Patronato INCA CGIL
La manovra di dicembre 2011
le modifiche in materia pensionistica
(legge n. 214 del 22.12.2011)
1Area Previdenza e Assistenza
29 febbraio 2012
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Legge n. 214 del 22.12.2011
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Art. 21 – Soppressione Enti ed Organismi
La manovra Monti-Fornero
2Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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La manovra Monti-Fornero
Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)
Le finalità dichiarate dell'intervento sono:
•equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
abbattimento dei privilegi e clausole derogative solo per i più deboli
•flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici
•incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa
•adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita
3Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011(Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici)
1.Pro-quota contributivo (comma 2)2.Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16)3.Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5)4.Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3)a.Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6 , 7 e 15-bis)b.Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis)5.Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18)6.Pensione anticipata dei lavoratori “usurati” (commi 17 e 17-bis)7.Armonizzazione (comma 18)8.Pensione in totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19)9.Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (comma 8)10.Aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23)11.Decontribuzione (comma 28)12.Casse dei liberi professionisti (comma 24)13.Rivalutazione delle pensioni (comma 25)14.Contributo solidarietà iscritti e pensionati ex Fondi e Fondo Volo (comma 21)
La manovra Monti-Fornero
4Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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Il pro-quota contributivo per tutti
sistema retributivo:pro-rata calcolato su contributi maturata fino al 31.12.2011 Quota B su contributi
maturati dal 1.1.1993 al 31.12.2011
Quota A sui contributi maturati fino al 31.12.1992
sistema contributivo:pro-rata calcolato su contributi maturati dopo il 31.12.2011
Quota C su contributi maturati dal 1.1.2012 alla cessazione
L’importo della pensione è dato dalla somma delle tre quote A+B +C
Lavoratori con almeno 18 anni di
contributi al 31.12.1995
comma 2
Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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Prosecuzione attività
lavorativa
La possibilità di recesso “ad nutum” (datori lavoro privati) viene differita fino al limite max di 70 anni
Per i pubblici dipendenti resta fermo limite max rispettivi ordinamenti oppure possono proseguire fino a 70 anni ?
comma 4
Flessibilità ed incentivazione
6Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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Il proseguimento dell’attività lavorativa viene incentivato con l’introduzione per tutti del pro-quota contributivo e con la definizione (prevista nel 2013) dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni*
La quota di pensione contributiva sarà calcolata con l’applicazione del coefficiente corrispondente all’età del lavoratore al momento del pensionamento
Attualmente in caso di pensionamento dopo i 65 anni si applica, comunque, il coefficiente dei 65 anni
*Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita; è prevista la definizione dei coefficienti anche per età superiori a 70 anni (quando con l’adeguamento si arriverà all’unità intera )
comma 4
7Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Flessibilità ed incentivazione
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Incremento età pensione in relazione aspettativa di vita valori stimati nella relazione tecnica*
anni Incremento graduale Incremento cumulato
2013 3 mesi 3 mesi
2016 4 mesi 7 mesi
2019 4 mesi 11 mesi
2021 3 mesi 1 anno e 2 mesi
2023 3 mesi 1 anno e 5 mesi
2025 3 mesi 1 anno e 8 mesi
2027 3 mesi 1 anno e 11 mesi
2029** 2 mesi 2 anni e 1 mese
*I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat
** Dal 2029 l’incremento stimato è di due mesi per ogni biennio successivo
L’adeguamento dell’età
8Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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La distinzione
Lavoratori che maturano diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011
Lavoratori che maturano diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011
Mantenimento dei vecchi requisiti d’accesso e del regime delle decorrenze
Nuovi requisiti d’accesso e abolizione del regime delle decorrenze
commi 3 e 5
Possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione
del diritto a pensione
9Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I nuovi trattamenti pensionistici
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Per i lavoratori che maturano
il diritto a pensione dopo
il 31.12.2011
Pensione vecchiaia
Pensione vecchiaia anticipata
Pensione anzianità
Pensione vecchiaia
Pensione anticipata
comma 3
I nuovi trattamenti pensionistici
10Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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Comma 5
Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal:•1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto• giorno successivo a quello di maturazione del diritto
Le “finestre” si continuano ad applicare per: •coloro che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2011 •le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 •i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del Dlgs n. 67/2011 •i lavoratori derogati
Abolizione del regime delle decorrenze
11Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I nuovi trattamenti pensionistici
Patronato INCA CGIL 12Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012
Con anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore o superiore a 18 anni:
Regime misto
Con primo accredito contributivo successivo al 1.1.1996:
Regime contributivo
I nuovi trattamenti pensionistici
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Area Previdenza e Assistenza
Lavoratori e lavoratriciassicurati prima del 1.1.1996
Lavoratori e lavoratriciassicurati prima del 1.1.1996
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* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.
Uomini - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati
Tipologia di prestazione
Età anagrafica Anzianità contributiva
Vecchiaia
66 anni con incremento progressivo per
adeguamenti alla speranza di vita
20 anni
Anticipata Qualsiasi *
42 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita
commi 6, 7 e 10
I nuovi trattamenti pensionistici
14Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Patronato INCA CGIL
* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.
DONNE
Tipologia di prestazione
Età anagraficaAnzianità
contributivaSettore privato Settore pubblicoDipendenti Autonome
Vecchiaia
Innalzamento graduale da 62 a
66 anni con aggiunta
incremento speranza di vita
Innalzamento graduale da 63
anni e 6 mesi a 66 anni con aggiunta
incremento speranza di vita
66 anni con incremento
progressivo per adeguamenti
alla speranza di vita
20 anni
Anticipata Qualsiasi *
41 anni e 1 mese nel 2012 con
incrementi graduali, anche, per gli
adeguamenti alle attese di vita
commi 6, 7 e 10
15Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I nuovi trattamenti pensionistici
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L’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle autonome ed iscritte alla gestione separata
La pensione di vecchiaia delle donne
PeriodoDipendenti
private(anni e mesi)
Autonome e parasubordinate
(anni e mesi)
Dipendenti pubbliche (anni e mesi)
2011 60* 60* 61*
dal 2012 62 63 e 6
66dal 2014 63 e 6 64 e 6
dal 2016 65 65 e 6
dal 2018 66 66
dal 2021** 67 67 67
* più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni
16Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I nuovi trattamenti pensionistici
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Lavoratori (uomini) dipendenti ed autonomi del settore privato dipendenti (uomini e donne) del settore pubblico
Anno Nuova età
(anni)Aumento speranza di vita
(mesi)Età con aumento
(anni e mesi)
2012
66
-- 662013 3
66 e 32014 --2015 --2016 4
66 e 72017 --2018 --2019 4
66 e 112020 --2021 3 67 e 2
Gli uomini lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, con l’incorporazione della finestra nel diritto, anticipano di 6 mesi il pensionamento
comma 6
La pensione di vecchiaia
17Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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comma 6
La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia – Lavoratrici (donne) del settore privato
Anno
Aumento speranza
di vita (mesi)
Dipendenti Autonome e Gest. Sep.
Nuova età(anni e mesi)
Età con aumento (anni e mesi)
Nuova età (anni e mesi)
Età con aumento (anni e mesi)
2012 -- 62 62 63 e 6 63 e 62013 3 62 62 e 3 63 e 6 63 e 92014 --
63 e 6 63 e 9 64 e 6 64 e 92015 --2016 4
65 65 e 7 65 e 6 66 e 12017 --2018 --
66
66 e 7
66
66 e 72019 4
66 e 11 66 e 112020 --2021 3 67 e 2 67 e 2
18Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
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comma 6
La pensione di vecchiaia
Anno
Aumento speranza di vita
(mesi)
L’età pensionabile delle lavoratriciDipendenti private
(anni e mesi)Autonome e parasubordinate
(anni e mesi)Dipendenti pubbliche
(anni e mesi)
2011 -- 60 * 60 * 61*2012 -- 62 63 e 6 662013 3 62 e 3 63 e 9 66 e 32014 63 e 9 64 e 9 66 e 32015 63 e 9 64 e 9 66 e 32016 4 65 e 7 66 e 1 66 e 72017 65 e 7 66 e 1 66 e 72018 66 e 7 66 e 7 66 e 72019 4 66 e 11 66 e 11 66 e 112020 66 e 11 66 e 11 66 e 112021 3 67 e 2 ** 67 e 2 ** 67 e 2 **2022 67 e 2 67 e 2 67 e 22023 3 67 e 5 67 e 5 67 e 52024 67 e 5 67 e 5 67 e 52025 3 67 e 8 67 e 8 67 e 82026 67 e 8 67 e 8 67 e 8*attesa per la finestra mobile (12/18 mesi)** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni
*attesa per la finestra mobile (12/18 mesi)** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni
19Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Patronato INCA CGIL
La pensione di vecchiaia
20Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953
Nata entro il mese di
Matura il requisito il mese di
All’età di
In pensione dal
Gennaio 1952 Ottobre 2015 63 anni e 9 mesi 1° novembre 2015Febbraio 1952 Novembre 2015 63 anni e 9 mesi 1° dicembre 2015
Marzo 1952 Dicembre 2015 63 anni e 9 mesi 1° gennaio 2016Aprile 1952* Novembre 2017 65 anni e 7 mesi 1° dicembre 2017Maggio 1952* Dicembre 2017 65 anni e 7 mesi 1° gennaio 2018Giugno 1952* Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019Luglio 1952* Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019Agosto 1952* Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019
Settembre 1952* Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019Ottobre 1952* Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019
Novembre 1952* Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019Dicembre 1952* Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° gennaio 2020Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1° febbraio 2020
*le nate entro il 31.12.1952 possono anticipare il pensionamento a 64 anni
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comma 15-bis
La pensione di vecchiaia
21Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano nel 2012 i requisiti per il diritto a pensione:
• 60 anni di età
• 20 anni di contribuzione
possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 64* anni di età (se più favorevole)
*adeguati all’incremento della speranza di vita?
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La pensione di vecchiaia
22Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Mese e anno di nascitaRequisito anagrafico
(anni e mesi)
da gennaio a marzo 1952 63 e 9 (20 anni di contributi alla decorrenza)
da aprile e maggio 1952 64 (20 anni di contributi nel 2012)
da giugno a dicembre 1952 64 (20 anni di contributi nel 2012)
da gennaio a dicembre 1953 66 e 11(20 anni di contributi alla decorrenza)
gennaio 1954 66 e 11(20 anni di contributi alla decorrenza)
da febbraio a dicembre 1954 67 e 2(20 anni di contributi alla decorrenza)
Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954
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La pensione di vecchiaia
23Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953
Nata entro il mese di
Matura il requisito nel mese di*
All’età di
In pensione dal
Gennaio 1952 Agosto 2018 66 anni e 7 mesi 1° settembre 2018Febbraio 1952 Settembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° ottobre 2018
Marzo 1952 Ottobre 2018 66 anni e 7 mesi 1° novembre 2018Aprile 1952 Novembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° dicembre 2018Maggio 1952 Dicembre 2018 66 anni e 7 mesi 1° gennaio 2019Giugno 1952 Maggio 2019 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019Luglio 1952 Giugno 2019 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019Agosto 1952 Luglio 2019 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019
Settembre 1952 Agosto 2019 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019Ottobre 1952 Settembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019
Novembre 1952 Ottobre 2019 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019Dicembre 1952 Novembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019Gennaio 1953 Dicembre 2019 66 anni e 11 mesi 1° gennaio 2020Febbraio 1953 Gennaio 2020 66 anni e 11 mesi 1° febbraio 2020
Patronato INCA CGIL
La pensione di vecchiaia
24Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni
Il requisito contributivo fissato dal decreto
Il requisito contributivo per i derogati dall’innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ...
•lavoratori con 15 anni al 31.12.1992;•autorizzati alla prosecuzione volontaria al 31.12.1992;•lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;•lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell’età non raggiungono il requisito contributivo (requisito personalizzato);
i lavoratori non vedenti che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10 anni di anzianità contributiva …
Patronato INCA CGIL
La pensione di vecchiaia
25Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni
Il requisito contributivo fissato dal decreto
Secondo il ministero del lavoro, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione non può essere ancora assicurata ….. una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del d.l. 201/2011, porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia ……
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Opzione per il sistema contributivo
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I lavoratori e le lavoratrici che avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995
possono continuare ad optare per il sistema di calcolo contributivo
se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 31.12.1995
(Art. 24, comma 7)
Area Previdenza e Assistenza
La pensione di vecchiaia
Possono accedere al pensionamento di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi all’età minima prevista per i lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 indipendentemente dall’importo di pensione
Patronato INCA CGIL
La pensione anticipata
27Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla legge n. 214/2011
Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.
Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.
comma 10
AnnoAnzianità contributiva
per le donne(anni e mesi)
Anzianità contributivaper gli uomini(anni e mesi)
2012 41 e 1 42 e 1
2013 41 e 2 42 e 2
Dal 2014 41 e 3 42 e 3
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AnnoAumento
speranza di vita (mesi)
Anzianità contributiva per le donne(anni e mesi)
Anzianità contributiva per gli uomini(anni e mesi)
2012 -- 41 e 1 42 e 12013 3 41 e 5 42 e 52014 41 e 6 42 e 62015 41 e 6 42 e 62016 4 41 e 10 42 e 102017 41 e 10 42 e 102018 41 e 10 42 e 102019 4 42 e 2 43 e 22020 42 e 2 43 e 22021 3 42 e 5 43 e 52022 42 e 5 43 e 52023 3 42 e 8 43 e 82024 42 e 8 43 e 82025 3 42 e 11 43 e 11
Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12)Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12)
Area Previdenza e Assistenza
La pensione anticipata
Patronato INCA CGIL
Se in pensione anticipata ad età
inferiore a 62 anni *
Riduzione quota pensione relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011:
1% ** per i primi due anni mancanti a raggiungimento 62 anni età;
2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 62 se superiore a 2 anni.
Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni, 3 anni e 6 mesi. Riduzione:
• per i primi due anni mancanti a 62 (da 60 a 62) = 1% x 2 = 2%
• per l’ulteriore anno mancante a 62 (da 59 a 60) = 2% x 1 = 2%
• per la frazione di anno (da 58 e 6 mesi a 59) = 2% x 6/12 = 1%
Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del 5%
* Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato alle attese di vita; ** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d’anno.
comma 10
29Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata
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La pensione anticipata
La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da:
•prestazione effettiva di lavoro,•periodi di astensione obbligatoria per maternità, •assolvimento degli obblighi di leva, •infortunio,•malattia•cassa integrazione guadagni ordinaria.
Previsto nel milleproroghe: non ancora legge
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I lavoratori del settore privato che nel 2012 maturano i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con:
•Almeno 60 anni di età
•Almeno 35 anni di contribuzione
•Quota 96
Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64* anni
Requisiti al 31 dicembre 2012 Anno maturazione diritto
(64* anni di età)Età contributi quota
60 36
96
2016 (con 40 anni di contributi)
61 35 2015 (con 39 anni di contributi)
63 35 2013 (con 35 anni di contributi)
comma 15-bis
31Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata
*adeguati all’incremento della speranza di vita?
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Lavoratori e lavoratricidella scuola e dell’AfamLavoratori e lavoratricidella scuola e dell’Afam
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Personale scolastico e AFAM
33
La pensione del personale del comparto scuola ed La pensione del personale del comparto scuola ed Afam decorrerà Afam decorrerà
dall'inizio dell'anno scolastico o accademico dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)(1° settembre o 1° novembre)
dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipatapensione di vecchiaia o anticipata
(Art. 24, comma 5)
Area Previdenza e Assistenza
Patronato INCA CGIL
34
Personale della scuola e dell’afam
Periododal al
Aumento speranza di vita (mesi)
Età (anni)
Età con aumento
(anni e mesi)
Decorrenza
Personale scolastico
Personale afam
1.1.2012--31.12.2012 --
66
66
1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti
1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti
1.1.2013--31.12.2015 3 66 e 3
1.1.2016--31.12.2018 4 66 e 7
1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 11
1.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2
La pensione di vecchiaia
Patronato INCA CGIL
35
La pensione anticipata
Personale della scuola e dell’afam
Anno
Aumento speranza di vita (mesi)
Anzianità contributiva Decorrenza*Uomini (anni e
mesi)
Donne(anni e mesi)
Personale scolastico
Personale afam
2012 -- 42 e 1 41 e 1
1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti
1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti
2013 3 42 e 5 41 e 5
2014-2015 -- 42 e 6 41 e 6
2016-2018 4 42 e 10 41 e 10
2019-2020 4 43 e 2 42 e 2
2021-2022 3 43 e 5 42 e 5
*Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell’1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
Patronato INCA CGIL
Personale scolastico e AFAM
36
LeLe lavoratrici lavoratrici del comparto scuola ed Afamdel comparto scuola ed Afam che in via sperimentale (fino al 2015*) optano per il calcolo
contributivo
possono andare in pensione possono andare in pensione dall'inizio dell'anno dall'inizio dell'anno scolastico o accademico scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre)(1° settembre o 1° novembre)successivo** successivo** a quello in cui maturano i requisiti di a quello in cui maturano i requisiti di
35 anni di contributi e 57*** anni di età
(Art. 24, comma 5)
Area Previdenza e Assistenza
* il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015;
** trova applicazione la legge 148/2011 anche se disapplicata;*** l’età va adeguata all’incremento della speranza di vita (57 anni e 3
mesi nel 2013)
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Lavoratori e lavoratriciassicurati dal 1.1.1996Lavoratori e lavoratriciassicurati dal 1.1.1996
Patronato INCA CGIL
La pensione di vecchiaia per i lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al raggiungimento:
• della stessa età prevista per gli assicurati prima del 1.1.1996• di almeno 20 anni di anzianità contributiva
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 643,50 euro mensili nel 2012).
All’età di 70 anni si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
38
(Art. 24, commi 6 e 7)
Area Previdenza e Assistenza
La pensione di vecchiaia
Patronato INCA CGIL
39Area Previdenza e Assistenza
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996
Periodo
Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)
Anzianità contributiva
(anni)
Importo minimo di pensione
Lavoratrici dipendenti
private
Lavoratrici autonome e
parasubordinate
Lavoratrici pubbliche – Lavoratori dipendenti
privati e autonomi
2012 62 63 e 6 66
20
Nel 2012 1,5 volte importo assegno sociale
rivalutato *
2013 62 e 3 63 e 9 66 e 3
2014-2015 63 e 9 64 e 9 66 e 3
2016-2017 65 e 7 66 e 1 66 e 7
2018 66 e 7 66 e 7 66 e 7
* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento.
* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento.
La pensione di vecchiaia
Patronato INCA CGIL
Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata
dopo il 1° gennaio 1996
anni età contribuzione Importo pensione
2012 70 anni
Almeno 5 anni di contribuzione
effettiva
ininfluente2013-2015 70 anni e 3 mesi
2016-2018 70 anni e 7 mesi
2019-2020 70 anni e 11 mesi
2021-2022 71 anni e 2 mesi
2023-2024 71 anni e 5 mesi
La pensione di vecchiaia
Patronato INCA CGIL
La pensione anticipata si consegue al raggiungimento della anzianità contributiva prevista per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996, adeguata alla speranza di vita (art. 24, comma 12).
41
(Art. 24, commi 10 e 12)
Area Previdenza e Assistenza
Anno
Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita
Donne(anni e mesi)
Uomini(anni e mesi)
2012 41 e 1 42 e 1
2013 41 e 5 42 e 5
2014-2015 41 e 6 42 e 6
2016-2018 41 e 10 42 e 10
La pensione anticipata
Patronato INCA CGIL
42
AnnoAumento
speranza di vita (mesi)
Anzianità contributiva per le donne(anni e mesi)
Anzianità contributiva per gli uomini(anni e mesi)
2012 -- 41 e 1 42 e 12013 3 41 e 5 42 e 52014 41 e 6 42 e 62015 41 e 6 42 e 62016 4 41 e 10 42 e 102017 41 e 10 42 e 102018 41 e 10 42 e 102019 4 42 e 2 43 e 22020 42 e 2 43 e 22021 3 42 e 5 43 e 52022 42 e 5 43 e 52023 3 42 e 8 43 e 82024 42 e 8 43 e 82025 3 42 e 11 43 e 11
Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vitaIl requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita
Area Previdenza e Assistenza
La pensione anticipata
Patronato INCA CGIL
I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata con almeno:
• 63 anni di età• 20 anni di contribuzione effettiva*
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (circa euro 1.201,20 mensili nel 2012)
43
(Art. 24, comma 11)
Area Previdenza e Assistenza
La pensione anticipata
* Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni
Patronato INCA CGIL
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996
Tipologia prestazione
età contribuzione Importo pensione
Pensione anticipata
Da 63 anni (nel 2012) a
prima dell’età
pensionabile
Almeno 20 anni
(contribuzione effettiva)
Non inferiore a importo più elevato tra:
• 2,8 volte importo AS anno 2012 rivalutato in base a variazione PIL del quinquennio precedente anno da rivalutare
• 2,8 volte importo AS relativo anno pensionamento
La pensione anticipata
Patronato INCA CGIL
La pensione anticipata
Ulteriore possibilità di pensionamento per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996
Anno
Anzianità contributiva
minima (anni)
Aumento speranza di vita (mesi)
Età anagrafica
(anni)
Età anagrafica minima con aumento
(anni e mesi)
Importo minimo di pensione
2012
20 effettivi
--
63
63 2,8 volte l’importo dell’AS2013 3 63 e 3
Il più elevato tra2,8 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato in base alla variazione media quinquennale del PIL;2,8 volte l’importo dell’AS relativo all’anno del pensionamento
2014 -- 63 e 32015 -- 63 e 32016 4 63 e 72017 -- 63 e 72018 -- 63 e 72019 4 63 e 112020 -- 63 e 112021 3 64 e 2
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Lavoratrici e lavoratori
derogati dai nuovi requisiti
Lavoratrici e lavoratori
derogati dai nuovi requisiti
Patronato INCA CGIL
Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012
Le lavoratrici che in via sperimentale (fino al 2015) optano per il calcolo contributivo
comma 14
I derogati
47Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Continuano a maturare i requisiti ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 con:
•35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti
•35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome
Patronato INCA CGIL
Lavoratrici che in via sperimentale optano per il calcolo contributivo
comma 14
I derogati
48Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
AnnoDipendenti Autonome
Età (anni e mesi)
ContributiEtà
(anni e mesi)Contributi
2012 57
35
58
352013 57 e 3 58 e 3
2014 57 e 3 58 e 3
Il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015
Patronato INCA CGIL
Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012
Nel limite di determinate risorse i lavoratori
comma 14
49Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
•In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione della mobilità;
•In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
•titolari, al 4.12. 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4.12.2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59* anni di età);
• autorizzati prima del 4.12. 2011 alla prosecuzione volontaria;
• dipendenti pubblici in esonero al 4.12. 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011
È previsto un decreto interministeriale (entro 3 mesi dal 27.12.2011**)
che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari
I derogati
*nel milleproghe è prevista modifica a 60 anni**nel milleproroghe il decreto è previsto entro il 30 giugno 2012
Patronato INCA CGIL
Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011, in base ad accordi individuali , o per accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
•la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,(comunicazioni agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale); •possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.•lavoratori che al 31.10.2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/200) che maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, il requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a), della legge 243/2004)
50Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I derogatiConservano i
vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012
Nel limite di determinate risorse i lavoratori
Il decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari è prorogato al 30.6.2012
Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge
Patronato INCA CGIL
Sono esclusi da applicazione dei
nuovi requisiti per il diritto
• Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia (ordinamento civile e militare)
• Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco
• I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere
Con successivo decreto verranno armonizzati i requisiti di accesso tenuto conto delle peculiarità,
delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori
comma 18
51Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Gli iscritti ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli dell’Ago ed in particolare
I derogati
Patronato INCA CGIL
Gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto a pensione, anche, con il meccanismo delle “quote”.
Vengono però incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto a pensione
Resta confermata l’applicazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.
comma 17 e 17-bis
52Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I derogati
Patronato INCA CGIL
Lavori usuranti
Confermato il requisito con meccanismo delle quote
Confermato il regime delle decorrenze (finestra mobile)
Viene innalzato il requisito anagrafico e quello della quota
Dal 1.1.2012 si applica la Tabella B (legge 247/2007)
comma 17
53Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Patronato INCA CGIL
comma 17
Hanno diritto ai benefici “pieni” i lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti di cui al DM 9/5/1999; gli addetti alla linea catena; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone; i lavoratori che svolgono attività notturna per tutto l’anno e i turnisti che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all’anno
54Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici “pieni”
Periodo
Anzianità contributiva
minima
Requisiti previgenti (DLgs 67/2011)
Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-
renza
Età minima al pensionamento
(anni e mesi)
35
Età minima
QuotaEtà
minima Quota da a
2011 57 94 -- --
12 mesi dalla
maturazione dei
requisiti
58 60
2012 57 94 60 96 61 62
2013-2015 58 e 3 94 e 3 61 e 3 97 e 3 62 e 3 63 e 3
2016-2018 58 e 7 94 e 7 61 e 7 97 e 7 62 e 7 63 e 7
2019-2020 58 e 11 94 e 11 61 e 11 97 e 11 62 e 11 63 e 11
2021-2022 59 e 2 95 e 2 62 e 2 98 e 2 63 e 2 64 e 2
Patronato INCA CGIL
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 72 e 77 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 1 anno per l’età anagrafica e di una unità per la quota
comma 17
55Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 72/77 notti annue
Periodo
Anzianità contributiva
minima
Requisiti previgenti (Dlgs 67/2011)
Nuovi requisiti(L. 214/2011) Decor-
renza
Età minima al pensionamento
(anni e mesi)
35
Età minima
Quota*Età
minima Quota* da a
2011 58 94 -- --
12 mesi dopo aver maturato i requisiti
59 60
2012 58 94 61 97 62 63
2013-2015 59 e 3 94 e 3 62 e 3 98 e 3 63 e 3 64 e 3
2016-2018 59 e 7 94 e 7 62 e 7 98 e 7 63 e 7 64 e 7
2019-2020 59 e 11 94 e 11 62 e 11 98 e 11 63 e 11 64 e 11
2021-2022 60 e 2 95 e 2 63 e 2 99 e 2 64 e 2 65 e 2
Patronato INCA CGIL
Per i lavoratori turnisti che svolgono attività notturna per un numero di giornate all’anno compreso tra 64 e 71 i requisiti previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 247/2007 sono incrementati di 2 anno per l’età anagrafica e di 2 unità per la quota
comma 17
56Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
La pensione anticipata dei lavoratori usurati
Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti: notturni con 64/71 notti annue
Periodo
Anzianità contributiva
minima
Requisiti previgenti(DLgs 67/2011)
Nuovi requisiti (L. 214/2011) Decor-
renza
Età minima al pensionamento
(anni e mesi)
35
Età minima
Quota*Età
minima Quota* da a
2011 59 94 -- --
12 mesi dopo aver
maturato i requisiti
60
2012 59 94 62 98 63 64
2013-2015 60 e 3 94 e 3 63 e 3 99 e 3 64 e 3 65 e 3
2016-2018 60 e 7 94 e 7 63 e 7 99 e 7 64 e 7 65 e 7
2019-2020 60 e 11 94 e 11 63 e 11 99 e 11 64 e 11 65 e 11
2021-2022 61 e 2 95 e 2 64 e 2 100 e 2 66 e 2 67 e 2
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Assegno socialeAssegno sociale
Patronato INCA CGIL
Dal 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale e dell’assegno sociale
derivante da invalidità civile è incrementato di 1 anno
58Area Previdenza e Assistenza
(Art. 24, comma 8)
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
L’adeguamento dei limiti di età in relazione all’aumento della speranza di vita si applica anche per conseguire il
diritto all’assegno sociale
Patronato INCA CGIL
Requisiti anagrafici per l’assegno socialePeriodo
dal al
Aumento speranza di vita
(anni e mesi)
Età minima (anni)
Età con aumento (anni e mesi)
Decorrenza
1.1.2012--31.12.2012 --
65
65
1° giorno del mese successivo a quello di
maturazione dei requisiti
1.1.2013--31.12.2013 365 e 3
1.1.2014--31.12.2015 --1.1.2016--31.12.2017 4 65 e 71.1.2018--1.12.2018 --
6666 e 7
1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 111.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2
Le prestazioni in favore degli invalidi civili e dei non udenti saranno trasformate in assegno sociale non più a 65 anni ma al compimento dell’età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale
comma 8
59Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Patronato INCA CGIL
60
AnnoAumento presunto speranza di vita
(mesi)
Età anagrafica (anni e mesi)
2012 -- 652013 3 65 e 32014 65 e 32015 65 e 32016 4 65 e 7 *2017 65 e 72018 66 e 7 **2019 4 66 e 112020 66 e 112021 3 67 e 22022 67 e 22023 3 67 e 52024 67 e 52025 3 67 e 8
* Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.
* Nel 2016 l’età coincide con l’età pensionabile delle dipendenti private** Dal 2018 l’età coincide con quella per la vecchiaia di tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.
Area Previdenza e Assistenza
I nuovi requisiti per l’assegno sociale
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Pensioni in totalizzazione(D.Lgs. n. 42/2006)
Pensioni in totalizzazione(D.Lgs. n. 42/2006)
Patronato INCA CGIL
62
(Art. 24, comma 19)
Dal 1.1.2012 possono essere cumulati,
per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contributi,
tutti i periodi assicurativi
anche se inferiori a 3 anni nella singola gestione.
Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006Modifica all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006
Area Previdenza e Assistenza
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Coefficienti di trasformazioneCoefficienti di trasformazione
Patronato INCA CGIL
I coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo con il sistema contributivo, nella prossima revisione triennale (1.1.2013), verranno ridefiniti fino alla età di 70 anni (indicizzati).
Quando con l’adeguamento alla speranza di vita si arriverà all’unità intera si definiranno coefficienti anche per gli ultra 70enni.
Così come per gli incrementi di speranza di vita, dal 2019 la revisione dei coefficienti avrà cadenza biennale.
(Art. 24, comma 16)
Coefficienti di trasformazione
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Perequazione delle pensioniPerequazione delle pensioni
Patronato INCA CGIL
Legge n. 388/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione
Qualsiasi
Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100
Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90
Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75
Legge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010)
Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione
Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM 100
Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75
Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna alla legge 388/2000Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione
Qualsiasi
Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100
Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90
Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75
La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia
66Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Patronato INCA CGIL
Esempi di rivalutaziopne secondo la legge n. 111/2011
Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012
2.341,001.405,05
2,6%100 36,53
2399,43935,95 90 21,90
2.500,001.405,05
2,6%70 25,57
2.525,571.094,95 0 0
3.000,001.405,05
2,6%70 25,57
3.025,571.594,95 0 0
3.500,001.405,05
2,6%70 25,57
3.525,572.094,95 0 0
*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione
Legge n. 111/2011 (dal 1.1.2012 al 31.12.2013)Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione
Fino a 2.341,75 euro (468,35*5)Fino a 5 Volte il TM
Fino a 1.405,05 euro 100
Da 1.405,05 a 2.341,75 euro 90
Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5) superiore a 5 volte il TM
Fino a 1.405,05 euro 70
Oltre 1.405,05 euro 0
La perequazione delle pensioni
Un po’ di storia (non vissuta)
67Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Patronato INCA CGIL
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione
Pensioni fino a 3 volte il TM
Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100
Pensioni superiore a 3 volte il TM
Quota di pensione fino a 3 volte il TM 0
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazioneFino a 1.405,05 euro
(468,35*3)Fino a 1.405,05 euro 100
Superiore a 1.405,05 euro (468,35*3)
Fino a 1.405,05 euro 0
68
(Art. 24, comma 25)
Area Previdenza e Assistenza
La perequazione delle pensioni
Patronato INCA CGIL
È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.
È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione.
*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione
69
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013
Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Pensione 2011 Aliq. rivalutaz.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012
1.000,00 2,60% 100 26,00 1.026,00
1.400,00 2,60% 100 36,40 1.436,40
1.500,00 2,60% 0 0,00 1.500,00
Area Previdenza e Assistenza
Perequazione delle pensioni
Patronato INCA CGIL
Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica (€ 1.441,58):l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione (€ 1.441,58).
Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica (€ 1.441,58):l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione (€ 1.441,58).
*aliquota presunta di rivalutazione*aliquota presunta di rivalutazione
70Area Previdenza e Assistenza
Dal 1.1.2012 al 31.12.2013Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012
Pensione 2011
Aliq. rivalutaz.*
% rivalutaz. Rivalutazione Pensione rivalutata
Pensione garantita
1.405,05 2,60% 100 36,53 1.441,58 1.441,581.406,00 2,60% 0 35,58 1406,00 1.441,581.440,00 2,60% 0 1,58 1440,00 1.441,58
Perequazione delle pensioni
Patronato INCA CGIL
Esempi di rivalutazione secondo la legge previgentePensione
2011 Fasce
importo Aliq. rival.*
% rivalutaz.
Rivalutazione Pensione 2012
1.000,001.000,00
2,60%100 26,00
1026,000,00 90 0,00
1.400,001.400,00
2,60%100 36,40
1.436,400,00 90 0,00
1.500,001.405,05
2,60%100 36,53
1.538,7594,95 90 2,22
2.341,001.405,05
2,60%100 36,53
2.399,43935,95 90 21,90
Esempi di rivalutazione secondo la manovra di dicembre 2011 Pensione
2011 Fasce
importo Aliq. rival.*
% rivalutaz.
Rivalutazione Pensione 2012 Riduzione
mensileRiduzione
annua
1.000,001.000,00
2,60%100 26,00
1026,00 0,00 0,000,00 90 0,00
1.400,001.400,00
2,60%100 36,40
1.436,40 0,00 0,000,00 90 0,00
1.500,001.405,05
2,60%0 0,00
1.500,00 38,75 503,7994,95 0 0,00
2.341,001.405,05
2,60%0 0,00
2.341,00 58,43 759,62935,95 0 0,00
comma 25
La perequazione negli anni 2012 e 2013
Una pensione lorda di 1500 euro si
ridurrà in 2 anni di 77,50 euro al mese
ed una pensione lorda di 2341 euro di 116,86 euro mensiliSenza possibilità di
recupero!!!
71Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Contributo di solidarietàContributo di solidarietà
Patronato INCA CGIL
73
(Art. 24, comma 21)
Contributo di solidarietà
Area Previdenza e Assistenza
Per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017 viene introdotto un contributo di solidarietà per gli iscritti e pensionati del fondo volo e dei fondi confluiti nell’Ago (Autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti). Il contributo è proporzionale agli anni di contribuzione fatti valere alla data di armonizzazione dei rispettivi fondi, e si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità
Fondi Data armonizzazione
Autoferrotranvieri 1.1.1996
Elettrici 1.1.1997
Telefonici 1.1.1997
Dirigenti INPDAI 1.1.1997
Volo 1.7.1997
Patronato INCA CGIL
74
Contributo di solidarietà
Area Previdenza e Assistenza
Si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità
PensionatiAnzianità contributive al 31/12/1995
Da 5 fino a 15 anni Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni
Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0%
Ex INPDAI 0,3% 0,6% 1,0%
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0%
Per i lavoratori iscritti il contributo di solidarietà è pari allo 0,5%
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Ulteriori possibili ricadute per i dipendenti pubblici
Ulteriori possibili ricadute per i dipendenti pubblici
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Maggiorazione della contribuzione
Dipendenti destinatari del calcolo retributivo puro (18 anni al 1995): •l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile (anche 65 anni)
Dipendenti destinatari del calcolo contributivo puro o misto (nulla o meno di 18 anni al 1995): •l’anzianità contributiva viene maggiorata del periodo compreso tra decorrenza pensione e compimento 60° anno età (si maggiora il montante contributivo come se il lavoratore continuasse a contribuire fino a 60 anni)
In ogni caso l’anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l’importo della pensione non può superare né l’80% della base pensionabile né l’importo della pensione privilegiata
Inabilità a qualsiasi attività
lavorativa
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR
Prestazioni interessate:•Indennità di buonuscita •Indennita premio di fine servizio•Trattamento di fine rapporto•Indennità di anzianità
Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti:•Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 13 agosto 2011;•Personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il 31.12.2011
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Motivo della cessazione Termini previgenti Nuovi termini
Inabilità o decesso 15 giorni + 90 giorni 15 giorni + 90 giorni
Limite di età o di servizio 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie 6 mesi + 90 giorni 24 mesi + 90 giorni
Scadenza contratti a termine 15 giorni + 90 giorni 6 mesi + 90 giorni
Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi
Termini di liquidazione del TFS e TFR
Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Importi lordi Tempi di liquidazione
Fino a 90.000 euro unica annualità
Fino a 150.000 eurodue annualità (la prima annualità importo pari a 90.000 euro; la seconda annualità per la restante parte)
Oltre 150.000 eurotre annualità (la prima per importo pari a 90.000 euro, la seconda per importo pari a 60.000 euro; la terza per la restante parte)
I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in base vigente normativa
Pagamento del TFS o del TFR(legge n. 122/10 art. 12 c. 7)
Patronato INCA CGIL
Requisiti pensione vecchiaia
anni Età anagrafica (uomini e donne)*
contributi
2012 60/65 anni Almeno 20 anni
Requisiti pensione di anzianità
periodo Requisiti età, contributi Solo contributietà contributi
2012 57 35 40
Gli appartenenti alle FFAA, forze di polizia
e corpo VVF Sono derogati dalla
applicazione dei nuovi requisiti, in attesa di
armonizzazioneRequisiti pensione anzianità (Dlgs n. 165/97)
periodo età contribuzione
2012 53Anzianità massima
ordinamentale (80%)
*Requisiti anagrafici differenziati a seconda del grado, qualifica e ruolo ricoperti.
Patronato INCA CGIL
Area Previdenza e Assistenza
Ulteriori misureUlteriori misure
Patronato INCA CGIL
Art. 6 Equo indennizzo e pensione privilegiata
Ferma restando la tutela Inail, sono abrogati gli istituti relativi:•all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;•al rimborso per le spese di degenza per causa di servizio;•all'equo indennizzo;•alla pensione privilegiata.
82Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Causa di servizio e pensioni privilegiate
Sono esclusi dall’abrogazione gli appartenenti alle Forze Armate
(Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di
Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia
Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanaza), al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale adibito al soccorso pubblico. Nei confronti
di tale personale continua ad applicarsi la normativa previgente
Patronato INCA CGIL
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti:•per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del
6.12.2011;•nei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della
domanda; per la pensione privilegiata tali termini sono:• per gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug , 5 anni dalla cessazione
dal servizio;• per gli iscritti alla Ctps ,5 anni dalla cessazione o dalla
manifestazione della malattia nel caso in cui insorga dopo 5
anni dalla cessazione; il termine di 5 anni è elevato a 10 anni in
caso di parkinsonismo e, nel caso riconoscimento dell’infermità
per causa di servizio in costanza di attività lavorativa non
sussiste alcun termine.
83Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011
Causa di servizio e pensioni privilegiate
Patronato INCA CGIL
Soppressione INPDAP ED ENPALS
84Area Previdenza e Assistenza
(Art. 21)
Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi sia l’INPDAP, sia l’ENPALS, e tutte le funzioni e competenze sono affidate
all’INPS insieme al trasferimento del personale e dei beni materiali.
Patronato INCA CGIL
Dal 1° gennaio 2012 ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata,
non pensionati e non iscritti in altri fondi, vengono estese tutte le tutele di
malattia e maternità previste per i lavoratori a progetto.
(Art. 24, comma 26)
Professionisti iscritti alla gestione separata
Patronato INCA CGIL
Contribuzione artigiani e commercianti
86Area Previdenza e Assistenza
(Art. 24, comma 22)
Dal 2012, per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, le aliquote contributive e di computo vengono aumentate dell’1,3%, e successivamente dello 0,45% per ciascun anno fino a raggiungere il 24%.
Patronato INCA CGIL
Contribuzione coltivatori diretti
87Area Previdenza e Assistenza
(Art. 24, comma 23)
Dal 2012, per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti , mezzadri e coloni, le aliquote contributive e di computo vengono rideterminate sulla base di due tabelle allegate al decreto.
Patronato INCA CGIL
Casse libero professionali
88Area Previdenza e Assistenza
(Art. 24, comma 24)
Tutte le casse dei liberi professionisti (privatizzate e private) debbono adeguare le normative in modo da garantire l’equilibro finanziario in un arco temporale di 50 anni.
In caso di non adempimento entro il 31.03.2012, verrà imposto comunque il passaggio al contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012, nonché un contributo di solidarietà a carico dei pensionati dell’1%.
Patronato INCA CGIL
Contribuzione iscritti alla gestione separata
89Area Previdenza e Assistenza
Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011
Patronato INCA CGIL
Costituzione Commissione
90Area Previdenza e Assistenza
Costituzione di una Commissione per valutare, entro il 2012, ulteriori forme di accesso a
pensione liquidata con il sistema contributivo, nonché eventuali forme di decontribuzione
parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria per favorire maggiori flussi a forme di previdenza
complementare.
(Art. 24, comma 28)
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