Docente Prof. Mirco Crepaldi Cenni di Diritto del …...Agenzie per il lavoro 20 Le “agenzie per...

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Alternanza scuola lavoro

A.S. 2019-2020

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I.I.S. G. Veronese e

G. Marconi

Chioggia - Cavarzere (Ve) Docente

Prof. Mirco Crepaldi

Cenni di Diritto del Lavoro e

principali contratti di lavoro

Il diritto del lavoro

2

lavoro ilsi definisce

complesso

diritto del

delle norme che

regolano il rapporto di lavoro

Le fonti del diritto dellavoro

3

➢ La Costituzione

➢ Articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40

➢ Il Codice Civile

➢ in particolare il libro quinto, intitolato Del Lavoro, articoli 2060-2134

➢ I regolamenti comunitari

➢ Le leggi speciali

➢ I contratti collettivi di lavoro

La Costituzione (struttura)

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Principi Fondamentali: Dall’art. 1 all’art. 12

Parte PrimaDiritti e Doveri dei Cittadini: Dall’art. 13 all’art. 54

Parte SecondaOrdinamento della Repubblica:Dall’art. 55 all’art. 139

La Costituzione

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art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

La Costituzione

6

art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori

art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione propozionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore

La Costituzione

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art. 38: sistema di assistenza eprevidenza sociale

art. 39: diritto di libertà sindacale

art. 40: diritto di sciopero, nell'ambitodelle leggi che lo regolano

Le leggi speciali

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➢ Legge n. 25/1955 apprendistato

➢ Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali

➢ Legge n. 977/1967 lavoro minorile

➢ Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori

➢ Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri

➢ Legge n. 903/1977 parità di trattamento

➢ Legge n. 626/1994 sicurezza

➢ Legge n. 196/1997 promozione

dell’occupazione

➢ Legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi)

ContrattazioneCollettiva lavoro

subordinato

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➢ Contratti Collettivi Nazionali Lavoro

(C.C.N.L.) stipulati dai rappresentanti

dei lavoratori (attraverso i Sindacati) e

dei datori di lavoro

➢ Contratti integrativi aziendali

I rapporti di lavoro

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➢ E’ lavoro subordinato (dipendente) quello

prestato alle dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore (art. 2094 c.c.) e/o di terzi

➢ E' lavoro autonomo quello prestato da una

persona in modo autonomo, senza vincoli di

subordinazione (e a proprio rischio) nei confronti

del committente (art. 2222 c.c.) o quello

prestato nell'esercizio delle cosiddette

professioni intellettuali (art. 2229 c.c.)

Il contratto di lavoro

subordinato

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➢ Individuale: viene stipulato fra il singolo

lavoratore e il datore di lavoro

➢ Collettivo: viene stipulato fra le

associazioni sindacali dei lavoratori e

quelle dei datori di lavoro

I soggetti del contratto di lavoro subordinato

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- DATORE DI LAVORO

- LAVORATORE

Elementi del rapporto dilavoro subordinato

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➢ la prestazione

➢ l'inserimento del lavoratore

nell'organizzazione dell'impresa

➢ la subordinazione del lavoratore al

datore di lavoro

➢ il corrispettivo (retribuzione)

Diritti del lavoratore

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➢ retribuzione

➢ conservazione del posto di lavoro

➢ riposo settimanale e ferie annuali

➢ limiti alla durata della giornata lavorativa

➢ altri diritti contrattuali

Doveri del lavoratore

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➢ diligenza nello svolgimento della

propria prestazione

➢ osservanza delle disposizioni

impartite dall'imprenditore

➢ fedeltà

Obblighi del datore dilavoro

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➢ Corrispondere la retribuzione e il TFR

➢ Tutelare l’integrità fisica e morale e la

sicurezza sul luogo di lavoro

➢ Garantire la tutela assicurativa e

previdenziale

➢ Rispettare la libertà sindacale

Poteri del datore dilavoro

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➢ Potere direttivo

➢ Poteri di vigilanza e controllo

(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)

➢ Potere disciplinare

(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)

I CONTRATTI DI LAVOROSUBORDINATI IN PILLOLE

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Collocamento:

Centro per l’impiego

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Il sistema di collocamento è un insieme di regole, istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra la domanda

e l’offerta di lavoro

Agenzie per il lavoro

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Le “agenzie per il lavoro” si affiancano ai “Centri per l’impiego” e devono

essere autorizzate dal Ministero del Lavoro

(Es. Umana)

Tipologie di contratto

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1) Contratto di lavoro a tempo

indeterminato;

2) Contratto di lavoro a tempo

determinato;

3) Tirocinio formativo e stage;

4) Contratto di apprendistato;

5) Contratto di lavoro intermittente (o

a chiamata);

6) Lavoro accessorio

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1) Contratto a tempo indeterminato

(può essere a tempo pieno o a tempo

parziale – cd. part-time)

▪ È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata.

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➢deve essere redatto in forma scritta➢È possibile che il contratto sia

preceduto da un periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire la retribuzione prevista dal contratto.

Contratto part time

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prevede:

➢ la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione)

➢ è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine eapprendistato

➢ può essere:

▪ Orizzontale (ore 4 dal lun. al sab.)

▪ Verticale ( ore 8 per 3 giorni a settimana)

2) Contratto a tempo Determinato ( o a

termine)

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➢ E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, ossia una durata prestabilita non superiore a :▪ 12 mesi senza la necessità di indicare alcuna causa

giustificatrice; ▪ 24 mesi con una delle seguenti cause:

❑ Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività o per sostituzione di lavoratori

❑ Esigenze connesse a incrementi significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

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➢Qualora il limite dei ventiquattro mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Sono ammesse al massimo 5 proroghe nel limite massimo dei 24 mesi.

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3) Tirocinio formativo e stage

consiste in un periodo formativo (6/12 mesi) utile ad acquisire nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinsersi nel mercato del lavoro.

4) CONTRATTO DI APPRENDISTATO( D.Lgs. 81/2015 art. 41 )

DEFINIZIONE : e' un contratto a causa mista, lavoro e formazione.(sino al conseguimento di una qualifica), finalizzato allaformazione e all’occupazione

Solitamente e' il primo tipo di lavoro subordinato che vieneproposto ad un giovane che non ha esperienza per il bassocosto contributivo a carico della ditta.

La durata di questo contratto non può essere inferiore a 6 mesi enon può superare i 36 mesi per tutti i settori , ad eccezioneper le imprese artigiane per le quali e' ancora possibile, datal'elevata specializzazione richiesta per molte di queste attivitàdel settore, sottoscrivere contratti di apprendistato delladurata di 5 anni .

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➢è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI FORMAZIONE

• Durante il periodo di apprendistato l’azienda deve individuare un tutor che seguirà l’apprendista nel suo percorso e che registrerà la formazione effettuata

• L’apprendista è obbligato a frequentare corsi di formazione interni o esterni all’azienda dove sta lavorando, eventualmente organizzati dalle Regioni. Il numero delle ore dei corsi varia al variare del titolo di studio posseduto.

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➢ Ci sono tre tipi di apprendistato:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

- Apprendistato professionalizzante

- Apprendistato di alta formazione e di ricerca

TIPI DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA

ETA’ 15 -25 ANNI

PROFESSIONALIZZANTE ( IL PIU’ DIFFUSO) ETA’ 18 – 29 ANNIO 17 SE IN POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ETA’ 19- 29 ANNI

FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO RICONOSCIUTO NELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO

VOLTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI

PER CONSEGUIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI E DI ALTA FORMAZIONE COMPRESI DOTTORATI RICERCA

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5) Contratto Intermittente (o a chiamata)

• E’ il contratto che può essere sottoscritto a tempo determinato o indeterminato mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente nel corso della settimana o mese o anno ricevendo una retribuzione in proporzione alla quantità di ore prestate.

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⚫ Elemento caratteristico è la flessibilità sia per il datore che il lavoratore che può scegliere di non vincolarsi a rispondere sempre positivamente alle chiamate.

⚫ Contratto che si può attivare quando si presenta la necessità di utilizzare un lavoratore con una frequenza non predeterminabile.

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QUANDO SI PUO’ RICORRERE AL LAVORO INTERMITTENTA (O A

CHIAMATA)• Per lo svolgimento

di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dei singoli C.C.N.L.

(es: commessa, barista, cameriere, pizzaiolo, baby sitter)

• Per qualunque attività se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55

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6) Lavoro Accessorio (L. n. 96/2017)

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E’ una tipologia contrattuale pensata per tutelare il lavoratore chiamato a svolgere prestazioni saltuarie o di tipo episodico non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo.La legge ha introdotto due diversi strumenti a disposizione dei committenti:- Il libretto di famiglia (per i soggetti privati)- Il contratto di prestazione occasionale (PrestO) (per

le piccole imprese e i professionisti)

Per entrambi gli strumenti la nuova disciplina ha introdotto l’obbligo della comunicazione preventiva all’INPS.

Lavoro Accessorio (Privati)(LIBRETTO DI FAMIGLIA)

I privati possono ricorrere al lavoro accessorio al difuori dell’attività professionale o d’impresa utilizzando unlibretto nominativo prefinanziato, denominato “LibrettoFamiglia”.Essi possono utilizzare tale tipologia contrattuale per leattività legate alla gestione dell’ambito familiare eprecisamente:-piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio,pulizia o manutenzione;-assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;-insegnamento privato supplementare (ripetizioniscolastiche)

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Limite economico:- E. 5.000 per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori;- E. 5.000 per ciascun utilizzatore, in riferimento alla totalità dei prestatori;- E. 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;

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Importo per un’ora di prestazione:

- per l’utilizzatore E. 10,00.= lordi;

- per il prestatore/lavoratore E. 8,00.= netti;

- il resto va agli enti previdenziali e assistenziali(Inps/Inail).

L’Inps, per le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia nel corso del mese, provvede al pagamento del compenso al lavoratore il giorno 15 del mese successivo.

Il versamento avviene con accredito sul conto corrente bancario indicato nell’anagrafica o tramite bonifico bancario domiciliato.

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Lavoro Accessorio (Imprese)(Prestazioni Occasionali)

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Attraverso il contratto di prestazione occasionale (PrestO) l’impresa utilizzatrice può acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie.

Limiti economici:- E. 5.000 per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori;- E. 5.000 per ciascun utilizzatore, in riferimento alla totalità dei prestatori;- E. 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore;

Il pagamento avviene a mezzo di Voucher PrestO (acronimo di prestazione occasionale), acquistabili solo per via telematica nella piattaforma INPS.

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Non possono utilizzare il lavoro accessorio:- imprese edili e settori affini;- imprese che effettuano appalti di opere o servizi;- imprese agricole, con alcune deroghe;

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L’importo per un’ora di prestazione è:- per l’utilizzatore pari ad E. 12,00.= lordi (costo);- per il prestatore/lavoratore pari ad un minimo di E. 9,00.= netti (quello che riceve);- la differenze va agli enti previdenziali eassistenziali (Inps/Inail).

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Il buono lavoro potrà essere stampato al termine della prestazione dall’utilizzatore (committente) e il prestatore potrà ritirare il contante presso gli uffici postali.I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale.