Seconda Relazione della Commissione sullo stato di avanzamento relativo al QCR
COM (2007) 447 DEFINITIVO
Obiettivo della Comunicazione
• Sintetizzare il progresso dei lavori relativi al QCR a partire dalla Prima Relazione della Commissione: COM (2005) 456.
• Rispettare l’impegno di fornire aggiornamenti regolari sul lavoro in questione.
• Dare nuova priorità al diritto contrattuale in materia di consumatori.
Definizione QCR
• Manuale che stabilisca principi, linee guida e una terminologia comune nel campo del diritto contrattuale europeo.
• La Commissione ed il PE potrebbero utilizzarlo per uniformare l’acquis nel diritto contrattuale.
• Non è destinato a garantire un’armonizzazione del diritto privato o a trasformarsi in un Codice Civile europeo.
CONTRIBUTI AI LAVORI PREPARATORI DEL QCR
Forum di discussione europeo: formato dai responsabili delle ricerche, dai membri della rete
QCR, dagli esperti degli Stati membri, da alti responsabili delle imprese e associazioni dei
consumatori, dai ministri, da alti funzionari e da parlamentari europei.
3 incontri: Forum di Londra, 26 settembre 2005
Forum di Vienna, 26 maggio 2006Forum di Stoccarda, 1° marzo 2007
CONTRIBUTO DEL “CONSIGLIO COMPETITIVITA’ ”
• Dare la priorità, nei lavori, ai temi legati alla revisione dell’ acquis in materia di tutela dei
consumatori europei.• Porre l’ accento su aspetti concreti per offrire
vantaggi reali a imprese e consumatori.• Riconoscere chiaramente la distinzione tra i contratti
tra impresa e consumatori (B2C) e tra imprese (B2B).• Ha apprezzato la volontà della Commissione di non
proporre un Codice Civile Europeo.
CONTRIBUTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
• Appoggio al progetto QCR.• I lavori sul QCR devono seguire orientamenti chiari e stabiliti
dalla legislazione comunitaria, quindi potrà essere approvato solo dopo la convalida politica del PE e del Consiglio.
• Ha chiesto alla Commissione stretta collaborazione durante ogni tappa di applicazione del QCR e consultazioni col PE sulla
struttura del QCR e su ogni nuova misura di pianificazione.• Creazione di un gruppo di lavoro parlamentare come guida e
sostegno alle parti interessate su temi come la nozione di consumatore e le clausole abusive.
Resoconto dei risultati prodotti dai seminari sul
diritto contrattuale e dal lavoro dei ricercatori su temi riguardanti il diritto dei consumatori e altri aspetti del diritto contrattuale.
Dati analizzati
Chi conduce i seminari?
• Ricercatori
• Rete degli esperti delle parti interessate (rete- QCR)
• Rete degli esperti degli Stati Membri (seminari a parte)
Suddivisione dati relativi all’acquis dei consumatori:
1. Revisione dell’acquis.2. Direttamente pertinente.3. Contesto essenziale.
TEMI SOSTANZIALI AFFRONTATI NEI SEMINARI SUL QCR
RELATIVI AL DIRITTO COMUNITARIO DEI CONSUMATORI
1. Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA
2. Clausole vessatorie3. Informazioni pre-contrattuali
1. Nozione di CONSUMATORE e PROFESSIONISTA
• Consumatori• Professionisti• Operazioni con obiettivi misti• Interrelazione tra le definizioni proposte
2. CLAUSOLE VESSATORIE• Campo di applicazione del test di abusività. Richiamo alla direttiva 93/13/CE sulle clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
Art.3 Abusività rileva solo per i contratti per adesione: malgrado la (a dispetto della) buona fede vi è significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti del contratto.
• Test di abusività relativo all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del prezzo.
Art.4, comma II, direttiva 93/13/CE la vessatorietà non incide sulla determinazione dell’oggetto del contratto e del corrispettivo dei beni e dei servizi.
3. INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI
• Obbligo d’informazioni in materia di beni/servizi.• Obbligo di fornire informazioni in caso di contratto
con consumatore in condizione svantaggiata.• Ricorsi in caso di inadempimento dell’obbligo
d’informazioni. Richiamo alla direttiva 97/7/CE sulla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza (Art.6 relativo al diritto di recesso).
1° SEMINARIO
VENDITE AI CONSUMATORI
Temi affrontati:
• Nozione di BENE;
• Trasferimento del RISCHIO: rif. Direttiva 1999/44 CE “res perit domino”
• Questione di CONFORMITA’.
2° SEMINARIO
RICORSI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL CONTRATTO
1° PARTE: temi affrontati
• Rivedere la GERARCHIA DEI RICORSI prevista dalla Dir 1999/44 CE;
• Termini validi per la ROTTURA DEL CONTRATTO;
• Casi di difetti SCOPERTI o EVIDENTI.
2° PARTE: diritto di recesso
• Campo di applicazione: B2B o B2C?
• Modalità d’esercizio;
• Tempi d’attesa;
• Limiti di tempo.
3° PARTE: risarcimento danni e responsabilità dei produttori
• Motivi di deroga alla responsabilità oggettiva es: pacchetto viaggio;
• Mancanza profitti futuri es: materiale da palestra;
• Responsabilità dei produttori: Dir 2001/95 CE ”responsabile è chi non controlla”
es: orsacchiotto cinese
SEMINARI SU ALTRI ACQUIS DEL DIRITTO EUROPEO DEI CONTRATTI
• Diritto delle assicurazioni
• Commercio elettronico (e-commerce)
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
• Obbligo di divulgazione (per il richiedente)
• Obbligo di divulgazione (per l’assicuratore)
• Termine di nullità.
COMMERCIO ELETTRONICO
• Contratti non sollecitati.• Diritto di revoca.• Definizione di “messaggio giunto a destinazione,
inviato e trasferito” nelle comunicazioni elettroniche.
Seminari sul diritto generale dei contratti
Contenuto ed effetti del contratto
• Dichiarazioni che danno luogo ad obblighi contrattuali
• Clausole di un contratto
• Stipulazione a favore di un terzo
Seminari sul diritto generale dei contratti
Autorità degli agenti
• Uso dei termini “agente” e “rappresentante”
• Distinzione fra rappresentanza diretta e indiretta
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