REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna
Misure ex art. 3, comma 6, Legge 14 gennaio 1994,
n. 20 conseguenti all’indagine di controllo successivo
sulla gestione nei confronti della RAS in merito al
patrimonio immobiliare regionale.
Relazione
Magistrato relatore: Consigliere Giorgio Longu
Funzionari collaboratori: Dott.ssa Cecilia Licheri
Sig.ra Giovanna Medici
Per la parte grafica - informatica: Sig.ra Simonetta Murgia
I N D I C E
Premessa pag
. 1
1 Le risultanze del controllo sulla gestione del patrimonio
regionale per gli anni 1998/2002
pag
. 4
2 Esercizio 2003 pag
. 5
3 Esercizio 2004 pag
. 9
4 L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove
acquisizioni
pag
. 12
5 Esercizio 2005 pag
. 20
6 L’alienazione del patrimonio disponibile pag
. 27
7 Il sistema Informativo Territoriale Regionale pag
. 32
8 La conservatoria delle coste della Sardegna pag
. 33
9 Problematiche relative alla rivendica dei beni immobili
regionali (art. 14 dello Statuto sardo)
pag
. 35
10 Un caso a sé: lo stabile di Via Lo Frasso n. 4 pag
. 38
11 Esercizio 2006 pag
. 43
12 Una importante nuova norma di attuazione: Decreto
legislativo 18 sett. 2006, n. 267
pag
. 43
13 Brevi considerazioni conclusive pag
. 46
1
Misure ex art. 3, comma 6, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 conseguenti all’indagine di controllo successivo sulla gestione nei confronti della RAS in merito al patrimonio immobiliare regionale.
Premessa
Con deliberazione n. 19 del 27 novembre 2003 la Sezione del controllo della
Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna aveva approvato la
relazione concernente l’indagine sulla gestione del “patrimonio immobiliare
regionale, tendente ad accertarne consistenza, ubicazione, uso e redditività,
distinguendo tra gli immobili detenuti a titolo di proprietà, ovvero in locazione
passiva, in leasing, ceduti in locazione attiva dietro corrispettivo oppure in
comodato gratuito”. L’indagine è stata estesa all’esercizio dei poteri di
vigilanza dell’amministrazione e la deliberazione approvativa aveva disposto
che il competente Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica
dovesse fornire, entro il termine di un anno, comunicazione scritta all’Ufficio di
controllo delle misure conseguenzialmente adottate in ordine alle osservazioni
mosse con la succitata relazione, in osservanza dell’art. 3, comma 6, della
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Le suddette misure sono state trasmesse con la nota n. 41923 del 29
dicembre 2004 a firma dell’Assessore degli Enti locali. Al riguardo si osserva
che l’Amministrazione ha indicato, in un primo momento, come misure
consequenziali le previsioni racchiuse al par. 1.4.1 del DPEF 2005/2007, il
quale prevede, come “non più procrastinabile”, l’adozione di soluzioni
legislative ed organizzative in tema di demanio e patrimonio regionale, che
però a tutt’oggi non si sono ancora concretizzate.
Con le suddette previsioni il D.P.E.F. ravvisava la necessità di approvare una
legge con le seguenti finalità, che sinteticamente si riportano qui di seguito:
a) amministrazione unificata sia del patrimonio immobiliare della Regione
che di quello degli Enti strumentali;
b) completa ricognizione dei beni demaniali e del patrimonio immobiliare
pubblico, con particolare considerazione per quelli suscettibili di
utilizzazione economica e con l’obiettivo di una loro costante
valorizzazione, anche attraverso forme di gestione indiretta;
2
c) accelerazione della procedura di alienazione del patrimonio immobiliare
ritenuto privo di utilizzazione, anche mediante procedure di
cartolarizzazione;
d) adeguamento della normativa regionale in materia patrimoniale alla
legislazione statale del settore, nonché ai principi valutativi previsti dal
Sistema europeo dei conti (SEC 95), al precipuo fine di garantire la
veridicità della parte in bilancio;
e) rafforzamento delle iniziative rivolte a trasferire dallo Stato alla Regione
i proventi della gestione del demanio marittimo, così come già in atto
presso le altre regioni ad autonomia differenziata.
Quanto alle comunicate misure del dic. 2004, si evidenzia che alle stesse non
è stato dato seguito nei modi consueti, in quanto si ritenne di doverne fare
immediata utilizzazione in sede di deliberazione annessa alla Decisione delle
Sezioni Riunite per la Sardegna in occasione del giudizio di parificazione del
rendiconto regionale per l’esercizio 2003 e a seguire per gli anni 2004 e 2005.
In ragione dei riferiti riscontri dati dalle locali Sezioni Riunite in sede di
giudizio di parificazione per detti anni, al fine di evitare inutili sovrapposizioni
di interventi nei confronti dell’Amministrazione regionale nella stessa materia,
la Sezione non diede autonomamente seguito alle risposte pervenute dal
competente Assessorato regionale, in ordine alle “misure adottate”, a mezzo
di una specifica deliberazione da parte della Sezione del controllo, così come
di consueto si è soliti procedere.
L’ufficio istruttore ha comunque continuato a seguire l’evolversi delle vicende
di natura patrimoniale attraverso l’esame degli atti comunicati ed anche dei
fatti verificatisi, con l’intento di poter concludere autonomamente le proprie
verifiche ed a tal fine ha rivolto particolare attenzione ai fatti sopraggiunti nel
corso degli anni, ancorché in parte già utilizzati in sede di parificazione.
La presente relazione è stata predisposta con la su accennata finalità.
Fatte queste premesse, venendo al merito delle verifiche effettuate, l’ufficio si
è soffermato in modo particolare sulla sopraggiunta bozza di disegno di legge
“Disciplina del demanio e del patrimonio regionale”, di cui l’Assessorato
competente aveva già fatto riferimento sin dalla fase istruttoria dell’indagine
definita con la citata deliberazione n. 19/2003. In ordine alle previsioni
3
normative contenute nei documenti precedentemente citati, si riferisce più
ampiamente nel paragrafo relativo all’esercizio 2005.
Quanto all’attività posta in essere dall’Amministrazione relativamente alla
gestione del proprio patrimonio immobiliare negli anni considerati, al fine di
avviare a conclusione la verifica delle misure prospettate dall’Amministrazione
regionale, si è preliminarmente proceduto al riesame dell’intera
documentazione acquisita nel corso degli anni ed utilizzata in occasione dei
giudizi di parificazione. E’ opportuno sottolineare che in questa seconda fase
l’Assessorato Enti locali ha dimostrato una maggiore e più puntuale
collaborazione rispetto a quella fornita nella prima fase istruttoria e di cui si
era reso necessario darne conto nella relazione conclusiva.
4
1. Le risultanze del controllo sulla gestione del patrimonio regionale
per gli anni 1998/2002
Nella relazione riferita alla gestione per gli anni 1998/2002, approvata con la
già citata delibera n. 19/2003, la Sezione del controllo aveva formulato
numerose negative osservazioni con riguardo al rispetto delle norme, alla
correttezza della gestione e alla funzionalità delle strutture amministrative,
talché risultavano complessivamente poco attendibili le relative scritture
contabili (incongruenze negli inventari, mancato aggiornamento dei valori
immobiliari, consistenti contraddizioni e divergenze nei valori delle entrate,
ritardi nelle acquisizioni del canone delle concessioni, ecc.), come anche
rilevato nelle circostanze, anche dalle Sezioni Riunite regionali.
Nel corso della discussione orale, i rilievi in questione erano stati in parte
condivisi dall’Assessorato regionale, i cui rappresentanti avevano evidenziato
la “centralità” del tema trattato (la tutela dei beni regionali) e la priorità
riconosciuta alla funzione gestoria del patrimonio complessivamente
considerato, anche al fine prioritario di recuperarne la redditività come fatto
osservare dalla Sezione del controllo. Nella circostanza era stata anche
rappresentata dall’Amministrazione regionale l’esigenza di voler affrontare
concretamente le numerose problematiche che l’indagine aveva evidenziato,
sia quelle di natura organizzativa e gestionale, che quelle afferenti alla sfera
giuridica, avvalendosi di un programma di lavoro diretto ad individuare
preliminarmente gli obiettivi prioritari e più urgenti, in quanto sarebbe stato
necessario graduare nel tempo la risoluzione delle numerose questioni
rilevate, dando ovviamente la precedenza ai settori ritenuti
dall’Amministrazione di preminente carattere strategico.
5
2. Esercizio 2003
Si è anche avuto modo di constatare che relativamente agli ultimi esercizi
finanziari, diversi comparti della Corte (Sezione controllo e Sezioni Riunite per
la Sardegna) hanno manifestato una certa qual rinnovata attenzione verso il
comparto dei beni patrimoniali immobiliari della Regione. Anche perché già,
con la legge finanziaria regionale 2002 era stato previsto che la Giunta
predisponesse un organico disegno di legge sulla razionalizzazione delle
procedure di dismissione dei beni facenti parte del patrimonio regionale,
attenendosi alle indicazioni date dalla legge finanziaria 22 aprile 2002, n. 7, il
cui art. 1 comma 15, assegnava alla Giunta il compito di predisporre apposito
disegno di legge sull’alienazione dei beni patrimoniali regionali. Il successivo
comma 16 stabiliva che anche gli Enti e le Aziende regionali avrebbero dovuto
presentare, entro il 30 giugno 2002 (vd. paragrafo relativo esercizio 2005) un
piano di dismissione dei propri beni non più utilizzati per fini istituzionali.
Successivamente il DPEF per il 2003 precisava da un lato che
l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto amministrare il proprio
patrimonio nel migliore dei modi, individuando per ogni singolo bene l’utilizzo
più vantaggioso in modo da trarne il maggior beneficio, sia in termini
economici che sociali. Dall’altro lato, le dismissioni e la valorizzazione degli
immobili avrebbero dovuto mirare al miglioramento dell’utilità sociale evitando
eccessivi squilibri e logiche di profitto e di privatizzazione. Tali beni, dislocati
in più parti del territorio, avendo provenienza e consistenza diverse,
necessitavano di una individuazione più precisa e puntuale anche mediante
l’adozione di un archivio aggiornato. Trattandosi di operazione necessaria, ma
non risolvibile in tempi brevi, il DPEF indicava la necessità di coinvolgere
anche gli Enti sub-regionali (Comuni, Province, Comunità Montane), in quanto
ritenuti in grado di meglio conoscere l’esistenza e la consistenza dei beni
esistenti nel proprio territorio, anche sia attraverso l’individuazione delle
migliori esigenze sia alla luce di nuove potenzialità economico-sociali.
Nel corso del 2003 è stata predisposta dall’Assessorato agli Enti locali la bozza
del disegno di legge recante la “Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale”, acquisita da questo Ufficio per l’esame, ancora prima che fosse
recepito dalla Giunta regionale.
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Per quanto riguarda l’attività svolta nel corso di detto anno, nel quadro della
prevista razionalizzazione e del riordino del patrimonio regionale, il D.P.G.R.
n. 18 del 5 febbraio 2003 istituiva il Servizio territoriale del demanio e
patrimonio di Sassari e il Servizio territoriale di Tempio - Olbia, ai quali
veniva successivamente assegnata una adeguata dotazione organica,
nell’intento di meglio incidere sull’assetto organizzativo del Servizio demanio e
patrimonio. Queste prime esigenze di decentramento erano emerse dall’analisi
delle criticità relative alla operatività dell’esistente unico Servizio competente
in materia, ubicato in Cagliari. Secondo quanto riferisce l’Assessorato,
l’avvicinamento del Servizio all’utenza e la conoscenza dei siti da parte del
personale impiegato nei Servizi suddetti avrebbe contribuito a migliorare la
qualità del rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini.
Prendendo atto delle osservazioni formulate dalla più volte citata
deliberazione n. 19 della Sezione del controllo, l’Amministrazione ha dato
priorità all’attività di riscossione dei crediti maturati dalla stessa, ed ha
sottolineato di aver portato avanti, con molta difficoltà, il rapporto con lo
Stato sulla rivendica dei beni immobili disponibili che, ai sensi dell’art. 14
dello Statuto Sardo, devono transitare nel patrimonio regionale (vd. paragrafi
all’argomento dedicati es. 2004 e 2005).
Oltre ciò, ha comunicato di aver già adito il giudice ordinario e di aver
proposto anche ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni,
contro gli atti di disposizione posti in essere dai Monopoli di Stato in relazione
al fabbricato in Cagliari (dismesso) denominato “Manifattura Tabacchi”.
L’Assessorato ha anche partecipato agli incontri tenutisi a Roma presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti del
Ministero della Difesa e della Direzione della Agenzia del Demanio.
Quest’ultimo ufficio ha dato assicurazione (poi disattesa) che, negli anni a
venire, sarebbero stati osservati tutti gli impegni volti al trasferimento alla
Regione di un considerevole numero di beni immobili, previa predisposizione
degli elenchi e in attuazione delle disposizioni di attuazione dello Statuto di
autonomia prevista dall’art. 39 del D.P.R. n. 250/1949. Tra questi immobili
dovrebbero essere ricompresi sia l’isola dell’Asinara che quelli esistenti
nell’Arcipelago della Maddalena. Le riferite iniziative regionali hanno preso
avvio a seguito di un comportamento contraddittorio da parte dello Stato, i cui
7
organi da lungo tempo ritardano l’espletamento delle procedure atte a dare
attuazione sia al quadro statutario, che agli impegni assunti in sede
governativa e paritetica.
In merito alle procedure vertenti sul demanio marittimo per finalità turistico
ricreative, riferisce l’Assessorato che sono state affidate, attraverso gare
pubbliche, aree in concessione sulla base di criteri economici con offerte di
sovra-canoni introitati dalla Regione. I canoni acquisiti consentiranno sia la
copertura delle spese di gestione per l’esercizio delle funzioni conferite,
quanto il sostegno di impegni finanziari per la predisposizione dei piani di
utilizzazione dei litorali.
Il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio ha ripartito tra i comuni costieri
della Sardegna lo stanziamento di 600.000 euro, di cui il 50% in maniera fissa
e il restante 50% sulla base dello sviluppo del litorale costiero, attraverso la
realizzazione dei servizi essenziali alla balneazione, quali ad esempio quelli di
salvataggio, primo soccorso, servizi igienici, pulizia degli arenili, ecc.
Nelle tabella seguente si riporta la consistenza, relativa all’esercizio 2003, del
patrimonio immobiliare, che evidenzia, a fronte di un valore patrimoniale di
341.132.696,43 euro, un reddito di appena 239.025,05 euro pari allo 0,07 per
cento del valore:
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Tabella n 1
Riepilogo generale dei Beni Immobili Indisponibili e Disponibili
Anno 2003
Immobili indisponibili
N. Immobili Superficie mq. Valore Iniziale
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione Valore finale Reddito
Fabbricati 364 965.180,00 254.347.118,71 12.868.018,04 12.098.504,10 255.116.632,65 2.855,47
Terreni 514 64.280.897,00 21.294.881,13 3.251.407,60 41.316,56 24.504.972,17 27.551,16Totale
87865.246.077,00 275.641.999,8416.119.425,6412.139.820,66 279.621.604,82 30.406,63
Immobili disponibili
Fabbricati 255 393.316,00 22.657.069,22 9.014.909,54 6.133.525,62 25.538.453,14 155.012,57
Terreni 869 34.089.982,25 36.367.236,28 1.542.978,11 1.937.575,91 35.972.638,47 53.605,85Totale
112434.483.298,25 59.024.305,5010.557.887,65 8.071.101,53 61.511.091,61208.618,42
Totale
Generale
2003 200299.729.375,25 334.666.305,3426.677.313,2920.210.922,19 341.132.696,43239.025,05
N.B. Al totale generale voce “valore finale” si deve aggiungere il valore dei
beni di natura industriale pari a euro 32.577,83
A seguito delle notizie sin qui sinteticamente esposte, le Sezioni Riunite per la
Sardegna, esprimendo le proprie valutazioni conclusive in sede di parifica del
rendiconto per l’esercizio 2003, ebbero a manifestare apprezzamento e
incoraggiamento per l’avviato dinamismo organizzativo.
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3. Esercizio 2004
Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2004-2006
nulla aggiunge in tema di demanio e patrimonio regionale a quanto già
previsto da DPEF 2003, mentre merita migliore evidenza il DPEF 2005-20071
per lo spazio assegnato alla “Gestione del demanio e patrimonio regionale”
sostenendo ancora una volta la necessità di approvare una legge di riordino e
valorizzazione della realtà patrimoniale immobiliare. In merito si riferisce più
dettagliatamente al successivo paragrafo dedicato all’esercizio 2005.
In concreto, risulta sia stata predisposta dall’Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica, nel mese di ottobre 2004, una bozza di disegno di
legge elaborata, a dire il vero, anche nel corso del 2003 sulla “Disciplina del
demanio e del patrimonio regionale”, che se approvata, potrebbe dare
adeguate risposte anche alle diverse problematiche rilevate e determinate da
una inadeguata presentazione del conto del patrimonio di cui si è dato conto
sin dal 2003 in occasione dell’indagine sulla gestione del patrimonio
immobiliare definita con la deliberazione n. 19/2003.
Quanto alle nuove disposizioni, previste dal citato disegno di legge si
segnalano quelle riguardanti la classificazione dei beni; l’inventario degli stessi
con la relativa aggiornata valutazione; l’indicazione della loro eventuale
redditività e/o suscettibilità di utilizzazione economica; l’unificazione dei
sistemi di amministrazione dei beni immobili; l’attività di vigilanza affidata al
Corpo forestale e di vigilanza ambientale; l’inserimento, dei beni classificati e
valutati su base di criteri economici, nel conto generale del patrimonio;
disposizioni per l’accelerazione delle procedure di alienazione del patrimonio
immobiliare con conseguente abrogazione della legge regionale 5 dicembre
1995 n.35 in materia di “Alienazione dei beni patrimoniali” e di cui la già citata
Legge regionale finanziaria per il 2002 (n. 7/2002) ne prevedeva l’espressa
modifica al fine di accelerare e razionalizzare le procedure di dismissione.
La relazione illustrativa dell’Assessorato degli Enti locali, finanze, urbanistica
che accompagna il ricordato disegno di legge testualmente afferma che
l’attività di ricognizione dei beni patrimoniali costituisce “il naturale
1 Approvato dal Consiglio regionale il 22 dicembre 2004.
10
presupposto di qualsivoglia politica di gestione del patrimonio. Occorre infatti
evidenziare, prosegue, che la sua consistenza, quantitativa e qualitativa,
quale risultante dal conto di cui all’articolo 65 della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11 non corrisponde al dato reale. In altre parole l’Amministrazione
Regionale ha solamente una cognizione parziale del proprio patrimonio
immobiliare”.
Si tratta di affermazioni di particolare gravità (ancorché coraggiose) che
necessitano di imponenti interventi per la loro soluzione.
A questo riguardo, giova ricordare che il predetto art. 65 (Conto del
patrimonio), dopo aver affermato che il conto del patrimonio deve indicare, in
termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si
riferisce:
1. le attività e le passività finanziarie;
2. i beni mobili ed immobili;
3. ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificate.
Deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la
contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
Oltre a ciò è previsto un elenco allegato descrittivo dei beni immobiliari della
Regione alla data di chiusura dell’esercizio…., con l’indicazione delle rispettive
destinazioni e dell’eventuale reddito prodotto.
La relazione ribadisce e riconosce maggiormente, ancora una volta, che
l’imprecisa conoscenza della massa immobiliare regionale e la sua
sottoutilizzazione appare, in tutta evidenza, come non sia garantistica della
dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
del patrimonio. Si da’ inoltre conto delle criticità legate alla presentazione
dell’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, che
dovrebbe riportare la destinazione e l’eventuale reddito prodotto.
Si ritiene di particolare importanza sottolineare che i valori dei beni, in effetti,
sono aggiornati, per la maggior parte, al lontano 1990 “per il perdurare di una
obiettiva difficoltà a provvedere alla loro rivalutazione”, come si rileva dalle
note introduttive al conto del patrimonio immobiliare regionale ed inoltre il
prezzo minimo di vendita degli immobili è stabilito, come tuttora avviene,
dalla Commissione tecnica regionale, a cui spetta determinarne la reale
valutazione a seguito della verifica della situazione giuridica e del valore di
11
mercato dei beni.
Tali considerazioni trovano conferma anche nelle note esplicative del sesto
programma quinquennale di dismissione dei beni immobili di proprietà della
Regione e nel settimo elenco annuale dei beni immobili del patrimonio
disponibile da alienare di proprietà della Regione, approvati, come previsto
dall’art.1 della legge regionale n.35/1995, con delibera della Giunta Regionale
n.42/11 del 12.10.2004 e, in via definitiva, con delibera n.2/7 del 25.1.2005.
Il programma e l’elenco sopra citati, ripropongono i beni inseriti nel
precedente sesto elenco 2003, per i quali non è stato possibile procedere
all’alienazione, integrato con i beni trasferiti dallo Stato al patrimonio
regionale e ritenuti alienabili, oltre ai beni sdemanializzati e assunti nella
consistenza patrimoniale.
Quanto alle competenze affidate al Servizio Centrale Demanio e Patrimonio
esse sono suddivise in quattro Servizi2 articolati sul territorio regionale, e
ricomprendono anche l’acquisto di beni immobili, la gestione, manutenzione e
liquidazione del patrimonio (l.r.n.35/95), la gestione del demanio anche
marittimo, il conto del patrimonio immobiliare e gli adempimenti connessi
(l.r.11/83).
In merito all’attività svolta si riportano di seguito le informazioni pervenute
con nota n. 143 del 29 marzo 2005, in sede di parifica del rendiconto per
l’esercizio 2004, che attribuiscono al Servizio centrale l’aggiornamento e la
riscossione dei canoni di locazione oltre che la vigilanza sul territorio, onde
limitare l’abusivismo.
Altre acquisizioni provengono dalle richieste di sdemanializzazione dei reliquati
idraulici3, nonché da concessioni per uso erbatico di aree fluviali e pertinenze
idrauliche ecc..
2 Servizio centrale (competenza Cagliari, Carbonia-Iglesias, Ogliastra), Servizio territoriale di Sassari e di Tempio-Olbia (istituiti con DPGR n.18 del 5 febbraio 2003), Servizio territoriale Oristano-Nuoro-Medio Campidano ( istituito con DPGR n.188 del 22 settembre 2004), operante dal mese di dicembre 2004. 3 Con la legge regionale 14 aprile 2005 n.7 (legge finanziaria 2005), il c.7 dell’art.39 modifica l’art.1 della l.r. n.35/95 (Alienazione dei beni patrimoniali) aggiungendo dopo il comma 8, il comma 8 bis: “I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale sono alienati previa la sola autorizzazione da parte della Giunta regionale”.
12
4. L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove acquisizioni
Per ciò che concerne gli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio
disponibile nel corso del 2004, come previsto dalla legge regionale n.35/1995,
la seguente tabella, evidenzia un ammontare complessivo pari a 448.292
euro:
Tabella n. 2
Beni venduti anno 2004
Comune Fg. Mapp. F (fabbricato) T (terreno)
Acquirente Prezzo di vendita €
Arbus 714 534/536/539(parte) T Comune 25.174,09
Assemini 20 1659 F Saba 22.590,00
Assemini 20 1658 F Dionis 29.943.00
Ballao 30 372 T Boi M. 14.331,68
Busachi 26 276-278 T Enel 1.910,00
CA-Elmas-Monserrato
3-4 1942-1814 T Gatti 32.495,32
CA-Elmas-Monserrato
3/4/12 1940-157-1813 T Muscas 43.630,08
Cagliari 21 1351 T Marras R. 178.750,00
CA-Monserrato 3-4 1941-1815 T Corongiu 22.155,00
Galtellì 26 438 F Comune 51,65
Iglesias E/1 21 sub2 T Enel 2.500,00
Muravera 5 185 T Comune 51,65
Musei (Ex ESMAS) 3 1260 F Comune 51,65
Oniferi 14 582 F Comune 51,65
Oristano 2 1789 F Comune 51,65
Oristano 26 vari T Cons. ind. Oristanese
25.835,00
Orosei 34 355-356-366 F.-T. Comune 51,65
13
Beni venduti anno 2004
Comune Fg. Mapp. F (fabbricato) T (terreno)
Acquirente Prezzo di vendita €
Pula 34 da 477 a 483 T Aymerich 8.517,25
Riola Sardo 24 4151 T Spiga T. 8.263,31
Sadali 19 1166 F Comune 51,65
Sedini 75 1365 F Comune 51,65
Siliqua 208 1718 F Comune 51,65
Taluna 10 1087 F Comune 51,65
Teulada 1 415 T Lai A. 4.183,29
Ussana 19-20-23 vari T Comune 51,65
Vallermosa 4/C 414 F Comune 51,65
Villacidro 601 3219-3220 T Pilleri M. 8.140,00
Villacidro 1 3217-3218 T Cuccu 6.490,00
Villamassargia E/1 783 F Comune 51,65
Villasimius 14 da 220 a 227 T Comune 3.720,97
TOTALE €448.292,00
Fonte: Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti Locali e Finanze L’art. 2 della legge regionale sull’alienazione degli immobili (n. 35/1995)
prevede che il prezzo minimo della loro vendita sia determinato da una
Commissione tecnica regionale, alla quale può anche essere richiesto di
effettuare la valutazione degli immobili da acquisire, nonché la determinazione
dei canoni e fitti attivi e passivi, e la congruità sul prezzo degli immobili in
acquisto o in leasing da adibire a sede e servizi degli Enti strumentali
regionali.
Diverse le decisioni assunte dalla suddetta Commissione nel corso dell’anno di
riferimento, suddivise tra decisioni relative ad immobili da vendere e da
acquistare.
14
Tabella n. 3
Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere
Comune bene dati identificativi e/o catastali
anno decisione
valore bene €
1 ASSEMINI RELIQUATO IDRAULICO
FG. 25 MAPP. 1674
2004 4.420,00
2 BOSA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 37 MAPP. 1974 - 1975 - 2219
2004 48.480,00
3 CAGLIARI TERRENO
VIA GENERALE CAGNA FG. 21 MAPP. 897 - 896 - 281 - 254
2004 1.848.750,00
4 CAGLIARI FABBRICATO
VIA VITTORIO VENETO FG. 9 MAPPALE 1349 SUBALTERNI DAL N. 1 AL N. 20
2004 4.036.000,00
5 CAGLIARI TERRENO LOC. SA SCAFA FG. 17 MAPP. 96
2004 525.750,00
6 CARLOFORTE TERRENO LOC. SAN VITTORIO FG. 26 MAPP. 13
2004 62.248,00
7 CARLOFORTE TERRENO LOC. GABBE FG. 11 MAPP. 474
2004 4.386,00
8 CARLOFORTE TERRENO LOC. GABBE FG. 11 MAPP. 475
2004 2.399,40
9 CARLOFORTE TERRENO LOC. SA PUNTA FG. 6 MAPP. 16
2004 15,60
10 CARLOFORTE TERRENO LOC. PUNTA NERA FG. 42 MAPP. 277
2004 13.354,80
11 CASTELSARDO RELIQUATO IDRAULICO
LOC. LU BAGNU FG. 14
2004 55.750,00
12 DESULO RELIQUATO IDRAULICO
PARTE RIO LUNACCI FG. 27 MQ. 518
2004 36.260,00
15
Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere
Comune bene dati identificativi e/o catastali
anno decisione
valore bene €
13 ELMAS RELIQUATO IDRAULICO
FG. 4 - 7 2004 192.200,00
14 GONNOSFANADIGA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 2 MAPP. 677 1/2
2004 14.800,00
15 LOTZORAI RELIQUATO IDRAULICO
FG. 6 MAPP. 275
2004 3.901,80
16 MONSERRATO TERRENO FG. 20 MAPP. 771 - 772 (EX 320)
2004 65.000,00
17 MONSERRATO TERRENO VIA PORTO BOTTE FG. 25 MAPP. 1 - 178
2004 744.607,00
18 NURACHI RELIQUATO IDRAULICO
FG. 5 MAPP. VARI
2004 14.700,00
19 OLBIA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 29 MAPP. 2579 RIO GADDURESU
2004 104.151,00
20 OLBIA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 31 MAPP. 1446 - 3380 (EX 56 1/2)
2004 16.380,00
21 OLIENA FABBRICATO
CASE MINIME FG. 57 MAPP. 1475 SUB. 1 - 2 - 3
2004 111.500,00
22 ORISTANO TERRENO FG. 5 MAPP. 377 (ex 140)
2004 1.875,00
23 QUARTU SANT'ELENA FABBRICATO LOC. SU FORTI FG. 55 MAPP. 357
2004 620.000,00
24 SAMASSI RELIQUATO IDRAULICO
FG. 21 MAPP. 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843
2004 12.625,00
25 SAN TEODORO RELIQUATO IDRAULICO
FG. 16 MAPP. 1470
2004 19.050,00
26 SAN VERO MILIS RELIQUATO IDRAULICO
FG. 7 MAPP. 351
2004 4.320,00
16
Decisioni anno 2004 relative ad immobili da vendere
Comune bene dati identificativi e/o catastali
anno decisione
valore bene €
27 SAN VITO TERRENO FG. 70 MAPP. 84 PARTE
2004 116.865,00
28 SANLURI TERRENO FG. 57 MAPP. 8 - 9 PODERE AGRICOLO
2004 248.030,00
29 SANTA GIUSTA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 12 MAPP. 138
2004 147.250,00
30 SASSARI TERRENO
LOC. RIZZEDDU SAN SIMPLICIO FG. 26 MAPP. 1751 - 1752 (EX 540)
2004 160.000,00
31 SILIQUA RELIQUATO IDRAULICO
EX ALVEO DEL RIO CIXERRI LOC. SA MIZZA
2004 3.555,00
32 TRINITA' D'AGULTU FABBRICATO LOC. TINNARI FG. 20 MAPP. 189 (EX 29)
2004 675.000,00
33 USSANA RELIQUATO IDRAULICO
FG. 19 MAPP. 1430
2004 19.500,00
34 VILLAGRANDE STRISAILI
TERRENO FG. 40 MAPP. 117
2004 208.160,00
35 VILLAPUTZU TERRENO FG. 48 MAPP. 4
2004 57.750,00
36 VILLASOR RELIQUATO IDRAULICO
GORA ECCA FIGUS
2004 124.942,25
37 VILLASPECIOSA RELIQUATO IDRAULICO
GORA SAN SEBASTIANO FG. 7
2004 15.840,00
Fonte: Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti locali e Finanze
17
18
Tabella n. 4
DECISIONE ANNO 2004 RELATIVE AD IMMOBILI DA ACQUISTARE
Comune destinazione bene dati identificativi o catastali
anno decisione
valore bene (iva compresa) €
Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici Ass.to Turismo
Viale Trieste 2004 4.120.800,00
Cagliari
Ampliamento fabbricato da destinare ad uffici “Edilizia Nora”
Via Cesare Battisti 2004 6.480.000,00
Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici
Via San Paolo e Via Posada
2004 40.560.000,00
Cagliari Fabbricato da destinare ad uffici “Ienove”
Via Santa Gilla 2004 98.280.000,00
Nuoro
Fabbricato da destinare ad ufficio e punto vendita I.S.O.L.A.
Via Garibaldi 2004 244.800,00
Nuoro
Fabbricato da destinare ad autoparco del Corpo e di Forestale V.A.
Zona industriale Prato Sardo
2004 5.580.000,00
Porto Torres
Fabbricato da destinare ad uffici per. la B.L.O.N del C.F.V.A.
Foglio 13 Allegato E mappali 1798 - 1804
2004 420.000,00
Sassari
Fabbricato da adibire ad autoparco dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Loc. Predda Niedda 2004 6.170.000,00
Fonte: Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Direzione generale Enti Locali e Finanze Non meno significativa si è rivelata l’azione svolta dai Servizi Territoriali, nella
gestione e messa a reddito del proprio patrimonio.
19
Il Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio-Olbia ha iniziato nel
secondo semestre del 2004 una ricognizione dei beni appartenenti al
patrimonio regionale, che avrebbe dovuto avere il supporto dell’Agenzia del
Demanio, data la difficoltà oggettiva di individuare i beni in fase di
trasferimento. La mancata disponibilità dell’Agenzia, a vario titolo motivata, si
è accompagnata, inoltre, ad alcune procedure, ritenute non corrette dalla
struttura regionale, di cui si riassumono i punti di maggior significato:
numerosi contratti di locazione sono stati stipulati dall’Agenzia poco prima del
previsto trasferimento alla Regione, ex art.14 dello Statuto, impedendo di
fatto l’adeguamento dei canoni locativi; su alcuni beni, il mancato esercizio
della vigilanza da parte dell’Amministrazione statale e dell’Agenzia del
demanio, ha fatto sì che il privato ne acquistasse la piena disponibilità.
Il Servizio territoriale ha riscosso al 31/12/2004 euro 500.995,87 per somme
canoni locativi e euro 149.510,86 per alienazione di beni patrimoniali pari
all’introito totale di euro 650.506,73. Lo stesso Servizio ha precisato, inoltre,
che dovrà essere riscossa la somma di euro 646.000,00 a seguito
dell’alienazione di altri cinque beni del patrimonio disponibile.
L’Assessorato competente ha avviato, in particolare, la procedura di
inserimento nel conto del patrimonio della Regione dell’intero compendio
dell’isola dell’Asinara (demanio idrico), partendo dall’accatastamento dei
relativi immobili.
Nelle tabella seguente si riportano i dati dei beni immobili disponibili e
indisponibili, nonché il riepilogo per provincia, dalla quale si evince la
consistenza finale del patrimonio immobiliare. Il valore finale è determinato
per il 78% dal patrimonio indisponibile (€ 340.235.789,37 dai fabbricati e €
20.550.696,50 dai terreni), mentre il reddito è prodotto per il 95% dagli
immobili disponibili (€ 659.532,74 dai fabbricati e € 73.739,83 dei terreni).
Si evidenzia, pertanto, a fronte di un valore finale patrimoniale di
460.209.623,30 euro, un reddito di 772.400,99 euro pari allo 0,17 per cento
del valore.
20
Tabella n.5
RIEPILOGO DEI BENI IMMOBILI DISPONIBILI E INDISPONIBILI GENERALE E PER PROVINCIA - 2004
Immobili disponibili / indisponibili
N. immobili Valore iniziale
Variazione in aumento Variazione in
diminuzione Valore finale Reddito
CAGLIARI
Fabbricati i. 228 173.435.528,91 48.259.442,67 305.660,20 221.389.311,38 8.902,27
Terreni i. 416 10.141.870,36 155.880,88 4.140.537,90 6.157.213,34 29.630,71
Totale 644 183.577.399,27 48.415.323,55 4.446.198,10 227.546.524,72 38.532,98
Fabbricati d. 153 10.357.719,01 5.781.934,20 2.625.771,00 13.513.882,21 146.508,70
Terreni d. 667 23.183.606,52 3.400.946,82 354.922,10 26.229.631,24 67.518,81
Totale 820 33.541.325,53 9.182.881,02 2.980.693,10 39.743.513,45 214.027,51
Tot.provincia CA 1.464,00 217.118.724,80 57.598.204,57 7.426.891,20 267.290.038,17 252.560,49
NUORO
Fabbricati i. 46 16.291.698,52 182.931,03 16.108.767,49
Terreni i. 30 5.422.972,56 5.422.972,56 570,15
Totale 76 21.714.671,08 182.931,03 21.531.740,05 570,15
Fabbricati d. 62 7.073.781,09 244.033,00 55.362,05 7.262.452,04 10.430,14
Terreni d. 49 1.744.125,79 323.753,41 14.423,64 2.053.455,56 77,21
Totale 111 8.817.906,88 567.786,41 69.785,69 9.315.907,60 10.507,35
Tot.provincia NU 187,00 30.532.577,96 567.786,41 252.716,72 30.847.647,65 11.077,50
ORISTANO
Fabbricati i. 36 29.525.849,90 92.962,24 29.432.887,66
Terreni i. 47 2.046.620,57 30.381,35 2.077.001,92 25,29
Totale 83 31.572.470,47 30.381,35 92.962,24 31.509.889,58 25,29
Fabbricati d. 15 428.788,33 428.788,33
Terreni d. 143 1.985.319,44 135.578,63 10.173,31 2.110.724,76 143,15
Totale 158 2.414.107,77 135.578,63 10.173,31 2.539.513,09 143,15
Tot.provincia OR 241,00 33.986.578,24 165.959,98 103.135,55 34.049.402,67 168,44
SASSARI
Fabbricati i. 59 35.863.555,32 37.869.926,76 428.659,24 73.304.822,84
Terreni i. 28 6.893.508,68 6.893.508,68
Totale 87 42.757.064,00 37.869.926,76 428.659,24 80.198.331,52
Fabbricati d. 73 7.678.164,71 20.289.811,21 27.967.975,92 502.593,90
Terreni d. 82 9.059.586,72 10.947.874,52 151.233,87 19.856.227,37 6.000,66
Totale 155 16.737.751,43 31.237.685,73 151.233,87 47.824.203,29 508.594,56
Tot.provincia SS 242,00 59.494.815,43 69.107.612,49 579.893,11 128.022.534,81 508.594,56
TOTALI
Fabbricati i. 369 255.116.632,65 86.129.369,43 1.010.212,71 340.235.789,37 8.902,27
Terreni i. 521 24.504.972,17 186.262,23 4.140.537,90 20.550.696,50 30.226,15
Tot.immobili i. 890 279.621.604,82 86.315.631,66 5.150.750,61 360.786.485,87 39.128,42
Fabbricati d. 303 25.538.453,14 26.315.778,41 2.681.133,05 49.173.098,50 659.532,74
Terreni d. 941 35.972.638,47 14.808.153,38 530.752,92 50.250.038,93 73.739,83
Tot.immobili d. 1.244 61.511.091,61 41.123.931,79 3.211.885,97 99.423.137,43 733.272,57
TOT.GENERALE 2.134 341.132.696,43 127.439.563,45 8.362.636,58 460.209.623,30 772.400,99
21
5. ESERCIZIO 2005
Come già accennato, il DPEF 2005-2007 affronta incisivamente il tema di
nuove soluzioni legislative ed organizzative in materia di demanio e
patrimonio regionale, resesi urgenti anche in ragione della necessità di
migliorare l’approvvigionamento delle entrate e, dunque, nella direzione di
promuovere un adeguato censimento della massa immobiliare e della sua
sottoutilizzazione.
A tal fine l’apposito disegno di legge, a tutt’oggi non ancora approvato, è
incentrato principalmente, come già accennato in precedenza, a realizzare:
a) l’ amministrazione unificata del patrimonio immobiliare della Regione e
degli Enti strumentali;
b) una efficace ricognizione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio
immobiliare pubblico nella direzione della compiuta applicazione dell’art.
14 dello Statuto regionale e, specie se suscettibili di utilizzazione
economica, alla loro costante valorizzazione, anche mediante forme
indirette di gestione;
c) la gestione più redditizia del patrimonio immobiliare e/o l’accelerazione
delle attività di alienazione del medesimo laddove non suscettibile di
utilizzo per finalità istituzionali;
d) l’adeguamento della normativa regionale, in tema di contenuti e finalità
del conto del patrimonio, ai principi dettati dal legislatore statale ed ai
principi valutativi esplicitati dal Sistema Europeo dei conti (SEC 95) al
fine di garantire in ultima analisi la veridicità delle poste di bilancio.
Il suddetto DPEF prevede, altresì, che dovranno essere sostenute
ordinariamente tutte le iniziative tese al trasferimento, dallo Stato alla
Regione sarda, dei proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo,
così come già in atto presso altre Regioni a statuto speciale. E’ opportuno
rilevare che con l’approvazione del previsto testo normativo sarà consentito
porre rimedio alle varie patologie emerse nell’indagine cui le misure all’esame
si riferiscono.
Parimenti, significativo di un nuovo approccio in materia è l’art. 39 sul
“Riordino del patrimonio immobiliare regionale” inserito nella L.R. n. 7/2005
22
(legge finanziaria 2005), con il quale sono state avviate le premesse per il
raggiungimento di alcuni degli obiettivi stabiliti nello stesso DPEF 2005/2007
relativi alla gestione del patrimonio immobiliare. E’ stata, perciò, prevista la
successione della Regione nei beni e nei diritti del patrimonio immobiliare
degli enti e società regionali (cit. art. 39, comma 2). Conseguentemente il
Governo regionale si è attivato per intensificare tutte le attività necessarie alla
ricognizione di tali beni, finalizzata alla loro inclusione nel conto del patrimonio
immobiliare regionale. L’Amministrazione regionale è stata, altresì,
autorizzata ad attuare programmi di dismissione del patrimonio immobiliare
disponibile (anche attraverso operazioni di cartolarizzazione dei proventi
derivanti dalle dismissioni medesime), con l’obiettivo di garantire un efficace
utilizzo dello strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e delle spese
regionali (art. 39 comma 1). Inoltre la Giunta regionale è chiamata ad
approvare un apposito elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile
della Regione, del quale fanno parte anche i beni immobili che rivestono
particolare interesse paesaggistico, ambientale, culturale, storico o funzionale
(comma 3).
La problematica sul riordino del patrimonio immobiliare deve essere
inquadrata nell’ambito della più ampia riforma degli enti strumentali avviata
con la suddetta legge finanziaria. Infatti, in particolare, il Capo V ha
disciplinato la riorganizzazione e la soppressione di diversi enti strumentali
elencati nell’art. 69 della L. R. 31/984, con il conseguente trasferimento dei
beni immobili di alcuni di essi al patrimonio regionale. Il successivo comma 4
(art. 39 succitato) ha previsto la trasmissione al Servizio Centrale Demanio e
patrimonio dell’Assessorato degli enti locali, da parte dei suddetti enti di cui al
citato art. 39, della copia del proprio conto patrimoniale immobiliare
unitamente all’elenco di cui all’art. 65 della legge regionale di contabilità n.
11/835.
Le disposizioni suddette riguardano i seguenti Enti:
a) l’ Ente Sardo Acquedotti e Fognature (Esaf), del quale si è prevista
la soppressione a far data dal 29 luglio 2005 e la successiva gestione
liquidatoria, secondo direttive e modalità della legge 4 dicembre 1998
4 Detto articolo è stato modificato dall’art. 33 della L.R: n. 7/2005 5 Tale legge è stata modificata con la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006
23
n. 33, assunte con direttiva della Giunta regionale, cui compete la
nomina del commissario liquidatore (art. 5 cit. legge finanziaria 2005);
b) le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (A.A S.T.) le
loro funzioni vengono trasferite ai comuni (art. 23);
c) gli Enti provinciali del turismo (EPT) le loro funzioni vengono
trasferite alle province (art. 23);
d) l’E.S.I.T. è stato soppresso ai sensi dell’art. 26 della legge finanziaria
2005; il relativo processo di liquidazione ha avuto termine il 28
febbraio 2006. Le funzioni dell’E.S.I.T. saranno svolte dall’Assessorato
competente in materia di Turismo;
e) il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari,
Oristano, Nuoro e il Consorzio provinciale di Sassari vengono
soppressi e le loro funzioni trasferite al nuovo ERSAT Sardegna (art.
29);
f) Nei confronti dell’E.R.S.A.T. e dei Consorzi della Frutticoltura, l’art. 29
della finanziaria 2005 ha disposto, rispettivamente, il riordino e lo
scioglimento. In particolare l’E.R.S.A.T., ridenominato E.R.S.A.T.
Sardegna, è subentrato nelle funzioni e nei rapporti giuridici facenti
capo ai consorzi, dalla data di scioglimento degli stessi.
g) l’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (I.Z.C.) viene
soppresso e le sue funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (ente
ricerca in agricoltura) (art. 30);
h) l’Istituto Incremento Ippico della Sardegna (I.I.I.) viene
soppresso e le sue funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (art.
30);
i) la Stazione Sperimentale del Sughero (S.S.S.) viene soppresso e le
sue funzioni trasferite al nuovo Era Sardegna (art. 30);
j) il Centro Agrario Sperimentale (CRAS) viene soppresso e le sue
funzioni trasferite al nuovo ERA Sardegna (art. 30);
k) il Consorzio interregionale per formazione dei divulgatori
agricoli (CIFDA) viene soppresso (art. 34).
La tabella che segue dà conto dei cennati processi di trasformazione:
24
Tabella n. 6
6 LR. n. 14/95 “Indirizzo, controllo,vigilanza e tutela sugli Enti, istituti ed aziende regionali” cui è allegata la tabella ricognitiva: “Tabella A”. 7 L.R. n. 20/95 “Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale.” 8 L.R. n. 31/98 “ Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”. 9 L’Ente non è ricompresso nella tabella A prevista dalla L.R. n.14/95.3.
L.R. n. 14/956 L.R. n. 20/957 L.R. n. 31/988 L.R. n. 7/05 (Legge finanziaria 2005) C.R.A..S C.R.A.S. C.R.A.S.
Ist.Zoot.Casear. Ist.Zoot.Casear Ist.Zoot.Casear
Ist.Incr.Ippico. Ist.Incr.Ippico.
Ist.Incr.Ippico.
Staz.Sper.Sugh Staz.Sper.Sugh Staz.Sper.Sugh
Sostituiti dal nuovo Ente E.R.A. Sardegna che ne assume le funzioni (art. 30, comma 2)
E.R.S.A.T. E.R.S.A.T. E.R.S.A.T. Trasformato in E.R.S.A.T. Sardegna
Cons. Interprov. Frutticoltura CA, OR, NU
Consorzio prov. Frutticoltura SS
Sciolti e le relative funzioni assegnate dall’E.R.S.A.T. Sardegna (art. 29).
Istituzione A.R.S.E.A. Sardegna Agenzia reg. sarda per l’erogazione in agricoltura (art. 35).
E.S.I.T. E.S.I.T. E.S.I.T. Soppresso e le relative funzioni assunte dall’Assessorato del Turismo (art. 26, comma 8).
Az. Aut. Soggiorno
Trasferimento delle funzioni, risorse umane e strumentali ai comuni sedi delle aziende.
Ente Prov. Turismo
Trasferimento delle funzioni, risorse umane e strumentali ai comuni e alle otto province.
I.S.O.L.A. I.S.O.L.A. I.S.O.L.A. E.A.F E.A.F E.A.F
E.S.A.F. E.S.A.F. E.S.A.F. Soppresso e in fase di liquidazione
I.A.C.P. I.A.C.P. I.A.C.P. Art. 5 L. R. n. 11/2002
Ist. Zooprof. Sard.
Ist. Zooprof. Sard.
.
I.S.R.E. I.S.R.E. I.S.R.E. E.R.S.U. E.R.S.U. E.R.S.U. A.R.S.T. A.R.S.T. Ente Foreste
C.I.F.D.A.9 Sciolto e trasferimento del personale all’’Assessorato dell’Agricoltura
25
In merito alle attività poste in essere, in attuazione delle disposizioni
contenute nel succitato art. 39 della L.R. n. 7/05, il Servizio Centrale Demanio
e Patrimonio ha acquisito dagli Enti regionali la documentazione prevista.
Di seguito si riferisce in merito alla situazione immobiliare di ciascun ente che
risulterebbe ad oggi così censita dai competenti uffici dell’Assessorato:
a) Le A.A.S.T. (Aziende Autonome Soggiorno e Turismo) con sede in
Cagliari, La Maddalena-Palau, Muravera, Olbia e Sassari non
posseggono patrimonio immobiliare. Le sedi di Alghero, Arzachena e
Santa Teresa dispongono, rispettivamente, di un terreno in località
Maria Pia, nel comune di Alghero, di un fabbricato in località
Cannigione (Comune di Arzachena) e di un fabbricato sede di uffici nel
comune di Santa Teresa.;
b) L’ E.P.T. di Cagliari possiede beni immobili rappresentati dalla sede
dell’ente, un albergo in Carloforte, località Bue marino, concesso per
venticinque anni al Comune di Carloforte, a partire dal 6 marzo 1997,
un terreno nello stesso comune, otto fabbricati siti in Carloforte,
anch’essi concessi all’Amministrazione comunale per venticinque anni,
un fabbricato in Cagliari, concesso per venticinque anni all’Azienda
autonoma di soggiorno e turismo di Cagliari per la gestione delle
informazioni turistiche, con decorrenza dal 20 marzo 1981;
c) L’E.P.T. di Nuoro dispone di quattro fabbricati nello stesso comune
compreso un magazzino concesso in comodato d’uso ad una società
sportiva e da un terreno in località Farcana, Monte Ortobene;
d) L’E.P.T. di Oristano non possiede immobili;
e) L’E.P.T. di Sassari detiene un appartamento destinato ad uffici.
f) Tra i cespiti dell’E.S.I.T. figurano, in prevalenza, alberghi e due
immobili sedi di scuole alberghiere. Le strutture alberghiere sono le
seguenti:
• Hotel “Villa Fiorita” Sorgono,
• Hotel “Il Noccioletto” Tonara,
• Hotel sul Monte Ortobene di Nuoro,
• Hotel ESIT di Alghero,
• Hotel San Carlo Tempio Pausania,
26
• Hotel La Scogliera S. Caterina di Pittinuri,
• Hotel S. Leonardo Santulussurgiu,
• Zona Archeologica e casa sarda, località Nora-Pula,
• Terreno “Capriccioli” Arzachena,
• Terreno” Spalmadoreddu” Carloforte.
g) Il Consorzio interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari
dispone di terreni agricoli, fabbricati (uffici e relative pertinenze,
pertinenze aziendali, trasformazione prodotti agricoli e rurali), impianti
e macchinari tecnologici, impianti arborei, costruzioni leggere;
h) Il Consorzio provinciale per la Frutticoltura di Sassari possiede
beni immobili, rappresentati da edifici destinati ad uffici, fabbricati
rurali e terreni;
i) L’E.R.S.A.T. dispone di beni immobili, ripartiti per servizio territoriale,
costituiti da fabbricati e da terreni.
j) Il C.R.A.S. detiene immobili in Cagliari, la sede dell’ente, e le aziende
agricole San Michele di Ussana, Palloni di Nuraxinieddu (Or), Borore,
Iscra di Illorai (Nu) e S’appassio di Uta;
k) L’I.I.I. possiede cespiti rappresentati dall’ippodromo di Chilivani,
dall’azienda Su Padru e dagli uffici amministrativi siti in Ozieri;
l) L’I.Z.C. ha cespiti rappresentati da fabbricati e da terreni siti nei
comuni di San Sperate e Monastir;
m) La S.S.S. ha cespiti patrimoniali rappresentati da terreni nel comune di
Tempio e da fabbricati adibiti a sede principale dell’ente, laboratori e
depositi.
n) I su citati ultimi quattro enti sono stati soppressi ai sensi dell’art. 30
della L.R. n. 7/05 e le funzioni sono state assunte dall’Ente per la
Ricerca in Agricoltura (ERA) Sardegna, di nuova istituzione. Secondo le
disposizioni dell’art. 31, comma 3, della suddetta legge, “i commissari
dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna, sulla base delle direttive
impartite dalla Giunta regionale, individuano i beni degli enti sciolti e
soppressi che non sono strumentalmente funzionali all’attività dei nuovi
enti e li trasferiscono al patrimonio della regione”.
o) L’I.S.R.E. dispone dei cespiti costituiti da terreni (area museale) e
fabbricati, tutti ubicati nel comune di Nuoro. Tra gli immobili
27
dell’istituto sono compresi un museo, il centro studi deleddiani e un
fabbricato sede di uffici e di una biblioteca;
p) L’E.R.S.U. di Cagliari possiede immobili tra i quali rientrano la sede
amministrativa, un appartamento, cinque case dello studente e relativi
spazi culturali e, mentre l’E.R.S.U. di Sassari detiene cinque fabbricati
adibiti a casa dello studente, una mensa, un edificio adibito ad uffici
amministrativi, due archivi e due pertinenze.
q) L’E.S.A.F. possiede cespiti tutti destinati ad uffici dislocati in diversi
comuni della regione. L’Ente è stato soppresso a far data dal 29 luglio
2005 ai sensi dell’art. 5 della legge finanziaria n. 7/05.
r) L’E.A.F. possiede fabbricati adibiti ad uffici amministrativi, con sede in
Cagliari e Senorbì;
s) L’I.S.O.L.A. detiene cespiti tra i quali figurano: due fabbricati in cui
hanno sede gli uffici dell’ente, diciotto centri pilota, tre edifici adibiti a
bottega, una sala espositiva ed un centro espositivo.
28
6. L’alienazione del patrimonio disponibile e nuove acquisizioni
nell’esercizio 2005
L’Amministrazione ha comunicato10, in sede di verifica del rendiconto esercizio
2005, che relativamente alla dismissione dei beni immobili, l’attività svolta dal
Servizio Centrale Demanio e Patrimonio in collaborazione con i Servizi
Territoriali di Sassari, Tempio-Olbia, Oristano-Nuoro-Medio Campidano, nel
corso del 2005, rientrava nell’ambito degli obiettivi volti allo sviluppo delle
azioni finalizzate alla gestione redditizia del Patrimonio e del Demanio
regionale.
L’alienazione dei beni patrimoniali disponibili della Regione è attualmente
regolata dalla L.R. n.35/95 e successive modifiche che prevede l’inserimento
dei beni immobili di proprietà della Regione (ritenuti non più funzionalmente
utilizzabili per i servizi regionali e non destinabili agli Enti Locali, ovvero che
non rivestano interesse ambientale o culturale) nel programma di dismissione
quinquennale e nell’elenco annuale, che viene approvato dalla Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Demanio e
Patrimonio e successivamente sottoposto al parere della Commissione
consiliare competente.
L’Amministrazione evidenzia che i criteri di scelta del contraente per la vendita
degli immobili (terreni, fabbricati) sono stati predisposti nel rispetto del
disposto della succitata L.R. 35/95, in particolare per la vendita dei fabbricati
facenti parte delle cosiddette “case minime”, sono state applicate le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, della L. n.560/93; per i terreni, invece,
si è fatto ricorso al sistema del pubblico incanto, secondo quanto previsto
dagli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile (ai quali fa rinvio la
L. 35/95) ovvero al sistema della “trattativa privata”, per le cessioni che
rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 1, commi 6 e 8 della stessa
legge.
Inoltre, l’Ufficio competente ha portato a conclusione la procedura di
alienazione di alcuni immobili a “prezzo simbolico” (pari a € 51.65), in favore
degli Enti Locali territoriali. Trattasi di quei beni il cui utilizzo da parte dell’Ente
10 La comunicazione è pervenuta con nota in via FAX del 27.04.2006 dell’Assessorato agli Enti locali.
29
locale, pur non comportando introiti considerevoli per la Regione stessa,
apporta una utilità sociale, con benefici alla qualità della vita della collettività.
Tali cessioni sono state fatte nel rispetto delle condizioni dettate dalla L.R.
35/95, art. 3 comma 3, così come modificato dall’art. 39, comma 6, della L.R.
n. 7/2005. Il valore di vendita degli immobili e di presa in carico nel conto del
patrimonio, è stato determinato dalla Commissione Tecnica Regionale, istituita
ai sensi della predetta norma (art. 2) ed è riferito ai valori di mercato.
La tabella n. 7, (corrispondente a quella in materia di alienazioni predisposta
in sede di giudizio di parificazione 2005) di seguito riportata, descrive in
dettaglio le vendite effettuate nel periodo gennaio – dicembre 2005. Da essa
si evince che l’alienazione degli immobili del patrimonio disponibile ha
comportato introiti al conto entrate del bilancio per un importo complessivo
pari a 1.100.371,72 euro così ripartito:
- alienazioni a seguito di vendita a “prezzo simbolico”, introiti pari a € 413,20;
- alienazioni a seguito di “Pubblico Incanto” introiti pari a €595.000,00;
- alienazioni a seguito di “trattative private” introiti pari a € 504.958,50.
Al riguardo è opportuno riferire che in sede di parifica del rendiconto regionale
per l’esercizio 2005 era stato rilevato che detto importo complessivo non
trovava riscontro nel conto del patrimonio – Sezione II - “Punti di concordanza
tra bilancio e patrimonio” sotto la voce “Entrate del Titolo IV” (alienazione
beni patrimoniali) che indicava, invece, il diverso importo di 1.033.805,38
euro.
In merito alla rilevata differenza l’Assessorato Enti locali (nota 13921 del
30.05.2005) ha precisato, su richiesta di chiarimenti da parte dell’ufficio di
controllo, che detta discrasia scaturisce dalla somma degli importi di
61.957,16 euro, cap. 43602 – Assessorato Lavori Pubblici e di 971.848,25
euro, cap. 41001 – Assessorato Enti locali.
Tuttavia quest’ultimo dato è differente da quello precedentemente trasmesso
all’Ufficio di controllo, essendo stato integrato con i dati aggiornati rispetto a
quelli comunicati alla Ragioneria Regionale in sede di accertamento delle
entrate, risultato pari a 1.100.371,72 euro.
30
Tabella n. 7
Vendite effettuate nel periodo Gennaio - Dicembre anno 2005 VALUTAZ COMMIS TECN.
REG. PREVISIONE VENDITA VENDITE EFFETTUATE
COMUNE FG Mapp Sub T/F mq Acquirente Forma di
dismissione
Valore in euro
a mq/mc
Valore comp.in Euro
Verbale N. data
Deter. vendita Importo in Euro
Contratto data
repertorio
Importo in Euro
ASSEMINI Rio Sa Nuxedda
25 1674 T 221 Comune di Assemìni Trattativa privata 20 mq 4.420,00 n. 82
7.10.2004 67/D del 25.01.05 4.420,00 21.02.2005 4.420,00
ASSEMINI Via lglesias, 22 Fabb. F
20 1654 2 elenco descrittivo
F Casula Giovanni Trattativa privata 27.580,00 n. 69
22/05/04 619/D del 26.04.2005 27.580,00 27.05.2005 27.580,00
CAPOTERRA Rio Liori
4 1194 T 37 Trudu Bruno Trattativa privata 93/mq 3.441,00 117/D del 09.02.2005 3.441,00 15.03.2005 3.441,00
DONORI 25 1647 F Comune di Donori Prezzo simbolico 51,65 15.04.2005 51,65 ELMAS Rio Is Molentis
4 2254-2255 T 33 Impresa Caria Costruzioni
Trattativa privata 220/ mq
7.260,00 N. 67
18/12/2002 116/D del 09.02.2005 7.260,00 15.04.2005 7.260,00
CAGLIARI A/21 1282 F Comune Prezzo Simbolico 51,65 2400/D del 05.12.2005 51,65 21.12.2005 51,65
CAGLIARI 21 1370-1352 T 243 Cadeddu Bruno Trattativa privata 303.750,00 303.750,00 08.07.2005 303.750,00
CARBONIA 32 3161 T 362 Medda Augusto Trattativa privata 3.620,00 118/D del 09.02.2005 3.620,00 08.06.2005 3.620,00
CARLOFORTE 19 1028 F 83 Comune Prezzo simbolico 51,65 2227/D del 23.12.2004 51,65 01.02.2005 51,65
GAVOI 11 1474 F Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 07.04.2005 51,65
SINISCOLA 94 17076 T/F 8428 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 07.04.2005 51,65
USSANA 19-20-23
Vari T 54139 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 04.02.2005 51,65
USSANA 14 525 F Zoncheddu R. Trattativa privata 53.984,50 1088/Ddel18.07.2007 53.984,50 15.12.2005 53.984,50
VIL.L.APUTZU 48 4 T Pezzullo G. Trattativa privata 38.500,00 1002/Ddel 04.07.2005 38.500,00 13.12.2005 38.500,00
SAN VITO 70 319 T 1113 Meloni L Trattativa privata 11.498,00 11.498,00 29.12.2005 11.498,00
SAN VERO MILIS 7 351 T 54 Delogu G. Trattativa privata 4.320,00 4.320,00 27.07.2005 4.320,00
SASSARI 19 5734 F 241 Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 22.04.2005 51,65
SASSARI 47 807 F Comune Prezzo simbolico 51,65 51,65 22.04.2005 51,65
SASSARI 126 vari T Sigg. Loi/Marras Pubblico incanto 595.000,00 78/DSS 06/06/2005 595.000,00 25.07.2005 595.000,00
CASTELSARDO 14 2007 T Sigg. Sini Trattativa privata 25.125,00 25.125,00 28.04.2005 25.125,00
BUDONI 34/39 vari T 1648 Comune Trattativa privata 5. 080,02 5 080,02 16.09.2005 5 080,02
OLBIA 31 14462 T 84 Sigg. Serra/Di Medici Trattativa privata 16.380,00 16.380,00 31.05.2005 16.380,00
TOTALE Vendite 1.100.371,72 Fonte: Assessorato Enti Locali , Finanze e Urbanistica
31
La tabella n. 8 dà conto delle acquisizioni effettuate nel corso dell’anno 2005.
Tabella n. 8
Acquisizioni 2005
FG Mapp. T/F MQ Venditore Contratto valore
SASSARI 82 vari T/F 6.151 Soc. Icom Rep. 3106 del
05.04..2005
6.170.000,00
TOTALE Acquisizioni 6.170.000,00
Fonte: Assessorato Enti locali
Nella tabella seguente si riportano i dati riassuntivi relativi ai beni immobili
disponibili e indisponibili distinti in fabbricati e terreni. Si evidenzia, pertanto,
a fronte di un valore finale patrimoniale di euro 439.773.555,47, un reddito di
593.327,36 euro pari a 0,13 per cento del valore.
Tabella n. 9
Riepilogo generale dei Beni Immobili Indisponibili e Disponibili
Anno 2005
Immobili Indisponibili
N. imm. Superf. mq. Valore Iniziale Variazione in aumento
Variazione in diminuzione Valore finale Reddito
Fabbricati 341 1.108.580 340.235.789,37 7.584.232,72 38.234.692,90 309.585.329,19 9.421,48
Terreni 520 78.101.250 20.550.696,50 2.438.581,48 0,00 22.989.277,98 2.340,26
Totale 861 79.209.830 360.786.485,87 10.022.814,20 38.234.692,90 332.574.607,17 11.761,74
Immobili disponibili
Fabbricati 294 529.071 9.173.098,50 5.586.363,57 552.460,88 54.207.001,19 504.313,00
Terreni 933 35.425.343,73 50.250.039,93 3.957.165,89 1.215.257,71 52.991.947,11 77.252,62
Totale 1227 35.954.414,73 99.423.137,43 9.543.529,46 1.767.718,59 107.198.948,30 581.565,62
Tot. Gen. 2005 2.088 115.164.244,73 460.209.623,30 19.566.343,66 40.002.411,49 439.773.555,47 593.327,36
32
La successiva tabella n. 10 espone le variazioni intercorse nel triennio
2003/2005 circa la consistenza del patrimonio immobiliare e il rapporto tra
il valore complessivo finale degli immobili e il reddito da essi prodotto.
Tabella n. 10
Esercizi N. Imm. Superf. mq. Valore inizialeVariazione in aumento
Variazione in diminuzione Valore finale Reddito %
2003 2002 99.729.375,25 334.666.305,34 26.677.313,29 20.210.922,19 341.132.696,43 239.025,05 0,07
2004 2134 n.p. 341.132.696,43 127.439.563,45 8.362.636,58 460.209.623,30 772.400,99 0,17
2005 2088 115.164.244,73 460.209.623,30 19.566.343,66 40.002.411,49 439.773.555,47 593.327,36 0,13
Raffronto dei Beni immobili Triennio 2003/2005
.
33
7. Il Sistema Informativo Territoriale Regionale
La Direzione generale degli Enti locali11 ha fatto un breve cenno al Sistema
Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.). Trattasi di un progetto che
riguarda la costituzione e l’attuazione di un sistema informativo territoriale
regionale, finalizzato alla condivisione delle informazioni geografiche ed al
potenziamento dei servizi resi al cittadino. In particolare il Sistema si basa
sulla raccolta progressiva delle informazioni, a seguito di continue integrazioni
da parte dei singoli utenti istituzionali, rappresentati inizialmente dai Servizi
della Regione Autonoma della Sardegna e successivamente da altri enti
esterni; informazioni che saranno condivise con numerosi utilizzatori.
I Servizi territorialmente competenti del demanio e patrimonio hanno
evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione di tutto il
patrimonio regionale, omogeneizzando tutte le procedure informatiche
attualmente in uso con una struttura informatica avanzata, che utilizzi dei
data-base documentali e cartografici.
La costituzione ed integrazione dell’archivio unico del patrimonio immobiliare
regionale con la banca dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale, in
fase di realizzazione e sviluppo da parte della Direzione generale, avrebbe
evidenti risvolti positivi sulle attività e sulla gestione unitaria da parte dei
quattro Servizi del demanio e patrimonio e consentirebbe di dotare la Regione
di un sistema in grado di offrire agli utenti una piattaforma conoscitiva
unitaria.
11 Nota n.8601 del 27 marzo 2005 acquisita per la verifica del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2005
34
8. La conservatoria delle coste della Sardegna
Per completare il quadro in materia di patrimonio, l’Amministrazione ha
evidenziato (vd nota n. 8601/2006) il legame con la Conservatoria delle Coste
della Sardegna, istituita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/2 del 9
marzo 2005, la cui struttura, in attesa di una apposita legge regionale, è
articolata in un Comitato interassessoriale di indirizzo, in un Comitato
scientifico ed un Servizio allocato presso la Presidenza della Regione.
Tale struttura ha il compito di gestione e conservazione degli ambiti costieri
del territorio regionale di maggior interesse naturalistico, paesaggistico,
storico e culturale. Nel piano di attività del Conservatore, infatti, approvato
con deliberazione n. 36/1 del 26 luglio 2005, è prevista una ricognizione del
patrimonio immobiliare regionale ricadente nella fascia costiera dei due
chilometri mediante acquisizione dei dati presso tutti gli Assessorati ed enti
regionali. Inoltre è previsto che il Comitato scientifico possa pronunciarsi su
tutti gli atti che riguardano l’alienazione, concessione, comodato d’uso o
qualsiasi altra forma di disposizione dei beni immobiliari della Regione e degli
enti regionali.
L’Assessore degli Enti locali nella deliberazione n. 7/12 del 21 febbraio 2006
evidenzia l’esigenza di favorire, nello spirito di sussidarietà, adeguatezza e
differenziazione e di decentramento, al massimo il ruolo dei Comuni nella
gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà della Regione,
laddove venga accertata l’assenza di interessi sovracomunali o di obiettivi di
valenza regionale. Inoltre rileva l’opportunità di procedere (con specifica
norma inserita all’art. 10, L.R. n.4/06, recante “disposizioni varie in materia di
entrate, riqualificazione della spese, politiche sociali e di sviluppo, in deroga
alla legge12 regionale 5 dicembre 1995 n. 35) alla cessione a prezzo simbolico
ai comuni interessati di una parte consistente del patrimonio alienabile, sia
per la valorizzazione che per la gestione, nonché alla cessione a titolo oneroso
ai rispettivi conduttori dei terreni dell’ex Opera Nazionale Combattenti. Con la
stessa delibera viene approvato l’ottavo elenco annuale dei beni del
patrimonio disponibile da alienare, distinto in due parti: la prima riportante
12 Recante la disciplina per l’alienazione dei beni patrimoniali di proprietà della Regione e degli Enti strumentali.
35
l’elenco dei beni immediatamente cedibili ai comuni, la seconda parte
contenente i beni ritenuti utili per la redazione, unitamente ai rispettivi
comuni, dei progetti integrati di sviluppo locale, nonché i beni da trasferire
alla Conservatoria delle Coste e all’Ente Foreste.
36
9. Problematiche relative alla rivendica dei beni immobili regionali
(art. 14 dello Statuto sardo)
In occasione della verifica e parifica del rendiconto generale della Regione
autonoma della Sardegna per l’esercizio finanziario 2004 (decisione n.
1/05SS.RR), la Corte dei conti ha ritenuto di non poter parificare il conto del
patrimonio in alcune sue parti, tra cui il conto 3 (beni patrimoniali),
sollevando diverse perplessità, illustrate esaustivamente già dalla Sezione del
controllo nella propria relazione di verifica (delibera n. 12/05).
L’esame specifico successivamente condotto per conto proprio dall’Ufficio di
controllo ha consentito di individuare alcune notevoli importanti incertezze
particolarmente in merito ad un immobile urbano, di notevole valore sito in
Cagliari al n. 4 della via Lo Frasso, risultante ora intestato a terzi, soggetti di
diritto privato, a seguito dell’inclusione da parte dell’Agenzia statale del
demanio di detto stabile tra gli edifici destinati alla cartolarizzazione.
In riscontro alle note istruttorie di quest’Ufficio e con riferimento alle
osservazioni formulate dalle SS. RR., la Direzione generale Enti Locali e
Finanze, ha comunicato quanto segue:
<< per quanto concerne le eccezioni riguardanti il conto del patrimonio
immobiliare, pag. 8, identificativo 1119, si tratta di una porzione dello stabile
succitato, distinto alla partita 2505, fg. 18 mapp. 4869 sub. 2 mapp. 4870
sub. 4 e mapp. 5343, categ. B/4, cl. 3 R.C. 43066, piano terzo.
Detto immobile è pervenuto in capo alla R.A.S. a seguito di un verbale di
consegna in data 11 ottobre 1978, redatto ai sensi dell’art. 27 del DPR 22
maggio 1975, n. 480 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Autonoma della Sardegna) a firma congiunta dei rappresentanti dell’A.R. e del
Ministero dei LL.PP. Il verbale di consegna è stato corredato dell’elenco
descrittivo dei locali appartenenti al Demanio dello Stato da trasferire alla
Regione Sarda, che consistono in n. 17 stanze e n. 1 locale servizi.
Da allora l’A.R. ne ha esercitato il possesso uti dominus. Infatti già in data 18
ottobre 1978, a seguito del su citato verbale di consegna, l’immobile è stato
consegnato alla Sezione del controllo della Corte dei conti di Cagliari, con
37
apposito verbale a firma congiunta tra la R.A.S. e il rappresentante della
Corte13.
Per altro verso il Ministero delle finanze - Direzione Generale del Demanio,
con nota del 13 marzo 1983, aveva comunicato all’Intendenza di Finanza di
Cagliari che il trasferimento delle sedi degli uffici periferici del Ministero dei
LL.PP., inseriti nel “primo elenco di beni immobili dello Stato siti nella
provincia di Cagliari, in uso al Ministero dei LL.PP., da trasferire alla R.A.S.”
era subordinato a preventivi accordi, tra Stato e Regione, in ordine alla
ripartizione dei predetti beni.
Avverso il decreto della Agenzia del demanio del 19 luglio 2002, ove era stato
incluso, fra gli altri beni, anche l’immobile in argomento, la Regione con atto
di citazione notificata il 28 luglio 2003 ha convenuto in giudizio la suddetta
Agenzia al fine di “ ottenere l’accertamento che i beni elencati nel decreto
ultimo citato, sono di esclusiva proprietà della R.A.S. ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto Speciale della Sardegna“ (il riferimento normativo, come sarà
dimostrato più avanti, è però errato).
Per questo bene ed altri immobili in occasione del conferimento dal Ministero
dell’Economia e delle Finanza, con decreto del 23 dicembre 2004, al “F.I.P. -
Fondo Immobili Pubblici – “il legale della Regione incaricato ha presentato
ricorso al Tribunale civile di Cagliari al fine di ottenere il suo sequestro
giudiziario. A gennaio 2006 è subentrato, nella difesa della RAS, l’Ufficio
Legale regionale. In sede di procedimento cautelare è emerso che “ le
controparti eccepiscono che i beni oggetto di causa non rientrerebbero nella
previsione di cui all’art. 14 dello Statuto Speciale per la Sardegna, posto che
quasi tutti gli immobili di cui si chiede il sequestro sarebbero pervenuti allo
Stato successivamente al 1 gennaio 1950, ovvero sarebbero ancora
attualmente destinati ad usi governativi”. I legali dell’Amministrazione
contestano la fondatezza della eccezione relativa al supposto discrimine
temporale sull’applicazione dell’art. 14 citato, alla luce della rilevanza
costituzionale della norma di attuazione invocata.
13 Le risposte sono pervenute con nota n. 8601 del 27 marzo 2006
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Da parte dell’Amministrazione sono in corso accertamenti in ordine alla
dedotta persistente destinazione dei beni oggetto di causa a servizi di
competenza statale>>.
Poiché sull’immobile di Via Lo Frasso 4 continuano a persistere numerose
incertezze, il paragrafo che segue mira ad operare il tentativo di fare
chiarezza.
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10. Un caso a sé: lo stabile di Via Lo Frasso n. 4
In tema di trasferimento di beni patrimoniali dallo Stato alla Regione
autonoma della Sardegna, si prospetta come un caso a sé stante quello
dell’immobile sito in Cagliari al n. 4 della Via Antonio Lo Frasso, che a ben 54
anni di distanza dalla disposizione che gli ha dato origine (art. 9 D.P.R. n.
327/1950) continua a rimanere una vicenda non conclusa per l’inerzia delle
parti interessate.
Il trasferimento dell’immobile soprammenzionato dallo Stato alla Regione
trova il suo principale fondamento giuridico nell’art. 9, comma 3°, del D.P.R.
19 maggio 1950, n. 327, il quale prevede che “sono trasferiti alla Regione
autonoma della Sardegna: il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per
la Sardegna e gli uffici del Genio civile…”.
Si tratta di una disposizione che si appalesa come norma speciale rispetto a
quella di carattere generale racchiusa nell’art. 14 dello Statuto di autonomia
speciale, che afferma il diritto della Regione a succedere “nei beni e diritti
patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali…”.
Al D.P.R. n. 327/1950 ha fatto seguito il D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, il cui
art. 27 dà valore confermativo al trasferimento disposto nel 1950 dalla
precedente disposizione, ampliandone il contenuto. Infatti quest’ultima
norma precisa che “il trasferimento alla Regione degli uffici statali di cui ai
precedenti articoli, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti
ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo
arredamento”.
Il riferimento, per quanto concerne il caso specifico, in esame, è agli uffici del
Genio civile e del Provveditorato alle opere pubbliche oggetto del precedente
art. 4, comma 2°, trasferiti alla Regione dopo che le funzioni esercitate dai
suddetti organismi statali erano state riconosciute, sulla base delle
sopraggiunte norme statutarie, di esclusiva competenza regionale.
Dalla complessa ricostruzione normativa testé esposta, è dato dedurre che il
passaggio della proprietà dallo Stato alla Regione non può che intendersi
come avvenuto “ope legis”, in quanto le conseguenti pratiche burocratiche per
la consegna del bene non possono avere rilevanza sino al punto di
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condizionare il diritto della proprietà in capo alla Regione disposto dalla legge,
cioè “ipso iure”, con gli effetti traslativi che ne derivano.
Infatti la norma procedurale che presiede alla “consegna” dell’immobile, cioè
l’art. 39 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, stabilisce che “per la consegna
dei beni dello Stato che passano alla Regione “spetta all’Intendenza di finanza
di Cagliari, all’epoca competente in materia, compilare gli “elenchi dei beni
patrimoniali” da consegnare, previa convalida del Ministro per le finanze.
Si tratta di una disposizione che detta regole per il completamento del quadro
sostanziale, con l’indicazione degli adempimenti di natura burocratica (elenchi
dei beni), dell’ufficio statale tenuto a predisporli (Intendenza di finanza) e
dell’autorità competente a convalidarli (Ministro delle finanze).
Con la consegna del bene la Regione viene immessa nel “possesso” dello
stabile, di cui ha già la proprietà “ope legis”.
Dall’esame degli atti, risulta che la procedura di consegna registri un primo
tentativo soltanto nel 1978, quando il rappresentante del Ministero dei LL.PP.
(Dott. Tancredi PILATO), accertata la consistenza dei locali dello Stato da
trasferire alla Regione ex art. 27 citato, aveva provveduto a consegnare alla
Regione i locali stessi, individuati all’epoca nel solo terzo piano dell’edificio (17
stanze più servizi), come meglio precisato nell’allegato elenco descrittivo del 2
ottobre 1978.
Da una nota successiva del Ministero LL.PP. (n. 5214 del 9 ottobre 1978 è
dato evincere l’esistenza di un nuovo elenco descrittivo dei locali di proprietà
dello Stato, in uso al Ministero LL.PP. da trasferire alla Regione sempre in
attuazione del più volte citato art. 27. A seguire, risulta agli atti un ulteriore
“1° elenco dei beni immobili dello Stato (…), in uso al Ministero dei lavori
pubblici, da trasferire alla Regione Autonoma della Sardegna”, in osservanza
del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480.
In questo ultimo elenco a firma dell’Intendente di finanza e datato 22 maggio
1979 sono ricompresi, questa volta in aggiunta, al già citato piano 3°, anche i
restanti piano terra, 1°, 2° e attico, con l’indicazione dei relativi vani, ed
altresì il piano seminterrato, tutto con l’indicazione dei relativi vani ed
ambienti accessori.
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Quest’ultimo elenco a firma dell’Intendente di finanza, sebbene risulti redatto
per la prima volta in conformità dell’art. 39 del D.P.R. n. 250/1949, non
avendo ottenuto la convalida ministeriale, è rimasto a tutt’oggi privo di effetti.
I motivi della mancata convalida ministeriale non sono noti, tuttavia è
possibile ipotizzare che possa essere dipeso dall’aver considerato che il primo
piano dello stabile continuava ad essere occupato dagli uffici della Ragioneria
regionale dello Stato, che a tutt’oggi, anche dopo la soppressione di detta
Ragioneria14, sono tuttora occupati da una parte del personale della
Ragioneria provinciale dello stato, in attesa di potersi accorpare al restante
personale trasferito da tempo in altra sede.
In tempi più recenti l’Agenzia del demanio ha emanato il decreto 19 luglio
2002 nel cui allegato A sono stati ricompresi numerosi beni dello Stato
dislocati in varie località della Sardegna, compreso l’immobile in discussione,
ai fini della loro privatizzazione ed alienazione della proprietà nel quadro del
programma statale di cartolarizzazione.
Invocando la violazione dell’art. 14 dello Statuto, la Regione ha presentato
ricorso per conflitto d’attribuzioni alla Corte Costituzionale, che con propria
sentenza n. 177 del 2 maggio 2005 ha dichiarato inammissibile il ricorso per
“difetto del necessario tono costituzionale” in quanto il problema è riducibile
ad “una mera vindicatio rerum…” “di competenza dei giudici comuni”. Infatti la
Regione “non deducendo menomazione di poteri o funzioni”, in effetti si limita
a “rivendicare la proprietà di immobili”, che assume ad essa trasferiti de iure,
presupponendo che la loro inclusione nel decreto impugnato ne attribuisca
invece la “proprietà allo Stato”, mentre la Regione assumeva di essere “già
proprietaria” di quei beni “ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, essendo ormai
cessata la loro connessione con servizi di competenza dello Stato”,
soggiungendo “che, ciò malgrado, nessun organo dello Stato gliene ha mai
trasferito il possesso”.
Non ricadendo l’immobile di Via Lo Frasso nella previsione statutaria dell’art.
14, la Sezione del controllo con nota n. 48/P del 16 marzo 2005, ha
14 Per quanto attiene alle vigenti Ragionerie provinciali dello Stato si rileva che la legge finanziaria 2007 prevede ai commi da 426 a 428, nel quadro di una ridefinita articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze su base regionale, la soppressione delle attuali Ragionerie provinciali con conseguente costituzione di uffici regionali denominati “Ragionerie territoriali dello Stato”.
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richiamato l’attenzione del Presidente della Regione sulla mancata definizione
della pratica relativa alla consegna dello stabile.
Tralasciando le comunicazioni intermedie, con nota n. 25133 del 29 settembre
2006 l’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica
comunicava che il piano terzo dello stabile era “stato trasferito alla Regione
col verbale di consegna dell’11 ottobre 1978 a firma del rappresentante del
Ministero dei lavori pubblici Dr. Tancredi Pilato”, per cui l’Amministrazione
regionale da allora si era “sempre comportata uti dominus provvedendo… a
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da cui
l’inserimento nel conto del patrimonio regionale”.
Conseguentemente l’Amministrazione regionale ha convenuto in giudizio
l’Agenzia del demanio onde ottenere “l’accertamento che i beni elencati nel
predetto decreto, relativi al territorio regionale, siano di esclusiva proprietà
della Regione Sardegna”.
Attualmente pende un ricorso per sequestro giudiziario dei predetti beni,
proposto in corso di causa. Quanto alla causa ordinaria, questa sarebbe stata
discussa nell’udienza del 5 dicembre 2006.
In sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per
l’anno 2004 sia la Sezione del Controllo in sede di verifica che le Sezioni
Riunite della Corte dei conti per la Sardegna avevano eccepito l’inclusione nel
conto patrimoniale anche dell’immobile di Via Lo Frasso, sebbene lo stesso
fosse ricompreso fra i beni patrimoniali dello Stato. Al riguardo con la nota per
ultima citata la Regione ha reso noto, attraverso il proprio Assessorato, che
detta iscrizione nel conto del patrimonio regionale è coerente con la intrapresa
azione di rivendica del bene. Infatti un diverso comportamento
dell’Amministrazione regionale sarebbe “lesivo della piena tutela dei propri
interessi nelle controversie in essere”.
In ordine alla predetta giustificazione non può non esprimersi piena
condivisione, in quanto la cancellazione dell’immobile de quo dagli elenchi
patrimoniali regionali sarebbe contradditoria rispetto alle azioni giudiziarie
intraprese, così da essere interpretata come un abbandono delle attivate e
giuste rivendicazioni giudiziarie a difesa della proprietà acquisita, senza che la
stessa possa essere inficiata della mancata consegna ex art. 39 D.P.R. n.
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250/1949, che ha valore di semplice immissione nel possesso del bene già in
proprietà de iure.
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11. ESERCIZIO 2006
L’Amministrazione regionale con nota n. 25133 del 29 settembre 2006 ha
ribadito che l’immobile sito in Cagliari, via Lo Frasso, come già accennato
inserito nell’elenco descrittivo dei beni immobili regionali, è stato trasferito
al patrimonio della RAS con verbale di consegna a seguito delle disposizioni
contenute nel DPR n. 480/75, art. 27.15
L’Amministrazione regionale, sin da quel momento, si è sempre comportata
“uti dominus” provvedendo tra l’altro e senza soluzione di continuità, anche
a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da cui
l’inserimento nel conto del patrimonio regionale.
Con la suddetta nota si è appreso che in data 9 marzo 2006 si è tenuta
l’udienza per la discussione del ricorso per il sequestro giudiziario, proposto
in corso di causa, avente ad oggetto i beni elencati nel decreto della Agenzia
del Demanio del 19 luglio 2002, ove è annotato, tra gli altri beni, anche
l’immobile in argomento. L’udienza risulta rinviata al 12 ottobre 2006. Per
quanto concerne la causa ordinaria la prossima udienza era stata fissata al 5
dicembre 2006.
Il continuo possesso “uti dominus” congiuntamente alla rivendicazione in
sede giudiziale della proprietà del bene paiono giustificare pienamente
l’iscrizione prima e il mantenimento della stessa fin’ora nel conto del
patrimonio regionale; ciò anche ad evitare che un diverso comportamento
della RAS sia lesivo della piena tutela dei propri interessi nella controversia
in essere.
L’Amministrazione conferma che segue costantemente con particolare
attenzione l’andamento del procedimento relativo alla controversia di cui
sopra e che qualora la stessa dovesse concludersi con esito negativo,
provvederà, conformandosi alla pronuncia giurisdizionale, alla immediata
cancellazione del bene in argomento dal conto del patrimonio regionale.
15 “nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna” L’art n. 27 stabilisce che il trasferimento alla regione delle competenze degli uffici statali, nel caso considerato il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e il Genio civile, effettuato ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/50, comporta la successione della regione allo Stato nei diritti e obblighi inerenti agli immobili, sedi degli uffici stessi.
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12. Una importante nuova norma di attuazione: Decreto legislativo 18
sett. 2006, n. 267
Una recente ed importante innovazione normativa in materia di demanio e
patrimonio a modifica di preesistenti norme di attuazione (D.P.R. n.
250/1949): Decreto legislativo n. 18 settembre 2006, n. 267 (norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna).
In materia di trasferimento di beni patrimoniali dello Stato alla Regione
autonoma della Sardegna, una importante e significativa modifica alle vigenti
disposizioni attuative dello Statuto speciale autonomia è stata introdotta dal
Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 267, che sembrerebbe dare
concreta e formale attuazione alle intese raggiunte tra il Presidente della
Regione ed il Presidente del Consiglio dei ministri, di cui la stampa locale ha
dato ampia risonanza.
Le anzidette nuove disposizioni attuative dello Statuto sono composte da un
articolo unico (contraddistinto come art. 1), articolato in quattro commi.
Di particolare significato ed importanza risulta il comma 1, in quanto
abrogativo dell’ultimo comma dell’art. 39 del D.P.R. N. 250/1949, ricompreso
in preesistenti disposizioni di attuazione.
Sul piano sostanziale, detta abrogazione mette fine ad una antica polemica fra
le parti (Stato e Regione) sull’interpretazione delle disposizioni riguardanti il
trasferimento dei beni.
Infatti, mentre lo Stato, facendosi forte della espressione letterale racchiusa
proprio nell’ultimo comma dell’art. 39, oggetto della recente abrogazione,
riteneva che i beni da trasferire dovessero necessariamente limitarsi ai beni
pervenuti allo Stato “anteriormente” alla data di entrata in vigore dello
Statuto sardo di autonomia (10 marzo 1948) e ciò proprio per effetto della
disposizione ora oggetto di approvazione, che letteralmente affermava
“Resteranno allo Stato i beni ad esso pervenuti successivamente all’entrata in
vigore della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3”, di emanazione dello
Statuto regionale. Di segno contrario era l’interpretazione di parte regionale
che, in forza dell’art. 14 del proprio Statuto di autonomia, ha sempre
sostenuto che la successione nei beni dello Stato, esistenti in Sardegna, non
dovesse riscontrare alcuna limitazione temporale, quale quella appena
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ricordata, peraltro inserita in un complesso di norme di semplice valore
procedurale.
Alla luce di quanto precede, appare di tutta evidenza e chiarezza l’importanza
che riveste per la Regione la disposta abrogazione.
Viceversa di particolare rilevanza e di significato innovativo risultano le
restanti disposizioni contenute nelle novellate disposizioni di attuazione, di cui
di seguito si dà conto:
- il comma 2 prevede, con riferimento alla prescrizione statutaria dell’art.
14, la periodica identificazione dei beni sia demaniali che patrimoniali
pervenuti allo Stato in data successiva a quella precedentemente ricordata del
10 marzo 1948 (entrata in vigore dello Statuto sardo) e da trasferire alla
Regione previa loro inclusione negli elenchi previsti dall’art. 39 delle
preesistenti norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 250/1949;
- il comma 3 rassegna, come di consueto, ad una commissione paritetica
l’individuazione dei beni da iscrivere nei citati elenchi. Tra i beni di cui è
consentito il trasferimento figurano anche quelli di interesse storico, artistico
ed archeologico che entrerebbero a far parte del demanio regionale.
Alla Commissione anzidetta è anche demandata la pronuncia in ordine
all’appartenenza dei beni di interesse storico, archeologico, paletnologico ed
artistico, nel rispetto dell’art. 826 del codice civile (Patrimonio dello Stato,
delle Province e dei Comuni).
- Il comma 4, infine preclude il trasferimento alla Regione dei beni di cui al
precedente comma 3, appartenenti al patrimonio indisponibile, almeno fino a
quando perduri la “loro destinazione a servizi di competenza statale”.
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Brevi considerazioni conclusive
Esaminate e valutate le misure comunicate, non resta che formulare le
seguenti sintetiche considerazioni finali:
1. nonostante gli intenti di riforma organica ripetutamente evidenziati nei
Documenti di programmazione finanziaria che si sono succeduti negli
anni, le problematiche segnalate con la deliberazione n. 19/2003
continuano a persistere, in quanto l’indifferibile esigenza di procedere ad
una esaustiva revisione della normativa in materia, al fine di rimuoverne
le criticità esistenti (che la stessa Amministrazione regionale ha
riconosciuto senza riserve), non sono state ancora tradotte in legge,
sebbene sin dall’ottobre 2004 sia stato presentato dall’Esecutivo un
apposito disegno di legge a cui però non risulta sia stato dato alcun
seguito approvativo da parte dell’Assemblea legislativa regionale;
2. si deve peraltro dare atto al competente Assessorato ed alla Giunta di
aver fatto quanto nelle proprie possibilità, sia dando corpo al cennato
Disegno di legge di riforma, sia operando in via amministrativa con
l’emanazione di alcuni provvedimenti di propria competenza, come quelli
attuativi del decentramento attraverso una opportuna articolazione
periferica di unità organizzative in materia di demanio e patrimonio
(D.P.G.R. n. 18/2003 istitutivo dei due Servizi territoriali di Sassari e
Tempio-Olbia; D.P.G.R. n. 188/2004 istitutivo del Servizio territoriale di
Oristano-Nuoro-Medio Campidano);
3. poiché tutto ciò non è ovviamente sufficiente al superamento delle
criticità esistenti, non resta che formulare l’esigenza che da parte dei
competenti organi dell’Esecutivo siano attivate tutte le iniziative
consentite per stimolare l’avvio dell’iter legislativo del predisposto
Disegno di legge di riordino della “Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale”, in quanto si confida che soltanto attraverso un
rinnovato sistema di norme organiche sia possibile superare l’attuale
inammissibile stato di grave incertezza, dando credibilità e veridicità alla
situazione patrimoniale esistente e consentendo il superamento di ogni
possibile dubbio in ordine ai punti di concordanza tra il conto del
patrimonio e quello del bilancio consuntivo.
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