Post on 03-Jan-2016
description
Il Codice della Strada Il Codice della Strada riformato: Legge 120/2010riformato: Legge 120/2010
Aspetti tossicologici: criticità Aspetti tossicologici: criticità
Prof. Mario GiusianiORDINARIO DI TOSSICOLOGIA FORENSE
UNIVERSITA’ DI PISA
PRINCIPALE EXCURSUS LEGISLATIVO DEL CODICE DELLA STRADA
1959 Testo Unico contenente norme sulla disciplina della circolazione con cenni alla sicurezza stradale. 1977: Progetto di Codice della Strada. All’art.170 si parla di “guida sotto l’influenza dell’alcool” e viene proposto un limite di tasso alcolico (misurato attraverso l’aria espirata: metodo del palloncino) corrispondente a 0,8 grammi/litro di sangue.18.3.1988 legge n.111: norme sulla patente di guida comunitaria con cenni sulla prevenzione in tema di sicurezza stradale. All’art. 17: divieto di “guida in stato di ebbrezza”10.8.1988 D.M. che stabilisce il tasso per configurare lo stato di ebbrezza in 80 mg/100ml di sangue25.5.1990: regolamento di attuazione che ribadisce il precedente tasso, riproponendolo però in 0,8 grammi/litro di sangue misurato attraverso il valore della concentrazione nell’aria espirata.
30.4.1992: D.L n. 285 Nuovo Codice della Strada che prevede alNuovo Codice della Strada che prevede alll’’art 186 la guida sotto lart 186 la guida sotto l’’influenza dellinfluenza dell’’alcool e allalcool e all’’art 187 la guida art 187 la guida sotto lsotto l’’influenza di sostanze stupefacentiinfluenza di sostanze stupefacenti..16.12.1992: DPR n. 495 Regolamento di attuazione.Regolamento di attuazione.D.L.n. 360 del 1993 (alcune modifiche ad articoli del Nuovo Codice della Strada)L. n. 85 del 22.3.2001 (delega al Governo per la revisione del Nuovo Codice della strada)L. n.125 del 30.3.2001 (legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati)D.L. n. 9 del 15.1.2002 (disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada dove viene portato il valore di tasso alcolemico da 0,8 g/l a 0,5 g/l)D. L 27/6/2003 N.151convertito nella Legge n. 214 del 1/8/2003 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada con la introduzione di tre fasce di punibilità: tra 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 a 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l)
Articolo 119:
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di guida.
Articolo 186:
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Articolo 186-bis:
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età
inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi
esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone
o di cose.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 119, ART. 186)(ART. 119, ART. 186)
legge 120/2010legge 120/2010
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 119)(ART. 119)
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
Omissis
Comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e
fisici per il primo rilascio della patente di guidaper il primo rilascio della patente di guida …omissis…
ll’’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze
stupefacenti o psicotropestupefacenti o psicotrope, … omissis.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le
strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici
alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. …..
omissis. Le relative spese sono a carico del richiedente.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186)(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
Comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativasanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litrosuperiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesisospensione della patente di guida da tre a sei mesi;b) con l’ammendaammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesiarresto fino a sei mesi,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litroalcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sospensione della patente di guida
da sei mesi ad un annoda sei mesi ad un anno;
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186)(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litroalcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due annisospensione della patente di guida da uno a due anni.Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186)(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 2-bis. Se il conducenteSe il conducente in stato di ebbrezza provoca un provoca un
incidenteincidente stradalestradale, le sanzionile sanzioni di cui al comma 2 del presente
articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiatesono raddoppiate ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammialcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo
quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre la patente di guida è sempre
revocatarevocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva
in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186)(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Omissis
Comma 4. Quando gli accertamenti qualitativiaccertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivohanno dato esito positivo, in ogni caso din ogni caso d’’incidenteincidente ovvero quando
si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante all’influenza
dell’alcool, gli organi di polizia stradalegli organi di polizia stradale di cui all’art.12, commi 1 e
2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare lhanno la facoltà di effettuare l’’accertamento con strumenti e accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamentoprocedure determinati dal regolamento.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186)(ART. 186)
Guida sotto l’influenza dell’alcool.
Comma 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradaliconducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuatol'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su
richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditateda parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui
al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186 bis)(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore aventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 2. I conducenti di cui al comma 1I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono
puniti con la sanzione amministrativapuniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero)
e non superiore a 0,5 grammi per litroe non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il
conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente,
provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo
sono raddoppiate.
NORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADANORMATIVA NUOVO CODICE DELLA STRADA(ART. 186 bis)(ART. 186 bis)
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore aventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose.
Omissis
Comma 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per
litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B
prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il
conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la
patente di guida di categoria B prima del compimento del
ventunesimo anno di età.
DEPENALIZZAZIONE
DELLA FATTISPECIE DI “EBBREZZA” NELLA FASCIA DI VALORE CORRISPONDENTE AL
TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8
(g/l)
Si configura invece il reatoreato
e il conducente è considerato quindi passibile di sanzione
penale per valori corrispondenti a tassi alcolemici superiori a 0,8 e non superiori a 1,5 grammi/litro
ovvero, con inasprimento ulteriore delle pene per valori
corrispondenti a tassi alcolemici superiori
a 1,5 grammi/litro.
Inasprite ulteriormente le peneInasprite ulteriormente le pene
in caso di incidente stradale, nonché le sanzioni
amministrative accessorie riguardanti sospensione /
revoca della patente di guida. Possibilità di sostituire le pene con “lavoro di pubblica utilità”
LA PIÙ IMPORTANTE INNOVAZIONE LA PIÙ IMPORTANTE INNOVAZIONE art. 186 bis art. 186 bis
guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per neo-patentati
e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose
(sono indicate le varie categorie)
Per tutti costoroPer tutti costoro
il divieto di guidare sotto l’influenza dell’alcol è
assoluto assoluto cioè il valore non può
essere corrispondente ad un tasso alcolemico, recita
la norma, superiore a 0 (zero) superiore a 0 (zero)
Gli accertamentiGli accertamenti
La polizia stradale può sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi anche attraverso strumentazione portatile o altri tests, purché “non invasivi”
In caso di incidente In caso di incidente
o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol, gli organi di polizia stradale hanno facoltà di sottoporre il conducente all’accertamento esclusivamente tramite strumenti e procedure determinati dal regolamento (etilometro omologato)(etilometro omologato)
L ’etilometroEsistono fondamentalmente due metodi per valutare l’assorbimento di alcol
nell’organismo:- l ’alcolemia – serve a misurare la concentrazione di alcol nel sangue in
milligrammi presenti in 100 ml. di sangue;- tecniche spirometriche – utili in caso di urgenze basate sulla proporzione costante che esiste tra la concentrazione di alcol presente nel respiro e quella ematica in rapporto di 2300 a 1. Per determinare il tasso alcolico è sufficiente
moltiplicare la quantità di alcol nel respiro per 2300. Si tratta quindi di tecniche non invasive che vanno dalle variazioni di colore del fiato immesso all’interno di un
palloncino attraverso un reagente chimico, all’uso di apparecchi elettronici (etilometro).
L’etilometro è dunque un apparecchio che non misura direttamente la concentrazione dell’alcol nel sangue, ma attraverso la correlazione esistente tra la quantità di alcol rilevata nell’area alveolare espirata dal soggetto e la concentrazione alcolica contemporaneamente presente nel sangue attraverso un parametro al quale è stato assegnato il valore costante 2300. L’alcol contenuto nel respiro è quello non metabolizzato ed in fase di eliminazione
attraverso i polmoni.L’apparecchio appartiene alla classe degli analizzatori a raggi infrarossi ed utilizza i principi
della spettrofotometria. In condizioni ottimali di temperatura e pressione, l’aria immessa nell’apparecchiatura viene attraversata da raggi infrarossi, assorbendone una quantità proporzionale alla quantità di alcol introdotta. Una fotocellula ha lo scopo di rilevare la
decadenza di energia.Per effettuare il test sul soggetto in modo corretto senza che elementi esterni possano
pregiudicarne la precisione, è bene seguire alcune regole di seguito elencate. Atteso che la presenza nel cavo orale può interferire sulla misurazione, è bene effettuare l’esame non prima che siano trascorsi almeno 15 minuti dall’ultima ingestione di alcol, ovvero di spray orali a base alcolica, medicinali contenenti alcol, ed infine anche quando la persona
ha vomitato o eruttato. Anche il fumo influenza il risultato della misurazione, pertanto anche in questo caso
attendere almeno 5 minuti dall’ultima sigaretta. Evitare che il soggetto respiri in maniera irregolare e concitata poco prima o durante il test. Una inspirazione ed espirazione profonda e ripetuta dà origine a iperventilazione, che
potrebbe causare una momentanea riduzione della concentrazione di alcol nell’aria espirata. In tal caso invitare il soggetto a respirare normalmente per almeno due minuti, prima di
sottoporlo al test. Evitare la presenza di vapori di alcol e fumo in vicinanza dell’etilometro.
MISURA DELL’ALCOLEMIA CON ETILOMETRO
L’ETILOMETROL’ETILOMETRO
Lo strumento si basa sul dato della concentrazione di alcool nell’ aria espirataaria espirata opportunamente convertito, teoricamente, nel corrispondente valorecorrispondente valore nel sanguesangue
Perchè in teoria?Perchè in teoria?
perchè questa “corrispondenza” varianell’organismo in un range moltoampio (da circa 2000 a 2900 volte fino a 1200 per particolari patologie)e pertanto - essendo l’etilometrotarato a 2300 - il risultato dellaconversione matematica non può mainon può maicorrispondere al valore nel sanguecorrispondere al valore nel sangue
NECESSITA’ DI CURE MEDICHENECESSITA’ DI CURE MEDICHE
Per il conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto alle cure mediche, e solo in questi casi, si parla invece di accertamento del tasso tasso alcolemicoalcolemico (quindi direttamente direttamente sul sanguesul sangue) con la facoltà da parte degli organi di polizia stradale di richiedere detto accertamento e di farsene rilasciare certificazione
Il rifiuto agli accertamentiIl rifiuto agli accertamenti
Dopo una breve fase di depenalizzazione, è noto che oggi il rifiuto è ritornato ad essere condotta sottoposta alle disposizioni penalidisposizioni penali e per di più con il massimomassimo delle sanzioni previste
Primo punto criticoPrimo punto critico
(ma solo apparentementeInsormontabile)è il punto che riguarda la “matrice biologica”“matrice biologica” su cui eseguire l’accertamento.
La “matrice biologica”“matrice biologica”
utile per stabilire attraverso accertamenti accertamenti
analitico-tossicologicianalitico-tossicologici una possibile correlazione correlazione
con lo stato comportamentale di un individuo per uso di alcol
è inequivocabilmente il sangueil sangue
Ogni altra matrice biologicaOgni altra matrice biologica
conferisce carattere indirettocarattere indirettoalla misura e reca in sé, perdefinizione, oscillazioni tipichedella biologiabiologia e della variabilitàvariabilitàindividualeindividuale, che poco si sposano,nel diritto, alla tassatività tassatività di unlimite (e nella fattispecie a differentilimiti) che per legge devono essererispettati come tali.
Criticità Criticità
quindi per l’impiegodell’etilometroetilometro che misura laconcentrazione di alcolnell’aria espirata, trasformandone poi il valore nel “corrispondente dato ematico” ma - come noto - solo in teoria
Quindi ciò che misura l’etilometro
““non corrisponde”non corrisponde” ma “è solo “è solo simile”simile” al valore che la norma impone come tassativo, e che, nella prevista gradualità (0,0 - 0,5 -0,8 -1,5 g/l)(0,0 - 0,5 -0,8 -1,5 g/l) prevede una diversificazione delle sanzioni sia nell’ambito penale che in quello amministrativo.
INOLTREINOLTRE
Il tasso alcolemico di cui al comma 5 deve essere determinato come dice la parola stessa, nel SANGUE INTEROSANGUE INTERO e quindi NONNON nel siero.I valori nel siero possono essere anchedel 20% SUPERIORI 20% SUPERIORI al valore che siotterrebbe eseguendo la determinazionenel sangue
I Lab delle Strutture sanitarie nazionali,come la maggioranza dei laboratori privati
eseguono, di “routine”, determinazionidell’alcol nel siero, in buona e accettabilecompatibilità con una finalità clinico-terapeutica ma in assoluta incompatibilità assoluta incompatibilità con la tassatività del limite numericoprevisto dalla norma che deve quindi essere accertato rigorosamente nel sangue
Si riassume in ciò, ove vi Si riassume in ciò, ove vi fosse bisogno di fosse bisogno di sottolinearlo, sottolinearlo,
la fondamentale differenza trala fondamentale differenza traaccertamenti a accertamenti a
finalità clinico terapeuticafinalità clinico terapeutica e e
accertamenti aaccertamenti afinalità tossicologico-forensefinalità tossicologico-forense
medico-legalemedico-legale
METODO DI ANALISI IMMUNOCHIMICA
Il metodo di analisi utilizzato normalmente nei laboratori di analisi chimico cliniche ospedalieri è un metodo enzimatico in
cui si rileva la presenza di alcool etilico non direttamente come avviene con i metodi cromatografici ma mediante l’aumento dell’assorbanza ad una particolare lunghezza d’onda dopo
reazione enzimatica. Tali metodi pur ampiamente utilizzati per indagini chimico cliniche non sono soddisfacenti a livello medico legale, in quanto in questo ambito il metodo di riferimento per la
determinazione dell’alcool etilico è esclusivamente quello gas-cromatografico in quanto consente di isolare ed identificare con
certezza la presenza di alcool etilico e quindi di eseguirne il relativo dosaggio.
Infatti i metodi enzimatici possono presentare “falsi positivi” dovuti a svariate sostanze interferenti, sia di natura esogena che endogena, da qui la non validità
medico-legale.
Il prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia deve necessariamente tenere
in considerazione le seguenti criticità:potenziale contaminazione dovuta all'uso
disinfettanti cutanei contenenti alcol etilico; possibili fenomeni degradativi che possano favorire la neoformazione di alcol etilico;
manipolazioni del campione (es. sierazione, centrifugazione) tali da alterarne le caratteristiche originarie; possibile
evaporazione dell'alcol dal campione dopo il prelievo.
Per tali ragioni il prelievo di sangue per la determinazione dell'alcolemia richiede
obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:
LINEE GUIDA GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani)
• effettuare un prelievo di sangue dedicato alla determinazione dell'alcolemia; disinfettare l’area di prelievo con un disinfettante non alcolico;
• aggiungere sodio fluoruro, o analogo preservante, al campione di sangue (in ragione di 100 mg NaF2 per 10ml di sangue);
• evitare la centrifugazione o sierazione del campione. E' da rilevare, a tale proposito, che la determinazione dell'alcol etilico sui derivati del sangue (plasma, siero) può produrre una sovrastima rispetto alla determinazione su sangue intero;
• utilizzare il più possibile il volume utile del contenitore del campione (eventualmente cambiare contenitore in rapporto al volume di sangue prelevato) onde evitare fenomeni di evaporazione;
• procedere immediatamente alla conservazione del campione e del controcampione alla temperatura di -18/- 22°C a meno di analisi del campione eseguita entro 4 h dal prelievo, nel qual caso è sufficiente la conservazione, appena possibile, a +4/+6°C.
• L’esame immunochimico, effettuato immediatamente, deve essere considerato solo come screening ed in caso di positività deve essere eseguita analisi di conferma con metodo cromatografico e valutata la reale alcolemia
SI RICORDASI RICORDA
che il metodo ufficiale riconosciutodalla Associazione scientifica GTFIper l’alcolemia ai fini giuridici, comeappunto nell’applicazione del CdS,è solo solo il dosaggio nel sangue con
METODO GAS-CROMATOGRAFICOMETODO GAS-CROMATOGRAFICOALLO SPAZIO DI TESTAALLO SPAZIO DI TESTA
(Linee guida ufficiali GTFI)
Valore ZERO (0,0 Valore ZERO (0,0 grammi/litro)grammi/litro)
la imprecisione e mancanza diaccuratezza del dato fornitodall’etilometro, o da un dosaggio susiero o comunque non prodottocorrettamente, si accentua se il “target” è ZEROZERO
Inoltre, come è noto esiste, anche se minima, una esiste, anche se minima, una produzione endogena di alcol produzione endogena di alcol etilicoetilico
pertanto, a maggior ragione
non si può scrivere in una non si può scrivere in una norma ciò che non esistenorma ciò che non esiste
sarebbe stato corretto scrivere ““valore negativo”valore negativo” (con indicazione dei limiti di rilevabilità del metodo)
Interrogativo in punto di diritto:Interrogativo in punto di diritto:
da come recita il comma 5 il valore dialcol nel sangue, pur accertato daisanitari (necessità di cura) per usousoclinicoclinico, sembra possa essereutilizzato per fini forensifini forensi conconseguente eventualeincriminazioneincriminazione del soggetto
. . . . . .
Trattandosi di possibile incriminazioneincriminazione, devono essere validi ed inderogabili i diritti dell’indagato, quale il diritto alla difesa e quant’altro di garanzia il nostro ordinamento consenta.
Ma soprattutto, si ripete, il dato dell’accertamento deve essere il più possibile il più possibile vicino al verovicino al vero
Criticità molto importanteCriticità molto importante
riguarda la validità di una condanna ex art. 186 CdS sulla base del cosiddetto accertamento “sintomatico” accertamento “sintomatico” quando rilevato ad opera degli Agenti di Polizia Stradale o equiparati che di fatto lo eseguono, riempiendo apposito modulario da loro stessi redatto
RICORDIAMOCI CHE
la rilevazione ed interpretazione di una sintomatologia è atto diesclusiva competenza clinica auspicabilmente specialistica e non può essere delegata - così superficialmente – ad agenti di polizia stradale
In giurisprudenza purtroppo
è stato attribuito valore di provavalore di prova
anche senza ulteriori esami agli
accertamenti sintomaticiaccertamenti sintomaticirilevati dalla Polizia Stradale
che invece dovrebbero assumere
solo valore indicativosolo valore indicativo(al fine di sottoporre il soggetto ad ulterioriaccertamenti il cui risultato possa essere legittimamente utilizzabile come prova)
Una nota pronuncia della SupremaCorte (2008), infatti,
è fondata sulla responsabilità penale responsabilità penale dell’imputatodell’imputato in ordine al reato art.186 CdS sulla basedelle deposizioni degli organi dipolizia stradale verbalizzanti cheevidenziarono la presenza in capo alsoggetto fermato dei cosiddetti cosiddetti indiciindicisintomatici dell’ebbrezza sintomatici dell’ebbrezza alcolica.alcolica.
Cassazione Penale Cassazione Penale (n. 8805/09 IV Sez)(n. 8805/09 IV Sez)
anche in questo pronunciamento si rimanda alla questione dell’accertamento sintomaticodell’accertamento sintomatico attuato dagli agenti di Polizia Stradale come atto probatorio a tutti gli effettiatto probatorio a tutti gli effetti
CONCENTRAZIONI EMATICHE ED EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL
Alcolemia <0,4 g/l - SOBRIETA’: nessun sintomo evidente, contenuto aumento della loquacità. Alcolemia 0,4 – 0,9 g/l - DA SOBRIETA’ AD EBBREZZA: il soggetto può ancora apparire sobrio o mostrare uno stato di ebbrezza: euforia, loquactà, sensazione di nenessere, diminuzione di freni inibitori,leggera difficoltà a compiere movimenti complessi e articolati, vertigeni, diminuzione dell’accuratezza visiva, della coordinazione senzoria-motoria e della capacvità di giudizio. Alcolemia 0,9 – 1,2 g/l - ECCITAZIONE: instabilità emotiva, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, riduzione dell’equilibrio, diminuita percezione sensoria, possibile nausea, aumento del tempo di reazione (oltre il secondo) agli stimoli uditivi e visivi. Alcolemia 1,2 – 1,9 g/l - FRASTORNAMENTO: andatura rigida e a volte barcollante, percezione sensoria molto ridotta, forte disinibizione, incapacità di valutare la profondità di campo, mancata diminuzione del senso di coordinamento motorio, tremore alle mani.
Alcolemia 1,9 – 2,5 g/l - STATO CONFUSIONALE: letargico od ostile ed aggressivo: condizioni di ubriachezza completa, nausea, confusione mentale, pronuncia impastata, riduzioni delle percezioni sensoriali, sonnolenza, difficoltà di movimento e coordinazione. Alcolemia 2,5 – 3,5 g/l - INTONTIMENTO: intossicazione generale, nausea, vomito, visione doppia degli oggetti, apatia, amnesia, mancanza di reazione agli stimoli, incapacità di stare in piedi e di camminare, sonnolenza, incontinenza urinaria, stupore e possibile perdita di coscienza. Alcolemia 3,5 – 4,5 g/l – PROBABILE COMA: coma etilico con perdita di coscienza, riflessi inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, respirazione difficoltosa, possibile decesso per arresto respiratorio. Alcolemia > 4,5 – 5 g/l – PROBABILE MORTE: decesso per paralisi dei centri respiratori
CONCENTRAZIONI EMATICHE ED EFFETTI GENERALI DELL’ALCOL
Eye Opening Response (apertura degli occhi)1 - nessuna apertura degli occhi2 - apertura degli occhi in risposta a stimoli dolorosi3 - apertura degli occhi in risposta a stimoli verbali4 - apertura degli occhi spontaneaVerbal response (risposta verbale) 1 - nessuna risposta verbale, nessun suono (o paziente intubato)2 - suoni incomprensibili3 - parla e pronuncia parole, ma incoerenti4 - confusione, frasi sconnesse5 - risposta orientata e appropriataMotor response (risposta motoria) 1 - nessun movimento2 - estensione al dolore (si irrigidisce: risposta decerebrata)3 - flessione al dolore (lenta, distonica: risposta decorticata)4 - retrazione dal dolore (si ritrae rapidamente se viene applicato uno stimolo doloroso)5 - localizzazione del dolore (cerca lo stimolo doloroso)6 - in grado di obbedire ai comandiMiglior punteggio = 15Peggior punteggio = 3Valori tra 15 e 12 = paziente normalevalori tra 12 e 8 = includere tra i traumi maggiorivalori < 8 = intubare e ventilare
Glasgow Coma Scale
Il sig. C.A.dichiara di aver assunto 2 bicchieri di vino al Il sig. C.A.dichiara di aver assunto 2 bicchieri di vino al pasto (ore 17), di aver poi asssunto unpasto (ore 17), di aver poi asssunto un’’aspirina per lo aspirina per lo
stato febbrile. Non assume altri alcolici fino alle ore 22 stato febbrile. Non assume altri alcolici fino alle ore 22 (dopo circa 5 ore) quando viene fermato da una Pattuglia (dopo circa 5 ore) quando viene fermato da una Pattuglia
dei Carabinieri che lo sottopongono ad esame con dei Carabinieri che lo sottopongono ad esame con etilometro.etilometro.
Dati oggettivi (alcolemia di 1,05 g/l alle ore 22:20 Dati oggettivi (alcolemia di 1,05 g/l alle ore 22:20 determinata con etilometro da parte dei CC e alcolemia di determinata con etilometro da parte dei CC e alcolemia di
0,99 g/l alle ore 00:14 determinata sul sangue presso il 0,99 g/l alle ore 00:14 determinata sul sangue presso il Pronto Soccorso. Considerando il tempo intercorso di 114 Pronto Soccorso. Considerando il tempo intercorso di 114 minuti si dovrebbe avere unminuti si dovrebbe avere un’’alcolemia presunta di 0,85 alcolemia presunta di 0,85
g/l, quindi molto inferiore a quella riscontrata di 0,99 g/l.g/l, quindi molto inferiore a quella riscontrata di 0,99 g/l.Tali discrepanze possono far pensare ad una alterata Tali discrepanze possono far pensare ad una alterata eliminazione da parte del soggetto dovuto allo stato eliminazione da parte del soggetto dovuto allo stato febbrile e allfebbrile e all’’aspirina che aveva assunto proprio per aspirina che aveva assunto proprio per
curare tale stato. Abbiamo quindi preso in considerazione curare tale stato. Abbiamo quindi preso in considerazione la possibilità che la discrepanza potesse essere dovuta alla possibilità che la discrepanza potesse essere dovuta al
ll ’’assunzione di aspirina assunta per curare lo stato assunzione di aspirina assunta per curare lo stato febbrile.febbrile.
Infatti la letteratura scientifica riporta diversi lavori in cui Infatti la letteratura scientifica riporta diversi lavori in cui è stato scientificamente dimostrato che lè stato scientificamente dimostrato che l’’assunzione di assunzione di
aspirina nellaspirina nell’’uomo (e non nella donna) induce una uomo (e non nella donna) induce una alterazione metabolica molto probabilmente attribuita ad alterazione metabolica molto probabilmente attribuita ad
una inibizione delluna inibizione dell’’alcol deidrogenasi gastrica con alcol deidrogenasi gastrica con conseguente aumento dei livelli alcolemici.conseguente aumento dei livelli alcolemici.
ALCOLEMIA AL TEMPO T
ALCOLEMIA (t1) = ALCOLEMIA (t2) + B x t
dove: t = tempo trascorso (in minuti);
B = coefficiente di etilossidazione = 0,0018 +/- 0,0025 (abbassamento dell’alcolemia al minuto espressa in g/l).
Nel caso in questione considerando l’alcolemia iniziale (etilometro)
pari a 1,05 dopo 114 min. l’alcoolemia dovrebbe essere 0,85 g/l e non
0.99 come determinata presso il Pronto Soccorso.
La curva di eliminazione è stata eseguita su un volontario che aveva assunto vino a 13° in quantità di 400 ml con una modesta colazione. L’assunzione del vino in questione avrebbe portato all’ingestione di 41,314 g di alcool.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tempo (h)
alco
olem
ia (m
g/10
0 m
l)
A. TEOR
A. REALE
A. TEOR 10 93 74 63 52 42 31 20 9
A. REALE 10 93 74 60 48 27 15 10 9
0 0,5 1 2 3 4 5 6 7
CONFRONTO CURVE DI ELIMINAZIONE: TEORICA E REALECONFRONTO CURVE DI ELIMINAZIONE: TEORICA E REALE
Livello basale
R. Thomas Gentry et al. – Mechanism of the aspirin-indused rise in blood alcohol levels Live Science (1999) 65: 2505-2512
VARIAZIONE DEI LIVELLI ALCOOLEMICI DOPO ASSUNZIONE DI ASPIRINAVARIAZIONE DEI LIVELLI ALCOOLEMICI DOPO ASSUNZIONE DI ASPIRINA
Sentenza di assoluzioneSentenza di assoluzione
PROPOSTEPROPOSTE
La scelta della matrice biologica La scelta della matrice biologica deve essere quindi regolamentata ex deve essere quindi regolamentata ex lege, così come la tecnica analitica lege, così come la tecnica analitica da adottare, nel rispetto – anche – da adottare, nel rispetto – anche – del principio di uguaglianza e nel del principio di uguaglianza e nel rispetto delle norme costituzionalirispetto delle norme costituzionali
PROPOSTEPROPOSTE
Quanto esposto ci impone di affermare che la Quanto esposto ci impone di affermare che la determinazione sull’aria espirata, quindi determinazione sull’aria espirata, quindi tramite strumeti portatili di cui al co 3, o tramite strumeti portatili di cui al co 3, o tramite l’etilometro omologato di cui al co 4 tramite l’etilometro omologato di cui al co 4 non sono – oggi più che mai – strumenti idonei non sono – oggi più che mai – strumenti idonei in quanto la tassatività delle varie in quanto la tassatività delle varie concentrazioni previste per legge, che concentrazioni previste per legge, che comportano differenziazioni dei sanzioni sia comportano differenziazioni dei sanzioni sia penali che amministrative, deve essere penali che amministrative, deve essere garantita dlla produzione di un garantita dlla produzione di un
DATO ACCURATO DATO ACCURATO
PROPOSTEPROPOSTE
NELLA PRATICA, su strada:NELLA PRATICA, su strada:– accertamento sull’aria espirata accertamento sull’aria espirata
(etilometro) solo come test preliminare(etilometro) solo come test preliminare– nel caso di positività il conducente nel caso di positività il conducente
interessato ha la facoltà:interessato ha la facoltà:1.1. di di richiedere contestualmente prelievo di richiedere contestualmente prelievo di
sanguesangue, con intervento di pattuglia con , con intervento di pattuglia con personale sanitario (non necessariamente personale sanitario (non necessariamente medico)medico)
2.2.Di accettare senza “appello”il responso Di accettare senza “appello”il responso del’etilometro, nonostante reso edotto del’etilometro, nonostante reso edotto della sua possibile imprecisione della sua possibile imprecisione
PROPOSTEPROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consensoNel primo caso è implicito il consensodell’interessato, purché informato, ed ildell’interessato, purché informato, ed ilregolamento dovrà esplicitare che il regolamento dovrà esplicitare che il campione di campione di sangue (intero) sangue (intero) dovrà esseredovrà essereanalizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica tecnica oggi ufficialmente accettata dalla tecnica oggi ufficialmente accettata dalla comunità scientifica internazionale, e cioè comunità scientifica internazionale, e cioè la la gascromatografia allo spazio di testagascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – (ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida del marzo 2010) Linee Guida del marzo 2010)
PROPOSTEPROPOSTE
Nel primo caso è implicito il consensoNel primo caso è implicito il consensodell’interessato, purché informato, ed ildell’interessato, purché informato, ed ilregolamento dovrà esplicitare che il regolamento dovrà esplicitare che il campione di campione di sangue (intero) sangue (intero) dovrà esseredovrà essereanalizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica analizzato ai fini dell’alcolemia con l’unica tecnica oggi ufficialmente accettata dalla tecnica oggi ufficialmente accettata dalla comunità scientifica internazionale, e cioè comunità scientifica internazionale, e cioè la la gascromatografia allo spazio di testagascromatografia allo spazio di testa
(ufficialmente adottata anche dal GTFI – (ufficialmente adottata anche dal GTFI – Linee Guida del marzo 2010) Linee Guida del marzo 2010)
PROPOSTEPROPOSTE
Il regolamento attuativo dovrà Il regolamento attuativo dovrà anche definire quello che si intende anche definire quello che si intende per per “zero” di legge “zero” di legge e cioè dovrà e cioè dovrà dare un limite inferiore di dare un limite inferiore di quantificazione che tenga conto quantificazione che tenga conto anche della produzione endogena di anche della produzione endogena di alcol nell’organismo umanoalcol nell’organismo umanoAnche in questo il riferimento chiave Anche in questo il riferimento chiave sono le citate Linee Guida della sono le citate Linee Guida della Tossicologia ForenseTossicologia Forense