Transcript of Bortoletti, corruzione e prescrizione, transparency international, pavia,30 novembre 2010
- 1. Termini di prescrizione e corruzione in Italia e in Europa.
Strumento di garanzia o di impunit? Universit degli Studi Sala
Bianca del Collegio Borromeo Pavia, 30 novembre 2010 Politiche per
lintegrit e forme di corruzione nella PA Qualche riflessione a
margine Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e lInnovazione
- 2. ? Lanalisi delle notizie sulla criminalit proposte dai Tg
prime time nel periodo 2005-2009, condotta in base al numero,
fornisce - secondo I. DIAMANTI (a cura di), La sicurezza in Italia:
sentimento, immagine e realt, ricerca per DEMOS, consultabile
allindirizzo www.agcom.it - alcune indicazioni interessanti: non
esiste correlazione tra landamento dei reati denunciati e il numero
di notizie sulla criminalit; esiste, invece, una forte correlazione
tra il numero di notizie di reati e la percezione della criminalit,
con una situazione che in Italia degrada ulteriormente se
analizzata in una prospettiva comparata con altri Paesi europei.
Fino alla bolla dellinsicurezza mediatica rilevata tra il 2007 e il
2008 quando a fronte di una forte crescita della percezione della
criminalit e delle notizie di reati, stata registrata, invero, una
loro diminuzione.
- 3. INDICE Dimensioni e declinazioni del tema. Lultima novit
dalla Plenaria OCSE, Parigi 14 18 giugno 2010. Lultima novit
dallUnione Europea. I dati ufficiali disponibili e alcune evidenze.
La fotografia resa disponibile dalla Corte dei Conti. Molta
confusione e qualche silenzio a danno del Paese. In una prospettiva
comparata . La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione,
legge 3 agosto 2009, n.116 LAutorit Nazionale Anticorruzione I
compiti esclusivi assegnati allAutorit Nazionale La riforma della
PA, legge 15/2009 con il d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 La
Sezione per lintegrit nelle Amministrazioni pubbliche Il ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) e gli emendamenti presentati dal Relatore
di maggioranza
- 4. Dimensioni e declinazioni del tema.
- 5. Le dimensioni del tema
- 6. Le tante declinazioni del tema.
- 7. I primi silenzi Prima di tutto le ultime novit, sconosciute,
colposamente o dolosamente, anche agli addetti ai lavori: luglio
2010, lapprovazione, unico Paese del G20, nella manovra anticrisi
estiva di uno stanziamento dedicato di 2 Meuro per interventi di
prevenzione della corruzione. luglio 2010, lapprovazione del Piano
straordinario contro le mafie, che contiene pervasive misure per il
contrasto alla infiltrazione della criminalit nelleconomia legale e
nella Pubblica Amministrazione; settembre 2010, in Senato, il
Relatore di maggioranza del disegno di legge anticorruzione
deposita un emendamento per introdurre quelle misure preventive che
a livello internazionali sono considerate un efficace antidoto alla
corruzione: whistleblowing, cio la tutela del dipendente che
segnala abusi; conflitti di interesse e controlli su
consulenze/incarichi; revolving doors, per limitare le riassunzioni
interessate alla fine del servizio pubblico; settembre 2010, in
Senato, lapprovazione del disegno di legge di ratifica della
Convenzione del Consiglio dEuropa contro la corruzione civile
firmata nel (!) 1997.
- 8. I primi silenzi LEGGE 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica. (10G0146) (GU n. 176 del 30-7-2010 -
Suppl. Ordinario n.174) All'articolo 7 del DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO
2010, N. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 31-bis. Per
assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorit nazionale
anticorruzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2009,
n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di
euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
- 9. I primi silenzi La legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano
straordinario contro le mafie, nonch delega al Governo in materia
di normativa antimafia. (10G0162) (GU n. 196 del 23-8-2010 ), ha
inciso profondamente sul previgente sistema di tutela dellevidenza
pubblica. In particolare: Art. 9. (Modifica all'articolo 353 del
codice penale, concernente il reato di turbata libert degli
incanti) 1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le
parole: fino a due anni sono sostituite dalle seguenti: da sei mesi
a cinque anni. Art. 10. (Delitto di turbata libert del procedimento
di scelta del contraente) 1. Dopo l'articolo 353 del codice penale
e' inserito il seguente: Art. 353-bis. - (Turbata libert del
procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto
costituisca pi grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con
doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il
procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalit di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- 10. I primi silenzi La legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano
straordinario contro le mafie, nonch delega al Governo in materia
di normativa antimafia. (10G0162) (GU n. 196 del 23-8-2010 ), ha
inciso profondamente sul previgente sistema di tutela dellevidenza
pubblica. In particolare: Art. 13. (Stazione unica appaltante) 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, le modalit per promuovere l'istituzione, in ambito
regionale, di una o pi stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di
assicurare la trasparenza, la regolarit e l'economicit' della
gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose. (segue articolo 13)
- 11. I primi silenzi (segue articolo 13) 2. Con il decreto di
cui al comma 1 sono determinati: gli enti, gli organismi e le
societ che possono aderire alla SUA; le attivit e i servizi svolti
dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; gli elementi essenziali delle
convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA; le forme di
monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia. Per quanto riguarda le
disposizioni idonee a migliorare il livello di difesa del settore
degli appalti pubblici da infiltrazione della criminalit
organizzata di tipo mafioso, va ricordato Art. 2. (Delega al
Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia) Art. 3. (Tracciabilit dei flussi
finanziari) Art. 4. (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali). Art. 5. (Identificazione degli addetti nei
cantieri) Art. 6. (Sanzioni)
- 12. I primi silenzi Il CdM del 30 luglio 2010 , su proposta del
Presidente del Consiglio e del Ministro per la pubblica
amministrazione e linnovazione, Renato Brunetta: un regolamento che
disciplina le modalit con le quali sono rilasciate le informazioni
riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i
cantieri delle imprese impegnate nellesecuzione dei lavori
pubblici. Il provvedimento amplia lambito di intervento dei
prefetti in materia di contrasto alla criminalit organizzata,
conferendo la potest di disporre accessi e accertamenti nei
cantieri avvalendosi di Gruppi interforze. Si tratta dei poteri gi
attribuiti allAlto Commissario antimafia, il cui esercizio
trasferito ai prefetti mira allaccertamento di forme di collusione
riscontrate attraverso indagini di polizia; il provvedimento ha
ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio
di Stato. Legge 22 maggio 2010, n. 73 , Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere.
- 13. Lultima novit dalla Plenaria OCSE, Parigi 14 18 giugno
2010.
- 14. Lultima informazione disponibile a livello internazionale
Transparency International nel Review Draft del 6 giugno 2010 del
Progress Report on OECD Convention Enforcement, presentato alla
plenaria OCSE Parigi, 14/18 giugno 2010 - in materia di
implementazione degli strumenti e Convenzioni contro la corruzione,
ha collocato lItalia tra i Paesi Active Enforcement, insieme a
Denmark, Germany, Norway, Switzerland, United Kingdom and United
States. I Paesi Active Enforcement sono quelli with a share of
world exports over two per cent (the 11 largest exporters) must
have at least ten major cases on a cumulative basis, of which at
least three were initiated in the last three years, and at least
three were concluded with substantial sanctions. Countries with a
share of world exports less than two per cent must have brought at
least three major cases including at least one concluded with
substantial sanctions and have at least one case pending that was
initiated in the last three years. Gli altri Paesi OCSE sono stati
cos valutati: 1. Moderate Enforcement: Belgium, Finland, France,
Japan, Netherlands, South Korea, Spain, and Sweden 2. Little or No
Enforcement: Argentina, Australia, Austria, Brazil, Bulgaria,
Canada, Chile, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Ireland,
Israel, Mexico, New Zealand, Poland, [Portugal], Slovak Republic,
Slovenia, South Africa, Turkey.
- 15. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del
Paese
- 16. Lultima novit dallUnione Europea.
- 17. Lultima novit dallUnione Europea.
- 18. Lultima novit dallUnione Europea. Ma..
- 19. Lultima novit dallUnione Europea. Ma.. 1. QoG Regional
Index: Corrup6on PIllar ECCO LERRORE: La mediana NON
rappresentativa della reale situazione del Paese
- 20. I dati ufficiali disponibili e alcune evidenze.
- 21. Alcuni dati, ufficiali: le statistiche della delittuosit
Dato ITALIA 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte : Sistema di Indagine
del Ministero dellInterno. 2009 Delitti registrati 3.403 3.552
5.499 3.368 3.317 2946 Persone denunciate F M F M F M F M F M F M
2.774 9.708 2.914 10.611 5.634 14.342 3.516 10.844 2.918 10.486
3378 8710 12.48 2 13.52 5 19.97 6 14.36 0 13.40 4 1208 8 NOTA
METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli
artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320,
322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale.
Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p. dallart.
640, 2comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata
prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non stata
considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione
delle denunce per lart. 640 bis cp, prevede tale specificazione
quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalit
delloperatore.
- 22. Alcuni dati, ufficiali: le statistiche della delittuosit
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO Fonte :
Sistema di Indagine del Ministero dellInterno. 2004 2005 2006 2007
2008 Le denunce per la violazione degli artt. 640 bis e 316 ter
c.p. sono: nel 2004, 1.276 sui 3.403 delitti totali registrati, il
38 % ; nel 2005, 1.491 sui 3.552, il 42 %; nel 2006, 3.583 sui
5.449, il 66 %: nel 2007, 1.171 sui 3.368, il 35 %, nel 2008, 1.071
sui 3.317, il 32%, nel 2009, 873 sui 2946, il 29,6%. 2009
Corruzione (art. 318, 319, 320 cp) 158 126 112 128 140 130
Concussione (art. 317 cp) 138 115 80 130 135 132 Peculato (art. 314
cp) 273 279 243 270 272 312 Abuso dufficio (art. 323 cp) 1016 1051
935 1097 1.134 1012 Truffa per il conseguimento ( art.640 bis cp)
824 893 2.725 778 737 668 Indebita percezione (art. 316 ter cp) 462
598 858 393 334 205
- 23. LItalia ha un tale culto per la furbizia che arriva persino
allammirazione di chi se ne serve a suo danno. G.PREZZOLINI, Codice
della vita italiana. E CORROTTI
- 24. Le misurazioni della criminalit Le statistiche della
delittuosit rese disponibili dal Ministero dellInterno sono lunica
fonte ufficiale circa i reati e le persone denunciate da tutte le
Forze di Polizia, comprese Polizia Penitenziaria, Direzione
investigativa antimafia, Corpo Forestale dello Stato e,
indirettamente, Corpi di polizia locali e Capitanerie di Porto. Si
tratta di una delle due novit estremamente rilevanti introdotte nel
2004, quando il Sistema di Indagine, pi noto con il suo acronimo
SDI, sostitu il cd. modello 165 attraverso il quale dal 1955 gli
organismi periferici di sole 3 Forze di Polizia - Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza - trasmettevano allIstat le
denunce per tutti i delitti previsti dal codice penale, compendiate
in informative trasmesse allAutorit Giudiziaria. Laltra rilevante
innovazione stata quella della registrazione: 1. di fatti, cio di
tutti gli avvenimenti dinteresse per le Forze di polizia, che a
loro volta si distinguono in reati ed eventi non sanzionati
penalmente, 2. di provvedimenti, cio atti formali emessi dalle
autorit competenti nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti
in uno specifico reato o evento.
- 25. Le CAUTELE nella lettura del tema Il numero dei reati
registrati rappresenta solo una parte di quelli effettivamente
consumati: le statistiche della delittuosit e della criminalit
fotografano, quindi, quella che possiamo definire criminalit
apparente o registrata, considerato che la rilevazione non
percepisce, per diverse ragioni, un numero pi o meno rilevante di
reati che compongono il sommerso della criminalit, il cd. numero
oscuro: varia sensibilmente da reato a reato, e anche allinterno
della stessa tipologia delittuosa; pari a zero per i furti di beni
mobili registrati o quelli coperti da assicurazione ( auto e moto),
elevatissimo nel caso di furti di beni di modico valore. In tema di
reati contro la PA, in particolare, emerge una ulteriore difficolt
nella misurazione del dato: questi delitti sono in larga parte
reati senza vittima, caratterizzati cio dal fatto che manca il
tipico vettore della denuncia, nel senso che non vi una vittima,
persona fisica o giuridica, che, quale soggetto passivo, pu
presentare una denuncia alle Forze di Polizia, facilitando, quindi,
la rilevazione e lintervento sulla condotta criminale. E evidente,
con immediatezza, che tanto pi si enfatizza questo dato nascosto,
tanto pi risulta facile muoversi lungo altre piste rispetto a
quelle che emergono dallanalisi del dato statistico.
- 26. 568 290 246 113 159 130125 111109 103 96 84 600 500 400 300
200 100 0 2004 2005 2006 Corruzione Concussione Istigazione alla
Corruzione Abuso d'Ufficio Fonte : Istat. Nei dati forniti
dallIstat, e qui pubblicati, vi lindicazione dellassenza dalla
rilevazione di quelli relativi al Distretto di Torino. Altri dati,
ufficiali: le statistiche giudiziarie Relativamente al delitto di
ABUSO DUFFICIO, norma residuale e di chiusura del sistema, emerge
il costo annuale per il Paese, in termini di risorse finanziarie ed
umane impiegate, tra il rilevante numero di soggetti denunciati
dalle Forze di polizia per la violazione della fattispecie p. e p.
dallart. 323 cp e il numero di persone condannate. Numero di
persone condannate. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 abuso dufficio
(art. 323 cp) 2738 2892 2939 3320 3501 2973
- 27. La mappatura della corruzione: dati dalla Corte dei Conti
IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO DELLE PROCURE REGIONALI, PER
TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008. 1.386.038.981,65
57.607.164,42 139.297.932,34 36.859.370,20 578.637,80 394.505,17
69.013.083,11 1.000.000.000.000,00 100.000.000,00 10.000,00 1,00
PERSONALE (Consulenze) MALADMINISTRATION ALTRE TIPOLOGIE EROGAZIONE
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - FRODI COMUNITARIE INCIDENTI DANNO
ALL'IMMAGINE CORRUZIONE, TANGENTI, CONCUSSIONE ED ALTRI REATI Fonte
: allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale,
cerimonia di inaugurazione dellanno giudiziario, Adunanza dell11
febbraio 2009. I l problema corruzione , seppure considerato
insieme ad altri reati contro la P.A., pesa il 4% del totale degli
importi delle citazioni in I grado: i 69 Meuro del 2008 restano
stazionari nel 2009 E chiarissima limportanza del d a t o r e l a t
i v o a l l a maladministration: l82% degli importi fa riferimento
a questa macroarea. Quasi il 10% invece fa riferimento a reati che
hanno inciso sulla corretta allocazione di fondi e finanziamenti
pubblici, nazionali e comuni t a r i commessi da CHIUQUE.
- 28. ASSENTEISMO: gli esiti dei controlli sui QUOTIDIANI
- 29. ASSENTEISMO: gli esiti dei controlli sui QUOTIDIANI
- 30. La fotografia resa disponibile dalla Corte dei Conti.
- 31. Le dimensioni del tema : la Relazione 2010 del Procuratore
Generale della Corte dei Conti
- 32. Le dimensioni del tema : la Relazione 2010 del Procuratore
Generale della Corte dei Conti 1. non utilizza lunico strumento
completo e ufficiale, le statistiche della delittuosit FORNITE DAL
Ministero dellInterno che grazie al Sistema di Indagine, il cd.
SDI, raccoglie le denunce inoltrate da TUTTE le Forze di Polizia;
2. comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del
229% e del 153% dei fatti di corruzione e concussione, senza
completare linformazione con la sostanziale stabilit registrata
dalle statistiche della delittuosit che comprendono anche il dato
della Guardia di Finanza; 3. non evidenzia come vi sia stata una
diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I grado in materia
di responsabilit per corruzione e concussione: dalle 185 del 2009
(il 14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l11,7%), come risulta
dalle Tabelle in appendice alle due Relazioni.
- 33. Molta confusione e qualche silenzio a danno del Paese.
- 34. Molta confusione a danno del Paese Il tema della corruzione
evocativo ed eclatante, ed naturale utilizzarlo con termini quali
allarme ed emergenza, alimentando una nebbia nella quale NESSUNO
distingue tra: 1. linfedelt del dipendente pubblico, che alla base
di gravi delitti (corruzione, concussione e peculato), 2. la
cattiva amministrazione (la cd. maladministration), linefficienza
della PA, 3. la congerie di condotte criminali tentate o consumate
da chi, il pi delle volte privato cittadino, ha scambiato la
Pubblica Amministrazione, disattenta e indifesa, per un bancomat
senza plafond.
- 35. Molta confusione a danno del Paese Confusione lessicale,
nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione del Paese (dicembre
2009) Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008
sono pervenute alle Forze dellordine 19.019 denunce per reati
legati alla corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro
regioni del Sud pi interessate da fenomeni di criminalit
organizzata .. In realt, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati
contro la PA. Di questi: 1. il 40% sono reati predatori commessi da
CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi, finanziamenti e
contributi pubblici; 2. il 40% sono abusi dufficio, p. e p.
dallart. 323 c.p., dove non c alcuna infedelt del dipendente
pubblico; 3. corruzione e concussione sono circa il 10% del dato
segnalato
- 36. Molta confusione a danno del Paese Confusione oggettiva e
interpretativa (dal Censis)
- 37. Molta confusione a danno del Paese La cifra rimbalzata sui
media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in
Italia, con qualche autorevole addetto ai lavori che si spinto
ancora pi in l, sostenendo che il dato va ben oltre la stima di
50-60 miliardi di euro e ottenendo uno spazio ancor pi ampio sui
mezzi di informazione, ATECNICA ed ERRATA ed reale solo lEFFETTO
ECO che la ha resa verosimile. Infatti: la stima deriva da un dato
contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. Relazione
Kauffman del 2004, che individuava il costo della corruzione nel
mondo nel 3% del PIL mondiale; da qui i 60 miliardi di euro (!),
pari al 3% del PIL italiano, cio un decimo circa del costo della
corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank -
in $1 Trillion, 700 miliardi di euro dellepoca. Lautore della stima
ha, per, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la
stessa World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalit. E
cio che "First, as shown clearly by the data, the scale of
corruption varies significantly from country to country. Il 2
settembre 2010, il SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE BAN
KI-MOON A VIENNA, nel suo intervento in occasione dellinaugurazione
della IACA, lAccademia internazionale anticorruzione, ha ricordato
il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione
mondiale, 700 miliardi di euro.
- 38. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Corruption has devastating effects on developing economies and
their citizens quality of life. Its cost in Africa alone has been
estimated at US$148 billion a year, representing 25% of the
continents GDP. Corruption undermines economic growth rates and
cripples public services, as money which should be destined for
reinvestment and public expenditure finds its way into private bank
accounts, often abroad. The size of financial flows has been
estimated at up to $1 trillion each year. These flows, which
include state looting, tax evasion and abusive tax avoidance, rob
developing countries of much needed revenue and therefore seriously
undermine the impact of development assistance from the developed
world.
- 39. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency
International)
- 40. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International)
LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency
International: 1. NON una misurazione del livello di corruzione di
un Paese, 2. NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la
stessa Transparency afferma in Transparency International,
Universit di Passau (2008), The Methodology of the Corruption
Perceptions Index 2008 - che una graduatoria di Paesi pu facilmente
essere erroneamente interpretata come una misura assolutamente
precisa delle performance di un dato paese. Questo non affatto
vero.; 3. NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una
INTRINSECA IMPRECISIONE del suo Indice: Sin dalla sua prima
pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla
deviazione standard e al numero delle fonti utilizzate per la
costruzione dellindice. Queste informazioni servono per evidenziare
che vi una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita
linformazione del range tra il valore pi basso/pi alto., con
lItalia che fa segnare una deviazione standard tra le pi elevate,
superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra
le diverse fonti e, quindi, una significativa imprecisione della
misurazione; 4. NESSUNO dice che nel 2009, stato calcolato con
modalit diverse, da un ente di ricerca diverso, con le 6 (!)
rilevazioni sullItalia che sono state richieste a 4 enti diversi:
Economic Intelligence Unit, Global Insights, IMD International,
World Economic Forums Global Competitiveness
- 41. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International)
LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency
International: 1. NON si dice che si evoca il nomen corruzione, ma
non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le
fattispecie penali di corruzione e concussione, bens a un universo
molto pi ampio, tenuto conto che per Transparency International il
CPI misura la percezione del misuse of public power for private
benefit per la nota metodologica del CPI 2008, analoga a quella
contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: as the abuse
of public office for private gain . Ci che Transparency definisce
corruzione, nellOrdinamento Giuridico italiano corrisponde, in
realt, al risultato della somma di corruzione, concussione e abuso
dufficio, di cui allart. 323 c.p., un universo statistico
estremamente pi vasto. 2. NON si dice che il punteggio medio
registrato dallItalia che degrada progressivamente e parallelamente
alla graduale riduzione del numero di sources utilizzate: dalle 10
surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a
raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri
tra le diverse aree del Paese, si passati alle 4 del CPI 2009,
tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica
fanno riferimento alla stessa fonte e a due anni successivi. La
nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che The reliability
of the CPI differs, however, across countries. Countries with a
high number of sources and small differences in the evaluations
provided by the sources (indicated by a narrow confidence range)
convey greater reliability in terms of their score and ranking; the
converse is also the case..
- 42. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency International)
LINDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency
International: NON si dice che il Control of Corruption della World
Bank, che comprende le 4 fonti utilizzate da Transparency per il
proprio Indice, fornisca un risultato DIVERSO e POSITIVO per
lItalia? Una domanda legittima per il diverso rilievo della Banca
Mondiale. per il numero minore di fonti utilizzate da Transparency
International. Gli esiti delle 4 fonti utilizzate da Transparency
per il proprio indice e quelli di altri 6 istituti di ricerca,
danno vita al Control of Corruption del Country Data Report for
Italy dei Worldwide Governance Indicators, il cd. WGI, della World
Bank. MA, lItalia: mentre nellIndice di Transparency perde pi del
10% (dal 4,8 del 2008 al 4,3 del 2009), nel Control of Corruption
della World Bank si leggono 8 indici identici tra le due annualit,
uno in aumento (il Gallup World Poll salito da 0,19 a 0,27) e uno
che cala in misura minore (lIMD, lInstitute for Management &
Development World Competitiveness Yearbook, passato dallo 0,26 allo
0,22).
- 43. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Confusione strumentale (dal CPI di Trasnsparency
International)
- 44. Lultima novit dallOCSE. Ma.. da REPUBBLICA.IT del 26
ottobre 2010 L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre
danni" L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di
Transparency International: "Metodologia poco chiara e viziata da
pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi decide gli aiuti
internazionali" di CARLO CLERICETTI ROMA - Era stato lanciato
addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata ieri un
dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring
governance", in cui avvertiva di prendere con le molle la
classifica del rapporto di Transparency International che sarebbe
stato pubblicato oggi. "Senza entrare nel merito della discussione
sull'importanza di questo o altri indicatori internazionali sulla
governance - si dice nella mail - gli autori dello studio Ocse
mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli
caldamente ad essere pi attenti nell'esame dei reali contenuti e
alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della governance
e di usare pi cautela su come utilizzarli". I punteggi forniti da
questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati
di quanto molti utenti sembrino pensare, e per di pi la loro
costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono
spesso ignari. Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le
metodologie usate e l'attendibilit di questi studi ne esce a pezzi.
L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste
classifiche possono sembrare una sorta di gioco di societ, ma in
effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre,
pesano sui pi deboli.
- 45. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
CITIZENS PERCEPTIONS OF FRAUD AND THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU
27 Indagine richiesta dallEuropean Anti-Fraud Office e realizzata
dalla Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ).
Percezione della estensione della corruzione o di altri illeciti
nella pubblica amministrazione nazionale. Cittadini che dichiarano
di aver ricevuto la richiesta di una tangente negli ultimi 12
mesi.
- 46. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption 1. Tra le
aziende analizzate la media di 17 punti su 50. 2. LItalia si
posiziona sopra la media mondiale davanti a Paesi come Germania,
Svezia, Francia, Belgio.
- 47. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Global Integrity Report 2008 (consultabile allindirizzo
www.report.globalintegrity.org/Italy/2008). Il Report annuale di
Global Integrity - organizzazione indipendente e no-profit di
Washington, nata nel 1999 come Centro per lintegrit pubblica grazie
ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, - lesito di una
metodologia di ricerca che considerata una best practice dalla
World Bank: 1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il
Canada che ha raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che
nellultimo assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca
lItalia al confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi
che presentano un impegno strong riguardo al tema dellintegrit e
dellanticorruzione; 2. le aree sulle quali viene indicata la
necessit di intervenire, sono : a. la Judicial Accountabilty (voce
III-3: very weak), b. le misure in materia di whistleblowing (voce
IV-2: very weak), c. la funzionalit della PA (categoria IV: very
weak), d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).
- 48. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Un
esito simile quello presentato da VIGEO, in How do companies
prevent corruption? A comparative analysis of North-American and
European strategies for the prevention of corruption (2007 - 2009),
che andata a verificare che cosa fanno concretamente 800 companies
nordamericane ed europee, al di l delle affermazioni di principio,
per impedire fenomeni di corruzione attraverso la valutazione di
numerosi aspetti rilevanti. Tra le 800 aziende esaminate, delle
quali pi del 10% sotto inchiesta penale o amministrativa per fatti
di corruzione lItalia ben posizionata: due aziende nelle top 30,
Terna e Atlantia, lEnel menzionata come best practices con il suo
Piano tolleranza zero contro la corruzione. Il 5 ottobre ANCHE il
Gruppo Generali entrato nellindice ASPI Eurostock 600 di VIGEO.
VIGEO una multinazionale Francese: European leading supplier of
extra-financial analysis, the Vigeo Group measures companies'
performance in the field of Sustainable Development & Social
Responsibility to supply this information to Asset Managers. The
Vigeo Group is also specialised in Social Responsibility audits for
companies and organisations.
- 49. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del
Paese
- 50. In una prospettiva comparata ..
- 51. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young ,
giunta alla sua 11a edizione
- 52. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Il
76% degli intervistati ritiene che i membri degli organi di governo
delle proprie aziende siano sempre pi preoccupati della
responsabilit personale associata ai casi di frode e corruzione e
che i rispettivi organi di governo non sono sufficientemente
preparati ad affrontare i nuovi rischi legati a frodi e corruzione
quando ci sar la ripresa economica. La maggior preoccupazione di
questi organi percepita in aree quali lAmerica Latina (95%), il
Medio Oriente e lAfrica (87%), lEuropa Centrale e Orientale (84%) e
lAustralia (81%). L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst
& Young , giunta alla sua 11a edizione
- 53. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese Le
risposte di oltre 1.400 top managers delle maggiori aziende di 36
Paesi di tutto il mondo hanno anche evidenziato come gli episodi di
frode siano in netto aumento in determinate aree geografiche. Ad
esempio, nell'Europa Occidentale il numero di societ che negli
ultimi due anni hanno subito un evento di questa natura cresciuto
dal 10% al 21% mentre i livelli di frode si sono mantenuti elevati
in America Latina (21%) e nell'area del Medio Oriente e Africa
(18%). L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young
, giunta alla sua 11a edizione
- 54. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Tuttavia, nonostante i crescenti timori degli organi di governo
aziendale, essi non sembrano assumere comportamenti volti a
crescere la propria tutela. Infatti solo a 4 CFO su 10 intervistati
stato chiesto negli ultimi dodici mesi di rivedere i controlli
anti-frode e anti-corruzione mentre solo al 28% stato chiesto di
avviare un progetto di valutazione del rischio di frodi in azienda.
L'indagine Global Fraud Survey condotta da Ernst & Young ,
giunta alla sua 11a edizione
- 55. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Attitudes of Europeans towards Corruption. Summary report
Directorate General for Justice, Freedom and Security. Speciale
Eurobarometro 325
- 56. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Attitudes of Europeans towards Corruption. Summary report
Directorate General for Justice, Freedom and Security. Speciale
Eurobarometro 325
- 57. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
Government at a Glance 2009 Organisation for Economic Co-Operation
and Development, Parigi, 2009.
- 58. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA
STRAORDINARIET I risultati sono stati conseguiti grazie alle
capacit professionali delle Forze di Polizia coordinate dalla
Magistratura e a metodologie particolarmente apprezzate. Per Franz
- Hermann Bruener, compianto Direttore generale dellOLAF, lUfficio
anti-frode europeo, lItalia dispone degli arsenali di protezione
penale e investigativa tra i pi avanzati a livello europeo , con
strumenti di indagine utilizzati tra i pi avanzati al mondo
strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri
Paesi per tali tipi di illeciti e con le Forze di Polizia e la
Magistratura, per questo, spesso invidiati dai colleghi di altri
Paesi. PARADOSSO DELLEFFICIENZA se il sistema repressivo cattura un
ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e
provano fiducia verso le Istituzioni se lo stesso sistema
repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i
cittadini non provano alcuna rassicurazione, piuttosto provano
sfiducia verso il sistema PARADOSSALMENTE un sistema repressivo NON
indipendente e meno efficace ASSICURA minori livelli di sfiducia
verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva
negativa
- 59. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA
STRAORDINARIET Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni
comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8 maggio 2010, lOLAF ha
presentato le Forze di Polizia italiane come un " modello di
polizia europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio
comunitario. LItalia - prosegue il lancio dellagenzia Il Velino, 10
maggio - per troppo tempo all'indice delle statistiche dei paesi a
rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un nuovo
ruolo sulla scena internazionale. Non pi Paese della frode, ma
quello che con maggiore vigore, maggiori strumenti normativi,
maggior numero di mezzi e pi spiccata professionalit investigativa
e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la
criminalit finanziaria internazionale .. di nuovo il PARADOSSO
DELLEFFICIENZA
- 60. Molta confusione, e qualche silenzio, a danno del Paese
LATTIVITA REPRESSIVA FUNZIONA e PERMANE SU LIVELLI DI ASSOLUTA
STRAORDINARIET Siim Kallas, Vice Presidente della Commissione
europea e Commissario responsabile per lamministrazione, laudit e
la lotta antifrode, ha, infatti, evidenziato che un numero
crescente di irregolarit comunicate pu essere un buon segnale del
fatto che i controlli sono migliorati : un alto livello di
corruzione accertata dalle Forze di polizia NON EQUIVALE, in una
prospettiva comparata con altri Paesi, a bassi livelli di integrit
e moralit dellapparato pubblico. LItalia, a differenza di altri
Paesi sistematicamente considerati a minor rischio di corruzione,
non ha riportato segnalazioni negative nellultima Risoluzione
legislativa sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunit e
la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009
che si detto profondamente colpito dalla mancanza di disciplina
nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari
anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri Francia, Svezia,
Spagna, Irlanda, Lettonia e Lussemburgo - non utilizzino ancora i
sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi
situazione che costituisce un problema, in particolare in Francia,
Spagna e Paesi Bassi - non abbiano rispettato i termini per la
segnalazione e che alcuni di essi non abbiano classificato i casi
di irregolarit segnalati ..
- 61. La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3
agosto 2009, n.116 LAutorit Nazionale Anticorruzione I compiti
esclusivi assegnati allAutorit Nazionale
- 62. Legge 3 agosto 2009, n. 116 Larticolo 6 prevede: (Autorit
nazionale anti-corruzione). 1. designato quale autorit nazionale ai
sensi dellarticolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono
state trasferite le funzioni dellAlto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito allinterno della pubblica amministrazione, ai sensi
dellarticolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed
indipendenza nellattivit.
- 63. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA
e AUTONOMIA 1. Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto
garantire che questa struttura operi concretamente, nella sua
attivit, in modo autonomo e indipendente. 2. Si tratta di una
previsione che rafforza oltremodo lazione nazionale nella specifica
materia, perch: assicura allattivit dellAutorit Nazionale
Anticorruzione la forza, limpegno, il peso del Governo e, in
particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
lInnovazione; prevede contestualmente chedallanalisi dei risultati
ottenuti traspaia, in concreto, con immediatezza, lesclusiva
finalizzazione delloperativit allattuazione della Convenzione Onu
contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o
economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti
Commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di
illecito nella PA. in linea con la precedente previsione dellAto
Commissario che la legge costitutiva del 2003 ha posto alle
dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio
- 64. Legge 3 agosto 2009, n. 116 La questione della INDIPENDENZA
e AUTONOMIA Si trattata di una scelta lungimirante, assolutamente
in linea con gli standard di altri Paesi che hanno previsto una
Autorit vicina al Potere esecutivo e che vengono frequentemente
additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo:
Germania: Department of Internal Investigations; Belgio: Central
office for the repression of corruption (Federal Police); Austria:
BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior);
Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of
Justice); Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice);
Spagna : Special prosecutors office for the repression of
corruption and related economic offences (Prosecution Service);
Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
- 65. Convenzione ONU sulla corruzione Ai sensi dellarticolo 6,
il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale
Anticorruzione: (Organo od organi di prevenzione della corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, lesistenza di uno o pi
organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la
corruzione mediante mezzi quali: a) lapplicazione delle politiche
di cui allarticolo 5 della presente Convenzione e, se necessario,
la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b)
laccrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la
prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stato Parte, conformemente ai
principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede
allorgano od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, lindipendenza necessaria a permettere loro di esercitare
efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita
influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato
necessari, nonch la formazione di cui tale personale pu aver
bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro
forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale
delle Nazioni Unite il nome e lindirizzo dellautorit o delle
autorit suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto
ed applicare misure specifiche di prevenzione della
corruzione.
- 66. Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI Ai sensi
dellarticolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
Autorit Nazionale Anticorruzione: (Politiche e pratiche di
prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte elabora o
applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del
proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della
corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione
della societ e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona
gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, dintegrit, di
trasparenza e di responsabilit. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera
al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire
la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di
valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure
amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti
e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione. 4.
Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi
fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con
gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di
cui al presente articolo. Nellambito di tale collaborazione, essi
possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a
prevenire la corruzione.
- 67. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 61, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione)
1. Ciascuno Stato Parte considerer la possibilit di analizzare, in
consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio
territorio, nonch le circostanze in cui sono commessi i reati di
corruzione. 2. Gli Stati Parti considereranno la possibilit di
sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni
internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica
riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare,
nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni,
cos come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e
combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considerer la
possibilit di monitorare le proprie politiche e le attuali misure
per combattere la corruzione e di valutare lefficacia e lefficienza
delle stesse.
- 68. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 9, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze
pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure
necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli
appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza
e su criteri obiettivi per lassunzione delle decisioni e che siano
efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi,
per lapplicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi
in considerazione, prevedono in particolare: a) la diffusione
pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione
degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione
sulle gare dappalto ed ogni informazione pertinente
sullattribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti
il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b)
la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione,
compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle
gare dappalto nonch la loro pubblicazione; c) lutilizzazione di
criteri obiettivi e predeterminati per lassunzione delle decisioni
concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di
facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle
regole o procedure; d) un sistema di ricorso interno efficace,
comprendente un sistema di appello efficace che garantisca
lesercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle
regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo;
e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le
questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione
degli appalti, quali una dichiarazione dinteresse per alcuni
appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale
ed i requisiti in materia di formazione.
- 69. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 9, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze
pubbliche 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure
appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilit
nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in
particolare: a) le procedure per ladozione del bilancio nazionale;
b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) un
sistema di norme in materia di contabilit e di revisione dei conti,
e di controllo di secondo livello; d) dei sistemi efficaci di
gestione dei rischi e di controllo interno; e e) se del caso, delle
misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti
nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai
principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure
civili ed amministrative necessarie per preservare lintegrit dei
libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o
di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite
pubbliche e per impedirne la falsificazione.
- 70. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato) 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai
principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure
necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il
settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilit e di
revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni
civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e
dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.
- 71. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato) 2. Le misure volte al raggiungimento di tali
obiettivi possono includere in particolare: a) la promozione della
cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli
enti privati interessati; b) la promozione e lelaborazione di norme
e procedure volte a preservare lintegrit degli enti privati
interessati, e anche di codici di condotta affinch le imprese e
tutte le professioni interessate esercitino le loro attivit in modo
corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti
dinteresse e promuovere luso di buone pratiche commerciali tra le
imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) la
promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del
caso, a misure concernenti lidentit delle persone fisiche e
giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle
societ; d) la prevenzione delluso improprio delle procedure di
regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure
concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche
autorit per attivit commerciali; e) la prevenzione dei conflitti
dinteresse mediante limposizione, se del caso e per un periodo
ragionevole, di restrizioni allesercizio di attivit professionali
da parte di ex pubblici ufficiali e allimpiego, da parte del
settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od
il loro pensionamento, quando dette attivit o detto impiego sono
direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali
esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f)
lassicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro
struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne
sufficienti per facilitare la prevenzione e lindividuazione degli
atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti
finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure
appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
- 72. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 12, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Settore privato) 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno
Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni
concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la
pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme
di contabilit e di revisione dei conti, prende le misure necessarie
per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di
commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla
presente Convenzione: a) la tenuta di conti fuori libro; b) le
operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) la
registrazione di spese inesistenti; d) la registrazione di elementi
del passivo il cui oggetto non correttamente identificato; e)
lutilizzazione di documenti falsi; e f) la distribuzione
intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla
legge. 4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilit fiscale delle
spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento uno degli
elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli
articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle
altre spese sostenute ai fini di corruzione.
- 73. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 13, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della societ) 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti
dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio
diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la
partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella
lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti
al settore pubblico, quali la societ civile, le organizzazioni non
governative e le comunit di persone, misure volte inoltre a
sensibilizzare maggiormente il pubblico sullesistenza, le cause e
la gravit della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta.
Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure
consistenti in particolare nel: a) accrescere la trasparenza dei
processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a
tali processi; b) assicurare laccesso effettivo del pubblico
allinformazione; c) intraprendere delle attivit di informazione del
pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonch
dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le
scuole e le universit; d) rispettare, promuovere e proteggere la
libert di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni
concernenti la corruzione. Tale libert pu essere sottoposta ad
alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla
legge e necessarie: i) al rispetto dei diritti e della reputazione
altrui; ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dellordine
pubblico, o della pubblica sanitaria e moralit.
- 74. Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE Ai sensi dellarticolo 13, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, quale Autorit Nazionale Anticorruzione:
(Partecipazione della societ) 2. Ciascuno Stato Parte prende le
misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di
prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente
Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinch tali organi
siano accessibili, se del caso, cosicch i fatti suscettibili di
essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente
alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in
forma anonima.
- 75. La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27
ottobre 2009 La Sezione per lintegrit nelle Amministrazioni
pubbliche
- 76. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Il comma 8
dellart. 13 prevede: Presso la Commissione istituita la Sezione per
lintegrit nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di
favorire, allinterno della amministrazioni pubbliche, la diffusione
della legalit e della trasparenza e sviluppare interventi a favore
della cultura dellintegrit. La Sezione promuove la trasparenza e
lintegrit nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone
le linee guida del Programma triennale per lintegrit e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica leffettiva adozione e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da
parte di ciascuna amministrazione.
- 77. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Il comma 2
dellart. 11 prevede: Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e
lintegrit, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza,
anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di
cui allarticolo 13; b) la legalit e lo sviluppo della cultura
dellintegrit.
- 78. Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 Alla Commissione
e, quindi, alla Sezione per lIntegrit, potranno essere affidati
compiti dopo la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione
- in materia di: Art. 7 Settore pubblico Art. 8 Codici di condotta
dei pubblici ufficiali Art. 10 Informazione del pubblico
- 79. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156) e gli emendamenti
- 80. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
- 81. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
- 82. Il ddl cd. anticorruzione (AS 2156)
- 83. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo
con il seguente: 1. istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Comitato di coordinamento delle iniziative
anticorruzione, di seguito ''Comitato''. Il Comitato presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed ,
altres, composto dai Ministri dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con
il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le
strategie di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalit nella pubblica amministrazione elaborate a livello
nazionale e internazionale.
- 84. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo
con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit
nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
agosto 2009, n. 116, ha il compito di: a) sviluppare le strategie
di prevenzione della corruzione e dell'illegalit nella pubblica
amministrazione elaborate a livello nazionale; b) predisporre e
coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni
centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale
anticorruzione in attuazione dei princpi di cui all'articolo 5
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9
dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di
seguito ''Convenzione''); c) svolgere le funzioni di Osservatorio
anticorruzione, curando l'analisi aggiornata dei fenomeni
corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne
informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrit
delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- 85. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo
con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit
nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
agosto 2009, n. 116, ha il compito di: d) ai sensi degli articoli
5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i
paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti al fine di: 1) promuovere e mettere a
punto definizioni, norme e metodologie comuni per la prevenzione
della corruzione; 2) sviluppare e condividere statistiche,
esperienza analitica e informazioni sulle migliori pratiche per
prevenire e combattere il fenomeno; 3) realizzare programmi e
progetti internazionali; e) valutare periodicamente, ai sensi degli
articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l'idoneit
degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al
fine di prevenire e combattere la corruzione;
- 86. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo
con il seguente: 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorit
nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 3
agosto 2009, n. 116, ha il compito di: f) al fine di favorire il
corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Convenzione, in
collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici,
nonch stabilire le modalit per lo svolgimento, presso la stessa
Scuola e in collaborazione con l'Autorit per la Vigilanza sui
contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari
preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara,
stipula e gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture; g) pubblicare, ai sensi dell'articolo
10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative
al rischio corruzione nella pubblica amministrazione; h) monitorare
l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4; i)
definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti
per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge,
secondo modalit che consentano la loro gestione ed analisi
informatizzata; f) convocare periodicamente, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative
attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale
fenomeno.
- 87. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 1.1 MALAN, RELATORE Sostituire l'articolo
con il seguente: 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica si avvale del
Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio
dirigenziale di livello generale. 4. Le pubbliche amministrazioni
centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che: 1) forniscono una valutazione del
diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
2) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il
rischio di cui al numero 1); 3) specificano procedure appropria te
per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del
caso, la rotazione in tali settori; 4) attuano, in collaborazione
con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi
formativi, di cui al comma 2, lettera f); 5) indicano le soluzioni,
anche normative, e le attivit volte a individuare tempestivamente e
a prevenire eventuali condotte illecite; b) elementi idonei allo
svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f), g), h) e
i).. .
- 88. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 2.1 MALAN, RELATORE All'articolo apportare
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 sostituito dal seguente:
''1. La trasparenza dell'attivit amministrativa, che costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurata mediante la
pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilit, completezza
e semplicit di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di tutela della
riservatezza dei dati personali.''; b) al comma 2, lettera b), le
parole: secondo le modalit previste dal sono sostituite dalle
seguenti: ai sensi del; c) al comma 6, primo periodo, le parole da:
''regolamenti'' fino a: ''modificazioni'' sono sostituite dalle
seguenti: ''decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di
competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,''.
- 89. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 2.0.1 MALAN, RELATORE Dopo
l'articoloinserire il seguente: Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 1. All'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo il primo periodo
inserito il seguente: ''Ai fini
dell'autorizzazione,l'amministrazione verifica l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.''; b) il
comma 11 sostituito dal seguente: ''11. Entro quindici giorni
dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.''; c) al comma 12, il primo periodo sostituito dal
seguente: ''Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici
giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi
conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.''.
d) dopo il comma 16-bis aggiunto il seguente: ''16-ter. I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attivit lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivit della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni''.
- 90. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 2.0.3 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo
inserire il seguente: Art. 2-bis. (Tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti) 1. Fuori dei casi di responsabilit a titolo
di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia o
riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
occasione del rapporto di lavoro, non pu essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. L'identit
del segnalante non pu essere rivelata, senza il suo consenso, nelle
fasi preliminari delle attivit volte all'accertamento dei fatti
denunciati o riferiti.
- 91. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 5.0.1 VIZZINI Dopo l'articolo inserire il
seguente: Art. 5. (Identificazione delle attivit a maggior rischio
di infiltrazione della criminalit organizzata ed elenchi di
fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). 1. Sono
definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della
criminalit organizzata le seguenti attivit: a) attivit di cava; b)
noli a caldo; c) fornitura di calcestruzzo; d) fornitura di bitume;
e) smaltimento di rifiuti per conto terzi; f) movimento terra per
conto terzi; g) trasporto a discarica per conto terzi. 2. Al fine
di garantire l'efficacia dei controlli nelle attivit
imprenditoriali di cui al comma 1, presso ogni prefettura sono
istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi
della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede
condizione per l'esercizio della relativa attivit.
- 92. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 5.0.1 VIZZINI Dopo l'articolo inserire il
seguente: Art. 5. (Identificazione delle attivit a maggior rischio
di infiltrazione della criminalit organizzata ed elenchi di
fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori). 3. Al
momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore
economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la
durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di
cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione negata,
ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. 4.
L'impresa iscritta negli elenchi di cui al comma 2 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario
e dei propri organi sociali. Le societ di capitali quotate
comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata
comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.
- 93. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 6.0.1 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo,
inserire il seguente: Art. 6-bis. 1. Dopo l'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20 inserito il seguente: ''Art. 1-bis. (Danno
erariale e sequestro conservativo) 1. L'entit del danno erariale
derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica
amministrazione si presume, fatta salva la prova contraria, pari al
doppio della somma di denaro o del valore di altra utilit
illecitamente percepita dal dipendente. In tal caso, il danno
all'immagine della pubblica amministrazione si presume, salvo prova
contraria, pari alla somma di denaro o al valore di altra utilit
illecitamente percepita dal dipendente. 2. Nei giudizi di
responsabilit aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1, il
sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 19, concesso in tutti i casi di probabile attenuazione
della garanzia del credito erariale.''.
- 94. Gli emendamenti del Relatore di Maggioranza al ddl cd.
anticorruzione (AS 2156) 6.0.2 MALAN, RELATORE Dopo l'articolo
inserire il seguente: Art. 6-bis. (Princpi generali per regioni ed
enti locali) 1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale, nonch gli Enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 4, 5 e 6..
- 95. Grazie per lattenzione Maurizio Bortoletti telefono :
0668997552 m.bortoletti@governo.it