LeCostituzioni
Contrada della Chiocciola
Contrada della Chiocciola
Le Costituzioni
Costituzioni della Contrada
aggiornate con le modifiche approvate
dall’Assemblea Generale nell’adunanza
del 9 giugno 2016
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
1
PRINCIPI FONDAMENTALI
I. La Contrada della Chiocciola, una delle diciassette storiche Contrade di Siena, è un ente territoriale con propria personalità giuridica per antico diritto. Essa ha la sua sede in Via San Marco.
II. Territorio: il territorio della Contrada della Chiocciola è, per
secolare tradizione, quello anticamente occupato dalle Compagnie militari di San Marco, San Quirico e Monastero.
III. Confini: i confini del territorio della Contrada della Chiocciola
entro le mura, secondo il Bando emanato il 7 gennaio 1729 dalla Serenissima Principessa Violante Beatrice di Baviera, sono i seguenti: "Dalla Porta di San Marco comprenda le due strade fino al campanile dei PP. del Carmine, siccome la via delle Monache della Madonna detta delle Sperandie per tutta la Chiesa ed Ospizio di Santa Lucia fino all'Arco della Via dei Maestri ed abbracciando le case di rimpetto al Cimitero di San Marco, salga la Piaggia di San Quirico e vada fino all’Arco del Convento di Castelvecchio e fino a San Quirico, prendendo detta chiesa e case fino alla svolta, lasciando la strada, che cala alla Madonna del Corvo". La Contrada si estende inoltre, per antica consuetudine, anche fuori della Porta San Marco, comprendendo nel proprio territorio anche quello dell'antico Comunello di Monastero dove trovava sede l'incorporata Contrada della Quercia. Tale privilegio è legittimato da atti pubblici del Governo della Città e sancito da vari documenti tra i quali: - Deliberazione degli Esecutori di Gabella dell'anno 1453. - Deliberazione dei Signori di Balia del 26 aprile 1457 a rogito di
Ser Antonio Virelli.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
2
- Deliberazione di Balia del 1 marzo 1507 a rogito di Ser Antonio Virelli.
- Pronunzia del Granduca Cosimo II del 3 novembre 1611. - Sentenza del Giureconsulto Giovanni Urceolo del 24 febbraio
1719.
IV. Stemma araldico: "Di bianco, alla Chiocciola passante, seminato di rose di Cipro partite di bianco e di rosso, alternate dalle lettere romane "U" e "M" di azzurro".
V. Colori: "Giallo e rosso in parti uguali con liste azzurre". VI. Motto: "Con lento passo e grave, nel Campo a trionfar Chiocciola
scende". VII. Festa Titolare: il 29 giugno di ogni anno in occasione della
festività dei Patroni SS. Pietro e Paolo.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
3
DELLA CONTRADA E
DELLA SUA ORGANIZZAZIONE
ART. 1
E' compito della Contrada della Chiocciola perpetuare la secolare
tradizione del Palio mantenendo vivo in tutti i Chiocciolini lo spirito
della Contrada.
La Contrada è retta ed amministrata dall'Assemblea Generale, dal
Seggio, dalla Deputazione.
Sono emanazioni della Contrada la Società San Marco, la Sezione
Piccoli Chiocciolini, la Società delle Donne.
DEI CHIOCCIOLINI
ART. 2
Costituiscono il Popolo della Contrada della Chiocciola tutti i nativi o
geniali e, per elezione, anche quelle persone che hanno dimostrato
particolare attaccamento alla Contrada stessa.
ART. 3
E' dovere di ogni Chiocciolino concorrere, in ragione delle proprie
capacità e possibilità, al buon andamento della Contrada, essere ad
essa fedele ed osservarne le Costituzioni.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
4
DEI PROTETTORI
ART. 4
Sono Protettori della Contrada tutti coloro che si obbligano al
pagamento di una quota annua o mensile il cui minimo viene stabilito
dall'Assemblea Generale.
I Protettori della Contrada sono di diritto Soci della Società San
Marco.
Con l’eccezione dei Chiocciolini che fanno parte o provengono dalla
Sezione Piccoli Chiocciolini, per essere accolti nel ruolo di Protettori
occorre avanzare una domanda al Seggio il quale accerterà la
presenza dei requisiti previsti all’art. 2.
Sono radiati dal ruolo di Protettori, con la conseguente perdita di
ogni relativo diritto, coloro che si siano resi indegni di appartenere
alla Contrada, ove tale indegnità sia stata riconosciuta con
deliberazione dell’Assemblea Generale su proposta del Seggio.
ART. 5
Saranno considerati morosi i Protettori che non abbiano pagato la
quota annuale entro il 31 agosto di ogni anno. I Protettori mensili
sono considerati morosi quando alla data del 31 agosto di ciascun
anno non abbiano effettuato versamenti mensili per un importo
almeno pari alla quota annuale.
Fino alla cessazione della situazione di morosità a seguito del
pagamento di tutte le quote arretrate, i Protettori morosi non
possono partecipare alle assemblee né alle votazioni per la elezione
delle cariche di Contrada e degli Organismi Collaterali, fermo
restando quantoprevisto agli artt. 61, lett.a, e 73, secondo comma.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
5
I Protettori morosi decadranno automaticamente dalla qualifica di
Protettore e da ogni relativo diritto qualora, nonostante invito
scritto, risultino morosi per tre quote annuali secondo quanto
previsto al primo comma.
Chi è stato radiato dal ruolo dei Protettori per qualsiasi motivo, non
potrà avanzare domanda al Seggio ai sensi dell’art. 4, terzo comma,
per essere accolto nel ruolo dei Protettori prima che siano trascorsi
almeno tre anni dalla radiazione.
DEI GRANDI PATRONI
ART. 6
Sono Grandi Patroni i Protettori che si obbligano al pagamento di una
speciale quota annuale il cui minimo è stabilito dall'Assemblea
Generale su proposta della Deputazione.
I Grandi Patroni sono riportati in apposito elenco e possono essere
consultati dal Priore su argomenti di particolare importanza per la
Contrada.
DELL’ASSEMBLEA GENERALE
ART. 7
L’organo deliberante della Contrada è l’Assemblea Generale,
costituita dai Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
6
ART. 8
L’Assemblea Generale è convocata dal Priore.
La convocazione viene comunicata almeno 7 giorni prima della data
fissata per l’adunanza mediante avviso posto all’esterno della sede
della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei giornali locali.
L’avviso deve contenere la data, l’ora della prima e della seconda
convocazione e l’ordine del giorno da porre in discussione.
Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto, anche tramite fax o in
via telematica, ad ogni membro del Seggio con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e
urgenza l’Assemblea Generale può essere convocata dal Priore senza
l’osservanza delle suddette formalità, anche al suono della campana.
Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta alla sede
della Contrada la bandiera. Mezz’ora prima dell’ora fissata per
l’adunanza e all’inizio della seduta deve essere suonata la campana
della Chiesa come avvertimento.
ART. 9
In seduta ordinaria l’Assemblea Generale deve essere convocata
nelle seguenti occasioni:
1. Entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per
l’insediamento del nuovo Seggio.
2. Entro il 31 Marzo di ogni anno per l’approvazione del Rendiconto
finanziario consuntivo presentato dalla Deputazione e già
revisionato dal Collegio dei Revisori.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
7
3. Entro il 31 Marzo degli anni di insediamento del Seggio per la
nomina del Collegio dei Revisori; i Revisori, alla scadenza del
biennio, sono rieleggibili.
4. Entro il 31 Marzo degli anni di insediamento del Seggio per la
nomina dei rappresentanti della Contrada in seno al Comitato
Amici del Palio; i rappresentanti della Contrada, alla scadenza
del biennio, sono rieleggibili.
5. Entro 20 giorni dalla data di effettuazione del Palio di agosto, o
di un eventuale successivo Palio straordinario, per la
presentazione della relazione morale e finanziaria del Capitano.
6. Entro il 30 Settembre degli anni di scadenza del Seggio per
l’elezione di sei membri della Commissione Elettorale.
7. Entro il 20 Settembre degli anni di scadenza del Capitano per la
nomina di tre membri della Commissione per l’elezione del
Capitano.
8. Entro 10 giorni dalla formalizzazione al Priore della candidatura
del Capitano, ai sensi dell’art. 63, per la nomina del Capitano e
del Terzo Fiduciario ai sensi dell’art. 66.
ART. 10
In seduta straordinaria l’Assemblea Generale può essere convocata
ogni qualvolta il Priore lo ritenga necessario o la convocazione venga
richiesta per iscritto, con la specifica degli argomenti da trattare, da
almeno 50 Chiocciolini Protettori, ovvero quando lo richieda il
Capitano per argomenti inerenti la sua carica.
Spetta all’Assemblea Generale in seduta straordinaria ogni decisione
circa:
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
8
L’effettuazione e la partecipazione della Contrada a Palii
straordinari.
I rapporti tra Contrade.
La sfiducia alla Deputazione e al Capitano, secondo quanto
previsto all’art. 18.
La partecipazione a manifestazioni non previste dalle presenti
Costituzioni.
L’acquisto e la vendita di beni immobili o l’accensione di vincoli
reali sui beni stessi, secondo quanto previsto dall’art. 105.
L’adozione, su proposta del Seggio, dei criteri per l’assegnazione
in affitto degli immobili di proprietà della Contrada, secondo
quanto previsto dall’art. 22, comma terzo, n. 1.
La nomina di Commissioni per particolari necessità.
La modifica delle Costituzioni.
ART. 11
Sono esclusi dalle sedute dell’Assemblea Generale:
a) i Protettori morosi fino alla regolarizzazione della loro posizione
ai sensi del secondo comma dell’art. 5;
b) i Chiocciolini che sono dichiarati dal Seggio decaduti dalla
qualifica di Protettore ai sensi del terzo comma dell’art. 5;
c) i Chiocciolini che sono stati radiati dal ruolo dei Protettori con
delibera dell’Assemblea ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
9
ART. 12
L’Assemblea Generale è presieduta dal Priore assistito dal
Cancelliere, che dovrà redigere il verbale della seduta, e dai vice
Cancellieri che dovranno prendere nota dei presenti, da riportare nel
verbale medesimo.
ART. 13
All’inizio di ogni seduta deve essere data lettura, per la conseguente
approvazione, del verbale della seduta precedente.
ART. 14
L’Assemblea Generale è legale in prima convocazione quando siano
presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.
In seconda convocazione è valida quando i presenti non siano
inferiori a 60.
ART. 15
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, salvo se diversamente previsto dalle
presenti Costituzioni, con votazione palese per alzata di mano,
intendendosi per presenti tutti coloro che manifestano una
qualunque espressione di voto sia esso favorevole, contrario, di
astensione, bianco o nullo.
Nei casi espressamente previsti o quando il Priore lo ritenga
opportuno, la votazione sarà assunta con votazione palese per
appello nominale.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
10
Su proposta del Priore o su richiesta di almeno 1/5 del presenti la
delibera sarà presa con votazione segreta. Sarà in ogni caso segreta
qualunque votazione relativa a persone.
E’ escluso l’esercizio del voto a mezzo delega.
ART. 16
Non può essere presa alcuna delibera senza che l’argomento sia stato
preventivamente posto all’ordine del giorno, a meno che non venga
disposto diversamente, in casi eccezionali, su proposta del Priore
approvata dalla maggioranza dei presenti.
ART. 17
Gli argomenti da porre all’ordine del giorno sono scelti dal Priore
secondo le necessità della Contrada.
Egli dovrà comunque porre all’ordine del giorno un determinato
argomento quando questo sia richiesto per iscritto da almeno 30
Chiocciolini Protettori. L’argomento sarà discusso alla prima
Assemblea Generale successivamente convocata.
ART. 18
E’ di competenza dell’Assemblea Generale deliberare in ordine alla
sfiducia alla Deputazione ed al Capitano. La delibera di sfiducia alla
Deputazione ed al Capitano è approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti all’Assemblea Generale, purché al
momento della votazione siano presenti almeno 150 Chiocciolini
Protettori.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
11
Su richiesta di almeno 76 Chiocciolini Protettori la sfiducia viene
discussa in un’assemblea appositamente convocata secondo quanto
previsto al primo comma dell’art. 10.
ART. 19
Il voto di sfiducia alla Deputazione implica la decadenza dell’intero
Seggio, i cui componenti rimangono peraltro in carica per l’ordinaria
amministrazione fino all’insediamento dei nuovi eletti. Questi ultimi
restano in carica fino al compimento del biennio in corso.
In caso di sfiducia al Capitano, si applica l’art. 65.
ART. 20
Per ogni votazione, escluso quelle per alzata di mano, il Priore può
nominare tre scrutatori.
DEL SEGGIO
ART. 21
Il Seggio è costituito:
1. dai membri del Consiglio dei Maggiorenti;
2. dai membri della Deputazione;
3. dal Presidente del Gruppo Donatori di Sangue;
4. da 50 Protettori in qualità di Consiglieri di Seggio.
ART. 22
I Consiglieri di Seggio coadiuvano la Deputazione
nell’amministrazione della Contrada.
Il Seggio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
12
E’ compito specifico del Seggio:
1) Assegnare in affitto gli immobili di proprietà della Contrada sulla
base di criteri approvati dall’Assemblea Generale, su proposta
del Seggio stesso.
2) Autorizzare la richiesta di affidamenti presso le banche.
3) Esaminare il Rendiconto finanziario consuntivo predisposto dalla
Deputazione prima della sua presentazione in Assemblea
Generale.
4) Nominare l’Addetto alla Sede.
5) Nominare il Capo Alfiere ed il Capo Tamburino.
6) Approvare l’accettazione di contributi ordinari e straordinari da
parte di Enti, Associazioni, Società e quant’altri, qualora
formalmente richiesto.
7) Eleggere un membro della Commissione per l’elezione del
Capitano, come previsto all’art. 61, primo comma, lett. c n. 2, e
due membri della Commissione Elettorale, come previsto all’art.
72, comma primo, lett. b.
8) Approvare i Rendiconti finanziari consuntivi predisposti dai
Consigli Direttivi della Società delle Donne e della Sezione dei
Piccoli Chiocciolini e la relazione annuale del Gruppo Donatori di
Sangue.
9) Esaminare il Rendiconto finanziario consuntivo predisposto dal
Consiglio Direttivo della Società San Marco, già revisionato
dall’organo competente.
10) Approvare gli Statuti della Società delle Donne, della Sezione
Piccoli Chiocciolini e il Regolamento del Gruppo Donatori di
Sangue, e le loro modificazioni; le relative deliberazioni devono
riportare il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
13
11) Nominare la Commissione per la revisione delle Costituzioni di
cui all’art. 106.
12) Eleggere il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue.
13) Deliberare su qualsiasi argomento che gli venga proposto dalla
Deputazione e che non sia di esclusiva competenza
dell’Assemblea Generale.
ART. 23
I membri della Deputazione e i Consiglieri di Seggio restano in carica
un biennio e sono rieleggibili.
ART. 24
Il Seggio è convocato e presieduto dal Priore.
E’ convocato altresì su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi
componenti.
Il Cancelliere provvede ad inviare invito scritto, anche tramite fax o in
via telematica, ad ogni membro del Seggio stesso con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
Il Cancelliere redige regolare verbale della seduta, da leggersi e da
porsi in approvazione all’inizio della successiva adunanza.
ART. 25
La seduta del Seggio è legale in prima convocazione ove alla stessa sia
presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda
convocazione la seduta è legale quando sia presente un terzo più uno
dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti
secondo le norme previste dall’art.15 delle presenti Costituzioni.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
14
ART. 26
I membri del Seggio hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni; dopo
tre assenze consecutive ingiustificate saranno considerati decaduti
dalla carica.
I membri del Seggio sono tenuti al pagamento di una quota il cui
minimo mensile è stabilito dal Seggio stesso.
ART. 27
La surrogazione dei membri del Seggio nel corso del biennio spetta
all’Assemblea Generale con nomina diretta. Nel caso che il numero
dei membri da surrogare sia superiore a un quinto dei componenti
del Seggio stesso, alla surrogazione si provvede con la procedura
delle elezioni parziali, per le quali vigono le stesse disposizioni delle
elezioni generali.
I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del Seggio per
compiuto biennio.
Scaduto il biennio il Seggio resta in carica fino all’Assemblea di
insediamento del nuovo Seggio.
DEL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI
ART. 28
Fanno parte di diritto e a vita del Consiglio dei Maggiorenti tutti i
Priori e i Capitani della Contrada non più in carica, eccetto quelli che
siano stati radiati dal ruolo dei Protettori ai sensi dell'art. 4, ultimo
comma, o siano decaduti dalla qualifica di protettore ai sensi dell'art.
5, penultimo comma.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
15
E’ incompatibile con l’appartenenza al Consiglio dei Maggiorenti la
candidatura e l’elezione a membro della Deputazione, dei Consigli
Direttivi della Società San Marco, Società delle Donne e Sezione dei
Piccoli Chiocciolini, e a Capitano sino a quando perduri lo stato di
candidato o di eletto.
ART. 29
Il Consiglio dei Maggiorenti ha l’alta funzione di patronato e di tutela
sulla Contrada e sulla sua attività; cura in particolare che ogni
iniziativa e decisione siano conformi alle Costituzioni della Contrada.
Può inviare al Priore proprie segnalazioni in materia.
Svolge la propria funzione assolvendo ai seguenti compiti
istituzionali:
a) è organo consultivo del Priore e del Seggio, esprime pareri su
loro richiesta o di propria iniziativa;
b) su richiesta del Priore esprime il proprio parere (non vincolante)
sulla interpretazione delle Costituzioni;
c) decide su eventuali reclami in tema di regolarità delle operazioni
elettorali;
d) svolge opera di mediazione in caso di controversie che possano
mettere a rischio l’unità della Contrada o riguardino gli Organi
della Contrada;
e) assume le funzioni della Commissione per la elezione del
Capitano e/o della Commissione Elettorale qualora nel corso di
due Assemblee non sia stato possibile, per qualsiasi motivo,
nominare le suddette Commissioni. Analoga assunzione di
funzioni è prevista qualora una prima e una seconda
Commissione per la elezione del Capitano e/o Elettorale non
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
16
siano riuscite nel compito loro demandato ai sensi delle presenti
Costituzioni;
f) nomina, al proprio interno, un componente della Commissione
Elettorale e un componente della Commissione per l’elezione
del Capitano, dandone comunicazione al Priore in tempo utile
rispetto alla data delle rispettive Assemblee Generali convocate
ai sensi dell’art. 9 nn. 6 e 7.
ART. 30
a) Il Consiglio dei Maggiorenti elegge al proprio interno, ogni due
anni, un Coordinatore e un Segretario e si riunisce su iniziativa
del Coordinatore e su richiesta di almeno quattro Maggiorenti o
del Priore;
b) la riunione è valida se è presente almeno la maggioranza del
componenti il Consiglio; le delibere sono prese a maggioranza
dei presenti;
c) il Segretario redige il verbale della riunione che sarà approvato e
sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario nella prima
riunione successiva.
DELLA DEPUTAZIONE
ART. 31
Fanno parte della Deputazione: il Priore, il Vicario, tre Pro Vicari uno
dei quali è il Presidente della Società San Marco, il Camarlengo, il Vice
Camarlengo, il Bilanciere, il Vice Bilanciere, l’Economo, quattro Vice
Economi, il Cancelliere, due Vice Cancellieri, l'Addetto alla
Comunicazione, tre Addetti ai Beni Immobili, quattro Addetti ai
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
17
Protettori, l’Archivista, il Vice Archivista, l’Addetto al Museo,
l’Addetto al Culto, il Correttore, la Presidente della Società delle
Donne, il Presidente della Sezione dei Piccoli Chiocciolini, il Capitano.
ART. 32
La Deputazione è il massimo organo amministrativo, direttivo ed
esecutivo della Contrada.
Ad essa spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione eccetto quelli di esclusiva competenza del Seggio e
dell'Assemblea Generale.
La Deputazione coordina le attività dei propri componenti, propone
al Seggio e all'Assemblea Generale le opportune iniziative per il
perseguimento degli scopi e dello sviluppo economico e culturale
della Contrada ed attua le decisioni prese dagli Organi Costituzionali
della Contrada stessa.
Nell'esercizio dei suoi compiti la Deputazione tiene conto delle
previsioni di entrata e di uscita della Contrada.
ART. 33
La Deputazione si riunisce di norma almeno una volta al mese. E'
facoltà del Priore convocarla tutte le volte che lo ritenga necessario.
I membri della Deputazione hanno l’obbligo di intervenire alle
riunioni; dopo tre assenze ingiustificate saranno considerati decaduti
dalla carica.
La seduta della Deputazione è valida quando siano presenti almeno la
metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
18
Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una
volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal
Priore.
DEGLI UFFIZIALI DI DEPUTAZIONE
DEL PRIORE
ART. 34
Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta legalmente. Esso:
convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada
e delle speciali Commissioni eventualmente nominate;
firma la corrispondenza e ogni atto che riguardi la Contrada;
provvede a che tutto proceda regolarmente sorvegliando
l’operato e l’attività di ogni Uffiziale e di chiunque nella Contrada
abbia incarichi di qualsiasi natura;
si assicura che l’attività della Società San Marco, della Società
delle Donne, della Sezione Piccoli Chiocciolini e di qualunque
altro organismo della Contrada si svolga secondo quanto
previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti;
compie la cerimonia del Battesimo Chiocciolino;
presenzia alle onoranze per le Feste Titolari delle Contrade
alleate;
presenzia alle riunioni del Magistrato delle Contrade e alle
cerimonie civili, militari e religiose;
risponde dell'operato della Deputazione al Seggio e
all'Assemblea Generale;
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
19
compie, in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non
sia demandato espressamente ed esclusivamente alla
competenza della Deputazione, del Seggio e dell'Assemblea
Generale;
sostituisce il Capitano come previsto dall'art. 65;
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Società San
Marco.
DEL VICARIO
ART. 35
Il Vicario collabora con il Priore e lo sostituisce in tutte le sue
attribuzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Adempie agli incarichi che il Priore ritenesse di volta in volta
affidargli.
DEI PRO VICARI
ART. 36
I Pro Vicari sostituiscono il Vicario, in caso di sua temporanea assenza
o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso demandate. L’ordine di
precedenza è determinato dall’anzianità in carica o, in caso di parità,
dall’anzianità anagrafica.
Ai Pro Vicari spetta la direzione e il coordinamento delle attività
economico-finanziarie e organizzative della Contrada; il Presidente
della Società San Marco assume la carica di Pro Vicario, con i compiti
indicati dallo Statuto della Società stessa, e alla specifica attribuzione
dei compiti a ciascun degli altri due Pro Vicari provvede il Priore nella
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
20
prima riunione della Deputazione successiva all’Assemblea di
insediamento, da tenersi in data anteriore alla prima riunione di
Seggio.
Ad uno dei Pro Vicari viene assegnato il compito di indicare alla
Deputazione, per l'approvazione, i nominativi dei componenti la
Redazione dell' “Affogasanti”, organo ufficiale edito dalla Contrada,
e, con la collaborazione di un Vice Cancelliere, di organizzare l'attività
della Redazione stessa.
DEL CAMARLENGO
ART. 37
Il Camarlengo è il depositario dei contanti e di ogni altro valore
finanziario della Contrada e ne risponde personalmente.
ART. 38
Spetta al Camarlengo provvedere alla riscossione di somme di
qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa su
presentazione di documenti firmati dal Priore, o dal Vicario, o dai
singoli Uffiziali per gli affari di loro competenza. In quest'ultimo caso i
documenti devono essere controfirmati dal Pro Vicario addetto.
Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su
apposito libro di cassa.
Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria
amministrazione devono essere depositate presso un Istituto
bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Priore e del
Camarlengo.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
21
ART. 39
Il Camarlengo è tenuto a rendere conto al Priore della situazione di
cassa ogni qualvolta questi ritenga opportuno effettuarne la verifica.
ART. 40
Alla fine di ogni mese il Camarlengo deve presentare al Bilanciere
copia del registro di cassa con i relativi documenti giustificativi.
DEL VICE CAMARLENGO
ART. 41
II Vice Camarlengo coadiuva il Camarlengo e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
DEL BILANCIERE
ART. 42
Il Bilanciere:
conserva tutti i documenti contabili della Contrada fino
all'approvazione del rendiconto finanziario d'esercizio,
consegnandoli successivamente all’Archivista;
effettua le registrazioni contabili in ordine cronologico e
predispone mensilmente la situazione economico finanziaria
della Contrada;
sentita la Deputazione, redige il rendiconto finanziario
consuntivo annuale per l’esame da parte del Seggio prima della
presentazione all'Assemblea Generale;
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
22
sulla base delle indicazioni della Deputazione redige, all'inizio di
ogni anno, le previsioni di entrata e di uscita di cui all'ultimo
comma dell'art. 32;
conserva copia degli inventari dei beni immobili della Contrada
compilati, per gli affari di propria competenza, dai singoli
Uffiziali, i quali sono tenuti a comunicargli eventuali variazioni.
DEL VICE BILANCIERE
ART. 43
Il Vice Bilanciere coadiuva il Bilanciere e lo sostituisce in caso di sua
assenza o impedimento.
DELL'ECONOMO
ART. 44
L’Economo è il consegnatario dei beni mobili della Contrada (esclusi
quelli di particolare interesse storico artistico di cui all'art. 52 e art.
54 e degli arredi sacri di uso corrente di cui all'art. 55) e ne cura il
mantenimento proponendo alla Deputazione i necessari interventi.
Dispone di un fondo, costituitogli dal Camarlengo, per le piccole
spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i
relativi documenti giustificativi.
Deve compilare ed aggiornare l’inventario dei beni mobili di cui è
consegnatario. Copia di detto inventario e delle sue variazioni devono
essere consegnate al Bilanciere ai sensi dell'art. 42, ultimo alinea.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
23
ART. 45
L’Economo cura la formazione e la vestizione della Comparsa per le
onoranze e per il Palio.
Provvede alla collocazione delle bandiere e dei braccialetti nelle feste
tradizionali e nelle altre occasioni previste dalle presenti Costituzioni,
collaborando con le Commissioni appositamente nominate.
Predispone servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee,
convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena
riuscita.
Impartisce all’Addetto alla Sede le opportune istruzioni affinché esso
disimpegni ogni attribuzione affidatagli con la maggiore cura
possibile.
DEI VICE ECONOMI
ART. 46
I Vice Economi coadiuvano l’Economo seguendo le sue istruzioni e lo
sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
Esplicano le mansioni a loro attribuite dall'Economo all'atto
dell'insediamento e ne rispondono all'Economo stesso.
Coadiuvano l’Economo e i Vice Economi l’Addetta all’Organizzazione
e due Vice all’Organizzazione della Società delle Donne.
DEL CANCELLIERE
ART. 47
II Cancelliere:
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
24
assiste alle sedute della Deputazione, del Seggio e
dell'Assemblea Generale, redigendone i verbali che firma, con il
Priore, una volta approvati;
provvede all'invio della corrispondenza secondo le indicazioni
del Priore;
dirama le convocazioni di cui agli artt. 8 e 24;
tiene in ordine l’archivio corrente della Contrada e ne cura con
scrupolosità la conservazione dei documenti;
conserva la corrispondenza ricevuta, copia della corrispondenza
inviata e ogni altra documentazione consegnandola
periodicamente all’Archivista;
cura l’affissione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea
Generale e di ogni altro avviso che interessi la vita della
Contrada, provvedendo ove occorra alla loro pubblicazione sulla
stampa cittadina.
DEI VICE CANCELLIERI
ART. 48
I Vice Cancellieri coadiuvano il Cancelliere e lo sostituiscono in caso di
temporanea assenza o impedimento.
Nelle sedute dell'Assemblea Generale e del Seggio dovranno
raccogliere i nominativi degli intervenuti e controllare la validità delle
presenze stesse a norma degli artt. 5, 7 e 11.
Un Vice Cancelliere collabora con il Pro Vicario incaricato di
organizzare l’attività' della Redazione dell’ "Affogasanti".
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
25
DELL’ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
ART. 49
L'Addetto alla comunicazione coordina i rapporti con i mezzi di
informazione sia per conto della Contrada che degli Organismi
collaterali che esplicano attività nell'ambito della Contrada stessa,
provvede all'aggiornamento del Sito della Contrada, segue i social
network e fa parte della Redazione dell' “Affogasanti”.
DEGLI ADDETTI AI BENI IMMOBILI
ART. 50
Gli Addetti ai Beni Immobili, scelti fra persone di provata competenza
in materia, sono consegnatari dei beni immobili della Contrada e
devono occuparsi della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
E' loro compito inoltre istruire, per le decisioni degli organi
competenti, le pratiche relative alle questioni tributarie inerenti gli
immobili, all'acquisto e alla vendita degli stessi e alla determinazione
del canone dei beni locati a terzi.
DEGLI ADDETTI AI PROTETTORI
ART. 51
Gli Addetti ai Protettori hanno il compito specifico di curare che tutti i
Chiocciolini siano Protettori della Contrada e che contribuiscano,
secondo le proprie possibilità, alle necessità della Contrada stessa.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
26
Essi provvedono all’aggiornamento dell’archivio dei Protettori di cui
sono consegnatari, alla preparazione e compilazione delle tessere dei
Protettori di cui cureranno la riscossione, consegnando al
Camarlengo i relativi documenti giustificativi.
Curano altresì quanto necessario per la raccolta delle sottoscrizioni
per il Palio, fermo restando quanto previsto all’art. 58.
Provvedono inoltre all’organizzazione dei tradizionali giri della
Comparsa in omaggio ai Protettori.
I compiti di cui sopra vengono suddivisi tra i vari addetti in occasione
della prima riunione di Deputazione successiva all’insediamento del
Seggio, tenendo conto anche della distribuzione territoriale dei
Protettori.
Coadiuva gli Addetti ai Protettori la Vice Presidente della Società
delle Donne.
DELL'ARCHIVISTA
ART. 52
L’Archivista è il consegnatario dei beni mobili di particolare interesse
storico ed artistico facenti parte dell'Archivio della Contrada.
Esso cura l’aggiornamento dell'inventario dei beni di cui è
consegnatario e propone agli Organi competenti le necessarie opere
di restauro relative ai suddetti beni.
Cura la raccolta dei documenti contabili e della corrispondenza che gli
vengono consegnati dal Bilanciere e dal Cancelliere.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
27
DEL VICE ARCHIVISTA
ART. 53
Il Vice Archivista coadiuva l’Archivista nel compito di: organizzazione
e custodia dell’archivio storico e di quello moderno; cura della
biblioteca; inventariazione e organizzazione del materiale fotografico
e audiovisivo; restauro del materiale cartaceo.
DELL’ADDETTO AL MUSEO
ART. 54
L’Addetto al Museo è il consegnatario dei beni mobili facenti parte
del Museo, nonché degli arredi sacri e paramenti sacri, esclusi quelli
di uso corrente.
Ha il compito di custodire e conservare il patrimonio museale, di
tenere l’inventario dei beni e curarne il restauro, nonché di gestire la
struttura museale e di seguirne le visite.
DELL'ADDETTO AL CULTO
ART. 55
L’Addetto al Culto predispone ed organizza le varie cerimonie
religiose della Contrada; provvede alla sistemazione ed
all'arredamento dell'Oratorio in occasione degli Uffici religiosi; è il
consegnatario degli Arredi sacri di uso corrente di cui cura il
mantenimento e aggiorna l’inventario, una copia del quale consegna
al Bilanciere.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
28
Periodicamente consegna al Camarlengo la nota delle riscossioni e
delle spese effettuate per il Culto o durante l’Uffiziatura della Chiesa,
con i documenti giustificativi e l’eventuale differenza in contanti.
DEL CORRETTORE
ART. 56
Il Correttore è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del
Seggio e resta in carica fino alla revoca del mandato o dimissioni.
ART. 57
Il Correttore provvede all'esercizio del Culto, all'Uffiziatura della
Chiesa ed alla Benedizione del Cavallo e del Fantino il giorno del
Palio.
DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI PERMANENTI
ART. 58
La Commissione Rapporti con i Protettori coadiuva la Deputazione
nella raccolta delle sottoscrizioni per le Carriere e per ogni altra
iniziativa che la Contrada riterrà opportuno effettuare.
La Commissione, la cui durata è pari a quella della Deputazione in
carica, è diretta dal Pro Vicario addetto ed è composto da Chiocciolini
Protettori che abbiano compiuto il 18° anno di età nominati dalla
Deputazione entro 30 giorni dall’Assemblea di insediamento del
Seggio.
La Deputazione determina le modalità di funzionamento della
Commissione.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
29
I nominativi della Commissione sono comunicati all’Assemblea
Generale nella prima riunione successiva alla nomina.
I membri della Commissione consegnano al Camarlengo i documenti
giustificativi delle sottoscrizioni.
E’ impegno morale per ogni Protettore, in particolare per chi occupa
una qualunque carica in Contrada e negli Organismi Collaterali,
partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle sottoscrizioni
indette dalla Contrada.
ART. 59
La Commissione per l’Oliveta, la cui durata è quella della Deputazione
in carica, ha il compito di supportare i competenti organi della
Contrada nella gestione dell’area verde denominata Oliveta; in
particolare:
quanto allo sviluppo e alla manutenzione dello spazio verde,
coadiuvando gli Addetti ai Beni Immobili in coordinamento con il
Collegio Beni Immobili di cui all’art. 60, lett. c;
quanto all’organizzazione delle attività da svolgersi all’Oliveta,
coadiuvando l’Economato in coordinamento con il Collegio
Economato di cui all’art. 60, lett. b, e supportando altresì il
Consiglio Direttivo della Società San Marco per le attività svolte
all’Oliveta dalla Società stessa.
E’ composta da almeno n. 12 membri che sono eletti, su proposta
della Deputazione, nella prima Assemblea Generale successiva a
quella di insediamento del Seggio.
E’ diretta dal Vicario.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
30
ART. 60
Sono istituiti i Collegi sotto indicati, la cui durata è quella della
Deputazione in carica, composti da membri nominati dal Seggio al
proprio interno e da Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il
18° anno di età nominati dalla Deputazione, con la funzione di
coadiuvare e sostenere l'attività della Deputazione nello svolgimento
delle varie mansioni previste.
Al Pro Vicario addetto allo specifico settore secondo quanto previsto
all'art. 36, comma secondo, spettano la direzione dei singoli Collegi e
il coordinamento della loro attività con i membri della Deputazione
con la mansione prescritta.
I Collegi sono i seguenti:
a) Collegio dei Protettori, con un minimo di sei membri, di cui
almeno tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione:
coadiuva gli Addetti ai Protettori nell’organizzazione ed esazione
del protettorato e nella gestione dei rapporti con i Protettori;
b) Collegio Economato, con un minimo di sei membri, di cui almeno
tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione:
supporta l’Economato nei compiti previsti dagli artt. 44 e 45,
partecipa all’organizzazione e allo svolgimento delle varie
attività nel corso dell’anno; l’Economo della Contrada può
attribuire ai membri del Collegio incarichi specifici;
c) Collegio dei Beni Immobili, con un minimo di quattro membri, di
cui almeno due nominati dal Seggio e almeno due dalla
Deputazione: coadiuva gli Addetti nell’amministrazione e nella
manutenzione del patrimonio immobiliare, degli impianti e delle
attrezzature della Contrada; partecipa alle fasi di progettazione
ove richiesto;
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
31
d) Collegio di Cancelleria, con un minimo di sei membri, di cui
almeno tre nominati dal Seggio e almeno tre dalla Deputazione:
coadiuva i Cancellieri nello svolgimento delle mansioni previste
agli artt. 47 e 48; si occupa dell’organizzazione e sviluppo delle
varie pubblicazioni della Contrada;
e) Collegio dell'Archivio e dei Beni Museali, con un minimo di
quattro membri, di cui almeno due nominati dal Seggio e
almeno due dalla Deputazione: coadiuva l’Archivista e l’Addetto
al Museo nello svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 52 e
54;
f) Collegio Solidarietà, con un minimo di otto membri, di cui
almeno quattro nominati dal Seggio e almeno quattro dalla
Deputazione; ne fanno altresì parte di diritto il Presidente, il
Segretario e il Medico del Gruppo Donatori di Sangue della
Contrada: coadiuva la Deputazione nel promuovere, organizzare
e sostenere iniziative a favore di contradaioli in difficoltà per età,
salute e disagio sociale; tali iniziative possono anche riguardare
materie ed eventi che superino il confine della Contrada;
g) Collegio Cultura, con un minimo di otto membri, di cui almeno
quattro nominati dal Seggio e almeno quattro dalla
Deputazione: coadiuva la Deputazione nel promuovere,
organizzare e sostenere iniziative di carattere informativo,
divulgativo e similari; partecipano alle riunioni del Collegio i
componenti la Redazione dell’ ”Affogasanti”.
I membri dei Collegi sono nominati nelle prime riunioni di Seggio e di
Deputazione successive all’Assemblea di insediamento del Seggio.
I nomi dei membri dei Collegi sono resi pubblici e comunicati nella
prima Assemblea successiva alla nomina.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
32
Su proposta del Priore possono essere nominati altri Collegi specifici
per esigenze particolari della Contrada, anche di durata temporale
limitata.
DEL CAPITANO
ART. 61
a. Il Capitano è eletto ogni due anni dall’Assemblea Generale,
convocata ai sensi dell’art. 9, n. 8, con votazione segreta con
appello nominale.
Sono eleggibili i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto il
21° anno di età.
La carica di Capitano è incompatibile con le cariche di
Deputazione.
Resta fermo quanto dispone in materia il Regolamento
Comunale per il Palio.
Prima della presentazione all’Assemblea il nominativo proposto
deve essere validato dal Camarlengo per gli effetti di cui all’art.
5.
b. Il nominativo del Capitano è proposto dalla Commissione
prevista alla successiva lett. c.
E’ consentita la presentazione di altri nominativi proposti in sede
di Assemblea Generale.
Nel caso di più candidati, qualora nessuno ottenga la
maggioranza di cui all’art. 15, si procederà al ballottaggio tra
quei due che avranno ottenuto il maggior numero di voti e
risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto la maggioranza di cui
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
33
all’art. 15. Se nessuno dei due avrà ottenuto detta maggioranza,
ambedue i candidati si intenderanno bocciati.
c. La Commissione per l'elezione del Capitano è composta da 5
membri di cui:
1) 3 eletti nell'Assemblea Generale, convocata ai sensi dell’art.
9, n. 7, su una lista di almeno 5 Chiocciolini Protettori che
abbiano superato il 18° anno di età e presenti all'Assemblea
stessa; sulla scheda può essere indicato un solo nominativo;
2) 1 eletto in Seggio ai sensi dell’art. 22, comma terzo, n. 7, su
una lista di almeno 3 Chiocciolini Protettori che abbiano
superato il 18° anno di età e presenti alla riunione di Seggio;
3) 1 eletto dal Consiglio dei Maggiorenti ai sensi dell’art. 29,
comma secondo, lett. f.
Le votazioni di cui sopra devono avvenire a scrutinio segreto.
Il più anziano degli eletti assume la carica di Presidente della
Commissione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei
Maggiorenti non fossero in grado di eleggere il proprio nominativo
nella Commissione, l'Assemblea Generale elegge quattro nominativi
su una lista di almeno sei Chiocciolini Protettori e sulla scheda non
possono essere indicati più di due nominativi.
Qualora manchino ambedue i nominativi, l’Assemblea elegge cinque
nominativi su una lista di almeno sette Chiocciolini Protettori e sulla
scheda non possono esse indicati più di due nominativi.
ART. 62
In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione, da
comunicare per iscritto al Priore e al Coordinatore dei Maggiorenti, se
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
34
ne procederà alla sostituzione entro i successivi quindici giorni dal
parte degli stessi organi che hanno eletto i dimissionari.
L’Assemblea, in caso di dimissioni di uno o due membri di sua
elezione, provvede alla nomina dei sostituti su una lista
rispettivamente di almeno tre o almeno quattro Chiocciolini
Protettori, in ogni caso con l’indicazione sulla scheda di un solo
nominativo.
Il Seggio provvede alla sostituzione su una lista di almeno tre
Chiocciolini Protettori.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei
Maggiorenti non fossero in grado di eleggere il proprio sostituto, a
ciò provvede l’Assemblea Generale ai sensi dell’art. 61, penultimo e
ultimo comma.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri si provvederà
alla nomina di una nuova Commissione secondo quanto previsto al
precedente art. 61, primo comma, lett. c.
ART. 63
La Commissione per l’elezione del Capitano ha un mandato
dall'Assemblea Generale di 35 giorni dalla sua nomina; trascorso tale
termine senza l'avvenuta formalizzazione al Priore della candidatura
del Capitano, il Priore convocherà una nuova Assemblea Generale in
cui la Commissione relazionerà sull'andamento dei lavori e
l'Assemblea Generale, su richiesta della Commissione, potrà
prolungare il mandato della Commissione stessa per non più di 10
giorni oltre la data dell’Assemblea.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
35
ART. 64
Il Capitano è il solo responsabile della Corsa, fermo quanto previsto
dall'art. 65.
Presenzia all'estrazione delle Contrade e ad ogni altra riunione dei
Capitani delle Contrade ritualmente convocata.
ART. 65
In caso di vacanza della figura del Capitano per dimissioni o sfiducia,
assume l'incarico di Capitano il Priore, il quale è tenuto a convocare,
nel più breve tempo possibile, i competenti Organi della Contrada per
la nomina della Commissione di cui all’art. 61, primo comma, lett. c.
Il nuovo Capitano resterà in carica fino al compimento del biennio in
corso.
Scaduto il biennio il Capitano resta in carica fino alle nuove elezioni.
ART. 66
Il Capitano sceglie a suo giudizio insindacabile il Fantino e il
Barbaresco e si avvale dell'opera di due Fiduciari che nomina all'atto
della sua elezione.
L’Assemblea Generale elegge ogni due anni, con le modalità di cui
all'art. 61, primo comma, lett. a, un terzo Fiduciario, da affiancare ai
due nominati dal Capitano.
La carica di Fiduciario è incompatibile con le cariche di Deputazione.
Il Barbaresco ed i Fiduciari sono tenuti a seguire fedelmente le
direttive del Capitano.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
36
ART. 67
Il Capitano ha l’obbligo di tenere informato il Priore sulle questioni,
anche finanziarie, relative al Palio, fermo comunque restando la sua
esclusiva responsabilità sancita dal primo comma dell'art. 64.
ART. 68
Entro 7 giorni dall'effettuazione del Palio di Agosto o di un eventuale
Palio Straordinario successivo, il Capitano ha l’obbligo di rimettere al
Priore, per la presentazione in Assemblea Generale, la relazione
morale e finanziaria relativa alla gestione dei Palii dell'anno, restando
comunque esclusa la specifica delle entrate e della spese.
ART. 69
Per ogni Carriera alla quale la Contrada partecipa, il Priore, il Vicario, i
tre Pro Vicari, il Camarlengo e il Cancelliere, in seduta segreta, in base
agli elementi acquisiti pongono a disposizione e garantiscono al
Capitano, che interviene alla seduta insieme ai Fiduciari, quella cifra
che ritengono opportuna, sentita la relazione con le relative richieste
del Capitano in ordine alle contingenti necessità.
Della seduta sarà redatto il verbale da trascriversi in apposito libro e
da firmarsi da tutti gli intervenuti alla seduta medesima; il libro è
conservato dal Cancelliere in modo riservato ed è consultabile solo
dai partecipanti alla riunione, informandone preventivamente il
Priore.
Fermo quanto sopra, il Priore può convocare la Commissione
Finanziaria in qualsiasi momento lo ritenga opportuno in relazione
alle necessità finanziarie della gestione del Palio nel suo complesso,
anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 67.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
37
ART. 70
La cifra di cui all'articolo precedente resta definitiva a tutti gli effetti e
nessun impegno che superi il limite stabilito è riconosciuto a carico
della Contrada.
ART. 71
Spetta al Capitano, sentito il Priore, impartire precise disposizioni agli
Alfieri sullo spiegamento o meno delle bandiere in caso di vittoria di
altre Contrade.
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 72
La Commissione Elettorale è composta da 9 membri di cui:
a) 6 eletti dall’Assemblea Generale su una lista di almeno 9
Chiocciolini Protettori che abbiano superato il 18° anno di età,
presenti all’Assemblea stessa. La votazione deve avvenire a
scrutinio segreto. Su ogni scheda non possono essere indicati più
di tre nominativi;
b) 2 eletti dal Seggio ai sensi dell’art. 22, comma terzo, n. 7, su una
lista di almeno 4 Chiocciolini Protettori che abbiano superato il
18° anno di età, presenti alla riunione di Seggio. La votazione
deve avvenire a scrutinio segreto. Su ogni scheda può essere
indicato un solo nominativo;
c) 1 eletto dal Consiglio dei Maggiorenti.
Il più anziano degli eletti assume la funzione di Presidente.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei
Maggiorenti non fossero in grado di eleggere i propri nominativi nella
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
38
Commissione Elettorale, l'Assemblea Generale convocata ai sensi
dell'art. 9 n. 6, provvede a nominare quelli mancanti.
Qualora manchi un nominativo l’Assemblea elegge 7 nominativi su
una lista di almeno 10 Chiocciolini Protettori e su ogni scheda non
possono essere indicati più di tre nominativi; qualora manchino due
nominativi l’Assemblea elegge otto nominativi su una lista di almeno
11 Chiocciolini Protettori e su ogni scheda non possono essere
indicati più di quattro nominativi; qualora manchino tre nominativi
l’Assemblea elegge 9 nominativi su una lista di almeno 12 Chiocciolini
Protettori e su ogni scheda non possono essere indicati più di quattro
nominativi.
Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide con la presenza
di almeno 7 membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza
dei presenti.
ART. 73
La Commissione Elettorale provvede alla compilazione di una scheda
indicante, in liste separate, i nominativi di persone comprese nei ruoli
di Chiocciolini Protettori e che abbiano superato il 18° anno di età,
candidati per la Deputazione e a Consiglieri di Seggio, nonché per i
Consigli Direttivi della Società San Marco, della Società delle Donne e
della Sezione Piccoli Chiocciolini.
Tale scheda, prima della presentazione ufficiale, deve essere validata
dal Camarlengo per gli effetti di cui all’art. 5.
I membri della Commissione Elettorale sono eleggibili.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
39
ART. 74
La Commissione Elettorale ha un mandato dall’Assemblea Generale
di 90 giorni; trascorso tale termine senza l'avvenuta presentazione
delle liste, il Priore convocherà un'Assemblea Generale in cui la
Commissione relazionerà sull'andamento dei lavori e l'Assemblea
Generale, su richiesta della Commissione, potrà prolungare il
mandato alla Commissione stessa per non più di 15 giorni oltre la
data dell’Assemblea.
ART. 75
In caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione, da
comunicare per iscritto al Priore e al Coordinatore del Consiglio dei
Maggiorenti, se ne procederà alla sostituzione entro i successivi 15
giorni da parte degli stessi organi che hanno eletto i dimissionari.
L’Assemblea provvede alla nomina dei sostituti su una lista di almeno
sei candidati per quattro sostituti con possibilità di votarne due;
almeno cinque per tre sostituti, almeno tre per due sostituti e
almeno due per un solo sostituto con possibilità in ogni caso di
votarne uno.
Il Seggio provvede alla sostituzione su una lista di almeno tre o
quattro Chiocciolini Protettori se i sostituti da nominare sono
rispettivamente uno o due; in ogni caso sulla scheda può essere
indicato un solo nominativo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Seggio o il Consiglio dei
Maggiorenti non fossero in grado di eleggere i propri sostituti, a ciò
provvede l’Assemblea su una lista di almeno cinque per tre sostituti,
di almeno quattro per due sostituti e di almeno tre per un solo
sostituto, con possibilità in ogni caso di votarne uno.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
40
Nel caso che i membri dimissionari siano cinque o più, l’intera
Commissione si intende decaduta e si provvederà quindi alla nomina
di una nuova Commissione con le modalità previste all’art. 72.
I membri uscenti sono rieleggibili.
ART. 76
La scheda deve riportare la lista dei nominativi da eleggere preceduti
dalla specificazione della carica per la quale ciascun candidato viene
presentato; deve inoltre recare a fianco di ogni candidato uno spazio
in bianco ove l’elettore possa indicare un eventuale altro nominativo
in sostituzione di quello proposto.
ART. 77
La Commissione Elettorale provvede alla scelta di ciascuno dei
candidati, con votazione presa a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
ART. 78
E' consentita la presentazione di altre liste, purché ognuna sia
sottoscritta da almeno 50 Chiocciolini elettori con relativa firma ed
indirizzo. Tali liste dovranno contenere nome, cognome ed indirizzo
dei candidati alle varie cariche, con firma per accettazione di ognuno
di essi.
Le liste, prima della pubblicazione prevista dall’art. 79, dovranno
essere esaminate dal Camarlengo per gli effetti di cui all'art. 5.
Ciascun nominativo potrà presentarsi candidato in una sola lista.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
41
ART. 79
Ogni lista dovrà essere pubblicata, a cura della Commissione
Elettorale, mediante affissione all'esterno della sede della Contrada
almeno 7 giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.
ART. 80
Sono elettori i Chiocciolini Protettori che abbiano compiuto i 16 anni
di età alla data fissata per le votazioni, salvo quanto disposto dall'art.
5.
ART. 81
La Commissione Elettorale fissa il giorno e l’ora delle Elezioni
dandone comunicazione al Priore e al Cancelliere, il quale ultimo
provvede alla convocazione degli elettori mediante avviso posto
all'esterno della sede della Contrada e pubblicato sulla cronaca dei
giornali locali e su manifesti murali almeno 7 giorni prima della data
fissata per le Elezioni.
ART. 82
La votazione per le elezioni dei membri della Deputazione, dei
Consiglieri di Seggio, dei Consigli Direttivi della Società San Marco,
della Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini deve
avvenire a scrutinio segreto.
E’ escluso l’esercizio a mezzo delega.
ART. 83
La Commissione Elettorale deve assistere a tutte le operazioni di
votazione per la validità delle quali almeno tre membri della
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
42
Commissione stessa devono essere sempre presenti.
Ogni scheda, preventivamente autenticata col sigillo della Contrada e
con la firma di un componente della Commissione Elettorale, deve
essere riconsegnata dagli elettori debitamente piegata per garantirne
il segreto.
Le schede votate sono raccolte in un'urna preventivamente sigillata
con nastro e bolli di ceralacca a cura della Commissione Elettorale.
Le operazioni di apertura e di chiusura delle urne devono essere
pubbliche.
ART. 84
Terminate le votazioni, la Commissione Elettorale effettua lo spoglio
delle schede votate, registrando i voti conseguiti da ogni candidato.
La Commissione decide a maggioranza assoluta dei propri
componenti, nei casi controversi, sulla validità del voto.
Risulteranno eletti coloro che avranno riportato nelle singole cariche
un numero di voti superiore al 50 % dei voti validi.
Nel caso di presentazione di più liste risulteranno eletti coloro che,
nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, avranno
riportato più del 50 % dei voti ottenuti dalla lista stessa.
ART. 85
Terminato lo scrutinio dei voti e proclamati i risultati la Commissione
Elettorale redige il verbale relativo alle operazioni di voto e di
scrutinio con l’elenco dei votanti e l’indicazione degli eletti.
Detto verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione
Elettorale, viene consegnato al Cancelliere.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
43
Delle avvenute elezioni verrà data comunicazione al popolo di San
Marco mediante il suono della campana.
La Commissione Elettorale invierà inoltre comunicazione scritta agli
eletti per l’Assemblea di insediamento, da essere convocata a cura
del Presidente della Commissione stessa.
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 86
Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri, eletti per un biennio
ai sensi dell’art. 9, n. 3, hanno il compito di :
esaminare il Rendiconto finanziario sia delle singole voci che
nelle risultanze finanziarie e patrimoniali;
esaminare i libri contabili e i documenti giustificativi, rilevando
eventuali inosservanze alle deliberazioni dell’Assemblea
Generale;
verificare la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare
della Contrada;
esporre le proprie conclusioni all’approvazione dell’Assemblea
Generale.
DEL CAPO ALFIERE E DEL CAPO TAMBURINO
ART. 87
Il Capo Alfiere e il Capo Tamburino sono nominati dal Seggio ai sensi
dell'art. 22, comma terzo, n. 5.
Spetta loro :
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
44
coadiuvare l’Economo nella cura e nella manutenzione dei
tamburi e delle bandiere della Contrada;
istruire i nuovi alfieri ed i nuovi tamburini;
collaborare con l’Economo alla formazione della Comparsa per il
Corteo Storico e per la Festa Titolare;
collaborare con l’Economo alla scelta degli alfieri e dei tamburini
per le manifestazioni cui interviene la Contrada.
ART. 88
E' fatto divieto al Capo Alfiere ed al Capo Tamburino di fornire le
proprie prestazioni, anche sotto forma di insegnamento, in occasione
di manifestazioni estranee al Palio di Siena, pena la decadenza dalla
carica su deliberazione del Seggio.
DELLA COMPARSA
ART. 89
E' affidata al Capitano, di concerto con l’Economo, la formazione
della Comparsa della Contrada per il Corteo Storico. E' data la
preferenza ai giovani che, per la prestanza fisica, attitudine e serietà,
diano garanzie di ben figurare nella Comparsa stessa.
La Comparsa deve seguire le istruzioni dell'Economo che ne è il
diretto responsabile nei confronti del Priore.
ART. 90
Tutti coloro che indossano in ogni circostanza i costumi della
Contrada devono sentirsi orgogliosi di tale onore e sono tenuti a
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
45
mantenere un contegno corretto ed educato, evitando ogni
schiamazzo e gesto incomposto per il buon nome della Contrada.
ART. 91
I Figuranti di cui al precedente articolo devono curare che i costumi,
le armi, le bandiere, gli attrezzi e quanto altro dato loro in consegna,
sia tenuto con il massimo riguardo evitando ogni danno. In caso di
danni e ove questi siano riscontrati dolosi, il Figurante, consegnatario
del bene danneggiato, è ritenuto personalmente responsabile.
DELL’ADDETTO ALLA SEDE
ART. 92
L’Addetto alla Sede è nominato dal Seggio ed è alle dirette
dipendenze dell'Economo, al quale deve segnalare ogni necessità
rilevata nell'esercizio delle proprie mansioni circa l’ordinaria
manutenzione e conservazione dei beni della Contrada.
E' suo compito curare la pulizia dei locali, della Chiesa, dei mobili e
degli arredi della Contrada.
ART. 93
L’Addetto alla Sede non può, senza debita autorizzazione, consentire
l’ingresso nei locali della Contrada.
ART. 94
L’Addetto alla Sede cura la vestizione del Paggio Maggiore e di altri
eventuali Figuranti nelle circostanze indicategli dall'Economo e
collabora nei giorni del Palio alla vestizione della Comparsa. Al rientro
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
46
in Contrada dei Figuranti riferisce all'Economo circa lo stato delle
monture e di quanto altro adoperato.
Deve inoltre mettersi a disposizione dell'Addetto al Culto e del
Correttore per l’arredamento della Chiesa ogni qualvolta ciò si renda
necessario.
ART. 95
Fra la Contrada e l’Addetto alla Sede è redatta, ai fini di regolare i
reciproci rapporti, apposita convenzione scritta, approvata dal
Seggio.
DELLA FESTA TITOLARE E DELLE ONORANZE
ART. 96
Nel giorno della Festa Titolare la Comparsa effettua il tradizionale
"Giro Cittadino" in onore dei propri Protettori.
ART. 97
Tutti i Chiocciolini hanno diritto di ricevere il Battesimo Chiocciolino
impartito dal Priore con l’acqua della Fontanina della Contrada.
ART. 98
I Protettori possono chiedere l’intervento della rappresentanza della
Contrada (Figurante con Bandiera) e l’uso della Chiesa per cerimonie
familiari, sempre che corrispondano in via straordinaria alla
Contrada, a titolo di rimborso spese, una quota da stabilire
annualmente dalla Deputazione.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
47
ART. 99
La Bandiera della Contrada viene esposta alla sede:
nel giorno della riunione dell'Assemblea Generale;
in occasione delle Elezioni, del Banchetto Annuale, del Battesimo
Chiocciolino e di ogni altra ricorrenza e manifestazione della
Contrada;
in occasione della nascita di Chiocciolini;
abbrunata, in occasione del decesso di Protettori.
Viene inoltre esposta:
ai confini della Contrada per la Festa Titolare e nei giorni del
Palio;
nella Basilica di Provenzano per il Palio di Luglio;
in Cattedrale per il Palio di Agosto;
al Palazzo Comunale nel giorno dell'estrazione delle Contrade e
nei giorni del Palio;
all'abitazione del Priore e del Capitano della Contrada nei giorni
del Palio;
in Cattedrale per la Domenica in Albis e per il Corpus Domini;
nelle Chiese della circoscrizione territoriale della Contrada nel
giorno della Festa Titolare;
nel territorio delle Contrade Alleate in occasione della loro Festa
Titolare;
nel territorio delle Contrade Alleate ed Amiche in occasione dei
Festeggiamenti per la Vittoria;
tutte le volte che l’esposizione sia autorizzata dalla Deputazione.
La Bandiera viene recata dal Paggio Maggiore:
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
48
per la Benedizione del drappellone del Palio di Luglio a
Provenzano;
alla Processione della Domenica in Albis e del Corpus Domini;
ai funerali dei Priori e dei Capitani in carica delle altre Contrade;
ai funerali dei Maggiorenti della Contrada;
ai funerali del Priore e del Capitano della Contrada, unitamente a
4 paggetti.
La Bandiera viene recata da un Figurante in occasione dei funerali di
un Protettore.
Delle disposizioni suddette è responsabile l’Economo, il quale deve
dare di volta in volta precisi ordini all'Addetto alla Sede.
ART. 100
Resta ferma la partecipazione della Contrada alle manifestazioni
previste dal calendario approvato dal Magistrato delle Contrade e ad
ogni altra cerimonia su disposizione del Magistrato stesso.
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
ART. 101
Esplicano attività nell’ambito della Contrada:
La Società San Marco;
La Società delle Donne;
La Sezione Piccoli Chiocciolini.
Lo Statuto della Società San Marco e le sue modifiche sono approvate
dall’Assemblea della Società e comunicate al Seggio.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
49
Gli Statuti della Società delle Donne e della Sezione Piccoli
Chiocciolini e le loro modificazioni sono approvati dal Seggio.
Le Società e la Sezione sono guidate da un proprio Consiglio Direttivo
secondo le norme contenute nei rispettivi Statuti. In omaggio alle
tradizioni e alle consuetudini, per le situazioni non previste nei
rispettivi Statuti delle Società e della Sezione si fa riferimento alle
Costituzioni della Contrada.
Le Società e la Sezione devono prestare piena collaborazione alla
Contrada e svolgere la propria attività nell’ambito degli indirizzi e in
armonia con le finalità della Contrada stessa.
Per particolari situazioni di ordine finanziario, morale o
amministrativo la Deputazione della Contrada, su parere conforme
del Seggio, può sciogliere i Consigli Direttivi delle Società e della
Sezione delegando alla reggenza un proprio membro fino alla
elezione dei nuovi Consigli secondo le modalità e i termini stabiliti dai
singoli Statuti e dalle presenti Costituzioni.
ART. 102
I Presidenti dei Consigli Direttivi della Società San Marco, della
Società delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini fanno parte
della Deputazione ai sensi dell'art. 31.
Il Presidente della Società San Marco assume la qualifica di Pro
Vicario ai sensi dell’art. 36.
Ai fini del miglior coordinamento delle attività della Contrada, il
Priore convoca apposite riunioni alle quali intervengono, oltre al
Vicario e ai Pro Vicari, i Presidenti dei Consigli Direttivi della Società
delle Donne e della Sezione Piccoli Chiocciolini.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
50
ART. 103
E’ costituito in seno alla Contrada il Gruppo Donatori di Sangue.
Il Regolamento del Gruppo e le sue modificazioni sono approvate dal
Seggio.
Il Presidente del Gruppo è nominato dal Seggio e fa parte di diritto
del Seggio stesso; il Presidente, il Segretario e il Medico del Gruppo
fanno parte del Collegio Solidarietà di cui all’art. 60, terzo comma,
lett. f.
Entro il mese di gennaio di ogni anno il Presidente presenta al Priore,
per la successiva approvazione del Seggio, una relazione concernente
l’attività svolta dal Gruppo nell’anno precedente.
DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
ART. 104
Sono inalienabili le opere d'Arte, l’Archivio Storico, gli Arredi Sacri e
quanto attiene all'esercizio del Culto, i costumi, le bandiere, i
tamburi, le armi e tutti gli altri beni costituenti il Museo della
Contrada.
ART. 105
Per disporre l’acquisto o la vendita di beni immobili o l’accensione di
vincoli reali sui beni stessi è necessaria l’approvazione, mediante
appello nominale e con votazione palese, di almeno due terzi più uno
dei partecipanti all'Assemblea Generale, purché al momento della
votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini Protettori.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
51
DELLA MODIFICA DELLE COSTITUZIONI
ART. 106
Le presenti Costituzioni possono essere modificate con deliberazione
dell’Assemblea Generale all’uopo convocata su proposte presentate
da una Commissione eletta in Seggio secondo quanto previsto all’art.
22, comma terzo, n. 11, ovvero su motivate proposte presentate da
almeno 30 Chiocciolini Protettori.
In ogni caso tale deliberazione deve riportare il voto favorevole di
almeno tre quarti dei partecipanti all’Assemblea stessa, purché al
momento della votazione siano presenti almeno 100 Chiocciolini
Protettori
DELLE SANZIONI
ART. 107
Nell’ambito di tutti gli eventi che comunque coinvolgono la Contrada,
sono applicabili le seguenti sanzioni:
1. lettera di richiamo della Contrada da deliberare dalla
Deputazione;
2. sospensione temporanea da 2 a 150 giorni dai diritti di
Protettore, da deliberare dal Seggio su proposta della
Deputazione.
Risultano invariate le procedure relative alle sanzioni di cui all’art. 4.
Resta fermo quanto previsto agli artt. 4 e 5 della presenti Costituzioni
e quanto previsto dallo Statuto della Società San Marco in materia di
sanzioni.
Contrada della Chiocciola COSTITUZIONI
52
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 108
Le norme costituzionali e loro eventuali modifiche entrano in vigore
dal momento della loro approvazione, salvo per quanto non
diversamente disposto dall’Assemblea.
ART. 109
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti
Costituzioni, valgono gli usi e le consuetudini della Contrada.
Indice
PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA CONTRADA E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE art. 1 p. 3
DEI CHIOCCIOLINI
art. 2 p. 3
art. 3 p. 3
DEI PROTETTORI
art. 4 p. 4
art. 5 p. 4
DEI GRANDI PATRONI
art. 6 p. 5
DELL’ASSEMBLEA GENERALE
art. 7 p. 5
art. 8 p. 6
art. 9 p. 6
art. 10 p. 7
art. 11 p. 8
art. 12 p. 9
art. 13 p. 9
art. 14 p. 9
art. 15 p. 9
art. 16 p. 10
art. 17 p. 10
art. 18 p. 10
art. 19 p. 11
art. 20 p. 11
DEL SEGGIO
art. 21 p. 11
art. 22 p. 11
art. 23 p. 13
art. 24 p. 13
art. 25 p. 13
art. 26 p. 14
art. 27 p. 14
DEL CONSIGLIO DEI MAGGIORENTI
art. 28 p. 14
art. 29 p. 15
art. 30 p. 16
DELLA DEPUTAZIONE
art. 31 p. 16 art. 32 p. 17 art. 33 p. 17
DEGLI UFFIZIALI DI DEPUTAZIONE
DEL PRIORE
art. 34 p. 18
DEL VICARIO
art. 35 p. 19
DEI PRO VICARI art. 36 p. 19
DEL CAMARLENGO
art. 37 p. 20 art. 38 p. 20 art. 39 p. 21 art. 40 p. 21
DEL VICE CAMARLENGO
art. 41 p. 21
DEL BILANCIERE
art. 42 p. 21
DEL VICE BILANCIERE
art. 43 p. 22
DELL'ECONOMO
art. 44 p. 22 art. 45 p. 23
DEI VICE ECONOMI
art. 46 p. 23
DEL CANCELLIERE
art. 47 p. 23
DEI VICE CANCELLIERI
art. 48 p. 24
DELL’ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
art. 49 p. 25
DEGLI ADDETTI AI BENI IMMOBILI
art. 50 p. 25
DEGLI ADDETTI AI PROTETTORI
art. 51 p. 25
DELL'ARCHIVISTA
art. 52 p. 26
DEL VICE ARCHIVISTA
art. 53 p. 27
DELL’ADDETTO AL MUSEO
art. 54 p. 27
DELL'ADDETTO AL CULTO
art. 55 p. 27
DEL CORRETTORE
art. 56 p. 28 art. 57 p. 28
DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI PERMANENTI
art. 58 p. 28 art. 59 p. 29 art. 60 p. 30
DEL CAPITANO
art. 61 p. 32 art. 62 p. 33 art. 63 p. 34 art. 64 p. 35 art. 65 p. 35
art. 66 p. 35 art. 67 p. 36 art. 68 p. 36 art. 69 p. 36 art. 70 p. 37 art. 71 p. 37 art. 72 p. 37 art. 73 p. 38 art. 74 p. 39 art. 75 p. 39 art. 76 p. 40 art. 77 p. 40 art. 78 p. 40 art. 79 p. 41 art. 80 p. 41 art. 81 p. 41 art. 82 p. 41 art. 83 p. 41 art. 84 p. 42 art. 85 p. 42 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
art. 86 p. 43
DEL CAPO ALFIERE E DEL CAPO TAMBURINO
art. 87 p. 43 art. 88 p. 44
DELLA COMPARSA
art. 89 p. 44 art. 90 p. 44 art. 91 p. 45
DELL’ADDETTO ALLA SEDE
art. 92 p. 45 art. 93 p. 45 art. 94 p. 45 art. 95 p. 46
DELLA FESTA TITOLARE E DELLE ONORANZE
art. 96 p. 46 art. 97 p. 46 art. 98 p. 46 art. 99 p. 47 art. 100 p. 48
DEGLI ORGANISMI COLLATERALI
art. 101 p. 48 art. 102 p. 49 art. 103 p. 50
DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE
art. 104 p. 50 art. 105 p. 50
DELLA MODIFICA DELLE COSTITUZIONI
art. 106 p. 51
DELLE SANZIONI
art. 107 p. 51
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
art. 108 p. 52 art. 109 p. 52
Contrada della Chiocciola
Finito di stampare nel mese di settembre 2016
Contrada della Chiocciola
Top Related