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� CONCETTI DI RISCHIO
� CONCETTI DI DANNO
� PREVENZIONE E PROTEZIONE
� ORGANI DI VIGILANZA
SOMMARIO
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� pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fa4ore (chimico, fisico, biologico, meccanico, ecc.) avente il potenziale di causare danni;
� danno: lesione del benessere fisico e mentale dell’ individuo;
� rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fa4ore o agente oppure alla loro combinazione; (probabilità che si verifichi un evento dannoso).
CONCETTO DI RISCHIO E DANNO
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IL PERICOLO ha, quindi, una forte componente oggeEva che è legata esclusivamente alla fonte di pericolo stessa.
IL RISCHIO ha una natura complessa che è fondamentalmente legata all’incertezza del verificarsi dell’evento negaBvo.
L’ESPOSIZIONE è, invece, una misurazione quanKtaKva ovvero in che quanBtà un determinato pericolo è presente.
Affinché una persona sia esposta, il pericolo deve essere in una certa quanBtà.
CONCETTO DI RISCHIO E DANNO
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INFORTUNIO: lesione dovuta a causa violenta , in occasione e in a4ualità di lavoro o di servizio.
MALATTIA PROFESSIONALE: originata da causa lenta o virulenta (es. sordità da rumore, intossicazione da piombo, tumore da amianto, oppure infezione da agenB patogeni a cui si è esposB durante il lavoro); è contra4a nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nelle tabelle del D.P.R. 336/94
CONCETTO DI RISCHIO E DANNO
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} Presidi multizonali di igiene e prevenzione } Azienda Sanitaria Locale (ASL); } Direzione Territoriale del Lavoro (DTL); } INAIL (ex ISPESL); } Vigili del Fuoco (VV.F.); } INAIL; } Carabinieri; } Polizia di Stato; } Polizia Municipale.
ORGANI DI VIGILANZA
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} Le ASL sono stru4ure operaBve del Servizio Sanitario Nazionale presenB a livello provinciale sul territorio.
} Nell’ambito dell’azienda sanitaria locale, è isBtuita una stru4ura denominata diparBmento di prevenzione arBcolato in qua4ro servizi:
} Igiene e sanità pubblica; } Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (PISLL); } Igiene degli alimenB e della nutrizione.
Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell’INAIL (ex ISPESL) alcune aTvità omologaBve riguardanB:
} ascensori e montacarichi; } generatori di calore; } impianB di messa a terra.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
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L’ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispe4o delle norme anBnfortunisBche negli ambienB di lavoro, in parBcolare: Ø verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianB, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro; Ø conduce indagini: ◦ per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di parBcolare gravità; ◦ sulle condizioni di sicurezza negli ambienB di lavoro.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
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Le ASL per l’espletamento delle aTvità di vigilanza si avvalgono di personale ispeTvo cosBtuito da: } medici (specializzaB in medicina del lavoro); } tecnici laureaB o diplomaB che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli ispe4ori delle ASL, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, hanno la facoltà di: Ø visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relaBve dipendenze; Ø so4oporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodoT ritenuB nocivi; Ø richiedere al datore di lavoro, ai dirigenB, ai preposB ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione; Ø prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoveraB per malaTe dovute a cause lavoraBve o presunte tali.
AZIENDA SANITARIA LOCALE
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Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il «Servizio ispezioni del lavoro» arBcolato nelle seguenB aree:
} vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, minori, lavoratrici madri, categorie prote4e, ecc);
} vigilanza ordinaria (aTvità di coordinamento con gli isBtuB previdenziali e aTvità integrata con la Guardia di Finanza);
} vigilanza sull’aTvità formaBva (nei se4ori dell’industria, arBgianato, terziario e agricoltura);
} provvedimenB amministraBvi (autorizzazioni, dispense, deroghe e cerBficazioni).
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
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L’ISPESL è un organo consulBvo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL. Ha la funzione di: } omologare i prodoT industriali; } controllare la conformità dei prodoT industriali di serie al Bpo omologato, oltre a compiB operaBvi di cara4ere amministraBvo.
INAIL (ex ISPESL)
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L’ISPESL svolge le aTvità di informazione, consulenza e assistenza:
} in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; } standardizzazione tecnico-‐scienBfica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; } consulenze tecnico-‐scienBfiche al ministero dell’Industria per la vigilanza della conformità dei prodoT alle esigenze di sicurezza; } assistenza alle imprese; } aTvità di ricerca didaTca e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del SSN in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienB di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN.
INAIL (ex ISPESL)
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L’ISPESL provvede all’omologazione di:
} apparecchi ed impianB di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponB sviluppabili su cono, ponB sospesi, organi per ponB sospesi, ecc.); } apparecchi ed impianB di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalle4o, a bandiera, a bicicle4a, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relaBvi carrelli, montacarichi ecc.); } installazioni e disposiBvi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianB di messa a terra;
} apparecchi ed impianB a pressione di vapore o gas; } apparecchi ed impianB contenenB liquidi caldi so4o pressione.
INAIL (ex ISPESL)
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Tra i compiB dei VVF rientrano:
} la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienB di lavoro; } controllo prevenBvo e/o periodico nei confronB delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il CPI indispensabile per il regolare svolgimento dell'aTvità lavoraBva; } informazione e consulenza; } organo di polizia giudiziaria.
VIGILI DEL FUOCO
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L’INAIL è l’Ente pubblico che gesBsce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malaTe professionali. Oltre ai compiB di riscossione dei premi assicuraBvi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l’IsBtuto svolge una specifica aTvità di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse dire4o alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunaB.
INAIL
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CARABINIERI } Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effe4uare controlli negli ambienB di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;
POLIZIA DI STATO } A4raverso i commissariaB dislocaB nelle varie ci4à, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effe4uare intervenB urgenB in caso di gravi infortuni sul lavoro;
VIGILI URBANI } Pur non essendo un organo isBtuzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell’aTvità di controllo dei canBeri edili nei comuni di appartenenza finalizzaB a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia anBnfortunisBca e di igiene del lavoro. In qualità di agenB di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenB.
ALTRI ORGANI DI VIGILANZA
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