Atti estranei all’Oggetto SocialeInfluenza tutte le azioni degli amministratoriGli atti estranei sono sempre di cattiva gestione e quindi possono esporre al risarcimento del danno
Primo passo per la valutazione di qualunque comportamentoNecessario comunque un pregiudizio dimostrabile
• Nelle s.r.l. non è un limite assoluto ma i soci che autorizzino atti dannosi alla società/soci/terzi rispondono insieme agli amministratori
L’obbligo di DiligenzaLa diligenza richiesta è correlata alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, basandosi sulla dimensione, la tipologia dell’impresa, le qualità individuali dell’amministratore
Viene considerata colpevole la scelta improvvisata, che non consideri vantaggi e svantaggi per la società
Conflitto d’interessiL’amministratore deve dare immediata notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale qualora abbia un interesse (per conto proprio o di terzi) in un dato affare, precisando natura, origine, portata dello stesso.Tali obblighi riguardano anche i componenti del consiglio di sorveglianza, l’amministratore delegato o unico. Questi ultimi devono darne notizia all’organo collegiale alla prima assemblea utile.Nelle S.p.A. non vige più l’obbligo di astensione dal voto. Ma il C.d.A. dovrà motivare adeguatamente la prevalenza dell’interesse sociale
Conflitto d’interessi, continuaL’interesse della società non è esplicitato dalla legge, di norma trattasi di sviluppo economico, incremento dei profitti, aumento dei dividendiPossibile un interesse diverso, ad esempio nelle società con capitale pubblico o nelle cosiddette società di «comodo»L’art. 2391 c.c. prevedendo per l’amministratore di rispondere dei danni derivanti da azioni od omissioni impone il risarcimento del lucro cessante e del danno emergente.
Obblighi Specifici: art. 2392 codice civile
L’amministratore risponde verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti da leggi ed atto costitutivo.Tale responsabilità è solidale, salvo siano attribuzioni di un comitato esecutivo o in concreto proprie di uno o più amministratori.La responsabilità solidale vale anche se, pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli l’amministratore non abbia fatto quanto poteva per impedirne il compimento ovvero eliminarne/attenuarne le conseguenze
Obblighi Specifici: art. 2394‐2395 codice civileResponsabilità per i danni causati con dolo o colpa ai singoli soci ed i terziResponsabilità per l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale verso i creditori sociali
Ulteriori obblighi specificiMancata convocazione dell’assemblea in caso di perdite (2446‐2447 c.c.)Violazione dell’obbligo di accertare senza indugio, d’iscrivere il verificarsi della causa di scioglimento e di limitare la gestione alla conservazione del patrimonio (2485‐2486 c.c.)Bilancio di esercizio non redatto, o redatto incorrettamente
Obblighi specifici: esempioLa redazione del bilancio non è attività delegabile (art. 2381 c.c. per le S.p.A. ed 2475 c.c. per le s.r.l.)
Corte di Appello di Milano 13/02/2004:La violazione degli amministratori che abbiano rappresentato situazioni patrimoniali della società non rispondenti alla situazione effettiva, di fatto evitando l’immediata adozione dei provvedimenti ex artt. 2446‐2447 c.c. non li espone automaticamente alla responsabilità ex 2392 e 2043 c.c. se non si accompagna alla prova che da tali e siffatte violazioni siano direttamente derivati pregiudizi
La ResponsabilitàLa valutazione della responsabilità si basa sulla discrezionalità ed i poteri del gestore. L’amministratore Unico sarà perciò maggiormente responsabile rispetto ad un Comitato Esecutivo od un Consiglio di Amministrazione
L’amministratore Unico• Direttamente responsabile verso società, creditori, soci, terzi• Nel caso l’operazione sia autorizzata dall’assemblea si ottiene solo
l’esclusione di responsabilità verso la società• Nelle s.r.l. l’operazione in conflitto di interessi con autorizzazione
assembleare comporta responsabilità solidale dei soci
Amministratore DelegatoPer evitare, o attenuare, il rischio di una propria responsabilità deve comunicare regolarmente al consiglio delegante le informazioni sull’attività svolta in adempimento della delega.Risponde direttamente nell’ambito delle materie delegate, nelle non delegate viene parificato ad un membro del Consiglio di AmministrazioneI limiti alle operazioni delegabili si possono trovare nell’art. 2381 c.c. per le S.p.A. e 2475 c.c. per le s.r.l.
Comitato esecutivo
La delega qui anziché andare ad un solo amministratore viene data ad un organo pluripersonale
Responsabilità ascrivibile a quella dell’amministratore delegato
Consiglio di AmministrazioneTrattasi dei consiglieri non incaricati o delegati alle operazioniL’organo è responsabile dell’obbligo di agire informato e di controllare l’operato dei consiglieri
Esoneri dalla responsabilitàQualora l’amministratore dimostri di essere esente da colpaQualora abbia comunicato il suo dissenso rispetto un atto potenzialmente dannoso che altri amministratori stiano per compiere.Il dissenso deve essere palese, annotato ad esempio nel libro delle adunanze e deliberazioni, con immediata notizia scritta al Presidente del Collegio Sindacale.
L’azione di responsabilitàAttuabile da ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Proponibile anche dalla società stessa (con decisione approvata dalla maggioranza dei soci secondo legge o statuto)L’amministratore risponde col proprio patrimonioLa prescrizione è quinquennale. Dal compimento del fatto o dalla scoperta dello stesso. È rinunciabile e può avvenire transazione da parte del proponente, qualora rinunci la società serve una delibera a maggioranza dei soci, non preclude al socio o al terzo di agire autonomamente.
L’azione di responsabilità (segue)
Qualora sia accertata la responsabilità degli amministratori, chi agisce per danni può rivolgersi anche verso un unico amministratore.Tra amministratori potrà esercitarsi un’azione atta a riconoscere la gradazione di responsabilità ed un rimborso per quanto pagato in eccesso.L’amministratore che sia stato assente all’assemblea che abbia deliberato generando la responsabilità deve fare quanto possibile per eliminare il danno. L’impugnazione della delibera è un rimedio per eliminare o quantomeno attenuare le conseguenze.L’amministratore cessato resta in carica sino alla ricostituzione della maggioranza dei soci, in tale periodo deve compiere tutti i comportamenti atti a garantire il normale prosequio delle attività.
La natura della responsabilitàLa responsabilità può essere contrattuale ed extracontrattuale, con tre elementi di differenza:Onere della prova: contrattualmente l’attore deve provare inadempimento, danno, nesso di causalità. Il Convenuto dovrà provare di non aver potuto adempiere incolpevolmente oppure aver adempiuto con diligenza e senza conflitti d’interessi. Extracontrattualmentel’attore deve provare inadempimento, danno, nesso di causalità, dolo ovvero colpa.Danno risarcibile: Contrattualmente solo i danni prevedibili (salvo dolo). Extracontrattualmente, tutti i danniPrescrizione: Contrattuale: 5 anni da cessazione carica. Extracontrattuale: 5 anni dal momento in cui il diritto può farsi valere
Azione di responsabilità socialeLa società può giudizialmente far valere il diritto al risarcimento dei danni per violazione obblighi di legge o statuto. È una responsabilità contrattuale.Deliberata dai soci in assemblea (escluso il socio amministratore dal quorum).Necessario 1/5 del capitale sociale nelle S.p.A. Nelle s.r.l. è azionabile da ogni socio.In ogni momento può interrompersi per transazione o rinuncia.
Azione dei creditori socialiPoiché il capitale sociale ha funzione di garanzia i creditori possono agire via 2394 c.c. contro gli amministratori, due presupposti:Patrimonio sociale insufficiente al soddisfacimento dei creditoriInsufficienza causata dalla violazione degli amministratori degli obblighi di conservazione del patrimonio socialeResponsabilità extracontrattuale, dovranno provarsi danno, inadempimento obblighi conservativi, nesso di causalità, dolo ovvero colpa
Azione individuale di responsabilitàEsperibile dal socio o dal terzoSi rivale di un danno subito tramite il patrimonio dell’amministratoreAnch’essa extracontrattuale, sarà quindi necessario dimostrare dolo o colpaQui il pregiudizio non è a danno del patrimonio sociale quanto di quello del terzo o del socio
Responsabilità e concordato preventivoNel concordato preventivo le parti sono la società in crisi ed i creditori, gli amministratori sono estranei. Per questo l’azione sociale di responsabilità non è esperibile contro di loro, salvo il piano ex art. 160 L.F. non lo preveda esplicitamente.L’azione di creditori sociali e dei terzi può essere avviata per la parte di risarcimento rimasta insoddisfatta (in quanto extracontrattuale)Il danno viene quantificato differentemente a seconda delle condotte.
Quantificazione del dannoSingole condotte:
1. Distrazione di attivo: il danno è il controvalore del bene distratto o l’importo indebitamente sottratto
2. Operazioni fuori oggetto sociale: il danno è pari alle risorse impiegate/dissipate nelle operazioni
3. Violazione di norme tributarie e previdenziali: il danno è pari alle sanzioni irrogate maggiorate degli interessi maturati
Quantificazione del danno (segue)Per il caso della continuazione dell’attività si usano criteri equitativi ex 1226 c.c.
1. Deficit fallimentare: Il danno è la differenza fra attivo e passivo fallimentare (non valuta il nesso di causalità fra condotta e danno provocato, si applica solo se non è possibile ricostruire gli eventi)
2. Criterio di differenza netti patrimoniali: Ove la perdita di capitale sia molto anteriore alla data di riferimento (cessazione carica o fallimento) e sia complesso individuare le operazioni non conservative il danno può quantificarsi nella differenza dei netti patrimoniali alle due date.
3. Danno statistico: si valuta ogni operazione, coi suoi ricavi e costi, il danno diviene la somma degli effetti delle varie operazioni. Difficilmente realizzabile nelle procedure concorsuali basandosi su un’analisi per centri di costo
Il Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, come recita l'art. 167 c.c., consiste nella imposizioneconvenzionale, da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo, di unvincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti inpubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisognidella famiglia.Caratterizzato dalla temporaneità, presuppone l'esistenza del vincolo coniugalecon la conseguenza che l'annullamento, lo scioglimento o la cessione deglieffetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo, salvo che visiano figli minori; in questa ultima ipotesi, il fondo avrà vita sino alraggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio (art. 171, c. 2, c.c.).
Pregi e difetti
Tipologia di beni sottoponibili al vincolo
La nuova normativa e l’aggredibilità del fondo
Cassazione Civile, sez. VI‐T, ordinanza 24/02/2015 n° 3738
Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i benicostituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vitafamiliare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attivitàprofessionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatoredell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni
Art. 12 d.l. 83/15Modifiche al codice civile
1. Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguenteSezione: Sezione I‐bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o di alienazioni a titolo gratuito
«Art. 2929‐bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita’ o dialienazioni a titolo gratuito) –
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo diindisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscrittiin pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere delcredito, puo’ procedere,munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, setrascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ statotrascritto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditoreanteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole,interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuovel’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzoproprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altrointeressato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioniall’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civilequando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primocomma, nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizioche l’atto arrecava alle ragioni del creditore.».
Cosa è un trust
Avv. Michele Baroc ‐ www.novastudia.com 35
Settlor Trustee Beneficiari
Trust fund
Protector o guardian
Come non fare un trustCosa non fare in un trustI trust esteriLa normativa italianaIl modello inglese ed il modello internazionale
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