N.18 5 maggio
2016
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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
:
NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SP 2016
ADEMPIMENTO E CHECK LIST Le novità del modello UNICO SP 2016
Come ogni anno si apre la stagione dei dichiarativi, Unico PF, Unico SP, Unico SC.
In particolare il modello Unico SP viene utilizzato dalle società di persone per dichiarare i redditi conseguito nell'anno d'imposta precedente, redditi, che in base al principio di trasparenza vengono poi trasferiti pro-quota, in carico ai soci appartenenti alla compagine sociale.
di Antonio Gigliotti
DA SAPERE UNICO SP: il maxi-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti, la legge Finanziaria 2016 ha introdotto un'importante agevolazione, e cioè la possibilità di portare in deduzione un maggior costo rispetto a quello effettivamente sostenuto pari al 40% relativamente agli investimenti (in proprietà o leasing) effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Contrasto all’evasione: linee guida dell’Agenzia
Impresa – Crisi da sovra-indebitamento e antiriciclaggio
Lavoro - Famiglie numerose: istruzioni per i benefici
Scadenze dal 5 al 19 maggio 2016
n. 18
5 maggio 2016
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ADEMPIMENTI
MODELLO UNICO SOCIETA’ DI PERSONE 2016
di Antonio Gigliotti
Premessa
Come ogni anno si apre la stagione dei dichiarativi, Unico PF, Unico SP, Unico SC.
In particolare il modello Unico SP viene utilizzato dalle società di persone per dichiarare i redditi
conseguito nell'anno d'imposta precedente, redditi, che in base al principio di trasparenza vengono poi
trasferiti pro-quota, in carico ai soci appartenenti alla compagine sociale.
Obbligati alla compilazione del modello Unico SP/2016 sono:
Società semplici e associazioni fra professionisti
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di fatto o irregolari
Aziende coniugali gestite in forma societaria
Le società di persone obbligate alla presentazione del modello Unico SP/2016, sono comunque obbligate
alla presentazione del modello IRAP/2016.
Le due dichiarazioni sopra citate hanno quindi le seguenti funzioni:
Unico SP/2016, anno d’imposta 2015: applicare il principio della tassazione per trasparenza,
secondo il quale il reddito dichiarato dalla società, viene ripartito, pro quota, in capo ai soci,
al fine del loro adempimento dichiarativo.
IRAP/2016, anno d’imposta 2015: permettere alla società di persone o ad essa assimilata, di
adempiere al proprio obbligo dichiarativo, nonché di versamento dell’IRAP medesima.
Novità del modello UNICO SP
Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
SOCIETA’
UNICOSP/2016
IRAP/2016
SOCI COMPILANO IL
MODELLO UNICOPF/2016
SOCIETA’
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Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che:
le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione
la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini
dell’applicazione degli studi di settore,
siano inviate all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Contemporaneamente l’intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Nei righi RE7 e RE8 è stata inserita la colonna 1 per indicare la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, meglio note come “super ammortamento”.
2
Codice 2 – per rettificare spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione,
relativamente alle informazioni acquisite dall’Anagrafe Tributaria
OPZIONE ESERCITATA DAL
CONTRIBUENTE
OPZIONE ESERCITATA
DALL’INTERMEDIARIO
x
x
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Tra le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, rigo RE15, è stata eliminata l’indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura (art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175).
Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF46 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR ma non abbia presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
NUOVA COLONNA 1, NEI RIGHI RE7 ED RE8 PER INDICARE IL C.D.
SUPER AMMORTAMENTO
Unico 2016
Unico 2015
RF46
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Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF47 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell’art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole (art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF52 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale (art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
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Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, è stato previsto:
il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di
cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”)
il codice 50, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per
cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Tra gli “Altri componenti positivi”, rigo RG10, le varie voci di componenti positivi sono state codificate per un maggior dettaglio. Analogamente sono state codificate le varie componenti negative del rigo RG22 “Altri componenti negativi”.
Come si vede dal confronto con i medesimi righi dell’anno 2014, i righi relativi all’anno d’imposta 2015 sono implementati per maggior dettaglio. Si invita a verificare le istruzioni per prendere visione dei nuovi codici.
40 50
PATENT BOX SUPER
AMMORTAMENTO
UNICO SP/2016 ANNO 2015
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Tra gli “Altri componenti negativi”, rigo RG22, è stato previsto, tra gli altri, il codice 27, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Tra i componenti negativi al rigo RG21 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale (art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
Nel rigo “Reddito detassato”, rigo RG23, nella colonna 1 va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
UNICO SP/2015 ANNO 2014
IN PARTICOLARE
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OPERAZIONI CON PAESI A
FISCALITA’ PRIVILEGIATA
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Nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” è stata inserita una casella al rigo RS11 “Imposta sul reddito – società non operativa” da compilare insieme alle caselle “Imposta sul reddito – società in perdita sistematica”, “IRAP” e “IVA” al fine di segnalare:
l’eventuale accoglimento dell’interpello disapplicativo
la mancata presentazione dell’istanza di interpello
la mancata risposta positiva all’interpello in presenza delle condizioni per la disapplicazione
della disciplina di cui al comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 (art. 7 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156).
Nel rigo “Oneri detraibili”, RN17, sono state aggiunte due nuove colonne (colonne 10 e 11) per indicare le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 47, della legge n. 190 del 2014).
Nel quadro RQ sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
NUOVA CASELLA
SCHERMATURE SOLARI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
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NUOVE SEZIONI EDICATE ALLA
RIVALUTAZIONE DI BENI E PARTECIPAZIONI
n. 18
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CHECK LIST
IL MODELLO UNICO-SP/2016
ANNO D’IMPOSTA 2015 DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA Associazione
Snc
Sas
Ss
PERIODO D’IMPOSTA Dal _____________________ al____________________
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Fusione
Scissione Trasformazione omogenea
CANONE RAI SI
NO
VISTO DI CONFORMITA’ SI
NO
CONTABILITA’ ORDINARIA (Quadro F) SEMPLIFICATA (quadro G/E)
STUDI DI SETTORE/PARAMETRI
STUDI DI SETTORE – CODICE _____________
PARAMETRI
DICHIARAZIONE IVA
IN FORMA UNIFICATA
IN FORMA AUTONOMA – DATA INVIO ________
COMPILAZIONE DEL QUADRO RF IMPORTO
UTILE/ PERDITA (in caso di compilazione del quadro RF)
UTILE
PERDITA
VARIAZIONI IN AUMENTO
Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio
Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)
Redditi determinati con criteri non analitici
Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni
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alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall’attività di agriturismo
Ricavi non annotati o Studi di settore o Parametri
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)
Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)
Interessi passivi indeducibili Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)
Oneri di utilità sociale
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili
Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
Ammortamenti non deducibili o Artt. 102, 102bis, 103 TUIR o Art. 104 TUIR
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)
Svalutazioni e accantonamenti
Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5
Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
Altre variazioni in aumento
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti
Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))
Utili distribuiti da società di persone o da GEIE
Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente
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Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico
Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)
Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
Proventi degli immobili di cui al rigo RF10
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)
Quota esclusa degli utili distribuiti
Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
Reddito detassato
Applicazione IAS/IFRS
Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)
Rimanenze
In misura piena In misura limitata
Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5
Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 REDDITO D’IMPRESA LORDO (o PERDITA)
Reddito minimo
Perdite non compensate
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti
Altre variazioni in diminuzione
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1Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, le società che non hanno
optato per il regime di contabilità ordinaria e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore: –
a euro 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; – a euro 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai fini
del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza. Per le imprese che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano
annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
ATTENZIONE: IN CASO DI SUPERAMENTO VERIFICARE SE NEL 2016 E’ STATA ADOTTATA LA CONTABILITA’ ORDINARIA ED IL
METODO DI LIQUIDAZIONE DELL’IVA MENSILE.
COMPILAZIONE DEL QUADRO RG IMPORTO
VERIFICARE L’ESISTENZA DEI SEGUENTI ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO
Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 851
Altri proventi considerati ricavi
Ricavi non annotati nelle scritture contabili o Studi di settore o Parametri
Plusvalenze patrimoniali e rate di plusvalenze precedenti
Sopravvenienze attive
Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93)
Altri componenti positivi di reddito (consultare le istruzioni per il codice corretto)
VERIFICARE L’ESISTENZA DEI SEGUENTI ELEMENTI NEGATIVI DI REDDITO
Rimanenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
Rimanenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93)
Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo
Quote di ammortamento
Presenza di super-ammortamenti
Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46
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COMPILAZIONE QUADRO RE IMPORTO
VERIFICARE L’ESISTENZA DEI SEGUENTI ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO
Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85
Altri proventi considerati ricavi
Plusvalenze patrimoniali
Ricavi non annotati nelle scritture contabili o Studi di settore o Parametri
VERIFICARE L’ESISTENZA DEI SEGUENTI ELEMENTI NEGATIVI DI REDDITO
Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili
Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio
Spese relative agli immobili
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica
Interessi passivi
Consumi
Spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande
Spese per partecipazione a corsi e convegni (50%)
Spese di rappresentanza
Minusvalenze patrimoniali
Altre spese documentate
Altri proventi considerati ricavi
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali
Altri componenti negativi (consultare le istruzioni per il codice corretto)
PRESENZA DI ACE SI
NO
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QUADRO RA e QUADRO RB DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI TERRENI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI, CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE INFORMATO DEL FATTO CHE: - la presentazione della Dichiarazione IMU va effettuata entro il 30 GIUGNO 2015 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel 2014; - che la stessa va presentata entro 90 giorni dalla variazione. Firma del cliente ………………………………………. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI FABBRICATI DICHIARATA LO SCORSO ANNO NON È VARIATA. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE. Firma del cliente ……………………………………….
DA COMPILARE IN CASO DI MODIFICA DELLA SITUAZIONE IMMOBILIARE ACQUISTI O VENDITE
Cat. fabbricato o
dati del terreno Ubicazione
Acquisto/
Vendita
Immobile
vincolato Data Allegato
locato2
Acquisto
Vendita
sì
no
Atto
certificato
Acquisto
Vendita
sì
no
Atto
certificato
Acquisto
Vendita
sì
no
Atto
certificato
Acquisto
Vendita
sì
no
Atto
certificato
Acquisto
Vendita
sì
no
Atto
certificato
2 ATTENZIONE: il canone di locazione deve essere regolarmente fatturato con le seguenti modalità e riportato nel quadro di reddito corretto
(RF-RG-RE):Locazione ad uso abitativo esente art. 10, DPR 633/72 (salvo opzione)
Altre locazioni soggette ad IVA 22% (salvo opzione)
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INVESTIMENTI E ATTIVITA’ FINANZIARIE
Barrare la casella per segnalare:
gli investimenti all’estero
e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in
Italia, detenuti nel periodo d’imposta 2014, a prescindere dall’importo degli
investimenti e delle attività.
Barrare anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di
società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi
della normativa antiriciclaggio.
DATI DA INDICARE
COSA SI DETIENE:
ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERE NON RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO
IMMOBILI ALL’ESTERO, IN QUALSIASI PAESE, LOCATI OPPURE TENUTI A DISPOSIZIONE
BENI MOBILI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (GIOIELLI E PREZIOSI, OPERE D’ARTE, YATCH)
ATTIVITÀ FINANZIARIE ITALIANE (EMESSE DA RESIDENTI, COMPRESI I TITOLI DEGLI ENTI ED ORGANISMI
INTERNAZIONALI EQUIPARATI AI TITOLI DI STATO). Barrare solo se vi è stata la cessione o il rimborso, suscettibili
di generare plusvalenze imponibili
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA. Segnalare solo quando il contratto non è concluso per il tramite di un
intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate per il tramite di un intermediario finanziario
italiano.
(EMESSE Nota bene - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi e cioè diversi da quelli inclusi nel
seguente elenco:
TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.)
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia
TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l’Italia
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan
occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
LA CONSISTENZA E IL PERIODO:
CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA’ ALL’INIZIO DEL PERIODO D’IMPOSTA (OVVERO AL PRIMO
GIORNO DI DETENZIONE)
CONSISTENZA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA’ ALLA FINE DEL PERIODO D’IMPOSTA (OVVERO AL TERMINE
DEL PERIODO DI DETENZIONE DELLO STESSO)
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IL PERIODO DI POSSESSO DELLE ATTIVITA’
I VALORI DELL’IMPOSTA PATRIMONIALE ESTERA
DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO (IVIE)
DATI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO (IVAFE)
CRITERI DI VALORIZZAZIONE: per quanto riguarda i criteri di valorizzazione nell’RW si deve fare riferimento ai criteri
utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.
Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per
tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini
dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.
CRITERI DI DETERMINAZIONE PER PAESE - Circolare n.28/E/2012
ELENCO PAESI UE E SEE
PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELL’IMMOBILE (COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
AUSTRIA Grundsteuer Grundsteuer
BELGIO ----------- Précompte immobilier/
Onroerende Voorheffing
BULGARIA Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък
върху недвижимите имоти) Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък
върху недвижимите имоти)
CIPRO Foros akinitis periousias (Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας) Foros akinitis periousias (Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA
- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal grundskyld
- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
- Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA Maamaks Maamaks
FINLANDIA Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA
----------- - Tax foncière
- Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA Grundsteuer Grundsteur
GRECIA Foros akinitis periousias (Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας) Foros akinitis periousias (Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA
----------
The rates
ISLANDA Fasteignagjöld Fasteignagjöld
LETTONIA Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA Nekilnojamojo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO Impôt foncier Impôt foncier
MALTA ----------- --------
NORVEGIA Eiendomsskatt - Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA Onroerendzaak belasting Onroerendzaak belasting
n. 18
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PAESE
(COLONNA 1 )
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE
DELL’IMMOBILE ( COLONNA 2 )
IMPOSTE PATRIMONIALI
DETRAIBILI
(COLONNA 3 )
POLONIA Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO Imposto Municipal sobre Imóveis Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO Council tax ----------
REP. CECA Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí
ROMANIA Taxa pe cladiri Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA Dan z nehnutelnosti Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA
- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- Davek na premoženje
- Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
- Davek na premoženje - Davek na nepremično
premoženje večje vrednosti
SPAGNA
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA
- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
- Fastighetsskatt
- Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA
Epítményadò
Epítményadò
n. 18
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DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
(INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O TRASFERIMENTI MASSIMI)
Il sottoscritto _____________________________________, nato/a a _______________________ il
___/__/____, in qualità di ___________________________ della ditta/società
________________________ con P.IVA _________________
DICHIARA
- di approvare espressamente la compilazione di tutti i dati iscritti nel quadro RW relativo alla
Dichiarazione dei redditi UNICO PF 2015 (anno 2014);
Firma ______________________
oppure
Con la sottoscrizione della presente scheda, il contribuente dichiara:
- di non possedere alcun bene all’estero e quindi chiede allo Studio di non provvedere alla
compilazione del quadro RW, essendo stato informato dallo Studio stesso sulle conseguenze e sulle
sanzioni che sono comminate dall’Amministrazione Finanziaria in caso di incompleta, errata o
infedele compilazione dei dati relativi al quadro RW.
Firma _______________________
Luogo e data _________
- di aver aderito allo SCUDO FISCALE e di essere quindi esonerato dalla presentazione del modulo
RW per le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio fisico o giuridico,
dando atto che le medesime attività sono rispettivamente detenute in Italia o oggetto di deposito
custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.
Firma _______________________
Luogo e data _________
- di voler aderire all’ISTITUTO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA e di incaricare lo Studio alla
predisposizione dell’istanza per gli anni oggetto di violazione.
n. 18
5 maggio 2016
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COMPILAZIONE DEL QUADRO RO
SEZIONE I
Riportare l’elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione:
NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________ NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________
NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________
NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________
NOTA BENE: VERIFICARE CON VISURA CAMERALE AGGIORNATA
SEZIONE II
Indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE alla chiusura dell’esercizio NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________ NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________ NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________ NOME COGNOME _____________________, CF. ______________________, DATA E LUOGO NASCITA ___________________________________ DATA CARICA _______________ Indicare l’importo delle ritenute a questi imputate e riattribuite alla società o associazione dichiarante e i maggiori redditi dei terreni e dei fabbricati: ____________________
n. 18
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DA SAPERE
UNICO SP: il maxi-ammortamento
per gli investimenti in beni strumentali
di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - tratto da “Pratica Fiscale e Professionale”
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da imprese e
professionisti, la legge Finanziaria 2016 ha introdotto un'importante agevolazione, e cioè la
possibilità di portare in deduzione un maggior costo rispetto a quello effettivamente sostenuto
pari al 40% relativamente agli investimenti (in proprietà o leasing) effettuati nel periodo dal 15
ottobre 2015 - 31 dicembre 2016.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni (art. 2424 - bis. c.c.). Attraverso il procedimento economico-contabile
dell'ammortamento, il costo pluriennale dei beni strumentali a utilizzo ripetuto che cedono la loro
utilità economica in più esercizi viene ripartito in funzione della loro durata economica. In tal modo,
rispettando i dettami dell'art. 2426 c.c., il costo del bene partecipa alla determinazione del risultato
dell'esercizio nei periodi di imposta in cui esprimerà la sua utilità futura in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione. Se il costo del bene ammortizzabile fosse infatti imputato integralmente
nell'esercizio di acquisto del medesimo, verrebbe disatteso il principio della competenza economica.
Tutti i cespiti sono soggetti ad ammortamento, ad eccezione dei fabbricati civili e quelli la cui
utilizzazione non si esaurisce nel tempo (ad esempio opere d'arte - terreni). L'ammortamento ordinario
nel primo esercizio di impiego viene calcolato riducendo la quota di ammortamento alla metà.
L'ammortamento dettato dal legislatore fiscale segue delle regole a sé stanti, propedeutiche alla determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte. Ai fini fiscali, infatti, la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con
decreto del Ministero delle finanze. Il limite massimo di deducibilità coincide con la quota di ammortamento ordinario fin dal primo esercizio di entrata in funzione del bene stesso, senza alcuna possibilità di operare ammortamenti anticipati o accelerati. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
n. 18
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Ammortamento dei fabbricati
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati
strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che
ne costituiscono pertinenza.
Il costo da attribuire alle predette aree, nell'eventualità che non siano già state acquistate
autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra:
il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto
il valore ottenuto applicando il 20% o per i fabbricati industriali il 30% al costo di acquisto
complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area (art. 36, comma 7, del D.L. n.
223/2006).
Costi incrementativi e rivalutazioni
Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20 o 30% deve essere
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati, nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali,
pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell'area (art. 36,
comma 8, del D.L. n. 223/2006). Si ricorda che i costi incrementativi capitalizzati sono costituiti dalle
spese per interventi:
di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che siano state
portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali;
sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione.
Leasing
Con riferimento ai fabbricati strumentali acquisiti in locazione finanziaria, è prevista in modo speculare
l'indeducibilità della quota capitale dei canoni riferibile alle medesime aree (art. 36, comma 7-bis, del
D.L. n. 223/2006).
Novità
La Legge finanziaria 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha riconosciuto a favore delle imprese e dei
lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15 ottobre 2015
- 31 dicembre 2016 al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing,
l'incremento del 40% del costo di acquisizione.
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I maxi ammortamenti consentiranno quindi di ammortizzare il relativo bene in misura pari al 140%
piuttosto che al 100%.
Sono da considerare nuovi, i beni che non sono mai stati utilizzati da altri soggetti, e che quindi vengono
acquisiti direttamente dal produttore o dal rivenditore oppure, in casi limite, da soggetti diversi dal
produttore o dal rivenditore che però non hanno mai impiegato quei beni nell'ambito della loro attività.
Non è però necessario, nel caso di beni complessi, che tutte le parti impiegate per la
loro produzione siano nuove.
Soggetti Interessati
Il maxi ammortamento introdotto dalla Legge Finanziaria 2016 può essere applicato da:
titolari di reddito d'impresa
lavoratori autonomi
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria - semplificata), che investono in beni
strumentali strettamente inerenti al core business aziendale.
Non possono beneficiare di detta agevolazione i contribuenti che hanno aderito al regime
forfetario in quanto la determinazione del reddito di tali soggetti avviene applicando i
coefficienti di redditività individuati sulla base dei codici di attività, ai ricavi - compensi.
Beni esclusi
Sono esclusi da detta agevolazione:
- i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni ricompresi nei Gruppi V - XVII - XVIII di cui al D.M. 31 dicembre 1988 come indicato nella
seguente tavola:
n. 18
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L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto del bene, in
modo tale da consentire ai fini della determinazione IRES (per le società di capitali) ed IRPEF (per le
società di persone - lavoratori autonomi), l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento
e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.
L'agevolazione non produce alcun effetto ai fini IRAP.
Tale agevolazione non comporta la nascita della fiscalità differita (le variazioni collegate con la
maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni hanno natura definitiva).
L'incremento del costo ha valenza esclusivamente fiscale con rilevazione extracontabile.
Nel modello UNICO 2016 SP sono stati, quindi, previsti appositi Codici per il riporto delle variazioni in
diminuzioni scaturenti da dette agevolazioni.
In particolare:
- nel quadro RG "Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata" tra gli "Altri componenti
negativi" del Rigo RG22 è stato previsto il "Codice 27";
- nel quadro RF "Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria" tra le "Altre variazioni in
diminuzione" del Rigo RF55 è stato previsto il "Codice 50";
- nel quadro RE "Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni" è stata
introdotta la Colonna 1 nei Righi RE7 e RE8.
Una volta applicata la maggiorazione del 40%, verranno applicati gli ordinari coefficienti di
ammortamenti previsti dal Decreto 31 dicembre 1988.
n. 18
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Leasing
Nel caso di stipula di un contratto di leasing, l'agevolazione in esame opera:
- sulla quota capitale dei canoni
- sul prezzo di riscatto: nella fase di riscatto del bene a seguito di completamento del contratto di
leasing, la maggiorazione del 40% verrà concessa per il calcolo delle quote di ammortamento.
Ai fini della maggiorazione del 40% nei contratti di leasing, rileva la data di stipula del
contratto e non la data del riscatto del bene:
la maggiorazione è applicabile al valore di beni riscattati anche successivamente al
31.12.2016 purché riferiti a contratti stipulati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016;
- la maggiorazione non opera sui beni riscattati nel periodo 15.10.2015 - 31.12.2016 se
relativi a contratti di leasing sottoscritti antecedentemente.
Si fornisce un esempio con riferimento all'ipotesi di un acquisto di un bene strumentale nuovo effettuato
da una società di persone nel periodo interessato dall'agevolazione (15.10.2015 - 31.12.2016).
ESEMPIO
La società Abc s.n.c. in data 28.10.2015 acquista un macchinario del costo di € 100.000. Ipotizziamo
un'aliquota di ammortamento del 20%. L'ammortamento ordinario nell'anno 2015 verrà ridotto alla metà,
in quanto si tratta del primo anno di entrata in funzione del bene:
Si fornisce, quindi, un esempio con riferimento all'ipotesi di una sottoscrizione di un contratto di leasing.
n. 18
5 maggio 2016
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ESEMPIO
La società Abc s.n.c. ha sottoscritto un contratto di leasing relativamente ad un macchinario il cui
coefficiente di ammortamento è pari al 20%. Ipotizziamo che il contratto preveda:
- canone mensile € 2.400 (di cui quota capitale € 2.040);
- prezzo di riscatto € 6.000;
- decorrenza 1.12.2015 - durata contrattuale 30 mesi.
Alla scadenza del contratto di leasing, nell'anno 2018, la società Abc s.n.c. intende riscattare il bene. La
società procederà ad iscrivere il prezzo di riscatto pari ad € 6.000 nel libro dei beni ammortizzabili e
potrà operare l'ammortamento sul valore maggiorato del 40%, pari ad € 8.400 (6.000 + (6.000 * 40%).
Veicoli a deducibilità limitata
Vengono maggiorati del 40% anche i limiti (individuati dall'art. 164, comma 1, lett. b) T.U.I.R., per la
deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono
utilizzati in modo esclusivo come beni strumentali nell'attività d'impresa. Si riepilogano nella tabella
sotto riportata i nuovi limiti:
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore (indicati nell'art. 164,
D.P.R. n. 917/1986) sono deducibili dal reddito di impresa in misura differente a seconda delle diverse
fattispecie ricorrenti.
Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e
riparazioni ...) relativi ai mezzi di trasporto nelle percentuali di seguito riepilogate: 100 - 20% - 70% -
80%.
n. 18
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Integrale deducibilità
È prevista (art. 164, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986) l'integrale deducibilità delle spese e
degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto ivi indicati:
aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa;
veicoli adibiti ad uso pubblico.
Deducibilità limitata
La deducibilità risulta invece limitata nella misura del 20% (art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.
917/1986) relativamente alle:
autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività diversa
dall'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti o professioni.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto dovesse essere assegnato al dipendente per la maggior parte del
periodo d'imposta (attraverso l'inserimento di un fringe benefit in busta paga oppure addebitando un
corrispettivo mediante l'emissione di una fattura) la deducibilità dei costi risulta essere pari al 70%.
Agenti e rappresentanti
Per quanto concerne i predetti veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio è prevista la deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi,
nella misura dell'80%(ammortamento costo di acquisto, canoni di leasing, spese di locazione non
finanziaria e noleggio, altre spese e componenti negativi).
Si fornisce un esempio con riferimento all'ipotesi di acquisto di un'autovettura a deducibilità limitata.
Esempio
La società KWY s.n.c. ha acquistato in data 14.12.2015 un'autovettura che verrà utilizzata nell'esercizio
dell'impresa, senza alcuna assegnazione in benefit (autovettura a disposizione) il cui costo complessivo
comprensivo della quota di IVA indetraibile è pari ad € 40.000 (la percentuale di deducibilità dei relativi
costi sarà pertanto pari al 20%). La quota di ammortamento è pari al 25%. Il primo anno verrà ridotta
alla metà. Queste le differenze emergenti dalla situazione ante e post agevolazione.
n. 18
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Effetto dell'agevolazione
La maggiorazione del 40% del costo dei beni ha effetto esclusivamente ai fini del computo delle quote
di ammortamento e dei canoni di leasing. Pertanto, la nuova agevolazione:
è irrilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori
beni strumentali);
non ha alcun effetto ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione pari al 5% del
valore dei beni ammortizzabili alla data del 1° gennaio
non ha alcun effetto all'atto di cessione del bene: l'eventuale plusvalenza - minusvalenza verrà
determinata prendendo in considerazione il costo senza considerare i maxi-ammortamenti derivanti
dall'applicazione della maggiorazione del 40%.
Si fornisce un ulteriore esempio con riferimento all'ipotesi di cessione di un bene che in precedenza
aveva usufruito dell'agevolazione del 40%.
Esempio
La società Xyz s.a.s. nel corso dell'anno 2019 procede ad effettuare la cessione di un bene strumentale
(macchinario) ad un valore pari ad € 55.000 + IVA, che aveva acquistato nell'anno 2015 (successivamente
al 15.10) - costo storico € 70.000; fondo ammortamento € 36.750
La plusvalenza che verrà generata dalla vendita sarà pari a: 55.000 - (70.000 - 36.750) = 21.750
n. 18
5 maggio 2016
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO Dichiarazione precompilata: al via la fase due
A partire dal 2 maggio e fino al 7 luglio 2016, i contribuenti possono accettare,
integrare o modificare il modello 730 precompilato - che da quest’anno comprende
anche le spese sanitarie (esclusi i farmaci da banco), le spese universitarie, i bonifici per
ristrutturazioni e bonus energetico, la previdenza complementare e le spese funebri - e
trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate direttamente dal proprio PC. Dal 9 maggio e fino
al 30 settembre sarà possibile trasmettere online anche il modello UNICO
precompilato.
Per entrare nel modello precompilato è possibile scegliere tra diverse chiavi di accesso:
il codice PIN per i servizi telematici dell’Agenzia, o in alternativa, possono essere
utilizzati anche la Carta Nazionale dei Servizi, il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS e
SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale; in alternativa, per il modello 730 il
contribuente può sempre scegliere di delegare un intermediario (CAF, professionisti
abilitati e sostituti d’imposta).
Agenzia delle Entrate, comunicato 2 maggio 2016
Pagamenti rateali in seguito a controlli
L’Agenzia delle Entrate fornisce una guida circa l’ambito temporale di applicazione
delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015. Il
decreto ha modificato in misura significativa la disciplina dei versamenti - in unica
soluzione o in forma rateale - delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo
dell’Agenzia delle Entrate. In particolare vengono descritte anche le modalità di calcolo
degli interessi dovuti in caso di pagamenti eseguiti in forma rateale e le seguenti
fattispecie:
- rateazione degli avvisi bonari
- pagamenti a seguito di avvisi di accertamento
- pagamento a seguito di acquiescenza agli avvisi di accertamento
- pagamenti a seguito di conciliazione giudiziale e accordi di mediazione
- pagamenti a seguito di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione
- nessuna decadenza in caso di “lieve inadempimento”.
Agenzia delle Entrate, circ. 29 aprile 2016, n. 17/E
ZFU Emilia Romagna: bonus micro-imprese
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini e le modalità di fruizione dei benefici
spettanti nei confronti delle micro-imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane -
ZFU istituite nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2012 e 2014.
In particolare, alle micro-imprese che svolgono la propria attività nella zona franca,
viene riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dall'IMU.
Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite
modello F24.
Agenzia delle Entrate, provv. 29 aprile 2016, n. 62572
n. 18
5 maggio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 30
Causale contributo ENBLIC
Per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale
Lavoro Impresa e Pesca E.N.B.L.I.P. mediante mod. F24, è stata istituita la nuova
seguente causale contributo:
- ENBLP - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca E.N.B.L.I.P.
Agenzia delle Entrate, ris. 29 aprile 2016, n. 34
Reclamo e mediazione in Dogana: codici tributo
L’Agenzia delle Entrate ha istituito 17 nuovi codici tributo per il versamento - tramite il
modello F24 Accise - delle somme dovute a seguito di reclamo e mediazione in Dogana;
istituti che - per effetto del decreto attuativo della delega fiscale per la revisione della
disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario - sono stati infatti estesi anche
ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e monopoli.
Agenzia delle Entrate, ris. 29 aprile 2016, n. 33/E
Causale contributo ENBLIC
Per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale Bilaterale
Lavoro Impresa e Costruzioni E.N.B.L.I.C. mediante mod. F24, è stata istituita la nuova
seguente causale contributo:
- EBLC - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Costruzioni E.N.B.L.I.C.
Agenzia delle Entrate, ris. 29 aprile 2016, n. 32/E
Contrasto all’evasione: linee guida dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate illustra le linee guida strategiche per la prevenzione e il
contrasto all’evasione fiscale al fine di orientare le azioni di controllo degli uffici
relative all’anno 2016:
rafforzamento dei rapporti di collaborazione e coordinamento con gli altri soggetti
preposti al contrasto all’evasione
integrazione dell’attività ordinaria con la gestione delle istanze di voluntary
disclosure
-implementazione dell’adempimento spontaneo
attuazione del programma di cooperative compliance e gestione del ruling
internazionale.
Agenzia delle Entrate, circ. 28 aprile 2016, n. 16/E
FATCA: al 15 giugno l’invio dei dati 2015
L’Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio al 15 giugno 2016 (dal 30 aprile 2016)del
termine per la trasmissione da parte degli operatori finanziari delle informazioni relative
al 2015 concernenti l’accordo FATCA: esso, ratificato con la Legge n. 95/2015 e
operativo a partire dal 1° luglio 2014, è finalizzato a contrastare l’evasione fiscale
internazionale realizzata da cittadini e residenti statunitensi attraverso conti
intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti
presso istituzioni finanziarie statunitensi.
Agenzia delle Entrate, provv. 28 aprile 2016, n. 61659
n. 18
5 maggio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 31
Contratti di locazione registrati in via telematica
Per i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest’anno sarà possibile
indicare, in dichiarazione, gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice
ufficio) in alternativa al codice identificativo.
Il chiarimento si è reso necessario in considerazione del fatto che nei modelli 730/2016
e UNICO PF 2016, in caso di contratto di locazione registrato in via telematica, è
prevista l’indicazione, nella sezione seconda del quadro B, del codice identificativo del
contratto di locazione registrato in via telematica in luogo degli estremi del contratto. Il
codice identificativo del contratto può essere reperito tramite l’applicazione presente
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate, ris. 27 aprile 2016, n. 31/E
Bonus strumenti musicali: modalità operative
Non scontano l’imposta di bollo, in quanto esenti, i certificati di frequenza rilasciati
dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati. Il medesimo regime di esenzione è
applicabile alle istanze presentate dagli studenti per ottenerli. Sono questi i principali
chiarimenti riguardanti il contributo per l’acquisto di strumenti musicali previsto dalla
legge di Stabilità 2016, la quale ha previsto che i venditori possono recuperare, tramite
credito d’imposta, lo sconto riconosciuto agli studenti.
Agenzia delle Entrate, circ. 27 aprile 2016, n. 15/E
Versamenti tardivi: interessi al 4,13%
A decorrere dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale (dal
precedente 4,88%).
Agenzia delle Entrate, provv. 27 aprile 2016, n. 60535
Rivalutazione beni d’impresa: restyling codici tributo
L’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo 1811 e 1813 per il versamento
- tramite modello F24 - delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai
sensi della legge di Stabilità 2016. Quest’ultima ha infatti reintrodotto la possibilità di
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della
rivalutazione.
Agenzia delle Entrate, ris. 26 aprile 2016, n. 30/E
Canone RAI: FAQ
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili le risposte aggiornate alle
principali domande (FAQ) relative alle nuove modalità di pagamento del Canone RAI
segnalate ai canali di assistenza delle Entrate, che riguardano:
- contribuenti titolari di un bed and breakfast
- residenti all’estero proprietari di un’abitazione in Italia
n. 18
5 maggio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 32
- famiglie che non possiedono alcun apparecchio televisivo
- coniugi che abbiano già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio
tv.
Inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della dichiarazione di
non possesso dell’apparecchio televisivo.
Agenzia delle Entrate, FAQ
IMPRESA Crisi da sovra-indebitamento e antiriciclaggio
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti, fornisce alcune indicazioni con riferimento agli
obblighi antiriciclaggio nell’ambito dell’attività degli Organismi di composizione della crisi
da sovra-indebitamento (OCC). Secondo il CNDCEC, in particolare, i gestori della crisi
risulterebbero esclusi dagli obblighi di adeguata verifica ma non da quelli di segnalazione
delle operazioni sospette.
CNDCEC, Pronto ordini n. 37/2016
LAVORO Famiglie numerose: istruzioni per i benefici
Le disposizioni attuative relative al beneficio in favore dei nuclei familiari con almeno
quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro, sono state introdotte con D.P.R.
24 dicembre 2015; l’INPS indica le istruzioni operative per usufruire del beneficio: in
particolare comunica che non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, in quanto è
sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori
relativo all’annualità 2015.
INPS, circ. 29 aprile 2016, n. 70
Parto prematuro: pagamento della maternità
L’INPS fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai
5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro; in particolare le istruzioni riguardano
sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di
pagamento diretto.
INPS, circ. 28 aprile 2016, n. 69
Voucher telematici: modalità di acquisto
A decorrere dal 2 maggio 2016 non sarà più possibile acquistare voucher telematici
mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.
Rimane impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale LACC nel modello F24EP per
gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate.
INPS, circ. 28 aprile 2016, n. 68
Assegno integrativo mobilità: termine perentorio
L’INPS chiarisce il termine di presentazione della domanda di assegno integrativo
spettante al lavoratore in mobilità che accetti un’offerta di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello
corrispondente alle mansioni svolte nel precedente rapporto di lavoro. Il termine è
perentorio: la mancata osservanza determina la mancata accoglibilità della domanda.
INPS, messaggio 27 aprile 2016, n. 1841
n. 18
5 maggio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 33
AGENDA
Scadenze dal 5 al 19 maggio 2016
____________________________________________________________________________________________________
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA OGGETTO VERIFICA
MAGGIO 2016
Venerdì 6 Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60
giorni dal termine ordinario
Domenica 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi
Fatturazione differita
Lunedi 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale
Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel
mese precedente
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo
oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei
redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto
operazioni straordinarie
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
n. 18
5 maggio 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 34
Lunedì 16
(segue)
Versamento imposta unica
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione
dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non
commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Mercoledì 18 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
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