.
63/2010/CONTR/CL Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
131
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
133
Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo
Deliberazione Deposito Oggetto
1/2010/SEZAUT/QMIG 12 gen. 2010 Criteri per la verifica della veridicità della certificazione trasmessa dai Comuni al Ministero dell'Interno attestante il mancato gettito ICI.
2/2010/SEZAUT/QMIG 12 gen. 2010 Interpretazione art. 1 co. 557 della legge n. 296/2006.
3/2010/SEZAUT/QMIG 21 gen. 2010 Interpretazione art.1 co. 557 della legge n.296/2006.
4/2010/SEZAUT/QMIG 21 gen. 2010 Interpretazione art.82 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.2 co.25 della L.244/2007.
5/2010/SEZAUT/QMIG 21 gen. 2010 Interpretazione art.1. co.557, ultimo periodo, della L.296/2006, come modificato dall'art.76 co.1 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008.
6/2010/SEZAUT/QMIG 21 gen. 2010 Intepretazione art.1 co.54 della L.266/2005.
7/2010/SEZAUT/QMIG 21 gen. 2010 Intepretazione art.23 co.9 della L.265/1999 e del D.M. del Ministero dell'Interno n.119/2000.
9/2010/SEZAUT/INPR 16 apr. 2010
Approvazione delle linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1 co.167 della L.266/2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e questionari allegati.
10/2010/SEZAUT/QMIG 29 apr. 2010 Interpretazione art.62 D.Lgs.150/2009.
11/2010/SEZAUT/QMIG 29 apr. 2010
Non conformità a legge di una assunzione immotivata , da parte dell'Ente Locale, del rischio del terzo mediante stipula di un contratto di assicurazione che ipotizzi il rapporto diretto tra il terzo medesimo e l'impresa assicuratrice, con pagamento del premio a carico del bilancio comunale.
12/2010/SEZAUT/QMIG 29 apr. 2010 Interpretazione art.1 co.69 L.296/2006 e art.3 co.1 L.212/2002.
13/2010/SEZAUT/FRG 11 mag 2010 Relazione al Parlamento sui primi esiti dell'esame dei rendiconti di comuni e province, che espone gli andamenti finanziari degli enti locali nel 2008.
15/2010/SEZAUT/INPR 30 giu. 2010
Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009 e questionari allegati.
18/2010/SEZAUT/INPR 4 ago. 2010
Approvazione linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1 co.170 della L.266/2005, i collegi sindacali degli enti del SSN relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.
134
Referto al Parlamento
Deliberazione Deposito Oggetto
8/2010/SEZAUT/INPR 12 apr. 2010 Richiesta trasmissione telematica rendiconti 2009.
14/2010/SEZAUT/FRG 22 giu. 2010 Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province.
16/2010/SEZAUT/FRG 4 ago. 2010 Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali - esercizi 2008-2009.
17/2010/SEZAUT/FRG 4 ago. 2010 Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni - esercizi 2008-2009.
135
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
137
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Deliberazione Deposito Argomento
2/2010/G 3 feb. 2010 Relazione concernente la "Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali".
3/2010/G 12 feb. 2010 Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche.
4/2010/G 22 mar. 2010 Relazione concernente l'indagine su "I motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario".
5/2010/G 2 apr. 2010
Relazione concernente la gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti, mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6/2010/G 8 apr. 2010 Relazione concernente la "Gestione del programma nazionale di ricerche in Antartide".
7/2010/G 19 apr. 2010
Relazione concernente "le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Limiti di spesa ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, art.1, commi 10 e 173".
8/2010/G 28 apr. 2010 Relazione concernente "Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti:multe ammende, sanzioni".
9/2010/G 29 apr. 2010 Relazione concernente l'indagine su "Modalità di selezione e di acquisizione del personale da destinare all'attività di controllo dei contribuenti".
10/2010/G 4 mag. 2010 Relazione concernente lo Stato di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (legge n. 211/1992).
11/2010/G 28 mag. 2010 Relazione concernente l'indagine su "Il funzionamento dei servizi di controllo interno istituiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nel biennio 2008-2009".
12/2010/G 10 giu. 2010 Relazione concernente l'Indagine sulla gestione di incarichi dirigenziali di II fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte delle Amministrazioni dello Stato.
13/2010/G 17 giu. 2010 Relazione concernente "Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP".
14/2010/G 17 giu. 2010 Relazione concernente la "Gestione economica dei beni demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa".
15/2010/G 7 lug. 010 Relazione concernente l'indagine sul "Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002".
Deliberazioni 2010 - n°29 -
138
16/2010/G 16 lug. 2010
Relazione concernente l'indagine su "Utilizzazione delle risorse destinate alla componente terrestre delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi materiali del genio, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, articolo 3, del Ministero della Difesa".
17/2010/G 20 lug. 2010
Relazione concernente l'indagine sulla "utilizzazione delle risorse destinate alla componente navale delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, art. 1, del Ministero della Difesa".
18/2010/G 22 lug. 2010
Relazione concernente l'indagine su - Gestione dell'intervento infrastrutturale strategico "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1,2,3 e 4" nell'ambito del Corridoio europeo n. 1 Berlino-Palermo "Asse ferroviario Monaco-Verona".
19/2010/G 4 ago. 2010 Relazione concernente i "Programmi di costruzione, recupero, ristrutturazione e dismissione degli istituti penitenziari".
20/2010/G 6 set. 2010 Relazione concernente la "Gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB)".
21/2010/G 27 set. 2010 Relazione concernente la Gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico.
22/2010/G 30 set. 2010 Delibera che approva la relazione concernente la “gestione delle opere segretate, ai sensi dell’art.33, comma 3, della legge 14 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”.
23/2010/G 14 ott. 2010 Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
24/2010/G 29 nov. 2010
Esiti del monitoraggio dell’impiego delle risorse stanziate sul capitolo 7341 dello stato di previsione della spesa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici statali ed altri immobili demaniali”.
25/2010/G 3 dic. 2010 Relazione concernente "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009".
26/2010/G 15 dic. 2010 Relazione concernente la gestione delle misure conseguenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali.
27/2010/G 17 dic. 2010 Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2011-2013.
28/2010/G 20 dic. 2010 Relazione concernente "Realizzazione di interventi in materia ambientale. Federalismo amministrativo e bonifica siti inquinati - cap. 7082, Piani Gestionali 1 e 2".
29/2010/G 22 dic. 2010 Relazione concernente "Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - esercizi 2006-2007-2008".
30/2010/G 28 dic. 2010 Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2011.
139
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
141
Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
Deliberazione Deposito Ufficio che deferisce
Argomento
1/2010/P 5 feb. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009.
2/2010/P 5 feb. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009.
3/2010/P 1 mar. 2010 Economico finanziari
In tema di riconoscimento di debito.
4/2010/P 4 mar. 2010 Istituzionali
In tema di decreti di assunzione di impegni di spesa in favore di rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in relazione al conferimento di incarichi di consulenza occasionale a professionisti.
5/2010/P 18 mar. 2010 Istituzionali
In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell'ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Luis Vuitton World Series presso l'isola de La Maddalena".
6/2010/P 7 apr. 2010 Istituzionali
In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi e consulenze da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7/2010/P 11 mag. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di: assoggettabilità al controllo preventivo di un atto di conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.
8/2010/P 17 mag. 2010 Controllo regionale
Marche In materia di conferimento di incarico di vicario della Prefettura di Ascoli Piceno.
9/2010/P 20 mag. 2010 Istituzionali Relativa alle ordinanze di protezione civile n. 3838/2009 e n. 3846/2010 relative alla "Louis Vuitton World Series".
10/2010/P 21 mag. 2010 Istituzionali In tema di conferimento a magistrati di incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero della giustizia.
11/2010/P 27 mag. 2010 Servizi alla persona
e beni culturali
In tema di Regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Deliberazioni 2010 - n°32 -
142
12/2010/P 27 mag. 2010 Servizi alla persona
e beni culturali
In tema di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, all'università della Valle d'Aosta.
13/2010/P 22 giu. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di conferimento di incarico dirigenziale ad interim nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
14/2010/P 25 giu. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
15/2010/P 16 lug. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte dell'Autorità portuale di Cagliari e dell'Autorità portuale di Palermo.
16/2010/P 4 ago. 2010 Istituzionali
In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di varie ordinanze di protezione civile concernenti, in tutto o in parte, l'area archeologica di Pompei.
17/2010/P 27 set. 2010 Economico finanziari
In tema di decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti di locazione stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
18/2010/P 4 ott. 2010 Servizi alla persona
e beni culturali
In tema di: conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
19/2010/P 12 ott. 2010 Servizi alla persona
e beni culturali
In tema di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di disciplina dei trattenimenti in servizio in applicazione dell'art. 9, comma 31, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
20/2010/P 14 ott. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti principali stipulati dal Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.
21/2010/P 21 ott. 2010 Istituzionali In tema di conferimento di incarico dirigenziale di vice direttore generale presso il Ministero della difesa.
22/2010/P 21 ott. 2010 Presidente Sezione centrale legittimità
In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di un decreto approvativo di un contratto avente i requisiti di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 163/2006.
23/2010/P 26 ott. 2010 Istituzionali
In tema di ordinanze n. 3900/2010 e 3901/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni concernenti la realizzazione del Grande evento EXPO Milano 2015.
24/2010/P 12 nov. 2010 Economico finanziari
In tema di sottoponibilità a controllo preventivo di legittimità di un provvedimento di accertamento del debito del Comune di Roma.
25/2010/P 19 nov. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di conferimento di un incarico di consulenza legale ad un soggetto esterno all'Amministrazione da parte dell'Autorità portuale di Trieste.
26/2010/P 19 nov. 2010
Attività produttive, comunicazione,
politiche agricole e forestali
In tema di conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche.
27/2010/P 13 dic. 2010 Servizi alla persona
e beni culturali In tema di conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo da parte del CNR.
143
28/2010/P 14 dic. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici.
29/2010/P 17 dic. 2010 Infrastrutture e
assetto del territorio
In tema di approvazione di atto formale di concessione demaniale.
30/2010/P 20 dic. 2010 Istituzionali In tema di conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, ai senti degli artt. 4 e 6 del D.lvo n. 165/2001.
31/2010/P 23 dic. 2010 Economico finanziari
In tema di approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 35/2010 ("Programma infrastrutture strategiche - Prolungamento linea M2 Cologno Nord - Vimercate. Approvazione progetto preliminare").
32/2010/P 23 dic. 2010 Economico finanziari
In tema di approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 36/2010 ("Programma infrastrutture strategiche - Prolungamento linea M3 San Donato - Paullo. Approvazione progetto preliminare").
Attività degli uffici centrali di controllo
Ufficio Giacenza al 1/1
Pervenuti Esaminati Rimanenza al 31/12 Rilievi emessi
Preventivo 474 27.342 24.867 1.536 2.332
Pensioni militari 50.616 12.632 16.441 49.149 2.340
Successivo
Pensioni civili 26.325 1.427 3.444 25.000 687
TOTALE 77.415 41.401 44.752 75.685 5.359
Atti di governo n° 88
Uffici di controllo n. atti
Min. istituzionali 40
Min. economico-finanziari 6
Min. per le attività produttive 9
Min. infrastrutture e territorio 15
Min. per i servizi alla persona e beni culturali 18
144
Atti di governo
Atto Ministero Oggetto
D.P.R. 23/12/2009 Difesa Riordino ONFA L. 133/2008.
D.M. 13/1/2010 Sviluppo economico Codice proprietà industriale.
D.P.R. 25/2/2010 Beni culturali Centro per il libro e la lettura.
D.M. 22/12/2009 Economia e finanze Negoziazioni ingrosso strumenti finanziari.
D.P.R. 10/2/2010 Affari esteri Rappresentanze diplomatiche I^ categoria - Autonomia gestionale
D.P.R. 1/2/2010 MIUR Funzionamento ANVUR.
D.M. 28/7/2009 Ambiente Secche della Meloria – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 28/7/2009 Ambiente Torre del Cerrano – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 28/7/2009 Ambiente Costa degli Infreschi e della Massetta – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 5/3/2010 Ambiente Santa Maria di Castellabate – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 9/3/2010 Difesa Acquisto, ristrutturazione alloggi di servizio per il personale militare.
D.M. 8/3/2010 Ambiente Gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
D.P.R. 15/3/2010 MIUR Riordino Istituti professionali - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010 MIUR Riordino Istituti tecnici - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010 MIUR Licei – Assetto ordinamentale - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010 Difesa T.U. regolamenti ordinamento militare.
D.I. 19/4/2010 Infrastrutture Equipaggiamento marittimo – attuazione direttive C.E.
D.M. 21/4/2010 Sviluppo economico Promozione investimenti piccole e medie imprese.
D.P.R. 30/4/2010 Difesa Inchieste eventi particolare gravità in enti, reparti e unità del Ministero della Difesa.
D.P.R. 30/4/2010 Salute Requisiti visivi gente di mare.
D.P.R. 19/5/2010 Affari esteri Riorganizzazione Ministero affari esteri.
145
D.M. 18/5/2010 Salute Disciplina igienica imballaggi – bottiglie polietilentereftalato riciclato.
D.P.R. 14/5/2010 Difesa Disciplina riconoscimento cause di servizio nelle missioni militari all’estero.
D.I. 21/5/2010 Ambiente ISPRA – fusione tra APAT, INFS, ICRA.
D.I. 14/6/2010 Infrastrutture Equipaggiamento marittimo – attuazione direttive C.E.
D.I. 15/6/2010 Economia e finanze Fondo unico Giustizia settore prodotti assicurativi.
D.I. 18/6/2010 MIUR Scuola per l’Europa di Parma.
D.M. 21/6/2010 Economia e finanze Fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa.
D.P.R. 9/7/2010 Beni culturali Autorizzazione paesaggistica interventi lieve entità.
D.P.R. 9/7/2010 Sviluppo economico Magazzini generali – ordinamento ed esercizio
D.P.R. 9/7/2010 Sviluppo economico Agenzia per le imprese
D.P.R. 9/7/2010 Sviluppo economico Sportello unico per le attività produttive
D.P.R. 9/7/2010 Infrastrutture Albo nazionale autotrasportatori
D.M. 8/9/2010 Salute Scheda di dimissione ospedaliera.
D.P.R. 9/7/2010 Infrastrutture Disciplina volo da diporto o sportivo.
D.P.C.M. 16/7/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Procedimenti amministrativi PCM non superiori a 90 giorni.
D.P.C.M. 16/7/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Procedimenti amministrativi PCM superiori a 90 giorni.
D.M. 8/7/2010 Economia e finanze Albo unico promotori finanziari – requisiti di onorabilità.
D.P.R. 23/7/2010 P.A. Sesto censimento agricoltura art. 17, c.2, L. 135/2009.
D.P.R. 16/7/2010 P.A. Procedimenti amministrativi Dipartimento Funzione pubblica non superiori a 90 giorni.
D.P.R. 16/7/2010 P.C.M. Procedimenti amministrativi Dipartimento Funzione pubblica superiori a 90 giorni.
D.M. 30/7/2010 MIUR Personale scolastico, documentazione requisiti benefici legge 104/1992.
D.P.R. 2/8/2010 P.A. Informazione antimafia per imprese che eseguono lavori pubblici.
D.P.R. 9/7/2010 Sviluppo economico Agenzia per le imprese.
D.P.R. 2/8/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Abrogazione D.P.R. 303/2005 (procedimenti amm.vi Segr. Gen.le).
146
D.M. 5/8/2010 Infrastrutture Sistemi dischi freni motocicli.
D.M. 5/8/2010 Infrastrutture Sistemi dischi freni autovetture.
D.P.R. 13/8/2010 F.P. Accordo sindacale personale carriera diplomatica – servizio in Italia.
D.P.R. 7/9/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Servizi pubblici locali di rilevanza economica.
D.M. 2/9/2010 Giustizia Onorari dottori commercialisti ed esperti contabili.
D.P.R. 7/9/2010 Innovazione Riordino ISTAT.
D.M. 4/8/2010 Lavoro Contributi associazioni volontariato art. 96, L 342/2000.
D.M. 10/9/2010 MIUR Disciplina requisiti e formazione insegnanti scuole.
D.P.R. 7/9/2010 Sviluppo economico Istituzione registro abbonati che rifiutano utilizzo proprio numero telefonico.
D.P.R. 1/10/2010 F.P. Accordo sindacale personale non dirigente forze di polizia ad ordinamento civile.
D.P.R. 1/10/2010 F.P. Provvedimento concertazione personale non dirigente forze armate.
D.P.R. 5/10/2010 P.A. Limiti trattamento economico a carico finanza pubblica rapporti lavoro dipendente o autonomo.
D.P.R. 5/10/2010 Infrastrutture Riordino enti vigilati, L. 112/2008, art. 26, c.1.
D.I. 2/9/2010 Giustizia Consiglio nazionale assistenti sociali.
D.P.R. 5/10/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Riordino Agenzie sicurezza volo.
D.P.R. 5/10/2010 Infrastrutture Codice contratti pubblici D.L.vo 163/2006.
D.M. 5/10/2010 Economia e finanze Criteri generali per fondi Comuni d’investimento.
D.I. 7/10/2010 MIUR Piani di studio percorsi liceali – obiettivi di apprendimento.
D.P.R. 5/10/2010 Politiche europee Macchine e ascensori, direttive CEE.
D.P.R. 20/10/2010 Economia e finanze Documenti sottratti al diritto di accesso.
D.P.R. 20/10/2010 P.A. Semplificazione per recupero diritti di segreteria registro imprese.
D.P.R. 28/10/2010 Beni culturali Accademia nazionale dei Lincei - riordino.
D.P.R. 28/10/2010 P.A. Agenzia diffusione tecnologie per innovazione – riordino.
D.P.R. 29/10/2010 Esteri Istituto agronomico per l’oltremare – riordino.
147
D.P.C.M. 5/11/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Attuazione previsione art. 74, c. 3, D.Leg.vo 150/2009.
D.P.R. 29/10/2010 Sviluppo economico Riordino banco prova armi da fuoco.
D.P.R. 29/10/2010 Interno Riordino fondo assistenza personale Polizia di Stato.
D.P.R. 29/10/2010 Interno Riordino Ente opere laiche palatine pugliesi.
D.P.R. 29/10/2010 Interno RiordinoIstituto beneficenza “Vittorio Emanuele II”.
D.M. 11/11/2010 Sviluppo economico Regime di aiuto per attività di ricerca.
D.P.C.M. 18/11/2010 Beni culturali Procedimenti amministrativi Ministero superiore a 90 giorni.
D.P.C.M. 17/11/2010 P.A. Provvedimenti amministrativi non superiori a 90 giorni.
D.P.C.M. 19/11/2010 F.P. Accordo sindacale personale non direttivo Vigili del fuoco.
D.P.C.M. 19/11/2010 F.P. Accordo sindacale personale dirigente e direttivo Vigili del fuoco.
D.P.R. 25/11/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Riordino contributi editoria.
D.M. 18/11/2010 Lavoro Fondo solidarietà per favorire esodo lavoratori imprese di assicurazione.
D.M. 23/11/2010 Infrastrutture Sicurezza navi passeggeri, direttive C.E.
D.P.R. 13/12/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Abrogazioni norme regolamentari obsolete.
D.P.R. 17/12/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Fondo accesso al credito per acquisto prima casa.
D.M. 21/12/2010 Presidenza Consiglio dei
Ministri Composizione e compiti Osservatorio contrasto pedofilia.
D.P.R. 15/12/2010 Difesa Modifiche testo unico regolamenti ordinamento militare.
D.I. 22/11/2010 Giustizia Statuto dei militari e personale civile distaccato presso istituzioni U.E.
149
SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE
IN VIA ORDINARIA
151
Sezione controllo Enti
Attività di referto 2010
Enti controllati al 31/12/10: 320*
Enti sui quali si è riferito 129
Referti al Parlamento 116
Altre deliberazioni (istruttorie, di programma, ecc.)
8
(*) nel numero degli enti (320) sono compresi la SIAE, la Giunta Storica Nazionale (GSN), l’Istituto per l'Oriente (IPO) e 23 ordini professionali per i quali il controllo è sospeso.
Deliberazione Deposito Oggetto
1 21 gen. 2010 Delibera e Programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2010.
2 9 feb. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2008.
3 22 feb. 2010
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007.
4 10 feb. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2008.
5 2 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di FINTECNA s.p.a. per gli esercizi 2007 e 2008.
6 18 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano per l'esercizio 2005, 2006 e 2007.
7 25 feb. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP s.p.a. per l'esercizio 2008.
8 22 feb. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ENAV s.p.a. per l'esercizio 2008.
9 26 feb. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l'esercizio 2008.
10 10 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) per l'esercizio 2007.
11 22 feb. 2010
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento fra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (COMITATO FAO) per gli esercizi dal 2006 al 2008.
152
12 16 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2007 e 2008.
13 5 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Quadriennale di Roma" per l'esercizio 2008.
14 22 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a., per l'esercizio finanziario 2008.
15 22 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA s.c.p.a.) per l'esercizio finanziario 2008.
16 24 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "Festival dei due Mondi" per gli esercizi 2005-2008.
17 9 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per l'esercizio 2008.
18 25 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding s.p.a., per l'esercizio 2008.
19 24 mar. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Napoli per gli esercizi 2007 e 2008.
20 22 mar. 2010 Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2008.
21 20 apr. 2010 Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A per l'esercizio 2008.
22 8 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2008.
23 8 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres per gli esercizi 2007 e 2008.
24 7 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica) per l'esercizio 2008.
25 30 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL S.p.A. per l'esercizio 2008.
26 21 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Trapani per l'esercizio 2007.
27 7 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione “La Triennale” di Milano (già Ente autonomo “La Triennale di Milano”) per gli esercizi dal 1999 al 2007.
28 22 apr. 2010 Delibera che comunica la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) per l'esercizio 2008.
29 26 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Augusta per gli esercizi 2007 e 2008.
30 23 apr. 2010 Assoggettamento della Cassa di previdenza delle Forze armate al controllo della Corte de conti.
31 29 apr. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., per l'esercizio 2007.
153
32 7 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'esercizio 2008.
33 13 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori per gli esercizi dal 2001 al 2008.
34 24 mag. 2010 Determinazione sugli adempimenti conseguenti all'assoggettamento del controllo della Società EXPO 2015 S.p.A.
35 10 mag. 2010 Determinazione sugli adempimenti conseguenti all'assoggettamento del controllo della Società "Rete Autostrade Mediterranee Società per Azioni" - RAM s.p.a.
36 21 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SO.G.I.N.) S.p.A per l'esercizio 2008.
37 12 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestiona finanziaria della Società italiana per le imprese all'Estero s.p.a. (SIMEST) per l'esercizio 2008.
38 18 mag. 2010 Relazione sul risultato controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2008.
39 1 giu. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2005 e 2006.
40 24 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., per l'esercizio 2008.
41 18 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007.
42 14 giu. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, per gli esercizi 2007 e 2008.
43 18 mag. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.a. per l'esercizio 2007.
44 20 mag. 2010 Relazione sul risultato controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca per l'esercizio 2008.
45 21 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto italiano di studi germanici (IISG) per l’esercizio 2008.
46 18 giu. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia leonardo da vinci per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.
47 25 giu. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) per gli esercizi 2006-2008.
48 23 giu. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Genova per gli esercizi 2007 e 2008.
49 27 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2008.
50 2 lug. 2010 Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Ente Nazionale Risi per l’esercizio 2009.
154
51 2 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2009.
52 6 lug. 2010 Relazione sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi 2006-2008.
53 22 lug. 2010 Relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) per l'esercizio finanziario 2008.
54 13 lug. 2010 Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del “Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste” per l’esercizio 2008.
55 9 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità Portuale di Messina per gli esercizi 2007 e 2008.
56 22 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) per l’esercizio 2008.
57 16 lug.2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse pubblico (ISVAP) relativa all'esercizio finanziario 2009.
58 16 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), per l'esercizio 2009.
59 13 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per gli esercizi 2007 – 2008.
60 29 lug. 2010 Assoggettamento al controllo della Corte dei conti della gestione finanziaria degli Enti parco.
61 1 set. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 2007 e 2008.
62 22 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Eni S.p.A., per gli esercizi 2008 e 2009.
63 22 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Tirrenia di navigazione s.p.a. per l’esercizio 2009.
64 27 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2009.
65 27 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008.
66 30 lug. 2010 Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria (SACE) esercizio 2008.
67 30 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'esercizio 2008.
68 30 lug. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di Sanità per gli esercizi finanziari 2006-2008.
69 12 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esercizio 2009.
155
70 22 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per l'esercizio 2008.
71 20 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Acquedotto pugliese S.p.A. per l'esercizio 2008.
72 13 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Piombino per gli esercizi 2007 e 2008.
73 18 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta) per gli esercizi 2007 e 2008.
74 13 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti per l'esercizio 2009.
75 12 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2008 dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).
76 27 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro S.p.A. per l’esercizio 2009.
77 29 ott. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per gli esercizi finanziari 2008 e 2009.
78 9 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) per gli esercizi 2006-2008.
79 8 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti liberi professionisti per l'esercizio 2009.
80 8 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell' Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per gli esercizi 2007-2009.
81 5 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro di formazione studi - FORMEZ - per gli esercizi 2008 e 2009.
82 5 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli affari sociali per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.
83 10 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Generale d'Informatica (SOGEI) S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.
84 10 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio 2009.
85 10 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio per l'esercizio 2009.
86 13 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS per gli esercizi 2005/2009.
87 25 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008.
156
88 17 nov. 2010 Delibera di assoggettamento al controllo della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi di pensione per azioni (MEFOP S.p.A.).
89 1 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale combustibili per gli esercizi dal 2001 al 2009.
90 1 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per gli esercizi dal 2001 al 2009.
91 1 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le carte, cartoni e paste per carta per gli esercizi dal 2001 al 2009.
92 22 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per gli esercizi 2008.
93 24 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008.
94 19 nov. 2010 Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) per gli esercizi 2007 e 2008.
95 21 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gestione finanziaria esercizi dal 2006 al 2008.
96 1 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) per l’esercizio 2008.
97 29 nov. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano per l'esercizio 2008.
98 7 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce S.p.a. per l'esercizio 2009.
99 9 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico per l'esercizio 2009
100 1 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE) per l'esercizio 2010 (fino al 30 maggio 2010).
101 7 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP S.p.A. per l'esercizio 2009.
102 7 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2009.
103 10 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Fintecna Spa per l'esercizio 2009.
104 20 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. per l'esercizio 2009.
105 10 dic. 2010
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2009 e per l'esercizio 2010 (alla data del 31 maggio 2010).
106 20 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e centro studi e ricerche E. Fermi per l'esercizio 2009.
157
107 19 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.) gestione finanziaria esercizio 2009.
108 20 dic. 2010 Autorità portuale di Brindisi per gli esercizi 2007 e 2008.
109 20 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE per gli esercizi 2007 e 2008.
110 16 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Manfredonia per gli esercizi dal 2007 al 2009.
111 20 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI (CIRA S.C.p.A.) per l'esercizio 2009.
112 21 dic. 2010 Delibera di assoggettamento al controllo del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito – CNM.
113 29 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) per l'esercizio 2009.
114 13 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST) per l'esercizio 2009.
115 13 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) - esercizi 2008 e 2009.
116 10 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per gli esercizi dal 2007 al 2009.
117 10 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), per gli esercizi 2008 e 2009.
118 22 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVI.MEZ.), per gli esercizi 2008 e 2009.
119 22 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale d'assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'esercizio 2009.
120 23 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'esercizio 2009.
121 29 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna (EIM) per gli esercizi 2007-2008-2009.
122 10 gen. 2011 Relazione sul risultato sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica ISAE per gli esercizi 2009-2010 (al 31 maggio 2010).
123 29 dic. 2010 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega Navale Italiana per l'esercizio 2009.
124 10 gen. 2011 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.
159
SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO
161
ATTIVITA' COLLEGIALE DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO
Sezioni regionali Pronunce Pareri Deliberazioni *
Abruzzo 632 24 13
Basilicata 33 12 48
Calabria 705 27 26
Campania 26 77 377
Emilia R. 714 53 33
Friuli V.G. 308 11 30
Lazio 47 25 11
Liguria 132 31 3
Lombardia 552 220 311
Marche 422 21 458
Molise 86 7 17
Piemonte 25 68 8
Puglia 100 59 12
Sardegna 54 43 21
Sicilia 325 67 44
Toscana 40 47 134
Trentino A.A. - Tn 0 2 26
Trentino A.A. - Bz 0 0 6
Umbria 86 11 58
Veneto 66 70 317
Totali 4.353 875 1.953 * Il dato comprende le deliberazioni in materia sia di controllo sulla gestione che di controllo preventivo di legittimità.
Sezioni regionali di controllo attività collegiale 2006 - 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Deliberazioni 255 257 221 1.465 1.953
Pronunce enti locali e ASL ** 1.347 3.798 3.056 4.319 4.353
Pareri 190 305 508 664 875
Totale 1.792 4.360 3.785 6.448 7.181
** Il dato si riferisce alle pronunce previste dall’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. per il 2006)
162
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLE SEZIONI REGIONALI
Preventivo Pensionistica
Sezioni regionali Pendenti iniziali
Introdotti Esaminati Rimanenza Pendenti iniziali
Introdotti Esaminati Rimanenza
Abruzzo 5 275 279 1 345 682 799 228
Basilicata 4 167 169 2 18 71 77 12
Calabria 2 672 566 108 15 484 499 0
Campania 509 509 966 52 705 1.242 1.452 495
Emilia R. 0 522 518 4 0 191 191 0
Friuli V.G. 1 195 196 0 937 231 600 568
Lazio 3 489 490 2 884 1.772 827 1.829
Liguria 0 187 185 2 698 479 464 713
Lombardia 2 1.059 1.061 0 468 2.095 1.923 640
Marche 24 332 355 1 405 508 407 506
Molise 0 94 94 0 74 187 191 70
Piemonte 0 380 380 0 463 16 479 0
Puglia 0 710 710 0 616 849 1.465 0
Sardegna 2 130 132 0 1.165 292 1.155 302
Sicilia 61 5.044 4.994 111 246 1.135 1.113 268
Toscana 2 249 248 3 179 235 267 147
Trentino A.A. - Tn 2 38 38 2 0 2 2 0
Trentino A.A. - Bz 1 43 44 0 0 19 18 1
Umbria 2 135 103 34 195 88 92 191
Veneto 3 703 612 94 611 1.604 1.821 394
Totali 623 11.933 12.140 416 8.024 12.182 13.842 6.364
163
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
165
Sezioni Riunite
SEDE GIURISDIZIONALE
Questioni di massima
N. Giudizio Argomento
266 267 268 269 270
-se, in caso di inosservanza del termine fissato all’appellante ex art. 291 c.p.c. per provvedere alla notifica all’appellato della data della nuova udienza dibattimentale, debba disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, l’estinzione del giudizio in applicazione del ripetuto art. 291 e dell’art. 307 (terzo comma) c.p.c.; -se in contrario, ricorrendo siffatta ipotesi, debba disporsi la sola cancellazione della causa dal ruolo, potendosi dichiarare l’estinzione del giudizio, su espressa eccezione della parte interessata sollevata prima di ogni altra sua difesa [trattandosi di processi instaurati prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69], solo in caso di mancata riassunzione nel termine previsto dal primo comma dell’art. 307 c.p.c. -il Giudice nomofilattico valuterà altresì la necessità di precisare se tale secondo ordine cronologico e procedimentale debba essere osservato {d’ufficio, sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 307 [ultimo comma] c.p.c.} anche per i processi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n° 69. Sentenza n. 3/2010/QM
271
“ se avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga ex art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19 e successive modificazioni, siano o meno proponibili mezzi di impugnazione o reclamo” Sentenza n. 5/2010/QM
272
1.- Se il “principio di diritto” cui fa riferimento testuale il comma 7, ultimo periodo, dell’ art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (testo vigente), inteso nel senso di regola di giudizio e affermato dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di una questione di massima o di particolare importanza, principio al quale le Sezioni regionali e centrali debbono attenersi nel giudicare in un giudizio di merito innanzi a loro pendente – salva la facoltà, qualora esse ritengano di non condividerlo, di rimettere con ordinanza motivata alle Sezioni Riunite medesime la decisione del giudizio di merito – si configura solo nei casi di pronuncia delle Sezioni Riunite a seguito di atto di deferimento presidenziale oppure anche nei casi in cui il deferimento sia stato promosso dagli altri soggetti legittimati secondo legge, con ciò valendo i relativi effetti anche per i principi di diritto o regole di giudizio affermati dalla Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima o di particolare importanza ad esse deferite anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 2.- Se l’assegno funzionale di cui dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l’indennità di ausiliaria di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ed all’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, secondo volontà di legge beneficiano della maggiorazione del 18 per cento, quale che sia la natura giuridica dell’assegno e della indennità. Ordinanza n. 2/2010/ORD
273
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 6/2010/QM
274
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 7/2010/QM
275-276-277-278.279.280-281-282-283-284-285-286
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 8/2010/QM
166
287-288-289-290-291-292-293-294-295-
296-297-
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 9/2010/QM
298
“Se per la configurabilità del danno all’immagine delle amministrazioni pubbliche occorre sempre che il soggetto danneggiante arrechi un pregiudizio identificabile con le spese sostenute o sostenibili per il ripristino dell’immagine (c.d. danno-conseguenza) e soltanto se sia data prova della effettiva o probabile erogazione ovvero se ricorra danno all’immagine anche ove l’amministrazione non abbia effettuato spese per il ripristino del prestigio leso (c.d. danno-evento)”
299
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito
300
Se, anche a prescindere dalle implicazioni del nuovo e più restrittivo indirizzo giurisprudenziale di cui alla citata sentenza della Cassazione n. 26806 del 2009, il criterio dell’appartenenza effettiva del patrimonio applicato alle società in mano pubblica valga anche per gli enti privati non costituiti in forma di società di capitali al fine di affermare la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori degli stessi con vincolo di solidarietà con gli enti medesimi; Se, al di fuori delle ipotesi nelle quali il litisconsorzio necessario tra ente privato ed amministratore dello stesso trova ragion d’essere nel vincolo solidale tra i medesimi per effetto dell’indebita ingerenza dell’amministratore nella gestione delle risorse pubbliche attribuite all’ente, sussista litisconsorzio necessario tra ente privato e gestori dello stesso per effetto del principio di immedesimazione organica dell’ente privato nella compagine della Pubblica Amministrazione; Se, in caso di concorso nella medesima fattispecie dannosa di condotte ipoteticamente imputabili a titolodi responsabilità amministrativa e condotte imputate a titolo di responsabilità contabile, sussista litisconsorzio necessario.
301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito
313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-
334
Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito
335
“se, dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 della L. n. 730/1983, continui a trovare applicazione l’art. 10 del D.L. n. 17/1983, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 79/1983, che prevede che le variazioni dell’IIS siano attribuite al pensionato prendendo a base di calcolo l’intero importo della stessa indennità integrativa speciale che sarebbe spettata al raggiungimento del limite massimo di permanenza in servizio, previsto dai rispettivi ordinamenti”.
336
“Se, il trattamento provvisorio di pensione, di cui all’art. 162 del d.p.r. n. 1092/1972, nel caso in cui ne venga modificato, successivamente, l’importo non in base alla valutazione di elementi di computo originariamente incerti o sopravvenuti, goda delle garanzie tipiche di quello definitivo, previsti dai successivi artt. 203, 204 e 205, con conseguente impossibilità da parte dell’Amministrazione di correggere eventuali errori di diritto in precedenza commessi”.
167
337
1.- Se la disposizione normativa recata dall’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 in tema di requisiti che devono possedere le notizie di danno ai fini dell’attività istruttoria svolta dal Pubblico Ministero sia suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie oppure processuali maturate nel vigore della normativa preesistente. 2.- Quali siano da intendersi le tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonché se per l’individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva debba farsi riferimento a quanto dispone l’art. 133, comma 1, c.p.c. in tema di momento di esistenza della sentenza. 3.- Se nei casi di domanda di nullità che sia proposta con riferimento a giudizi già instaurati con pluralità di convenuti si configuri una ipotesi di litisconsorzio processuale oppure una inscindibilità di cause ai vari effetti di legge, considerato che oggetto della domanda di nullità è la notizia di danno e non la responsabilità o l’evento di danno, che la cognizione giudiziale attivata tramite la “domanda” attiene alla verifica dei presupposti di legge per la concessione della tutela demolitoria di nullità per violazione delle prescrizioni di legge, che la pronuncia di nullità può produrre effetti nei confronti di tutti i convenuti e che la pronuncia medesima non si sostanzia, in ogni caso, nel dover dettare una disciplina giudiziale concernente il diritto sostanziale connesso alla pretesa risarcitoria. 4.- Se, tenuto anche conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione in ordine ad una domanda di nullità, qualora quest’ultima sia proposta nell’ambito di un giudizio già ritualmente incardinato, possa essere assunta mediante pronuncia incidentale resa sulla questione pregiudiziale così proposta e tramite la stessa sentenza che, in caso di declaratoria di nullità, definisce esaustivamente il giudizio e, comunque, quale debba essere la forma della decisione, anche in ragione ed in coerenza sequenziale con gli effetti giuridici che il giudice ritiene produca la declaratoria di nullità degli atti istruttori e/o processuali. 5.- Se si renda applicabile e quale debba essere il regime normativo di regolazione delle spese, nei casi di accoglimento oppure di rigetto della domanda di nullità. 6.- Se la pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di nullità sia suscettibile di rimedi revisionali nonché quali siano i rimedi medesimi rinvenibili nel sistema ordinamentale-processuale e le modalità procedurali esperibili, tenuto anche conto del rinvio dinamico interposto dall’art. 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038. 7.- Quali sono gli ulteriori sviluppi del giudizio conseguenti all’eventuale declaratoria di nullità dell’ “ordinanza decisoria” per mancanza della prescritta firma del giudice ex artt. 132 e 161, comma 2 c.p.c. 8.- Qual è il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, che figura nell’art. 17, comma 30/ter più volte richiamato e, conseguentemente sulla idoneità ad integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno: a) dell’“anonimo”; b) dei fatti conosciuti nel corso della fase dell’invito a dedurre, per soggetto diverso dall’invitato; c) dei fatti conosciuti a seguito di “delega alle indagini”, attribuita dalla Procura ad organismi quale la Guardia di Finanza; d) delle “notizie” relative alla condotta, piuttosto che sul danno, dovendosi – in ultima analisi – stabilire se per “notizia di danno” non debba intendersi “notizia di fatto dannoso”. 5.1) Tutti i giudizi oggetto del presente deferimento restano sospesi ex art. 295 c.p.c. e la loro riassunzione sarà effettuata, a cura della parte più diligente, in base al combinato disposto degli artt. 297 e 307 c.p.c. entro sei mesi dalla comunicazione, da parte della Segreteria di questa Sezione, della pronuncia delle SS.RR.
169
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA
171
Sezioni Riunite
SEDE DELIBERANTE
N. Giudizio Argomento
15/DEL
Adozione del nuovo regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi edegli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti ai sensidell’art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Deliberazione n. 1/DEL/2010
16/DEL
1. Competenza in materia di potestà regolamentare per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte deiconti; eventuali modifiche in materia di organizzazione dei sistemi informativi automatizzati: definizionedelle relative procedure. Deliberazione n. 2/DEL/2010 2. Revisione del regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dellaCorte dei conti (Deliberazione del 6 luglio 1995) e quello per l’aggiornamento del Regolamento chedisciplina le misure organizzative di esercizio del diritto di accesso ai documenti (Deliberazione del 17luglio 1996). Deliberazione n. 3/DEL/2010 Deliberazione n. 4/DEL/2010
SEDE CONSULTIVA
N. Giudizio Argomento
365/D
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “Schema di decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizionedel bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla relazione in terminidi competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.” Parere n. 1/2010/Cons
366/D
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “Schema di norme di attribuzione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta” Parere n. 3/2010/Cons
367/D
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “Schema di decreto attuativo all’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, chedisciplina le nuove modalità di pagamento al personale delle amministrazioni dello Stato dellecompetenze fisse e accessorie con un unico accredito” . Parere n. 4/2010/Cons.
173
SEZIONI CENTRALI D’APPELLO I – II – III
E
SEZIONE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIA
175
Sezioni d'appello
Giudizi di responsabilità Prima
centrale Seconda centrale
Terza centrale
Regione Sicilia
Totale generale
Istanza P.G. 77 153 30 22 282 Istanza di parte 345 882 489 87 1.803
Pendenti al 1° gennaio 2010
Totale 422 1.035 519 109 2.085 Istanza P.G. 36 35 36 16 123 Istanza di parte 256 227 387 38 908 Pervenuti Totale 292 262 423 54 1.031 Istanza P.G. 42 41 22 13 118 Istanza di parte 213 281 209 37 740 Definiti Totale 255 322 231 50 858 Istanza P.G. 71 147 44 25 287
Istanza di parte 388 828 667 88 1.971 Rimanenza al 31 dicembre 2010
Totale 459 975 711 113 2.258
Sezioni d'appello Giudizi in materia
pensionistica Prima centrale
Seconda centrale
Terza centrale
Regione Sicilia
Totale generale
Istanza P.G. - - - - - Istanza di parte 1.315 4.259 2.101 257 7.932
Pendenti al 1° gennaio 2010
Totale 1.315 4.259 2.101 257 7.932 Istanza P.G. - - - - - Istanza di parte 431 806 793 365 2.395 Pervenuti Totale 431 806 793 365 2.395 Istanza P.G. - - - - - Istanza di parte 547 480 757 213 1.997 Definiti Totale 547 480 757 213 1.997 Istanza P.G. - - - - -
Istanza di parte 1.199 4.585 2.137 409 8.330 Rimanenza al 31 dicembre 2010
Totale 1.199 4.585 2.137 409 8.330
Istanze di definizione ex art. 1, co. 231, 232, 233, legge 266/2005
Sezioni di appello Prima
centrale Seconda centrale
Terza centrale
Regione Sicilia
Totale generale
Pendenti al 1° gennaio 49 37 48 0 134
Istanze presentate (1.1 – 31.12.2010)
61 71 75 9 216
Istanze accolte 67 59 73 0 199
Istanze rigettate o inammissibili
18 22 29 9 78
Rimanenza (al 31.12) 25 27 21 0 73
176
Sezioni d’appello – giudizi di responsabilità
Andamento triennale dei giudizi definiti
858
703673
2008 2009 2010
Andamento triennale dei giudizi da definire
1.7382.042
2.145
2007 2008 2008
Sezioni d’appello – giudizi in materia pensionistica
Andamento triennale dei giudizi definiti
1,997
1.468
2.137
2008 2009 2010
Andamento triennale dei giudizi da definire
8.330
8.694
8.405
2008 2009 2010
177
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA’ E IN MATERIA PENSIONISTICA
179
Attività svolta in materia di responsabilità
Giudizi
Sezione Pendenti
(1/1/10) Pervenuti Definiti Rimanenza (31/12/10)
Abruzzo 37 38 36 39
Basilicata 95 26 53 68
Calabria 261 203 128 336
Campania 774 170 170 774
E. Romagna 44 97 60 81
Friuli V. G. 29 40 29 40
Lazio 374 134 263 245
Liguria 29 27 28 28
Lombardia 106 52 78 80
Marche 41 62 42 61
Molise 95 34 17 112
Piemonte 54 52 27 79
Puglia 127 60 59 128
Sardegna 158 56 36 178
Sicilia 1.180 148 133 1.195
Toscana 111 91 75 127
Trentino A.A. – Bolzano 29 26 27 28
Trentino A.A. – Trento 36 62 34 64
Umbria 59 41 27 73
Valle d'Aosta 6 3 4 5
Veneto 43 39 55 27
Totale 3.688 1.461 1.381 3.768
180
Esito delle sentenze di responsabilità - I Grado
1.558
742
ASSOLUZIONE
CONDANNA
Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai convenuti nei giudizi di responsabilità
Assoluzione 742
Condanna 1.558
Totale 2.300
181
Attività svolta in materia pensionistica
Pendenti al 1/1/2010 Sopravvenuti Definiti Rimanenza al 31/12/2010
Sezioni
Civ
ili
Mil
itari
Gu
err
a
To
tale
ri
cors
i
Civ
ili
Mil
itari
Gu
err
a
To
tale
ri
cors
i
Civ
ili
Mil
itari
Gu
err
a
To
tale
ri
cors
i
Civ
ili
Mil
itari
Gu
err
a
To
tale
ri
cors
i
Abruzzo 539 314 280 1.133 397 82 6 485 319 164 97 580 617 232 189 1.038
Basilicata 372 33 44 449 57 32 16 105 221 20 20 261 208 45 40 293
Calabria 777 230 164 1.171 227 48 20 295 494 156 105 755 510 122 79 711
Campania 8.520 3.105 449 12.074 1.190 183 30 1.403 2.277 894 142 3.313 7.433 2.394 337 10.164
E. Romagna 3.264 439 22 3.725 449 82 12 543 2.701 353 16 3.070 1.012 168 18 1198
Friuli V. G. 101 84 1 186 120 105 1 226 97 131 1 229 124 58 1 183
Lazio 3.097 1.657 209 4.963 450 281 44 775 1.533 750 96 2.379 2.014 1.188 157 3.359
Liguria 666 111 27 804 145 34 1 180 299 50 14 363 512 95 14 621
Lombardia 844 162 39 1.045 494 69 4 567 659 111 17 787 679 120 26 825
Marche 378 168 59 605 196 74 8 278 211 48 15 274 363 194 52 609
Molise 488 20 31 539 74 4 4 82 138 9 2 149 424 15 33 472
Piemonte 87 33 6 126 125 141 7 273 125 77 10 212 87 97 3 187
Puglia 4.273 2.166 279 6.718 575 140 7 722 916 755 119 1.790 3.932 1.551 167 5.650
Sardegna 1.739 212 23 1.974 357 77 1 435 811 157 16 984 1.285 132 8 1.425
Sicilia 9.425 2.723 2.075 14.223 1.539 230 16 1.785 1.931 500 635 3.066 9.033 2.453 1.456 12.942
Toscana 909 319 196 1.424 277 83 18 378 400 177 19 596 786 225 195 1.206
Trentino A.A. Bolzano 14 8 1 23 9 3 0 12 12 9 1 22 11 2 0 13
Trentino A.A. Trento 16 6 0 22 17 34 0 51 22 23 0 45 11 17 0 28
Umbria 271 68 6 345 70 32 1 103 169 39 5 213 172 61 2 235
Valle d'Aosta 4 4 0 8 2 6 0 8 4 8 0 12 2 2 0 4
Veneto 712 163 4 879 588 198 5 791 744 183 5 932 556 178 4 738
TOTALE 36.496 12.025 3.915 52.436 7.358 1.938 201 9.497 14.083 4.614 1.335 20.032* 29.771 9.349 2.781 41.901
* che hanno coinvolto 29.645 ricorrenti
182
Esito delle sentenze pensionistica - I Grado
22.395
7.250
ACCOGLIMENTO
RIGETTO
Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai ricorrenti nei giudizi in materia pensionistica
Accoglimento 22.395
Rigetto 7.250
Totale 29.645
183
Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi di responsabilità
Andamento triennale dei giudizi definiti
1.503
1.275
1.381
2008 2009 2010
Andamento triennale dei giudizi da definire
3.7682.865
3.688
2008 2009 2010
Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi in materia pensionistica
Andamento triennale dei giudizi definiti
20.927
20.03229.659
2008 2009 2010
Andamento triennale dei giudizi da definire
41.901
62.798
52.436
2008 2009 2010
184
Attività svolta in materia di conti giudiziali
Sezione Pendenti (1/1/10) Pervenuti Definiti Rimanenza
(31/12/10)
Abruzzo 3.672 386 188 3.870
Basilicata 3.831 1.325 970 4.186
Calabria 12.791 1.849 3.127 11.513
Campania 6.791 1.196 1.132 6.855
E. Romagna 26.415 6.436 3.703 29.148
Friuli V. G. 8.685 933 859 8.759
Lazio 12.386 1.260 1.697 11.949
Liguria 11.903 1.969 878 12.994
Lombardia 19.616 5.064 1.577 23.103
Marche 12.506 1.997 4.540 9.963
Molise 2.450 1.329 521 3.258
Piemonte 42.703 6.724 7.253 42.174
Puglia 3.937 496 202 4.231
Sardegna 4.397 948 1.570 3.775
Sicilia 31.047 3.250 324 33.973
Toscana 20.541 4.227 1.891 22.877
Trentino A.A. – Bz - 6.668 1.639 240 8.067
Trentino A.A. – Tn - 7.889 2.699 1.554 9.034
Umbria 9.888 3.193 698 12.383
Valle d'Aosta 1.116 178 15 1.279
Veneto 12.126 3.063 3.314 11.875
Totali 261.358 50.161 36.253 275.266
185
Tempi medi di definizione dei giudizi in giorni (dal deposito del ricorso/vertenza alla pubblicazione della sentenza)
Sezioni giurisdizionali regionali
2006 2007 2008 2009 2010
Responsabilità 282 373 366 363 364
Pensionistica 355 403 315 421 611
Giudizi di responsabilità
364363366373
282
2006 2007 2008 2009 2010
Giudizi pensionistici
611
421
315403
355
2006 2007 2008 2009 2010
186
Sezioni di appello *
2006 2007 2008 2009 2010
Responsabilità 267 175 261 259 265
Pensionistica 314 329 387 387 414
* Comprensivo dei tempi medi relativi alla Sezione d’appello per la regione siciliana.
Giudizi pensionistici
414387329
314
387
2006 2007 2008 2009 2010
Giudizi di responsabilità
265259261
175
267
2006 2007 2008 2009 2010
187
PERSONALE
189
Personale di magistratura
Situazione del personale di magistratura
Organico Presenti Vacanti
Sezioni regionali 132 100 32 Controllo
Centro 120 82 38
Sezioni regionali 171 117 54 Giurisdizione
Centro 29 19 10
Sezioni regionali 129 97 32 Procura
Centro 22 16 6
Sezioni regionali 432 314 118
Centro 171 117 54 Totale
Generale 603 431 172
La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 4 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL, INPDAP).
190
Personale amministrativo
Posizione economica Previsione organica Personale in servizio
Dirigenti 1^ fascia 5 3
Dirigenti 2^ fascia 65 52
Totale dirigenti 70 55
C3/R.E. 285 135
C2 459 336
C1 539 597
Totale "area C" 1.283 1.068
B3 504 441
B2 607 637
B1 267 301
Totale "area B" 1.378 1.379
A1 11 32
Totale "aree A-B-C" 2.672 2.479
Totale generale 2.742 2.534
Al personale in servizio vanno aggiunti 174 unità comandate da altre amministrazioni.
Per contro, 73 unità di personale di ruolo della Corte dei conti prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando.
Sono in corso le procedure di riqualificazione per il passaggio di 150 unità dall’area B all’area C. Sono, inoltre, in corso le procedure per la rideterminazione delle piante organiche, in attuazione dell’art. 4 della legge 6 agosto 2008, n° 133.
191
Personale amministrativo
Distribuzione del personale di ruolo e comandato
Uffici di controllo Posizione economica centrali regionali
Procure generali
Procure regionali
Sezioni giurisd.li
Amm.ne attiva ed altro
Totale
Dirigenti 1^ fascia - - - - - 3 3
Dirigenti 2^ fascia 5 6 1 3 13 10 49*
Totale dirigenti 5 6 1 3 13 13 52
C3/R.E. 36 35 3 11 22 33 140
C2 80 84 5 42 61 73 345
C1 137 159 12 62 112 120 602
Totale "area C" 253 278 20 115 195 226 1.087
B3 84 100 13 63 94 107 461
B2 87 104 21 87 167 177 643
B1 17 58 2 54 95 111 337
Totale "area B" 188 262 36 204 356 395 1.441
A1 2 16 2 11 15 6 52
Totale "aree A-B-C" 443 556 58 330 566 627 2.580
Totale generale 448 562 59 333 579 640 2.632
* 11 dirigenti di I^ fascia devono essere ancora assegnati