Il Jobs Act Vicenza, 23 marzo 2015
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Jobs Act
1, 2, 3, 4, 5 & 6Avv. Aldo Bottini
G.I. Group - ROADSHOW Jobs Act
Vicenza, 23 marzo 2015
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Jobs Act 1 (L. 16 maggio 2014, no. 78) Contratti e somministrazione a termine
Jobs Act 2 (L. 23.12.2014, no. 190) Sgravi contributivi e TFR
Legge delega (Dicembre 2014) fino a metà giugno 2015 Provvedimenti attuativi: Jobs Act 3 & 4 (L. 4 marzo 2015, n. 22 e 23)
Contratto a tutele crescenti e indennità di disoccupazione Jobs Act 5 & 6 (in progress)
Part-time, somministrazione, job on call, collaborazioni continuative e coordinate e a progetto, apprendistato, modifica delle mansioni (art. 2103 c.c.) e
conciliazione tempi vita-lavoro
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Il contratto a tutele crescenti
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23
in vigore dal 7 marzo 2015
(Jobs Act 3)
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Avv. Aldo Bottini
Il contratto a tutele crescenti
Non è un tipo di contratto che si affianca ad altri
É la nuova disciplina sanzionatoria per i licenziamenti (esclusi i dirigenti)
Si applica solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015)
Si applica anche alle conversione dei contratti a termine e degli apprendistati
Per decidere se un licenziamento è legittimo o illegittimo valgono le solite definizioni (giusta causa e giustificato motivo)
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Avv. Aldo Bottini
L’indennizzo economico: rimedio generale
Certo (NO discrezionalità del giudice nella determinazione del quantum)
Crescente con l’anzianità di servizio
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Avv. Aldo Bottini
La reintegrazione
Eccezione limitata a:
Licenziamenti orali, discriminatori o nulli
Una specifica fattispecie di l icenziamento disciplinare
Licenziamenti per inidoneità fisica o psichica
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Avv. Aldo Bottini
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Se non c’è il giustificato motivo
indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con
un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità
Ma se il licenziamento è legittimo non si paga nulla
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Avv. Aldo Bottini
Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari)
Indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità
ma
se non sussiste il fatto materiale contestato:
reintegrazione
Ma se il licenziamento è legittimo non si paga nulla
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Avv. Aldo Bottini
Difetto di motivazione e vizi procedurali
Indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità
Se il licenziamento risulta infondato nel merito
si applicano i rimedi generali previsti dal decreto
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Avv. Aldo Bottini
Licenziamento orale, nullo o discriminatorio
Reintegrazione
+
indennità non inferiore a 5 mensilità
(retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione)
+
contributi previdenziali e assistenziali
Rimane la vecchia disciplina
La stessa disciplina si applica ai licenziamenti per inidoneità
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Avv. Aldo Bottini
Licenziamento collettivo
Violazione delle procedure e dei criteri di scelta
Se c’è violazione
indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con
un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità
Ma se non c’è violazione, non si paga nulla
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Avv. Aldo Bottini
Tentativo preventivo di conciliazione in DTL
Abolito per i nuovi assunti
Licenziamenti per GMO
Sopra i 15 dipendenti
Obbligatorio solo per chi era già dipendente al 7.3.2015
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Avv. Aldo Bottini
Conciliazione rapida
Possibilità di offrire al lavoratore, in sede protetta ed entro 60 giorni dal licenziamento, un assegno circolare di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18, che non costituisce reddito imponibile né a fini fiscali né a quelli contributivi
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Avv. Aldo Bottini
Aziende con meno di 15 dipendenti
Se con le nuove assunzioni si superano i quindici dipendenti si applica a tutti soltanto il nuovo regime
15
NO re integraz ione, sa lvo i l caso d i discriminazione, nullità o inidoneità non confermata in giudizio
Indennità dimezzate
• in causa: 1 mensilità per anno di servizio (minimo 2)
• nella conciliazione: 0,5 mensilità per anno di servizio (minimo 1)
Massimo 6 mensilità
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Avv. Aldo Bottini
Cosa cambia rispetto alla Legge Fornero del 2012
(solo su flessibilità in uscita)
Legge Fornero Jobs Act
Contratto a termineSenza motivazione 12 mesi fissi 36 mesi
(con 5 proroghe)Licenziamenti
indennizzo 12/24 mesi 4/24 mesi
Licenziamento Reintegrazione Molti casi Tre casi
Licenziamento Processo Introdotto Abrogato
Licenziamento GMO Procedura introdotta Abrogata
Applicazione A tutti Solo ai nuovi assunti
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Contratto a termine
Somministrazione
Apprendistato Lavoro a tempo parziale
Lavoro intermittente
Mutamento di mansioni (Jobs Act 5)
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Contratto a termine
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Contratto a termine
Possibilità da parte della contrattazione collettiva anche aziendale di modificare il limite del 20%
In caso di superamento del limite il rapporto a termine non viene trasformato in indeterminato e si applica solo la sanzione amministrativa
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Contratto a termine
Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l’utilizzo del contratto a termine nei casi di crisi aziendale
In caso di proroga, eliminato il riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato
Scompare la norma secondo cui, in caso di due assunzioni successive a termine, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Soltanto i l secondo contrat to s i considera a tempo indeterminato
Eliminati i regimi speciali previsti per il settore postale e i servizi aeroportuali
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Somministrazione
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Somministrazione
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Possibilità di utilizzare lo staff leasing per qualunque settore e tipo di attività
Introduzione di un limite quantitativo: 10% del numero di lavoratori presenti in organico al 1° gennaio di ogni anno (o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione), con possibilità di modifica di tale limite soltanto da parte dei contratti collettivi nazionali
Scompare la somministrazione fraudolenta
Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l’utilizzo del lavoro somministrato nei casi di crisi aziendale
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Somministrazione
Risarcimento del danno, in caso di costituzione del rapporto con l’utilizzatore, compreso tra 2,5 e 12 mensilità
In caso di superamento del limite quantitativo: costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore + condanna al pagamento dell’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità.Regime sanzionatorio diverso da quello previsto per il contratto a termine
Termine di decadenza ed obbligo di impugnazione: decorrenza dalla data di cessazione attività presso l’utilizzatore
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Somministrazione
Eliminata la facoltà di delegare all’utilizzatore la gestione della formazione e l’addestramento sui rischi generici
Eliminato il diritto dei somministrati all’informazione da parte dell’utilizzatore sui posti vacanti in azienda
Eliminato l’obbligo per l’utilizzatore di comunicare il trattamento economico da applicare al dipendente
Eliminata la possibilità di pattuire un compenso per i servizi resi dall’agenzia per la formazione del lavoratore, nel caso in cui l’utilizzatore assuma il lavoratore al termine della missione
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Apprendistato
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Nuove definizioni
A. apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;
B. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
C. apprendistato di alta formazione e ricerca.
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Disciplina generale
sistema duale: integrazione tra lavoro e formazione per l’apprendistato A. e C.;
esclusione dell’apprendistato A. e C. dall’obbligo della conferma a tempo indeterminato del 20% di quelli assunti nei 36 mesi precedenti;
specificazione: il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi dell’apprendistato A. costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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A. per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale:
possibile proroga di un anno anche in caso di mancato conseguimento del titolo; la formazione esterna all’azienda presso l’istituzione formativa dello studente non può superare il 60% dell’orario ordinamentale per il 2° anno e del 50% per il 3° e 4° anno, nonché per l’anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica; salvo differenti indicazioni dei contratti collettivi, la formazione fuori dall’azienda non verrà retribuita; quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate.
Apprendistato
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Avv. Aldo Bottini
B. professionalizzante:
possibilità di utilizzo per l’assunzione di beneficiari del trattamento di disoccupazione senza limiti di età.
C. di alta formazione e ricerca:
solo per chi ha già un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; la formazione esterna all’azienda presso l’istituzione formativa dello studente non può, di norma, superare il 60% dell’orario ordinamentale; salvo differenti indicazioni dei contratti collettivi, la formazione fuori dall’azienda non verrà retribuita; quella in azienda sarà pagata il 10% della retribuzione prevista per le ore lavorate.
Apprendistato
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Il lavoro a tempo parziale
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Prestazioni supplementari:
part-time orizzontale lavoro supplementare
Se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina:
consenso del lavoratore
eliminata la disposizione
«Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»
- max 15% ore di lavoro settimanali concordate
- maggiorazione della quota oraria pari al 15% part time verticale o misto lavoro straordinario
Il lavoro a tempo parziale
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Avv. Aldo Bottini
Clausole elastiche e flessibili
Se il contratto collettivo non contiene una specifica disciplina:
avanti alle commissioni di certificazione, si possono concordare:
clausole flessibili clausole elastiche part time verticale o misto
a pena di nullità: condizioni e modalità per la modifica della collocazione temporale e variazione in aumento della durata (con preavviso di 2 giorni lavorativi); misura massima dell’aumento: - 25% della normale prestazione annua a tempo parziale; - con maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%.
Il lavoro a tempo parziale
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Avv. Aldo Bottini
Trasformazione e diritto di precedenza:
Eliminato il diritto di precedenza (contrattuale) in favore dei dipendenti part-time in caso di assunzione a tempo pieno.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro full time in part-time per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50%.
Estensione diritto alla trasformazione del rapporto part time ai lavoratori affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Il lavoro a tempo parziale
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Lavoro intermittente
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Avv. Aldo Bottini
Lavoro intermittente
Scompare la possibilità di consentire, con accordo sindacale, l ’utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei casi di crisi aziendale;
se il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro «il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la r isoluzione del contratto costi tuire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro».
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Lavoro autonomo e accessorio
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Dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se la prestazione è
esclusivamente personale
continuativa
di contenuto ripetitivo
organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro
+
+
+
Rapporti di collaborazione: riconduzione al lavoro subordinato
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Eccezioni
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accordi collettivi in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
professioni intellettuali con albi professionali;
amministratori, sindaci e partecipanti a collegi e commissioni;
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
pubbliche amministrazioni (fino al 1° gennaio 2017)
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Contratti di collaborazione continuativa e coordinata e contratti di lavoro autonomo (con IVA) se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Estinzione delle violazioni in materia contributiva e fiscale connesse all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro
N O N p e r v i o l a z i o n i g i à a c c e r t a t e p r i m a dell’assunzione
Il datore non può recedere dal rapporto nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo
«Condono» per i contratti di lavoro autonomo
Solo con consenso del lavoratore e conciliazione ex 2113 c.c.
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Avv. Aldo Bottini
Superamento dell’associazione in partecipazione con rapporto di lavoro
40
Art. 2549 Cod. civ., comma 1
«Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale»
Art. 2549 Cod. civ., comma 2
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato»
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Avv. Aldo Bottini
Superamento dell’associazione in partecipazione con rapporto di lavoro
41
Art. 2549 Cod. civ., comma 3
«Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento»
I contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione
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Avv. Aldo Bottini
Lavoro accessorio
Limite compenso nell’anno civile: € 7.000 per la totalità dei committenti (imprenditori o professionisti)
€ 2.000 per ciascun committente (imprenditore o professionista)
€3.000 per la totalità dei committenti per i percettori di ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali
Divieto di utilizzo per gli appalti Modalità di acquisto dei voucher: modalità telematiche (committenti imprenditori o professionisti)
anche presso le rivendite autorizzate (committenti non imprenditori o non professionisti Comunicazione preventiva telematica alla DTL (dati propri e del prestatore, luogo di svolgimento, tipologia, inizio e fine dell’attività)
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Mansioni e trasferimento: il nuovo art. 2103 cod. civ.
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Avv. Aldo Bottini
Il mutamento di mansioni oggi
solo tra «mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte»
ogni patto contrario è nullo
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Avv. Aldo Bottini
Eccezioni
Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per intervenuta malattia o infortunio
Inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente
Lavoratori eccedenti nell’ambito di un licenziamento collettivo, con accordo sindacale
Accordo individuale per evitare il licenziamento
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Avv. Aldo Bottini
Le nuove regole
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libero nell’ambito di mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento
scompare la nozione legale di equivalenza = meno discrezionalità del giudice
riferimento alla classificazione dei contratti collettivi (o dei regolamenti aziendali)
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Avv. Aldo Bottini
Il demansionamento a livelli inferiori
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assegnazione unilaterale a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore:
in caso di «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore»
in altre ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali
obbligo formativo, ove necessario (ma non è requisito di validità)
senza diminuzione della retribuzione (salvo elementi particolari collegati alla precedente mansione) e dell’inquadramento
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Avv. Aldo Bottini
Accordi nelle sedi protette
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Accordi individuali per modificare mansioni (senza limitazione), inquadramento e trattamento retributivo nelle sedi protette (DTL, sede sindacale e giudiziaria, commissioni di certificazione), nell’interesse del lavoratore:
alla conservazione del posto
all’acquisizione di una diversa professionalità
al miglioramento delle condizioni di vita
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Assegnazione a mansioni superiori
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Il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta.
L’assegnazione diviene definitiva, se non è stata determinata da ragioni sostitutive, dopo 6 mesi continuativi.
É fatta salva la diversa volontà del lavoratore.
I contratti collettivi, anche aziendali, possono prevedere un termine diverso, anche più lungo.
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Avv. Aldo Bottini
Cosa resta invariato
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il divieto di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
la nullità di patti contrari, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo articolo
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Work life balance:
maternità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro
(Jobs Act 6)
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Applicazione
In via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.
Per gli anni successivi, l’eventuale riconoscimento dei benefici è condizionato all’entrata in vigore di decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.
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Congedo di maternità
possibile eventuale estensione, di fatto, del periodo di maternità obbligatoria oltre i cinque mesi in caso di parto anticipato
possibile sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato
53
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Congedo di maternità
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L'indennità di maternità è ora corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Indennità di maternità anche per le collaboratrici coordinate e continuative (anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente)
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Congedo di paternità
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Il congedo di paternità è esteso al padre (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre) quando la madre sia lavoratrice autonoma.
L’indennità spetta anche al padre lavoratore autonomo (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo).
L’ indenni tà spet ta anche a l padre l ibero professionista (in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre).
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Genitori affidatari o adottivi
Sostanziale equiparazione delle tutele
anche in favore dei genitori adottivi o affidatari
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Congedo parentale
57
Possibile fruizione entro i primi dodici anni di vita del bambino
Fruizione giornaliera od oraria Preavviso (5 gg se fruizione giornaliera, 2 gg se fruizione oraria)
Indennità 30% retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino
Possibilità di richiedere part-time quale modalità di fruizione del congedo (riduzione dell’orario non superiore al 50%)
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Telelavoro
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I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad
esigenze di cure parentali, in forza di accordi collettivi,
beneficiano
dell’esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
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Grazie
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North America: Mexico - United States Central & South America: Argentina - Brazil - Chile - Colombia - Panama – Peru - Venezuela Western Europe: Austria - Belgium - Cyprus - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Ireland - Italy Luxembourg - Netherlands - Norway - Portugal - Spain - Sweden - United Kingdom Eastern Europe: Belarus - Czech Republic - Estonia - Hungary - Latvia - Lithuania - Poland - Romania - Russia - Slovakia - Turkey – Ukraine Middle East & Asia Pacific: China - India - Israel - Japan - Korea, Republic of - New Zealand - United Arab Emirates
Milan Via Rovello, 12 Milan - 20121 Tel. (+39) 02 721441 Fax (+39) 02 72144500
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Bergamo Via XX Settembre, 18/b Bergamo - 24122 Tel. (+39) 02 721441 Fax (+39) 02 72144500
La presentazione ha solo uno scopo formativo e didattico e non rappresenta un parere legale. Lo studio nega ogni responsabilità per l'uso che dovesse esserne fatto senza coinvolgimento dei propri soci.
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