COLLEGIO SINDACALE:
LE NUOVE REGOLE
E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
Relatore: Dott. Luciano De Angelis
Dottore Commercialista, Revisore legale Pubblicista economico – Membro commissione CNDCEC
Nuove regole per gli organi di
controllo delle società: Decreto semplificazioni
Collegio Sindacale
SPA
Organo pluripersonale: • Nomina obbligatoria sempre
• Composto da 3 o 5 sindaci + 2
supplenti
Legge di conversione decreto semplificazioni
Srl: Nel caso in cui la società deve redigere il bilancio consolidato
obbligo Nel caso in cui la società controlli società sottoposte a revisione legale
dell’organo di controllo
Quando la società ha un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro
o revisore Quando la società ha superato due dei tre limiti dell’art. 2435-bis c.c.
NUOVO ARTICOLO 2477 C.C.
I nuovi limiti per la nomina degli organi di controllo
SOCIETÀ ORGANO DI CONTROLLO
FUNZIONI
SRL
- nuovo articolo 2477 c.c.
SINDACO UNICO O REVISORE in assenza di diversa disposizione statutaria
l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri
Organo di controllo
1. Atto costitutivo che indica il numero dei componenti del collegio sindacale;
2. Atto costitutivo che rimanda agli obblighi di legge o all’art.2477 c.c. o che nulla dispone; 3. Modifiche dell’Atto costitutivo
1. OBBLIGO di Nominare un collegio sindacale;
2. POSSIBILITÀ di Nominare un Revisore;
3. POSSIBILITÀ di Nominare un sindaco unico con funzioni di
revisione
Atto costitutivo
• Secondo ASSONIME il sindaco unico con funzione di revisione legale deve essere espressamente previsto nell’atto costitutivo
Circ. Assonime, n. 6 del Marzo 2012
Art. 2477 co.5, c.c. Sindaco con funzioni di revisione legale
Si applicano le norme in tema di Spa
Art.2409-bis c.c.: …Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
I problemi del sindaco Unico
• potrebbe non riuscire a partecipare alle riunioni del cda o delle assemblee convocati (te) sulla base delle esigenze degli amministratori e dei soci e non dei sindaci,
• le scelte del collegio sindacale, fondate su diverse e complementari professionalità possono essere maggiormente ponderate ed equilibrate negli interessi dei terzi e della società rispetto a quelle assunte dal sindaco unico;
• l’opzione per la nomina del solo revisore, priva la società di ogni controllo di legalità, statuario e gestionale facendo venire meno ogni verifica preventiva e contestuale, visto che i controlli contabili per loro natura avvengono solo “a posteriori” quando spesso le irregolarità si sono già perpetrate.
• MANCA QUALSIASI LIMITE DIMENSIONALE!!?!!
SRL: Nomina dell’organo di controllo o
revisore:
La nomina degli organi di controllo nelle cooperative
SOCIETÀ CONTROLLO DI LEGALITÀ
CONTROLLO LEGALE dei conti
COOP
Affidato al collegio sindacale nel caso in cui la società superi i limiti dell’art. 2477 c.c.
Obbligatorio quando la società superi entrambi i seguenti parametri:
1. soci pari o superiori a 20
2. Attivo pari o superiore a 1 milione di euro
COLLEGIO SINDACALE
Nuove
NORME DI COMPORTAMENTO
LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
• Rilevazione dei fatti censurabili di rilevante gravità, e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406 c.c. secondo comma). • accoglimento della denunzia (non infondata) di un socio o di una minoranza qualificata dei soci (art. 2408 c.c.). • Cessazione della carica di tutti gli Amministratori o dell’Amministratore unico (art. 2386 quinto comma c.c.).
CONVOCAZIONE PER OBBLIGO PROPRIO
Quando?
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LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
1) Assunzione di provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c. 2) Verifica di una causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.
CONVOCAZIONE PER INGIUSTIFICATO RITARDO O OMISSIONE DEL CDA
Quando?
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LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
Scadenza dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio ed omessa convocazione dell'Assemblea (art. 2406 c.c. primo comma).
A)
ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE NON RISPETTATO DAGLI AMMINISTRATORI (NORMA 5.7)
CONVOCAZIONE PER OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI
NORMA 9
B) Richiesta di convocazione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 c.c.).
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LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
PROCEDURA CONVOCAZIONE
Preventivo avviso Presidente C.d.A. o Amministratore Unico
Delibera collegiale del Collegio Sindacale
(delegabile al Presidente)
NORMA 5.7
Potere di convocazione dell’assemblea dei soci
Il collegio sindacale deve redigere l’ordine del giorno
Può essere predisposta dallo stesso, se ritenuto opportuno, una specifica relazione scritta da proporre all’assemblea dei soci.
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LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
1. Deposito del bilancio, delle relazioni ad esso allegate e dell’elenco dei soci, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, al registro delle imprese (art. 2435, commi 1 e 2).
2. Iscrizione degli amministratori, entro 30 giorni dalla
nomina, al registro delle imprese (art. 2383, comma 4). 3. Iscrizione dei Sindaci, entro 30 giorni dalla nomina, al
registro delle imprese ( art. 2400, comma 3). 4. Altre pubblicazioni previste dalla legge.
ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI
Quali?
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LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Omesso deposito imputabile agli amministratori e sindaci
È illecito imputabile ad amministratori (anche giudiziari), liquidatori, commissari governativi e (in via sostitutiva) ai sindaci.
(art. 2630, 2°co.)
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IPOTESI 1
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Sanzione (art. 2630 c.c)
Con l’oblazione (art. 16, L.689/81) ciascun amministratore e ciascun sindaco corrono il rischio
di versare fino a 267,80 Euro (doppio del minimo)
provvedendo al pagamento entro il 60°giorno dalla contestazione.
Il ritardato/omesso deposito del bilancio presso il registro delle imprese determina per tutti i soggetti tenuti alla presentazione dello stesso la
comminazione di pena pecuniaria compresa fra un minimo di 133,90 e 1.341,60 euro.
(MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N°180)
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IPOTESI 1
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
L’omessa predisposizione del progetto di bilancio o la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso
Può comportare conseguenze sugli amministratori come: -la revoca degli stessi -ed eventuale azioni di responsabilità.
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IPOTESI 2
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro.
L’art. 2631 c.c. prevede uno specifico illecito amministrativo.
Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni.
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IPOTESI 2
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
La violazione del termine massimo per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio non costituisce motivo di annullamento della relativa delibera. La sua inosservanza non esonera gli amministratori dall’obbligo di redigere il bilancio e di convocare l’assemblea dei soci esponendoli tuttavia a sanzioni ed a rischio di azione di responsabilità (conf. Cass. 14/agosto/ 1997 n. 7623).
Sentenza del 19/09/2007
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TRIBUNALE DI NAPOLI
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea
La disposizione sanzionatoria non può essere irrogata in caso di mancata approvazione del bilancio, elemento indefettibile per la consumazione dell’illecito amministrativo.
(Trib. Brescia 13/5/2002; conferma Torino 18/6/1993)
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IPOTESI 3
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
NON TUTTE LE CCIAA ITALIANE SEGUONO GLI STESSI CRITERI !!!
Di norma i bilanci d’esercizio non approvati dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza non sono soggetti a
deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese.
Milano, Roma, Torino.
Padova lascia scegliere.
Pesaro-Urbino, L’Aquila
chiedono le ragioni della mancata approvazione.
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IPOTESI 3
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Se il bilancio non fosse approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento dovrà essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo al predetto sesto mese (ossia 16 luglio oppure 16 agosto con maggiorazione), a questo punto, sulla base dei dati risultanti dal progetto di bilancio.
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ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO SC 2012
RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CASSAZIONE
«Nessuna norma prevede che la omessa o intempestiva approvazione del bilancio sia un motivo valido per spostare il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi…. La omessa o intempestiva approvazione del bilancio, che non consente il rispetto degli obblighi tributari, avrà sul piano tributario le seguenti conseguenze: 1) una eventuale dichiarazione oltre i termini di legge sarà considerata omessa; 2) l’ufficio ha la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo…».
Sentenza, sez. trib. del 6 giugno 2001, n. 11448
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
OMESSA DICHIARAZIONE
La sanzione amministrativa applicabile è: 1) dal 120 al 240% delle imposte con un minimo di € 258; 2) da € 258 a € 1.032, nel caso non sia dovuta imposta
(raddoppiabile per soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili).
È omessa la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza.
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RITARDO "ULTRA LEGEM" NELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
RECESSO E FINANZIAMENTO SOCI
Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal
codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.
Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.
Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).
Convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili .
OPERAZIONI STRAORDINARIE RECESSO DEL SOCIO
[Artt. da 2437 a 2437 quater (SPA) e art. 2473 (SRL)]
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I sindaci devono vigilare che l’organo amministrativo determini correttamente il valore delle azioni
(art. 2437 ter c.c.).
OPERAZIONI STRAORDINARIE RECESSO
NORMA 10.9
È richiesto apposito parere dei sindaci e del revisore sul valore delle azioni (non vincolante).
1. Esistenza situazione patrimoniale. 2. Patrimonio, prospettive reddituali, valore di mercato. 3. Procedura scritta con cui si attesta la valorizzazione aziendale.
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1. FASE DI EROGAZIONE
2. FASE DI TRASFORMAZIONE DEL DEBITO IN CAPITALE
3. FASE DI RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SOCI
1. Rispetto normativa sul risparmio.
2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito.
3. Verifica che i finanziamenti non siano restituiti in situazioni di eccessivo squilibrio finanziario.
NORMA 10.7 DOVERI DEI SINDACI
OPERAZIONI STRAORDINARIE FINANZIAMENTO SOCI
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Il curatore ha evidenziato…
• Operazioni sociali pregresse a titolo di “Finanziamento soci”, che in 4 esercizi raggiungono e superano gli 800.000 euro (senza alcun verbale assembleare).
• All’epoca del finanziamento i soci avevano capacità di reddito manifestamente insufficienti (in due casi nulle come risulta dal verbale della GdF).
• Nessuna informazione è stata richiesta dai sindaci per tutte le operazioni relative a finanziamenti soci e terzi che, nella restituzione, hanno determinato la sottrazione di un rilevante attivo contabilizzato per cassa.
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TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009
Conclusioni del tribunale:
Se i sindaci avessero svolto con diligenza i propri compiti, si sarebbero accorti del debito fiscale e del depauperamento di attivo e avrebbero dovuto esercitare i poteri-doveri reattivi loro conferiti dalla legge e quindi:
a) avrebbero dovuto convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c. (per fatti censurabili di rilevante gravità ed urgenza di provvedere);
b) avrebbero dovuto denunciare le gravi irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c.;
c) avrebbero dovuto valutare la possibilità di promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (ex art. 2393 c.c.).
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TRIBUNALE DI NAPOLI 28/01/2009
• la legittimazione dell’organo sociale (organo amministrativo o assemblea dei soci) a deliberare l’emissione del prestito;
• l’osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, il rispetto dei
limiti posti dalla legge all’emissione di obbligazione (art. 2412 c.c.: «cap.soc.+ ris.leg.+ ris.disp.» X 2);
• la rispondenza del prestito ai principi di corretta amministrazione (oneri
del debito sostenibili dalla società); • il rispetto del regolamento del prestito obbligazionario.
NORMA 10.6
Il collegio sindacale, nel caso di prestito obbligazionario, verifica:
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OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SPA
1. controllare che l’aumento di capitale segua le regole previste dalla legge;
2. evitare che attraverso l’aumento totalmente o parzialmente fittizio
non si verifichino annacquamenti del capitale con evidente lesione dei diritti dei terzi creditori e finanziatori;
3. controllare che attraverso l’aumento non vadano ad essere
compromessi i diritti dei soci di minoranza e dei possessori di azioni convertibili.
Le verifiche dei sindaci sono dirette a: NORMA 10.1
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AUMENTI DI CAPITALE
AUMENTO IN DENARO
Sottoscrizioni e versamenti
Per eseguirlo bisogna prima liberare interamente le azioni (quote) emesse in precedenza. Versamento immediato del 25% del valore nominale delle azioni (quote) sottoscritte. Versamento immediato dell’intero eventuale sovrapprezzo.
Aumento scindibile
Deve essere previsto in delibera. Può essere previsto per quanto sottoscritto.
Aumento non scindibile
Deve essere integralmente sottoscritto.
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Il controllo delle valutazioni dei conferimenti in natura e dei crediti deve essere eseguito entro centottanta giorni anche dal Collegio sindacale. Non sono conferibili le prestazioni di opera o di servizi. Nomina del perito (art. 2343 c.c.) Su designazione del tribunale nel cui circondario ha sede la conferitaria. Verifica del contenuto minimo della perizia*. Non (più) dovuta la revisione della stima (art. 2343, comma 3, c.c.). Il controllo del sindaco è indiretto. * Contenuto minimo della perizia: descrizione dei beni o crediti conferiti; attestazione che il valore dei beni è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
criteri di valutazione.
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AUMENTO IN NATURA - SPA
Accertare che il capitale sottoscritto sia interamente liberato. Verificare che le riserve e i “fondi speciali” da imputare ad aumento di
capitale sociale, siano “disponibili” ai sensi dell’art. 2442, comma 1, c.c. (per le SPA) e dell’art. 2481-ter, comma 1, c.c. (per le SRL).
Se l’aumento è eseguito mediante emissione di nuove azioni (quote) assegnate ai soci, il collegio sindacale deve verificare che dette azioni (quote) abbiano le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e che le stesse vengano assegnate ai soci in proporzione di quelle già possedute, onde lasciare immutata la quota di partecipazione di ciascun socio al capitale dell’azienda.
AUMENTO A TITOLO GRATUITO
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AUMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
Esclusione del diritto di opzione
Il diritto di opzione non spetta relativamente alle azioni di nuova emissione che debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.
Può essere escluso o limitato nell’interesse della società purché la relativa delibera sia approvata da più della metà del capitale (art. 2441, comma 5, c.c.).
Le ragioni che giustificano la proposta di aumento con esclusione del diritto devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione unitamente ai criteri di determinazione del prezzo di emissione.
• La relazione deve essere comunicata al collegio sindacale e all’organo di revisione legale almeno 30 giorni prima dell’assemblea.
• Entro i 15 giorni precedenti
l’assemblea i sindaci devono esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere deve essere depositato secondo le modalità previste per il bilancio.
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Il socio ma anche il terzo sottoscrittore può compensare il debito derivante dalla sottoscrizione dell’aumento con il proprio credito vantato nei confronti della società (Cass. 19/3/2009 n. 6711, Cass. 24/4/1998 n. 4236).
In fase di valutazioni di bilancio, il revisore dovrà:
- accertare la relazione giurata nella quale risulti attestato che il valore attribuito al credito in sede di conferimento non sia inferiore al suo valore effettivo;
- valutare il rischio del credito e l’esigibilità in sede di valutazione del fondo svalutazione crediti.
In tali circostanze: • non vi sarà alcun versamento in relazione alla compensazione fra estinzione del credito e sottoscrizione del capitale, • né sarà necessaria alcuna relazione di stima.
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CONFERIMENTI DI CREDITI
SINDACI: PERDITE E CRISI D'IMPRESA
MASSIMA NOTARIATO MILANO N.122.
E' legittimo l’aumento di capitale in presenza di perdite, in caso di:
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1. perdite incidenti sul capitale per meno di un terzo;
2. perdite incidenti sul capitale per più di un terzo e meno del minimo legale
3. capitale che si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.
a) in sede di assemblea per opportuni provvedimenti; b) dopo l’assemblea ex artt. 2446, co.1, e 2482-bis, co.1, c.c. e prima
dell’assemblea del bilancio successivo; c) nell'assemblea di approvazione del bilancio successivo.
• Aumento previa riduzione del capitale (azzeramento): La società con quattro soci al 25% (A, B, C, D) con capitale euro 100.000 e perdite euro 100.000, riduce il capitale da 100.000 a zero per l’abbattimento completo delle perdite. • Successivamente: aumento con ricapitalizzazione a 200.000 euro da parte di C e D. • Il patrimonio netto, il capitale sociale e il versamento richiesto sono pari a 200.000. • La nuova società avrà soci solo C e D al 50% cadauno.
• Aumento senza preventiva riduzione del capitale: Stessa situazione di cui sopra ma la società non abbatte la perdita perciò i soci C e D conferiscono euro 100.000 cadauno affinché: • Il patrimonio netto sarà pari a 200.000 (come sopra), mentre il capitale sociale 300.000 e il versamento richiesto sono pari a 200.000; • La nuova società avrà soci: A e B entrambi all’8,33%, mentre C e D al 41,66% cadauno
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ESEMPIO
Possibilità elusiva: PERDITE “SOTTO ZERO” > 25% AUMENTO DI CAPITALE
• Esempio la società, con capitale 120.000 e perdite 260.000:
- Capitale necessario con ripianamento perdite: 140 + 30 (25% di 120) = 170
- Capitale necessario con aumento di capitale: (260 x 3) – 120 = 660 x 25% = 165
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ESEMPIO
In caso di aumento di capitale da versare dovrebbe essere almeno pari a: 170/660 = 26% per non risultare elusiva. Infatti 660 x 26% = 171.
Quando la perdita è coperta da:
Versamenti in conto capitali effettuati in precedenza
Versamento a fondo perduto di somme tale da ripianare la perdita
Principio contabile OIC n. 30
Rinuncia di crediti vantati verso la Società da parte di uno o più soci
Conf. App.Roma 21/1/99; Trib. Genova 12/2/02; Trib. Avezzano 2/12/04
non si realizza l’obbligo di convocare l’assemblea
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Realizzazione di plusvalenza
NORMA 10.2 Prima della convocazione
assembleare, può evitarsi di procedere
Tra la convocazione e l’assise assembleare, può evitarsi di
assumere le deliberazioni dando atto a verbale delle circostanze
sopravvenute. 47
se il valore del patrimonio netto è ridotto durevolmente di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.
L’obbligo di attivazione degli amministratori (e dei sindaci) sorge:
NO se la riduzione è inquadrabile nella normale ciclicità dell’attività dell’impresa
(stagionale).
Irrilevanti anche eventuali riduzioni
al di sotto del minimo legale.
NORMA 10.2
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RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
solo
1) Convocazione assemblea “senza indugio”. 2) Presentazione all’assemblea della situazione patrimoniale ed economica (?) della società. 3) Relazione sugli eventi intervenuti nell’ultimo periodo.
Obblighi amministratori:
SI, Conto Economico (P.C. n. 30)
NO, Conto Economico (Cass. 13/1/2006, n. 543; Cass.
2/4/2007, n.8221 Notariato Triv. H.G.26/2008)
N.B.: LA SITUAZIONE CONTABILE NON deve precedere l’assemblea di oltre 4 mesi (Cass. 2/4/07, n. 8221: surroga con bilancio)
NORMA 10.2
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
1) Convocazione assemblea in caso di omissione o ritardo degli amministratori (potere sostitutivo ex art. 2406 c.c.).
2) Osservazioni sulla Relazione degli amministratori.
• Ulteriore relazione
Obblighi del Collegio Sindacale:
MANCATA RELAZIONE
SINDACI
INVALIDITÀ DELIBERA ASSEMBLEARE
(App. Venezia 13/11/97)
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
• valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall’organo amministrativo;
• esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle
prospettive di continuità aziendale; • dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione
della relazione e dell’evoluzione della gestione sociale.
NORMA 10.2
Nella ULTERIORE RELAZIONE il collegio sindacale formula le proprie osservazioni :
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Ridurre il capitale in relazione alle perdite (integrali). Rinviare ogni decisione all’assemblea della chiusura dell’esercizio successivo. Ridurre il capitale e contestualmente provvedere al reintegro (La riduzione deve essere integrale. Giurisprudenza e Cons. Naz. Notariato 11/12/2001). Aumentare il capitale sociale ad almeno il triplo delle perdite (notariato Milano)?
Poteri dell’assemblea:
Non si può ridurre il capitale :
+ della perdita
- della perdita
Cassazione 17/11/2005, n.23269
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
• Verificare se la perdita si è ridotta a meno di 1/3
• Verificare che siano adottati gli opportuni provvedimenti:
- Copertura perdita
- Riduzione del capitale sociale
Se l’assemblea non provvede (e non provvedono gli amministratori) i sindaci devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione (art. 2446, co.2; art. 2482-bis, co.4).
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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Obblighi del collegio sindacale (trascorsa la moratoria in sede di bilancio esercizio successivo)
Eccezionalmente assemblea ordinaria nelle SPA.
1. Verificare che sia tempestivamente convocata l’assemblea. 2. Convocare assemblea in via sostitutiva. 3. Accertare che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti.
Obblighi del collegio sindacale
Art. 2447 c.c. o 2482-ter c.c.
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Doveri di controllo in caso di perdite: Cass. 24 marzo 1999 n. 2772 Trib. Milano 3 febbraio 2010, n. 1385
PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Riduzione del capitale e sua ricostituzione a cifra non inferiore il minimo. Deliberare lo scioglimento della società provvedendo alla nomina del liquidatore. Deliberare la trasformazione regressiva della società. Aumentare il capitale di almeno il triplo della perdita (Notariato Milano) ?
Poteri dell’assemblea
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PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
I sindaci dovranno verificare che i soci siano tutelati attraverso il riconoscimento del diritto di sottoscrizione e cioè che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione (art. 2482-quater c.c.).
Ricapitalizzazione nelle SRL
La deliberazione di ricostituzione può essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale può essere effettuata solo da alcuni soci.
NORMA 10.2
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PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
Considerando che i sindaci sono onerati in modo costante e continuativo del controllo della capienza del patrimonio sociale ed investiti di un dovere di verifica della legalità non solo formale ma sostanziale sull’operato degli amministratori
1. sollecitare gli amministratori per ottenere dai soci il versamento delle somme utili per la ricostituzione del capitale;
2. sollecitare i medesimi per la convocazione dell’assemblea per la messa in liquidazione della società;
3. convocare direttamente l’assemblea medesima;
4. denunciare al Tribunale le gravi irregolarità.
nel caso di perdite, essi devono
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TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
La necessità di intervento (e le conseguenti responsabilità solidali con gli amministratori ) riguardano anche i sindaci nominati successivamente al verificarsi delle perdite.
1. svolgere indagini approfondite sulla capitalizzazione della società;
2. monitorare la situazione in stretta sinergia con gli amministratori imponendo loro di redigere a cadenza ravvicinate, anche mensili, situazioni patrimoniali straordinarie idonee a fotografare le condizioni della società ed a fungere da base per la pronta adozione di opportuni provvedimenti.
Anche i sindaci che hanno sostituito i dimissionari, avrebbero dovuto
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TRIBUNALE DI MILANO SENT. 03/02/2010 N. 1385
Accertamento dell’intervenuta causa di liquidazione
Art. 2485, comma 2 c.c: adempimenti per la liquidazione
Qualora gli amministratori
non accertino la causa di liquidazione il Tribunale
deve provvedervi su istanza dei sindaci.
La norma 10.9 prevede che l’istanza al Tribunale
debba essere effettuata dal collegio
e non dai singoli sindaci individualmente
Contra giurisprudenza (Trib. Biella 4/6/2004 e 26/4/2006).
NORMA 10.9
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PERDITE: RIDUZIONE DEL CAPITALE OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE
LE VERIFICHE DEI SINDACI NELLA LIQUIDAZIONE
Il collegio verifica:
la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo;
la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l’ufficio del registro delle imprese;
la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;
la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487, comma 1, c.c.
NORMA 10.9
60
LE VERIFICHE DEI SINDACI SUL LIQUIDATORE
Il collegio verifica che il liquidatore:
rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall’assemblea;
prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea; rediga il bilancio iniziale di liquidazione;
rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;
chieda la cancellazione della società.
NORMA 10.9
61
1. Amministratori o liquidatori (anche nel concordato preventivo, art. 161 l.f.).
2. Uno o più creditori.
3. Pubblico ministero.
NO, COLLEGIO SINDACALE
La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento
PERDITE: PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO
Art. 6 l.f.
(iniziativa per dichiarazione di fallimento o concordato preventivo)
62
L’EMERSIONE DELLA CRISI
Il collegio sindacale può sollecitare l’organo amministrativo all'adozione di idonee misure.
Il collegio monitora l’attuazione da parte del CDA delle misure idonee a garantire la continuità
In presenza di inerzia degli amministratori
In ottica preventiva In ottica concomitante
NORME 11.1 e 11.2
L’obbligo di intervento deriva dall’art. 2403 c.c.: - vigilanza sull’osservanza della legge; - rispetto della corretta amministrazione.
63
LE RACCOMANDAZIONI AGLI AMMINISTRATORI
VERBALIZZATE (nel libro del collegio)
Le raccomandazioni devono essere:
REDATTE PER ISCRITTO (ed inviate agli amministratori)
NORME 11.1 e 11.2
64
MISURE CHE I SINDACI POSSONO RICHIEDERE AGLI AMMINISTRATORI
1. Ricapitalizzazione della società.
2. Conferimenti a fondo perduto.
3. Emissione di obbligazioni con sottoscrizione di soci o terzi.
4. Vendita (o svendita) di beni aziendali non strategici.
5. Misure di composizione negoziale della crisi.
65
Il collegio sindacale può: • convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
• presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
IN PRESENZA DI PERDURANTE INERZIA DEGLI AMMINISTRATORI
NORME 11.1 e 11.2
66
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
• definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;
• esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;
• allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale).
Nel suo intervento, il collegio sindacale deve:
NORME 11.1 e 11.2
67
SEGNALAZIONE ALL’ASSEMBLEA
• indurre gli amministratori ad adottare la soluzione volta al superamento della crisi.
• revocare gli amministratori ex art. 2383, terzo comma.
L’assemblea adeguatamente informata dal collegio sindacale sulla situazione di crisi in atto e sul comportamento omissivo degli amministratori potrà:
NORME 11.1 e 11.2
68
IN CASO DI PERDITE E ALTRE SITUAZIONI CHE PRECLUDONO LA CONTINUITÀ AZIENDALE
I SINDACI dovranno richiedere agli amministratori di far ricapitalizzare la società.
proporre procedure di composizione negoziale della crisi: • accordi di ristrutturazione; • piani di risanamento.
In caso di inerzia, i sindaci potranno: • chiedere la liquidazione (art. 2485 c.c.); • chiedere la procedura ex art. 2409 c.c.
chiedere il fallimento o il concordato
preventivo.
porre in liquidazione la società
NORME 11.1 e 11.2
69
Se la ricapitalizzazione è impossibile GLI AMMINISTRATORI potranno
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ADOZIONE DI UN PIANO VOLTO AL RISANAMENTO
EX ART. 67, COMMA TERZO LETT. d), L. F
Con l’adozione del piano di risanamento la cui ragionevolezza sia stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e. b), l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.
NORMA 11.3
70
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182–BIS L. F.
A seguito di un accordo di ristrutturazione, la cui attuabilità sia stata attestata da un professionista in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell’art. 28, lett. a) e lett. b), l.f. ed iscritto al registro dei revisori legali, e il tribunale abbia omologato l’accordo medesimo, il collegio sindacale vigilerà sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.
NORMA 11.4
71
Il collegio sindacale, pur non essendo tenuto ad esprimersi sul merito dello stesso: •vigila sul corretto adempimento del piano di concordato. A tal fine, il collegio sindacale deve prendere piena conoscenza della proposta.
•Accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI ACCORDO CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F.
Durante l’esecuzione: il collegio sindacale permane nelle sue funzioni e prosegue nella propria attività di vigilanza.
NORMA 11.5
72
La dichiarazione di fallimento non produce l’estinzione dell’ente,
né la decadenza degli organi sociali.
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI FALLIMENTO EX ARTT. 118, 124 L.F.
Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.
NORMA 11.6
73
LE LINEE GUIDA
PER PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLE REVISIONE
LEGALE DEI CONTI
Calcolo “soglia di rilevanza”
Rapporto compensi totali sulla società o gruppo (S+C)
/ compensi totali professionista (CT)
I compensi si riferiscono a quanto percepito dal
singolo professionista
Rapporto compensi attività sindaco(S) /
Compensi totali sulla medesima società o
gruppo (S+C)
Indipendenza
> 15% > 2/3 SI
>5% ≤ 15% > 1/2 SI
≤ 5% IRRILEVANTE SI
NORMA 1.4
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da tre membri
- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
≤ 5% 100.000 x 5%
= 5.000 Compensi percepiti dalla società
Se i compensi complessivi per
attività di sindaco + quelli per consulenze, percepiti dal
gruppo sono ≤ 5% ossia sono al max 5.000 euro
IRRILEVANTE la
composizione dei compensi
ricevuti Es.: 4.000 compenso per sindaco + 1.000 euro per
quota parte compenso consulenza (pari ad euro 3.000 prestata da altro
socio di studio) è ammissibile
Il requisito dell’ INDIPENDENZA È
SEMPRE RISCONTRABILE
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato
Composto da tre membri
- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti dalla società o dal
gruppo = 10.000
>5% ≤ 15%
Di cui 6.000 per attività di sindaco
E 4.000 per consulenze (12.000
complessive)
Sono maggiori i compensi da sindaco
(6.000/10.000 = 0,60 rapporto > ½) perciò l’indipendenza è sempre
riscontrabile
Di cui 5.000 per attività di sindaco
E 5.000 per consulenze (15.000
complessive
Se i compensi sono uguali fra loro l’indipendenza NON È PIÙ
RISCONTRABILE (5.000/10.000= 0,50 = ½)
(SITUAZIONE LIMITE SUPERATO) Di cui 4.000 per
attività di sindaco E 6.000 per
consulenze (18.000 complessive)
Sono maggiori i compensi da consulente
(4.000/10.000 = 0,40 rapporto < ½) l’indipendenza NON È PIÙ
RISCONTRABILE
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da tre membri
- Fatturato totale = 300.000 - Compensi cadauno = 100.000
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 16.000
> 15%
Di cui 11.000 per attività di sindaco
e 5.000 per consulenze (15.000
complessive)
Il requisito di indipendenza è ancora riscontrabile
(11.000/16.000 = 0,69) Rapporto > 2/3
Di cui 9.000 per attività di sindaco
e 7.000 per consulenze (21.000
complessive)
L’INDIPENDENZA NON È PIÙ RISCONTRABILE
(9.000/16.000 = 0,56) (SITUAZIONE NON AMMISSIBILE) ATTENZIONE Rapporto < 2/3
ESEMPIO
Calcolo “soglia di rilevanza”
Studio Associato Composto da cinque membri
- Fatturato totale = 2.000.000 - Compensi cadauno = 400.000
Compensi percepiti dalla società o dal gruppo = 15.200
diventa ≤ 5%
Di cui 11.000 per attività di sindaco
E 4.200 per consulenze (21.000
complessive)
L’ indipendenza è sempre riscontrabile
i compensi complessivi per attività di sindaco + quelli per
consulenze, sono ≤ 5% dei compensi cadauno
Compensi percepiti dalla società o dal
gruppo = 19.000
Di cui 9.000 per attività di sindaco
e 10.000 per consulenze
(50.000 complessive)
L’ indipendenza è sempre riscontrabile
Anche se il singolo percepisce più dalla
consulenza che dall’attività di sindaco
ESEMPIO (studio + grande e con + soci)
FLOW CHART DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI
Svolgere le procedure preliminari dell’incarico
Valutare i fattori di rischio
Valutare l’indipendenza
Predisporre la lettera di incarico
Decidere se accettare o continuare l’incarico
ATTIVITÀ SCOPO DOCUMENTAZIONE
PROCESSO PER L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO Il Collegio ha risorse, tempo e competenza?
I rischi connessi all’incarico sono accettabili?
I sindaci sono indipendenti e non hanno conflitti di interesse?
Accettazione?
Documentare le procedure seguite e come le minacce e le altre problematiche sono state risolte
STOP
SI NO
Il Collegio ha risorse, tempo e competenza?
• Quadro normativo accettabile; • Riconoscimento da parte della direzione aziendale delle proprie responsabilità sul bilancio; • Assenza di limitazioni all’accesso delle informazioni per il revisore
Sono presenti i presupposti necessari per la revisione?
Ci sono limitazioni?
Accordo sui
termini per
l’incarico
Redazione e firma della Lettera di incarico
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
80
COME FANNO I SINDACI A PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ PRELIMINARI?
81
CRITICITÀ
Organo collegiale
non ancora costituito
Principio R.10.10: I candidati sindaci svolgono le procedure
preliminari prima dell’accettazione e se possibile
prima della nomina
E’ auspicabile che i candidati sindaci, una volta avvisati in via
preventiva della proposta di nomina, effettuino una riunione preliminare, anche presso la società, per dare corpo collegialmente alle attività preliminari previste dai principi di
revisione.
???
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
COME FANNO I SINDACI A PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ PRELIMINARI?
82
Sindaco informato della nomina successivamente all’assemblea dei soci o che, per qualsiasi motivo, non possa effettuare l’attività di valutazione efficacemente prima dell’accettazione.
Pone in essere le attività preliminari all’accettazione dell’incarico successivamente purché tempestivamente
Qualora dovesse giungere alla conclusione che ci sono elementi ostativi significativi non accetterà l’incarico o vi rinuncerà
• Tempo/lavoro non fatturabile • Carico di lavoro eccessivo • Perdita di reputazione • Rischi penali e patrimoniali
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
83
PROCESSO PER L’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Il Collegio ha risorse, tempo e competenza?
I rischi connessi all’incarico sono accettabili?
I sindaci sono indipendenti e non hanno conflitti di interesse?
Accettazione?
Analisi collegiale
Fattori di rischio
• La situazione finanziaria ed economica del cliente; • La reputazione del cliente • Il sistema di governance • L’affidabilità del sistema di controllo interno • La presenza di parti correlate e di società partecipate • Problemi di continuità aziendale • Settore di attività che richiede particolari competenze
gestionali • Esistenza di contenziosi significativi • la disponibilità all’interno del collegio sindacale ed
eventualmente all’esterno tramite ausiliari, collaboratori ed esperti di un sufficiente e qualificato team di revisione
• la capacità di completare l’incarico entro il termine indicato per l’emissione della relazione
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
COME ACQUISIRE LE INFORMAZIONI?
84
DIRETTAMENTE DALLA SOCIETÀ DAL
PRECEDENTE REVISORE
Ultimi bilanci di esercizio approvati o ai dati societari che possono essere evinti da visure camerali; integrità della direzione da business community.
Informazioni sulla organizzazione dell’azienda, sul settore di attività, sui sistemi di controllo interno, sull’esistenza di contenziosi, ecc.
Contenuti delle carte di lavoro; eventuali onorari non pagati; contrasti di opinione; integrità della direzione e del C.d.A; motivazioni del cambiamento del revisore.
ISA 300 Art. 9 del D.Lgs. n. 39/2010
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
I RAPPORTI CON IL PRECEDENTE REVISORE/C.S.
Altra attività preliminare cui sono chiamati i sindaci-revisori dai principi di revisione è quella di comunicare con il revisore precedente . Il revisore precedente è tenuto, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2010 a consentire l’accesso a ogni informazione utile al revisore subentrante.
Nel caso di C.S. le informazioni andranno richieste al Presidente del collegio uscente.
Nella prassi finora seguita il revisore precedente consente a quello subentrante, previa richiesta motivata del cliente, di visionare le carte di lavoro ma senza consentire di farne fotocopie.
La visione delle carte di lavoro dovrebbe avvenire su base collegiale ed è essenziale per effettuare un’appropriata valutazione del rischio.
I due Presidenti del C.S. (uscente e entrante) effettueranno il passaggio di consegna del LIBRO DEL C.S.
ISA 510 - Art. 9 D.Lgs. 39
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
85
UN PRINCIPIO CARDINE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELLA
REVISIONE È CHE CONTROLLI NON DOCUMENTATI EQUIVALGONO A CONTROLLI NON ESEGUITI.
86
Occorre formalizzare le attività nelle carte di lavoro
Esempio di Memorandum su contatto preliminare con precedente revisore Società ALFA SPA WP n. ….. In data gg/mm/aa, noi sottoscritti EB, MB e LB, candidati sindaci-revisori della società ALFA SPA, abbiamo contattato telefonicamente il dott. AV, in qualità di Presidente del Collegio sindacale della società ALFA al 31 dicembre 20.. Abbiamo segnalato al dott. AV la richiesta formulata dal legale rappresentante della ALFA SPA di presentazione di una proposta per la revisione del bilancio d’esercizio per il triennio 20..- …. Il dott. AV ci ha segnalato che i giudizi sul bilancio d’esercizio 20.. e 20.. della ALFA SPA sono stati emessi in data …, e che gli stessi non riportano rilievi o richiami di informativa. Il lavoro di revisione sul bilancio 20.. è in fase di completamento. Il dott. AV ci ha inoltre informato che dal lavoro svolto non sono emerse criticità o rischi di frode significativi. L’organizzazione aziendale è buona e il personale è competente. Data: gg/mm/aa Firme (EB) (MB) (LB)
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
Società …….. data gg/mm/aa Firma……………………………………… wp…………… Nel corso delle nostre indagini preliminari relative all’accettazione dell’incarico di revisione ai sensi di legge del bilancio civilistico della società … al 31 dicembre …, abbiamo valutato l’esistenza di problematiche di incompatibilità connesse con l’accettazione dello stesso come segue:
RISCHIO DI INCOMPATIBILITA’ E/O CONFLITTO DI INTERESSI CONNESSO A: RISPOSTA (SI/NO)
COMMENTI E RIFERIMENTI A DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO –
SALVAGUARDIE POSTE IN ESSERE Siamo soci della Società o di entità alla stessa correlate? No Esistenza di rapporti di parentela con i soci e con il personale direttivo della società No
Esistenza di altri rapporti di parentela che possono mettere in dubbio la nostra indipendenza rispetto alla Società?
No
La società o una entità correlata alla stessa ha concesso finanziamenti a nostro favore o a favore di uno dei soggetti appartenenti alla rete?
No
Esistenza di altri rapporti economici che possono determinare conflitto di interessi No
I componenti della rete svolgono lavoro subordinato o collaborazioni a favore della società e di sue correlate?
No
Qualcuno appartenente alla rete fa parte del consiglio di amministrazione della società o di sue correlate o svolge altri ruoli che determinano conflitto di interessi nella esecuzione della revisione?
No
Effettuiamo servizi di patrocinio legale a favore della società o di entità alla stessa correlate?
No
Effettuiamo altri servizi a favore della società o di sue correlate che possono mettere in dubbio la nostra indipendenza?
No
Abbiamo individuato altre fattispecie che possono mettere in dubbio la nostra indipendenza o creare conflitti di interessi ai sensi dell’art. 2409-quinquies del Codice Civile e dei principi di revisione Isa n. 200 e n. 220?
No
CONCLUSIONI: Le analisi effettuate e sopra sintetizzate consentono di concludere che non sono individuate problematiche di incompatibilità o conflitto di interessi con il potenziale cliente. Si ritiene pertanto di procedere con la presentazione della proposta di revisione per il triennio …/... Come da procedure interne, saranno richieste e conservate nelle carte di lavoro le necessarie dichiarazioni di indipendenza da parte degli altri componenti del team di revisione (collaboratori, ausiliari, dipendenti, ecc.).
ESEMPIO DI CARTA DI LAVORO SULLA VERIFICA SULL’INDIPENDENZA
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
HO SUPERATO GLI STEP DELLE “RISORSE E COMPETENZE” E DELL’ “INDIPENDENZA”
88
Sono presenti i presupposti necessari per la revisione?
Ci sono limitazioni?
Accordo sui termini per l’incarico
Redazione e firma della Lettera di incarico
• Quadro normativo accettabile. • Riconoscimento da parte della direzione aziendale
delle proprie responsabilità sul bilancio. • Assenza di limitazioni all’accesso delle informazioni per
il revisore.
Entro nei TERMINI DELL’INCARICO
SI
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
LA LETTERA DI INCARICO (ISA 210)
I principi di revisione impongono che il revisore predisponga una lettera di incarico che identifichi con chiarezza : • le responsabilità di competenza di chi gestisce la società e quelle del
revisore; • l’oggetto e i termini dell’incarico; • il quadro normativo applicabile; • la durata e il corrispettivo basato sulla stima dei tempi.
Nel corso della riunione preliminare i candidati sindaci-revisori devono definire i termini dell’incarico ed elaborare, di comune accordo, i contenuti della lettera d’incarico provvedendo a sottoscriverla e inoltrarla alla società prima dell’assemblea dei soci avente ad oggetto la nomina del C.S. Insieme alla lettera di incarico i candidati potranno trasmettere anche la dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, c. 4, c.c.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
89
I COMPENSI: I CRITERI E LA RIPARTIZIONE
Artt. 10 e 20 D.Lgs. 39/2010
TEMPI RISORSE PROFESSIONALI
necessari
COMPENSI PROFESSIONALI
I sindaci prima dell’accettazione devono valutare di comune accordo:
Ore di revisione
Fatturato Attivo PN
Fattori di rischio Inerente e di controllo
Ripartizione lavoro e
compensi
Eventuale utilizzo di collaboratori ed ausiliari
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
90
COME STIMO LE ORE DI REVISIONE?
Fatturato /Attivo (€/mil.) N. OREFino a 2 145
5 1857 210
10 24515 29520 34030 42040 49050 550
Proposta Ordine di Milano
1) Si fa la media tra fatturato e totale attivo. 2) Per società commerciali le ore si riducono del 15%. 3) Per le immobiliari la riduzione è del 50%. 4) In caso di partecipazioni in società controllate e collegate si applica una
maggiorazione sulla base del fatturato della partecipata (dal 20% al 50% per controllate; 15% per collegate).
5) I fattori di rischio incrementano le ore tabellari del 10%-15%.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
91
LA PIANIFICAZIONE
Sinergia tra le funzioni da revisore e quelle di vigilanza ex art. 2403 c.c.
COLLEGIO SINDACALE
REVISORE
CONTROLLO CONCOMITANTE
CONTROLLO PREVENTIVO
VIGILANZA SU COMPLIANCE NORMATIVA, STATUTARIA,
CORRETTA AMMINISTRAZIONE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL
RISCHIO INTRINSECO E DI
CONTROLLO
DETERMINAZIONE SIGNIFICATIVITA’
PRELIMINARE
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
92
UTILIZZO DEL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE CARTE DI LAVORO
•Documentazione del lavoro di revisione.
•Verifiche periodiche ex art. 14 D.Lgs. n. 39/2010
Verifica: • Regolare tenuta della contabilità
sociale. • Corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili.
LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE
(verifiche ex art. 2403 c.c.)
Parti di interesse della revisione
Parti di interesse della revisione
CARTE DI LAVORO:
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
93
LO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE
Il collegio sindacale è un ORGANO COLLEGIALE, per cui tutti gli atti relativi alla revisione sono riferibili all’intero collegio a meno di dissenso espresso da parte di un componente.
L’attività di revisione richiede una necessaria ripartizione dei compiti e quindi atti individuali.
Occorre dotarsi di una adeguata organizzazione e regolamentazione del collegio che preveda il riesame collegiale degli atti individuali e l’approvazione in via collegiale dei risultati del lavoro svolto e delle conclusioni cui si è giunti.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
94
LO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE
95
Le linee guida predisposte dal Cndcec affermano che l’individuazione delle modalità organizzative è in ogni caso rimessa all’autonomia operativa del collegio e che lo stesso deve organizzare e assoggettare a riesame le attività espletate individualmente o tramite dipendenti e ausiliari. Per dare concreta attuazione a quanto detto il collegio, in sede di pianificazione della revisione, specificherà quali sono le procedure che vengono svolte a livello collegiale, quali siano quelle svolte a livello individuale e, in quest’ultimo caso il sistema di riesame del collegio.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
LE PECULIARITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE
96
Nella fase della pianificazione delle attività di revisione il Collegio Sindacale, quale organo collegiale, deve definire alcuni importanti passaggi: • Ripartizione del lavoro tra i singoli componenti del Collegio. • Ruolo del Presidente (ad es. domiciliatario delle attestazioni,
circolarizzazioni, ecc.; tenutario del libro delle riunioni del collegio sindacale) • Utilizzo di dipendenti e ausiliari (fattispecie prevista dall’art. 2403-bis del
c.c. ma non dal D.Lgs. n. 39/2010) previa verifica dei requisiti di indipendenza e di adeguata professionalità nonché del compenso da corrispondere agli stessi.
• Definizione delle modalità di formazione delle carte di lavoro da questi predisposte e di review da parte del Collegio (o del Presidente o componente designato).
• Modalità di formalizzazione di eventuali pareri discordanti da parte di un sindaco.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
ESEMPIO DI CHECK LIST DI STIMA DELLE ORE DI REVISIONE
97
Pianificazione 12 12Valutazione del sistema di controllo interno Ciclo acquisti-fornitori 5 5Ciclo vendite-clienti 8 8Ciclo inventari 8 8Ciclo Immobilizzazioni 5 5Ciclo disponibilità liquide 2 2 4… Osservazione inventario fisico 10 10Predisposizione lettere di conferma a terzi 2 4 6Review del collegio 8 8Test di validità 0Ciclo acquisti-fornitori 8 8 16Ciclo vendite-clienti 8 8 16Ciclo inventari 10 8 18Ciclo Immobilizzazioni 6 4 10Ciclo disponibilità liquide 4 2 6… Predisposizione lettere di attestazione 2 2 4 8Review delle carte di lavoro 8 8Redazione memorandum della revisione 4 8 12Redazione e approvazione della relazione 10 10TOTALI 24 24 24 48 50 170
TotalePresidenteSindaco
ASindaco
BCollabora-
tore Collegio
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
IL RUOLO DEL PRESIDENTE
98
E’ un primus inter pares che in materia di revisione non ha neanche una maggiorazione del proprio onorario come, invece, previsto per le funzioni da sindaco nella misura del 50%. Nell’ambito delle attività di revisione il presidente del collegio sindacale sarà pagato in base alle ore di revisione svolte dallo stesso. È bene che il collegio sindacale, in sede di pianificazione della revisione, disciplini anche il ruolo da attribuire al presidente non solo con riferimento alle singole aree di controllo quale componente del team di revisione ma anche per tutti gli aspetti relazioni, organizzativi e di impulso.
• curare il passaggio di consegne con il precedente collegio o revisore; • coordinare la fase della pianificazione, in particolare per quanto attiene la
determinazione delle ore di revisione, la ripartizione del carico di lavoro e l’eventuale utilizzo di collaboratori, dipendenti e ausiliari;
• essere il destinatario delle circolarizzazioni a terzi (fornitori, clienti, banche, consulenti, legali, ecc.) e delle attestazioni della direzione aziendale;
• custodia delle carte di lavoro durante l’esecuzione del mandato; • tenutario del libro del collegio sindacale; • parte che intrattiene, ai fini della revisione, rapporti con la direzione e con i
revisori di società partecipate, ecc.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
DIPENDENTI ED AUSILIARI
99
ART. 2403-bis c.c. per i sindaci
Sotto la propria responsabilità, ed a proprie spese, possono avvalersi nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2399 c.c.
Se nell’ambito delle attività di vigilanza del collegio sindacale previste dall’artt. 2403 il margine di utilizzo di collaboratori, dipendenti e ausiliari è molto stretto altrettanto non può dirsi nell’ambito dell’attività di revisione.
Predisposizione delle lettere di conferma a terzi; osservazione della conta fisica di magazzino; campionamenti; formazione delle lead-schedule; riconciliazioni; controlli di validità e di conformità su aree non particolarmente rischiose o complesse
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
Sindaco A (preparer)
Sindaco B (reviewer)
Sindaco B (reviewer)
CARTE DI LAVORO
Prepara e firma come redattore
Firmano per riesame del lavoro
Preparata da: A
Rivista da: B e C Data
WP n. … Data
IL RIESAME CON IL METODO COLLEGIALE
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
100
IL RIESAME CON IL METODO CIRCOLARE
Prepara A e rivede B
Prepara B e rivede C
Prepara C e rivede A
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
101
L’ESPRESSIONE DEL DISSENSO
Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2404 c.c., comma 4
COLLEGIO SINDACALE REVISORE
Art. 14 D.Lgs. 39/2010
Non sussiste specifica disposizione
Il dissenso deve essere espresso nelle WP e nel libro del C.S.
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LE VERIFICHE PERIODICHE
COLLEGIO SINDACALE REVISORE
Art. 2404 c.c. Art. 14 D.Lgs. 39/2010
Riunione almeno ogni 90 gg. Non sussiste specifica disposizione
Vigilanza ex art. 2403 c.c. Verifica regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
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• L’art. 2409-ter c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 39/2010 per cui non esiste più l’apposito LIBRO DELLA REVISIONE.
• Ogni verifica periodica dovrà essere documentata nelle CARTE DI LAVORO dalle quali dovrà risultare il PROGRAMMA DI LAVORO, predisposto in funzione delle caratteristiche della società, le verifiche svolte ed i loro risultati.
• Al termine dell’ULTIMA VERIFICA nelle carte di lavoro occorre riportare un MEMORANDUM CONCLUSIVO e riassuntivo dei controlli svolti e degli esiti degli stessi.
• Le CARTE DI LAVORO relative alle verifiche periodiche devono essere DISTINTAMENTE IDENTIFICATE rispetto a quelle inerenti la revisione del bilancio al fine di consentirne l’immediata individuazione.
• Se si utilizza il libro del collegio sindacale occorrerà riportare copia del verbale nei dossier della revisione (le carte di lavoro sono di proprietà del revisore, il libro del collegio sindacale è un libro sociale).
LA DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
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Proprietà e custodia delle carte di lavoro
Il PR di revisione in esame e l’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabiliscono che:
“le carte di lavoro sono di proprietà del revisore che ne ha l’obbligo di conservazione per un periodo di 10 anni dalla data della relazione di revisione”.
Occorre assicurare: • Riservatezza • Sicurezza • Integrità • Rintracciabilità della documentazione
Problemi di tipo pratico per gli studi professionali da tener presente in quanto oggetto di controllo di qualità.
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO (PR 230)
Quando le carte di lavoro sono conservate presso il cliente (durante le verifiche) occorre sincerarsi che le stesse siano sotto chiave in luogo accessibile solo ai sindaci-revisori. Al contrario il libro del collegio sindacale deve essere visionabile dagli amministratori e custodito, di norma, presso la sede legale della società.
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
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Con il D.Lgs. n. 39/2010 viene abrogato l’art. 2409-ter del c.c., e scompare l’obbligo di tenuta dell’“apposito” LIBRO DEL REVISORE, per cui l’incaricato del controllo legale dei conti può dal 7 aprile 2010 non tenere più il detto libro ma “limitarsi” a conservare le carte di lavoro e i dossier. Al riguardo Assonime, con propria circolare 3.5.2010, ha segnalato come il libro della revisione fosse di proprietà della società revisionata mentre le carte di lavoro sono di proprietà del revisore e questo comporta una inaccessibilità di soci, amministratori e terzi. L’inaccessibilità riguarderebbe anche i sindaci nei confronti dei quali esiste però l’obbligo di informativa ex art. 2409-bis c.c.
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO (PR 230)
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
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Per il collegio sindacale incaricato anche della revisione legale rimane, ovviamente, il libro del collegio sindacale.
Problema operativo: Chi dei sindaci è proprietario e deve conservare le carte di lavoro per 10 anni? Il D.Lgs. n. 39/2010, nel disciplinare la materia si è rifatto al modello anglosassone delle società di revisione dove è pacifico che la proprietà e la custodia delle WP è della società di revisione. Nel modello tipicamente italiano del collegio sindacale il problema si pone in modo evidente (la questione non è irrilevante sia ai fini del controllo di qualità sia ai fini di eventuali controlli dell’operato da parte della magistratura in ipotesi ad es. di procedure concorsuali).
LE PECULIARITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE
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COME FARE? Le linee guida predisposte dal Cndcec offrono alcune indicazioni al riguardo: • i documenti e le carte di lavoro devono essere accessibili ai componenti del collegio sindacale per l’intero periodo dell’incarico nonché per il successivo periodo di conservazione. Gli stessi documenti non devono essere accessibili a persone non autorizzate;
• nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, il collegio sindacale disciplina le modalità di fruibilità e conservazione della documentazione sia nel corso dell’espletamento dell’incarico, sia dopo la cessazione dell’incarico.
Le linee guida suggeriscono di individuare nel presidente o in un altro componente il responsabile della conservazione degli atti e dei documenti nel corso del mandato e ritiene possibile affidare anche ad un soggetto esterno i dossier della revisione al termine dell’incarico.
Nel caso di dubbia disponibilità o di dubbi sulla corretta conservazione, il suggerimento fornito dalle linee guida è che ciascun sindaco può conservare copia dei documenti di supporto e dei verbali trascritti, nonché delle carte di lavoro.
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LA CONSERVAZIONE DELLE CARTE DI LAVORO
Supporto cartaceo o misto
Supporto informatico da SW specifici
NO PROBLEM Fotocopie e scansioni Archiviazione da un apposito SERVICE
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SINDACI – REVISORI
Giudizio sul bilancio
PRINCIPIO DI REVISIONE N. 570
PERCHE’ L’IMPRESA
POSSA CONSIDERARSI IN FUNZIONAMENTO
E’ NECESSARIO CONSIDERARE TUTTE LE INFORMAZIONI
DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL PREVEDIBILE FUTURO, CHE
DOVREBBE ESSERE ALMENO RELATIVO (MA NON LIMITARSI) AI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
SOTTOPOSTO A GIUDIZIO
SE LA DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE
Successiva a quella di formazione del progetto di bilancio
Principio contabile OIC n. 5
Dovuta a cause diverse da quelle che rendono obbligatoria
la liquidazione
SI APPLICA IL
GOING CONCERN
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori finanziari • Situazioni di deficit patrimoniale o CCN negativo ; • Prestiti a scadenza senza rinnovo o rimborso • difficoltà o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; • incapacità di saldare i debiti alla scadenza; • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” a “pagamento alla consegna”; • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
P.R. n. 570
Valutazione della continuità aziendale
Indicatori gestionali • intenzione della direzione di liquidare l’impresa
• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; • difficoltà nell’organico del personale • scarsità nell’approvvigionamento da importanti fornitori. • comparsa di concorrenti di grande successo
P.R. n. 570
gli indici che potrebbero essere presi a base per costituire una sorta di matrice sono ad esempio:
il capitale circolante netto, indice di autonomia finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti), Indice del debito (debiti vs banche ed altri finanziatori/patrimonio netto), Indice del costo del denaro a prestito (oneri finanziari/debiti verso
banche) Indice di liquidità EBITDA Margin (MOL), reddito operativo lordo, il ROI (return on investiment), il ROS (return on sales);
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LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Valutazione della continuità aziendale
Altre indagini • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare; • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza di responsabilità civile • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa
P.R. n. 570
La gravità delle indicazioni che emergono dai sopra riportati indici spesso può essere attenuata da altri fattori e circostanze. Ad esempio a fronte di indicatori finanziari che fanno emergere una incapacità dell’impresa nel saldare i debiti ordinari la direzione aziendale potrebbe aver deciso di ripristinare l’equilibrio nel cash-flow tramite cessioni di beni, rimodulazione dei debiti o aumento di capitale. Allo stesso modo la perdita di un importante fornitore o di un dirigente “chiave” può essere rimediata da una adeguata sostituzione.
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LA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Quando sorge il dubbio sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale il revisore deve raccogliere sufficienti e idonei elementi probativi al fine di formulare un giudizio consapevole in merito. Allo scopo il revisore dovrà verificare e valutare le informazioni e le ragioni che la direzione aziendale gli fornisce per dimostrare la sussistenza del requisito. Se il periodo preso a base dalla direzione aziendale è inferiore a dodici mesi, il revisore dovrà richiedere di estendere l’analisi almeno fino a dodici mesi dalla data del bilancio.
È utile allo scopo ottenere dalla direzione aziendale attestazioni scritte sui piani, dalla stessa predisposti e approvati dai competenti organi societari, tesi ad ovviare ai problemi di continuità aziendale. Qualora la direzione aziendale non fornisca le richieste attestazioni e non produca i piani e i budget con arco temporale di almeno dodici mesi successivi alla data di bilancio il revisore dovrà giungere alla conclusione che esiste una grave carenza nel processo di revisione che mina fortemente il rilascio di un giudizio positivo sul bilancio.
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Le attestazioni scritte
LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (PR 570)
Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale
Indicatori finanziari
Indicatori gestionali Altri indicatori
Danno evidenze sfavorevoli
Procedure supplementari
Esame e valutazione del Piano di risanamento
Alienazioni di attività
Richieste di prestiti
Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 119
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE – ISA N. 570
120
PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Considerata asserzione
senz’altro appropriata
La relazione deve contenere
un giudizio positivo senza rilievi
o paragrafo d’enfasi
Considerata asserzione
Appropriata perché vi sono AZIONI CORRETTIVE
DA INTRAPRENDERE
Se gli amministratori, in bilancio hanno dato
adeguata informativa sui piani ed azioni:
Giudizio positivo
senza rilievi e se opportuno, con paragrafo
d’enfasi
Se l’evidenziazione
non è riportata in bilancio:
Giudizio con rilievi o giudizio avverso per mancanza di informativa
Gli elementi raccolti attestano che le
prospettive di riuscire a superare la crisi, anche se INCERTE
NELL’ESITO si fondano su
RAGIONEVOLI PRESUPPOSTI
Gli amministratori ne danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio positivo senza rilievi ma con paragrafo
d’enfasi
Gli amministratori non ne danno adeguata
informativa in bilancio
Giudizio con RILIEVI o
AVVERSO per mancanza di informativa
121
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2
Gli elementi raccolti attestano che le
prospettive di riuscire a superare la crisi, anche
se INCERTE NELL’ESITO si fondano su
PRESUPPOSTI FORTEMENTE
OPINABILI
Gli amministratori
ne danno adeguata
informativa in bilancio
Gli amministratori non ne danno
adeguata informativa in
bilancio
Impossibilità di esprimere un giudizio
Giudizio avverso
122
DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 2/2
123
MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Giudizio avverso
Giudizio positivo
con paragrafo d’enfasi
Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul
presupposto che vi sia la continuità aziendale
Gli amministratori hanno redatto il bilancio sul
presupposto senza che vi sia la continuità aziendale
LE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO
Richiami di informativa
1° Paragrafo
Rilievi per errata applicazione dei principi contabili
Rilievi per limitazioni al processo di revisione
Rilievi dovuti a situazioni di incertezza
Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità
Natura e portata della revisione contabile
Giudizio positivo
1. Giudizio con rilievi
2. Giudizio negativo
3. Giudizio con rilievi
4. Impossibilità di esprimere il giudizio
5. Giudizio con rilievi 6. Impossibilità di
esprimere il giudizio
7. Giudizio negativo
Richiami di informativa
2° Paragrafo
3° Paragrafo
4° Paragrafo
5° Paragrafo
I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza: - 1 o 2: dell’errore - 3 o 4: della limitazione - 5 o 6: dell’incertezza. - 7: in caso di informativa di bilancio carente.
Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione
Giudizio di coerenza con la relazione sulla
gestione 6°
Paragrafo
124
Relazione dei sindaci
all’assemblea, in merito al bilancio
(art. 2429, co.2 c.c.)
LE RELAZIONI AL BILANCIO
Art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 Art. 2429 c.c. Relazione
unica
Doveri di vigilanza art. 2403
Giudizio sul bilancio
PARTE A PARTE B
STRUTTURA STANDARD
CONTENUTO MINIMALE EX LEGGE
SCELTA OPZIONALE
LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI
126
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori. È in quest’ambito che il collegio espone: l’esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio
della continuità aziendale, sia nell’ottica della prevenzione che nell’ambito dell’emersione tempestiva della crisi;
l’esito degli scambi d informazioni con il revisore; i solleciti effettuati all’organo amministrativo per gli opportuni prov-
vedimenti di soluzione della crisi; le azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità
aziendale e l’efficacia delle stesse
127
ART. 2429 CO. 2 C.C.
COLLEGIO SINDACALE REVISORE
art. 2429 co. 2 c.c. art. 14 del DLgs. 39
Il collegio sindacale nella propria relazione al bilancio deve riportare la
sintesi e i risultati dell’attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e fare
le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione …
Il revisore legale … esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio …
• Positivo
• Positivo con rilievi
• Negativo
• Impossibilità ad emettere giudizio
La relazione può essere unica, con suddivisione in due parti. Non è consentita la relazione di minoranza.
128
LA RELAZIONE E IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
Vigilanza sul bilancio e sulla relazione sulla gestione
Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato redatto in modo
corretto. La verifica della rispondenza ai dati contabili è di
competenza del revisore
Norma 3.7
delle disposizioni di legge sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio
d’esercizio
Art. 2403 c.c. Vigilanza sulla osservanza:
La relazione al bilancio
Il Collegio sindacale provvede alla redazione della relazione di accompagnamento ex art. 2429 c.c.
Qualora il collegio approdi ad opinioni diverse può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni
all’organo amministrativo e al revisore
Se i chiarimenti non sono forniti o se sono insufficienti il collegio manifesta le proprie osservazioni e
proposte nella relazione
Consenso per l’iscrizione in bilancio dei costi di impianto e ampliamento, ricerca sviluppo e pubblicità (art. 2426 c.1, n. 5 c.c.)
Consenso per l’iscrizione dell’avviamento (art. 2426 c.1, n. 6 c.c.)
Osservazioni sulla situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, c. 6 c.c.)
Relazione di accompagnamento al rendiconto finale del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-novies c.c.)
Compiti di natura contabile del collegio sindacale
• Il Codice Civile attribuisce al Collegio alcuni compiti di natura contabile (a prescindere dall’incarico di revisione legale):
Il sindaco dissenziente (norma di comportamento 7.1, linee guida R. 50.20)
ART. 2404 C.C. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso
E’ possibile depositare una relazione di minoranza al bilancio?
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’)
Il sindaco dissenziente si ritiene non possa redigere e depositare una propria autonoma relazione, ha il diritto però di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso ed ha facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti.
• Il collegio sindacale non concorda con la valutazione del Fondo svalutazione crediti. In relazione all’anzianità dei crediti dei confronti dei clienti …x ed y, e delle azioni legali con essi intentate dalla società, essi dovevano infatti essere svalutati di almeno il 40% con conseguente valorizzazione del fondo svalutazione crediti pari almeno ad euro ……..anzichè in euro….… con corrispondenti effetti sul patrimonio e sull’utile di bilancio di euro di euro….
• Il sindaco revisore……..(Nome e Cognome) dissente sul
contenuto della presente sezione della relazione unitaria. Le motivazioni e gli eventuali effetti di tale dissenso sono indicati nella sezione C della presente relazione.
Esempio di giudizio positivo ma con rilievi espressi da uno dei tre revisori sulla valutazione di
alcune poste (paragrafo 4)
Giudizio sul bilancio con rilievi
• A nostro giudizio,ad eccezione dei rilievi evidenziati nel paragrafo precedente, il soprammenzionato bilancio d’esercizio di Alfa S.p.A. è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Alfa S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx.
B) Relazione sull’attività svolta ai sensi degli artt. 2403 e seguenti C.C.
• Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, c.c..
• Esprimiamo il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento per Euro….., dei costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità per Euro….., nonché dell’avviamento per Euro….. (Importi al netto degli ammortamenti accumulati), ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 2426 c.c..
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
Segue …
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione con motivazione del sindaco
dissenziente
C) Il sindaco ….(Nome e cognome ) esprime il proprio dissenso in merito alla capitalizzazione dei costi di pubblicità per euro ……in quanto ad avviso dello stesso non sussistono le condizioni per previste dal principio contabile n. 24 per la loro iscrizione e il loro mantenimento. Inoltre, il sindaco…….(Nome e cognome) considera sopravvalutata la voce “crediti verso clienti”, in quanto i crediti nei confronti di X…ed Y… devono essere completamente stralciati. Ne deriva che ad avviso del suddetto sindaco l’utile di bilancio ed il relativo patrimonio dovrebbero essere ridotti per euro……. Lo stesso sindaco invita quindi l’assemblea ad approvare il bilancio solo dopo che il cda abbia corretto nel senso prospettato le voci attinenti ai costi capitalizzati ed ai crediti.
136
“Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta,
nonché…… il dissenso del sindaco (Nome e Cognome), come sopra motivato invitiamo l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2xxx”.”
dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Esempio di relazione sull’attività di vigilanza
C) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, ai sensi del comma 2 dell’art.2429 C.C con dissenso da parte di uno dei sindaci revisori
RESPONSABILITÀ
DOVERI DEL SINDACO
ART. 2407 C.C.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
I sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni.
I sindaci devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del proprio ufficio.
139
RESPONSABILITÀ
Art. 2407 c.c.
RESPONSABILITÀ DEL SINDACO
Responsabilità esclusiva
Art. 2407 co. 1 c.c.
Indipendente dall’inadempimento degli amministratori
Responsabilità concorrente
Art. 2407 co. 2 c.C.
Legata ad un illecito degli amministratori
140
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ CONCORRENTE
Omissione di controllo
Il controllo non ha carattere formale e si estende alla legittimità sostanziale dell’attività degli amministratori.
Non si estende a verifica di opportunità e convenienza ma deve
riguardare anche il contenuto della gestione. Cass. 20515 del 15/05/09
141
RESPONSABILITÀ
SOLIDARIETÀ
Responsabilità solidale
Con gli amministratori Con gli altri sindaci
Il sindaco è responsabile in solido
L’apporto causale degli amministratori e sindaci che hanno concorso nella causazione del danno ha rilievo solo nei rapporti interni, ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso.
142
RESPONSABILITÀ
DILIGENZA
Compiti del sindaco
Diligenza e professionalità costituiscono il parametro di comportamento.
Obbligazione di mezzi
143
RESPONSABILITÀ
Diligenza CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO DEL CRITERIO DELLA DILIGENZA DEL MANDATARIO
Non rileva assenza di onerosità.
Art. 1710 c.c.
Non rileva la necessità di risolvere problemi di particolare difficoltà.
Art. 2236 c.c.
144
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ DEL SINDACO
Responsabilità concorrente
Presupposti:
Condotta illecita degli amministratori.
Condotta omissiva, intempestiva o inadeguata dei sindaci in rapporto al comportamento degli amministratori.
Pregiudizio patrimoniale (per la società, i soci, i creditori o i terzi).
Nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio patrimoniale.
Evitabilità del danno attraverso l’utilizzo di una diligenza professionale.
145
RESPONSABILITÀ
Diligenza CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Amministratori Sindaci
Art. 2392 c.c. Art. 2407 c.c.
Professionalità e diligenza
Sola diligenza
146
RESPONSABILITÀ
1) L’attività del sindaco deve essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e all’oggetto sociale della medesima.
2) Sicché è configurabile ex art. 2407 la responsabilità dei sindaci di una società di assicurazione, i quali abbiano omesso di rilevare l’illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva e della iscrizione in bilancio e della riserva sinistri) essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di particolare difficoltà, laddove le questioni riguardino l’attività stessa della società.
Cass. 8/2/2005 n. 2538
SECONDO LA CASSAZIONE
147
RESPONSABILITÀ
I sindaci sono corresponsabili con gli amministratori
«….laddove le operazioni di finanziamento, per importi assai considerevoli, erano state fatte a favore di società collegate a tassi di interesse non remunerativi e senza alcuna garanzia».
Cass. 6 settembre 2007 n. 18728
SECONDO LA CASSAZIONE
148
RESPONSABILITÀ
TRIBUNALE DI MILANO
Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori della società «…di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società».
Sent. 13 novembre 2006, n. 12339
149
RESPONSABILITÀ
PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ
Esclusione della responsabilità
Dimostrare di essersi attivati con tutti i mezzi messi a
disposizione dall’ordinamento.
150
RESPONSABILITÀ
PROVA DELLA NON RESPONSABILITÀ
Se gli amministratori assumono decisioni non corrette
I sindaci devono
Richiedere le dovute informazioni ed utilizzare poteri ispettivi. Cercare di dissuadere gli amministratori. Esprimere nei verbali trascritti nel loro libro la propria contrarietà alla decisione dell’organo gestorio.
151
RESPONSABILITÀ
COMPORTAMENTO DEI SINDACI
Se il comportamento degli amministratori configura fatti gravi o illeciti
I sindaci devono
Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea Eventuale impugnazione ex 2388 c.c. Denuncia tribunale ex art. 2409 c.c.
152
RESPONSABILITÀ
CASSAZIONE
La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell’assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal codice civile, comporta la responsabilità dei sindaci anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione.
Il documento contabile è infatti destinato a spiegare i suoi effetti anche sull’esercizio successivo……
Sentenza del 15 febbraio 2005, n. 3032
153
RESPONSABILITÀ
DISCIPLINA DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ
Norme sugli amministratori applicabili
Art. 2394 c.c.
Art. 2393-bis c.c.
Art. 2393 c.c.
Art. 2394-bis c.c.
Art. 2395 c.c.
IN QUANTO COMPATIBILI
Azione sociale di responsabilità esercitata dalla società o dai soci
Responsabilità verso i creditori sociali
Azione di responsabilità nel fallimento
Azione individuale del socio e del terzo
154
RESPONSABILITÀ
I sindaci non rispondono per il fatto in sé degli amministratori ma rispondono per il danno solo in quanto sia configurabile a loro carico la violazione di un obbligo inerente la loro funzione con la conseguenza che qualora questi abbiano vigilato diligentemente e ciononostante il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori non potrà essere ravvisata alcuna loro responsabilità. Sentenza 17/01/2007
TRIBUNALE DI MILANO
155
RESPONSABILITÀ
Nel caso specifico, il Collegio Sindacale: ha sempre provveduto alle verifiche trimestrali; ha sempre evidenziato irregolarità nella gestione e nella tenuta della contabilità; ha certificato un saldo negativo di cassa e chiesto chiarimenti; ha certificato un debito IVA non versato ed il mancato pagamento delle imposte; ha certificato l’impossibilità di procedere all’accertamento dei movimenti contabili e degli estratti conto bancari;
Segue… Sentenza 17/01/2007
156
TRIBUNALE DI MILANO
RESPONSABILITÀ
Nel caso specifico, il Collegio Sindacale: •ha evidenziato la mancata esibizione della documentazione giustificativa delle spese legali; •ha evidenziato un accesso negativo per assenza dell’amministratore unico; •ha rilevato il perdurante difetto di collaborazione dell’amministratore ed il suo comportamento omissivo e reticente; •ha denunciato l’amministratore al Tribunale ex art. 2409 c.c. per le irregolarità nella gestione; •ha espresso parere negativo all’approvazione del bilancio. Sentenza 17/01/2007
TRIBUNALE DI MILANO
157
RESPONSABILITÀ
TRIBUNALE DI MELFI
Per affermare la responsabilità della società di revisione per danni subiti da terzi è necessario fornire la prova della significatività dei vizi del bilancio eventualmente non rilevati e la dimostrazione che il giudizio professionale espresso dai revisori sia inficiato da errori causati da un contegno negligente. Ciò in quanto il revisore legale, nell’espletamento della sua attività finalizzata all’espressione di un “giudizio”, deve individuare esclusivamente i cosiddetti “errori significativi” ovvero le carenze di informativa o le imprecise rappresentazioni che potrebbero modificare in modo rilevante i valori delle poste di bilancio. 13/05/2011, n. 210
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RESPONSABILITÀ
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