TRIBUNALE DI MILANORITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE
DOTT.SSA ICHINO PresidenteDOTT.SSA BERTOJA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI Giudice a latere
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 100
PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G.
A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
UDIENZA DEL 01/07/2010
MI0005 Aula 1^ Penale
Esito: RINVIO AL 16.09.2010___________________________________________________________________________
Caratteri: 127482
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 202
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
Perito SPITALI CRISTIANA ................................................................................................. 7Deposizione consulente RESTI ANDREA ........................................................................... 22
Pubblico Ministero.................................................................................................... 22Ordinanza ................................................................................................................. 95
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TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALEMI0005 Aula 1^ Penale
Procedimento penale n. 14037/09 Udienza del 01/07/2010
DOTT.SSA ICHINO PresidenteDOTT.SSA BERTOJA Giudice a latereDOTT.SSA RIZZARDI Giudice a latere
DOTT. RUTA Pubblico Ministero
SIG.RA TERRAVECCHIA CLAUDIA Ass. d'UdienzaSig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO+ 20 -
Alle ore 9.51 si apre il verbale.
PRESIDENTE - Il Collegio aderisce allo sciopero indetto
dall’Associazione Nazionale Magistrati per protestare
contro una manovra che colpisce in maniera indiscriminata
ed iniqua soprattutto i giovani magistrati, che subiscono
una riduzione dello stipendio pari quasi al 30%, mentre
sempre l’Associazione chiede attraverso lo sciopero che
vengano effettuati altri interventi strutturali che
consentirebbero di ridurre le spese del settore
giustizia, recuperare risorse per lo Stato quale la
soppressione di piccoli tribunali, il recupero di pene
pecuniarie e spese di giustizia, la sospensione dei
processi con imputati irreperibili. Peraltro
l’Associazione Magistrati si è data un codice di
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autoregolamentazione, che impone di garantire i servizi
essenziali e non consente la celebrazione di procedimenti
con detenuti o per i quali sia la prescrizione prossima.
Alla luce della durata del processo di primo grado, della
celebrazione di questo processo di primo grado, i termini
della prescrizione non sono lontani e pertanto questo
Collegio ha ritenuto di procedere ugualmente all’udienza
odierna pur aderendo allo sciopero. Anche il P.M.
Si dà atto che sono altresì presenti in aula:
Il Pubblico Ministero, Dott. RUTA
I Difensori di fiducia dell’Imputato BERNESCHI GIOVANNI
ALBERTO (non comparso già contumace), Avv. N. Garaventa e
Avv. P. Sommella.
Il Difensore d’ufficio dell’Imputato BONSIGNORE VITO (non
comparso già contumace), Avv. in sostituzione dell’Avv.
M. Feno.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato CALTAGIRONE
FRANCESCO GAETANO, Avv. P. Severino.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato CIMBRI CARLO (non
comparso già contumace), Avv. E. Costabile, anche in
sostituzione dell’Avv. C. Zaccone.
I Difensori di fiducia dell’Imputato CONSORTE GIOVANNI
Avv. G. M. Dedola e Avv. Sgubbi.
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Il Difensore di fiducia dell’Imputato COPPOLA DANILO Avv.
F. De Matteis.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato DE NICOLAIS
FILIPPO, Avv. G. Iannaccone.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato GIL-ALBERDI RAFAEL
(non comparso già contumace), Avv. F. Isolabella.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato FAZIO ANTONIO, Avv.
R. Borgogno anche in sostituzione dell’Avv. F. Coppi.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato FRASCA FRANCESCO
MARIA (presente), Avv. R. Borgogno anche in sostituzione
dell’Avv. F. Coppi.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato GNUTTI EMILIO, Avv.
M. De Luca, e l’Avv. Buonvicini.
Il Difensore d’ufficio dell’Imputato GRAZIOLI GIULIO,
Avv. Paliero in sostituzione dell’Avv. E. Gismondi.
I Difensori di fiducia dell’Imputato GRONCHI DIVO, Avv.
N. Diodà e Avv. E. Ambrosetti.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato LEONI GUIDO, Avv.
G. Biancolella.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato LONATI ETTORE,
Avv. S. Ravaglia.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato LONATI TIBERIO,
Avv. S. Ravaglia.
Il Difensore d’ufficio dell’Imputato RICUCCI STEFANO,
Avv. Olivo, in sostituzione dell’Avv. G. Volo.
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I Difensori di fiducia dell’Imputato SACCHETTI IVANO,
Avv. G. M. Dedola e Avv. F. Sgubbi.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato STATUTO GIUSEPPE,
Avv. G. Biancolella anche in sostituzione dell’Avv. P.
Trofino.
Il Difensore di fiducia dell’Imputato STEFANINI
PIERLUIGI, Avv. C. Baccaredda Boy, anche in sostituzione
dell’Avv. Padovani.
I Difensori di fiducia dell’Imputato ZONIN GIOVANNI
ALBERTO, Avv. N. Diodà e Avv. E. Ambrosetti.
Si dà atto che per quanto riguarda gli enti ex Legge 231:
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A., rappresentata dal Vice
Presidente del Consiglio d’Amministrazione, è
rappresentata dall’Avv. Luca Sirotti;
COOP. ADRIATICA è rappresentata dall’Avv. Luca Sirotti;
BANCA CARIGE S.P.A. è rappresentata dall’Avv. Andrea
Garaventa;
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA è rappresentata dall’Avv.
Carlo Enrico Paliero;
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA è rappresentata
dall’Avv. Guido Carlo Alleva.
HOPA S.p.A. è rappresentata dall’Avv. Cesare Zaccone,
sostituito dall’Avv. Costabile;
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DEUTSCHE BANK è rappresentata dall’Avv. Guido Carlo
Alleva e dall’Avv.ssa Severino.
Si dà atto che per le Parti Civili:
CONSOB è rappresentata dall’Avv. Speditati;
BBVA è rappresentata dall’Avv. Giovanni Paolo Accinni;
BAVA GEREMIA MARCO è rappresentato dall’Avv. Matteo Del
Giudice, assente;
ZOLA PIERLUIGI è rappresentato dall’Avv. Ibrahim Diarra,
assente;
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. è rappresentata
dall’Avv. Paliero.
* * * * * *
Viene chiamato
Perito SPITALI CRISTIANA
Per l’affidamento dell’incarico, il quale dà lettura della
dichiarazione impegnativa peritale. Il Perito viene
generalizzato in aula (nata il 17.06.1966 a Milano).
Il Presidente pone al Perito il seguente quesito:
Trascriva il Perito sia in lingua spagnola che nella
traduzione italiana la deposizione resa all’udienza del 24
giugno 2010 dal teste Edoardo Adizu Losao.
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PRESIDENTE – Quando inizierà le operazioni?
PERITO SPITALI – Inizierò oggi.
PRESIDENTE – Oggi dove? Nella sua abitazione?
PERITO SPITALI – Sì, nella mia abitazione di Milano in via
Lattanzio, 57.
PRESIDENTE – Quanto tempo? Saranno tre/quattro ore di udienza.
Saranno tre ore di deposizione.
PERITO SPITALI – Solo del teste?
PRESIDENTE – Sì.
PERITO SPITALI – Io direi una settimana.
PRESIDENTE – Semmai ci chiede una proroga.
PERITO SPITALI – Caso mai vi chiedo una proroga.
PRESIDENTE – Quindi, se potesse depositarla per l’8 luglio,
gli avvocati ne possono fare copia. Se poi invece vede
che ci sono delle difficoltà o dei problemi, ci chiede
una proroga.
PERITO SPITALI – D’accordo.
PRESIDENTE - Inizierà oggi e depositerà entro l’8 luglio in
Cancelleria. Ci sono questioni? No. Questo è il
dischetto.
Il Perito viene congedato.
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PRESIDENTE - Do atto che è stata ieri depositata una richiesta
di proroga dei periti Santini e Rossati, i quali dicono
che “la perizia oggetto di incarico risulta in fase di
completamento in quanto sono stati estratti tutti i
progressivi e trascritti per la maggior parte, e
depositate le trascrizioni. Da una valutazione fatta per
la revisione dei progressivi trascritti e sull’ulteriore
mole del lavoro da sviluppare, visto che i file audio da
trascrivere risultano incisi per parecchi minuti, al fine
di completare l’incarico chiedono che ci venga concessa
una proroga di 30 giorni”. 30 giorni vuol dire che
andiamo già nel periodo feriale. Ci sono esigenze
particolari per le intercettazioni? Comunque ci hanno
depositato intanto le telefonate richieste con urgenza
sull’utenza di Fiorani del 22 giugno.
Il Collegio, sentite le Parti, concede il termine.
AVV. SIROTTI – Presidente, ci sono alcune questioni sui
documenti, perché ieri è stato depositato il dischetto in
Procura e in più rimane il problema che si potrà porre
nella prosecuzione dell’esame del consulente tecnico
dell’acquisizione delle memorie di Consorte. Dicevo,
Presidente, che vi sono alcune questioni sulle produzioni
documentali che il Pubblico Ministero ha svolto come
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allegate alla consulenza tecnica. Solo ieri, anzi no,
ieri l’altro, il 29 giugno il Pubblico Ministero ha dato
notizie via mail – quantomeno a questa Difesa – che quel
famoso dischetto è stato depositato nella Cancelleria del
Pubblico Ministero. Ieri per la verità abbiamo tentato di
prenderne una copia, ma ci voleva del tempo e un collega
ce l’ha messa a disposizione, una parte, ieri pomeriggio
e su questo poi dirò. Ma prima di tutto, Presidente,
vorrei affrontare, signori Giudici, il problema
dell’acquisibilità delle memorie di Consorte, perché oggi
il Pubblico Ministero vorrà depositare come allegato alla
consulenza tecnica questo dischetto, che contiene tra
l’altro anche tutte le memorie dell’allora indagato, oggi
imputato, Giovanni Consorte, nonché degli imputati Fazio
e Frasca. Io mi oppongo all’acquisizione al fascicolo del
dibattimento di questi atti. Sotto questo profilo il
Pubblico Ministero cita l’art. 237 per cui sarebbero
sempre acquisibili al fascicolo del dibattimento i
documenti provenienti dall’imputato ed allega anche, a
sostegno di questa sua interpretazione, una sentenza
della Corte di Cassazione. Ora la distinzione fra atti e
documenti è una distinzione per così dire classica ormai
elaborata da decenni nell’ambito della procedura ripresa
in toto dal vigente Codice di rito e che distingue l’atto
dal documento a seconda della ragione per cui il
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2011
documento è formato. Voglio dire che l’atto e il
documento possono essere non sempre, ma talvolta può
accadere che nella loro...
PRESIDENTE – Mi scusi.
AVV. SIROTTI – Prego, Presidente.
P.M. - Noi non è che possiamo far tornare... Lei l’aveva già
illustrata la distinzione fra atto del procedimento, atto
formato fuori dal procedimento...
AVV. SIROTTI – Sì, ma ci eravamo semplicemente poi fermati
perché non c’era ancora la disposizione, quindi non si
sapeva ancora cosa Lei intendeva allegare.
PRESIDENTE – Avvocato, il Tribunale ha già deciso l’altra
volta con delle ordinanze. Ora in questo momento noi
dobbiamo proseguire l’audizione del teste e del
consulente. Il Tribunale ha già detto che legittimamente
ha fatto la sua consulenza sulla base degli atti del
Pubblico Ministero. All’esito dell’esame, quando il
Pubblico Ministero chiederà di produrre questi documenti
a cui Lei fa riferimento, valuteremo. Ma lasciamo finire
l’esame adesso.
AVV. SIROTTI – Sì, però Presidente chiedo scusa. Il Pubblico
Ministero ha già chiesto l’acquisizione al fascicolo del
dibattimento di questi atti.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2012
PRESIDENTE – Il Tribunale si riserverà all’esito dell’esame,
quando materialmente disporremo l’acquisizione o la non
acquisizione, valuteremo.
AVV. SIROTTI – Però, Presidente, nel prosieguo dell’esame
abbiamo visto le slides etc., e più volte si fa
riferimento alle memorie di Consorte, etc. A questo punto
riservo però all’esito del suo esame, perché all’esito
dell’esame prima del nostro controesame...
PRESIDENTE – Certo, ma è questo che abbiamo detto la volta
scorsa. Lasciamo finire questo esame, poi ci ponete tutte
le questioni che volete e il controesame è rinviato alla
settimana prossima, se sarò necessario non farlo oggi.
Per cui è inutile adesso riproporre un ulteriore
incidente, che ci costringe a...
AVV. SIROTTI – Ritiro. Farò la questione ed altre dopo. Però
prima dell’inizio del controesame...
PRESIDENTE – Avvocato, ma l’abbiamo già detto la volta scorsa.
AVV. SIROTTI – Presidente, chiedo scusa, una ulteriore
rapidissima questione.
PRESIDENTE – Anche questa prima dell’esame?
AVV. SIROTTI – Sì, perché questa è pertinente, Presidente; è
molto pertinente alla prosecuzione dell’esame perché si è
fatto riferimento la volta scorsa alla prassi per cui il
consulente tecnico espone la sua tesi prima delle
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2013
domande. Però intanto si fa riferimento a una prassi in
cui solitamente il consulente tecnico interviene molto
sinteticamente, come per esempio è avvenuto nel
procedimento Antonveneta, dove quello che è successo per
esempio la scorsa udienza nel corso dell’esame non è
avvenuto, proprio perché c’è stata una rapidissima,
sintetica esposizione del consulente tecnico, a cui ha
fatto seguito una serie di domande del Pubblico
Ministero.
P.M. - Ho una memoria diversa di quello che è accaduto in
Antonveneta.
AVV. SIROTTI – Chiedo scusa, Pubblico Ministero. Noi qui
stiamo assistendo ad un intervento di ore del consulente
tecnico. Sotto questo aspetto noi siamo in presenza
oltretutto di una consulenza singolare, perché è una
consulenza non pertinente per la gran parte, perché non
fa delle valutazioni tecniche ma valuta – e sotto questo
aspetto è sicuramente valutativa – i fatti; cosa che
spetterebbe alle Parti. Per tanti passaggi avete visto le
slides, etc., i profili e il taglio dell’arringa. La
preoccupazione non tanto di sostanza, perché poi sulla
sostanza vedremo con il controesame e con i nostri
consulenti. Ma la preoccupazione processuale è che si
introduca nella forma comunque della consulenza tecnica,
che ha un valore probatorio di un certo tipo, ciò che in
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2014
realtà non è. Poi è chiaro che il Tribunale ha
esperienza, ha fatto l’ordinanza che ben conosciamo, etc.
Tuttavia la normativa processuale impone che si proceda
con delle domande e delle risposte precise; domande
oltretutto pertinenti relativamente all’oggetto della
prova e a ciò che quella prova mira ad apportare alla
conoscenza dei fatti, e quindi i profili tecnici. Ecco
che allora sotto questo profilo rinnovo l’invito che il
Tribunale chiede al Pubblico Ministero di procedere con
domande e risposte, di modo tale da consentire
l’esercizio della difesa delle altre Parti, che solo in
questo modo può essere esercitato, ovvero consistente
nell’opporsi e quindi nel sottoporre al Tribunale la
valutazione circa la pertinenza delle domande. Perché
diversamente noi stiamo qui del tempo, contrariamente a
ciò che impone la Legge processuale, sentendo una serie
di valutazioni sui fatti che non sono assolutamente
pertinenti circa quello che deve essere il senso di
questa prova. Quindi rinnovo la richiesta già svolta
precedentemente.
AVV. SEVERINO – Io avevo una nuova e diversa questione,
Presidente. Non so se vuol far prima rispondere il P.M.
su questa. Questa questione riguarda la documentazione
depositata il 30 giugno 2010 si assume da parte della
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2015
Procura a supporto della consulenza tecnica del professor
Resti.
PRESIDENTE – Non è stata depositata.
AVV. SEVERINO – Allora verrà depositata.
PRESIDENTE – Allora lo trattiamo dopo. L’abbiamo detto prima,
queste qui le tratteremo dopo.
AVV. SEVERINO – Il problema è se la consulenza si svolgerà
anche su questi documenti o no.
PRESIDENTE – La consulenza legittimamente si è svolta su tutti
gli atti delle indagini, come avete già sentito.
AVV. SEVERINO – Sì, sono stati depositati - e certamente il
Tribunale non può saperlo – il 29 o il 28 giugno dei
documenti nuovi, che la Procura asserisce essere da
allegare o allegati alla consulenza, sui quali quindi
presumibilmente dovrebbe o potrebbe svolgersi l’esame.
Questi documenti sono documenti nuovi.
PRESIDENTE – Ma sono le fonti normative.
AVV. SEVERINO – Sono ulteriori, Presidente.
PRESIDENTE – Quali sono allora?
AVV. SEVERINO – Sono documenti non originariamente inclusi nel
fascicolo delle indagini, in particolare il decreto che
dispone il giudizio e la sentenza di patteggiamento
Antonveneta – non parlo di quelli di cui abbiamo già
discusso – nei confronti di 53 persone per un totale di
107 pagine. Rilevo peraltro che queste sentenze sono
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2016
state depositate nel maggio del 2008 e sono divenute
definitive nel giugno del 2008, quindi in tempo
assolutamente utile per poter essere acquisite in sede di
ammissione delle prove. Si tratta di documenti corposi
sui quali, se si dovesse svolgere l’esame del consulente
tecnico, la Difesa dovrebbe avere il tempo di vedere
anche per interrogarsi – e credo che questo sia un
interrogativo da porre anche al Tribunale – sulla loro
rilevanza e pertinenza rispetto all’elaborato del
consulente, dato che non risultano citati nel medesimo
elaborato né in alcun modo allegati o menzionati tra gli
allegati. Da questo punto di vista mi interrogavo appunto
sulla loro pertinenza. Poi c’è una considerazione che va
fatta con riguardo ai verbali di accertamento CONSOB
indicati nella mail del dottor Ruta come già acquisiti al
fascicolo delle indagini; parlo del procedimento
sanzionatorio nei confronti di Boni e Fiorani e in
qualità di responsabile in solido del Banco Popolare
Società Cooperativa, nonché di Deutsche Bank, soggetto
difeso da questo difensore unitamente all’avvocato
Accinni: BPER e CARIGE. Rilevo innanzitutto che, per quel
che risulta a questa Difesa, non si tratta di
documentazione già versata nel fascicolo del P.M., tanto
che all’udienza preliminare del 20 luglio 2009 la Difesa
del BBVA tentò senza successo la produzione. La stessa
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2017
Difesa ha poi prodotto in sede di ammissione delle prove
soltanto le delibere di applicazione delle sanzioni da
parte di CONSOB. Rilevo inoltre, ma questo è solo un
problema di leggibilità, che i documenti sono stati
prodotti in formato word e sono privi di intestazione,
data e sottoscrizione, e dunque è del tutto incerta la
provenienza. Sotto questo aspetto, se dovessero essere
oggi depositati - e non capisco come potrebbero non
esserlo se sono citati come allegati alla consulenza -
c’è questa mia opposizione alla loro acquisizione.
AVV. SIROTTI – Gli stessi argomenti valgono anche per gli
altri atti di accertamento sanzionatorio della CONSOB che
sono stati prodotti, e che sono qui privi di intestazione
e privi di sottoscrizione. E in più non risultano aver
fatto parte del fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi
la medesima opposizione anche per gli altri atti di
accertamento.
AVV. BORGOGNO – Presidente, solo per ordine delle questioni.
La Difesa anticipa una richiesta, che probabilmente dovrà
essere effettuata dopo, di differimento del controesame
del professor Resti e di concessione di un termine
congruo per preparare il controesame. Mi dica se devo
svolgere adesso le ragioni che sostengono questa Difesa,
altrimenti la farò alla fine dell’esame del professor
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2018
Resti. Comunque gliela anticipo, intendo argomentare su
questa questione. Grazie.
P.M. – Io non vorrei apparire scortese nei confronti degli
avvocati. È vero che le ordinanze per loro natura sono
provvedimenti revocabili, per cui il Tribunale volendo
può ritornare sulle decisioni prese, ma qui dalle
argomentazioni che ho ascoltato mi sembra che le
ordinanze del Tribunale non valgano assolutamente niente,
perché alla scorsa udienza il Tribunale si è ritirato
almeno un paio d’ore in Camera di Consiglio e ha emesso
una ordinanza nella quale ha affermato la legittimità
della modalità espositiva del consulente rispetto
all’illustrazione delle fonti alle quali aveva attinto e
si ritorna in continuazione sugli stessi temi. Quindi io
penso che la cosa migliore da fare sia consentire al
consulente di illustrare la propria consulenza secondo le
linee guida che erano state tracciate dall’ordinanza del
Tribunale alla scorsa udienza. Io non vorrei neppure
prendere posizione in questo momento sulla documentazione
che è stata messa a disposizione delle Parti su questo
specifico DVD effettivamente soltanto pochi giorni fa, ma
che è una documentazione sostanzialmente ampiamente nota
a tutti quanti, se non per tre atti specifici: un verbale
di audizione di Fazio al CRICR, che è rinvenibile su
internet, una sentenza di patteggiamento e un decreto che
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2019
dispone il giudizio che, come tutti sappiamo, hanno il
valore processuale che hanno e che io ho depositato
soltanto – evidentemente la sentenza di patteggiamento ai
sensi del 238 bis - il decreto che dispone il giudizio
soltanto per una chiarezza illustrativa, perché dal punto
di vista probatorio vale zero un decreto che dispone il
giudizio, quindi non è che fondo nulla. Quindi io l’unica
richiesta che vi faccio è di non interloquire adesso
nello specifico su tutte queste questioni, di consentire
al consulente di fare la sua deposizione. Mi opporrò – lo
dico subito – a delle richieste di differimento del
controesame, perché noi non abbiamo più molto da
chiedere; ci sono tre/quattro temi da approfondire, tutta
la documentazione è nota ed è stata messa a disposizione
da tempo alle Parti, quindi non c’è nessun motivo per
differire il controesame.
AVV. ACCINNI – Presidente, telegraficamente. Mi pare che
l’eccezione da discutere in questo momento sia una:
quella proposta dell’avvocato Sirotti sull’affermata
mancanza di pertinenza dei temi oggetto di consulenza
tecnica. Già lo avevo fatto, mi corre a questo punto
l’obbligo di ricordare che l’imputazione di cui al capo
a) è una imputazione di aggiotaggio nella forma degli
agli artifici. Che cosa concretizzano gli altri artifici
- e dunque in costanza della loro sussistenza o meno -
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2020
dell’ipotesi delittuosa oggetto di imputazione? Il
contesto e le modalità della condotta. Che dunque il
consulente tecnico non solo possa, ma debba ricostruire
quel contesto e quelle modalità della condotta, è cosa
certa ed ovviamente pertinente e rilevante ai fini della
valutazione che tutte le Parti possono esprimere, e
quindi del giudizio da parte del Tribunale. Non so se ci
si debba esprimere anche sull’eccezione proposta dalla
professoressa Severino rispetto alla quale ricordo
soltanto al Tribunale che il Tribunale ha già acquisito i
provvedimenti sanzionatori di CONSOB avendo ammesso le
prove richieste in sede di relazione introduttiva da
questa parte civile. La mancanza di intestazione di
alcune deriva semplicemente dal fatto che sono scaricate
da internet. CONSOB potrebbe produrle anche con
l’intestazione di CONSOB. Altre eccezioni non credo che
debbano essere trattate ora ancorché preannunciate o
meno. Legittimamente e doverosamente le Difese esercitano
i loro diritti e doveri e lo fanno particolarmente bene.
Credo che identicamente però debba poter fare anche il
consulente tecnico del Pubblico Ministero, per cui
diventa molto difficile espletare il proprio incarico
continuando ad avere dilazioni e/o interruzioni anche
rispetto a temi già decisi.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2021
A questo punto l’Avvocato Severino e il Pubblico Ministero
producono le mail al Collegio.
Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra il
Tribunale e si procede come di seguito.
PRESIDENTE - Il Tribunale si riporta integralmente
all’ordinanza resa nell’udienza del 17 giugno sulla quale
non vuole più ridiscutere in questo momento. Sulla
questione dei documenti da acquisire parleremo dopo
l’esposizione dell’esame, perché noi in questo momento
non abbiamo ancora la consulenza né abbiamo i documenti,
quindi prima di quel momento non discutiamo nemmeno.
Abbiamo già precisato su quali documenti ha potuto e come
ha potuto operare il perito. Non intendiamo più ammettere
nuove questioni su questo. Prima del controesame
discuteremo sulle questioni oggi poste. Per quanto
riguarda il prosieguo della consulenza, io invito
veramente le Parti tutte a consentire di chiudere l’esame
nel più breve tempo possibile. Invito il Pubblico
Ministero a porre delle domande su questioni tenendo
presente il discorso: partendo da determinate ipotesi
accusatorie, che sono ipotesi evidentemente accusatorie,
quali sono le conseguenze e quali possono essere gli
impatti sul mercato. Possibilmente ponendo delle domande
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2022
su questioni specifiche a cui il perito risponderà,
dopodiché tutto quanto abbiamo già detto per quanto
riguarda la valutazione dei fatti da parte del Tribunale,
è inutile ribadirlo per l’ennesima volta. Quindi, il
consulente si accomodi.
* * * * * *
Deposizione consulente RESTI ANDREA
Il quale viene avvertito dal Presidente dell’impegno già
assunto.
Pubblico MinisteroP.M. – Uno degli aspetti che Lei ha esaminato riguarda
l’importanza strategica che BNL Vita aveva per UNIPOL.
Allora io la invito ad illustrare quali erano i rapporti
che UNIPOL aveva con BNL Vita e quali le ripercussioni
che questo rapporto può avere avuto, secondo gli
accertamenti che Lei ha compiuto, sulle determinazioni di
UNIPOL rispetto alla scalata alla Banca BNL.
TESTE RESTI – Io mi sono interessato di BNL Vita, perché
questa compagnia viene citata più volte nel fascicolo;
viene citata come motivo principale, se non esclusivo,
dell’interesse di UNIPOL per una quota in BNL. Questo,
per esempio, nella richiesta di autorizzazione del maggio
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2023
2005: viene citata la tutela dell’investimento in BNL
Vita come ragione unica ed esclusiva. Nella richiesta di
autorizzazione del 30 giugno viene citata nuovamente
insieme a una seconda motivazione per la verità
abbastanza onnicomprensiva. Se non ricordo male, la
possibilità di attivare delle sinergie tra UNIPOL e il
gruppo BNL. Anche l’ingegnere Consorte ha ribadito nella
sua memoria – se volete, vi leggo la frase; se non
volete, non ve la leggo – che la perdita di BNL Vita
avrebbe determinato per UNIPOL un rilevante danno, e l’ha
ribadito anche in udienza preliminare. Nella trascrizione
ho trovato scritto che la cessione del 50% di UNIPOL
sarebbe stata una (inc.). Per inciso, andando a
documentarmi su questa vicenda, io ho ritrovato una
dichiarazione che risale ad un anno prima rispetto ai
fatti di cui ci stiamo occupando, quindi la primavera del
2004 – non del 2005 – in cui in realtà l’ingegnere
consorte si diceva disponibile a vendere il 50% di BNL
Vita; è una dichiarazione pubblica riportata dalla
(inc.), la trovate su internet con Google e mi è sembrato
interessante riportarla alla luce delle considerazioni
sul peso di BNL Vita che mi accingo a svolgere. Cosa era
BNL Vita? È una joint venture posseduta al 50% da BNL e
al 50% da UNIPOL; era una società di Banca Assicurazione,
come ne erano state create tante in condominio tra banche
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e compagnie assicurative. In sostanza, la banca metteva a
disposizione i propri sportelli – erano circa 700
sportelli – per la vendita di prodotti assicurativi, che
venivano confezionati da questa società posseduta in
comune. Quanto pesava BNL Vita per UNIPOL? Ho provato a
svolgere qualche calcolo; aveva una incidenza piuttosto
elevata in termini di raccolta premi: 2 miliardi e mezzo
su un totale di 9 miliardi e mezzo del Gruppo UNIPOL. In
termini di utile, nell’ultimo Bilancio disponibile aveva
segnato un utile di circa 100 milioni al lordo delle
tasse; 100 milioni voleva dire 22% dell’utile lordo di
tutto il Gruppo UNIPOL. 102,5 per l’esattezza, me lo sono
scritto per non sbagliare. In realtà però una buona
parte, 40 milioni di questi cento - 38,4 per l’esattezza
– avevano natura straordinaria, non ripetibile, perché
derivavano dalla cessione di un ramo d’azienda
sostanzialmente, il portafoglio premi gestito da un
gruppo di promotori, che era stato ceduto da BNL Vita a
un’altra compagnia assicurativa, al Gruppo RAS. Quindi
diciamo al netto di questi 38 milioni siamo ad un utile
lordo di 64 milioni, che quindi a questo punto è il 15%
dell’utile lordo del Gruppo UNIPOL. In termini di utile
netto, i 102 milioni diventano 66/67 milioni, cioè il 24%
del Gruppo UNIPOL. Tuttavia bisogna ricordare una cosa,
che il Gruppo UNIPOL controllava soltanto il 50% di BNL
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Vita, quindi alla fine soltanto la metà dell’utile di BNL
Vita era di pertinenza del Gruppo UNIPOL; il restante 50%
andava a BNL, che era l’altro socio. Questo naturalmente
non succedeva soltanto per BNL Vita. Nel Gruppo UNIPOL
c’erano altre società, dove c’erano dei soci di minoranza
e in cui parte dell’utile andava ai soci di minoranza.
Allora io ho preso il 50% dell’utile netto di BNL Vita e
l’ho rapportato all’utile complessivo del Gruppo UNIPOL
sempre al netto degli utili di pertinenza dei soci di
minoranza; questo secondo aggregato si chiama “utile di
pertinenza del Gruppo” ed è l’utile consolidato al netto
degli utili che sono di pertinenza dei soci di minoranza
delle diverse società controllate. Allora, in questi
termini si arriva ad un 16%. Se andiamo a togliere
l’effetto di quella plusvalenza di 38 milioni,
immaginando che l’incidenza delle imposte su quella
plusvalenza sia in linea con la media dell’intera società
BNL Vita, arriviamo a una stima di circa il 10%
dell’utile di pertinenza del Gruppo. Quindi una incidenza
molto elevata, o relativamente elevata in termini di
raccolta premi, una incidenza che io stimo nell’ordine
del 10% sull’utile netto di pertinenza del Gruppo UNIPOL,
giusto per fissare un po’ alcuni dati contabili per
capire quanto era rilevante questa società. Ho cercato di
capire per quale motivo fosse così vitale non cedere BNL
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Vita. Avevo cercato di capirlo andandomi a leggere le
dichiarazioni dell’ingegnere Consorte udienza, credo
nell’udienza preliminare; se non ricordo male, mi pare
che lui citasse essenzialmente due ragioni, che ho
cercato di comprendere dal punto di vista tecnico. La
prima ragione era che con i nuovi principi contabili, i
cosiddetti IAS, UNIPOL non avrebbe potuto consolidare
integralmente BNL Vita nel proprio bilancio consolidato,
il bilancio di gruppo, ma avrebbe potuto consolidarne
soltanto il 50%, cioè la quota posseduta. Perché? Perché
non arrivava alla maggioranza assoluta, e quindi gli IAS,
indipendentemente dall’esistenza di eventuali accordi di
governance, diritto di nomina del Presidente o
quant’altro, dicono che se non hai la maggioranza
assoluta non puoi consolidare. Quindi la società di fatto
sarebbe uscita per metà dal consolidato; avrebbe potuto
tenerne soltanto il 50% e non più il 100%. Questo mi pare
assolutamente corretto sul piano tecnico, tuttavia mi
pare una questione di rilevanza prettamente formale,
perché già prima dell’avvento degli IAS un analista che
leggeva il bilancio consolidato di UNIPOL ci trovava la
quota di partecipazione, che era il 50%, tutti sapevano
che gli utili erano di pertinenza del gruppo soltanto per
il 5%. E quindi il fatto che cambiassero le modalità di
esposizione in Bilancio, francamente non mi sembra un
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argomento sufficiente perché gli analisti o gli
investitori potessero rivedere le proprie stime sul
valore di una partecipazione in UNIPOL. In più un’altra
cosa che non ho ben compreso è che in realtà UNIPOL
perseguiva un incremento della propria partecipazione in
BNL. Ora portando la propria partecipazione in BNL dal 2
al 15%, la partecipazione in BNL Vita rimaneva sempre il
50, non il 51, e quindi non era in nessun modo possibile
consolidarla e metterla nel conto del Gruppo solo perché
era aumentata la partecipazione in BNL, cioè nella casa
madre. Quindi di nuovo questa è una cosa che mi è
sembrata un po’ singolare. Un’altra motivazione che è
stata citata dall’ingegnere Consorte era la necessità di
poter avere degli esponenti UNIPOL nel Consiglio di
Amministrazione di BNL affinché le filiali di BNL
mantenessero un adeguato livello di impegno nella vendita
di prodotti della compagnia. Cioè l’idea sostanzialmente
è quella di dire: se noi passiamo al 2 al 15%, abbiamo
poi il diritto di nominare uno/due consiglieri ed ogni
volta che in Consiglio di Amministrazione si parla di
accordi di distribuzione di prodotti assicurativi, magari
anche con un eventuale nostro concorrente, noi siamo in
grado di saperlo, opporci, pretendere qualche cosa in
cambio, insomma siamo presenti laddove si prendono le
decisioni. Mi è sembrata una logica assolutamente
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condivisibile questa. Tuttavia la cosa che mi ha colpito
è che già prima che il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
facesse l’OPS di marzo su BNL, UNIPOL non aveva nessun
tipo di rappresentanza negli organi sociali di BNL,
quindi da questo punto di vista non cambiava nulla con
l’OPS. Anzi, OPS dava una possibilità di uscita dal
Consiglio di BNL, dall’Azionariato di BNL, alle GENERALI
che in quel momento erano invece in Consiglio e
nell’Azionariato, e che erano un concorrente di UNIPOL.
Quindi da questo punto di vista l’OPS di BBVA poteva
rappresentare un leggero miglioramento rispetto allo
status coante e non credo un peggioramento. Detto questo,
ho provato a vedere quanto era il valore di BNL Vita e
quanto era invece il costo dell’investimento in BNL per
portarsi al 15%. Sulla base dei prezzi medi del periodo
mi sono fatto una mia equivalenza, che dice che l’1% di
BNL erano grossomodo 80 milioni di euro, poi naturalmente
dipende dal prezzo del giorno. Ho trovato una
dichiarazione dell’ingegnere Consorte, credo in udienza
preliminare se non ricordo male, che conferma questa
banale valutazione Algebrica, perché lui dice: il 10% che
avevamo in BNL ai primi di luglio 2005 valeva attorno
agli 800 milioni di euro. Quando poi si portano al 15,
evidentemente diventa una volta e mezzo, cioè diventa 1,2
miliardi di euro. Allora questo investimento va
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confrontato con il valore di BNL Vita, se l’obiettivo era
la tutela di BNL Vita, o meglio il valore del 50% di BNL
Vita che ancora UNIPOL non aveva. Ora la valutazione di
una compagnia assicurativa, come la valutazione in
qualunque azienda, è evidentemente un compito altamente
soggettivo; dipende anche dalle previsioni che uno fa sui
flussi di cassa futuri, sull’andamento futuro del
business. In quest’opera di valutazione mi ha aiutato il
fatto di aver trovato una valutazione condotta da
UNIPOL..., quindi da una società che conosceva bene BNL
Vita. Nel piano presentato in Banca d’Italia il 29
aprile, dove si parla appunto del passaggio di proprietà
del 50% di BNL Vita, questa partecipazione viene valutata
in 170 milioni. Allora, secondo me non è corretto fare
una meccanica proporzione tra le due cifre, perché
naturalmente UNIPOL poteva essere convinta che attraverso
una gestione più forte, più presente, più attiva di BNL
Vita fosse possibile aumentarne il valore, però c’è
evidentemente una sproporzione, una differenza tra due
cifre molto sensibile, anche tenendo conto del fatto che
l’investimento in BNL avrebbe probabilmente fruttato un
dividendo di suo, e quindi avrebbe fruttato altri
vantaggi. Mi pare che la sproporzione rimanga. Alla luce
di queste considerazioni credo che il modo più razionale
di salvaguardare gli interessi di UNIPOL fosse quello di
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trovare un accordo, un accordo commerciale che mettesse
al riparo negli anni futuri UNIPOL da eventuali sorprese
nell’utilizzo della rete distributiva BNL da parte
appunto di BNL stessa, per esempio l’ingresso di un altro
partner assicurativo i cui prodotti venivano classati in
concorrenza rispetto a quelli di BNL Vita. Eventualmente
un accordo commerciale di questo tipo poteva essere
accompagnato dalla cessione di un ulteriore 1% di BNL
Vita, che consentisse di risolvere il problema degli IAS,
quindi il consolidamento del 100% della partecipazione in
BNL Vita. Peraltro un accordo di questo tipo dal punto di
vista economico sembra assolutamente razionale anche dal
punto di vista del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria nel
senso che la partecipazione in BNL Vita non era
evidentemente l’oggetto principale del suo interesse per
BNL. Non è una compagnia assicurativa il Banco Bilbao
Vizcaya, è una grande banca universale che fa banca al
dettaglio, corporate banking e quindi era evidente che
erano queste le attività di BNL che interessavano
maggiormente al nuovo acquirente. Sono andato un po’ a
ricostruirmi anche la scansione delle date, perché una
trattativa per un possibile accordo commerciale, o per la
possibile cessione di un’ulteriore partecipazione in BNL
Vita vi fu tra UNIPOL e Banco Bilbao. Quello che risulta
è che il 16 giugno vi fu un primo incontro a Roma, il 20
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giugno vi fu un secondo incontro a Milano a cui
parteciparono anche gli uffici legali e gli avvocati
delle due controparti, e nel corso del quale UNIPOL
presentò una bozza di accordo. Poi il 28 giugno vi fu un
terzo incontro e, secondo l’ingegner Consorte, quel
giorno intervenne la rottura delle trattative tra UNIPOL
e BBVA, in particolare in quanto BBVA aveva rifiutato il
deposito del contratto in CONSOB. Questo è un aspetto
tecnico su cui vorrei darvi qualche ragguaglio tra
pochissimo. Concludo la cronologia. Il giorno 30 risulta
che sia stato steso un ulteriore contratto in bozza e che
vi sia stato un quarto ed ultimo incontro. Questo è il
riferimento materiale della memoria dell’ingegner
Consorte, il 28 giugno 2005: rottura dell’accordo in
quanto viene rifiutato il deposito del contratto in
CONSOB. Adesso però vorrei spiegare la questione da un
punto di vista tecnico. Quando si fa un OPA o un OPS, la
Legge impone di offrire lo stesso prezzo a tutti, cioè la
ratio dell’OPA è quella di evitare una discriminazione
tra azionisti e di tutelare i piccoli risparmiatori,
offrendo a tutti lo stesso prezzo. Allora è evidente che
se io con una mano offro a tutti lo stesso prezzo e con
l’altra però tratto separatamente con singoli soci,
concedendo degli accordi collaterali particolarmente
vantaggiosi, io sto violando la sostanza della norma. Era
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proprio questa la preoccupazione dei contraenti in quel
momento, cioè che si perfezionasse un accordo che poi
però sarebbe risultato invalido, illegittimo, in quanto
violava lo spirito della legge sull’OPA. Per questo
motivo si discusse dell’opportunità di chiedere alla
CONSOB un parere sulla legittimità di questa operazione,
che di per sé non è illegittima in assoluto. Perché è
evidente che se il contratto collaterale avviene a prezzi
di mercato, senza un particolare vantaggio per uno dei
due contraenti – e se si riesce a dimostrarlo in maniera
soddisfacente – non esiste nessun vantaggio accessorio,
addizionale, collaterale al prezzo d’OPA. Quindi non era
in assoluto illegittima una soluzione di questo tipo,
però era opportuno verificarne la legittimità. Come già
vi ho detto, l’ingegner Consorte afferma che BBVA si
rifiuta di depositare il contratto in CONSOB. Tuttavia
esiste una bozza di contratto – credo sia stata prodotta
anche qui in udienza preliminare – predisposta e datata
30 giugno da BBVA, siglata anche dai legali di UNIPOL che
prevede questo deposito in CONSOB. Questa è una
circostanza, a mio modo di vedere, abbastanza
interessante. Peraltro nell’udienza del 20 maggio 2010, è
intervenuto il dottor Giai, che se non ricordo male è il
responsabile dell’ufficio legale di UNIPOL; anche lui si
ricorda che nel corso dell’incontro del 30 giugno fu
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consegnata da parte degli avvocati di BBVA all’avvocato
Marini, che agiva per conto di UNIPOL, una bozza di
contratto che prevedeva il deposito in CONSOB. A suo modo
di vedere la rottura delle trattative non interviene il
28, ma interviene il giorno 30, e non è motivata dal
mancato deposito in CONSOB a questo punto, ma è motivata
da altre ragioni: dal fatto che non si voleva concedere
un consigliere di UNIPOL nel Consiglio di Amministrazione
di BNL, dal fatto che non si trovasse l’accordo sulla
cessione di Artigiancassa e forse c’era qualcos’altro
ancora che non ricordo. Mi sembrava importante anche
presentarvi queste due diverse fotografie della
conclusione. Credo di aver chiuso e ricostruito
l’episodio.
P.M. – La slide successiva prelude al tema nuovo da
affrontare: gli accordi con le banche italiane. Si è
visto che UNIPOL aveva siglato degli accordi con quattro
istituti di credito italiani: la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, la Banca Popolare di Lodi, la Banca
Popolare di Vicenza e la CARIGE. Io le chiederei di
illustrare, in questa ulteriore fase della sua
deposizione, l’evoluzione dei rapporti tra UNIPOL e
questi quattro istituti di credito, avuto riguardo
all’incremento delle partecipazioni che ciascuno di essi
ha avuto nel corso del tempo fino al 18 luglio 2005.
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TESTE RESTI – Io ho cercato di ricostruire un po’ l’attività
delle banche italiane prima del 18 luglio, intanto perché
questa attività è stata oggetto di provvedimenti da parte
della CONSOB, che ha dichiarato l’esistenza di patti
occulti tra UNIPOL e questi istituti. Ma al di là dei
provvedimenti della CONSOB, emerge una serie di fatti, di
contatti dagli atti che ci sono nei documenti
dell’inchiesta e del dibattimento. Un aspetto che mi
sembra rilevante è che da questi fatti, da questi
contatti emerge un ruolo di supervisione molto attivo
della Banca d’Italia; un ruolo di stimolo, non solo di
monitoraggio rispetto a queste operazioni. E questo,
secondo me, è un aspetto che è importante sul piano
tecnico, cioè è importante per qualificare la sussistenza
di un patto tra questi intermediari. Quindi vorrei
soffermarmi un attimo su questi aspetti, perché li
ritengo rilevanti sul piano tecnico al fine della
definizione di un vero e proprio patto tra i soggetti che
citeremo. Ho ricostruito brevemente - anche con l’aiuto
di una grafica che cerca di limitare la noia per chi mi
ascolta - i principali contatti e fatti intervenuti tra
la Banca d’Italia, UNIPOL e alcune banche italiane.
Intanto la volta scorsa ho ricordato i due incontri con
il governatore del 19 marzo, il fatto che secondo il
dottor Fiorani nell’incidente probatorio, ma credo anche
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nell’ultima udienza a cui io non c’ero, nasce in questa
fase il progetto con il governatore di fare assumere
quote in BNL da parte di banche come dire in qualche modo
vicine agli auspici del governatore. Peraltro la Banca
Popolare di Lodi in questa fase svolgeva un ruolo di
supporto tecnico per il governatore, che emerge anche da
altri fatti. In particolare è a verbale degli incidenti
probatori che già verso la fine del mese di febbraio/i
primi di marzo c’era stato un altro incontro di BPL in
Banca d’Italia, dove era stato chiesto un parere sulla
reperibilità del cosiddetto pacchetto argentino, cioè di
questo fantomatico pacchetto di azioni BNL che sarebbe
stato controllato da investitori argentini. Poi leggendo
le udienze di questo dibattimento ho ritrovato una
dichiarazione dell’amministratore delegato di allora, del
Banco Popolare di Verona e Novara, il quale dice che a
fronte delle difficoltà emerse nella trattativa con gli
immobiliaristi – siamo attorno alla metà di marzo – il
governatore lo invitò a consigliarsi con Fiorani, e che
la cosa gli sembrò un po’ irrituale, ma lui comunque la
fece. Quindi Banca Popolare di Lodi, sulla base dei fatti
che ho ricordato, sembra assumere un ruolo di consulenza
attiva ai vertici della Banca d’Italia in questa fase.
Peraltro, Banca Popolare di Lodi ha anche rapporti molto
stretti con UNIPOL non solo in relazione alla vicenda
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BNL, ma anche in rilelazione alla vicenda Antonveneta.
Voi ricorderete che Banca Popolare di Lodi era impegnata
in un OPA sulla Banca Padovana e in questa OPA ottenne in
supporto oggettivo di UNIPOL. Agli atti c’è traccia di un
incontro all’aeroporto di Bologna credo il 20 aprile,
dove secondo il dottor Boni sarebbe stato concordato una
sorta di reciproco supporto di BPL a UNIPOL nella scalata
BNL e di UNIPOL a BPL nella scalata all’Antonveneta. Ma
al di là di questo racconto del dottor Boni, è un fatto
che il 22 aprile, cioè due giorni dopo, BPL abbia aiutato
UNIPOL ad acquistare delle azioni della Banca
Antonveneta. In particolare questo emerge
dall’accertamento della CONSOB, dove si dice che BPL
aveva parcheggiato azioni Antonveneta che non poteva
comprare in mano ad un elenco di soggetti, di prestanome
sostanzialmente, a cui aveva intestato questi titoli.
Secondo la CONSOB, questi sono degli interposti, quindi
dei prestanome; è la CONSOB che lo ha accertato e in
effetti, se volete, vi racconto le modalità di questo
investimento: sono molto singolari, avvengono con fidi
erogati in giornata senza garanzia, sono a volte soggetti
che non hanno mai comprato azioni, oppure hanno già un
deposito titoli però queste azioni gli vengono messe su
un altro deposito titoli separato.
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P.M. – Al limite per evitare di allargare troppo lo spettro
della sua deposizione, se ricorda eventualmente le
modalità di acquisizione delle azioni Antonveneta da
parte di UNIPOL il 22 aprile. Forse questo è l’unico
elemento collaterale che ci possiamo permettere.
TESTE RESTI – Benissimo. Volevo soltanto chiarire chi erano i
signori Tamagni, Pacchiarini e Besozzi, che il 22 aprile
cedono azioni a UNIPOL e le cedono con un meccanismo
molto particolare, che viene definito improper match
orders, cioè ordini abbinati in modo improprio. Ed è un
meccanismo che la CONSOB qualifica come manipolativo del
Mercato. Cerco di essere il più sintetico e chiaro
possibile. Sul mercato telematico azionario in ogni
momento si incontrano proposte di acquisto e proposte di
vendita, che vengono inserite in un sistema elettronico
chiamato book, il libro, il registro. Allora naturalmente
c’è una serie di proposte di acquisto per diverse
quantità e diversi prezzi, ci sarà la migliore proposta
di acquisto che è quella al prezzo più elevato. Qualcuno
è disposto ad acquistare l’azione a 100. Poi c’è una
serie di proposte di vendita per diverse quantità e per
diversi prezzi. La migliore proposta di vendita è quella
al prezzo più basso: sono disposto a vendere a 101.
Solitamente non appena la migliore proposta di vendita e
la migliore proposta di acquisto si toccano, viene
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perfezionato un contratto tra due controparti che, come
dire, sono reciprocamente sconosciute cioè hanno immesso
degli ordini, delle proposte e poi queste proposte
vengono sposate dal computer. Poiché la proposta sposata
esce istantaneamente dal circuito, dal book, nel book io
solitamente osservo un differenziale tra la migliore
proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita.
Cioè c’è uno che è disposto a comprare a 100 ed uno che è
disposto a vendere a 101, e c’è questa cosa che si chiama
bid ask spraid o spraid denaro..., è il differenziale.
Allora che cosa viene fatto in data 22 aprile? Immaginate
che appunto per semplicità i prezzi siano questi che vi
ho detto: 100 e 101, esattamente nello stesso istante,
esattamente per la stessa quantità da una parte BPL che
agisce per conto dei signori Tamagni, Pacchiarini e
Besozzi, immette una proposta di vendita a 100,5 e
dall’altra parte UNIPOL immette una proposta in acquisto
a 100,5. Lo fanno evidentemente di comune accordo, in
modo che l’operazione possa transitare istantaneamente
dal book e i titoli di questi signori finiscano
direttamente proprio a UNIPOL. Naturalmente si può sempre
negoziare direttamente un trasferimento fuori mercato;
esiste il mercato dei blocchi e si poteva tranquillamente
perfezionare un’operazione di questo tipo fuori mercato,
o se la quantità lo consente sul mercato dei blocchi.
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Però il problema è che le negoziazioni che avvengono sul
mercato dei blocchi devono essere dichiarate; bisogna
dichiarare gli intermediari e gli intermediari a loro
volta devono dichiarare il cliente finale. In questo modo
invece c’era una transazione completamente anonima; per
questo motivo la CONSOB, oltre che per il fatto che è una
transazione che spesso avviene tra due soggetti economici
intrinsecamente collegati e sporca invece il prezzo
ufficiale come se fosse una transazione tra soggetti
terzi, ma per questo motivo principalmente la CONSOB
ritiene che operazioni di questo tipo siano manipolative.
Perdonatemi se mi sono dilungato, ma era soltanto per
spiegarvi le modalità e perché dico che BPL aiuta UNIPOL
ad acquistare queste azioni; azioni che peraltro otto
giorni dopo vengono portate in assemblea BAV da UNIPOL e
qui UNIPOL vota a favore della lista sostenuta da BPL,
consentendo a BPL di nominare nuovi amministratori nella
banca che sta scalando.
P.M. – Torniamo, dopo questa parentesi, sulla nostra vicenda e
sugli acquisti che invece BPL fa di azioni BNL questa
volta.
TESTE RESTI – Tornando a questo punto sulla nostra vicenda,
ricorderete – perché già vi ho dato una serie di dati e
di date due settimane fa – che tra il 10 e il 16 maggio
BPL, che peraltro aveva qualche problema di liquidità,
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compra una quota in BNL e il 20 maggio vota insieme a
UNIPOL nell’assemblea di BNL in seconda convocazione. Un
altro aspetto che merita di essere rapidamente ricordato
è l’acquisto il 17 maggio da parte della Banca Popolare
dell’Emilia Romagna; un acquisto finalizzato alla
partecipazione all’assemblea del 20 maggio di BNL, come
ha dichiarato in udienza il dottor Vandelli; un acquisto
dell’1,97% di BNL. Sempre come ricordato dal dottor
Vandelli, l’acquisto avviene tramite il direttore
finanziario di BPL, il quale si interessa affinché
vengano reperiti questi titoli e contatta l’intermediario
in modo che vengano acquistati da BPER. Peraltro va
segnalato che questo acquisto avviene dopo ripetuti
contatti con i dirigenti dei vertici dell’autorità di
vigilanza e contatti telefonici diretti tra
l’amministratore delegato Leoni e il governatore Fazio.
Questo lo dico perché è stato messo a verbale nella
riunione del Consiglio di Amministrazione o Comitato
Esecutivo della BPER che ha deliberato questi acquisti.
P.M. – È stato messo a verbale da chi? Dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione VIPER?
AVV. BIANCOLELLA – Se magari specificasse un po’ meglio, no?
P.M. – Lei non intervenga mentre lo conduco io l’esame. Stiamo
parlando di un documento, non sta facendo il testimone de
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relato questo caso. Sta parlando di un documento che ha
acquisito, che ha visto.
PRESIDENTE – Pubblico Ministero, può riproporre la domanda,
per piacere.
P.M. – Volevo sapere, siccome ha fatto riferimento ad un
verbale di un Consiglio di Amministrazione di una banca,
se poteva specificare quale era la fonte alla quale aveva
attinto.
TESTE RESTI – Assolutamente sì. Io per brevità cerco di essere
conciso in queste cose, anche perché poi nella relazione
che vi consegnerò trovate riferimenti e trovate i
virgolettati. Tuttavia ogni volta che lo ritenete
importante, non ho nessuna difficoltà a farlo. Sto
parlando del verbale del Consiglio di Amministrazione di
BPER dell’11 aprile 2005, dove l’amministratore delegato
informa su colloqui avuti negli ultimi giorni con
esponenti di Banche Popolari e dirigenti di vertice
dell’autorità di vigilanza in ordine ad un ipotetico
investimento nel capitale di Banca Nazionale del Lavoro.
C’è anche un verbale, sempre del C.D.A. di BPER, del 21
marzo 2005 – la data mi sembra importante perché abbiamo
parlato di una riunione del 19 marzo con il governatore –
dove l’amministratore delegato riferisce su una serie di
contatti avuti nel corso dell’week-end con esponenti del
sistema bancario e dell’autorità di vigilanza in ordine a
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una eventuale iniziativa tesa ad acquisire una quota non
marginale, complessivamente intorno al 10% del capitale,
in Banca Nazionale del Lavoro. Il relativo progetto è
stato sommariamente illustrato dall’amministratore
delegato della Banca Popolare di Lodi, cioè si fa
riferimento a contatti con il dottor Fiorani, e si
realizzerebbe attraverso l’acquisto di azioni BNL da
parte di alcuni immobiliaristi. Posso andare avanti, ma a
beneficio della concisione vi lascio poi consultare le
carte. Io peraltro ho sempre messo nella mia relazione il
riferimento al fascicolo del Pubblico Ministero e alla
pagina dove ho tratto il documento, proprio per
consentire a tutti di poter esaminare il documento
originale.
P.M. – Proseguiamo oltre.
TESTE RESTI – Allora, un altro fatto che mi sembra importante
richiamare è che tra il 28 e il 30 giugno la Banca
Popolare di Vicenza acquista lo 0,74% di BNL su
indicazioni diretta del dottor Cimbri di UNIPOL. La
circostanza è stata confermata in udienza dal dottor
Duval di Euromobiliare, il quale dichiara testualmente:
“Io sicuramente la trattativa l’ho fatta con UNIPOL”. Una
cosa abbastanza singolare che ho trovato in questo
verbale e che lui chiama UNIPOL l’acquirente
testualmente, perché dal suo punto di vista chi gli dà
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2043
l’ordine per telefono e spende il suo nome perché venga
perfezionato questo acquisto è in effetti l’acquirente.
Venendo a questo punto ai legami con Banca CARIGE, vi
sono legami sia con Banca Popolare di Lodi che con
UNIPOL. Per quanto riguarda Banca Popolare di Lodi,
CARIGE dà oggettivamente un supporto alla scalata di BPL
in BAV, perché il 19 aprile avviene un’operazione di
improper macht orders analoga a quella del 22 avvenuta
con UNIPOL. Undici giorni dopo all’assemblea del 30
aprile, dove si decide il ribaltone nel Consiglio di
Amministrazione della banca padovana, il voto di Banca
CARIGE va a favore della lista presentata da BPL. Un
altro aspetto significativo ai fini della vicenda che ci
occupa è che il 4 luglio CARIGE acquista l’1,49 di BNL;
si tratta di acquisti concordati con UNIPOL. Il Consiglio
di Amministrazione di CARIGE viene informato della cosa
precisando che avviene nel quadro di un disegno comune
guidato da UNIPOL e si fa riferimento al fatto che la
banca otterrà da UNIPOL dei contratti PUT, quindi dei
diritti di vendere a prezzo fisso – che poi sarà il
prezzo d’acquisto a chi se l’è messe in portafoglio
queste azioni – che la terranno indenne da qualunque
rischio finanziario sull’investimento, che non sia
evidentemente un rischio di fallimento di UNIPOL ed
inadempimento del contratto PUT. Merita forse richiamare
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anche rapidamente la vicenda del derivato perfezionato
tra Banca Popolare di Lodi e Barclays. Sostanzialmente
Barclays acquista il 1° luglio uno 0,5% di BNL, quindi
l’acquisto lo fa Barclays, però il relativo rischio
finanziario viene subito spostato in capo a BPL, quindi a
questo punto dal fatto di mantenere questa partecipazione
in futuro Barclays non avrebbe avuto né danni né benefici
economici, quindi da questo punto di vista era
indifferente per lei tenere questa partecipazione o
cederla materialmente a BPL, se necessario. L’acquisto
viene disposto da BPL su iniziativa di UNIPOL. C’è un
contatto con Cimbri del 1° luglio, ed anche il dottor
Boni in incidente probatorio ha ricordato con molti
particolari questi contatti con UNIPOL per il contratto
di Barclays. Si usano espressioni tipo “parcheggiare
delle azioni BNL” che fanno capire che sostanzialmente
Barclays svolge un ruolo ancillare rispetto ad un
progetto più grande. Tornando a questo punto ancora a
BPER, sappiamo che uno degli acquirenti che il 18 luglio
acquistano azioni quando gli immobiliaristi decidono di
uscire, di cedere la loro partecipazione, acquista
l’1,98% di BNL. Lo stesso giorno BPV, cioè Popolare di
Vicenza, acquista uno 0,4 e questo avviene evidentemente
nel quadro di una intesa, ma questo è pacifico, con
UNIPOL che infatti tratta lei per conto di tutti gli
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acquirenti con gli immobiliaristi, fissa lei il prezzo,
etc. Lo stesso giorno il dottor Leoni avverte
direttamente il governatore che l’operazione è stata
completata. Parlando di contatti tra UNIPOL e la Banca
d’Italia, l’ingegner Consorte ha dichiarato che il 30
giugno, quindi prima che venisse presentata alcuna
informativa preventiva, anche quell’informativa
preventiva dal formato un po’ irrituale, che vi ho
mostrato la volta scorsa, lui aveva riferito a Fazio sul
fatto di disporre dei fondi per l’OPA; si noti che il
giorno dopo UNIPOL fa un comunicato in cui dichiara di
non avere mai presentato alcuna informativa preventiva in
Banca d’Italia e UNIPOL naturalmente in quel momento non
è autorizzata nemmeno a salire al 15% perché
l’autorizzazione arriverà, se non ricordo male, il 15
luglio. L’ingegnere Consorte riferisce poi che il 14
luglio il governatore gli avrebbe telefonato per sapere
se ha risolto gli ultimi contrattempi sulle modalità e
trasferimento dei titoli con i venditori del controparto.
A questo riguardo faccio ammenda, perché c’è un
riferimento sbagliato nella mia relazione, c’è scritto
“faldone 10, pagina 48”. Non è così, perdonatemi, è
faldone 7, pagina 258. La mole dei documenti era tale che
qualche svista purtroppo può essere capitata. Credo che
siano abbondantemente...
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P.M. – Va bene, vengo incontro ai difensori. Non era tanto il
discorso del contenuto.
PRESIDENTE – Signor Pubblico Ministero, può fare una memoria
delle considerazioni Lei su queste questioni, se vuole.
P.M. – Quest’ultima slide la tolga pure, professore, e
passiamo invece ad un aspetto che è ovviamente abbastanza
delicato, che riguarda l’impatto di queste operazioni
sull’andamento del titolo. Se può ricostruire, se può
spiegare che tipo di impatto queste operazioni hanno
avuto sull’andamento del titolo e in ragione di quale
eventualmente fatto queste variazioni, queste alterazioni
possono essere state determinate.
TESTE RESTI – Sì. La prima considerazione che viene fatta
sulla base di quanto ho riferito in precedenza è che il
Mercato non era stato informato di una serie di fatti
rilevanti. Questi ultimi fatti che ho richiamato, cioè
l’esistenza evidentemente di intese tra diversi soggetti:
banche italiane e UNIPOL, che reciprocamente si
agevolavano nell’acquisizione delle azioni, il che se ci
pensate è abbastanza singolare perché se io voglio
acquistare azioni di una banca e ho magari anche in animo
la possibilità che è stata presentata in un primo piano
industriale del 17 maggio e in un progetto sottoposto al
Consiglio di Olmo il 20 maggio, di dover fare poi un OPA
sul 51%...
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AVV. DEDOLA – (intervento fuori microfono)
P.M. – Avvocato, non va bene proprio. Faccia il controesame
dopo.
PRESIDENTE – Avvocato, Lei avrà tutto il tempo che vuole nel
controesame per farlo. Come facciamo a dirvelo? Lei se lo
segna: ore 11.17 ha detto una cosa inesatta.
TESTE RESTI – Volevo soffermarmi un attimo su questa
questione. Noi abbiamo dei documenti del 17 maggio e del
20 maggio. Io nell’esaminare questa documentazione mi
sono scritto al Consiglio di Amministrazione, se è stato
presentato solo al Presidente questo poi lo accerteremo
dalle carte che io stesso ho indicato. Ho dei documenti
in cui già si prefigura la possibilità di dover
acquistare il 51%. Ora se io so che c’è quantomeno la
possibilità di dover acquisire il 51%, difficilmente mi
spendo per agevolare l’acquisto di quote che vanno a
ridurre il flottante da parte di altre banche, sempre che
naturalmente non esista una intesa funzionale
all’acquisto del 51%. Quindi questo mi sembra un fatto
abbastanza palmare e mi sembrava giusto soffermarmici un
attimo. Tra i fatti taciuti al mercato c’è anche
l’esistenza delle famose PUT, quelle del mese di maggio e
quelle del mese di giugno, fine giugno, che di fatto
abbiamo visto assoggettavano UNIPOL ad un danno
patrimoniale molto rilevante: 75 milioni il primo caso e
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200/250 milioni nel secondo caso, qualora le
autorizzazioni alla Banca d’Italia non fossero state
concesse rapidamente. Questa era una informazione che
avrebbe consentito al Mercato di valutare in maniera ben
più precisa quali erano le possibilità di successo della
richiesta di autorizzazione che UNIPOL aveva
evidentemente presentato e a cui era subordinato il
prosieguo della crescita di UNIPOL nel capitale di BNL.
Sempre parlando di comunicazioni che non hanno
rappresentato correttamente al Mercato la realtà, il 7
luglio UNIPOL emette un comunicato dove riprendendo
comunicati precedenti dice che la possibile OPA è solo
una delle tre opzioni strategiche illustrate nei
precedenti comunicati stampa, quindi l’OPA, la consegna
delle azioni all’OPS di BBVA, o il raggiungimento di un
accordo con BBVA mi pare emerso abbastanza pacificamente
anche in dibattimento che la trattativa con BBVA vuoi il
28 giugno, vuoi il 30 giugno fosse terminata. Allora,
avendo richiamato che vi fu una informativa al Mercato a
mio modo di vedere fuorviante, ho cercato di capire se
questi fatti fossero concretamente idonei ad alterare la
dinamica del prezzo. Se parliamo di concreta idoneità, io
credo che sia importante ragionare sulla concreta
idoneità prima ancora di andare a vedere cosa è successo
materialmente ai prezzi, perché sono due questioni
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2049
diverse. Se parliamo di concreta idoneità, credo che sia
pacifico che in presenza di un’OPA su una società
quotata, OPA che viene solitamente lanciata ad un prezzo
più alto rispetto al prezzo prevalente sul Mercato perché
incorpora un premio per il controllo, i prezzi tendono a
convergere verso il prezzo dell’OPA non in maniera
meccanica – è ben inteso – ma in maniera tanto più rapida
e precisa quanto più è giudicato probabile il successo di
quell’OPA, e quindi che quell’OPA avrà effettivamente
luogo. Se poi si ritiene che quell’OPA possa indurre un
rilancio, e il Mercato è in grado di valutare
correttamente la probabilità di un eventuale rilancio,
allora è possibile che il Mercato si sposti anche su un
prezzo superiore al prezzo d’OPA. E se ritiene che vi
sarà a fronte di una controfferta di terzi una ulteriore
controfferta del proponente originario, il prezzo
potrebbe ulteriormente salire. Ma affinché questo
avvenga, cioè affinché il prezzo segua il percorso
naturale legato all’esistenza di un’OPA, è necessario che
il Mercato sia in condizione di valutare correttamente la
probabilità di successo della prima offerta, la
probabilità che vi sia una controfferta, la probabilità
che vi sia un eventuale rilancio, perché questa
probabilità insieme al prezzo offerto entra a determinare
i corsi che prevarranno sul Mercato. Quindi gli
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investitori devono disporre di informazioni veritiere e
comprensibili per capire la probabilità che ci sia,
intanto che l’offerta originaria venga autorizzata e
venga compiuta, poi che ci sia una controfferta e che chi
eventualmente vuole proporre una controfferta abbia tutti
gli strumenti che gli consentono di avere successo in
questa controfferta, quindi le disponibilità finanziarie
per esempio piuttosto che le autorizzazioni obbligatorie
delle autorità competenti. Da questo punto di vista si
potrebbe dire che il Mercato di informazioni
sull’esistenza di una iniziativa di UNIPOL e di possibili
soggetti amici ne aveva pure troppe in quel periodo, cioè
che c’erano articoli di stampa, voci, corsivi,
editoriali, in cui si adombrava la possibilità di un
intervento di UNIPOL. Addirittura anche report di
analisti, in cui si diceva: “Il valore di BNL è questo,
però teniamo presente che ci può essere un intervento di
UNIPOL nella contesa” e quant’altro. Però io credo che
sia molto importante da questo punto di vista comprendere
la differenza che c’è ai fini della formazione dei corsi
di Borsa tra le informazioni e le voci. Le voci non sono
informazioni e, laddove incomplete, contraddittorie,
parziali, parzialmente erronee, sono l’esatto contrario
delle informazioni perché creano nel Mercato confusione,
non informazione, cioè accrescono incertezza. E
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l’incertezza si accresce anche quando sul Mercato si
osservano dei prezzi che sono apparentemente
incompatibili con le informazioni ufficiali fornite al
Mercato. Per esempio, perché da un lato vi sono delle
comunicazioni che vengono emesse su preciso invito della
CONSOB, e quindi se fossero false configurerebbero un
ostacolo all’attività dell’autorità di vigilanza, dove si
dice che non vi sono intese, non vi sono accordi con
altre banche, e poi ci sono dei prezzi che è possibile
spiegare per esempio anche con la sussistenza di un
accordo. Ma non esclusivamente osservo, perché in quel
periodo qualunque soggetto poteva semplicemente essere
interessato a comprarsi delle azioni per fare una
speculazione, per fare una scommessa. In fondo c’era la
rete di salvataggio dell’OPS del Banco Bilbao per cui la
perdita, fintanto che l’OPS rimaneva aperta ed attiva,
era limitata. Penso per esempio al comunicato che fece
BPL a metà marzo, quando si era comprata l’1,67 di BNL;
invitato dalla CONSOB a indicare la ragione del suo
acquisto dice proprio questo, dice: “Stiamo facendo
trading”, cioè stiamo facendo sostanzialmente una
scommessa sul valore futuro del titolo. Quindi i prezzi
di Borsa, ancorché superiori a tratti – e vedremo quando
– al valore dell’OPA o OPS del Banco Bilbao Viscaia non
erano idonei a fornire un’indicazione univoca e chiara
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2052
sull’esistenza di una possibile contro OPA. Anzi, in
quanto motivati da acquisti promossi da una ristretta
cerchia di soggetti – e poi vedremo quando e quali –
sulla base di un accordo non reso noto al Mercato, mi
pare veramente difficile affermare che rappresentavano un
elemento di informazione o di chiarezza. Parlando dei
numerosi articoli di stampa, che in quel periodo sono
apparsi e che facevano riferimento molto spesso a una
iniziativa di UNIPOL – anche se poi quale fosse
esattamente questa iniziativa era difficile capirlo – io
ho rapidamente rintracciato alcuni articoli dell’epoca;
sono reperibili in linea di massima tramite internet,
perché lo sapete che Il Corriere della Sera e la
Repubblica hanno degli archivi pubblici e gratuiti. In
realtà, se voi guardate quello che si scriveva in quel
periodo, non coincideva con la realtà dei fatti così come
l’abbiamo appresa successivamente, proprio perché le voci
non sono informazioni. C’erano informazioni corrette,
c’erano informazioni sbagliate, c’erano informazioni
parziali. Per esempio, il Corriere della Sera dice che
UNIPOL vorrebbe arrivare al 9,9% di BNL per superire le
GENERALI e a questo punto avere il suo peso nella partita
della Banca Assicurazione. Sappiamo che in realtà
l’obiettivo è stato un altro. Il Financial Times il 2
giugno – anche la data è importante perché siamo ad uno
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2053
stadio ormai abbastanza avanzato degli acquisti dei
titoli – dice che se l’offerta del Banco Bilvao Viscaia
dovesse fallire, allora soltanto a quel punto UNIPOL si
potrebbe combinare con una banca italiana sempre che non
ci sia un rilancio da parte del BBVA. Quindi è una cosa
per carità assolutamente legittima sul piano
giornalistico fare delle congetture e provare a spiegarsi
la successiva evoluzione degli eventi, ma non si può dire
che i giornali stavano scrivendo quello che in realtà è
successo. Il Corriere della Sera del 25 maggio dice che
l’obiettivo di UNIPOL sarebbe il controllo di BNL nelle
al Monte dei Paschi. Sappiamo che in realtà non è così,
perché alla fine nel nucleo di alleati Monte dei Paschi
non compare. C’è un report di City Group, i report sulle
società quotate vengono conservati obbligatoriamente sul
sito di Borsa Italiana, quindi è possibile scaricarselo
dal sito della Borsa, che dice: vediamo un rischio che se
l’offerta di Banco Bilbao dovesse fallire – ed è un
rischio probabile, un 40/50% di probabilità – in questo
caso le azioni BNL andranno giù, reagiranno
negativamente. Allora un investitore che doveva decidere
sulla base delle informazioni che trovava sui giornali e
sui report evidentemente trovava informazioni molto
contraddittorie. Repubblica del 18 maggio diceva che si
sarebbero rimescolate le alleanze tra patto e
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2054
contropatto.
P.M. – Professore, il messaggio è chiarissimo.
TESTE RESTI – Se posso, faccio solo riferimento all’articolo
del Corriere della Sera del 26 maggio, perché lo trovo
abbastanza divertente, perché dice: “I protagonisti
negano tutti di voler fare fronte comune. Anche la
Popolare dell’Emilia che diffida chi parla di possibile
cordata” e il Monte dei Paschi ribadisce l’assoluta
neutralità. Sa perché glielo volevo citare? Perché il
giorno prima lo stesso giornale parlava di alleanza tra
UNIPOL e Monte dei Paschi. Mi sembrava abbastanza
significativo. Peraltro un aspetto che mi sembra
importante è ricordare che se da un lato sulla stampa
uscivano anche indicazioni, anticipazioni su possibili
movimenti che assomigliavano molto a quelli che poi nel
finale si sono delineati, tuttavia in parallelo
l’esistenza di un patto occulto veniva negata dai
comunicati ufficiali degli interessati. Era difficile
dire che questi comunicati potevano essere ignorati dal
Mercato a beneficio di un articolo del Corriere della
Sera o di Repubblica. Peraltro le stesse fonti di stampa,
come abbiamo visto, che adombravano la possibile
esistenza di un patto, avevano difficoltà a stimarne
l’estensione e la composizione. Questo a me sembra
importante perché dimostra che non era possibile per il
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2055
Mercato fare un semplice calcolo algebrico e dire: “Beh,
senti, mettiamo insieme le quote di UNIPOL, BPER, BPV,
BPL e CARIGE, arriviamo al 24%. Se poi si comprano anche
il 27% degli immobiliaristi, è evidente che possono
andare al 51” e quindi il Mercato in qualche misura
poteva anticipare che ci sarebbe stato un’OPA e un
passaggio del controllo. Perché in realtà il perimetro di
questi accordi, se uno lo leggeva sulla stampa, era
quantomeno ondivago, indefinito; peraltro l’acquisto di
Banca CARIGE, che contribuisce a portare oltre 51,
avviene se non ricordo male il 4 luglio, quindi comunque
questo calcolo algebrico era difficile da fare in
anticipo. Poi ancora mi sembra abbastanza importante
ricordare che la stessa trattativa con il controbatto
subì degli stop and go ancora nel mese di luglio e fu
abbastanza controversa. Avendo parlato della concreta
idoneità, che è cosa diversa dalla dinamica dei prezzi,
vorrei spendere qualche parola sulla dinamica dei prezzi
nel periodo considerato. Io ho riportato su questo
grafico le informazioni che mi sembrano maggiormente
rilevanti, cioè il prezzo di BNL che è la spezzata più
scura; un’altra spezzata a tratteggio più chiaro e
discontinuo che giorno per giorno vi dice, sulla base del
concambio di uno a cinque, quanto valeva l’OPS di BBVA.
Questo evidentemente dipende dalla quotazione dell’azione
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2056
di BBVA. Poi ho riportato l’asticella del 2,7 - che è il
prezzo offerto poi in OPA da UNIPOL – e ho riportato
anche un dato sui volumi nella parte bassa e come di
termine di confronto quell’area azzurrina che c’è in
basso è la media dei volumi 2004 ed aiuta un po’ a capire
quali erano i volumi normali su BNL. Detto questo vorrei
soffermarmi soprattutto sulle due spezzate, cioè sul
prezzo di BNL confrontato al valore dell’OPS di BBVA.
PRESIDENTE – Cosa vuol dire volumi?
TESTE RESTI – I volumi sono il numero di pezzi che vengono
scambiati sul Mercato quotidianamente. Vorrei suddividere
diversi sottoperiodi nell’analisi di questo grafico per
mostrare come la dinamica dei prezzi sia strettamente
collegata alle operazioni condotte da UNIPOL e dalle
banche alleate. Quindi non genericamente da scommesse di
tutto il Mercato che aveva capito e quindi allineava i
prezzi in un certo modo, ma sia innescata questa dinamica
dal comportamento dei soggetti che abbiamo citato e dai
fatti che abbiamo già ricostruito in precedenza. Intanto
c’è un primo sottoperiodo che va dal 21 marzo, quando il
Mercato riapre all’indomani dell’annuncio di BBVA
dell’OPS, fino al 13 maggio, dove vedete che
sostanzialmente i valori di BNL e il valore teorico sulla
base della quotazione di BBVA rimangono grossomodo
allineati e non vi sono scostamenti di particolare
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2057
entità. L’ultimo giorno di questo sottoperiodo in realtà
la forchetta si sta un po’ aprendo, nel senso che la
differenza è stata in media 2 centesimi nel periodo da me
considerato; l’ultimo giorno del periodo si è già aperta
a 7 centesimi. Quel giorno era un venerdì; il lunedì
successivo la differenza è balzata a 18 centesimi e il
martedì è salita a 21 centesimi. Si vede molto bene dal
grafico che c’è questa apertura di un gap, di un
differenziale. Mi limito a ricordare quanto abbiamo già
esposto in precedenza. Tra il 10 e il 16 maggio BPL
acquista l’1,67% di BNL di intesa con UNIPOL e con Banca
d’Italia. Il 17 maggio la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, sempre di intesa con BPL e Banca d’Italia,
acquista circa il 2% di BNL. Il 23 maggio si stabilisce
un nuovo record nell’entità di questo differenziale
rispetto al valore teorico dell’OPS che è pari a 25
centesimi; più in generale in tutto il periodo che va dal
16 maggio al 6 luglio il differenziale rimane
significativamente aperto, significativamente positivo.
C’è una differenza media di 21 centesimi. Ora il 23
maggio vorrei ricordare che è proprio il giorno in cui
vengono fatti gli acquisti per le PUT e CALL che Dresdner
Kleinwort Benson firmerà a favore di UNIPOL. E vorrei
ricordare che tutto questo periodo è un periodo scandito
da importanti acquisti da parte di UNIPOL degli alleati,
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2058
delle banche straniere che nuovamente nelle settimane
successive creano contratti di PUT e CALL fino ad
arrivare all’ultimo acquisto – mi pare l’1,5%, vado a
memoria – da parte di Banca CARIGE il 4 luglio a 2,90
euro. A me sembra che ci sia un nesso causale abbastanza
chiaro tra questa scansione di date e il comportamento
del differenziale rispetto al prezzo teorico dell’OPS.
Francamente non mi pare che un allontanamento di questo
tipo fosse giustificato dalle informazioni ufficialmente
disponibili per il Mercato, dove ricordiamo si continuava
a riaffermare l’assenza di cordate alternative all’OPS
del BBVA. Si ripeteva che l’interesse di UNIPOL era
focalizzato su BNL Vita e si poteva che non vi era ancora
nessun orientamento preciso da parte di UNIPOL in
relazione a una eventuale OPA su BNL. Un andamento di
questo tipo in realtà ex post col senno del poi lo
possiamo riconoscere come razionale soltanto che
ammettiamo l’esistenza di una iniziativa coesa,
credibile, ben cementata, alternativa al progetto
spagnolo, cioè di fatto di un’OPA concorrente che non era
stata dichiarata al Mercato; una operazione che a questo
punto rendeva possibili acquisti da parte di questo
piccolo gruppo di alleati che incidevano pesantemente sui
prezzi. Insisto. Il Mercato poteva spiegarselo in questo
modo o in un altro modo; non è corretto dire che questi
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2059
prezzi di per sé erano la prova che ci sarebbe stata la
contro OPA e che quindi era facile capire, e che quindi
di fatto il quadro informativo del Mercato era completo.
Perché ho già detto prima persino BPL dichiara al
Mercato: stiamo facendo trading. E come BPL in teoria
altri soggetti: grossi fondi, investitori istituzionali
potevano aver deciso di fare una scommessa su un
possibile rialzo delle quotazioni, una possibile contro
OPA, tenendo come rete di sicurezza l’OPS del Banco
Bilbao Viscaia. Credo sia utile, nel momento in cui si
dice che le compravendite di UNIPOL e delle quattro
banche italiane hanno mosso il prezzo, darvi anche un
dato sull’incidenza quantitativa di questi volumi. Allora
io sono andato a vedere, ho preso il flottante di BNL al
10 maggio. Per “flottante” si intende l’insieme delle
azioni che non fanno capo ad azionisti titolari di una
partecipazione significativa. Siccome è obbligatorio
segnalare le partecipazioni dal 2% in su – vengono
registrate dalla CONSOB – allora per calcolare il
flottante uno prende tutte le partecipazioni dal 2% in su
e le somma, poi va a prendere la capitalizzazione totale,
toglie la somma delle partecipazioni dal 2% in su e gli
rimane il flottante. Allora, preso il flottante al 10
maggio sono andato a vedere i volumi acquistati da questi
cinque soggetti. Sono stati il 44% del flottante al 10
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2060
maggio. Secondo me, è un dato importante perché non si
trattava come nel caso di tanti altri soggetti che
concorrevano alle statistiche sui volumi scambiati di
posizioni acquistate e poi successivamente cedute, e
quindi di operazioni che dal punto di vista della legge
della domanda e dell’offerta incidevano sul mercato sia
riducendo la quantità di azioni disponibili sia
successivamente aumentandola. Ma si trattava invece di
operazioni volte a ritirare dal Mercato.
P.M. – Unidirezionali.
TESTE RESTI – Sì, e quindi a ridurre l’offerta dei titoli con
un evidente e persistente effetto sul prezzo. Un’ultima
osservazione che vorrei fare in termini di impatto sul
prezzo di Mercato è anche che la mancanza di informazioni
chiare e veritiere sui patti occulti non ha consentito a
BBVA di predisporre per tempo una contro offerta di cui a
questo punto avrebbe potuto beneficiare la generalità
degli investitori, e quindi di nuovo c’è un impatto sul
prezzo nel senso che il prezzo sarebbe stato differente.
È vero che l’intenzione di UNIPOL di proporre un’OPA
venne annunciata il 18 luglio, e quindi prima che
l’offerta di BBVA fosse scaduta. L’offerta scadeva il 22
luglio e quindi si potrebbe dire: “Ma tecnicamente c’era
ancora il tempo per cercare di organizzare un possibile
rilancio, anche se in realtà i tempi tecnici erano
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2061
risicatissimi”. Tuttavia valgono due considerazioni: la
prima, che il rilancio di UNIPOL era stato soltanto
preannunciato a mezzo stampa, non c’era stata in realtà
nessuna richiesta di autorizzazione presentata alle
autorità. Venne presentata soltanto dopo il 22 luglio.
Poi ancora c’è da dire che UNIPOL e soggetti a lei vicini
– a questo punto a lei vicini anche proprio sulla base di
quanto dichiarato nel comunicato stampa diffuso al
Mercato – controllavano all’incirca il 50%. Adesso
possiamo discutere se fosse il 51, se fosse il 49,5 ma di
fatto era impossibile promuovere un’OPA concorrente. Se
le informazioni sul patto occulto fossero state diffuse
in precedenza, quando lo stock controllato da questi
soggetti era più modesto, la possibilità di condurre un
rilancio sarebbe stata evidentemente maggiore.
P.M. – Io direi che è stato chiarissimo tutto quello che ha
detto. Le conclusioni poi le trarremo noi, quindi le
chiederei di non proiettare più le ulteriori... La
ringrazio e non ho altre domande da porle.
PRESIDENTE – A questo punto vorrei sapere.
P.M. – Io penso che si possa iniziare subito il controesame,
sempre che il Tribunale sia disponibile.
AVV. BORGOGNO – Il Pubblico Ministero all’esito del esame non
chiede l’acquisizione della consulenza e degli allegati?
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2062
PRESIDENTE – No, aspettate. Avevamo sospeso la decisione su
alcune questioni, quindi adesso un attimo, le vediamo.
Quantomeno cerchiamo di acquisirle tutte per non dovere
poi, anche in sede di controesame, fare uno stillicidio
che si interrompe. Quella è la cosa peggiore, per cui
anzi vi ringrazio di avere soprasseduto ed aver
consentito la fine. Adesso quello che forse vi pregherei
è di mettere sul tappeto tutte le questioni che ci sono,
in modo che possiamo già fare anche un piano, una
organizzazione. A parte le questioni sui documenti, c’era
da parte sua una questione di tempi. Comunque il
controesame, al di là delle possibilità di procedere
oggi, qualcuno forse lo potrebbe fare oggi? Va bene. Mi
sembra che l’avvocato Borgogno contestasse addirittura
l’individuazione della prossima udienza.
AVV. BORGOGNO – Sì, in realtà la mia richiesta gliela articolo
in questi termini. Adesso anche il Tribunale potrà
verificare, a seguito del deposito degli allegati alla
consulenza tecnica, che i documenti su cui si è basata in
gran parte la consulenza tecnica del consulente del
Pubblico Ministero per quanto riguarda la parte
“autorizzazioni”, quindi intervento della Banca d’Italia,
sono stati richiesti alla Banca d’Italia alla fine di
marzo di quest’anno e sono stati inviati – noi abbiamo la
lettera di trasmissione da parte di Banca d’Italia alla
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2063
Procura di Milano – il 30 marzo di quest’anno. La Banca
d’Italia specifica anche che un’analoga trasmissione, sia
pure in diverse tranche, era stata effettuata alla
Procura di Roma. Ora qui io elimino subito questa
possibile obiezione del Pubblico Ministero. Che ci sia
stata una trasmissione di atti alla Procura di Roma per
altri procedimenti, ovviamente non ha nessuna rilevanza
rispetto a questo procedimento. Aggiungo anche che nel
fascicolo che noi abbiamo esaminato della Procura di
Roma, quello depositato in relazione peraltro a una
diversa ipotesi di reato, quantomeno con riferimento alla
tempistica, non conteneva a nostro modo di vedere tutta
questa documentazione. Quindi probabilmente è stata
fornita in tranche, probabilmente è stata fornita in
maniera incompleta; in ogni caso è evidente che noi
facciamo riferimento a questa lettera di trasmissione,
che si riferisce a questo processo, perché ovviamente
questa documentazione diventa molto rilevante per noi
nella misura in cui è stata appunto utilizzata dal
consulente del Pubblico Ministero. Ora il Tribunale potrà
verificare, dopo il deposito di questi allegati alla
consulenza tecnica, che quello che è stato trasmesso
dalla Banca d’Italia è una documentazione
voluminosissima, estremamente tecnica, che riguarda da un
lato tutte le richieste di autorizzazione rivolte da
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2064
UNIPOL alla Banca d’Italia, dall’altro tutte...
PRESIDENTE – Avvocato, prima di tutto dobbiamo chiedere: il
Pubblico Ministero chiede l’acquisizione della consulenza
e dei documenti? Perché se no parliamo di cose che noi
non abbiamo e non conosciamo assolutamente.
P.M. - Io vi ho dato poc’anzi quelle tre mail che avevo
inoltrato a tutti gli avvocati. Io chiedo l’acquisizione
della consulenza tecnica e di due DVD. Nel primo DVD c’è
la documentazione di cui vi stava parlando l’avvocato
Borgogno, che non ho nessun problema a confermare quello
che ha detto l’avvocato Borgogno. È molto voluminosa dal
punto di vista quantitativo ed è molto tecnica nel
contenuto. Questa documentazione, io della mail ne avevo
una copia sola, l’ho data a voi; dovrebbero essere state
date agli avvocati il 7 giugno, mi pare che sia quella
mail del 7 giugno. Poi c’è questo secondo DVD – che è
quello di cui alcuni difensori parlavano prima – che
contiene una serie di documenti, che sono indicati
anch’essi nella mail che ho mandato ieri l’altro - dovrei
averla mandata - e sono: i verbali di incidente
probatorio, gli atti di accertamento CONSOB, una memoria
a firma Consorte, una memoria a firma Fazio e Frasca, la
sentenza di patteggiamento col timbro di irrevocabilità
in Antonveneta, il decreto che dispone il giudizio in
Antonveneta, il verbale di audizione di Fazio al CICR del
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2065
26 agosto, alcuni contratti di opzione che ci eravamo
resi conto non avevamo prodotto in sede di originarie
produzioni documentali. Spero di non essermi dimenticato
nulla. Questi sono i documenti che io vorrei produrre.
Dico subito, per evitare di dover fare delle repliche
poi, anche perché un po’ mi erano state anticipate
informalmente le obiezioni dagli avvocati, un po’ erano
state anche introdotte, che si tratta della consulenza
che prevede il Codice dopo la deposizione viene prodotta.
Si tratta in tutti i casi di documenti che a mio avviso
possono far parte del fascicolo del dibattimento, perché
si tratta in senso tecnico proprio sulla base della
qualificazione che del mezzo di prova documento dà l’art.
234 del Codice di Procedura Penale. Si tratta di
documenti che sono tranquillamente acquisibili al
fascicolo del dibattimento. Non è un documento ovviamente
il decreto che dispone il giudizio, l’ho dato solo perché
siccome è stata evocata in più momenti, non solo in
questa consulenza, la vicenda Antonveneta, almeno che voi
potreste avere una traccia di quello che si andava a
contestare lì. Ma è chiaro che è un niente quel decreto
che dispone il giudizio. È un documento ai sensi del 238
bis, una sentenza di patteggiamento col timbro di
irrevocabilità; è un documento ai sensi dell’art. 237;
sono un documento le memorie siglate, firmate dagli
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2066
imputati Consorte, Fazio e Frasca. Io vi deposito, per
quel che può valere, una sentenza recente della
Cassazione che addirittura qualifica come documenti uno
scritto su un block-notes di un indagato in fase
cautelare de libertate. Lo acquisisce, ovviamente non lo
qualifica come documento ai sensi del 237; ovviamente poi
questa sentenza fissa tutta una serie di paletti rispetto
alla valutazione che il Giudice poi può dare di un atto
di questo tipo. Voi ovviamente dovete scindere in questo
momento il profilo dell’acquisizione al fascicolo del
dibattimento di queste memorie dal profilo della
valutazione, che è un profilo in questo momento neutro,
che vi porrete a posteriori al momento in cui dovrete
decidere quale valore attribuire, se vi sono delle
limitazioni al principio del libero convincimento del
Giudice rispetto a una fonte di prova di questo tipo. Ma
questo è un problema che a mio avviso non vi dovete
porre. C’è un problema soltanto di legittimazione di
questo documento ad entrare nel fascicolo del
dibattimento; a mio avviso, questo problema, alla luce
soprattutto di questo precedente giurisprudenziale, si
può tranquillamente superare. Su tutti gli altri
documenti non so francamente che dire, perché mi sembra
che proprio rispecchino la dicitura di atti preesistenti
all’inizio del procedimento, la cui formazione è una
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2067
formazione che non dipende da questo procedimento, e
quindi rispetto ad essi – non so se gli avvocati avranno
da interloquire – mi pare di poter dire davvero nulla
questio. Quindi ve li do. Vi dico subito che gentilmente
il professor Resti mi ha detto informalmente prima che
l’8 lui è disponibilissimo a fare il controesame, se vi
fossero di queste esigenze.
PRESIDENTE – L’avvocato Borgogno mi sembra che lamenti che il
tempo per leggere questa documentazione della Banca
d’Italia sia troppo breve.
AVV. BORGOGNO – Volevo articolare meglio, cioè la mia
richiesta riguarda espressamente la documentazione
contenuta nel primo DVD che il Pubblico Ministero ha
detto di aver correttamente messo a disposizione delle
Difese il 7 giugno, e che guarda – come dicevo prima –
una ampia e cronologica serie di documenti attinenti da
un lato alle autorizzazioni richieste da UNIPOL alla
Banca d’Italia, dall’altro a tutta la corrispondenza fra
Banca d’Italia e BBVA; dall’altro ancora a una
documentazione relativa agli assetti societari di BNL;
ancora a rapporti fra il Presidente di BNL e la Banca
d’Italia. Quindi tutta documentazione molto corposa – si
tratta di 3.600 pagine – relativa proprio ai temi che
sono oggetto di questo procedimento. No, aspetti
Presidente, non ho finito perché devo articolarla un
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2068
pochino più lungamente questa questione. Dico anche al
Tribunale che non si dica che questa documentazione
doveva essere già a disposizione di questi difensori.
Faccio presente che questa è documentazione ufficiale di
Banca d’Italia. Il dottor Frasca e il dottor Fazio
ovviamente sono tutti e due usciti da Banca d’Italia;
l’uscita da Banca d’Italia è stata precedente all’entrata
nel vivo di questo processo. La documentazione di cui noi
siamo in possesso è unicamente quella che noi abbiamo
allegato alle nostre produzioni documentali, e si tratta
di fotocopie di atti che in particolare il dottor Frasca
aveva conservato per ragioni d’ufficio e di cui aveva
fatto copia all’epoca dei fatti. Noi non abbiamo altro di
questa documentazione di Banca d’Italia. Tutto quello che
abbiamo lo abbiamo allegato e il Tribunale potrà
verificare che la nostra produzione documentale è
decisamente inferiore al materiale che è stato prodotto
il 30 marzo da parte di Banca d’Italia. Dico anche che è
per me una certa fonte di sorpresa, ma questo è un
discorso che non riguarda espressamente questa questione,
che di fronte a una imputazione che riguarda
espressamente il comportamento di Banca d’Italia in
relazione alle autorizzazioni concesse a UNIPOL e a BBVA,
questa documentazione che ovviamente doveva essere
essenziale per la valutazione dei fatti sia stata
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2069
acquisita soltanto il 30 marzo. Ma naturalmente questa è
una scelta del Pubblico Ministero. Però faccio presente
che questa documentazione acquisita dalla Banca d’Italia
è sicuramente stata acquisita con un’attività integrativa
di indagine e questo credo che sia indiscutibile;
un’attività integrativa di indagine che è stata definita
entro il 30 marzo, data di protocollo della lettera di
trasmissione degli atti da Banca d’Italia al Tribunale di
Milano, è una documentazione estremamente tecnica perché
ovviamente si tratta di atti ufficiali della Banca
d’Italia tutti aventi contenuto tecnico. Questa
documentazione ai sensi dell’art. 430 doveva essere posta
immediatamente a disposizione di tutte le Difese, perché
si tratta di un’attività integrativa di indagine
indipendentemente dal fatto che il consulente l’abbia poi
utilizzata nella sua consulenza, e era documentazione
assolutamente indispensabile soprattutto per questa
Difesa, perché – ripeto – è una documentazione ampia,
organica, esaustiva di tutto quello che è stato fatto
dalla Banca d’Italia in relazione a questa vicenda. Era
una documentazione assolutamente essenziale per poter
svolgere la propria attività difensiva. Questa
documentazione, come ha ricordato lo stesso Pubblico
Ministero poco fa, è stata messa a disposizione delle
Parti solo il 7 giugno, quindi a distanza di due mesi e
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2070
qualche giorno dal deposito. Questo comportamento
ovviamente non ha una sanzione processuale, non è che noi
diciamo che questa documentazione diventa nulla; si potrà
dire che forse è inutilizzabile, ma noi personalmente –
poi lascio naturalmente aperta ogni questione su questo
punto – non facciamo questione di utilizzabilità di
questa documentazione, che anzi vorremmo utilizzare
pienamente. E vorremmo utilizzarla innanzitutto per
controesaminare il consulente tecnico del Pubblico
Ministero approfonditamente. Noi abbiamo cominciato a
preparare questo controesame e ci siamo presto accorti
che su ogni questione affrontata dal consulente del
Pubblico Ministero alla luce di questa documentazione si
apre un tema di indagine estremamente ampio. Quindi su
ogni tema affrontato dal Pubblico Ministero questa
documentazione va analizzata puntualmente fino direi alle
virgole e da questa documentazione si può trarre spunto
per svolgere nuove domande. Allora, io dico semplicemente
questo: che c’è, ci deve essere un principio di tutela
del diritto di difesa e di tutela soprattutto del
principio di parità delle parti. Noi siamo di fronte ad
un consulente del Pubblico Ministero che ha avuto due
mesi di tempo – anzi, forse di più – per esaminare questa
documentazione approfonditamente e per trarne delle
considerazioni; incomprensibilmente devo dire, veramente
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2071
incomprensibilmente questa volta, le Difese non sono
state messe nella condizione di svolgere questo tipo di
studio. E dico incomprensibilmente perché in questo
processo non facciamo altro che ripetere che i tempi sono
stretti, che la prescrizione è alle porte, che bisogna
andare avanti speditamente. Ora noi siamo i primi
interessati a che questo processo si svolga speditamente,
e crediamo di avere tutte le possibilità di difenderci
nel merito con compiutezza, e quindi siamo i primi a
volere la definizione più rapida possibile di questo
procedimento. Però non si può da parte di chi invoca la
necessità di speditezza di questo procedimento creare le
condizioni per necessariamente far sorgere degli
incidenti in questo procedimento. Io non riesco a
comprendere francamente sul piano della logica e del
buonsenso, anche direi del fair play processuale le
ragioni per le quali il Pubblico Ministero, acquisito
questo corposissimo materiale di indagine il 30 marzo, il
1° aprile non lo abbia messo a disposizione delle Difese.
Questo è un comportamento veramente incomprensibile sul
piano della correttezza anche dei rapporti con le altre
parti processuali. Allora non si può poi dire che si
respingono le eccezioni rispetto al rinvio del
controesame perché bisogna fare in fretta, perché c’è la
prescrizione etc. Bisogna creare le condizioni perché il
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2072
controesame si possa realizzare nel pieno del
contraddittorio. Se noi avessimo avuto questa
documentazione il 1° aprile, l’avremmo studiata per due
mesi e l’8 luglio saremmo in condizione di fare
adeguatamente il nostro controesame su temi che, come
ripeto e come il Tribunale comprenderà facilmente, sono
assolutamente centrali soprattutto per la Difesa del
governatore, dell’ex governatore e del dottor Frasca.
Quindi io credo che la mia richiesta non possa che essere
questa. No, aspetti, siccome questo materiale è stato
messo a disposizione del consulente il 30 marzo e il
consulente ha avuto due mesi di tempo per valutarlo, e le
Difese lo hanno avuto soltanto il 7 giugno, credo che
quantomeno sul principio di una ovvia parità delle Parti,
le Difese debbano avere un termine della stessa entità,
quindi dal 7 giugno fino quantomeno al 7 agosto per
poterlo esaminare nello stesso modo in cui l’ha esaminato
il Pubblico Ministero. Con la conseguenza che
evidentemente il controesame di questa Difesa io chiedo
venga differito alla prossima udienza dopo la pausa
estiva.
PRESIDENTE – Vorrei sapere: questo materiale è pervenuto
informaticamente o cartaceamente?
P.M. – No, infatti. Io dico con molta sincerità. Premesso che
sono sinceramente perfettamente d’accordo con quello che
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2073
ha detto l’avvocato Borgogno e che c’è stato da parte
nostra un errore nel non mettere a disposizione subito
questa documentazione, quindi nel merito devo dire che il
principio della parità delle Parti non sarò certo io a
contrastarlo. Quando arrivano questi atti ci sono tutta
una serie di problemi pratici, perché questa
documentazione doveva essere scannerizzata tutta quanta
perché è arrivata su supporto cartaceo e non informatico,
perché è inutile che io vi stia a dire che di problemi
pratici nella soluzione di questi problemi noi ne abbiamo
tanti. Detto questo, se l’avessimo messa a disposizione
un po’ di tempo prima, non dico il 30 marzo o il 1°
aprile come dice l’avvocato Borgogno, che era impossibile
perché dovevamo risolvere tutta una serie di problemi
pratici, posso riconoscere che un errore da parte nostra
c’è stato. In tutto questo resta il fatto che la
documentazione per quanto voluminosa e copiosa dal
consulente non è stata esaminata in due mesi; questo lo
posso dare assolutamente per certo. Dal 7 giugno all’8
luglio c’è un mese di tempo, credo che una udienza
successiva sia il...
PRESIDENTE – Scusi se la interrompo, ma il consulente l’ha
esaminata informaticamente o cartaceamente?
TESTE RESTI – Io l’ho esaminata su supporto cartaceo. L’ho
avuta con ritardo perché in un primo tempo sembrava che
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2074
potesse essere scannerizzata e mi potesse essere fornita
su supporto informatico. Poi invece in realtà, siccome
non si riusciva ad ottenere la scannerizzazione, mi è
stato chiesto di lavorare sul supporto cartaceo.
PRESIDENTE – Lei quando l’ha ricevuta, circa?
TESTE RESTI – Cerco di dirle delle cose giuste, perché
chiaramente devo fare mente locale su questa cosa. Se mi
dite che i P.M. l’hanno ricevuta a fine marzo, il 31
marzo, posso immaginare che mi abbiano telefonato una
settimana dopo dicendo: “Cerchiamo di farla scannerizzare
e le faremo sapere”. Posso immaginare che dopo due
settimane mi abbiano detto: “Non ci riusciamo” e posso
immaginare che dopo una settimana/dieci giorni io
fisicamente col taxi sono venuto qui.
PRESIDENTE – Il teste è sotto giuramento. È stata fatta una
domanda, ha risposto in questi termini.
TESTE RESTI – Sto cercando di mettere in buona fede la mia
memoria al vostro servizio.
PRESIDENTE – Ne prendiamo atto. Adesso era solo una
informazione. Lei dice che sono passate quattro
settimane. Volevo sapere cosa la Parte Civile vuole dire
su questo, se no acquisiamo tutte le questioni e poi
magari è meglio discutere di tutte. Le altre questioni
che erano state poste riguardavano. L’avvocato Sirotti
aveva posto la questione dei documenti.
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2075
AVV. SIROTTI – Presidente, ancora due parole su questa
questione posta dalla Difesa Fazio Frasca.
PRESIDENTE – Dei tempi?
AVV. SIROTTI – Sì. Sono assolutamente d’accordo...
PRESIDENTE – Mi sembra che i termini della questione siano
abbastanza...
AVV. SIROTTI – No, però io ho una subordinata, Presidente. Nel
senso che mi associo a quanto è stato richiesto dalla
Difesa Fazio Frasca, nel senso di avere un tempo
sufficiente e il tempo non è sufficiente da qui a prima
della pausa estiva. Quindi sono assolutamente d’accordo
su una richiesta di posticipare il controesame a dopo le
udienze previste dell’8 e del 15 luglio.
P.M. – Io non ho chiesto il termine quando Lei ha
depositato...
PRESIDENTE – No, Pubblico Ministero, per favore.
(a causa della concitazione gli interventi risultano
inintelligibili)
PRESIDENTE – Signor Pubblico Ministero, zitto perché adesso
sta parlando l’avvocato Sirotti.
AVV. SIROTTI – Il Pubblico Ministero conosceva le relazioni
CONSOB perché quando gliele ho fatte vedere mi ha detto:
sapevo...
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2076
PRESIDENTE – Avvocato, per favore rivolga al Tribunale la sua
istanza. Non si rivolga al Pubblico Ministero, ma al
Tribunale.
AVV. SIROTTI – L’eccezione che in subordine volevo fare era
questa – e sottolineo quello che è stato ricordato dal
collega - cioè in questo momento del processo c’è un
problema che non vi dovrebbe essere, cioè un problema di
parità delle parti, che è il principio a cui è preposto
l’art. 430 quando dispone che i documenti acquisiti in
questa sede vengano messi a disposizione immediatamente
delle Parti, tanto più in un caso come questo, dove era
in corso il procedimento, e quindi c’erano già le
udienze, c’era come il Tribunale conosce il principio di
equivalenza degli atti. Bastava che il Pubblico Ministero
avvisasse di questa sua attività in sede di udienza,
tanto più che siamo in presenza di un’attività che
potrebbe essere anche grigia qualificata ai sensi
dell’art. 430. Ovvero la Banca d’Italia è un ente
pubblico, quindi è sottoposta all’ordine di acquisizione
da parte delle Procure della Repubblica. Se però noi
dovessimo ragionare come un’acquisizione documentale
svoltasi attraverso lo strumento del sequestro – e le due
attività sono sostanzialmente equivalenti – come il
Tribunale sa meglio di chi parla, il sequestro non
sarebbe esperibile da parte del Pubblico Ministero.
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2077
Quindi in presenza di un’attività di questo tipo,
sostanzialmente equivalente ad un sequestro presso una
parte, perché se anziché parlare di documentazione della
Banca d’Italia, parlassimo di documentazione UNICREDIT
sarebbe stato necessario un sequestro, cosa che il
Pubblico Ministero non poteva fare, e poteva
eventualmente sollecitare i poteri d’ufficio del
Tribunale, ma non intervenire direttamente perché l’art.
430 glielo preclude. In un momento in cui il procedimento
era già in corso, e ci si muoveva comunque in questo
ambito così delicato, era tanto più doveroso una
immediata messa a disposizione. Quindi io mi associo alla
richiesta del collega che mi ha immediatamente preceduto,
però svolgo una subordinata. In subordine, rifacendomi
alla sentenza della Corte di Cassazione 11 aprile 2001 –
la metto a disposizione del Tribunale, se volete, RV
219699 – in subordine, qualora questo termine non sia
consentito, eccepisco l’inutilizzabilità di tutta questa
documentazione proprio perché, come ha stabilito la Corte
in questa sentenza, non è stato rispettato il disposto
dell’art. 430, e quindi la sensazione è
l’inutilizzabilità, e conseguentemente l’inutilizzabilità
del consulenza tecnica: sia quella orale, che le slides,
che la consulenza scritta, perché su esse si riflette la
inutilizzabilità di tutta la documentazione utilizzata al
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2078
di fuori di un principio di parità delle Parti che in
dibattimento è assolutamente fondamentale. Voglio anche
dire che le relazioni CONSOB sono state acquisite presso
la Procura di Roma, nell’indagine di Roma, ed è anche
sorprendente che sotto questo profilo non ci sia un
passaggio informativo. Detto questo, ritornerei ad
illustrare sinteticamente invece la questione legata alle
memorie Consorte. Non mi ricordo a che punto ero
arrivato, non vorrei ripetere.
PRESIDENTE – Lei stava discutendo la distinzione tra atti e
documenti.
AVV. SIROTTI – La distinzione tra atti e documenti. Poi verrò
a citare il precedente menzionato dal Pubblico Ministero,
che in realtà non dice assolutamente ciò che il Pubblico
Ministero vuole che dica, ma mi rifaccio ad alcuni
concetti che vengono ripresi ad esempio nella relazione
accompagnatoria al Codice di Procedura Penale e che,
ripeto, non fanno altro che cristallizzare delle nozioni
da tempo ormai formatesi nell’ambito processuale. Ovvero
il documento e l’atto possono essere nella loro
materialità assolutamente identici, perché una lettera
rivolta al Presidente del Tribunale, in cui l’imputato
confessi il fatto – faccio una ipotesi – è assolutamente
identica ad un documento che l’imputato faccia sul suo
diario in cui dice: “Oggi ho ucciso la tal persona”.
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2079
Quindi, da un punto di vista della materialità non vi è
differenza fra i due documenti. Ciò che invece li
differenzia in modo radicale anche nel regime di
acquisizione è la direzione del documento. Nel senso che
l’art. 237 consente l’acquisizione di tutti i documenti
provenienti dall’imputato, ma non formati per quel
procedimento. Ora non è un problema temporale, e questo è
l’errore a mio avviso che fa il Pubblico Ministero nel
menzionare la sentenza della Cassazione come precedente a
lui favorevole, quanto di direzione dell’atto. Cioè il
diario, a cui facevo riferimento prima come esempio di un
atto dell’imputato, può essere compilato tanto prima del
procedimento quanto durante il procedimento e, anche se
formato durante il procedimento, ricade nella disciplina
dell’art. 237. Ciò che conta è la direzione dell’atto; è
esso un atto diretto nel procedimento per il
procedimento, non è un documento ai sensi del 137. È un
atto invece che l’imputato forma per altre ragioni
diverse da quel del procedimento? Esso allora assume la
veste del documento. Sotto questo profilo l’aspetto
temporale assumerà a questo punto rilevanza, nel senso
che se l’atto è formato prima del procedimento avrà un
determinato valore probatorio. Se l’atto è formato
durante il procedimento, potrà averne un altro, perché
anziché essere una confessione è una lettera in cui si
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2080
scrive: “Quel giorno ero a raccogliere margherite”,
ovviamente se va fatto durante un procedimento già in
corso avrà un valore probatorio molto diverso,
sostanzialmente nullo. Ma ciò che conta è la direzione
del documento e, badate, ripeto sotto questo profilo la
relazione al Codice di Procedura Penale è assolutamente
chiara: “In questa direzione le norme sui documenti sono
state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai
documenti formati fuori del processo, nel quale si chiede
o si dispone che essi facciano ingresso”. Queste parole
così scolpite e chiare della relazione accompagnatrice
del Codice si ritrovano in tutti i commenti dottrinali.
Ma, badate, vi sono alcuni annotatori particolarmente
acuti nell’intervenire su questa materia – e mi riferisco
per tutti a Giulio Ubertis – in cui si evidenzia come il
profilo documentale e la disciplina dell’art. 234 e
seguenti – a noi interessa in particolare l’art. 237 -
nella fase dibattimentale sia una disciplina connotata
dall’eccezionalità, perché essa contraddice in modo
evidente quelli che sono e invece i principi cardine che
fanno la regola dell’acquisizione probatoria in
dibattimento, che sono quelli dell’oralità e
dell’immediatezza della formazione della prova. Tutto ciò
che è documentale contraddice a questi principi cardine e
quindi deve essere interpretato con i criteri che il
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2081
Tribunale ben conosce e che sono riferiti alle norme
appunto eccezionali. Ma di più, non è solo un problema di
oralità nella formazione della prova e dello svolgimento
dell’istruttoria dibattimentale. Sotto questo profilo
questo richiamo ai principi cardine dell’istruttoria
dibattimentale si attaglia particolarmente a questo
aspetto della consulenza, dove il Pubblico Ministero, sia
per il contenuto della consulenza sia per gli allegati
alla consulenza, fa una evidente forzatura al principio
dell’oralità e tenta di introdurre una valutazione dei
fatti, chiamata consulenza tecnica, ed anche tutto il
supporto documentale, tra l’altro costituito in gran
parte – e mi riferisco in particolare al DVD, non
documenti Banca d’Italia, ma l’altro – alle memorie degli
imputati, quindi che di nuovo sono valutazioni di fatti
processuali, oltre che riferimenti di fatti processuali,
e quindi è un evidente tentativo del Pubblico Ministero
di introdurre, diciamo di tradurre un pacchetto
documentale come una prova acquisita in sede invece
dibattimentale laddove le prove dovrebbe essere appunto
regolate e costituite da una diversa regola. Ma, dicevo,
tanto più laddove si consideri che stiamo discutendo di
memorie provenienti da un indagato, oggi da un imputato,
e quindi di atti dichiarativi che hanno un regime di
formazione dibattimentale assolutamente previsto e
Società Cooperativa ATHENA
R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2082
tipico. L’imputato depone, rende la sua versione dei
fatti in sede dibattimentale attraverso l’esame. Qualora
non si sottoponga all’esame è possibile l’acquisizione
degli interrogatori secondo diciamo la disciplina delle
letture che il Tribunale ben conosce. Se poi si sottopone
all’esame, sarà possibile svolgere tutta una serie di
contestazioni. Ed ecco che, ammettiamo che queste memorie
possano avere la veste di dichiarazioni spontanee, il
Tribunale conosce, vi sono tutta una serie di norme:
l’art. 350, etc. che prevedono la possibilità anche in
sede di indagini di rendere delle dichiarazioni
spontanee. Bene, se fossero dichiarazioni spontanee, non
potrebbero mai entrare nel fascicolo del dibattimento,
come invece chiede oggi il Pubblico Ministero. Potrebbero
essere, nei limiti in cui prevede la disciplina
processuale, utilizzati ai fini delle contestazioni. Non
entro nel merito se siano o non siano dichiarazioni
spontanee, ma se lo fossero sarebbero sottoposte a questo
tipo di disciplina. Ebbene, non sono neppure
dichiarazioni spontanee e li si vuole introdurre
spacciandoli come documenti ai sensi dell’art. 237. Uso
questa espressione “spacciandoli”, perché sempre Ubertis
in questo veramente acuto articolo, quando parla delle
memorie delle Parti per il procedimento, li chiama
“documenti camuffati”, nel senso che proprio evidenzia
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2083
come un meccanismo di alterazione della formazione della
prova dibattimentale sia quello di tentare da parte di
una parte, in questo caso il Pubblico Ministero, di
camuffare come documento ciò che invece è un atto
difensivo che può entrare nel procedimento nelle forme in
cui le norme che disciplinano quello specifico atto
consentono l’ingresso nel fascicolo del dibattimento. Ed
ecco che quindi sotto questo profilo le memorie di
Consorte non possono avere accesso. Il Pubblico Ministero
cita una sentenza. Io l’ho reperita e ho reperito anche i
due precedenti conformi che vengono citati nella
sentenza. I due precedenti conformi si occupano di
tutt’altro: uno riguarda il verbale di un atto
processuale di un diverso procedimento, quindi formato in
un procedimento diverso se può avere accesso ai sensi del
237. Un’altra invece riguarda una lettera occasionalmente
intercettata dall’autorità giudiziaria, questa sì
sicuramente acquisibile ai sensi del 237. La sentenza poi
citata intanto si occupa di un profilo diverso, perché si
occupa di dare un valore probatorio ad un appunto fatto
da un indagato in sede di interrogatorio. Quindi, la
qualificazione ai sensi del 234 e 237 come documento
interviene in realtà in modo incidentale. Di più si
occupa di un caso dove il problema del 237 neppure si
pone perché era un appunto fornito spontaneamente
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2084
dall’indagato. Perché se noi qui oggi fossimo in presenza
di una produzione documentale delle memorie di Consorte
da parte della Difesa di Consorte, ovviamente faremo
riferimento a norme completamente diverse; in particolare
al diritto 121; diritto comunque dell’imputato di
intervenire in qualsiasi momento. Ecco che quindi siamo
in presenza di una sentenza che già nella fattispecie
concreta e per ciò che va ad affrontare, affronta in
realtà temi diversi. Ma di più, la sentenza si occupa di
quello che prima dicevo, cioè di un appunto redatto
dall’imputato – il caso specifico è proprio un appunto di
block notes – fatto dall’indagato, ma non per il
procedimento. Io non so appunto che lui si era fatto, che
lui fornisce a supporto della genuinità delle
dichiarazioni che andava facendo. Che poi l’appunto fosse
stato formato già in corso di procedimento non ne toglie
la natura documentale, per quanto naturalmente l’indagato
in quel momento asseriva, cioè che a riprova delle sue
dichiarazioni vi era anche questo appunto, proprio perché
siamo in presenza di un atto che non era diretto al
Giudice, che non era formato per il procedimento,
quantomeno, secondo quanto asseriva in quel momento
l’indagato che aveva reso l’atto. Quindi siamo in
presenza di un precedente che non avvalora ciò che
sostiene il Pubblico Ministero, ma anzi lo contraddice e
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2085
sono tutte sentenze che metto a disposizione. Quindi mi
oppongo al ingresso.
PRESIDENTE – Le memorie a chi erano dirette?
AVV. SIROTTI – Queste memorie sono tutte dirette all’autorità
giudiziaria procedente in quel momento.
PRESIDENTE – Chi era? P.M., G.I.P., G.U.P.?
AVV. SIROTTI – Il Pubblico Ministero, Presidente. E sono tutte
memorie che richiamano in apertura l’integrazione ad un
dato interrogatorio. In particolare all’interrogatorio
principale reso dall’indagato Consorte all’epoca, che è
quello del 27 dicembre 2005. Quindi sono tutte intese
come integrazioni a quell’interrogatorio, fatte per non
appesantire l’atto oltretutto. Quindi a maggior ragione,
se dovessero essere tratte come valore processuale
nell’atto che intendevano all’epoca integrare, cioè
l’interrogatorio reso in sede di indagini preliminari,
non potrebbero mai comunque essere acquisite al fascicolo
del dibattimento. Al più risentono della disciplina
prevista per le contestazioni quando l’ingegnere Consorte
renderà l’esame, se lo renderà.
PRESIDENTE – Però limitatamente alla necessità ce le farete
vedere.
AVV. SIROTTI – Certo, sono nel dischetto del Pubblico
Ministero.
P.M. – C’è una cartella con su scritto.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2086
PRESIDENTE – C’erano altre questioni sui documenti?
AVV. SIROTTI – Sì, Presidente, una velocissima: l’acquisizione
della sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 238
bis. Il Pubblico Ministero dice – ha detto anche
nell’intervento all’inizio di questa udienza – hanno un
valore probatorio zero il decreto che dispone il
giudizio, etc. Poi però chiede l’acquisizione al
fascicolo del dibattimento ai sensi di una norma che,
come il Tribunale ben conosce, introduce le sentenze come
prova dei fatti in essa descritti. Ecco che quindi mi
oppongo all’introduzione della sentenza di patteggiamento
perché non può essere assunta ai sensi di quella norma,
perché non dimostra nulla quanto ai fatti in essa
contenuti. Mi associo anche all’opposizione che ha fatto
la Difesa Caltagirone di quelle annotazioni della CONSOB
proprio perché sono in realtà annotazioni che non hanno
nessun crisma di ufficialità.
PRESIDENTE – Avvocato Severino, vuole illustrare meglio la sua
richiesta? Lei faceva riferimento alla sentenza, al
decreto?
AVV. SEVERINO – Io facevo riferimento alle sentenze di
patteggiamento. Sono sentenze che riguardano 53 persone.
PRESIDENTE – Sono varie sentenze?
P.M. – No, è una. Gli imputati, i soggetti patteggiati sono
tanti, ma la sentenza è unica.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2087
AVV. SEVERINO – Dicevo, riguardano sentenze di patteggiamento,
decreto che dispone il giudizio di Antonveneta e i
verbali a cui si è adesso fatto riferimento. Precisando
ovviamente che si tratta di questione meramente
processuale...
PRESIDENTE – Quali verbali?
AVV. SEVERINO – I verbali di accertamento CONSOB. L’eccezione
la faccio con riferimento alla posizione di Deutsche
Bank, ovviamente sotto il profilo dell’interesse di
questo difensore ad eccepire, anche se non è un interesse
non portare all’attenzione del Tribunale alcuni
documenti, ma l’interesse di portarli all’attenzione del
Tribunale secondo le forme che il Codice di Procedura
prescrive. Io credo che ormai queste accessioni graduali
di documenti, di prove siano terminate, ma le volevo un
po’ riassumere per dare anche al Tribunale la visione
completa delle cose sul tema dei documenti da depositare
in allegato alla perizia. Abbiamo incominciato a
discutere di questo tema tre udienze fa, quando il
Pubblico Ministero disse che vi era un CD allegato alla
consulenza tecnica. Il Presidente invitò il Pubblico
Ministero a depositarlo; il Pubblico Ministero disse che
lo avrebbe depositato ancorché inutile, perché in quel CD
erano contenuti soltanto atti già presenti nella fase
delle indagini preliminari e quindi già presenti nel
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2088
fascicolo del Pubblico Ministero. Successivamente,
interlocutoriamente emerge un documento, ma su quello non
ci sono questioni, quello delle dichiarazioni al CICR,
che non era depositato agli atti della Procura. Il 29
giugno emerge una nuova richiesta di accessione di
documenti rispetto a quelli già preannunciati, che
appunto avrebbero dovuto essere presenti nel fascicolo
del Pubblico Ministero; richiesta che viene formulata in
termini di allegazione alla consulenza tecnica. Sul punto
ci sono due questioni da affrontare: la prima è quella
dei tempi, ma ormai forse oggi è in qualche modo
superata. La mail del Pubblico Ministero arriva il 29
giugno; questo il Pubblico Ministero non poteva saperlo,
il nostro 29 giugno equivale al 7 dicembre della Procura
del Tribunale di Milano. Quindi diciamo avremmo avuto
soltanto il 30 giugno per verificare di che cosa si
trattava. Lo abbiamo fatto nei limiti del possibile
tempestivamente e abbiamo visto che si trattava di
documenti non originariamente inclusi nel fascicolo delle
indagini. In particolare tra di essi c’era il decreto che
dispone il giudizio e la sentenza di patteggiamento
emessi nell’ambito del procedimento Antonveneta, come
dicevo, nei confronti di ben 53 persone per un totale di
107 pagine. I depositi erano avvenuti nel maggio del 2008
e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo perché questo
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2089
deposito avvenisse – se doveva avvenire a prescindere
dalla consulenza – insieme al deposito degli atti. Al di
là di questo, come il Tribunale sa, questa Difesa non ha
partecipato al processo Antonveneta, quindi in quelle 53
sentenze di patteggiamento, che debbo presumere il
Pubblico Ministero abbia depositato perché hanno una
rilevanza processuale, altrimenti non vedo perché le
dovesse depositare, e che abbiano una connessione alla
consulenza perché anche su questo mi interrogo: nella
consulenza non vengono mai citati questi documenti, però
devono necessariamente essere comunque visionati dalla
Difesa ai fini dell’esercizio del proprio diritto di
difesa. E il tempo non c’è stato, come è evidente in un
calcolo anche molto semplice da fare. Dice ora il
Pubblico Ministero: “Se non dovessero essere comunque –
almeno così mi è sembrato di capire – ammessi come
accessori alla consulenza tecnica, comunque si tratta di
documenti che per loro natura possono essere acquisiti
come documenti in termini di produzione documentale”.
Certo, benissimo, ma il tema è: allora, se devono essere
acquisiti come produzione documentale del Pubblico
Ministero, intanto un tema di chiedersi perché ora e non
prima. Ma anche un tema di rilevanza. Io non ho sentito
spendere una parola sul tema della rilevanza di questi
documenti. Nella logica dell’Accusa, cosa dovrebbero
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2090
provare questi documenti? Che rilevanza hanno in
relazione alla consulenza, se vogliono essere depositati
in relazione alla consulenza; in relazione invece
all’intero itinerario procedimentale, se vogliono essere
depositati indipendentemente da essa. Il tema della
rilevanza è un tema che il Tribunale si dovrà comunque
porre prima di decidere di ammettere questi documenti in
qualunque forma essi debbano essere acquisiti e la difesa
ha diritto di interloquire su questo tema. Infine, avevo
fatto un ultimo piccolo rilievo relativamente a quei
verbali di accertamento CONSOB, semplicemente per
precisare – ma mi pare che lo avessi già fatto – che
all’udienza preliminare del 20 luglio 2009 la Difesa di
BBVA ne aveva tentato senza successo la produzione, e che
la stessa Difesa ha poi prodotto in sede di ammissione
delle prove soltanto le delibere di applicazione delle
sanzioni da parte della CONSOB e non i menzionati verbali
di accertamento. Sul punto depositerei una breve nota, in
modo che il Tribunale abbia sott’occhio anche per
iscritto i documenti ai quali ho fatto riferimento.
PRESIDENTE – Ci sono altre questioni? No. È solo una proposta.
Per caso il consulente di BBVA potrebbe venire l’8 in
modo da dare un attimo il tempo al Tribunale?
AVV. ACCINNI – Io volevo poter interloquire sulle questioni.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2091
PRESIDENTE – Scusi. Io ho detto se c’era qualche altra
questione.
AVV. ACCINNI – No, credevo era rivolto alle Difese, perché già
avevo anticipato e giustamente il Presidente mi invitava
a farlo.
PRESIDENTE – Anche Lei è una Difesa. Però ci esponga anche su
questo. Poi sentiremo anche il professore e le sue
disponibilità.
AVV. ACCINNI – Intervengo anche sulla proposta del Tribunale.
Inizierei però, se mi è dato, dall’eccezione
dell’avvocato Sirotti in ordine alla producibilità delle
memorie provenienti dall’imputato, perché per la verità
quando a mia volta come Difesa ho ricevuto dal signor
Pubblico Ministero quell’elenco sono rimasto molto
perplesso, perché mi sembrava che la lettura del
comminato disposto degli articoli 237 e 234 dovesse far
riferimento ai documenti che hanno una formazione al di
fuori del processo e non anche all’interno del processo.
Per questa ragione abbiamo fatto una ricerca sia a
carattere giurisprudenziale che dottrinario, a carattere
giurisprudenziale il tema in questi termini – almeno a
noi – non risulta essere mai stato posto; invece per la
verità in dottrina vi sono un paio di interventi
totalmente opposti al senso della mia perplessità
iniziale. Perché nel commento al Nuovo Codice di
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2092
Procedura Penale curato da Chiavario vi è un intervento
di Squassoni, ma simile l’intervento è ed anche nel
Trattato di Procedura Penale a cura di Spangher, con
intervento lì di Corbo, quest’ultimo del 2009, in cui il
primo dei due autori che ho citato testualmente a
proposito delle memorie difensive ex art. 237 e alla loro
acquisibilità scrive: “La norma riguarda ogni tipo di
documento, a prescindere dall’epoca di formazione e dalla
sua destinazione o funzione di modo che sono acquisibili
anche le dichiarazioni scritte concernenti i fatti del
processo ancorché formate nel corso dello stesso
indipendentemente dall’espletamento dell’esame orale”. Io
non so se il Tribunale riterrà o meno di aderire a questo
orientamento dottrinale e sono remissivo alla decisione
del Tribunale pur avendo un interesse all’acquisizione
delle memorie dell’ingegnere Consorte, perché abbiamo
interesse a far vedere, a mostrare la variazione di linea
difensiva che è stata tenuta. Mi permetto soltanto
rilevare che fu lo stesso ingegnere consorte a mettere su
internet la sua memoria e con questo quindi, a mio modo
di vedere, a dare un carattere anche per così dire
pubblico, perché questa era proprio la volontà dichiarata
dall’ingegnere Consorte in premessa della sua memoria e
nel metterla sul sito internet. Quindi sostanzialmente
così facendo ponendo il documento anche come documento al
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2093
di fuori del processo. Sulla scorta di queste
osservazioni mi rimetto quindi alla decisione del
Tribunale. In ordine alla problematica sollevata
dall’avvocato Borgogno, e al problema pratico che ne
deriva, non è senza imbarazzo che vado a dire quello che
sto per dire. L’imbarazzo deriva dal fatto che è evidente
l’interesse della parte civile alla celerità del giudizio
ed anche a facilitare in questo senso il Tribunale. È
vero che anche questa Difesa non ha completato l’esame di
tutti questi atti acquisiti da Banca d’Italia, perché non
è stato materialmente possibile farlo. Io non so se
questo imporrà effettivamente una necessità di dover
ritornare su in sede di controesame o meno, perché anche
altre possono essere le modalità, quali per esempio
redazioni di memorie, né evidentemente so se il Tribunale
deciderà o meno di acquisire questi documenti. Avevo
pensato come soluzione di carattere pratico che forse si
poteva comunque consentire alle Difese di fare i
controesami riservando semmai ad un momento successivo la
possibilità di chiedere al professor Resti di tornare
esclusivamente rispetto a problematiche concernenti la
documentazione sequestrata presso Banca d’Italia. Ma
l’intervento adesivo da parte di altre Difese l’avvocato
Sirotti mi chiarisce che questa è probabilmente soluzione
pratica non percorribile.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2094
PRESIDENTE – Quali Difese hanno aderito alla richiesta? Solo
Sirotti? Tutte.
AVV. ACCINNI – A questo punto il mio imbarazzo cresce, perché
va da sé che io non posso acconsentire all’audizione del
consulente tecnico della Parte Civile prima che sia stato
completato il controesame del consulente tecnico del
Pubblico Ministero.
PRESIDENTE – Altra informazione. Mi sembrava che Consorte
avesse detto che doveva fare delle dichiarazioni molto
lunghe prima del... Consorte, queste dichiarazioni
sarebbe disponibile a renderle – le dichiarazioni, poi ci
sarà l’esame – prima del termine dell’esame dei
consulenti, o no? Sono dichiarazioni spontanee, poi si
sottoporrà all’esame.
AVV. DEDOLA - (audio insufficiente)... messo a disposizione il
giorno 7 giugno, ma abbiamo impiegato una settimana per
averne copia dalla Cancelleria.
P.M. – No, questo non glielo consento perché c’erano quindici
copie a disposizione di tutti quanti. Sono venuti i
difensori il giorno dopo e sono rimaste undici copie nel
nostro ufficio perché sono stati... Quindi questo... Io
do l’avviso quando la roba è pronta.
AVV. DEDOLA – Ha ragione, ritiro. Ha ragione, abbiamo
cominciato ad aprirlo l’8. Ha ragione, confondevo io,
infatti ho chiesto alla mia collaboratrice e conferma.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2095
Confondevo con l’altro DVD e confondevo con la copia
delle slides, per cui poi ero andato a parlare con il
Presidente. In ogni caso la quantificazione, io ho qui
l’indice delle pagine di questa acquisizione da parte
della Banca d’Italia. Sono 3.500 pagine di documenti,
tutti documenti tecnici. Io credo che anche l’ingegnere
Consorte, che aveva preannunciato prima dichiarazioni
spontanee addirittura all’inizio di questo processo,
abbia ragione di richiedere tutto il tempo per esaminarle
e rendere dichiarazioni spontanee ed esame compiuto.
P.M. – Consorte già le conosce, perché sono le richieste fatte
dalla banca alla Banca d’Italia e le risposte. Quindi
forse...
PRESIDENTE – Credo che il Pubblico Ministero abbia diritto
ancora se voleva aggiungere qualcosa su queste ultime
richieste, o aveva già concluso?
P.M. – No, io ho detto quello che avevo da dire. L’unica cosa:
insisto perché il controesame avvenga prima della pausa
estiva.
Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rientra il
Tribunale e il Presidente dà lettura della seguente ordinanza.
Ordinanza
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2096
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata
dall’avvocato Borgogno e dall’avvocato Accinni di differimento
del controesame del consulente, alla luce della documentazione
acquisita dal Pubblico Ministero presso la Banca d’Italia e
posta a disposizione delle Difese il 7 giugno 2010, rinvia al
16 settembre il controesame del consulente tecnico, riservando
per quella data la decisione su tutte le altre questioni
poste.
PRESIDENTE – Il 16 settembre si farà il controesame...
chiederci il 16 settembre un ulteriore termine, data la
pausa estiva e il periodo feriale. Le ragioni che hanno
determinato il Tribunale a questa decisione sono varie,
tra le altre anche una possibile concentrazione nel caso
non si riuscisse in una sola udienza. Quindi l’eventuale
prosecuzione è per il 17, però io pregherei l’avvocato
Accinni di tenere pronto il suo consulente per una
eventuale citazione al 17, perché non possiamo
permetterci di dedicare due udienze e poi non sarà
necessario. Quindi certamente il 16 sarà dedicato al
controesame.
AVV. ACCINNI – Presidente, io ho un problema: che nel processo
Banca Italease quel giorno, il 17, se il calendario non
cambia è fissata la discussione in cui io devo discutere.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2097
PRESIDENTE – Ma noi il calendario di settembre l’abbiamo dato
tanto tempo fa.
AVV. ACCINNI – Presidente, per la verità anche il procedimento
Banca Italease. Io non l’avevo rappresentato
semplicemente perché confidavo di potermi fare sostituire
qui in quella udienza dovendo discutere là. Se però qui
si sente il mio consulente tecnico, comprende che questo
io non posso farlo.
PRESIDENTE – Cerchiamo allora un’altra udienza magari più
avanti, perché le altre udienze del...
AVV. ACCINNI – Presidente, l’udienza del 23, che è quella
successiva le dico già che va bene. Il mio problema è che
non posso discutere di là ed esaminare il mio teste di
qua.
PRESIDENTE – Avvocato, ci sarà anche per il suo consulente
documentazione di particolare rilievo da esaminare non
conosciuta dalle altre Parti?
AVV. ACCINNI – Assolutamente no.
PRESIDENTE – Assolutamente no o no? Il suo consulente ha
svolto la sua consulenza su altri documenti ancora che le
altre Parti non conoscono?
AVV. ACCINNI – C’è qualche documento.
PRESIDENTE – Allora, non può metterne a parte?
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2098
AVV. ACCINNI - ...che sono delle offer circular e degli equity
research. Ci impegniamo a depositarli in modo tale che
siano disponibili.
La Parte Civile si impegna a depositare in Cancelleria entro
l’8 luglio tutti gli allegati alla relazione del consulente e
tutti gli atti su cui si è fondata la relazione del suo
consulente che non siano già atti a disposizione delle Parti.
PRESIDENTE – Il 23 il suo consulente. Attualmente non abbiamo
il calendario, comunque volevamo indicare alle Parti - o
ci date cinque minuti di tempo ed andiamo un attimo a
vedere, se no lo depositiamo in Cancelleria - una o due
udienze di ottobre di venerdì che recupereremo, perché il
Pubblico Ministero è sempre lo stesso del processo
Mithos, ma sarebbe uno stacco tra la fine
dell’istruttoria e le discussioni delle Difese. Quindi
potremmo recuperare non il mercoledì, ma uno o due
venerdì di ottobre.
DIFESA – Se si può saperlo il prima possibile.
PRESIDENTE – Noi in questo momento non ce l’abbiamo.
P.M. – Ce l’ho io.
PRESIDENTE – Ha Lei i venerdì? Ce l’ha il Pubblico Ministero.
P.M. – Le udienze Mithos ad ottobre solo di venerdì?
PRESIDENTE – Sì.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 2099
P.M. – C’è solo il 1° ottobre che io ho segnato di venerdì. A
novembre sono il 12.
PRESIDENTE – Allora il 12 novembre viene inserita una udienza,
è un venerdì.
AVV. SOMMELLA – Signor Giudice, come l’altra volta le volevamo
rappresentare il nostro impedimento per l’udienza già
fissata a Torino nel processo Tissen Corte d’Assise, dove
siamo difensori l’avvocato...
PRESIDENTE – Quando?
AVV. SOMMELLA – Il 12 novembre per esempio.
PRESIDENTE – E non potete farvi sostituire per una udienza?
Noi adesso la indichiamo, però io penso e spero che a
quell’epoca saremo già ai testi della Difesa. Potremo
indicare per quell’udienza dei testi che non riguardino
le vostre posizioni. Io credo che sarà più facile dopo,
quando saremo nella fase dei testi della Difesa,
individuare dei momenti in cui non tutti gli avvocati
hanno interesse e quindi si fanno sostituire.
AVV. SOMMELLA – Lo dico perché per il Giudice di Torino ha
fissato le udienze in base all’elenco che Lei ha
predisposto della BNL...
PRESIDENTE – Ma non sapeva, come non sapevamo noi, che sarebbe
stata eccepita una violazione della parità che ci avrebbe
portato a dare...
AVV. SOMMELLA – Produrremo questo elenco.
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R.G. 14037/09 - 01/07/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20100
PRESIDENTE – Noi la indichiamo, poi dopo vedremo in concreto
di valutare se sentire eventualmente dei testi di altre
Difese o imputati di altre Difese.
Si dispone il rinvio del dibattimento all’udienza del
16.09.2010.
* * * * * *
Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia perla documentazione e certificazione finale del computodei caratteri, risulta composto da un numero parziale dicaratteri incluso gli spazi pari a: 127482
Il presente verbale è stato redatto a cura di SocietàCooperativa ATHENA
L'ausiliario tecnico: Sig.ra Quadraccia Ornella
Il redattore: Sig.ra de Rienzo Carla - Trascrittrice
Sig.ra de Rienzo Carla - Trascrittrice ____________________
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