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Il diritto del lavoro
si definisce diritto del lavoro il
complesso delle norme che
regolano il rapporto di lavoro
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Le fonti del diritto del lavoro
La Costituzione
Articoli 1, 4, 35-40
Il codice civile in particolare il libro quinto, intitolato Del
Lavoro, articoli 2060-2134
I regolamenti comunitari
Le leggi speciali
I contratti collettivi di lavoro
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La Costituzione
art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione commisurata «alla quantità e qualità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente per condurre un'esistenza libera e dignitosa
art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore
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La Costituzione
art. 38: sistema di assistenza e previdenza sociale
art. 39: diritto di libertà sindacale
art. 40: diritto di sciopero, nell'ambito delle leggi che lo regolano
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Le leggi speciali Legge n. 25/1955 apprendistato
Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali
Legge n. 977/1967 lavoro minorile
Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori
Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri
Legge n. 903/1977 parità di trattamento
Legge n. 626/1994 sicurezza
Legge n. 196/1997 prom. dell’occupazione
legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e successivi
d.lgv. n. 251/2004 e legge n. 247/2007
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Contrattazione collettiva
Contratti nazionali
Contratti integrativi aziendali
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Il rapporto di lavoro
E’ lavoro subordinato quello prestato alle
dipendenze e sotto la direzione di un'altra
persona (art. 2094 c.c.)
E' lavoro autonomo quello prestato da una
persona in modo autonomo, senza vincoli di
dipendenza e a proprio rischio (art. 2222 c.c.)
o quello prestato nell'esercizio delle
cosiddette professioni intellettuali (art. 2229
c.c.)
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Elementi del rapporto di lavoro subordinato
la prestazione
l'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione dell'impresa
la subordinazione del lavoratore al
datore di lavoro
il corrispettivo
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Il contratto di lavoro
Individuale: viene stipulato fra il singolo
lavoratore e il datore di lavoro
Collettivo: viene stipulato fra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro
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Diritti del lavoratore
retribuzione
conservazione del posto di lavoro
riposo settimanale e ferie annuali
limiti alla durata della giornata lavorativa
altri diritti contrattuali
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Doveri del lavoratore
diligenza nello svolgimento della
propria prestazione
osservanza delle disposizioni
impartite dall'imprenditore
fedeltà
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Obblighi del datore di lavoro Corrispondere la retribuzione e il TFR
Tutelare l’integrità fisica e morale e la
sicurezza sul luogo di lavoro
Garantire la tutela assicurativa e
previdenziale
Rispettare la libertà sindacale
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Poteri del datore di lavoro
Potere direttivo
Poteri di vigilanza e controllo
(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)
Potere disciplinare
(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)
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I contratti di lavoro
A tempo indeterminato A tempo pieno
A tempo parziale
A tempo determinato
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Cessazione del rapporto di lavoro
A tempo determinato:
per scadenza del termine
A tempo indeterminato:
Dimissioni
Morte del lavoratore
Pensionamento
Licenziamento
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Licenziamento
Collettivo
attuato per riduzione del personale La disciplina dei licenziamenti collettivi è
contenuta negli accordi interconfederali e nella legge 23 luglio 1991, n. 223
Individuale
Per giusta causa
Per giustificato motivo
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Licenziamento individuale
Giusta causa
quando si verifica un fatto, addebitabile al
lavoratore, talmente grave da non
consentire la prosecuzione, nemmeno
temporanea, del rapporto di lavoro (per
esempio, aggressione, fatti di concorrenza,
ecc.)
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Licenziamento individuale
Giustificato motivo:
si verifica una grave inadempienza del
lavoratore, anche se non talmente grave
da integrare l'ipotesi di giusta causa,
(giustificato motivo soggettivo) o per
ragioni oggettive inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro
e al suo regolare funzionamento
(giustificato motivo oggettivo)
Articolo 18 l. 300/1970 Reintegrazione nel posto di lavoro.
“… il giudice…ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il giudice … condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. “
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I contratti di flessibilità Contratto part time
Contratto a tempo determinato
Contratto di formazione e lavoro (dai 16 ai 32 anni)
Il contratto di apprendistato (dai 16 ai 24 anni)
Lavoro interinale
Stage
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Contratto part time
introdotto dalla legge 863/1984, prevede:
la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione)
è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine, formazione e lavoro e apprendistato
può essere: Orizzontale
Verticale
Ciclico
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Contratto a tempo determinato
Per lavori stagionali
Per sostituire lavoratori assenti
Per lavori di carattere straordinario o occasionali
Per lavorazioni a fasi successive
Per dirigenti
Per salariati agricoli
Per lavoratori del commercio e turismo
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Contratto di formazione e lavoro
Forma: scritta a pena di nullità
Durata: a tempo determinato
(max 2 anni)
Destinatari: giovani tra i 16 e i 32 anni in
cerca di occupazione
Obbligo di formazione in servizio
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Procedura
Autorizzazione commissione reg. per
l’Impiego
Consegna lettera di assunzione e
progetto
Retribuzione e inquadramento possono
essere al livello inferiore
Malattia retribuita
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Il contratto di apprendistato Forma: scritta, con controfirma
Durata: da 18 mesi a 4 anni
Destinatari: giovani tra i 16 e i 24 anni, iscritti presso i Centri per l’impiego
Obbligo di formazione esterna per minimo 120 ore
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Lavoro interinale
contratto di fornitura di lavoro temporaneo o leasing di manodopera. Consente a imprese che abbiano necessità di lavoratori temporanei di non assumerli direttamente, ma di fare ricorso a imprese specializzate che selezionano i dipendenti e li avviano a prestare attività lavorativa presso imprese terze
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Lavoro interinale i soggetti
l' impresa fornitrice
l'impresa utilizzatrice
i prestatori di lavoro temporaneo
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Lavoro interinale le garanzie
la possibilità di instaurare un rapporto di
lavoro interinale solo in presenza di un
accordo tra le rispettive organizzazioni
sindacali
controlli periodici sulle imprese che
forniscono lavoro interinale
la restrizione del lavoro interinale ad
alcune categorie
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Contratti atipici
Collaborazione coordinata e continuativa Co. Co. Co. & Co.Co. Pro.
Collaborazione saltuaria e occasionale
Co.co.co (1) I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono
anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Co.co.co (2)
REQUISITI:
l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
Co.co.co (3)
REQUISITI:
la prevalente personalità della prestazione;
la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
Co.co.co (4) REQUISITI:
il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
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….. A progetto artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 276/2003 (1)
Il contratto a progetto o contratto di
collaborazione a progetto (co.co.pro.) è un
tipo di contratto di lavoro introdotto in Italia,
successore del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (co.co.co.)
introdotto dal cosiddetto pacchetto Treu e
successivamente modificato dal D.lgs. n.
276/2003 (cosiddetta Legge Biagi), di
attuazione della legge delega 30 del 2003
….. A progetto artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 276/2003 (2)
Il contratto di lavoro a progetto nasce come specifica tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, da cui deriva e di cui è tuttora espressione. Questo passaggio lo si coglie nella definizione contenuta nella legge che ha istituito questa nuova forma di lavoro, laddove si apprende che "il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente".
….. A progetto artt. 61 e ss. del
D.Lgs. 276/2003 (3)
Sebbene erroneamente diffusa questa
credenza, la collaborazione a progetto
non ha eliminato quella coordinata e
continuativa che è tuttora vigente e
applicabile in situazioni ben specificate,
precisate con la legge che ha istituito i
co.co.pro.
Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (1)
Il Co. Co. Co. Consiste sostanzialmente in una collaborazione coordinata continuativa. Questa tipologia di collaborazione si differenzia sostanzialmente dal normale rapporto di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore. Infatti, chi lavora con questa tipologia di contratto possiede una notevole autonomia. Questo avviene differentemente dal controllo costante dei classici rapporti di dipendenza. Il tipo di contratto Co. Co. Co. veniva spesso utilizzato in passato perché risulta molto più conveniente per il datore di lavoro.
Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (2)
IL CO. CO. PRO. È UN'EVOLUZIONE DELLA PRIMA TIPOLOGIA DI CONTRATTO. LA FORMULAZIONE PRECEDENTE È ANDATA IN DISUSO PERCHÉ DIVENIVA NECESSARIO ASSICURARE L'ASSISTENZA AD UN DETERMINATO PROGETTO. QUESTO DEVE ESSERE VALUTATO E CORRETTAMENTE PIANIFICATO DAL DATORE DI LAVORO. IL CO. CO. PRO È’ NATO PERCHÉ’, PER RIDURRE I COSTI, LE AZIENDE NON PREVEDEVANO I GIORNI DI MALATTIA CON COMPENSO. INOLTRE, DIVENIVA MOLTO PIÙ SEMPLICE LICENZIARE UN DIPENDENTE.
Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (3)
L’art. 62 del D.Lgs N2. 276/2003 (Riforma Biagi) ha disposto, per le collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di un progetto specifico, determinato nel tempo, cioè con la data di scadenza già fissata all’inizio, o determinabile nel tempo, ad esempio con la cessazione all’avvenuta realizzazione di un’opera.
Diff.za tra co.co.co e co.co.pro (4)
Non sono tuttavia vincolate all’esistenza di un progetto le
collaborazioni rese da:
Componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
Percipienti la pensione di vecchiaia;
Iscritti ad albi professionali per le prestazioni connesse;
Agenti e rappresentanti di commercio;
Partecipanti a collegi e commissioni;
Prestazioni di lavoro a favore degli organismi sportivi
dilettantistici.
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Collaborazione saltuaria e occasionale
Prestazione non ripetitiva e occasionale
Forma scritta
Applicazione ritenuta d’acconto 20%
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La mobilità l. n. 223/1991
Condizione in cui si entra a licenziamento
avvenuto, può dare diritto a:
Indennità di mobilità
Destinazione ai LSU
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Lavori socialmente Utili
Vi sono ammessi:
I lavoratori disoccupati iscritti da oltre 24
mesi nelle liste di collocamento
Tutti i lavoratori che godono del
trattamento di CIGS
I lavoratori iscritti nella lista di mobilità
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