Il passaggio generazionale
Bergamo, 21 maggio 2014
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Agenda
1. Strumenti per pianificare il passaggio generazionale
2.Approfondimento sui trust per pianificare il passaggio generazionale
a)Premessa
b)Il testamento
c)La donazione
d)Il patto di famiglia
e)Il trust (rinvio)
f) Confronti
a)Premessa
b)Il caso del dottor Tigroni
c)Il caso di Renato, Mirko e Piero
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
a) Premessa
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Premessa
• Un soggetto che, nel corso della propria vita, abbia accumulato un patrimonio personale si trova, ad un
certo punto, a dover decidere come e a chi trasmetterlo: si tratta del problema del passaggio
generazionale del patrimonio.
• Particolare importanza riveste, a tal proposito, il tema del passaggio generazionale dell’impresa di
famiglia, una fase molto delicata che, se gestita male, può determinare il fallimento dell’impresa,
provocando nel contempo la perdita di posti di lavoro nonché la dispersione del patrimonio di conoscenze,
di capacità manuali, di tradizioni, di legami con il territorio rappresentati dalle nostre aziende.
• Per consentire ad un soggetto di pianificare il passaggio generazionale del proprio patrimonio sono, ad
oggi, disponibili diversi strumenti giuridici, ciascuno dei quali presenta caratteristiche che lo rendono
preferibile rispetto agli altri a seconda delle peculiarità di ciascun caso.
• L’analisi che segue è concentrata sugli strumenti per pianificare il passaggio generazionale di uso più invalso
nella prassi italiana, ovvero il testamento, la donazione, il patto di famiglia ed il trust: muovendo da una
disamina delle caratteristiche dei singoli strumenti, si passerà ad un confronto degli stessi per poi
concludere con la disamina di alcuni casi pratici risolti con l’utilizzo dello strumento del trust.
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
b) Il testamento
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Il testamento
• Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale un soggetto individua la destinazione dei propri beni
(o di parte di essi), per il momento successivo alla propria morte.
• Attraverso tale strumento, quindi, una persona può derogare, entro certi limiti, alla normativa in materia di
successione legittima, nominando quali eredi anche estranei, oppure ripartendo, con quote diverse, il
patrimonio tra soggetti che sono già suoi eredi.
• Il testamento può contenere anche solamente disposizioni di carattere non patrimoniale (quali, per
esempio, il riconoscimento di un figlio).
Caratteri generali
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Il testamento
• La finalità del testamento è quella di poter consentire a una persona di scegliere a chi attribuire i propri
beni.
• Esistono, tuttavia, dei soggetti (eredi legittimi e legittimari) che necessariamente partecipano all’eredità
(pensiamo, per esempio, ai figli).
• Questo comporta che, quando una persona abbia tra i propri eredi dei legittimari, non potrà decidere
l’intera sorte del proprio patrimonio: egli, infatti, può decidere la sorte solo della cosiddetta quota
disponibile.
• Qualora il testatore non rispetti tali vincoli, agli eredi lesi nella propria quota o estromessi dall’eredità sono
dati rimedi per ottenere quanto la legge loro attribuisce.
Finalità e limiti
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Il testamento
• Il testamento, per poter esplicare i propri effetti, deve essere un atto scritto.
• Nel rispetto della forma scritta, il testamento può, comunque, rivestire forme diverse.
• Il testamento può essere olografo oppure per atto di notaio; questo secondo tipo di testamento si può
presentare come testamento pubblico o come testamento segreto:
– il testamento olografo deve essere integralmente scritto, datato e sottoscritto dal testatore senza che vi siano
interventi di altri soggetti;
– il testamento pubblico è un atto redatto dal notaio alla presenza di due testimoni: il soggetto interessato
dichiara le proprie volontà che vengono scritte dal notaio e di cui viene data lettura alla presenza dei
testimoni;
– il testamento segreto, poco utilizzato nella prassi, viene consegnato sigillato al notaio (oppure viene sigillato
dal notaio) alla presenza di due testimoni: viene redatto un atto di ricezione, nel quale vengono riportate
tutte le formalità svolte, i soggetti presenti e vengono apposte le sottoscrizioni.
Forme
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
c) La donazione
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La donazione
• La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a
favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
• Perché si possa parlare di donazione non è sufficiente che un soggetto arricchisca un altro e che tale
arricchimento sia correlativo ad un depauperamento nel patrimonio del primo, ma è necessario che ciò sia
fatto per spirito di liberalità.
• Come il testamento, anche la donazione non può ledere i diritti dei soggetti che necessariamente
partecipano all’eredità, ai quali sono dati rimedi per ottenere quanto la legge loro attribuisce.
• Esulano dal regime giuridico delle donazioni le cosiddette liberalità d’uso, cioè quelle che si sogliono fare
in occasione di servizi resi (es. regalo per ricambiare un favore) o comunque in conformità agli usi (es. regali
di compleanno).
Caratteri generali
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La donazione
• Il contratto di donazione si perfeziona con il consenso del donante e del donatario e deve essere fatto per
atto pubblico, sotto pena di nullità.
• L’accettazione del donatario può essere contestuale alla donazione ovvero successiva ed essere contenuta,
in questo secondo caso, in un atto pubblico posteriore.
• Se la donazione ha per oggetto cose mobili, queste devono essere esattamente specificate con l’indicazione
del loro valore: la specificazione può essere contenuta nell’atto medesimo di donazione ovvero in una nota
a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
Forme
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La donazione
• Un’attribuzione patrimoniale elargita per spirito di liberalità può essere attuata, oltre che attraverso un
formale contratto di donazione, anche in maniera indiretta per il tramite di uno schema negoziale diverso: si
può pensare ad un contratto di scambio nel quale il valore della prestazione di una parte superi di molto il
valore della controprestazione e l’eccedenza sia considerata da entrambe le parti come una liberalità
(negotium mixtum cum donatione).
• La donazione indiretta, essendo realizzata attraverso degli schemi contrattuali diversi dal contratto di
donazione, non è soggetta a tutte le regole dettate dal codice civile in materia di donazione: ad esempio,
non è richiesto l’atto notarile, che è invece necessario per il contratto di donazione.
La donazione indiretta
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
d) Il patto di famiglia
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Il patto di famiglia
• Il patto di famiglia è un istituto introdotto dal nostro legislatore nel 2006 al duplice fine di assicurare la
stabilità e continuità di imprese già operanti sul mercato e, al contempo, garantire al singolo imprenditore
una successione certa nell’interesse dell’azienda di cui è titolare.
• Schematicamente il negozio è così articolato:
– l’imprenditore trasferisce mediante un contratto, in tutto o in parte, senza corrispettivo, l’azienda o la
partecipazione in una società ad uno o più discendenti;
– il contratto deve essere concluso per atto pubblico e parti di tale contratto sono quelle persone che
rivestirebbero la qualifica di “legittimari” se, nel momento della stipulazione dello stesso contratto, si
aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore;
Caratteri generali
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Il patto di famiglia
(segue)
– il contratto deve prevedere che i discendenti, assegnatari dell’azienda o delle quote societarie,
corrispondano agli altri legittimari una somma di denaro corrispondente al valore della quota di legittima
a loro non assegnata. La liquidazione della quota può avvenire anche in natura e i legittimari non
assegnatari partecipanti al patto vi possono anche rinunciare;
– i beni assegnati e le liquidazioni effettuate non sono soggette ad azione di riduzione o collazione;
– eventuali legittimari sopravvenuti, dopo la morte dell’imprenditore, potranno solo richiedere ai beneficiari
del patto la liquidazione della somma corrispondente alla loro quota di legittima;
– il contratto può essere sciolto o modificato ma è necessario l’intervento di tutti i soggetti che hanno concluso
il patto di famiglia.
Caratteri generali
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Il patto di famiglia
• I vantaggi derivanti da tale strumento sono evidenti; i più significativi sono riconducibili al fatto che:
– quanto ricevuto dal beneficiario del patto non è aggredibile dagli altri eredi in quanto non soggetto a
collazione o ad azione di riduzione;
– qualora siano rispettati determinati requisiti richiesti dalla legge (i beneficiari del patto proseguano
l’esercizio dell’attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento, rendendo, contestualmente all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal
senso) non c’è imposizione fiscale sul trasferimento delle partecipazioni al beneficiario del patto;
– l’imprenditore può verificare, durante la propria vita, se l’attribuzione ad uno dei discendenti corrisponde
alle sue aspettative, riservandosi la possibilità di sciogliere e di modificare il contratto, coinvolgendo le
stesse persone che lo hanno concluso.
Vantaggi
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
e) Il trust (rinvio)
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Il trust
• Le caratteristiche dello strumento del trust sono state esaminate nel corso delle precedenti lezioni, alle quali
sul punto si rinvia.
• In questa sede basti ricordare che i trust per pianificare il passaggio generazionale presentano, nella prassi,
le seguenti peculiarità:
– disponente: il capostipite della famiglia;
– beneficiari: i discendenti del disponente;
– beni in trust: il patrimonio del disponente;
– durata: lunga (ad esempio sessanta anni), con la facoltà riconosciuta in capo al trustee di anticipare il
termine finale del trust qualora ciò risponda all’interesse dei beneficiari e sempre che si siano verificati
determinati eventi (ad esempio, solo dopo il decesso del disponente e/o al compimento di una certa età
da parte del beneficiario più giovane).
Rinvio
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1. Strumenti per pianificare
il passaggio generazionale
f) Confronti
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Confronti
• Il trust si differenzia dal testamento in quanto:
– mentre con il testamento dopo la morte del testatore i beni dello stesso sono trasferiti direttamente ai
soggetti da lui nominati, i quali possono da subito disporre come vogliono di tali beni, attraverso il trust il
disponente può decidere di attribuire i beni a taluni soggetti solo, ad esempio, al realizzarsi di certi eventi
o condizioni;
– il trust consente di proteggere le somme destinate al beneficiario, evitando che esse si confondano con il
patrimonio residuo dello stesso e possano, così, essere aggredite;
– il trust consente di programmare un piano di erogazioni continuative in favore dei beneficiari, anche
successive alla morte del disponente con i fondi da quest’ultimo preventivamente messi a disposizione del
trust per i beneficiari;
– il testamento olografo è facilmente impugnabile da chiunque ne abbia interesse; l’atto istitutivo di un trust
ed i connessi atti di trasferimento di beni allo stesso sono usualmente stipulati presso un notaio e,
pertanto, più difficilmente impugnabili.
Trust e testamento
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Confronti
• Il trust si differenzia dalla donazione in quanto:
– mentre con la donazione i beni del donante sono trasferiti direttamente ai donatari, i quali possono da
subito disporre come vogliono di tali beni, attraverso il trust il disponente può decidere di attribuire i beni
a taluni soggetti solo, ad esempio, al realizzarsi di certi eventi o condizioni;
– il trust consente di proteggere le somme destinate al beneficiario, evitando che esse si confondano con il
patrimonio residuo dello stesso e possano, così, essere aggredite;
– il trust consente di programmare un piano di erogazioni continuative in favore dei beneficiari, anche
successive alla morte del disponente con i fondi da quest’ultimo preventivamente messi a disposizione del
trust per i beneficiari.
Trust e donazione
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Confronti
• Il trust si differenzia dal patto di famiglia in quanto:
– il patto di famiglia non realizza il fine della protezione dell’azienda;
– con il patto di famiglia l’imprenditore-capostipite esce totalmente di scena;
– se dopo la stipula del contratto il beneficiario del patto muore non è possibile programmare la sua
successione;
– beneficiari del patto di famiglia possono essere solo i discendenti in linea retta dell’imprenditore;
– con il patto di famiglia non si realizza una completa pianificazione successoria;
– la legge impone che il successore designato provveda alla liquidazione dei legittimari contestualmente alla
stipula del patto.
Trust e patto di famiglia
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2. Approfondimento sui trust
per pianificare
il passaggio generazionale
a) Premessa
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Premessa
• Il trust rappresenta ad oggi uno degli strumenti giuridici maggiormente utilizzati da un soggetto per
realizzare il passaggio generazionale del proprio patrimonio, stante l’insufficienza degli strumenti giuridici
italiani a soddisfare tale obiettivo.
• Si ricorre al trust sia nei casi in cui vi è già l’individuazione del successore e si tratta solo di stabilire tempi,
modalità e condizioni del passaggio di beni allo stesso, sia in casi più complessi, ovvero quando il soggetto:
– non ha il successore e vuole imprimere una certa destinazione ai suoi beni;
– oppure il successore esiste ma:
› per età o condizioni di salute non è ancora (e in alcuni casi non sarà mai) in grado di gestire e
amministrare i beni trasmessi;
› per carattere e attitudini non è ritenuto capace di gestire i beni trasmessi o è totalmente disinteressato
ad essi;
I trust per pianificare il passaggio generazionale
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Premessa
(segue)
• oppure ha più successori e:
– ne preferisce uno solo;
– uno solo è interessato a taluni beni (pensiamo, ad esempio, alla gestione di un’impresa);
– vuole farli tutti godere dei beni ma senza che litighino tra di loro.
• Il ricorso al trust è un utile strumento per l’imprenditore anche per evitare che soggetti diversi dai suoi
discendenti entrino nella proprietà dell’azienda familiare e, di conseguenza, possano comprometterne
l’unitarietà della governance ed il funzionamento.
• Di seguito si riportano alcuni esempi riferiti prevalentemente al passaggio generazionale di beni aziendali,
ma estensibili a tutte le altre categorie di beni che possono costituire il patrimonio di un soggetto.
I trust per pianificare il passaggio generazionale
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2. Approfondimento sui trust
per pianificare
il passaggio generazionale
b) Il caso del dottor Tigroni
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Il caso del dottor Tigroni
• La famiglia Tigroni è composta da Alderigo Tigroni, vedovo, e dai suoi due figli, Giovanni e Nicola,
rispettivamente di diciotto e ventiquattro anni.
• Il dottor Tigroni è proprietario tramite una S.p.A. del biscottificio Dolcezza, nonché di altri beni mobili ed
immobili.
• L’azienda è gestita in prima persona dal dottor Tigroni, coadiuvato dal figlio Nicola che, però, fra qualche
mese si trasferirà per un anno a Boston per frequentare un master di specializzazione in economia.
• Giovanni, il secondogenito di Alderigo, ha invece, intrapreso la carriera di attore, manifestando più volte al
padre il suo completo disinteresse per l’attività imprenditoriale.
La famiglia
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Il caso del dottor Tigroni
• È intenzione del genitore far sì che l’azienda sia attribuita esclusivamente a Nicola, anche se tale passaggio
dovrà essere graduale nel tempo in modo da consentire al figlio di perfezionare i suoi studi all’Estero,
nonché di fare esperienza in azienda sotto i suoi insegnamenti.
• Al contempo, il dottor Tigroni non vuole assolutamente privilegiare un figlio rispetto all’altro e intende,
pertanto, assegnare al secondogenito altri beni di sua proprietà di pari valori rispetto al biscottificio.
• È, infine, ferma volontà del dottor Tigroni escludere dall’attribuzione di beni di famiglia eventuali coniugi
dei suoi discendenti, nonché proteggere i beni destinati a questi ultimi da azioni giudiziarie da parte di terzi.
Le finalità
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Il caso del dottor Tigroni
• Nel caso di specie la soluzione trust si è rivelata da subito la più completa ed è stata privilegiata rispetto a
quella più semplice che sarebbe potuta risultare dalla combinazione di un patto di famiglia (applicabile al
trasferimento dell’azienda a Nicola) con una donazione (da effettuare per i beni da trasferire a Giovanni).
• Tale preferenza è riconducibile essenzialmente a tre ordini di ragioni:
– solo il trust assicura la segregazione patrimoniale, proteggendo, pertanto, tutti i beni della famiglia Tigroni da
azioni giudiziarie di terzi;
– solo il trust, in virtù della concentrazione esclusiva della proprietà dei beni costituenti il fondo in trust in
capo al trustee, consente di escludere dalla proprietà di quei beni (a seguito di successioni ereditarie o di
provvedimenti in materia di separazione-divorzio) i coniugi dei propri discendenti;
– solo il trust consente al disponente di programmare un ordinato passaggio generazionale (stabilendo
termini, modalità e caratteristiche della devoluzione dei suoi beni ai beneficiari da esso prescelti) e, al
contempo (anche dopo il trasferimento della proprietà dei suoi beni al trustee e senza che terzi possano
opporsi se ciò è previsto dall’atto istitutivo) di riservarsi poteri di indirizzo sul trustee circa la gestione del
fondo in trust, nonché la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo in trust.
La soluzione trust
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Il caso del dottor Tigroni
• Venendo adesso ad esaminare le caratteristiche dell’atto istitutivo di trust, che vede come disponente il
dottor Tigroni e come dotazione da esso apportata al trust le quote del biscottificio Dolcezza e una somma
di denaro di importo equivalente al valore dell’azienda, osserviamo che:
– la finalità del trust è individuata nella volontà del disponente di assicurare la futura gestione unitaria della
Dolcezza S.p.A. e la conservazione della sua titolarità effettiva in capo alla stirpe dei Tigroni, nonché nella
costituzione di un fondo destinato ad assicurare una sicurezza economica al disponente ed ai suoi
discendenti;
– il trust cessa i suoi effetti dopo sessanta anni dalla data di istituzione, con facoltà del trustee nell’interesse
dei beneficiari di anticiparne l’estinzione dopo la morte del dottor Tigroni e decorsi cinque anni
dall’acquisizione della partecipazione di controllo;
La soluzione trust
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Il caso del dottor Tigroni
(segue)
– beneficiari del trust sono i discendenti del dottor Tigroni esistenti al sopraggiungere del termine finale di
durata del trust; a tale data il fondo in trust è distribuito tra i beneficiari secondo le indicazioni (anche in
ordine ai beni che compongono le singole quote) fornite dal disponente con atto separato, anche
testamentario, comunicato al trustee;
– non è previsto un guardiano del trust, ma al suo posto è contemplata la presenza di un comitato,
denominato “comitato dei beneficiari” composto dal dottor Tigroni e dai beneficiari maggiorenni e
capaci. Tale comitato ha il potere di revocare e sostituire il trustee, nonché deve essere consultato dal
trustee prima di ogni decisione gestoria avente ripercussioni di un certo rilievo sul fondo in trust;
La soluzione trust
32 32 32
Il caso del dottor Tigroni
(segue)
– clausole ad hoc sono previste in relazione alla gestione della partecipazione nella “Dolcezza S.p.A.”:
› in particolare, il trustee non può alienare né compiere alcun altro atto relativo alla partecipazione nella
società, qualora questo comporti o possa comportare la perdita del controllo di diritto prima del
decorso di cinque anni dalla data nella quale tale controllo è stato acquisito;
› inoltre, è espressamente previsto che il trustee eserciti i diritti connessi alla partecipazione della
Dolcezza S.p.A. secondo le indicazioni che gli fornisca il comitato dei beneficiari e che il dott. Tigroni
resti amministratore del biscottificio Dolcezza sino a sua morte, incapacità o dimissioni, eventi a
seguito dei quali subentra nella sua posizione il figlio Nicola o, in mancanza, altro soggetto scelto dal
trustee, di intesa con il comitato dei beneficiari;
› Giovanni sarà, pertanto, fuori dalla gestione dell’azienda a meno che non decida di assumere (e
soprattutto si dimostri in grado di farlo) una partecipazione più attiva nella realtà aziendale e il trustee
lo ritenga adeguato alla carica da ricoprire.
La soluzione trust
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Il caso del dottor Tigroni
• Relativamente, infine, ai redditi provenienti dal biscottificio, nonché dagli altri beni segregati in trust, è
stabilito che le utilità prodotte dal fondo in trust siano, a discrezione del trustee, sentito il parere del
comitato dei beneficiari, in parte accumulate nel trust stesso, in parte versate ai beneficiari nonché impiegate
per soddisfare i bisogni di vita del disponente.
• La consistenza del fondo in trust non dovrà, invece, essere mai intaccata, a meno che non si verifichino
circostante di eccezionale gravità legate a condizioni di salute di un beneficiario o del disponente; in tal
caso, è previsto che il trustee proceda all’alienazione dell’azienda solo dopo aver dismesso tutti gli altri beni
costituenti il fondo in trust e sempre che non si trovino altre forme di finanziamento.
• Un ultimo cenno merita una clausola inserita nell’atto istitutivo di trust con forte potere deterrente: al fine
di evitare che le finalità del trust siano vanificate a causa di eventuali azioni di legittimari che si dichiarino
lesi o pretermessi nei loro diritti successori è stato stabilito che in caso di azione di un beneficiario-
legittimario contro il trustee, il trustee gli trasferisca beni in trust per un valore pari alla legittima ad esso
spettante, ma contestualmente il richiedente perda tutti i benefici ad esso derivanti dal trust.
La soluzione trust
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2. Approfondimento sui trust
per pianificare
il passaggio generazionale
c) Il caso di Renato, Mirko e Piero
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Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Renato, Mirko e Piero Carlessi sono tre fratelli, imprenditori, ognuno con moglie e figli tranne l’ultimo
che si è sposato da qualche mese.
• I tre fratelli hanno una sorella, Margherita, con cui non intrattengono più nessun rapporto né lavorativo
né personale.
• Da circa trenta anni i tre fratelli lavorano insieme nel campo dell’imprenditoria edile, gestendo in maniera
esclusiva e diretta una fiorente azienda, la Cresciamo insieme S.p.A.: in particolare, Renato, il più giovane, è
la mente che amministra e coordina tutto, mentre Mirko e Piero sono operativi sui cantieri.
• Tale situazione si riflette sulle intestazioni dei beni “comuni”: i proventi derivanti dall’attività di impresa,
così come tutti gli immobili acquistati a titolo di investimento con l’impiego di parte di essi sono, infatti,
intestati esclusivamente a Renato e rappresentano un cospicuo patrimonio.
• Parimenti, il 51% delle azioni della Cresciamo insieme S.p.A. è di proprietà di Renato, mentre la restante
quota è suddivisa in parti eguali tra Mirko e Piero.
La famiglia
36 36 36
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Le esigenze dei tre fratelli sono molteplici:
– da una parte vi è la volontà di tutelarsi da eventuali future ingerenze di terzi nella vita dell’azienda (e nel
caso di specie il riferimento è alla neosposa di Renato),
– dall’altra la necessità di riequilibrare in via definitiva le intestazioni dei beni “comuni” in modo da non
avere sorprese nell’eventualità che si verifichi la morte improvvisa di Renato.
• In tale ultimo caso, infatti, atteso che Renato si rifiuta di far testamento e sempre che non sopravvenga nel
frattempo un discendente di Renato, i beni a lui intestati andrebbero automaticamente ai suoi eredi
legittimi, ovvero alla moglie e ai fratelli, compresa la sorella.
• E non è detto che tali eredi, pur se pienamente informati sui fatti, onorino i patti originariamente instaurati
tra i tre fratelli.
Le finalità
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Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Parimenti, la morte di uno dei due fratelli anziani rimetterebbe esclusivamente alla correttezza di Renato il
rispetto degli accordi e la trasmissione ai nipoti dei beni “comuni” a lui intestati.
• Un ulteriore desiderio, soprattutto dei fratelli più anziani, è quello di organizzare il passaggio
generazionale, senza però perdere da subito il controllo della situazione o subire eccessive limitazioni
nell’attività d’impresa.
Le finalità
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Il caso di Renato, Mirko e Piero
• L’istituzione di un trust ha permesso di soddisfare appieno tutte le richieste avanzate da Renato, Mirko e
Piero.
• L’atto istitutivo è stato sottoscritto da tutti e tre i fratelli in qualità di disponenti e la finalità del trust è stata
identificata nella volontà di creare un fondo diretto a garantire ai disponenti e alla loro famiglia una
sicurezza economica, assicurando al contempo una gestione unitaria dell’impresa di famiglia e la
conservazione della sua titolarità effettiva in capo alla stirpe dei Carlessi.
La soluzione trust
39 39 39
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Il primo conferimento di beni in trust è stato effettuato da Renato che vi ha apportato, oltre a larga parte
del suo patrimonio personale, i beni “comuni”.
• Al primo conferimento sono seguiti ulteriori atti segregativi da parte questa volta dei fratelli più anziani,
che vi hanno conferito parte dei loro beni personali, in modo da formare un unico patrimonio di famiglia
accentrato in capo al trustee.
• In questo modo si è ottenuto il vantaggio di mantenere uniti il capitale e i beni produttivi, evitando la
frammentazione fra più eredi ed assicurandone la protezione nell’ottica di una gestione oculata dell’impresa.
La soluzione trust
40 40 40
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• I tre fratelli hanno conservato esclusivamente la proprietà degli immobili in cui attualmente risiedono con i
rispettivi coniugi e il possesso di un’importante somma di denaro funzionale a soddisfare le loro esigenze
correnti.
• La durata del trust è stata fatta coincidere con il verificarsi dell’ultimo dei due eventi tra il decorso di
trent’anni dal termine iniziale e il decesso dell’ultimo disponente rimasto in vita.
La soluzione trust
41 41 41
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Quanto ai beneficiari, essi sono stati identificati nei tre disponenti, nei discendenti di ciascuno disponente
viventi al termine finale della durata del trust, nonché nelle persone che i singoli disponenti, limitatamente
alla quota spettante a ciascuno di essi, nominino nel corso della durata del trust per testamento o per mezzo
di atti autentici comunicati al trustee.
• Le mogli dei disponenti possono pertanto, in virtù di tale clausola, essere nominate in ogni momento
beneficiarie di tutto o parte di quanto segregato in trust.
• È stata, inoltre, prevista un’ulteriore clausola a loro vantaggio che consente a ciascun disponente di
imporre, anche per testamento, la costituzione in favore delle stesse di un diritto di mantenimento gravante
su soggetti determinati.
La soluzione trust
42 42 42
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Relativamente all’impiego del fondo in trust è previsto che il trustee versi il reddito ai beneficiari secondo
la quota spettante a ciascuno.
• È, altresì, contemplata la possibilità che, qualora il reddito corrente di un beneficiario sia insufficiente per
sostenere spese mediche o mantenere il proprio precedente tenore di vita, il trustee impieghi quanto
necessario del reddito del fondo in trust, nonché del capitale, per supplire alla insufficienza.
• Al fine, poi, di soddisfare l’esigenza dei tre fratelli di collaborare con il trustee e di indirizzarlo nelle sue
scelte operative, soprattutto in quelle relative all’azienda di famiglia, è stata prevista nell’atto istitutivo la
creazione di un organo di vigilanza definito “comitato dei beneficiari”.
• Particolari sono la composizione e il funzionamento di tale organo.
La soluzione trust
43 43 43
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Il comitato dei beneficiari è composto dai tre fratelli finché sono in vita e poi si innesca un meccanismo di
successione automatica in capo agli eredi in linea retta.
• Quanto alle modalità di voto all’interno di tale comitato, esso è strutturato per quote e non per teste (alla
stregua di quanto avviene in un fondo comune di investimento); di conseguenza, in caso di progressive
dismissioni o nuovi conferimenti al trust (possibili in quanto l’atto istitutivo contempla la possibilità di
effettuare ulteriori apporti di beni da parte dei disponenti e dei membri della loro famiglia) si ridurranno o
si aumenteranno le quote.
• Tale soluzione risulta vantaggiosa in quanto consente ad ogni beneficiario di incidere sulla vita del trust in
maniera direttamente proporzionale alle quote detenute.
La soluzione trust
44 44 44
Il caso di Renato, Mirko e Piero
• Venendo, infine, al ruolo riconosciuto al comitato dei beneficiari osserviamo che tale organo, oltre ad avere
il potere di revocare e sostituire il trustee, nonché di determinarne e modificarne il compenso e di
esaminarne il rendiconto, deve essere consultato dal trustee prima di effettuare taluni atti di particolare
rilievo economico a valere sul fondo in trust (quali, ad esempio, alienazione di beni, costituzione di
garanzie, locazione di immobili, etc.).
• Inoltre, l’atto istitutivo contiene una clausola ad hoc in virtù della quale è espressamente previsto che il
trustee eserciti i diritti connessi a partecipazioni in società secondo le indicazioni che gli fornisca il comitato
dei beneficiari; di conseguenza il trustee, prima di partecipare ad alcuna assemblea di società le cui quote
siano segregate in trust, deve rivolgersi al comitato per ottenere indicazioni circa la linea da seguire, i voti da
esprimere, le deleghe da rilasciare e ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto.
La soluzione trust
45 45 45
Bibliografia essenziale
• M. ORIANI, B. ZANABONI (a cura di), Governance del patrimonio e passaggio generazionale, Il Sole 24 Ore, 2013
46 46 46
Contatti
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