SOPPRESSIONE EQUITALIA
- La soppressione decorre dal 01 luglio 2017 e l'attività di
riscossione viene affidata all’“Agenzia delle Entrate –
Riscossione”.
ROTTAMAZIONE CARTELLE- Possono aderire tutti i contribuenti che hanno ricevuto
cartelle esattoriali dal 2000 al 2016, emesse da Regioni,
Provincie, Comuni, per ruoli relativi ad imposte IMU, IRPEF,
IRES, Contributi Previdenziali ed Assistenziali affidati
dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps o dall'Inail.
- Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con
posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati
nell’anno 2016 non ancora notificati al debitore al 31
dicembre 2016
QUALI SONO I BENEFICI
- non si pagano le sanzioni e gli interessi di mora
COSA SI DEVE PAGARE
- l’imposta - gli interessi di dilazione - le spese di notifica
- spese esecutive – aggio su sola imposta
-
SONO ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
- dazi e accise - l’iva all’importazione – le somme
a titolo di recupero di aiuti di Stato – le somme
da sentenza di condanna della Corte dei Conti –
le sanzioni penali – le sanzioni diverse da quelle
tributarie e da violazioni assistenziali e
contributive.
- Per le multe per violazioni del Codice della
strada. Si paga la multa - non si pagano gli
interessi anche sotto forma di maggiorazioni
semestrali
PAGAMENTI PARZIALI DILAZIONI IN ESSERE
possono accedere alla procedura agevolata anche i soggetti
che erano decaduti da precedenti piani di rientro. Le
disposizioni precisano che per accedere alla sanatoria occorre
che siano stati effettuati tutti i versamenti con scadenza dal
1° ottobre al 31 dicembre.
- Quindi in caso di dilazioni in essere al 24/10/2016, occorre
pagare tutte le rate scadute al 31/12/2016 entro la fine di
marzo 2017
- Per la determinazione degli importi da versare, si tiene
conto degli importi già versati a titolo di capitale e
interessi compresi nei carichi affidati, nonchè di aggio e
rimborso delle spese di procedure esecutive e delle spese
di notifica della cartella.
-
MODALITA’ DI ADESIONE
- il contribuente presenta dichiarazione su modulo
predisposto da Equitalia entro il 31.03.2017
- nel modello bisogna indicare il numero di rate prescelto
(max 5 rate) e le cartelle oggetto di definizione
- il modulo va presentato direttamente allo sportello di
Equitalia
- oppure
- tramite Pec allegando copia del documento d’identità del
richiedente la definizione
- Il contribuente può integrare la dichiarazione presentata
anteriormente la data del 31.03.2017
. Entro il 31.05.2017 Equitalia comunica al debitore l’importo
delle somme dovute, l’ammontare delle singole rate e la
relativa data di scadenza e invia i bollettini di pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENNTO
- mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal
debitore nella dichiarazione
- mediante bollettini precompilati, che l’agente è tenuto
ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha
richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione
sul conto corrente
- presso gli sportelli dell’agente
SCADENZE DEI BOLLETTINI
- Le rate avranno scadenza:
- 1) luglio 2017 il 23,33%
- 2) settembre 2017 il 23,33%
- 3) novembre 2017 il 23,33%
- 4) aprile 2018 il 15,00%
- 5) settembre 2018 il 15,00%
- Dal 01/08/2017 verranno applicati interessi del 4,5%
- E’ possibile effettuare il versamento in unica soluzione nel
mese di luglio 2017
ATTENZIONE
- in caso di ritardo, anche di un solo giorno, nel pagamento di una
qualsiasi delle rate, si perdono tutti i benefici di legge.
- se si decade, non solo si versa il debito originario, comprensivo di
sanzioni e interessi di mora, ma per di più il debito residuo non
può più essere rateizzato.
. è importante, quindi, che gli interessati verifichino con
attenzione la sostenibilità finanziaria della rottamazione e
valutare se più conveniente conservare la precedente dilazione,
tanto più se questa è di lunga durata.
. si ricorda che in caso di decadenza del piano di rientro
precedente è sempre possibile essere riammessi alla rateazione
pagando le rate scadute.
PRESENTAZIONE ISTANZA – EFFETTI
- Impossibilità per l’agente di riscossione
1) avviare nuove azioni esecutive
2) iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi
quelli già iscritti
3) proseguire procedure di recupero coattivo precedentemente
avviate sempre che non:
si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo
sia presentata istanza di assegnazione
sia già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati
RUOLI IN CONTENZIOSO
- Il contenzioso in corso non impedisce di aderire alla
sanatoria
- l’eventuale adesione alla rottamazione comporta l’obbligo
di pagare l’imposta principale, gli interessi iscritti a ruolo,
diritto di notifica, le spese di procedura, gli aggi riferiti ai
tributi da pagare. Il contribuente dovrà rinunciare al
Contenzioso in corso.
- Occorre in questo caso valutare con attenzione la decisione
da prendere , in quanto la convenienza potrebbe non
essere così scontata.
ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
- Dal 1° gennaio 2017 i versamenti a saldo 2016 e
prima rata di acconto 2017 delle imposte sui redditi
(IRPEF-IRAP-ADDIZIONALI- CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI) vengono prorogati dal 16 giugno al 30
giugno senza maggiorazione dello 0,4% oppure con la
maggiorazione dello 0,4% al 30 luglio.
- Si potrà versare il saldo iva 2016 entro il 30 giugno
2017, pagando l’imposta con la maggiorazione dello
0,4% per ogni mese o frazione di mese successiva al
16 marzo.
RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI
- Riproposta la proroga della rivalutazione dei terreni a
destinazione agricola o edificabili e delle partecipazioni
possedute non in regime di impresa.
- La rivalutazione riguarda i beni posseduti non in regime
di impresa alla data del 1° gennaio 2017
- Occorre effettuare la perizia, da soggetto abilitato,
prima della cessione e comunque prima del 30 giugno
2017.
- Il versamento dell’imposta sostitutiva perfeziona la
rivalutazione.
- tale imposta sostitutiva dell’8% può essere versata
- - entro il 30 giugno 2017
- - rateizzata in 3 rate annuali di pari importo entro:
- . 30 giugno 2017 prima rata
- . 30 giugno 2018 seconda rata
- . 30 giugno 2019 terza rata
Sull’importo della seconda e terza rata si devono
sostenere gli interessi del 3% annuo da versare insieme
all’imposta.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE DELL’IMPRESA
INDIVIDUALE
- l’imprenditore individuale può escludere dal patrimonio
d’impresa gli immobili strumentali per destinazione diretta e
quelli strumentali per natura anche se non utilizzati
direttamente.
- non è invece possibile estromettere gli immobili merce
- gli immobili devono essere posseduti alla data del
31.10.2016. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal
01.01.2017
- L’imposta sostitutiva da versare è pari all’8 per cento, da
calcolarsi sul valore normale meno il costo fiscalmente
riconosciuto
- Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere
effettuato
- entro il 30.11.2017 il 60%
- entro il 16.06.2018 il 40%
PRESUNZIONE ACCREDITI E PRELEVAMENTI IMPRESE
- i prelevamenti bancari e i versamenti, che non
risultano dalle scritture contabili e senza
indicazioni del beneficiario, si considerano (per
presunzione) ricavi
- - se superiori a €. 1.000 giornalieri
- e, comunque,
- - a €. 5.000
CERTIFICAZIONE UNICA TERMINE CONSEGNA
- è differito al 31 marzo 2017 del periodo d’imposta
successivo a quello cui si riferiscono i redditi
certificati, il termine di consegna della
Certificazione Unica ai percipienti da parte dei
sostituti d’imposta.
- la novità decorre dal 2017, con riferimento alle
certificazioni al 2016.
RIMBORSI IVA 2017 AUMENTO DELLA SOGLIA A €. 30.000
- Aumentata la soglia del limite del credito Iva da €. 15.000 a
€ 30.000, oltre la quale il rimborso Iva necessità di visto di
conformità e garanzie.
- L’aumento della soglia consente ai contribuenti di ottenere
la restituzione Iva senza dover prestare garanzie, visto di
conformità, attestazioni di solidità patrimoniale.
- 1) Rimborso Iva annuale o trimestrale sotto la soglia di €.
30.000 (rimborso libero) spetta senza ulteriori
adempimenti.
- 2) Il contribuente per i rimborsi Iva oltre i 30.000 euro è
obbligato a richiedere il visto di conformità o la
prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i
soggetti a rischio.
- 3) Rimborsi Iva superiori a 30.000 euro per contribuenti a
rischio o per coloro che non provvedono a dotarsi del visto
e delle attestazioni, l’unica possibilità è quella della
garanzia bancaria, assicurativa o titoli di stato.
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