Repubblica Italiana
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it
Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011
Data 5/05/2015Numero 36
Periodicit bisettimanale
Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 00147 ROMADirettore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci
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http://www.regione.lazio.itSOMMARIO
StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreti Presidenziali
Direttiva 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di
recepimento della Direttiva 2007/60/CE. Pag. 9
MinisteriMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 10 marzo 2015
Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Pag. 20
Regione LazioRegolamenti Regionali
Regolamento 30 aprile 2015, n. 4
Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato Pag. 23
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2015, n. T00081
Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Modifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0279 del 10/08/2011
relativo alla costituzione dell'Organismo Deliberante di cui al punto 3.2, Allegato A, della D.G.R. del 29.10.2010 n. 485
concernente lo "Statuto del Fondo Capitale di Rischio POR FESR I.3 Lazio 2007/2013" gi modificato dal Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 15/07/2013 e dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del
29/01/2014. Pag. 50
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 24 febbraio 2015, n. 73
Legge regionale 29/05/1997, n. 13, "Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale". Approvazione Statuto del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti. Pag. 55
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 162
Assegnazione di fondi regionali alla Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per la "Realizzazione SIMT 5 piano corpo D
P.O. S. Giovanni" - DCA U00207/14 e DCA U00219/14 - Importo complessivo di euro 675.982,95 a valere sul Capitolo
H22103 - esercizio finanziario 2015 del bilancio regionale. Pag. 59
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 164
Comune di Torrita Tiberina (RM). Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22
del 22.06.2006. Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni. Pag. 63
Deliberazione 21 aprile 2015, n. 172
Regolamento di attuazione dei profili formativi dell'apprendistato. Pag. 103
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 2 di 460
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04889
Nomina della Commissione di valutazione dei progetti di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazio in attuazione della DGR n. 718 del 28/10/2014" approvato con
determinazione n. G15790 del 7 novembre 2014 . Pag. 157
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 febbraio 2015, n. G01931
Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio - Misura 311 "Diversificazione verso attivit non agricole" - Azione 3
"Sostegno all'offerta agrituristica" - Pronunzia della decadenza totale e revoca degli aiuti concessi alla ditta Pacciani Luciana
titolare della domanda n. 8475915176, per un contributo pubblico totale pari ad Euro 191.415,59 Pag. 161
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04919
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 313 D.G.R. n. 300/2014. Approvazione del finanziamento della domanda
di aiuto ammissibile n. 8475922128 del Comune di Roccantica, progetto "Ristrutturazione per la trasformazione dell'ex scuola
elementare in ostello per la giovent", per un costo complessivo di Euro 137.209,11 ed un contributo di Euro 137.209,11.
Pag. 166
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04949
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 246 del 22 marzo 2010 - Misura 214.
Domande anno 2010. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 61.
Domande n. 3. Importo Euro 2.891,60. Pag. 170
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04950
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Frosinone e Latina. Invio
regionale n. 38. Domande n. 3. Importo Euro 4.145,30. Pag. 174
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04951
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 44.
Domande n. 1. Importo Euro 20,09. Pag. 179
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04952
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 212.
Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 12.
Domande n. 3. Importo Euro 6.440,00. Pag. 183
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04953
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 186 del 18 aprile 2012 - Misura 214.
Domande anno 2012. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 64.
Domande n. 3. Importo Euro 1.033,29. Pag. 187
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04954
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 76 del 24 aprile 2013 - Misura 214.
Domande anno 2013. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina, Rieti e Viterbo. Invio
regionale n. 42. Domande n. 64. Importo Euro 353.725,45. Pag. 191
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04955
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 208 del 23 aprile 2014 - Misura 214.
Domande anno 2014. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio regionale n. 17.
Domande n. 90. Importo Euro 700.364,46. Pag. 200
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Determinazione 24 aprile 2015, n. G04956
Regolamento CE 1698/05. Piano di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 18 aprile
2008. Avviso pubblico misura 214 "Misure Agroambientali". Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di
autorizzazione di Latina. Invio regionale n. 65. Domande n. 1. Importo Euro 1.251,90. Pag. 210
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04957
Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 289 del 18 aprile 2008 - Misura 212 -
Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 14.
Domande n. 1. Importo Euro 2.300,00. Pag. 214
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04871
Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di esami di
qualifica professionale - Anno scolastico e formativo 2014-2015. Pag. 218
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04877
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V - Rinnovo e Integrazione Autorizzazione, ente "LABOCONSULT SRL" a
svolgere corsi privati non finanziati. Pag. 245
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04878
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V - Autorizzazione "CONSILIA CFO" a svolgere corsi privati non finanziati.
Autorizzazione Corsi. Pag. 250
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04879
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivit di formazione e di
orientamento nella Regione Lazio". - conferma dell'accreditamento in ingresso relativo all'ente "ACCADEMIA SUPERIORE
DI ESTETICA DI G.P. AIELLI (P.IVA 00719970592)". Pag. 254
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04843
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Giuseppe Carbonetti presidente
in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nel giorno
23 aprile 2015. Codice corso ASL RM G/10 Pag. 257
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04844
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Antonella Ruscitti presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ASL ROMA A nei giorni 23 - 24
aprile 2015. Codice corso ASL RM A/1 Pag. 260
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04845
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Annalisa Quaglia presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ERFAP LAZIO nei giorni 23 - 24
aprile 2015. Codice corso IDI/4 Pag. 263
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04846
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Carmen Pegoraro presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente GLOBAL INVESTIGATION SERVICE
SRL nel giorno 23 aprile 2015. Codice progetto RL 035548 - azione 50983 Pag. 266
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 4 di 460
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04847
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Giovanna Buccheri presidente
in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ASL ROMA B nei giorni 27 - 28
aprile 2015. Codice progetto ASL RM B/4 Pag. 269
Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04870
Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilit dell'Area "Programmazione
dell'Offerta d'Istruzione e Diritto allo Studio Scolastico". Pag. 272
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04920
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale. Claudio Marazza presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ENALC SRL nei giorni 27 - 28 aprile
2015. Codice progetto RL029988 - azione 47278 Pag. 275
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04921
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Marco Maulini presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nei giorni 28
- 29 aprile 2015. Codice progetto ASL RM G/9 Pag. 278
Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04922
Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a
personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale. Ida Vecchiarelli presidente in
COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ENALC SRL nei giorni 29 - 30 aprile
2015. Codice progetto RL029988 - azione 42503 Pag. 281
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04880
Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di
Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 1". Ammissione ad istruttoria. Pag. 284
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04881
Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di
Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 2". Ammissione ad istruttoria. Pag. 290
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04882
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -
localit Torrone - Foglio 46 particella 90, per un prelievo di portata media pari a 425 l/s pari al volume annuo di
m313.402.800,00, per una potenza nominale di KW 53,91, richiesta dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione dell'ammissione
ad istruttoria. Pag. 296
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04883
Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -
localit Colonnetta (Fossaccio) - Foglio 68 particella 59, per un prelievo di portata media pari a 1.000,856 l/s pari al volume
annuo di m3 31.563.000,00, per una potenza nominale di KW 206,48, richiesta dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione
dell'ammissione ad istruttoria. Pag. 302
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 5 di 460
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04923
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per
le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: A14127 e T25502. Pag. 308
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04924
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per
le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: T92600 e T25502. Pag. 312
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04938
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, tra
i capitoli D12503 e D12536, appartenenti al programma 05 della missione 10 ed ulteriore prelevamento, in termini di cassa, dal
fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo T25502. Pag. 316
DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04894
Nomina della Commissione giudicatrice per la gara ad evidenza pubblica a procedura aperta ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 per la
"Concessione del servizio bar e tavola calda/fredda nella sede della Regione Lazio di Via R. Raimondi Garibaldi 7- Roma.
Pag. 321
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05381
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione
del Rischio Clinico" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" a soggetto esterno all'amministrazione
regionale, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e
successive modificazioni. Pubblicazione avviso informativo. Pag. 325
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05382
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Porti e Trasporto Marittimo" della Direzione
regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilit e Rifiuti" a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.
Pubblicazione avviso informativo. Pag. 332
Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05383
Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Relazioni Istituzionali" della Direzione regionale
"Per lo Sviluppo Economico e le Attivit Produttive" a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.
Pubblicazione avviso informativo. Pag. 338
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04869
REG.853/2004/CE Ampliamento prodotti deposito frigorifero autonomo Ditta ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA Via
della Muratella, 165 - Roma (RM) Pag. 344
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04896
ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s. m. i. - Integrazione graduatorie di
settore della medicina generale valide per l'anno 2015 (domande presentate entro il 31 gennaio 2014 ) approvate con
Determinazione n. G03501 del 26 marzo 2015 pubblicate sul BURL n. 28 del 7 aprile 2015 - inserimento dottor F.A.
Pag. 347
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 6 di 460
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04901
Piano per la malattia diabetica. Integrazione componente del gruppo di lavoro regionale. Pag. 350
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 aprile 2015, n. G04134
Art. 14 ter della L.n.241/90 ss.mm.ii. - Determina conclusiva della Conferenza di Servizi relativa al procedimento
amministrativo inerente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di Tufo in Loc. "San silvestro"
nel Comune di Civitacastellana presentata dalla Soc. Mondial Tufo a r.l. Pag. 356
Determinazione 23 aprile 2015, n. G04865
POR FESR Lazio 2007-2013 - Attivit I.1. Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo "Horizon2020 Misure
per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitivit" -
Approvazione esiti domande "formalmente ammissibili". Pag. 361
Enti LocaliComuni
Comune di Formia
Decreto di esproprio 21 aprile 2015, n. 2
Decreto di Esproprio relativo ai terreni privati interessati alla Sistemazione e all'ampliamento della strada di accesso al Piano di
Zona di Castellonorato denominata via Campole Pag. 366
Comune di Marino
Statuto
Modifica dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 6 maggio 1999 e n. 47 del 7
maggio 1999 - Art. 1, Art. 3 e sostituzione stemma Civico Comunale ( Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2015)
Pag. 371
Enti PubbliciASL
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Deliberazione 27 febbraio 2015, n. 123/DG
Approvazione Graduatorie Provinciali branche specialistiche, professionisti e veterinari valide per l'anno 2015 (domande al
31.01.2015) Art. 21 A.C.N. per la specialistica ambulatoriale del 23 marzo 2005 e s.m.i.. Pag. 374
PrivatiAZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A
Determinazione 16 aprile 2015, n. 101
SR AUSONIA EX SS 630 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE IN CORRISPONDENZA DEI CENTRI
ABITATI. APPROVAZIONE PAGAMENTI DI ESPROPRIO Pag. 449
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Avviso
Costruzione ed esercizio elettrodotto 20 KV in loc. S. ANDREA nei COMUNI DI CANTALUPO IN SABINA e POGGIO
CATINO(RI)-Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione N.54/2013 rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE - RIf. Enel
RI/549 - ITER 170824 Pag. 453
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 7 di 460
Avviso
Costruzione ed esercizio nuovo elettrodotto aereo 20 KV in conduttori nudi con relativo PTP in loc. CASALE nel COMUNE
DI SCANDRIGLIA (RI) - Richiesta di rinnovo autorizzazione N. 139/2013 rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE -
RIf. Enel RI/549 - ITER 170824 Pag. 455
Avviso
Nuovo elettrodotto MT 20 denominato KV DIAMETRALE PECE - ELPIM in Loc. Capo D'Acqua di Amaseno (FR) e Prossedi
(LT) IDENTIFICATIVO Pratica Enel ITER 771560 Pag. 457
Silos del Fibreno S.r.l.
Verifica Impatto Ambientale
Progetto di realizzazione di centro commerciale in Via Campo La Guzza nel Comune di Broccostella (FR), inserito nel
Programma Integrato di Intervento in Localit San Martino Pag. 459
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 8 di 460
StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti Presidenziali
Direttiva 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema diallertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decretolegislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.
05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 9 di 460
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2015
Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani
di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento
della Direttiva 2007/60/CE.
(Pubbl. sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2015)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile" e s. m. i.;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"
ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge
ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri,
predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i
piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,
d'intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante
"Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche'
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" ed, in
particolare, l'articolo che autorizza il Presidente del Consiglio dei
ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale
da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento
della protezione civile e sentito il Presidente della regione
interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per
fronteggiare l'emergenza;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente
l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed
alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:
l'articolo 3, ove e' previsto che le regioni, in coordinamento
tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano,
ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2004, per il distretto idrografico di riferimento,
alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di
protezione civile;
l'articolo 7, comma 3, ove e' disposto che i piani di gestione
rechino una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
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predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' della normativa previgente
e tengano conto degli aspetti relativi alle attivita' di regolazione
dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare,
l'articolo 19 inerente le "funzioni fondamentali dei comuni e
modalita' di servizio associato di funzioni e servizi comunali";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza in genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province" ed, in particolare, l'articolo 10;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile e
s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009,
n. 36;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9
novembre 2012, inerente gli "indirizzi operativi per assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attivita' di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
novembre 2012 recante "Organizzazione del Dipartimento della
protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014,
al n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della
protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi
della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del
D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita'
del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - "protezione
civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Considerato che, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, le
regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della
protezione civile, provvedere alla predisposizione ed all'attuazione
del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il
rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del piano
di gestione delle alluvioni;
Ravvisata l'esigenza di fornire alle regioni specifici indirizzi
operativi in relazione alle modalita' di predisposizione della parte
dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5 dell'articolo 7,
del decreto legislativo n. 49/2010;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22
gennaio 2015;
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Emana
i seguenti indirizzi operativi inerenti la predisposizione della
parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al
sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di
protezione civile.
1. Finalita'
Lo scopo della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione del rischio di alluvioni e' "istituire un quadro per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le
conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio
culturale e le attivita' economiche connesse con le alluvioni
all'interno della Comunita'" (art.1). Tale direttiva, quindi,
affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo
complesso, vale a dire, sia la gestione nel "tempo reale" che nel
"tempo differito", cosi' come definiti dalla Dir. P.C.M. 27/02/2004 e
s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra
tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza, e
le misure nel tempo differito, tra cui interventi strutturali e
vincoli territoriali, puo' concretizzarsi in un'efficace gestione
delle alluvioni, cosi' come previsto dalla direttiva 2007/60/CE, che
dispone l'adozione di piani di gestione del rischio alluvione che
"riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e, in
particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione,
comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e
tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del
sottobacino interessato".
L'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010, decreto di
recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attivita' che
devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti piani
sulla base delle mappe della pericolosita' e del rischio di
alluvioni, ed in particolare le autorita' di bacino distrettuali
predispongono piani di gestione, coordinati a livello di distretto
idrografico, nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino,
mentre le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il
Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la
parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di
riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale per il
rischio idraulico ai fini di protezione civile.
In tale ambito, la presente direttiva, emanata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei piani
di gestione relativa al tempo reale.
A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo n. 49/2010, le presenti indicazioni operative
individuano le informazioni che devono essere contenute nel piano di
gestione in riferimento agli argomenti:
previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in
essere attraverso la rete dei centri funzionali;
presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso
adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e
provinciali;
regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani
di laminazione;
supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della
normativa previgente;
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sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti
ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006, nonche' della normativa previgente.
Inoltre, vengono indicate le modalita' per la predisposizione del
piano di gestione in relazione alle ulteriori attivita' previste dal
decreto legislativo 49/2010:
relazioni ed informazioni alla Commissione europea;
predisposizione del catasto degli eventi alluvionali;
obiettivi per il miglioramento della gestione del rischio
alluvioni attraverso l'adozione di misure non strutturali.
Ciascuna struttura regionale di protezione civile predispone la
parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale in
accordo con le altre strutture regionali e la coordina con le altre
regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui
all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' con la
stessa Autorita' di Distretto soprattutto in riferimento agli
obiettivi di piano e alle misure.
Il Dipartimento della protezione civile predispone la parte del
piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono descritte
le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al sistema di
allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
In attuazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2010 ai
fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a livello
di distretto idrografico internazionale, il Dipartimento della
protezione civile d'intesa con le regioni interessate predispone le
sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio idraulico
ai fini di protezione civile.
2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in
essere attraverso la rete dei centri funzionali
Il Piano di gestione contiene la sezione relativa al sistema di
allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico previsto a
livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della direttiva 27
febbraio 2004 e s.m.i.
In particolare, data la natura distribuita, propria della struttura
del sistema di allertamento a livello nazionale, ogni regione e
provincia autonoma coinvolta nel Distretto idrografico riassume
l'organizzazione del proprio sistema inserendo nel documento almeno
la descrizione dei seguenti contenuti:
a) la normativa regionale sul sistema di allertamento, ovvero
l'elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali relative al
sistema di allertamento in vigore al momento della redazione del
Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo chiaro che
possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale;
b) la definizione degli scenari del tempo reale, ovvero la
descrizione degli scenari di criticita' idrogeologica e idraulica
ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito riferimento
ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di criticita';
c) la descrizione dei documenti di allertamento adottati a
livello regionale in riferimento alla Dir. 27/02/2004, ovvero la
descrizione dei bollettini e avvisi di criticita' idrogeologica e
idraulica disseminati a livello regionale, corredati da una breve
guida alla consultazione degli stessi al fine di facilitarne la
comprensione e l'interpretazione a livello di distretto idrografico.
Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati
dei bollettini specifici per l'allertamento in caso di rischio
alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po), le regioni
interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente responsabile
dell'emissione degli stessi, predisporranno un unico documento
descrittivo per la consultazione del bollettino esplicitando, in modo
sintetico, le modalita' di coordinamento e raccordo interregionale
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che ne permettono la compilazione, condivisione e diffusione.
d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a
livello regionale, ovvero la descrizione sintetica della catena di
allertamento dal livello regionale al livello locale in caso di
previsione e/o imminenza e/o evento alluvionale in atto, con
particolare riguardo alle modalita' di diffusione e disseminazione
dei bollettini/avvisi di cui alla lettera c). Nel caso in cui a
livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei bollettini
specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio
per il bacino del fiume Po), le regioni interessate, in coordinamento
tra loro e con l'Ente responsabile dell'emissione degli stessi,
predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure di
disseminazione di livello interregionale.
e) la descrizione della sensoristica presente a livello
regionale, ovvero la descrizione sintetica degli strumenti di
monitoraggio: stazioni idrometeorologiche a terra, radar
meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei dati
adottata. Nel caso in cui siano presenti sensori di proprieta' di
enti di livello interregionale, le regioni interessate, in
coordinamento tra loro e con l'ente stesso, cureranno la redazione di
detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione.
3. Presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso
adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e
provinciali
Con specifico riferimento al presidio territoriale idraulico, il
Piano di gestione contiene:
a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una sintesi delle
normative regionali sui presidi territoriali idraulici;
b) l'organizzazione dei presidi idraulici ovvero la descrizione
della tipologia di organizzazione dei presidi idraulici dove viene
evidenziata la scala territoriale alla quale operano (interregionale,
regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco delle sedi
presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili;
c) l'attivita' dei presidi idraulici, ovvero la descrizione dei
servizi che vengono svolti dal presidio idraulico (rilevamento,
monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a rischio e/o a
punti critici con particolare riferimento alle criticita' arginali.
Descrizione delle modalita' di attivazione in funzione dei livelli di
allertamento. Descrizione del flusso di informazioni con il Centro
funzionale decentrato e con gli altri soggetti competenti;
d) i soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici,
ovvero l'elenco delle categorie di personale preposto al
funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con ordini
professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione delle
attivita' di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in cui
sia costituito un Presidio territoriale idraulico organizzato a
livello di bacino idrografico (ad esempio per il bacino del fiume
Po), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'ente
responsabile dell'organizzazione del Presidio, predisporranno un
unico documento descrittivo delle procedure di attivazione e
funzionamento a livello interregionale.
4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani
di laminazione
Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle
piene in particolare per cio' che concerne la regolazione dei
deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di laminazione, e
la costituzione di Unita' di comando e controllo.
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Con specifico riferimento ai piani di laminazione, il Piano di
gestione contiene:
a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino.
Elenco degli invasi presenti e loro principali caratteristiche,
tra le quali: tipologia costruttiva, anno di costruzione, ente
gestore, ente concessionario, volume di massimo invaso, quota di
massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di laminazione,
capacita' complessiva degli scarichi di superficie e di fondo e usi
concessori. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di
pianificazione di emergenza per i territori a valle.
b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi sull'influenza
degli invasi e dei piani di laminazione.
Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi delle
loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi individuati
come effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad
una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi.
Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni coinvolte
nel bacino corredato da una descrizione sintetica del tipo di
procedura definita, vale a dire statica o dinamica.
c) Unita' di comando e controllo istituite.
Riferimenti normativi e descrizione sintetica della struttura
delle Unita' di comando e controllo istituite.
5. Supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza
predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo
67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della
normativa previgente
Il Piano di gestione contiene una dettagliata descrizione della
corrispondenza tra livelli di criticita' previsti e/o in atto,
livelli di allerta, e l'associazione di tali livelli con
l'attivazione delle fasi operative a livello regionale. Il Piano
reca, inoltre, la descrizione di come il sistema di allertamento
viene inserito nelle procedure di pianificazione di emergenza
nell'ambito del rischio idraulico.
6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza
I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
hanno l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile
redatti in coerenza con quanto disposto nella direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008.
I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell'articolo
7 del decreto legislativo 49/2010, debbono contenere una sintesi dei
contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico di
cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 da
effettuarsi a cura degli organi di protezione civile.
La sintesi dei contenuti dei piani di emergenza nel piano di
gestione ha il fine di rappresentare unitariamente come viene
affrontato un evento critico di tipo idraulico. Cio' richiede,
quindi, la descrizione delle attivazioni ed attivita' di gestione
dell'emergenza da parte degli organi di protezione civile preposti,
tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i livelli di
allerta e le fasi operative.
Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali inerenti
la pianificazione di emergenza riporta l'inquadramento territoriale,
con gli elementi utili alla elaborazione degli scenari e alla
valutazione del rischio idraulico, e le informazioni sulla presenza
di opere idrauliche (dighe o sbarramenti, argini, casse di
espansione, briglie ecc.) rilevanti per la pericolosita' e per la
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mitigazione del rischio.
Per l'individuazione di possibili scenari di riferimento e del
relativo impatto sul territorio si tiene conto:
i) della mappatura di pericolosita' e di rischio, elaborate
dall'Autorita' di Bacino nell'ambito dei PAI vigenti o delle mappe
predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/CE qualora piu' gravose,
e di ulteriori dati conoscitivi di dettaglio eventualmente
disponibili, incluse le alluvioni recenti. A tal proposito si
rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di ritorno
generalmente maggiori di venti anni che nel sistema di allertamento
corrispondono indistintamente a uno scenario di criticita' elevata;
ii) dei punti critici (ad es. opere di attraversamento -
pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d'acqua, attraversamenti
con insufficiente sezione di deflusso/sponde in erosione/bruschi
cambiamenti di sezione) e interferenze con le infrastrutture di
mobilita' (ad es. sottopassi), individuati anche tenendo conto
specificatamente delle condizioni di criticita' delle strutture
arginali;
iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi.
Inoltre, e' presente una descrizione generale degli elementi del
Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione di un
evento idraulico e alla definizione del modello di intervento. In
particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi di risposta
all'emergenza, quali la presenza di accordi tra amministrazioni per
la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d'intesa tra
amministrazioni locali, statali e strutture operative),
l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi flussi di
comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul territorio.
Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle
responsabilita' e dei compiti per la gestione coordinata
dell'emergenza e riporta le procedure, suddivise in diverse fasi
operative previste nel Piano, per l'attuazione delle attivita' in
base alle caratteristiche e all'evoluzione dell'evento. La corretta
pianificazione favorisce l'utilizzo razionale delle risorse e il
coordinamento delle attivita' e dei soggetti competenti sul
territorio.
Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire per
la gestione dell'emergenza, assegnando agli operatori delle diverse
aree di intervento individuate, secondo competenza, le relative
azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi operative che
vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai Centri
Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio.
Il passaggio da una fase operativa a quella superiore ovvero a
quella inferiore viene disposto dall'Autorita' competente sul
territorio.
Sono riportate, dunque, sinteticamente l'organizzazione del sistema
e le attivita' previste in fase di pianificazione di emergenza volte
a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito elencati,
in caso di un evento alluvionale:
a) salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed
eventuale evacuazione);
b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria);
c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi dell'emergenza;
d) coordinamento delle attivita' di emergenza;
e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio;
f) verifica della funzionalita' delle telecomunicazioni;
g) informazione alla popolazione;
h) ripristino della viabilita' e dei trasporti - controllo del
traffico;
i) ripristino dei servizi essenziali;
j) censimento del danno;
k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale;
l) rapporto con gli organi di informazione.
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La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui al
comma 5, dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 si esplica,
quindi, nella ricognizione dei piani di emergenza esistenti
nell'ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni regionali,
provinciali, intercomunali, comunali e degli enti che, a vario
titolo, effettuano attivita' finalizzate anche alla protezione civile
nel contesto del territorio interessato dalla pianificazione di
gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di servizi
e consorzi di bonifica).
7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
In attuazione del disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo
49/2010 che sancisce che le regioni mettano a disposizione sul
portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2004, il Dipartimento della protezione civile crea sul proprio sito
web - d'intesa con le regioni - una sezione dedicata all'allertamento
meteo-idro nella quale e' possibile consultare, in una sintesi
nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di
protezione civile e delle valutazioni di criticita' nonche' le norme
di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni
meteo-idrogeologici e idraulici.
In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere pubblicato:
a) ogni giorno, entro le ore 15,00, il bollettino di vigilanza
meteorologica nazionale che segnala i fenomeni meteorologici
rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno di
emissione e per il giorno seguente, piu' la tendenza attesa per il
giorno ancora successivo;
b) ogni giorno, entro le ore 16,00, il bollettino di Criticita'
Nazionale che sintetizza le valutazioni di criticita' dei Centri
funzionali decentrati con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alla
Commissione europea il quadro completo delle criticita' attese su
tutto il territorio nazionale.
Inoltre, il Dipartimento da' notizia degli avvisi meteo diramando
comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella sezione dedicata
all'allertamento meteo-idro.
Nella stessa sezione dovra' essere consultabile una pagina web che
raccoglie i link dei siti web delle regioni, nei quali vengono
pubblicati:
a) bollettini di vigilanza meteorologica e avvisi di Condizioni
meteorologiche avverse;
b) bollettini di criticita' idrogeologica e idraulica e avvisi di
criticita' idrogeologica e idraulica;
c) allerte in corso.
Le regioni e province autonome hanno cura di comunicare
tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o modifiche
degli indirizzi web relativi a tali siti.
8. Catalogo degli eventi alluvionali
Il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione una
piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e visualizzati i
dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre autorita'
competenti, nonche' sara' possibile permettere anche l'attivita' di
inserimento, validazione e visualizzazione di nuove informazioni
relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi a
disposizione della Commissione europea.
Le modalita' di alimentazione saranno definite da specifiche intese
tra le varie strutture regionali competenti e le autorita' di
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distretto.
Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database centrale
progettato secondo le indicazioni del documento "TECHNICAL SUPPORT IN
RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC) A
USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS".
9. Obiettivi e misure
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 "nei piani
di gestione .... sono definiti gli obiettivi della gestione del
rischio di alluvioni per le zone a rischio .... evidenziando, in
particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per
la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio
culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso
l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni
per la riduzione della pericolosita'."
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti il sistema di
allertamento, ciascuna regione definisce i propri obiettivi di
gestione del rischio, intesi come il rafforzamento del sistema di
protezione civile e l'incremento della resilienza delle comunita',
raggiungibili attraverso l'adozione di interventi non strutturali.
In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati
sull'utilizzo e il miglioramento continuo di misure non strutturali,
tra cui:
a) la previsione e la gestione in tempo reale delle piene
attraverso il sistema di allertamento;
b) la pianificazione di emergenza e le relative attivita'
esercitative di verifica;
c) la formazione degli operatori di protezione civile;
d) l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di
prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.
Tali obiettivi e misure non strutturali definiti da ciascuna
regione devono essere coordinati con le altre regioni afferenti al
medesimo distretto e con l'autorita' di distretto stessa al fine di
condividere un unico documento nel quale concordare le tipologie
delle misure e distinguere le responsabilita' di attuazione.
10. Informazione e consultazione del pubblico
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 49/2010 ed in
relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente direttiva, le
regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e
con il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'intesa con
le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 152/2006, mettono a disposizione del pubblico
la parte di propria competenza del Piani di gestione del rischio
alluvioni e promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti
interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei
piani di gestione.
11. Disposizioni finali
Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono fatte
salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31
agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione.
In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la
presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia.
All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito
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delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Roma, 24 febbraio 2015
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio
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StatoMinisteri
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDecreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 10 marzo 2015
Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso diprodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.
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DECRETO 10 marzo 2015 Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree
naturali protette.
(Pubbl. sul S.O. n. 16 alla G.U. n. 71 del 26 marzo 2015)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che istituisce il Consiglio
tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
febbraio 2014, con il quale e' stato adottato il Piano d'azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto, in particolare, il paragrafo A.5.1 del Piano d'azione
nazionale a tenore del quale i Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari
e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di
indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi
rischi in aree specifiche;
Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre
2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la
scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso
dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente
acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree
naturali protette;
Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;
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Decreta:
Art. 1
Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente
decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi
rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo
quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto
interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
della salute.
Art. 2
Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida
di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2
Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e A.5.8 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo 2015
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Allegato
(Omissis)
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Regione LazioRegolamenti Regionali
Regolamento 30 aprile 2015, n. 4
Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato
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LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a
il seguente regolamento:
TITOLO I
(Disposizioni generali)
Art. 1
(Finalit)
1. Ai sensi dellarticolo 15 dello Statuto, la Regione, nellambito della potest regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dellarticolo 117 della
Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dellapprendistato.
2. Il presente regolamento ha la finalit di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di contribuire alla creazione di occupazione
di qualit, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di disoccupazione.
3. La Regione, nellambito delle competenze di cui al comma 1: a) sostiene loccupabilit dei giovani rafforzando lintegrazione tra formazione e
lavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per conseguire
titoli di studio;
b) favorisce lingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle competenze in linea con le
esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.
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Art. 2
(Oggetto del regolamento)
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto
previsto dallarticolo 2, comma 115, lettere a), b) e c), della legge regionale 14 luglio
2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalit della Regione:
Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dellordinamento regionale
nonch interventi per lo sviluppo e la competitivit dei territori e a sostegno delle
famiglie) e nel rispetto dei principi e criteri previsti dal decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche, di seguito denominato testo
unico:
a) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, in conformit allAccordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano il 15 marzo 2012;
b) i profili formativi dellofferta formativa pubblica, interna o esterna allazienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformit alle Linee
guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate
Linee guida;
c) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca.
Art. 3
(Azioni di sistema)
1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, le seguenti azioni di sistema:
a) attivit di monitoraggio periodico al fine di migliorare lefficacia delle azioni previste e degli interventi programmati;
b) azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere lapprendistato presso le universit, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di
ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale e i diversi soggetti
del mercato del lavoro regionale.
TITOLO II
(Tipologie di apprendistato)
CAPO I
(Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
Art. 4
(Durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, del testo unico e dallarticolo 6, la durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica e
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per il diploma professionale stabilita dalle parti, dintesa con listituzione formativa
che realizza il percorso formativo.
2. La durata del periodo di formazione dellapprendistato di cui al comma 1 pu essere ridotta, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 3, comma 1, del testo unico,
in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri previsti dallarticolo 11.
3. Il periodo di formazione dellapprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1 e 2 ovvero con il conseguimento del titolo di
cui allarticolo 9 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente
convenuta.
Art. 5
(Articolazione e finalit della formazione strutturata)
1. I percorsi formativi dellapprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, prevedono la frequenza di attivit di formazione, interna o esterna allazienda, strutturata in
osservanza degli standard minimi formativi definiti dallAccordo stipulato in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, per un monte di quattrocento ore annue.
2. La formazione di cui al comma 1, come definita allarticolo 8, comma 1, pu essere erogata allinterno dellazienda o presso le istituzioni formative di cui allarticolo
7, in ragione dellet dellapprendista, secondo la seguente articolazione:
a) per apprendisti di et inferiore a diciotto anni, duecento ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna;
b) per apprendisti di et superiore a diciotto anni, cento ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna.
3. Gli standard minimi formativi di cui al comma 1 si riferiscono alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali delle figure professionali inserite nel
Repertorio di cui allarticolo 9 nonch alle competenze tecnico professionali comuni di
qualifica professionale nelle aree qualit, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.
4. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo di istruzione garantiscono lacquisizione dei saperi e delle competenze riferibili agli assi culturali di
cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139
(Regolamento recante norme in materia di adempimento dellobbligo di istruzione).
Art. 6
(Piano Formativo Individuale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico il Piano Formativo Individuale, di seguito denominato PFI, definito dintesa
con listituzione formativa e contiene i seguenti elementi minimi:
a) i dati indentificativi dellistituzione formativa e dellimpresa; b) i dati indentificativi del tutor didattico e del tutor/referente aziendale e
dei rispettivi ruoli nonch le modalit e le ore dedicate allattivit di
tutoraggio in accordo con lIstituzione formativa;
c) la qualifica o il diploma professionale da conseguire; d) la durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica o
per il diploma professionale;
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e) le competenze da acquisire attraverso la formazione strutturata e la formazione non strutturata di cui allarticolo 8 coerenti con le
competenze delle figure del Repertorio di cui allarticolo 9;
f) le modalit di erogazione della formazione strutturata con indicazione del numero di ore di formazione esterna e interna nel rispetto dei limiti
previsti dallarticolo 5, comma 2;
g) le modalit di erogazione della formazione non strutturata. 2. Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI indica altres gli obiettivi
formativi relativi agli assi culturali di cui allarticolo 5, comma 4.
Art. 7
(Soggetti responsabili del processo formativo)
1. I percorsi formativi per lapprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, possono essere erogati da:
a) Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti in diritto-dovere allistruzione e alla formazione in conformit
allIntesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20
marzo 2008;
b) Istituti professionali, di cui allarticolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
aderenti ai regimi di sussidiariet previsti dallIntesa concernente
ladozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i
percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, a norma dellarticolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2
aprile 2007, n. 40, adottata in sede di Conferenza Unificata il 16
dicembre 2010.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dellintero processo formativo dellapprendista anche con riferimento alla formazione strutturata di cui allarticolo 8,
comma 1, erogata allinterno dellimpresa.
3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono: a) agli apprendisti di et compresa tra i quindici ed i diciotto anni, ai fini
dellassolvimento dellobbligo di istruzione e del diritto-dovere
allistruzione e alla formazione, gli standard minimi formativi di cui
allarticolo 5, commi 3 e 4;
b) agli apprendisti di et compresa tra i diciotto e i venticinque anni, gli standard minimi formativi di cui allarticolo 5, comma 3.
4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 promuovono unofferta didattica mirata ad agevolare lintegrazione della formazione esterna con quella interna allo
scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.
Art. 8
(Formazione strutturata e formazione non strutturata)
1. La formazione strutturata prioritariamente finalizzata allacquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali ed :
a) progettata e declinata in obiettivi di apprendimento;
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b) documentata attraverso il PFI; c) monitorata e verificabile nella sua esecuzione; d) erogata e assistita da figure professionali con competenze adeguate; e) accertata mediante il rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei
soggetti responsabili del processo formativo di cui allarticolo 7;
2. La formazione strutturata di cui al comma 1 per apprendisti in obbligo di istruzione e in diritto-dovere allistruzione e alla formazione erogata sia allesterno sia
allinterno delle imprese nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5.
3. La formazione non strutturata finalizzata allacquisizione di competenze definite dalla contrattazione collettiva.
Art. 9
(Repertorio nazionale dellofferta di Istruzione e Formazione professionale)
1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma
professionale attraverso l'apprendistato sono quelle indicate nel Repertorio nazionale
dellofferta dIstruzione e Formazione Professionale, di seguito Repertorio, istituito con
lAccordo adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, recepito con
decreto interministeriale dell11 novembre 2011, e successive modifiche e integrazioni.
Le figure professionali del Repertorio sono declinate in indirizzi nazionali.
2. Le qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine dei percorsi triennali, si identificano con il termine di Operatore e sono indicate
nellallegato A al presente regolamento. I diplomi professionali di cui al comma 1,
conseguibili al termine del quarto anno, si identificano con il termine di Tecnico e
sono indicati nellallegato B al presente regolamento.
Art. 10
(Tutor formativo e tutor/referente aziendale)
1. Il tutor formativo la figura professionale che opera allinterno delle istituzioni formative di cui allarticolo 7 con la funzione di supportare i docenti e/o formatori nel
processo di progettazione dellazione formativa e gli allievi nel processo di
apprendimento.
2. Il corretto svolgimento delle attivit formative svolte dallapprendista assicurata dal tutor formativo di cui al comma 1, in qualit di facilitatore dellintero
processo formativo e dal tutor/referente aziendale. Il tutor formativo e il tutor/referente
aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano lefficace svolgimento delle attivit
previste dal PFI attraverso lutilizzo di modalit di verifica effettuate in fase intermedia
e a conclusione del percorso formativo.
3. Il tutor formativo opera, in raccordo con il tutor/referente aziendale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi dellapprendista.
4. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, pu essere svolta dal titolare dellazienda o da un dipendente
della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto
allinquadramento finale che lapprendista acquisisce al termine del contratto o da un
soggetto esterno allimpresa.
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5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attivit svolte
dallapprendista allinterno dellimpresa.
6. Nellipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, limpresa garantisce ladeguatezza delle sue competenze in relazione alle attivit svolte
dallapprendista allinterno dellimpresa.
Art. 11
(Riconoscimento dei crediti formativi)
1. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi pu essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il
riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto degli standard formativi di
cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del contratto di apprendistato la frequenza di
percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione
professionale. Costituisce, altres, elemento per il riconoscimento di crediti formativi di
cui al comma 1, lacquisizione di competenze a seguito di esperienza lavorativa attestate
o certificate.
3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel
rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i criteri e le modalit per la
valutazione dei crediti formativi.
Art. 12
(Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)
1. I titoli di cui allarticolo 9, comma 2, si conseguono a seguito dellesito positivo delle prove di accertamento delle competenze acquisite e verificate nel rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53).
2. Le modalit di rilascio nonch i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti dallAccordo adottato in sede di Conferenza
permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27
luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.
3. Agli apprendisti che interrompono il percorso formativo garantita lattestazione delle competenze acquisite secondo il modello di cui allallegato n. 7
dellAccordo di cui al comma 2.
4. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, avviene con le modalit definite
dallAccordo del 19 aprile 2012 adottato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base
del Repertorio delle professioni di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico.
5. Agli apprendisti in obbligo di istruzione garantita, altres, la certificazione delle competenze di base acquisite nellassolvimento dellobbligo di istruzione di cui al
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decreto del Ministro dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca del 27 gennaio
2010, n. 9.
6. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono
registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30) e successive modifiche.
7. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino
di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il
documento contiene le informazioni personali dellapprendista e la descrizione dei
contenuti e delle attivit formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilit di
utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.
CAPO II
(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
Art. 13
(Articolazione e finalit dellofferta formativa pubblica)
1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 4, comma 3, del testo unico, la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna allazienda, finalizzata
allacquisizione di competenze di base e trasversali di centoventi ore per la durata del
triennio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lofferta formativa pubblica si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto ed avviata entro sei
mesi dalla data di assunzione dellapprendista.
3. La durata e i contenuti dellofferta formativa pubblica sono determinati, per lintero periodo di formazione dellapprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere, sulla base del titolo di studio posseduto dallapprendista al momento
dellassunzione:
a) centoventi ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
b) ottanta ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
c) quaranta ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
4. La durata, come articolata al comma 3, pu essere ulteriormente ridotta in presenza dei crediti formativi di cui allarticolo 16.
5. Qualora la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere sia superiore a tre anni, le attivit di formazione pubblica, interna o esterna allazienda,
finalizzate allacquisizione di competenze di base e trasversali sono realizzate nel primo
triennio.
6. La formazione pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per le attivit stagionali erogata ai sensi dellarticolo 14 ed parametrata secondo le
seguenti proporzioni:
a) per i contratti di durata fino a tre mesi:
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1) dodici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;
2) otto ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
3) quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
b) per i contratti di durata da tre a quattro mesi: 1) sedici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I
grado o privi di titolo di studio;
2) dodici ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
3) otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
c) per i contratti di durata di oltre quattro mesi: 1) ventiquattro ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria
di I grado o privi di titolo di studio;
2) venti ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;
3) sedici ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.
Art. 14
(Modalit di realizzazione dellofferta formativa pubblica)
1. Lofferta formativa pubblica finalizzata allacquisizione di competenze di base e trasversali pu essere erogata allesterno o allinterno dellimpresa ed obbligatoria
nella misura in cui disponibile. Lofferta formativa pubblica disponibile a
condizione che:
a) sia finanziata con risorse pubbliche; b) consenta al datore di lavoro liscrizione dellapprendista allofferta
medesima per lavvio delle attivit formative nei termini di cui allarticolo
13, comma 2.
2. La formazio
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